Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 35 e 36 che disciplinano le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123, concernente regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007 del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007 del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del 2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, anche con riferimento ai predetti regolamenti (CE) di esecuzione, ove necessario;
Visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006, ed in particolare l'articolo 26 che individua nel 1° gennaio 2015 il termine dal quale ha effetto l'abrogazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e stabilisce che resta in vigore l'applicazione dei regolamenti (CE) di esecuzione n. 1493/2007, n. 1494/2007, n. 1497/2007, n. 1516/2007, n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008, n. 307/2008 e n. 308/2008, fino all'abrogazione degli stessi mediante atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, cosi' come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1375 della Commissione del 25 luglio 2017, recante il formato e le modalita' di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita' al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonche' per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati a effetto serra, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione del 2 aprile 2008;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalita' dettagliate relative alla dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi rispettivamente nelle adunanze del 24 maggio 2018 e del 6 settembre 2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, ed in particolare:
a) individua le autorita' competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3, terzo periodo, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
b) individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014;
c) individua le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese, di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
d) individua le procedure per la certificazione degli organismi di attestazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008;
e) stabilisce le modalita' di riconoscimento dei certificati e attestati di formazione rilasciati da altri Stati membri;
f) disciplina il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicita' notizia delle informazioni sulle attivita' disciplinate dal presente decreto, nonche' la trasparenza delle attivita' medesime;
g) disciplina la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' alle attivita' di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature;
h) individua i sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, per la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo;
i) disciplina l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 517/2014.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive dell'Unione europea vengono forniti
gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O., cosi' recita:
«Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea in materia di formazione
professionale, nonche' gli interventi preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
contratti nella stessa materia a livello internazionale o
delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse
attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di
dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il
Sistema informativo lavoro previsto dall'art. 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche
professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore
e dei crediti formativi e delle loro modalita' di
certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art.
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per
l'accreditamento delle strutture che gestiscono la
formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno
1997, n. 196, in materia di apprendistato, tirocini,
formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto
concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni
formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e
gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del
personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza
tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative
di formazione professionale dei lavoratori italiani
all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita'
formative idonee per il conseguimento di un titolo di
studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o postuniversitaria, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in
particolare dei corsi integrativi di cui all'art. 191,
comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze
armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e,
in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo
Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione
della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita
funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti
altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i
seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del
sistema complessivo della formazione professionale, in
accordo con le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la
valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della
sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di
una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive
dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di
quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata,
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dei programmi operativi multiregionali di formazione
professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del
paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni
esercitati dallo Stato in ordine agli istituti
professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n.
1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
«Art. 143 (Conferimenti alle regioni). - 1. Sono
conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate dall'art. 145 tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia "formazione professionale",
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art.
142. Spetta alla Conferenza Stato-regioni la definizione
degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali
e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche
formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai
sensi dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad
essa trasferite in materia di formazione professionale.».
Il testo degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n.
203, S.O., cosi' recita:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri,
della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi
regolamenti comunitari, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
c-bis) politiche di promozione per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale e di ripristino in
sicurezza dei siti inquinati;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.».
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza
del Ministro). - 1. Al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e' attribuita la titolarita' dei
poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di
vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al
mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione
dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.».
- Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., cosi' recita:
«Art. 28 (Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali). - 1. E' istituito, sotto la
vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, l'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'art. 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio
1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale
per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale
per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente
articolo, sono soppressi.
2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono individuate le
funzioni degli organismi collegiali gia' operanti presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento
nell'ambito dei compiti e delle attivita' di cui all'art.
2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n.
142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale procede al conseguente adeguamento statutario
della propria struttura organizzativa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione "Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)"
e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)".
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'art. 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di
nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
agosto 2008, n. 195, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e per la tutela
del territorio e del mare del 21 maggio 2010, n. 123
(Regolamento recante norme concernenti la fusione
dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto,
denominato Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 2010, n. 179.
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 luglio 2016, n. 166.
- Il regolamento (CE) della Commissione n. 1497/2007
del 18 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard
di controllo delle perdite per i sistemi di protezione
antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 dicembre
2007, n. L 333.
- Il regolamento (CE) della Commissione n. 1516/2007
del 19 dicembre 2007, che stabilisce i requisiti standard
di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2007, n. L 335.
- Il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del
2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle imprese e del personale per quanto
concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli
estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del
2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi e le
condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione del personale addetto al recupero di taluni
solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle
apparecchiature e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008,
n. L 92.
- Il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione del
2 aprile 2008, che stabilisce i requisiti minimi per i
programmi di formazione e le condizioni per il
riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del
personale per quanto concerne gli impianti di
condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore
contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra e'
pubblicato nella G.U.U.E. 3 aprile 2008, n. L 92.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
2012, n. 43 (Attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su
taluni gas fluorurati ad effetto serra), abrogato dal
presente regolamento, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 2012, n. 93.
- Il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas
fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE)
n. 842/2006 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2014, n.
L 150.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della
Commissione, del 30 ottobre 2014 recante il formato e le
modalita' di trasmissione della relazione di cui all'art.
19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio su taluni gas fluorurati ad effetto serra
e' pubblicato nella G.U.U.E. 5 novembre 2014, n. L 318.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 che
stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle
etichette per i prodotti e le apparecchiature che
contengono gas fluorurati a effetto serra (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre
2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, in conformita'
al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d'aria, le pompe di calore
fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra,
nonche' per la certificazione delle imprese per quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati a effetto serra e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 della
Commissione del 17 novembre 2015 recante, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche addette all'installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori
elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al
recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori
elettrici fissi, che ha abrogato e sostituito il
regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione del 2 aprile
2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2015, n. L
301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2065 della
Commissione, del 17 novembre 2015, recante, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, il formato della notifica dei programmi di
formazione e certificazione degli Stati membri, che ha
abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 308/2008 della
Commissione del 2 aprile 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 novembre 2015, n. L 301.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 della
Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, a sensi del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, modalita' dettagliate relative alla
dichiarazione di conformita' al momento dell'immissione sul
mercato di apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria e pompe di calore caricate con
idrofluorocarburi nonche' delle relative verifiche da parte
di un organismo di controllo indipendente e' pubblicato
nella G.U.U.E. 3 giugno 2016, n. L 146.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
gennaio 1994, n. 7, S.O.
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23
(Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, in
attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010, n.
46.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa - Testo A) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2010, n. 216, S.O.
- Il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n.
99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone
norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato
per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di
assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE) n.
517/2014, (UE) 2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) 2015/2066
(CE) n. 306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle
premesse.
 
