Gazzetta n. 2 del 3 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 dicembre 2018
Monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio 2018 per le regioni a statuto ordinario.



IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 469, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 484, della legge n. 232 del 2016 e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 della citata legge n. 232 del 2016, con tempi e modalita' definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 470, della citata legge n. 232 del 2016, ai sensi del quale ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, utilizzando il sistema web appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del citato art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il comma 466 dell'art. 1 della predetta legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e che, ai fini della determinazione del predetto saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, compreso, per gli anni 2017-2019, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento, mentre non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente;
Visto l'art. 1, comma 475, della citata legge n. 232 del 2016 che disciplina, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, le sanzioni da applicare agli enti inadempienti;
Visto l'art. 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, che disciplina le sanzioni da applicare nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, sia inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo;
Visto l'art. 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione dei risultati del pareggio di bilancio, alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;
Visto l'art. 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2018 con riferimento ai risultati dell'anno precedente, e a condizione del rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione di tali risultati, per le regioni e le citta' metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
Visto l'art. 10, commi da 3 a 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevedono la possibilita' di effettuare investimenti finanziati da operazioni di indebitamento e dall'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale o sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato in attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha previsto, per l'anno 2018, la possibilita' per le regioni di rendere disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale prevede che gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);
Visto l'art. 2, comma 14, e l'art. 4, comma 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 2, i quali prevedono che gli enti beneficiari degli spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionale trasmettono le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto l'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che alle regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.300 milioni di euro per l'anno 2018, che gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella riportata nel predetto comma 775, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al predetto contributo;
Vista l'intesa sancita nella seduta straordinaria del 31 gennaio 2018 che, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha ridefinito la ripartizione del contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2018;
Visto l'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento;
Viste le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 e, in particolare, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. In particolare, viene affermato che «l'avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge e' nella disponibilita' dell'ente che lo realizza»;
Considerato che la piena attuazione delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018 determina maggiori oneri per la finanza pubblica e, di conseguenza, e' applicabile il comma 13, dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il comma 13, dell'art. 17, della richiamata legge n. 196 del 2009, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 15 ottobre 2018, nel quale le regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato l'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione a decorrere dall'anno 2021 e concordano, altresi', di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l'anno 2020, la possibilita' di anticiparne l'utilizzo;
Considerata la necessita' di un intervento legislativo di adeguamento della disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 1, commi da 463 a 484 della legge n. 232 del 2016, in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 243 del 2012, alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, nel rispetto delle disposizioni recate dal citato comma 13, dell'art. 17, della legge n. 196 del 2009;
Viste le sotto riportate disposizioni legislative che, in attuazione del richiamato art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, hanno avviato, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il progressivo integrale utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti:
a) i commi dal 495 al 495-ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che assegnano e ripartiscono alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari a favore delle regioni per 500 milioni dal 2017 al 2019 nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, e in particolare, il comma 495-ter, che, per l'anno 2018, ha ripartito gli spazi finanziari di cui al predetto comma 495 tra le regioni a statuto ordinario per effettuare negli anni dal 2018 al 2022 investimenti nuovi, la cui realizzazione e' certificata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475;
c) l'art. 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede che in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli edifici. Gli spazi da assegnare per l'esercizio 2018 sono stati comunicati alle regioni con la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile n. CG/0025331 del 3 maggio;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 469 e 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 per le regioni a statuto ordinario;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta del 6 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole con la raccomandazione relativa agli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali e da questi non utilizzati;
Ritenuto di non dare seguito alla raccomandazione delle Regioni riguardante gli spazi ceduti dalle regioni agli enti locali e da questi non utilizzati in quanto, la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 25 del 3 ottobre 2018, riguardando l'utilizzo di avanzo «aggiuntivo» rispetto a quello ceduto agli enti locali nell'ambito delle Intese regionali verticali e orizzontali, non ha innovato la disciplina delle predette Intese rispetto agli anni precedenti;

Decreta:
Articolo unico

1. Per l'esercizio 2018, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dall'art. 1, commi da 463 a 503, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.
2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa al rispetto del saldo tra le entrate finali e le spese finali, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, le regioni a statuto ordinario comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - gli elementi informativi riguardanti l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, recante criteri e modalita' di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con i tempi, le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato C al presente decreto.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2018

Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
 
Allegato A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti, da parte delle regioni, relativi a quanto disposto dall'articolo 1, commi da 463 a 508, della legge n. 232 del 2016, con riferimento all'esercizio 2018.
A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Tempi e modalita' di trasmissione.

