Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018).

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 


N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).

Note all'art. 1:
Comma 1:
- Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.
21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - 1. - 1-bis.
1-ter. La prima sezione del disegno di legge di
bilancio contiene esclusivamente:
a) la determinazione del livello massimo del ricorso
al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in
termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del
triennio di riferimento, in coerenza con gli obiettivi
programmatici del saldo del conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 10, comma 2;
b) norme in materia di entrata e di spesa che
determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio
di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella
seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica,
attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione
dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e
della spesa previsti dalla normativa vigente o delle
sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso
nuovi interventi;
c) norme volte a rafforzare il contrasto e la
prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva ovvero a
stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e
contributivi;
d) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
18 e le corrispondenti tabelle;
e) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente dalle amministrazioni statali in
regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la
parte non utilizzata al termine dell'esercizio, e'
conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione
dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei
provvedimenti negoziali;
f) eventuali norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 17, commi 12
e 13, e, qualora si rendano necessarie a garanzia dei saldi
di finanza pubblica, misure correttive degli effetti
finanziari derivanti dalle sentenze definitive di cui al
medesimo comma 13 dell'art. 17;
g) le norme eventualmente necessarie a garantire il
concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza
pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Omissis.»
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente della parte III della
Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto):
«Tabella A - Parte III [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]
Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad
essere utilizzati nella preparazione di prodotti
alimentari;
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v. d.
01.02, 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v. d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati
(v. d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v. d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e
fagiani (v. d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v. d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v. d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici e aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v. d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v. d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v. d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v. d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v. d. 04.05);
16) miele naturale (v. d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomachi di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v. d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v. d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo
immediato;
21) ortaggi e piante mangerecce macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di
manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci
ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o
di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della
palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) ;
22) uva da vino (v. d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v. d. ex 08.13);
24) te', mate (v.d. 09.02-09.03);
25) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno,
miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati
ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex
10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori destinate
ad usi diversi da quello zootecnico (v. d. ex 11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali
minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v. d. 07.05 o della frutta comprese nel capitolo 8 della
Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v. d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v. d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v. d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v. d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.
d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v. d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapea (v. d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v. d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v. d. ex 12.06);
38-bis)
39)
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v. d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v. d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v. d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.
d. ex 13.03);
44)
45) alghe (v. d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v. d.
ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi
o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo", destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.
d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati (v. d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15);
54)
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v. d. ex 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (V.
d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione
dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di
farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche
addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in
peso (v. d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura
o tostatura: ''puffed-rice'', ''corn-flakes'' e simili
(v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e
della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v. d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati
senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v. d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v. d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);
75)
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v. d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01);
82) birra (v. d. 22.03);
83)
84)
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v. d. 22.10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex
23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v. d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v. d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati
per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v. d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v. d. ex 29.24);
94) - 97)
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i
pellet (v. d. 44.01);
99) - 102)
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 Kw; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55°C,
nei quali il distillato a 225°C sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in
volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere
nelle reti cittadine di distribuzione;
105)
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) - 109)
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed integratori
per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115) - 118)
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni,
rese da intermediari;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate
anche mediante distributori automatici; prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati
e in costume, ovunque tenuti;
123-bis) -124)
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole
o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126)
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato per
combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter)
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge 19
luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di
cui al n. 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere
e degli impianti di cui al n. 127-quinquies);
127-octies)
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle di cui alla
tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e quelle esenti a
norma dell'art. 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i
criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta' o in
godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi,
ancorche' non ultimate, purche' permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni
richiamate nel n. 21) della parte seconda della presente
tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle
predette case di abitazione, di cui all'art. 13 della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni ed
integrazioni, ancorche' non ultimati, purche' permanga
l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto
la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma, dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere
a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio,
e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1,
lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2,
e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera
g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione
di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o
legatari;
127-duodevicies) locazioni di fabbricati abitativi
effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle
imprese che vi hanno eseguito gli interventi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e locazioni di fabbricati
abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008;
127-undevicies)»
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
della citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 1. (Principi generali). - 1. Omissis.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
Omissis.»
Il numero 114) della tabella A, parte III allegata al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 2.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della
Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I
del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo
alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune e' pubblicato nella GU L 282 del
31.10.2017.
Comma 4:
- Si riporta il testo dell'art. 75 della legge 30
dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione
agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia
per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 75 - 1. Le prestazioni di servizi comunque
afferenti lo stanziamento o il movimento di unita' da
diporto nei porti o approdi turistici si considerano
operazioni imponibili a decorrere dal 1° gennaio 1989 e ad
esse e' applicabile l'aliquota del 19 per cento. Non si fa
luogo al rimborso dell'imposta versata, anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, in misura
superiore a quella indicata nel presente articolo. Le
rettifiche effettuate dagli uffici, relativamente alle
prestazioni di cui al presente articolo, per periodi di
imposta decorsi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge non comportano l'irrogazione di
sanzioni amministrative.
2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono
intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette
biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze
ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580,
con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla
legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i
grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla
legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi
oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non
si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e'
consentita la variazione di cui all'art. 26, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1976, n. 633, e successive modificazioni.
3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4
per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di
alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve
ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse
sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto,
aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale,
sempreche' siano commesse da datori di lavoro. Non e'
ammessa in detrazione l'imposta relativa alla
somministrazione di alimenti e bevande da chiunque
effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella
effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a
mensa aziendale o interaziendale.
4. Resta ferma l'applicazione dell'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto del 9 per cento prevista
per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici
esercizi commesse da imprese che forniscono servizi
sostitutivi di mense aziendali, per le quali la relativa
imposta e' detraibile.
5. Non si da' luogo ad accertamenti ne' a rimborsi di
imposte pagate ne' e' consentita la variazione di cui
all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora
sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista
nei commi 3 e 4 del presente articolo.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1992, le preparazioni di
alimenti utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti,
condizionate per la vendita al minuto, comunque
classificate, anche se nel numero 20 della parte II della
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono soggette all'aliquota dell'imposta sul
valore aggiunto del 12 per cento (124). Non si fa luogo ne'
a rimborsi ne' a rettifiche per le cessioni e le
importazioni effettuate anteriormente alla suddetta data.
7. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera
b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega
al Governo in materia di autonomia impositiva delle
regioni, e quelle di cui all'art. 9 del decreto legislativo
21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della
delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le
imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano
come combustibile sia dell'addizionale regionale
all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale
sostitutiva.»
Comma 5:
- Si riporta il testo del comma 718 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015), come modificato dalla presente
legge:
«718. Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e
fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui
al comma 719:
a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di
1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori
1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020;
b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di
2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7
punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di
ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio
2021;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2019, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, nonche' l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in
misura tale da determinare maggiori entrate nette non
inferiori a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per
ciascuno degli anni successivi il provvedimento e' efficace
dalla data di pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.»
Comma 6:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116 (Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Modifiche alla disciplina ACE - aiuto
crescita economica). - 1. All'art. 1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Per le societa' le cui azioni sono quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di
Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico
europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai
predetti mercati e per i due successivi, la variazione in
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente
alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in
corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40
per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione
in aumento del capitale proprio e' determinata senza tenere
conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta
successivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si
puo' fruire di un credito d'imposta applicando alla
suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va
ripartito in cinque quote annuali di pari importo.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si
applicano alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni
sono negoziate dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono subordinate alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a
cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014.
3. [Abrogato].»
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente del comma 36 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di studio sulla
fiscalita' diretta e indiretta delle imprese immobiliari,
con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008,
l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla
razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle
differenziazioni esistenti tra attivita' di gestione e
attivita' di costruzione e della possibilita' di prevedere,
compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni
agevolative in funzione della politica di sviluppo
dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino
all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non
rilevanza ai fini dell'art. 96 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi
passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su
immobili destinati alla locazione per le societa' che
svolgono in via effettiva e prevalente attivita'
immobiliare. Si considerano societa' che svolgono in via
effettiva e prevalente attivita' immobiliare, le societa'
il cui valore dell'attivo patrimoniale e' costituito per la
maggior parte dal valore normale degli immobili destinati
alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno
i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il
cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal
valore normale di fabbricati.»
Comma 9:
- Si riporta il testo dei commi 56, 57, 65, 71, 73, 74,
82, 83 e 87 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014,
come modificato dalla presente legge:
«56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio
di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime
forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di
attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, di presumere la sussistenza del requisito di
cui al comma 54 del presente articolo.»
«57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di
regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli
che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che assicuri un adeguato scambio di
informazioni e che producono nel territorio dello Stato
italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento
del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,
di terreni edificabili di cui all'art. 10, primo comma,
numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di
mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o
professioni che partecipano, contemporaneamente
all'esercizio dell'attivita', a societa' di persone, ad
associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'
limitata o associazioni in partecipazione, le quali
esercitano attivita' economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli
esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;
d-bis) le persone fisiche la cui attivita' sia
esercitata prevalentemente nei confronti di datori di
lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi
d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o
indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.»
«65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita',
per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e
per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e'
stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni
precedenti l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54,
attivita' artistica, professionale ovvero d'impresa, anche
in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in
nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita'
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o
autonomo, escluso il caso in cui l'attivita'
precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in
precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi
ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta
precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio,
non sia superiore al limite di cui al comma 54.»
«71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il
requisito di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna
delle fattispecie indicate al comma 57.»
«73. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono
individuati, per i contribuenti che applicano il regime
forfetario, specifici obblighi informativi relativamente
all'attivita' svolta.»
«74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle
attivita' produttive. In caso di infedele indicazione, da
parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e
le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la
cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89,
nonche' le condizioni di cui al comma 65, le misure delle
sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento
quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere
applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno la
condizione di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna
delle fattispecie indicate al comma 57.»
«82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere
applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui
viene meno la condizione di cui al comma 54 ovvero si
verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57. La
cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione
del regime ordinario di determinazione e di versamento del
contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale
ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita' di
fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche
laddove sussista la condizione di cui al comma 54. Non
possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i
soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si
verifichi il mancato rispetto della condizione di cui al
comma 54 nell'anno della richiesta stessa.»
«83. Al fine di fruire del regime contributivo
agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono
l'esercizio di un'attivita' d'impresa presentano, mediante
comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a
disposizione dall'INPS; i soggetti gia' esercenti attivita'
d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28
febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la
dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito,
nelle modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato
puo' avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando
nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine
stabilito, ferma restando la permanenza della condizione di
cui al comma 54.»
«87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o
del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1
e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
possono applicare, laddove in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del
presente articolo per i soli periodi d'imposta che
residuano al completamento del quinquennio agevolato.»
Comma 11:
- Il testo dei commi da 56 a 75 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 9, e nelle Note all'art. 1, comma 22.
Comma 12:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La
medesima imposta e' indeducibile ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche all'imposta
municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.
3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, istituita con legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Omissis.»
Comma 14:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque
denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il
presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi
seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e'
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi
i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di
docenza e di ricerca scientifica.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per
il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto.
13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a
comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione
pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui
erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui
al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica , tempestivamente e comunque nei termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i
dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi
conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le
amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle
proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonche'
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le
informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate
dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica, nonche' le informazioni pubblicate dalle stesse
nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e
pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che
consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di
ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.»
Comma 17:
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
Comma 18:
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art.
9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. - 8. Omissis.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
Omissis.»
Comma 19:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l'assunzione di impegni di natura
finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni,
compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi,
conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di
fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni
similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi
corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i
biglietti e le monete da collezione e comprese le
operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e a quote
sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei
titoli nonche' il servizio di gestione individuale di
portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a
strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le
negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e
l'amministrazione nonche' il servizio di gestione
individuale di portafogli. Si considerano in particolare
operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti
finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri
strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque
regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le
relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
o di valute determinate in funzione di tassi di interesse,
di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative
opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su
indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte
effettuati per conto dei contribuenti, a norma di
specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giochi di abilita' e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti
indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
modificazioni, nonche' quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento
approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi
comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle
scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al
numero precedente, nonche' quelle relative all'esercizio
del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle
operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni,
risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di
aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la
destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le
pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati
durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il
locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di
fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter),
escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli
stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3,
comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico
dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche
successivamente nel caso in cui nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia
espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno
eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed
f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro
cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da
1) a 7) nonche' quelle relative all'oro e alle valute
estere, compresi i depositi anche in conto corrente,
effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
10)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso
quello rappresentato da certificati in oro, anche non
allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento
ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano
optato, con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, riferite all'oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il
cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
opzione puo' essere esercitata per le relative prestazioni
di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a
900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno
avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente
vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il
valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto,
incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle
Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C, sulla base
delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche' le
monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
delle popolazioni colpite da calamita' naturali o
catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano
urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta
chilometri;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale,
nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono
escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad
esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate
individualmente;
17)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore di natura non
commerciale compresa la somministrazione di medicinali,
presidi sanitari e vitto, nonche' le prestazioni di cura
rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore di natura non commerciale, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi,
orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili,
delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni
accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche,
discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi,
giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a
favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
plasma sanguigno;
25)
26)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
funebri;
27-bis)
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del Terzo
settore di natura non commerciale;
27-quater) le prestazioni delle compagnie
barracellari di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897,
n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione
totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
19-bis1 e 19-bis2;
27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate
dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca
allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi
consegna.
Sono altresi' esenti dall'imposta le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da
consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa'
cooperative con funzioni consortili, costituiti tra
soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la
percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per
effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non
superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi
dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e
societa' non superino i costi imputabili alle prestazioni
stesse.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 53
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie):
«Art. 53 (Disposizioni relative ai mezzi di trasporto
nuovi). - 1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate
da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti
e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi
dell'art. 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti
Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro
conto, compete il rimborso, al momento della cessione,
dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o
pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso
non puo' essere superiore all'ammontare dell'imposta che
sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta
nel territorio dello Stato.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, 49 e 50
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
secondo comma puo' essere redatto fino alla presentazione
della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.»
«Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente). - 1. Sono
redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del
codice di procedura civile.»
«Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari
correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci
delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
di servizi, delle cooperative agricole e di prima
trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative
della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi
svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di
quelli che per clausola contrattuale devono essere
riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attivita' svolte senza vincolo di
subordinazione a favore di un determinato soggetto nel
quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1,
concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto
dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal
contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale
intramuraria del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, sempreche' le prestazioni non siano rese da
soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'art. 49, comma 1, e non siano state effettuate
nell'esercizio di impresa commerciale, nonche' i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di
quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto
1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale
e del Parlamento europeo e le indennita', comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le
funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione
e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti
assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del
Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi funzione
previdenziale sono quelle derivanti da contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o quivi
operanti in regime di stabilimento o di prestazione di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque
erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati,
alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1
dell'art. 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in
lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o
nello schedario generale della cooperazione, che nel suo
statuto siano inderogabilmente indicati i principi della
mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano
effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro
dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art.
13.»
Il titolo III (Ritenute alla fonte) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) comprende gli articoli da 23 a 30.
Comma 22:
- I testi modificati dei commi 56, 57, 65, 71, 73, 74,
82, 83, 87 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014
sono riportati nelle Note all'art. 1, comma 9.
- Si riporta il testo vigente dei commi 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 84, 85, 86, 88 e 89 dell'art. 1 della citata legge n.
190 del 2014:
«58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i
contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la
rivalsa dell'imposta di cui all'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b)
applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'art. 41,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli
acquisti di beni intracomunitari l'art. 38, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o
rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni; e) applicano alle importazioni,
alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi
della facolta' di acquistare senza applicazione
dell'imposta ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c),
e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per
le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di
cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o
addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Le
cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9,
71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche
prevedendo l'esclusione per talune attivita', e secondo le
modalita' stabiliti con apposito decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.»
«59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti
che applicano il regime forfetario sono esonerati dal
versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli
altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di
acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei
corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui
all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive
modificazioni.»
«60. I contribuenti che applicano il regime forfetario,
per le operazioni per le quali risultano debitori
dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.»
«61. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'art. 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal
regime forfetario alle regole ordinarie e' operata
un'analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione
del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.»
«62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui
e' applicata l'imposta sul valore aggiunto e' computata
anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non
si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui all'art. 6,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e
all'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato,
ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e
successive modificazioni, il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto
effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art. 32-bis
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui
corrispettivi non sono stati ancora pagati.»
«63. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il
regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui
l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei modi
ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.»
«64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il
reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o
dei compensi percepiti il coefficiente di redditivita'
nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla
presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito
imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta
sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15
per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'art. 5,
comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote
assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, e'
dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi
quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa
familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni,
ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare
non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui
collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato
ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di
versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.»
«66. I componenti positivi e negativi di reddito
riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il
regime forfetario, la cui tassazione o deduzione e' stata
rinviata in conformita' alle disposizioni del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione
del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia
del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai
fini della determinazione del valore della produzione
netta.»
«67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto
del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta
d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i
contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e'
soggetto ad imposta sostitutiva.»
«68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
forfetario possono essere computate in diminuzione del
reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo le regole
ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
«69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i
documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano
il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di
registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La
dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con
le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I
contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non
sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al
titolo III del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi
contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei
redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non
e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi
stessi.»
«70. I contribuenti che applicano il regime forfetario
possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L'opzione, valida per almeno un triennio, e' comunicata con
la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta
valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane
la concreta applicazione della scelta operata.»
«72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in
base alle regole del regime forfetario, hanno gia' concorso
a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche'
di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i
compensi che, ancorche' di competenza del periodo in cui il
reddito e' stato determinato in base alle regole del regime
forfetario, non hanno concorso a formare il reddito
imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di
imposta successivi nel corso dei quali si verificano i
presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti
criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal
regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio
da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese
sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario
non assumono rilevanza nella determinazione del reddito
degli anni successivi. Nel caso di cessione,
successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da
cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo
dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata,
rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
assume come costo non ammortizzato quello risultante alla
fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre
il regime. Se la cessione concerne beni strumentali
acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come
costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.»
«75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per
carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi
del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva
ai fini dell'applicazione dell'art. 13 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, e successive modificazioni.»
«76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita'
d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il
regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.»
«77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei
precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale
reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini
previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per
l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui
all'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.»
«78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o
coadiutori, il soggetto di cui al comma 76 del presente
articolo puo' indicare la quota di reddito di spettanza dei
singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente,
del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile
sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai
sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.»
«79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui
al comma 76 sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.»
«80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente
articolo e ai loro familiari collaboratori, gia' pensionati
presso le gestioni dell'INPS e con piu' di 65 anni di eta',
non si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma
15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»
«81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al
comma 54 del presente articolo non si applica la riduzione
contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'art.
1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.»
«84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e
l'INPS stabiliscono le modalita' operative e i termini per
la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del
regime contributivo agevolato.»
«85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'art. 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111;
c) l'art. 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.»
«86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato
di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
del regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, commi 1
e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o
del regime contabile agevolato di cui all'art. 27, comma 3,
del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo,
applicano il regime forfetario, salva opzione per
l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari.»
«88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di
vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al
completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al
compimento del trentacinquesimo anno di eta'.»
«89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
possono essere dettate le disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
relative modalita' applicative.»
Il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 recante
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di
controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma
1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190.
Comma 23:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 56, comma 2,
101, comma 6, e 116, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non
concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti
i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in
accomandita semplice di cui all'art. 5, nonche' quelle
delle societa' semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato
nella proporzione stabilita dall'art. 5. Per le perdite
della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione
si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti
nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi,
in misura non superiore all'80 per cento dei relativi
redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per
l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano
le disposizioni dell'art. 84, comma 2, e, limitatamente
alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo art. 84.»
«Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). - 1.
Omissis.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una
perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta
per la parte del loro ammontare che eccede i componenti
negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109,
comma 5, e' computata in diminuzione del reddito a norma
dell'art. 8. Per le perdite derivanti dalla partecipazione
in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
Omissis.»
«Art. 101. (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. - 5-bis. Omissis
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice sono
utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti
per trasparenza dalla stessa societa' che ha generato le
perdite.
Omissis.»
«Art. 116. (Opzioni per le societa' a ristretta base
proprietaria). - 1. L'opzione di cui all'art. 115 puo'
essere esercitata con le stesse modalita' ed alle stesse
condizioni, ad esclusione di quelle indicate nel comma 1
del medesimo art. 115, dalle societa' a responsabilita'
limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con
una compagine sociale composta esclusivamente da persone
fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di
societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'art. 115 e quelle del comma 3
dell'art. 8. Le plusvalenze di cui all'art. 87 e gli utili
di cui all'art. 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il
reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'art. 58, comma 2, e nell'art. 59.
2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e
2, le societa' ivi previste possono esercitare l'opzione
per l'applicazione del regime di cui all'art. 55-bis. Gli
utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle
partecipazioni nelle societa' che esercitano l'opzione di
cui all'art. 55-bis si considerano equiparati alle somme di
cui al comma 3 dello stesso articolo. Si applicano le
disposizioni dell'art. 84, comma 3. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita
e' riportabile nei limiti di cui all'art. 84, comma 1,
secondo periodo.»
Comma 24:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
«Art. 3. (Efficacia temporale delle norme tributarie).
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.»
Comma 25:
- Il testo modificato del comma 3 dell'art. 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 23.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 66 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 66. (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa
dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
applicano il regime di contabilita' semplificata, e'
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di
cui all'art. 85 e degli altri proventi di cui all'art. 89
percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita'
d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui
all'art. 57, dei proventi di cui all'art. 90, comma 1,
delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 86 e delle
sopravvenienze attive di cui all'art. 88 e diminuita delle
minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,
secondo le disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e
103, a condizione che sia tenuto il registro dei beni
ammortizzabili. L'indicazione di tali quote puo' essere
effettuata anche secondo le modalita' dell'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di
beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a
norma dell'art. 101. Non e' ammessa alcuna deduzione a
titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di
cui all'art. 105 sono deducibili a condizione che risultino
iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto
indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56,
comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e
3, 109, commi 5, 7 e 9, lettera b), e 110, commi 1, 2, 5, 6
e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle
plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa
pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma
1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4
dell'art. 109.
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio
e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma
dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13
ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a
norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un
importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei
ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per
cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro
77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e
fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei
precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione
forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i
trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre
il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per
quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime
imprese compete, altresi', una deduzione forfetaria annua
di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni
giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente
dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e
conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi
effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto
delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura di
cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; i
documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura
devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
l'accertamento.»
Comma 26:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge:
«Art. 8. (Determinazione del reddito complessivo). - 1.
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di
ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di
cui all'art. 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e
professioni. Non concorrono a formare il reddito
complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in
deduzione ai sensi dell'art. 60.
Omissis.»
Comma 28:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 73, 77 e
102 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e, salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto
istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, in cui almeno uno dei
disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano
fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato
i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis, quando, successivamente alla
loro costituzione, un soggetto residente nel territorio
dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione
che importi il trasferimento di proprieta' di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti il
cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio immobiliari, e siano controllati direttamente o
indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile, anche per
partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle
societa'.
5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli
organismi di investimento collettivo del risparmio
immobiliari, e di quelli con sede in Lussemburgo, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di
cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto
incaricato della gestione sia sottoposto a forme di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le
ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del
medesimo art. 26 e dall'art. 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, e successive modificazioni.»
«Art. 77 (Aliquota dell'imposta). - 1. L'imposta e'
commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
24 per cento.»
«Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale (659), ridotti alla meta' per il primo esercizio.
I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e
consumo nei vari settori produttivi.
3.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici
settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri
e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita'
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata
contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione
e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per
i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta
dal contratto e' soggetta alle regole dell'art. 96.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'art. 13
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'art. 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell'80 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte di imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.»
Comma 29:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2433 del codice
civile:
«c.c. art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). -
La deliberazione sulla distribuzione degli utili e'
adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero,
qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di
sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'art.
2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se
non per utili realmente conseguiti e risultanti dal
bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non
puo' farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni
del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li
hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 164
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986:
«Art. 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in
una delle fattispecie previste nelle successive lettere a),
b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella misura del 20 per cento, limitatamente ad un
solo veicolo; se l'attivita' e' svolta da societa' semplici
e da associazioni di cui all'art. 5, la deducibilita' e'
consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o
associato. Non si tiene conto: della parte del costo di
acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture
e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli
che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono
utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per
i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso
di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato art. 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti
predetti, che con riferimento al valore dei contratti di
locazione anche finanziaria o di noleggio vanno
ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche
conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. I predetti limiti di 35
milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati
rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di
commercio;
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d'imposta.
Omissis.»
Il testo vigente dell'art. 102 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 28.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2425 e
2359 del codice civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese
sottoposte al controllo di quest'ultime;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti e da imprese
sottoposte al controllo di queste ultime;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17 bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita'
finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) di strumenti finanziari derivati;
Totale delle rettifiche (18 - 19).
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D);
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
21) utile (perdite) dell'esercizio.»
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.»
Il testo del comma 1 dell'art. 73 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 28.
Comma 31:
- Il testo del comma 1 dell'art. 73 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 28.
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 117 a
129 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualita'
di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in
vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
b) di esercitare nel territorio dello Stato
un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55,
mediante una stabile organizzazione, come definita
dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante.
2-bis. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2,
residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che
rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste
dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare
una societa' residente nel territorio dello Stato o non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione per
la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna
societa' residente o non residente di cui al comma 2-ter,
su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi
dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
puo' esercitare l'opzione con le societa' da cui e'
partecipata. Agli effetti del presente comma:
a) la controllata designata, in qualita' di
consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
controllanti;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
essere verificati in capo al soggetto controllante non
residente;
c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla
condizione che il soggetto controllante non residente
designi la controllata residente assumendo, in via
sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127 per
le societa' o enti controllanti;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite
esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al
netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno
il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai
soggetti interessati;
e) se il requisito del controllo nei confronti della
controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del
compimento del triennio, il soggetto controllante non
residente puo' designare, tra le controllate appartenenti
al medesimo consolidato, un'altra controllata residente
avente le caratteristiche di cui al presente comma senza
che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova
controllata designata assume le responsabilita' previste
dall'art. 127 per le societa' o enti controllanti
relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validita'
della tassazione di gruppo, in solido con la societa'
designata nei cui confronti cessa il requisito del
controllo.
2-ter. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera
d), controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numero
1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui
al comma 1 in qualita' di controllata mediante una stabile
organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'art. 120.
3. Permanendo il requisito del controllo di cui al
comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la
societa' o ente controllante puo' modificare il criterio
utilizzato, ai sensi dell'art. 124, comma 4, per
l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso di
interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di
revoca dell'opzione, alle societa' che le hanno prodotte,
nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare
l'opzione. Nel caso venga meno il requisito del controllo
di cui al comma 1 si determinano le conseguenze di cui
all'art. 124.»
«Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito
complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
redditi complessivi netti da considerare, quanto alle
societa' controllate, per l'intero importo
indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile
al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
somma algebrica degli imponibili, la liquidazione
dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza
rimborsabile o riportabile a nuovo.
1-bis. Ai fini della determinazione del credito
d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
complessivo globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza
della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al
consolidato, e per ciascuno Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di
gruppo prima del compimento del triennio o di revoca
dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai
soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente
sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui
si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo
relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate
dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono esclusivamente alla controllante. L'acconto
dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al
periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art.
122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate
per il periodo stesso dalle societa' singolarmente
considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
n. 154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate
tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei
vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.»
«Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita'
legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
di controllata e la sua efficacia e' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di
ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna
controllata presso la societa' o ente controllante ai fini
della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai
periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione
prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza
dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato
incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la
dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere
dal quale si intende esercitare l'opzione.
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti
formali da porre in essere per pervenire alla
determinazione del reddito complessivo globale.»
«Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'art. 2346 del codice civile.
1-bis. Si considerano altresi' controllate le stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite
dall'art. 162, dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione
europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni,
che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui
al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.
2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.»
«Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei
redditi al fine di comunicare alla societa' o ente
controllante la determinazione del proprio reddito
complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e dei
crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e degli acconti autonomamente versati. Al
modello deve essere allegato il prospetto di cui all'art.
109, comma 4, lettera b), con le indicazioni richieste
relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi
ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'art. 123, specificando la
differenza residua tra valore di libro e valore fiscale
riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla
societa' controllante per consentire a quest'ultima
l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria anche successivamente al
periodo di validita' dell'opzione.»
«Art. 122 (Obblighi della societa' o ente
controllante). - 1. La societa' o ente controllante
presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato,
calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla
somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di
gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel
decreto ministeriale di cui all'art. 129 e in quello di
approvazione del modello annuale di dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito
del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il
periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene
aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto
previsto dall'art. 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e
quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
societa' o ente controllante o da altra societa'
controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in
cui il requisito del controllo venga meno anche nei
confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria.
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
quanto versato a titolo d'acconto se il versamento
complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto
relativamente alle societa' per le quali continua la
validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare
l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai
redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione
di cui all'art. 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi
previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo'
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia'
effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle
controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito
del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o
ente controllante. In alternativa a quanto previsto dal
primo periodo, le perdite fiscali risultanti dalla
dichiarazione di cui all'art. 122 sono attribuite alle
societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti
interessati. Il criterio utilizzato per l'eventuale
attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
hanno prodotte e' comunicato all'Agenzia delle entrate
all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o
in caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'art.
117, comma 3.
4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuito a ciascun soggetto.
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche nel caso di fusione di una societa' controllata in
altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione
della societa' o ente controllante con societa' o enti non
appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
ove la societa' o ente controllante sia in grado di
dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni,
la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle
disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini
dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del
consolidato, la societa' o ente controllante puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante
lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto di
cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori
casi di interruzione anticipata del consolidato.
5-bis. La societa' o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non
ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5
ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi.
6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1
per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della
tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.»
«Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
dell'art. 124, comma 1, lettera b), si applicano sia nel
caso di revoca dell'opzione di cui all'art. 117, sia nel
caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di
cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'
singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
cosi' come risultanti dalle comunicazioni di cui all'art.
121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4. La
societa' o l'ente controllante e' tenuto a comunicare
all'Agenzia delle entrate l'importo delle perdite residue
attribuite a ciascun soggetto, secondo le modalita' e i
termini previsti per la comunicazione della revoca.
3. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
alle somme percepite o versate tra le societa' di cui al
comma 1 per compensare gli oneri connessi con la revoca
della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle
societa'.»
«Art. 126 (Limiti all'efficacia ed all'esercizio
dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
all'art. 117 le societa' che fruiscono di riduzione
dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta
amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e' consentito
e, se gia' avvenuto, cessa dall'inizio dell'esercizio in
cui interviene la dichiarazione del fallimento o il
provvedimento che ordina la liquidazione.»
«Art. 127 (Responsabilita'). - 1. La societa' o l'ente
controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli
interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun
soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla
determinazione del reddito complessivo globale di cui
all'art. 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari
alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
al soggetto che ha commesso la violazione.
2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al
consolidato e' responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante
per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta
accertata riferita al reddito complessivo globale
risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in
conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito
imponibile, e alle somme che risultano dovute con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
 


