Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2018 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto del movimento politico «MOUV'», iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.


STATUTO MOUV'

Art. 1.
Costituzione

E' costituito, sotto forma di associazione regolata dagli articoli 36 e ss del codice civile e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, il movimento politico denominato MOUV'.
Il simbolo del Movimento e' costituito da una spirale logaritmica di colore rosso porpora in campo bianco, sovrastante la denominazione MOUV'; il tutto inscritto in una circonferenza, come risulta graficamente indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente Statuto.
La durata del movimento e' illimitata.

Art. 2.
Sede

La sede di MOUV' e' sita ad Aosta in viale Federico Chabod n. 68.

Art. 3.
Principi ispiratori

MOUV' e' un movimento politico, ispirato ai principi democratici di liberta' di azione ed espressione, alla centralita' della persona, alla giustizia sociale, alle pari opportunita', alla solidarieta' e alla inclusione.
MOUV', in particolar modo, e' un movimento politico identitario, pluralista e federalista.
Identitario poiche' l'identita' della Valle d'Aosta e' al centro delle politiche di MOUV' il quale ritiene che l'autonomia valdostana sia solo un punto di partenza e non di traguardo, promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento di una piu' completa capacita' di autogoverno.
Pluralista perche' promotore di progresso nel rispetto della tradizione; MOUV' progetta, raccoglie, adotta e propone le migliori strategie che ritiene utili per il raggiungimento del benessere collettivo.
Federalista: MOUV' e' a favore di un'Europa federale formata da nazioni (ossia da territori che condividono caratteristiche comuni come le lingue, il luogo geografico, la storia, le tradizioni, la cultura, l'etnia e il clima e non da Stati detti nazionali).

Art. 4.
Finalita' del Movimento

E' finalita' di MOUV' consolidare e rendere piena l'autonomia della Valle d'Aosta, sostenere una riforma federalista sia della Repubblica italiana, sia dell'Unione europea, contemperando le aspirazioni della popolazione locale ai principi dell'autodeterminazione sanciti dalle Nazioni unite.

Art. 5.
Indirizzo politico

L'azione politica di MOUV' e' indirizzata:
all'impegno per l'evoluzione delle istituzioni valorizzandone l'autonomia e sviluppandola all'insegna delle diverse articolazioni del principio di sussidiarieta';
a rendere viva la convivenza pacifica delle minoranze appartenenti a diverse culture;
all'effettivo rispetto delle culture presenti sul territorio in una logica inclusiva che apporti progresso alla comunita' valdostana;
alla valorizzazione e alla promozione della cultura valdostana, della francofonia e dell'identita' valdostana nel suo complesso;
alla valorizzazione delle municipalita' e delle autonomie territoriali;
alla promozione di una politica economica che tenga conto delle esigenze ambientali e di libera e perfetta concorrenza che garantiscano occupazione privilegiando le piccole e medie imprese soprattutto legate al territorio (artigiane e turistiche);
allo sviluppo delle attivita' terziarie e a tutte quelle funzionali alla promozione e alla diffusione dei prodotti delle attivita' economiche locali;
alla valorizzazione dell'attivita' agricola integrata con le attivita' economiche, artigianali e turistiche locali;
alla tutela del lavoro locale integrata con le esigenze locali e coordinato con le esigenze della new economy;
alla valorizzazione del patrimonio edilizio, per il soddisfacimento delle esigenze della popolazione locale;
alla valorizzazione del patrimonio archeologico, monumentale, storico, archivistico e documentale quale elemento fondamentale della storia della Valle d'Aosta;
alla protezione e valorizzazione delle risorse naturali, nel rispetto degli equilibri di uno sviluppo eco-sostenibile;
allo sviluppo del sistema formativo e dell'educazione che privilegi le istituzioni pubbliche e la difesa della scuola di montagna;
alla difesa del risparmio locale e alla promozione del suo investimento in loco;
al miglioramento delle performance di assistenza socio-sanitaria e previdenziale e l'assistenza agli anziani, alle famiglie, alle disabilita' alle persone indigenti o in difficolta' e in generale ai segmenti deboli della popolazione.