Le Regioni a statuto ordinario trasmettono le informazioni riguardanti il monitoraggio del rispetto del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali attraverso il modello 1SF/18 alla data del 31 dicembre 2018, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.
I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo, salvo la voce O) che, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo di saldo, puo' assumere valore negativo.
Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili nel sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, http://www.rgs.mef.gov.it, nel Menu' a tendina denominato "E-government" - Sezione "Solo amministrazioni locali" - "Pareggio di bilancio".

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al patto di stabilita' interno e al pareggio 2017, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio 2018 sino a quando la Regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:
a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale, per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:
• dotazione informatica: disponibilita' di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
• supporti operativi: le modalita' di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura "Regole per il sito pareggio di bilancio".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
• assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze e' possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
• pareggiobilancio@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
• rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail "Monitoraggio investimenti indiretti a valere su spazi finanziari MONIT/18 - Regione xxx".
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1SF/18

B.1. Istruzioni generali

Per il monitoraggio 2018 del saldo di competenza finanziaria tra entrate finali e spese finali previsto dall'art. 1, comma 469, della legge n. n. 232 del 2016, e' stato predisposto il modello n. 1SF/18, articolato in due sezioni, la prima riguardante la verifica dell'equilibro tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, comma 466, legge n. 232), la seconda per l'analisi degli spazi finanziari acquisiti.
Entrambe le sezioni sono compilate seguendo le seguenti regole:
• gli importi indicano i dati cumulati a tutto il 31 dicembre 2018.
• gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti il monitoraggio del saldo di competenza finanziaria tra entrate e spese finali, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 469, della citata legge n. 232 del 2016, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che e' consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

