Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 dicembre 2018
Decreto di concambio via sindacato: emissione del BTP a cedola 2,30 scadenza 15 ottobre 2021 e contestuale riacquisto titoli nominali BTP 4,00% 1° settembre 2020, BTP 3,75% 1° maggio 2021, CCTeu 15 dicembre 2020, CCTeu 15 giugno 2022 e CCTeu 15 dicembre 2022.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sopracitato, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla «Monte Titoli S.p.A.» il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 dicembre 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 65.354 milioni di euro;
Visti i propri decreti in data 10 ottobre e 12 novembre 2018 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,30%, con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021;
Visti i propri decreti in data 25 marzo, 28 aprile, 26 maggio, 24 giugno e 27 luglio 2010, nonche' 9 settembre e 28 novembre 2011 con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,00%, con godimento 1° marzo 2010 e scadenza 1° settembre 2020;
Visti i propri decreti in data 9 ottobre 2013, 10 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 10 aprile e 12 maggio 2014, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 16 ottobre 2013 e scadenza 1° maggio 2021;
Visti i propri decreti in data 25 settembre, 28 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2014 nonche' 28 gennaio e 24 febbraio 2015, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2020;
Visti i propri decreti in data 26 marzo, 27 aprile, 26 maggio, 26 giugno, 28 luglio e 26 agosto 2015, nonche' 25 novembre 2016, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 dicembre 2014 e scadenza 15 giugno 2022;
Visti i propri decreti in data 25 settembre, 27 ottobre, 25 novembre e 23 dicembre 2015, 27 gennaio, 24 febbraio e 24 marzo 2016, nonche' 27 febbraio 2017, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sedici tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 giugno 2015 e scadenza 15 dicembre 2022;
Considerato che la possibilita' di ricorrere ad operazioni di riacquisto o concambio e' coerente con quanto previsto nelle linee guida della gestione del debito pubblico per l'anno 2018;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, riacquistare i sottoindicati titoli:
BTP 4,00% 1° marzo 2010/1° settembre 2020 (codice ISIN IT0004594930);
BTP 3,75% 16 ottobre 2013/1° maggio 2021 (codice ISIN IT0004966401);
CCTeu 15 giugno 2014/15 dicembre 2020 (codice ISIN IT0005056541);
CCTeu 15 dicembre 2014/15 giugno 2022 (codice ISIN IT0005104473);
CCTeu 15 giugno 2015/15 dicembre 2022 (codice ISIN IT0005137614);
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,30% con godimento 15 ottobre 2015 e scadenza 15 ottobre 2021, al fine di fornire la provvista necessaria per il suddetto riacquisto;
Considerato che l'emissione del titolo sopra descritto e' correlata al contestuale riacquisto dei BTP e CCTeu di cui sopra in conformita' al «Tender Offer Memorandum» del 5 dicembre 2018;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento del citato titolo, nonche' le operazioni di riacquisto dei BTP e CCteu sopra descritti, agli intermediari finanziari «Citigroup Global Markets Ltd», «Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese S.p.A.» e «Societe' Generale Inv. Banking», in conformita' al «Subscription Agreement» del 6 dicembre 2018 e al «Dealer Management Agreement» del 5 dicembre 2018, ed al fine di ottenere il migliore esito complessivo di entrambe le operazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione della quinta tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
importo: 3.200 milioni di euro;
decorrenza: 15 ottobre 2018;
scadenza: 15 ottobre 2021;
tasso di interesse: 2,30% annuo, pagabile in due semestralita', il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento: 13 dicembre 2018;
dietimi d'interesse: 59 giorni;
prezzo di emissione: 102,151;
rimborso: alla pari.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato A).
In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la «Monte Titoli S.p.A.», in forza dell'art. 26 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, il capitale nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta societa' a nome degli operatori.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal relativo decreto citato nelle premesse.
 
Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e' disposto il riacquisto dei sottoindicati titoli nei seguenti termini:
BTP 4% 1° marzo 2010/1° settembre 2020;
importo: 175.000 milioni di euro;
dietimi d'interesse: 103 giorni;
data di regolamento: 13 dicembre 2018;
prezzo di riacquisto: 105,805;
BTP 3,75% 16 ottobre 2013/1° maggio 2021;
importo: 928.920 milioni di euro;
dietimi d'interesse: 42 giorni;
data di regolamento: 13 dicembre 2018;
prezzo di riacquisto: 106,305;
CCTeu 15 giugno 2014/15 dicembre 2020;
importo: 644.349 milioni di euro;
dietimi d'interesse: 181 giorni;
data di regolamento: 13 dicembre 2018;
prezzo di riacquisto: 99,810;
CCTeu 15 dicembre 2014/15 giugno 2022;
importo: 670.504 milioni di euro;
dietimi d'interesse: 181 giorni;
data di regolamento: 13 dicembre 2018;
prezzo di riacquisto: 96,720;
CCTeu 15 giugno 2015/15 dicembre 2022;
importo: 781.227 milioni di euro;
dietimi d'interesse: 181 giorni;
data di regolamento: 13 dicembre 2018;
prezzo di riacquisto: 96,475.
L'ammontare complessivo dei titoli riacquistati potra' essere soggetto a revisioni sulla base delle effettive quantita' consegnate dei titoli stessi il giorno del regolamento. Di quanto sopra se ne dara' comunicazione alla Banca d'Italia.
 
Art. 3

Il Ministero dell'economia e delle finanze procedera' al riacquisto dei BTP e CCteu di cui all'art. 2 in conformita' al «Tender Offer Memorandum» del 5 dicembre 2018 e all'offerta del titolo di cui all'art. 1. Le relative operazioni sono affidate agli intermediari finanziari «Citigroup Global Markets Ltd», «Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese S.p.A.» e «Societe' Generale Inv. Banking», in conformita' rispettivamente al «Dealer Management Agreement» del 5 dicembre 2018 e al «Subscription Agreement» del 6 dicembre 2018.
Ai predetti istituti, per le operazioni di collocamento del BTP in emissione verra' corrisposta una commissioni pari allo 0,10% del capitale nominale emesso.
 
Art. 4

Il giorno 13 dicembre 2018 la Banca d'Italia ricevera' da «Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese S.p.A.» gli importi determinati in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto delle commissioni di collocamento unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 2,30% annuo lordo su 59 giorni per il BTP con godimento 15 ottobre 2018 e scadenza 15 ottobre 2021.
A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004.
Il medesimo giorno 13 dicembre 2018 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all'art. 3, presso la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2019 al 2021, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'importo delle commissioni sara' scritturato dalla Sezione di Roma della tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».
L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.
Il giorno 13 dicembre 2018 la Banca d'Italia ricevera' da «Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le imprese S.p.A.» i titoli riacquistati di cui all'art. 2, e provvedera' ad inserire, a seguito di apposita comunicazione del MEF, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.
Gli oneri relativi al rimborso del capitale riacquistato, verranno imputati per i BTP al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) e per i CCTeu al capitolo 9537 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.
Gli oneri per il pagamento dei dietimi d'interesse relativi al riacquisto dei suddetti BTP e CCTeu faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 2216 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 
Art. 5

Con successivo provvedimento si procedera' all'accertamento delle operazioni di riacquisto effettuate sulla base del presente decreto.
 
Art. 6

Il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmera' i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni
 
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