Gazzetta n. 293 del 18 dicembre 2018 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119
Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.».

(( Art. 01

Modifica della soglia di accesso all'interpello
sui nuovi investimenti

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di ammontare non inferiore a venti milioni di euro ».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle istanze di interpello presentate a decorrere dal 1° gennaio 2019. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni
recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione
delle imprese), come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. Interpello sui nuovi investimenti
1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel
territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti
milioni di euro e che abbiano ricadute occupazionali
significative in relazione all'attivita' in cui avviene
l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia
delle entrate un'istanza di interpello in merito al
trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle
eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la
sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la
valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono
formare oggetto dell'istanza anche la valutazione
preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto
fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per
la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso
ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento
tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza
dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvede ad
inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di
competenza che rendono autonomamente la risposta.
Omissis."
 
Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali
di constatazione

1. Il contribuente puo' definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e' stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalita' stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 puo' essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. (( Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. )) E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 24 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la
repressione delle violazioni delle leggi finanziarie):
"Art. 24. Le violazioni delle norme contenute nelle
leggi finanziarie sono constatate mediante processo
verbale."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale):
"Art. 5. Avvio del procedimento
1. L'ufficio invia al contribuente un invito a
comparire, nel quale sono indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni
ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione
delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla
lettera c).
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
"Art. 43 (Termine per l'accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati,
a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre
del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 57 Termine per gli accertamenti
1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma
dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di
accertamento dell'imposta a norma del primo comma
dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31
dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la
dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, se tra la data di notifica della richiesta di
documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni,
il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e'
formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e'
differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra
il sedicesimo giorno e la data di consegna.
4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere
integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso
devono essere specificamente indicati, a pena di nullita',
i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono
venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto."
Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di
termini):
"Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali
1. - 2. Omissis
2-bis. Per l'accertamento basato sulla presunzione di
cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono raddoppiati.
2-ter. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, riferite agli
investimenti e alle attivita' di natura finanziaria di cui
al comma 2, i termini di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono raddoppiati.
Omissis."
Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 84 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
"Art. 8. Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo si determina sommando i
redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e
sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti
dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi
non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti
nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica
per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e,
limitatamente alle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo
articolo 84."
"Art. 84. Riporto delle perdite
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con
le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito,
puo' essere computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi in misura non superiore
all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di
essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di
esenzione dell'utile la perdita e' riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla
formazione del reddito negli esercizi precedenti. La
perdita e' diminuita dei proventi esenti dall'imposta
diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza
potra' tuttavia essere computata in diminuzione del reddito
complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti
di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto,
versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza
nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che
si riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96,
relativamente agli interessi indeducibili, nonche' a quelle
di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto
alla crescita economica. La limitazione non si applica
qualora:
a) (abrogata);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel
biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un
numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per
le quali dal conto economico relativo all'esercizio
precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare
di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato
e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice
civile, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Al fine di disapplicare le disposizioni del presente
comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente."
Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 115 e 116
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
"Art. 5. Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome
collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado."
"Art. 115. Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73,
comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del
diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di
partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e
non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio,
indipendentemente dall'effettiva percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al
presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli
utili di cui al periodo precedente non si considerano le
azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di
utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma,
primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota
di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a
partire dal primo giorno del periodo d'imposta della
partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'articolo 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci."
"Art. 116. Opzioni per le societa' a ristretta base
proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere
esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo articolo 115, dalle societa' a responsabilita'
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con
una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di
societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59.
2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e
2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione
per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis.
Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti
dalle partecipazioni nelle societa' che esercitano
l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano
equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso
articolo."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662):
"Art. 17. Irrogazione immediata
1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le
sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono
irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in
quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il
procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto
contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica,
motivato a pena di nullita'.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del paragrafo 1
dell'articolo 2 della decisione 2014/335/UE, Euratom del
Consiglio, del 26 maggio 2014 relativa al sistema delle
risorse proprie dell'Unione europea:
"Articolo 2
Categorie di risorse proprie e metodi specifici per il
loro calcolo
1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
dell'Unione le entrate provenienti:
a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da
prelievi, premi, importi supplementari o compensativi,
importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale
comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle
istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi
doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di
applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la
Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, nonche'
contributi e altri dazi previsti nell'ambito
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello
zucchero;
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati,
determinati secondo le regole dell'Unione. Per ciascuno
Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a
tal fine non e' superiore al 50 % del reddito nazionale
lordo (RNL), ai sensi del paragrafo 7;
c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme - che sara'
fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del
totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di
tutti gli Stati membri.
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 114 del
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice
doganale dell'Unione:
"Articolo 114
Interesse di mora
1. Sull'importo dei dazi all'importazione o
all'esportazione e' applicato un interesse di mora dalla
data di scadenza del termine prescritto fino alla data del
pagamento.
Per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro, il tasso
di interesse di mora e' pari al tasso di interesse
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle
sue operazioni di rifinanziamento principali il primo
giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti
percentuali.
Per uno Stato membro la cui moneta non e' l'euro, il
tasso di interesse di mora e' pari al tasso applicato il
primo giorno del mese in questione dalla banca centrale
nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento
principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure,
per uno Stato membro per il quale il tasso della banca
centrale nazionale non e' disponibile, il tasso piu'
equivalente applicato il primo giorno del mese in questione
sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato
di due punti percentuali.
2. Se l'obbligazione doganale e' sorta sulla base
dell'articolo 79 o dell'articolo 82, o se la notifica
dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un
controllo ex post, oltre all'importo dei dazi
all'importazione o all'esportazione viene applicato un
interesse di mora dalla data in cui e' sorta l'obbligazione
doganale fino alla data della notifica.
Il tasso dell'interesse di mora e' fissato a norma del
paragrafo 1.
3. Le autorita' doganali possono rinunciare ad
applicare un interesse di mora quando e' stabilito, sulla
base di una valutazione documentata della situazione del
debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi
difficolta' di carattere economico o sociale.
4. Le autorita' doganali rinunciano ad applicare un
interesse di mora se l'importo per ciascuna e' inferiore a
10 EUR."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 8. Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti
giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche
ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le
somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della
prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma
1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
calcolati dal giorno successivo al termine di versamento
della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero
importo o di quello della prima rata il contribuente fa
pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di
accertamento con adesione.
4. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-bis. In
caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17 (Oggetto)
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle
imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti
previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,
dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche
presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere
effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva. La compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a
5.000 euro annui, puo' essere effettuata a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi;
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis. (soppresso).
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
"Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
20 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997:
"Art. 20. Decadenza e prescrizione
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16,
ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel
diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli
tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi
esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3.
Omissis."
 
Elenco 1

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | |--------------|--------------| | | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 469.700 203.700 | | E DELLE FINANZE | | | | | | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 9.000 6.000 | | | | | MINISTERO DEL LAVORO | 24.034 24.034 | | E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 11.000 4.000 | | | | | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 7.650 7.000 | | E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | | | | | | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | 29.000 0 | | DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | | | | | | MINISTERO DELL'INTERNO | 17.222 5.000 | | | | | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA | 4.000 4.000 | | TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE | | | | | | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 2.000 0 | | E DEI TRASPORTI | | | | | | MINISTERO DELLA DIFESA | 14.000 0 | | | | | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | 1.000 0 | | ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | | | | | | MINISTERO PER I BENI | 700 40 | | E LE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | Totale | 589.305 253.774 | |=====================================|==============|==============|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELL'ECONOMIA | 469.700 203.700 | | E DELLE FINANZE | | | | | | 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)| 28.000 28.000 | | | | | 3.1 Partecipazione italiana alle | 28.000 28.000 | | politiche di bilancio in | | | ambito UE (10) | | | | | | 7 Competitivita' e sviluppo delle | 10.000 10.000 | | imprese (11) | | | | | | 7.1 Incentivi alle imprese per | 10.000 10.000 | | interventi di sostegno (8) | | | | | | 14 Diritti sociali, politiche | 50.000 0 | | sociali e famiglia (24) | | | | | | 14.3 Sostegno in favore di | 50.000 0 | | pensionati di guerra ed | | | assimilati, perseguitati | | | politici e razziali (11) | | | | | | 21 Debito pubblico (34) | 20.000 0 | | | | | 21.1 Oneri per il servizio del | 20.000 0 | | debito statale (1) | | | | | | 22 Servizi istituzionali e generali | 1.000 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 22.5 Servizi per le pubbliche | 1.000 0 | | amministrazioni nell'area degli| | | acquisti e del trattamento | | | economico del personale (7) | | | | | | 23 Fondi da ripartire (33) | 360.700 165.700 | | | | | 23.1 Fondi da assegnare (1) | 240.700 165.700 | | | | | 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)| 120.000 0 | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | 9.000 6.000 | | | | | 1 Competitivita' e sviluppo delle | 3.000 2.000 | | imprese (11) | | | | | | 1.1 Promozione e attuazione di | 2.000 2.000 | | politiche di sviluppo, | | | competitivita' e innovazione, | | | di responsabilita' sociale | | | d'impresa e movimento | | | cooperativo (5) | | | | | | 1.3 Incentivazione del sistema | 1.000 0 | | produttivo (7) | | | | | | 2 Regolazione dei mercati (12) | 1.000 1.000 | | | | | 2.1 Vigilanza sui mercati e sui | 1.000 1.000 | | prodotti, promozione della | | | concorrenza e tutela dei | | | consumatori (4) | | | | | | 3 Commercio internazionale ed | 3.000 3.000 | | internazionalizzazione del | | | sistema produttivo (16) | | | | | | 3.2 Sostegno all'internazionalizza- | 3.000 3.000 | | zione delle imprese e | | | promozione del made in Italy (5)| | | | | | 4 Energia e diversificazione delle | 1.000 0 | | fonti energetiche (10) | | | | | | 4.3 Innovazione, regolamentazione | 1.000 0 | | tecnica, gestione e controllo | | | delle risorse del sottosuolo (8)| | | | | | 7 Servizi istituzionali e generali | 1.000 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 7.1 Indirizzo politico (2) | 1.000 0 | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DEL LAVORO | 24.034 24.034 | | E DELLE POLITICHE SOCIALI | | | | | | 1 Politiche per il lavoro (26) | 19.034 19.034 | | | | | 1.2 Coordinamento e integrazione | 19.034 19.034 | | delle politiche del lavoro e | | | delle politiche sociali, | | | innovazione e coordinamento | | | amministrativo (7) | | | | | | 3 Diritti sociali, politiche sociali| 5.000 5.000 | | e famiglia (24) | | | | | | | | | 3.1 Terzo settore (associazionismo, | 5.000 5.000 | | volontariato, Onlus e formazioni| | | sociali) e responsabilita' | | | sociale delle imprese e delle | | | organizzazioni (2) | | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 11.000 4.000 | | | | | 1 Giustizia (6) | 10.000 4.000 | | | | | 1.1 Amministrazione | 4.000 4.000 | | penitenziaria (1) | | | | | | 1.2 Giustizia civile e penale (2) | 6.000 0 | | | | | 2 Servizi istituzionali e generali | 1.000 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 2.1 Indirizzo politico (2) | 1.000 0 | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI | 7.650 7.000 | | E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | | | | | | 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)| 7.650 7.000 | | | | | 1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) | 5.000 5.000 | | | | | 1.6 Italiani nel mondo e politiche | 2.000 2.000 | | migratorie (8) | | | | | | 1.7 Promozione del sistema Paese (9)| 650 0 | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, | 29.000 0 | | DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | | | | | | 1 Istruzione scolastica (22) | 14.000 0 | | | | | 1.6 Istruzione del primo ciclo (17) | 8.000 0 | | | | | 1.7 Istruzione del secondo | 3.000 0 | | ciclo (18) | | | | | | 1.8 Reclutamento e aggiornamento | 3.000 0 | | dei dirigenti scolastici e del | | | personale scolastico | | | per l'istruzione (19) | | | | | | 2 Istruzione universitaria e | 15.000 0 | | formazione post-universitaria (23)| | | | | | 2.3 Sistema universitario | 15.000 0 | | e formazione post-universitaria | | | (3) | | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELL'INTERNO | 17.222 5.000 | | | | | 2 Relazioni finanziarie con le | 17.222 5.000 | | autonomie territoriali (3) | | | | | | 2.3 Elaborazione, quantificazione e | 17.222 5.000 | | assegnazione delle risorse | | | finanziarie da attribuire agli | | | enti locali (10) | | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELL'AMBIENTE | 4.000 4.000 | | E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO | | | E DEL MARE | | | | | | 1 Sviluppo sostenibile e tutela del | 4.000 4.000 | | territorio e dell'ambiente (18) | | | | | | 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e| 500 500 | | attivita' internazionali e danno | | | ambientale (5) | | | | | | 1.5 Gestione delle risorse idriche, | 3.000 3.000 | | tutela del territorio | | | e bonifiche (12) | | | | | | 1.6 Tutela e conservazione della | 500 500 | | fauna e della flora, | | | salvaguardia della | | | biodiversita' e dell'ecosistema | | | marino (13) | | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE | 2.000 0 | | E DEI TRASPORTI | | | | | | 1 Infrastrutture pubbliche | 500 0 | | e logistica (14) | | | | | | 1.4 Opere strategiche, edilizia | 500 0 | | statale ed interventi speciali | | | e per pubbliche calamita' (10) | | | | | | 2 Diritto alla mobilita' e sviluppo | 1.500 0 | | dei sistemi di trasporto (13) | | | | | | 2.1 Sviluppo e sicurezza della | 1.500 0 | | mobilita' stradale (1) | | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELLA DIFESA | 14.000 0 | | | | | 3 Servizi istituzionali e generali | 14.000 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 3.2 Servizi e affari generali | 11.000 0 | | per le amministrazioni | | | di competenza (3) | | | | | | 3.3 Interventi non direttamente | 3.000 0 | | connessi con l'operativita' | | | dello Strumento Militare (6) | | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE | 1.000 0 | | ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO | | | | | | 1 Agricoltura, politiche | 500 0 | | agroalimentari e pesca (9) | | | | | | 1.3 Politiche competitive, della | 500 0 | | qualita' agroalimentare, della | | | pesca, dell'ippica e mezzi | | | tecnici di produzione (6) | | | | | | 2 Servizi istituzionali e generali | 500 0 | | delle amministrazioni | | | pubbliche (32) | | | | | | 2.1 indirizzo politico (2) | 500 0 | |=====================================|=============================|

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di Euro)

|=====================================|=============================| | Ministero | 2018 | | Missione |--------------|--------------| | Programma | RIDUZIONI | di cui | | | |predeterminate| | | | per legge | |=====================================|==============|==============| | MINISTERO PER I BENI | 700 40 | | E LE ATTIVITA' CULTURALI | | | | | | 1 Tutela e valorizzazione dei beni | 140 40 | | e attivita' culturali | | | e paesaggistici (21) | | | | | | 1.4 Tutela e valorizzazione dei | 140 40 | | beni archivistici (9) | | | | | | 3 Turismo (31) | 560 0 | | | | | 3.1 Sviluppo e competitivita' | 560 0 | | del turismo (1) | | |=====================================|=============================|

 
Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento
di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu' ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
(( 2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». ))
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto (( legislativo )), con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto (( legislativo )), decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attivita' relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
8. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 15. Sanzioni applicabili nel caso di omessa
impugnazione
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate
nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli
articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad
impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a
formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo
a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso,
le somme complessivamente dovute, tenuto conto della
predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo.
Omissis."
Il testo del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 218 del 1997 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 11. Avvio del procedimento
1. L'ufficio invia ai soggetti obbligati un invito a
comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per definire
l'accertamento con adesione;
b-bis) le maggiori imposte, sanzioni e interessi
dovuti;
b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera
b-bis).
Omissis."
Si riporta il testo dell'ottavo comma dell'articolo 17
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17 Debitore d'imposta
1. - 7. Omissis
8 Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere b),
c), d bis), d-ter) e d-quater), del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno
2022.
Omissis."
Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 3 e 9 del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997:
"Art. 2. Definizione degli accertamenti nelle imposte
sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto
anche per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle
fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l'imposta sul
valore aggiunto e' liquidata applicando, sui maggiori
componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della
stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra
l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di
quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di
quella considerata detraibile forfettariamente in relazione
ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari
incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di
quelle per le quali non sussiste l'obbligo di
dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione
anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell'imposta
sul valore aggiunto.
2. Puo' essere oggetto di definizione anche la
determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte
dell'ufficio e non rileva ai fini dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonche' ai
fini extratributari, fatta eccezione per i contributi
previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile e'
riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La
definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in
deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la
punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto
dell'accertamento; la definizione non esclude comunque la
punibilita' per i reati di cui agli articoli 2, comma 3, e
4 del medesimo decreto-legge.
4. La definizione non esclude l'esercizio
dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti
dall'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo
all'accertamento delle imposte sui redditi, e dall'articolo
57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, riguardante l'imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in
base ai quali e' possibile accertare un maggior reddito,
superiore al cinquanta per cento del reddito definito e
comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da
partecipazione nelle societa' o nelle associazioni indicate
nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non
gestite in forma societaria;
d) se l'azione accertatrice e' esercitata nei confronti
delle societa' o associazioni o dell'azienda coniugale di
cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente
nei cui riguardi e' intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le
violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione
commesse nel periodo d'imposta, nonche' per le violazioni
concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo
stesso periodo, si applicano nella misura di un terzo del
minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle
applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai
sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 60,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste
formulate dall'ufficio. Sulle somme dovute a titolo di
contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3
non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano
anche in relazione ai periodi d'imposta per i quali era
applicabile la definizione ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e
dell'articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche ai sostituti d'imposta."
"Art. 3. Definizione degli accertamenti nelle altre
imposte indirette
1. La definizione ha effetto per tutti i tributi di cui
all'articolo 1, comma 2, dovuti dal contribuente,
relativamente ai beni e ai diritti indicati in ciascun
atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di
imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni
ulteriore effetto limitatamente ai menzionati tributi. Sono
escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni o
diritti contenuti nello stesso atto, denuncia o
dichiarazione.
2. Se un atto contiene piu' disposizioni che non
derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le
une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma
imposizione, costituisce oggetto di definizione come se
fosse un atto distinto.
3. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per
ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella
misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
4. L'accertamento definito con adesione non e' soggetto
ad impugnazione e non e' integrabile o modificabile da
parte dell'ufficio."
"Art. 9. Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di
cui all' articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento
della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2."
Il testo del comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 218 del 1997 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
1.
Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo dell'articolo 114 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
ottobre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5-quater del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
"Art. 5-quater Collaborazione volontaria
1. L'autore della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino
al 30 settembre 2014, puo' avvalersi della procedura di
collaborazione volontaria di cui al presente articolo per
l'emersione delle attivita' finanziarie e patrimoniali
costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per
la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni
di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento
mediante adesione ai contenuti dell'invito al
contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in
materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di
imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita'
produttive e di imposta sul valore aggiunto, nonche' per le
eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei
sostituti d'imposta. A tal fine deve:
a) indicare spontaneamente all'Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita
richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attivita' di
natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche
indirettamente o per interposta persona, fornendo i
relativi documenti e le informazioni per la determinazione
dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli,
nonche' dei redditi che derivano dalla loro dismissione o
utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e
alle informazioni per la determinazione degli eventuali
maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi
e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei
contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto
e delle ritenute, non connessi con le attivita' costituite
o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi
d'imposta per i quali, alla data di presentazione della
richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o
la contestazione della violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;
b) versare le somme dovute in base all'invito di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il
quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la
comparizione e secondo le ulteriori modalita' indicate nel
comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai
contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base
all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla
redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base
all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione
delle sanzioni per la violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente
decreto entro il termine per la proposizione del ricorso,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza
avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. Il versamento puo' essere eseguito in unica
soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore
della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Il
pagamento della prima rata deve essere effettuato nei
termini e con le modalita' di cui alla presente lettera. Il
mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno
degli effetti della procedura.
2. La collaborazione volontaria non e' ammessa se la
richiesta e' presentata dopo che l'autore della violazione
degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4,
comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attivita'
di accertamento amministrativo o di procedimenti penali,
per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito
oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione
volontaria indicato al comma 1 del presente articolo. La
preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale
conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e'
stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via
tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La
richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane
irrevocabile e non puo' essere presentata piu' di una
volta, anche indirettamente o per interposta persona.
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei
versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle
entrate comunica all'autorita' giudiziaria competente la
conclusione della procedura di collaborazione volontaria,
per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto
stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e
b).
4. Ai soli fini della procedura di collaborazione
volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per
i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i
termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si
applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12,
commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le
condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4,
primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.
5. La procedura di collaborazione volontaria puo'
essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione
dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma
1, lettera a), possono essere presentati entro il 30
dicembre 2015. In deroga all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle
istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10
novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi
quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni,
per tutte le annualita' oggetto della procedura di
collaborazione volontaria, e' attribuita all'articolazione
dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento
del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la
data di entrata in vigore della presente disposizione. Per
gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si
applicano le disposizioni in materia di competenza per
territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di
legittimazione processuale dinanzi alle commissioni
tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive
modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia
delle entrate ivi indicate. Al fine di assicurare la
trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la
conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza
per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i termini di decadenza per
la notifica dell'atto di contestazione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute,
ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla
procedura di collaborazione volontaria e per tutte le
annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa,
sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31
dicembre 2016.
6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia,
gia' esonerati dalla compilazione del modulo RW in
relazione alle disponibilita' detenute presso istituti
elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti
pensionistici nonche' da altre attivita' lavorative svolte
direttamente in Svizzera da soggetti residenti nel suddetto
comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con
proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, specifiche
disposizioni relative agli imponibili riferibili alle
attivita' costituite o detenute in Svizzera in
considerazione della particolare collocazione geografica
del comune medesimo."
 