B.2. La sezione 1: Verifica equilibrio entrate finali - spese finali

La prima sezione del modello 1SF/18 e' articolata in tre colonne denominate:
a) "Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2017 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2017: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2017, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2017 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2017. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, avvalendosi delle informazioni inserite dall'ente nella rilevazione del pareggio del precedente anno 2017. L'eventuale variazione dei dati 2017 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al pareggio dell'anno 2017.
b) "Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2018 (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni)", riguardante i risultati di competenza finanziaria del 2018: ovvero gli accertamenti e gli impegni esigibili nell'esercizio 2018, gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato 2018 di entrata e di spesa e gli eventuali spazi finanziari acquisiti o ceduti nel corso del 2018. I dati riguardanti tale colonna sono inseriti dall'ente, salvo quelli riguardanti i totali, le formule e gli spazi finanziari, calcolati in automatico dall'applicativo del pareggio,
c) "Dati gestionali CASSA a tutto il 31 dicembre 2018" riguardante i risultati di cassa, ovvero gli incassi e i pagamenti effettuati nel 2018 (in conto competenza e in conto residui), al fine di verificare l'applicazione della premialita' prevista dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso del 2018 per il finanziamento della sanita' registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio per le anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.
La prima ripartizione della sezione 1 del modello riguarda il fondo pluriennale di entrata, articolato nelle seguenti voci, non valorizzabili con riferimento alla terza colonna, riguardante la cassa:
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti;
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito;
A3) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie;
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2017.
Tali voci sono compilate indicando l'importo degli stanziamenti di bilancio aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in entrata del bilancio di previsione 2018 - 2020, salvo la voce riguardante il "Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito", che e' compilata al netto delle quote finanziate da debito.
La voce A4) indica l'importo degli impegni cancellati dalle scritture contabili dopo l'approvazione del rendiconto 2017, quando non e' piu' possibile adeguare i risultati di tale esercizio alle operazioni poste in essere nel 2018, riguardanti la formazione del fondo pluriennale di spesa 2017. La valorizzazione di tale voce consente di dare corretta applicazione all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che ai fini della determinazione del saldo finanziario tra entrate e spese finali non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.
Le ripartizioni successive della Sezione 1 del modello del monitoraggio riguardano:
• i titoli di entrata 1, 2, 3, 4 e 5 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono inseriti gli accertamenti delle entrate finali imputati all'esercizio 2018, mentre nella terza colonna sono inseriti gli incassi effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (incassi in c/competenza e in conto residui);
• il totale degli spazi finanziari acquisiti nel 2018, il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle Regioni a statuto ordinario, in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018. La terza colonna non deve essere compilata;
• i titoli di spesa 1, 2 e 3 previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Nella seconda colonna sono indicate le spese valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, costituite dagli impegni riguardanti le spese finali imputati all'esercizio 2018 e dagli stanziamenti aggiornati riguardanti l'esercizio 2018, iscritti in spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa. Il fondo pluriennale di spesa indica l'importo effettivamente costituito, a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, salvo i casi in cui i principi contabili prevedono la costituzione del fondo pluriennale anche in assenza della registrazione di impegni. Con riferimento al titolo secondo della spesa, il fondo pluriennale vincolate e' valorizzato al netto delle quote finanziate da debito. Nella terza colonna sono indicati i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso del 2018 (pagamenti in c/competenza e in conto residui), e non sono valorizzate le voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
• gli spazi finanziari ceduti ad altri enti nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali sanciti nel 2017 e nel 2018, i cui importi sono valorizzati in automatico dall'applicativo del pareggio in considerazione delle informazioni risultanti dal modello 5OB/18. La terza colonna non deve essere compilata;
• il saldo tra l'anticipazione erogata dalla Tesoreria dello Stato per il finanziamento della sanita' e le regolazioni contabili effettuate nell'esercizio per i relativi rimborsi, da inserire solo nella terza colonna, riguardante i dati di cassa;
• gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati, inseriti in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra le voci riguardanti gli spazi acquisiti e quelle relative ai relativi utilizzi, risultanti dalla Sezione 2. La terza colonna non deve essere compilata;
La voce O "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e' pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, incrementata del fondo pluriennale di entrata e degli spazi finanziari acquisiti se effettivamente utilizzati per gli investimenti, al netto degli spazi finanziari ceduti ad altre amministrazioni pubbliche. Con riferimento alla colonna riguardante i risultati di cassa, il saldo e' determinato facendo riferimento anche alla voce J.
Al fine di verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e' necessario confrontare il saldo conseguito con l'obiettivo cui l'ente e' tenuto (la voce P), determinato in considerazione degli obblighi di conseguire un saldo positivo previsti:
1) dall'articolo 1, comma 775, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
2) dall'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
L'obiettivo del saldo di cassa previsto dall'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (facoltativo) e' sempre pari a 0.
L'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se, nella seconda colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva.
Il pareggio di bilancio in termini di cassa di cui all'articolo 1, comma 479, lettera a), della legge n. 232 del 2016 e' conseguito se nella terza colonna del modello, la differenza tra il saldo di cui alla lettera O) e l'obiettivo di cui alla lettera P) e' pari a 0 o positiva.
La verifica del rispetto a consuntivo del saldo e degli obiettivi sopra evidenziati e' effettuata con riguardo ai dati riferiti all'intero esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione del modello di monitoraggio.