Allegato A

(di cui all'articolo 7, comma 1)

Requisiti degli organismi di certificazione
delle persone fisiche
1. Accreditamento
1.1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero:
a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
c) installazione;
d) riparazione, manutenzione o assistenza;
e) smantellamento.
In particolare, devono essere predisposti schemi di valutazione della conformita' specifici per le quattro categorie di certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 7 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).
1.2. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature di protezione antincendio:
a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione;
e) smantellamento.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 10 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).
1.3. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative ai commutatori elettrici:
a) installazione;
b) assistenza, manutenzione o riparazione;
c) disattivazione;
d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile).
1.4. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 306/2008, delle persone fisiche addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 306/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse.
Lo schema puo', ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale.
Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio delle attivita' richieste.
2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3 e/o 1.4 di essere qualificati come organismi che provvedono all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio personale, purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008.
2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:
presentazione della domanda di certificazione;
esame della documentazione;
verifiche ispettive
(valutazione iniziale/supplementare/straordinaria,
estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame);
rilascio della certificazione;
spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
 
Allegato B

(di cui all'articolo 8, comma 1)

Requisiti degli organismi di certificazione
delle imprese
1. Accreditamento
1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi:
installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi:
installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per le attivita' che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto (1) ;
b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa.
2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a:
presentazione della domanda di certificazione;
esame della documentazione;
verifiche ispettive
(valutazione iniziale/supplementare/straordinaria,
estensione, sorveglianza, rinnovo);
rilascio della certificazione;
spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

(1) Per volume di attivita' previsto si intende il fatturato
specifico che non comprende quello generato dall'eventuale
acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni
€ 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che
l'impresa abbia una persona certificata
 
Allegato C

(di cui all'articolo 6, comma 1)
Requisiti degli organismi di valutazione della conformita' per il
rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di
formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n.
307/2008.