c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla
lettera b).
3.
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente
controllante nei confronti delle societa' controllate perde
efficacia qualora il soggetto controllante ometta di
trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e
dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'art. 119.»
«Art. 128 (Norma transitoria). - 1. Fino a concorrenza
delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche
di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e nei nove
precedenti dalla societa' o ente controllante o da altra
societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui all'art. 117, i valori fiscali degli elementi
dell'attivo e del passivo della societa' partecipata se,
rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili
sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette
svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza
dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e
l'ammontare complessivo di tali differenze.»
«Art. 129 (Disposizioni applicative). - 1. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni applicative
della presente sezione.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 130 a
142 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della
unica base imponibile per il gruppo di imprese non
residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,
comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione per
includere proporzionalmente nella propria base imponibile,
indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.
2359, primo comma, numero 1), del codice civile non
residenti e rientranti nella definizione di cui all'art.
133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e'
consentito alle societa' ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.
1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri
enti pubblici, da persone fisiche residenti che non si
qualifichino a loro volta, tenendo conto delle
partecipazioni possedute da loro parti correlate, quali
soggetti controllanti ai sensi dell'art. 2359, comma 1,
numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente
commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera
b) del comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari
di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per
l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale
controllata esercitare anche l'opzione di cui alla sezione
precedente.»
«Art. 131 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione i
redditi e le perdite prodotti dalle controllate non
residenti di cui all'art. 133 per la quota parte
corrispondente alla quota di partecipazione agli utili
dello stesso soggetto controllante e delle societa'
controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto
della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria
di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata
non residente sia detenuta in tutto o in parte per il
tramite di una o piu' controllate residenti, per la
validita' dell'opzione di cui all'art. 130 e' necessario
che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate
residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione II. In
tal caso la quota di reddito della controllata non
residente da includere nella base imponibile del gruppo
corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di
ciascuna societa' residente di cui al presente comma.
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo
d'imposta del soggetto controllante e delle societa'
controllate di cui al comma 2 in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' non residente. Nel
caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione
avviene l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il
bilancio volontario di cui all'art. 132, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di
partecipazione agli utili alla data di chiusura
dell'esercizio della societa' non residente o se maggiore
quella alla data di approvazione o revisione del relativo
bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto
competono alla controllante. L'acconto dovuto e'
determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo
precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'art.
130. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
somma algebrica degli imponibili relativi al periodo
precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi
presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti
singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154.»
«Art. 132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
1. Permanendo il requisito del controllo, come definito
nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 ha durata per
cinque esercizi del soggetto controllante ed e'
irrevocabile. Al termine del quinquennio l'opzione si
intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a
meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al periodo precedente si applica al termine di
ciascun triennio.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a
tutte le controllate non residenti, cosi', come definite
dall'art. 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna
societa' controllata con quello della societa' o ente
controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non
sia consentita dalle legislazioni locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante
residente e delle controllate residenti di cui all'art.
131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'art.
133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob
previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile
dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la
controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete
l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla
revisione di cui al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'
controllata non residente secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio
di cui alla lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione
dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non
superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste
dell'Amministrazione finanziaria;
d-bis)
3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli
articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
regime previsto dalla presente sezione; la medesima
societa' controllante puo' interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto
controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art.
130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria
estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa'
controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita'
svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le
controllate non residenti nonche' la quota di
partecipazione agli utili riferita alla controllante ed
alle controllate di cui all'art. 131, comma 2, l'eventuale
diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato
attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le
conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali
verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto
controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo
stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto
controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la
determinazione del reddito imponibile fra le quali anche
l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non
rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis.
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono
essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le
modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese
successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
si possono essere verificate. La societa' o ente
controllante che intende accedere al regime previsto dalla
presente sezione ma non ha presentato l'istanza di
interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola
presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei
redditi.»
«Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano
controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
personalita' giuridica non residenti nel territorio dello
Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di
partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o
indirettamente dalla societa' o ente controllante per una
percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa'
controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono
sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto
controllante. Tuttavia il i redditi e le perdite prodotti
dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono
esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo
nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma
precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
fine dell'esercizio della societa' controllante.»
«Art. 134 (Obblighi della societa' od ente controllante
e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o la societa'
controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di
ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito
risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e
del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla
presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
a)
b) indipendentemente dai criteri adottati per la
redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione di un
trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi di
reddito dagli stessi risultanti secondo i criteri di cui
alla predetta sezione I, consentendo nell'esercizio di
competenza la deducibilita' dei componenti negativi non
solo se imputati al conto economico di un esercizio
precedente, ma anche successivo;
c) i valori risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui
si applicano le disposizioni della presente sezione sono
riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a
condizione che siano conformi a quelli derivanti
dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi
formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'art.
142 salvo quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal
predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli
previsti nella sezione I di questo capo si considerano
riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito fino a
concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo
non prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano
fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor ammontare
corrispondente agli accantonamenti che sarebbero stati
deducibili secondo le norme della predetta sezione I a
condizione che tale minore ammontare sia rideterminato dal
soggetto controllante;
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal
predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
previsti dalla stessa sezione I non si considerano
fiscalmente riconosciuti;
4) il valore delle rimanenze finali dei beni
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 85 si
considera fiscalmente riconosciuto in misura non superiore
al valore normale di cui all'art. 92, comma 5;
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e
delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e
passivi di durata superiore a diciotto mesi stipulati fra
le societa' non residenti o fra queste e quelle residenti
incluse nella determinazione dell'unica base imponibile di
cui alla presente sezione se denominati nella valuta
utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal
creditore per la redazione del proprio bilancio di cui
all'art. 132, comma 2;
e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui
ai punti precedenti concorrono alla formazione
dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della
societa' non residente;
f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli
95, commi 2, 3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100,
102, commi 6 e 9, 108, comma 2, secondo periodo, 164;
g) relativamente al reddito imponibile delle
controllate estere l'art. 109, comma 4, lettera b) si
applica nei limiti in cui analoghe deduzioni dal reddito
imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali. In
tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti
negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo
tra la misura prevista dalla legislazione nazionale e
quanto effettivamente dedotto dalla controllata estera
secondo le modalita' ed alle condizioni di cui al decreto
previsto dall'art. 142; in mancanza della predetta
previsione nella legislazione locale e fermo restando
quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono
deducibili dal reddito complessivo del gruppo i componenti
negativi di reddito di cui al predetto articolo non
imputati al conto economico della controllata estera cui si
riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non
residenti relative agli esercizi precedenti l'esercizio
dell'opzione di cui all'art. 130.»
«Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta). - 1. La
societa' controllante, effettuando la somma algebrica del
proprio imponibile e di quelli delle controllate estere
determinati secondo i criteri di cui agli articoli
precedenti, determina il reddito imponibile complessivo
relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente.
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre
alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta
relativi al soggetto controllante, sono ammesse in
detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a
titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art. 165 e
ai commi da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana
relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla
formazione del reddito imponibile complessivo di cui al
comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti
dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana
fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata
estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e'
utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi
secondo le disposizioni di cui all'art. 165.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana
relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per
imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi
in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di
ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se
distribuito.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si
considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
negli esercizi piu' recenti.
6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano
presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella
di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di
tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai
fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si
fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla
tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini
del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia
consentita in modo totale o parziale.»
«Art. 137 (Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del periodo di validita'
dell'opzione). - 1. Nel caso in cui, prima del compimento
del periodo di cui all'art. 132, comma 1, venga meno la
qualificazione soggettiva della societa' o ente
controllante di cui all'art. 130, comma 2, gli effetti
dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in
corso al momento del venir meno della qualificazione
soggettiva predetta. Il periodo precedente non si applica
nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a sua
volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le
perdite del soggetto controllante di cui all'art. 84 non
utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui viene
meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura
corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel
periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa' non
residenti il cui reddito ha concorso alla formazione
dell'unico imponibile e quelle prodotte nello stesso
periodo da tutte le societa'.»
«Art. 138 (Interruzione della tassazione di gruppo
limitatamente ad una o piu' controllate non residenti). -
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il
requisito del controllo venga meno relativamente ad una o
piu' societa' controllate non residenti prima del
compimento del periodo di cui all'art. 132, comma 1, il
reddito complessivo viene aumentato in misura
corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto
della disposizione di cui all'art. 97, comma 2, nei due
esercizi precedenti rientranti nel periodo di cui allo
stesso art. 132, comma 1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga
meno relativamente ad oltre due terzi delle societa'
controllate non residenti oltre a quello di cui al comma 1
si verifica l'effetto di cui all'art. 137, comma 2, da
calcolare proporzionalmente alle perdite fiscali delle
societa' non residenti di cui al presente comma.»
«Art. 139 (Revoca dell'opzione). - 1. Nel caso di
revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2
dell'art. 137.»
«Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate). - 1.
Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal
possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa'
consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo
periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite
della societa' estera che si considerano dedotte e i
redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di
consolidamento in caso di riduzione della percentuale di
possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'art. 142 sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo,
anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»
«Art. 140 (Coordinamento con l'art. 167). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 167 non si applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile
viene incluso in quello della societa' controllante per
effetto dell'opzione di cui all'art. 130.»
«Art. 141 (Norma transitoria). - 1. Fino a concorrenza
delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche
di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 130 e nei nove
precedenti dalla societa' o ente controllante o da altra
societa' controllata, anche se non esercente l'opzione di
cui all'art. 130, i valori fiscali degli elementi
dell'attivo e del passivo della societa' partecipata se,
rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili
sono ridotti o aumentati dell'importo delle predette
svalutazioni in proporzione ai rapporti tra la differenza
dei valori contabili e fiscali dell'attivo e del passivo e
l'ammontare complessivo di tali differenze.»
«Art. 142. (Disposizioni applicative). - 1. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni applicative
della presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono
essere stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione
degli ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del
reddito delle societa' controllate residenti in Paesi ad
alta inflazione. A questo scopo, saranno considerati tali
quelli in cui la variazione dell'indice dei prezzi al
consumo e' superiore di almeno 10 punti percentuali allo
stesso indice rilevato dall'ISTAT.
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2
non si applica quanto previsto dall'art. 134, comma 1,
lettera d).»
Comma 32:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 115 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1.
Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito
imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettera a), al cui capitale sociale partecipano
esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma
1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli
utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non
si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350,
secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume
pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono
sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione.
L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione
dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
agli articoli 117 e 130.
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al
comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato
l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili
distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi
d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le
ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale
societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti
versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di
ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata
relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono
imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di
partecipazione ed entro il limite della propria quota del
patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori
all'inizio della tassazione per trasparenza non possono
essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle
societa' partecipate.
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
della societa' partecipata e deve essere esercitata da
tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione
finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare
l'opzione. Al termine del triennio l'opzione si intende
tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non
sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al
periodo precedente si applica al termine di ciascun
triennio.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non
modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto
distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve
costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di
cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del
presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta'
assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti
gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
coperture di perdite, si considerano prioritariamente
utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di
mutamento della compagine sociale della societa'
partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i
requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli
obblighi di acconto permangono anche in capo alla
partecipata. Per la determinazione degli obblighi di
acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto
previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di revoca
dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza
considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli
interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del
reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma
sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui
all'art. 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
di imputazione rettificando i valori patrimoniali della
societa' partecipata secondo le modalita' previste
dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni
determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed
accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal
quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove
precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel
comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito,
rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai
soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei
redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.»
Comma 33:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2217 del codice
civile:
«Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario
deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e
successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e
la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative
all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita'
dell'imprenditore estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa'
per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per
cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per
cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per
cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni
per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 di
importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non
e' dovuta.
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis
nonche' in altre disposizioni di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'art. 165.
Se l'ammontare dei crediti d'imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi.»
Comma 38:
- Il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile e'
riportato nelle Note all'Art. 1, comma 29.
Comma 54:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Obbligo di memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi). - 1. All'art. 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A
decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le
operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano
elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia
delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione
dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di
registrazione di cui all'art. 24, primo comma, del suddetto
decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi
precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai
soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.
Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre
2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli
adempimenti di cui al presente comma in ragione della
tipologia di attivita' esercitata.»;
b) al comma 6 le parole «optano per» sono sostituite
dalla seguente: «effettuano»;
c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:
«6-ter. Le operazioni di cui all'art. 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 effettuate nelle zone individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, possono essere
documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio
della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10
maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui
alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonche' con l'osservanza
delle relative discipline.
6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al
Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art.
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al
comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i
corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. I
dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono
essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per
l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e
doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio
della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della salute e per la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in
materia di protezione dei dati personali, anche con
riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di
utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche
temporali, nonche', ai sensi dell'art. 2-sexies del codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare
i diritti e le liberta' dell'interessato.
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto
o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Il contributo e'
anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo
praticato ed e' a questo rimborsato sotto forma di credito
d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma
non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti le modalita'
attuative, comprese le modalita' per usufruire del credito
d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni altra
disposizione necessaria per il monitoraggio
dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa
previsto. Il limite di spesa previsto e' pari a euro 36,3
milioni per l'anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per
l'anno 2020.».
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la deroga
di cui all'art. 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri
di cui all'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) l'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e' abrogato;
b) all'art. 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno
esercitato l'opzione di cui all'art. 2, comma 1,» sono
soppresse;
2. al comma 2, dopo le parole «n. 633» sono
aggiunte le seguenti: «, fatta salva la tenuta del registro
di cui all'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di
tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta
dei registri secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma
5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'art. 26.»
Comma 55:
- Si riporta il testo del comma 6-quinquies dell'art. 2
del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi). - 1. - 6-quater. Omissis
6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o
l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al
soggetto e' concesso un contributo complessivamente pari al
50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro
250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di
adattamento, per ogni strumento. Al medesimo soggetto il
contributo e' concesso sotto forma di credito d'imposta di
pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al credito d'imposta di cui al presente comma non si
applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,e il suo utilizzo e' consentito a
decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta
sul valore aggiunto successiva al mese in cui e' stata
registrata la fattura relativa all'acquisto o
all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare
la memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1 ed e'
stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo
corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro trenta giorni dal 1°
gennaio 2019, sono definiti le modalita' attuative,
comprese le modalita' per usufruire del credito d'imposta,
il regime dei controlli nonche' ogni altra disposizione
necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il
rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa
previsto e' pari a euro 36,3 milioni per l'anno 2019 e pari
ad euro 195,5 milioni per l'anno 2020.»
Comma 56:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni di semplificazione per l'avvio
della fatturazione elettronica). - 01. All'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Sono altresi' esonerati
dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno
esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo non superiore a euro
65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali
proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta».
02. [Abrogato].
1. All'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti
i seguenti: «Per il primo semestre del periodo d'imposta
2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura e' emessa con le
modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019.».
1-bis. All'art. 1, comma 6-bis, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Per il servizio di conservazione gratuito delle
fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso
disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate,
il partner tecnologico Sogei S.p.a. non puo' avvalersi di
soggetti terzi.».
Comma 57:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
4-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
il finanziamento di esigenze indifferibili):
«Art. 4-ter (Modifiche al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504). - 1. Al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Il titolare del deposito fiscale di prodotti
energetici o di alcole e bevande alcoliche che si trovi in
condizioni oggettive e temporanee di difficolta' economica
puo' presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
entro la scadenza fissata per il pagamento delle accise,
istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle
immissioni in consumo effettuate nel mese precedente alla
predetta scadenza. Permanendo le medesime condizioni,
possono essere presentate istanze di rateizzazione relative
ad un massimo di altre due scadenze di pagamento successive
a quella di cui al periodo precedente; non sono ammesse
ulteriori istanze prima dell'avvenuto integrale pagamento
dell'importo gia' sottoposto a rateizzazione. L'Agenzia
adotta il provvedimento di accoglimento o di diniego entro
il termine di quindici giorni dalla data di presentazione
dell'istanza di rateizzazione e, in caso di accoglimento,
autorizza il pagamento dell'accisa dovuta mediante
versamento in rate mensili in numero non inferiore a sei e
non superiore a ventiquattro. Sulle somme per le quali e'
autorizzata la rateizzazione sono dovuti gli interessi
nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 del codice
civile, maggiorata di 2 punti. Il mancato versamento, anche
di una sola rata, entro la scadenza fissata comporta la
decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo
dell'integrale pagamento degli importi residui, oltre agli
interessi e all'indennita' di mora di cui al comma 4,
nonche' della sanzione prevista per il ritardato pagamento
delle accise. La predetta decadenza non trova applicazione
nel caso in cui si verifichino errori di limitata entita'
nel versamento delle rate. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze sono individuate le
condizioni e le modalita' di applicazione del presente
comma»;
b) l'art. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e'
rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la
disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si
applica anche alle richieste relative alle agevolazioni
accordate mediante restituzione, totale o parziale,
dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita'
prevista dalla disciplina relativa alla singola
agevolazione.
Omissis.»
Comma 59:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto legislativo n. 23 del 2011:
«Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - 1. In
alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario
vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il
proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
unita' immobiliari abitative locate ad uso abitativo puo'
optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta
tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 15 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del
contratto di locazione si applica l'art. 69 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca
dell'opzione esercitata in sede di registrazione del
contratto di locazione qualora il contribuente abbia
mantenuto un comportamento coerente con la volonta' di
optare per il regime della cedolare secca, effettuando i
relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare
secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata presentazione della comunicazione
relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del
contratto di locazione per il quale e' stata esercitata
l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro
trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la
sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro
50 se la comunicazione e' presentata con ritardo non
superiore a trenta giorni.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
saldo della medesima cedolare, nonche' ogni altra
disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini
dell'attuazione del presente articolo.
5.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del
presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di
una attivita' d'impresa, o di arti e professioni. Il
reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
ai sensi dell'art. 37, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o
enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del
codice civile, purche' sublocate a studenti universitari e
date a disposizione dei comuni con rinuncia
all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.
7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento,
per il riconoscimento della spettanza o per la
determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al
possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto
anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il
predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso
abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione e' stabilita in quattro
anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
o d'ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui
all'art. 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base
al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque
il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 346, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente
articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato
indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato
fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica
ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione
fiscale nel settore delle locazioni abitative e
l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono
attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di
locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo
di quanto previsto dall'art. 1130, primo comma, numero 6),
del codice civile in materia di registro di anagrafe
condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni
esistenti in ambito di edifici condominiali.
11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
della cedolare secca e' sospesa, per un periodo
corrispondente alla durata dell'opzione, la facolta' di
chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel
contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa
il locatore non ha dato preventiva comunicazione al
conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia
ad esercitare la facolta' di chiedere l'aggiornamento del
canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al
presente comma sono inderogabili.»
Comma 60:
- Si riporta il testo vigente dei commi 9 e 10
dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019:
«Art. 1 - 1. - 8. Omissis
9. Al fine di favorire processi di trasformazione
tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»,
per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato del
150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre
2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che
entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine
risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento
di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo
di acquisizione.
10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione
di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8,
effettuano investimenti in beni immateriali strumentali
compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla
presente legge, il costo di acquisizione di tali beni e'
maggiorato del 40 per cento.
11. - 638. Omissis.»
Comma 61:
- Si riporta il testo vigente del comma 30 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«30. Le disposizioni dell'art. 1, comma 9, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli
investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati
entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre
2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione.»
Comma 62:
- Si riporta l'allegato B annesso alla citata legge n.
232 del 2016, come integrato dall'art. 1, comma 32, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Allegato B
(Art. 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado
di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra
loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
artificial intelligence & machine learning che consentono
alle macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita'
intelligente in campi specifici a garanzia della qualita'
del processo produttivo e del funzionamento affidabile del
macchinario e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce,
software e servizi digitali per la fruizione immersiva,
interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realta'
aumentata,
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e
il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field).»
Comma 63:
- Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«11. Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e
10, l'impresa e' tenuta a produrre una dichiarazione resa
dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione
superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale
iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un
attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede
caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi
di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla
presente legge ed e' interconnesso al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.»
Comma 64:
- Si riporta il testo vigente del comma 93 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016):
«93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica
agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali
il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento,
agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli
investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla
presente legge.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 35 e 36
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma
30 e di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della
maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo
oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno
la fruizione delle residue quote del beneficio, cosi' come
originariamente determinate, a condizione che, nello stesso
periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
a) sostituisca il bene originario con un bene
materiale strumentale nuovo avente caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste
dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) attesti l'effettuazione dell'investimento
sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il
requisito dell'interconnessione secondo le regole previste
dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.
232.
36. Nel caso in cui il costo di acquisizione
dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia
inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e
sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle
lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio
prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo
del nuovo investimento.»
Comma 66:
- Si riporta il testo vigente del comma 121 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«121. L'imprenditore individuale che alla data del 31
ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui
all'art. 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, puo', entro il 31 maggio 2016,
optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
nella misura dell'8 per cento della differenza tra il
valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120.»
Comma 67:
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90
(Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonche' altre disposizioni in materia
di coesione sociale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Detrazioni fiscali per interventi di
efficienza energetica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, si applicano, nella misura del
65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013
al 31 dicembre 2019. La detrazione di cui al presente comma
e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente comma gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e
contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella
misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli
edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle
schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro;
b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino a
un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per
poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi
in oggetto devono condurre a un risparmio di energia
primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre
2011, pari almeno al 20 per cento.
La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50
per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019,
relative agli interventi di acquisto e posa in opera di
finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,
del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui
al presente comma gli interventi di sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla
classe di cui al periodo precedente. La detrazione si
applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza
almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale
installazione di sistemi di termoregolazione evoluti,
appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria
calda a condensazione.
2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si
applica altresi' alle spese sostenute nell'anno 2019 per
l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori
di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un
valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
2-ter. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i
soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento
delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'art.
11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per
la cessione del corrispondente credito ai fornitori che
hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti
privati, con la facolta' di successiva cessione del
credito. Le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-quater. Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione
energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che
interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma
1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima
detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le
spese sostenute per interventi di riqualificazione
energetica relativi alle parti comuni di edifici
condominiali finalizzati a migliorare la prestazione
energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la
qualita' media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162
del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma
sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio.
2-quater.1. Per le spese relative agli interventi su
parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione
del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
spetta, in alternativa alle detrazioni previste
rispettivamente dal comma 2-quater del presente articolo e
dal comma 1-quinquies dell'art. 16, una detrazione nella
misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il
passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella
misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il
passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta
detrazione e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e si applica su un ammontare delle spese non
superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle
unita' immobiliari di ciascun edificio.
2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al
comma 2-quater e' asseverata da professionisti abilitati
mediante l'attestazione della prestazione energetica degli
edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.
L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli,
anche a campione, su tali attestazioni, nonche' su tutte le
agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo, con
procedure e modalita' disciplinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni. La non veridicita' dell'attestazione comporta
la decadenza dal beneficio, ferma restando la
responsabilita' del professionista ai sensi delle
disposizioni vigenti. Per le attivita' di cui al secondo
periodo, e' autorizzata in favore dell'ENEA la spesa di
500.000 euro per l'anno 2017 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.
2-sexies. Per le spese sostenute per interventi di
riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in
luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da
quelli indicati al comma 2-ter, possono optare per la
cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati,
con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane
esclusa la cessione ad istituti di credito e ad
intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono definite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti aventi le
stesse finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di in house providing e che
siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,
per interventi di efficienza energetica realizzati su
immobili, di loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei
comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche'
dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente
articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari
importo. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 24, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'art. 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le
informazioni contenute nelle richieste di detrazione
pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
Nell'ambito di tale attivita', l'ENEA predispone il
costante aggiornamento del sistema di reportistica
multi-anno delle dichiarazioni ai fini della detrazione
fiscale di cui all'art. 1, comma 349, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, gia' attivo e assicura, su
richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono
soddisfare gli interventi che beneficiano delle
agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i
massimali di costo specifici per singola tipologia di
intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in
situ, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto
dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle
more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, e il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18
marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la
legislazione e la normativa vigente in materia di
efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti
tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la
relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura
dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al
presente articolo.
3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli
interventi di efficienza energetica di cui al presente
articolo, e' istituita, nell'ambito del Fondo di cui
all'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,
una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni
di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del
Fondo suddetto puo' essere integrata fino a 25 milioni di
euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui
per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a
valere sui proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico-ambientali di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
art. 19. Per il perseguimento delle finalita' di cui al
presente comma, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
acquisito il parere della Conferenza unificata, sono
individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica, le priorita', i criteri, le condizioni e le
modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento
della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della
sezione stessa.»
«Art. 16 (Proroga delle detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
mobili). - 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni
contenute nell'art. 16-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese
documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1
del citato art. 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta
lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La
detrazione e' pari al 50 per cento per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.
1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2021 per gli interventi di cui all'art. 16-bis,
comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di
entrata in vigore della presente disposizione, su edifici
ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosita' (zone 1 e
2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione e ad attivita' produttive, spetta una detrazione
dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad
un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a
96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno. La
detrazione e' ripartita in cinque quote annuali di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al
presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle
spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali
si e' gia' fruito della detrazione.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003.
1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del
rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di
rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella
misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove
dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio
inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per
cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite
le linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli
interventi effettuati.
1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici
condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e
al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano,
rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85
per cento. Le predette detrazioni si applicano su un
ammontare delle spese non superiore a euro 96.000
moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di
ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º
gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti
beneficiari possono optare per la cessione del
corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato
gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la
facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari
finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione.
1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese
detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le
spese effettuate per la classificazione e verifica sismica
degli immobili.
1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a
1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, nonche' dagli enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti istituti,
istituiti nella forma di societa' che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
loro proprieta' ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonche' dalle
cooperative di abitazione a proprieta' indivisa per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e
assegnati in godimento ai propri soci.
1-septies. Qualora gli interventi di cui al comma
1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone
classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28
aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione
di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche
vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni
dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del
medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle
unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unita'
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. I soggetti
beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in
luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente
credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi
ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di
successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione
a istituti di credito e intermediari finanziari.
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di
cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio
2018, e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le
ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2019 per
l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
non inferiore ad A+, nonche' A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma,
da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali
di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle
spese sostenute ed e' calcolata su un ammontare complessivo
non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli
interventi effettuati nell'anno 2018 ovvero per quelli
iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2019, al netto
delle spese sostenute nell'anno 2018 per le quali si e'
fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della
detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma
sono computate indipendentemente dall'importo delle spese
sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono
delle detrazioni di cui al comma 1.
2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la
valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito
della realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo, in analogia a quanto gia' previsto in materia di
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le
informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le
informazioni pervenute e trasmette una relazione sui
risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.»
Comma 68:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«12. Per l'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un
importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
5.000 euro per unita' immobiliare ad uso abitativo,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei
contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un
titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli
interventi relativi alla:
a) « sistemazione a verde » di aree scoperte private
di edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili.»
Comma 69:
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art. 112
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. - 6. Omissis.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del
29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014 (528), possono continuare a
svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione
nell'albo di cui all'art. 106, le societa' cooperative di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui
azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che
concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma
esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione
che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
Omissis.»
Comma 70:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio
del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). - 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico in cui operano
nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2020, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi
indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati
nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al
31 dicembre 2015.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che
eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in
altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi
d'imposta, la media degli investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della
spesa incrementale e' calcolata sul minor periodo a
decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano
sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno
pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti
attivita' di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati; puo' trattarsi
anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano
destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e
servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati
in vista di applicazioni industriali o per finalita'
commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo
le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti,
linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi
esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta
sono ammissibili le spese relative a:
a) personale dipendente titolare di un rapporto di
lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente
impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro
autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato
direttamente impiegato nelle attivita' di ricerca e
sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione
o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio,
nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo
unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta
sul valore aggiunto;
c) contratti stipulati con universita', enti di
ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta; contratti stipulati con imprese
residenti rientranti nella definizione di start-up
innovative, di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella
definizione di PMI innovative, di cui all'art. 4 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il
diretto svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo
ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi
i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al
medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano
appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate,
controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile compresi i soggetti
diversi dalle societa' di capitali; per le persone fisiche
si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti
posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai
sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da
quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento
delle attivita' di ricerca e sviluppo ammissibili al
credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese
appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese
controllate, controllanti o controllate da un medesimo
soggetto ai sensi dell'art. 2359 del codice civile compresi
i soggetti diversi dalle societa' di capitali; per le
persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni,
titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore,
individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
d) competenze tecniche e privative industriali
relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varieta' vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi
direttamente impiegati nelle attivita' di ricerca e
sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti
pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma
4. La presente lettera non si applica nel caso in cui
l'inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese
ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza
agevolabile.
6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del
50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1
proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle
lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili
complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta
agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte
residua.
7.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla
formazione del reddito, ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente
articolo, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli
obblighi di certificazione previsti dal comma 11.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non
si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a
causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali
e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle
entrate provvede al recupero del relativo importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta,
l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la
corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile
predisposta dall'impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate
per legge alla revisione legale dei conti, la
certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei
conti o da una societa' di revisione legale dei conti,
iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione
di tale incarico, il revisore legale dei conti o la
societa' di revisione legale dei conti osservano i principi
di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato
decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro
adozione, quelli previsti dal codice etico
dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le
sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di
certificazione della documentazione contabile previsto dal
presente comma sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo
restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro
di cui al comma 3.
11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese
beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e
conservare una relazione tecnica che illustri le finalita',
i contenuti e i risultati delle attivita' di ricerca e
sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione
ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.
Tale relazione, nel caso di attivita' di ricerca e sviluppo
organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere
predisposta a cura del responsabile aziendale delle
attivita' di ricerca e sviluppo o del responsabile del
singolo progetto o sottoprogetto e deve essere
controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attivita' di
ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione
deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto
commissionario che esegue le attivita' di ricerca e
sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e
documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio
2015.
12. Nei confronti del soggetto incaricato che incorre
in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al
comma 11 si applicano le disposizioni dell'art. 64 del
codice di procedura civile.
13. Le agevolazioni di cui all'art. 24 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle
previste dall'art. 1, commi da 95 a 97, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre
2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni applicative
necessarie, nonche' le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha
fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua
il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di
cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto
dall'art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.»
Comma 71:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 212 del
2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 24.
Comma 72:
- Il testo del comma 1-bis dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 70.
Comma 75:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 61 e 109,
comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.»
- Si riporta il testo vigente del comma 53 dell'art. 1
della citata legge n. 244 del 2007:
«53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.»
Comma 77:
- Si riporta il testo vigente del comma 97 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«97. Il credito d'imposta di cui al comma 96 e'
riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro
20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo
complessivo di un milione di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2019 al 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa
di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal
2019 al 2021.»
Comma 78:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 46 a 55
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal
regime contabile adottato, che effettuano spese in
attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2017, e' attribuito un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese
relative al solo costo aziendale del personale dipendente
per il periodo in cui e' occupato in attivita' di
formazione negli ambiti di cui al comma 48.
47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e'
riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro
300.000 per ciascun beneficiario, per le attivita' di
formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite
attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le
attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare
le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale
Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e
fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici,
prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta'
aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia
uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e
delle macchine e integrazione digitale dei processi
aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.
49. Non si considerano attivita' di formazione
ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata
dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di
protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa
obbligatoria in materia di formazione.
50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in
quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e'
utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non
si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'art. 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli
aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il
Ministero dello sviluppo economico.
53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i
costi sono certificati dal soggetto incaricato della
revisione legale o da un professionista iscritto nel
Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere
allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione
legale dei conti devono comunque avvalersi delle
prestazioni di un revisore legale dei conti o di una
societa' di revisione legale dei conti. Il revisore legale
dei conti o il professionista responsabile della revisione
legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i
principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa
della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico
dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le
spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile
da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono
ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi
previsti dal presente comma.
54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei
conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti
che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione
di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'art.
64 del codice di procedura civile.
55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le disposizioni applicative
necessarie, con particolare riguardo alla documentazione
richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di
decadenza dal beneficio.»
Comma 79:
- Il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Comma 81:
- Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'art. 17
della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81
della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.»
Comma 82:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 79 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 79 (Disposizioni in materia di imposte sui
redditi). - 1. - 2. Omissis.
3. Sono altresi' considerate non commerciali:
a) le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera
h), se svolte direttamente dagli enti di cui al comma 1 la
cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita'
di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e
purche' tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle
attivita' di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro
risultati e non vi sia alcun accesso preferenziale da parte
di altri soggetti privati alle capacita' di ricerca
dell'ente medesimo nonche' ai risultati prodotti;
b) le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera
h), affidate dagli enti di cui al comma 1 ad universita' e
altri organismi di ricerca che la svolgono direttamente in
ambiti e secondo modalita' definite dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135.
b-bis) le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettere
a), b) e c), se svolte da fondazioni delle ex istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, a condizione che gli
utili siano interamente reinvestiti nelle attivita' di
natura sanitaria o socio-sanitaria e che non sia deliberato
alcun compenso a favore degli organi amministrativi».
Omissis.»
Comma 83:
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n.
L 352.
Comma 88:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione
radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per
l'editoria):
«1.1. Allo scopo di garantire la continuita' del
servizio di trasmissione radiofonica delle sedute
parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione
da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri
saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma
generale del sistema delle comunicazioni, in via
transitoria la convenzione tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre
1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e'
rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore
triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000
l'importo di cui al comma 4 dello stesso art. 9. I
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per
i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei
giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di
produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione.
Omissis.»
Comma 89:
- Si riporta il testo del comma 40 dell'art. 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«40. A decorrere dall'anno 2017, la misura del canone
di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e' pari complessivamente
all'importo di euro 90 annui.»
Comma 90:
- Si riporta il testo del comma 160 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«160. A decorrere dall'anno 2016, le eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione rispetto alle somme gia' iscritte a tale titolo
nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate
all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro
ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere
dall'anno 2017, per essere destinate: a) all'ampliamento
sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista
dall'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di
abbonamento televisivo in favore di soggetti di eta' pari o
superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino
ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione
d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze; c) al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale, di cui all'art. 1, comma
431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono
ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, che stabilisce altresi' le modalita' di
fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma
restando l'assegnazione alla societa' RAI-Radiotelevisione
italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote
delle entrate del canone di abbonamento gia' destinate
dalla legislazione vigente a specifiche finalita' sono
attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme
iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero
dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di
riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le
somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun
esercizio possono esserlo in quello successivo.»
Comma 94:
- Il testo dell'art. 395 della Direttiva del Consiglio
2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 11 dicembre 2006, n. L 347.
Comma 98:
- Il citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.
Comma 99:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 6-ter dell'art. 44
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni in materia di contabilita' e
bilancio). - 1. - 2. Omissis.
3. A decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata
in vigore del presente decreto per i Comuni di cui
all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui
all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.
8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi per
il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti
finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da
altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' essere disposta la proroga del periodo
di sospensione.
4. - 6-bis. Omissis
6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al
comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi
dell'art. 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, e' determinato
l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno
in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di
cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.
243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e
comunque non superiore all'importo delle quote capitale
annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari
di cui al presente comma sono destinati ad interventi
connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento
antisismico, nonche' per la messa in sicurezza degli
edifici e delle infrastrutture. Ai fini della
determinazione degli spazi finanziari puo' essere
utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'art.
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189.»
Comma 103:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli e'
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2
dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di
cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento nonche' a interventi per il
finanziamento del trasporto pubblico locale e per
migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonche' per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i
comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali
zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
85 ad euro 338.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni
previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con
veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni
inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 164 (56) ad euro 664 (56) e, nel caso di
reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 25 ad
euro 100 e la sanzione stessa e' applicata per ogni periodo
per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di
altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza
autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se
nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e'
gia' stato sanzionato per la medesima violazione con
provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro.
E' sempre disposta la confisca delle somme percepite,
secondo le modalita' indicate al titolo VI, capo I, sezione
II.»
Comma 105:
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo vigente del comma 1075 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«Art. 1 - 1075. Ai fini del monitoraggio dello stato di
avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del
fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo
delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e
delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello
Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di
ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, una apposita
relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento
della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento,
nonche' una indicazione delle principali criticita'
riscontrate nell'attuazione delle opere.»
Comma 108:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 21, 36,
comma 2, e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei
lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le
norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i
lavori da avviare nella prima annualita', per i quali deve
essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'art. 23, comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attivita' ad esso
attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi
informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art.
1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'art. 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'art. 216, comma 3.»
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i
servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti
invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo
restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a).
Omissis.»
«Art. 37(Aggregazioni e centralizzazione delle
committenze). - 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini
a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie
indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti
devono essere in possesso della necessaria qualificazione
ai sensi dell'art. 38.
Omissis.»
Comma 110:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 102 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformita'). - 1. Il
responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione
del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i
lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i
servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformita' per i servizi e per le
forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni
contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo
superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di
cui all'art. 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8,
puo' essere sostituito dal certificato di regolare
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1
milione di euro e per forniture e servizi di importo
inferiore alla soglia di cui all'art. 35, e' sempre
facolta' della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di
conformita' con il certificato di regolare esecuzione
rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per
forniture e servizi dal responsabile unico del
procedimento. Nei casi di cui al presente comma il
certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto
del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformita' deve
avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori
o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al
comma 8, di particolare complessita' dell'opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine puo'
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo
o il certificato di verifica di conformita' ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.
4.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformita' e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorche' riconoscibili,
purche' denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attivita' di collaudo
sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2,
le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre
componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e
caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita', competenza e professionalita', iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come
previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l'attivita' di collaudo e' contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito
dell'incentivo di cui all'art. 113, mentre per i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche e' determinato ai sensi
della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, comma 9,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i
lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero
tra i dipendenti delle altre amministrazioni, e'
individuato il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza
nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti
individuano i componenti con le procedure di cui all'art.
31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e
di verifica di conformita':
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in
attivita' di servizio e, per appalti di lavori pubblici di
importo pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria di cui all'art. 35 a quelli in quiescenza nella
regione/regioni ove e' stata svolta l'attivita' di
servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica
amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di
quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all'art. 35 ubicati nella regione/regioni ove e' svolta per
i dipendenti in servizio, ovvero e' stata svolta per quelli
in quiescenza, l'attivita' di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori
economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del
contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono
attivita' di controllo, verifica, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul
contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di
gara.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le
modalita' tecniche di svolgimento del collaudo, nonche' i
casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il
certificato di verifica di conformita' possono essere
sostituiti dal certificato di regolare esecuzione
rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata
in vigore di detto decreto, si applica l'art. 216, comma
16, anche con riferimento al certificato di regolare
esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo
decreto sono altresi' disciplinate le modalita' e le
procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori,
di livello nazionale e regionale, nonche' i criteri di
iscrizione secondo requisiti di moralita', competenza e
professionalita'.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo
scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel
caso di interventi su beni culturali mobili, superfici
decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati
di beni immobili di interesse storico artistico o
archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi
dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo
della conoscenza e del restauro e quale premessa per il
futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel
quadro economico dell'intervento;
b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai
professionisti afferenti alle rispettive competenze, con
l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici
raggiunti.»
Comma 112:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 229 del 2011 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 105.
Comma 114:
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 2013, n. 80.
Comma 115:
- Si riporta il testo vigente del comma 140 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«140. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di
euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032,
per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di
pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di
procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei
settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilita',
mobilita' sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione
e accessibilita' delle stazioni ferroviarie; b)
infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle
opere di collettamento, fognatura e depurazione; c)
ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,
risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica,
compresa quella scolastica; f) attivita' industriali ad
alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g)
informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h)
prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la
riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie
delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche.
L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo e' disposto
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri interessati, in
relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni
centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le
quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla
data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti
possono essere adottati anche in mancanza del predetto
parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli
interventi da finanziare e i relativi importi, indicando,
ove necessario, le modalita' di utilizzo dei contributi,
sulla base di criteri di economicita' e di contenimento
della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con
oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato,
con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e
prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Fermo
restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella
parte in cui individuano interventi rientranti nelle
materie di competenza regionale o delle province autonome,
e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
gli interventi rientranti nelle suddette materie
individuati con i decreti adottati anteriormente alla data
del 18 aprile 2018 l'intesa puo' essere raggiunta anche
successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano
in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018.»
 


Comma 116:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette
misure sono attivate con bandi ovvero direttive del
Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'art. 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009,
n. 102.
3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'art. 1, lettera a) del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano rilevanti
difficolta' finanziarie ai fini della continuazione delle
attivita' produttive e del mantenimento dei livelli
occupazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina
comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e criteri per
la concessione, erogazione e rimborso dei predetti
finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche mediante
anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio
finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'art. 2, comma 203, lettera f)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'art. 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 897 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017:
«897. Al fine di sostenere il tessuto
economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e'
istituito un fondo denominato « Fondo imprese Sud », di
seguito denominato « Fondo », a sostegno della crescita
dimensionale delle piccole e medie imprese cosi' come
definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e
attivita' produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha
una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a
150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere
sull'annualita' 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la
coesione, programmazione 2014-2020. La gestione del Fondo
e' affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di
seguito denominata « Agenzia », che a tale fine puo'
avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia
stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza
del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata
dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio,
assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su
un'apposita contabilita' speciale intestata all'Agenzia,
aperta presso la Tesoreria dello Stato.»
Comma 117:
- Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'art. 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015.»
Comma 120:
- Si riporta il testo dei commi 899 e 900 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«899. Il Fondo opera investendo nel capitale delle
imprese di cui al comma 897, unitamente e contestualmente a
investitori privati indipendenti. L'investimento nel
capitale di ciascuna impresa target e' finanziato, secondo
le modalita' definite nel regolamento di gestione del
Fondo, anche da risorse apportate dai predetti investitori
privati indipendenti, individuati attraverso una procedura
aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati
indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui
al comma 897 alle medesime condizioni.»
«900. Il Fondo puo' inoltre investire, previa selezione
tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della
normativa vigente, in fondi privati di investimento
mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti,
almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al
comma 897, integrate ai sensi del comma 899 con fondi
privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma
897. L'investimento del Fondo non puo' superare la
percentuale della consistenza complessiva dei predetti
fondi, secondo le modalita' definite nel regolamento di
gestione del Fondo.»
Comma 121:
- La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 14 del 18 febbraio 2018
recante «FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020. ADDENDUM
PIANO OPERATIVO IMPRESE E COMPETITIVITA' (ART. 1, COMMA
703, LETTERA C) DELLA legge N. 190/2014) e' pubblicata in
G.U. in data 25 Luglio 2018.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 4 (Fondo per lo sviluppo e la coesione). - 1. Il
Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato:
"Fondo". Il Fondo e' finalizzato a dare unita'
programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al
riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del
Paese.
2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi
strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e
la complementarieta' delle procedure di attivazione delle
relative risorse con quelle previste per i fondi
strutturali dell'Unione europea.
3. Il Fondo e' destinato a finanziare interventi
speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali,
secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
L'intervento del Fondo e' finalizzato al finanziamento di
progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia
di carattere immateriale, di rilievo nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di grandi
progetti o di investimenti articolati in singoli interventi
di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro
funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e
risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto
attiene al profilo temporale. La programmazione degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente
articolo e' realizzata tenendo conto della programmazione
degli interventi di carattere ordinario.»
- Si riporta il testo vigente del comma 703 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«703. Ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
seguito denominato FSC, per specifiche finalita' e
sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni
del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della
normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione si applicano le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del FSC e' impiegata per
obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali,
anche con riferimento alla prevista adozione della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come
definita dalla Commissione europea nell'ambito delle
attivita' di programmazione dei Fondi strutturali e di
investimento europei, nonche' alle programmazioni di
settore, tenendo conto in particolare di quelle previste
dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013. Tale Strategia e' il
risultato della somma delle specializzazioni intelligenti
identificate a livello regionale, integrate dalle aree di
ricerca individuate a livello nazionale;
b) entro il 31 marzo 2015, il Ministro, o
Sottosegretario di Stato, delegato per la coesione
territoriale, di seguito denominato «Autorita' politica per
la coesione», in collaborazione con le amministrazioni
interessate e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche nazionali
e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica
alle competenti Commissioni parlamentari;
c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
con propria delibera, dispone una ripartizione della
dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le
diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' politica per la coesione, e'
istituita una Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate e delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, incaricata di
definire specifici piani operativi per ciascuna area
tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi
e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro
conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti
attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di
attuazione e delle modalita' di monitoraggio, nonche'
dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino
al terzo anno successivo al termine della programmazione
2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello
stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di
predisposizione dei predetti piani e' coordinato e
integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
qualora definiti. La Strategia deve indicare per regione e
per area di specializzazione intelligente tempi di spesa e
un numero limitato di obiettivi associabili a quello
generale di crescita per anno da fissare l'anno precedente
e un responsabile per regione e per area di
specializzazione. Le informazioni di dettaglio in merito ai
risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 10, comma 7, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. I
piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione
complessiva deve essere impiegata per un importo non
inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei
territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi,
progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al
periodo precedente, sono proposti anche singolarmente
dall'Autorita' politica per la coesione al CIPE per la
relativa approvazione;
d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche
e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere
a), b) e c), l'Autorita' politica per la coesione puo'
sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per
la realizzazione di interventi di immediato avvio dei
lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel
limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con
le aree tematiche cui afferiscono;
e) in attuazione delle medesime finalita' di
accelerazione degli interventi di cui alla lettera d), il
CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta dell'Autorita' politica
per la coesione, dispone l'assegnazione definitiva dei
fondi destinati agli interventi gia' approvati con delibera
del CIPE in via programmatica e a carico delle
disponibilita' del FSC per il periodo di programmazione
2014-2020;
f) i piani operativi, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza (DEF) e della relativa
Nota di aggiornamento, nonche' per la definizione della
manovra di finanza pubblica e della relativa legge di
bilancio;
g) successivamente all'approvazione del piano stralcio
e dei piani operativi da parte del CIPE, che deve
deliberare entro venti giorni dalla trasmissione di cui
alla lettera d), l'Autorita' politica per la coesione
coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e
regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi
infrastrutturali di notevole complessita', si debba
procedere alla stipulazione del contratto istituzionale di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e successive modificazioni, e all'art. 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) successivamente all'approvazione da parte del CIPE
dei piani operativi, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, l'Autorita' politica per la
coesione puo' proporre al CIPE, ai fini di una sua
successiva deliberazione in merito, una diversa
ripartizione della dotazione tra le aree tematiche
nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa
per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di
impossibilita' sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi
o di inadempienze. L'Autorita' politica per la coesione
presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni
anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della
definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della
legge di bilancio;
i) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano
stralcio e ai piani operativi approvati consentono a
ciascuna amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
l) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani
operativi, di cui alla lettera i), sono trasferite dal FSC,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base
dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di
approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta
contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili
dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi
degli interventi approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere,
e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime
risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo
le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle
richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottati gli adeguamenti
organizzativi necessari per la gestione delle risorse
presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica
dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli
interventi finanziati con le risorse del FSC, le
amministrazioni titolari degli interventi comunicano i
relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui
all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio
telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui al
citato art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione sullo stato di attuazione degli interventi,
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera
h), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse
trasferite alla contabilita' dedicata e quelle relative
agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio.
Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia
e delle finanze puo' adottare, ove necessario, decreti di
svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a
quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli
interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo
delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e
provvedono a effettuare i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera l) anche le risorse del FSC gia' iscritte in
bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che
sono gestite secondo le modalita' indicate alla citata
lettera l), ove compatibili.»
Comma 126:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
Comma 127:
- Si riporta il testo del comma 266 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente
legge:
«266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al
comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in
accordo con le rispettive regioni, potra' prevedere anche
interventi di acquisizione, bonifica infrastrutture e
sistemi di mobilita' a basso impatto ambientale fra le aree
industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto
pubblico.»
Comma 130:
- Si riporta il testo del comma 450 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), come modificato dalla presente
legge:
«1.450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie
fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, per gli acquisti di beni e servizi di importo di
importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore
a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle
rispettive specificita', sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al
coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per
natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle
procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi
in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse
per il funzionamento.»
Comma 132:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
Comma 138:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 229 del 2011 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 105.
Comma 141:
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2011, n. 172.
Comma 142:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
«Art. 18 (Termini di approvazione dei bilanci). - 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1,
approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30
aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il
rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con
preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30
aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti;
c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre
dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1
trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste
dall'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano
l'effettiva comparabilita' delle informazioni tra i diversi
enti territoriali.»
Il testo del comma 3 dell'art. 44 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 99.
Comma 144:
- Il testo vigente dell'art. 102 del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 110.
Comma 145:
- Si riporta il testo vigente dei commi 128 e 129
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013):
«Art. 1 - 1. - 127. Omissis.
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe «D», nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a
45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a
firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del
responsabile finanziario, che attesta la necessita' di
rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la
stabilita' degli equilibri di bilancio, procede
all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis.»
Comma 146:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 229 del 2011 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 105.
Comma 148:
- Si riporta il testo vigente del comma 826 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'art. 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015.»
Comma 150:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione
collettiva nazionale, per ogni comparto o area di
contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al
comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti
anche mediante la differenziata distribuzione,
distintamente per il personale dirigenziale e non
dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa
di ciascuna amministrazione.
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che non hanno
potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del
patto di stabilita' interno del 2015, l'ammontare
complessivo delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma non puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2015, ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio
nell'anno 2016.
3. Fermo restando il limite delle risorse complessive
previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale,
possono destinare apposite risorse alla componente
variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per
l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di
bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
della spesa di personale e in coerenza con la normativa
contrattuale vigente per la medesima componente variabile.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31
dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto
ordinario e le citta' Metropolitane che rispettano i
requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare,
oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della
componente variabile dei fondi per la contrattazione
integrativa destinata al personale in servizio presso i
predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
superiore a una percentuale della componente stabile dei
fondi medesimi definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore del presente
provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
rispettare ai fini della partecipazione alla
sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
in particolare dei seguenti parametri:
a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le
spese di personale e le entrate correnti considerate al
netto di quelle a destinazione vincolata;
b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio
di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e
retribuzione complessiva.
4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica, in
via sperimentale, anche alle universita' statali
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto, in particolare, dei parametri di
cui alle lettere c) e d) del secondo periodo del citato
comma 4, dell'indicatore delle spese di personale previsto
dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
dell'indicatore di sostenibilita' economico-finanziaria,
come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7
del medesimo decreto legislativo n. 49 del 2012. Con il
medesimo decreto e' individuata la percentuale di cui al
comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane, puo' essere disposta
l'applicazione in via permanente delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di
cui al primo periodo del comma 4, con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, e' disposto il graduale
superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore
di un meccanismo basato sulla sostenibilita' finanziaria
della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
per la partecipazione alla sperimentazione, previa
individuazione di specifici meccanismi che consentano
l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione,
le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal presente
comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla
Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto
interministeriale del 25 luglio 1994, e successive
modificazioni.
6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, puo' essere disposta l'applicazione in via
permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5
nonche' l'eventuale estensione ad altre amministrazioni
pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario
nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi
che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che
compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie
misure correttive.»
Comma 151:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 23
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):
«Art. 23 (Razionalizzazione delle spese e flessibilita'
del bilancio). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono
ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione
della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso
della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi,
la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento
dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione
del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente,
comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 75 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
150.
Comma 153:
- Si riporta il testo dei commi 516, 517 e 525
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
«516. Per la programmazione e realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' adottato il Piano nazionale di
interventi nel settore idrico, articolato in due sezioni:
sezione « acquedotti » e sezione « invasi ». Il Piano
nazionale puo' essere approvato, anche per stralci, con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.Il
Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni due anni,
tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi
in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano
nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma
524, delle programmazioni esistenti e dei nuovi interventi
necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il
ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche,
anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse
idriche, con preferenza per gli interventi che presentano
tra loro sinergie e complementarieta' tenuto conto dei
Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorita'
di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del
2006.»
«517. Ai fini della definizione della sezione «
acquedotti » della proposta del Piano nazionale di cui al
comma 516, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528,
sentiti le regioni e gli enti locali interessati, sulla
base delle programmazioni esistenti per ciascun settore
nonche' del monitoraggio sull'attuazione dei piani
economici finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri
indicati al comma 516 l'elenco degli interventi necessari e
urgenti per il settore, con specifica indicazione delle
modalita' e dei tempi di attuazione, per la realizzazione
dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento di
adeguati livelli di qualita' tecnica, ivi compreso
l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse
idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del
trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla
capacita' di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al
risparmio di acqua negli usi agricoli, industriali e
civili. Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli
altri soggetti responsabili della realizzazione degli
interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai
sensi del comma 528, secondo le modalita' dalla medesima
previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale
delle dispersioni idriche, nonche' gli interventi volti
alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta
giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito
forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528,
eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.»
«525. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con riferimento alla sezione « invasi » del
Piano nazionale di cui al comma 516 e al piano
straordinario di cui al comma 523, e l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
ridenominata ai sensi del comma 528, con riferimento alla
sezione « acquedotti » del Piano nazionale di cui al comma
516, segnalano i casi di inerzia e di inadempimento degli
impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli
altri soggetti responsabili nonche', in caso di assenza del
soggetto legittimato, propongono gli interventi correttivi
da adottare per il ripristino, comunicandoli alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri
interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, e
comunque non oltre il termine di centoventi giorni, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, nomina Commissario straordinario di
governo il Segretario generale dell'Autorita' di distretto
di riferimento, che esercita i necessari poteri sostitutivi
di programmazione e realizzazione degli interventi, e
definisce le modalita', anche contabili, di intervento. Il
Segretario generale dell'Autorita' di distretto, in
qualita' di Commissario straordinario di governo, opera in
via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi
previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad
operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari
straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a
carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi
dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a
quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso sia nominato un
nuovo Segretario generale, il Commissario cessa
dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo
Segretario.»
Comma 154:
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - 1. - 10.
Omissis.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative
risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno
2018 alla societa' costituita dallo Stato e partecipata, ai
sensi dell'art. 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza
del Dipartimento delegato all'Autorita' politica per le
politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla
societa' possono partecipare le regioni Basilicata,
Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto
costitutivo, la rappresentanza in relazione alla
disponibilita' delle risorse idriche che alimentano il
sistema e tenendo conto della presenza sul territorio
regionale delle infrastrutture di captazione e grande
adduzione. Lo statuto prevede la possibilita' per le
predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di
approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da
trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di
conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale
di societa' attive in settori o servizi idrici correlati,
nonche' per le ulteriori regioni interessate ai
trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico
dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla societa' di
cui al presente comma. La costituita societa' e il
commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018,
sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal
medesimo commissario liquidatore, attivita' e passivita'
eventualmente residue dalla liquidazione, che sono
trasferite alla Societa' nei limiti del mantenimento
dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della
stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del
costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo
a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fino all'adozione
delle misure di cui al presente comma e, comunque, non
oltre il termine del 30 settembre 2014 sono sospese le
procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti
dell'EIPLI. La tutela occupazionale e' garantita con
riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a
tempo indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla
soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle
misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria
dell'Ente e' assicurata dall'attuale gestione
commissariale, che mantiene i poteri necessari ad
assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente,
anche nei confronti dei terzi.
Omissis.»
Comma 155:
- Il testo del comma 516 dell'art. 1 della citata legge
n. 205 del 2017 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
153.
Comma 158:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
75.
Comma 159:
- Il testo del comma 53 dell'art. 1 della citata legge
n. 244 del 2007 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
75.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 34. (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui
alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n.
720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
Comma 160:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
2003, n. 174, S.O.
Comma 163:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori
pubblici). - 1. Le prestazioni relative alla progettazione
di fattibilita' tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione nonche' alla direzione dei
lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attivita' del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende, sanitarie locali,
i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per
legge;
d) dai soggetti di cui all'art. 46.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, sentita l'ANAC, sono
definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui
all'art. 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore
di detto decreto, si applica l'art. 216, comma 5.
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell'ambito
territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi
professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai
rapporti d'impiego.
4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura
professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione
a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti
stessi.
5. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario l'incarico e' espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati gia' in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre,
indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti
tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati
devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'art. 80 nonche' il possesso dei requisiti e delle
capacita' di cui all'art. 83, comma 1.
6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma
di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad
albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito
richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di
quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i
requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in
gara separatamente.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 59, comma
1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di
lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento
degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri
operatori.
8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con
proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni e delle attivita' di cui al
presente articolo e all'art. 31, comma 8. I predetti
corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti
quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara
dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma, si applica l'art. 216,
comma 6.
8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata con il soggetto affidatario sono previste le
condizioni e le modalita' per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di
ingegneria e architettura la stazione appaltante non puo'
prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o
di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni
culturali, secondo quanto previsto dall'art. 151.»
Comma 168:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.
Comma 171:
- Si riporta il testo dei commi da 54 a 57 dell'art. 1
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 53. Omissis.
54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla
realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento
comunitario e ai contratti di partenariato pubblico
privato, di competenza dello Stato, delle regioni, degli
enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito
presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per
la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie
per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e
dei documenti componenti tutti i livelli progettuali
previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo e'
stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti,
che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle
dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse
in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti
annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma
58. Il Fondo puo' essere alimentato anche da risorse
finanziarie di soggetti esterni. Quote del Fondo possono
essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e
prestiti alle esigenze progettuali di opere relative
all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla
prevenzione del rischio sismico, nonche' ad opere da
realizzare mediante contratti di partenariato pubblico
privato. Il Fondo puo' operare in complementarieta' con
analoghi fondi istituiti a supporto delle attivita'
progettuali.
55. Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino
le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate
con la Cassa depositi e prestiti, il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla
Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni
a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno
corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze
quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti
avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'art. 1,
commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti
alle medesime regioni.
56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori,
la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso,
l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono
stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni
sono concesse con determinazione della Cassa depositi e
prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla
base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente
normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti
di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la
corrispondenza della documentazione presentata alla
disciplina dei contratti pubblici.
56-bis. [Abrogato].
57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce, anche per
le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i
tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura
rotativa del Fondo, per assicurarne il piu' efficace
utilizzo.
Omissis.»
Comma 173:
- La citata legge n. 549 del 1995 comprende i commi da
1 a 90 ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 1995, n. 302, S.O.
Comma 174:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali),
come modificato dalla presente legge:
«4. Finanziamento della progettazione.
1. [Abrogato].
2. [Abrogato].
3. [Abrogato].
4. [Abrogato].
5. Per il finanziamento a fondo perduto del documento
di fattibilita' delle alternative progettuali, se redatto,
del progetto di fattibilita' tecnico economica e del
progetto definitivo dei soggetti richiamati espressamente
dall'art. 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, esclusivamente per opere da realizzare
mediante contratti di partenariato pubblico privato e'
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110
miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30
miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. L'assegnazione puo' essere incrementata, con
uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle
risorse disponibili del Fondo per la progettazione di
fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti
prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'art. 202,
comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati
dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie
determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e
condizioni di utilizzo delle risorse.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire
40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale. «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8.
Comma 175:
- Il testo modificato dell'art. 4 della citata legge n.
144 del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 174.
Comma 177:
- Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.
Comma 178:
- Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art. 9
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.»
Comma 179:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 7
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«7. Autonomia organizzativa.
1. - 3. Omissis
4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il
raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'art. 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la
bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso
la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 40 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze):
«Art. 40 (Cabina di regia Strategia Italia). - 1. Entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' istituita, su proposta del Segretario del
CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato
delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle
finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e integrata dai Ministri interessati alle materie
trattate nonche' dal Presidente della Conferenza delle
Regioni, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia
e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani, con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il
tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere
pubbliche, di piani e programmi di investimento
infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare
eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi
connessi a fattori di rischio per il territorio, quali
dissesto idrogeologico, vulnerabilita' sismica degli
edifici pubblici, situazioni di particolare degrado
ambientale necessitanti attivita' di bonifica e prospettare
possibili rimedi.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
tramite del Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica, assicura
l'attivita' di supporto tecnico, istruttorio e
organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.»
Comma 182:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 126.
Comma 184:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). - 1. I
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di
capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato
alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare
svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.
Ai fini del conseguente discarico, senza oneri
amministrativi a carico dell'ente creditore, e
dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati
l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico,
ovvero in via telematica, in conformita' alle specifiche
tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno
2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto restano definitivamente
acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi
per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione
agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza,
a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di
questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'art. 22,
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione
presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle
somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018,
riversate ai sensi dello stesso art. 22 del decreto
legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione
nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente
della riscossione e' autorizzato a compensare il relativo
importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure
esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate
ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e,
limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013,
quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta,
entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e
fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute,
apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere dal 30
giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del
bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta
e' presentata al singolo ente creditore, che provvede
direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso
le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a
proprio carico e con le modalita' e nei termini previsti
dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'art. 3,
comma 16, lettere a), b) e c), nonche' alle risorse proprie
tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa
all'importazione.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'art. 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'art. 40-bis del presente decreto, del comma
1-ter dell'art. 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'art. 42
del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 54-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio
nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli
27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
Comma 186:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 dicembre 2013, n. 159 recante «Regolamento concernente la
revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
Comma 187:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito):
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso inutilmente
il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie
e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della
notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 27
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337):
«27. Accessori dei crediti previdenziali.
1. In deroga all'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 14 del presente decreto, sui contributi o premi
dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine
previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme
aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni
che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data
del pagamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso
di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti
della riscossione sono riconosciuti gli oneri di
riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il
funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun
anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero
dell'economia e delle finanze, determina, approva e
pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il
servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto
dell'andamento della riscossione, possono includere una
quota incentivante destinata al miglioramento delle
condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati
complessivi della gestione, misurabile sulla base di
parametri, attinenti all'incremento della qualita' e della
produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione
dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al
comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e
produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati
raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle
lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attivita' effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico
del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea
effettuata ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei
relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento
oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli
agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun
anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30
marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno
dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a
restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione
al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata
riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di
sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.»
Comma 188:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 14-ter e
14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche'
di composizione delle crisi da sovraindebitamento):
«Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In
alternativa alla proposta per la composizione della crisi,
il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale
non ricorrono le condizioni di inammissibilita' di cui
all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), puo' chiedere la
liquidazione di tutti i suoi beni.
2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale
competente ai sensi dell'art. 9, comma 1, e deve essere
corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e
3.
3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di
tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni
sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose
mobili, nonche' una relazione particolareggiata
dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della
diligenza impiegata dal debitore persona fisica
nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni
assunte;
c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona
fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del
debitore impugnati dai creditori;
e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della
documentazione depositata a corredo della domanda.
4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre
giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne
da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici
fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla
base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la
documentazione prodotta non consente di ricostruire
compiutamente la situazione economica e patrimoniale del
debitore.
6. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del
codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il
debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di
quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia
indicati dal giudice;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni
dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 del
codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti
del concorso, il corso degli interessi convenzionali o
legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o
privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788
e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.»
«Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della
liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i
requisiti di cui all'art. 14-ter, verificata l'assenza di
atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni,
dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica
l'art. 10, comma 6.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:
a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'art. 13,
comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento
di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena
di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari
o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore;
c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda
e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga
attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle
imprese;
d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili
o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a
cura del liquidatore;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti
parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il
provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione
a cura del liquidatore;
f) fissa i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 5,
lettera b).
3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi
equiparato all'atto di pignoramento.
4. La procedura rimane aperta sino alla completa
esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso,
ai fini di cui all'art. 14-undecies, per i quattro anni
successivi al deposito della domanda.»
Comma 189:
- La citata legge n. 136 del 2018 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2018, n. 293.
Comma 191:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
«Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di
versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta',
concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un
massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000
euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva
difficolta'.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'art.
77 o il fermo di cui all'art. 86, solo nel caso di mancato
accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi
del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le
ipoteche gia' iscritti alla data di concessione della
rateazione. A seguito della presentazione di tale
richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica
ai sensi dell'art. 48-bis, per le quali non puo' essere
concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove
azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa e,
in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima
rata determina l'impossibilita' di proseguire le procedure
di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione
che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o
non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il
terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato
gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti
pignorati.
1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e
1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria responsabilita', in una comprovata e grave
situazione di difficolta' legata alla congiuntura
economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate
mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore
rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) accertata impossibilita' per il contribuente di
eseguire il pagamento del credito tributario secondo un
piano di rateazione ordinario;
b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione
al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente
comma.
2.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo
di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato se,
all'atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima
data. Resta comunque fermo quanto disposto dal comma
1-quater.
3-bis. In caso di provvedimento amministrativo o
giudiziale di sospensione totale o parziale della
riscossione, emesso in relazione alle somme che
costituiscono oggetto della dilazione, il debitore e'
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le
successive rate del piano concesso. Allo scadere della
sospensione, il debitore puo' richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello
stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo'
essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto
corrente indicato dal debitore.
4-bis.»
Comma 193:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). - 1. I debiti, diversi da
quelli di cui all'art. 5 risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art.
27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera
a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la
prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al
10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le
disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare,
con le modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione
presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono
oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica
rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini
di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'art. 54
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il
versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del
presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai
sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente
revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi
1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'art. 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le
parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
20. All'art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote
affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo
Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e
2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno successivo al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate differite, le disposizioni di cui al
comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti
relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato
l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle
somme da versare nello stesso termine in conformita' alle
previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo
le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione
eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma
5 e' improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'art. 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso art. 6 del decreto-legge n. 193 del
2016 e dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha
perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo
pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha
provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme
dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1),
dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.»
Comma 194:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
«Art. 6 (Definizione agevolata). - 1. Omissis.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene, rendendo, entro il 21 aprile 2017,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica che lo stesso agente della riscossione
pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il
pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1,
nonche' la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi
cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 21
aprile 2017 il debitore puo' integrare, con le predette
modalita', la dichiarazione presentata anteriormente a tale
data.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 1
del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
«Art. 1 (Estensione della definizione agevolata dei
carichi). - 1. - 4. Omissis.
5. Ai fini della definizione di cui al comma 4, il
debitore manifesta all'agente della riscossione la sua
volonta' di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018,
apposita dichiarazione, con le modalita' e in conformita'
alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della
riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre
2017. In tale dichiarazione il debitore assume l'impegno di
cui al comma 2 dell'art. 6 del Decreto.
Omissis.»
Comma 195:
- Si riporta il testo vigente dei commi 5 e 6 dell'art.
11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013:
«Art. 11 (Rafforzamento dei controlli e sistema
informativo dell'ISEE). - 1. - 4. Omissis.
5. L'attestazione, di cui al comma 4, riporta
analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero
difformita', di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non
dichiarata di rapporti di cui all'art. 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia
delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in
possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle
omissioni ovvero difformita' rilevate, il soggetto
richiedente la prestazione puo' presentare una nuova DSU,
ovvero puo' comunque richiedere la prestazione mediante
l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata
recante le omissioni o le difformita' rilevate. Tale
dichiarazione e' valida ai fini dell'erogazione della
prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di
richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella
dichiarazione.
6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o
mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli
necessari, diversi da quelli gia' effettuati ai sensi dei
commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal
dichiarante, ai sensi dell'art. 10, commi 7 e 8,
avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonche' i
controlli di cui all'art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad
ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati
dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali
dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli,
possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di
beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri
selettivi dell'attivita' di accertamento di cui al comma
13.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:
«Art. 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati
all'agente della riscossione). - 1. I debiti, diversi da
quelli di cui all'art. 5 risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza
corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli
interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art.
27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, versando integralmente le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di
capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera
a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e
di notifica della cartella di pagamento.
2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 e'
effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la
prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al
10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e
il 30 novembre 2019; le restanti, di pari ammontare,
scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi
al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le
disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i
dati necessari a individuare i carichi definibili presso i
propri sportelli e in apposita area del proprio sito
internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
la sua volonta' di procedere alla definizione di cui al
comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita
dichiarazione, con le modalita' e in conformita' alla
modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito
internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; in tale
dichiarazione il debitore sceglie altresi' il numero di
rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il
limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore
indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i
carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare
agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia
della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme
dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso
contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di
una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore puo' integrare,
con le modalita' previste dal comma 5, la dichiarazione
presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle
somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si
tiene conto esclusivamente degli importi gia' versati a
titolo di capitale e interessi compresi nei carichi
affidati, nonche', ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della
cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di
precedenti pagamenti parziali, ha gia' integralmente
corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque
manifestare la sua volonta' di aderirvi con le modalita'
previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a
qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono
oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica
rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il
primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai fini
di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all'art. 54
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione
comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme
dovute ai fini della definizione, nonche' quello delle
singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna
di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione
puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione
resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui
al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il
versamento con le modalita' previste dalla lettera a) del
presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai
sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente
revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme
dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle
procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non
si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o
tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle
in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha
prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione
del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di
inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non
si produce e non sono dovuti interessi.
15. Possono essere ricompresi nella definizione
agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la
possibilita' di effettuare il pagamento del debito, anche
falcidiato, con le modalita' e nei tempi eventualmente
previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del
piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589
del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute
a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per
violazioni tributarie o per violazione degli obblighi
relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo
si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione
di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura
concorsuale, nonche' in tutte le procedure di composizione
negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti
prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi
1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione e'
automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine
di consentire agli enti creditori di eliminare dalle
proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti
alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione
trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente
interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei
debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al
presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
effettuato il versamento. All'art. 6, comma 12, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le
parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2024».
20. All'art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote
affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno
cessato o cessano di avvalersi delle societa' del Gruppo
Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione,
sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e
2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati
fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita' di
consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31 dicembre
di ciascun anno successivo al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4,
l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7
dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi
dell'art. 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in
scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,
determina, per i debitori che vi provvedono, il
differimento automatico del versamento delle restanti
somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche
tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate differite, le disposizioni di cui al
comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti
relativi ai carichi per i quali non e' stato effettuato
l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle
somme da versare nello stesso termine in conformita' alle
previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo
le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione
eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma
5 e' improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui
all'art. 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle
residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate
previste dallo stesso art. 6 del decreto-legge n. 193 del
2016 e dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari
importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di
ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per
cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza
alcun adempimento a carico dei debitori interessati,
l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita
comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c);
si applicano altresi', a seguito del pagamento della prima
delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13,
lettera b). Resta salva la facolta', per il debitore, di
effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione
entro il 31 luglio 2019.
24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a
cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni
del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi
gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha
perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo
pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha
provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme
dovute in conformita' al comma 8, lettera b), numero 1),
dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.»
Comma 196:
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 11 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 195.
Comma 197:
- Il testo vigente del comma 19 dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 195.
Comma 198:
- Il testo vigente dell'art. 3 del citato decreto-legge
n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136 e' riportato nelle Note all'art.
1, comma 195.
Comma 199:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.»
Comma 200:
- Si riporta il testo vigente dei commi 40, 41 e 42
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«40. Per far fronte agli oneri derivanti dalla
concessione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 4,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche'
dall'art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e dai commi 41 e 42, l'autorizzazione di spesa di cui
al comma 8 del predetto art. 2 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, e' integrata di 33 milioni di euro per l'anno
2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni
di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno
2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni
di euro per l'anno 2023.
41. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui
al comma 40 e' riservata alla concessione dei contributi di
cui all'art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del
medesimo art. 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre
2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva
rientrano nelle disponibilita' complessive della misura.
42. Il termine per la concessione dei finanziamenti di
cui all'art. 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e' prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.»
Comma 201:
- Si riporta il testo vigente dei comma 1 e 2 dell'art.
30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita'
produttive):
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e
misure per l'attrazione degli investimenti). - 1. Al fine
di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole
e medie, che operano nel mercato globale, espandere le
quote italiane del commercio internazionale, valorizzare
l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le
iniziative di attrazione degli investimenti esteri in
Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con
proprio decreto entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli
investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma
e' adottato d'intesa con il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali con riferimento
alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), ed f),
rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonche'
alle iniziative da adottare per la realizzazione delle
suddette azioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le
seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:
a) iniziative straordinarie di formazione e
informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri
alle imprese in particolare piccole e medie;
b) supporto alle piu' rilevanti manifestazioni
fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in
particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero
dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine
delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei
diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le
reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le
iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione
universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari
che siano rappresentative della qualita' e del patrimonio
enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica
nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno
dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce
da parte delle piccole e medie imprese;
 


