Gazzetta n. 298 del 24 dicembre 2018 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 24 ottobre 2018 |
Norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, la rilevazione dei prezzi e la commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/2001 e (CEE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 10 e il corrispondente allegato IV - parte IV, tabelle A e B e l'art. 78, comma 1, lettera a) e il corrispondente allegato VII, parte I; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184 della Commissione del 20 aprile 2017, recante modalita' di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo alla etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi; Visto il decreto 16 gennaio 2015, recante nuove indicazioni e modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014; Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Vista la legge 8 luglio 1997, n. 213, e successive modifiche e integrazioni, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari; Visto l'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante norme sanzionatorie in materia di classificazione delle carcasse suine; Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2012, recante norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine; Viste le circolari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7218 del 29 dicembre 2014 e 4 aprile 2011, n. 2521, recanti rispettivamente linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di suini e di bovini adulti; Viste le circolari ministeriali n. 175 del 9 gennaio 2014, n. 1467 del 25 febbraio 2014 e n. 2420 del 10 aprile 2014, recanti disposizioni relative alla classificazione delle carcasse suine e bovine e alla trasmissione dei prezzi; Vista la circolare 22 marzo 2005, n. 11, relativa alle tecniche di classificazione automatizzate delle carcasse bovine; Preso atto della «Intesa di filiera per il settore suinicolo» sottoscritta a Mantova l'8 luglio 2013; Visto il «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disponibile all'indirizzo web www.politicheagricole.it nella sezione dedicata alla classificazione delle carcasse bovine e suine; Vista la decisione della Commissione europea 2014/38/UE, del 24 gennaio 2014, relativa all'autorizzazione dei metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia; Considerato che si rende necessario aggiornare il decreto ministeriale 8 agosto 2008, n. 2551, recante le modalita' applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della Commissione sulla commercializzazione delle carni di bovini di eta' non superiore a dodici mesi; Considerato che si rende necessario emanare disposizioni nazionali aggiornate, in applicazione dei regolamenti comunitari attualmente vigenti, per assicurare l'uniformita' della classificazione e della rilevazione dei prezzi delle carcasse bovine e suine al fine di garantire l'equo compenso dei produttori sulla base del peso della carcassa a freddo degli animali consegnati al macello; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Italia non applica una tabella unionale di classificazione delle carcasse ovine; Considerato che le strutture di macellazione che intendano effettuare le operazioni di mondatura per le carcasse bovine, devono richiedere la preventiva autorizzazione; Visto che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini e suini stabilite dall'allegato IV, parte A, punto V, e parte B, punto II, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono obbligatorie per i macelli che abbattono meno di 150 bovini di eta' non inferiore agli otto mesi come media settimanale annua e meno di 500 suini come media settimanale annua; Considerato tuttavia che, per garantire la rappresentativita' della rilevazione dei prezzi, e' opportuno esentare dall'obbligo di classificazione delle carcasse solamente le imprese che effettuano macellazioni per una media annua fino a 75 bovini e a 200 suini a settimana, previa apposita richiesta da far pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Considerato che un giusto apprezzamento del valore della carcassa dei suini e' conseguito anche con una stima del tenore di carne magra basata sui criteri oggettivi del peso della carcassa e della misurazione fisica di una o piu' parti anatomiche della carcassa; Considerato che in Italia esistono due distinte popolazioni suine, le cui carni danno luogo a differenti mercati, per cui occorre utilizzare due distinte equazioni di stima per ciascuno strumento autorizzato, riferite l'una al suino leggero, il cui peso carcassa e' compreso tra 70 e 110 kg, e l'altra adatta alla classificazione del suino pesante, il cui peso carcassa e' compreso tra i 110,1 e 180 kg; Considerato che gli obblighi in materia di classificazione non si applicano alle strutture di macellazione che disossano tutti i bovini abbattuti e che lavorano esclusivamente suini nati ed ingrassati nei propri allevamenti e che sezionano la totalita' delle carcasse; Considerato che e' opportuno mantenere l'obbligatorieta' dell'utilizzo del portale www.impresa.gov.