1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile) dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 307/2008:
all'erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la valutazione della conformita' che preveda la predisposizione da parte dell'organismo che rilascia l'attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni del regolamento (UE) n. 517/2014, si applicano le seguenti definizioni:
a) organismo nazionale di accreditamento: unico organismo autorizzato dallo Stato a svolgere attivita' di accreditamento nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) accreditamento: attestazione con la quale l'organismo nazionale di accreditamento certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
c) organismo di valutazione della conformita': un organismo accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere determinate attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
d) valutazione della conformita': procedura con la quale un organismo di valutazione della conformita' dimostra che sono rispettate le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona fisica o a un organismo, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
e) organismo di certificazione: un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di certificazione delle persone fisiche di cui all'articolo 7, comma 1, e delle imprese di cui all'articolo 8, comma 2;
f) organismo di controllo indipendente: un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento per svolgere le attivita' di verifica delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
g) organismo di attestazione di formazione: organismi certificati dagli organismi di valutazione della conformita' per rilasciare attestati di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008 in conformita' all'Allegato C al presente decreto;
h) tariffario: documento che definisce le tariffe per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati di conformita' rilasciati dagli organismi di cui alla lettera e);
i) camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
l) Registro telematico nazionale: Registro telematico delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15;
m) Banca dati: Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati di cui all'articolo 16;
n) operatore: il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature disciplinate dal presente decreto. A tal fine una persona fisica o giuridica esercita un effettivo controllo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1) libero accesso all'apparecchiatura, che comporta la possibilita' di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilita' di concedere l'accesso a terzi;
2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari;
3) il potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantita' di gas fluorurati nell'apparecchiatura, e all'esecuzione di controlli o riparazioni.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4, della legge 23 luglio 2009,
n. 99 si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e' pubblicata
nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
307/2008 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Autorita' competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero dell'ambiente, e' l'autorita' competente ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, all'articolo 9, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 517/2014.
2. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito denominato ISPRA, ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Accreditamento

1. L'accreditamento degli organismi di valutazione della conformita' per le attivita' disciplinate dal regolamento (UE) n. 517/2014 e dai relativi regolamenti europei di esecuzione e' rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento sulla base di schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell'ambiente.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Organismi di certificazione

1. Gli organismi di certificazione svolgono le attivita' per le quali sono stati accreditati, previa designazione da parte del Ministero dell'ambiente. A tal fine, gli organismi di certificazione presentano al Ministero dell'ambiente apposita istanza corredata da copia del certificato di accreditamento e del tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati di conformita' alle persone fisiche o alle imprese. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Ministero dell'ambiente conclude con provvedimento espresso il procedimento. I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora siano richieste eventuali modifiche o l'acquisizione di ulteriori informazioni.
2. Il tariffario, presentato a corredo dell'istanza di designazione dell'organismo di certificazione delle persone fisiche o delle imprese, deve contenere, rispettivamente, le informazioni di cui agli allegati A 2.3 e B 2.2 del presente decreto.
3. Gli organismi di certificazione designati devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della designazione da parte del Ministero dell'ambiente.
4. Gli organismi di certificazione designati devono inserire per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:
a) persone fisiche e imprese alle quali e' stato rilasciato il pertinente certificato, con gli estremi identificativi del certificato stesso;
b) gli estremi identificativi dei provvedimenti con i quali hanno sospeso, revocato, rinnovato o trasferito i pertinenti certificati.
5. Gli organismi di certificazione possono provvedere anche all'organizzazione di prove d'esame o delegare lo svolgimento di detta attivita' ad organismi terzi sulla base dello schema di valutazione della conformita' di cui all'Allegato A 2.1.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di certificazione designati trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.
 
Art. 6

Organismi di attestazione di formazione
e Organismi di valutazione della conformita'

1. Ai fini del regolamento (CE) n. 307/2008, gli organismi di attestazione di formazione delle persone fisiche devono essere certificati dagli organismi di valutazione della conformita', previa verifica dei requisiti di cui all'Allegato C.
2. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' che li ha certificati, i nominativi delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato, entro dieci giorni dalla data del rilascio del medesimo.
3. Gli organismi di valutazione della conformita' che rilasciano i certificati agli organismi di attestazione di formazione devono iscriversi nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'accreditamento.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 3, inseriscono, per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, entro dieci giorni lavorativi, le seguenti informazioni:
a) organismi di attestazione di formazione che hanno ottenuto la certificazione;
b) provvedimento di sospensione o revoca della certificazione dell'organismo di attestazione di formazione, sulla base delle condizioni ivi previste;
c) persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato di formazione.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di valutazione della conformita' di organismi di attestazione di formazione trasmettono al Ministero dell'ambiente una relazione sulle attivita' da loro svolte nel corso dell'anno precedente.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
307/2008 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Persone fisiche soggette all'obbligo di certificazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 11 e 12, devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato A, le persone fisiche che intendono svolgere le attivita' di cui alle seguenti lettere:
a) attivita' su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
b) attivita' su apparecchiature di protezione antincendio che contengono gas fluorurati a effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;
2) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
3) installazione;
4) riparazione, manutenzione o assistenza;
5) smantellamento;
c) attivita' su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra:
1) installazione;
2) riparazione, manutenzione o assistenza;
3) smantellamento;
4) recupero;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di dieci anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le persone fisiche che intendono conseguire la certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) sostenere un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati dei regolamenti (UE) 2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato a seguito del superamento dell'esame di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE)
2015/2067, n. 304/2008, n. 2015/2066 e n. 306/2008 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 8