Art. 6.
Parita' di genere

Il MOUV' si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parita' dei sessi nella partecipazione politica.
Il MOUV' negli organismi rappresentativi, garantisce che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore di un terzo, a meno che il meccanismo elettivo democratico non determini un risultato diverso.
Nella selezione delle cariche elettive, fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista presentata uno dei due generi potra' essere rappresentato in proporzione inferiore ad un terzo.

Art. 7.
Tutela delle minoranze

Il MOUV' garantisce la tutela delle minoranze e l'assicurazione della loro presenza, ove formalmente costituite, in tutti gli organi collegiali, secondo un criterio proporzionale.

Art. 8.
Appartenenza al movimento

L'appartenenza a MOUV' e' aperta a tutti i cittadini che abbiano compiuto sedici anni e che siano di buona condotta morale e civile ed accettino il presente Statuto.
L'adesione a MOUV' ha validita' annuale e puo' essere revocata dall'iscritto in qualsiasi momento.
Per le revoche presentate in corso d'anno non si da' luogo ad alcun rimborso della quota associativa.
La richiesta di adesione e' presentata alla sede di MOUV'. L'accettazione e' demandata al Consiglio, che puo', con provvedimento motivato, negare l'iscrizione.
L'adesione a MOUV' esclude la contemporanea adesione o iscrizione ad altri gruppi o movimenti politici. Non e' ammessa l'adesione ad altri partiti, movimenti o gruppi che svolgono in qualsiasi modo e forma attivita' politica, ne' che abbiano presentato o presentino lista a consultazioni elettorali. Non e' ammesso da parte degli aderenti a MOUV' lo svolgimento di alcuna attivita' a favore di altro partito, movimento o gruppo politico, ne' la candidatura, salvo che la stessa sia stata autorizzata dall'assemblea di MOUV'.
I dati personali degli iscritti, aderenti, simpatizzanti di cui MOUV' viene in possesso, sono trattati nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR.

Art. 9.
Diritti degli iscritti

Gli iscritti a MOUV' hanno il diritto di partecipare alla sua attivita', di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere all'elezione degli organi statutari.
Gli iscritti hanno altresi' il diritto di:
essere consultati per la eventuale scelta dei candidati a cariche istituzionali;
essere informati anche mediante le piu' moderne tecnologie digitali sugli aspetti della vita interna a MOUV';
avanzare proposte di candidatura o autocandidatura a cariche istituzionali.
Il diritto di elettorato attivo all'interno di MOUV' non puo' esercitarsi qualora l'iscritto non abbia adempiuto al pagamento della quota annuale.

Art. 10.
Doveri degli iscritti

Ogni iscritto e' tenuto all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni deliberate dagli organi statutari. In particolare deve:
contribuire, secondo le proprie possibilita' e disponibilita' alla vita di MOUV' e assolvere i compiti affidati e liberamente accettati al momento dell'incarico;
tenere, nei confronti degli altri iscritti, un comportamento improntato al massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascuno;
concorrere secondo le proprie possibilita', a sostenere economicamente MOUV';
versare la quota annuale di appartenente entro i termini stabiliti dal Consiglio;
accettare e rispettare le decisioni prese a maggioranza dagli organi di MOUV' e gli indirizzi politici dello stesso;
svolgere ogni attivita' che possa far aumentare la partecipazione a MOUV' e incrementare il numero degli iscritti;
garantire l'unita' operativa di MOUV' e astenersi da qualsiasi atteggiamento che possa essere di danno a MOUV'. Rilasciare dichiarazioni e sostenere posizioni contrastanti con la linea politica di MOUV' o con quanto stabilito anche a maggioranza dagli organi di MOUV' e' considerato fatto dannoso ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 11.
Organizzazione territoriale