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse suine e del portale www.sian.it per la trasmissione delle informazioni relative alla classificazione e ai prezzi delle carcasse bovine; Considerato che le imprese che effettuano la macellazione di bovini per conto terzi, non disponendo di informazioni sui prezzi di acquisto del bestiame, debbono essere esentate dalla rilevazione e trasmissione dei prezzi di mercato, fatta eccezione per le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere ad abbattimenti di bovini per un numero pari ad almeno 10.000 capi per anno; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 luglio 2018, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di applicazione delle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse dei bovini adulti e dei suini nonche' le modalita' di comunicazione dei relativi prezzi di mercato, conformemente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione e dal regolamento (UE) di esecuzione della Commissione n. 2017/1184 e le modalita' di commercializzazione dei bovini di eta' inferiore ai dodici mesi, come definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
| Allegato 1
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| Allegato 2
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| Allegato 3
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| Allegato 4
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| Allegato 5
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| Allegato 6
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| Allegato 7
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| Allegato 8
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| Art. 2 Classificazione e identificazione delle carcasse bovine
1. La tabella unionale di cui all'allegato IV, parte A del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, denominata in seguito «tabella unionale» si applica, ai sensi dell'art. 10 del predetto regolamento, alle carcasse di bovini di eta' non inferiore a otto mesi. 2. Tutti gli stabilimenti di macellazione, riconosciuti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 e del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti», classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini da essi macellati, munite di bollo sanitario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione ed identificazione delle carcasse o mezzene deve essere eseguita conformemente alla tabella unionale di cui al comma 1 e, per ogni carcassa classificata, deve essere possibile risalire al classificatore. 3. L'eta' per identificare le categorie dei bovini di cui al successivo art. 8, comma 1, e' verificata sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. |
| Art. 3 Mondatura
1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le ditte interessate presentano apposita domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Ufficio PIUE VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito Ministero, utilizzando il modello riportato in allegato 1 del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 6, del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno: a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale; b) a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale; c) a livello della fesa. |
| Art. 4 Deroghe alla classificazione ed esenzioni
1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione delle carcasse gli stabilimenti che macellano fino a 75 bovini a settimana, di eta' non inferiore ad otto mesi, come media settimanale annua, fatta salva la verifica, da parte del Ministero, che tale limite non invalidi la rappresentativita' della rilevazione dei prezzi a livello nazionale, di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184. Possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione gli stabilimenti che macellano, prevalentemente per conto terzi, fino a 150 bovini a settimana di eta' non inferiore ad otto mesi, come media settimanale annua. 2. Gli stabilimenti che intendano ottenere la deroga di cui al comma 1, presentano al Ministero apposita domanda redatta conformemente al modello riportato all'allegato 2. Agli stabilimenti che ottengono la predetta deroga e' fatto divieto di classificare ed identificare di conseguenza le carcasse. 3. La classificazione non e' obbligatoria, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2017/1182, per le carcasse che sono di proprieta' del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali. 4. In applicazione dell'art. 8, paragrafo 6, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, non si procede alla bollatura delle carcasse quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 e annesso al macello. |
| Art. 5 Classificazione, pesatura, identificazione e comunicazione dei risultati