h) realizzazione di tipologie promozionali innovative
per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei
mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonche'
delle micro, piccole e medie imprese in particolare
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in
forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle
opportunita' di investimento in Italia, nonche' di
accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in
Italia.
Omissis.»
Comma 202:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 43(Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per
favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il
rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la
possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al
Ministero dello sviluppo economico l'indizione di
conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'art. 14-ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro
strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le
priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'art. 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'art. 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'art. 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35
del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'art. 1, comma 862, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2009.»
Comma 204:
- Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181
recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in
attuazione del piano di risanamento della siderurgia» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 23, comma
2, e 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1.
Omissis.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e
priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento
comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con
un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare
riguardo alle seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, il
riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che
versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di
programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione;
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
Omissis.»
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale
con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli
5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso
dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione
del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in
materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale
dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per l'incentivazione
degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto
forma di finanziamento agevolato, e' applicabile,
prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma
1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis, in
tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di
intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'art. 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione degli
accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del
3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all'art.
23, comma 2. Le attivita' del presente articolo sono svolte
dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'art. 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'art. 23, comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Comma 205:
- Il testo vigente dei commi 1 e 8-bis dell'art. 27 del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 204.
Comma 206:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dal comma 219
della presente legge:
«Art. 31 (Interventi per favorire l'afflusso di
capitale di rischio verso le nuove imprese). - 1. Al fine
di favorire l'accesso al venture capital e sostenere i
processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo
strumento dell'organismo di investimento collettivo del
risparmio chiuso, di cui all'art. 1, comma 1, lettera
k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, nonche' delle societa' di
investimento a capitale fisso, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera i-bis), del medesimo testo unico, secondo le linee
indicate dalla Commissione europea nella comunicazione
"Europe 2020" sono emanate le seguenti disposizioni.
2. Sono definiti «Fondi per il Venture Capital» (FVC)
gli organismi di investimento collettivo del risparmio
chiusi e le societa' di investimento a capitale fisso,
residenti in Italia, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo
che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in
piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati
regolamentati, di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera f),
punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, nella fase di
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up
financing), di avvio dell'attivita' (early-stage financing)
o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing)
e il residuo in PMI di cui all'art. 1, comma 1, lettera
w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le societa' destinatarie dei FVC devono avere, tra
l'altro, le seguenti caratteristiche:
a) non essere quotate;
b) avere sede operativa in Italia;
c) le relative quote od azioni devono essere
direttamente detenute, in via prevalente, da persone
fisiche;
d) essere soggette all'imposta sul reddito delle
societa' o analoga imposta prevista dalla legislazione
locale senza la possibilita' di esserne esentate totalmente
o parzialmente;
e) essere societa' esercenti attivita' di impresa da
meno di sette anni;
f) avere un fatturato, cosi' come risultante
dall'ultimo bilancio approvato prima dell'investimento del
FVC, non superiore ai 50 milioni di euro.
4. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'art. 44 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla
partecipazione ai FVC.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite, tra
l'altro, le modalita' attuative e di rendicontazione
annuale dei gestori dei FVC al fine di rispettare le
condizioni di cui ai commi 2 e 3 e le sanzioni nel caso del
mancato rispetto delle suddette condizioni. Le quote di
investimento oggetto delle misure di cui al presente
articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni di euro per
piccola e media impresa destinataria su un periodo di
dodici mesi.
6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le
disposizioni del comma 4 sono efficaci previa
autorizzazione della Commissione europea secondo le
procedure previste dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.»
Comma 208:
- La comunicazione della Commissione europea 2014/C
19/04 recante «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati
a promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio» e' pubblicata nella GU C 19 del 22.1.2014, pagg.
4-34.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GU L
187 del 26.6.2014, pagg. 1-78.
Comma 210:
- Si riporta il testo dei commi 88, 89, 92 e 95
dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 87. Omissis.
88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare
somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale
risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli
investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente
articolo nonche' ai piani di risparmio a lungo termine di
cui al comma 100 del presente articolo.»
89. Le somme indicate al comma 88 devono essere
investite in:
a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio
dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel
territorio medesimo;
b) in quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio residenti nel territorio dello
Stato ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, che investono prevalentemente
negli strumenti finanziari di cui alla lettera a);
b-bis) quote di prestiti, di fondi di credito
cartolarizzati erogati od originati per il tramite di
piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non
professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui
all'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti
nel campo di applicazione dell'art. 114 del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da
soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea.
b-ter) quote o azioni di Fondi per il Venture Capital
residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
90. - 91. Omissis
92. Le forme di previdenza complementare di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono
destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma
89 del presente articolo nonche' ai piani di risparmio a
lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.
93. - 94. Omissis
95. La ritenuta di cui all'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
l'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del medesimo
decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti
indicati al secondo periodo del comma 3 del citato art. 27
derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89
del presente articolo fino al 10 per cento dell'attivo
patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio
precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93
del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non
residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre
una dichiarazione dalla quale risultino i dati
identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di
tutte le condizioni alle quali e' subordinata
l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente
articolo, nonche' l'impegno a detenere gli strumenti
finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il
periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto
soggetto non residente deve fornire, altresi', copia dei
prospetti contabili che consentano di verificare
l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati
agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai
soggetti non residenti di cui al medesimo art. 27, comma 3,
secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle
operazioni compiute nell'anno precedente.
96. - 638. Omissis.»
Comma 211:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 100 a 114
dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016:
«Art. 1 - 1. - 99. Omissis.
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di
capitale di cui all'art. 44 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli
relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi
di cui all'art. 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter),
c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico,
conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa
commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di
risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che
concorrono alla formazione del reddito complessivo
imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a
113 del presente articolo si considerano qualificati le
partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, tenendo
conto anche delle percentuali di partecipazione o di
diritti di voto possedute dai familiari della persona
fisica di cui al comma 5 dell'art. 5 del medesimo testo
unico e delle societa' o enti da loro direttamente o
indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del
primo comma dell'art. 2359 del codice civile.
101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato art. 6 del decreto legislativo n.
461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di 30.000 euro e di 150.000 euro di cui
al primo periodo del presente comma.
102. In ciascun anno solare di durata del piano, per
almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori
destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono
essere investiti per almeno il 70 per cento del valore
complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati
nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di
negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'art. 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in
Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili
organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota
del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per
cento del valore complessivo in strumenti finanziari di
imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB
della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri
mercati regolamentati.
103. Le somme o i valori destinati nel piano non
possono essere investiti per una quota superiore al 10 per
cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso
emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra
societa' appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o
della controparte o in depositi e conti correnti.
104. Sono considerati investimenti qualificati anche le
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,
che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in
strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente
articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
105. Le somme o valori destinati nel piano non possono
essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati
con soggetti residenti in Stati o territori diversi da
quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui e' investito il
piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In
caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di
investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati
attraverso la cessione e quelli percepiti durante il
periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a
imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al
comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo
alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o
chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso
degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima
del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere
reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e
104 entro novanta giorni dal rimborso.
107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi
102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale
relativamente ai redditi degli strumenti finanziari
detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel
medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per
il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di
corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli
interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto
previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive
eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo
al titolare del piano il diritto a ricevere una somma
corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i
quali e' costituito il piano provvedono al pagamento della
predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento
delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi
soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i
limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali
negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso
ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali e'
investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze,
differenziali positivi o proventi realizzati nelle
successive operazioni poste in essere nell'ambito del
medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi
106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi
ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le
minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono
essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo
d'imposta successivo a quello del realizzo dalle
plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati
nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero
portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'art. 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla
medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per
primi i titoli acquistati per primi e si considera come
costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo
termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione
presso il quale e' stato costituito ad altro soggetto di
cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque
anni di detenzione degli strumenti finanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non
puo' essere titolare di piu' di un piano di risparmio a
lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine
non puo' avere piu' di un titolare. L'intermediario o
l'impresa di assicurazione presso il quale e' costituito il
piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico,
acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale
lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano
di risparmio a lungo termine.
113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni
presso il quale e' costituito il piano di risparmio a lungo
termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel
piano in anni differenti, nonche' degli investimenti
qualificati effettuati.
114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti
finanziari detenuti nel piano non e' soggetto all'imposta
sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346.
115. - 638. Omissis.»
Comma 212:
- Il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 28.
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
GU L 124 del 20.5.2003, pagg. 36-41.
Comma 213:
- Il riferimento al testo della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 212.
- Il testo dell'art. 73 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 28.
Comma 214:
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 208.
Comma 217:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5-novies dell'art.
1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente comma e
dal comma 236 della presente legge:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'art.
1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la
banca avente sede legale e amministrazione centrale in un
medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h)
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
(Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito
di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la
cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
di cui all'art. 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie
attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi dell'art.
6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) «Business Angel»: gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede
legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita
l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'art. 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri,
inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati
in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute
di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato
regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei
valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori
non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti
nell'elenco annesso di cui all'art. 116-quinquies, comma 5,
del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche,
le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento, anche quando operano con i collaboratori di
cui alla sezione E del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo n.
209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'art. 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'art.
4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'art. 4, numero 2), del regolamento
(UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i
prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I
della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi
vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta
a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti
pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono
riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'art. 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'art. 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'art. 4, numero 6), del regolamento
(UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale
unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente
in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati
regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di
cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'art. 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure
adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'art. 60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1
e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione
europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari
centrali": i soggetti indicati nell'art. 2, paragrafo 1,
punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli (55).
1-bis. - 5-octies. Omissis
5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per
le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si
intende una piattaforma on line che abbia come finalita'
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di
rischio da parte delle piccole e medie imprese, come
definite dall'art. 2, paragrafo 1, lettera (f), primo
alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese
sociali e degli organismi di investimento collettivo del
risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di
finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari
di debito da parte delle piccole e medie imprese.
Omissis.»
Comma 218:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 4 e 7
dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 29 (Incentivi all'investimento in start-up
innovative). - 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si
detrae un importo pari al 19 per cento della somma
investita dal contribuente nel capitale sociale di una o
piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite
di organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in start-up innovative.
2. - 3-bis. Omissis
4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non
concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa', diversi da imprese
start-up innovative, il 20 per cento della somma investita
nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre societa' che
investano prevalentemente in start-up innovative.
5. - 6. Omissis
7. Per le start-up a vocazione sociale cosi' come
definite all'art. 25, comma 4 e per le start-up che
sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito
energetico la detrazione di cui al comma 1 e' pari al 25
per cento della somma investita e la deduzione di cui al
comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita.
Omissis.»
Comma 219:
- Il testo modificato dell'art. 31 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 206.
Comma 220:
- Il testo vigente del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' pubblicato nella GU C 326 del
26/10/2012 pag. 0001 - 0390.
Comma 221:
- Si riporta il testo del comma 54 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte
della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a
favorire i processi di crescita dimensionale e di
rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi di
garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che
realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione
nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla
Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete
finalizzati al miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel
loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al
primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Il
Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno
2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali
risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo
periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e le modalita' di concessione di tali
risorse ai confidi che realizzino operazioni di
aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di
efficientamento gestionale, da utilizzare per la
concessione di garanzie alle piccole e medie imprese. Le
disponibilita' di cui al secondo periodo possono essere
incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da
regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, sulla base di
convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' da risorse derivanti dalla programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.»
Comma 222:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge
23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia):
«Art. 14. (Utilizzo della quota degli utili della
SIMEST Spa). - 1. Per il raggiungimento delle finalita' di
cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n.
100, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 934,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito presso
la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita'
speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio
(start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese
singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi
dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, le disponibilita' finanziarie
derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in
qualita' di socio della SIMEST Spa, gia' finalizzate, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a
interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto
investimenti transitori e non di controllo nel capitale di
rischio di societa' appositamente costituite da singole
piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per
realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni
e le modalita' operative del Fondo.»
Comma 226:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della citata legge
n. 400 del 1988 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
168.
Comma 228:
- Il riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 212.
- Si riporta il testo vigente dei commi 4-ter e
seguenti dell'art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di
produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore
lattiero-caseario):
«Art. 3 (Distretti produttivi e reti di imprese). - 1.
- 4-bis. Omissis.
4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e
collettivamente, la propria capacita' innovativa e la
propria competitivita' sul mercato e a tal fine si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a
collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi
informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad
esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti
nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche
prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e
la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in
nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del
contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il
contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo
patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica,
salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un
organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche
commerciale, con i terzi:
1)
2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e
2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per
le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione
al programma di rete, i terzi possono far valere i loro
diritti esclusivamente sul fondo comune;
3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la
soggettivita' giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro
due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo
comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di
esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;
si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis,
terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti
pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve
essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da ciascun imprenditore o legale
rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai
competenti uffici del registro delle imprese attraverso il
modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e
deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione
del contratto o per adesione successiva, nonche' la
denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista
l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi
della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di
innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva
dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi
per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da
ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello
scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un
fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di
valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali
contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a
versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del
conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un
patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art.
2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di
altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di
recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del
relativo diritto, ferma restando in ogni caso
l'applicazione delle regole generali di legge in materia di
scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali
con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,
la ditta, la ragione o la denominazione sociale del
soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune
per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi
di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti
a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua
eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando
essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della
soggettivita', degli imprenditori, anche individuali,
partecipanti al contratto salvo che sia diversamente
disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione
negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure
inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema
imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione previsti dall'ordinamento, nonche'
all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei
prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente
garantita la genuinita' della provenienza;
f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei
partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune
che non rientri, quando e' stato istituito un organo
comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo,
nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a
maggioranza del programma di rete, le regole relative alle
modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del
programma medesimo.
4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche
amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si
procede alla ricognizione di interventi agevolativi
previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle
imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le
procedure di rispettivo interesse.
4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione
nella sezione del registro delle imprese presso cui e'
iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto
inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne
sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al
contratto di rete, sono redatte e depositate per
l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto
modificativo, presso la sezione del registro delle imprese
presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del
registro delle imprese provvede alla comunicazione della
avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a
tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso
cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno
alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo'
iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede;
con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede
la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la
soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma
368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e successive modificazioni, previa autorizzazione
rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta.»
Comma 229:
- Il testo del comma 10 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
60.
Comma 230:
- Il riferimento al testo del Regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 83.
Comma 232:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2020, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'art. 4-bis non appena istituita,
sono realizzati attraverso le misure del presente articolo
interventi sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale, inclusi gli immobili periferici, in grado di
conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3
per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata
o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico
cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE,
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi
energetici degli immobili della pubblica amministrazione
centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati
nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia del
demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche
nonche' delle misure di cui al comma 10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma 2,
le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i
quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo
economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base
di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli
interventi di miglioramento energetico previsti
dall'Attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le Pubbliche
Amministrazioni centrali individuano, al proprio interno,
il responsabile del procedimento e ne comunicano il
nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il
rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione
energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro
carattere o aspetto;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale,
ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici
adibiti a uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma 2,
sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dalle
strutture operative dei Provveditorati interregionali opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
ove occorra in avvalimento e con il supporto delle
Amministrazioni interessate. L'Agenzia del Demanio promuove
forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli
interventi, anche tra piu' Amministrazioni, al fine di
favorire economie di scala e di contribuire al contenimento
dei costi.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento dell'obiettivo
annuo di cui al comma 1, le misure organizzative e
comportamentali degli occupanti volte a ridurre il consumo
energetico, che le pubbliche amministrazioni centrali sono
chiamate a promuovere ed applicare con le modalita' di cui
all'art. 14 del decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
12. Le risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 4,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro
nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per
essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nei
medesimi esercizi per l'attuazione del programma di
interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa
conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati
al primo periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti
sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo,
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. Lo stesso stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo
3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di cui al
presente comma, previa determinazione dell'importo da
versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a
30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere
sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo
13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico
ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3
e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per
cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del
restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione
centrale comunicano all'ENEA, a partire dal 31 gennaio 2015
e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i
consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di
ognuna delle suddette utenze e relativi all'anno
precedente. L'ENEA, entro novanta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, rende disponibile un portale
informatico per l'inserimento delle informazioni di cui al
presente comma e ne da opportuna informazione sul suo sito
istituzionale.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'art. 3, comma 1,
attraverso l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione di
un sistema di gestione dell'energia, comprese le diagnosi
energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti di
rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.»
Comma 233:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 177
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 177 (Affidamenti dei concessionari). - 1. - 2.
Omissis.
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma
1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene
effettuata annualmente, secondo le modalita' indicate
dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio
rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate
entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di
squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il
concedente applica una penale in misura pari al 10 per
cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o
forniture che avrebbero dovuto essere affidati con
procedura ad evidenza pubblica.»
Comma 234:
- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 3 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265
(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della
base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di
crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di accisa e
disposizioni varie). - 1. - 2-bis. Omissis.
2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle "autostrade del mare" e al
trasporto per le vie d'acqua navigabili interne, nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2006, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle
iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al
sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata la spesa di 14
milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, per
il completamento delle iniziative comprese in contratti
d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione
superiore al settanta per cento, al netto di eventuali
protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' la spesa
di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per
la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale
diportistica delle aree di cui all'art. 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 2,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11
aprile 2006, n. 205 (Regolamento recante modalita' di
ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione
del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle
catene logistiche e del potenziamento delle
intermodalita'), come modificato dalla presente legge:
«1. Ambito d'applicazione.
1. Omissis
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della
capacita' d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che
intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il
profilo infrastrutturale che tecnologico;
b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto
via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi
destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi,
tra porti nazionali;
c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme
di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse
tecnologiche aziendali;
d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le
attivita' volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento
delle strutture aziendali;
e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la
realizzazione di standard piu' elevati in materia di
emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e
quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi
fissati in materia di tutela dell'ambiente;
f) per «potenziamento dell'intermodalita'» s'intende:
la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di
trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno
due diverse modalita' (strada-rotaia, rotaia-mare,
strada-mare, strada-vie d'acqua navigabili interne,
mare-vie d'acqua navigabili interne, terra-aria) con le
specifiche finalita' del decongestionamento del traffico su
strada nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza
piu' elevati.
Omissis.»
«2. Ripartizione percentuale dei fondi.
1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite
d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato
dall'art. 3, comma 2-ter della legge, e' ripartito secondo
le seguenti percentuali per le sottoindicate finalita':
a) 90 per cento per interventi di innovazione del
sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle
catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita',
con particolare riferimento all'utilizzazione della
modalita' marittima e per vie d'acqua navigabili interne in
luogo di quella stradale, nonche' per lo sviluppo del
cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento
ambientale;
b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione
aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli
obiettivi di cui alla lettera a).
Omissis.»
Comma 236:
- Il testo dei commi 1 e 5-novies dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato
dal presente comma e dal comma 236 della presente legge, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 217.
Comma 237:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (Attuazione della
direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla
direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come
modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 4.
Omissis.
5. Fino dalla data di avvio di operativita' dell'Albo
unico dei consulenti finanziari, stabilita ai sensi del
comma 3 e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla
data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora
questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la
data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda, la
riserva di attivita' di cui all'art. 18 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1, comma
5, lettera f), del citato decreto legislativo, senza
detenere somme di denaro o strumenti finanziari di
pertinenza dei clienti.
Omissis.»
Comma 238:
- Si riporta il testo dell'art. 100-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la
raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali
possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di
strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,
dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le
offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e
medie imprese devono avere un corrispettivo totale
inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi
dell'art. 100, comma 1, lettera c).
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'art. 2468,
primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione
in piccole e medie imprese costituite in forma di societa'
a responsabilita' limitata possono costituire oggetto di
offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche
attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei
limiti previsti dal presente decreto.
1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di titoli di
debito e' riservata, nei limiti stabiliti dal codice
civile, agli investitori professionali e a particolari
categorie di investitori eventualmente individuate dalla
Consob ed e' effettuata in una sezione del portale diversa
da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di
rischio.
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle
offerte di cui al comma 1, al fine di assicurare la
sottoscrizione da parte di investitori professionali o
particolari categorie di investitori dalla stessa
individuate di una quota degli strumenti finanziari
offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli investitori
diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di
controllo della piccola e media impresa o dell'impresa
sociale cedano le proprie partecipazioni a terzi
successivamente all'offerta.
2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'art.
2470, secondo comma, del codice civile e dall'art. 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione e
per la successiva alienazione di quote rappresentative del
capitale di piccole e medie imprese e di imprese sociali
costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata:
a) la sottoscrizione puo' essere effettuata per il
tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o
piu' dei servizi di investimento previsti dall'art. 1,
comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli
intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle
quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o
degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite
portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura
dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al
registro delle imprese una certificazione attestante la
loro titolarita' di soci per conto di terzi, sopportandone
il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione
pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che
l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e
qualora l'investitore decida di avvalersi del regime
alternativo di cui al presente comma, comporta il
contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli
intermediari incaricati affinche' i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome
proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata
evidenza dell'identita' degli stessi e delle quote
possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del
successivo acquirente, una certificazione comprovante la
titolarita' delle quote; tale certificazione ha natura di
puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti
sociali, e' nominativamente riferita al sottoscrittore, non
e' trasferibile, neppure in via temporanea ne' a qualsiasi
titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il
trasferimento della proprieta' delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano
richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla
lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi
acquirenti la facolta' di richiedere, in ogni momento,
l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro
pertinenza;
c) l'alienazione delle quote da parte di un
sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante
semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti
dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento
non comportano costi o oneri ne' per l'acquirente ne' per
l'alienante; la successiva certificazione effettuata
dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti
sociali, sostituisce ed esaurisce le formalita' di cui
all'art. 2470, secondo comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle
quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente
indicato nel portale, ove sono altresi' predisposte
apposite idonee modalita' per consentire all'investitore di
esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di
applicare il regime ordinario di cui all'art. 2470, secondo
comma, del codice civile e all'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e
alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e
medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote
rappresentative del capitale delle medesime, effettuati
secondo le modalita' previste alle lettere b) e c) del
comma 2-bis del presente articolo, non necessita della
stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo,
spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o
alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta,
con separata e chiara evidenziazione delle condizioni
praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonche'
in apposita sezione del sito internet di ciascun
intermediario. In difetto, nulla e' dovuto agli
intermediari.
2-quinquies.
Comma 239:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30
(Regolamento attuativo dell'art. 39 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione
dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi
di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Esperti indipendenti). - 1. Gli esperti
indipendenti indicati dall'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5), del TUF, possono essere persone fisiche o
giuridiche scelte dal gestore.
2. L'organo di amministrazione del gestore,
nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli
esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a
singoli beni, accerta che tali esperti non versino in una
situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo
Oicr, che non sussistano le cause di incompatibilita'
indicate dai commi 11, 12 e 16 e, qualora l'incarico sia
conferito a persone giuridiche, che siano rispettati i
requisiti previsti dai commi 8 e 9.
3. L'organo di amministrazione del gestore revoca
l'incarico quando sussiste una giusta causa, dandone
dettagliata motivazione nella relativa delibera con la
quale provvede contestualmente a conferire l'incarico ad
altro esperto indipendente. La delibera con cui e' disposta
la revoca e' comunicata tempestivamente alla Banca d'Italia
e alla Consob. Non costituisce giusta causa di revoca la
divergenza di opinioni in relazione ai criteri, alle
modalita' e ai valori indicati dall'esperto indipendente
nella propria relazione.
4. La delibera di conferimento dell'incarico indica
l'esperto indipendente prescelto, i criteri seguiti nella
scelta, il possesso dei requisiti professionali
dell'esperto, l'oggetto e la durata dell'incarico, i
corrispettivi pattuiti, la copertura assicurativa
dell'esperto e, nel caso in cui l'esperto indipendente sia
una persona giuridica, il nominativo della persona fisica
deputata in concreto allo svolgimento dell'incarico
conferito nonche' quello degli ulteriori collaboratori
coinvolti. La lettera di incarico e' allegata ad ogni
relazione di stima effettuata dall'esperto indipendente.
5. Le valutazioni devono risultare da apposita
relazione sottoscritta da tutti gli esperti indipendenti
incaricati. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti
siano persone giuridiche, la relazione e' sottoscritta dal
rappresentante legale della societa' e reca il nominativo
della persona fisica deputata in concreto allo svolgimento
dell'incarico conferito, con la precisazione che entrambi
sono in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2.
6. Resta ferma la responsabilita' del gestore in merito
alla corretta valutazione delle attivita' dell'Oicr, al
calcolo del valore patrimoniale netto e alla pubblicazione
di detto valore, nei confronti dell'Oicr e dei suoi
investitori.
7. Gli esperti indipendenti devono essere iscritti
ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo
professionale la cui appartenenza comporta l'idoneita' ad
effettuare valutazioni tecniche o economiche dei beni in
cui e' investito l'Oicr. Gli esperti indipendenti devono
essere altresi' in possesso dei requisiti di onorabilita'
previsti per gli esponenti aziendali delle Sgr, ai sensi
dell'art. 13 del TUF, nonche' disporre di una struttura
organizzativa idonea all'incarico che intendono assumere.
8. Nell'ipotesi in cui gli esperti indipendenti siano
persone giuridiche, essi non possono far parte del gruppo
del gestore, come definito dall'art. 11, comma 1, lettera
a), del TUF.
9. Se gli esperti indipendenti sono persone giuridiche
e' necessario che:
a) l'atto costitutivo preveda espressamente tra le
attivita', che costituiscono l'oggetto sociale ai sensi
dell'art. 2328, secondo comma, numero 3, del codice civile,
la valutazione dei beni oggetto dell'investimento
dell'Oicr;
b) la struttura organizzativa sia adeguata rispetto
all'incarico da assumere.
10. L'esperto indipendente si astiene dalla valutazione
se versa direttamente in una situazione di conflitto di
interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e
provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore.
L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi
organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del
principio di proporzionalita', ad individuare, monitorare e
gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire
l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione
immobiliare. Di tali presidi e procedure e' data
comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima
del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini
della valutazione di cui al comma 2, nonche' in occasione
di ogni loro aggiornamento o modifica.
11. L'incarico di esperto indipendente non puo' essere
conferito a soggetti che:
a) sono soci, amministratori o sindaci del gestore che
conferisce l'incarico o di altre societa' od enti che lo
controllano, o che sono controllati da questi ultimi o dal
gestore, ovvero lo sono stati nel triennio antecedente al
conferimento dell'incarico;
b) sono legati al gestore che conferisce l'incarico o
ad altre societa' o enti che lo controllano, o che sono
controllati da questi ultimi o dal gestore, da rapporti di
lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo sono stati nel
triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
c) sono parenti o affini entro il quarto grado dei
soci, degli amministratori, dei sindaci o dei direttori
generali del gestore che conferisce l'incarico o di altre
societa' od enti che lo controllano o che sono controllati
da questi ultimi o dal gestore;
d) si trovano in una situazione che puo' compromettere
comunque l'indipendenza nei confronti del gestore che
conferisce l'incarico.
12. Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi
ulteriori non direttamente correlati a quello di
valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente,
ovvero alle societa' da esso controllate, collegate o
soggette a comune controllo, alle societa' controllanti,
nonche' ai loro amministratori e dipendenti, non
pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione
conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di
potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto
comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i
presidi adottati per garantire l'oggettivita' e
indipendenza della valutazione.
13. Nel caso di sopravvenienza di una delle situazioni
indicate al comma 11, nel corso dello svolgimento
dell'incarico, l'esperto ne da' immediata comunicazione al
gestore il quale, nei trenta giorni successivi, dispone la
revoca dell'incarico e la sostituzione dell'esperto,
dandone altresi' contestuale comunicazione alla Banca
d'Italia e alla Consob.
14. La valutazione dei conferimenti dei beni immobili e
dei diritti reali immobiliari dei fondi previsti dall'art.
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e' effettuata da
un collegio di almeno tre esperti, nel caso in cui il
gestore non si avvalga di una societa'.
15. L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza
dell'Oicr ha durata massima di tre anni, e' rinnovabile una
sola volta e non puo' essere nuovamente conferito in
relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non
sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del
precedente incarico.
16. I soggetti che hanno svolto l'incarico, i soci e
gli amministratori dell'esperto indipendente e delle
societa' da esso controllate o che lo controllano o
soggette a comune controllo, non possono assumere cariche
sociali negli organi di amministrazione e controllo del
gestore che ha conferito l'incarico, ne' di societa' da
esso controllate ovvero che lo controllano o che sono
soggette a comune controllo, se non sono decorsi almeno sei
mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.»
Comma 240:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui). - 1.
Nelle more del completamento della riforma della legge di
contabilita' e finanza pubblica, di cui alla legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le
amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014 adotta
un programma straordinario di riaccertamento dei residui
passivi nonche' riaccertamento della sussistenza delle
partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello
Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione,
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'art.
275, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'art. 34, comma 2, della legge n.
196 del 2009.
2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme
iscritte nel conto dei residui da eliminare e,
compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza
pubblica, si provvede:
a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla
eliminazione degli stessi mediante loro versamento
all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte
corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da
iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate, da ripartire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di
nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei
predetti fondi e' fissata su base pluriennale, in misura
non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui
eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte e'
destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione
delle relative partite dalle scritture contabili del conto
del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le
amministrazioni interessate individuano i residui non piu'
esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare
improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di
bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti
alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base
pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui
alla precedente lettera a);
c) per i residui passivi perenti, connessi alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso,
con le medesime modalita' di comunicazione di cui alla
lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la
tesoreria statale;
d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o
compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province
autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di
cui al presente articolo vengono operate con il concorso
degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla
cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base
pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
in relazione ai residui eliminati.»
Comma 241:
- La legge 24 dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi
per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1986, n. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
808 del 1985, come modificato dal comma 243 della presente
legge:
«2. Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica.
Per assicurare la coordinata e razionale applicazione
degli interventi di cui all'art. 3, e' istituito il
comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica
presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e
composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'economia e delle finanze, della difesa,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un
rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da
tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza
nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di
partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente
legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti
che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che
abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente
devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei
benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di
ciascun anno, al Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale per la
trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione
previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.»
Comma 243:
- Il testo del primo comma dell'art. 2 della citata
legge n. 808 del 1985, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 241.
Comma 245:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in
materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti). -
1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi
legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli
articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle quella italiana e
che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato, il
limite per il trasferimento di denaro contante di cui
all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che il
cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai
seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione
acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del
committente nonche' apposita autocertificazione di
quest'ultimo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che non e' cittadino italiano e che ha la
residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di
effettuazione dell'operazione versi il denaro contante
incassato in un conto corrente intestato al cedente o al
prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a
quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di
cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione
che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla
disciplina del presente art. inviino apposita comunicazione
preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle
entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Nella comunicazione dovra' essere
indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore
del servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di
cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro
1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, secondo
modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'art. 2,
comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'art. 12, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni
corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e'
differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al
pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e' data
massima pubblicita' al contenuto e agli effetti della
disposizione di cui al precedente periodo, nonche' di
quelle di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3
non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si sono gia' conformati alla disposizione di cui
all'art. 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'art.
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4-bis. All'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i
seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi,
pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati
e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste
italiane Spa, e' consentita ai soggetti che risultino, alla
stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un
conto corrente base o di un libretto di risparmio postale,
intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di
legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste
italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata
dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione,
copia del documento di identita' del beneficiario del
pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato
attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente
qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei
pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter,
limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici
erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui
ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se
l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono
gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un
conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il
beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e'
effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine
di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se
l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al
decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche,
Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene
il pagamento mediante assegno di traenza».
4-ter. All'art. 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dal limite di
importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le
somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita'».
4-quater, All'art. 32, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentomila euro» e
le parole: «di lire un miliardo» sono sostituite dalle
seguenti: «a settecentomila euro»;
b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «settecentomila euro».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto,
del codice di procedura civile,» sono inserite le seguenti:
«e dall'art. 72-ter del presente decreto»;
b) dopo l'art. 72-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 72-ter (Limiti di pignorabilita'). - 1. Le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate dall'agente della riscossione in misura
pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura
pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non
superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'art. 545, quarto
comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a
titolo di stipendio, di salario o di altre indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro»;
c) all'art. 76 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'agente della riscossione puo' procedere
all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del
credito per cui si procede supera complessivamente
ventimila euro.»;
2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono
sostituite dalle seguenti: «all'importo indicato»;
d) all'art. 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine
di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo'
iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche'
l'importo complessivo del credito per cui si procede non
sia inferiore complessivamente a ventimila euro.».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 77
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
6-bis. Al comma 2 dell'art. 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) e'
sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei
medesimi familiari».
7. L'art. 7, comma 2, lettera gg-decies) del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
abrogato.
8. Nell'art. 66, comma 3, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle
seguenti: «possono essere dedotti»;
b) la parola: «ricevuto» e' sostituita dalla seguente:
«registrato».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano
applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede
all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione
dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,
qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun
credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni
periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica
qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. All'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a
decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti
gli importi da indicare devono essere espressi in euro
mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.».
13. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 53, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta
la seguente:
«c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia»;
b) all'art. 55, comma 5, dopo le parole: «impianti di
produzione combinata di energia elettrica e calore» sono
inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente».
13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive
dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i
clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi
tariffari speciali di cui all'art. 20, comma 4, della legge
9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato
libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei
limiti del periodo temporale di validita' dei medesimi
regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino
al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio
rispetto al trattamento preesistente, le modalita' di
determinazione della componente tariffaria compensativa
oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di
cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti
salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione
europea in materia sia la gia' avvenuta esazione fiscale,
per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica,
alla componente compensativa di cui erano destinatari i
citati clienti finali di energia elettrica.
13-ter. All'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277, come modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a),
numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse.
14. All'art. 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gli
intermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «le banche, gli intermediari
finanziari e le imprese di assicurazioni».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali
assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici
G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4
novembre 2011) l'art. 2, comma 35-octies, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
16. Al comma 361 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, dopo le parole: «dei direttori di agenzie
fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonche' del
direttore generale dell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato».
16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia
e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la
promozione delle realta' socioeconomiche delle zone
appartenenti alle regioni di confine, cui e' attribuita una
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i
criteri e le modalita' di erogazione del predetto Fondo,
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio» che sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al presente comma.
16-ter. All'art. 2, comma 9, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione e riassegnazione delle risorse, la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili
sulla contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di
tesoreria».
16-quater. All'art. 102, comma 6, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le parole: «; per i beni ceduti, nonche' per
quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione» sono soppresse.
La disposizione del periodo precedente trova applicazione a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
16-quinquies. All'art. 16, comma 4, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle
unita' in uso dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono
l'utilizzo permanente delle medesime».
16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio
2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicita' di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali
alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da
cantiere.»
Comma 246:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia):
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1. Ai
fini del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere
e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria
sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento
o accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento
conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici,
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti,
attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che,
con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la
medesima sagoma dell'edificio preesistente;
e) «interventi di nuova costruzione», quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la
sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate
sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto,
paesaggistico, in conformita' alle normative regionali di
settore;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche
degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione
e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero
che comportino la realizzazione di un volume superiore al
20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica»,
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 18 dell'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 1 (Proroga di termini tributari, nonche' in
materia economico-finanziaria). - 1. - 17. Omissis
18. Ferma restando la disciplina relativa
all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base
alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche' alle rispettive
norme di attuazione, nelle more del procedimento di
revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle
concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali
con finalita' turistico-ricreative, ad uso pesca,
acquacoltura ed attivita' produttive ad essa connesse, e
sportive, nonche' quelli destinati a porti turistici,
approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da
diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalita'
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che e' conclusa
nel rispetto dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo,
della valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di
tutela degli investimenti, nonche' in funzione del
superamento del diritto di insistenza di cui all'art. 37,
secondo comma, secondo periodo, del codice della
navigazione, il termine di durata delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto
e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e' prorogato fino
al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. All'art. 37, secondo comma, del
codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso.
Omissis.»
Comma 247:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96
(Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e
delle imprese):
«Art. 1-bis (Esonero contributivo per favorire
l'occupazione giovanile). - 1. Al fine di promuovere
l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro
privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', cui si
applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui
al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e'
riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 118 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«118. Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti
di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con
riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari
a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente
comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti
siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma sia gia' stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non e' cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non
spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di
lavoro, ivi considerando societa' controllate o collegate
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno
comunque gia' in essere un contratto a tempo indeterminato
nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, al monitoraggio del numero di contratti
incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti
minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.»
Comma 248:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del
gruppo ILVA). - 1. Allo scopo di integrare il trattamento
economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti
produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o
prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa
integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche
ai fini della formazione professionale per la gestione
delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro
per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di
corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente
ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da
destinare, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a
stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo
di rotazione per essere destinata al finanziamento di
iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1167 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1167. L'integrazione salariale di cui all'art. 1-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e'
prorogata per l'anno 2018, nel limite di spesa di 24
milioni di euro. Ai fini dell'erogazione del beneficio di
cui al precedente periodo, il Ministero dello sviluppo
economico presenta al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali una relazione nella quale sono riportati
l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e
il raggiungimento degli obiettivi. E' altresi' prorogato,
per l'anno 2018, l'intervento di cui all'art. 5, comma 14,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a carico
del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che e'
a tal fine integrato dell'importo di 400.000 euro per
l'anno 2018.»
Comma 250:
- Il testo del comma 6 dell'art. 1 della citata legge
n. 147 del 2013 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
132.
Comma 254:
- Si riporta il testo vigente del comma 139 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«139. Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di
cui all'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017,
possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette
regioni, alle medesime finalita' del richiamato art. 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
nonche' a quelle dell'art. 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai medesimi fini di cui al
periodo precedente, la regione Sardegna puo' altresi'
destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di
euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni
occupazionali esistenti nel suo territorio e la regione
Lazio puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 6 milioni di euro nell'anno 2018, per un massimo
di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali
esistenti nel suo territorio.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.»
Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 199.
Comma 255:
- Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2017, n. 240.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 20
del citato decreto legislativo n. 147 del 2017:
«Art. 20 (Disposizioni finanziarie). - 1. La dotazione
del Fondo Poverta' e' determinata in 2.059 milioni di euro
per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per
l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio
economico del ReI di cui all'art. 4, i limiti di spesa sono
determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto
salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui
all'art. 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno
2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.130
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti
di spesa per l'erogazione del beneficio economico a
decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle
determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 8,
comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto
della quota del Fondo Poverta' di cui all'art. 7, comma 2.»
Comma 257:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14 (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'art. 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'art.
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'art. 14-ter, secondo quanto previsto dall'art.
27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'art. 7, i quali possono intervenire nel
procedimento ai sensi dell'art. 9.»
Comma 258:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del
lavoro). - 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu'
adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano costituiscono propri uffici territoriali,
denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le
seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in
relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche
mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla
registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato,
mediante bilancio delle competenze ed analisi degli
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze
di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con
riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di
lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed
europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e
tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso
l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un
incremento delle competenze, anche mediante lo strumento
del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi
all'attivita' di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione
dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti
di minori o di soggetti non autosufficienti;
 


