Gazzetta n. 297 del 22 dicembre 2018 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2018, n. 139
Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2016, recante individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 7 dicembre 2016, recante aggiornamento delle modalita' del pagamento e dell'ammontare del diritto dovuto dalle imprese per l'istruttoria, le verifiche, i controlli e le procedure di rilascio della licenza ferroviaria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «sentito l'organismo di regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t),» e, al quarto periodo, le parole «paragrafo 3», sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 4»;
b) al comma 8, le parole «direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016 - 2017) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 novembre 2017, n. 259.
La direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, che modifica la
direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del
mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri
per ferrovia e la governance dell'infrastruttura
ferroviaria e' pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2016,
n. L 352.
Il testo dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del
mercato) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre
1990, n. 240, cosi' recita:
«Art. 7. (Controllo). - 1. Ai fini del presente
titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'art. 2359
del codice civile ed inoltre in presenza di diritti,
contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di
fatto e di diritto, la possibilita' di esercitare
un'influenza determinante sulle attivita' di un'impresa,
anche attraverso:
a) diritti di proprieta' o di godimento sulla
totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici
che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli
organi di un'impresa.
2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla
impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei
contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici
suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o
beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti
giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
derivano.».
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 1997, n.
287.
Il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162
(Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE
relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
ottobre 2007, n. 234, S.O.
Il testo dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n.
284, S.O., cosi' recita:
«Art. 37. (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella
fissazione delle tariffe, la possibilita' di una loro
corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei
consumatori, prevedendo la possibilita' per gli utenti di
avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.».
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n.
300, S.O.
Il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
(Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2015, n.
170.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto disciplina:
a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi
ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di
trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti
in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la
proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di
servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese
ferroviarie stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche
nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate
adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano,
extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed
alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi
di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente alle operazioni merci del proprietario delle
stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che
effettuano solo servizi di trasporto merci su tali
infrastrutture.
3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se
l'impresa ferroviaria e' controllata, direttamente o
indirettamente, da un'impresa o altra entita' che effettua
o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai
servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa
ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5,
11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono
attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed
alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di
trasporto per ferrovia, al diritto di accesso
all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed
assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base
dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio
ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono
svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla
direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di
regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), un
decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti
ferroviarie di cui al comma 4. Nelle more dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5
agosto 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno
quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al
decreto di cui al primo periodo, per tener conto
dell'evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di
infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono
importanza strategica per il funzionamento del mercato
ferroviario sono preventivamente notificate alla
Commissione europea secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto
ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
previa consultazione delle parti interessate, definisce la
strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla
base di un finanziamento sostenibile del sistema
ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia
e' definita nel Documento di economia e finanza,
nell'Allegato concernente fabbisogni e progetti di
infrastrutture, sino all'approvazione del primo documento
pluriennale di pianificazione di cui all'articolo 201 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive
modificazioni, che definisce, tra l'altro, la strategia di
sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.
8. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;»;
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria: la programmazione di rete, la programmazione finanziaria e degli investimenti, nonche' la costruzione e il potenziamento dell'infrastruttura;
b-ter) esercizio dell'infrastruttura ferroviaria: l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura;
b-quater) manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e la capacita' dell'infrastruttura esistente;
b-quinquies) rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria: i lavori di sostituzione di vasta portata sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la prestazione globale;
b-sexies) potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria: i lavori di modifica di vasta portata sull'infrastruttura esistente che ne migliorano la prestazione globale;
b-septies) funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura: l'adozione di decisioni relative all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la definizione e la valutazione della disponibilita' che l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo e la riscossione dei canoni, in conformita' ai criteri stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto;»;
c) la lettera q) e' abrogata;
d) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) titolo autorizzatorio: il titolo rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi sul territorio nazionale a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;»;
e) dopo la lettera uu) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«uu-bis) impresa a integrazione verticale: un'impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, una delle situazioni seguenti:
1) un gestore dell'infrastruttura e' controllato da un'impresa che contemporaneamente controlla una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
2) un gestore dell'infrastruttura e' controllato da una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
3) una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura sono controllate da un gestore dell'infrastruttura;
4) un'impresa costituita da divisioni distinte, in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una o piu' divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di personalita' giuridica distinta. Se sono pienamente indipendenti l'uno dell'altra, ma entrambi sono controllati direttamente dallo Stato senza un'entita' intermedia, il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria non sono considerati un'impresa ad integrazione verticale ai fini del presente decreto;
uu-ter) biglietto cumulativo: uno o piu' biglietti che rappresentano un contratto di trasporto per servizi ferroviari consecutivi effettuati da una o piu' imprese ferroviarie;
uu-quater) servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita': servizi di trasporto ferroviario di passeggeri effettuati su linee appositamente costruite per l'alta velocita' attrezzate per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h.».

Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3. (Definizioni), - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica
o privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell'infrastruttura: qualsiasi organismo
o impresa responsabili dell'esercizio, della manutenzione e
del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria di una rete
nonche' della partecipazione al suo sviluppo come stabilito
dallo Stato nell'ambito della sua politica generale sullo
sviluppo e sul finanziamento dell'infrastruttura;
b-bis) sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria: la
programmazione di rete, la programmazione finanziaria e
degli investimenti, nonche' la costruzione e il
potenziamento dell'infrastruttura;
b-ter) esercizio dell'infrastruttura ferroviaria:
l'assegnazione delle tracce ferroviarie, la gestione del
traffico e l'imposizione di canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura;
b-quater) manutenzione dell'infrastruttura
ferroviaria: i lavori destinati a mantenere le condizioni e
la capacita' dell'infrastruttura esistente;
b-quinquies) rinnovo dell'infrastruttura
ferroviaria: i lavori di sostituzione di vasta portata
sull'infrastruttura esistente che non ne modificano la
prestazione globale;
b-sexies) potenziamento dell'infrastruttura
ferroviaria: i lavori di modifica di vasta portata
sull'infrastruttura esistente che ne migliorano la
prestazione globale;
b-septies) funzioni essenziali del gestore
dell'infrastruttura: l'adozione di decisioni relative
all'assegnazione delle tracce ferroviarie, incluse sia la
definizione e la valutazione della disponibilita' che
l'assegnazione delle singole tracce ferroviarie, e
l'adozione di decisioni relative all'imposizione dei canoni
per l'utilizzo dell'infrastruttura, comprendenti il calcolo
e la riscossione dei canoni, in conformita' ai criteri
stabiliti dall'organismo di regolazione, ai sensi, in
particolare, degli articoli 17 e 26 del presente decreto;
c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi
elencati nell'allegato I del presente decreto;
d) servizio di trasporto internazionale di merci:
il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa
almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo'
essere unito o scomposto e le varie sezioni possono avere
origini e destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni
attraversino almeno una frontiera;
e) servizio di trasporto internazionale di
passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro e la cui finalita' principale e' trasportare
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
treno puo' essere sia unito sia scomposto e le varie
sezioni che lo compongono possono avere origini e
destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni attraversino
almeno una frontiera;
f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di
trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le
esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso
un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in
materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le
sue zone periferiche;
g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui
finalita' principale e' soddisfare le esigenze in materia
di trasporto di una o piu' regioni, inclusa una regione
transfrontaliera;
h) transito: l'attraversamento del territorio
dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci
ne' la salita e la discesa di passeggeri nel territorio
dell'Unione;
i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la
stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che
tra i due percorsi vi e' un rapporto di intercambiabilita'
ai fini della gestione, da parte dell'impresa ferroviaria,
del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
l) alternativa valida: l'accesso a un altro
impianto di servizio, economicamente accettabile per
l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare
il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
m) impianto di servizio: l'impianto, inclusi i
terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente
attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la
prestazione di uno o piu' servizi di cui all'articolo 13
commi 2, 9 e 11;
n) operatore dell'impianto di servizio: un'entita'
pubblica o privata responsabile della gestione di uno o
piu' impianti di servizio o della prestazione di uno o piu'
servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13,
commi 2, 9 e 11;
o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o
piu' Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi,
destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari
transfrontalieri;
p) licenza: autorizzazione valida su tutto il
territorio dell'Unione europea, rilasciata dall'apposita
autorita' preposta al rilascio della licenza ad un'impresa,
in virtu' della quale ne e' riconosciuta la capacita' di
fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa
ferroviaria; tale capacita' puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) (abrogata);
r) titolo autorizzatorio: il titolo rilasciato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta
delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che
consente l'espletamento di servizi sul territorio nazionale
a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o
loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10
ottobre 1990, n. 287;
s) autorita' preposta al rilascio della licenza:
l'organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze
alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio
italiano e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
t) organismo di regolazione: l'Autorita' di regolazione
dei trasporti istituita dall'articolo 37del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato
dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, che e' anche l'organismo nazionale di regolazione di
cui all'articolo 55della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio;
u) trasporto ferroviario: svolgimento di un
servizio di trasporto sia di merci che di passeggeri fra
due distinte localita', a fronte di un contratto di
trasporto e di un contratto di utilizzo
dell'infrastruttura;
v) contratto: un accordo concluso nel quadro di
misure amministrative;
z) contratto di utilizzo dell'infrastruttura:
accordo concluso tra il gestore dell'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, in base al quale e' concesso a
quest'ultima l'utilizzo dell'infrastruttura in termini di
tracce orarie, a fronte del pagamento dei canoni di cui
all'articolo 17;
aa) profitto ragionevole: un tasso di rendimento
del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in
termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio,
assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e che e'
in linea con il tasso medio per il settore interessato
negli ultimi anni;
bb) assegnazione della capacita': processo
attraverso il quale vengono esaminate le richieste e
definita l'assegnazione della capacita' di una determinata
infrastruttura ferroviaria da parte del gestore
dell'infrastruttura;
cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo
internazionale di imprese ferroviarie o altre persone
fisiche o giuridiche, quali le regioni e le provincie
autonome e, piu' in generale, le autorita' competenti di
cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, nonche' i caricatori, gli spedizionieri e
gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di
pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita' di
infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario;
dd) infrastruttura saturata: elemento
dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle
diverse richieste di capacita', non e' possibile soddisfare
pienamente la domanda, anche se solo in determinati
periodi;
ee) piano di potenziamento della capacita': una
misura o una serie di misure con un calendario di
attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacita' che
portano a dichiarare un elemento dell'infrastruttura
"infrastruttura saturata";
ff) coordinamento: la procedura in base alla quale
il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di
risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
di infrastruttura confliggenti;
gg) accordo quadro: un accordo di carattere
generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o
privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un
richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione
alla capacita' di infrastruttura da assegnare e ai canoni
da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un
orario di servizio;
hh) capacita' di infrastruttura: il potenziale di
programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un
elemento dell'infrastruttura per un certo periodo;
ii) rete: l'intera infrastruttura ferroviaria
gestita da un gestore dell'infrastruttura;
ll) prospetto informativo della rete: un documento
in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le
scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione del canone per l'accesso e
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei
corrispettivi dovuti per i servizi, nonche' quelli relativi
all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni
altra informazione necessaria per presentare richieste di
capacita' di infrastruttura;
mm) traccia oraria: la frazione di capacita' di
infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra
due localita' in un determinato periodo temporale;
nn) orario di servizio: i dati che definiscono
tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale
rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo
periodo di validita';
oo) aree di deposito: aree destinate
specificatamente al deposito temporaneo di veicoli
ferroviari tra un impiego e l'altro;
pp) manutenzione pesante: l'attivita' che non viene
effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni
giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal
servizio;
qq) progetti di investimento specifici: progetti di
investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con
capitale di debito o di rischio;
rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio
di allacciamento all'infrastruttura ferroviaria fino
all'interno dell'impianto raccordato;
ss) impianto raccordato: l'impianto, di proprieta'
di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si
svolgono attivita' industriali o logistiche, ivi compresi i
porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato
all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;
tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore
dell'infrastruttura e il titolare o gestore dell'impianto
raccordato che regola la gestione della circolazione fra
l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato e le
verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo;
uu) costo totale: l'insieme dei costi operativi,
degli ammortamenti e del costo di remunerazione del
capitale investito, nelle sue componenti di capitale di
debito o di rischio;
uu-bis) impresa a integrazione verticale:
un'impresa per cui si verifica, ai sensi del regolamento
(CE) n. 139/2004 del Consiglio, una delle situazioni
seguenti:
1) un gestore dell'infrastruttura e' controllato
da un'impresa che contemporaneamente controlla una o piu'
imprese ferroviarie che effettuano servizi ferroviari sulla
rete del gestore dell'infrastruttura;
2) un gestore dell'infrastruttura e' controllato
da una o piu' imprese ferroviarie che effettuano servizi
ferroviari sulla rete del gestore dell'infrastruttura;
3) una o piu' imprese ferroviarie che effettuano
servizi ferroviari sulla rete del gestore
dell'infrastruttura sono controllate da un gestore
dell'infrastruttura;
4) un'impresa costituita da divisioni distinte,
in cui vi sia un gestore dell'infrastruttura e una o piu'
divisioni che forniscono servizi di trasporto non dotate di
personalita' giuridica distinta. Se sono pienamente
indipendenti l'uno dell'altra, ma entrambi sono controllati
direttamente dallo Stato senza un'entita' intermedia, il
gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria non
sono considerati un'impresa ad integrazione verticale ai
fini del presente decreto;
uu-ter) biglietto cumulativo: uno o piu' biglietti
che rappresentano un contratto di trasporto per servizi
ferroviari consecutivi effettuati da una o piu' imprese
ferroviarie;
uu-quater) servizi di trasporto passeggeri ad alta
velocita': servizi di trasporto ferroviario di passeggeri
effettuati su linee appositamente costruite per l'alta
velocita' attrezzate per velocita' generalmente pari o
superiori a 250 km/h.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' abrogato;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori dell'Unione europea o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).».

Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6. (Accesso ed utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria). - 1. L'accesso e l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del
trasporto ferroviario, e' consentito a condizione che
ciascuna impresa ferroviaria dimostri:
a) il possesso della licenza corrispondente al
servizio da prestare;
b) il possesso del certificato di sicurezza, di cui
all'articolo 10, rilasciato dall'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo 10
agosto 2007, n. 162;
c) di aver concluso, in base al diritto pubblico o
privato, la stipula del contratto di utilizzo
dell'infrastruttura di cui all'articolo 25. Le condizioni
alla base di tale contratto sono non discriminatorie e
trasparenti e sono pubblicate nel prospetto informativo
della rete.
2. (abrogato).
3. Le imprese ferroviarie aventi sede al di fuori
dell'Unione europea o loro controllate ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono
possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il
titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera r).
4. In sede di stipula dei contratti previsti al comma
1, lettera c), il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
accerta che l'impresa ferroviaria sia in possesso di una
licenza rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato
membro dell'Unione.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale»;
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.

Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7. (Licenza). - 1. Possono chiedere il rilascio
della licenza, le imprese con sede in Italia, la cui
attivita' principale consista nella prestazione di servizi
per il trasporto su ferrovia, che sono in grado di
dimostrare, gia' prima di iniziare l'attivita', i requisiti
in materia di onorabilita', capacita' finanziaria e
competenza professionale, nonche' di copertura della
propria responsabilita' civile secondo quanto prescritto
all'articolo 8.
2. L'istanza per il rilascio della licenza e'
soggetta all'imposta di bollo in base alla normativa
vigente, indica la tipologia o le tipologie dei servizi che
l'impresa intende espletare ed e' firmata dal
rappresentante legale dell'impresa.
3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi
alle procedure operative per il rilascio della licenza,
pubblicate dall'autorita' competente sul sito web del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed a
produrre, a corredo dell'istanza, la documentazione
completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
4. La licenza e' rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il
personale, Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal
ricevimento delle informazioni complete di cui al comma 3,
con provvedimento comunicato al soggetto richiedente. Il
rigetto della richiesta deve essere motivato.
5. Del rilascio della licenza e' fatta comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea, secondo le modalita'
contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio
2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonche'
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
6. Avverso le decisioni adottate dalla autorita'
preposta al rilascio delle licenze e' possibile proporre
ricorso giurisdizionale.
7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della
presentazione della domanda, al pagamento di un diritto
commisurato ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e
modifica della licenza. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalita'
del pagamento e l'ammontare del diritto di cui al decreto
ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni
contenute nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio
2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi derivanti da contratti collettivi vincolanti.».

Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8. (Requisiti per il rilascio della licenza). -
1. Le imprese richiedenti devono essere in possesso di
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e
competenza professionale, nonche' di adeguata copertura
della propria responsabilita' civile, per ottenere il
rilascio della licenza.
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti
a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione
straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di
riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque
anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure
di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
b) non aver riportato sentenza definitiva di
condanna o di applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica,
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio,
contro la pubblica incolumita', contro la pubblica
amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del
libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i
quali la legge prevede la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione;
c) non aver riportato sentenze di condanna per
violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal
diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli
obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute
e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in
materia di legislazione doganale per le societa' che
intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci
soggetti a procedure doganali;
d) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione personali o patrimoniali;
e) non sussista alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
f) non essere stati condannati in via definitiva
per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai
trasporti.
f-bis) non aver riportato sentenza definitiva di
condanna per illeciti penali gravi connessi a obblighi
derivanti da contratti collettivi vincolanti.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere
posseduti:
a) dai titolari delle imprese individuali;
b) da tutti i soci delle societa' di persone;
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di
societa' in accomandita semplice o in accomandita per
azioni;
d) dagli amministratori delegati e dai legali
rappresentanti per ogni altro tipo di societa'.
4. Se non si tratta di imprese individuali, il
requisito di cui al comma 2, lettera a), deve essere,
altresi', posseduto dalla persona giuridica che esercita
l'attivita' d'impresa.
5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la
capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi
e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici,
per un periodo non inferiore a dodici mesi, sulla base
delle disposizioni del regolamento (UE) 2015/171 del 4
febbraio 2015, di cui all'articolo 17, paragrafo 5 della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita'
finanziaria, la richiesta di licenza deve essere corredata
da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi,
come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio:
a) risorse finanziarie disponibili, compresi
depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente,
prestiti;
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a
titolo di garanzia;
c) capitale di esercizio;
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e
acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e
materiale rotabile;
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa
ferroviaria;
f) imposte e contributi sociali.
7. Per la dimostrazione del possesso del requisito
della capacita' finanziaria di cui al comma 5, l'impresa
presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o
da altro esperto contabile giurato, valutativa delle
informazioni richieste sulla base degli elementi indicati
al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte di una
banca o una cassa di risparmio. Il revisore deve essere
soggetto terzo, autonomo ed indipendente rispetto
all'impresa o appartenere ad una amministrazione pubblica
competente per materia.
8. Le imprese richiedenti il rilascio di una licenza
non possiedono la capacita' finanziaria richiesta qualora
siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti di imposte o
contributi sociali in relazione alle attivita' svolte dalle
imprese stesse.
9. In materia di competenza professionale, l'impresa
dimostra di disporre o di essere in grado di disporre di
un'organizzazione gestionale efficiente e di possedere le
conoscenze e l'esperienza necessaria per esercitare un
controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci
relativamente ai servizi ferroviari della tipologia
specificata nella licenza.
10. Per l'effettuazione dell'esame della competenza
professionale la richiesta di licenza deve essere corredata
da specifiche informazioni relativamente:
a) alla natura e allo stato di manutenzione del
materiale rotabile con particolare riguardo alle norme di
sicurezza;
b) alle qualifiche del personale responsabile della
sicurezza, nonche' alle modalita' di formazione del
personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti in
materia di qualifiche deve essere provato mediante la
presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi.
11. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che
specifica i programmi di acquisizione e gestione delle
risorse umane e strumentali, inclusa la manutenzione del
materiale rotabile, con particolare riferimento alle norme
di sicurezza.
12. Se un'impresa detiene gia' il certificato di
sicurezza di cui all'articolo 10, il requisito di
competenza professionale di cui al comma 9, si intende gia'
soddisfatto.
13. Ogni impresa ferroviaria deve essere coperta da
idonea assicurazione o assumere adeguate garanzie a
condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali
e internazionali, a copertura della responsabilita' civile
in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i
passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i
terzi.
14. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisita una motivata relazione da parte dei gestori
dell'infrastruttura, previo parere dell'organismo di
regolazione, con proprio decreto approva il livello minimo
di copertura assicurativa richiesto, tenuto conto delle
specificita' e del profilo di rischio dei diversi tipi di
servizio. Nel prospetto informativo della rete e' riportato
tale ammontare ed i suoi successivi aggiornamenti secondo
le modalita' previste nel decreto ministeriale.
15. Ai fini dell'attestazione di quanto previsto al
comma 13, l'impresa richiedente allega all'istanza la
dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio
dell'attivita', della polizza assicurativa o della garanzia
congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma
14.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede evidenza, altresi', della permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r).»;
c) al comma 15, l'ultimo periodo e' soppresso.

Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9. (Validita' della licenza). - 1. La licenza
ha validita' temporale illimitata, salvo quanto previsto
dal presente articolo.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in qualsiasi momento, puo' richiedere all'impresa di
comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che
hanno consentito il rilascio della licenza e effettuare
verifiche e controlli, anche di carattere ispettivo,
qualora nutra fondati dubbi circa la ricorrenza di tali
requisiti.
3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il
rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di
ciascuna impresa ferroviaria cui e' stata rilasciata la
licenza, ferma restando, comunque, la possibilita' di
procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche e
controlli, anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza
e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
4. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 8, comma 14, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti richiede, alle imprese
ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni
necessarie ai fini della verifica della compatibilita'
della copertura assicurativa in loro possesso. In assenza
di tale copertura assicurativa, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere
dell'organismo di regolazione, accerta la compatibilita' di
eventuali garanzie a condizioni di mercato in possesso
delle imprese stesse con quanto stabilito nel decreto di
cui all'articolo 8, comma 14. Le imprese sono tenute a
rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Delle
risultanze di tale verifica e' data comunicazione
all'Agenzia ferroviaria europea, con le modalita' previste
nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui
all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
qualora constati che sussistono fondati dubbi circa il
mantenimento, da parte di un'impresa ferroviaria cui
l'autorita' di un altro Stato membro ha rilasciato una
licenza, dei requisiti previsti per il possesso della
stessa dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorita'.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' rilasciare una licenza temporanea per il tempo
necessario alla riorganizzazione dell'impresa ferroviaria,
comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di
rilascio, purche' non sia compromessa la sicurezza del
servizio di trasporto, quando la sospensione o la revoca
della licenza sono state determinate dal mancato possesso
dei requisiti di capacita' finanziaria.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' sospendere la licenza o richiedere la conferma
dell'istanza di rilascio quando l'impresa ferroviaria
sospende l'attivita' per oltre sei mesi o non la inizia
decorsi sei mesi dal rilascio della licenza. L'impresa
ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
lungo di sei mesi per l'inizio dell'attivita', in
considerazione della specificita' dei servizi prestati. La
proroga puo' essere richiesta contestualmente alla
presentazione della domanda di licenza o successivamente al
rilascio della licenza stessa. In entrambi i casi, la
richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con
gli elementi necessari alla valutazione delle cause del
ritardo di inizio attivita'.
9. Non possono essere richieste proroghe per l'inizio
di attivita' superiori a due anni o proroghe successive, la
cui somma temporale superi il periodo di due anni. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo',
inoltre, sospendere o revocare d'ufficio la licenza di
quelle imprese ferroviarie che nei due anni di inattivita'
non abbiano mai presentato istanza per il rilascio del
certificato di sicurezza all'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie. Tale prolungata inattivita' od
assenza di attivazione del predetto procedimento di
certificazione costituisce mancanza dei requisiti di
competenza professionale di cui all'articolo 8, comma 9.
10. Le imprese ferroviarie, durante il periodo di
proroga o di sospensione dell'attivita', devono informare,
in modo puntuale e con cadenza semestrale, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettendo un
rapporto sullo stato di avanzamento delle iniziative
propedeutiche all'inizio di attivita', indicando eventuali
modifiche societarie ed eventuali criticita' sopravvenute,
al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti di valutare il rispetto della data prevista
di inizio delle attivita'.
11. L'impresa ferroviaria e' tenuta a richiedere la
conferma della licenza nel caso in cui siano sopravvenute
modifiche della configurazione giuridica dell'impresa
stessa e, in particolare, nei casi di fusione,
incorporazione o acquisizione del controllo societario da
parte di un altro soggetto. L'impresa ferroviaria che
richiede la conferma puo' continuare l'attivita', a meno
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sospenda, con provvedimento motivato, l'efficacia della
licenza gia' rilasciata, se ritiene compromessa la
sicurezza del servizio di trasporto.
12. Nei casi di cui al comma 11, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti chiede evidenza, altresi',
della permanenza delle condizioni per il rilascio del
titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera r).
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' revocare la licenza quando l'impresa ferroviaria
risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano
realistiche possibilita' di una soddisfacente
ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo.
15. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica immediatamente all'Agenzia ferroviaria europea,
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria i provvedimenti di
revoca, sospensione o modifica delle licenze adottati.
L'Agenzia ferroviaria europea informa le autorita' preposte
al rilascio delle licenze degli altri Stati membri.
16. Le imprese titolari di licenza sono tenute a
fornire, con cadenza annuale, i seguenti elementi
informativi al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti:
a) bilanci consolidati dell'anno;
b) rapporto riassuntivo del traffico e dei servizi
prestati;
c) relazione contenente gli elementi di verifica
del controllo di qualita' attuato e del livello di
soddisfazione della clientela raggiunto nonche' i ritardi
realizzati ed i rimborsi erogati.».
 
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 11 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Indipendenza del gestore dell'infrastruttura). - 1. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e' un'entita' giuridicamente distinta da qualsiasi impresa ferroviaria e, nelle imprese a integrazione verticale, da qualsiasi altra entita' giuridica all'interno dell'impresa.
2. Nel rispetto delle regole quadro e specifiche in materia di canoni e di assegnazione di capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura e' autonomo e responsabile della propria gestione, della propria amministrazione e del proprio controllo interno.
3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' responsabile dell'esercizio e dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nonche' del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli, della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano tecnico, commerciale e finanziario, assicurandone l'accessibilita', la funzionalita', nonche' la diffusione delle informazioni relative all'accesso all'infrastruttura a tutte le imprese interessate a condizioni eque e non discriminatorie. Il gestore dell'infrastruttura deve, altresi', assicurare la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Tale obbligo viene trasferito, con apposito accordo e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, in capo al gestore di stazione, qualora quest'ultimo non coincida con il gestore dell'infrastruttura, fatta eccezione per le aree funzionali alle attivita' proprie del gestore dell'infrastruttura.
4. Al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la rete di propria attribuzione, sono affidate, in via esclusiva, entro i limiti di cui agli articoli 17 e 26 del presente decreto e fatto salvo quanto previsto dal comma 11 e le specifiche attribuzioni dell'organismo di regolazione, le decisioni relative alle funzioni essenziali. Nessuna entita' giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale puo' esercitare un'influenza determinante sulle decisioni del gestore dell'infrastruttura relative alle funzioni essenziali.
5. Le imprese ferroviarie, o qualsiasi soggetto avente personalita' giuridica pubblica o privata, d'intesa con il gestore dell'infrastruttura possono, tuttavia, contribuire allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, anche mediante investimenti, manutenzione e finanziamento diretto o tramite il gestore medesimo, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica a legislazione vigente e a condizione che ne sia garantito l'accesso equo e non discriminatorio.
6. Un'impresa ferroviaria o qualsiasi altra entita' giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale non puo' esercitare un'influenza determinante sulle nomine e sulla rimozione dei responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali.
7. I responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non possono ricoprire, per un periodo di ventiquattro mesi da quando cessano nelle proprie funzioni, alcun ruolo all'interno delle imprese ferroviarie operanti sulla relativa infrastruttura.
8. I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura, nonche' i dirigenti del gestore che riferiscono loro direttamente, agiscono in maniera non discriminatoria e la loro imparzialita' non deve essere compromessa da alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla societa' di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato, anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria.
9. I membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza non possono al contempo essere membri del consiglio di amministrazione, o, qualora istituito, del consiglio di vigilanza di un'impresa ferroviaria. Nelle imprese a integrazione verticale, i membri del consiglio di amministrazione del gestore dell'infrastruttura e i responsabili dell'adozione di decisioni sulle funzioni essenziali non ricevono alcuna retribuzione basata sui risultati da altra entita' giuridica all'interno dell'impresa a integrazione verticale ne' premi legati ai risultati economico-finanziari di specifiche imprese ferroviarie. Possono tuttavia ricevere incentivi connessi alla prestazione globale del sistema ferroviario.
10. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto al rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali in suo possesso. In presenza di sistemi informatici comuni a diverse entita' all'interno di un'impresa a integrazione verticale, l'accesso alle informazioni sensibili relative alle funzioni essenziali e' limitato espressamente al personale autorizzato dal gestore dell'infrastruttura per l'esercizio di tali funzioni e nei limiti di quanto necessario. Le informazioni sensibili non sono comunicate ad altre entita' all'interno di un'impresa a integrazione verticale.
11. I gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entita' giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento e' regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Per le finalita' di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalita' giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma e' dimostrato nelle contabilita' separate delle rispettive divisioni dell'impresa.».
 
