Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 5 dicembre 2018 |
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in Campi Bisenzio, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012; Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto del 29 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n.38 del 16 febbraio 2015 con il quale il laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in Campi Bisenzio (Firenze), via di Limite 27/G, e' stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 novembre 2018; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2018 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation; Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'Ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
Decreta:
Art. 1
Il laboratorio Biochemie Lab S.r.l., in Campi Bisenzio (Firenze), via di Limite n. 27/G, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. |
| Allegato ===================================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +===========================================+=======================+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato II -| | | regolamento UE | | Acidita' | 1227/2016 allegato I | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Acidita' | UNI EN ISO 660:2009 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato IX -| | Analisi spettrofotometrica | regolamento UE | | nell'ultravioletto |1833/2015 allegato III | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | NGD C89 -10, | | | COI/T.20/Doc. n. 29 | | Biofenoli (polifenoli totali) | 2009 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato IV -| | | regolamento CEE | | |183/1993 - regolamento | | |CE 177/1994 28/01/1994 | | |art. 1 - regolamento CE| | Cere | 702/2007 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Cere, alchilesteri degli acidi grassi: | regolamento CEE | | esteri metilici, esteri etilici, rapporto |2568/1991 allegato XX -| | esteri etilici e metilici |regolamento CE 61/2011 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Contenuto di cere | NGD C80 - 2002 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato V - | | | regolamento UE | | Eritrodiolo e uvaolo | 1348/2013 allegato IV | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato X - | | | regolamento UE | | Esteri metilici degli acidi grassi | 1833/2015 allegato IV | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Idrocarburi policiclici aromatici (IPA): | | | benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, | | |benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene, | | | benzo(k)fluorantene, crisene, | | | dibenzo(a,h)antracene, | | | indeno(1,2,3-cd)pirene, pirene | MP 004 rev 8 2015 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Indice di rifrazione | NGD C 31 - 1976 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato III | | | - regolamento UE | | Numero di perossidi | 1784/2016 allegato | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato VII | | | - regolamento CE | | Percentuale di 2-gliceril monopalmitato | 702/2007 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Saggio di kreis | NGD C 56 - 1979 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | Solventi alogenati | 2568/1991 allegato XI | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Steroli: colesterolo, brassicasterolo, | | | 24-metilencolesterolo, campesterolo, | | | campestanolo, stigmasterolo, | regolamento CEE | | D7-campesterolo, D5,23-stigmasterolo, |2568/1991 allegato V - | | clerosterolo, sitosterolo, sitostanolo, | regolamento CEE | | D5-avenasterolo, D5,24-stigmasterolo, |183/1993 - regolamento | |D7-stigmastenolo, D7-avenasterolo, steroli | UE 1833/2015 allegato | | totali, betasitosterolo totale | II | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | |2568/1991 allegato XVII| | | - regolamento CE | | Stigmastadieni | 656/1995 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Tocoferoli | UNI EN ISO 9936:2016 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | regolamento CEE | | | 2568/1991 allegato | | |XVIII - regolamento UE | | Triacilgliceroli con ECN 42 | 299/2013 allegato II | +-------------------------------------------+-----------------------+ |
| Art. 2
L'autorizzazione ha validita' fino all'11 dicembre 2022 data di scadenza dell'accreditamento. |
| Art. 3
L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochemie Lab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato. |
| Art. 4
1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato. 2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 dicembre 2018
Il dirigente: Polizzi |
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