Art. 3
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della
riscossione

1. I debiti, diversi da quelli di cui all'articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
(( 2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e' effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. ))

3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare, con le modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(( f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. ))
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e' stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
(( 14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi. ))
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026. ».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita' alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 e' improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
(( 24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. ))
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito):
"Art. 30 (Interessi di mora)
1. Decorso inutilmente il termine previsto
dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo,
esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,
si applicano, a partire dalla data della notifica della
cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di
mora al tasso determinato annualmente con decreto del
Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi
bancari attivi."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
27 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
(Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre
1998, n. 337):
"27. Accessori dei crediti previdenziali.
1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il
termine previsto dall'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le
sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate,
secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della
notifica e fino alla data del pagamento.
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il
progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono
riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione
commisurati ai costi per il funzionamento del servizio.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A.,
previa verifica del Ministero dell'economia e delle
finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web
i costi da sostenere per il servizio nazionale di
riscossione che, tenuto conto dell'andamento della
riscossione, possono includere una quota incentivante
destinata al miglioramento delle condizioni di
funzionamento della struttura e dei risultati complessivi
della gestione, misurabile sulla base di parametri,
attinenti all'incremento della qualita' e della
produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione
dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al
comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e
produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati
raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle
lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attivita' effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico
del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea
effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei
relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento
oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli
agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun
anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30
marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno
dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a
restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione
al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata
riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di
sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 19 (Dilazione del pagamento)
1. L'agente della riscossione, su richiesta del
contribuente che dichiara di versare in temporanea
situazione di obiettiva difficolta', concede la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,
con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo
di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme
iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro,
la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 o il fermo di cui all'articolo 86, solo nel
caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i
fermi e le ipoteche gia' iscritti alla data di concessione
della rateazione. A seguito della presentazione di tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
ai sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non puo' essere
concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove
azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima
rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
2. (abrogato).
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis. (abrogato)."
Si riporta il testo vigente degli articoli 28-ter e
48-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973:
"Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta)
1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta,
l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta
iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via
telematica apposita segnalazione all'agente della
riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a
disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale
del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
in data 1º febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da
rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente
della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito
iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed
invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se
intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5."
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque
titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila
euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La presente disposizione non si applica alle aziende o
societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la
confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del
pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 54 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
"Art. 54. Documento Unico di Regolarita' Contributiva
1. Il documento Unico di regolarita' contributiva
(DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la
pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno 2015, nel
caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai
sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, e' rilasciato, a seguito della
presentazione da parte del debitore della dichiarazione di
volersi avvalere della suddetta definizione agevolata
effettuata nei termini di cui al comma 2 del citato
articolo 6, ricorrendo gli altri requisiti di regolarita'
di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale
30 gennaio 2015.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai
fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC
rilasciati in attuazione del comma 1 sono annullati dagli
Enti preposti alla verifica. A tal fine, l'agente della
riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle
rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere
disponibile in apposita sezione del servizio "Durc On Line"
l'elenco dei DURC annullati ai sensi del presente comma.
3. I soggetti che hanno richiesto la verifica di
regolarita' contributiva e i soggetti i cui dati siano
stati registrati dal servizio "Durc On Line" in sede di
consultazione del DURC gia' prodotto utilizzano le
informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma
2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il DURC e'
richiesto.
4. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Si riporta il testo vigente del comma 7-bis
dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015):
"Art. 12 Misure per favorire il credito alla piccola e
media impresa
1. - 7. Omissis
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
Omissis."
La sezione prima (Procedure di composizione della crisi
da sovraindebitamento) del Capo II (Procedimenti di
composizione della crisi da sovraindebitamento e di
liquidazione del patrimonio) della legge 27 gennaio 2012,
n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione,
nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento)
comprende gli articoli da 6 a 14-bis.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015 recante modalita' di applicazione dell'articolo 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
"Articolo 16
Recupero degli aiuti
1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di
aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la
quale impone allo Stato membro interessato di adottare
tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal
beneficiario («decisione di recupero»). La Commissione non
impone il recupero dell'aiuto qualora cio' sia in contrasto
con un principio generale del diritto dell'Unione.
2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di
recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un
tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi
decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale e' divenuto
disponibile per il beneficiario, fino alla data del
recupero.
3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di
giustizia dell'Unione emanata ai sensi dell'articolo 278
TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le
procedure previste dalla legge dello Stato membro
interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione
immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A
tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorita'
giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati
adottano tutte le misure necessarie disponibili nei
rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure
provvisorie, fatto salvo il diritto dell'Unione."
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante
"Nuovo codice della strada" e' pubblicato nella Gazzetta
Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Si riporta il testo vigente del sesto comma
dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale):
"Art. 27 (Esecuzione forzata)
1. - 5. Omissis.
6. Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Omissis."
Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O.
Si riporta il testo vigente degli articoli 111 e
111-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942:
"Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme)
Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono
erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione
sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali crediti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)."
"Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili)
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo
ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'articolo 26.
(abrogato).
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge."
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Definizione agevolata
1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere
il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali
carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme
aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al
pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e
b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a
decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di
cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando
che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute
deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per
cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per
l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due
anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre
rate nel 2017 e di due rate nel 2018:
a) delle somme affidate all'agente della riscossione a
titolo di capitale e interessi;
b) di quelle maturate a favore dell'agente della
riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle
somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di
notifica della cartella di pagamento.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
3. Entro il 15 giugno 2017, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate e'
fissata nei mesi di aprile e settembre.
3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della
riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a
individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso
comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della
riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei
carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del
31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la
cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero
notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.
4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo
versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in
cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al
comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce
effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione
e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della
dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico e non determinano l'estinzione del debito residuo,
di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di
recupero e il cui pagamento non puo' essere rateizzato ai
sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in
precedenti piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma
4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno
di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di
pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui
all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di
addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 78 del 2010.
5. A seguito della presentazione della dichiarazione di
cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di
tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal
comma 8, sono altresi' sospesi, per i carichi oggetto della
domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla
scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere relativamente alle rate di tali dilazioni in
scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016. L'agente
della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai
sensi del presente articolo, non puo' avviare nuove azioni
esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e
ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche
gia' iscritti alla data di presentazione della
dichiarazione, e non puo' altresi' proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito
positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato gia' emesso provvedimento
di assegnazione dei crediti pignorati.
6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente
articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 2;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
al comma 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il
versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del
presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
8. La facolta' di definizione prevista dal comma 1 puo'
essere esercitata anche dai debitori che hanno gia' pagato
parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione
emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute
relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purche',
rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti
tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e delle spese di
notifica della cartella di pagamento;
b) restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla
definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi
affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora
di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e
somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute ai fini della definizione determina, limitatamente
ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente accordata
dall'agente della riscossione.
9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali
di cui al comma 8, computati con le modalita' ivi indicate,
ha gia' integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi
del comma 1, per beneficiare degli effetti della
definizione deve comunque manifestare la sua volonta' di
aderirvi con le modalita' previste dal comma 2.
9-bis. Sono altresi' compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati
a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del
capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del
consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono
estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito,
anche falcidiato, nelle modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le risorse proprie tradizionali previste
dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e
l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
e) (soppressa);
e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti
previdenziali.
11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma
1, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che hanno
esercitato la facolta' di definizione e dei codici tributo
per i quali e' stato effettuato il versamento.
12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative a
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio
2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre
2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.».
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente
articolo puo' riguardare il singolo carico iscritto a ruolo
o affidato.
13-ter. Per i carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2016 relativamente ai soggetti cui
si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma
1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
sono prorogati di un anno i termini e le scadenze previsti
dai commi 1, 2, 3, 3-ter e 12 del presente articolo."
Si riporta il testo del comma 684 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
"Comma 684
684. Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
regolate le modalita' per l'erogazione dei rimborsi
all'agente della riscossione, a fronte delle spese di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le
procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno
2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei
tempi di presentazione delle relative comunicazioni di
inesigibilita'."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
"Art. 1. Estensione della definizione agevolata dei
carichi
1. I termini per il pagamento delle rate di cui
all'articolo 6, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono fissati al 7 dicembre
2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla
lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del
decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di
aprile 2018 e' fissato nel mese di luglio 2018.
2. (soppresso).
3. Al fine di consentire alle Universita' degli studi
che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti
secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 (3), di completare i
relativi versamenti entro l'anno 2018 e di usufruire dei
benefici derivanti dalla suddetta definizione agevolata, il
pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017
e' differito al mese di novembre 2018. Al relativo onere,
pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.
208. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma 207, della legge n. 208 del 2015, e' incrementato di
8,3 milioni di euro nel 2018.
3-bis. Al fine di consentire agli istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, situati nei
territori delle regioni del centro Italia colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre
2016, che hanno aderito alla definizione agevolata dei
debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, di
completare i relativi versamenti entro l'anno 2018 e di
usufruire dei benefici derivanti dalla suddetta definizione
agevolata, il pagamento delle rate in scadenza nel mese di
novembre 2017 e' differito al mese di novembre 2018.
3-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
ridotto di 2,1 milioni di euro per l'anno 2017.
4. Possono essere estinti, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre
2016, n. 225, di seguito denominato "Decreto", per quanto
non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente
articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti
della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai
sensi del comma 2 dell'articolo 6 del Decreto;
2) compresi in piani di dilazione in essere alla data
del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato
ammesso alla definizione agevolata, in applicazione
dell'alinea del comma 8 dell'articolo 6 del Decreto,
esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016;
b) dal 1º gennaio al 30 settembre 2017.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto.
6. Sulle somme dovute per la definizione prevista dal
comma 4 si applicano, a decorrere dal 1º agosto 2018, gli
interessi di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e il pagamento delle stesse somme, salvo quanto previsto
dal comma 8, puo' essere effettuato in un numero massimo di
cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare,
rispettivamente, nei mesi di luglio 2018, settembre 2018,
ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.
7. L'agente della riscossione:
a) relativamente ai carichi di cui al comma 4, lettera
b), del presente articolo, entro il 31 marzo 2018 invia al
debitore, con posta ordinaria, l'avviso previsto dal comma
3-ter dell'articolo 6 del Decreto;
b) entro il 30 giugno 2018 comunica al debitore
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della
definizione, nonche' delle relative rate e il giorno e il
mese di scadenza di ciascuna di esse.
8. In deroga a quanto previsto dai commi 6 e 7,
limitatamente ai carichi di cui al comma 4, lettera a),
numero 2), compresi in piani di dilazione in essere alla
data del 24 ottobre 2016, per i quali non risultano pagate
tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre
2016, e ai carichi di cui al comma 4, lettera a), numero
1):
a) l'agente della riscossione comunica al debitore:
1) entro il 30 giugno 2018, l'importo delle rate
scadute al 31 dicembre 2016 e non pagate;
2) entro il 30 settembre 2018, le informazioni previste
dal comma 7, lettera b);
b) il debitore e' tenuto a pagare:
1) in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2018,
l'importo ad esso comunicato ai sensi della lettera a),
numero 1). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di
tale importo determina automaticamente l'improcedibilita'
dell'istanza;
2) in due rate consecutive di pari ammontare, scadenti
rispettivamente nei mesi di ottobre 2018 e novembre 2018,
l'80 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione; (12)
3) entro febbraio 2019, l'ultima rata relativa al
restante 20 per cento delle somme complessivamente dovute
ai fini della definizione.
9. Ai fini della definizione agevolata di cui al comma
4 del presente articolo le disposizioni del comma 4-bis
dell'articolo 6 del Decreto si applicano ai carichi non
inclusi in piani di dilazione in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione
prevista dal comma 5:
a) per i debiti relativi ai carichi di cui al comma 4,
lettere a), numeri 1) e 2), e b), che ne sono oggetto e
fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme
dovute per la definizione, e' sospeso il pagamento dei
versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa
presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere
alla medesima data;
b) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
per il recupero dei carichi che sono oggetto della predetta
dichiarazione e si producono gli effetti previsti dal comma
5, secondo periodo, dell'articolo 6 del Decreto.
10-bis. In deroga alle disposizioni dell'alinea
dell'articolo 6, comma 8, del Decreto, la facolta' di
definizione dei carichi di cui al comma 4, lettera b), del
presente articolo puo' essere esercitata senza che
risultino adempiuti versamenti relativi ai piani rateali in
essere.
10-ter. Non si applicano le disposizioni del comma
13-ter dell'articolo 6 del decreto.
10-quater. Le disposizioni dei commi da 4 a 10-ter si
applicano anche alle richieste di definizione presentate ai
sensi delle disposizioni del presente articolo, vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-quinquies. All'articolo 1, comma 684, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle
quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che
hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa' del
Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli
consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre
2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per
singole annualita' di consegna partendo dalla piu' recente,
entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021».
10-sexies. All'articolo 6, comma 12, del Decreto, la
parola: «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
11. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «2 aprile
1958, n. 377» sono inserite le seguenti: «, per
l'armonizzazione della disciplina previdenziale del
personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell'assicurazione generale obbligatoria sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8
agosto 1995, n. 335.».
11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 13
milioni di euro per l'anno 2018 e di 96 milioni di euro per
l'anno 2019. Il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
incrementato di 25,1 milioni di euro per l'anno 2019.
11-ter. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 10-sexies
e 11-bis si provvede, quanto a 13 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 96 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e
delle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi da
4 a 10-sexies del presente articolo, e, quanto a 25,1
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
11-quater. Con riferimento alle entrate, anche
tributarie, delle regioni, delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16
ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della
riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali
possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente
per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le
entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle
predette entrate. Alla definizione di cui al periodo
precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo
6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti
salvi gli effetti gia' prodotti dalla eventuale definizione
agevolata delle controversie tributarie deliberata dai
predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96."
 
Art. 4
Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e' presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 529 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013):
"Art. 1
1. - 528. Omissis.
529. Ai crediti previsti dai commi 527 e 528 non si
applicano gli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo, non si
procede a giudizio di responsabilita' amministrativo e
contabile.
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999:
"Art. 22. Termini di riversamento delle somme riscosse
1. Il concessionario riversa all'ente creditore le
somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla
riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie
postali e le banche il termine di riversamento decorre dal
giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo
Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento
decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade
di ciascun mese.
1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno
cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la
restituzione all'avente diritto notificandogli una
comunicazione delle modalita' di restituzione
dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
che l'avente diritto abbia accettato la restituzione,
ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro,
decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della
riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore
ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente
identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e'
effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di
ciascun anno.
1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono
effettuati al netto dell'importo delle spese di
notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro
l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle
somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore
ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le
somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla
contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
e' determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8
agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato."
Si riporta il testo vigente del paragrafo 1
dell'articolo 2 della decisione 2007/436/CE, Euratom del
Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunita' europee:
"Articolo 2
1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
generale dell'Unione europea le entrate provenienti:
a) da prelievi, premi, importi supplementari o
compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della
tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare
da parte delle istituzioni delle Comunita' sugli scambi con
paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano
nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto,
che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio, nonche' contributi e altri dazi previsti
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero;
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati,
determinati secondo regole comunitarie. L'imponibile da
prendere in considerazione a tal fine e' limitato al 50 %
dell'RNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al
paragrafo 7;
c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme - che sara'
fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del
totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di
tutti gli Stati membri.
Omissis."
Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della citata
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.
 
Art. 5

Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie
dell'Unione europea

1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalita', alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore e' tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del (( regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014 )), specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento.

Riferimenti normativi

Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 4.
Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2 della citata
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
Il testo dell'articolo 114 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
ottobre 2013 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del
regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio del 26
maggio 2014 concernente le modalita' e la procedura di
messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e
delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonche'
le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria:
"Articolo 13
Importi irrecuperabili
1.Gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le
misure necessarie affinche' gli importi corrispondenti ai
diritti accertati in conformita' dell'articolo 2 siano
messi a disposizione della Commissione alle condizioni
previste dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri sono dispensati dall'obbligo di
mettere a disposizione della Commissione gli importi
corrispondenti ai diritti accertati a norma dell'articolo 2
che risultano irrecuperabili per uno dei seguenti motivi:
a) per cause di forza maggiore;
b) per altri motivi che non sono loro imputabili.
Gli importi di diritti accertati sono dichiarati
irrecuperabili con decisione dell'autorita' amministrativa
competente che constata l'impossibilita' del recupero.
Gli importi di diritti accertati sono considerati
irrecuperabili al piu' tardi dopo un periodo di cinque anni
dalla data alla quale l'importo e' stato accertato a norma
dell'articolo 2 oppure, in caso di ricorso amministrativo o
giudiziario, dalla pronuncia dalla notifica o dalla
pubblicazione della decisione definitiva. In caso di
pagamento scaglionato, il periodo massimo di cinque anni
inizia a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento
effettivo nella misura in cui quest'ultimo non saldi il
debito.
Gli importi dichiarati o considerati irrecuperabili
sono ritirati definitivamente dalla contabilita' separata
di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma. Sono
segnalati nell'allegato dell'estratto trimestrale di cui
all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, e, se del caso,
nelle descrizioni trimestrali di cui all'articolo 5 del
regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
3.Nei tre mesi che seguono la decisione amministrativa
di cui al paragrafo 2 del presente articolo o secondo la
scadenza di cui allo stesso paragrafo, gli Stati membri
trasmettono alla Commissione una comunicazione contenente
gli elementi d'informazione che riguardano i casi
d'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo,
sempre che l'importo dei diritti accertati in causa superi
50 000 EUR.
Tale comunicazione contiene tutte le informazioni atte
a permettere un esame approfondito dei motivi, di cui al
paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo, che
hanno impedito allo Stato membro interessato di mettere a
disposizione gli importi in causa e le misure adottate da
quest'ultimo per garantire il recupero nel caso o nei casi
in questione.
Tale comunicazione e' effettuata su un modello
stabilito dalla Commissione. A tal fine la Commissione
adotta atti di esecuzione conformemente alla procedura
consultiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4.La Commissione comunica entro sei mesi, a decorrere
dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 3,
le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Quando
la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni
complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere
dalla ricezione delle informazioni complementari
richieste."
 
Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi e' subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia e' stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
(( 1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia puo' essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. ))
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) (( del 40 per cento )) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) (( del 15 per cento )) del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
(( 2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni e' dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.
2-ter. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. ))

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e' dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalita' diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado e' stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro e' ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e' in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3 (( del presente decreto )).
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e' presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche' per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e' impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo' essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
15. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui e' parte il medesimo ente (( o un suo ente strumentale )).

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413):
"Art. 12 Assistenza tecnica
1. Omissis.
2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le
parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
Per valore della lite si intende l'importo del tributo al
netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate
con l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste.
Omissis."
Il testo vigente del paragrafo 1 dell'articolo 2 della
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno
2007 e' riportato nelle Note all'art. 4.
Il testo vigente del paragrafo 1 dell'articolo 2 della
decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo vigente dell'articolo 16 del regolamento (UE)
2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 3.
Il testo vigente dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 218 del 1997 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Il testo vigente dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Il testo vigente del comma 4 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 7
Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta
precedenti

1. (( (Soppresso). ))
2. (( Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI )) possono avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della societa' o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo e' preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale e' stato emesso avviso d'accertamento o e' pendente reclamo o ricorso, e' superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilita' di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.
 
Art. 8
Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi
dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis,
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalita' stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volonta' di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalita' e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, )) la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresi' dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonche' delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo e' sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.
5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.
7. L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, e' versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato puo' esprimere la volonta' di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilita'. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicita' dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 62-quater del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dall'articolo 25-decies
della presente legge, in vigore dalla data di pubblicazione
della presente legge:
"Art. 62-quater Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo
1. (Abrogato).
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
12 gennaio 20161-ter. Il soggetto autorizzato di cui al
comma 2 e' obbligato al pagamento dell'imposta di cui al
comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da
parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2,
le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1-bis, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con decreto direttoriale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, area monopoli, da adottare entro il
31 marzo 2018, sono stabiliti, per gli esercizi di
vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i
requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per
l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti
criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei
dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio; b) effettiva capacita' di garantire il rispetto
del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione
tra i canali di approvvigionamento. Nelle more
dell'adozione del decreto previsto al primo periodo, agli
esercizi di cui al presente comma e' consentita la
prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter
e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano anche con
riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis del presente
articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed
elettronici e delle parti di ricambio, secondo il
meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si
applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e
5-bis del presente articolo le disposizioni degli articoli
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18
gennaio 1994, n. 50.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con
polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo
Stato ed altri enti pubblici):
"1. In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione
di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico,
questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo
54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di
credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari, previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo
testo unico;
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di
assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del
ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica
in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi."
 