Imprese soggette all'obbligo di certificazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Le imprese che svolgono le attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati a effetto serra devono essere certificate dall'organismo di certificazione di cui all'articolo 5, in funzione dei singoli regolamenti di cui al punto 1, dell'Allegato B.
2. Il certificato di cui al comma 1 ha una validita' di cinque anni e deve essere rinnovato, su istanza dell'interessato, entro sessanta giorni antecedenti la scadenza del certificato medesimo.
3. Le imprese che intendono conseguire la certificazione per una delle attivita' di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati e designati ai sensi dell'articolo 5, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) dimostrare il possesso dei requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea come previsto dall'Allegato B 2.1, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
4. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere i certificati di cui al comma 1.
5. Il certificato di cui al comma 1 e' rilasciato previa verifica dei requisiti di cui di cui al comma 3, lettera c).
6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, lettera c), comporta, previa notifica all'impresa interessata, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.
 
Art. 9

Persone fisiche soggette all'obbligo di attestazione
e iscrizione al Registro telematico nazionale

1. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, le persone fisiche che svolgono l'attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione della formazione.
2. Le persone fisiche che intendono conseguire l'attestato per svolgere l'attivita' di cui al comma 1 devono:
a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale;
b) presentare richiesta di attestazione ad uno degli organismi di cui all'articolo 6, corredata dalla richiesta di cui alla lettera a);
c) completare un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008, entro il termine di otto mesi dalla data di iscrizione di cui alla lettera a).
3. All'iscrizione nel Registro telematico nazionale provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4, e l'iscrizione e' condizione necessaria per ottenere l'attestato di cui al comma 1.
4. L'attestato di cui al comma 1 e' rilasciato, entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del corso di formazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2, lettera c), comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Note all'art. 9:
- La direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle emissioni degli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica
la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
307/2008 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10
Persone fisiche e imprese soggette all'iscrizione al Registro
telematico nazionale esenti dall'obbligo di certificazione e
attestazione.

1. Non sono sottoposti all'obbligo di certificazione di cui agli articoli 7 e 8 e agli obblighi di attestazione di cui all'articolo 9:
a) le persone fisiche addette al controllo di sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico contenenti gas fluorurati a effetto serra;
b) le imprese che svolgono attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o di recupero di gas fluorurati ad effetto serra da dette apparecchiature;
c) le imprese che svolgono attivita' di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature fisse che li contengono;
d) le imprese che svolgono attivita' di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
e) le imprese che svolgono attivita' di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra;
f) le imprese che svolgono attivita' di controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo Rankine a fluido organico.
2. Le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1 devono iscriversi per via telematica nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale.
3. All'iscrizione provvede la Camera di commercio competente, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi alla direttiva 2006/40/CE
si veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 11
Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e di
iscrizione al Registro telematico nazionale.

1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione e iscrizione di cui all'articolo 7:
a) le persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente;
b) le persone fisiche addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformita' all'articolo 20, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067.
2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di cui al comma 1, presentano alla Camera di commercio competente apposita domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'allegato I del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE
in materia di attrezzature a pressione e della direttiva
2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul
mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne
dispone l'abrogazione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
(Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73,
S.O.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE)
2015/2067 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)».
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 12
Deroghe temporanee per le persone fisiche dagli obblighi di
certificazione e di iscrizione al Registro telematico nazionale.

1. Per avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067, dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 304/2008, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066, dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 306/2008 o dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 307/2008, le persone fisiche interessate presentano, per via telematica, alla Camera di commercio competente, apposita domanda secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilita', di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.

Note all'art. 12:
- Per i riferimenti normativi ai regolamenti (UE)
2015/2067, (CE) n. 304/2008, (UE) n. 2015/2066, (CE) n.
306/2008 e (CE) n. 307/2008 si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle
note all'art. 11.
 