m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente
utile, ai sensi dell'art. 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le
attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con
l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23,
comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati
accreditati sulla base dei costi standard definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di
scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al
collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del
1999, in quanto compatibili.»
Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n.
281 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 126.
Comma 259:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del citato
decreto legge n. 87 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Destinazione di quote delle facolta'
assunzionali delle regioni all'operativita' dei centri per
l'impiego). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni
possono destinare, anche in relazione a quanto disposto
dall'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, una quota delle proprie facolta' assunzionali,
definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per
l'impiego di cui all'art. 18 del medesimo decreto
legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena
operativita', secondo modalita' definite con accordo da
concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.»
Comma 260:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 34
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 34 (Trattamenti pensionistici e di
disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il
meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per
ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo
complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative
gestioni per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi
sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei
fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo. Ai fini
dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si tiene
conto altresi' dell'importo degli assegni vitalizi
derivanti da uffici elettivi.
Omissis.»
Comma 261:
- Si riporta il testo vigente del comma 26 dell'art. 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996 (63) , sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
Omissis.»
Comma 262:
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 della citata legge
n. 448 del 1998 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
260.
Comma 266:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 241 del
1990 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 257.
Comma 268:
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 recante «Revisione
della disciplina della invalidita' pensionabile» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165.
- La legge 13 agosto 1980, n. 466 recante «Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n.
230.
- La legge 3 agosto 2004, n. 206 recante «Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2004, n. 187.
Comma 270:
- Si riporta il testo dei commi 793, 795 e 796
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
«793. Allo scopo di completare la transizione in capo
alle regioni delle competenze gestionali in materia di
politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri
per l'impiego e di consolidarne l'attivita' a supporto
della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto
dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi
dell'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, il personale delle citta' metropolitane e delle
province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in
servizio presso i centri per l'impiego e gia' collocato in
soprannumero ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati
collocati a riposo alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito alle dipendenze della
relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito
per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al
regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e
con corrispondente incremento della dotazione organica, o
in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni
trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta
inquadrato nei ruoli delle citta' metropolitane e delle
province in deroga all'art. 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di
personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.
Ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e
557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la
gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria
spesa di personale al netto del finanziamento di cui al
comma 794.»
«795. Allo scopo di consentire il regolare
funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le
agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata
a province e citta' metropolitane con legge regionale,
succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge per lo
svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la
proroga prevista dall'art. 1, comma 429, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali
costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego o le
province e le citta' metropolitane, se delegate
nell'esercizio delle funzioni, e l'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il
precariato e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale a tempo determinato impiegato in funzioni
connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio
delle politiche attive del lavoro, possono applicare le
procedure previste dall'art. 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano
la propria spesa di personale al netto del finanziamento di
cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato
e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati
fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro
tale ultima data delle procedure di cui al citato art. 20
del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro
conclusione.»
Comma 271:
- Il testo modificato del comma 795 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 270.
Comma 272:
- Il testo modificato del comma 796 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 270.
Comma 274:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori):
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita'). -
1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono
investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura
finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in
Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei
redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo
che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti
esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria,
siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni.
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all'estero il cui valore
massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo
d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
comma 1 non sussistono altresi' per gli immobili situati
all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti
relativi all'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione
annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il
controvalore in euro degli importi in valuta da
dichiarare.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 13 e 18
dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214:
«Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta di bollo
su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero). - 1. - 12. Omissis
13. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
14. - 17. Omissis
18. A decorrere dal 2012 e' istituita un'imposta sul
valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei
libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Omissis.»
Comma 276:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 50 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. Il Commissario straordinario,
nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con
piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in
relazione alle risorse assegnate e disciplina
l'articolazione interna della struttura anche in aree e
unita' organizzative con propri atti in relazione alle
specificita' funzionali e di competenza. Al personale della
struttura e' riconosciuto il trattamento economico
accessorio corrisposto al personale dirigenziale e non
dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di
provenienza risulti complessivamente inferiore. Al
personale non dirigenziale spetta comunque l'indennita' di
amministrazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Ferma restando la dotazione di personale gia'
prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, la struttura puo' avvalersi di
ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque
unita' di personale, destinate a operare presso gli uffici
speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3, a supporto
di regioni e comuni ovvero presso la struttura
commissariale centrale per funzioni di coordinamento e
raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di
cui all'art. 2, comma 2.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziali non generale. Le
duecentoventicinque unita' di personale di cui al comma 2
sono individuate:
a) nella misura massima di cento unita' tra il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
delle quali dieci unita' sono individuate tra il personale
in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere, istituito dall'art. 67-ter, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il
personale di cui alla presente lettera e' collocato, ai
sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per
non pregiudicare l'attivita' di ricostruzione nei territori
del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere e' autorizzato a
stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo
determinato nel limite massimo di dieci unita' di
personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla
struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del
contingente di personale in posizione di comando di cui al
primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure
concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto
previsto dall'art. 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali e' disposta la
proroga di validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il
termine di cui al citato art. 17, comma 14, della legge n.
127 del 1997, senza che l'amministrazione di appartenenza
abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di
comando, lo stesso si intende assentito qualora sia
intervenuta la manifestazione di disponibilita' da parte
degli interessati che prendono servizio alla data indicata
nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
3-bis. Il trattamento economico fondamentale ed
accessorio del personale pubblico della struttura
commissariale, collocato, ai sensi dell'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di
comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti, e' anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalita':
a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi
comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali ad
ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con oneri
a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento
economico fondamentale, nonche' dell'indennita' di
amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario;
c) ogni altro emolumento accessorio e' corrisposto con
oneri a carico esclusivo del Commissario straordinario.
3-ter. Al personale dirigenziale di cui al comma 3 sono
riconosciute una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri
nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con provvedimento del Commissario
straordinario, di importo non superiore al 50 per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della
prestazione individuale. Restano ferme le previsioni di cui
al secondo periodo del comma 1 e alle lettere b) e c) del
comma 7. Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter
si applicano anche al personale di cui all'art. 2, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9
settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228
del 29 settembre 2016.
3-quinquies. Alle spese per il funzionamento della
struttura commissariale si provvede con le risorse della
contabilita' speciale prevista dall'art. 4, comma 3.
4. Per la risoluzione di problematiche tecnico
contabili il commissario straordinario puo' richiedere, ai
sensi dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto
di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello
Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente
generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.
5. Per la definizione dei criteri di cui all'art. 5,
comma 1, lettera b), il commissario straordinario si avvale
di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di
comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria
sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di
ogni altra professionalita' che dovesse rendersi
necessaria, in misura massima di quindici unita'. La
costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati
con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2.
Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non
e' dovuta la corresponsione di gettoni di presenza,
compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri
derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa
fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.
6. Per gli esperti di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016,
ove provenienti da altra amministrazione pubblica, puo'
essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero
massimo di cinque unita'. Al fine di garantire l'invarianza
finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per
tutta la sua durata, e' reso indisponibile, nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il
Commissario straordinario nomina con proprio provvedimento
gli esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 settembre 2016.
7. Con uno o piu' provvedimenti del commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, nei
limiti delle risorse disponibili:
a) al personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3 lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni
di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore
mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia'
autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel
rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di
cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dal 1°
ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonche' 40 ore
mensili, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi
ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre
2018;
b) al personale dirigenziale ed ai titolari di
incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente
impegnato nelle attivita' di cui all'art. 1, puo' essere
attribuito un incremento del 30 per cento della
retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego,
dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio
2017 e sino al 31 dicembre 2018, del 20 per cento della
retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto
riguarda il personale dirigenziale, all'art. 24 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) al personale di cui alle lettere a) e b) del
presente comma puo' essere attribuito un incremento fino al
30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei
risultati conseguiti su specifici progetti legati
all'emergenza e alla ricostruzione, determinati
semestralmente dal Commissario straordinario.
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7, lettere a),
b) e c), si applicano anche ai dipendenti pubblici
impiegati presso gli uffici speciali di cui all'art. 3.
8. All'attuazione del presente art. si provvede, ai
sensi dell'art. 52, nei limiti di spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli eventuali maggiori
oneri si fa fronte con le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, entro il
limite massimo di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con uno o piu' provvedimenti del
Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'art. 2,
comma 2, sono stabilite le modalita' di liquidazione, di
rimborso e di eventuale anticipazione alle amministrazioni
di appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter
e 3-quater, delle necessarie risorse economiche.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera
a), il Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di strutture e personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti
capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Il Commissario straordinario puo' stipulare
apposite convenzioni, ai fini dell'esercizio di ulteriori e
specifiche attivita' istruttorie, con l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, nonche', per lo svolgimento di ulteriori e specifiche
attivita' di controllo sulla ricostruzione pubblica e
privata, con il Corpo della guardia di finanza e con il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli eventuali
maggiori oneri finanziari si provvede con le risorse della
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3.
9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti
di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa
della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche'
ad aumentare il numero dei volontari da avviare al Servizio
civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il
servizio civile di cui all'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230, e' incrementata di euro 146,3 milioni per
l'anno 2016.
9-ter. All'onere di cui al comma 9-bis si provvede,
quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto
a euro 7,3 milioni, mediante corrispondente riduzione della
dotazione della seconda sezione del Fondo previsto
dall'art. 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno
2016, n. 106.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). -
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro
a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di
lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.»
- Si riporta il testo vigente del comma 329 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«329. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno
di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto
previsto dall'art. 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 9, comma
1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni
al decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e
modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge
30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre
2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico
per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163.»
Comma 277:
- Si riporta il testo del comma 154 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 6 dicembre 2017, come modificato
dalla presente legge:
«154. Le disposizioni in materia di requisiti di
accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,
continuano ad applicarsi, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente alla
predetta data, ai dipendenti di imprese del settore
editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato
l'attivita', anche in costanza di fallimento, per le quali
e' stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi
dell'art. 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n.
416, collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria, in forza di accordi di procedura
sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015,
ancorche', dopo il periodo di godimento del trattamento
straordinario di integrazione salariale, siano stati
collocati in mobilita' dalla stessa impresa. Il beneficio
di cui al presente comma non spetta a coloro che hanno
ripreso attivita' lavorativa dipendente a tempo
indeterminato. Il trattamento pensionistico e'
riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare
all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al
medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al
presente comma, per le quali siano state accertate le
condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n.
416 del 1981. I trattamenti pensionistici di cui al
presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di
procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame
delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche
in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per
l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione
del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni dell'art.
12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento
alla speranza di vita.»
Comma 278:
- Si riporta il testo del comma 354 dell'art. 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il
congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio,
introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'art. 4, comma 24, lettera a), della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche', per l'anno 2016, dall'art. 1,
comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019. La durata
del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente
e' aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni
per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019, che
possono essere goduti anche in via non continuativa; al
medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 13 febbraio 2013. Per gli anni 2018 e 2019 il padre
lavoratore dipendente puo' astenersi per un periodo
ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua
sostituzione in relazione al periodo di astensione
obbligatoria spettante a quest'ultima. Per gli anni 2017 e
2018, alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre
periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro
per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri
derivanti dai primi tre periodi del presente comma,
valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si
provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a
31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Comma 279:
- Si riporta il testo del comma 275 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«Comma 275
275. Per i lavoratori indicati all'art. 1, comma 117,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi
previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito
alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in
una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS,
compresi coloro che, transitati nel pubblico impiego ovvero
nella gestione del soppresso Istituto postelegrafonici,
abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva ai sensi
dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e risultino
iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse
dall'assicurazione generale obbligatoria, derogando al
disposto dell'art. 1, comma 115, della citata legge n. 190
del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli
anni 2015 e 2016.»
Comma 281:
- Si riporta il testo del comma 110 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dal comma 290
della presente legge:
«110. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati
annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68,
comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi
formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza
scuola-lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera d),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
c) euro 15 milioni al finanziamento delle attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi
dell'art. 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per
l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno
2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli
allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e
formazione professionale curati dalle istituzioni formative
e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle
regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, per i quali e' dovuto un premio
speciale unitario ai sensi dell'art. 42 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti
dall'art. 32, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150.»
Il testo vigente del comma 1 dell'art. 18 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 254.
Comma 282:
- Si riporta il testo vigente del comma 11-bis
dell'art. 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148 (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183):
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. -
11. Omissis
11-bis. In deroga all'art. 4, comma 1, e all'art. 22,
commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216
milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro
per l'anno 2017, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore intervento
di integrazione salariale straordinaria l'impresa presenta
un piano di recupero occupazionale che prevede appositi
percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la
regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori,
dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al
trattamento di integrazione salariale straordinaria ne'
secondo le disposizioni del presente decreto ne' secondo le
disposizioni attuative dello stesso. All'onere derivante
dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per
l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7,
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come
incrementata dall'art. 43, comma 5, e dall'art. 1, comma
387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilita' in conto
residui. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della
presente disposizione, le regioni richiedono al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione delle
risorse necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni
in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo
di spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83 (Misure
urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di
cui all'art. 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonche' per il completamento dei piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale
relativi a crisi aziendali):
«Art. 1 (Misure urgenti per le imprese operanti nelle
aree di crisi industriale complessa). - 1. All'art. 1,
comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini
di cui al periodo precedente, la regione Sardegna puo'
altresi' destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9
milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche
situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio».
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
Il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 254.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 53-ter del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). - 1.
Le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come
ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1º agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.»
Comma 283:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2 del
decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (Attuazione della
delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per
la cessazione dell'attivita' commerciale):
«Art. 1 (Indennizzo per la cessazione dell'attivita'
commerciale). - 1. Il presente decreto legislativo, in
attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la
cessazione definitiva dell'attivita' commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualita' di titolari o
coadiutori, attivita' commerciale al minuto in sede fissa,
anche abbinata ad attivita' di somministrazione al pubblico
di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attivita'
commerciale su aree pubbliche.»
«Art. 2 (Requisiti e condizioni). - 1. L'indennizzo
previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di
57 anni di eta', se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione
dell'attivita', per almeno 5 anni, in qualita' di titolari
o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli esercenti attivita'
commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
2. L'erogazione dell'indennizzo e' subordinata, nel
periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' commerciale e dell'autorizzazione per
l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata
congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attivita'
dal registro degli esercenti il commercio e dal registro
delle imprese presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.»
Comma 284:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 207 del 1996:
«Art. 5 (Fondo per la razionalizzazione della rete
commerciale). - 1. Per le finalita' di cui al presente
decreto e' istituito presso l'INPS il «Fondo degli
interventi per la razionalizzazione della rete commerciale»
che opera mediante contabilita' separata nell'ambito della
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il
31 dicembre 2000, gli iscritti alla Gestione di cui al
comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota
contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento.
Tale contribuzione e' riscossa unitamente a quella prevista
dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Per l'anno 1996 il pagamento di cui al comma 2 deve
essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre
1996 con le modalita' stabilite dall'INPS.
4. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 2:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento e' destinata
al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento e'
devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attivita' commerciali.
5. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui
al comma 1 a copertura degli oneri derivanti dalla
concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione
dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attivita' commerciali, ove potranno essere
utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico
alla Gestione medesima.»
Comma 285:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
«Art. 10 (Ulteriori misure in favore dell'occupazione
nel Mezzogiorno). - 1. Allo scopo di facilitare la
ricollocazione dei lavoratori espulsi dai processi
produttivi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
istituita ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, realizza, in raccordo con le
regioni interessate nonche' con i fondi interprofessionali
per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, programmi per la riqualificazione
e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni
di crisi aziendale o settoriale. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni
di euro per l'anno 2018 a favore dell'ANPAL. Al relativo
onere si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25
milioni di euro per l'anno 2018, mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nei
medesimi anni, di quota dei corrispondenti importi delle
disponibilita' in conto residui del Fondo Sociale per
Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2017 e 25
milioni di euro per l'anno 2018, ai fini della
compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1-bis. All'art. 1, comma 346, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1-ter. All'art. 1, comma 347, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, le parole: «dell'indennita'» sono sostituite
dalle seguenti: «delle indennita'».»
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 2
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti):
«Art. 2 (Interventi straordinari per favorire
l'occupazione, in particolare giovanile). - 1. - 5-ter.
Omissis
6. In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015
e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un fondo con dotazione di 2 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, volto
a consentire alle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, di corrispondere le indennita' per la
partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di
cui all'art. 1, comma 34, lettera d) della legge 28 giugno
2012, n. 92, per le ipotesi in cui il soggetto ospitante
del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad
ordinamento autonomo e non sia possibile, per comprovate
ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi
gia' destinati alle esigenze formative di tale
amministrazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 215 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con
una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno
2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul
Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le
politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del
finanziamento statale, puo' essere compresa anche la
sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione,
sostenute da programmi formativi specifici.»
Comma 286:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 45 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero):
«Art. 45 (Fondo nazionale per le politiche migratorie).
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi
annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto
delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, e'
stabilito in euro 6.455.711,23 (lire 12.500 milioni) per
l'anno 1997, in euro 29.954.500,14 (lire 58.000 milioni)
per l'anno 1998 e in euro 35.119.069,13 (lire 68.000
milioni) per l'anno 1999. Alla determinazione del Fondo per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo
affluiscono altresi' le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi
dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto
Fondo. Il Fondo e' annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri interessati (403) . Il regolamento di attuazione
disciplina le modalita' per la presentazione, l'esame,
l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca
del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni
adottano, nelle materie di propria competenza, programmi
annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e
attivita' concernenti l'immigrazione, con particolare
riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivita' culturali, formative, informative, di
integrazione e di promozione di pari opportunita'. I
programmi sono adottati secondo i criteri e le modalita'
indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il
finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di
contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da
data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943,
e' destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di
cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione e' disposta per l'intero ammontare delle
predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate
dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'art.
13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e'
soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.»
Comma 287:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 26
della legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo):
«Art. 26 (Organizzazioni della societa' civile ed altri
soggetti senza finalita' di lucro). - 1. L'Italia promuove
la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle
organizzazioni della societa' civile e di altri soggetti
senza finalita' di lucro, sulla base del principio di
sussidiarieta'.
2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le
organizzazioni della societa' civile e gli altri soggetti
senza finalita' di lucro di seguito elencati:
a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate
nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
b) enti del Terzo settore (ETS) non commerciali di cui
all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106 statutariamente finalizzate alla cooperazione allo
sviluppo e alla solidarieta' internazionale;
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della
finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto
prevedano come finalita' prioritaria la cooperazione
internazionale allo sviluppo;
d) le organizzazioni e le associazioni delle comunita'
di immigrati che mantengano con le comunita' dei Paesi di
origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o
che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui
al presente art. e attivi nei Paesi coinvolti;
e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le
fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo
sviluppo tra i fini istituzionali;
f) le organizzazioni con sede legale in Italia che
godono da almeno quattro anni dello status consultivo
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
(ECOSOC).
Omissis.»
Comma 290:
- Il testo del comma 110 dell'art. 1 della citata legge
n. 205 del 2017, come modificato dal presente art., e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 281.
Comma 296:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
1° ottobre 2018, n. 117 (Introduzione dell'obbligo di
installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di
bambini nei veicoli chiusi):
«Art. 3 (Incentivi per l'acquisto dei dispositivi). -
1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di
allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei
veicoli, previsti dall'art. 172, comma 1-bis, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, introdotto dall'art. 1, comma 1, della presente
legge, con appositi provvedimenti legislativi possono
essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli
aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo.»
Comma 297:
- Si riporta il testo vigente del comma 294 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«294. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che
derivano dall'applicazione del regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, a partire dall'annualita' 2015 le risorse
destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore
del trasporto di merci su ferro non possono essere
superiori a 100 milioni di euro annui. Dette risorse sono
attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che provvede a destinarle alla compensazione
degli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci,
dei servizi ad esso connessi e del canone di utilizzo
dell'infrastruttura dovuto dalle imprese ferroviarie per
l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli
transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta
compensazione si applica entro il 30 aprile successivo a
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed e' determinata
proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese
ferroviarie. Il vigente contratto di programma - parte
servizi e le relative tabelle sono aggiornati con il
contributo di cui al presente comma e con le risorse
stanziate dalla presente legge per l'anno 2015. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono
disciplinate le modalita' di calcolo e di attuazione delle
misure di cui al presente comma.»
Comma 298:
- Si riporta il testo vigente del comma 365 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal
2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti
dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva
relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art.
48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico;
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno
2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito
delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli
enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte
a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi
fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonche'
nel rispetto dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del
finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire
la piena attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma
1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, e dall'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre
2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del
contributo straordinario di cui all'art. 1, comma 972,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e
le modalita' ivi previste. Al riordino delle carriere del
personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di
impiego professionale del personale medesimo nelle
attivita' di soccorso pubblico, rese anche in contesti
emergenziali, sono altresi' destinati una quota parte delle
risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto
personale aventi carattere di certezza, continuita' e
stabilita', per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di
euro, i risparmi strutturali di spesa corrente gia'
conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla
razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle
sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai
servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi
aeronautici, nonche' una quota parte del fondo istituito
dall'art. 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le
risorse destinate alle finalita' di cui al precedente
periodo sono determinate in misura non inferiore a 10
milioni di euro.»
Comma 300:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della citata legge
n. 400 del 1988 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'art. 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2004, n.
267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70 recante «Regolamento recante riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
2013, n. 146.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 30 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.
2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti
all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'art. 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e successive modificazioni, con il consenso degli stessi
alla prestazione della propria attivita' lavorativa in
un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 97,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 14,
del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e
quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A decorrere dall'anno 2015, il fondo di cui al comma
2.3 puo' essere rideterminato ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione del presente art..
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'art. 6, possono utilizzare in
assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
Comma 301:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 2
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 2 (Fonti). - 1. - 1-bis. Omissis
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano o che abbiano
introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilita' sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'art. 40, comma 1, e nel rispetto
dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi
contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte
derogata, non sono ulteriormente applicabili.
Omissis.»
Comma 302:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 303:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 304:
- Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. - 13. Omissis
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.»
Comma 305:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2259-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni
organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale
conseguimento della dotazione organica complessiva del
personale civile del Ministero della difesa fissata in
20.000 unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in
aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale
e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza
triennale, alla progressiva rideterminazione della
dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1,
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretario generale della difesa per l'area di relativa
competenza, previa informazione alle organizzazioni
sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica
complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle
strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva
come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il
Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa, dei Capi di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di
rispettiva competenza, predispone il piano di
riassorbimento delle unita' di personale risultanti in
eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal
Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con
le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente
in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale
e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza, le
unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei
seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in pensione
secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito dell'area
funzionale di appartenenza, secondo i criteri e le
procedure fissati in sede di contrattazione decentrata di
amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri,
mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna anche
attraverso l'adozione di misure che agevolano il reimpiego
del personale in ambito comunale e provinciale, sentiti gli
interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di
cui all'art. 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n.
724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, entro i contingenti e le misure percentuali e
con i criteri stabiliti con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, in misura
non inferiore al 15 per cento delle complessive facolta'
assunzionali delle predette amministrazioni e fatto salvo
quanto disposto dall'art. 30, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, previo esame, entro trenta
giorni, con le organizzazioni sindacali; i posti
eventualmente non coperti dal personale civile sono
devoluti a favore del personale militare secondo le
modalita' di cui all'art. 2209-quinquies. I trasferimenti
presso le regioni e gli enti locali sono disposti nella
misura percentuale stabilita con intesa in sede di
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso
dell'amministrazione ricevente, previa verifica della
rispondenza tra i requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i
requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate
sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei
tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in
disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al
comma 8 dell'art. 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il
personale collocato in disponibilita' maturi entro il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui
al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si
provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni
organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
accertati secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e'
destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle
produttivita' del personale civile del Ministero della
difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non
superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni
sindacali, con le modalita' previste dal citato art..»
Comma 306:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 307:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis, 2-ter e
2-septies dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 2016, n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
2016, n. 161 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di processo amministrativo
telematico):
«Art. 1. (Proroga di termini in materia di processo
amministrativo telematico). - 1. - 2. Omissis
2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di
mobilita' gia' avviate e in corso e al fine di dare
compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli
uffici giudiziari, nonche' per assicurare la piena
attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia
delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici
giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio
2016-2018, e' autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere
con contratto di lavoro a tempo indeterminato un
contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli
dell'amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento
di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata
in vigore del presente decreto o mediante procedure
concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-ter. Il decreto del Ministro della giustizia di cui
al comma 2-bis individua le predette graduatorie e
definisce i criteri e le priorita' delle procedure
assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari
esigenze connesse ai processi di razionalizzazione
organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di
professionalita'.
2-quater - 2-sexies. Omissis
2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e
2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto
dall'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, nonche' in deroga ai limiti
assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di
turn over. Le medesime procedure hanno carattere
prioritario su ogni altra procedura di trasferimento
all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga
alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali.
Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai
commi 2-bis e 2-quater e' disposto in deroga a quanto
previsto dall'art. 4, commi 3 e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1, 4 e 5-ter dell'art.
35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 35. (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. - 3-ter. Omissis.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'art. 6, comma 4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
5. - 5- bis. Omissis
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 1-quater e
1-quinquies dell'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari):
«Art. 50 (Ufficio per il processo). 1. - 1-ter. Omissis
1-quater. Il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del comma 1-bis del presente art. costituisce titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia sono introdotti
meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa
acquisita mediante il completamento del periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi
del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.
Omissis.»
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 311:
- Il testo vigente del comma 4-bis dell'art. 17 della
citata legge n. 400 del 1988 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 168.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 (Ordinamento
della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L.
27 luglio 2005, n. 154):
«Art. 3. (Ruoli e qualifiche). - 1. I funzionari si
ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto
penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e
dirigente medico psichiatra.
2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente
penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica
unitaria di dirigente generale.
3. La dotazione organica del personale e' stabilita
nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella
tabella A, puo' essere modificata con decreto del
Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze
organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti
la variazione delle dotazioni organiche.
5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera
e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
formazione iniziale di cui all'art. 5, la qualifica di
consigliere penitenziario.»
«Art. 4. (Accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria). - 1. Alla carriera si accede dalla
qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante
pubblico concorso.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico,
ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo
l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte
dall'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
individuati con regolamento del Ministro da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli
eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la
partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni
e sono stabilite le forme di preselezione per la
partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e
orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le
modalita' di svolgimento del concorso e di formazione della
graduatoria e la composizione dalla commissione
esaminatrice.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella
stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art.
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il
possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto
penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato
ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati nell'area
funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di
polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio
previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con
almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.
5. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di
esecuzione penale esterna il quindici per cento dei posti
e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati
nell'area C - profilo professionale di assistente sociale,
in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del
Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio
in tale posizione funzionale.
6. Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati
non utilizzati a favore dei candidati interni sono
conferiti agli idonei.
7. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di
cui all'art. 5.»
Comma 312:
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 14 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 (Ulteriori
interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle
regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi
calamitosi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Norme di accelerazione e controllo degli
interventi). - 1. - 13. Omissis.
14. Per le attivita' previste dal presente decreto le
regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo
massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di
personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a
corrispondere al personale dipendente compensi per
ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad
avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di
societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le
finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle
regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo
predisposto. Alla cessazione dello stato di emergenza, per
il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le
attivita' previste dal presente comma, quantificate in 17
milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa
sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi
progressivamente ridotti nella misura di un quinto per
ciascun anno del suddetto quinquennio. Al fine di prorogare
per il quinquennio 2016-2020 le attivita'
tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di
ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la
regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono
autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, per un periodo massimo di cinque anni, contratti
di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto
strettamente necessario al completamento delle predette
attivita' di ricostruzione, nel rispetto della normativa
vigente in materia di limitazioni assunzionali e
finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a
tempo determinato di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Omissis.»
Comma 313:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.

Comma 315:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 316:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
(Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 152. (Contingente e durata del contratto). - Le
rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima
categoria e gli istituti italiani di cultura possono
assumere personale a contratto per le proprie esigenze di
servizio, previa autorizzazione dell'amministrazione
centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a
2.870 unita'. Gli impiegati a contratto svolgono le
mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto
dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici
all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo
indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla
scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo
dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la
risoluzione del contratto.
Il contingente di cui al primo comma e' comprensivo di
quello di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 aprile 2017, n. 46.»
Comma 317:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale):
«1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla
presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei
servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri
competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali
previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione
degli istituti superiori, degli organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici
specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti
e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare
apposite convenzioni.»
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 318:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 319:
- Si riporta la tabella A di cui alla legge 3 aprile
1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato):

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 323:
-Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario
nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis. (Disposizioni per la funzionalita'
operativa delle Agenzie fiscali). - 1. Omissis
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon
andamento e la continuita' dell'azione amministrativa, i
dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di
funzionalita' operativa, possono delegare, previa procedura
selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari
della terza area, con un'esperienza professionale di almeno
cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a
quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali
indette ai sensi del comma 1 e di quelle gia' bandite e non
annullate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le funzioni relative agli
uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i
connessi poteri di adozione di atti, escluse le
attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto
della specificita' della preparazione, dell'esperienza
professionale e delle capacita' richieste a seconda delle
diverse tipologie di compiti, nonche' della complessita'
gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa
degli uffici interessati, fino alla data a decorrere dalla
quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui
all'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
e comunque non oltre il 30 aprile 2019. A fronte delle
responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle
deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari
delegati sono attribuite, temporaneamente e al solo scopo
di fronteggiare l'eccezionalita' della situazione in
essere, nuove posizioni organizzative ai sensi dell'art.
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Omissis.»
Comma 324:
- Si riporta il testo del comma 94 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato
dalla presente legge:
«94. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) all'art. 23-quater, comma 7, le parole: « due posti
di vicedirettore », ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: « uno o piu' posti di vicedirettore, fino
al massimo di tre »; le parole: « , per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato » sono soppresse;
b) il secondo periodo dell'art. 23-quinquies, comma 1,
lettera a), numero 2), e' soppresso a decorrere dalla data
di operativita' delle posizioni organizzative di cui al
comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019. Entro la
predetta data le posizioni organizzative di cui al citato
art. 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), sono
ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione
delle posizioni organizzative di cui al comma 93 del
presente art., rideterminandone conseguentemente il
trattamento retributivo.»
Comma 325:
- Si riporta il testo vigente del comma 93 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«93. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di
amministrazione di cui all'art. 71 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, possono:
a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento
di incarichi di elevata responsabilita', alta
professionalita' o particolare specializzazione, ivi
compresa la responsabilita' di uffici operativi di livello
non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa
conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale
riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra
personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale, di cui all'art.
23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
b) disciplinare il conferimento delle posizioni a
funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza
area mediante una selezione interna che tiene conto delle
conoscenze professionali, delle capacita' tecniche e
gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli
stessi conseguite negli anni precedenti;
c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di
adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli
atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di
spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti
nella competenza dei propri uffici, di livello non
dirigenziale, e la responsabilita' dell'attivita'
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati
nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo;
d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo
diversi livelli di responsabilita', con conseguente
graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di
valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di
risultato sulla base del livello di valutazione annuale
riportata;
e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale
dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale
pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una
prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una
orale, finalizzate a individuare, secondo modalita' e
descrizione dei contenuti specificate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, le capacita' cognitive e le competenze
manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti
istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la
possibilita' di prevedere una prova preselettiva con
quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati
superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla
prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di
pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero
incarichi di responsabilita' relativi a posizioni
organizzative di elevata responsabilita', alta
professionalita' o particolare specializzazione, di cui
alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui
all'art. 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125 nonche' il personale assunto mediante pubblico
concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci
anni di anzianita' nella terza area, senza demerito. Le
commissioni di valutazione sono composte da magistrati
ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato,
professori di prima fascia di universita' pubbliche o
private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che
bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due
anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali e'
scelto il presidente, da persone di comprovata competenza
nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali
delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata
qualificazione ed esperienza nella selezione delle
professionalita' manageriali. La commissione puo' avvalersi
dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla
pubblica amministrazione, per la predisposizione e
l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono
valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi,
dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.
Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso puo' essere
riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e
in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di
anzianita' nella terza area, senza demerito.»
Comma 326:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1999 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
187.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
del citato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225:
«Art. 1. (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (3)).
- 1. Omissis
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle
entrate di cui all'art. 62 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale di
cui al comma 3.
Omissis.»
Comma 329:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5-ter del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci):
«Art. 5-ter. (Definizione delle procedure di ristoro
dei soggetti danneggiati da trasfusioni o da emoderivati
infetti o da vaccinazioni obbligatorie). - 1. Al fine di
definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti
danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da
somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni
obbligatorie, il Ministero della salute, per le esigenze
della Direzione generale della vigilanza sugli enti e della
sicurezza delle cure, e' autorizzato ad avvalersi di un
contingente fino a venti unita' di personale appartenente
all'area III del comparto Ministeri in posizione di comando
ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, da individuare prioritariamente tra quello in
possesso di professionalita' giuridico-amministrativa ed
economico-contabile.
2. All'attuazione del comma 1, nel limite massimo di
euro 359.000 per l'anno 2017 e di euro 1.076.000 per l'anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Il testo del comma 14 dell'art. 17 della citata legge
n. 127 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
304.
- Si riporta il testo vigente del comma 361 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti
talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie
ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali
danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno
instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti,
e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008.»
Comma 330:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12. (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali. L'Agenzia ha il compito di
garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e
delle infrastrutture stradali e autostradali. Per quanto
non disciplinato dal presente art. si applicano gli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'art. 4 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e l'esercizio delle
relative funzioni e' attribuito all'Agenzia, che succede a
titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al
predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane,
strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
strategico, che esercita secondo le modalita' previste nel
presente decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni per essa previsti dal
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed ha competenza
per l'intero sistema ferroviario nazionale, secondo quanto
previsto agli articoli 2 e 3, lettera a), del citato
decreto legislativo, e fatto salvo quanto previsto all'art.
2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 162 del
2007. Per le infrastrutture transfrontaliere specializzate
i compiti di Autorita' preposta alla sicurezza di cui al
Capo IV della direttiva 2004/49/CE sono affidati, a seguito
di apposite convenzioni internazionali, all'Agenzia,
all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria del Paese
limitrofo o ad apposito organismo binazionale. L'Agenzia
svolge anche i compiti di regolamentazione tecnica di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali, oltre all'esercizio delle funzioni
gia' disciplinate dal decreto legislativo 15 marzo 2011, n.
35 e fermi restando i compiti e le responsabilita' dei
soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri
soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle
infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonche' l'attivita'
ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture,
obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure
di controllo del rischio in quanto responsabili
dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti
stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) sovraintende alle ispezioni di sicurezza previste
dall'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
sulle infrastrutture stradali e autostradali, anche
compiendo verifiche sulle attivita' di controllo gia'
svolte dai gestori, eventualmente effettuando ulteriori
verifiche in sito;
d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento
e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali
nazionali ai fini del miglioramento degli standard di
sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio
sullo stato di conservazione e sulle necessita' di
manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano e'
aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella
redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione
e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
e) svolge attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e c), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri
di alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro membri e
dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, fermo restando quanto previsto dall'art. 41,
comma 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286. L'incarico ha la durata massima di tre anni,
e' rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata anche occasionale. Il
comitato direttivo e' nominato per la durata di tre anni
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti di
pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse
esterni dotati di specifica competenza professionale
attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non
percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento
dell'incarico nel comitato direttivo. Il collegio dei
revisori dei conti e' composto dal presidente, da due
membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei
revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica
tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il
collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e, in quanto
applicabile, all'art. 2403 del codice civile. I componenti
del comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale
non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale;
c) determina le procedure per l'accesso alla dirigenza,
nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Gli altri atti di
gestione dell'Agenzia non sono sottoposti a controllo
ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal CCNL di cui al comma 16. Per i restanti
contratti di lavoro l'Agenzia subentra nella titolarita'
dei rispettivi rapporti, ivi comprese le collaborazioni in
corso che restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti due
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
14. In fase di prima attuazione e per garantire
l'immediata operativita' dell'ANSFISA, per lo svolgimento
delle nuove competenze in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali, sino
all'approvazione del regolamento di amministrazione di cui
al comma 9, l'Agenzia provvede al reclutamento del
personale di ruolo di cui al comma 12, nella misura massima
di 61 unita', mediante apposita selezione nell'ambito del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente educativo ed
amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni
scolastiche, in possesso delle competenze e dei requisiti
di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. Per tale fase il
personale selezionato dall'Agenzia e' comandato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel
ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di
selezione e con il riconoscimento del trattamento economico
equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di
lavoro e, se piu' favorevole, il mantenimento del
trattamento economico di provenienza, limitatamente alle
voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam
riassorbibile e non rivalutabile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la
riduzione, in misura corrispondente, della dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza con
contestuale trasferimento delle relative risorse
finanziarie.
15. L'Agenzia e' autorizzata all'assunzione a tempo
indeterminato di 205 unita' di personale e 19 dirigenti nel
corso dell'anno 2019 e di 134 unita' di personale e 13
dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree
iniziali stabilite nel regolamento di cui al comma 9.
16. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale del comparto funzioni centrali, secondo le
tabelle retributive dell'ENAC.
17. Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle
attivita' di cui al presente art., all'Agenzia e' garantito
l'accesso a tutti i dati riguardanti le opere pubbliche
della banca dati di cui all'art. 13.
18. Agli oneri del presente art., pari a complessivi
14.100.000 euro per l'anno 2019, e 22.300.000 euro a
decorrere dall'anno 2020 si provvede ai sensi dell'art. 45.
19. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni
dalla data di cui al comma 1, lo Statuto e i regolamenti di
cui ai commi 9 e 10 sono adottati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione. Fino all'adozione dei
nuovi regolamenti continuano ad applicarsi i regolamenti
gia' emanati per l'ANSF. Gli organi dell'ANSF rimangono in
carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia. Nelle
more della piena operativita' dell'Agenzia, la cui data e'
determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, le funzioni e le competenze attribuite alla
stessa ai sensi del presente art., ove gia' esistenti,
continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli
enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
20. La denominazione «Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie» e' sostituita, ovunque ricorre,
dalla denominazione «Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali» (ANSFISA).
21. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
22. Tutti gli atti connessi con l'istituzione
dell'Agenzia sono esenti da imposte e tasse.
23. L'art. 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162 e' abrogato.»
Comma 331:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 333:
- Il testo modificato dell'art. 152 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 316.
- Si riporta il testo del comma 276 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«276. A favore degli italiani nel mondo e per
rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, per la promozione della lingua e cultura italiane
all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli
enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane
all'estero;
b) la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno
2018, per il finanziamento di lettorati di lingua italiana
presso istituzioni universitarie estere, da conferire in
via preferenziale a personale che abbia conseguito un
dottorato di ricerca;
c) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore
del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'art.
19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, la lettera e) e' abrogata;
d) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a
favore dei Comitati degli italiani all'estero;
e) la spesa di 600.000 euro per l'anno 2018 e di euro
1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, per adeguare le
retribuzioni del personale di cui all'art. 152 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai
parametri di riferimento di cui all'art. 157 del medesimo
decreto;
f) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018,
a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli
italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale da almeno cinque anni;
g) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, a
integrazione della dotazione finanziaria per contributi
diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui
all'art. 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012,
n. 103;
h) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, di
1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro
per l'anno 2020 a favore delle camere di commercio italiane
all'estero;
i) la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, ad
integrazione delle misure in corso di applicazione a
sostegno della particolare condizione di emergenza
riguardante gli italiani residenti in Venezuela, con
particolare considerazione per quelli esposti a situazioni
di disagio sociale;
l) la spesa di 272.000 euro per l'anno 2018 e di 22.000
euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la
ristrutturazione, la manutenzione e la guardiania del
cimitero italiano di Hammangi nella citta' di Tripoli in
Libia.»
Comma 334:
- Si riporta il testo degli articoli 170, 171, 173,
comma 4, 175, 176, 181 e 199, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 170. (Assegni e indennita'). - Il personale
dell'amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni
sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio
all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa,
nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo'
essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto
in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al
trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni
della presente parte si applicano al personale dei ruoli
organici dell'amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che
minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli
naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi
proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni
previste dall'art. 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975,
n. 364.
Se destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 per un
periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non
sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha
titolo al trattamento economico di cui alla presente parte,
ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175,
176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonche' al primo comma
dell'art. 200.
Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178,
179, 181 e al titolo II della parte terza si interpretano
nel senso che non si applicano al personale assegnato o in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in
Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi
delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal
loro effettivo trasferimento presso la residenza
demaniale.»
«Art. 171. (Indennita' di servizio all'estero). - 1.
L'indennita' di servizio all'estero non ha natura
retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri
derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della
prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle
specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sentita la commissione di cui all'art. 172.
Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere
fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con
particolare riferimento al costo dei servizi. Il Ministero
puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a
livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero,
determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro
connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni
esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero
e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di
riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale
adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri
indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di
inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le
altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una
apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista
dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con
decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle
sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione
dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare
l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica
periodica, almeno biennale.
6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a
qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennita' di servizio
all'estero e' ridotta per ciascuno di essi nella misura del
12 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per tener conto
della variazione percentuale del valore medio dell'indice
dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione
dell'indennita' base non potra' comunque comportare un
aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la
base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni
vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita'
integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di
tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva
pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi
dell'art. 189.»
«Art. 173. (Aumenti per situazione di famiglia). - 1. -
3. Omissis
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono
pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non
risiedano stabilmente nella sede del titolare
dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non
possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
per gravi ragioni di salute o perche' affidati all'altro
genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione
legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di
provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio
pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o,
in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati
al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
fatta anche eccezione per il coniuge che non possa
risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute
rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di
servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non
sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato all'8 per cento. E' infine fatta eccezione per il
coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per
motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e'
limitato al 5 per cento.
Omissis.»
«Art. 175. (Indennita' di sistemazione). - 1. Al
personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad
altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione,
calcolata in base all'indennita' personale spettante
all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di
sistemazione e' fissata nella misura di cinque ventottesimi
dell'indennita' personale annua spettante per il posto di
destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra
sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella
misura di cinque quarti di una mensilita' dell'indennita'
personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora
il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso
Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura di
cinque ottavi della indennita' personale mensile stabilita
per il posto di destinazione.
3.
4. L'indennita' di sistemazione spetta nella misura del
50 per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo
l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del
primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o
il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero
intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di
servizio relativa al posto o negli elementi determinanti
l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di
sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per
intero all'atto della destinazione o del trasferimento;
essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in
sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede
avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su
giustificata richiesta del dipendente approvata dal
consiglio di amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la
residenza per effetto di disposizioni dell'amministrazione
o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia'
effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione,
il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare
delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare
non puo', comunque, superare la meta' della indennita'.»
«Art. 176. (Indennita' di richiamo dal servizio
all'estero). - 1. Al personale in servizio all'estero che
e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare
fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede
nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura
di quindici ottavi di un'indennita' di servizio mensile,
che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile
di ciascun dipendente un unico coefficiente di
maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base della media dei coefficienti di
maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa
viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede
all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali
aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a
norma dell'art. 173.
3. L'indennita' di rientro spetta nella misura del 50
per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo
l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte
dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.»
«Art. 181. (Spese di viaggio per congedo o ferie). - 1.
Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed
a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate
ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio
per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il
relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati
precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e
ritorno in sede.
2-bis. Il beneficio di cui al presente art. non spetta
al personale in servizio in residenze non classificate come
disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza
non maggiore di chilometri 3.500 da Roma.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'art. 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto
usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui
al successivo titolo II, con esclusione delle spese di
trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il
pagamento delle spese relative alla classe immediatamente
superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di
grado non inferiore a consigliere di ambasciata o
equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i
viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno
luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del
congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita'
diversa da quella di servizio del dipendente, sono
corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi
1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti,
le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente
stesso e rientrare nella localita' di studio.»
«Art. 199. (Contributo per il trasporto degli effetti).
- 1. - 3. Omissis
4. Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo
l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il
divario fra le date di assunzione in servizio nella sede
sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al
comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura
piu' elevata, aumentata del 20 per cento. Con decreto del
Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate
le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni
abitative, con specifico riferimento alla disponibilita' di
alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche,
da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza
e del disagio del personale, oppure da particolari livelli
delle indennita' di base per le quali il contributo di cui
al comma 1 puo' essere corrisposto in misura diversa
rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma.
Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Comma 335:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4-bis del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e
disabilita'):
«Art. 4-bis. (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente art. sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6 dell'art.
4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30
(Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle Forze armate e di polizia e
disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo
per l'azione esterna e per l'amministrazione della Difesa):
«Art. 4. (Disposizioni relative al Servizio europeo per
l'azione esterna). - 1. - 2. Omissis
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero
degli affari esteri e' autorizzato, in deroga alle vigenti
disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico
impiego, nei cinque anni 2010-2014 e nel quadriennio
2016-2019 a bandire annualmente un concorso di accesso alla
carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non
superiore a 35 segretari di legazione in prova, comprensivo
delle assunzioni gia' consentite ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per le
finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa
di euro 1.700.000 per l'anno 2010, di euro 3.496.800 per
l'anno 2011 e di euro 7.615.600 a decorrere dall'anno 2012.
4. - 5. Omissis
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede quanto
a 1.700.000 euro per l'anno 2010 ed a 3.496.800 euro a
decorrere dall'anno 2011 a valere sulle maggiori entrate di
cui al comma 4 e, quanto a 4.118.800 euro a decorrere
dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. E' altresi' autorizzata la
spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414
per l'anno 2017, di euro 6.205.577 per l'anno 2018, di euro
6.488.245 per l'anno 2019 e di euro 8.147.805 a decorrere
dall'anno 2020.
Omissis.»
Comma 336:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 19 della
citata legge n. 125 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19. (Personale dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata
la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di
duecentoquaranta unita'.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017:
«Art. 20. (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni
siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di
personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di
controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto art. 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni
a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di
personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato
dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti
enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle
risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente art..
Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 259 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo
del presente comma e' subordinata all'assunzione integrale
degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10
del citato art. 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 425 e
426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente art. non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli
organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
9. Il presente art. non si applica al reclutamento del
personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente art. non
si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente
art. non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui
al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i
predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica
anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei
requisiti ivi previsti. Il presente art. non si applica
altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni.
 