(( Art. 9

Irregolarita' formali

1. Le irregolarita', le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 e' eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non puo' essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 gia' contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente articolo.
9. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Una quota del Fondo di cui al comma 9, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, e' destinata ad incrementare, per la medesima annualita', l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, quanto a 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 8 e, quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute, richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacita' non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per i rimborsi erogabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto. ))


Riferimenti normativi

Il testo vigente dell'articolo 5-quater del citato
decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 2.
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 3 della
citata legge n. 212 del 2000 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 20 del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
"10. Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1."
Si riporta il testo vigente del comma 1091
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
"Art. 1 - Comma 1091
1091. Per perseguire obiettivi di politica economica ed
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,
nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
del sistema economico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del
capitale immateriale, della competitivita' e della
produttivita', con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e
industriale per la crescita e la competitivita' del Paese
da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con
delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato
a finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in
Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche
esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
immateriale funzionali alla competitivita' del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla
realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della
lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire
il loro trasferimento verso il sistema economico
produttivo."
Si riporta il testo vigente del comma 200 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Art. 1.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio."
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
29 ottobre 2009, n. 169 recante "Regolamento concernente il
sistema informatizzato di controllo in tempo reale del
processo di gestione della produzione, detenzione e
movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2009, n. 276.
Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 504 del
1995:
"Art. 23 Depositi fiscali di prodotti energetici
1. Omissis.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
Omissis."
 
(( Art. 9-bis
Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non
trasferibilita'

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 63. Inosservanza delle disposizioni di cui al
Titolo III
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni
delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3,
5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le
violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a
importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione
minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in
violazione della predetta disposizione. La disposizione di
cui al presente comma si applica qualora ricorrano le
circostanze di minore gravita' della violazione, accertate
ai sensi dell'articolo 67.
2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo
49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 euro a 500 euro.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 50,
comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo.
5. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51,
comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
6. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente
articolo, che riguardano importi superiori a 250.000 euro,
la sanzione e' quintuplicata nel minimo e nel massimo
edittali.
7. Per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente
articolo, che riguardino importi superiori a 50.000 euro,
la sanzione minima e massima e' aumentata del 50 per
cento."
 
Art. 10
Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione
elettronica

(( 01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.».
02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari. ))

1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo (( sono inseriti i seguenti)) :
« Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. (( Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019 .))».
(( 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. ». ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 3, 6, 6-bis e 6- quater
dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n.
23), come modificato dal presente articolo, dall'articolo
10-ter e dall'articolo 15 della presente legge:
"Art. 1. Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati
1. - 2. Omissis.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della
fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa
a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E'
comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura. Sono
esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi
che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime
forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresi' esonerati
dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno
esercitato l'opposizione di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo non superiore a euro
65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali
proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.
3-bis. - 5. Omissis.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma
8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante
il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre del
periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Omissis.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali
non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti
dall'Agenzia delle entrate.
Omissis."
Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 della
legge 16 dicembre 1991, n. 398 (Disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche):
"Art. 1.
1. Le associazioni sportive e relative sezioni non
aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono
attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo
d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di
attivita' commerciali proventi per un importo non superiore
a lire 100 milioni (3), possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione e'
esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera
raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
attivita' commerciali esercitano l'opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui
redditi e di essa deve essere data comunicazione agli
uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni
successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato
l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo
d'imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni,
cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge
con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite
e' superato.
3. (abrogato)."
"Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno
esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di
tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli
14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. Sono, altresi', esonerati dagli
obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono
annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di
incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi provento
conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali.
3. Per i proventi di cui al comma 2, soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad
applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
4. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono
essere numerate progressivamente per anno solare e
conservate a norma dell'articolo 39, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, e dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste
dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta
fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di
accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26
gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
5. In deroga alle disposizioni contenute nel testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il
reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e'
determinato applicando all'ammontare dei proventi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il
coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo
le plusvalenze patrimoniali.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, saranno approvati i modelli di distinta e
di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
relative modalita' di compilazione."
 
(( Art. 10-bis
Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica
per gli operatori sanitari

1. Per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi
precompilata):
"Art. 3. Trasmissione all'Agenzia delle entrate da
parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese
sostenute dai contribuenti
1. - 2. Omissis.
3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari, le farmacie,
pubbliche e private, i presidi di specialistica
ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per
l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al
Sistema tessera sanitaria, secondo le modalita' previste
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni
erogate dal 2015 ad esclusione di quelle gia' previste nel
comma 2, ai fini della loro messa a disposizione
dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le
modalita' operative relative alla trasmissione telematica
dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del
Sistema tessera sanitaria. I dati relativi alle prestazioni
sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono
inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime
modalita' di cui al presente comma, anche da parte delle
strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari
e non accreditate.
3-bis. Omissis.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuati i termini e le modalita' per la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal
reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle
indicate nei commi 1, 2 e 3. Nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni.
Omissis."
Il testo del comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 127 del 2015 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 10.
 
(( Art. 10-ter
Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli
operatori che offrono servizi di pubblica utilita'

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
« 6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita' d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate. ». ))


Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 127 del 2015, come modificato dal presente articolo, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 10.
 
Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura; »;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La fattura e' emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6. ».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 21
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
"1. Omissis.
2. La fattura contiene le seguenti indicazioni:
a) data di emissione;
b) numero progressivo che la identifichi in modo
univoco;
c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o
prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
d) numero di partita IVA del soggetto cedente o
prestatore;
e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e
cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o
committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito
in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di
stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente
residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
fiscale;
g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o
la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto
in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data
sia diversa dalla data di emissione della fattura;
h) corrispettivi ed altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compresi quelli
relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono;
l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
con arrotondamento al centesimo di euro;
m) data della prima immatricolazione o iscrizione in
pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle
ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del
cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero
da un terzo.
3. Omissis
4. La fattura e' emessa entro dieci giorni
dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi
dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in
duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito
all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo
periodo:
a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulta da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata
l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n.
472, nonche' per le prestazioni di servizi individuabili
attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso
mese solare nei confronti del medesimo soggetto, puo'
essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle
operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di effettuazione delle medesime;
b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario
nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del
proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese
successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti
passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro
dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi
dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione;
d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6,
sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto
passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'
emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione.
Omissis."
 
Art. 12
Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture
emesse

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 23 Registrazione delle fatture
Il contribuente deve annotare in apposito registro le
fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono
registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello
di emissione e con riferimento al medesimo mese.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21,
commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo
dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita'
di essa ed, eventualmente, la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'articolo 39, secondo modalita' e termini
stabiliti con apposito decreto ministeriale."
 
Art. 13
Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli
acquisti

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole « Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro » sono sostituite dalle seguenti: « Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17, »;
b) al secondo comma, le parole « il numero progressivo ad essa attribuito, » sono soppresse.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 25 Registrazione degli acquisti
Il contribuente deve annotare in un apposito registro
le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai
servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa,
arte o professione, comprese quelle emesse a norma del
secondo comma dell'articolo 17, anteriormente alla
liquidazione periodica nella quale e' esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa all'anno di ricezione della fattura e con
riferimento al medesimo anno.
Dalla registrazione devono risultare la data della
fattura o bolletta, la ditta, denominazione o ragione
sociale del cedente del bene o prestatore del servizio,
ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese,
societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e
l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni di cui
all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa
norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche
per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per
quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,
quale ne sia l'importo."
 
Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: « Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo' essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100 (Regolamento recante norme per la semplificazione e la
razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in
materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Dichiarazioni e versamenti periodici
1. Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente
determina la differenza tra l'ammontare complessivo
dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese
precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da
eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello
dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei
registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla
base dei documenti di acquisto di cui e' in possesso e per
i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello
stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Entro
il medesimo termine di cui al periodo precedente puo'
essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta
relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di
acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno
precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi
dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in
base ai quali ha operato la liquidazione periodica.
Omissis."
 
Art. 15

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole « , stabiliti o identificati » sono sostituite dalle seguenti: « o stabiliti ».
(( 1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' sostituito dal seguente:
« Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili) - 1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.». ))


Riferimenti normativi

Il testo modificato del comma 3 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 127 del 2015 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 10.
 
(( Art. 15-bis

Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalita' con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 213 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del
codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle
attivita' informatiche necessarie all'assolvimento degli
obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con
possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al
sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge.
g-ter) le cause che possono consentire alle
amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di
rifiutare le stesse, nonche' le modalita' tecniche con le
quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche
al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali
modalita' con le regole tecniche del processo di
fatturazione elettronica tra privati."
 
Art. 16

Giustizia tributaria digitale

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici »;
2) nel comma 1, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte. »;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16. »;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalita' diverse da quelle telematiche. »;
5) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni. »;
b) dopo l'articolo 25, e' aggiunto il seguente:
« Art. 25-bis. - (Potere di certificazione di conformita'). - 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita' telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. ».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita' prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita' prescelta da controparte nonche' dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita' analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita' assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione e' equiparato all'aula di udienza. Con uno o piu' provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione e' riservata alla trattazione di controversie per le quali e' stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16-bis Comunicazioni, notificazioni e depositi
telematici
1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante
l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del
2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore o delle parti e' indicato nel ricorso o nel primo
atto difensivo. La comunicazione si intende perfezionata
con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei
difensori della parte.
2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo
di posta elettronica certificata del difensore o della
parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici
elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause
imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in segreteria della
Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo
precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi
dell'articolo 16.
3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti
processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali
esclusivamente con modalita' telematiche, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e
nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali,
il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente
di sezione, se il ricorso e' gia' iscritto a ruolo, ovvero
il collegio se la questione sorge in udienza, con
provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con
modalita' diverse da quelle telematiche.
3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza
assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
hanno facolta' di utilizzare, per le notifiche e i
depositi, le modalita' telematiche indicate nel comma 3,
previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale
ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata valevole per le comunicazioni e le
notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio
eletto."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 16-bis
del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo
vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge:
"Articolo 16 bis -
Comunicazione e notificazioni per via telematica.
In vigore dal 01/01/2016
1. - 2. Omissis.
3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la
competente Commissione tributaria possono avvenire in via
telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre
2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.
4. Omissis."
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163 recante "Regolamento recante la
disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici
nel processo tributario in attuazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 febbraio 2014, n. 37.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle
entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito
l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare
attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la
revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
apposita commissione in cui sia prevista una adeguata
rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e
di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza
Stato-citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti
per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il
possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la
sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di
cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed
emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della
commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle
modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti
per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche' ai
casi di revoca e decadenza della gestione . Per i soggetti
affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e
riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali,
che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai
requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la
gestione del servizio di accertamento e riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita'."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di notificazioni di atti
civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e
procuratori legali):
"Art. 9
1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota
sull'originale del provvedimento dell'avvenuta
notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione,
ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile e
dell'art. 123 delle disposizioni per l'attuazione,
transitorie e di coordinamento del codice di procedura
civile, il notificante provvede, contestualmente alla
notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il
cancelliere del giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire
prova della notificazione e non sia possibile fornirla con
modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo n. 546 del 1992:
"Art. 34 Discussione in pubblica udienza
1. All'udienza pubblica il relatore espone al collegio
i fatti e le questioni della controversia e quindi il
presidente ammette le parti presenti alla discussione.
2. Dell'udienza e' redatto processo verbale dal
segretario.
3. La commissione puo' disporre il differimento della
discussione a udienza fissa, su istanza della parte
interessata, quando la sua difesa tempestiva, scritta o
orale, e' resa particolarmente difficile a causa dei
documenti prodotti o delle questioni sollevate dalle altre
parti. Si applica l'art. 31, comma 2, salvo che il
differimento sia disposto in udienza con tutte le parti
costituite presenti."
 
(( Art. 16-bis
Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della
giustizia

1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti. ». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 3
maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119 (Disposizioni urgenti in
materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a
favore degli investitori in banche in liquidazione), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Registro delle procedure di espropriazione
forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli
strumenti di gestione della crisi
1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un
registro elettronico delle procedure di espropriazione
forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli
strumenti di gestione della crisi. Il registro e'
accessibile dalla Banca d'Italia, che utilizza i dati e le
informazioni in esso contenuti nello svolgimento delle
funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente
gestione degli intermediari vigilati e della stabilita'
complessiva.
2. Nel registro sono pubblicati le informazioni e i
documenti relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata
immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di
ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' ai piani di
risanamento di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando vengano
fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di
cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 e al
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei
debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni
di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
3. Il registro si compone di una sezione ad accesso
pubblico e gratuito e di una sezione ad accesso limitato,
aventi il contenuto che segue:
a) relativamente alle procedure di cui al comma 2,
nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in forma elettronica, in relazione alla
tipologia di procedura o di strumento di cui al comma 2, le
informazioni e i documenti di cui all'articolo 24,
paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2015/848 e le altre
informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento
di ciascuna procedura o strumento; all'interno di questa
sezione possono essere altresi' collocate le informazioni e
i provvedimenti di cui all'articolo 28, quarto comma,
secondo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) relativamente alle procedure di espropriazione
forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso
pubblico sono rese disponibili in forma elettronica le
informazioni e i documenti individuati con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Nella
individuazione delle informazioni il decreto tiene conto, a
fini di tutela della stabilita' finanziaria, anche della
loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti
deteriorati da parte degli intermediari creditizi e
finanziari;
c) nella sezione del registro ad accesso limitato sono
resi disponibili in forma elettronica le informazioni e i
documenti relativi a ciascuna procedura o strumento di cui
al comma 2, individuate con il decreto dirigenziale di cui
alla lettera b).
4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b),
sentita la Banca d'Italia per gli aspetti rilevanti ai fini
di tutela della stabilita' finanziaria, sono altresi'
adottate le disposizioni per l'attuazione del registro,
prevedendo:
a) le modalita' di pubblicazione, rettifica,
aggiornamento e consultazione dei dati e dei documenti da
inserire nel registro, nonche' i tempi massimi della loro
conservazione;
b) i soggetti tenuti ad effettuare, in relazione a
ciascuna tipologia di procedura o strumento, la
pubblicazione delle informazioni e dei documenti;
c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in
presenza di un legittimo interesse, ad accedere, anche
mediante un avvocato munito di procura, alla sezione del
registro ad accesso limitato; il contributo dovuto per
l'accesso, da determinare in misura tale da assicurare
almeno la copertura dei costi del servizio, e i casi di
esenzione; e' sempre consentito l'accesso gratuito
all'autorita' giudiziaria;
d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione
di documenti con riferimento alle esigenze di riservatezza
delle informazioni ivi contenute o all'assenza di valore
informativo di tali documenti per i terzi.
5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati
secondo ciascuna tipologia di informazione e di documento
in esso contenuti e di tribunale e numero di ruolo dei
procedimenti. Le disposizioni contenute nel decreto di cui
al comma 3, lettera b), assicurano che il registro sia
conforme alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/848.
6. Su richiesta del debitore, del curatore, del
commissario giudiziale, di un creditore, di chiunque vi
abbia interesse o d'ufficio, il giudice delegato o il
tribunale competenti possono limitare la pubblicazione di
un documento o di una o piu' sue parti, quando sia
dimostrata l'esistenza di uno specifico e meritevole
interesse alla riservatezza dell'informazione in esso
contenuta. La richiesta di cui al presente comma sospende
gli obblighi di pubblicazione dei documenti, o della parte
di essi, oggetto della richiesta di esenzione e, qualora la
pubblicazione sia gia' avvenuta, sospende temporaneamente
l'accesso ad essi da parte degli interessati. Nelle more
della decisione, il giudice puo' imporre una cauzione al
creditore o terzo richiedente.
7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli
obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva
implementazione e digitalizzazione degli archivi e della
piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione
della giustizia, in coerenza con le linee del Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione
di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, puo' avvalersi, per i servizi accessori alla
digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei
sistemi informativi sviluppati dal Ministero della
giustizia, della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della realizzazione dei predetti servizi di interesse
generale, la societa' provvede, tramite Consip S.p.A.,
all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la
spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016-2018. Il Ministero della giustizia, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia
disciplinano con apposita convenzione, da stipulare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i rispettivi compiti
rispetto alla realizzazione, al funzionamento e al
monitoraggio del registro, nonche' l'eventuale entita'
della contribuzione finanziaria da parte della Banca
d'Italia."
 
(( Art. 16-ter

Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.

1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
1. - 10. Omissis
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore
nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203
del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta
societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le
funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
c) gli organi societari delle societa' di cui al comma
1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati delle
relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione
al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti
degli organi delle societa' soppresse sono corrisposti
compensi, indennita' ed altri emolumenti solo fino alla
data di soppressione. Per gli adempimenti successivi
relativi al presente comma, ai predetti componenti spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
Omissis."
 
(( Art. 16-quater
Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti
finanziari

1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni »;
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalita', anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale»;
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La relazione contiene anche i risultati relativi all'attivita' svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 Emersione di base imponibile
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate
nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o
trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito
ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui
al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non
rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle
richieste di cui al medesimo periodo si configurano le
fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74.
2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori
finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente
all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno
interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti
rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'
l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella
predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati
nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentiti le associazioni di categoria degli
operatori finanziari e il Garante per la protezione dei
dati personali, sono stabilite le modalita' della
comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di
comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai
rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli
fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate
misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per
la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione,
che non puo' superare i dieci anni.
4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni
comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del
predetto decreto e del comma 2 del presente articolo sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del
rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive
del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti
correnti bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai
fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini
in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di controllo sulla
veridicita' dei dati dichiarati nella medesima
dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 3,
le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla
Guardia di finanza per le medesime finalita', anche in
coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal
Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di
impatto e della quantificazione e del monitoraggio
dell'evasione fiscale.
4-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente
alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i
risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
4. La relazione contiene anche i risultati relativi
all'attivita' svolta dalla Guardia di finanza utilizzando
le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono
comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate e del Comandante generale della Guardia di
finanza.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, il comma 36-undevicies e' abrogato.
6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto
dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
l'Istituto Nazionale della previdenza sociale fornisce
all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i dati
relativi alle posizioni di soggetti destinatari di
prestazioni socio-assistenziali affinche' vengano
considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla
fedelta' dei redditi dichiarati, basati su specifiche
analisi del rischio di evasione.
7. All'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente: "a) esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita'
competente deve essere oggetto di programmazione da parte
degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria
competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;";
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono
abrogati.
8. All'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole "e dei consigli
tributari" e le parole "nonche' ai relativi consigli
tributari" sono soppresse, nel terzo comma le parole ", o
il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il consiglio
tributario" sono soppresse, la parola "segnalano" e'
sostituita dalla seguente: "segnala", e le parole "Ufficio
delle imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti:
"Agenzia delle entrate";
b) al quarto comma, le parole: ", ed il consiglio
tributario" sono soppresse, la parola: "comunicano" e'
sostituita dalla seguente: "comunica";
c) all'ottavo comma le parole: "ed il consiglio
tributario possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: "e dei
consigli tributari" sono soppresse.
9. All'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, i commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.
10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
10-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2013»."
 
(( Art. 16-quinquies
Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei
soggetti di medie dimensioni

1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 24 Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita
«sistemica»
1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia
delle Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare
una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di
rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in
perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad
amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta e
non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso
periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di
importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei
contribuenti non soggetti agli indici sintetici di
affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e
la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di
intervento coordinati sulla base di analisi di rischio
sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonche' di
elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari
poteri istruttori e d'indagine."
 
(( Art. 16-sexies

Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni

1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalita' fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 145 e 146
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016):
"Art. 1
145. A fini di adeguamento alle direttive emanate
dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico in materia di obbligo delle imprese
multinazionali di predisporre e presentare annualmente una
rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei
ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate,
insieme con altri elementi indicatori di un'attivita'
economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
modalita', termini, elementi e condizioni, coerentemente
con le citate direttive, per la trasmissione della predetta
rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle
societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che
hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con
un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese
multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di
rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non
sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle
persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la
riservatezza delle informazioni contenute nella
rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa
misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle
disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua
assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di
omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo
periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000."
"146. Agli obblighi di cui al comma 145, alle
condizioni ivi indicate, sono tenute anche le societa'
controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso
in cui la societa' controllante che ha l'obbligo di
redazione del bilancio consolidato sia residente in uno
Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione
della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in
vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio
delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di scambio delle
informazioni relative alla rendicontazione Paese per
Paese."
La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio
2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.
 
(( Art. 16-septies
Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari
amministrativi per violazioni tributarie

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonche' al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 22. Ipoteca e sequestro conservativo.
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento
di irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia
del credito erariale e a sostegno delle relative procedure
di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere
inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di
finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione
rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva
comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle
entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie
eventuali osservazioni al presidente della commissione
tributaria provinciale, nonche' al comandante provinciale
richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme
parere dell'Agenzia delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di
finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento
richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione
alla procedura di cui al presente articolo. In caso di
richiesta di chiarimenti, e' interrotto, per una sola
volta, il termine di cui al comma 1-bis.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Nel
caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero,
il termine e' triplicato. La commissione decide con
sentenza.
4. Quando la convocazione della controparte potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente
provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la
camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
giorni assegnando all'istante un termine perentorio non
superiore a quindici giorni per la notificazione del
ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
5. (soppresso).
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso
l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento puo'
non adottare ovvero adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del
comma 1 perdono efficacia:
a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione;
b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto impositivo, di
contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente
della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;
c) a seguito della sentenza, anche non passata in
giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui
alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione."
 