1. La classificazione, l'identificazione e la pesatura delle carcasse sono effettuate secondo quanto previsto agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, e agli articoli 5, 7 ,8, 9 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2017/1184 e hanno luogo nello stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale. 2. La marchiatura e' effettuata per mezzo di un timbro o una etichetta apposta sulla superficie esterna di ogni quarto della carcassa ed almeno nei seguenti punti: a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. 3. Se l'identificazione della carcassa e' effettuata tramite etichettatura, i responsabili degli stabilimenti ne informano il Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti: a) le etichette possono essere apposte anche all'interno della carcassa e devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²; b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo; c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) e le marchiature devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo art. 24, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 25; d) le etichette devono essere, inviolabili e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura. 4. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame. Gli stessi dati sono comunicati, tramite la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 1, anche nei casi in cui non si proceda alla rilevazione dei prezzi. 5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna carcassa: a) la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria; b) il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o a freddo; c) la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio. 6. Ai fini del rilascio della licenza per l'uso di metodi di classificazione automatizzata, di cui all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2017/1182, gli interessati presentano, per ciascun stabilimento, apposita domanda al Ministero secondo le disposizioni di cui alla circolare 22 marzo 2005, n. 11. Il Ministero, sulla base delle domande pervenute, attiva la procedura di cui all'art. 10 del regolamento delegato n. 2017/1182. 7. Qualora venga eseguita la classificazione automatizzata di cui al comma 6, le informazioni prescritte al comma 5 sono integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata. |
| Art. 6 Corsi per classificatori di carcasse bovine
1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui all'allegato 3.1 del presente decreto, rilasciato dal Ministero, conseguito previa partecipazione ad apposito corso teorico-pratico e superamento del relativo esame. 2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi dal Comitato nazionale bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo modalita' che sono previste con decreto dipartimentale. Lo svolgimento dei corsi e' affidato a soggetti di provata esperienza, individuati mediante una procedura conforme alle vigenti norme in materia. Il facsimile della domanda di partecipazione ai corsi e' riportato in allegato 8. 3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita' di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono essere rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al Ministero, previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame. 4. Qualora la domanda di cui al comma 3 non sia presentata entro sei mesi successivi alla scadenza del termine di validita' del tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco nazionale. E' depennato d'ufficio dall'elenco nazionale anche il classificatore che, sebbene convocato dal Ministero a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 3, non si presenti o non si renda disponibile a partecipare al predetto corso per due volte. 5. Il Ministero, su richiesta dei soggetti che effettuano i controlli di cui all'art. 24, comma 1 e comma 4, puo' revocare l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel corso dei controlli. |
| Art. 7 Rilevazione dei prezzi di mercato
1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del Capo II del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, del presente decreto e della circolare Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 aprile 2011, n. 2521. 2. Le persone fisiche o giuridiche, che avviano annualmente alla macellazione almeno 10.000 capi di bovini adulti, provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 5, comma 4, dai responsabili degli stabilimenti. |
| Art. 8 Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato
1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla tabella comunitaria, e' riferita alle categorie, con relative classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, di seguito riportate: a) categoria Z (carcasse di animali di eta' pari o superiore agli otto mesi ma inferiore ai dodici mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3; b) categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di eta' pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3; c) categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati di eta' pari o superiore ai ventiquattro mesi): classe R3; d) categoria C (carcasse di animali maschi castrati di eta' pari o superiore ai dodici mesi): classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; e) categoria D (carcasse di animali femmine che hanno gia' figliato): classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; f) categoria E (carcasse di animali femmine di eta' pari o superiore a dodici mesi): classi U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4. 2. In aggiunta alle classi sopra indicate, previste dalla norma unionale, i responsabili dei macelli che ne abbiano disponibilita', hanno facolta' di trasmettere anche i prezzi delle altre classi distinte per categoria. 3. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria e' il prezzo di entrata al macello (franco macello), che include i costi di trasporto dall'allevamento al macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti giungano animali da macellare non direttamente dai produttori, al prezzo pagato dal commerciante all'allevatore si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni ed eventuali altre riferite alla fase precedente alla consegna. 4. Il prezzo di mercato di cui al comma 3 e' espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione nel calcolo e' quello della carcassa a freddo, come definito dall'art. 14, comma 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 5. I prezzi di mercato rilevati sono riferiti alla «carcassa di riferimento» cosi' come definita all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 6. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della «carcassa di riferimento», il peso e' adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati nell'allegato 4. |