10. Per il personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario nazionale,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1,
comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui
efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione
delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre
2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi
dell'art. 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'art. 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020.
Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 18
della citata legge n. 125 del 2014:
«Art. 18 (Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo). - 1. All'Agenzia e'
attribuita autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono
costituiti:
a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre
amministrazioni, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma
2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate
con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati
per le prestazioni di collaborazione, consulenza,
assistenza, servizio, supporto, promozione;
c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) da donazioni, lasciti, legati e liberalita',
debitamente accettati;
e) da una quota pari al 20 per cento della quota a
diretta gestione statale delle somme di cui all'art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222.»
Comma 337:
- Si riporta il testo degli articoli 8, 22 e 27 della
citata legge n. 125 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. (Iniziative di cooperazione con crediti
concessionali). - 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Comitato di cui all'art. 21,
su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, ed in base alle procedure
stabilite dalla presente legge, autorizza la societa' Cassa
depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con
enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti
pubblici di Stati di cui all'art. 2, comma 1, nonche' a
organizzazioni finanziarie internazionali, crediti
concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio
costituito presso di essa ai sensi dell'art. 26 della legge
24 maggio 1977, n. 227.
1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1,
stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'art. 15
nel limite di 50 milioni di euro, e' destinata a costituire
un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi, sotto
qualsiasi forma, dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai
sensi dell'art. 22, comma 4. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita' del
predetto fondo di garanzia, nonche' le categorie di
operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di
sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati
al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi
terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di
cui al presente art..
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente art.
sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un
atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa
depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione
negativa ai sensi dell'art. 547 del codice di procedura
civile.»
«Art. 22. (Istituzione finanziaria per la cooperazione
internazionale allo sviluppo). - 1. Nell'ambito delle
finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi
e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di
istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale
allo sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21
e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita
convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa
al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da
essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei
profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo, per le finalita' di cui all'art. 8 nonche' per la
strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo
nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie
europee o internazionali o della partecipazione a programmi
dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al
comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo.
4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo'
destinare, nel limite annuo stabilito con apposita
convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero
dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad
iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge,
anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati,
pubblici o internazionali, previo parere favorevole del
Comitato congiunto di cui all'art. 21.
4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e
prestiti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 8, comma 1, possono essere
assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'art. 31 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Per le finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento
delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019
sono versate sulla contabilita' speciale di cui al medesimo
art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite
le modalita' di attuazione del presente art..»
«Art. 27. (Soggetti aventi finalita' di lucro). - 1.
L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e
degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi
partner, fatta eccezione per le societa' e le imprese
iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui
all'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenzialita' e responsabilita' sociale.
2. E' promossa la piu' ampia partecipazione dei
soggetti di cui al comma 1 del presente art. alle procedure
di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di
iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo
sviluppo, nonche' dai Paesi partner, dall'Unione europea,
dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e
dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla
cooperazione allo sviluppo.
3. Una quota del fondo rotativo di cui all'art. 8 puo'
essere destinata a:
a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche
in via anticipata, ad imprese per la partecipazione al
capitale di rischio di imprese miste in Paesi partner,
individuati con delibera del CICS, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, ad
investitori pubblici o privati o ad organizzazioni
internazionali, affinche' finanzino, secondo modalita'
identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che
promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;
c) costituire un fondo di garanzia per finanziamenti
sotto qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi
di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di
Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla
vigilanza prudenziale dell'autorita' competente del Paese
in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o
indirettamente partecipati o promossi dai predetti
soggetti.
4. Il CICS stabilisce:
a) la quota del fondo rotativo che puo' annualmente
essere impiegata per le finalita' di cui al comma 3;
b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui
al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle
finalita' e delle priorita' geografiche o settoriali della
cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai
Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali
criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione,
nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e
di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
c) le condizioni in base alle quali possono essere
concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma.
5. All'istituto gestore di cui all'art. 8 sono
affidate, con convenzione stipulata dal Ministero
dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione
dei crediti di cui al presente art., ciascuno dei quali e'
valutato dall'Agenzia congiuntamente all'istituto gestore.
Le iniziative di cui al comma 3 del presente art. sono
soggette alle medesime procedure di cui all'art. 8.
Comma 338:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 339:
- Si riporta il testo vigente dei commi 328 e seguenti
dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:
«328. E' autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato
presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto
della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei
profili professionali di antropologo, archeologo,
architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo,
promozione e comunicazione, restauratore e storico
dell'arte.
329. Il personale di cui al comma 328 e' assunto, in
deroga all'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni, all'art. 4, comma 3,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
successive modificazioni, nonche' ai limiti di cui all'art.
66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, a seguito di procedure di
selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata,
ove necessario per escludere situazioni di eccedenza
nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al
comma 328 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla
rimodulazione della ripartizione per profili della
dotazione organica dell'area III di cui al decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
6 agosto 2015.
330. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 328 e 329 e' autorizzata la spesa nel limite di 20
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 328
e 329 e i relativi oneri.»
- Si riportala tabella B allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma
dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89)

Parte di provvedimento in formato grafico

- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
Comma 340:
- Si riporta il testo vigente del comma 396 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
«396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei
contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai
sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996,
n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, la cui dotazione e' quantificata annualmente ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A
decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali
di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano
le disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448.»
Comma 342:
- Il testo del comma 4 dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 307.
Comma 343:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo):
«Art. 8. (Misure urgenti per favorire l'occupazione
presso gli istituti e i luoghi della cultura di
appartenenza pubblica). - 1. 1. Al fine di fare fronte a
esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di
accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e
di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e
ispezione, protezione e conservazione nonche'
valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti
e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali possono impiegare,
mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, professionisti competenti ad
eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di eta' non superiore a
quaranta anni, individuati mediante apposita procedura
selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ai
sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei
professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono
riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun
caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire
titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa
previsione o pattuizione e' nulla di pieno diritto e
improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al
presente comma sono comunque valutabili ai fini di
eventuali successive procedure selettive nella pubblica
amministrazione.
2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di
cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi
per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo
ostativo al ricorso ai predetti rapporti.
3. La finalita' di miglioramento del servizio di
valorizzazione dei beni culturali puo' essere conseguita,
con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di
eta' non superiore a ventinove anni, mediante la
presentazione, da parte degli istituti della cultura di
appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici
amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti
pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito
del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico
e culturale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
art. si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura
dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno
2015, ai sensi dell'art. 17. Le regioni e gli enti pubblici
territoriali provvedono all'attuazione del presente art.
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento
della spesa complessiva di personale.»
Comma 344:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.

Comma 345:
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante «Norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.
Comma 346:
- Il testo del comma 1 dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 336.
Comma 347:
- Si riporta il testo vigente del comma 30 dell'art. 2
della legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'), come modificato dall'art. 1,
comma 118, della legge 23 agosto 2004, n. 239:
«2. Istituzione delle Autorita' per i servizi di
pubblica utilita'.
1. - 29. Omissis
30. Ciascuna autorita' puo' assumere, in numero non
superiore a sessanta unita', dipendenti con contratto a
tempo determinato di durata non superiore a due anni
nonche' esperti e collaboratori esterni, in numero non
superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti
professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per
non piu' di due volte.
Omissis.»
Comma 350:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 31 e 32,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
(Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413):
«Art. 31 (Uffici di segreteria delle commissioni
tributarie). - 1. E' istituito presso ogni commissione
tributaria un ufficio di segreteria con funzioni di
assistenza e collaborazione nell'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nonche' per lo svolgimento di ogni altra
attivita' amministrativa attribuita alla stessa o ai suoi
componenti.»
«Art. 32. (Personale addetto agli uffici di segreteria
delle commissioni tributarie). - 1. Omissis.
2. Il contingente del personale istituito a norma del
comma 1 e' costituito con la dotazione indicata,
complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione
tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto
determina ogni anno le variazioni da apportare alle
dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del
numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni
commissione tributaria.»
Comma 351:
- Il testo dell'art. 4-bis del citato decreto-legge n.
86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 335.
Comma 352:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 19
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. -
5. Omissis
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.»
Comma 353:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.
34-ter della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei
residui passivi). - 1. - 4. Omissis
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.»
- Si riporta il testo del comma 685 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali
relative alla verifica della conformita'
economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle
relative relazioni tecniche e della connessa funzione di
supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in
ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a
orari disagevoli, al personale interessato che presta
servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello
con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una
maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della
retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono
individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni
nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il personale
interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente,
sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui
al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo
monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio
interessato.»

Comma 354:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 127 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. - 2.
Omissis
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia
della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura. Sono
esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi
che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui
all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario
di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Sono altresi' esonerati dalle
predette disposizioni i soggetti passivi che hanno
esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge
16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta
precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita'
commerciali proventi per un importo non superiore a euro
65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente
hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali
proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.
Omissis.»
Comma 355:
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
300.
Comma 356:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti):
«Art. 34-bis (Personale medico, veterinario, chimico e
farmacista del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali). - 1. Al fine di garantire la
continuita' dei controlli obbligatori in materia di
profilassi internazionale, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali puo' conferire al
personale medico, veterinario, chimico e farmacista, in
servizio al 30 settembre 2008 con contratti di lavoro a
tempo determinato, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma
4-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1969, n.
13, dell'art. 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dell'art. 3 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30
aprile 2003, alla scadenza dei rispettivi contratti,
esclusivamente incarichi di durata massima quinquennale
rinnovabili individuati in base alla normativa vigente in
materia per il personale di cui all'art. 2 della legge 3
agosto 2007, n. 120, fermo restando quanto disposto
dall'art. 1, comma 401, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma
2.
2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1,
nel limite massimo di euro 2.709.709 per l'anno 2009 e di
euro 3.918.252 a decorrere dall'anno 2010, si provvede
quanto ad euro 1.246.000 a decorrere dall'anno 2009
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dall'art. 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, quanto ad euro 663.709 per l'anno 2009 e ad euro
1.600.000 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004,
n. 138, e quanto ad euro 800.000 per l'anno 2009 e ad euro
1.072.252 a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa iscritta all'art. 1 del
decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione della
Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al fine di consentire
il necessario adeguamento strutturale per l'ottimizzazione
dei processi registrativi, ispettivi e di farmacovigilanza,
nonche' per l'armonizzazione delle procedure di competenza
agli standard quantitativi e qualitativi delle altre
Agenzie regolatorie europee, la pianta organica dell'AIFA
e' fissata dal 1º gennaio 2009 nel numero di 450 unita'.
5. A decorrere dal 1º luglio 2009, alla data di
scadenza dei relativi contratti, l'AlFA non puo' in alcun
caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo
determinato in contrasto con la disciplina di cui agli
articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo
espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed
esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la
copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il
personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AlFA in
forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 48, comma
7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal
predetto personale.
7. L'onere derivante dall'attuazione delle previsioni
di cui ai commi da 4 a 6 del presente art., quantificato in
euro 10.056.013,64, e' interamente a carico dell'AIFA ed e'
finanziato con le risorse derivanti dal predetto art. 48,
comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.»
Comma 357:
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 24
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria):
«Art. 24. (Proroga contratti a tempo determinato del
Ministero del commercio internazionale e del Ministero
della salute). - 1. - 2. Omissis
3. Il Ministero della salute, per l'assolvimento dei
compiti istituzionali e per fronteggiare le esigenze
straordinarie di carattere sanitario, continua ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico
assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2,
della legge 16 dicembre 1999, n. 494.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 402 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«402. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi
alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e
le emergenze connesse alle malattie degli animali, il
Ministero della salute e' autorizzato a convertire in
rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale
gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre
1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti
attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera
(PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli
obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del
Ministero della salute, previo superamento di un'apposita
prova per l'accertamento di idoneita'.»
- Si riporta il testo vigente del comma 4-bis dell'art.
1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244
(Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria):
«Art. 1. (Prevenzione e lotta contro l'influenza
aviaria le malattie degli animali e le relative emergenze).
- 1. - 4. Omissis
4-bis. Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede
nell'anno 2006 e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
Omissis.»
Comma 358:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 59 recante «Regolamento di
organizzazione del Ministero della salute» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.
Comma 359:
- Il testo del comma 5 dell'art. 34-ter della citata
legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 353.
Comma 360:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
Comma 361:
- Il testo del comma 5-ter dell'art. 35 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 307.
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 360.
Comma 362:
- Il testo del comma 5-ter dell'art. 35 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 307.
Comma 364:
- Si riporta il testo vigente del comma 15 dell'art.
400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
«Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. - 14.
Omissis
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle
prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria e'
composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai
posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella
scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione sociale e culturale della professione, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge
13 luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112, S.O.
Comma 369:
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6 dell'art.
4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125
(Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 4. (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. - 2. Omissis
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di
idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di
equivalenza.
3-bis. - 5. Omissis
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (36), al fine
di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'art. 35, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato
accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali
previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 3, comma
90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore
di coloro che alla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto hanno maturato, negli
ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio (37) con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con
esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il
personale non dirigenziale delle province, in possesso dei
requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una
procedura selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art.
35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Le graduatorie definite in esito alle medesime
procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio
2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per
il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
300.
- Il testo del comma 2 dell'art. 20 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 336.
Comma 373:
- Si riporta il testo vigente dei commi 566 e 571
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565
la dotazione organica relativa al personale delle aree del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
rimodulata, garantendo la neutralita' finanziaria della
rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.»
«571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono
effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in
aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'art.
1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per
l'anno 2018. La dotazione organica relativa al personale
delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' conseguentemente rimodulata, garantendo la
neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.»
Comma 374:
Il testo del comma 3 dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 369.
Il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 300.
- Si riporta il testo vigente del comma 61 dell'art. 3
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1. - 60. Omissis
61. I termini di validita' delle graduatorie per le
assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle
assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione
comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni, e' prorogata per l'anno
2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate.
Omissis.»
Comma 375:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 11
gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. (Dirigenza sanitaria del Ministero della
salute). - 1. Al fine di assicurare un efficace
assolvimento dei compiti primari di tutela della salute
affidati al Ministero della salute, i dirigenti del
Ministero della salute con professionalita' sanitaria di
cui all'art. 18, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli
successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche,
sono collocati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in unico
livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute. La contrattazione collettiva nazionale
successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009,
estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute
gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, con esclusione dell'art. 15-quater e della
correlata indennita', per le corrispondenti qualifiche del
Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi
contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more
dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e
fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti
sanitari del Ministero della salute continua a spettare il
trattamento giuridico ed economico attualmente in
godimento. I titoli di servizio maturati presso il
Ministero della salute nei profili professionali sanitari
anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono
equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario
nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche
vigenti, sono individuati il contingente dei posti
destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero
della salute e i principi generali in materia di incarichi
conferibili e modalita' di attribuzione degli stessi. I
posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono
individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro
della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed
economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al
comma 1, gia' inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata
in vigore della presente legge, anche ai fini del
conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.
3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del
Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso
per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di
accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, e nell'ambito delle facolta'
assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo
restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi
corrispondenti alle tipologie previste dall'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono
attribuiti in conformita' con le disposizioni del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si
applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico
e finanziario, ai dirigenti delle professionalita'
sanitarie dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
destinatari della disciplina contrattuale di cui agli
articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente dell'Area 1 del 21
aprile 2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 118
alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006.
4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai
sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa previsti dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai
requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai
sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento e'
attivata in relazione alle posizioni che si rendono
disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere
ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle
risorse finanziarie del Ministero della salute come
previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che
abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli
incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende
sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per
almeno cinque anni, anche non continuativi, possono
partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi
dirigenziali di livello generale ai sensi dell'art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, che in caso di primo conferimento
hanno durata pari a tre anni, nonche' partecipare al
concorso previsto dall'art. 28-bis del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'art. 23, comma 1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente art. non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.»
Comma 376:
- Il testo modificato dell'art. 17 della citata legge
n. 3 del 2018 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
375.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 48 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 48. (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica). -
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, quantifica,
in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione
collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con
apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi
dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo
sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3-bis.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma 2,
nonche' per le universita' italiane, gli enti pubblici non
economici e gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi
compresi gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 70,
comma 4, gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale sono determinati a carico dei
rispettivi bilanci nel rispetto dell'art. 40, comma
3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi per
il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle
amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto
dei vincoli di bilancio, del patto di stabilita' e di
analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle autonomie.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze in ragione
dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione
dei singoli contratti di comparto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto
mediante assegnazione diretta a favore dei competenti
capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il
personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante
trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e
degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto
finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per
le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello
Stato e per gli altri enti cui si applica il presente
decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui
vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei
mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.»
Comma 381:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2199
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 703 (Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ). -
1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere
iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le
riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono
cosi determinate:
a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;
b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;
c) Polizia di Stato: 45 per cento;
d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;
e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;
f);
1-bis. I posti riservati di cui al comma 1,
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati
idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
concorso.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti dei volontari in rafferma biennale.
3. Con decreto interministeriale del Ministro della
difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le
modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari
nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.»
«Art. 2199 (Concorsi per il reclutamento nelle carriere
iniziali delle Forze di polizia). - 1. Nel rispetto dei
vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del
personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei
posti, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo
5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga
all'art. 703, per il reclutamento del personale nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento
civile e militare, i posti messi annualmente a concorso,
determinati sulla base di una programmazione quinquennale
scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle
amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30
settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai
volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l'accesso alle predette carriere.
2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di
partecipazione al concorso per una sola delle
amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
3. Le procedure di selezione sono determinate da
ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto
adottato dal Ministro competente, di concerto con il
Ministro della difesa, e si concludono con la formazione
delle graduatorie di merito. Nella formazione delle
graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli
di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative
caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e
attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e'
stata fatta domanda di accesso nonche' delle
specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata
annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette
procedure e' di esclusiva competenza delle singole
amministrazioni interessate.
4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente
collocati nelle graduatorie di cui al comma 3:
a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere
iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle
graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti
misure minime percentuali:
1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della guardia di finanza;
3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello Stato;
5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria;
b) la restante parte viene immessa nelle carriere
iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio
nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle
seguenti misure massime percentuali:
1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri;
2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
Corpo della Guardia di finanza;
3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato;
4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo forestale dello stato;
5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.
5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti
di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
e la ferma prefissata quadriennale.
6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei
concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma
prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le
singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono
stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base
delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e
tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle
preferenze espresse dai candidati.
7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei
volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a
decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai
volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura
percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri interessati, previa delibera del
Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono
rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al
fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31
dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti
dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle
eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018,
nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per
il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di
polizia, ai sensi dell'art. 703, per l'accesso, mediante
concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di
polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in
ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in
servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei
volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti
salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata
quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali
posti relativi ai volontari, non ricoperti per
insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra
aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai
volontari di quelli previsti per l'anno successivo.
7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui
al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la
ferma prefissata di un anno.
7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella
carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento
ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle
specializzazioni relative alla sicurezza e tutela
ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'art.
708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in
ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura
del 45 per cento.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 9-bis e 10
dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 66. (Turn over). - 1. - 9. Omissis
9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente. La predetta facolta'
assunzionale e' fissata nella misura del venti per cento
per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento
nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno
2016.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo.
Omissis.»
Comma 382:
- Il testo del comma 10 dell'art. 66 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 381.
- Si riporta il testo vigente del comma 287 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle
esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonche'
i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di
lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di
cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un
contingente massimo di 7.394 unita' delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite
della dotazione organica, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, nei
rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di
ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui
al comma 299, per un numero massimo di:
a) 350 unita' per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia
di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della
guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e
50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) 700 unita' per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia
di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo
della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
c) 2.112 unita' per l'anno 2020, di cui 550 nella
Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
d) 2.114 unita' per l'anno 2021, di cui 551 nella
Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
e) 2.118 unita' per l'anno 2022, di cui 552 nella
Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel
Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia
penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.»
- Il testo del comma 9-bis dell'art. 66 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 381.
Comma 383:
- Il testo dell'art. 2199 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 381.
Comma 386:
- Si riporta il testo vigente del comma 299 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«299. Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo, da ripartire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018,
di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per
l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di
216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per
l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di
301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per
l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di
309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per
l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.»
Comma 389:
- Si riporta la Tabella A allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 391:
- Si riporta il testo vigente del comma 295 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287,
289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento
dei contingenti annuali, al personale volontario di cui
all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da
almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette
assunzioni, nonche' di quelle di cui all'art. 19-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite
di eta' previsto dalle disposizioni vigenti per
l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il
personale volontario di eta' fino a 40 anni sono necessari
i soli requisiti gia' richiesti per l'iscrizione
nell'apposito elenco istituito per le necessita' delle
strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il
personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni
compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai
giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione
del personale volontario femminile per cui lo stesso
requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale
volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere
altresi' effettuato complessivamente non meno di un
richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il
personale con eta' superiore ai 46 anni compiuti il
requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400
giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per
cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale
personale volontario, di sesso sia maschile che femminile,
deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di
due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta
fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per
l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla
normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno
sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i
criteri di verifica dell'idoneita' psico-fisica, nonche'
modalita' abbreviate per il corso di formazione. Al
personale volontario in possesso dei requisiti di cui al
presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento
delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato,
a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per
territorio, l'attestato di idoneita' per addetto
antincendio in attivita' a rischio elevato.»
Comma 394:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 815 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 815(Dotazioni organiche dei volontari del Corpo
delle capitanerie di porto). - 1. Le dotazioni organiche
dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, sono
cosi' determinate:
a) 3.500 in servizio permanente;
b) 1.775 in ferma ovvero in rafferma.»
Comma 395:
- Si riporta il testo dell'art. 585 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 585 (Oneri per le consistenze dei volontari del
Corpo delle capitanerie di porto). - 1. Gli oneri riferiti
alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di
truppa, determinate con decreto del Ministro della difesa,
di cui all'art. 2217, restano a carico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono determinati negli
importi in euro di seguito indicati:
a) per l'anno 2009: 68.993.137,67;
b) per l'anno 2010: 65.188.592,32;
c) per l'anno 2011: 75.106.850,08;
d) per l'anno 2012: 67.969.382,62;
e) per l'anno 2013: 67.890.229,41;
f) per l'anno 2014: 67.814.528,25;
g) per l'anno 2015: 67.734.308,19;
h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29;
h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29;
h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 81.447.223,29;
h-septies) per l'anno 2023: 85.523.079,29;
h-octies) per l'anno 2024: 89.598.935,29;
h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;
h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
h-duodecies) per l'anno 2028: 94.239.136,29;
h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
h-undevicies) a decorrere dall'anno 2035:
97.370.523,29.»
Comma 398:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 10
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 10. (Trattamento economico ed assicurativo). - 1.
Omissis
2. Il personale volontario e' assicurato contro gli
infortuni in servizio e le infermita' contratte per causa
diretta ed immediata di servizio, restando esonerata
l'amministrazione da ogni responsabilita'. La dipendenza da
causa di servizio di infermita' o lesioni e' accertata ai
sensi delle disposizioni vigenti per il personale civile
delle amministrazioni dello Stato. Le spese di degenza e
cura per il personale volontario nei casi di ferite,
lesioni, infermita' contratte per causa diretta ed
immediata di servizio sono a carico dello Stato.
3. Omissis.»
Comma 399:
- Si riporta il testo vigente dei commi 3, 5 e 6
dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per
incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario):
«Art. 24. (Ricercatori a tempo determinato). - 1. - 2.
Omissis
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli
due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata
sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con
decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere
stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno
usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che
hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui
all'art. 16 della presente legge, ovvero che sono in
possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito
di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di
cui all'art. 22 della presente legge, o di borse
post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse
in atenei stranieri.
4. Omissis
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma
3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del
contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione
scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel
ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma
1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione,
il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e'
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La
valutazione si svolge in conformita' agli standard
qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito
dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'art. 18, comma 2, assicura la
disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito
positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e'
data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione, fermo restando quanto previsto dall'art.
18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la
procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la
chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia
di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo
indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che
abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui
all'art. 16. A tal fine le universita' possono utilizzare
fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle
necessarie per coprire i posti disponibili di professore di
ruolo. A decorrere dal nono anno l'universita' puo'
utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei
posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di
cui al comma 5.
Omissis.»
Comma 400:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 5
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita'). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
bilancio statale per la realizzazione di investimenti per
le universita' in infrastrutture edilizie e in grandi
attrezzature scientifiche, ivi compresi i Fondi destinati
alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della
legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del
sistema universitario, relativo al finanziamento di
specifiche iniziative, attivita' e progetti, ivi compreso
il finanziamento di nuove iniziative didattiche.
Omissis.»
- Il testo del comma 3 dell'art. 24 della citata legge
n. 240 del 2010 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
399.
Comma 401:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
400.
- Il testo del comma 3 dell'art. 24 della citata legge
n. 240 del 2010 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
399.
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 29
della citata legge n. 240 del 2010:
«Art. 29. (Norme transitorie e finali). - 1. - 8.
Omissis
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di
stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' riservata una quota non
superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni
di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di
seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli
18 e 24, comma 6, della presente legge e di cui all'art. 1,
comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'utilizzo
delle predette risorse e' disposto con decreto del
Ministro, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle
Commissioni parlamentari competenti.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 della citata
legge n. 240 del 2010:
«Art. 18. (Chiamata dei professori). - 1. Le
universita', con proprio regolamento adottato ai sensi
della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel
rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di
prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi
enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee
n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti
criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sulla
Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore
concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente
tramite indicazione di uno o piu' settori
scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle
specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo
trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso
dell'abilitazione per il settore concorsuale ovvero per uno
dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo
macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari
delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la
chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono
partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di
prima e di seconda fascia gia' in servizio, nonche' gli
studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni
di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di
tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni,
definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente art., non
possono partecipare coloro che abbiano un grado di
parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso,
con un professore appartenente al dipartimento o alla
struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore,
il direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni
di ricerca di cui all'art. 22 e alla stipulazione dei
contratti di cui all'art. 24 e di contratti a qualsiasi
titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto
prescritto dal decreto di cui all'art. 16, comma 3, lettera
b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica
dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie
in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle
esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del
dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta
dei professori di prima fascia per la chiamata di
professori di prima fascia, e dei professori di prima e di
seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda
fascia, e approvazione della stessa con delibera del
consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di
ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei
professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1,
nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'art.
24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base
della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui
all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5, comma
4, lettera d), della presente legge. La programmazione
assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri
stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli
incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di
carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto
previsto dall'art. 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di
cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui
all'art. 24 possono essere a carico totale di altri
soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di cui
all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero di importo e
durata non inferiore a quella del contratto per i posti di
ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera a).
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della
programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di
ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di
assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca
delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e
lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le
universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a
tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art.
22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale
nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'art. 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio
presso le universita' e a soggetti esterni purche' in
possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di
enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di
borse di studio o di ricerca banditi sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per
l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo
svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali
costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca
finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni
straniere, internazionali o sovranazionali, e allo
svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme
previste dai relativi bandi.»
- Il testo del comma 6 dell'art. 24 della citata legge
n. 240 del 2010 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
399.
Comma 402:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle
attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art.
13 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16. (Riconoscimento e valorizzazione del merito
eccezionale). -
1. Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante,
possono assumere per chiamata diretta con inquadramento
fino al massimo livello contrattuale del personale di
ricerca definito dal consiglio di amministrazione,
ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di
altissima qualificazione scientifica negli ambiti
disciplinari di riferimento, che si sono distinti per
merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con
contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per
cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite
del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per
concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate
ulteriori a cio' appositamente destinate.
3. La valutazione del merito eccezionale per la
chiamata diretta e' effettuata da apposite commissioni
nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un
minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del
settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione
per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo'
essere superiore ad un anno dalla data di nomina.
L'incarico di componente delle commissioni e' consentito
solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle
commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di
presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate e' proporzionalmente a carico dei bilanci
degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a
carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non
aver superato il limite di cui al comma 2 dell'art. 9,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare
alle assunzioni di cui al presente art. specifiche risorse
da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al
comma 2 dell'art. 9.»
Comma 403:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del
citato decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Modifiche alla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato). - 1. - 2. Omissis
3. Le disposizioni di cui al presente art., nonche'
quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni,
nonche' ai contratti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle universita' private, incluse le filiazioni
di universita' straniere, istituti pubblici di ricerca,
societa' pubbliche che promuovono la ricerca e
l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di
supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa
o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.»
Comma 405:
- Si riporta il testo vigente del comma 227 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«227. Le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e
2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo
personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
tecnologi restano ferme le percentuali di turn over
previste dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuita'
nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della
emanazione dei decreti di riordino di cui all'art. 17,
comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e
gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del
personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015,
mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di
contratti a tempo determinato a valere sulle risorse
disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni,
nonche', nel limite del 30 per cento, sulle risorse
derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
cui al presente comma il personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali.»
Comma 406:
- Si riporta il testo vigente del comma 385 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«Art. 1385. A favore degli italiani nel mondo sono
disposti i seguenti interventi: a) per un ammontare pari a
150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del
Consiglio generale degli italiani all'estero;
b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno
2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani
all'estero - Comites e dei comitati dei loro presidenti;
c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno
2016 per la promozione della lingua e cultura italiana
all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di
lingua e cultura italiana all'estero;
d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno
2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli
istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre
1990, n. 401;
e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno
2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i
contributi diretti in favore della stampa italiana
all'estero di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103;
f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno
2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi
stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno
2016, per promuovere l'attrattivita' delle universita'
attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana
online e avviare campagne informative di carattere
didattico, amministrativo e logistico per favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia;
h) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della societa' Dante
Alighieri per garantire la continuita' delle sue iniziative
di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero
e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei
per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei;
i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle
scuole italiane non statali paritarie all'estero.
Omissis.»

Comma 408:
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 23 della
citata legge n. 289 del 2002 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 151.
Comma 414:
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' del
sistema scolastico e della ricerca), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2. (Disposizioni per la stabilizzazione e il
riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute). - 1. Omissis
1-bis. Il contributo per la stabilizzazione della
Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso
Science Institute (GSSI) e' incrementato di 5 milioni di
euro a decorrere dal 2019. Ai relativi oneri si provvede
quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' di cui all'art. 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.
Omissis.»
Comma 417:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 360.
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 3
del decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2012,
n. 262 (Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti
presso le amministrazioni centrali dello Stato con la
funzione di garantire il supporto tecnico alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli
interventi pubblici):
«Art. 3. (Criteri di designazione e modalita' di
selezione). - 1. - 4. Omissis
5. Ai componenti esterni non puo' essere corrisposto un
compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque
correlato a requisiti documentabili di alta
qualificazione.»
Comma 418:
- Si riporta il testo vigente dei commi 488 e 491
dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007:
«488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di
programmazione economico-finanziaria e nelle relative note
di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono
effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in
forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi
disponibili. Nel rispetto del limite del 7 per cento dei
fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e' autorizzato a
procedere in forma diretta alla realizzazione
dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della
polizia di Stato di Napoli secondo le modalita' di cui all'
art. 1, comma 438, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
«491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa valutazione della compatibilita'
con gli obiettivi di cui al comma 488, puo' essere
autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo
comma 488.»
Comma 419:
- Si riporta il testo vigente dei commi 13 e 14
dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. - 12. Omissis
13. Al fine di razionalizzare le risorse in ambito
sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per
acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli
importi e le connesse prestazioni relative a contratti in
essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e
servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci,
stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e del 10 per
cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata
dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di
dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012. Al fine
di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con
specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono comunque conseguire l'obiettivo
economico-finanziario di cui alla presente lettera
adottando misure alternative, purche' assicurino
l'equilibrio del bilancio sanitario;
b) all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti
dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attivita' di
rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base
delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli
acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi
unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli
acquisti di beni e servizi, emergano differenze
significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono
tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi
unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra
individuati, e senza che cio' comporti modifica della
durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in
ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie
hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun
onere a carico delle stesse, e cio' in deroga all'art. 1671
del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze
superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di
riferimento. Sulla base dei risultati della prima
applicazione della presente disposizione, a decorrere dal
1º gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici
per le finalita' della presente disposizione e' effettuata
dalla medesima Agenzia di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri
fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
relativamente a parametri di qualita', di standard
tecnologico, di sicurezza e di efficacia. Nelle more della
predetta individuazione resta ferma l'individuazione di
dispositivi medici eventualmente gia' operata da parte
della citata Agenzia. Le aziende sanitarie che abbiano
proceduto alla rescissione del contratto, nelle more
dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata
o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare
nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di
altre regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni
piu' convenienti in ampliamento di contratto stipulato da
altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o
forniture.»;
b-bis) l'art. 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, e' abrogato;
c) sulla base e nel rispetto degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31
ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'art.
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa
intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' tenendo conto della mobilita'
interregionale, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione
di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate
all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli
standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti
di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri
accreditati ed effettivamente a carico del servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7
posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti
letto per mille abitanti per la riabilitazione e la
lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le
dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed
assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione
pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento
riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto e'
a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non
inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da
ridurre ed e' conseguita esclusivamente attraverso la
soppressione di unita' operative complesse. Nelle singole
regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione
del processo di riduzione dei posti letto e delle
corrispondenti unita' operative complesse, e' sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'art.
15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di
riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano operano una verifica, sotto il profilo
assistenziale e gestionale, della funzionalita' delle
piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di
presidi ospedalieri articolati in piu' sedi, e promuovono
l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime
ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e
domiciliare;
c-bis) e' favorita la sperimentazione di nuovi modelli
di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa
e' garantita, che realizzino effettive finalita' di
contenimento della spesa sanitaria, anche attraverso
specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private,
ospedaliere ed extraospedaliere;
d) fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma
1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per
essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle
categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP,
gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a
disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili,
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. I contratti stipulati in violazione
di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa. Il rispetto di quanto
disposto alla presente lettera costituisce adempimento ai
fini dell'accesso al finanziamento integrativo al Servizio
sanitario nazionale. Alla verifica del predetto adempimento
provvede il Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, sulla base
dell'istruttoria congiunta effettuata dalla CONSIP e
dall'Autorita' nazionale anticorruzione. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano mettono a
disposizione della CONSIP e dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, secondo modalita' condivise, tutte le
informazioni necessarie alla verifica del predetto
adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle
centrali di committenza regionali alle disposizioni di cui
all'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori
forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali;
d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto
periodo della lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005 effettua, in corso d'anno,
un monitoraggio trimestrale del rispetto dell'adempimento
di cui alla medesima lettera d);
e) costituisce adempimento ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente
legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara
e dei contratti di global service e facility management in
termini tali da specificare l'esatto ammontare delle
singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture)
e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo
complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto
adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata
dall'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi
medici, di cui all'art. 17, comma 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e' rideterminato, per l'anno
2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014,
al valore del 4,4 per cento;
f-bis) all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il
penultimo periodo e' inserito il seguente: «Nelle aziende
ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le
funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al
presente art. e del dirigente medico di cui all'art. 4,
comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico
soggetto avente i requisiti di legge»;
g) all'art. 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente comma:
«1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle
funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del
limite di remunerazione assegnato.».
14. Ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio
2012, ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di
prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza
ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei
corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre
la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa
consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per
l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per
cento a decorrere dall'anno 2014. A decorrere dall'anno
2016, in considerazione del processo di riorganizzazione
del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione
di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di
valorizzare il ruolo dell'alta specialita' all'interno del
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialita',
nonche' di prestazioni erogate da parte degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di
cittadini residenti in regioni diverse da quelle di
appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione
della mobilita' interregionale di cui all'art. 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
all'art. 19 del Patto per la salute sancito con intesa del
3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3
del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo
periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza
dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al
periodo precedente, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure
alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti dall'art.
9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto
obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su
altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialita' e i relativi
criteri di appropriatezza sono definiti con successivo
accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono
definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialita' i ricoveri individuati come "ad alta
complessita'" nell'ambito del vigente Accordo
interregionale per la compensazione della mobilita'
sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente
ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i
provvedimenti di propria competenza di compensazione della
maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti
extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno
altresi' comunicazione alle regioni di residenza dei
medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la
salute e per gli affari finanziari al fine di permettere,
alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di
compensazione della mobilita' sanitaria nell'ambito del
riparto delle disponibilita' finanziarie del Servizio
sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun
IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese
ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Qualora
nell'anno 2011 talune strutture private accreditate siano
rimaste inoperative a causa di eventi sismici o per effetto
di situazioni di insolvenza, le indicate percentuali di
riduzione della spesa possono tenere conto degli atti di
programmazione regionale riferiti alle predette strutture
rimaste inoperative, purche' la regione assicuri, adottando
misure di contenimento dei costi su altre aree della spesa
sanitaria, il rispetto dell'obiettivo finanziario previsto
dal presente comma. La misura di contenimento della spesa
di cui al presente comma e' aggiuntiva rispetto alle misure
eventualmente gia' adottate dalle singole regioni e
province autonome di Trento e Bolzano e trova applicazione
anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e
degli accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso,
agli atti di programmazione regionale o delle province
autonome di Trento e Bolzano della spesa sanitaria. Il
livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell'applicazione della misura di contenimento di cui al
presente comma costituisce il livello su cui si applicano
le misure che le regioni devono adottare, a decorrere dal
2013, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), terzo
periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 8 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle
amministrazioni pubbliche). - 1. - 14. Omissis
15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da
parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme
obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le
operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle
somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle
quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica
del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da
attuarsi con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 4
della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore
termale):
«4. Erogazione delle cure termali.
1. - 3. Omissis
4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale,
necessaria in rapporto alla specificita' e alla
particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
assicurata da appositi accordi stipulati, con la
partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il
recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
Comma 420:
- Il testo modificato del comma 1 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 217.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico
in materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine
istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di
sistema portuale;
b) «controllo»: la situazione descritta nell'art. 2359
del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di
patti parasociali, per le decisioni finanziarie e
gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e'
richiesto il consenso unanime di tutte le parti che
condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui
l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) «enti locali»: gli enti di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) «partecipazione»: la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una
societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) «servizi di interesse generale»: le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi
di interesse generale erogati o suscettibili di essere
erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI,
capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come
oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai
sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui
una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di
controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a
controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano
il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'art. 16,
comma 3;
p) «societa' quotate»: le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.»
Comma 421:
- Si riporta il testo vigente dell'ottavo comma
dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981):
«Con decreto del Ministro del tesoro puo', altresi',
essere variata la percentuale o il livello massimo delle
disponibilita' degli enti e che le aziende di credito
possono tenere presso di se', e possono essere modificate,
in relazione a particolari situazioni delle aziende di
credito, le modalita' di riafflusso delle disponibilita' di
cui al sesto comma.»
Comma 423:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 56-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 56-bis (Semplificazione delle procedure in
materia di trasferimenti di immobili agli enti
territoriali). - 1. Il trasferimento in proprieta', a
titolo non oneroso, a comuni, province, citta'
metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art.
5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, e'
disciplinato dal presente art.. Sono esclusi dal
trasferimento i beni in uso per finalita' dello Stato o per
quelle di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni
per i quali siano in corso procedure volte a consentirne
l'uso per le medesime finalita', nonche' quelli per i quali
siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione
di beni immobili ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le
province, le citta' metropolitane e le regioni che
intendono acquisire la proprieta' dei beni di cui al comma
1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine
perentorio del 30 novembre 2013, con le modalita' tecniche
da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di
attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le
finalita' di utilizzo e indica le eventuali risorse
finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del
demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito
all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta. In caso di esito positivo si procede al
trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del
demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica
all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento
della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione
del motivato provvedimento di rigetto, l'ente puo'
presentare una richiesta di riesame del provvedimento,
unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i
motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.
3. Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili
assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del
demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine
di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni,
la conferma della permanenza o meno delle esigenze
istituzionali e indicazioni in ordine alle modalita' di
futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni
non confermino, entro tale termine, la permanenza delle
esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta
giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in
ordine alla possibilita' di inserire il bene nei piani di
razionalizzazione di cui all'art. 2, commi 222, 222-bis e
222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e
sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze
statali, la domanda e' accolta e si procede al
trasferimento del bene con successivo provvedimento del
direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma
delle esigenze di cui al comma 2 da parte
dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente
richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della
richiesta.
4. Qualora per il medesimo immobile pervengano
richieste di attribuzione da parte di piu' livelli di
governo territoriale, il bene e' attribuito, in forza dei
principi di sussidiarieta' e di radicamento sul territorio,
in via prioritaria ai comuni e alle citta' metropolitane e
subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di
beni gia' utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti
agli enti utilizzatori.
5. Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede
che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora
all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia
del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i
beni trasferiti, gli stessi rientrino nella proprieta'
dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.
6. I beni trasferiti, con tutte le pertinenze,
accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio
disponibile delle regioni e degli enti locali. Il
trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in
cui i beni si trovano, con contestuale immissione di
ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di
sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene
di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con
subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi
relativi al bene trasferito.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle
regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta'
beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in
misura pari alla riduzione delle entrate erariali
conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non
sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per
lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede
al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere
sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da
parte dell'ente interessato.
8. Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle
amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano
ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro
proprieta' fino al permanere delle esigenze medesime.
9. Le disposizioni del presente art. non si applicano
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano.
10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente
territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili
trasferiti ai sensi del presente art. ovvero dall'eventuale
cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi
immobili siano conferiti si applicano le disposizioni
dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85.
11. In considerazione dell'eccezionalita' della
situazione economica e tenuto conto delle esigenze
prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di
contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere
iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione
sociale, e' altresi' destinato al Fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato, con le modalita' di cui al comma 5
dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
il 10 per cento delle risorse nette derivanti
dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare
disponibile degli enti territoriali, salvo che una
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge
alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti
territoriali la predetta quota del 10% e' destinata
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per
la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la
parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili
con quanto previsto dal presente art..
13. All'art. 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo e' soppresso;
b) al sesto periodo, le parole: «, nonche'
l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei
fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalita'
previste dall'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'art. 5, comma
1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento
ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 360.
Comma 424:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
Comma 427:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art.
11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
«Art. 11-quinquies. (Dismissione di immobili). - 1. -
3. Omissis
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i
maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse
all'attuazione del presente art., a valere sulle
conseguenti maggiori entrate.
Omissis.»
Comma 428:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
e di procedure di contabilita'), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7. (Dismissione di beni immobili dello Stato). -
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili
e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a
vendere a trattativa privata ovvero, per gli anni 2015,
2016 e 2017 nonche' per gli anni 2019, 2020 e 2021,
mediante procedura ristretta alla quale investitori
qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche
fissati con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione alla singola
procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e,
successivamente, a presentare offerte di acquisto nel
rispetto delle modalita' e dei termini indicati nella
lettera di invito, anche in blocco, i beni immobili
appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati
A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso
governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto
di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del
comma 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, nonche' al primo ed al secondo
periodo del comma 18 del medesimo art. 3.»
Comma 429:
- Si riporta il testo del comma 8-quater dell'art. 33
del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di valorizzazione del
patrimonio immobiliare) - 1. - 8-ter Omissis
8-quater. Per le medesime finalita' di cui al comma
8-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso la societa' di gestione del risparmio di cui al
comma 1, promuove, altresi', con le modalita' di cui
all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti, ai sensi del
comma 4, gli immobili di proprieta' dello Stato non piu'
utilizzati dal Ministero della difesa per finalita'
istituzionali e suscettibili di valorizzazione, nonche'
diritti reali immobiliari. Con uno o piu' decreti del
Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, da
emanarsi il primo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono individuati tutti
i beni di proprieta' statale assegnati al medesimo
Dicastero e non utilizzati dallo stesso per finalita'
istituzionali. L'inserimento degli immobili nei predetti
decreti ne determina la classificazione come patrimonio
disponibile dello Stato. A decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei citati decreti,
l'Agenzia del demanio avvia le procedure di
regolarizzazione e valorizzazione previste dal presente
art. ovvero dall'art. 33-bis, limitatamente ai beni
suscettibili di valorizzazione. Al predetto Dicastero, a
fronte del conferimento e su indicazione del conferente, e'
riconosciuto un ammontare pari al 10 per cento del valore
di apporto dei beni, da impiegare con prioritaria
destinazione alla razionalizzazione e alla riorganizzazione
del settore infrastrutturale, ad esclusione di spese di
natura ricorrente. Il predetto ammontare e' corrisposto a
valere sulle risorse monetarie eventualmente pagate, al
momento del conferimento, dalla societa' di gestione del
risparmio di cui al comma 1, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
allo stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa, nei limiti dell'importo da riconoscere a tale
Dicastero, in aggiunta rispetto alle dotazioni finanziarie
iscritte nel medesimo stato di previsione. In ogni caso
fino a quando la procedura di valorizzazione di cui al
comma 4 non sia stata completata, secondo le valutazioni
effettuate dalla relativa societa' di gestione del
risparmio, il Ministero della difesa non puo' alienare la
maggioranza delle predette quote. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia
del demanio, sono assegnate una parte delle restanti quote
dello stesso Ministero, nella misura massima del 25 per
cento e minima del 10 per cento delle stesse, agli Enti
territoriali interessati dalle procedure di cui al presente
comma; le risorse rivenienti dalla cessione delle stesse
sono destinate alla riduzione del debito dell'Ente e, solo
in assenza del debito, o comunque per la parte
eventualmente eccedente, a spese di investimento. Le
risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero
dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al
pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i
corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale
per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e
al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti
in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per
incrementare l'importo stabilito dall'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali
di riparto tra le finalita' indicate nel presente comma.
Gli immobili, individuati con i decreti del Ministero della
difesa di cui al secondo periodo del presente comma, non
suscettibili di conferimento ai fondi di cui al presente
comma o agli strumenti previsti dall'art. 33-bis, rientrano
nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le
attivita' di alienazione, di gestione e amministrazione
secondo le norme vigenti; l'Agenzia puo' avvalersi, a tali
fini, del supporto tecnico specialistico della societa'
Difesa Servizi Spa, sulla base di apposita convenzione a
titolo gratuito sottoscritta con la citata societa', alla
quale si applicano comunque le disposizioni di cui all'art.
4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9,
10, 11, 12 e 14. Spettano all'amministrazione della difesa
tutti gli obblighi di custodia degli immobili individuati
con i predetti decreti, fino al conferimento o al
trasferimento degli stessi ai fondi di cui al presente
comma ovvero fino alla formale riconsegna dei medesimi
all'Agenzia del demanio. La predetta riconsegna e' da
effettuarsi gradualmente e d'intesa con l'Agenzia del
demanio, a far data dal centoventesimo giorno dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti
individuativi.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 10 e 11-bis dell'art.
307 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 307 (Dismissioni di altri beni immobili del
Ministero della difesa). - 1. - 9. Omissis
10. Il Ministero della difesa - Direzione dei lavori e
del demanio del Segretariato generale della difesa, sentito
il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del
demanio, individua, con uno o piu' decreti, gli immobili
militari, non compresi negli elenchi di cui al comma 2, da
alienare secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni
dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi
dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in deroga alla
legge 24 dicembre 1908, n. 783, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme
della contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile,
sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa che puo' avvalersi del supporto
tecnico-operativo di una societa' pubblica o a
partecipazione pubblica con particolare qualificazione
professionale ed esperienza commerciale nel settore
immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a
base d'asta e' decretata dal Ministero della difesa -
Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato
generale della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio;
c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono
approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione puo'
essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui
alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di
finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota
corrispondente all' 80 per cento, da assegnare al fondo
ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della
difesa, per una quota corrispondente al 10 per cento,
nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le
somme riassegnate al Ministero della difesa sono
finalizzate esclusivamente a spese di investimento. E' in
ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la
copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della
valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni
dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, ovvero all'art. 34 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione
finale delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti
variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal
consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i
due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione,
si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine
perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di
servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di
cui all'art. 314;
e) le alienazioni e permute dei beni individuati
possono essere effettuate a trattativa privata, se il
valore del singolo bene, determinato ai sensi del presente
comma, lettera b) e' inferiore a euro 400.000,00;
f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli
immobili da dismettere, con cessazione del carattere
demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle
schede descrittive di cui all'art. 12, comma 3, del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali
immobili al Ministero per i beni e le attivita' culturali
che si pronuncia, entro il termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione,
in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e
individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi
soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere
generale di cui all'art. 12, comma 2, del citato codice di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento
della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi dell'art. 13 del citato codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o
negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza.
Le disposizioni del citato codice, parti prima e seconda,
si applicano anche dopo la dismissione.
11. Omissis
11-bis. In materia di valorizzazione e dismissione,
nonche' di trasferimento o conferimento a fondi
immobiliari, di beni immobili del Ministero della difesa,
si applicano altresi' le seguenti disposizioni:
a) art. 3-ter, commi 12 e 13, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, introdotto dall'art.
27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214;
b) articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
c) comma 8-quater dell'art. 33 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'art. 23-ter,
comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
d) comma 1 dell'art. 6 della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni.
d-bis) art. 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248. In tal caso una quota pari al 10 per
cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni
militari e' assegnata al Ministero della difesa per essere
destinata a spese d'investimento.»
Comma 430:
- Si riporta il testo vigente del comma 1072 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1072. Il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato
per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni
di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di
euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le predette risorse
sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a)
trasporti e viabilita'; b) mobilita' sostenibile e
sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla
rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto
idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f)
edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria;
g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni
statali; i) prevenzione del rischio sismico; l)
investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per
l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n)
eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi
i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di
riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati
entro il 31 ottobre 2018.»
Comma 431:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410
(Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare):
«Art. 3. (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere. Per i medesimi immobili e' concesso, in
favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
dell'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento
del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
per cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
Il prezzo di vendita dei terreni e' pari al prezzo di
mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
cento. E' riconosciuto agli affittuari il diritto di
opzione per l'acquisto da esercitarsi con le modalita' e
nei termini di cui al comma 3 del presente art.. Agli
affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
esercitano il diritto di opzione per l'acquisto, e'
concesso l'ulteriore abbattimento di prezzo secondo
percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
che esercitano il diritto di opzione possono procedere
all'acquisto dei terreni attraverso il regime di aiuto di
Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno
2001. Non si applicano alle operazioni fondiarie attuate
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le
disposizioni previste dall'art. 8 della legge 26 maggio
1965, n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
604.
 