MOUV' promuove l'articolazione democratica e territoriale, la presenza di genere e il pluralismo quali strumenti di crescita interna. L'azione territoriale si articola attraverso progetti concreti di cittadinanza attiva, che mirano a realizzare, attraverso il coinvolgimento della popolazione, gli obiettivi e i valori descritti nel presente statuto. 11.1. Componenti
Un gruppo territoriale e' composto dai tesserati al movimento che vogliono proporre o partecipare ad un'attivita' o un progetto da attivare all'interno dei confini di uno dei quattro territori regionali:
Aosta;
Alta Valle d'Aosta (Unites Grand-Combin, Grand-Paradis, Valdigne);
Media Valle d'Aosta (Unites Mont-Emilius, Mont-Cervin);
Bassa Valle d'Aosta (Unites Evançon, Mont-Rose, Walser).
Ogni gruppo deve essere composto da un minimo di 3 componenti.
Un componente di un gruppo territoriale puo' essere allontanato o escluso dal gruppo stesso unicamente da una decisione motivata del Collegio dei probiviri. 11.2. Attivita' territoriali e criteri di finanziamento
Le attivita' del gruppo territoriale devono:
essere conformi alla linea politica del MOUV';
ricadere nel territorio di competenza del gruppo;
essere approvate dal Consiglio;
essere finanziate, qualora fosse necessario, da attivita' di autofinanziamento.
In casi particolari, il gruppo territoriale puo' richiedere un finanziamento al movimento, che deve essere approvato dal Consiglio e dal segretario amministrativo.
Il gruppo si riunisce periodicamente all'interno del proprio territorio di competenza, oppure alla sede del movimento.
Ogni riunione deve essere regolarmente verbalizzata e il verbale inviato al Consiglio.
Ogni gruppo territoriale elegge, durante la sua prima riunione, un coordinatore a maggioranza dei presenti. L'elezione viene considerata effettiva all'approvazione, da parte del Consiglio, di almeno uno tra le attivita'/progetti proposti dal proprio gruppo territoriale. Il coordinatore e' l'organizzatore delle attivita' e dei progetti nel proprio territorio di competenza. 11.3. Coordinatore territoriale
Il coordinatore ha la facolta' di:
indire le riunioni del proprio gruppo territoriale, tenendo conto delle esigenze dei componenti e nell'ottica della maggior partecipazione possibile;
stabilire la linea di azione, in coordinamento con il Consiglio e gli altri organi del movimento;
mantenere i contatti con gli organi di informazione, previa autorizzazione del Consiglio;
organizzare le attivita' e i progetti territoriali;
organizzare le attivita' di autofinanziamento;
partecipare alle riunioni del Consiglio, qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti relativi a progetti, attivita' del gruppo territoriale o siano di interesse per il territorio di competenza.
Il coordinatore ha il dovere di:
mantenere le attivita' e i progetti del proprio gruppo territoriale all'interno del perimetro stabilito dallo statuto e della linea politica del Movimento;
organizzare attivita' di autofinanziamento;
relazionare al Consiglio e se richiesto all'assemblea sulle attivita' del gruppo territoriale.
Il Coordinatore di un gruppo territoriale resta in carica 2 anni; decade quando non vi sono attivita' o progetti in corso nel suo territorio e quando non vengono indette riunioni o mancano comunicazioni in un arco temporale non superiore ai tre mesi. 11.4. Scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento dei gruppi territoriali
Un gruppo territoriale viene sciolto o chiuso:
con votazione richiesta e motivata in riunione da almeno 2 componenti del gruppo territoriale e effettuata nella riunione successiva alla richiesta stessa.
Un gruppo territoriale viene considerato sospeso:
quando non vi sono attivita' o progetti in corso nel suo territorio;
quando non vengono indette riunioni o mancano comunicazioni in un arco temporale superiore ai tre mesi;
in attesa di pronuncia del Collegio dei probiviri, che deve avvenire entro il termine tassativo di trenta giorni.
Un gruppo territoriale viene commissariato o chiuso:
a seguito di un provvedimento del Consiglio, supportato da una pronuncia del Collegio dei probiviri, per ripetute violazioni delle norme di comportamento o dello statuto, da parte di piu' membri del gruppo stesso. L'eventuale commissario viene incaricato dal Consiglio e assume il ruolo di coordinatore territoriale per un periodo non superiore ai sei mesi e non rinnovabile.