Art. 17
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attivita' esercitata. »;
b) al comma 6 le parole « optano per » sono sostituite dalla seguente: « effettuano »;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
« 6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonche' con l'osservanza delle relative discipline.
(( 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per finalita' istituzionali. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonche' le modalita' tecniche di trasmissione. ))
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo e' anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalita' attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020. ».
(( 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ))
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) l'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e' abrogato;
b) all'articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole « compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, » sono soppresse;
2. al comma 2, dopo le parole « n. 633 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa
trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli
obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo
comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a
decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume
d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo
d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie
con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio
destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
sono definiti, anche al fine di semplificare gli
adempimenti amministrativi dei contribuenti, le
informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini
per la trasmissione telematica e le modalita' con cui
garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati. Con il
medesimo provvedimento possono essere definiti modalita' e
termini graduali per l'adempimento dell'obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi, anche in considerazione del grado
di automazione degli impianti di distribuzione di
carburanti.
2. A decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i
soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o
prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al
fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo, nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che
consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli
apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei
normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la
sicurezza e l'inalterabilita' dei dati dei corrispettivi
acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini
differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore
dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle
specifiche variabili tecniche di peculiari distributori
automatici.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante
strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilita' e
la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i
pagamenti con carta di debito e di credito.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito
di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti
in base alla decisione della Commissione europea COM (2010)
8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le
regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e
le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma
3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi
modelli e ogni altra disposizione necessaria per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita'
di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei
corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo
l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del
cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico possono essere individuate tipologie di
documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini
commerciali, le operazioni.
6. Ai soggetti che effettuano la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma
1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione,
ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati
incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli
articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale
mediante l'incentivazione e la semplificazione delle
operazioni telematiche, all'articolo 39, secondo comma,
lettera a), alinea, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:
«nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi,
dal 1º gennaio 2017, con modalita' telematiche, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della
dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6-ter. Le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, possono essere documentate, in
deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta
fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976,
n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26
gennaio 1983, n. 18, nonche' con l'osservanza delle
relative discipline.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi
a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera
sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per finalita' istituzionali. Con decreto
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonche' le
modalita' tecniche di trasmissione.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Il contributo e'
anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo
praticato ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra
disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa
previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a euro 36,3
milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per
l'anno 2020."
Si riporta il testo vigente del comma 4-quater
dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 489 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la
ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per
ridurre gli adempimenti a carico del contribuente):
"7. Semplificazione di adempimenti e riduzione di
sanzioni per irregolarita' formali.
1. - 4-ter. Omissis.
4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter,
la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con sistemi elettronici e', in ogni caso, considerata
regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei
nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o
verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti
sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della
richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
presenza."
Si riporta il testo vigente del primo comma
dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 24 Registrazione dei corrispettivi
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di
cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni di cui all'articolo 21,
commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di
operazioni ivi indicata. L'annotazione deve essere
eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni
sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 127 del 2015, come modificato dalla presente
legge (a decorrere dal 1° gennaio 2020):
"Art. 4. Semplificazioni amministrative e contabili
1. Nell'ambito di un programma di assistenza on line
basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture
elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni
transfrontaliere nonche' sui dati dei corrispettivi
acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA
esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al
regime di contabilita' semplificata di cui all'articolo 18
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la
predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica
dell'IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di
dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti
riepilogativi dei calcoli effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli
ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere
a rimborso.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono
degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle
entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui
agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta
del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la
tenuta dei registri secondo le modalita' di cui
all'articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo."
 
Art. 18

Rinvio lotteria dei corrispettivi

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540, e' sostituito dal seguente: «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. »;
b) il comma 543 e' abrogato;
c) il comma 544 e' sostituito dal seguente: « 544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalita' tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita' per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540. ».
2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una 2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, e' istituito un Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 26.
(( 2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche e' destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali.
2-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalita' tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, prevedendo, in particolare, le modalita' di estrazione e di controllo. La vincita e' costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico. ))

 
Art. 19

Disposizioni in materia di accisa

1. A decorrere dal 1° dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna « Impieghi », il periodo da « In caso di produzione combinata » fino a « quinquennio di riferimento » e' sostituito dal seguente: « In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:
a) oli vegetali non modificati chimicamente 0,194 kg per kWh
b) gas naturale 0,220 mc per kWh
c) gas di petrolio liquefatti 0,173 kg per kWh
d) gasolio 0,186 kg per kWh
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali 0,194 kg per kWh
f) carbone, lignite e coke
(codici NC 2701, 2702 e 2704) 0,312 kg per kWh ».
2. All'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a decorrere dal 1° dicembre 2018, il comma 1 e' abrogato;
b) nel comma 2, le parole « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2018 ».
3. All'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole « da adottare entro il 30 novembre 2018 » sono soppresse.

Riferimenti normativi

Si riporta la Tabella A allegata al citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
legge:

"Tabella A

Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza di norme prescritte

Impieghi Agevolazione

1. Impieghi diversi da carburante
per motori o da combustibile per
riscaldamento esenzione

2. Impieghi come carburanti per la
navigazione aerea diversa
dall'aviazione privata da diporto e
per i voli didattici (1) esenzione

3. Impieghi come carburanti per la
navigazione nelle acque marine
comunitarie, compresa la pesca, con
esclusione delle imbarcazioni
private da diporto, e impieghi come
carburanti per la navigazione nelle
acque interne, limitatamente al
trasporto delle merci, e per il
dragaggio di vie navigabili e porti
(1) esenzione

4. Impiego nei trasporti ferroviari 30 per cento
di passeggeri e merci aliquota normale
euro 403,22 per
4-bis. Gasolio commerciale usato mille litri
come carburante

5. Impieghi in lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella
silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica:

22 per cento
- gasolio aliquota normale

- oli vegetali non modificati
chimicamente esenzione

49 per cento
- benzina aliquota normale

L'agevolazione per la benzina e'
limitata alle macchine agricole con
potenza del motore non superiore a
40 CV e non adibite a lavori per
conto terzi; tali limitazioni non si
applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa anche
mediante crediti o buoni d'imposta,
sulla base di criteri stabiliti, in
relazione alla estensione dei
terreni, alla qualita' delle colture
ed alla dotazione delle macchine
agricole effettivamente utilizzate,
con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e
forestali, da emanare ai sensi
dell'art.17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.

6. Prosciugamento e sistemazione dei
terreni allagati nelle zone colpite
da alluvione esenzione

7. Sollevamento delle acque allo
scopo di agevolare la coltivazione
dei fondi rustici sui terreni
bonificati esenzione

8. Prove sperimentali, collaudo di
motori di aviazione e marina e
revisione dei motori di aviazione,
nei quantitativi stabiliti 30 per cento
dall'Amministrazione finanziaria aliquota normale

9. Produzione di forza motrice con
motori fissi, azionati con prodotti
energetici diversi dal gas naturale
e utilizzati all'interno di
delimitati stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori,
cantieri di ricerche di idrocarburi
e di forze endogene e cantieri di
costruzione e azionamento di
macchine impiegate nei porti, non
ammesse alla circolazione su strada,
destinate alla movimentazione di 30 per cento
merci per operazioni di trasbordo aliquota normale

10. Gas naturale impiegato negli usi
di cantiere, nei motori fissi e
nelle operazioni di campo per la euro 11,73 per 1000
coltivazione di idrocarburi mc

11. Produzione, diretta o indiretta,
di energia elettrica con impianti
obbligati alla denuncia prevista
dalle disposizioni che disciplinano
l'imposta di consumo sull'energia
elettrica:

- oli vegetali non modificati
chimicamente: esenzione

- gas naturale e gas di petrolio
liquefatti esenzione

L. 23.800 per 1.000
- gasolio 1

- olio combustibile e prodotti L. 28.400 per 1.000
energetici greggi, naturali kg

- carbone, lignite e coke (codici NC euro 2,60 per 1000
2701, 2702 e 2704) kg.

In caso di autoproduzione di energia
elettrica, le aliquote per il
gasolio, per l'olio combustibile e
per i prodotti energetici greggi
sono le seguenti:

- gasolio L. 840 per 1.000 l

L. 1.000 per 1.000
- olio combustibile kg

- prodotti energetici greggi, L. 2.500 per 1.000
naturali kg

L'agevolazione e' accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei
limiti dei quantitativi impiegati
nella produzione di energia
elettrica;

b) ai prodotti energetici greggi,
naturali, impiegati nella stessa
area di estrazione per la produzione
e per l'auto produzione di energia
elettrica a vapore;

c) ai prodotti energetici impiegati
in impianti petrolchimici per
l'alimentazione di centrali
combinate termoelettriche per
l'autoproduzione di energia
elettrica e vapore tecnologico per
usi interni.

In caso di generazione combinata di
energia elettrica e calore utile, i
quantitativi di combustibili
impiegati nella produzione di
energia elettrica sono determinati
utilizzando i seguenti consumi
specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati 0,194 kg
chimicamente per kWh

0,220 mc
b) gas naturale per kWh

0,173 kg
c) gas di petrolio liquefatti per kWh

0,186 kg
d) gasolio per kWh

e) olio combustibile e oli minerali 0,194 kg
greggi, naturali per kWh

f) carbone, lignite e coke (codici 0,312 kg
NC 2701, 2702 e 2704) per kWh

12. Azionamento delle autovetture da
noleggio da piazza, compresi i
motoscafi che in talune localita'
sostituiscono le vetture da piazza e
quelli lacuali, adibiti al servizio
pubblico da banchina per il
trasporto di persone:

euro 359,00 per
benzina 1.000 litri

euro 330,00 per
gasolio 1.000 litri

40 per cento
gas di petrolio liquefatti (GPL) aliquota normale

40 per cento
gas naturale aliquota normale

L'agevolazione e' concessa entro i
seguenti quantitativi giornalieri
presumendo, in caso di alimentazione
promiscua a benzina e GPL o gas
naturale, un consumo di GPL o gas
naturale pari al 70 per cento del
consumo totale:

a) litri 18 o metri cubi 18
relativamente al gas naturale per
ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti

b) litri 14 o metri cubi 14
relativamente al gas naturale per
ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti, ma non a 500.000
abitanti

c) litri 11 o metri cubi 11
relativamente al gas naturale per
ogni autovettura circolante nei
comuni con popolazione di 100.000
abitanti o meno

13. Azionamento delle autoambulanze,
destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti di pertinenza
dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con
provvedimento dell'amministrazione
finanziaria (nei limiti e con le
modalita' stabiliti con il decreto
del Ministro delle finanze di cui
all'Art. 67):

359,00 euro per
benzina 1.000 litri

euro 330,00 per
gasolio 1.000 litri

40 per cento
gas di petrolio liquefatti (GPL) aliquote normali

40 per cento
gas naturale aliquota normale

Le agevolazioni previste per le
autovetture da noleggio da piazza e
per le autoambulanze, di cui ai
punti 12 e 13, sono concesse
mediante crediti d'imposta da
utilizzare in compensazione ai sensi
dell'Art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, ovvero mediante buoni
d'imposta. I crediti ed i buoni
d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito imponibile e
non vanno considerati ai fini del
rapporto di cui all'Art. 63 del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni

14. Produzione di magnesio da acqua
di mare esenzione

15. Gas di petrolio liquefatti
utilizzati, negli impianti
centralizzati per usi industriali
(2) e dagli autobus urbani ed
extraurbani adibiti al servizio 10 per cento
pubblico. aliquota normale

16. Prodotti energetici iniettati
negli altiforni per la realizzazione
dei processi produttivi esenzione

16-bis. Prodotti energetici
impiegati dalle Forze armate
nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

euro 359,00 per
Benzina 1.000 litri

euro 330,00 per
Gasolio 1.000 litri

Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione

Gas naturale esenzione

Combustibili per riscaldamento:

euro 21,00 per 1.000
Gasolio litri

GPL zero

euro 11,66 per 1.000
Gas naturale metri cubi

(1) Per aviazione privata da
diporto e per imbarcazioni
private da diporto si intende
l'uso di un aeromobile o di una
imbarcazione da parte del
proprietario o della persona fisica
o giuridica che puo' utilizzarli in
virtu' di un contratto di locazione
o per qualsiasi altro titolo, per
scopo non commerciale ed in
particolare per scopi diversi dal
trasporto di passeggeri o merci o
dalla prestazione di servizi a
titolo oneroso o per conto di
autorita' pubbliche.

(2) Per la individuazione degli usi
industriali si rinvia a quanto
disposto nell'articolo 26, comma 3.


Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle
procedure di accertamento), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella
produzione combinata di energia elettrica e calore
1. (Abrogato).
2. Dal 1° gennaio al 30 novembre 2018, alla produzione
combinata di energia elettrica e calore, per
l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti
alle aliquote sulla produzione di energia elettrica
continuano ad applicarsi i coefficienti individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con
deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella
misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;
b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di
accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e
luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh»
sono sostituite dalle seguenti:
«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820».
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro
0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro
4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono
energia elettrica per uso proprio e la consumano per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni,
gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di
ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 19 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Modifiche alla disciplina ACE - aiuto
crescita economica)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per
le societa' le cui azioni sono quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di
Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico
europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai
predetti mercati e per i due successivi, la variazione in
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente
alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in
corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40
per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione
in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere
conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta
successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si
puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla
suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va
ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si
applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni
sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a
cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel
2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro
nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di
euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021,
si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di
cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015,
55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel
2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019,
disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, in misura tale da determinare
maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3
milioni di euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e'
efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet
dell'Agenzia."
 
Art. 20
Estensione dell'istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70-ter, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi' sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. »;
b) all'articolo 70-septies, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e' la societa' capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».
(( b-bis) all'articolo 70-duodecies, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
« 6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per cause connesse all'estensione di cui al presente comma.». ))

2. Per l'anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data e' stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (( La dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.
2-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la parola: « 2018 » e' sostituita dalla seguente: « 2019 ».
2-ter. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui agli articoli 33 e 111-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di valore nominale non superiore a 1.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purche' la stessa non ecceda il valore nominale di 2.500 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 70-ter e 70-septies
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 70-ter Vincolo finanziario, vincolo economico e
vincolo organizzativo
1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno
solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o
indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente
nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale
l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo
scambio di informazioni.
1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi'
sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel
territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario
di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla
base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di
cooperazione economica:
a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso
genere;
b) svolgimento di attivita' complementari o
interdipendenti;
c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano,
pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via
di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di
fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche'
tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti
passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma
1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli
economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico
o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso
insussistente per i soggetti per i quali il vincolo
finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui
all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la
sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia
delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del
2000."
"Art. 70-septies Adempimenti
1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed
esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma
4, nei modi ordinari.
2. Il rappresentante di gruppo e' il soggetto che
esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1.
Se il predetto soggetto non puo' esercitare l'opzione, e'
rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con
volume d'affari o ammontare di ricavi piu' elevato nel
periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.
Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di cui al comma
1-bis dell'articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e'
la societa' capogruppo di cui alla lettera a), del comma 1
dell'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte
del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti
dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale
rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al
gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con
riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La
sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla
cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed e'
comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la
dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5,
entro trenta giorni."
Si riporta il testo dell'articolo 70-duodecies del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
"Art. 70-duodecies Disposizioni speciali e di
attuazione
1. Le modalita' e i termini speciali di emissione,
numerazione e registrazione delle fatture nonche' di
esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici
stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli
articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle
operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal
gruppo IVA.
2. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' banche, alle
operazioni riferibili a queste ultime si applicano le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
3. Se al gruppo IVA partecipano una o piu' societa'
assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,
secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche
nei casi in cui una societa' di gestione di fondi partecipi
a un gruppo IVA.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono approvati il modello per la presentazione
delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonche' le
modalita' e le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica delle stesse.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente titolo.
6-bis. In caso di adesione al regime di cui al titolo
III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, da parte
di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l'opzione
di cui all'articolo 70-quater, il predetto regime si
estende obbligatoriamente a tutte le societa' partecipanti
al gruppo IVA. Tale estensione si verifica anche nel caso
in cui l'opzione per il gruppo IVA venga esercitata da un
soggetto che abbia gia' aderito al regime. Nelle more del
perfezionamento del procedimento di adesione al regime da
parte di tutti i partecipanti al gruppo IVA, l'esclusione
del regime di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo n. 128 del 2015 non puo' essere dichiarata per
cause connesse all'estensione di cui al presente comma."
Si riporta il testo dell'articolo 37-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato
dall'articolo 20-bis della presente legge:
"Art. 37-bis Gruppo Bancario Cooperativo
1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da:
a) una societa' capogruppo costituita in forma di
societa' per azioni e autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria il cui capitale e' detenuto in
misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di
credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita
attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del
gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto
previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo
contratto assicura l'esistenza di una situazione di
controllo come definito dai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito
minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e' di
un miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al
contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo
59;
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo
a una banca costituita in forma di societa' per azioni
sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di
cui alla lettera a) e composti dalle altre societa' di cui
alle lettere b) e c).
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede
legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano
possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari
cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti
esclusivamente nella medesima provincia autonoma e che
comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in province
limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la
quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma
1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto e'
stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis. Le
medesime banche hanno la facolta' di adottare, in
alternativa alla costituzione del gruppo bancario
cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 agosto 2013.
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo
delle azioni con diritto di voto che possono essere
detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i
componenti dell'organo di amministrazione espressione delle
banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari
alla meta' piu' due del numero complessivo dei consiglieri
di amministrazione.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione
e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la
direzione e il coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle
finalita' mutualistiche e del carattere localistico delle
banche di credito cooperativo, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi
strategici ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 3-bis, nonche' gli altri
poteri necessari per l'attivita' di direzione e
coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle banche
aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza
sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei
requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia
bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi
componenti;
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo
puo', rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o
revocare uno o piu' componenti, fino a concorrenza della
maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo
delle societa' aderenti al gruppo e le modalita' di
esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di
gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le
altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla
gravita' della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di
esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori
in linea con il principio di solidarieta' tra le banche
cooperative a mutualita' prevalente.
3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il
processo di consultazione delle banche di credito
cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie,
politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione
del credito nonche' riguardo al perseguimento delle
finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle
specificita' delle aree interessate, la consultazione
avviene mediante assemblee territoriali delle banche di
credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per
la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema
di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo,
si collocano nelle classi di rischio migliori: a)
definiscono in autonomia i propri piani strategici e
operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla
capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima
definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne
verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo
e, in caso di mancato gradimento della capogruppo,
sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di
ogni componente non gradito, una lista di tre candidati
diversi da quelli gia' indicati nella medesima procedura di
nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di
specificazione del sistema di classificazione del rischio
previsto nel contratto di coesione e' sottoposto
all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia
in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e
dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina
prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche
aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione,
il recesso e l'esclusione di una banca di credito
cooperativo sono autorizzati dalla Banca d'Italia avendo
riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della
singola banca.
6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo
delle banche di credito cooperativo e delle banche cui
fanno capo i sottogruppi territoriali non si applicano gli
articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies
del codice civile.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' essere stabilita
una soglia di partecipazione delle banche di credito
cooperativo al capitale della societa' capogruppo diversa
da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto
delle esigenze di stabilita' del gruppo. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare
l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo
bancario cooperativo, puo' stabilire con proprio decreto,
sentita la Banca d'Italia:
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di
un gruppo bancario cooperativo;
[b) una soglia di partecipazione delle banche di
credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo
diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto
conto delle esigenze di stabilita' del gruppo;]
c) le modalita' e i criteri per assicurare il
riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarita'
linguistiche e culturali delle banche di credito
cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana
e prudente gestione, la competitivita' e l'efficienza del
gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina
prudenziale applicabile e delle finalita' mutualistiche,
detta disposizioni di attuazione del presente articolo e
dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della
capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3,
alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al
procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione
al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo
di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi
bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo
II."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 70-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
"Art. 70-ter Vincolo finanziario, vincolo economico e
vincolo organizzativo
1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile e almeno dal 1º luglio dell'anno
solare precedente:
a) tra detti soggetti esiste, direttamente o
indirettamente, un rapporto di controllo;
b) detti soggetti sono controllati, direttamente o
indirettamente, dal medesimo soggetto, purche' residente
nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale
l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo
scambio di informazioni.
1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi'
sussistente tra i soggetti passivi, stabiliti nel
territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario
di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Si considera sussistente un vincolo economico tra
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla
base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di
cooperazione economica:
a) svolgimento di un'attivita' principale dello stesso
genere;
b) svolgimento di attivita' complementari o
interdipendenti;
c) svolgimento di attivita' che avvantaggiano,
pienamente o sostanzialmente, uno o piu' di essi.
3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo
tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via
di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di
fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorche'
tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti
passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma
1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli
economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico
o di quello organizzativo, e' presentata all'Agenzia delle
entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Il vincolo economico si considera in ogni caso
insussistente per i soggetti per i quali il vincolo
finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di
partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla
conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di cui
all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la
sussistenza del vincolo economico e' presentata all'Agenzia
delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del
2000."
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (Misure
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. Banche popolari
1. - Omissis
2. In sede di prima applicazione del presente decreto,
le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito
ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2019.
Omissis."
Si riporta il testo vigente degli articoli 21, 23 e
24-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
"Art. 21 Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle attivita' di
investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e
trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti
e per l'integrita' dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e
operare in modo che essi siano sempre adeguatamente
informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e
promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo
interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei
servizi e delle attivita'.
1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita'
di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese
di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non
UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario e le banche italiane:
a) adottano ogni misura idonea ad identificare e
prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i
dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due
clienti al momento della prestazione di qualunque servizio
di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
di tali servizi;
b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e
amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse
incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
c) quando le disposizioni organizzative e
amministrative adottate a norma della lettera b) non sono
sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato,
informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro
conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti
di interesse nonche' delle misure adottate per mitigare i
rischi connessi;
d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente
e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei
clienti sui beni affidati.
1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di
interesse determinati dalla percezione da parte di Sim,
imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA
non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo
Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti
da soggetti terzi o determinati dalle politiche di
remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro
adottate.
2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di
investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo.
2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la
vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento
fanno si' che tali prodotti siano concepiti per soddisfare
le esigenze di un determinato mercato di riferimento di
clienti finali individuato all'interno della pertinente
categoria di clienti e che la strategia di distribuzione
degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti
target. I soggetti di cui al presente comma adottano
inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento
finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del
mercato target.
2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli
strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la
compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
servizi di investimento tenendo conto del mercato di
riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o
raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del
cliente."
"Art. 23 Contratti
1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla
prestazione dei servizi accessori, sono redatti per
iscritto, in conformita' a quanto previsto dagli atti
delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare e'
consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate
ragioni o in relazione alla natura professionale dei
contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti
dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia.
Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il
contratto e' nullo.
2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la
determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di
ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla e'
dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullita' puo'
essere fatta valere solo dal cliente.
4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non
si applicano:
a) ai servizi e attivita' di investimento;
b) al collocamento di prodotti finanziari;
c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di
prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli
articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II,
capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai
servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis,
II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le
pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attivita'
di investimento e dei servizi accessori non vengono
conclusi contratti di garanzia finanziaria con
trasferimento del titolo di proprieta' con clienti al
dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali
dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione
della presente disposizione. La Consob disciplina le
modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al presente
comma in caso di clienti professionali e di controparti
qualificate.
5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e
attivita' di investimento, agli strumenti finanziari
derivati nonche' a quelli analoghi individuati ai sensi
dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica
l'articolo 1933 del codice civile.
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al
cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di
quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere
della prova di aver agito con la specifica diligenza
richiesta."
"Art. 24-bis Consulenza in materia di investimenti
1. In caso di esercizio della consulenza in materia di
investimenti, il cliente e' informato, in tempo utile prima
della prestazione del servizio, anche di quanto segue:
a) se la consulenza e' fornita su base indipendente o
meno;
b) se la consulenza e' basata su un'analisi del mercato
ampia o piu' ristretta delle varie tipologie di strumenti
finanziari, e in particolare se la gamma e' limitata agli
strumenti finanziari emessi o forniti da entita' che hanno
con il prestatore del servizio stretti legami o altro
stretto rapporto legale o economico, come un rapporto
contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di
compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
c) se verra' fornita ai clienti la valutazione
periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari
raccomandati.
2. Nella prestazione del servizio di consulenza in
materia di investimenti su base indipendente, si applicano
le seguenti regole:
a) e' valutata una congrua gamma di strumenti
finanziari disponibili sul mercato, che siano
sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed
emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che
gli obiettivi di investimento del cliente siano
opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli
strumenti finanziari emessi o forniti:
i) dal prestatore del servizio o da entita' che hanno
con esso stretti legami, o
ii) da altre entita' che hanno con il prestatore del
servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come
un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il
rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza
prestata;
b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni
o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti
da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad
eccezione dei benefici non monetari di entita' minima che
possono migliorare la qualita' del servizio offerto ai
clienti e che, per la loro portata e natura, non possono
essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del
dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali
benefici non monetari di entita' minima sono chiaramente
comunicati ai clienti."
Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'articolo
20-bis della presente legge:
"Art. 33 Norme generali
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in
forma di societa' cooperativa per azioni a responsabilita'
limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e'
condizione per il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di banca di
credito cooperativo, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 37-bis, comma 1-bis.
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nell'albo delle societa' cooperative di cui
all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non
consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
"credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
e controllo spetta ai competenti organi sociali fatte salve
le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 111-bis del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 111-bis Finanza etica e sostenibile
1. Sono operatori bancari di finanza etica e
sostenibile le banche che conformano la propria attivita'
ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone
giuridiche secondo standard di rating etico
internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione
all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche
via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a),
tenuto conto delle vigenti normative a tutela della
riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio
portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di
lucro o a imprese sociali con personalita' giuridica, come
definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella
propria attivita';
e) adottano un sistema di governance e un modello
organizzativo a forte orientamento democratico e
partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al
massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e
quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo'
superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai
sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di
finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento
delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le
norme di attuazione delle disposizioni del presente
articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico
della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in
ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e'
riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis".
 
