Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 dicembre 2018
Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e che il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale e che tali limiti massimi vengono aggiornati triennalmente;
Visto il decreto interministeriale 20 maggio 2005, con il quale sono stati fissati i limiti massimi del compenso da attribuire ai revisori dei conti;
Considerata la necessita' di aggiornare tali dati, prendendo in considerazione la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, nonche' la variazione percentuale rilevata del tasso di inflazione;
Considerata l'opportunita' di aggiornare i parametri relativi al valore medio pro-capite della spesa corrente e della spesa di investimento, sulla base dei dati piu' aggiornati in possesso del Ministero dell'interno desunti dai consuntivi dell'anno 2017;
Valutato inoltre, di distinguere gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento dell'ulteriore 30%, rispetto l'aumento del 20,3% per il tasso d'inflazione, quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica esclusivamente il predetto aumento del tasso d'inflazione e, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%;
Assunto altresi' che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Decreta:

Art. 1

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e' pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:
a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;
b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.
2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.
3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.
 
Allegato

Tabella A
Compenso base annuo lordo per ogni componente degli organi
di revisione degli enti locali

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.
 
Art. 3

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.
2. Le modalita' di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilita' sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attivita' dell'organo di revisione.
3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove cio' si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.
 
Art. 4

1. I limiti massimi, di cui agli articoli 1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1° gennaio 2019.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Ministro dell'interno:
Salvini
Il Ministro dell'economia e delle finanze:
Tria