| Art. 9 Comunicazione dei prezzi
1. La comunicazione dei prezzi rilevati e' trasmessa dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate direttamente al Ministero, tramite il portale del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, previa registrazione da effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo (allegato 5) oppure, in via eccezionale, qualora non sia possibile accedere al portale per ragioni tecniche, a mezzo posta elettronica all'indirizzo piue6@politicheagricole.it Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 20 del martedi' successivo alla settimana di riferimento. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da trasmettere alla Commissione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184. 2. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dalle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini di eta' non inferiore agli otto mesi. |
| Art. 10 Comitato nazionale bovini
1. Presso il Ministero e' insediato il «Comitato per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine», in seguito definito «Comitato nazionale bovini», nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed e' composto da: a) un funzionario del Ministero che ne assume la presidenza; b) quattro esperti regionali componenti il «Gruppo di lavoro bovini» di cui all'art. 19; c) due esperti in rappresentanza delle organizzazioni commerciali e industriali; d) un esperto in rappresentanza delle associazioni nazionale cooperative del settore; e) un esperto in rappresentanza delle confederazioni e associazioni nazionali dei produttori. 2. Il Comitato nazionale bovini provvede ad organizzare sul territorio nazionale tutti i servizi necessari per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine, ed in particolare: a) promuove, direttamente, corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento per i classificatori di carcasse bovine; b) valuta ed autorizza eventuali analoghe iniziative di organizzazioni ed associazioni di categoria che fanno capo ad attivita' di cui al precedente art. 2; c) rilascia, su richiesta delle regioni interessate, pareri tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del macello ed i controllori di cui all'art. 24 del presente decreto. 3. Per l'emissione del parere tecnico di cui alla lettera c) del precedente comma 2, tutta la documentazione oggetto di contestazione, corredata di reperto fotografico, deve pervenire al Ministero, all'attenzione del Presidente del Comitato. 4. I membri del Comitato nazionale bovini restano in carica per un massimo di tre anni. 5. Per lo svolgimento delle attivita' del Comitato non sono previsti compensi. Per i rappresentanti regionali le spese di partecipazione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 6. I membri nominati con decreto n. 4473 del 21 luglio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica sino alla scadenza della nomina. |
| Art. 11 Ambito di applicazione
1. Il presente titolo attua le condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di eta' inferiore a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare. 2. Ai fini del comma 1, con il termine «carni» si intende quanto definito dall'allegato VII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ossia, «l'insieme delle carcasse, le carni con o senza osso, le frattaglie, sezionate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di eta' inferiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate». |
| Art. 12 Classificazione dei bovini alla macellazione
1. I responsabili delle strutture di macellazione, incluse quelle che si avvalgono della deroga di cui all'art. 4 provvedono, come previsto all'art. 78, comma 1, lettera a) e al corrispondente allegato VII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla classificazione di tutti i bovini di eta' inferiore a dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie: a) categoria V: bovini di eta' dal giorno della nascita sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono otto mesi, con lettera di identificazione «V»; b) categoria Z: bovini di eta' dal giorno in cui hanno raggiunto otto mesi, sino al giorno precedente a quello in cui raggiungono dodici mesi, con lettera di identificazione «Z». 2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico. |
| Art. 13 Informazioni obbligatorie sull'etichetta
