Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 6 dicembre 2018
Revoca dell'abilitazione della «Scuola di ipnoterapia cognitiva» ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto di diniego dell'abilitazione alla «Scuola di psicoterapia e criminologia clinica» ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia in data 24 aprile 2008;
Visto il decreto di diniego alla reiterazione dell'istanza dell'Istituto «Scuola di specializzazione in ipnosi e psicoterapia cognitiva» in data 10 ottobre 2008;
Visto il decreto di diniego alla seconda reiterazione dell'istanza dell'Istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva e ipnosi» in data 29 maggio 2009;
Visto il decreto di diniego alla terza reiterazione dell'istanza dell'Istituto «Scuola di ipnoterapia cognitiva» in data 15 novembre 2011;
Visto il decreto di diniego alla quarta reiterazione dell'istanza dell'Istituto «Scuola di ipnoterapia cognitiva» in data 2 aprile 2012;
Visto il decreto in data 31 marzo 2015, con il quale la «Scuola di ipnoterapia cognitiva» e' stata abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;
Considerato che la «Scuola di ipnoterapia cognitiva» non ha attivato i corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Firenze previsti dal D.D. del 31 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015;
Vista la nota prot. 29036 del 18 ottobre 2017, con la quale il Ministero ha comunicato l'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la nota prot. 35735 del 19 dicembre 2018, con la quale il Ministero ha concesso all'istituto una ulteriore proroga all'inizio dell'attivita';
Vista la nota pervenuta con prot. 32410 del 23 novembre 2018, con la quale il predetto istituto ha comunicato l'inattivita' dei corsi di specializzazione in psicoterapia;
Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata alla «Scuola di ipnoterapia cognitiva» l'abilitazione ad istituire e ad attivare, nella sede di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia, adottata con decreto in data 31 marzo 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento: Valditara
 
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