B.3. La sezione 2: Analisi spazi finanziari acquisiti

La sezione 2 del modello 1SF/18 consente il monitoraggio dell'utilizzo degli spazi finanziari acquisiti dalle regioni a statuto ordinario nell'ambito delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali.
Per gli spazi finanziari acquisiti nel 2018 in attuazione del patto di solidarieta' nazionale orizzontale (art. 4 DPCM 21/2017), delle intese regionali (all'art. 2, DPCM 21/2017), del patto di solidarieta' nazionale verticale - chiusura contabilita' speciali nel 2017 (articolo 1, comma 791, legge n. 205/2017), dell'art. 1, comma 792, della legge n. 205 del 2017, sono previste le seguenti voci:
a) "Spazi acquisiti nel 2018", il cui importo e' valorizzato in automatico dall'applicativo del pareggio, sulla base dei dati presenti nel modello 5OB/18 che riepiloga gli spazi acquisiti dalle Regioni in attuazione della legge, delle Intese regionali e dei Patti di solidarieta' nazionali riferiti agli esercizi 2017 e 2018;
b) "Impegni per investimenti esigibili nel 2018, finanziati con avanzo di amministrazione o con il debito", il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;
c) "FPV c/cap. al netto del debito", costituito in spesa dell'esercizio 2018 a fronte di impegni imputati agli esercizi successivi, o nei casi in cui i principi contabili consentono la costituzione del fondo pluriennale vincolato in assenza degli impegni, il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente;
d) "Spazi finanziari utilizzati cedendoli ai propri enti locali", il cui importo deve essere valorizzato a cura dell'ente. Tale voce non e' prevista nei casi in cui le norme prevedono espressamente che gli spazi siano utilizzati attraverso impegni per spese di investimento diretto o indiretto;
e) "Spazi acquisiti nel 2018 e non utilizzati", il cui importo e' determinato in automatico dall'applicativo del pareggio, come differenza tra la voce di cui alla lettera a) e le successive voci di cui alle lettere b), c) e d).
Per gli spazi finanziari attribuiti in attuazione dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 prevedono una differente articolazione, diretta a consentire la verifica dell'utilizzo degli spazi per nuovi investimenti esigibili nel 2018, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, attraverso la sezione 2 del prospetto 1SF/18 e il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Il comma 495-ter definisce "nuovi" gli investimenti se:
• effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti,
• se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.
Le voci 1) e 6) della sezione 2 del prospetto 1SF/18 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2018 finanziati dal risultato di amministrazione e dal debito a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016:
a) "Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, concernenti opere pubbliche". In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della L. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2018 per l'esercizio 2018, mentre la voce 6a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 495-bis, L. 232/2016, nell'ambito del patto nazionale verticale del 2017 per l'esercizio 2018. Sia per impegni di cui alla voce 1a) che per gli impegni di cui alla voce 6a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011 la regione deve valorizzare il campo "Tipologia di finanziamento == Regioni Patto nazionale - comma 495, L 232/2016". Al riguardo si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall' art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo 50/2016: "il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica";
b) "Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011";
c) "impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2018, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche", concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 33/2013 che realizzano opere pubbliche1 . In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2018 a valere degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo "Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2018 - Patto nazionale verticale";
d) "impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2018", non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21, in sede di monitoraggio MOP-BDAP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, con riferimento a tutti gli spazi acquisiti, le Regioni devono:
• nel caso di spazi finanziari acquisiti attraverso le intese regionali, valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari":
- con la voce "Intese regionali 2018 - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Intese regionali 2018 - Debito", nel caso di ricorso a indebitamento.
• nel caso dei patti di solidarieta' nazionale, devono valorizzare come segue il campo "Tipologia di spazi finanziari":
- con la voce "Patto nazionale 2018 - Avanzo" nel caso di investimento finanziato da avanzo;
- con la voce "Patto nazionale 2018 - Debito" nel caso di ricorso a indebitamento.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016 "Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto".
Infine, attraverso la voce 7), la Sezione 2 consente di determinare gli spazi finanziari da rinviare agli esercizi 2019 e successivi ai sensi dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura nel 2018 delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. L'importo degli spazi finanziari attribuiti agli esercizi successivi deve corrispondere a quello inserito nel modello "Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilita' speciali (anno di riferimento 2019)", trasmesso entro il 20 gennaio 2019. In caso di mancata corrispondenza, e' necessario aggiornare il modello del patto nazionale verticale - contabilita' speciali anno 2019, inviando a assistenza.cp@mef.gov.it una mail di richiesta di riapertura del modello.
____________

