Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 dicembre 2018 |
Modalita' e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio sanitario nazionale. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto l'art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l'obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonche' l'elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 103, recante l'individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche' delle relative attribuzioni e competenze; Visto l'art. 14, comma 8-bis, della predetta legge n. 196 del 2009, che dispone che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; Visto l'art. 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, concernenti le procedure di gara e le fasi a essa prodromiche e successive confluiscono nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorita' nazionale anticorruzione; Visto l'art. 1, commi da 411 a 415, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni, volti a incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione; Visto, in particolare, il comma 414 dell'art. 1 della predetta legge n. 205/2017, che dispone che «con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 412 e 413»; Ritenuto che le predette disposizioni della legge n. 205/2017 sono essenziali ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie; Ritenuto di dover assicurare la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente decreto con le determinazioni assunte dall'Unione europea in materia di comunicazione in formato elettronico nelle diverse fasi del processo di approvvigionamento delle amministrazioni pubbliche; Dato atto della costituzione di un apposito gruppo di lavoro costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, e proprie strutture societarie, dal Ministero della salute, da AGID, da ANAC, dall'Agenzia delle entrate, da una rappresentanza delle regioni e province autonome e di propri enti del SSN, dalla rappresentanza di produttori e fornitori del SSN e relative associazioni di categoria, dalla una rappresentanza di aziende di servizi operanti con gli enti del SSN; Visti gli esiti degli incontri del citato gruppo di lavoro finalizzato ad individuare le modalita' piu' efficienti per la messa a regime del sistema per l'emissione e la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione in forma elettronica degli acquisti dei beni e servizi degli enti del SSN; Visto il parere dell'AGID, reso con nota n. 17154 in data 7 novembre 2018 ai sensi del richiamato art. 1, comma 414, della legge n. 205 del 2017; Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta dell'8 novembre 2018 (Rep. atti n. 200/CSR);
Decreta:
Art. 1 Nodo di Smistamento degli Ordini
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato opera il sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). 2. Il Nodo di Smistamento degli Ordini gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi. 3. Ferme restando le responsabilita' in capo a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari. |
| Art. 2 Regole tecniche e linee guida
1. Le regole tecniche relative alle modalita' di emissione e trasmissione nonche' le linee guida concernenti la gestione dei documenti di cui all'art. 1 sono rese disponibili mediante pubblicazione in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ne cura eventuali aggiornamenti, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale. |
| Art. 3 Decorrenza
1. L'emissione dei documenti di cui all'art. 1 e' effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini. 2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1º ottobre 2019. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalita' stabilite nelle linee guida di cui all'art. 2. 4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3. |
| Art. 4 Anticipo decorrenza
1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema di cui all'art. 1 e fino alla data prevista all'art. 3, i soggetti di cui all'art. 1 possono avvalersi del Nodo di Smistamento degli Ordini per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi secondo le modalita' del presente decreto in sostituzione della vigente modalita' di gestione degli ordini. 2. Per la finalita' di cui al comma 1 e sino alla data di cui all'art. 3, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti stipulano specifici accordi con i fornitori, recanti la data della relativa decorrenza, e ne danno evidenza con le modalita' indicate nelle regole tecniche di cui all'art. 2. 3. Per gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti e i fornitori di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'art. 3 a partire dalla data di decorrenza indicata negli specifici accordi di cui al medesimo comma 2. |
| Art. 5 Utilizzo sperimentale del sistema
1. A decorrere dalla messa in esercizio del sistema e fino alla data indicata all'art. 3, il Nodo di Smistamento degli Ordini e' reso disponibile ai soggetti di cui all'art. 1 che, volontariamente, intendano avvalersene a carattere sperimentale per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi dandone evidenza con le modalita' indicate nelle regole tecniche di cui all'art. 2. 2. I documenti emessi in attuazione del comma 1 non determinano effetti giuridici tra le parti. |
| Art. 6 Monitoraggio
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura il monitoraggio di quanto previsto dal presente decreto. 2. L'attuazione del presente decreto costituisce adempimento ai fini dell'accesso alla quota premiale di cui all'art. 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009. 3. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano relazionano periodicamente al tavolo tecnico di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sullo stato di attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
Roma, 7 dicembre 2018
Il Ministro: Tria |
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