(( Art. 20-bis

Sistemi di tutela istituzionale

1. Al fine di tutelare la solidita' del credito cooperativo preservando l'autonomia gestionale e giuridica dei singoli enti creditizi, al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 33, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis »;
b) all'articolo 37-bis, comma 1-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime banche hanno la facolta' di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 agosto 2013.». ))


Riferimenti normativi

Il testo modificato degli articoli 33, comma 1-bis, e
37-bis, comma 1-bis, del citato decreto del legislativo n.
385 del 1993 e' riportato nelle Note all'articolo 20.
 
(( Art. 20-ter

Disposizioni in materia di vigilanza cooperativa

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: « Vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle societa' di mutuo soccorso e sulle societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi »;
b) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'autorita' governativa assoggetta anche le societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo risulti coerente con le finalita' mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso di difformita', la Banca d'Italia, su segnalazione dell'autorita' governativa, puo' assumere adeguati provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per l'attuazione del presente comma definendo modalita', soggetti abilitati e modelli di verbale». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142,
recante: «Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore»), come modificato dalla
presente legge:
"18. Vigilanza sulle banche di credito cooperativo,
sulle societa' di mutuo soccorso e sulle societa'
capogruppo dei gruppi bancari cooperativi
1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e
tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse
autorita' vigilanti, le banche di credito cooperativo, come
definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina
dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti
all'autorita' governativa, limitatamente al rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i
rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi
sociali. L'autorita' governativa assoggetta anche le
societa' capogruppo dei gruppi bancari cooperativi di cui
all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, a controlli finalizzati a verificare che
l'esercizio del ruolo e delle funzioni di capogruppo
risulti coerente con le finalita' mutualistiche delle
banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. In caso
di difformita', la Banca d'Italia, su segnalazione
dell'autorita' governativa, puo' assumere adeguati
provvedimenti di vigilanza. Con decreto da adottare entro
il 31 marzo 2019, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni per
l'attuazione del presente comma definendo modalita',
soggetti abilitati e modelli di verbale.
2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di
cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono
avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza
oneri per la finanza pubblica, della Associazione di
categoria specializzata e sue articolazioni territoriali,
che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali
delle revisioni effettuate.
2-bis. Le societa' di mutuo soccorso sono sottoposte
alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e
delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente
decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le
revisioni anche nei confronti delle societa' di mutuo
soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle
stesse sulla base di apposita convenzione.
2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari
delle Societa', i modelli di verbale di revisione e di
ispezione straordinaria sono approvati con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso
ha lo scopo di accertare la conformita' dell'oggetto
sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonche' la loro
osservanza in fatto.
2-quinquies. In caso di accertata violazione delle
suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero
dispongono La perdita della qualifica di societa' di mutuo
soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e
dall'Albo delle societa' cooperative."
 
(( Art. 20-quater
Disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze
nei titoli non durevoli

1. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziche' al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita' attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con proprio regolamento, che ne disciplina altresi' le modalita' applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
91 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private):
"Art. 91. Principi di redazione
1. Omissis.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di
cui all'articolo 88, comma 1, che non utilizzano i principi
contabili internazionali, redigono il bilancio in
conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni previste
dall'articolo 89."
 
(( Art. 20-quinquies
Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 2007, n. 116

1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta, l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell'anno successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A tal fine possono essere attivate opportune modalita' di cooperazione, anche informatica, tra le predette autorita' e l'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis e' punita con le sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La violazione degli obblighi di cui al comma 1-ter e' sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144, comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
(Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345,
della L. 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi
dormienti), come modificato dalla presente legge:
"3. Obblighi dell'intermediario.
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo
1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o
comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente
delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il
termine di 180 giorni dalla data della ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verra'
estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto
verranno devoluti al fondo secondo le modalita' indicate
nell'articolo 4. Restano impregiudicate la cause di
estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se,
entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata
un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare
del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso
l'intermediario non specificatamente delegato in forma
scritta.
1-bis. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), numero 3), verificano, entro il 31
dicembre di ciascun anno, tramite servizio di cooperazione
informatica con l'Agenzia delle entrate, esclusivamente per
i dati strettamente necessari, l'esistenza in vita degli
assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e
titolari di prodotti di investimento assicurativo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209. In caso di corrispondenza tra il
codice fiscale dell'assicurato e persona deceduta,
l'impresa di assicurazione attiva la procedura per la
corresponsione della somma assicurata al beneficiario,
inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente
indicato nella polizza. Le imprese di assicurazione
riferiscono all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), entro il 31 marzo dell'anno
successivo, sui pagamenti effettuati ai beneficiari.
1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), verificano, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, tramite servizio di
cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate,
esclusivamente per i dati strettamente necessari,
l'esistenza in vita dei titolari dei rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2. In caso di corrispondenza tra il
codice fiscale del titolare del rapporto contrattuale e
persona deceduta, l'intermediario invia al titolare del
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo di residenza o
di domicilio comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da
lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire
disposizioni da parte di possibili legittimi eredi.
1-quater. L'IVASS e la Banca d'Italia, per quanto di
competenza, riscontrano periodicamente che le imprese di
assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 3), e gli intermediari di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), numeri 1), 2), 4), 5) e 6), abbiano
effettuato le verifiche di cui ai commi 1-bis e 1-ter. A
tal fine possono essere attivate opportune modalita' di
cooperazione, anche informatica, tra le predette autorita'
e l'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. A seguito del completamento dell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui
all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le imprese
di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 3), al fine di verificare l'intervenuto decesso
degli assicurati di polizze vita e procedere al pagamento a
favore dei beneficiari, accedono gratuitamente alla ANPR e
la consultano obbligatoriamente almeno una volta all'anno.
1-sexies. La violazione degli obblighi di cui al comma
1-bis e' punita con le sanzioni previste dal capo II del
titolo XVIII del codice delle assicurazioni private di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La
violazione degli obblighi di cui al comma 1-ter e'
sanzionata dalla Banca d'Italia in base agli articoli 144,
comma 1, 144-bis, 144-ter, 144-quater e 145 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 195
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
 
Art. 21

Ferrovie dello Stato

1. E' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma-parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
2. E' autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.
 
(( Art. 21-bis
Criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

1. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 27 del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 27 Misure sul trasporto pubblico locale
1. Omissis.
2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo di
cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30 giugno di ogni
anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il suddetto riparto e' operato
sulla base dei seguenti criteri:
a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al
dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei
proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei
medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di
riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Negli anni successivi, la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo;
b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei costi
standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi la quota e'
incrementata del cinque per cento dell'importo del Fondo
per ciascun anno fino a raggiungere il venti per cento
dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale quota
si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
di carattere regionale;
c) suddivisione della quota residua del Fondo,
sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
percentuali regionali di cui alla tabella allegata al
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati di
servizio di cui al comma 6 che, a decorrere dal secondo
anno successivo alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sostituiscono le
predette percentuali regionali, comunque entro i limiti di
spesa complessiva prevista dal Fondo stesso;
d) riduzione in ciascun anno delle risorse del Fondo da
trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto
pubblico locale e regionale non risultino affidati con
procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di
gara, nonche' nel caso di gare non conformi alle misure di
cui alle delibere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2,
lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle
predette delibere. La riduzione si applica a decorrere
dall'anno 2021; in ogni caso non si applica ai contratti di
servizio affidati in conformita' alle disposizioni, anche
transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e
alle disposizioni normative nazionali vigenti. La
riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come
determinata ai sensi delle lettere da a) a c), e' pari al
quindici per cento del valore dei corrispettivi dei
contratti di servizio non affidati con le predette
procedure. Le risorse derivanti da tali riduzioni sono
ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di cui al
presente comma, lettere a), b) e c);
e) in ogni caso, al fine di garantire una ragionevole
certezza delle risorse finanziarie disponibili, il riparto
derivante dall'attuazione delle lettere da a) a d) non puo'
determinare per ciascuna regione una riduzione annua
maggiore del cinque per cento rispetto alla quota
attribuita nell'anno precedente; ove l'importo complessivo
del Fondo nell'anno di riferimento sia inferiore a quello
dell'anno precedente, tale limite e' rideterminato in
misura proporzionale alla riduzione del Fondo medesimo. Nel
primo quinquennio di applicazione il riparto non puo'
determinare per ciascuna regione, una riduzione annua
maggiore del 10 per cento rispetto alle risorse trasferite
nel 2015; ove l'importo complessivo del Fondo nell'anno di
riferimento sia inferiore a quello del 2015, tale limite e'
rideterminato in misura proporzionale alla riduzione del
Fondo medesimo;
e-bis) destinazione annuale dello 0,025 per cento
dell'ammontare del Fondo alla copertura dei costi di
funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Omissis."
 
(( Art. 21-ter
Concessioni autostradali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: «potranno anche avvalersi » sono inserite le seguenti: « nel ruolo di concessionario». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13-bis
del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 13-bis. Disposizioni in materia di concessioni
autostradali
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai
protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio 2016,
rispettivamente, tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol
unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate
allo sviluppo del Corridoio scandinavo mediterraneo e
sottoscrittrici del predetto protocollo e tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto interessate allo sviluppo
del Corridoio mediterraneo, tesi a promuovere la
cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi
Corridoi, il coordinamento delle infrastrutture
autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28
Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia e'
assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione
delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno
durata trentennale e sono stipulate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con le regioni e gli enti
locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di
intesa in data 14 gennaio 2016, che potranno anche
avvalersi nel ruolo di concessionario di societa' in house,
esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non
figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono
prevedere che eventuali debiti delle societa'
concessionarie uscenti e il valore di subentro delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
Omissis."
 
Art. 22

Fondo garanzia e FSC

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 gia' destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 100 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito
presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di
assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie
imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67."
Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
"Art. 1.
53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le
relative finalita', sono assegnati 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con
apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al
predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per
lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro.
Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di
assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di
riparto di cui al comma 6. La dotazione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2015."
 
(( Art. 22-bis

Disposizioni in materia di Autorita' di sistema portuale

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: « e dello Stretto » sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:
« q-bis) dello Stretto »;
c) al comma 14, la parola: « ridotto » e' sostituita dalla seguente: « modificato ».
2. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) e' sostituito dal seguente:
« 6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria ».
3. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo e' individuato nel Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. ». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1 e 14 dell'articolo 6
della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 6 Autorita' di sistema portuale
1. Sono istituite quindici Autorita' di sistema
portuale:
a) del Mare Ligure occidentale;
b) del Mare Ligure orientale;
c) del Mar Tirreno settentrionale;
d) del Mar Tirreno centro-settentrionale;
e) del Mar Tirreno centrale;
f) dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
g) del Mare di Sardegna;
h) del Mare di Sicilia occidentale;
i) del Mare di Sicilia orientale;
l) del Mare Adriatico meridionale;
m) del Mare Ionio;
n) del Mare Adriatico centrale;
o) del Mare Adriatico centro-settentrionale;
p) del Mare Adriatico settentrionale;
q) del Mare Adriatico orientale;
q-bis) dello Stretto.
2. - 13. Omissis.
14. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, valutate le
interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di
traffico, puo' essere ulteriormente modificato il numero
delle Autorita' di sistema portuale; sullo schema di
regolamento e', altresi', acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
procedura sono individuati i volumi di traffico minimo al
venir meno dei quali le Autorita' di sistema portuale sono
soppresse e le relative funzioni sono accorpate.
Omissis."
Si riporta l'Allegato A della citata legge n. 84 del
1994 come modificato dalla presente legge:
"Allegato A
1) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
OCCIDENTALE - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
2) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE
ORIENTALE - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
3) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
SETTENTRIONALE - Porti di Livorno, Capraia, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
4) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRO-SETTENTRIONALE - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e
Gaeta.
5) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO
CENTRALE - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di
Stabia.
6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO
MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto
vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e
Vibo Valentia.
7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA -
Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di
Gallura (solo banchina commerciale).
8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto
Empedocle e Trapani.
9) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
ORIENTALE - Porti di Augusta e Catania.
10) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
MERIDIONALE - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia,
Barletta e Monopoli.
11) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR IONIO - Porto
di Taranto.
12) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRALE - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San
Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
13) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
CENTRO-SETTENTRIONALE - Porto di Ravenna.
14) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
SETTENTRIONALE - Porti di Venezia e Chioggia.
15) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO
ORIENTALE - Porto di Trieste e Porto di Monfalcone.
15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO -
Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
e Reggio Calabria."
Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Istituzione di zone economiche speciali - ZES
1. - 5. Omissis.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES
interregionali, formulano la proposta di istituzione della
ZES, specificando le caratteristiche dell'area
identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area
ZES, di seguito soggetto per l'amministrazione, e'
identificato in un Comitato di indirizzo composto dal
Presidente dell'Autorita' portuale, che lo presiede, da un
rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di
ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES
rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di
sistema portuale con sede in altra regione, il presidente
del Comitato di indirizzo e' individuato nel Presidente
dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella
regione in cui e' istituita la ZES. Ai membri del Comitato
non spetta alcun compenso, indennita' di carica,
corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese
di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del
Segretario generale dell'Autorita' di sistema portuale per
l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di
funzionamento del Comitato si provvede con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,
Omissis."
 
(( Art. 22-ter

Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche

1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: « dell'effettiva » sono sostituite dalle seguenti: « successivo all'effettiva. ». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 3 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia
1. - 3. Omissis.
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai
fini rispettivamente corrispondenti.
Omissis."
 
(( Art. 22-quater
Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche
per il ripiano della spesa farmaceutica

1. Le transazioni di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 390 dell'articolo
1 della citata legge n. 205 del 2017:
"Art. 1.
390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge le transazioni
con le aziende farmaceutiche titolari di AIC, relative ai
contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21,
commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,
ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola
con l'adempimento di cui al comma 389."
 