9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15,
l'Agenzia del demanio puo' individuare, d'intesa con gli
enti territoriali interessati, una pluralita' di beni
immobili pubblici per i quali e' attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di
sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
Per il finanziamento degli studi di fattibilita' dei
programmi facenti capo ai programmi unitari di
valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la
manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la
valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio
immobiliare statale, nonche' per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalita' organizzata. E'
elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei
predetti programmi unitari, la suscettivita' di
valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante
concessione d'uso o locazione, nonche' l'allocazione di
funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo,
ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
di solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i
giovani, nonche' per le pari opportunita'.
15-ter. [Nell'ambito dei processi di razionalizzazione
dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare
l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il
Ministero della difesa puo' individuare beni immobili di
proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo
Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di
permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con
le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
privati. Le procedure di permuta sono effettuate dal
Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile].
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale
nonche' dalle dichiarazioni di conformita' catastale
previste dall'art. 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano fermi i vincoli
gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma
1 puo' essere disposta in favore delle societa'
beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore
minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di affitto
o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale nonche' dalle dichiarazioni
di conformita' catastale previste dall'art. 19, commi 14 e
15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La
garanzia per vizi e per evizione e' a carico dello Stato
ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del
trasferimento a favore delle societa'. Le disposizioni di
cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano alle rivendite da parte delle societa' di
tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli
onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari
di cui al presente art. sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente art. se le stesse non siano state gia'
eseguite.
19-bis. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al
presente art., e di quelle di cui all'art. 11-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
l'attestato di prestazione energetica di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere
acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non
si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo
art. 6.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.
20-bis. Agli immobili del patrimonio abitativo
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale oggetto di
conferimenti o trasferimenti a uno o piu' fondi comuni di
investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014,
continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 3 a
20 del presente art.. Al fine di accelerare il processo di
dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il
termine previsto dal comma 1 dell'art. 7-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e'
prorogato al 31 dicembre 2013.»
Comma 432:
- Si riporta il testo del comma 222-bis dell'art. 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 222. Omissis
222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e'
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma
222 rapportando gli stessi alle effettive esigenze
funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate
avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra
20 e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni
interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione della presente disposizione piani di
razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri
sopraindicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Detti piani devono essere comunicati
all'Agenzia del Demanio. In caso di nuova costruzione o di
ristrutturazione integrale, il rapporto mq/addetto e'
determinato dall'Agenzia del Demanio entro il 31 dicembre
2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di
spesa conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito
della razionalizzazione degli spazi e' dalle stesse
utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione per l'anno successivo a quello in cui e' stata
verificata e accertata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze la sussistenza dei risparmi
di spesa conseguiti, per essere destinata alla
realizzazione di progetti di miglioramento della qualita'
dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere
organizzativo purche' inseriti nell'ambito dei piani di
razionalizzazione. Al fine di pervenire ad ulteriori
risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al
comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le
modalita' ed i termini determinati con provvedimento del
direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni
relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta'
dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono
comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla
base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette
Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito
internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi
ai migliori indicatori di performance ivi riportati. In
caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del
demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza. Nella
predisposizione dei piani di ottimizzazione e
razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere
tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla
riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle
recate dal presente decreto. Le presenti disposizioni
costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti locali,
negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti. A tal fine, nell'ambito della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' istituito un tavolo tecnico permanente con il
compito di supportare l'adeguamento degli enti locali ai
citati principi e monitorarne lo stato di attuazione.
Omissis.»
Comma 434:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 6 della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge di stabilita' 2012), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di dismissioni dei
beni immobili pubblici). - 1. - 5. Omissis
6. Relativamente alle societa' partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, le eventuali
maggiori entrate rispetto alle previsioni, derivanti dalla
distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma
di dividendi o la attribuzione di risorse per riduzioni di
capitale, possono essere utilizzate, nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica e secondo criteri e limiti
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per aumenti di capitale di societa' partecipate,
anche indirettamente, dal medesimo Ministero, ovvero per la
sottoscrizione di capitale di societa' di nuova
costituzione ovvero per l'aumento della quota di
partecipazione al capitale delle predette societa'. Le
somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in
deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad
apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate
ad apposita contabilita' speciale di tesoreria. Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere
dalla data di pubblicazione della presente legge.
Omissis.»
Comma 435:
- Si riporta il testo vigente del comma 1187 dell'art.
1 della citata legge n. 296 del 2006:
«1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo
sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul
lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime
risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo
e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici
concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni
erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di
accesso agli stessi.»
Comma 436:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 48 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 376.
Comma 437:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 17.
- Il testo vigente del comma 1-ter dell'art. 21 della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1.
Comma 438:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 3
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 3 (Modalita' e criteri per la stipula degli
accordi). - 1. Omissis
2. La stipula e l'efficacia degli accordi di cui al
comma 1, e' subordinata:
a) alla firma di un'intesa tra i Paesi creditori
partecipanti al Club di Parigi ed al conseguente accordo
bilaterale di rinegoziazione;
b) alla verifica del rispetto delle condizioni previste
dall'art. 1, comma 2, ed alla presentazione e positiva
valutazione del progetto di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 25 luglio 2000, n. 209.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 47
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale.
Omissis.»
Comma 440:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.
47-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 47-bis (Tutela retributiva per i dipendenti
pubblici). - 1. Omissis
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile
dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo
nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato
rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al
comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalita'
stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i
limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura
economica che costituisce un'anticipazione dei benefici
complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo
contrattuale.»
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 301.
Comma 441:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 recante
«Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- Il citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n.
249, S.O.
Comma 442:
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 150.
- Si riporta il testo vigente del comma 680 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«680. Al fine di riconoscere la specificita' della
funzione e del ruolo del personale delle Forze armate, dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi
per i servizi istituzionali del personale del comparto
sicurezza-difesa e del Fondo per il trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
la rivalutazione delle misure orarie per il compenso del
lavoro straordinario, nonche' per l'attuazione di quanto
previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, sono destinati 50 milioni di euro per l'anno
2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2020, ad un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri della semplificazione e della pubblica
amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i
Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le
risorse destinate a incrementare le disponibilita' dei
citati fondi devono essere attribuite con riferimento ai
trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento
dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attivita' di
tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 6 dell'art.
46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 46. (Disciplina dei trattamenti accessori e degli
istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate). - 1. - 2. Omissis
3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2
e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, che la presiede, e dai Ministri
dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle
finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente
delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia
penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo
personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di
una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per
motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato
elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa
della cui entrata in vigore il predetto decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione tiene conto del solo dato associativo.
L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della
Repubblica.
4. - 5. Omissis
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e
della pubblica amministrazione, della difesa e
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno e della giustizia, possono essere estese al
personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e a quello delle forze armate, anche attraverso
eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita'
funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di
quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la
sostanziale perequazione dei trattamenti economici
accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle
Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad
ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate
alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e
delle Forze armate, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto
previsto in attuazione dell'art. 1, comma 680, della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (61), per gli anni 2018, 2019 e
2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente
periodo del presente comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 11 dell'art. 45
del citato decreto legislativo n. 95 del 2017:
«Art. 45. (Disposizioni finali e finanziarie) - 1. -
10. Omissis
11. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia con
quanto previsto dall'art. 1826-bis del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, al fine di fronteggiare specifiche
esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare
l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di
qualificati obiettivi, e' istituito un apposito fondo
destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di
vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con
distinti decreti annuali dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le misure dei compensi, i criteri per
l'attribuzione e le modalita' applicative. Il fondo di cui
al presente comma e' alimentato con le seguenti somme:
a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di
euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
42 (Recepimento dell'accordo sindacale per il personale
direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco «Triennio economico e normativo 2016-2018»):
«Art. 8. (Fondo per la retribuzione di rischio e di
posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti
di livello non generale). - 1. Il Fondo per la retribuzione
di rischio e di posizione e per la retribuzione di
risultato, con riferimento ai primi dirigenti e ai
dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 e' aumentato dalle
seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 19.806,69;
b) per l'anno 2017: euro 52.688,97;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 175.263,11.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello
stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e
posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per
tredici mensilita':
a) per l'anno 2016:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente
superiore: euro 25.089,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo
dirigente: euro 20.072,02;
b) per l'anno 2017:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente
superiore: euro 25.272,48;
posizioni funzionali della qualifica di primo
dirigente: euro 20.218,01;
c) a decorrere dall'anno 2018:
posizioni funzionali della qualifica di dirigente
superiore: euro 25.869,96;
posizioni funzionali della qualifica di primo
dirigente: euro 20.696,02.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e
di posizione e' determinata con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile in relazione alla graduazione degli
incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro
dell'interno ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.»
«Art. 9. (Fondo per la retribuzione di rischio e di
posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti
di livello generale).
1. Il Fondo per la retribuzione di rischio e di
posizione e per la retribuzione di risultato, con
riferimento ai dirigenti generali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, e'
aumentato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2016: euro 4.951,67;
b) per l'anno 2017: euro 13.172,24;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 43.815,78.
2. Gli importi afferenti gli anni 2016 e 2017 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Restano ferme le disposizioni relative alla
composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello
stesso.
4. La quota fissa della retribuzione di rischio e
posizione e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per
tredici mensilita':
a) per l'anno 2016: euro 35.125,97;
b) per l'anno 2017: euro 35.381,55;
c) a decorrere dall'anno 2018: euro 36.217,97.
5. La quota variabile della retribuzione di rischio e
di posizione e' determinata con il decreto di cui all'art.
8, comma 5.»
- Si riporta Il testo vigente dell'art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66
(Recepimento dell'accordo sindacale per il triennio
economico e giuridico 2016-2018, riguardante il personale
della carriera prefettizia):
«Art. 22. (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato).
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato di cui all'art. 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, e
successive modificazioni, ferme restando le modifiche ed
integrazioni successivamente intervenute, continua ad
essere definito con le modalita' ivi indicate ed e'
complessivamente incrementato a decorrere dal 1° gennaio
2018 di 1.048.563,43 euro, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.»
Comma 443:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410
(Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita'
informative e investigative nella lotta contro la
criminalita' organizzata), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4. Disposizioni concernenti il personale.
1. - 3. Omissis
4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del
concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono
assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla
D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni
interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme
restando le posizioni di stato e il trattamento economico
loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano
per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A.
le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge
15 novembre 1988, n. 486. E' autorizzata la spesa di euro
4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a
decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il
personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un
trattamento economico accessorio da determinare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai fini dell'incremento del
trattamento economico accessorio di cui al periodo
precedente, e' autorizzata la spesa di euro 770.000 per
l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro
2.590.000 a decorrere dall'anno 2021.
Omissis.»
Comma 444:
- Si riporta il testo vigente del comma 679 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«679. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a
carico del bilancio statale, in applicazione dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale dipendente
dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico
sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro
per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e
in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.»
Comma 445:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 145 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 Misure per il contrasto del lavoro sommerso e
irregolare
1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a)
b)
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con
esclusione delle sanzioni previste per la violazione
dell'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente
lettera si applicano anche alle violazioni commesse a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'art. 3 del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni,
nonche' delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4,
lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i
maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni
di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite
massimo di 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2014, destinato a misure, da definire con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate
ad una piu' efficiente utilizzazione del personale
ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore
efficacia, anche attraverso interventi di carattere
organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di
iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Omissis.»
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni
per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Disposizioni in materia di personale
1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non
superiore a 6357 unita' ripartite tra le diverse
qualifiche, dirigenziali e non, e' definita con i decreti
di cui all'art. 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto
dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica,
nella quale sono previste quattro posizioni di livello
dirigenziale generale e 94 posizioni di livello non
generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in
servizio presso le direzioni interregionali e territoriali
del lavoro e presso la direzione generale per l'attivita'
ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di
ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la
contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
Omissis.»
- Il testo del comma 61 dell'art. 3 della citata legge
n. 350 del 2003 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
374.
- Il testo del comma 365 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
298.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare):
«3. Modifiche alle disposizioni in materia di lavoro
irregolare.
1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 1, le parole: «30 giugno 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2002»;
2) al comma 2, dopo le parole: «Per il periodo di
imposta» sono inserite le seguenti: «successivo a quello»;
3) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole:
«rispetto a quello relativo al periodo d'imposta
precedente» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a
quello relativo al secondo periodo d'imposta precedente»;
4) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
per il primo periodo d'imposta e fino al termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono
trattenute e versate in un'unica soluzione, entro il
termine di presentazione della medesima dichiarazione
ovvero, a partire dal predetto termine, in sessanta rate
mensili, senza interessi";
5) al comma 2-ter, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Per le violazioni concernenti gli obblighi di
documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio
attivita', commesse nel primo periodo d'imposta agevolato
fino alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione, non si applicano le sanzioni previste ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che il
versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine
previsto per il versamento dovuto in base alla relativa
dichiarazione annuale IVA";
6) al comma 4, le parole: "30 giugno 2002", ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre
2002";
7) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. I lavoratori che aderiscono al programma di
emersione e che non risultano gia' dipendenti
dell'imprenditore sono esclusi, per il periodo antecedente
nonche' per il triennio di emersione, dal computo dei
limiti numerici di unita' di personale previsti da leggi e
contratti collettivi di lavoro ai fini dell'applicazione di
specifiche normative ed istituti, ad eccezione delle
disposizioni in materia di licenziamenti individuali e
collettivi. L'adesione da parte del lavoratore al programma
di emersione di cui al presente art., tramite
sottoscrizione di specifico atto di conciliazione, ha
efficacia novativa del rapporto di lavoro emerso con
effetto dalla data di presentazione della dichiarazione di
emersione e produce, relativamente ai diritti di natura
retributiva e risarcitoria per il periodo pregresso, gli
effetti conciliativi ai scusi degli articoli 410 e 411 del
codice di procedura civile; dalla stessa data si applicano
gli istituti economici e normativi previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di riferimento";
8) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per intensificare l'azione di contrasto
all'economia sommersa, il CIPE definisce un piano
straordinario di accertamento, operativo dal 6 maggio 2002,
con il quale sono individuate le priorita' di intervento
coordinato ed integrato degli organi di vigilanza del
settore. Al fine di acquisire elementi utili all'attuazione
del piano, l'Agenzia delle entrate invia una richiesta di
informazioni ai soggetti individuati sulla base dei dati in
possesso del sistema informativo dell'anagrafe tributaria e
previdenziale, dei soggetti gestori di servizi di pubblica
utilita', dei registri dei beni immobili e dei beni mobili
registrati e degli studi di settore. Tale richiesta e'
finalizzata anche all'acquisizione di ulteriori elementi di
carattere generale correlabili alle irregolarita' del
rapporto di lavoro e non preclude l'adesione al programmi
di emersione»;
b) dopo l'art. 1, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva) - 1. In alternativa
alla procedura prevista dall'art. 1, gli imprenditori
presentano al sindaco del comune dove ha sede l'unita'
produttiva, entro il 30 settembre 2002, un piano
individuale di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed
adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente
per l'esercizio dell'attivita', relativamente a materie
diverse da quelle fiscale e contributiva, in un periodo non
superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabile a
ventiquattro mesi in caso di motivate esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli
obblighi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro in materia di trattamento economico in un periodo
comunque non superiore al triennio di emersione;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si
intende regolarizzare;
d) l'impegno a presentare una apposita dichiarazione di
emersione successivamente alla approvazione del piano da
parte del sindaco.
2. Per la presentazione del piano individuale di
emersione, gli imprenditori che intendono conservare
l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti
iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al
sindaco con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la
riservatezza dell'imprenditore stesso.
3. Se il piano individuale di emersione contiene
proposte di adeguamento progressivo alle disposizioni dei
contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di
trattamento economico, il sindaco sottopone la questione al
parere della commissione provinciale o regionale sul lavoro
irregolare, di cui all'art. 78, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ove
istituita. La commissione esprime il parere entro quindici
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale
termine il sindaco procede, comunque, ai sensi del comma 5.
4. Il sindaco approva il piano individuale di emersione
nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo
quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 1. Il prefetto
esercita la funzione di coordinamento e vigilanza.
5. Il sindaco approva il piano di emersione entro
quarantacinque giorni dalla sua presentazione, previe
eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i
soggetti di cui al comma 2, ovvero respinge il piano
stesso. Con il provvedimento di approvazione del piano, il
sindaco dispone, contestualmente, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, la prosecuzione dell'attivita'.
6. Il sindaco o l'organo di vigilanza delegato
verifica, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini
fissati, l'avvenuto adeguamento o regolarizzazione agli
obblighi previsti dalla normativa vigente, dandone
comunicazione all'interessato. L'adeguamento o la
regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come
avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei
reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla
violazione dei predetti obblighi.
7. La dichiarazione di emersione e' presentata entro il
30 novembre 2002 e produce gli altri effetti previsti
dall'art. 1";
c) all'art. 3, comma 1, le parole: «di cui all'art. 1 e
degli altri modelli di dichiarazione» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui agli articoli 1 e 1-bis e degli altri
modelli di dichiarazione».
2. Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di emersione prima della data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto resta ferma
l'applicazione del regime di incentivo fiscale per il
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 383 del 2001, e per i due successivi;
per i medesimi soggetti si applicano le disposizioni di
maggiore favore recate dai commi 2-bis, 2-ter e 4-bis
dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001, introdotte con il
comma 1, lettera a), del presente art..
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia'
previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di
lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di
lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, si applica altresi' la sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta
giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e
sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore
irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre
sessanta giorni di effettivo lavoro.
3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3,
fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater,
trova applicazione la procedura di diffida di cui all'art.
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e
successive modificazioni.
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida
prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in
forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in
cui risultino regolarmente occupati per un periodo
lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore
al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con
contratto a tempo pieno e determinato di durata non
inferiore a tre mesi, nonche' il mantenimento in servizio
degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova
della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle
sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi
dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e' fornita entro il termine di centoventi
giorni dalla notifica del relativo verbale.
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'art. 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa.
3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di
cui al comma 3, non trovano applicazione le sanzioni di cui
all'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche' le sanzioni di cui all'art.
39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano
applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere
contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione.
5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui
al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che
effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e
previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
la Direzione provinciale del lavoro territorialmente
competente.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30):
«Art. 18. (Sanzioni ). - 1. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e
b), e' punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'art.
4, comma 1, lettera c), e' punito con la pena dell'arresto
fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500 a euro 7.500.
Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da
euro 500 a euro 2.500. Se vi e' sfruttamento dei minori, la
pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e'
aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non autorizzato
delle attivita' di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed
e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3.750. Se
non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro
250 a euro 1.250. Nel caso di condanna, e' disposta, in
ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente
adoperato per l'esercizio delle attivita' di cui al
presente comma.
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di
fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena
dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per
ogni giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei
minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi e
l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo.
3.
3-bis.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma 2,
chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione e' punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda da
Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzione penale
e' disposta la cancellazione dall'albo.
4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 11, comma
2, e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4,
primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da
parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un
utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un
contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con
l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta
alla sanzione penale e' disposta la cancellazione
dall'albo.
5. In caso di violazione dell'art. 10 trovano
applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 della legge
20 maggio 1970, n. 300, nonche' nei casi piu' gravi,
l'autorita' competente procede alla sospensione della
autorizzazione di cui all'art. 4. In ipotesi di recidiva
viene revocata l'autorizzazione.
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui
all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di
cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il
somministratore sono puniti con la pena della ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di
occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata
fino al sestuplo.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme
di contenzioso in atto riferite al pregresso regime in
materia di intermediazione e interposizione nei rapporti di
lavoro.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del decreto
legislativo 17 luglio 2016, n. 136 (Attuazione della
direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione
della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei
lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e
recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»):
«Art. 12. Sanzioni
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
all'art. 10, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni
lavoratore interessato.
1-bis. Chiunque circola senza la documentazione
prevista dall'art. 10, commi 1-bis, 1-ter e 1- quater,
ovvero circola con documentazione non conforme alle
predette disposizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si
applicano le disposizioni dell'art. 207 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10,
comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni
lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 10,
commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
4. In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non
possono essere superiori a 150.000 euro.»
- Si riportai l testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art.
18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE
concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro):
«Art. 18-bis. Sanzioni
1. - 2. Omissis
3. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 9, comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.500 euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori
ovvero si e' verificata in almeno tre periodi di
riferimento di cui all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui
all'art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da
2.000 a 10.000 euro e non e' ammesso il pagamento della
sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle
disposizioni previste dall'art. 10, comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero
si e' verificata in almeno due anni, la sanzione
amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno quattro anni, la sanzione
amministrativa e' da 800 a 4.500 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'art. 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce
a piu' di cinque lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa e' da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la
sanzione amministrativa e' da 1.800 a 3.000 euro e non e'
ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
aprile 2008, n. 101, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 13
del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 13. (Vigilanza). - 1. - 5. Omissis
6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualita' di
organo di vigilanza, ammette a pagare in sede
amministrativa ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,
integra l'apposito capitolo regionale per finanziare
l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n. 254, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 149 del 2015:
«Art. 9. Rappresentanza in giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2,
all'Ispettorato si applica l'art. 1 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere,
nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari
nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei
giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie
di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche' negli altri
casi in cui la legislazione vigente consente alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi
di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove
vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli
riflessi economici, e' fatta salva la possibilita' per
l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la
trattazione della causa secondo le modalita' stabilite al
fine dai decreti di cui all'art. 5, comma 1. In caso di
esito favorevole della lite all'Ispettorato sono
riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari
di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo
complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei
relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante
agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del
presente comma confluiscono in un apposito capitolo di
bilancio dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni
finanziarie.»
- Il testo vigente del comma 14 dell'art. 17 della
citata legge n. 127 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 304.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 14
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1.
Omissis
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Omissis.»
Comma 446:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81
(Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della L.
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 2. Definizione dei soggetti utilizzati.
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31
dicembre 1999.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (Attuazione
della delega conferita dall'art. 26 della L. 24 giugno
1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno):
«Art. 3. (Campo e condizioni di applicazione). - 1. I
lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e
dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione
degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia
dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza
Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997.
Omissis.»
- Il testo del comma 6 dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 369.
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 20 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 336.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 36. (Personale a tempo determinato o assunto con
forme di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse
con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le
procedure di reclutamento previste dall'art. 35.
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
contratti di formazione e lavoro e contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonche'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal
codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro
nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalita'
in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni
pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i
contratti di cui al primo periodo del presente comma
soltanto per comprovate esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto
delle condizioni e modalita' di reclutamento stabilite
dall'art. 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato possono essere stipulati nel rispetto degli
articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si
applica al solo personale reclutato secondo le procedure di
cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto.
I contratti di somministrazione di lavoro a tempo
determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva
la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Non e' possibile
ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali. Per prevenire
fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel
rispetto delle disposizioni del presente art.,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori
e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi
pubblici a tempo indeterminato. E' consentita
l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la
salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo
indeterminato.
2-bis. I rinvii operati dal decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, ai contratti collettivi devono
intendersi riferiti, per quanto riguarda le amministrazioni
pubbliche, ai contratti collettivi nazionali stipulati
dall'ARAN.
3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, sulla base di apposite istruzioni
fornite con direttiva del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, le amministrazioni redigono,
dandone informazione alle organizzazioni sindacali tramite
invio all'Osservatorio paritetico presso l'Aran, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un
analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro
flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati
identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della
normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai
nuclei di valutazione e agli organismi indipendenti di
valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che
redige una relazione annuale al Parlamento.
4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito
del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le
informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle
disposizioni del presente art. sono responsabili anche ai
sensi dell'art. 21 del presente decreto. Di tali violazioni
si terra' conto in sede di valutazione dell'operato del
dirigente ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.
5-bis.
5-ter.
5-quater. I contratti di lavoro posti in essere in
violazione del presente art. sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente art. sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21. Al dirigente
responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro
flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di
risultato.
5-quinquies. Il presente art., fatto salvo il comma 5,
non si applica al reclutamento del personale docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a
tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali e degli enti locali, le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli
enti di ricerca pubblici di cui agli articoli 1, comma 1, e
19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
218, rimane fermo quanto stabilito dal medesimo decreto.»
- Si riporta il testo vigente del comma 28 dell'art. 9
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. Omissis
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al
secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e
ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del
personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono
principi generali ai fini del coordinamento della finanza
pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province
autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui
all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e'
fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A
decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il
predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di
istruzione pubblica e del settore sociale nonche' per le
spese sostenute per lo svolgimento di attivita' sociali
mediante forme di lavoro accessorio di cui all'art. 70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art. 1 della
medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
Al fine di assicurare la continuita' dell'attivita' di
vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai
sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si
applica altresi', nei limiti di cinquanta unita' di
personale, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta
attivita'; alla copertura del relativo onere si provvede
mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
delle risorse di cui all'art. 25, comma 2, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle
minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di
ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente
comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e
seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura
di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato
rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalita' previste ai sensi del
presente comma, il limite di cui al primo periodo e'
computato con riferimento alla media sostenuta per le
stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
40-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 40, comma 3-quinquies, sesto
periodo.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 557,
557-quater, 562 e 1156 dell'art. 1 della citata legge n.
296 del 2006:
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.»
«557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.»
«562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.»
«1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei
limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
presente art.:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali
comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro, adotta un programma speciale di
interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani
territoriali di emersione e di promozione di occupazione
regolare nonche' alla valorizzazione dei comitati per il
lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per
l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al
finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle
imprese che attivino i processi di emersione di cui ai
commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente lettera si
provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere
concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti
nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, al fine di sostenere programmi per la
riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e
modalita' inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si
provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e' autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo
complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica
attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno
sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000
abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad
assunzioni di soggetti collocati in attivita' socialmente
utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. Alle
misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, che a tal fine e' integrato del predetto
importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei
lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, in
favore della regione Calabria e della regione Campania e'
concesso un contributo per l'anno 2007 rispettivamente di
60 e 10 milioni di euro da ripartire con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze previa stipula di
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di
cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, che a tale fine e' integrato del
predetto importo per l'anno 2007. Ai soli fini della
presente lettera e della lettera f), i lavoratori impegnati
nelle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione Calabria
sono equiparati ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1,
del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, dispone annualmente di una quota del
Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali
ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la
capacita' di azione istituzionale e l'informazione dei
lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al
lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale;
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e'
disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50
milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori
socialmente utili e per le iniziative connesse alle
politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che
rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi
strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente
comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2015:
«Art. 23. (Numero complessivo di contratti a tempo
determinato). -
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi
non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato
in misura superiore al 20 per cento del numero dei
lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a
0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno,
il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque
dipendenti e' sempre possibile stipulare un contratto di
lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonche' da
eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita', per i
periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura
non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25,
commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il
periodo di quattro anni dalla costituzione della societa'
ovvero per il piu' limitato periodo previsto dal comma 3
del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite;
c) per lo svolgimento delle attivita' stagionali di cui
all'art. 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi
radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche
opere audiovisive;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si
applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati tra universita' private, incluse le
filiazioni di universita' straniere, istituti pubblici di
ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori
chiamati a svolgere attivita' di insegnamento, di ricerca
scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla
stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra
istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti,
pubblici e privati derivanti da trasformazione di
precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, ad esclusione
delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati
per soddisfare esigenze temporanee legate alla
realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di
interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo
determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo
svolgimento di attivita' di ricerca scientifica possono
avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale
si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui
al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei
contratti interessati in contratti a tempo indeterminato,
per ciascun lavoratore si applica una sanzione
amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale non e' superiore a
uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese
o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata
del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti
in violazione del limite percentuale e' superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalita' e
contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a
tempo determinato.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 259 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 259 (UIpotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato). - 1. Il consiglio dell'ente locale presenta
al Ministro dell'interno, entro il termine perentorio di
tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
all'art. 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.
1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia
adottata nel corso del secondo semestre dell'esercizio
finanziario per il quale risulta non essere stato ancora
validamente deliberato il bilancio di previsione o sia
adottata nell'esercizio successivo, il consiglio dell'ente
presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno,
entro il termine di cui al comma 1, un'ipotesi di bilancio
che garantisca l'effettivo riequilibrio entro il secondo
esercizio.
1-ter. Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia
significativamente condizionato dall'esito delle misure di
riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,
nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e
societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi
incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere
l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro
l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei
servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli
organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui e' stato deliberato il dissesto.
Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque
esercizi successivi, l'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero
dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure
adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio
mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione
delle spese correnti.
3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente
provvede con le modalita' di cui all'art. 251,
riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di
parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al
fondo ordinario ed al fondo consolidato e da quella parte
di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti
erariali, sono disponibili in misura inferiore,
rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
media della fascia demografica di appartenenza, come
definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1,
richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi,
rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto
meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per
fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
locale emana i provvedimenti necessari per il risanamento
economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della
normativa specifica in materia.
6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione
delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando
eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'art. 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di
accertare le compatibilita' di bilancio. La spesa per il
personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta
a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui
l'ipotesi si riferisce.
7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
organici degli enti locali per l'approvazione.
8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al
comma 6 comporta la denuncia dei fatti alla Procura
regionale presso la Corte dei conti da parte del Ministero
dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere
nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio un importo
pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi
sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'.
9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a
consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute.
Conservano validita' i contributi statali e regionali gia'
concessi in relazione ai mutui preesistenti.
10. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono porre a proprio
carico oneri per la copertura di posti negli enti locali
dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione
organica rideterminata, ove gli oneri predetti siano
previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
11. Per le province ed i comuni il termine di cui al
comma 1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni
amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei
comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo
esecutivo.»
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 446.
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 280 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 446.
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
446.
Comma 450:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della
delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n.
124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Riduzione del numero delle camere di commercio
mediante accorpamento, razionalizzazioni delle sedi e del
personale). - 1. Entro il termine di 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, l'Unioncamere
trasmette al Ministero dello sviluppo economico una
proposta di rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali, per ricondurre il numero complessivo delle
camere di commercio entro il limite di 60, tenendo conto
dei seguenti criteri:
a) accorpamento delle camere di commercio nei cui
registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di
75.000 imprese e unita' locali, con altre camere di
commercio presenti nella stessa Regione e, salvo eccezioni
motivate, limitrofe, ivi comprese eventuali camere di
commercio nei cui registri delle imprese siano gia'
iscritte o annotate almeno 75.000 imprese e unita' locali,
ove non vi siano altre adeguate soluzioni di accorpamento;
b) salvaguardia della presenza di almeno una camera di
commercio in ciascuna regione, indipendentemente dal numero
delle imprese e unita' locali iscritte o annotate nel
registro delle imprese;
c) possibilita' di mantenere una camera di commercio in
ogni provincia autonoma e citta' metropolitana;
d) possibilita' di istituire una camera di commercio
tenendo conto delle specificita' geo-economiche dei
territori e delle circoscrizioni territoriali di confine
nei soli casi di comprovata rispondenza a criteri di
efficienza e di equilibrio economico;
e) possibilita' di mantenere le camere di commercio
nelle province montane di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, nonche' le camere di commercio
nei territori montani delle regioni insulari privi di
adeguate infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e
ferroviari, nei soli casi di comprovata rispondenza a
criteri di efficienza e di equilibrio economico;
f) necessita' di tener conto degli accorpamenti
deliberati alla data di entrata in vigore della legge 7
agosto 2015, n. 124, nonche' di quelli approvati con i
decreti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e successive modificazioni; questi ultimi
possono essere assoggettati ad ulteriori o diversi
accorpamenti solo ai fini del rispetto del limite di 60
camere di commercio;
2. La proposta di cui al comma 1 prevede, inoltre:
a) un piano complessivo di razionalizzazione delle sedi
delle singole camere di commercio nonche' delle Unioni
regionali, con individuazione di una sola sede per ciascuna
nuova camera di commercio e con razionalizzazione delle
sedi secondarie e delle sedi distaccate e, in ogni caso,
con limitazione degli spazi utilizzati a quelli
strettamente necessari per lo svolgimento dei compiti
istituzionali, anche tenuto conto delle riduzioni e dei
trasferimenti di personale derivanti dagli interventi di
razionalizzazione di cui al comma 3. Nel medesimo piano
devono essere, altresi', individuati le modalita' ed i
termini per la dismissione ovvero la locazione a terzi,
mediante procedura ad evidenza pubblica, delle parti di
patrimonio immobiliare non piu' ritenuto essenziale alle
finalita' istituzionali nel rispetto comunque dell'art. 12
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni;
b) un piano complessivo di razionalizzazione e
riduzione delle aziende speciali mediante accorpamento o
soppressione; in particolare detto piano dovra' seguire il
criterio dell'accorpamento delle aziende che svolgono
compiti simili o che comunque possono essere svolti in modo
coordinato ed efficace da un'unica azienda; in ogni caso
non possono essere istituite nuove aziende speciali, salvo
quelle eventualmente derivanti da accorpamenti di aziende
esistenti o dalla soppressione di unioni regionali.
3. La proposta di cui al comma 1 prevede, infine,
sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, un piano complessivo di razionalizzazione
organizzativa che contiene, sulla base delle indicazioni
delle Camere di Commercio:
a) il riassetto degli uffici e dei contingenti di
personale in funzione dell'esercizio delle competenze e
delle funzioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre
1993, n. 580;
b) la conseguente rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale dirigente e non dirigente, nonche'
la rideterminazione delle risorse finanziarie dei
corrispondenti fondi per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
c) la razionale distribuzione del personale dipendente
delle camere di commercio, con possibilita' di realizzare
processi di mobilita' tra le medesime camere, nel rispetto
delle forme di partecipazione sindacale, prescindendo dal
nulla osta da parte della camera cedente. Nel medesimo
piano sono fissati anche i criteri per individuare il
personale soggetto ai suddetti processi di mobilita',
nonche' l'eventuale personale soprannumerario non
ricollocabile nell'ambito delle camere di commercio.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro i
sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede, tenendo conto della proposta
di cui al comma 1, alla rideterminazione delle
circoscrizioni territoriali, all'istituzione delle nuove
camere di commercio, alla soppressione delle camere
interessate dal processo di accorpamento e
razionalizzazione ed alle altre determinazioni conseguenti
ai piani di cui ai commi 2 e 3. Il provvedimento di cui al
presente comma e' adottato anche in assenza della proposta
di cui al comma 1, ove sia trascorso inutilmente il termine
ivi previsto, applicando a tal fine i medesimi criteri
previsti nei commi 1, 2, 3.
5. Agli accorpamenti disposti ai sensi del comma 4 si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
6. Le camere di commercio, all'esito del piano
complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in
soprannumero al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello
sviluppo economico. Il suddetto personale soprannumerario
e' ricollocato, nel rispetto delle modalita' e dei criteri
definiti dal decreto adottato in attuazione dell'art. 1,
comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento
delle facolta' di assunzione previste dalla normativa
vigente per gli anni 2017 e 2018. Qualora il personale
soprannumerario ecceda la soglia prevista dal periodo
precedente, la stessa puo' essere rideterminata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, al fine si
assicurare le esigenze di ricollocamento dello stesso
personale presso le Amministrazioni interessate.
7. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di
cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica effettua presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, le universita' e gli enti pubblici non
economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei settori
sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca, una
ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 6. A tal fine, le amministrazioni
di cui al presente comma comunicano al Dipartimento della
funzione pubblica un numero di posti, con priorita' per
quelli riferiti alle sedi periferiche, nel limite indicato
al comma 6 e nel rispetto della loro dotazione organica.
Alle amministrazioni che non procedono alla suddetta
comunicazione e' fatto divieto di assumere nuovo personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione. Il
suddetto Dipartimento pubblica l'elenco dei posti
comunicati nel proprio sito istituzionale e procede alla
conseguente assegnazione del personale nell'ambito dei
posti disponibili e con priorita' per le esigenze degli
uffici giudiziari del Ministero della giustizia. E' fatta
salva la possibilita' dell'applicazione dell'art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da parte delle
amministrazioni diverse da quelle elencate nel primo
periodo del presente comma. Al personale trasferito si
applica il trattamento giuridico ed economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti delle amministrazioni di destinazione.
8. Al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il personale di
cui al comma 6 non sia completamente ricollocato all'esito
delle procedure di mobilita' di cui al comma 7, si
applicano le disposizioni dell'art. 33, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Fino al completamento delle procedure di mobilita'
di cui al presente art., alle camere di commercio e' in
ogni caso vietata, a pena di nullita', l'assunzione o
l'impiego di nuovo personale o il conferimento di
incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al
completamento delle procedure di mobilita' di cui al
presente art., le camere di commercio non oggetto di
accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di
accorpamento, possono procedere all'assunzione di nuovo
personale, nel limite della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente al fine di assicurare
l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
10. Nei riguardi delle unita' di personale
soprannumerario delle camere di commercio, delle unioni
regionali e delle aziende speciali che maturino i requisiti
per il pensionamento entro i successivi 3 anni
dall'adozione del decreto di cui al comma 4 si puo'
procedere, d'intesa con gli interessati e nei limiti delle
risorse finanziarie indicate nel secondo periodo del
presente comma, alla risoluzione del rapporto di lavoro con
l'erogazione di un assegno straordinario, una tantum in
misura corrispondente al 60% del trattamento economico
individuale, fondamentale ed accessorio, escluso il
variabile, in godimento cui si aggiungono i contributi
ancora da versare per la prosecuzione in forma volontaria
fino alla maturazione dei requisiti suddetti. Le misure
previste dal precedente periodo sono concesse, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro nel triennio, a valere
sulle risorse di un apposito fondo istituito presso
l'Unioncamere alimentato con i versamenti delle
disponibilita' di bilancio degli enti del sistema camerale
nell'ambito dei risparmi conseguiti per effetto
dell'attuazione del presente decreto. Con uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Unioncamere, e' quantificato l'ammontare delle risorse
che gli enti del sistema camerale devono versare
annualmente al fondo in relazione agli oneri annuali da
sostenere ed e' determinato il riparto del fondo stesso tra
i predetti enti per le finalita' del presente comma. Con
riferimento alle unita' del personale del presente comma il
trattamento di fine rapporto o di fine servizio comunque
denominato e' corrisposto una volta maturati i requisiti
per l'accesso al pensionamento e sulla base della
disciplina vigente in materia di corresponsione del
trattamento medesimo.
11. Le decisioni di cui al comma 10, che comportano il
collocamento in quiescenza, sono adottate previa
certificazione del relativo diritto e della decorrenza ad
opera dell'Inps.»
Comma 451:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35 del
decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132
(Disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche'
misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata):
«Art. 35. (Ulteriori disposizioni in materia di
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze di polizia e delle Forze armate). - 1. Al fine di
adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei
ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia
e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto,
volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
quale confluiscono le risorse di cui all'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle
risorse gia' affluite ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, e non utilizzate in attuazione dell'art. 8, comma
6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, alle quali si
aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere
dall'anno 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di
natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e
d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»
Comma 452:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
13 novembre 2002, n. 260 (Aumento del contributo dello
Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi
«Regina Margherita» di Monza):
«1. Il contributo dello Stato previsto in favore della
Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza
dall'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e'
stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2003.»
- Si riporta il testo del comma 421 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«421. Alla biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I.
Onlus» e' assegnato un contributo di 100.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.»
Comma 455:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3
della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia
di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave
prive del sostegno familiare):
«Art. 3. Istituzione del Fondo per l'assistenza alle
persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e
per l'attuazione dell'art. 2, comma 2, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilita' grave prive del sostegno familiare, di
seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo e'
determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3
milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro
annui a decorrere dal 2018.
Omissis.»
Comma 458:
- Il citato decreto legislativo n. 281 del 1997 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Comma 459:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 19
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19. (Fondi per le politiche della famiglia, per
le politiche giovanili e per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita'). - 1. Omissis
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Omissis.»
Comma 462:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 115 e 116
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza):
«Art. 115 (Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti
dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di
gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che
svolgono senza fine di lucro la loro attivita' con
finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale,
assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro
emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di
sviluppo socio-culturale della personalita', di formazione
professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti.»
«Art. 116. (Livelli essenziali relativi alla liberta'
di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione
delle strutture private). - 1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello
essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta'
di scelta di ogni singolo utente relativamente alla
prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita'
sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti
tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad
autorizzazione ai sensi dell'art. 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta
e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi,
che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato
o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al
tipo di attivita' prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel
settore di attivita' prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta
dalle figure professionali del medico con specializzazioni
attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o
del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo
abilitato all'esercizio della psicoterapia e
dell'infermiere professionale, qualora l'attivita'
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori,
professionali e di comunita', supportata dalle figure
professionali del medico, dello psicologo e delle ulteriori
figure richieste per la specifica attivita' prescelta di
cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato
con espresso riferimento alle normative vigenti o al
possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le
modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti
indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo alla
sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede
internazionale e nei rapporti bilaterali per stipulare
accordi finalizzati a promuovere e supportare le attivita'
e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni
italiane in Paesi esteri per il trattamento e la
riabilitazione dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita'
prescelte e' condizione necessaria oltre che per
l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli
accordi contrattuali di cui all'art. 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e
129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle
convenzioni di cui all'art. 96 aventi ad oggetto
l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata
rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del
presente art. sono autorizzati all'attivita' gli enti
iscritti negli albi regionali e provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto
l'elenco delle strutture private autorizzate e
convenzionate, con indicazione dell'attivita' identificata
quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente
aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 100
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1
sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai
sensi del comma 2, lettera a), del suddetto art.. Le
regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee.»
Comma 465:
- Si riporta il testo vigente del comma 875 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
«875. Al fine di assicurare una piu' efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate
all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a
euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonche'
le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla
realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica
superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilita'
dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di
istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni
del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e' destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti
dagli istituti tecnici superiori.»
- Si riporta il testo vigente del comma 67 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«67. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici
superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema
di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, di incrementare l'offerta formativa e
conseguentemente i soggetti in possesso di competenze
abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di
innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al
processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'art. 1,
comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 12 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20
milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i programmi di
sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse
del primo periodo.»
Comma 468:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 9
del citato decreto legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 9. (Funzioni). - 1. Omissis
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di
legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base
all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle
autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla
legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
Omissis.»
Comma 478:
- Si riporta il testo vigente del comma 392 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«392. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e
2018, e' istituito il «Fondo per il contrasto della
poverta' educativa minorile», alimentato dai versamenti
effettuati su un apposito conto corrente postale dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le
modalita' di gestione del conto di cui al presente comma
sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 393.»
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«10. Proroga di termini in materia di definizione di
illeciti edilizi.
1. - 4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo del comma 202 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«202. Il contributo di cui al comma 201 e' assegnato,
fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 60
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021,
secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano
all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio
S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui
al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del
credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle
entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le
quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno
in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento
del credito d'imposta e' comunicato dall'Agenzia delle
entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza
all'ACRI.»
Comma 479:
- Si riporta il testo del comma 394 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al
medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al
65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021. Il contributo e'
assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018 e a 55 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale in
cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i
progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui
al comma 393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle
entrate con apposita comunicazione che da' atto della
trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei
termini e secondo le modalita' previsti nel protocollo
d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle
somme indicate nella delibera di impegno rispondono
solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il
credito e' indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e puo'
essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il
credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai
soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La
cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di
registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di
cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.»
Comma 481:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza):
«Art. 19. 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.»
- Si riporta il testo vigente del comma 434 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«434. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi
da 431 a 433, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e
fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per
l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione
sociale e culturale delle aree urbane degradate». A tal
fine e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Comma 483:
- Si riporta il testo vigente del comma 254 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e
di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione
iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura
finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non
professionale del caregiver familiare, come definito al
comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del
Fondo.»
Comma 485:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 16. (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del
parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto
previsto all'art. 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo
di maternita' dopo il parto, anche qualora la somma dei
periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite
complessivo di cinque mesi.
1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, e'
riconosciuta alle lavoratrici la facolta' di astenersi dal
lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i
cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute della gestante e del nascituro.
1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica
della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio
della gestazione, nonche' in caso di decesso del bambino
alla nascita o durante il congedo di maternita', le
lavoratrici hanno facolta' di riprendere in qualunque
momento l'attivita' lavorativa, con un preavviso di dieci
giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico
specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro
attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
loro salute.»
Comma 486:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 22
maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato), come modificato dalla presente legge:
«Art. 18. (Lavoro agile). - 1. Le disposizioni del
presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, secondo le direttive emanate
anche ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n.
124, e fatta salva l'applicazione delle diverse
disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'art. 16 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente art. si provvede
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.»
Comma 488:
- Si riporta il testo del comma 355 dell'art. 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º
gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla
frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per
l'introduzione di forme di supporto presso la propria
abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni,
affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un
buono di importo pari a 1.000 euro su base annua,
parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018,
elevato a 1.500 euro su base annua per ciascuno degli anni
2019, 2020 e 2021; l'importo del buono spettante a
decorrere dall'anno 2022 e' determinato, nel rispetto del
limite di spesa programmato e in misura comunque non
inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del
monitoraggio di cui al quinto periodo del presente comma.
Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente,
previa presentazione di idonea documentazione attestante
l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture
pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due
periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni
di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno
2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro con delega in materia di politiche
per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente
comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel
caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti,
anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa
programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande
finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente
comma. Il beneficio di cui al presente comma non e'
cumulabile con la detrazione prevista dall'art. 1, comma
335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 2,
comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio
di cui al presente comma non e' altresi' fruibile
contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357
del presente art..»
- Si riporta il testo vigente del comma 1091 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1091. Per perseguire obiettivi di politica economica
ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,
nonche' per accrescere la competitivita' e la produttivita'
del sistema economico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del
capitale immateriale, della competitivita' e della
produttivita', con una dotazione di 5 milioni di euro per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2021 al 2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2030 e di 200 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2031. Gli obiettivi di politica economica e
industriale per la crescita e la competitivita' del Paese
da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con
delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo e' destinato
a finanziare:
a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in
Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche
esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale
immateriale funzionali alla competitivita' del Paese;
b) il supporto operativo ed amministrativo alla
realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della
lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire
il loro trasferimento verso il sistema economico
produttivo.»
Comma 489:
La legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita', con Protocollo
opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita'» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 381 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada):
«Art. 381 Art. 188 Cod. Str. - Strutture, contrassegno
e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide
1. Ai fini di cui all'art. 188, comma 1, del codice,
gli enti proprietari della strada devono allestire e
mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per
consentire ed agevolare la mobilita' delle persone
invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio delle persone invalide con capacita' di
deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune
rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa
nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato:
"contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al
modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del
Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla
figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non
e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto
il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo
stesso deve essere esposto, in originale, nella parte
anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile
per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al
comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di:
"simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma
2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del
comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto
la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi
oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale
risulta che nella visita medica e' stato espressamente
accertato che la persona per la quale viene chiesta
l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha
validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione
del certificato del medico curante che confermi il
persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo
al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in
conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato
con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la
relativa certificazione medica deve specificare il
presumibile periodo di durata della invalidita'. Trascorso
tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore
certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti
che le condizioni della persona invalida danno diritto
all'ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di
invalidita' della persona interessata, il comune puo', con
propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato
spazio di sosta individuato da apposita segnaletica
indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per
disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig.
II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha
disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile,
nonche' fruibile, puo' essere concessa nelle zone ad alta
densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte
del detentore del "contrassegno di parcheggio per
disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito
delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in
concessione, un numero di posti destinati alla sosta
gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al
limite minimo previsto dall'art. 11, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e
puo' prevedere, altresi', la gratuita' della sosta per gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di
segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di
apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro
utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1,
sono determinati con apposito disciplinare tecnico,
approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sentito il Ministro della salute.»
Comma 491:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
126.
- Il testo del comma 2 dell'art. 381 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 489.
Comma 492:
- Si riporta il testo del comma 6-sexies dell'art. 2
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie):
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. -
6-quinquies. Omissis
6-sexies. A decorrere dal termine di proroga fissato
dall'art. 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura previsto dall'art. 4, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono
unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero
dell'interno, che e' surrogato nei diritti delle vittime
negli stessi termini e alle stesse condizioni gia' previsti
per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i
rapporti giuridici gia' instaurati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Per
l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 11,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall'art. 18, comma 1,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall'art. 1, comma
1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. E' abrogato l'art.
1-bis della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il
termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo
provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le
disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al
decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n.
284.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della citata
legge n. 122 del 2016:
«Art. 14. (Fondo per l'indennizzo in favore delle
vittime). -
1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive e dell'usura e' destinato anche all'indennizzo
delle vittime dei reati previsti dall'art. 11 e assume la
denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarieta'
alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste
estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi'
alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a
2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno
2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018.
3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte
a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti
della parte civile o dell'attore verso il soggetto
condannato al risarcimento del danno.
4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti
nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto,
e' possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota
proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite
dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi,
rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del titolo II del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del
2014.»
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 5
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia):
«4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito
delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure
di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia
affidataria.»
Comma 493:
- Il citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.
Comma 494:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 35
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106):
«Art. 32. (Organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore
costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non
riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone
fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o
piu' attivita' di cui all'art. 5, avvalendosi in modo
prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel
comma 1, esso deve essere integrato entro un anno,
trascorso il quale l'organizzazione di volontariato e'
cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore
se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione
del medesimo.
2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato possono prevedere l'ammissione come associati
di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a
condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato.
3. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di organizzazione di volontariato o
l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di
volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni
equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono
l'attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera y), le
norme del presente capo si applicano nel rispetto delle
disposizioni in materia di protezione civile e alla
relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 16
marzo 2017, n. 30.»
«Art. 35. (Associazioni di promozione sociale). - 1. Le
associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo
settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o
non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette
persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale
per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro
familiari o di terzi di una o piu' attivita' di cui
all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita'
di volontariato dei propri associati o delle persone
aderenti agli enti associati.
1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero
degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel
comma 1, esso deve essere integrato entro un anno,
trascorso il quale l'associazione di promozione sociale e'
cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore
se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione
del medesimo.
2. Non sono associazioni di promozione sociale i
circoli privati e le associazioni comunque denominate che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in
relazione all'ammissione degli associati o prevedono il
diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota
associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma,
la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o
quote di natura patrimoniale.
3. Gli atti costitutivi delle associazioni di
promozione sociale possono prevedere l'ammissione come
associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al
cinquanta per cento del numero delle associazioni di
promozione sociale.
4. Il comma 3 non si applica agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non
inferiore a cinquecento associazioni di promozione sociale.
5. La denominazione sociale deve contenere
l'indicazione di associazione di promozione sociale o
l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione
sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni
equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da
soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.»
- Il riferimento al testo della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 212.
Comma 495:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-quater,
2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 6 (Poteri regolamentari). - 01. - 2-ter. Omissis
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a);
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le
imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi
pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'art. 106 del Testo Unico bancario, le
societa' di cui all'art. 18 del Testo Unico bancario, gli
istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i
Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi
gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le altre categorie di soggetti privati individuati
con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel
rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e
alle relative misure di esecuzione;
3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e
2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione
europea.
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) i clienti professionali privati;
b) i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento:
a) i clienti professionali pubblici;
b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
Omissis.»
Comma 498:
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art.
11 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):
«Art. 11. (Proroga di termini in materia di banche
popolari e gruppi bancari cooperativi). - 1. Omissis
1-bis. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni:
 