Art. 8
Inserimento degli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e
11-sexies al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Imparzialita' del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e alla programmazione della manutenzione). - 1. I responsabili dell'adozione di decisioni relative alle funzioni di gestione del traffico e pianificazione della manutenzione agiscono in maniera trasparente e non discriminatoria e la loro imparzialita' non deve essere soggetta ad alcun conflitto di interesse. A tal fine i soggetti di cui al presente comma rilasciano, alla societa' di appartenenza, con cadenza annuale una dichiarazione relativa ad ogni eventuale interesse personale di tipo finanziario, economico o professionale legato, anche potenzialmente, a un'impresa ferroviaria.
2. Il gestore dell'infrastruttura e' tenuto, in modo trasparente e non discriminatorio, a fornire tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie sia delle interruzioni programmate della circolazione, nell'ambito del prospetto informativo della rete, sia di quelle non programmate, tramite appositi e adeguati strumenti informativi. Qualora il gestore dell'infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso e' concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate.
3. La programmazione a lungo termine dei lavori di grande manutenzione o rinnovo e' effettuata dal gestore dell'infrastruttura in modo non discriminatorio, e, a tal fine, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti e tiene conto, ove possibile, delle osservazioni da questi ultimi formulate.
Art. 11-ter (Delega e ripartizione delle funzioni del gestore dell'infrastruttura). - 1. A condizione che non sorgano conflitti di interesse e sia garantita la riservatezza delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, il gestore dell'infrastruttura puo':
a) delegare funzioni o parti di esse a un'entita' diversa, purche' questa non sia un'impresa ferroviaria, non controlli un'impresa ferroviaria o non sia da questa controllata. All'interno di un'impresa a integrazione verticale, le funzioni essenziali non possono essere delegate ad alcuna altra entita' inserita nell'impresa a integrazione verticale, a meno che tale entita' svolga esclusivamente funzioni essenziali;
b) delegare l'esecuzione di lavori e i relativi compiti circa lo sviluppo, la manutenzione e il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria a imprese ferroviarie o societa' che controllano l'impresa ferroviaria o sono da essa controllate.
2. Il gestore dell'infrastruttura mantiene il potere di vigilanza relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e ne ha la responsabilita'. Le entita' che svolgono le funzioni essenziali si conformano agli articoli 11, 11-bis e 11-quater.
3. Sotto la supervisione dell'organismo di regolazione, il gestore dell'infrastruttura puo' concludere accordi di cooperazione con una o piu' imprese ferroviarie in modo non discriminatorio e al fine di ottenere vantaggi per i clienti quali costi ridotti o migliori prestazioni sulla parte della rete coperta dall'accordo. L'organismo di regolazione monitora l'esecuzione di tali accordi e puo', in casi giustificati, raccomandare di porvi termine.
Art. 11-quater (Trasparenza finanziaria). - 1. Il gestore dell'infrastruttura puo' utilizzare le entrate derivanti dalla gestione della rete dell'infrastruttura comportanti l'impiego di fondi pubblici soltanto per finanziare la propria attivita', gestione e rimborso dei prestiti compresi. Il gestore dell'infrastruttura puo', inoltre, utilizzare gli eventuali utili derivanti da tali entrate per pagare dividendi ai proprietari dell'impresa, che possono comprendere lo Stato e azionisti privati, ma non le imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, sono vietati i trasferimenti finanziari tra il gestore dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie e, nelle imprese a integrazione verticale, tra il gestore dell'infrastruttura e qualsiasi altra entita' giuridica dell'impresa integrata, qualora tali trasferimenti possano generare distorsioni della concorrenza sul mercato, anche in seguito ai sussidi incrociati.
3. I dividendi del gestore dell'infrastruttura prodotti da attivita' che non comportano l'impiego di fondi pubblici o le entrate derivanti dai canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria possono essere utilizzati anche da imprese che fanno parte di un'impresa a integrazione verticale e che esercitano un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia sul gestore dell'infrastruttura.
4. I gestori dell'infrastruttura non concedono, direttamente o indirettamente, prestiti alle imprese ferroviarie ne' queste ultime concedono, direttamente o indirettamente, prestiti ai gestori dell'infrastruttura.
5. Nell'ambito di un'impresa a integrazione verticale i prestiti tra le entita' giuridiche della stessa sono concessi, erogati e gestiti soltanto a tassi e condizioni di mercato che rispecchiano il profilo di rischio individuale dell'entita' interessata.
6. I prestiti tra entita' giuridiche di un'impresa a integrazione verticale concessi prima del 24 dicembre 2016 restano in essere fino a scadenza, purche' siano stati stipulati a condizioni di mercato e siano effettivamente erogati e onorati.
7. I servizi prestati dalle altre entita' giuridiche di un'impresa a integrazione verticale al gestore dell'infrastruttura si basano su contratti e sono remunerati ai prezzi di mercato o ai prezzi che rispecchiano il costo di produzione, aumentato di un ragionevole margine di profitto.
8. I debiti imputati al gestore dell'infrastruttura sono nettamente separati dai debiti imputati alle altre entita' giuridiche delle imprese a integrazione verticale. Tali debiti sono onorati separatamente. Cio' non osta a che il pagamento finale dei debiti sia effettuato attraverso un'impresa che faccia parte di un'impresa a integrazione verticale e che eserciti un controllo sia su un'impresa ferroviaria sia su un gestore dell'infrastruttura, oppure attraverso un'altra entita' nell'ambito dell'impresa.
9. La contabilita' del gestore dell'infrastruttura e quella delle altre entita' giuridiche inserite nell'impresa a integrazione verticale sono tenute in modo da assicurare il rispetto del presente articolo e permettere di avere contabilita' separate e circuiti finanziari trasparenti nell'ambito dell'impresa.
10. Nelle imprese a integrazione verticale, il gestore dell'infrastruttura tiene registrazioni dettagliate di tutti i rapporti commerciali e finanziari con le altre entita' giuridiche dell'impresa in questione.
11. I riferimenti di cui al presente articolo relativi al gestore dell'infrastruttura, all'impresa ferroviaria e ad altre entita' giuridiche di un'impresa ad integrazione verticale, si intendono riferiti anche alle rispettive divisioni dell'impresa.
Art. 11-quinquies (Meccanismi di coordinamento). - 1. Il gestore dell'infrastruttura predispone idonei sistemi di coordinamento per la consultazione di tutte le imprese ferroviarie interessate e dei richiedenti, anche potenziali. L'organismo di regolazione ha facolta' di partecipare alle consultazioni in qualita' di osservatore.
2. Il coordinamento, salvo quanto gia' previsto dagli articoli 14, comma 1, e 15, commi 2 e 6, riguarda:
a) le necessita' dei richiedenti relative alla manutenzione e allo sviluppo della capacita' di infrastruttura;
b) il contenuto degli obiettivi di prestazione orientati agli utenti contenuti negli accordi contrattuali di cui all'articolo 15 e degli incentivi di cui all'articolo 15, comma 4, e la relativa attuazione;
c) questioni di intermodalita' e interoperabilita' da trattarsi nell'ambito del piano commerciale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6;
d) qualsiasi altra questione relativa alle condizioni di accesso, all'uso dell'infrastruttura e alla qualita' dei servizi del gestore dell'infrastruttura.
3. Il gestore dell'infrastruttura previa consultazione con le parti interessate, elabora e pubblica linee guida per il coordinamento delle tematiche di cui alle lettere a), b) e c). Il coordinamento ha luogo annualmente e il gestore dell'infrastruttura pubblica sul proprio sito web un'illustrazione delle attivita' intraprese ai sensi del presente articolo.
4. Il coordinamento a norma del presente articolo non pregiudica il diritto dei richiedenti di adire l'organismo di regolazione ne' i poteri dello stesso ai sensi dell'articolo 37.
Art. 11-sexies (Rete europea dei gestori dell'infrastruttura). - 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale partecipa alla rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 7-septies della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. E' in ogni caso fatto salvo il diritto del richiedente di adire l'organismo di regolazione secondo quanto previsto dall'articolo 37, anche in relazione alle questioni oggetto dell'attivita' di coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie e' concesso, a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto, per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri. Tale diritto comprende l'accesso alle infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Lo svolgimento di servizi ferroviari di trasporto passeggeri puo' essere soggetto a limitazioni, sulla base di quanto disposto ai commi 6 e 7, da parte dell'organismo di regolazione, tra un dato punto di partenza e una data destinazione quando uno o piu' contratti di servizio pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso alternativo, se l'esercizio di tale diritto compromette l'equilibrio economico del contratto o dei contratti di servizio pubblico in questione.»;
d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«6. Per stabilire se l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico sia compromesso ai sensi del comma 5, l'organismo di regolazione procede ad un'analisi economica oggettiva, basando la propria decisione su criteri prestabiliti da definirsi con proprio provvedimento sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e previa richiesta della competente autorita' di aggiudicazione del contratto di servizio pubblico, ovvero del gestore dell'infrastruttura, ovvero dell'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico, presentata entro un mese dal ricevimento dell'informazione sul previsto servizio di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24, comma 2.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'organismo di regolazione motiva la propria decisione e precisa le condizioni alle quali l'autorita' competente, il gestore dell'infrastruttura, l'impresa ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico ovvero l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso possono chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua notifica.»;
f) il comma 8 e' abrogato;
g) al comma 9, le parole «commi 4, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 6 e 7»;
h) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'organismo di regolazione, tenuto anche conto delle pertinenti analisi economiche, accertata la compromissione dell'equilibrio economico del contratto di servizio pubblico, indica le eventuali limitazioni di cui al comma 5 che permettano di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso al nuovo operatore. L'autorita' competente puo' richiedere all'impresa ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 6 il pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori diritti di compensazione, determinati, previo parere dell'organismo di regolazione, sulla base delle misure disposte dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.».

Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12. (Condizioni di accesso all'infrastruttura
ferroviaria). - 1. Alle imprese ferroviarie e' concesso, a
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il
diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che
rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto,
per l'esercizio del trasporto ferroviario di merci e dei
servizi ad esso collegati. Tale diritto comprende l'accesso
all'infrastruttura che collega i porti marittimi e di
navigazione interna e altri impianti di servizio di cui
all'articolo 13, comma 2, ed all'infrastruttura che serve o
potrebbe servire piu' di un cliente finale.
2. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (CE)
n. 1370/2007, alle imprese ferroviarie e' concesso, a
condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti, il
diritto di accesso alla infrastruttura ferroviaria, che
rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto,
per l'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di
passeggeri. Tale diritto comprende l'accesso alle
infrastrutture di collegamento agli impianti di servizio di
cui all'articolo 13, comma 2.
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. Lo svolgimento di servizi ferroviari di trasporto
passeggeri puo' essere soggetto a limitazioni, sulla base
di quanto disposto ai commi 6 e 7, da parte dell'organismo
di regolazione, tra un dato punto di partenza e una data
destinazione quando uno o piu' contratti di servizio
pubblico coprono lo stesso percorso o un percorso
alternativo, se l'esercizio di tale diritto compromette
l'equilibrio economico del contratto o dei contratti di
servizio pubblico in questione.
6. Per stabilire se l'equilibrio economico di un
contratto di servizio pubblico sia compromesso ai sensi del
comma 5, l'organismo di regolazione procede ad un'analisi
economica oggettiva, basando la propria decisione su
criteri prestabiliti da definirsi con proprio provvedimento
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, e
previa richiesta della competente autorita' di
aggiudicazione del contratto di servizio pubblico, ovvero
del gestore dell'infrastruttura, ovvero dell'impresa
ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico,
presentata entro un mese dal ricevimento dell'informazione
sul previsto servizio di trasporto di passeggeri di cui
all'articolo 24, comma 2. Le autorita' competenti e le
imprese ferroviarie che prestano servizi pubblici
forniscono all'organismo di regolazione competente le
informazioni necessarie per addivenire a una decisione.
L'organismo di regolazione valuta le informazioni ricevute
dalle parti sopra citate e, se del caso, richiede eventuali
ulteriori informazioni pertinenti da tutte le parti
interessate e avvia con esse consultazioni entro trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. L'organismo di
regolazione si consulta adeguatamente con tutte le parti
interessate e informa queste ultime della sua decisione
motivata entro un termine ragionevole e prestabilito e,
comunque, entro sei settimane dal ricevimento di tutte le
informazioni necessarie.
7. L'organismo di regolazione motiva la propria
decisione e precisa le condizioni alle quali l'autorita'
competente, il gestore dell'infrastruttura, l'impresa
ferroviaria che adempie al contratto di servizio pubblico
ovvero l'impresa ferroviaria che chiede l'accesso possono
chiedere un riesame della decisione entro un mese dalla sua
notifica.
8. (abrogato).
9. Avverso le decisioni di cui ai commi 5, 6 e 7 e'
possibile proporre ricorso giurisdizionale.
10. L'organismo di regolazione, tenuto anche conto
delle pertinenti analisi economiche, accertata la
compromissione dell'equilibrio economico del contratto di
servizio pubblico, indica le eventuali limitazioni di cui
al comma 5 che permettano di soddisfare le condizioni per
la concessione del diritto di accesso al nuovo operatore.
L'autorita' competente puo' richiedere all'impresa
ferroviaria oggetto della procedura di cui al comma 6 il
pagamento di opportuni, trasparenti e non discriminatori
diritti di compensazione, determinati, previo parere
dell'organismo di regolazione, sulla base delle misure
disposte dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
11. I proventi ottenuti da tali diritti devono essere
utilizzati per compensare i servizi oggetto del contratto
di servizio pubblico al fine di ristabilirne l'equilibrio
economico e non eccedono quanto necessario per coprire
tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli
obblighi di servizio pubblico in questione, tenendo conto
degli introiti relativi agli stessi nonche' di un margine
di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
La totalita' dei diritti imposti ai sensi del presente
comma non deve compromettere la redditivita' economica del
servizio di trasporto di passeggeri al quale si applicano.
12. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi
concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in
armonia con la necessita' di assicurare la copertura degli
oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di
interesse nazionale oggetto di contratti di servizio
pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge
1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, puo'
essere introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per
l'esercizio dei servizi di trasporto di passeggeri a media
e a lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti
di servizio pubblico, per la parte espletata su linee
appositamente costruite o adattate per l'alta velocita',
attrezzate per velocita' pari o superiori a 250 chilometri
orari.
13. La determinazione del sovrapprezzo di cui al
comma 12, conformemente al diritto dell'Unione europea e in
particolare alla direttiva 2007/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' ai
principi di equita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita', e' effettuata con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita'
di regolazione dei trasporti, sulla base dei costi dei
servizi universali di trasporto ferroviario di interesse
nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui
al comma 12, senza compromettere la redditivita' economica
del servizio di trasporto su rotaia al quale si applica, ed
e' soggetta ad aggiornamento triennale. I proventi ottenuti
dal sovrapprezzo non possono eccedere quanto necessario per
coprire tutto o parte dei costi originati dall'adempimento
degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli
introiti relativi agli stessi nonche' di un margine di
utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi. Gli
introiti derivanti dal sovrapprezzo sono integralmente
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
utilizzati per contribuire al finanziamento degli oneri del
servizio universale del trasporto ferroviario di interesse
nazionale oggetto dei contratti di servizio pubblico di cui
al citato comma 12.
14. Le autorita' competenti conservano le
informazioni necessarie per poter risalire sia all'origine
dei diritti di compensazione che all'utilizzo degli stessi
e le forniscono, su richiesta, alla Commissione.
 
