IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno; Visto il proprio decreto 13 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2018; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato; Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi, determinandolo in misura pari alla media aritmetica degli anzidetti indici;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata allo 0,8 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2018
Il Ministro: Tria |