a) al comma 1106, dopo le parole: «con sentenza del
giudice» sono inserite le seguenti: «, con pronuncia
dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)»;
b) al comma 1107:
1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2019»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, i
risparmiatori di cui al comma 1106 gia' destinatari di
pronuncia favorevole adottata dall'ACF nonche' i
risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i cui ricorsi,
gia' presentati, saranno decisi con pronuncia favorevole
entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare
istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla stessa
stabilite entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e pubblicate nel sito
internet istituzionale della medesima Autorita', al fine di
ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura del 30
per cento e con il limite massimo di 100.000 euro,
dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui
all'art. 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel
limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze
di cui al presente comma, e' integrato dell'importo di 25
milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del
presente art..».
Omissis.»
Comma 503:
- Si riporta il testo vigente del comma 1106 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1106. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e
2021 per l'erogazione di misure di ristoro in favore di
risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto,
riconosciuto con sentenza del giudice, con pronuncia
dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) o con
pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
di cui all'art. 210 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in
ragione della violazione degli obblighi di informazione,
diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle
attivita' di investimento relativi alla sottoscrizione e al
collocamento di strumenti finanziari emessi da banche
aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di
risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre
2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta
amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data
di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera
entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo
esaurimento secondo il criterio cronologico della
presentazione dell'istanza corredata di idonea
documentazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta una relazione alle Camere sullo stato di
attuazione del presente comma.»
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'art.
7-quinquies del citato decreto-legge n. 5 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33:
«Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. - 6. Omissis
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello
Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
da far affluire sul fondo per gli interventi previsti
dall'art. 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
essere destinate annualmente ad apposita contabilita'
speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato negli anni successivi, per essere destinate
agli interventi previsti a legislazione vigente.
Omissis.»
Comma 504:
- Il testo del comma 1106 dell'art. 1 della citata
legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 503.
- Si riporta il testo del comma 1107 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1107. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
presente comma, i risparmiatori di cui al comma 1106 gia'
destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF
nonche' i risparmiatori di cui al medesimo comma 1106, i
cui ricorsi, gia' presentati, saranno decisi con pronuncia
favorevole entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono
avanzare istanza alla CONSOB, secondo modalita' dalla
stessa stabilite entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione e pubblicate
nel sito internet istituzionale della medesima Autorita',
al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella
misura del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000
euro, dell'importo liquidato. A tale fine il fondo di cui
all'art. 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la cui finalita', nel
limite di 25 milioni di euro, e' estesa anche alle esigenze
di cui al presente comma, e' integrato dell'importo di 25
milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1106 del
presente art..»
- Si riporta il testo vigente del comma 1108 dell'art.
1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1108. Le risorse di cui all'art. 1, commi 343 e
seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un
importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e
le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo
nazionale di garanzia da restituire al Ministero
dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno
1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.»
Comma 506:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119
(Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche
in liquidazione), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. (Accesso al Fondo di solidarieta' con
erogazione diretta). - 1. - 2. Omissis
3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari al 95
per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli
strumenti finanziari di cui all'art. 8, comma 1, lettera
a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data
della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto
di:
a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione
di acquisto;
b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli
strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato
di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di
durata finanziaria equivalente oppure il rendimento
ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro
Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria
piu' vicina.
Omissis.»
Comma 508:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della
direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi
in un sistema di pagamento o di regolamento titoli), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10. (Designazione dei sistemi). - 1. I sistemi
indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai
sensi del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m), numero 1), e i rispettivi operatori del
sistema, e, d'intesa con la Consob, i sistemi per
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 2), e i rispettivi operatori
del sistema, ai quali si applicano le disposizioni del
presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere
revocate le designazioni dei sistemi e dei rispettivi
operatori del sistema, ivi compresi quelli indicati nel
comma 1.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze notifica
all'AESFEM i sistemi italiani e i rispettivi operatori del
sistema designati ai sensi del presente art..
4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema e
da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo'
equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al
sistema medesimo, nel caso di un sistema, avente ad oggetto
l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1,
comma 1, lettera m), numero 1), e d'intesa con la Consob,
nel caso di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di
ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera
m), numero 2).
5. La Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio
provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto agli enti italiani che partecipano ai
sistemi aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di
trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m),
numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione
europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione
di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
lettera m), numero 2), il provvedimento e' adottato
d'intesa con la Consob, previa valutazione
dell'opportunita' di concludere apposite intese tra le
predette autorita' e le competenti autorita' dello Stato
estero interessato.
5-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, i
sistemi designati in uno Stato membro che receda
dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico
accordo ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione
europea (TUE), gestiti da operatori legittimati alla
prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della
Repubblica sulla base della disciplina ad essi
rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale
recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli
effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del
provvedimento previsto dal comma 5, e comunque per un
periodo non eccedente ventuno mesi dal momento in cui i
trattati cessano di essere applicabili allo Stato
interessato ai sensi dell'art. 50 del TUE.»
Comma 509:
La direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle
attivita' e alla vigilanza degli enti pensionistici
aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 23 dicembre 2016, n. L 354.
Comma 510:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 47-bis del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo):
«Art. 47-bis. (Semplificazione in materia di sanita'
digitale). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani
di sanita' nazionali e regionali si privilegia la gestione
elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo
della cartella clinica elettronica, cosi' come i sistemi di
prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da
parte dei cittadini con la finalita' di ottenere vantaggi
in termini di accessibilita' e contenimento dei costi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la
conservazione delle cartelle cliniche puo' essere
effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
1-ter. Le disposizioni del presente art. si applicano
anche alle strutture sanitarie private accreditate.»
Comma 513:
- Si riporta il testo vigente del comma 579 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«579. Il Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai
piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a
disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la
presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi
obiettivi, nonche' per l'affiancamento, da parte
dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima
Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per
tutta la durata dei piani di rientro. Alla compensazione
degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a
3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.»
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 recante
«Riordinamento del Ministero della sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992,
n. 421» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
1993, n. 180, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 4
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189
(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un piu' alto livello di tutela della salute):
«Art. 4 (Dirigenza sanitaria e governo clinico). - 1. -
3. Omissis
4. Ciascuna regione promuove, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di
monitoraggio delle attivita' assistenziali e della loro
qualita' finalizzato a verificare la qualita' delle
prestazioni delle singole unita' assistenziali delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in
raccordo con il programma nazionale valutazione esiti
dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e
con il coinvolgimento dei direttori di dipartimento.
Omissis.»
Comma 516:
- Il testo del comma 14 dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 419.
Comma 517:
- Si riporta il testo del comma 594 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il
pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e
pedagogico, in rapporto a qualsiasi attivita' svolta in
modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi
della vita, in una prospettiva di crescita personale e
sociale, secondo le definizioni contenute nell'art. 2 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli
obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure
professionali indicate al primo periodo operano nei servizi
e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei
confronti di persone di ogni eta', prioritariamente nei
seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico;
socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti
socio-educativi, nonche', al fine di conseguire risparmi di
spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della
salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della
genitorialita' e della famiglia; culturale; giudiziario;
ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della
cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14
gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore
professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono
comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in
ordini o collegi.»
Comma 518:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 ottobre 1999, n. 250, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467 (Misure
urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria,
di formazione dei medici e di farmacovigilanza):
«Art. 3. 1. I fondi riservati ai sensi dell'art. 5,
comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988,
n. 109, per la formazione specifica in medicina generale,
sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai
medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare
fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo
delle borse di studio e' pari a quello previsto dall'art. 6
del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il
premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e
gli infortuni connessi all'attivita' di formazione.
All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993
e 1994, si provvede con le disponibilita' gia' accantonate
sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.»
Comma 519:
- Si riporta il testo del comma 607 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«607. Al fine di agevolare la prosecuzione
dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per
i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo
(ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione
maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura
delle insufficienze terminali di organi vitali e del
rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato
dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT,
la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di
prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario,
sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31
dicembre 2021 ad incrementare la valorizzazione tariffaria
dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a
quanto previsto dall'art. 15, comma 17, secondo periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la
valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in
deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lettera
g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
garantire il riconoscimento della maggiore complessita'
gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento
degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su
altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera
anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.»
Comma 520:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 13
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili):
«Art. 13. (Incentivi alle assunzioni). - 1. - 3.
Omissis
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per
l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008.
A valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e
nei limiti del 5 per cento delle risorse complessive,
possono essere finanziate sperimentazioni di inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse
sono attribuite per il tramite delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Omissis.»
Comma 521:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368
«37. 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in
formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompatibilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di
formazione o il superamento del periodo di comporto in caso
di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il
corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.»
- Si riporta il testo vigente del comma 424 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2014):
«424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30
milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.»
- Si riporta il testo vigente del comma 252 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«252. Al fine di aumentare il numero dei contratti di
formazione specialistica dei medici di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86
milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per
l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»
Comma 522:
- La legge 15 marzo 2010, n. 38 recante «Disposizioni
per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo
2010, n. 65.
Comma 524:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 13 del
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16
gennaio 2003, n. 3), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13. (Riconoscimento). - 1. L'istituzione di nuovi
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve
essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata e con la disciplina
europea relativa agli organismi di ricerca; essa e'
subordinata al riconoscimento di cui al comma 3 ed avviene
con riferimento a un'unica specializzazione disciplinare
coerente con gli obiettivi della programmazione scientifica
nazionale di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni ed
ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. I
policlinici possono essere riconosciuti con riferimento a
non piu' di due discipline, purche' tra loro complementari
e integrate. In caso di riconoscimento di strutture nelle
quali insiste la prevalenza del corso formativo della
Facolta' di medicina e chirurgia e per le quali
l'Universita' contribuisce in misura pari ad almeno un
terzo del patrimonio indisponibile della costituenda
Fondazione, il Consiglio di amministrazione di cui all'art.
3, comma 2, e' composto da due componenti designati dal
Ministro della salute, due dal Presidente della Regione,
due dal Rettore dell'Universita' e uno dal Comune in cui
insiste la sede prevalente di attivita' clinica e di
ricerca, se trattasi di Comune con piu' di diecimila
abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il
Comune abbia dimensione demografica inferiore. In caso di
presenza di soggetti rappresentativi degli interessi
originari e/o di soggetti partecipanti, ai sensi dell'art.
2, comma 1, il numero dei consiglieri e' elevabile fino a
nove per consentire l'elezione di un rappresentante degli
interessi originari e di uno dei soggetti partecipanti.»
Comma 525:
- Il capo II (Professioni sanitarie) della citata legge
n. 3 del 2018 comprende gli articoli da 4 a 16.
- Si riporta il testo vigente del comma 153 dell'art. 1
della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza):
«153. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e'
consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli
abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che
prestano la propria attivita' come liberi professionisti.
L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' altresi'
consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico
le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle
quali le prestazioni di cui all'art. 2 della legge 24
luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso
dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 2. Disposizioni urgenti per la tutela della
concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformita' al principio comunitario di libera
concorrenza ed a quello di liberta' di circolazione delle
persone e dei servizi, nonche' al fine di assicurare agli
utenti un'effettiva facolta' di scelta nell'esercizio dei
propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte
sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita'
libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime ovvero
il divieto di pattuire compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicita'
informativa circa i titoli e le specializzazioni
professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni
secondo criteri di trasparenza e veridicita' del messaggio
il cui rispetto e' verificato dall'ordine;
c) il divieto di fornire all'utenza servizi
professionali di tipo interdisciplinare da parte di
societa' di persone o associazioni tra professionisti,
fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attivita'
libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo
professionista non puo' partecipare a piu' di una societa'
e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o
piu' soci professionisti previamente indicati, sotto la
propria personale responsabilita'.
Omissis.»
Comma 526:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali):
«Art. 53
Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati
non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per
l'indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve
essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 entro due
giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto
notizia e deve essere corredata dei riferimenti al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore
per via telematica direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte
o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico
trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica,
direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria
competente al rilascio, nel rispetto delle relative
disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalita'
dell'operaio, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto
l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e
di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali
alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalita' di cui all'art. 13 dal
datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei
riferimenti al certificato medico gia' trasmesso per via
telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro
cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore
d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve
contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato
e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata
dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico
certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di
fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso
reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresi', indicati le
ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla
pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano
o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante
o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto
assicuratore o all'autorita' portuale o consolare
competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la
navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve
essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico
di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di
primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero.
Qualunque medico presti la prima assistenza a un
lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia
professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli obblighi di denuncia di cui al presente art. e a
trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto
assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via
telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal
medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio,
contestualmente alla sua compilazione.
La trasmissione per via telematica del certificato di
infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui
ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi
telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.
I dati delle certificazioni sono resi disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti
obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono
puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000.»
Comma 527:
- Il testo del comma 2 dell'art. 23 del citato decreto
legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 150.
Comma 533:
- Si riporta il testo del comma 166 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla
presente legge:
«166. Sono attribuite all'INAIL le competenze in
materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle
persone con disabilita' da lavoro, da realizzare con
progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto
di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con
interventi formativi di riqualificazione professionale, con
progetti per il superamento e per l'abbattimento delle
barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con
interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni
di lavoro. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro
alla persona con disabilita' da lavoro destinataria di un
progetto di reinserimento mirato alla conservazione del
posto di lavoro che alla cessazione dello stato di
inabilita' temporanea assoluta non possa attendere al
lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati
nell'ambito del predetto progetto e' rimborsata dall'INAIL
al datore di lavoro nella misura del 60 per cento di quanto
effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento
possono essere proposti dai datori di lavoro e sono
approvati dall'INAIL. Le retribuzioni rimborsabili sono
quelle corrisposte dalla data di manifestazione della
volonta' da parte del datore di lavoro e del lavoratore di
attivare il progetto e fino alla realizzazione degli
interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo
non superiore ad un anno. Qualora gli interventi
individuati nell'ambito del progetto di reinserimento
lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato
unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo e'
tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del
rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre
al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui
all'art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150, rilasciato alle persone con disabilita' da lavoro in
cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le modalita' di finanziamento.
I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono
presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione
rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilita' da lavoro, finanziati dall'Istituto nei
limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti.
L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e'
a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.»
Comma 534:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9, 10 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione
contro gli infortuni domestici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Assicurazione obbligatoria). - 1. E' istituita
l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio
infortunistico per invalidita' permanente derivante dal
lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata
"assicurazione".
2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione
all'assicurazione le persone di eta' compresa tra 18 e 67
anni che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in
ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 6, comma
2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilita'
permanente al lavoro non inferiore al 16 per cento. Sono
esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di
fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il parere del comitato amministratore del
Fondo di cui all'art. 10 e con le altre modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, accerta se l'equilibrio finanziario
ed economico del Fondo consente l'inclusione
nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in
caso affermativo, adotta con proprio decreto i
provvedimenti necessari.»
«Art. 8 (Premi assicurativi) . - 1. Il premio
assicurativo unitario a carico dei soggetti di cui all'art.
7, comma 3, e' fissato in euro 24 annui, esenti da oneri
fiscali.
2. Il premio di cui al comma 1 e' a carico dello Stato
per i soggetti di cui all'art. 7, comma 3, i quali siano in
possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolarita' di redditi lordi propri non superiori a
euro 4.648,11 annui;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito
complessivo lordo non sia superiore a euro 9.296,22 annui.
3. Nel caso di mancato pagamento del premio di cui al
comma 1 alla scadenza fissata dall'INAIL e' dovuta una
somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del
premio stesso.
4. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge non si applica la
disposizione di cui al comma 3.
5. I premi e le somme aggiuntive di cui ai commi 1 e 3
possono essere riscossi mediante ruolo o mediante i sistemi
previsti per la riscossione degli altri premi dovuti
all'istituto assicuratore.»
«Art. 9 (Prestazioni). - 1. La prestazione consiste in
una rendita per inabilita' permanente, esente da oneri
fiscali, quando l'infortunio ha provocato una riduzione
della capacita' lavorativa nella misura di cui all'art. 7,
comma 4, accertata ai sensi dell'art. 102 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, ed e'
calcolata su una retribuzione convenzionale pari alla
retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle
rendite del settore industriale, rivalutabile ai sensi
dell'art. 116 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni.
2. La rendita di inabilita' permanente e' corrisposta
con effetto dal primo giorno successivo a quello della
cessazione del periodo di inabilita' temporanea assoluta,
in misura proporzionale rispetto all'effettiva entita'
dell'invalidita' medesima, secondo i criteri di cui alle
tabelle n. 1 e n. 7 allegate al citato testo unico emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modificazioni; per i casi non
espressamente previsti, si provvede mediante valutazione
medico-legale, secondo i criteri dell'art. 78 del medesimo
testo unico.
2-bis. Qualora l'inabilita' permanente sia compresa tra
il 6 e il 15 per cento e' corrisposta una prestazione una
tantum di importo pari a euro 300 rivalutabile con le
stesse modalita' di cui al comma 1 previste per la rendita.
2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico e'
corrisposto l'assegno per assistenza personale
continuativa, di cui all'art. 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
3. All'assicurazione non si applica il principio
dell'automaticita' delle prestazioni.
4. In considerazione delle particolari finalita'
dell'assicurazione e delle specificita' del lavoro svolto
in ambito domestico, l'INAIL non esercita il diritto di
regresso nei confronti dell'assicurato e dei componenti il
suo nucleo familiare.»
«Art. 10 (Fondo autonomo speciale). - 1. Per la
finalita' di cui all'art. 7, comma 2, e' istituito presso
l'INAIL un Fondo autonomo speciale con contabilita'
separata, di seguito denominato "Fondo".
2. Al Fondo sovrintende un comitato amministratore, che
dura in carica tre anni, composto dal presidente e dal
direttore generale dell'INAIL, da un rappresentante del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un
rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da un rappresentante del
Ministero della sanita' e dai sei rappresentanti designati
dalle organizzazioni di categoria comparativamente piu'
rappresentative su base nazionale, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
presidente e' eletto tra i membri designati dalle
organizzazioni di categoria per un massimo di due mandati
consecutivi.
3. Il comitato amministratore del Fondo ha i seguenti
compiti:
a) avanza proposte in merito all'estensione ed al
miglioramento delle prestazioni di cui all'art. 9;
b) vigila sull'afflusso dei contributi, sull'erogazione
delle prestazioni, nonche' sull'andamento del Fondo;
c) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di
contributi e di prestazioni del Fondo. Il termine per
ricorrere al comitato e' di novanta giorni dalla data del
provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente centoventi
giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli
interessati hanno facolta' di adire l'autorita'
giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il
provvedimento;
d) assolva ad ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti.
4. Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al
netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono
essere destinate al perseguimento delle finalita' di cui al
comma 5 dell'art. 7 ovvero al miglioramento delle
prestazioni di cui all'art. 9. Annualmente, su proposta del
Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle
risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a
cura dell'INAIL, di campagne informative a livello
nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni
negli ambienti di civile abitazione.»
Comma 537:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni in materia di
professioni sanitarie), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni). - 1. Fermo restando quanto previsto dal
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le
professioni di cui all'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i
diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente
normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art.
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 , e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ,
allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei
corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le modalita' per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992 , e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei
decreti di individuazione dei profili professionali. I
criteri e le modalita' definiti dal decreto di cui al
presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste
dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli
articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei
titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o
privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base per
i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.
4-bis. Ferma restando la possibilita' di avvalersi
delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei
titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle
professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006,
n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo,
per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a
svolgere le attivita' professionali previste dal profilo
della professione sanitaria di riferimento, purche' si
iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi
speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.»
Comma 539:
- La citata legge n. 42 del 1999 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 50.
- La citata legge n. 205 del 2017 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
- La citata legge n. 3 del 2018 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25.
Comma 541:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita'). - 1. - 2. Omissis
3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le
regioni e le universita' attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata di norma a personale del ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le
aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame
finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame e' assicurata la presenza di
rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente art. e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1°
gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento
e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti
che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado.
Omissis.»
- La legge 1° febbraio 2006, n. 43 recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo
per l'istituzione dei relativi ordini professionali» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2006, n.
40.
Comma 543:
- Si riporta il testo del comma 432 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di
studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura
selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianita' di
servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di
almeno tre anni negli ultimi cinque, puo' essere assunto
con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la
disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e
secondo le modalita' e i criteri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.»
Comma 544:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, 2,
comma 1, 3, comma 4, 4 e 6 della legge 19 agosto 2016, n.
167 (Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici
neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle
malattie metaboliche ereditarie), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge ha la
finalita' di garantire la prevenzione delle malattie
metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari
genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle
malattie da accumulo lisosomiale attraverso l'inserimento
nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening
neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a
seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a
domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo
trattamento delle patologie.»
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli accertamenti
diagnostici nell'ambito degli screening neonatali
obbligatori di cui all'art. 1 sono effettuati per le
malattie metaboliche ereditarie, per le malattie
neuromuscolari genetiche, per le immunodeficienze congenite
severe e per le malattie da accumulo lisosomiale per la cui
terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze
scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi
siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in
eta' neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso
a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di
tipo dietetico.»
«Art. 3 (Centro di coordinamento sugli screening
neonatali). - 1. - 3. Omissis
4. Al Centro di cui al comma 1 sono attribuiti i
seguenti compiti:
a) monitorare e promuovere la massima uniformita' di
applicazione degli screening neonatali sul territorio
nazionale;
b) collaborare con le regioni per la diffusione delle
migliori pratiche in tema di screening neonatale;
c) individuare standard comuni per la realizzazione
degli screening neonatali;
d) definire le dimensioni del bacino d'utenza di
ciascun centro di screening di riferimento per la regione
al fine di accorpare, se necessario, aree geografiche
contigue;
e) fornire informazioni codificate e standardizzate ai
servizi territoriali per l'assistenza alle famiglie dei
neonati sui rischi derivanti dalle patologie metaboliche
ereditarie, dalle patologie neuromuscolari su base
genetica, dalle immunodeficienze congenite severe e dalle
malattie da accumulo lisosomiale, nonche' sui benefici
conseguibili attraverso l'attivita' di screening, offrendo
anche informazioni sulla terapia e sulle migliori cure
disponibili per la specifica malattia metabolica e
genetica;
f) stabilire, per le finalita' di cui alle lettere a) e
d), le modalita' di raccolta dei campioni di sangue nonche'
di consegna dei medesimi, entro quarantotto ore dal
prelievo, presso i centri di screening di riferimento per
la regione;
g) istituire un archivio centralizzato sugli esiti
degli screening neonatali al fine di rendere disponibili
dati per una verifica dell'efficacia, anche in termini di
costo, dei percorsi intrapresi.
Omissis.»
«Art. 4 (Protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali). - 1. Il Ministro della salute,
acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' e
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' delle societa' scientifiche di riferimento,
predispone un protocollo operativo per la gestione degli
screening neonatali nel quale sono definite le modalita'
della presa in carico del paziente positivo allo screening
neonatale e dell'accesso alle terapie.
2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Age.na.s.) compie una valutazione di HTA (Health
technology assessment) su quali tipi di screening neonatale
effettuare.
2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della
collaborazione dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Age.na.s. delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, sentite le societa' scientifiche di
settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la
lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening
neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle
evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per
le malattie genetiche ereditarie.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti derivanti dal presente art. con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.»
«Art. 6 (Disposizioni di attuazione e copertura
finanziaria). - 1. Con la procedura di cui al comma 2, da
completare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede ad inserire nei
LEA gli accertamenti diagnostici neonatali con
l'applicazione dei metodi aggiornati alle evidenze
scientifiche disponibili, per la diagnosi precoce di
patologie metaboliche ereditarie e per la diagnosi delle
malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze
congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, valutati in 25.715.000 euro annui per il
triennio 2016-2018 e in 29.715.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2019, si provvede, quanto a 15.715.000 euro annui
per il triennio 2016-2018 e 19.715.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2019, mediante la procedura di cui
all'art. 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e, quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, come incrementata dall'art. 1, comma 167, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente
art. e riferisce in merito al Ministro dell'economia e
delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro della salute, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante
dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, di cui all'art. 21, comma 5, lettere b)
e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di
cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri che aggiorna i LEA,
mediante la procedura di cui all'art. 1, comma 554, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto delle
indicazioni di cui al comma 1 del presente art., cessano la
sperimentazione e l'attivita' del Centro di coordinamento
sugli screening neonatali previsti dall'art. 1, comma 229,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»
Comma 545:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.
15-quater del citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
«Art. 15-quater (Esclusivita' del rapporto di lavoro
dei dirigenti del ruolo sanitario). - 1. - 4. Omissis
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'art. 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 48 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 376.
Comma 546:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 35
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998:
«Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale). - 1. - 5.
Omissis
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti
prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei
programmi riferiti agli interventi di emergenza.»
- Si riporta il testo vigente del comma 8 dell'art. 28
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
(Legge finanziaria 2000):
«Art. 28 (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e
attivita' libero-professionale). - 1. - 7. Omissis
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in
misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per
l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo
sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a
decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue;
corrispondentemente le disponibilita' destinate al
finanziamento dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di
lire 70 miliardi annue.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 26 Determinazione del fabbisogno sanitario
nazionale standard
1. A decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario
nazionale standard e' determinato, in coerenza con il
quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti
dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla
determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)
erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza. In
sede di determinazione, sono distinte la quota destinata
complessivamente alle regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale
ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge
n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote
destinate ad enti diversi dalle regioni.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale
standard corrisponde al livello di finanziamento
determinato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma
67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo
dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il
triennio 2010-2012 del 3 dicembre 2009, cosi' come
rideterminato dall'art. 11, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.»
Comma 549:
- Si riporta il testo del comma 796 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«796. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del
protocollo di intesa tra il Governo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle
regioni e delle province autonome, nella riunione del 28
settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
cui concorre ordinariamente lo Stato, e' determinato in
96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
l'anno 2009, comprensivi dell'importo di 50 milioni di
euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
«Bambino Gesu'», preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All' art. 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «limitatamente all'anno 2006»;
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di
850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di
euro per l'anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni
interessate da elevati disavanzi e' disposta con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle
risorse del Fondo di cui alla presente lettera e'
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai
sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per
renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano
sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi
livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in
modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, fatte salve le
aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore
degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e
per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
di parte degli obiettivi intermedi di riduzione del
disavanzo contenuti nel piano di rientro, la regione
interessata puo' proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
e delle finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi comporta
che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive si applicano oltre i livelli massimi
previsti dalla legislazione vigente fino all'integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha
carattere generalizzato e non settoriale e non e'
suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
per categorie di soggetti passivi. Qualora invece sia
verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e'
stato conseguito con risultati ottenuti quantitativamente
migliori, la regione interessata puo' ridurre, con
riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio successivo,
l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o
potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari
per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto
degli accordi di cui all' art. 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come
integrati dagli accordi di cui all' art. 1, commi 278e 281,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti
di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
gia' adottati dalla medesima regione in materia di
programmazione sanitaria. Il Ministero della salute, anche
avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, assicura
l'attivita' di affiancamento delle regioni che hanno
sottoscritto l'accordo di cui all' art. 1, comma 180, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di
rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio dello
stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a
preventiva approvazione da parte del Ministero della salute
e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia per i
Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni
consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema
nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
di cui all' art. 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005, n. 266;
c) all' art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole:
«all'anno d'imposta 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«agli anni di imposta 2006 e successivi». Il procedimento
per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell'avvio delle procedure di cui al citato art. 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
citata intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
del finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
2008 e 2009, e' autorizzato a concedere alle regioni a
statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate alla lettera a) del presente comma da accreditare
sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa
espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere
alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari al
97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
finanziamento della quota indistinta, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli
adempimenti dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la
possibilita' di un incremento di detta percentuale
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei
confronti delle singole regioni si provvede a seguito
dell'esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita'
finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale, le anticipazioni sono
commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
lordo nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
fino all'anno 2005, al netto per l'anno 2005 della
copertura derivante dall'incremento automatico delle
aliquote, di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla
lettera c) del presente comma, per le regioni che, al fine
della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono
l'accordo richiamato alla lettera b) del presente comma,
risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'art.
12 della citata intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le
misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall'art. 48, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno 2006, n. 21 del 21
giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli
andamenti effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
f) del presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29
febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei
farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il
termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere
alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
propri farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
5 per cento dei prezzi di cui alla deliberazione del
consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla
contestuale dichiarazione di impegno al versamento, a
favore delle regioni interessate, degli importi, al lordo
dell'IVA, indicati nelle tabelle di equivalenza approvate
dall'AIFA, secondo le modalita' indicate nella presente
disposizione normativa e nei provvedimenti attuativi
dell'AIFA, per un importo complessivo equivalente a quello
derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 cento
dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10
febbraio 2007, l'approvazione della richiesta delle singole
aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza 1° marzo
2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in
vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale ripristino
al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica, degli
importi dovuti alle singole regioni e all'erario in base
alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da
corrispondersi entro i termini improrogabili del 20
febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20 settembre 2007. Gli
importi determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo
sono versati per il 90,91 per cento alle singole regioni e
per il 9,09 per cento all'erario, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli atti che
attestano il versamento alle singole regioni e all'erario
devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica
contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero della salute rispettivamente
entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre
2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a
ciascuna regione di una rata comporta, per i farmaci
dell'azienda farmaceutica inadempiente, l'automatico
ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del
prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
l'AIFA ridetermina, in via temporanea, le quote di
spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione,
in modo tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
predette quote e il corrispondente incremento della
percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di
contenimento della spesa farmaceutica ai sensi di quanto
stabilito nella parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
attuative di quanto previsto dalle norme di cui alle
lettere g) eh);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque
garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
e' consentito l'accesso agli importi di cui all' art. 1,
comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli
esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per
cento, per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della
spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
febbraio 2007, nell'ambito della procedura di cui all' art.
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di
una quota fissa per confezione di importo idoneo a
garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le
regioni interessate, in alternativa alla predetta
applicazione di una quota fissa per confezione, possono
adottare anche diverse misure regionali di contenimento
della spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo
adeguato a garantire l'integrale contenimento del 40 per
cento, la cui adozione e congruita' e' verificata entro il
28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti di cui all'art. 12 della citata intesa del 23
marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3
per cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata, in
assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
della spesa per la quota a proprio carico, l'avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la
data del 28 febbraio 2007, ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze di un Piano di contenimento
della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli
appalti per l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
essere verificata congiuntamente nell'ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
marzo 2005;
m) all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I
percorsi diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
linee-guida di cui all' art. 1, comma 283, terzo periodo,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
definiti ed adeguati periodicamente con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di
cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno 2004,
integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) al terzo periodo, le parole: «Il Ministro della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e dopo le parole: «di Trento e di Bolzano,» sono
inserite le seguenti: «entro il 31 marzo 2007,»;
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall'art. 83, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera e' vincolato per 100 milioni di euro per
l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
al potenziamento delle «unita' di risveglio dal coma»; per
7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla
creazione di unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma
pluriennale di interventi in materia di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati
all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di
radioterapia di interesse oncologico con prioritario
riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 150
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di
strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per
gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative
neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il
programma realizzativo di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel
campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi
sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per
strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
di accordi di programma con le regioni, e' data, inoltre,
priorita' agli interventi relativi ai seguenti settori
assistenziali, tenuto conto delle esigenze della
programmazione sanitaria nazionale e regionale:
realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di
investimento e il monitoraggio della loro attuazione,
assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi
prioritari, verificando nella programmazione regionale la
copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i
precedenti programmi di investimento. Il riparto fra le
regioni del maggiore importo di cui alla presente lettera
e' effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alla
diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle
malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia'
realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una
programmazione aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della
tempestivita' e della qualita' di interventi di
ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o) fatto salvo quanto previsto in materia di
aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie
dall' art. 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente
lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge le strutture private accreditate, ai fini
della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
2 per cento degli importi indicati per le prestazioni
specialistiche dal decreto del Ministro della sanita' 22
luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150
alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e
pari al 20 per cento degli importi indicati per le
prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo
decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni
provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un
piano di riorganizzazione della rete delle strutture
pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di
personale coerenti con i processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate. All' art. 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate»;
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui
condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non
esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso non e', comunque, dovuta dagli
assistiti non esenti di eta' inferiore a 14 anni. Sono
fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle
regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p),
fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di
euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
della stima degli effetti della complessiva manovra nelle
singole regioni, definita dal Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono, anche congiuntamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
regione interessata e' subordinata alla certificazione del
loro effetto di equivalenza per il mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo
dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il
Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la
definizione di altre misure di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie, equivalenti sotto il profilo
del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e
del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate
dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a
decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
dell'accordo medesimo;
2-bis) fermo restando il rispetto dell'equilibrio
economico del settore sanitario, adottare azioni di
efficientamento della spesa e promozione
dell'appropriatezza delle prestazioni, certificate
congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
q) all' art. 1, comma 292, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
2007, alla modificazione degli allegati al citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
e successive modificazioni, di definizione dei livelli
essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento,
nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di
ricovero ospedaliero, nonche' alla integrazione e
modificazione delle soglie di appropriatezza per le
prestazioni di ricovero ospedaliero in regime di ricovero
ordinario diurno»;
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che
non abbiano ritirato i risultati di visite o esami
diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per
intero della prestazione usufruita, con le modalita' piu'
idonee al recupero delle somme dovute stabilite dai
provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i
transitori accreditamenti delle strutture private gia'
convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
provvisori o definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quaterdel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli
accreditamenti provvisori delle strutture private
ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'art. 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto
legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad
adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31
ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte
le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private,
nonche' degli stabilimenti termali come individuati dalla
legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli
accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma
1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le
regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31
ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente
della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini
dell'adozione dei predetti provvedimenti;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti
finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio
2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi dell'art. 8-quaterdel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un
provvedimento regionale di ricognizione e conseguente
determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo art.
8-quaterdel decreto legislativo n. 502 del 1992. Il
provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 della
citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei
piani di rientro previsti dall'accordo di cui alla lettera
b), le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente
lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1° luglio 2007
limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio
2007 non si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare,
adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale dei
disavanzi, i provvedimenti di cui all'art. 8-quinquies,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della
Commissione unica sui dispositivi medici e della
collaborazione istituzionale dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007,
tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto
previsto dal comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del comma
409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei dispositivi
individuati ai sensi della presente lettera, da assumere,
con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le
forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di
acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale
risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
disposto del successivo periodo della presente lettera.
Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
della salute - Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, i prezzi unitari corrisposti
dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006;
entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono
alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi
unitari relativi alle forniture effettuate alle aziende
sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
la fornitura di dispositivi medici e' parte di una piu'
ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente deve
indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione,
sulla base di una programmazione annuale, di studi
sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
dispositivi medici, anche mediante comparazione dei costi
rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi
sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero della
salute;
z) la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, non e'
applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso
improprio si applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico volte alla individuazione dei
responsabili dei procedimenti applicativi delle
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.»
Comma 550:
- Si riporta il testo vigente dei commi 400, 401, 402 e
405 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016:
«400. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di
euro annui. Tale Fondo e' finanziato rispettivamente per
325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro
per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno
2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del
presente art., e per 175 milioni di euro per l'anno 2017,
277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse
destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del
Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
401. A decorrere dal 1º gennaio 2017, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500
milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del
comma 393.
402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e
401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), previo parere della
Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare
entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la
classificazione dei farmaci innovativi e a innovativita'
condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la
medesima determinazione sono definite le modalita' per la
valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini
della permanenza del requisito di innovativita' e le
modalita' per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso
a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more
dell'adozione della determinazione di cui al presente comma
e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci
innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini
della presente procedura sono quelli gia' individuati
dall'AIFA.»
«405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401
sono versate in favore delle regioni in proporzione alla
spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei
medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le
modalita' individuate con apposito decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.»
Comma 551:
- Si riporta il testo vigente del comma 40 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
dalla presente legge:
«40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 3 (14)
per cento e al 30,35 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al
12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il
cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
presente comma. Per le farmacie rurali che godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000,
restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2,
comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le
farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio
sanitario nazionale al netto dell'IVA non inferiore a euro
150.000 e non superiore a euro 300.000, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al
60 per cento. Le percentuali di sconto di cui al presente
comma, nonche' quelle di cui al primo periodo del comma 2
dell'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato
annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto
dell'IVA inferiore a euro 150.000.»
Comma 552:
- Si riporta il testo vigente dei commi 34 e 34-bis
dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996:
«34. Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai
seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei
consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi di mortalita'
della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire
i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori
epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con
priorita' per i progetti sulla tutela della salute
materno-infantile, della salute mentale, della salute degli
anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, e
in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie,
nonche' alla realizzazione degli obiettivi definiti dal
Patto per la salute purche' relativi al miglioramento
dell'erogazione dei LEA. Nell'ambito della prevenzione
delle malattie infettive nell'infanzia le regioni,
nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non
obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia,
antiparotite e antihaemophulius influenza e tipo B quando
queste vengono richieste dai genitori con prescrizione
medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
comma 34 le regioni elaborano specifici progetti sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali ed approvate con
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 34. Le regioni impegnate nei Piani di rientro
individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli
obiettivi dei Programmi operativi. La predetta modalita' di
ammissione al finanziamento e' valida per le linee
progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino
all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale
ai sensi del comma 34 all'atto dell'adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni
a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo
sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare
le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34,
il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad
erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre
l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata
all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, dei progetti
presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione
illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti
comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche
a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
successivo, dell'anticipazione del 70 per cento gia'
erogata. A decorrere dall'anno 2013, il predetto acconto
del 70 per cento e' erogato a seguito dell'intervenuta
intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla ripartizione delle predette quote vincolate
per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel comma 34.»
Comma 555:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
«Art. 20. 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di 24 miliardi di euro. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito
da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia
ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire
con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri generali per la programmazione
degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti
obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine
di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in
quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono
in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu'
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto
che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50 per
cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti
delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il
cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia
autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre
nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza
dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma
nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio
1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta
determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire
3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per
ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i progetti
attuativi del programma di cui al comma 5, con la sola
esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di quelli
gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di valutazione
per gli investimenti pubblici alla data del 30 giugno 1993,
per i quali il CIPE autorizza il finanziamento, e di quelli
presentati dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono approvati dai
competenti organi regionali, i quali accertano che la
progettazione esecutiva, ivi compresa quella delle
Universita' degli studi con policlinici a gestione diretta
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di loro competenza territoriale, sia completa
di tutti gli elaborati tecnici idonei a definire nella sua
completezza tutti gli elementi ed i particolari costruttivi
necessari per l'esecuzione dell'opera; essi accertano
altresi' la conformita' dei progetti esecutivi agli studi
di fattibilita' approvati dal Ministero della sanita'.
Inoltre, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi,
i competenti organi regionali verificano la coerenza con
l'attuale programmazione sanitaria. Le regioni, le province
autonome e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
l'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi banditi
dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1° gennaio 1988.»
- Si riporta il testo vigente del comma 69 dell'art. 2
della citata legge n. 191 del 2009:
«Art. 2. (Disposizioni diverse). - 1. - 68. Omissis
69. Ai fini del programma pluriennale di interventi in
materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
rideterminato in 23 miliardi di euro dall'art. 1, comma
796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' elevato a 24 miliardi di euro,
fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli
altri enti del settore sanitario interessati, il limite
annualmente definito in base alle effettive disponibilita'
di bilancio. L'incremento di cui al presente comma e'
destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito,
con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilita' a
valere sui citati 23 miliardi di euro.
Omissis.»
Comma 557:
- Si riporta il testo dell'art. 9-ter del citato
decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9-ter (Razionalizzazione della spesa per beni e
servizi, dispositivi medici e farmaci). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lettere a), b) ed
f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute
in materia di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura
elettronica di cui, rispettivamente, al decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui
all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di garantire
la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che
abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei
contratti in essere, e senza che cio' comporti modifica
della durata del contratto, al fine di conseguire una
riduzione su base annua del 5 per cento del valore
complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il
rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di
dispositivi medici fissato, coerentemente con la
composizione pubblico-privata dell'offerta, con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con
cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa
nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di
dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di
fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli
contenuti nei contratti in essere, senza che cio' comporti
modifica della durata del contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1
si applicano anche ai contratti per acquisti dei beni e
servizi di cui alla tabella A allegata al presente decreto,
previsti dalle concessioni di lavori pubblici, dalla
finanza di progetto, dalla locazione finanziaria di opere
pubbliche e dal contratto di disponibilita', di cui,
rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis
e 160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163. In deroga all'art. 143, comma 8, del
predetto decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la
rinegoziazione delle condizioni contrattuali non comporta
la revisione del piano economico finanziario dell'opera,
fatta salva la possibilita' per il concessionario di
recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica quanto
previsto dal comma 4 del presente art..
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
alla lettera b) del comma 1, e nelle more
dell'individuazione dei prezzi di riferimento da parte
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Ministero della
salute mette a disposizione delle regioni i prezzi unitari
dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema
informativo sanitario ai sensi del decreto del Ministro
della salute 11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei
casi di cui al comma 1, lettere a) e b), entro il termine
di trenta giorni dalla trasmissione della proposta in
ordine ai prezzi o ai volumi come individuati ai sensi del
comma 1, gli enti del Servizio sanitario nazionale hanno
diritto di recedere dal contratto, in deroga all'art. 1671
del codice civile, senza alcun onere a carico degli stessi.
E' fatta salva la facolta' del fornitore di recedere dal
contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della
manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza
alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il
recesso e' comunicato all'amministrazione e ha effetto
decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione da parte di quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario
nazionale che abbiano risolto il contratto ai sensi del
comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di
assicurare comunque la disponibilita' dei beni e servizi
indispensabili per garantire l'attivita' gestionale e
assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a
convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o tramite
affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di
appalto o forniture, da aziende sanitarie della stessa o di
altre regioni o da altre stazioni appaltanti regionali per
l'acquisto di beni e servizi, previo consenso del nuovo
esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle
aziende fornitrici di dispositivi medici, delle fatture
elettroniche al Sistema di interscambio (SDI), ai fini del
successivo invio alle amministrazioni destinatarie secondo
le regole definite con il regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.
55, ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato in applicazione dell'art. 7-bis, comma 3, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le
informazioni concernenti i dati delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture
pubbliche del Servizio sanitario nazionale sono trasmesse
mensilmente dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del
Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010. Con
successivo protocollo d'intesa tra il Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture
elettroniche riguardanti dispositivi medici acquistati
dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei
dati dal Ministero dell'economia e delle finanze al
Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il
servizio di trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici
allo scopo di supportare e monitorare le stazioni
appaltanti e verificare la coerenza dei prezzi a base
d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema
informativo sanitario.
8. Il superamento del tetto di spesa a livello
nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per
l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del
fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA e'
dichiarato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per
l'anno 2019 e' effettuata entro il 31 luglio 2020 e, per
gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente
a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti
dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di
riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in
essere, e' fatto obbligo di indicare nella fatturazione
elettronica in modo separato il costo del bene e il costo
del servizio.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale
di cui al comma 8, come certificato dal decreto
ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende
fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva
pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento
nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno
2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette
quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale
del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto
di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario
regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono
definite, su proposta del Ministero della salute, con
apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
10. All'art. 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, come modificato dall'art. 1, comma 585, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed
economicamente compatibile dei medicinali da parte del
Servizio sanitario nazionale";
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le
procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche
volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali
a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili,
individuati sulla base dei dati relativi al 2014
dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati
con indicazioni comprese nella medesima area terapeutica,
aventi il medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il
medesimo regime di fornitura. L'azienda farmaceutica,
tramite l'accordo negoziale con l'AIFA, potra' ripartire,
tra i propri medicinali inseriti nei raggruppamenti
terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di
rimborso. Il risparmio atteso in favore del Servizio
sanitario nazionale attraverso la rinegoziazione con
l'azienda farmaceutica e' dato dalla sommatoria del valore
differenziale tra il prezzo a carico del Servizio sanitario
nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda e'
titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente
assimilabili e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni
autorizzate e commercializzate che consentono la medesima
intensita' di trattamento a parita' di dosi definite
giornaliere (DDD) moltiplicato per i corrispondenti consumi
registrati nell'anno 2014. In caso di mancato accordo,
totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da
effettuare con le modalita' di versamento gia' consentite
ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, fino a concorrenza dell'ammontare
della riduzione attesa dall'azienda stessa, ovvero la
riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con
l'attribuzione della fascia C di cui all'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino a concorrenza
dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del
prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti
ai sensi di legge non possono essere classificati come
farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con
decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o
del certificato di protezione complementare, pubblicata dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge".
11. All'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo il comma 33
sono inseriti i seguenti:
"33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio
attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione
del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o
terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova
procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma
33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del
medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il
prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario
nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale dei medicinali
soggetti a rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei
registri di monitoraggio presso l'Agenzia, i cui benefici
rilevati, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, siano risultati inferiori
rispetto a quelli individuati nell'ambito dell'accordo
negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura di
contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in
commercio ai sensi del comma 33".
Comma 558:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di
sorveglianza nel settore sanitario). - 1. Il fascicolo
sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi,
riguardanti l'assistito.
2. Il FSE e' istituito dalle regioni e province
autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di
cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico,
biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita'
delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.
Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del
cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalita'
determinate nel decreto di cui al comma 7.
2-bis. Per favorire la qualita', il monitoraggio,
l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e
l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del
paziente, e' istituito il dossier farmaceutico quale parte
specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che
effettua la dispensazione.
3. Il FSE e' alimentato in maniera continuativa, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti che
prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali,
nonche', su richiesta del cittadino, con i dati medici in
possesso dello stesso.
3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente
sulla base del consenso libero e informato da parte
dell'assistito, il quale puo' decidere se e quali dati
relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel
fascicolo medesimo.
4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono
perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e
dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura
l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel
FSE di cui al comma 1, per le finalita' di cui alla lettera
a) del comma 2, puo' essere realizzata soltanto con il
consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto
professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo
modalita' individuate a riguardo. Il mancato consenso non
pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione
sanitaria.
6. Le finalita' di cui alle lettere b) e c) del comma 2
sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome,
nonche' dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive
competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei
dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE,
secondo livelli di accesso, modalita' e logiche di
organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il
decreto di cui al comma 7, in conformita' ai principi di
proporzionalita', necessita' e indispensabilita' nel
trattamento dei dati personali.
6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, puo' essere
realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo
modalita' determinate dal decreto di cui al comma 7. Le
interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati
devono assicurare piena interoperabilita' tra le soluzioni
secondo modalita' determinate dal decreto di cui al comma
7.
7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma
25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con uno o
piu' decreti del Ministro della salute e del Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier
farmaceutico nonche' i limiti di responsabilita' e i
compiti dei soggetti che concorrono alla sua
implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
dell'assistito, le modalita' e i livelli diversificati di
accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e
6, la definizione e le relative modalita' di attribuzione
di un codice identificativo univoco dell'assistito che non
consenta l'identificazione diretta dell'interessato, i
criteri per l'interoperabilita' del FSE a livello
regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita'.
8. Le disposizioni recate dal presente art. non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' di competenza nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda
digitale italiana, di cui all'art. 47, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e
successive modificazioni, e' integrata per gli aspetti
relativi al settore sanitario con un componente designato
dal Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a
titolo gratuito.
10. I sistemi di sorveglianza e i registri di
mortalita', di tumori e di altre patologie, di trattamenti
costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti
a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di
ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti
ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
programmazione sanitaria, verifica della qualita' delle
cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico
allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta
sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici
per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per
la salute, di una particolare malattia o di una condizione
di salute rilevante in una popolazione definita.
11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al
comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante
per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei
sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalita', di
tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di
medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria
tessutale, e di impianti protesici nonche' di dispositivi
medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la
stessa procedura. L'attivita' obbligatoria di tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma e'
svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e
rientra tra le attivita' istituzionali delle aziende e
degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito
del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le
modalita' per garantire e verificare la corretta tenuta e
aggiornamento dei registri di cui al presente comma.
11-bis. E' fatto obbligo agli esercenti le professioni
sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di
alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri
per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i
registri di cui al comma 10.
12. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono istituire con propria legge registri di
tumori e di altre patologie, di mortalita' e di impianti
protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da
quelli di cui al comma 10.
13. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma
25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, con regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute,
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati, in conformita' alle disposizioni di cui agli
articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, i soggetti che
possono avere accesso ai registri di cui al presente art.,
e i dati che possono conoscere, nonche' le misure per la
custodia e la sicurezza dei dati.
14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13
devono in ogni caso informarsi ai principi di pertinenza,
non eccedenza, indispensabilita' e necessita' di cui agli
articoli 3, 11 e 22 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente art., le regioni e province autonome, possono, nel
principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della
spesa informatica, anche mediante la definizione di
appositi accordi di collaborazione, realizzare
infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle
infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine gia'
realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di
cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri
stabiliti dai decreti di cui al comma 7.
15-bis. Entro il 30 giugno 2014, le regioni e le
province autonome presentano all'Agenzia per l'Italia
digitale e al Ministero della salute il piano di progetto
per la realizzazione del FSE, redatto sulla base delle
linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal
Ministero della salute, anche avvalendosi di enti pubblici
di ricerca, entro il 31 marzo 2014.
15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario
straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui
all'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,
l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze
avanzate dalle regioni e dalle province autonome,
nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze e con le regioni e le province autonome, la
progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE, la cui realizzazione
e' curata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264
del 12 novembre 2011, garantendo:
1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier
farmaceutici regionali;
2) l'identificazione dell'assistito, attraverso
l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti
(ANA), di cui all'art. 62-ter del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del
Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione
dell'ANA, l'identificazione dell'assistito e' assicurata
attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti
gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'art.
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
3) per le regioni e province autonome che, entro il 31
marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere
dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15,
l'interconnessione dei soggetti di cui al presente art. per
la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti
attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al
comma 15-septies, per la successiva alimentazione e
consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e
province autonome, secondo le modalita' da stabilire con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute;
4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle
codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di
cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed
enti che le detengono, secondo le modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute.
15-quater. L'Agenzia per l'Italia digitale, il
Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle
finanze operano congiuntamente, per le parti di rispettiva
competenza, al fine di: a) valutare e approvare, entro
sessanta giorni, i piani di progetto presentati dalle
regioni e dalle province autonome per la realizzazione del
FSE, verificandone la conformita' a quanto stabilito dai
decreti di cui al comma 7 ed in particolare condizionandone
l'approvazione alla piena fruibilita' dei dati regionali a
livello nazionale, per indagini epidemiologiche,
valutazioni statistiche, registri nazionali e raccolta di
dati a fini di programmazione sanitaria nazionale; b)
monitorare la realizzazione del FSE, da parte delle regioni
e delle province autonome, conformemente ai piani di
progetto approvati. La realizzazione del FSE in conformita'
a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e' compresa
tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le
province autonome per l'accesso al finanziamento
integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da
verificare da parte del Comitato di cui all'art. 9
dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 della
predetta intesa del 23 marzo 2005.
15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma
15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, e'
autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, da definire su base annua con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
15-sexies. Qualora la regione, sulla base della
valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al
comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti
dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione
ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora,
sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato
e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il
Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in
qualita' di commissario ad acta, adotta gli atti necessari
all'adempimento e ne da' comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo
tecnico.
15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in
attuazione dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende
disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali,
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo
Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni
dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di
farmaceutica e specialistica a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici
e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e
integrativa.»
Comma 560:
- Si riporta il testo del comma 453 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«453. Al fine di sostenere l'attivita' di ricerca sul
genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la
ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS e' attribuito un
contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019.»
Comma 561:
- Si riporta il testo vigente del comma 70 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«70. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1,
comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno
2018 da ripartire con le modalita' ivi previste.»
Comma 562:
- Si riporta il testo del comma 947 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«947. Ai fini del completamento del processo di
riordino delle funzioni delle province, di cui all'art. 1,
comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui
all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a
decorrere dal 1º gennaio 2016, fatte salve le disposizioni
legislative regionali che alla predetta data gia' prevedono
l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata.
Per l'esercizio delle predette funzioni e' attribuito un
contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e
le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita', con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, si provvede al
riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli
enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per
l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di
riferimento, in due erogazioni, tenendo conto
dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo.»
Comma 564:
- Si riporta il testo vigente del comma 122 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«122. Nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un fondo destinato alla realizzazione della
piattaforma italiana del fosforo, con dotazione per l'anno
2018 di 100.000 euro, con le seguenti finalita':
a) realizzazione di uno studio mirato al raggiungimento
dell'autosufficienza del ciclo del fosforo su base
nazionale e coordinamento con le politiche europee
dedicate;
b) raccolta delle migliori pratiche di recupero del
fosforo dal ciclo di gestione dei rifiuti;
c) raccolta e diffusione di informazioni riguardanti la
filiera di approvvigionamento del fosforo, con particolare
riguardo all'importazione da Paesi esterni all'Unione
europea;
d) messa a punto di proposte, anche di carattere
legislativo o regolamentare, per incoraggiare il recupero
del fosforo e prevenirne gli sprechi;
e) istituzione di un tavolo tematico sulla
conservazione e il recupero del fosforo, con la
partecipazione di centri di ricerca, istituzioni pubbliche
e private, aziende e associazioni per la difesa
dell'ambiente;
f) realizzazione di un portale telematico per la
raccolta e la pubblicazione delle attivita' del tavolo
tematico, dei documenti elaborati e delle altre
informazioni raccolte durante le attivita' della
piattaforma.»
Comma 565:
- Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
n. 75 del 2017 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
336.
Comma 566:
- Il riferimento al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 424.
Comma 569:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta
metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.»
- Si riporta il testo vigente del comma 943 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6,
lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato art. 110,
comma 6, lettera a), non possono piu' essere rilasciati
dopo il 31 dicembre 2018; tali apparecchi devono essere
dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.»
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamentato europeo
e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 17 settembre 2015, n. L 241.
 