Art. 10
Inserimento dell'articolo 12-bis al decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita'). - 1. Al fine di sviluppare il mercato dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita', di promuovere un utilizzo ottimale dell'infrastruttura esistente e di incoraggiare la competitivita' dei servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita' con conseguenti effetti positivi per i passeggeri, l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 12 relativamente ai servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita' puo' essere soggetto solo ai requisiti stabiliti dall'organismo di regolazione conformemente al presente articolo.
2. Qualora, a seguito dell'analisi prevista dall'articolo 12, commi 6 e 7, l'organismo di regolazione determini che il servizio di trasporto passeggeri ad alta velocita' previsto tra un dato punto di partenza e una data destinazione compromette l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che copre lo stesso percorso o un percorso alternativo, l'organismo di regolazione indica le eventuali modifiche al servizio che permetterebbero di soddisfare le condizioni per la concessione del diritto di accesso di cui all'articolo 12, comma 6. Tali modifiche possono includere una modifica del servizio previsto.».
 
Art. 11
Inserimento dell'articolo 13-bis al decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' inserito il seguente:
«Art. 13-bis (Sistema comune d'informazione e di emissione di biglietti cumulativi). - 1. Al fine di agevolare e assecondare la domanda di servizi integrati da parte dei passeggeri, e' introdotto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema comune d'informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica.
2. Fermi restando il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le modalita' di istituzione del sistema di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione dei trasporti, nel quale sono stabilite anche le modalita' di ripartizione dei costi del servizio integrato tra gli operatori. L'organismo di regolazione vigila affinche' il sistema non crei distorsioni di mercato e sia gestito con modalita' di accesso equo e non discriminatorio, anche con riferimento alla disponibilita' dei dati sulla base dei quali il sistema medesimo opera.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalita' per l'estensione del sistema comune d'informazione e di biglietteria integrata agli altri servizi di trasporto passeggeri diversi da quelli di cui al comma 1.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura di corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione sono differenziati, nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione, in modo da offrire incentivi per dotare i treni del sistema di controllo-comando e segnalamento denominato "European Train Control System" (ETCS), conforme alla versione adottata dalla decisione 2008/386/CE della Commissione o alle versioni successive. Detta differenziazione non comporta globalmente un aumento delle entrate del gestore dell'infrastruttura. In deroga all'obbligo di differenziare i canoni, la suddetta differenziazione per l'utilizzo dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, sulle quali possono circolare solo i treni dotati dell'ETCS. Nei casi di cui al presente comma, resta ferma la necessita' di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione.».

Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18. (Deroghe ai principi di imposizione dei
canoni di accesso). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 17 in materia di determinazione dei canoni
per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini del
pieno recupero, da parte del gestore, dei costi connessi
all'accesso e all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e al collegamento con gli impianti di servizio, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
possono essere previsti coefficienti di maggiorazione dei
canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria,
fermo restando l'equilibrio economico e finanziario di cui
all'articolo 16.
2. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma
1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si
assicura che i gestori dell'infrastruttura abbiano valutato
l'impatto dei coefficienti di maggiorazione per specifici
segmenti di mercato, prendendo in considerazione almeno i
binomi elencati nell'allegato VI, punto 1, della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
scegliendo quelli pertinenti. L'elenco dei segmenti di
mercato definiti dai gestori dell'infrastruttura contiene
almeno i tre segmenti seguenti:
a) servizi merci;
b) servizi passeggeri nel quadro di un contratto di
servizio pubblico locale, regionale e nazionale;
c) altri servizi passeggeri.
Il gestore dell'infrastruttura puo' distinguere
ulteriormente i segmenti di mercato in base alle merci o ai
passeggeri trasportati nonche' ad altri parametri relativi
ai segmenti specifici. Sono, inoltre, definiti i segmenti
di mercato in cui le imprese ferroviarie non effettuano al
momento servizi ma possono effettuarli durante il periodo
di validita' del sistema di imposizione dei canoni. Il
gestore dell'infrastruttura non include nel sistema di
imposizione dei canoni nessun coefficiente di maggiorazione
per tali segmenti di mercato.
3. Il gestore dell'infrastruttura applica i
coefficienti di maggiorazione di cui al comma 1 in base a
principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione,
garantendo nel contempo la competitivita' ottimale dei
segmenti del mercato ferroviario Il sistema di imposizione
dei canoni deve rispettare gli aumenti di produttivita'
conseguiti dalle imprese ferroviarie. Il gestore
dell'infrastruttura puo' altresi' applicare, fatti salvi
gli articoli 101, 102, 106 e 107 TFUE, le riduzioni sui
canoni imposti all'impresa ferroviaria, secondo quanto
previsto ai commi 11, 12 e 13, fermo restando l'equilibrio
economico e finanziario di cui all'articolo 16.
4. L'organismo di regolazione verifica:
a) la sostenibilita' per il mercato
dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione cui al
comma 1;
b) che tali coefficienti siano applicati in base a
principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione;
c) che tali coefficienti siano applicati in modo da
garantire la competitivita' ottimale dei segmenti del
mercato ferroviario;
d) che il sistema di imposizione dei canoni
rispetti gli aumenti di produttivita' conseguiti dalle
imprese ferroviarie.
L'organismo di regolazione comunica gli esiti della
verifica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell'economia e delle finanze per le
successive valutazioni. L'organismo di regolazione verifica
inoltre che le riduzioni rispettino quanto stabilito ai
commi 11, 12 e 13.
5. Il livello dei canoni stabiliti non preclude
l'utilizzo dell'infrastruttura a segmenti del mercato che
possono pagare quanto meno il costo direttamente
imputabile, piu' un tasso di rendimento accettabile per il
mercato, alla prestazione del servizio ferroviario.
6. L'elenco dei segmenti di mercato e' pubblicato nel
prospetto informativo della rete ed e' rivisto almeno ogni
cinque anni. L'organismo di regolazione controlla tale
elenco ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del presente
decreto.
7. I gestori dell'infrastruttura possono fissare i
canoni a un livello piu' elevato per recuperare
completamente i costi sostenuti per il trasporto merci da e
verso paesi terzi, effettuato su linee con scartamento
diverso da quello della rete ferroviaria principale
all'interno dell'Unione.
8. Per il sistema Alta Velocita'/Alta Capacita' e per
altri progetti di investimento specifici, da realizzare in
futuro o ultimati dopo il 1988, il gestore
dell'infrastruttura puo' stabilire o mantenere canoni piu'
elevati, sulla base dei costi totali a lungo termine di
tali progetti, purche' si tratti di progetti che migliorano
l'efficienza o la redditivita' e che, in caso contrario,
non potrebbero o non avrebbero potuto essere attuati. Tale
sistema di imposizione dei canoni puo' inoltre comportare
accordi di ripartizione dei rischi connessi ai nuovi
investimenti.
9. I canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura di
corridoi ferroviari di cui al regolamento (UE) 2016/919
della Commissione sono differenziati, nel rispetto dei
criteri definiti dall'organismo di regolazione, in modo da
offrire incentivi per dotare i treni del sistema di
controllo-comando e segnalamento denominato "European Train
Control System" (ETCS), conforme alla versione adottata
dalla decisione 2008/386/CE della Commissione o alle
versioni successive. Detta differenziazione non comporta
globalmente un aumento delle entrate del gestore
dell'infrastruttura. In deroga all'obbligo di differenziare
i canoni, la suddetta differenziazione per l'utilizzo
dell'infrastruttura non si applica alle linee ferroviarie
di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione,
sulle quali possono circolare solo i treni dotati
dell'ETCS. Nei casi di cui al presente comma, resta ferma
la necessita' di assicurare l'equilibrio economico
finanziario della gestione.
10. Per impedire discriminazioni, i canoni medi e
marginali di ogni gestore dell'infrastruttura per usi
equivalenti della sua infrastruttura sono comparabili e i
servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato sono
soggetti agli stessi canoni. Il gestore dell'infrastruttura
deve dimostrare nel prospetto informativo della rete, senza
rivelare informazioni commerciali riservate, che il sistema
di imposizione dei canoni soddisfa questi requisiti.
11. Le riduzioni di cui al comma 3, possono riferirsi
soltanto ai canoni applicati a una sezione determinata
dell'infrastruttura e si limitano all'economia effettiva
realizzata dal gestore dell'infrastruttura dei costi
amministrativi. Per determinare il livello di riduzione,
non si puo' tener conto delle economie integrate nei canoni
applicati.
12. A servizi analoghi si applicano sistemi di
riduzione analoghi. I sistemi di riduzione si applicano in
modo non discriminatorio a qualsiasi impresa ferroviaria.
13. Il gestore dell'infrastruttura puo' istituire
schemi di canone, destinati a tutti gli utenti
dell'infrastruttura, per flussi di traffico specifici, che
prevedono riduzioni limitate nel tempo al fine di
promuovere lo sviluppo di nuovi servizi ferroviari o
riduzioni volte a incentivare l'uso di linee notevolmente
sotto utilizzate.
14. Ogni modifica degli elementi essenziali del
sistema di imposizione dei canoni deve essere resa pubblica
con almeno tre mesi di anticipo rispetto al termine per la
pubblicazione del prospetto informativo della rete.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il richiedente la capacita' di infrastruttura al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno diciotto mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacita' si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorita' competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.».

Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24. (Richieste di tracce orarie). - 1. Le
richieste di capacita' specifiche di infrastruttura possono
essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce
orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 13, comma
2, lettere a), b) e c). Ai fini dell'uso di tale capacita'
di infrastruttura, i richiedenti designano un'impresa
ferroviaria affinche' sottoscriva un contratto di utilizzo
dell'infrastruttura con il gestore dell'infrastruttura a
norma dell'articolo 25.
2. Il richiedente la capacita' di infrastruttura al
fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri,
ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di
regolazione interessati almeno diciotto mesi prima
dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la
richiesta di capacita' si riferisce. Per poter valutare il
potenziale impatto economico sui vigenti contratti di
servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono
a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque
entro dieci giorni, l'autorita' competente che ha
aggiudicato sul percorso in questione un servizio di
trasporto ferroviario di passeggeri definito in un
contratto di servizio pubblico e le imprese ferroviarie che
adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di
tale servizio di trasporto di passeggeri.
3. Fermo restando quanto previsto dal regolamento
(UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del
22 settembre 2010, per le tracce ferroviarie su piu' reti
il gestore dell'infrastruttura assicura che le richieste
possano essere presentate a uno sportello unico sotto forma
di organismo congiunto istituito dai gestori
dell'infrastruttura medesimi oppure di un gestore unico
dell'infrastruttura attivo sulla traccia ferroviaria in
questione. Questi puo' agire per conto del richiedente
nella ricerca di capacita' presso altri gestori
dell'infrastruttura in questione.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 10».

Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28. (Procedura di programmazione e
coordinamento). - 1. Nell'ambito del processo di
assegnazione di capacita', devono essere soddisfatte, per
quanto possibile, tutte le richieste di capacita' di
infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su
linee appartenenti a piu' reti, tenendo conto per quanto
possibile di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti,
compresa l'incidenza economica sulla loro attivita', e
salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi
quadro sottoscritti ai sensi dell'articolo 23.
2. Nei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il
gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di
programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione
di capacita', puo' accordare la priorita' a servizi
specifici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26,
comma 1.
3. Il gestore dell'infrastruttura, previa
consultazione delle parti interessate, redige un progetto
di orario di servizio e concede alle parti stesse un
termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione
di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della
ripartizione della capacita' di infrastruttura. Le parti
interessate comprendono tutti i soggetti che hanno
presentato richieste di capacita' di infrastruttura e altri
soggetti che intendono formulare osservazioni in merito
all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla loro
idoneita' a prestare servizi ferroviari durante il periodo
di vigenza dello stesso. Il gestore dell'infrastruttura
adotta le misure appropriate per tener conto delle
osservazioni formulate.
4. In caso di richieste di capacita' confliggenti, il
gestore dell'infrastruttura si adopera al fine di
coordinarle nell'ottica di conciliare al massimo tutte le
richieste anche, se del caso, proponendo, entro limiti
ragionevoli, capacita' di infrastruttura diverse da quelle
richieste. Tali limiti sono descritti nel prospetto
informativo della rete.
5. Il gestore dell'infrastruttura, sentiti i
richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali
conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla
comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma
scritta o elettronica, delle seguenti informazioni:
a) tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri
richiedenti sugli stessi itinerari;
b) tracce ferroviarie assegnate in via preliminare
a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari;
c) tracce ferroviarie alternative sugli itinerari
pertinenti proposte a norma del comma 4;
d) descrizione dettagliata dei criteri utilizzati
nella procedura di assegnazione della capacita'.
A norma dell'articolo 11, comma 10, dette informazioni
sono fornite senza che sia resa nota l'identita' degli
altri richiedenti, a meno che essi non vi abbiano
acconsentito.
6. I principi della procedura di coordinamento sono
esposti nel prospetto informativo della rete e tengono
conto, in particolare, sia della difficolta' di predisporre
tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale sia
dell'effetto che ogni modificazione puo' comportare su
altri gestori dell'infrastruttura.
7. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti
dall'ordinamento nazionale e le disposizioni di cui
all'articolo 37, in caso di vertenze relative
all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, il
gestore dell'infrastruttura predispone un sistema di
risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida
soluzione delle stesse. Questo sistema e' illustrato nel
prospetto informativo della rete. Le decisioni in merito
sono adottate dal gestore dell'infrastruttura entro dieci
giorni lavorativi.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'organismo di regolazione puo' imporre al gestore dell'infrastruttura di fornirgli tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».

Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 35. (Capacita' di infrastruttura per i lavori
di manutenzione). - 1. Le richieste di capacita' di
infrastruttura per eseguire lavori di manutenzione sono
presentate nell'ambito della procedura di programmazione.
2. Il gestore dell'infrastruttura tiene
opportunamente conto dell'incidenza sull'attivita' dei
richiedenti della riserva di capacita' di infrastruttura
per i lavori di manutenzione programmata della rete.
3. Il gestore dell'infrastruttura informa al piu'
presto le parti interessate dell'indisponibilita' di
capacita' di infrastruttura a causa di lavori di
manutenzione non programmata. L'organismo di regolazione
puo' imporre al gestore dell'infrastruttura di fornirgli
tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nell'eventualita' di perturbazioni della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le misure necessarie per il ripristino del normale svolgimento del servizio. A tal fine egli elabora un piano d'intervento che elenca i vari organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. Nell'eventualita' di perturbazioni con potenziale impatto sul traffico transfrontaliero, il gestore dell'infrastruttura condivide le pertinenti informazioni con gli altri gestori dell'infrastruttura la cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze e coopera con gli stessi per riportare il traffico transfrontaliero alla normalita'.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri predispongono piani di emergenza e li trasmettono al gestore dell'infrastruttura affinche' siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del servizio.».

Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 36 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 36. (Misure speciali da adottare in caso di
perturbazioni). - 1. Nell'eventualita' di perturbazioni
della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o
incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta tutte le
misure necessarie per il ripristino del normale svolgimento
del servizio. A tal fine egli elabora un piano d'intervento
che elenca i vari organismi da informare in caso di
incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione
dei treni. Nell'eventualita' di perturbazioni con
potenziale impatto sul traffico transfrontaliero, il
gestore dell'infrastruttura condivide le pertinenti
informazioni con gli altri gestori dell'infrastruttura la
cui rete e il cui traffico possono subirne le conseguenze e
coopera con gli stessi per riportare il traffico
transfrontaliero alla normalita'.
2. In caso di emergenza, e se assolutamente
necessario a causa di un guasto che rende l'infrastruttura
temporaneamente inutilizzabile, le tracce orarie assegnate
possono essere revocate senza preavviso per tutto il tempo
necessario per la riparazione degli impianti. Il gestore
dell'infrastruttura puo', se lo ritiene necessario,
richiedere alle imprese ferroviarie di mettere a sua
disposizione le risorse che egli ritiene piu' appropriate
al fine di ripristinare al piu' presto la normalita'.
3. Le imprese ferroviarie concorrono a garantire
l'applicazione degli standard e delle norme di sicurezza
nell'ambito delle attivita' di competenza e a controllare
che esse stesse rispettino gli standard e le norme di
sicurezza.
3-bis. Le imprese ferroviarie che effettuano servizi
di trasporto di passeggeri predispongono piani di emergenza
e li trasmettono al gestore dell'infrastruttura affinche'
siano adeguatamente coordinati per fornire assistenza ai
passeggeri, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE)
n. 1371/2007, nel caso di grave interruzione del
servizio.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) gestione del traffico;
g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione programmata o non programmata;
g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater.»;
b) al comma 3, le parole «e, in particolare, controlla le attivita' di cui al comma 2, lettere da a) a g)» sono sostituite dalle seguenti: «incluso, in particolare, il mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta velocita', e le attivita' dei gestori dell'infrastruttura di cui al comma 2, lettere da a) a g-quater). L'organismo di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del comma 2, lettere da a) a g-quater)»;
c) al comma 9, la parola «g)» e' sostituita dalla seguente: «g-quater)»;
d) il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Per verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla separazione contabile di cui all'articolo 5 e delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di cui all'articolo 11-quater l'organismo di regolazione ha la facolta' di effettuare audit in proprio o di farli realizzare dai gestori dell'infrastruttura, dagli operatori degli impianti di servizio e, se del caso, dalle imprese ferroviarie. Nel caso di imprese a integrazione verticale tale facolta' e' estesa a tutte le entita' giuridiche. L'organismo di regolazione e' autorizzato a chiedere tutte le informazioni pertinenti. In particolare, l'organismo di regolazione ha la facolta' di chiedere ai gestori dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di servizio e a tutte le imprese o altre entita' che effettuano o integrano le attivita' connesse alle varie categorie di trasporto ferroviario o di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, e all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni contabili elencate nell'allegato IV del presente decreto e ogni altra informazione che l'organismo di regolazione puo' richiedere nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un livello di dettaglio sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorita' nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti di Stato, dalla contabilita' l'organismo di regolazione puo' anche trarre conclusioni riguardanti questioni di aiuti di Stato di cui informa dette autorita'.»;
e) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: «13-bis. L'organismo di regolazione verifica l'esecuzione degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 11-ter, comma 3, e controlla il rispetto di quanto disposto dall'articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6 e 8.».

Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 37 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 37. (Organismo di regolazione). - 1.
L'organismo di regolazione e' l'Autorita' di regolazione
dei trasporti che esercita le competenze nel settore dei
trasporti ferroviari e dell'accesso alle relative
infrastrutture ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 37 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, della
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, e del presente decreto. L'organismo agisce in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 7, in tema di vertenze relative all'assegnazione
della capacita' di infrastruttura, ogni richiedente ha il
diritto di adire l'organismo di regolazione, se ritiene di
essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di
discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in
particolare avverso decisioni prese dal gestore
dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa
ferroviaria o dall'operatore di un impianto di servizio in
relazione a quanto segue:
a) prospetto informativo della rete nella versione
provvisoria e in quella definitiva;
b) criteri in esso contenuti;
c) procedura di assegnazione e relativo esito;
d) sistema di imposizione dei canoni;
e) livello o struttura dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura che e' tenuto o puo' essere tenuto a
pagare;
f) accordi per l'accesso di cui agli articoli 12 e
13;
g) accesso ai servizi e corrispettivi imposti per
il loro utilizzo a norma degli articoli 13 e 17;
g-bis) gestione del traffico;
g-ter) programmazione di rinnovo e manutenzione
programmata o non programmata;
g-quater) rispetto dei requisiti, inclusi quelli
riguardanti i conflitti di interessi di cui agli articoli
11, 11-bis, 11-ter e 11-quater.
3. Fatte salve le competenze dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi
ferroviari, l'organismo di regolazione dei trasporti, ferme
restando le previsioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 3,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha il
potere di monitorare la situazione concorrenziale sui
mercati dei servizi ferroviari incluso, in particolare, il
mercato per i servizi di trasporto passeggeri ad alta
velocita', e le attivita' dei gestori dell'infrastruttura
di cui al comma 2, lettere da a) a g-quater). L'organismo
di regolazione controlla, in particolare, il rispetto del
comma 2, lettere da a) a g-quater) di propria iniziativa e
al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei
richiedenti. In particolare controlla che il prospetto
informativo della rete non contenga clausole
discriminatorie o non attribuisca al gestore
dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere
utilizzati per discriminare i richiedenti.
4. L'organismo di regolazione collabora strettamente
con l'autorita' nazionale di sicurezza, ai sensi della
direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario e
con l'autorita' preposta al rilascio della licenza, ai
sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Ai fini delle attivita' di cui al comma 4, le
autorita' di cui al comma 4 elaborano congiuntamente un
quadro per la cooperazione e lo scambio di informazioni che
consenta di evitare conseguenze negative sulla concorrenza
o sulla sicurezza nel mercato ferroviario. Tale quadro
include un meccanismo che consenta all'organismo di
regolazione di fornire all'autorita' nazionale di sicurezza
e all'autorita' preposta al rilascio della licenza
raccomandazioni in merito alle questioni che possono
pregiudicare la concorrenza nel mercato ferroviario, e che
permetta all'autorita' nazionale di sicurezza di fornire
all'organismo di regolazione e all'autorita' preposta al
rilascio della licenza raccomandazioni in merito alle
questioni che possono pregiudicare la sicurezza. Fatta
salva l'indipendenza di ogni autorita' nell'ambito delle
rispettive prerogative, l'autorita' competente esamina
dette raccomandazioni prima di adottare una decisione. Se
l'autorita' competente decide di discostarsi dalle
raccomandazioni, ne fornisce la motivazione.
6. L'organismo di regolazione garantisce che i canoni
per l'accesso all'infrastruttura ed i corrispettivi per la
fornitura dei servizi di cui all'articolo 13, fissati
dall'operatore di impianto, siano conformi a quanto
previsto dal presente decreto e non siano discriminatori.
Le trattative tra i richiedenti e un gestore
dell'infrastruttura concernenti il livello dei canoni di
utilizzo dell'infrastruttura sono permesse soltanto se si
svolgono sotto la supervisione dell'organismo di
regolazione. Quest'ultimo interviene se le trattative
possono contravvenire alle prescrizioni del presente
decreto.
7. L'organismo di regolazione consulta regolarmente,
e in ogni caso almeno ogni due anni, i rappresentanti degli
utenti dei servizi ferroviari di trasporto merci e
passeggeri per tenere conto del loro punto di vista in
relazione al mercato ferroviario.
8. L'organismo di regolazione ha il potere di
chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai
richiedenti ed a qualunque altra parte interessata. Le
informazioni richieste sono fornite entro un lasso di tempo
ragionevole, fissato dall'organismo di regolazione, non
superiore a un mese, salvo in circostanze eccezionali, in
cui l'organismo di regolazione concorda e autorizza una
proroga limitata del termine, che non puo' superare due
settimane addizionali. Le informazioni che devono essere
fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i
dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua
funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della
concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono
compresi i dati necessari per scopi statistici e di
osservazione del mercato.
9. L'organismo di regolazione esamina tutti i reclami
e, a seconda dei casi, richiede le informazioni pertinenti
e avvia consultazioni con tutte le parti interessate entro
un mese dal ricevimento del reclamo. Esso decide in merito
ai reclami, adotta le misure necessarie per rimediare alla
situazione e informa le parti interessate della sua
decisione motivata entro un lasso di tempo ragionevole e
prestabilito, in ogni caso non superiore a sei settimane
dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti. Fatte
salve le competenze dell'autorita' garante della
concorrenza e del mercato sul mercato dei servizi
ferroviari, ove opportuno, l'organismo di regolazione
decide di propria iniziativa in merito a misure adeguate
per correggere le discriminazioni contro i richiedenti, le
distorsioni del mercato e altri eventuali sviluppi
indesiderabili su questi mercati, con particolare
riferimento al comma 2, lettere da a) a g-quater).
10. La decisione dell'organismo di regolazione e'
vincolante per tutte le parti cui e' destinata ed e' atto
definitivo. L'organismo di regolazione puo' imporre il
rispetto delle proprie decisioni comminando adeguate
sanzioni.
11. In caso di ricorso contro un rifiuto di
concessione di capacita' di infrastruttura o contro le
condizioni di una proposta di capacita', l'organismo di
regolazione puo' concludere che non e' necessario
modificare la decisione del gestore dell'infrastruttura o
che essa deve essere modificata secondo gli orientamenti
precisati dall'organismo stesso.
12. Le decisioni dell'organismo di regolazione sono
pubblicate e sono soggette a sindacato giurisdizionale. Il
ricorso puo' avere effetto sospensivo sulla decisione
dell'organismo di regolazione solo quando l'effetto
immediato della decisione dell'organismo stesso puo'
causare danni irrimediabili o manifestamente eccessivi al
ricorrente.
13. Per verificare l'osservanza delle disposizioni
relative alla separazione contabile di cui all'articolo 5 e
delle disposizioni relative alla trasparenza finanziaria di
cui all'articolo 11-quater l'organismo di regolazione ha la
facolta' di effettuare audit in proprio o di farli
realizzare dai gestori dell'infrastruttura, dagli operatori
degli impianti di servizio e, se del caso, dalle imprese
ferroviarie. Nel caso di imprese a integrazione verticale
tale facolta' e' estesa a tutte le entita' giuridiche.
L'organismo di regolazione e' autorizzato a chiedere tutte
le informazioni pertinenti. In particolare, l'organismo di
regolazione ha la facolta' di chiedere ai gestori
dell'infrastruttura, agli operatori degli impianti di
servizio e a tutte le imprese o altre entita' che
effettuano o integrano le attivita' connesse alle varie
categorie di trasporto ferroviario o di gestione
dell'infrastruttura di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, e
all'articolo 13 di fornire tutte o parte delle informazioni
contabili elencate nell'allegato IV del presente decreto e
ogni altra informazione che l'organismo di regolazione puo'
richiedere nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 37, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, con un livello di dettaglio
sufficiente secondo quanto ritenuto necessario e
proporzionato. Fatte salve le competenze delle autorita'
nazionali responsabili delle questioni inerenti agli aiuti
di Stato, dalla contabilita' l'organismo di regolazione
puo' anche trarre conclusioni riguardanti questioni di
aiuti di Stato di cui informa dette autorita'.
13-bis. L'organismo di regolazione verifica
l'esecuzione degli accordi di cooperazione di cui
all'articolo 11-ter, comma 3, e controlla il rispetto di
quanto disposto dall'articolo 11-quater, commi 1, 4, 5, 6 e
8.
14. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni
I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina
relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una
sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo
dell'uno per cento del fatturato relativo ai proventi da
mercato realizzato dal soggetto autore della violazione
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
della violazione stessa e, comunque, non superiore a euro
1.000.000;
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e
prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta
dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero
senza giustificato motivo non forniscano le informazioni
nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui
alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al
doppio della sanzione massima prevista per ogni
violazione.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo
15 luglio 2015, n. 112

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Se le questioni riguardanti un servizio internazionale richiedono decisioni di due o piu' organismi di regolazione, l'organismo di regolazione coopera con gli organismi di regolazione interessati nel predisporre le rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, l'organismo di regolazione interessato svolge le sue funzioni conformemente all'articolo 37.»;
b) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detti principi e pratiche comuni includono accordi per la risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito del comma 3-bis.».

Note all'art. 18:
Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 38. (Cooperazione tra organismi di
regolazione). - 1. L'organismo di regolazione scambia
informazioni sulla propria attivita' e sui criteri e le
prassi decisionali e, in particolare, informazioni sulle
principali questioni riguardanti le procedure e sui
problemi di interpretazione del recepimento del diritto
dell'Unione in materia ferroviaria, al fine di coordinare i
propri processi decisionali con i propri omologhi europei.
2. L'organismo di regolazione coopera strettamente
con i propri omologhi europei, anche attraverso accordi di
lavoro, a fini di assistenza reciproca nelle loro funzioni
di monitoraggio del mercato e di trattamento di reclami o
svolgimento di indagini.
3. In caso di reclamo o di un'indagine condotta di
propria iniziativa su questioni di accesso o di imposizione
dei canoni per una traccia ferroviaria internazionale,
nonche' nell'ambito del monitoraggio della concorrenza sul
mercato dei servizi di trasporto ferroviario
internazionale, l'organismo di regolazione consulta gli
organismi di regolazione di tutti gli altri Stati membri
attraversati dalla traccia ferroviaria internazionale in
questione, nonche', se del caso, la Commissione, e chiede
loro tutte le informazioni necessarie prima di prendere una
decisione.
3-bis. Se le questioni riguardanti un servizio
internazionale richiedono decisioni di due o piu' organismi
di regolazione, l'organismo di regolazione coopera con gli
organismi di regolazione interessati nel predisporre le
rispettive decisioni al fine di pervenire a una risoluzione
della questione. A tal fine, l'organismo di regolazione
interessato svolge le sue funzioni conformemente
all'articolo 37.
4. L'organismo di regolazione, consultato a norma del
comma 3, fornisce tutte le informazioni che i propri
omologhi europei hanno il diritto di esigere a norma del
diritto nazionale. Tali informazioni possono essere
utilizzate solo ai fini del trattamento del reclamo o dello
svolgimento dell'indagine di cui al comma 3.
5. L'organismo di regolazione qualora riceva il
reclamo o svolga un'indagine di propria iniziativa
trasmette le informazioni pertinenti all'organismo di
regolazione responsabile affinche' possa adottare le
opportune misure concernenti le parti interessate.
6. I rappresentanti associati dei gestori
dell'infrastruttura di cui all'articolo 27, comma 1,
forniscono senza indugio, tutte le informazioni necessarie
per trattare il reclamo o condurre l'indagine di cui al
comma 3 chieste dall'organismo di regolazione. Tale
organismo ha facolta' di trasferire le informazioni
relative alla traccia oraria internazionale in questione
agli altri organismi di regolazione di cui al comma 3.
7. Su richiesta di un organismo di regolazione, la
Commissione puo' partecipare alle attivita' di cui ai comma
da 2 a 6, allo scopo di facilitare la cooperazione tra
organismi di regolazione.
8. L'organismo di regolazione contribuisce ad
elaborare principi e pratiche comuni per le decisioni che
hanno il potere di adottare ai sensi della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla
base delle misure di cui all'articolo 57, paragrafo 8,
della direttiva stessa. Detti principi e pratiche comuni
includono accordi per la risoluzione delle controversie che
sorgono nell'ambito del comma 3-bis.
9. L'organismo di regolazione riesamina le decisioni
e le pratiche di associazione dei gestori
dell'infrastruttura di cui all'articolo 17 e all'articolo
27, comma 1, che attuano le disposizioni del presente
decreto o facilitano in altro modo il trasporto ferroviario
internazionale.».
 