Art. 23

Misure in materia di trasporto delle merci

1. Al fine di favorire gli interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e' incrementata di 26,4 milioni per l'anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
a) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 16 milioni di euro (( mediante )) utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 16 milioni, definitivamente al bilancio dello Stato.
2. In relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2018 da assegnare all'autorita' di sistema portuale del mar ligure occidentale.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 2, si provvede per 15 milioni di euro mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non utilizzate al termine del periodo di operativita' delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.
(( 3-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ))

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 106 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
"Art. 1.
106. Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese
non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui
ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, introdotto dall'articolo 61,
comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e'
autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l'anno 2006."
Si riporta il testo vigente del comma 1230
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
"Art. 1.
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello
Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo
biennio economico del contratto collettivo 2004-2007
relativo al settore del trasporto pubblico locale, a
decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse
sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso
le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende
ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le
spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende
degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilita' interno."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2 (Modifiche
ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della
direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva
2006/126/CE, concernente la patente di guida):
"Art. 11 Disposizioni in materia di tariffe
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono incrementate le tariffe applicabili
alle operazioni in materia di motorizzazione, di cui ai
punti 1 e 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986,
n. 870. Il maggior gettito derivante dal predetto
incremento affluisce ad apposito capitolo/articolo di
entrata del bilancio dello Stato ed e' riassegnato per la
parte eccedente l'importo di euro 13.074.000 per l'anno
2018, di euro 15.380.000 per l'anno 2019 e di euro
17.686.000 a decorrere dall'anno 2020, ai sensi
dell'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio
2005, n. 11, allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per essere destinato agli
adempimenti connessi all'attuazione del decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, come modificato dal presente
decreto."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
(Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza
della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti,
gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze):
"Art. 9. Incremento del gettito IVA nei porti compresi
nell'ambito dell'Autorita' di sistema portuale del Mar
Ligure occidentale
1. Al fine di contenere gli effetti negativi che
l'evento ha prodotto sulle attivita' dell'Autorita' di
sistema portuale del Mar Ligure occidentale in termini di
riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi
portuali, la quota di riparto del Fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di
cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, riconosciuta ai porti ricadenti nell'ambito
della predetta Autorita' di sistema portuale, viene
stabilita, per gli anni 2018 e 2019 nella misura del 3 per
cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio
nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30
milioni di euro annui.
1-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale e' assegnato un contributo aggiuntivo di 4,2
milioni di euro per l'anno 2018.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1-bis si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre
2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n.
454, non utilizzate al termine del periodo di operativita'
delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti
bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca
nazionale del lavoro S.p.a."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale):
"Art. 18-bis Autonomia finanziaria delle Autorita' di
sistema portuale e finanziamento della realizzazione di
opere nei porti
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere
previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei
piani operativi triennali e per il potenziamento della rete
infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti
necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla
riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il
finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti
alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il
tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro
annui.
Omissis."
Si riporta il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4 e
5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la
ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo
dell'intermodalita'):
"Art. 1. Interventi per la ristrutturazione
dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita' e del
trasporto combinato.
1. La presente legge si propone di consentire al
comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso
forme e modalita' di servizio piu' evolute e competitive e
di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la
presente legge ha la finalita' di favorire la
ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano
attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare
le aggregazioni tra imprese, nonche' la riduzione delle
imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione
di capacita' di carico complessiva. La presente legge si
propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza
nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto
ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea
in materia.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per autotrasporto di cose per conto di terzi,
l'attivita' di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno
1974, n. 298;
b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un
raggruppamento, che esercita l'attivita' di autotrasporto
di cose su strada per conto di terzi e che e' iscritta
all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro
Stato dell'Unione europea;
d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui
all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
e) per raggruppamento, le strutture societarie
costituite a norma del libro V titolo VI, capo I o del
libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice
civile;
f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per
cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
i veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore
effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su
strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile
interna o per mare.
3. Per il conseguimento di maggiori piu' adeguati
livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente
dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale
di cose, nonche' per determinare, sulla base del Piano
generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno
sviluppo delle quote di traffico che le imprese di
autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche
intermodali ed al trasporto combinato strada-ferrovia,
strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e
della navigazione adotta con proprio decreto un piano
complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle
risorse per la concessione di benefici a favore delle
imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono
destinati alle seguenti finalita':
a) investimenti innovativi delle imprese di
autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per
ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte
delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse
complessive;
b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di
trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle
risorse complessive;
c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di
autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15
per cento delle risorse complessive;
d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del
trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature
necessarie alla movimentazione delle unita' di carico
specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia,
per mare e per vie navigabili interne, nonche' agevolazioni
al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle
risorse complessive.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener
conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore,
le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:
a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia
sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della
navigazione;
b) il comitato centrale collabora direttamente con il
Ministro dei trasporti e della navigazione per la
definizione degli obiettivi e delle priorita' dell'azione
amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello
sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la
propria consulenza su tutte le questioni afferenti il
settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi
comprese quelle concernenti il rispetto della normativa
comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri
accordi internazionali;
c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui
programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di
cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei
trasporti e della navigazione, nonche' sulla
predisposizione della relativa normativa di attuazione, in
conformita' ai principi di cui all'articolo 92 del trattato
CEE;
d) il comitato centrale propone al Ministero dei
trasporti e della navigazione la normativa ed i
provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento
delle commissioni esaminatrici, alle modalita' di
svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per
l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da
assicurare l'imparzialita' di giudizio e l'accertamento
della professionalita' conformemente alla normativa
comunitaria;
e) il comitato centrale coordina l'attivita' dei
segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;
f) il comitato centrale propone al Ministro dei
trasporti e della navigazione, che provvede con proprio
decreto, i criteri per l'accertamento della
rappresentativita' delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della
designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e
provinciali;
g) il comitato centrale cura le attivita' formative
interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal
comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi
strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti
dello Stato e degli enti territoriali, nonche' i contributi
volontariamente versati da organismi privati e da acquisire
con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
h) il comitato centrale utilizza le quote di cui
all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate
dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per
l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge,
nonche' per l'espletamento di tutti gli adempimenti
connessi. A tal fine la normativa contabile per
l'amministrazione delle quote versate dagli
autotrasportatori e' stabilita con provvedimento del
comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri
provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attivita' del
comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito
della deliberazione dello stesso comitato, con
provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente
delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei
trasporti e della navigazione utilizzando le risorse
iscritte nel relativo bilancio.
5. I componenti del comitato centrale e dei comitati
regionali e provinciali per l'albo nazionale degli
autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno
1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino
al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.
6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi
mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere
iscritte all'albo degli autotrasportatori.
7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui
all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della
navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30
settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della
presente legge, sul conseguimento degli obiettivi
programmatici volti al riequilibrio della domanda di
trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo,
sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del
trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle
normative dell'Unione europea."
"Art. 2. Investimenti innovativi e formazione
professionale.
1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono
destinati al finanziamento agevolato delle iniziative
riguardanti:
a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature
informatiche da impiegare nell'ambito delle attivita' di
formazione di cui alla successiva lettera e); a tali
iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse
previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
b) la partecipazione alla realizzazione di terminals
per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il
38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma
3, lettera a);
c) la riconversione e modifica del parco veicolare
circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli,
per conseguire un miglioramento delle condizioni di
sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei
veicoli immatricolati da oltre sei anni alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 20 dicembre 1999, n.
484, e per consentire una riduzione nonche' il
miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire
standard piu' elevati di quelli previsti dalla normativa in
vigore. L'intervento dello Stato e' limitato sino alla
compensazione dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento
agli standard tecnici piu' elevati in materia di emissioni
e di sicurezza; a tali iniziative e' riservato il 46 per
cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3,
lettera a);
d) interventi di adeguamento per la riduzione di
emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita'
dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere
concesso un contributo fino al 25 per cento del costo
totale documentato dalle aziende interessate; a tali
iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse
previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);
e) la formazione professionale degli operatori e dei
loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse
attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea;
a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse
previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).
2. A favore delle operazioni di cui al comma 1,
realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio
1998-2001, possono essere concessi mutui al tasso di
interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con
rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti,
con le seguenti caratteristiche:
a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a),
mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento,
nel limite massimo di lire 550 milioni;
b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b),
mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel
limite massimo di lire un miliardo;
c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c),
mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento,
nel limite massimo di lire 1 miliardo;
d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d),
possono essere concessi contributi a copertura delle spese
documentate fino al 25 per cento del costo totale. Sono
ammesse anticipazioni.
3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma
1, lettere a) e c), possono essere concessi alla medesima
impresa anche per piu' operazioni a condizione che prima
dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata
almeno la meta' del capitale di ciascuno dei mutui gia' in
essere.
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera
l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai
finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della
istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10,
comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto
conto:
a) della tipologia della impresa richiedente, dando
priorita' alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo
4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese
di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo
1, comma 2, lettera e);
b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento,
nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con
particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla
sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dando priorita' ai veicoli a minore
impatto di inquinamento;
c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle
misure destinate a favorire l'intermodalita' ed il
trasporto combinato;
d) degli effetti occupazionali permanenti indotti
dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui
all'articolo 6, comma 1;
e) (abrogata).
5. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilita'
che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere
ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento
agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla
presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo
8 prospettera' al richiedente tale possibilita' e
indichera' la parte di investimento che mediante la
presente legge potra' essere finanziata. Analogamente si
procedera' ove il finanziamento richiesto sia superiore a
quello accordabile con la presente legge.
6. (abrogato)."

"Art. 3. Incentivazione all'esodo volontario di
autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione
volontaria dell'offerta di trasporto.
1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori
monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione
dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della
capacita' di trasporto complessiva, sono concessi
contributi a favore di imprenditori che rinuncino
volontariamente all'attivita' di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi e' subordinata
congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attivita' sia
direttamente che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o
dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli
autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione
dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6
giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori avra' effetto per dieci anni e inibira'
all'interessato di figurare quale socio, direttamente o
indirettamente, in aziende che siano iscritte o che
intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori
che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di
terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilita'
un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di
massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con
un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli
imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data
di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge presentino domanda di
cessazione dell'attivita' e contestuale richiesta di
cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con
effetto dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di
cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti
i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori,
l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al
presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate,
sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, tenuto conto dell'eta' e del
periodo di attivita'. I comitati provinciali per l'albo
degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine
perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale
termine, il Comitato di cui all'articolo 8 delibera
l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla
base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1.
5. Il contributo e' riconosciuto nella misura
forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore
titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa
complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la
possibilita' di agganciamento di rimorchi e di lire 110
milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione
per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed e'
erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta
giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui
all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al
presente comma sono equiparati ai redditi indicati
all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
6. - 9 (abrogati)."
"Art. 4. Incentivi per l'aggregazione di imprese di
autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi
intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto
stradale.
1. Per i processi di aggregazione che interessino
piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto
di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno
1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel
comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche
una riduzione della capacita' di carico complessiva e, nel
pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di
sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati
livelli di efficienza gestionale mediante una migliore
utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi
contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie,
per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione,
ed agevolazione sui costi del personale occupato nelle
nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto
dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori, sono stabiliti criteri di procedure per
la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo e della
necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non
risultino distorsivi della concorrenza e producano
un'effettiva riduzione della capacita' di trasporto.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del
presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la
data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui
al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:
a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni
o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di
autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende
o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o
immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni
azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo'
utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio.
Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o
conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo,
controllate o collegate;
b) le piccole e medie imprese che si associano in
raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia'
esistenti;
c) i raggruppamenti di imprese, gia' esistenti alla
data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui
al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non
abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni
precedenti la data medesima. Analogamente possono
beneficiare dei contributi i raggruppamenti, che abbiano i
requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a
fondersi tra loro.
3. Dai processi di aggregazione di cui al presente
articolo dovra' risultare una riduzione della capacita' di
trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti
interessati, qualora a seguito di tali processi la
capacita' di trasporto risulti pari o superiore alle 260
tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto
dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e
modalita' per il conseguimento della riduzione della
capacita' di trasporto.
4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle
operazioni di cui al presente articolo sono concessi
contributi per la partecipazione dei propri titoli ed
addetti ad iniziative di formazione professionale, compresi
l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la
partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli
oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per
importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna
iniziativa.
5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera
l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei
raggruppamenti di cui al presente articolo, sulla base
dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto
conto:
a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano
al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e
dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al
comma 1;
b) del numero di imprese monoveicolari che siano
coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre
che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici,
rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1."
"Art. 5. Interventi e agevolazioni per il trasporto
combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili
interne.
1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1,
comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione
nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui
quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al
60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire
1,5 miliardi.
2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono
destinate:
a) alla realizzazione di terminal per il trasporto
combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori
per la movimentazione delle unita' di carico;
b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature
elettroniche e telematiche riferiti alla catena di
trasporto combinato;
c) all'acquisizione di unita' di trasporto combinato e
delle relative attrezzature.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a),
potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera
concorrenza e coerenti con una razionale sviluppo del
trasporto combinato."
Si riporta il testo vigente del comma 294 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Art. 1.
294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che
derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse
destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore
del trasporto di merci su ferro non possono essere
superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che provvede a destinarle alla compensazione
degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci,
dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta
compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte
servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con le risorse
stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma."
Il comma 200 dell'articolo 1 della citata legge n. 190
del 2014 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
(( Art. 23-bis

Disposizioni urgenti in materia di circolazione

1. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata »;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.»;
c) al comma 3, le parole: « ad un quarto », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « alla meta'».
2. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « Art. 193, comma 2 - 5». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 193 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 193 Obbligo dell'assicurazione di responsabilita'
civile
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i
filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in
circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a
norma delle vigenti disposizioni di legge sulla
responsabilita' civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura
dell'assicurazione e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei
casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' raddoppiata.
2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione con
segue altresi' la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del
titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a
quanto previsto dal comma 4, quando e' stato effettuato il
pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione
per almeno sei mesi, il veicolo con il quale e' stata
commessa la violazione non e' immediatamente restituito ma
e' sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del
fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti
dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La
restituzione del veicolo e' in ogni caso subordinata al
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo
fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il
conducente coincide con il proprietario del veicolo.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'
ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per
la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante
nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art.
1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla
meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla
contestazione della violazione, previa autorizzazione
dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede
alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita'
del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le
operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo
previo versamento presso l'organo accertatore di una
cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale
previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a
norma di legge, l'organo accertatore restituisce la
cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni
caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria
dall'organo accertatore o, in caso di particolari
condizioni, concordato con il trasgressore. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il
premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il
pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del
veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.
Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta,
l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore
invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il
veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.
4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai
sensi dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato
al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando
sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o
contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato
o contraffatto i documenti assicurativi di cui al
precedente periodo e' sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida per un anno. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 213 del presente codice.
4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada.
Si riporta la tabella allegata all'articolo 126-bis
della citata legge n. 285 del 1992, come modificata dalla
presente legge:
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Norma violata Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3
Comma 9 6
Comma 9-bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con
riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con
riferimento ai commi 2,
3, 4, 6, 7, 8 e 9 5
Comma 2, ad eccezione
dei segnali stradali di
divieto di sosta e
Art. 146 fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Comma 15, con
Art. 148 riferimento al comma 2 3
Comma 15, con
riferimento al comma 3 5
Comma 15, con
riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo
periodo 5
Comma 6 8
Comma 5, con
riferimento all'art.
Art. 150 149, comma 5 5
Comma 5, con
riferimento all'art.
149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Comma 2, lettere d), g)
Art. 158 e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 Comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Commi 2, 5 e 6, con
Art. 167 riferimento a:
a) eccedenza non
superiore a 1t 1
b) eccedenza non
superiore a 2t 2
c) eccedenza non
superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore
a 3t 4
Commi 3, 5 e 6, con
riferimento a:
a) eccedenza non
superiore al 10 per
cento 1
b) eccedenza non
superiore al 20 per
cento 2
c) eccedenza non
superiore al 30 per
cento 3
d) eccedenza superiore
al 30 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9-bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Commi 3 e 3-bis 5
Comma 5 per violazione
Art. 174 dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione
dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con
riferimento al comma 7,
lettera a) 2
Comma 16 2
Comma 20, con
riferimento al comma 1,
Art. 176 lettera b) 10
Comma 20, con
riferimento al comma 1,
lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Comma 5 per violazione
Art. 178 dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione
dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo
per violazione dei
tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 179 Commi 2 e 2-bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186-bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo
periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
Art. 193 Comma 2 5

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la
mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti."
 
((Art. 23-ter

Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga

1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 definitivo/2, del 26 agosto 2010, ed assicurare in tal modo la crescita digitale del Paese, al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: « un'effettiva concorrenza » sono inserite le seguenti: « , anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato, » e dopo le parole: « di determinati prodotti di accesso, » sono inserite le seguenti: « ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, »;
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: « prospettive di concorrenza » e' inserita la seguente: « sostenibile » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato »;
3) al comma 4, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
« c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di separazione »;
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorita' puo' altresi' indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale, appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis »;
b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
« 4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete. ». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 50-bis e 50-ter del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 50-bis Separazione funzionale
1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati
imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati
inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza, anche
in relazione al livello di autonomia dei concorrenti
rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa
verticalmente integrata avente significativo potere di
mercato, e che esistono importanti e persistenti problemi
di concorrenza o carenze del mercato individuati in
relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di
determinati prodotti di accesso, ivi comprese le possibili
inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di
investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda
ultralarga, l'Autorita' puo', a titolo di misura
eccezionale e conformemente all'articolo 45, comma 3,
imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di
collocare le attivita' relative alla fornitura all'ingrosso
di detti prodotti di accesso in un'entita' commerciale
operante in modo indipendente.
2. Tale entita' commerciale fornisce prodotti e servizi
di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entita'
commerciali all'interno della societa' madre, negli stessi
tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli
relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli
stessi sistemi e le stesse procedure.
3. Ove intenda imporre un obbligo di separazione
funzionale, l'Autorita' sottopone una proposta alla
Commissione europea fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al
comma 1;
b) una motivata valutazione che attesti che le
prospettive di concorrenza sostenibile a livello delle
infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo
ragionevole, anche in relazione al livello di autonomia dei
concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete
dell'impresa verticalmente integrata avente significativo
potere di mercato;
c) un'analisi dell'impatto previsto sull'Autorita',
sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro
dell'impresa separata e sul settore delle comunicazioni
elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire
in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto
riguarda la necessita' di garantire la coesione sociale e
territoriale, nonche' sugli altri soggetti interessati,
compreso in particolare l'impatto previsto sulla
concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto
sui consumatori;
d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in
questione sarebbe lo strumento piu' efficace per applicare
le misure correttive volte a ovviare ai problemi di
concorrenza/carenze del mercato individuati.
4. Il progetto di misura comprende gli elementi
seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi,
specificando, in particolare, lo status giuridico
dell'entita' commerciale separata;
b) l'individuazione delle risorse dell'entita'
commerciale separata e i prodotti o servizi che tale
entita' deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare
l'indipendenza del personale dell'entita' commerciale
separata e gli incentivi corrispondenti;
c-bis) i tempi di realizzazione dell'operazione di
separazione;
d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle
procedure operative, in particolare nei confronti delle
altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare
l'osservanza, che include la pubblicazione di una relazione
annuale.
5. A seguito della decisione della Commissione europea
sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo
45, comma 3, l'Autorita' effettua un'analisi coordinata dei
diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la
procedura di cui all'articolo 19. Sulla base della sua
valutazione, l'Autorita' impone, mantiene, modifica o
revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12.
5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione,
mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al
comma 5, l'Autorita' puo' altresi' indicare uno schema di
eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle
reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un
soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale,
appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo di
terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete
verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo
di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e
avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie
disponibili, comunque in grado di fornire connessioni
stabili anche tenuto conto delle possibili inefficienze
derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In
caso di attuazione dello schema da parte degli operatori,
l'Autorita' determina gli adeguati meccanismi incentivanti
di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo
50-ter, comma 4-bis.
6. Un'impresa alla quale sia stata imposta la
separazione funzionale puo' essere soggetta a uno qualsiasi
degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni
mercato specifico nel quale e' stato stabilito che
l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai
sensi dell'articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro
obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente
all'articolo 45, comma 3."
"Art. 50-ter Separazione volontaria da parte di
un'impresa verticalmente integrata
1. Le imprese che siano state designate come aventi un
significativo potere di mercato in uno o piu' mercati
rilevanti ai sensi dell'articolo 19 informano
anticipatamente e tempestivamente l'Autorita' al fine di
consentire alla stessa di valutare l'effetto dell'auspicata
transazione, quando intendono trasferire i loro beni
relativi alle reti di accesso, o una parte significativa
degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto
controllo di terzi, o qualora intendano istituire
un'entita' commerciale separata per fornire a tutti i
fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al
dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le
imprese devono inoltre informare l'Autorita' in merito ad
eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonche' del
risultato finale del processo di separazione.
2. L'Autorita' valuta l'effetto della transazione
prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al
Codice. A tal fine, conduce un'analisi coordinata dei vari
mercati relativi alla rete d'accesso secondo la procedura
di cui all'articolo 19 del Codice. Sulla base della sua
valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli
obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice.
3. L'entita' commerciale separata dal punto di vista
giuridico o operativo puo' essere soggetta a uno qualsiasi
degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni
mercato specifico nel quale e' stato stabilito che
l'entita' dispone di un significativo potere di mercato ai
sensi dell'articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo
autorizzato dalla Commissione conformemente all'articolo
45, comma 3.
4. Qualora intenda cedere tutte le sue attivita' nelle
reti di accesso locale, o una parte significativa di
queste, a un'entita' giuridica separata appartenente a una
proprieta' diversa, l'impresa designata conformemente al
comma 1 informa preventivamente e tempestivamente
l'Autorita' per permetterle di valutare l'effetto della
transazione prevista sulla fornitura dell'accesso in
postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici
ai sensi dell'articolo 54. L'Autorita' puo' imporre,
modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente
all'articolo 28, comma 2.
4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti
efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda
ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla
rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia
finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni
in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato
e appartenente a una proprieta' diversa o sotto controllo
di terzi indipendenti, ossia diversi da operatori di rete
verticalmente integrati, l'Autorita', nell'imporre,
modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al
comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di
remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche
del costo storico degli investimenti effettuati in
relazione alle reti di accesso trasferite, della forza
lavoro dei soggetti giuridici coinvolti e delle migliori
pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri
servizi e industrie a rete."
 
(( Art. 23-quater

Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo e' aumentato del 20 per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilita', del lavoro e delle politiche sociali e della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della « Rete oncologica » del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della « Rete cardiovascolare » del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 125 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014:
"Art. 1.
125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta'
ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a
domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita',
nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato."
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo):
"Art. 47-bis. Semplificazione in materia di sanita'
digitale
1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani
di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione
elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo
della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di
prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da
parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi
in termini di accessibilita' e contenimento dei costi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la
conservazione delle cartelle cliniche puo' essere
effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
1-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle strutture sanitarie private
accreditate."
 
Art. 24

Missioni internazionali di pace

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'anno 2018, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 130 milioni per il medesimo anno 2018.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4
della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni
concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali):
"Art. 4. Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo, destinato al finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui
dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di
stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
Omissis."
 
