Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 25 ottobre 2018
Modalita' di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori della uova e delle carni di pollame in Italia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL
TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220 relativo alle misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018 relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle uova e del pollame in Italia;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Vista la legge n. 183 del 16 aprile 1987 relativa al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che a partire dal 30 aprile 2016, in alcune regioni del nord Italia, sono stati riscontrati e notificati alla Commissione europea numerosi casi di influenza aviaria ad alta patogenicita' a seguito dei quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia, in particolare attraverso l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriore restrizione;
Considerato che il 9 marzo 2018 la Commissione ha ricevuto dalle autorita' italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'art. 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Il 1° giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018 e l'11 luglio 2018 le autorita' italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta.
Considerato che l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e stato membro delle misure di sostegno del mercato colpito da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del predetto regolamento, la erogazione degli aiuti ai beneficiari deve avvenire entro il 30 settembre 2019 affinche' non si applichi l'art. 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014;
Ritenuto di dover stabilire le procedure per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti, per singole tipologie, cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, del 10 ottobre 2018, le misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, individuate all'art. 2, sono applicabili alle seguenti categorie merceologiche: pollo, faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, pulcino e tacchino ed alle uova del genere gallus.
 
Art. 2

Interventi ammessi

1. Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli interventi specificati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506.
2. Agli importi unitari dei sostegni elencati all'art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506 si applica il cofinanziamento di parte nazionale, per un pari importo, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.
3. Ai fini del rispetto del livello massimo di contribuzione finanziaria dell'Unione, fissato a 11,1 milioni di euro, si tiene conto degli importi unitari e delle quantita', distinte per ciascuna delle fattispecie di danno, elencate all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 2018/1506, fatta salva la possibilita' di usufruire della flessibilita' prevista all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.
 
Art. 3

Individuazione dei beneficiari

1. Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova;
b) imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
c) imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all'art. 1;
d) centri d'imballaggio di uova.
 
Art. 4

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
2. Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita' dei sottotipi H5 e H7, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.
3. Le domande sono redatte in carta semplice sulla base di modelli uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente.
4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate. Tale documentazione puo' essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime.
5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste dall'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506 ed, inoltre:
a) al numero di uova distrutte, inviate alla trasformazione o declassate;
b) al numero di pulcini soppressi;
c) al numero di animali, riproduttori o da allevamento, macellati anticipatamente;
d) alla quantificazione del prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
e) alla perdita di valore degli animali venduti fuori standard;
f) ai maggiori costi di produzione per prolungato accasamento.
 
Art. 5

Procedure d'esame delle domande

1. L'organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento dell'aiuto spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro e non oltre il 30 giugno 2019, avendo cura di attivare le procedure amministrative atte a limitare l'aiuto solamente a quei danni non compensati da aiuti di Stato o da assicurazioni e per i quali non e' stata ricevuta alcuna contribuzione finanziaria dalla Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
2. Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all'art. 2, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017.
3. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' non siano superati i limiti massimi, per ciascun intervento, riportati all'art. 3, comma 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1506, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 2 del medesimo regolamento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2018

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 846
 
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