Art. 12.
Organi di MOUV'

Sono organi di MOUV':
1. L'assemblea degli iscritti;
2. Il Presidente e il Vice Presidente, se nominato;
3. Il segretario amministrativo;
4. Il Consiglio;
5. Il collegio dei probiviri;
6. La segreteria politica;
7. I revisori dei conti;
8. L'organo di garanzia.

Art. 13.
L'Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti e' l'organo plenario e sovrano, rappresentativo di tutti i tesserati. Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli iscritti.
L'assemblea e' convocata dal Presidente quando lo ritiene utile o quando la maggioranza dei componenti del Consiglio o un terzo degli iscritti ne fa richiesta.
Il termine per la convocazione e' di almeno cinque giorni precedenti la data stabilita.
L'assemblea deve essere riunita almeno due volte all'anno, una delle quali in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da svolgersi entro il primo semestre.
L'assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente che dirige i lavori e che e' eletto per autocandidatura o su proposta del Consiglio.
L'assemblea elegge:
il Presidente;
il segretario amministrativo;
il Consiglio;
il collegio dei probiviri;
i revisori dei conti.
L'assemblea approva o comunque determina le linee programmatiche politiche su cui si sviluppera' l'azione di MOUV'.
L'assemblea approva lo Statuto e le eventuali e successive modifiche al medesimo.
L'assemblea approva l'eventuale modifica del simbolo e della denominazione del Movimento.
L'assemblea decide a maggioranza dei voti espressi. Le decisioni possono essere prese con voto palese.

Art. 14.
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale di MOUV'.
E' eletto ogni due anni a maggioranza dei presenti dall'assemblea degli iscritti.
Convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede la segreteria politica.
In caso di assenza o qualsiasi impedimento e' sostituito dal vice Presidente; carica di sua nomina all'interno dei componenti il Consiglio.
Il Presidente non puo' essere candidato nelle competizioni elettorali.

Art. 15.
Il segretario amministrativo

Il segretario amministrativo e' eletto dall'Assemblea degli iscritti a maggioranza assoluta dei presenti; dura in carica due anni e puo' essere rieletto.
Il segretario amministrativo, il cui ruolo e' di carattere esecutivo, deve possedere adeguati requisiti di onorabilita' e professionalita'.
Il segretario amministrativo cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile di MOUV'. E' preposto allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria di MOUV' e svolge tali attivita' nel rispetto del principio della economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.
Il segretario amministrativo ha poteri di firma per tutti gli atti inerenti le proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa - se autorizzato dal Presidente - la prestazione di fidejussioni, avalli, e/o altre garanzie nell'interesse di MOUV'.
Spetta al segretario amministrativo la responsabilita' di predisporre il rendiconto annuale d'esercizio con chiarezza e diligenza, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di MOUV'.
Copia del rendiconto annuale di esercizio e' resa pubblica secondo quanto previsto dalle norme in materia di bilancio dei partiti e movimenti politici.
Al segretario amministrativo spetta la verbalizzazione e la conservazione degli atti relativi all'assemblea degli iscritti e degli organi di cui fa parte di diritto, cioe' la segreteria politica e il Consiglio.
In caso di assenza o di qualsiasi impedimento il ruolo del segretario amministrativo viene assunto da colui che, individuato all'interno del Consiglio ne abbia le competenze.