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 20
Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere c) e d), 3, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, 6, comma 1, lettere a), b) e c), 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), e 13, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Le licenze nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2019, sono convertite in pari data in licenze, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
4. Le imprese ferroviarie che alla data del 1° gennaio 2019 non sono titolari di licenza nazionale possono richiedere capacita' di infrastruttura ferroviaria per lo svolgimento di un servizio di trasporto nazionale di passeggeri a partire dall'orario di servizio che inizia il 14 dicembre 2020.
5. I decreti di cui all'articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, come introdotti dall'articolo 11, comma 1, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 novembre 2018

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 20:
Il testo dell' articolo 3 del decreto legislativo 15
luglio 2015, n. 112, citato nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 3. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) impresa ferroviaria: qualsiasi impresa pubblica
o privata titolare di una licenza, la cui attivita'
principale consiste nella prestazione di servizi per il
trasporto sia di merci sia di persone per ferrovia e che
garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese
anche le imprese che forniscono solo la trazione;
b) gestore dell'infrastruttura: soggetto
incaricato, in particolare, della realizzazione, della
gestione e della manutenzione dell'infrastruttura
ferroviaria, compresa la gestione del traffico, il
controllo-comando e il segnalamento. I compiti del gestore
dell'infrastruttura per una rete o parte di essa possono
essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti
nelle norme dell'Unione europea vigenti e nel presente
decreto;
c) infrastruttura ferroviaria: gli elementi
elencati nell'allegato I del presente decreto;
d) servizio di trasporto internazionale di merci:
il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa
almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo'
essere unito o scomposto e le varie sezioni possono avere
origini e destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni
attraversino almeno una frontiera;
e) servizio di trasporto internazionale di
passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel
quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato
membro e la cui finalita' principale e' trasportare
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il
treno puo' essere sia unito sia scomposto e le varie
sezioni che lo compongono possono avere origini e
destinazioni diverse, purche' tutti i vagoni attraversino
almeno una frontiera;
f) servizi urbani ed extraurbani: i servizi di
trasporto la cui finalita' principale e' soddisfare le
esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, incluso
un agglomerato transfrontaliero, insieme alle esigenze in
materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le
sue zone periferiche;
g) servizi regionali: i servizi di trasporto la cui
finalita' principale e' soddisfare le esigenze in materia
di trasporto di una o piu' regioni, inclusa una regione
transfrontaliera;
h) transito: l'attraversamento del territorio
dell'Unione che non prevede il carico o lo scarico di merci
ne' la salita e la discesa di passeggeri nel territorio
dell'Unione;
i) percorso alternativo: un diverso percorso tra la
stessa origine e la stessa destinazione, fermo restando che
tra i due percorsi vi e' un rapporto di intercambiabilita'
ai fini della gestione, da parte dell'impresa ferroviaria,
del servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
l) alternativa valida: l'accesso a un altro
impianto di servizio, economicamente accettabile per
l'impresa ferroviaria e tale da consentirle di effettuare
il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione;
m) impianto di servizio: l'impianto, inclusi i
terreni, gli edifici e le attrezzature, appositamente
attrezzato, totalmente o parzialmente, per consentire la
prestazione di uno o piu' servizi di cui all'articolo 13
commi 2, 9 e 11;
n) operatore dell'impianto di servizio: un'entita'
pubblica o privata responsabile della gestione di uno o
piu' impianti di servizio o della prestazione di uno o piu'
servizi alle imprese ferroviarie di cui all'articolo 13,
commi 2, 9 e 11;
o) accordo transfrontaliero: un accordo tra due o
piu' Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi,
destinato a facilitare la prestazione di servizi ferroviari
transfrontalieri;
p) licenza: autorizzazione valida su tutto il
territorio dell'Unione europea, rilasciata dall'apposita
autorita' preposta al rilascio della licenza ad un'impresa,
in virtu' della quale ne e' riconosciuta la capacita' di
fornire servizi di trasporto ferroviario come impresa
ferroviaria; tale capacita' puo' essere limitata alla
prestazione di determinati tipi di servizi;
q) licenza nazionale passeggeri: autorizzazione
valida esclusivamente sul territorio nazionale, rilasciata
nelle more della liberalizzazione del trasporto nazionale
di passeggeri per ferrovia in ambito UE, sulla base dei
medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza
di cui alla lettera p) e nel rispetto delle disposizioni di
cui al regolamento (CE) 1371/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007, ad un'impresa avente
sede legale in Italia, con cui viene autorizzato lo
svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi
esclusivamente origine e destinazione nel territorio
nazionale; per le imprese ferroviarie controllate, ai sensi
dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da
imprese aventi sede all'estero, si applicano i medesimi
principi di reciprocita' previsti per il rilascio del
titolo autorizzatorio, la cui sussistenza nei paesi in cui
hanno sede le imprese controllanti e' tenuto ad attestare
il richiedente;
r) titolo autorizzatorio: il titolo di cui
all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su richiesta delle imprese ferroviarie in
possesso di licenza, che consente l'espletamento di servizi
di trasporto nazionale passeggeri a committenza pubblica, a
condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese
ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate ai
sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
s) autorita' preposta al rilascio della licenza:
l'organismo nazionale incaricato di rilasciare le licenze
alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio
italiano e' il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
t) organismo di regolazione: l'Autorita' di
regolazione dei trasporti istituita dall'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dall'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, che e' anche l'organismo nazionale di
regolazione di cui all'articolo 55 della direttiva
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
u) trasporto ferroviario: svolgimento di un
servizio di trasporto sia di merci che di passeggeri fra
due distinte localita', a fronte di un contratto di
trasporto e di un contratto di utilizzo
dell'infrastruttura;
v) contratto: un accordo concluso nel quadro di
misure amministrative;
z) contratto di utilizzo dell'infrastruttura:
accordo concluso tra il gestore dell'infrastruttura e
l'impresa ferroviaria, in base al quale e' concesso a
quest'ultima l'utilizzo dell'infrastruttura in termini di
tracce orarie, a fronte del pagamento dei canoni di cui
all'articolo 17;
aa) profitto ragionevole: un tasso di rendimento
del proprio capitale, che tiene conto del rischio, anche in
termini di entrate, o della mancanza di siffatto rischio,
assunto dall'operatore dell'impianto di servizio e che e'
in linea con il tasso medio per il settore interessato
negli ultimi anni;
bb) assegnazione della capacita': processo
attraverso il quale vengono esaminate le richieste e
definita l'assegnazione della capacita' di una determinata
infrastruttura ferroviaria da parte del gestore
dell'infrastruttura;
cc) richiedente: un'impresa ferroviaria o un gruppo
internazionale di imprese ferroviarie o altre persone
fisiche o giuridiche, quali le regioni e le provincie
autonome e, piu' in generale, le autorita' competenti di
cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo
e del Consiglio, nonche' i caricatori, gli spedizionieri e
gli operatori di trasporti combinati, con un interesse di
pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita' di
infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di
trasporto ferroviario;
dd) infrastruttura saturata: elemento
dell'infrastruttura dove, anche dopo il coordinamento delle
diverse richieste di capacita', non e' possibile soddisfare
pienamente la domanda, anche se solo in determinati
periodi;
ee) piano di potenziamento della capacita': una
misura o una serie di misure con un calendario di
attuazione volte a ridurre le limitazioni di capacita' che
portano a dichiarare un elemento dell'infrastruttura
"infrastruttura saturata";
ff) coordinamento: la procedura in base alla quale
il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di
risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita'
di infrastruttura confliggenti;
gg) accordo quadro: un accordo di carattere
generale, giuridicamente vincolante, di diritto pubblico o
privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un
richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione
alla capacita' di infrastruttura da assegnare e ai canoni
da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un
orario di servizio;
hh) capacita' di infrastruttura: il potenziale di
programmazione delle tracce ferroviarie richieste su un
elemento dell'infrastruttura per un certo periodo;
ii) rete: l'intera infrastruttura ferroviaria
gestita da un gestore dell'infrastruttura;
ll) prospetto informativo della rete: un documento
in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le
scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di
definizione e di riscossione del canone per l'accesso e
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei
corrispettivi dovuti per i servizi, nonche' quelli relativi
all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni
altra informazione necessaria per presentare richieste di
capacita' di infrastruttura;
mm) traccia oraria: la frazione di capacita' di
infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra
due localita' in un determinato periodo temporale;
nn) orario di servizio: i dati che definiscono
tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale
rotabile sulla infrastruttura interessata durante il suo
periodo di validita';
oo) aree di deposito: aree destinate
specificatamente al deposito temporaneo di veicoli
ferroviari tra un impiego e l'altro;
pp) manutenzione pesante: l'attivita' che non viene
effettuata regolarmente nel quadro delle operazioni
giornaliere e che richiede la rimozione del veicolo dal
servizio;
qq) progetti di investimento specifici: progetti di
investimento finanziati, integralmente o parzialmente, con
capitale di debito o di rischio;
rr) raccordo: binario che si sviluppa dal deviatoio
di allacciamento all'infrastruttura ferroviaria fino
all'interno dell'impianto raccordato;
ss) impianto raccordato: l'impianto, di proprieta'
di soggetto diverso dal gestore dell'infrastruttura, ove si
svolgono attivita' industriali o logistiche, ivi compresi i
porti e le aree di sviluppo industriale, allacciato
all'infrastruttura ferroviaria mediante un raccordo;
tt) contratto di raccordo: atto fra il gestore
dell'infrastruttura e il titolare o gestore dell'impianto
raccordato che regola la gestione della circolazione fra
l'infrastruttura ferroviaria e l'impianto raccordato e le
verifiche di sicurezza sullo stato del raccordo;
uu) costo totale: l'insieme dei costi operativi,
degli ammortamenti e del costo di remunerazione del
capitale investito, nelle sue componenti di capitale di
debito o di rischio.».
Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 112 del 2015, si veda nelle note
all'articolo 4.
 
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