1. L'etichettatura o la marchiatura di cui all'art. 12, comma 2, deve essere fatta in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5, comma 3; inoltre, in attuazione dell'allegato VII, parte I del regolamento (CE) n. 1308/2013, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie: a) l'eta' degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «eta' alla macellazione inferiore a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «eta' alla macellazione da otto a meno di dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»; b) la denominazione di vendita. 2. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, parte I, paragrafo III, del regolamento (CE) n. 1308/2013 possono essere integrate da un indicazione del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati. 3. In deroga al precedente comma 2, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'eta' alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria. 4. Qualora gli operatori intendano integrare le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta, di cui al precedente comma 1, con altre informazioni, devono attenersi alle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 16 gennaio 2015, recante modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. |
| Art. 14 Denominazioni di vendita
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le carni ottenute da bovini di eta' inferiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»: c) «Vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»; d) «Vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z». 2. Le denominazioni di cui al comma 1 devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri Paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui all'art. 12, sono quelle riportate nell'allegato VII, parte I, punto III, parti A e B, del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
| Art. 15 Vendite di carne presso esercizi al dettaglio
1. Per le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni di cui al precedente art. 14 possono essere sostituite con una informazione fornita per iscritto in forma chiara, esplicita e leggibile per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce o in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne a cui l'indicazione si riferisce, purche' riconducibile comunque ad ogni categoria di animali di eta' inferiore a dodici mesi. |
| Art. 16 Registrazione
1. Durante ogni fase della produzione e della commercializzazione delle carni di cui al presente decreto, gli operatori, al fine di garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta, devono aver cura di registrare le seguenti informazioni: a) l'indicazione del nome e dell'indirizzo degli operatori che hanno fornito la carne fino al consumatore finale; b) l'indicazione del numero di identificazione e della data di nascita degli animali, per le fasi che si svolgono a livello di macello; c) l'indicazione di un numero di riferimento che consenta di stabilire il collegamento fra l'identificazione degli animali dai quali provengono le carni e le indicazioni riguardanti la denominazione di vendita, l'eta' alla macellazione e la lettera di identificazione della categoria di tali animali che figurano sull'etichetta; d) l'indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento per consentire di assicurare una correlazione fra le entrate e le uscite. |
| Art. 17 Classificazione delle carcasse di suino
1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, tutti gli stabilimenti classificano e identificano le carcasse suine secondo la tabella comunitaria stabilita all'allegato IV, parte B del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. I risultati devono essere obbligatoriamente inseriti nel portale www.impresa.gov.it e deve essere garantita la tracciabilita' del classificatore di ogni partita di suini. 2. Il mancato inserimento dei dati nel portale di cui al comma precedente costituisce mancato adempimento degli obblighi di classificazione che incombono sulla struttura di macellazione. |
| Art. 18 Deroghe ed esenzioni
1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione delle carcasse gli stabilimenti che macellano fino a 200 suini come media settimanale annua, con esclusione degli stabilimenti del circuito DOP/IGP che restano obbligati. 2. Gli stabilimenti che intendano ottenere la deroga di cui al comma 1, presentano al Ministero apposita domanda redatta conformemente al modello riportato all'allegato 6, da far pervenire all'indirizzo indicato all'art. 3, comma 2. 3. La classificazione non e' obbligatoria, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2017/1182, per la carcasse che sono di proprieta' del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali, o nei casi in cui, per particolari modalita' di commercializzazione, non sia possibile effettuare la classificazione. |
| Art. 19 Carcassa di riferimento
1. Ai sensi dell'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la carcassa di riferimento di suino e' definita come il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a meta', senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma. 2. La classificazione che avviene attraverso la misurazione fisica del tenore di carne magra delle carcasse deve essere effettuata, al momento della pesata, secondo i metodi descritti nella decisione della Commissione europea 2014/38/UE, per determinare l'appartenenza alle 3. classi commerciali previste all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, di seguito riportate:
================================= | Carne magra | | |stimata in % del | | | peso della | | | carcassa | Classe | +=================+=============+ | 60 o piu' | S | +-----------------+-------------+ |55 fino a meno di| | | 60 | E | +-----------------+-------------+ |50 fino a meno di| | | 55 | U | +-----------------+-------------+ |45 fino a meno di| | | 50 | R | +-----------------+-------------+ |40 fino a meno di| | | 45 | O | +-----------------+-------------+ | meno di 40 | P | +-----------------+-------------+
4. Fatta salva la definizione di carcassa di riferimento di cui al comma 1, le carcasse possono essere presentate senza asportare il diaframma e la sugna prima della pesatura e della classificazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2 della decisione della Commissione europea 2014/38/UE. |
| Art. 20 Categorie di animali e identificazione
1. Dopo la classificazione le carcasse sono marcate con lettere maiuscole indicanti la categoria di peso H (heavy, pesante) per le carcasse di peso compreso tra 110,1 e 180 kg o L (light, leggero) per le carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg e la classe di carnosita' (S, E, U, R, O, P) o, in alternativa, con la lettera indicante la categoria di peso seguita dalla percentuale di carne magra. 2. La marcatura deve essere effettuata, per ogni mezzena, sulla cotenna a livello della zampa posteriore o del prosciutto, mediante inchiostro indelebile e termoresistente. Le lettere o le cifre devono essere ben visibili ed avere un'altezza di almeno 2 cm. 3. Se l'identificazione della carcassa e' effettuata tramite etichettatura, i responsabili degli stabilimenti ne informano il Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti: a) le etichette sono apposte su ogni mezzena; b) le etichette possono essere apposte anche all'interno della carcassa, devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali; c) l'etichetta indica la categoria di peso, la classe della carcassa oppure la percentuale che esprime il tenore di carne magra, di cui all'allegato IV, parte B, punto II, del regolamento (UE) n. 1308/2013; oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo; d) le indicazioni di cui alla precedente lettera c) e le marchiature devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui all'art. 24, comma 2, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 25; e) le etichette devono essere inviolabili e saldamente attaccate alla carcassa. |
| Art. 21 Rilevazione dei prezzi
1. I responsabili degli stabilimenti, ad eccezione di quelli che operano per conto terzi, provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse suine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, della Commissione, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della Commissione, del presente decreto e della circolare ministeriale n. 7218, del 29 dicembre 2014. 2. I prezzi sono determinati sulla base di quelli pagati ai fornitori degli animali, franco macello, che includono i costi di trasporto dall'allevamento al macello ed eventuali altri, inclusi quelli di intermediazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per le carcasse classificate secondo le classi commerciali stabilite dalla tabella di classificazione e rapportate alla presentazione di riferimento unionale. 3. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili basati su peso morto della carcassa fredda e sulla percentuale di' carne magra, il peso a caldo della carcassa, cosi' come definita all'art. 19, comma 1, e' calcolato applicando l'equazione e i coefficienti riportati in allegato 7. Il peso a freddo e' ottenuto detraendo il 2% del peso a caldo della carcassa, misurato entro i primi 45 minuti dalla giugulazione dell'animale. Se il periodo di 45 minuti viene superato, la detrazione del 2% deve essere diminuita dello 0,1% per quarto d'ora supplementare di ritardo. 4. In tale contesto gli stabilimenti si dotano di un sistema di verifica della taratura delle bilance, secondo quanto previsto nel manuale sui controlli e delle attrezzature per la classificazione, da utilizzare almeno all'inizio di ogni turno di lavorazione. |
| Art. 22 Comunicazioni
1. La comunicazione dei prezzi medi rilevati, suddivisi per categorie di suino leggero e pesante, e' fornita dai responsabili degli stabilimenti esclusivamente a mezzo del portale www.impresa.gov.it e, solo eccezionalmente, qualora non sia possibile accedere al portale per ragioni tecniche, a mezzo posta elettronica all'indirizzo piue6@politicheagricole.it Le comunicazioni devono essere effettuate entro e non oltre le ore 20 del martedi' successivo alla settimana di riferimento (che decorre dal lunedi' alla domenica). La medesima comunicazione e' inviata anche alla CUN. 2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da comunicare alla Commissione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, della Commissione e dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della Commissione, per le seguenti categorie di animali e relative classi di qualita': a) categoria suini pesanti: classe R; b) categoria suini leggeri: classe S ed E; c) categoria suinetti di peso medio vivo di circa 20 kg. |
| Art. 23 Corsi per classificatori di carcasse suine