Art. 16.
Trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del Movimento, il segretario amministrativo pubblica, ogni anno, sul sito internet del Movimento, il rendiconto di esercizio del Movimento corredato dalla propria relazione di esercizio del legale rappresentante ai sensi delle vigenti norme, nonche' la relazione dei revisori ed il verbale di approvazione del budget.
Tutti i dati pubblicati sul sito del movimento o diversamente divulgati sono esclusivamente quelli di coloro che hanno prestato il loro consenso in conformita' a quanto previsto dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (reg. 2016/679/UE - GDPR).
Tutte le attivita' amministrative del Movimento dovranno essere effettuate conformemente alle leggi ed ai regolamenti che mirano a proteggere la riservatezza dei dati personali nonche' in maniera tale da garantire la massima trasparenza.

Art. 17.
Il Consiglio

Il Consiglio, organo deliberativo del MOUV', e' formato da un numero dispari di componenti compreso tra tre e undici, e' validamente costituito alla presenza dei due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio e' un organismo direttivo con il compito di mettere in atto la linea politica secondo le direttive dettate dall'assemblea.
Il Consiglio:
assume iniziative su qualsiasi aspetto dell'attivita' politica, organizzativa ed amministrativa di MOUV';
delibera l'ammissione o l'esclusione di coloro che chiedono l'iscrizione a MOUV';
propone al segretario amministrativo la gestione delle spese di MOUV';
propone all'assemblea le liste dei candidati alle elezioni, prima del termine fissato per la presentazione formale delle liste elettorali;
concorda con i candidati la «strategia» da adottare in modo unitario durante la campagna elettorale;
promuove incontri con la popolazione, con i sindaci, con esperti per illustrare le tematiche rilevanti della campagna elettorale stessa;
coordina la pubblicita', i messaggi, gli slogan della campagna elettorale di MOUV', che dovra' essere univoca per tutti i candidati.

Art. 18.
La segreteria politica

La segreteria politica e' un organo consultivo composto da tutti i consiglieri regionali aderenti o facenti parte del gruppo consiliare di MOUV' (oppure, per loro specifica decisione, il solo capogruppo), un rappresentante individuato tra gli amministratori comunali e tre membri eletti in seno al Consiglio. Sono membri di diritto il Presidente, il vice Presidente e il segretario amministrativo.
La Segreteria politica ha il compito di interagire con le altre forze politiche, quando necessario, e relazionare l'esito degli incontri al Consiglio.

Art. 19.
Il Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri dura in carica due anni ed e' un organo di controllo costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, scelti tra gli iscritti a MOUV'.
Il collegio dei probiviri nomina un presidente e decide validamente a maggioranza. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio.
Il collegio dei probiviri provvede solo previo deferimento scritto ricevuto da qualunque iscritto al Movimento o organismo rappresentativo dello stesso. Le contestazioni devono essere chiare e puntuali e presentate entro trenta giorni dopo il verificarsi del fatto.
Il soggetto contro il quale vengono mosse le contestazioni puo' presentare entro quindici giorni le proprie ragioni al collegio, per iscritto. A questo proposito viene redatto verbale controfirmato dall'interessato.
Il collegio deve prendere le proprie decisioni entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.
Il procedimento innanzi al collegio si conclude con un provvedimento motivato di:
archiviazione;
richiamo scritto;
rimozione dagli incarichi;
sospensione temporanea;
espulsione.
Il collegio provvede con decisioni scritte e motivate di cui curera' la notificazione all'interessato.
L'interessato puo' ricorrere avverso le decisioni del collegio dei probiviri entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento; in tal caso l'istanza deve essere presentata all'organo di garanzia.

Art. 20.
I Revisori dei conti

I revisori dei conti, organo di controllo, sono eletti dall'assemblea degli iscritti in numero di tre e restano in carica due anni. Essi certificano il conto consuntivo e il bilancio di previsione annuale del movimento. Le loro funzioni sono incompatibili con quelle di membro del Consiglio.

Art. 21.
L'organo di garanzia

L'organo di garanzia dura in carica due anni ed e' eletto dall'assemblea degli iscritti in seno ai suoi aderenti. Esso e' formato da tre persone le quali non possono ricoprire alcun tipo di incarico presso gli altri organismi previsti dall'art. 12 del presente Statuto. L'Organo di garanzia - che elegge al suo interno un Presidente che ne coordina l'attivita' - ha funzione di decisione relativamente alle cause di seconda istanza come previsto dall'art. 19 del presente Statuto. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono definitive e devono essere notificate entro trenta giorni dal ricorso dell'interessato.