(( Art. 24-bis

Gestione della contabilita' speciale unica della Difesa

1. Al libro nono, titolo II, capo II, sezione III, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 2195-ter e' aggiunto il seguente:
« Art. 2195-quater. - (Contabilita' speciale unica della Difesa) - 1. Per la gestione della contabilita' speciale unica del Ministero della difesa istituita ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, la Direzione di amministrazione interforze e' ridenominata Direzione di amministrazione generale della Difesa, e' collocata nell'ambito dello Stato maggiore della difesa e, per le funzioni connesse all'accreditamento agli enti, alla rendicontazione e al controllo, si avvale delle esistenti direzioni di amministrazione delle Forze armate.
2. In quanto compatibili, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di contabilita' speciali di cui agli articoli da 498 a 507, 508, commi 1, 3, 4 e 5, 509, da 511 a 514, 521, 522 e 524 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». ))

 
(( Art. 24-ter

Modifiche al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. All'articolo 33, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: « delle spese effettivamente sostenute e documentate » sono aggiunte le seguenti: « , salvo che tale attivita' sia svolta quale attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 ».
2. All'articolo 77 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, » sono soppresse;
b) al comma 5, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5 »;
c) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli »;
d) il comma 15 e' abrogato.
3. All'articolo 79 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi ».
4. All'articolo 83, comma 1, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, al secondo periodo, le parole: « in denaro » sono soppresse.
5. All'articolo 101, comma 10, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: « articoli 77, comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 77, 79, comma 2-bis ».
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 33. Risorse
1. - 2. Omissis.
3. Per l'attivita' di interesse generale prestata le
organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto
il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, salvo che tale attivita' sia svolta quale
attivita' secondaria e strumentale nei limiti di cui
all'articolo 6."
Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato decreto
legislativo n. 117 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 77. Titoli di solidarieta'
1. Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno
delle attivita' di cui all'articolo 5, svolte dagli enti
del Terzo settore iscritti al Registro di cui all'articolo
45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in
Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito
«emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono
emettere specifici «titoli di solidarieta'», di seguito
«titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni
di collocamento.
2. I titoli sono obbligazioni ed altri titoli di
debito, non subordinati, non convertibili e non
scambiabili, e non conferiscono il diritto di sottoscrivere
o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non sono
collegati ad uno strumento derivato, nonche' certificati di
deposito consistenti in titoli individuali non negoziati
nel mercato monetario.
3. Per le obbligazioni e per gli altri titoli di debito
restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari
in materia di strumenti finanziari di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relative
disposizioni attuative. Per i certificati di deposito
consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato
monetario restano ferme le disposizioni in materia di
trasparenza bancaria dettate dal decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
4. Le obbligazioni e gli altri titoli di debito di cui
al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 36 mesi, possono
essere nominativi ovvero al portatore e corrispondono
interessi con periodicita' almeno annuale, in misura almeno
pari al maggiore tra il tasso rendimento lordo annuo di
obbligazioni dell'emittente, aventi analoghe
caratteristiche e durata, collocate nel trimestre solare
precedente la data di emissione dei titoli e il tasso di
rendimento lordo annuo dei titoli di Stato con vita residua
similare a quella dei titoli. I certificati di deposito di
cui al comma 3 hanno scadenza non inferiore a 12 mesi,
corrispondono interessi con periodicita' almeno annuale, in
misura almeno pari al maggiore tra il tasso rendimento
lordo annuo di certificati di deposito dell'emittente,
aventi analoghe caratteristiche e durata, emessi nel
trimestre solare precedente la data di emissione dei titoli
e il tasso di rendimento lordo annuo dei titoli di Stato
con vita residua similare a quella dei titoli. Gli
emittenti possono applicare un tasso inferiore rispetto al
maggiore tra i due tassi di rendimento sopra indicati, a
condizione che si riduca corrispondentemente il tasso di
interesse applicato sulle correlate operazioni di
finanziamento secondo le modalita' indicate nel decreto
attuativo di cui al comma 15. A tale fine, gli emittenti
devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di
approvazione da parte del relativo organo amministrativo,
dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di
raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per
durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile
e, se disponibile, rischio di controparte.
5. Gli emittenti possono erogare, a titolo di
liberalita', una somma commisurata all'ammontare nominale
collocato dei titoli, ad uno o piu' enti del Terzo settore
non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per il
sostegno di attivita' di cui all'articolo 5, ritenute
meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto
predisposto dagli enti destinatari della liberalita'.
Qualora tale somma sia almeno pari allo 0,60 per cento del
predetto ammontare agli emittenti spetta il credito
d'imposta di cui al comma 10.
6. Gli emittenti, tenuto conto delle richieste di
finanziamento pervenute dagli enti del Terzo settore e
compatibilmente con le esigenze di rispetto delle regole di
sana e prudente gestione bancaria, devono destinare una
somma pari all'intera raccolta effettuata attraverso
l'emissione dei titoli, al netto dell'eventuale erogazione
liberale di cui al comma 5, ad impieghi a favore degli enti
del Terzo settore di cui al comma 1, per il finanziamento
di iniziative di cui all'articolo 5. Le somme raccolte con
l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti
del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento
sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di
titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella
originaria dei relativi titoli.
7. Salvo quanto previsto al comma 5, il rispetto da
parte degli emittenti della previsione di cui al comma 6 e'
condizione necessaria per l'applicazione dei commi da 8 a
13.
8. I titoli di solidarieta' non rilevano ai fini del
computo delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti
alla vigilanza della CONSOB e da quest'ultima determinate
ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
9. Gli interessi, i premi ed ogni altro provento di cui
all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917 e i redditi diversi di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del medesimo
decreto, relativi ai titoli, sono soggetti al regime
fiscale previsto per i medesimi redditi relativi a titoli
ed altre obbligazioni di cui all'articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601.
10. Agli emittenti e' riconosciuto un credito d'imposta
pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in danaro di
cui al comma 5 effettuate a favore degli enti del Terzo
settore. Tale credito d'imposta non e' cumulabile con altre
agevolazioni tributarie previste con riferimento alle
erogazioni liberali, e' utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Al
credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
11. I titoli non rilevano ai fini della previsione di
cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
12. I titoli non concorrono alla formazione dell'attivo
ereditario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346.
13. I titoli non rilevano ai fini della determinazione
dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative
ai depositi titoli, di cui alla nota 2-ter dell'allegato A
- Tariffa (Parte I), al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
14. Gli emittenti devono comunicare al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali entro il 31 marzo di ogni
anno, il valore delle emissioni di Titoli effettuate
nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a
favore degli Enti di cui al comma 1 e gli importi erogati
ai sensi del comma 5 del presente articolo specificando
l'Ente beneficiario e le iniziative sostenute e gli importi
impiegati di cui al comma 6 specificando le iniziative
oggetto di finanziamento. Gli emittenti provvedono a
pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno
annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con
l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative
sostenute ai sensi del presente articolo.
15. (Abrogato)."
Si riporta il testo degli articoli 79, 83, comma 1, e
101, commi 10 e 11, del citato decreto legislativo n. 117
del 2017, come modificato dalla presente legge:
"Art. 79. Disposizioni in materia di imposte sui
redditi
1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente
titolo nonche' le norme del titolo II del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto
compatibili.
2. Le attivita' di interesse generale di cui
all'articolo 5, ivi incluse quelle accreditate o
contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Unione europea,
amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi
pubblici di diritto internazionale, si considerano di
natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito
o dietro versamento di corrispettivi che non superano i
costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici
degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di
partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
2-bis. Le attivita' di cui al comma 2 si considerano
non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5
per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e
per non oltre due periodi d'imposta consecutivi.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la
cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita'
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e
purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro
risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte
di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e
altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in
ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
4. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del
reddito degli enti del Terzo settore di cui al comma 5.
a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per lo
svolgimento, anche convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, delle
attivita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Si considerano non commerciali gli enti del Terzo
settore di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o
prevalente le attivita' di cui all'articolo 5 in
conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie gli enti del Terzo settore assumono fiscalmente
la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle
attivita' di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa
non in conformita' ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del
presente articolo, nonche' le attivita' di cui all'articolo
6, fatta eccezione per le attivita' di sponsorizzazione
svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta,
le entrate derivanti da attivita' non commerciali.
5-bis. Si considerano entrate derivanti da attivita'
non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita', le quote associative dell'ente e ogni altra
entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i
proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi
dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresi' del valore normale
delle cessioni o prestazioni afferenti le attivita' svolte
con modalita' non commerciali.
5-ter. Il mutamento della qualifica, da ente di terzo
settore non commerciale a ente di terzo settore
commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui
l'ente assume natura commerciale.
6. Si considera non commerciale l'attivita' svolta
dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei
propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi
in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente. Non
concorrono alla formazione del reddito delle associazioni
del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo
di quote o contributi associativi. Si considerano,
tuttavia, attivita' di natura commerciale le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti
degli associati e dei familiari e conviventi degli stessi
verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione
delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del
reddito complessivo come componenti del reddito di impresa
o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni
abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'."
"Art. 83. Detrazioni e deduzioni per erogazioni
liberali
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche
si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri
sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali o in
natura a favore degli enti del Terzo settore non
commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
30.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo e'
elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a
favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e'
consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a
condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o
uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Omissis."
"Art. 101. Norme transitorie e di attuazione
1. - 9. Omissis.
10. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli
77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
11. Al fine di aumentare il numero dei volontari da
avviare al servizio civile universale, la dotazione del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo
19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementata di 82
milioni di euro per l'anno 2018, di 47,2 milioni di euro
per l'anno 2019, di 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Omissis."
Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 72 del
citato decreto legislativo n. 117 del 2017:
"Art. 72. Fondo per il finanziamento di progetti e
attivita' di interesse generale nel terzo settore
1. - 4. Omissis
5. Per l'anno 2017, la dotazione della seconda sezione
del Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, e' incrementata di 40 milioni
di euro. A decorrere dall'anno 2018 la medesima dotazione
e' incrementata di 20 milioni di euro annui, salvo che per
l'anno 2021, per il quale e' incrementata di 3,9 milioni di
euro."
 
(( Art. 24-quater
Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome
colpite da eventi calamitosi

1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente articolo, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalita' di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8. ))


Riferimenti normativi

Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante
"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti" e' pubblicato nella Gazz. Uff.
6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 25

Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione
o crisi aziendale

1. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole « organico superiore a 100 unita' lavorative e » sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2. ».

Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22-bis
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 22-bis. Proroga del periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi
aziendale
1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4
e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa
di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per
imprese con rilevanza economica strategica anche a livello
regionale che presentino rilevanti problematiche
occupazionali con esuberi significativi nel contesto
territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
con la presenza della regione interessata, o delle regioni
interessate nel caso di imprese con unita' produttive
coinvolte ubicate in due o piu' regioni, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento straordinario di
integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici
mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di
cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da
investimenti complessi non attuabili nel limite temporale
di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22,
comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione
aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani
di recupero occupazionale per la ricollocazione delle
risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili
nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e
nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in
deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22,
comma 2, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di
integrazione salariale straordinaria, sino al limite
massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui
all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi
complessi volti a garantire la continuazione dell'attivita'
aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili
nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui
all'articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel
limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga
ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e
5, puo' essere concessa la proroga dell'intervento di
integrazione salariale straordinaria per la causale
contratto di solidarieta' sino al limite massimo di 12
mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di
personale gia' dichiarato nell'accordo di cui all'articolo
21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma
2."
 
(( Art. 25-bis

Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori
delle aree di Termini Imerese e di Gela

1. Con esclusivo riferimento alle aree di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di mobilita' in deroga.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 53-ter del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
"Art. 53-ter Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali."
Si riporta il testo vigente del comma 11-bis
dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 148 del
2015:
"Art. 44. Disposizioni finali e transitorie
1. - 11. Omissis.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze."
 
(( Art. 25-ter
Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori occupati in
aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa

1. Il trattamento di mobilita' in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 142 e 143
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
"Art. 1.
142. Nelle aree di crisi industriale complessa di cui
al comma 140 puo' essere concesso un trattamento di
mobilita' in deroga, della durata massima di dodici mesi,
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito
del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 143, a
favore dei lavoratori che cessano la mobilita' ordinaria o
in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno
2018, prescindendo anche dall'applicazione dei criteri di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a
tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di
politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro. Il lavoratore decade dalla fruizione del
trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi
titolo."
"143. All'onere derivante dall'applicazione dei commi
140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018,
si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali
1. - 1-quater. (Omissis).
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
"Art. 18. Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto
attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi
assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota
delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri."
 
(( Art. 25-quater

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

1. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura », di seguito denominato « Tavolo ». Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, e' composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, del Corpo della guardia di finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore nonche' delle organizzazioni del Terzo settore.
2. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della giustizia e dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonche' eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualita'.
3. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e puo' essere prorogato per un ulteriore triennio.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La partecipazione ai lavori del Tavolo e' gratuita e non da' diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennita' o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
6. A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalita', dal Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma « Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate » della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo e' a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 45 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
"Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni) per
l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000 milioni)
per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire 68.000
milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati. Il regolamento di attuazione
disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' destinato al finanziamento delle politiche del
Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore del presente testo unico
tale destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.
943, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000."
Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'articolo
20 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali):
"20. Fondo nazionale per le politiche sociali.
1. - 7. (Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo
24 della presente legge.
Omissis."
 
(( Art. 25-quinquies
Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel
2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta gia' maturato.». ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), come modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
a), b) ed f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
destinati ad interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla
ricostituzione delle scorte danneggiate e alla
delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal
sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva, e
dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero
di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, nei limiti
stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5,
sono alternativamente concessi, su apposita domanda del
soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento
agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio
del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1
del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti
dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma
7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato
ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite
massimo di 6.000 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze e' concessa la garanzia dello
Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri
e le modalita' di operativita' della stessa, nonche' le
modalita' di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato di cui al presente comma e' elencata nell'allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del
capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In
mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica al Presidente della Regione,
per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il
recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme
erogate e dei relativi interessi nonche' delle spese
strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti,
non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a
mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per la ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono
erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma
4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al
relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31
dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla
data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura
in capo al beneficiario del finanziamento il credito di
imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca
finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli
interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente
necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le
somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di
cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli
stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza
indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e
comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate
entro la data di scadenza di cui al periodo precedente
ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente
revocati i contributi, in tutto o in parte, con
provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite
in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con
l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche
in compensazione del credito di imposta gia' maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente articolo, anche al
fine di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, in coerenza con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, del
medesimo decreto-legge e con il suddetto protocollo di
intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di
competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del
limite di 6.000 milioni di euro di cui al comma 1 e
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal
seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
esclusivamente al fine di consentire la cessione di cui al
primo periodo del comma 3-bis nonche' l'ammissione alla
garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle
province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel
rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del
presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile,
fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i
vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di
cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle
graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato,
approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso
il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse
finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e'
effettuata in base al riparto di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio
2012. Il riparto delle unita' di personale assunte con
contratti flessibili e' attuato nel rispetto delle seguenti
percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove
non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura
commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto
fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale,
avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari
delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono
stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro
ai fini dell'applicazione della presente disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016."
 
(( Art. 25-sexies
Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione
dei livelli essenziale di assistenza

1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « accantonata per l'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « accantonata per gli anni 2017 e 2018 » e dopo le parole: « Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 » sono inserite le seguenti: « e per l'anno 2018 ».
2. Per l'anno 2018 il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 18
del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 18. Finanziamento di specifici obiettivi connessi
all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al
miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza
1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici
obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e
cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi
34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
accantonata per gli anni 2017 e 2018, la somma di 32,5
milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di
intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno
2018. La somma di cui al periodo precedente e' cosi'
ripartita:
a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche
private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed
internazionale per le caratteristiche di specificita' e
innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche
con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di
tipo allogenico;
b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, centri di riferimento nazionale
per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche
neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni
carbonio;
b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture,
anche private accreditate, riconosciute di rilievo
nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti
programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa, di
assistenza a elevato grado di personalizzazione delle
prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica
traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e
neurologico.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi
entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate le
strutture di cui al comma 1.
Omissis."
 
(( Art. 25-septies
Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario

1. All'articolo 1, comma 395, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' soppresso;
b) al secondo periodo, le parole: « per le medesime regioni » sono sostituite dalle seguenti: « per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ».
2. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'alinea, al primo periodo, le parole: « e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, »;
b) nell'alinea, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalita' nonche' specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalita'. »;
c) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) il comma 84-bis e' abrogato ».
3. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente il Consiglio dei ministri provvede entro novanta giorni, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 79, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l'incompatibilita' del commissario, il quale resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo del comma 395 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1 - Comma 395
395. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui
rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in
occasione delle periodiche riunioni di verifica,
predispongono, per le regioni commissariate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, una relazione ai Ministri della
salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al
monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle
determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge
23 dicembre 2009, n. 191."
Si riporta il testo del comma 569 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1.
569. La nomina a commissario ad acta per la
predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai
sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, ovvero ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e' incompatibile con l'affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la
regione soggetta a commissariamento. Il commissario ad acta
deve possedere qualificate e comprovate professionalita'
nonche' specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero
aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di
strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella
sanitaria ovvero di particolare complessita', anche sotto
il profilo della prevenzione della corruzione e della
tutela della legalita'. Conseguentemente, all'articolo 2
della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 79, alinea:
1) al terzo periodo, le parole: «il presidente della
regione» sono sostituite dalla seguente: «un»;
2) al quarto periodo, le parole: «presidente quale»
sono soppresse;
b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le
parole: «il presidente della regione o un altro soggetto»
sono sostituite dalla seguente: «un»;
c) al comma 84, le parole: «presidente della regione,
nominato» sono soppresse e le parole: «ai sensi dei commi
79 o 83,» sono sostituite dalle seguenti: «, a qualunque
titolo nominato,»;
d) il comma 84-bis e' abrogato."
Si riporta il testo vigente del comma 79 dell'articolo
2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
"Art. 2. (Disposizioni diverse)
1. - 78. (Omissis).
79. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sentito il Ministro per i rapporti con le
regioni, decorsi i termini di cui al comma 78, accerta
l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei
pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso
di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio
dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per
la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso
di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei
ministri, in attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione, nomina un commissario ad acta per la
predisposizione, entro i successivi trenta giorni, del
piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera
durata del piano stesso. A seguito della nomina del
commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste
dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come da ultimo modificato dal comma 76 del presente
articolo, in via automatica sono sospesi i trasferimenti
erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via
automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale,
nonche' dell'assessorato regionale competente. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i trasferimenti erariali a carattere
obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data
della delibera di nomina del commissario ad acta, sono
incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 80, nelle misure fisse di 0,15 punti
percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di 0,30 punti percentuali
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo
le modalita' previste dal citato articolo 1, comma 174,
della legge n. 311 del 2004, come da ultimo modificato dal
comma 76 del presente articolo.
Omissis."
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 17. Agevolazioni di carattere territoriale e per
categorie di soggetti
1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di
uno dei regimi di esenzione decennale a carattere
territoriale dell'imposta locale sui redditi nel rispetto
delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole
leggi di esonero, il valore prodotto nel territorio della
regione ove e' ubicato lo stabilimento o l'impianto cui il
regime agevolativo si riferisce, determinato a norma degli
articoli 4 e 5, e' ridotto per il residuo periodo di
applicabilita' del detto regime di un ammontare pari al
reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi
si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del
reddito, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 9,
comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi
aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei
compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive
attraverso stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di
cui alla decisione della Commissione delle Comunita'
europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione
dall'imposta determinata ai sensi del precedente articolo
10 di ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento
dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai
fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1°
gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in
corso al 1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni
per l'applicazione delle disposizioni relative alla
fiscalizzazione degli oneri sociali.
3-bis. Il valore della produzione netta in franchi
svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9,
derivante da attivita' esercitate nel comune di Campione
d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30
per cento. Al valore della produzione netta espresso in
euro si applica la medesima riduzione calcolata per i
franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo
periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria
attivita' anche al di fuori del territorio del comune di
Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota
di valore della produzione netta per cui e' possibile
beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si
applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa e,
sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta'
divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi
dell'articolo 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381,
il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui
all'articolo 4 della medesima legge, e' deducibile per
intero dalla base imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre
1991, n. 381, nonche' le cooperative di lavoro e gli
organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base
imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello
calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni
1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e'
pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento
della predetta differenza calcolata con le medesime
modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
determinata in maniera ordinaria."
Si riporta il testo del comma 632 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1.
632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
comma 631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in
misura pari allo scostamento percentuale medio annuale
registrato tra le due valute, e' stabilita con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare, su conforme parere della Banca d'Italia, entro il
15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere
inferiore al 30 per cento. Alla copertura delle minori
entrate derivanti dall'attuazione del comma 631, pari a
350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per l'anno
2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi
anni, del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
(( Art. 25-octies

Misure per il rilancio di Campione d'Italia

1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' nominato un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonche' con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano degli interventi da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
4. L'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
« Art. 188-bis. - (Campione d'Italia) - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonche' i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unita' locale, nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attivita' sia svolta anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' svolta nel comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. ».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attivita' esercitate nel comune di Campione d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espresso in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche al di fuori del territorio del comune di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.».
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « inferiore al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « inferiore al 30 per cento ».
7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per l'anno 2020 ed a euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8, e, quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))