1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per ottemperare al disposto dell'art. 11, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di diploma di abilitazione e di tesserino rilasciati dal Ministero, di cui all'allegato 3.2 del presente decreto, conseguiti previo superamento di apposito corso. 2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi e organizzati periodicamente dal Ministero in attuazione dell'art. 27 della legge 4 giugno 2010, n. 96, avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza e si svolgono secondo modalita' che sono previste con decreto dipartimentale. Il facsimile della domanda di partecipazione ai corsi e' riportato in allegato 8. 3. Il Ministero affida l'espletamento dei corsi di cui al presente articolo a soggetti di provata esperienza, individuati mediante una procedura conforme alle vigenti norme in materia. 4. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita' di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono essere rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al Ministero, previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame. 5. Qualora la domanda di cui al comma 4 non sia presentata entro sei mesi successivi alla scadenza del termine di validita' del tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco nazionale. E' depennato d'ufficio dall'elenco nazionale anche il classificatore che, sebbene convocato dal Ministero a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 4, non si presenti o non si renda disponibile a partecipare al predetto corso per due volte. 6. Il Ministero, su richiesta dei soggetti che effettuano i controlli di cui all'art. 24, comma 1 e comma 2, puo' revocare l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel corso dei controlli. 7. Gli esperti classificatori gia' in possesso di un tesserino di abilitazione gia' scaduto, provvedono a rinnovare la menzionata abilitazione secondo la procedura definita al comma 4, entro un anno alla data di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale periodo, saranno depennati d'ufficio dall'elenco nazionale dei classificatori di carcasse suine tenuto dal Ministero. |
| Art. 24 Controlli e supervisioni
1. I controlli sulle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dalle regioni e province autonome competenti per territorio, ai sensi del presente decreto, secondo le modalita' previste dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, della Commissione e gli indirizzi di cui all'art. 25. Qualora il controllo della rilevazione dei prezzi riguardi una persona fisica o giuridica che invii annualmente alla macellazione un numero pari o superiore a 10.000 bovini di eta' non inferiore a otto mesi, le regioni e province autonome interessate assicurano il necessario coordinamento ai fini dell'espletamento dei controlli. 2. I controlli sulle operazioni di classificazione delle carcasse suine, sull'operato dei classificatori, nonche' sulla rilevazione dei prezzi di mercato da parte degli obbligati, sono svolti dal soggetto o dai soggetti individuati al successivo comma 4, attenendosi alle linee guida definite all'art. 25 e sulla base delle indicazioni contenute nel «Manuale sulle procedure operative e controllo dell'attivita' di classificazione delle carcasse suine» pubblicato sul sito Mipaaft, scaricabile all'indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.ph p/L/IT/D/b%252F0%252F5%252FD.a702c6d56c813e4bb015/P/BLOB%3AID%3D6501/ E/pdf 3. I controlli di cui ai commi 1 e 2 sono eseguiti, senza preavviso, da personale munito del tesserino di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 17, comma 1: Qualora si proceda a una valutazione dei rischi per definire i requisiti minimi per i controlli in loco, la frequenza di tali controlli e il numero minimo delle carcasse da controllare sono stabiliti sulla base di detta valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare del numero dei capi abbattuti nei macelli considerati e delle risultanze dei precedenti controlli in loco, secondo le disposizioni che saranno definite dal Ministero con successiva circolare. Qualora non si proceda a una valutazione dei rischi, i controlli in loco sono effettuati: a) almeno due volte per trimestre in tutti i macelli che abbattono in media annuale, per settimana, piu' di 75 bovini di eta' di almeno otto mesi. Il controllo e' effettuato su almeno 40 carcasse scelte a caso, o, se il numero di quelle disponibili e' inferiore a 40, su tutte le carcasse e in tutti i macelli che abbattono in media annuale un numero superiore a 200 suini alla settimana; b) almeno una volta a semestre, in tutti gli stabilimenti che, in media annuale, macellano fino a 75 bovini adulti per settimana e non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 4, su un numero non inferiore a 20 carcasse scelte a caso, o, se il numero di quelle disponibili e' inferiore a 20, su tutte le carcasse e in tutti i macelli che abbattono in media annuale fino a 200 suini alla settimana e non si avvalgono della deroga ai sensi dell'art. 18. 