Art. 22.
Le candidature

Le liste dei candidati per le elezioni alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo, al Consiglio regionale e ai Consigli comunali sono approvate in unica votazione, a maggioranza assoluta dei componenti dalla Assemblea degli iscritti, su proposta del Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del presente regolamento.
Le candidature o le autocandidature sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore eta', privilegiando gli iscritti che si sono impegnati all'interno del movimento (partecipazione ai gruppi territoriali, commissioni o altri impegni), e la territorialita' del candidato quando si tratta di elezione di carattere comunale.
L'assemblea degli iscritti affida al collegio dei probiviri in via esclusiva, la trattazione di eventuali ricorsi relativi alle norme del presente Articolo. I ricorsi vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte dell'Assemblea degli iscritti. Il collegio dei probiviri decide entro le successive quarantotto ore; il giudizio e' inappellabile.

Art. 23.
Fonti di finanziamento trasparenza e tutela dei dati personali

Al fine di garantire ed assicurare la trasparenza nella gestione economico-finanziaria del movimento, il segretario amministrativo, pubblica ogni anno, sul sito internet del movimento, il rendiconto di MOUV'.
Le entrate di MOUV' derivano:
dalle quote ordinarie degli iscritti;
da iniziative di autofinanziamento promosse dai tesserati;
dai contributi volontari di iscritti, simpatizzanti, di persone e soggetti organizzati e non, che decidano in tal senso;
dalle somme ricevute a norma di legge a titolo di rimorso elettorale;
dal contributo previsto sugli emolumenti percepiti in funzione della carica ricoperta sia essa elettiva o di nomina;
da ogni altro contributo ricevuto a norma di legge.
Il sostegno alle attivita' promosse da MOUV' viene deliberato dal Consiglio, tenendo conto del numero degli iscritti, delle quote versate e delle eventuali scadenze o manifestazioni legate al territorio. Nel provvedimento di assegnazione delle somme all'attivita' designata, sono indicate le spese ammissibili e le modalita' di rendicontazione.

Art. 24.
Mandato politico-amministrativo

I rappresentanti di MOUV' eletti nelle competizioni elettorali non possono cumulare piu' di 2 (due) mandati elettorali, anche non consecutivi, o periodo corrispondente.
Gli eletti, per il periodo del mandato politico, non possono assumere alcun incarico all'interno di MOUV'.

Art. 25.
Scioglimento

Lo scioglimento di MOUV' puo' avvenire con deliberazione del Consiglio, previo parere dell'Assemblea degli iscritti al movimento.
L'Assemblea decide con proprio provvedimento motivato la destinazione del patrimonio di MOUV'.

Art. 26.
Disposizioni attuative

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rimanda all'applicazione delle norme vigenti in materia di associazioni di diritto comune.

Art. 27.
Adeguamento alla normativa di riordino della disciplina tributaria
degli enti non commerciali
(decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e s.m.i.)

E' vietato distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi o riserve di capitale o capitale durante la vita di MOUV', salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento di MOUV' per qualunque causa, ogni decisione sul patrimonio viene deliberata dall'assemblea degli iscritti a MOUV' e sottoposta all'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge, n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La redazione del rendiconto annuale deve seguire i principi della chiarezza, veridicita' e correttezza e trasparenza, da rappresentare la situazione economico-finanziaria di MOUV' nella sua realta'.
Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, fatta eccezione per i trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

Art. 28.
Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto, al simbolo ed alla denominazione del movimento sono approvate dall'assemblea e sono sottoposte alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.
Eventuali modifiche di natura formale, tecnica o di adeguamento a norme di legge - ivi incluse le eventuali modifiche o richieste avanzate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - sono approvati dall'assemblea con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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