 
(( Art. 25-novies
Istituzione dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'articolo
114-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere b) ed n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta e' dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o piu' provvedimenti per determinare le modalita' di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1.
3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione europea sono perfezionati esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilita' dei flussi. ))


Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dell'articolo 114-decies
del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:
"Art. 114-decies Operativita' transfrontaliera
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica e degli altri
Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla
Banca d'Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono
stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il
primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla
Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello
Stato di origine.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare
i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate
dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono
prestare i servizi di pagamento nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente
dello Stato di origine.
4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai
sensi dei commi 2 e 4 prestano servizi di pagamento in
Italia, concedono credito collegato all'emissione o alla
gestione di carte di credito nel rispetto delle condizioni
stabilite dalla Banca d'Italia. Quando queste ultime non
ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e' subordinato al
rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 114-novies.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire
succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato
terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di
operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di
agenti."
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione
della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e
che abroga la direttiva 97/5/CE):
"Articolo 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «consumatore»: la persona fisica di cui all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive modificazioni;
b) «servizi di pagamento»: le attivita' come definite
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b-bis) «servizio di disposizione di ordine di
pagamento»: un servizio che dispone l'ordine di pagamento
su richiesta dell'utente di servizi di pagamento
relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un
altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) «servizio di informazione sui conti»: un
servizio online che fornisce informazioni relativamente a
uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di
servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi
di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di
pagamento;
c) «operazione di pagamento»: l'attivita', posta in
essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
c-bis) «operazione di pagamento a distanza»:
un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o
tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per
comunicare a distanza;
c-ter) «convenzionamento di operazioni di pagamento»:
un servizio di pagamento fornito da un prestatore di
servizi di pagamento che stipula un contratto con il
beneficiario per accettare e trattare le operazioni di
pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al
beneficiario;
c-quater) «emissione di strumenti di pagamento»: un
servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi
di pagamento che stipula un contratto per fornire al
pagatore uno strumento di pagamento per disporre e
trattare/le operazioni di pagamento di quest'ultimo;
d) «sistema di pagamento» o «sistema di scambio, di
compensazione e di regolamento»: un sistema di
trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati e regole comuni per il
trattamento, la compensazione e/o il regolamento di
operazioni di pagamento;
e) «pagatore»: il soggetto titolare di un conto di
pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il
soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) «beneficiario»: il soggetto previsto quale
destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di
pagamento;
g) «prestatore di servizi di pagamento»: uno dei
seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e
istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale
europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in
veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se
non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
g-bis) «prestatore di servizi di pagamento di
radicamento del conto»: un prestatore di servizi di
pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per
un pagatore;
h) «utente di servizi di pagamento» o «utente»: il
soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di
pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) «contratto quadro»: il contratto che disciplina la
futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e
ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni
che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione
di un conto di pagamento;
l) «conto di pagamento»: un conto intrattenuto presso
un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' utenti
di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di
pagamento;
m) «fondi»: banconote e monete, moneta scritturale e
moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1,
comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
n) «rimessa di denaro»: servizio di pagamento dove,
senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore
o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento
riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire
un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente
corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di
servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario,
e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del
beneficiario e messi a sua disposizione;
o) «ordine di pagamento»: qualsiasi istruzione data da
un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di
servizi di pagamento con la quale viene chiesta
l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
o-bis) «bonifico»: l'accredito sul conto di pagamento
del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una
serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul
conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore
di servizi di pagamento di radicamento del conto del
pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da
quest'ultimo;
p) «data valuta»: la data di riferimento usata da un
prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli
interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un
conto di pagamento;
q) «autenticazione»: la procedura che consente al
prestatore di servizi di pagamento di verificare
l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la
validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento,
incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate
fornite dal prestatore;
q-bis) «autenticazione forte del cliente»:
un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi,
classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che
solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo
l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che
caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la
violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli
altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la
riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) «credenziali di sicurezza personalizzate»:
funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi
di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini
di autenticazione;
q-quater) «dati sensibili relativi ai pagamenti»: dati
che possono essere usati per commettere frodi, incluse le
credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita'
dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di
pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui
conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto
non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;
r) «identificativo unico»: la combinazione di lettere,
numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento
indica all'utente di servizi di pagamento e che l'utente
deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento
per identificare con chiarezza l'altro utente del servizio
di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione
di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di
pagamento, l'identificativo unico identifica solo l'utente
del servizio di pagamento;
s) «strumento di pagamento»: qualsiasi dispositivo
personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra
l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e di cui
l'utente di servizi di pagamento si avvale per impartire un
ordine di pagamento;
t) «micro-impresa»: l'impresa che, al momento della
conclusione del contratto per la prestazione di servizi di
pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ovvero i requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 104, lettera a) della direttiva
2015/2366/UE;
u) «giornata operativa»: il giorno in cui il prestatore
di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e'
operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione
dell'operazione stessa;
v) «addebito diretto»: un servizio di pagamento per
l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al
quale un'operazione di pagamento e' disposta dal
beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore
al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del
beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo;
[z) «area unica dei pagamenti in euro»: l'insieme dei
Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di
pagamento in euro secondo regole e standard definiti in
appositi documenti;]
aa) «tasso di cambio di riferimento»: il tasso di
cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio
valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi
di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico;
bb) «contenuto digitale»: i beni o i servizi prodotti e
forniti in formato digitale il cui uso o consumo e'
limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in
alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici;
cc) «ABE»: indica l'Autorita' Bancaria Europea."
 
(( Art. 25-decies
Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 e' abrogato.
2. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: «prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »;
b) al comma 4, le parole: « prodotti di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »;
c) al comma 5, le parole: « prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis »;
d) al comma 5-bis, le parole: « sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « sostanze liquide di cui al comma 1-bis » e le parole: « prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « prodotti di cui al comma 1-bis ».
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « pari al cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento »;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
4. Le disposizioni dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente.
5. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « a distanza » sono inserite le seguenti: « , anche transfrontaliera, »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio nazionale e' consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina ».
6. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: « sigarette elettroniche », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « o contenitori di liquido di ricarica ».
7. All'articolo 1, comma 50-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « in difetto di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme di attuazione ».
8. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole: « per ricaricare una sigaretta elettronica » sono aggiunte le seguenti: « , anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
9. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze ».
10. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.».
11. L'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), con le associazioni di categoria del settore delle sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e con gli enti preposti, provvede entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione, e relativi sottocodici.
12. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « venticinque per cento ».
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 8, e 25-novies;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ))


Riferimenti normativi

Il testo modificato dell'articolo 62-quater del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 8.
Si riporta il testo del comma 11 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (Recepimento
della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. Sigarette elettroniche
1. - 10. (Omissis).
11. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio
dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti indicati al
comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, effettuata nel territorio
nazionale e' consentita solo ai soggetti che siano stati
autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito
di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo
62-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo, e
delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi
i divieti di cui all'articolo 25 del testo unico di cui al
regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che sono estesi,
in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti
nicotina.
12. - 17. (Omissis).
17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di
prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare
sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da
quelli disciplinati dal presente articolo."
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 25 del
citato decreto legislativo n. 6 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 25. Sanzioni
1. - 3. (Omissis).
4. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante
ed all'importatore che producono, importano o immettono sul
mercato sigarette elettroniche o contenitori di liquido di
ricarica senza rispettare le prescrizioni di cui
all'articolo 21, commi 6, 7, 8, 9, o che svolgono
comunicazioni commerciali o compiono forme di contributi
pubblici o privati in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 10, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto
costituisca reato, al soggetto distributore o al
rivenditore che vende sigarette elettroniche o contenitori
di liquido di ricarica in violazione: delle disposizioni di
cui all'articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato il
rispetto dei requisiti di cui alla lettera a); delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b),
qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto
di nicotina superiore al limite prescritto; delle
disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, lettere c),
d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di
additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti
richiesti; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 50-bis
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1.
50-bis. Con le medesime modalita' stabilite dai
provvedimenti di attuazione del comma 50, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli procede alla inibizione dei siti web
contenenti:
a) offerta di prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina in
difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla
gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione
ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e delle relative norme
di attuazione o in violazione dell'articolo 21 del decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ovvero offerta di
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, in violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo
12 gennaio 2016, n. 6, o delle disposizioni di cui alla
legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
b) pubblicita', diretta o indiretta, dei prodotti di
cui alla lettera a) o dei contenuti di cui al comma 50;
c) software relativi a procedure tecniche atte ad
eludere l'inibizione dei siti irregolari disposta
dall'Agenzia medesima."
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 6 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. Definizioni
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
b) tabacco: foglie e altre parti naturali, lavorate o
non lavorate della pianta di tabacco, compreso il tabacco
espanso e ricostituito;
c) tabacco da pipa: il tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione e destinato
esclusivamente a essere utilizzato in una pipa;
d) tabacco da arrotolare: il tabacco che puo' essere
utilizzato dai consumatori o dalle rivendite per
confezionare le sigarette;
e) prodotti del tabacco: i prodotti che possono essere
consumati e sono costituiti, anche parzialmente, da
tabacco, geneticamente modificato o no;
f) prodotto del tabacco non da fumo: un prodotto del
tabacco che non comporta un processo di combustione, quale
il tabacco da masticare, il tabacco da fiuto e il tabacco
per uso orale;
g) tabacco da masticare: un prodotto del tabacco non da
fumo destinato esclusivamente ad essere masticato;
h) tabacco da fiuto: un prodotto del tabacco non da
fumo che puo' essere consumato per via nasale;
i) prodotti del tabacco per uso orale: tutti i prodotti
del tabacco destinati a un uso orale, ad eccezione di
quelli destinati a essere inalati o masticati, costituiti
totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di
polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di
tali forme, specialmente quelle presentate in
sacchetti-porzioni o sacchetti porosi;
j) tabacco da fumo: i prodotti del tabacco diversi dai
prodotti del tabacco non da fumo;
l) sigaretta: un rotolo di tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione come anche
definito all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2011/64/UE;
m) sigaro: un rotolo di tabacco che puo' essere
consumato mediante un processo di combustione come anche
definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva
2011/64/UE;
n) sigaretto: un tipo di sigaro piccolo, come anche
definito all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
2007/74/CE del Consiglio;
o) tabacco per pipa ad acqua: un prodotto del tabacco
che puo' essere consumato mediante una pipa ad acqua. Ai
fini del presente decreto, il tabacco per pipa ad acqua e'
considerato un prodotto del tabacco da fumo. Se un prodotto
puo' essere usato sia mediante una pipa ad acqua che come
tabacco da arrotolare, e' considerato tabacco da
arrotolare;
p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un
prodotto del tabacco che soddisfa congiuntamente le
seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette,
tabacco da arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad
acqua, sigari, sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da
fiuto o tabacco per uso orale;
2) e' immesso sul mercato dopo il 19 maggio 2014;
q) prodotto da fumo a base di erbe: un prodotto a base
di piante, erbe o frutta che non contiene tabacco e che
puo' essere consumato mediante un processo di combustione;
r) sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per
il consumo di vapore contenente nicotina tramite un
bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi
una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di
cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono
essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore
di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce
monouso;
s) contenitore di liquido di ricarica: flacone che
contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per
ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove
vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre
sostanze;
t) ingrediente: il tabacco, un additivo e qualunque
sostanza o elemento presente in un prodotto finito del
tabacco o in prodotti correlati, compresi cartina, filtro,
inchiostro, capsule e agenti collanti;
u) nicotina: gli alcaloidi nicotinici;
v) catrame: il condensato di fumo grezzo anidro ed
esente da nicotina;
z) emissioni: le sostanze rilasciate quando un tabacco
o un prodotto correlato e' utilizzato nel modo previsto, ad
esempio le sostanze presenti nel fumo o le sostanze
rilasciate durante l'uso dei prodotti del tabacco non da
fumo;
aa) livello massimo o livello massimo di emissioni: la
quantita' o l'emissione massima, anche pari a zero, di una
sostanza, misurata in milligrammi, in un prodotto del
tabacco;
bb) additivo: una sostanza diversa dal tabacco che e'
aggiunta a un prodotto del tabacco, in una confezione
unitaria o in qualsiasi imballaggio esterno;
cc) aroma: un additivo che conferisce odore o gusto
ovvero odore e gusto;
dd) aroma caratterizzante: un odore o un gusto
chiaramente distinguibile, diverso da uno di tabacco,
dovuto a un additivo o una combinazione di additivi, ivi
compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcool,
caramelle, mentolo o vaniglia, che e' percepibile prima o
durante il consumo del prodotto del tabacco;
ee) capacita' di indurre dipendenza: il potenziale
farmacologico di una sostanza di indurre dipendenza,
condizione che incide sulla capacita' dell'individuo di
controllare il proprio comportamento, di norma tramite un
meccanismo di gratificazione o una riduzione dei sintomi
astinenziali, o entrambi;
ff) tossicita': il grado di nocivita' di una sostanza
per l'organismo umano, intendendo anche gli effetti che si
manifestano nel tempo, di solito mediante consumo o
esposizione ripetuti o continui;
gg) mutamento sostanziale della situazione: un aumento
minimo del 10 per cento del volume delle vendite per una
data categoria di prodotti in almeno cinque Stati membri,
registrato sulla base dei dati delle vendite trasmessi a
norma dell'articolo 6, comma 7, oppure un aumento minimo di
cinque punti percentuali della diffusione dell'uso nel
gruppo di consumatori di eta' inferiore ai 25 anni in
almeno cinque Stati membri per rispettiva categoria di
prodotto, registrato sulla base dell'indagine speciale
Eurobarometro 385 del maggio 2012 o di analoghi studi di
diffusione; in ogni caso, si considera che non vi e' un
mutamento sostanziale della situazione se il volume delle
vendite della categoria di prodotti al dettaglio non supera
il 2,5 per cento delle vendite totali di prodotti del
tabacco a livello dell'Unione europea;
hh) imballaggio esterno: qualsiasi imballaggio con il
quale i prodotti del tabacco o i prodotti correlati sono
immessi sul mercato e che comprende una confezione unitaria
o un insieme di confezioni unitarie; gli incarti
trasparenti non sono considerati come imballaggio esterno;
ii) confezione unitaria: la piu' piccola confezione
singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto
correlato immesso sul mercato;
ll) busta: confezione unitaria di tabacco da arrotolare
avente la forma di un sacchetto rettangolare con una aletta
che lo chiude o di una busta autoportante;
mm) avvertenza relativa alla salute: un'avvertenza
relativa agli effetti nocivi sulla salute umana del
prodotto o altre conseguenze indesiderate del suo consumo,
tra cui le avvertenze testuali, le avvertenze combinate
relative alla salute, le avvertenze generali e i messaggi
di informazione, secondo quanto previsto dal presente
decreto;
nn) avvertenza combinata relativa alla salute:
un'avvertenza relativa alla salute composta da
un'avvertenza testuale combinata a una fotografia o a
un'illustrazione corrispondente, secondo quanto previsto
dal presente decreto;
oo) vendite a distanza transfrontaliere: vendite a
distanza ai consumatori nelle quali, al momento dell'ordine
del prodotto a una rivendita, il consumatore si trova in
uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese
terzo di stabilimento di tale rivendita. Una rivendita si
considera stabilita in uno Stato membro:
1) se, trattandosi di una persona fisica, questi ha la
propria sede di attivita' in quello Stato membro;
2) se, negli altri casi, la rivendita ha la sede
legale, l'amministrazione centrale o la sede di attivita',
comprese filiali, agenzie o qualsiasi altra sede, in quello
Stato membro;
pp) consumatore: una persona fisica che agisce per
scopi estranei alla propria attivita' commerciale,
imprenditoriale, artigianale o professionale;
qq) sistema di verifica dell'eta': un sistema
informatico che conferma inequivocabilmente l'eta' del
consumatore con strumenti elettronici, in conformita' delle
norme nazionali;
rr) fabbricante: una persona fisica o giuridica che
fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e
lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
ss) importazione di prodotti del tabacco o di prodotti
correlati: l'entrata di tali prodotti nel territorio
dell'Unione, a meno che tali prodotti siano soggetti ad una
procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale
sospensivo al momento dell'entrata nell'Unione, nonche' lo
svincolo di tali prodotti da una procedura doganale
sospensiva o un regime doganale sospensivo;
tt) importatore di prodotti del tabacco o di prodotti
correlati: il proprietario o il titolare del diritto di
disporre dei prodotti del tabacco o dei prodotti correlati
introdotti nel territorio dell'Unione;
uu) immissione sul mercato: il fatto di mettere
prodotti, indipendentemente dal loro luogo di
fabbricazione, a disposizione dei consumatori dell'Unione,
dietro pagamento o a titolo gratuito, anche mediante
vendita a distanza; nel caso di vendite a distanza
transfrontaliere il prodotto e' considerato immesso sul
mercato nello Stato membro in cui si trova il consumatore;
vv) rivendita: qualsiasi punto vendita nel quale i
prodotti del tabacco sono immessi sul mercato, anche da una
persona fisica."
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo
39-terdecies del citato decreto legislativo n. 504 del
1995, come modificato dalla presente legge:
"Art. 39-terdecies Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione
1. - 2. (Omissis).
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al venticinque per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
Omissis."
Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
(( Art. 25-undecies
Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di
cessione

1. All'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 49-bis e' sostituito dal seguente:
« 49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu' titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresi' i criteri e le modalita' per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona convenzionati.»;
b) dopo il comma 49-ter e' inserito il seguente:
« 49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e 49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo, e' adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

 
Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' incrementato di 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni di euro per l'anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l'anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l'anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l'anno 2023, (( 1.292,735 )) milioni di euro per l'anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l'anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l'anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2020, di 900 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.050 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l'anno 2023. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, (( 16, comma 6, )) 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma, pari a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025, al 2027, si provvede:
a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalita' ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del (( decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, )) iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che sono versate, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;
i) quanto a 16,614 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
l) quanto a 300 milioni per l'anno 2018 mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
m) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell'indebitamento netto dell'operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza S.p.A e di Veneto Banca S.p.A.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

Il testo vigente del comma 431 dell'articolo 1 della
citata legge n. 147 del 2013 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25-ter.
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001):
"Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei
consumatori, salvo quanto previsto al secondo periodo del
comma 2.
Omissis."
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE
al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario
per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto
serra):
"Art. 19 Messa all'asta delle quote
1. A decorrere dall'anno 2013, la messa all'asta della
quantita' di quote determinata con decisione della
Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
2, della direttiva 2003/87/CE, e' disciplinata dal
regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo
di responsabile per il collocamento di cui al regolamento
sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del Sorvegliante d'Asta, in conformita' al
citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei
Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
4. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di "responsabile del collocamento", in coerenza
con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione
del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si
provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del
comma 6, lettera i).
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole
aste e' riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma
5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010,
n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3
dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A
seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la
quota di detti proventi e' riassegnata, ai sensi
dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, e successive modificazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per
cento dei proventi delle singole aste e' destinato alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche
contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e
le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi'
come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui
cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favorire
l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e
finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti
dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e
all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la
partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del
Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e
delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per
cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare
altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno comunitario di
incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per
il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e
ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei
Paesi in via di sviluppo che avranno ratificato l'accordo
internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire
tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi
del cambiamento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella
Comunita';
d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto
pubblico a basse emissioni;
g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza
energetica e delle tecnologie pulite nei settori
disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un
sostegno finanziario per affrontare le problematiche
sociali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema
per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto
serra nella Comunita' istituito ai sensi della direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva
2003/87/CE, diverse dai costi di cui all'articolo 41;
i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001.
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo
economico presentano, a norma della decisione n.
280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione
sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in
conformita' con il comma 5.
8. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, comma 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette
alla Commissione europea ogni informazione pertinente
almeno due mesi prima l'approvazione della citata
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato puo'
richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria
tecnica ed al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento."
La direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra e' pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009,
n. L 140.
La legge 17 agosto 1957, n. 848 recante "Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 1957, n. 238, S.O.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 7
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile):
"Art. 7 Trasferimento della proprieta' del
termovalorizzatore di Acerra
1. - 5. (Omissis).
6. Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000
mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente
per effetto del trasferimento della proprieta' di cui al
comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni a
decorrere dall'anno 2010, si fa fronte ai sensi
dell'articolo 18.
Omissis."
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
"Art. 49 Riaccertamento straordinario residui
1. Omissis.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati."
Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'articolo
8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
"Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche
1. - 10. (Omissis).
11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di
pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma
si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora
riassegnati.
Omissis."
Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 4 della
citata legge n. 145 del 2016 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24.
Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013:
"Art. 1.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196."
Il testo vigente del comma 200 dell'articolo 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 9
del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121
(Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di
trattamento dei creditori nel contesto di una
ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio
nonche' per la liquidazione coatta amministrativa di Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.):
"Art. 9. Disposizioni finanziarie
1. Omissis.
2. Alla compensazione degli eventuali effetti
finanziari derivanti dall'esito della due diligence di cui
all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto
in liquidazione di ulteriori attivita', passivita' o
rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), si
provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per
l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della
determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari
liquidatori forniscono al Ministero una situazione
patrimoniale in esito alla due diligence di cui
all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31
dicembre di ogni anno.
Omissis."
 
(( Art. 26-bis
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ))


Riferimenti normativi

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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