Art. 13

Riconoscimento dei certificati delle persone fisiche
e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. I certificati e gli attestati di formazione rilasciati a persone fisiche e imprese da altri Stati membri ai sensi dell'articolo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono riconosciuti per lo svolgimento delle relative attivita' in Italia con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4, senza obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale.
2. Le persone fisiche e le imprese trasmettono, per via telematica, copia del certificato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa ha la sede legale, per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
3. Le persone fisiche trasmettono, per via telematica, copia dell'attestato rilasciato in un altro Stato membro, corredata da traduzione in lingua italiana certificata conforme secondo l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla Camera di commercio dove la persona ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita' per l'inserimento nell'apposita sezione del Registro telematico nazionale.
4. All'inserimento delle persone fisiche e delle imprese nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale, provvedono le Camere di commercio competenti per territorio ai sensi dei commi 2 e 3, previo svolgimento delle necessarie verifiche.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato nelle
note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 33 (L) (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita'
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero
da autorita' estere e da valere nello Stato sono
legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti
dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'art. 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato
e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.».
 
Art. 14

Registrazioni

1. Sono istituiti presso il Ministero dell'ambiente il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all'articolo 15 e la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, di cui all'articolo 16.
 
Art. 15

Registro telematico nazionale delle persone
e delle imprese certificate

1. Al fine di rendere accessibili e fruibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle attivita' disciplinate dal presente decreto e garantire la trasparenza delle stesse, gli organismi di certificazione designati di cui all'articolo 5, gli organismi di cui all'articolo 6 di valutazione della conformita' degli organismi di attestazione della formazione, le persone fisiche e le imprese di cui agli articoli 7, 8, 9, e 10, si iscrivono, per via telematica, nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale inserendo le informazioni ivi previste.
2. Il Registro telematico nazionale e' gestito dalle Camere di commercio competenti ed e' suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformita' e degli organismi di attestazione;
b) Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all'obbligo di certificazione;
c) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
d) Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l'attestato;
e) Sezione delle persone fisiche con deroghe temporanee o esenzioni all'obbligo di certificazione;
f) Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.
3. Per la gestione e la tenuta del Registro telematico nazionale, gli organismi, le persone fisiche e le imprese di cui al comma 1, versano alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e nel Registro telematico nazionale sono pubblicate le modalita' di presentazione delle domande di iscrizione al Registro telematico nazionale e le seguenti informazioni:
a) modello della richiesta di certificazione o attestazione;
b) modello di domanda di iscrizione al Registro telematico nazionale, da presentare ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
c) modello di dichiarazione relativa alle deroghe temporanee e alle esenzioni di cui agli articoli 11 e 12;
d) modello di richiesta di riconoscimento del certificato estero di cui all'articolo 13;
e) voci e importi dei diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
5. ISPRA, le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'organismo nazionale di accreditamento, accedono al Registro telematico nazionale, per quanto di rispettiva competenza.

Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., cosi' recita:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c);
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e
pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'
non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione
europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti
dall'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'art. 8, ivi compresi gli
importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard
determinati ai sensi dell'art. 28, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'art. 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza.
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'art. 4-bis.».
 
Art. 16

Banca dati gas fluorurati a effetto serra
e apparecchiature contenenti gas fluorurati