 1 L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorita' portuali, nonche' le autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:
a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
b) alle societa' in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le societa' quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonche' le societa' da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di societa' quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle societa' in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
 
Allegato B

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali delle Regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 2018.
A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI 2018

Per la verifica del rispetto degli obiettivi di saldo 2018 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati per l'anno 2018 attraverso il modello n. 2C/18.
Le informazioni del modello n. 2C/18 della certificazione sono quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2018 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
E' prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello 2C/18 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, gia' compilato con le informazioni del prospetto di monitoraggio relativo al 31 dicembre 2018.
Il prospetto della certificazione dei risultati dell'obiettivo di saldo 2018 e' inviato, entro il 31 marzo 2019, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.
In prossimita' del termine del 31 marzo 2019 previsto per la certificazione dei risultati del 2018, le regioni a statuto ordinario, aggiornano i dati inseriti alla fine di gennaio, per tenere conto dell'attivita' di riaccertamento ordinario posta in essere fino a tale data.
L'obiettivo 2018 e' stato conseguito se la voce Q del prospetto, riguardante la differenza tra il saldo di competenza finanziaria realizzato nel 2018 tra entrate e spese finali e l'obiettivo previsto per il 2018 e' pari a 0 o positivo.
Per gli enti che hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 479 lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto della certificazione attesta se sono stati lasciati spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio 2018, condizione che, unitamente al rispetto dei termini perentori previsti per la certificazione del pareggio 2018, consente di innalzare nell'esercizio 2019 la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28.
Per gli enti che hanno compilato la colonna riguardante i dati di cassa (facoltativa), il prospetto della certificazione consente di certificare anche il conseguimento del saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali previsto dall'articolo 1, comma 479 lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per gli enti che non hanno conseguito l'obiettivo 2018, in attuazione dell'articolo 1, comma 476, della citata legge n. 232 del 2016, il prospetto della certificazione attesta se il mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, e' inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, per cui sono applicabili le sanzioni ridotte previste dal medesimo comma 476.
Inoltre, in attuazione dell'articolo 1, comma 507, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il prospetto certifica l'eventuale utilizzo degli spazi finanziari attribuiti per l'esercizio 2018 per una quota inferiore al 90 per cento (se N/G e' < 0,9). Qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento gli enti territoriali non possono beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente.
Infine, il prospetto 2C/18 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2018 effettuati dalle Regioni a statuto ordinario a valere:
a) degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2018 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, a meno che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2018, pari a complessivi 137 milioni, sia stata realizzata nel 2017 attraverso impegni esigibili nel 2017. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 475;
b) degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2018 in attuazione del comma 495 della L. 232/2016 e dell'intesa sancita il 22 febbraio 2018, pari ad almeno 175 milioni. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 475.
L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione attestante il rispetto del pareggio di bilancio prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica e' attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni gia' trasmesse in via telematica.
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
Per acquisire il modello della certificazione e' necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalita' presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2018 che prospettera', in sola visualizzazione, il modello 2C/18 contenente le risultanze del monitoraggio a tutto il 31 dicembre del proprio ente.
Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema web, sara' possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.
A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi e' necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validita' delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.
Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati del saldo di bilancio al 31 dicembre 2018, inseriti ai fini del monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2019 mediante la funzione "Variazione modello" nell'applicazione web del "Monitoraggio".
Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascera' una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.
Informazioni dettagliate riguardo alla procedura e ai controlli preventivi effettuati sono consultabili sul Manuale Utente dell'applicativo disponibile sul sistema web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".
Infine, si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016 e' tenuto a rettificare, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, ma non oltre il 30 settembre 2019 i dati del monitoraggio del 2018 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalita' sopra richiamate.
Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.
 
