Gazzetta n. 295 del 20 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 5 dicembre 2018
Modifica temporanea del disciplinare di produzione dei vini DOCG «Morellino di Scansano», limitatamente alla data di immissione al consumo della tipologia «di base» derivante dalla campagna vendemmiale 2018/2019.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche temporanee, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Morellino di Scansano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la domanda presentata dal Consorzio a tutela del Morellino di Scansano, con sede in Scansano (GR), intesa ad ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Morellino di Scansano», nel rispetto della procedura di cui all'art. 10 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Vista l'istanza datata 30 novembre 2018, prot. n. 222, presentata dal Consorzio a tutela del Morellino di Scansano, con sede in Scansano (GR), con la quale, tenuto conto:
delle avverse condizioni climatiche verificatesi nella zona di produzione della DOCG «Morellino di Scansano» nel corso dell'anno 2017, che con una prolungata siccita' hanno determinato una riduzione della produzione della vendemmia 2017 prossima al 30%, rispetto alla media delle vendemmie precedenti;
delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel corso dell'anno 2018, che hanno determinato un consistente anticipo della vendemmia 2018, lo stesso Consorzio, al fine di compensare, seppure parzialmente, le perdite di produzione riscontrate citate nella predetta vendemmia 2017, ha chiesto di ottenere la modifica temporanea del disciplinare di produzione della citata DOCG, limitatamente alle produzioni derivanti dalla vendemmia 2018, per consentire l'anticipo di due mesi (dal 1° marzo al 1° gennaio successivo alla raccolta delle uve) della decorrenza del termine previsto all'art. 7, comma 4, del disciplinare stesso per l'immissione al consumo dei vini della tipologia di base «Morellino di Scansano»;
Vista la relazione tecnica allegata alla predetta richiesta, che descrive in dettaglio le conseguenze causate dalle avverse condizioni climatiche verificati nell'anno 2017 e le motivazioni tecniche a supporto della modifica temporanea in questione;
Vista la nota n. 0548090 del 3 dicembre 2018 della Regione Toscana, con la quale e' stato espresso il parere favorevole all'accoglimento della predetta richiesta, limitatamente alla campagna vendemmia 2018/2019, anche sulla base delle condizioni tecnico produttive verificatesi nell'areale del Morellino di Scansano DOCG per la stessa vendemmia 2018;
Ritenute valide motivazioni cui alla citata relazione tecnica, intese a supportare la modifica temporanea del disciplinare di produzione della DOGG «Morellino di Scansano» nei termini sopra evidenziati, al fine di limitare gli effetti negativi congiunturali per il Morellino di Scansano che potrebbero verificarsi sui mercati, conseguenti alla riduzione di offerta del vino DOCG in questione, connessa all'abbattimento produttivo arrecato dalle citate avverse condizioni climatiche verificatasi nell'anno 2017, che potrebbero avere delle ripercussioni negative sull'immagine della stessa denominazione;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la modifica temporanea dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» nei termini sopra evidenziati, fatto salvo che la modifica (anticipo di due mesi del termine di decorrenza per l'immissione al consumo della tipologia di base) deve assicurare la compatibilita' con le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche previsti dall'art. 6 del disciplinare per l'immissione al consumo della tipologia di vino in questione e, inoltre, che la stessa modifica temporanea, per la sua essenza, deve essere limitata per gli effetti alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione delle specifiche norme procedurali dell'Unione europea e nazionali, come sopra richiamato, per l'esame della modifica temporanea in questione sia da ritenere applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito normativo, e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana, espresso con la citata nota n. 0548090 del 3 dicembre 2018;
Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009, nonche' di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione dei vini DOCG «Morellino di Scansano», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, e' temporaneamente modificato, nei confronti delle produzioni della tipologia di base «Morellino di Scansano» derivanti dalla campagna vendemmiale 2018/2019, come segue:
il termine del 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia, previsto per la decorrenza dell'immissione al consumo del vino in questione, e' anticipato al 1° gennaio 2019.
2. La modifica di cui al comma 1 e' comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2018

Il dirigente: Polizzi
 
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