4. Le regioni e le province autonome possono affidare l'esecuzione dei controlli del settore carcasse bovine a soggetti terzi, di provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero di addetti qualificati e che siano imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi. I controlli sulle carcasse suine sono affidati, per tutto il territorio nazionale, ad uno o piu' soggetti di provata esperienza specifica, che dispongano di un adeguato numero di addetti qualificati e che siano imparziali e liberi da qualsiasi conflitto di interessi, individuati tramite una procedura ad evidenza pubblica espletata dal Ministero con la quale sono, altresi', individuati i costi a carico delle imprese assoggettate ai controlli. 5. Le regioni e le province autonome e, per il settore suino, gli enti individuati secondo la procedura di cui al comma 4, verificano almeno una volta all'anno la sussistenza delle condizioni di deroga nei confronti di tutti gli stabilimenti interessati, ai sensi degli articoli 4 e 18. 6. Dell'esito dei controlli e' redatta dettagliata relazione in due copie, delle quali una e' consegnata al responsabile del macello ed una e' conservata dall'ufficio o dall'ente che ha eseguito il controllo. Le regioni, le province autonome e i soggetti affidatari dei controlli, di cui al comma 4, trasmettono al Ministero, entro il mese successivo, i prospetti riepilogativi in formato elettronico dei controlli effettuati nel primo semestre dell'anno e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, per i controlli effettuati nel secondo semestre. 7. Il Ministero, effettua la supervisione sulle attivita' di controllo di cui ai precedenti commi, comprendente anche prove individuali nei confronti degli esperti classificatori. Le supervisioni possono essere condotte di concerto con le amministrazioni regionali e provinciali o per iniziativa autonoma delle regioni. 8. I responsabili delle inadempienze agli obblighi di classificazione e rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse sono assoggettati alle sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1997, n. 213 (carcasse bovine) e dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (carcasse suine) e successive modificazioni. 9. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro novanta giorni dalla notifica, una copia dei verbali di contestazione emessi per le violazioni delle norme sulla classificazione. 10. In caso di irregolarita' ufficialmente contestate inerente la classificazione o la rilevazione e trasmissione dei prezzi, la frequenza dei controlli e' rafforzata, a partire dal mese successivo alla constatazione dell'irregolarita' e per un periodo di sei mesi. 11. I controlli ufficiali di cui al punto VI dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 2 del regolamento 566/2008, sono svolti in base alle direttive impartite dal Ministero. L'attivita' di controllo e' svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto riguarda i controlli nei macelli e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per i controlli relativi alle fasi successive. Al personale addetto a tali attivita' non e' richiesta l'abilitazione alla classificazione delle carcasse di cui all'art. 6, comma 1. 12. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in attuazione a quanto specificato dall'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione. 13. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno l'elenco dei soggetti controllati e le irregolarita' riscontrate con i relativi provvedimenti adottati. |
| Art. 25 Linee guida sui controlli
1. Il Ministero provvede a diramare le linee guida per l'organizzazione e l'effettuazione dei controlli sulla base degli orientamenti di due «Gruppi di lavoro», uno per le carcasse bovine ed uno per le carcasse suine, costituiti ciascuno da un rappresentante del Ministero, con funzioni di coordinamento e da quattro esperti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. I gruppi di lavoro di cui al comma precedente possono, in aggiunta, essere integrati da tecnici di comprovata esperienza in materia di classificazione delle carcasse. |
| Art. 26 Norme transitorie
1. Gli stabilimenti di macellazione operanti in deroga, in base agli articoli 4 e 13 del decreto ministeriale 12 ottobre 2012, qualora mantengano i requisiti per ottenere la medesima deroga in base al presente decreto, sono esentati dal ripresentare le domande di cui all' art. 4, comma 2 e all'art. 18, comma 2. 2. Nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soggetti terzi affidatari dei controlli sulle carcasse suine, di cui all'art. 24, comma 4, i controlli sugli stabilimenti di macellazione di suini obbligati a classificare e rilevare i prezzi continuano ad essere svolti dagli istituti individuati all'art. 19, comma 3 del decreto del Ministero del 12 ottobre 2012. |
| Art. 27 Abrogazioni
1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti: a) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante le norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine; b) decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2008, n. 2551, inerente le modalita' applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 566/2008 della Commissione, sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di eta' non superiore a dodici mesi; c) circolare direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 175 del 9 gennaio 2014. |
| Art. 28 Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Mise e Mipaaf, reg.ne prev. n. 872 |
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