Allegato C

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalita' e i prospetti, necessari per acquisire elementi informativi utili per la gestione dei patti di solidarieta' delle Regioni.
A. I PATTI DI SOLIDARIETA'

I patti di solidarieta' sono strumenti di redistribuzione degli spazi finanziari sul territorio, regionale e nazionale, diretti a consentire il pieno utilizzo degli spazi finanziari disponibili all'interno del sistema degli enti territoriali e favorire un rilancio degli investimenti sul territorio.
Sono istituiti dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge n. 164 del 2016, il quale prevede la possibilita' di effettuare:
a) operazioni di indebitamento e di utilizzo degli avanzi pregressi per operazioni di investimento, sulla base di apposite Intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa;
b) gli investimenti che non sono stati autorizzati dalle intese regionali, sulla base dei patti di solidarieta' nazionale, assicurando, comunque, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali.
Resta ferma la possibilita' di effettuare investimenti, attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo, in quanto le intese regionali ed i patti di solidarieta' nazionale intervengono, ad integrazione degli spazi finanziari gia' disponibili per ciascun ente territoriale ed esclusivamente qualora questi ultimi non siano sufficienti.
I criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarieta' nazionale, sono disciplinati dal D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 11 marzo 2017
Nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionale, alle Regioni a statuto ordinario, sono attribuiti i seguenti spazi finanziari, per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi (patto nazionale verticale):
a) per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite complessivo di 500 milioni annui per effettuare spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito (art. 1, commi 495 e seguenti). La distribuzione degli spazi finanziari per l'anno 2017 e' stata disciplinata dall'articolo 495-bis della legge n. 232 del 2016. La distribuzione degli spazi finanziari per gli anni 2018 e 2019 e' stata disciplinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018;
b) in attuazione dell'art. 1, commi 788 - 790 della legge n. 205 del 2017, per un importo pari al saldo positivo conseguito nell'esercizio di chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile, nel caso in cui le risorse accertate a seguito della chiusura delle predette contabilita' speciali non sono state interamente utilizzate nel corso del medesimo esercizio. Gli spazi finanziari sono attribuiti negli esercizi successivi a quello di conseguimento del saldo positivo, a seguito della trasmissione del modello Richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017 nell'ambito del patto nazionale verticale - contabilita' speciali, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di chiusura delle contabilita' speciali;
c) alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per un importo pari a quello assegnato in base agli esiti delle verifiche riguardanti l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi, effettuate anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilita' speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato. Con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base delle rendicontazioni delle contabilita' speciali acquisite per l'anno 2017, sono stati determinati spazi finanziari complessivi per l'anno 2018 pari a 150 milioni di euro ripartiti fra le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria proporzionalmente all'importo delle quote capitale annuali sospese:

Abruzzo 2.335.000
Lazio 146.770.000
Marche 469.000
Umbria 426.000
--------------------
Totale 150.000.000
B. I MODELLI 3OB/18, 4OB/18 E 5OB/18