1. Al fine di raccogliere le informazioni contenute nei registri di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, le vendite di gas fluorurati a effetto serra e di apparecchiature contenenti tali gas nonche' le attivita' di assistenza, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature, sono comunicate, per via telematica, alla Banca dati gestita dalla Camera di commercio competente.
2. Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra per le attivita' di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 49 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
b) le quantita' e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.
3. Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza di cui agli articoli 49 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Banca dati, all'atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni:
a) tipologia di apparecchiatura;
b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
c) anagrafica dell'acquirente;
d) dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sara' effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione e' rilasciata dal venditore.
4. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a seguito dell'installazione delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell'apparecchiatura;
b) anagrafica dell'operatore;
c) data e luogo di installazione;
d) tipologia di apparecchiatura;
e) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
f) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l'installazione;
g) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'installazione;
i) eventuali osservazioni.
5. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 gia' installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati le seguenti informazioni:
a) data, se disponibile, e luogo di installazione;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione;
f) nome e indirizzo dell'impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantita' di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di controllo, riparazione o manutenzione;
h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione;
i) quantita' e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l'intervento sull'apparecchiatura;
l) eventuali osservazioni.
6. La persona fisica certificata o l'impresa certificata di cui al comma 5 non e' responsabile dell'installazione.
7. L'impresa certificata di cui agli articoli 8 e 13 ovvero, nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, la persona fisica certificata ai sensi degli articoli 7 e 13 che esegue lo smantellamento delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del regolamento (UE) n. 517/2014, comunica per via telematica alla Banca dati, a decorrere dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le seguenti informazioni:
a) data e luogo di smantellamento;
b) anagrafica dell'operatore;
c) tipologia di apparecchiatura;
d) codice univoco di identificazione dell'apparecchiatura;
e) quantita' e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento;
f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell'apparecchiatura;
g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell'impresa certificata che ha effettuato l'intervento di smantellamento;
h) eventuali osservazioni.
8. Le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 relative al controllo delle perdite, all'installazione, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.
9. Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati, le imprese di cui ai commi 2 e 3, indipendentemente dalle modalita' di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Gli operatori delle apparecchiature di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad f), del regolamento (UE) n. 517/2014 verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l'accesso alla pagina riservata della Banca dati da effettuarsi con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 4, e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni.
11. Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all'obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalita' stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all'area riservata della Banca dati, per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 18.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma
dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a
distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali
commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato
da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali
commerciali o da una corrispondente offerta, il
professionista fornisce al consumatore le informazioni
seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi,
nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) l'identita' del professionista;
c) l'indirizzo geografico dove il professionista e'
stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo
elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore
di contattare rapidamente il professionista e comunicare
efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo
geografico e l'identita' del professionista per conto del
quale agisce;
d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita'
della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del
professionista a cui il consumatore puo' indirizzare
eventuali reclami e, se applicabile, quello del
professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi
comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o
servizi comporta l'impossibilita' di calcolare
ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di
calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese
aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro
costo oppure, qualora tali spese non possano
ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un
contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale
include i costi totali per periodo di fatturazione; quando
tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa
fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili
totali; se i costi totali non possono essere
ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere
fornite le modalita' di calcolo del prezzo;
f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione
a distanza per la conclusione del contratto quando tale
costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di
base;
g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione,
la data entro la quale il professionista si impegna a
consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il
trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso,
le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale
diritto conformemente all'art. 54, comma 1, nonche' il
modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
i) se applicabile, l'informazione che il consumatore
dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in
caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i
beni per loro natura non possano essere normalmente
restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di
recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi
dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51, comma 8, egli e'
responsabile del pagamento al professionista di costi
ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3;
m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi
dell'art. 59, l'informazione che il consumatore non
beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le
circostanze in cui il consumatore perde il diritto di
recesso;
n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale
di conformita' per i beni;
o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni
dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi
postvendita e delle garanzie commerciali;
p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come
definiti all'art. 18, comma 1, lettera f), del presente
Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il
contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a
rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal
contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi
del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di
depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e'
tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto
digitale, comprese le misure applicabili di protezione
tecnica;
u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del
contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il
professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo'
ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se
applicabile;
v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un
meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il
professionista e' soggetto e le condizioni per avervi
accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui
al comma 1, si applicano anche ai contratti per la
fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono
messi in vendita in un volume limitato o in quantita'
determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale
non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui
al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite
dai corrispondenti dati della casa d'aste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e
l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul
recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista
ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma
1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni
al consumatore, debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte
integrante del contratto a distanza o del contratto
negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere
modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di
informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di
cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione
dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non
deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono
una comunicazione individuale, le informazioni di cui al
comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in
lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella
presente sezione si aggiungono agli obblighi di
informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione
aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di
conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive
modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio
delle informazioni e una disposizione della presente
sezione, prevale quest'ultima.
10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli
obblighi di informazione di cui alla presente sezione
incombe sul professionista.».
- Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.
 
Art. 17

Verifica dell'accuratezza dei dati

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di controllo indipendente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) n. 2016/879 si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 18

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonche' su quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Etichettatura

1. Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2068 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 20

Adempimenti delle Camere di commercio

1. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonche' gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro di cui all'articolo 13.
2. Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma 10, previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
4. Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identita' digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.
5. Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.

Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.
 
Art. 21

Disposizioni transitorie

1. I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.
2. I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attivita' di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
3. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attivita' di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.
4. I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attivita'.
5. L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attivita' di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per dette attivita', rilasciando una apposita certificazione integrativa.
6. Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014.
7. Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano gia' iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti normativi ai regolamenti (CE) n.
842/2006, (CE) n. 303/2008, (UE) n. 2015/2067, (CE) n.
305/2008, (UE) n. 2015/2066 si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 si veda nelle note
alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n.
517/2014 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 23

Disposizioni finali e abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
2. Gli allegati A, B e C formano parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 novembre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1

Note all'art. 23:
- Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, abrogato dal
presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.