L'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 21 del 2017 prevede che entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018) le regioni comunicano gli esiti delle intese regionali orizzontali e verticali agli enti locali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L'articolo 1-bis del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha previsto, poi, per l'anno 2018, la possibilita' per le regioni di rendere disponibili, entro il 30 settembre 2018, ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017 n. 21.
Per comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze gli spazi finanziari acquisiti e ceduti attraverso le intese regionali, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione, le Regioni trasmettono i modelli 3OB/18 e 4OB/18 attraverso il richiamato web dedicato al pareggio
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it).
Il D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21, prevede che le intese regionali sono avviate entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno (entro il 15 febbraio nel 2018) attraverso la pubblicazione di apposito avviso sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente le modalita' di presentazione delle domande di cessione e acquisizione degli spazi finanziari, le informazioni riguardanti i criteri di priorita' adottati per l'attribuzione degli spazi finanziari, e i tempi e le modalita' di recupero degli spazi finanziari, garantendo, per ciascun anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.
Al fine di assicurare una programmazione di medio-lungo periodo delle opere pubbliche, le richieste/cessioni di spazi finanziari possono essere effettuate per uno o piu' esercizi successivi.
In attuazione dell'art. 2, comma 8, del richiamato D.P.C.M., per favorire gli investimenti nei settori strategici del proprio territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono cedere ai propri enti locali, per uno o piu' esercizi successivi, spazi finanziari per i quali non e' prevista la restituzione negli esercizi successivi (intese regionali verticali).
Le intese per l'attribuzione degli spazi disponibili sono approvate con delibera di Giunta, previo parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, dei rappresentanti regionali delle autonomie locali, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno (entro il 30 aprile nel 2018).
Entro il medesimo termine perentorio del 30 aprile 2018 (a decorrere dal 2019, entro il 31 marzo di ciascun anno) ed entro il 30 settembre 2018, ai sensi del richiamato articolo 1-bis, del decreto legge n. 91 del 2018, a seguito delle intese regionali, le Regioni hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:
• il modello 3OB/18 "Intesa regionale verticale", concernente gli spazi assegnati nell'esercizio 2018 e nei successivi a ciascun ente beneficiario dell'intesa regionale verticale, senza chiederne la restituzione (con peggioramento dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma). Nel prospetto, gli spazi ceduti dalla Regione a ciascun ente locale del territorio sono indicati con il segno negativo;
• i modelli 4OB/18 "Intesa regionale orizzontale" riferiti distintamente all'esercizio 2018, all'esercizio 2019 e all'esercizio 2020, concernenti gli spazi acquisiti o ceduti da ciascun ente che ha partecipato all'intesa regionale orizzontale nell'esercizio 2018, compresa la Regione, e le modalita' di recupero negli esercizi successivi. Nel prospetto, con riferimento a ciascun ente, gli spazi ceduti sono indicati con il segno positivo e gli spazi acquisiti sono indicati con il segno negativo.
Sulla base delle informazioni acquisite attraverso i prospetti 3OB/18 e 4OB/18, l'applicativo web provvede ad aggiornare:
a) il modello VARPATTI/18 degli enti locali interessati, disponibile sul richiamato sistema web
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it);
b) il modello 5OB/18 delle regioni, disponibile sul richiamato sistema web
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it).
Il modello 5OB/18 elaborato in automatico dall'applicativo del pareggio, riepiloga gli spazi acquisiti e ceduti dalle Regioni attraverso le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali, compresi i patti di solidarieta' nazionali verticali (art. 1, commi 495 e 502, della legge n. 232 del 2016 e l'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018).
Le regioni possono consultare il modello 5OB/18 attraverso l'applicativo del pareggio.
Gli spazi acquisiti o ceduti per l'esercizio 2018, risultanti dal 5OB/18, sono applicati al modello 1SF/18 in automatico dall'applicativo del pareggio.
 
Allegato A - Modello 1SF/18

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2018
(Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato B - Modello 2C/18

Saldo di bilancio 2018
(Art. 1, comma 463 e seguenti, della legge n. 232/ 2016)
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica
del rispetto degli obiettivi di saldo 2018

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C - Mod. 3/OB/2018
Intese Regionali VERTICALI

INTESE REGIONALI 2018
ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,
di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C -Mod. 4/OB/2018
Intese Regionali ORIZZONTALI

INTESE REGIONALI 2018
ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,
di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C - Mod. 4/OB/2018/2019
Intese Regionali ORIZZONTALI

INTESE REGIONALI 2018 per il 2019
ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,
di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C -Mod. 4/OB/2018/2020
Intese Regionali ORIZZONTALI

INTESE REGIONALI 2018 per il 2020
ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 21 febbraio 2017, n. 21,
di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
da compilare a cura delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Parte di provvedimento in formato grafico
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Allegato C - Mod. 5/OB/2018

PAREGGIO DI BILANCIO 2018
ANALISI VARIAZIONE SALDO DI FINANZA PUBBLICA
di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 232/2016

Parte di provvedimento in formato grafico