Comma 570:
- Si riporta il testo dell'art. 25-octies del citato
decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25-octies (Misure per il rilancio di Campione
d'Italia). - 1. Nelle more della revisione della disciplina
dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dello sviluppo economico e Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' nominato un Commissario straordinario
incaricato di elaborare un programma di risanamento del
gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni
per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la
gestione della casa da gioco nel Comune di Campione
d'Italia, in particolare anche attraverso la proposta di
costituire, in deroga all'art. 4, commi 1 e 2, nonche'
all'art. 14, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova societa'
interamente partecipata con capitale pubblico.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi
socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo
con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia
nonche' con operatori economici e predispone, entro
quarantacinque giorni, un piano degli interventi da
realizzare, soggetto all'approvazione del Ministero
dell'interno ai sensi del regio decreto-legge 2 marzo 1933,
n. 201.
3. Per lo svolgimento dell'incarico, al Commissario non
spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti
comunque denominati.
4. L'art. 188-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi,
diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte
nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia,
nonche' i redditi di lavoro autonomo di professionisti e
con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in
franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in
Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di
cui all'art. 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per
cento.
2. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese
individuali, dalle societa' di persone e da societa' ed
enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c),
iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o
un'unita' locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti
in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono
computati in euro sulla base del cambio di cui all'art. 9,
comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso
in cui l'attivita' sia svolta anche al di fuori del
territorio del Comune di Campione d'Italia, ai fini della
determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare
delle agevolazioni di cui al primo periodo sussiste
l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita
contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio dell'attivita' svolta nel Comune di Campione
d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione
del reddito prodotto nel citato comune per la parte del
loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio del
Comune di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei
ricavi o compensi e degli altri proventi.
3. I soggetti di cui al presente art. assolvono il loro
debito d'imposta in euro.
4. Ai fini del presente art. si considerano iscritte
nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel
medesimo comune le quali, gia' residenti nel Comune di
Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
5. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui
al presente art. concorrono a formare il reddito
complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale
di abbattimento calcolata per i redditi in franchi
svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 2, con un
abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della
determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel
Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di
cui al comma 2, secondo e terzo periodo.
6. Le agevolazioni di cui al presente art. si applicano
ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo».
5. All'art. 17 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il valore della produzione netta in franchi
svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9,
derivante da attivita' esercitate nel Comune di Campione
d'Italia, e' computato in euro sulla base del cambio di cui
all'art. 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ridotto forfetariamente del 30
per cento. Al valore della produzione netta espresso in
euro si applica la medesima riduzione calcolata per i
franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo
periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria
attivita' anche al di fuori del territorio del Comune di
Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota
di valore della produzione netta per cui e' possibile
beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si
applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore agricolo».
6. Al comma 632 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole: «inferiore al 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «inferiore al 30 per cento».
7. Agli oneri derivanti dai commi da 4 a 6, pari a euro
7,4 milioni per l'anno 2019, a euro 11,33 milioni per
l'anno 2020 ed a euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno
2021, si provvede, quanto a 7,4 milioni di euro per l'anno
2019 e a 11,33 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'art. 9, commi da 1 a 8, e, quanto a
10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
Comma 572:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Misure di agevolazioni per gli investimenti
privati nelle strutture ospedaliere). - 1. Al fine di
favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la
realizzazione di strutture sanitarie, per la regione
Sardegna, con riferimento al carattere sperimentale
dell'investimento straniero da realizzarsi nell'ospedale di
Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero di
posti letto per mille abitanti, previsti dall'art. 15,
comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per il periodo 2015-2017 non si tiene conto
dei posti letto accreditati in tale struttura. La regione
Sardegna, in ogni caso, assicura, mediante la trasmissione
della necessaria documentazione al competente Ministero
della Salute, l'approvazione di un programma di
riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che,
a decorrere dal 1° gennaio 2018, i predetti parametri siano
rispettati includendo nel computo dei posti letto anche
quelli accreditati nella citata struttura.
2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in
relazione agli investimenti stranieri concernenti
l'ospedale e centro di ricerca medica applicata «Mater
Olbia» di cui al comma 1, la regione Sardegna e'
autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare
l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche
ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura
non superiore al livello massimo stabilito dall'art. 15,
comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i
benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del
medesimo comma 14, introdotto dall'art. 1, comma 574, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione
triennale ha carattere sperimentale ed e' finalizzata al
conseguimento di incrementi dei tassi di mobilita'
sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilita'
passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna
assicurano il monitoraggio delle attivita' della struttura
in relazione all'effettiva qualita' dell'offerta clinica,
alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al
conseguente effettivo decremento della mobilita' passiva.
La copertura dei maggiori oneri e' assicurata annualmente
all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'art. 1,
comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
Comma 573:
- Si riporta il testo vigente del comma 418 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«418. E' istituita presso il Ministero della salute una
banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni
anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni
persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in
previsione di un'eventuale futura incapacita' di
autodeterminarsi, puo' esprimere le proprie volonta' in
materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il
rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte
terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2018.»
Comma 574:
- Si riporta il testo vigente del comma 398 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all'art. 5, comma 5, del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e'
calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in
distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e'
rideterminato nella misura del 6,89 per cento.
Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti».
Comma 576:
- Si riporta il testo vigente dei commi 209, 210, 211,
212, 213 e 214 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del
2007:
«209. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la
conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei
rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'
con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili, deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le
amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
ne' possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale,
sino all'invio in forma elettronica.
211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene
attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e successivo
inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni
destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite,
in conformita' a quanto previsto dagli standard del Sistema
pubblico di connettivita' (SPC):
a) le regole di identificazione univoca degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni destinatari
della fatturazione;
b) le regole tecniche relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e la
trasmissione delle fatture elettroniche e le modalita' di
integrazione con il Sistema di interscambio;
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure
interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed
alla gestione delle fatture elettroniche;
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma
209, limitatamente a determinate tipologie di
approvvigionamenti;
e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli
operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni
interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i
certificatori accreditati ai sensi dell'art. 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attivita'
informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di
cui ai commi da 209 al presente comma;
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura
economica, per le piccole e medie imprese;
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi
di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con
possibilita' di introdurre gradualmente il passaggio al
sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica;
g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge.
214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e'
stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi
previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali
di cui al comma 209.»
Comma 577:
- Il testo dei commi 400 e 401 dell'art. 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 550.
Comma 578:
- Il testo dei commi 400 e 401 dell'art. 1 della citata
legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 550.
Comma 579:
- Il testo vigente del comma 796 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 549.
- Si riporta il testo vigente del comma 33 dell'art. 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. - 32. Omissis
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti
rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono
determinati mediante contrattazione tra Agenzia e
Produttori secondo le modalita' e i criteri indicati nella
Delibera Cipe 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
Omissis.»
Comma 582:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 389 a 392
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta
ad adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano
dell'eventuale superamento del tetto della spesa
farmaceutica territoriale e del tetto della spesa
farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni
singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende
farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo
dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di cui
al primo periodo e' determinato in modo tale che i titolari
di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non
orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima
volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile
alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente,
nonche' i titolari di AIC di medicinali non coperti da
brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza
del brevetto del farmaco originatore per la prima volta
nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun
dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano
al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi
medicinali.
390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge le transazioni
con le aziende farmaceutiche titolari di AIC, relative ai
contenziosi derivanti dall'applicazione dell'art. 21, commi
2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,
ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola
con l'adempimento di cui al comma 389.
391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto
delle transazioni di cui al comma 390, adotta una
determinazione riepilogativa degli importi a carico di
ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla
base della predetta determinazione, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute,
con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio
2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare
di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma.
Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3
dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016,
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i
successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al
citato comma 3 dell'art. 5 del medesimo decreto
ministeriale.
392. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto
della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto
della spesa farmaceutica convenzionata e' determinato in
modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato
uno o piu' medicinali non orfani e non innovativi coperti
da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i
quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo
all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di
medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio
successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco
originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i
quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo
all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella
misura massima del 10 per cento della variazione positiva
del fatturato dei medesimi medicinali.»
- Si riporta il testo vigente del comma 23 dell'art. 21
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 21 (Misure di governo della spesa farmaceutica e
di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del
farmaco). - 1. - 22. Omissis
23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per
payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli
importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle
aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi,
a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi
alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria
ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva
ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono
attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai
commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome
entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse
disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate
alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli
successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro della salute, da
emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
operative di funzionamento del Fondo.
Omissis.»
Comma 584:
Il testo dei commi 400, 401 e 402 dell'art. 1 della
citata legge n. 232 del 2016 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 550.
Comma 585:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art.
4-bis del citato decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017,
n. 119:
«Art. 4-bis (Anagrafe nazionale vaccini). - 1. - 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente art., quantificati
in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere
dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2004, n. 138.
Omissis.»
Comma 587:
- Si riporta il testo vigente del comma 258 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«258. Per avviare la preparazione della partecipazione
italiana all'Expo 2020 Dubai e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2018.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 15
del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - 1. - 2. Omissis
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
Omissis.»
Comma 590:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 53-bis del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967:
«Art. 53-bis (Attivita' per la promozione dell'Italia).
- 1. Gli uffici all'estero svolgono attivita' per la
promozione dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere
relazioni con le autorita', il corpo diplomatico e gli
ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di
natura politica, economico-commerciale e culturale
nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di
informazione e a tutelare le collettivita' italiane
all'estero.
2. Per le attivita' di cui al comma 1 e' istituito un
fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o
piu' decreti del Ministero degli affari esteri, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alla Corte dei conti.
3. La dotazione del fondo e' determinata sulla base
degli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1,
quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica,
i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di
accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, il
complesso di manifestazioni o di iniziative volte a
consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del
luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della societa'
locale e con il corpo diplomatico accreditato nella sede,
nonche' tenendo conto del trattamento economico per il
personale di servizio necessario al funzionamento delle
residenze ufficiali.
4. Le spese per l'attuazione del presente art., se
sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o,
su sua indicazione, da personale dipendente, sono
rimborsate ai predetti, anche sulla base di costi medi
forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli
affari esteri su proposta del capo della rappresentanza
diplomatica competente.»
Comma 591:
- Si riporta il testo del comma 475 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«475. E' istituito presso il Ministero della giustizia
un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da
destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo
penale e dell'ordinamento penitenziario, nonche' a
interventi urgenti per la funzionalita' delle strutture e
dei servizi penitenziari e minorili dell'amministrazione
della giustizia.»
Comma 592:
- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 492.
Comma 593:
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12 e 13 della
legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Diritto all'indennizzo in favore delle
vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della
direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147). -
1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di
determinati reati previste da altre disposizioni di legge,
se piu' favorevoli, e' riconosciuto il diritto
all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un
reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque
del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad
eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo
che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art.
583 del codice penale.
2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza
sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'art.
583, secondo comma, del codice penale, e' erogato in favore
della vittima o degli aventi diritto indicati al comma
2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma
3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo,
l'indennizzo e' corrisposto per la rifusione delle spese
mediche e assistenziali.
2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza
del reato, l'indennizzo e' corrisposto in favore del
coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e
dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza
dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a
carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge
e' equiparata la parte di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso e'
equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla
vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni
precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini
dell'accertamento della qualita' di convivente di fatto e
della durata della convivenza si applicano le disposizioni
di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio
2016, n. 76.
2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto,
l'indennizzo e' ripartito secondo le quote previste dalle
disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice
civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati
gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle
disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14, assicurando un
maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale
e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in
caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o
divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa.»
«Art. 12 (Condizioni per l'accesso all'indennizzo). -
1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:
a);
b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente
l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per
ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato
in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una
condanna a titolo di provvisionale; tale condizione non si
applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure
quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione
al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale o civile in cui e' stata accertata la sua
responsabilita';
c) che la vittima non abbia concorso, anche
colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati
connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di
procedura penale;
d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza
definitiva ovvero, alla data di presentazione della
domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno
dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale e per reati commessi in
violazione delle norme per la repressione dell'evasione in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualita'
e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da
soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo
pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni
di cui all'art. 11.
e-bis) se la vittima ha gia' percepito, in tale
qualita' e in conseguenza immediata e diretta del fatto di
reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di
importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni
di cui all'art. 11, l'indennizzo di cui alla presente legge
e' corrisposto esclusivamente per la differenza.
1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza
del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono
sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo
agli aventi diritto indicati all'art. 11, comma 2-bis.»
«Art. 13 (Domanda di indennizzo). - 1. La domanda di
indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli aventi
diritto in caso di morte della vittima del reato,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena
di inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti
atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati
di cui all'art. 11 ovvero del provvedimento decisorio che
definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore
del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento
dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei
confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo
stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto
l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel
procedimento penale o civile in cui e' stata accertata la
sua responsabilita';
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 12,
comma 1, lettere d) ed e), nonche' sulla qualita' di avente
diritto ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute
per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della
vittima del reato.
2. La domanda deve essere presentata nel termine di
sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio
per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto
dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero
dalla data del passaggio in giudicato della sentenza
penale.»
Comma 594:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017):
«Art. 6 (Disciplina dell'accesso alle prestazioni del
Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali
violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147). - 1.
Omissis
2. L'indennizzo previsto dalla sezione II del capo III
della legge 7 luglio 2016, n. 122, come modificata, da
ultimo, dal presente art., spetta anche a chi e' vittima di
un reato intenzionale violento commesso successivamente al
30 giugno 2005 e prima della entrata in vigore della
medesima legge.
3. La domanda di concessione dell'indennizzo ai sensi
del comma 2 del presente art. e' presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni
e secondo le modalita' di accesso all'indennizzo previste
dagli articoli 11, 12, 13, comma 1, e 14 della legge 7
luglio 2016, n. 122, come modificati, da ultimo, dal
presente art..
Omissis.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 13 della citata legge
n. 122 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
593.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 583 del codice
penale:
«Art. 583 (Circostanze aggravanti). - La lesione
personale e' grave e si applica la reclusione da tre a
sette anni:
1. se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia
o un'incapacita' di attendere alle ordinarie occupazioni
per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un
senso o di un organo;
3.
La lesione personale e' gravissima, e si applica la
reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda
l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo
o della capacita' di procreare, ovvero una permanente e
grave difficolta' della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del
viso;
5.»
- Il testo degli articoli 12 e 13, comma 1, della
citata legge n. 122 del 2016 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 593.
Comma 595:
- Il testo del comma 6-sexies dell'art. 2 del citato
decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 492.
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 122 del
2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 492.
Comma 596:
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge
n. 122 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
593.
Comma 597:
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato
decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come
modificato dal presente comma e dai commi 598 e 599 della
presente legge:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1. Il Ministro per il Sud cura
l'applicazione del principio di assegnazione differenziale
di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei
territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come
definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo
e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro per il Sud, da emanare entro
il 30 giugno 2019, sono stabilite le modalita' con le quali
verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto
capitale delle amministrazioni centrali, individuati
annualmente nel Documento di economia e finanza su
indicazione del Ministro per il Sud, se e in quale misura,
a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse
amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di
destinare agli interventi nel territorio composto dalle
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di
stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla
popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio
relativo a specifiche criticita' individuato nel Documento
di economia e finanza su indicazione del Ministro per il
Sud. Con lo stesso decreto sono altresi' stabilite le
modalita' con le quali e' monitorato il conseguimento, da
parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di
cui al periodo precedente, nonche' l'andamento della spesa
erogata.
2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita
comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in
conto capitale di cui al comma 2.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti
di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono
predisposti in conformita' all'obiettivo di cui al comma 2
del presente art.. Il contratto di programma 2016-2020 tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS
Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) n. 65/ 2017 del 7
agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete
ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n.
66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attivita' di
verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente
art..
2-quater. Per l'anno 2019, l'individuazione dei
programmi di spesa in conto capitale di cui al comma 2 e'
effettuata nella Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza. A tal fine, le amministrazioni centrali
trasmettono la comunicazione di cui al comma 2-bis entro il
31 agosto dell'anno di riferimento.
3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle
procedure di cui al comma 2, il Ministro per il Sud
presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione di quanto previsto dal presente art., con
l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente
necessarie.
4. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle relative
attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.»
Comma 598:
- Il testo del comma 2 dell'art. 7-bis del citato
decreto-legge n. 243 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come
modificato dal presente comma e dai commi 597 e 599 della
presente legge, e' riportato nelle note all'art. 1, comma
597.
Comma 599:
- Il testo dell'art. 7-bis del citato decreto-legge n.
243 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, come modificato dal presente comma e
dai commi 597 e 598 della presente legge, e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 597.
Comma 601:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2, 6 e 10
dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 91 del 2017,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»). - 1. Omissis
2. La misura e' rivolta ai soggetti di eta' compresa
tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti:
a) siano residenti nelle regioni di cui al comma 1 al
momento della presentazione della domanda o vi
trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al
comma 5, o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
b) non risultino gia' titolari di attivita' di impresa
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto o beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori
misure a livello nazionale a favore
dell'autoimprenditorialita'.
3. - 5. Omissis
6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere
presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al
comma 16, dai soggetti di cui al comma 2 che siano gia'
costituiti al momento della presentazione o si
costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi
giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di
comunicazione del positivo esito dell'istruttoria nelle
seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b)
societa', ivi incluse le societa' cooperative. La
costituzione nelle suddette forme giuridiche e'
obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni
di cui al comma 8, ad eccezione delle attivita'
libero-professionali, per le quali e' richiesto
esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui
al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda di agevolazione, titolari di
partita IVA per l'esercizio di un'attivita' analoga a
quella proposta. I soggetti beneficiari della misura devono
mantenere la residenza nelle regioni di cui al comma 1 per
tutta la durata del finanziamento e le imprese, le societa'
e le attivita' libero-professionali di cui al presente
comma devono avere, per tutta la durata del finanziamento,
sede legale e operativa in una delle regioni di cui al
comma 1.
7. - 9. Omissis
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali
relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi
turistici. Sono escluse dal finanziamento le attivita' e
del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti
nell'attivita' di impresa.
Omissis.»
Comma 602:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo):
«Art. 11 (Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza). - 1. Al fine di fare
fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire
al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita'
delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive
modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310
e successive modificazioni, di seguito denominati
"fondazioni", che versino nelle condizioni di cui all'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero
non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da
parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di
amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due
esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, al commissario straordinario di cui al
comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le
voci di bilancio non compatibili con la necessita' di
assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed
il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro
i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti
inderogabili del piano sono:
a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre
2012, comprensivo degli interessi maturati e degli
eventuali interessi di mora, previa verifica che nei
rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano
applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli
affidamenti concessi alla fondazione stessa, nella misura
sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di
cui al presente comma, la sostenibilita' del piano di
risanamento, nonche' il pareggio economico, in ciascun
esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario della fondazione;
b) l'indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;
c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di
quella in essere al 31 dicembre 2012 e una
razionalizzazione del personale artistico;
d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai
finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a
tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure
di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;
e) l'entita' del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire
all'ammortamento del debito, a seguito della definizione
degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla
precedente lettera a), e nella misura strettamente
necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;
f) l'individuazione di soluzioni, compatibili con gli
strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore,
idonee a riportare la fondazione, entro i tre esercizi
finanziari successivi, nelle condizioni di attivo
patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;
g) la cessazione dell'efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva
degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci
del trattamento economico fondamentale e accessorio
previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno
in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari
stabiliti dal piano. Nelle more della definizione del
procedimento di contrattazione collettiva nel settore
lirico-sinfonico di cui all'art. 2 del decreto-legge 30
aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni
lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di
risanamento ai sensi del presente art. possono negoziare ed
applicare nuovi contratti integrativi aziendali,
compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano,
purche' tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza
ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale
incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo
del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e
ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al
comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione
degli accordi in caso di non conformita' dei contratti
aziendali con il contratto nazionale di lavoro;
g-bis) l'obbligo per la fondazione, nella persona del
legale rappresentante, di verificare che nel corso degli
anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici
agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti.
2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti
necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita',
della fattibilita' e appropriatezza delle scelte
effettuate, nonche' dell'accordo raggiunto con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative in
ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g),
sono approvati, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei
revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro
presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo
decreto e' definito il finanziamento erogabile ai sensi del
comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei
piani conseguenti all'applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario
straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un commissario
straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza
di risanamento nel settore artistico-culturale. Il
commissario svolge, con i poteri previsti dal presente
art., le seguenti funzioni:
a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto
previsto dall'art. 9, commi 2 e 3, presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1 del presente art., ne
valuta, d'intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche
e integrazioni, anche definendo criteri e modalita' per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al
comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della
loro adeguatezza e sostenibilita', all'approvazione del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e del Ministro dell'economia e delle finanze. Eventuali
modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c)
e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le
associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
b) sovrintende all'attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di
attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da
trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;
c) puo' richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui
al presente art., tenuto conto, ai fini dell'aggiornamento
dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli
stessi;
d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni
di risanamento previsto dai piani approvati;
e) puo' adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la
coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati,
previa diffida a provvedere entro un termine non superiore
a quindici giorni.
4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali
necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario
straordinario.
5. Con il decreto di cui al comma 3 e' stabilito il
compenso per il commissario straordinario, nel limite
massimo di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di
bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al
comma 1, nonche' la durata dell'incarico.
6. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo di rotazione con
dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la
concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.
7. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al
comma 6, il commissario straordinario predispone un
contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nel quale sono, tra l'altro, indicati il
tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di
copertura annuale del rimborso del finanziamento, le
modalita' di erogazione e di restituzione delle predette
somme, prevedendo, altresi', qualora l'ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di
ammortamento dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori.
L'erogazione delle somme e' subordinata alla
sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di
cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi
dell'art. 15.
8. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di
cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della
"Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".
9. Nelle more del perfezionamento del piano di
risanamento, per l'anno 2013 una quota fino a 25 milioni di
euro puo' essere anticipata dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo su indicazione del
Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita'
giacenti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulle contabilita' speciali aperte ai sensi
dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione
dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa
approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' a valere sulle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia
speciale di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre
2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle
fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione
di carenza di liquidita' tale da pregiudicare la gestione
anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:
a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla
nomina del Commissario straordinario, comunichi al
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze
l'avvio della negoziazione per la ristrutturazione del
debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore
nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli
interessi maturati e degli eventuali interessi di mora,
esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad
assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1,
la sostenibilita' finanziaria del piano di risanamento, il
pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale
equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione,
nonche' l'avvio delle procedure per la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo
nei termini di cui al comma 1, lettera c);
b) la conclusione dell'accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento
di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma
per la presentazione del piano.
10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste
dal comma 9, lettere a) e b), determina l'effetto di cui al
comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi
del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai
commi 6 e 7.
11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel
settore dei beni e delle attivita' culturali, a valere
sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo.
12. Resta fermo l'obbligo di completamento dei
versamenti di cui all'art. 4, comma 85, della legge 12
novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale
pari a 2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 8,6 milioni di
euro annui per il periodo 2014-2018.
13. Per il personale eventualmente risultante in
eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al
medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a
nuove assunzioni a tempo indeterminato, e' estesa
l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi
comprese le disposizioni in materia di liquidazione del
trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il
personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo
indeterminato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che risulti ancora eccedente, e' assunto a tempo
indeterminato, tramite procedure di mobilita' avviate dalla
fondazione, dalla societa' Ales S.p.A., in base alle
proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilita'
finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova
d'idoneita' finalizzata all'individuazione
dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando
al personale assunto la disciplina anche sindacale in
vigore presso Ales S.p.A.
14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non
sia stato presentato o non sia approvato un piano di
risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero
che non raggiungano il pareggio economico e, entro
l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e
finanziario sono poste in liquidazione coatta
amministrativa.
15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i
propri statuti, entro il 31 dicembre 2014, alle seguenti
disposizioni:
a) previsione di una struttura organizzativa articolata
nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui
compenso e' stabilito in conformita' ai criteri stabiliti
con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze:
1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da
lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica
dell'ente; la presente disposizione non si applica alla
Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che
e' presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il
quale svolge anche funzioni di sovrintendente;
2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e
dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e
dai soci privati che, anche in associazione fra loro,
versino almeno il 5 per cento del contributo erogato dallo
Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo
non deve comunque superare i sette componenti, con la
maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati
dai fondatori pubblici;
3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il
sovrintendente puo' essere coadiuvato da un direttore
artistico e da un direttore amministrativo;
4)
5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre
membri, rinnovabili per non piu' di due mandati, di cui
uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente
della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei
conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367;
b) previsione della partecipazione dei soci privati in
proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al
patrimonio della fondazione, che devono essere non
inferiori al tre per cento;
c) previsione che il patrimonio sia articolato in un
fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al
perseguimento delle finalita' statutarie, e in un fondo di
gestione, destinato alle spese correnti di gestione
dell'ente.
16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza puo' comunque
essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in
scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni
statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi
incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato
adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di
cui al presente art. determina comunque l'applicazione
dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
367.
17. L'organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La
violazione dell'obbligo comporta l'applicazione dell'art.
21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la
responsabilita' personale ai sensi dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La
fondazione e' soggetta al rispetto della disciplina in tema
di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni
lirico-sinfoniche eseguite all'estero sono da imputare in
bilancio con copertura finanziaria specificamente
deliberata.
18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
art. in materia di ripartizione del contributo, gli organi
di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i
programmi e la realizzazione delle attivita', sia
all'interno della gestione dell'ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il
conseguimento di economie di scala nella gestione delle
risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e
possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta
dal direttore generale competente, che la convoca, anche
per gruppi individuati per zone geografiche o specifici
progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore
diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli,
nonche' la maggiore offerta al pubblico giovanile,
l'innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo
mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di
spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli
corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione
dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al
settore, anche con riferimento alla nuova produzione
musicale.
19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e'
instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure
selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti
verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico
delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro,
si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico
impiego, intendendosi per trattamento fondamentale dei
dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo
retributivo, gli aumenti periodici di anzianita', gli
aumenti di merito e l'indennita' di contingenza. Tali
riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50
per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni
del contratto nazionale di lavoro ed e' sottoscritto da
ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di
un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti.
L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la
quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione
Regionale di controllo della Corte dei conti competente
certifica l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e
bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione e' comunicato
alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Se la certificazione e' positiva, la
fondazione e' autorizzata a sottoscrivere definitivamente
l'accordo. In caso di certificazione non positiva della
Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti
competente, le parti contraenti non possono procedere alla
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di
una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla
procedura di certificazione prevista dal presente comma.
Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le
parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite
della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi
dell'art. 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n.
228. Le fondazioni, con apposita delibera dell'organo di
indirizzo, da adottare entro il 30 settembre 2014,
procedono a rideterminare l'organico necessario
all'attivita' da realizzare nel triennio successivo. La
delibera deve garantire l'equilibrio economico-finanziario
e la copertura degli oneri della dotazione organica con
risorse aventi carattere di certezza e stabilita'.
19-bis.
20. La quota del fondo unico per lo spettacolo
destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come
annualmente determinata, sentita la Consulta per lo
spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, e' attribuita a ciascuna
fondazione con decreto del direttore generale competente,
sentita la competente commissione consultiva, sulla base
dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione dei costi di produzione
derivanti dai programmi di attivita' realizzati da ciascuna
fondazione nell'anno precedente quello cui si riferisce la
ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della
produzione;
b) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati
della gestione attraverso la capacita' di reperire risorse;
c) il 25 per cento della quota di cui all'alinea e'
ripartita in considerazione della qualita' artistica dei
programmi, con particolare riguardo per quelli atti a
realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo
spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un
tema comune e ad attrarre turismo culturale.
20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per
cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle
fondazioni lirico-sinfoniche e' destinata alle fondazioni
che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre
esercizi finanziari precedenti.
21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sentita la competente commissione
consultiva, sono predeterminati gli indicatori di
rilevazione della produzione, i parametri per la
rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione,
i parametri per la rilevazione della qualita' artistica dei
programmi, il procedimento di erogazione ai fini della
attribuzione del contributo di cui al comma 20.
21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale
musicale di eccellenza, sono altresi' determinati, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione
delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando
evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e
della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro
funzione e rilevanza internazionale, per le capacita'
produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonche' per il
significativo e continuativo apporto finanziario di
soggetti privati, si dotano di forme organizzative
speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative
speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma
1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello
Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una
percentuale con valenza triennale, e contrattano con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un
autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello
aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e
dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione
alle autorita' vigilanti della compatibilita'
economico-finanziaria degli istituti previsti e degli
impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014,
aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti,
nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere
a), numeri 2) e 3), e b), del presente art..»
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 7
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. - 5-bis.
Omissis
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati
e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita'
dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente
decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui
al presente comma, fermo restando il divieto di
costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma
5-quater.
Omissis.»
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio
1985, n. 104.
Comma 603:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 91
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 602.
Comma 605:
- Il riferimento alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 602.
Comma 606:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 11
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini):
«Art. 11 (Proroga di termini in materie di beni e
attivita' culturali e di turismo). - 1. - 2-bis. Omissis
3. All'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni».
Conseguentemente, per le medesime finalita' di cui al
citato art. 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, e'
autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per
l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2017,
una quota delle risorse di cui all'art. 24, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
puo' essere destinata al sostegno dello spettacolo dal
vivo, nel limite massimo di 12 milioni di euro, di cui una
quota non superiore a 4 milioni di euro e' ripartita,
secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, in favore di attivita' culturali nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016.
Omissis.»
Comma 615:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12, comma
2, e 13, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina
del cinema e dell'audiovisivo):
«Art. 12 (Obiettivi e tipologie di intervento). - 1.
Omissis
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita'
della presente legge, dispone i necessari interventi
finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali
attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e
con le modalita' disciplinati nella sezione II del presente
capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con
le modalita' disciplinati nella sezione III del presente
capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con
le modalita' disciplinati nella sezione IV del presente
capo;
d) erogazione di contributi alle attivita' e iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la
disciplina prevista nella sezione V del presente capo.
Omissis.»
«Art. 13 (Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo). - 1. A decorrere dall'anno
2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo» della missione «Tutela e
valorizzazione dei beni e attivita' culturali e
paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, e'
istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel
cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per
il cinema e l'audiovisivo».
2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo e' destinato
al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni
II, III, IV e V del presente capo, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario
per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e
audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29.
Il complessivo livello di finanziamento dei predetti
interventi e' parametrato annualmente all'11 per cento
delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello
Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in
misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti
dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei
seguenti settori di attivita': distribuzione
cinematografica di video e di programmi televisivi,
proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni
televisive, erogazione di servizi di accesso a internet,
telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e
l'audiovisivo sono conferite, altresi', le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilita'
speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla
data di entrata in vigore della presente legge relative al
Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le
industrie tecniche previsto dall'art. 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, nonche' le eventuali risorse relative alla
restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo
Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalita' di gestione del
Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori
rispetto alle somme di cui all'art. 39, comma 2, da
destinare agli interventi di cui alla sezione II del
presente capo, da trasferire al programma «Interventi di
sostegno tramite il sistema della fiscalita'» della
missione «Competitivita' e sviluppo delle imprese» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio
superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e
l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla
presente legge, fermo restando che l'importo complessivo
per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non puo'
essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per
cento del Fondo medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con
propri decreti, previa verifica della neutralita' sui saldi
di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di
residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti
in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e
delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.»
Comma 616:
- Si riporta il testo vigente del comma 979 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e
la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di
permesso di soggiorno in corso di validita' i quali
compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e'
assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
per assistere a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche' per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti,
gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli
dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini
del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di
attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da
assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.»
Comma 617:
- Si riporta il testo dell'art. 215 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
(Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e
II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme
generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 215 (Smercio delle carte-valori). - La vendita
delle carte-valori postali e' fatta indistintamente da
tutti gli uffici postali. La rivendita e' fatta dagli
spacciatori di generi di monopolio, secondo le norme
legislative vigenti, ma puo' anche essere affidata ad
altri, mediante autorizzazione dell'amministrazione.
L'amministrazione stessa ha facolta' di far visitare le
rivendite da propri agenti, per accertare che siano
sufficientemente provviste di carte-valori postali.
Le autorizzazioni possono essere revocate.
E' vietato ai venditori e rivenditori di carte-valori
postali di venderle o di rivenderle a prezzi diversi da
quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui
sono fornite dall'amministrazione e di farne acquisto, non
solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che
non sia quello designato dall'amministrazione.
Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto
internazionale, la cultura filatelica nazionale e di
valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il
rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza
presso il fornitore del servizio postale universale di una
ingente quantita', non inferiore a un miliardo di
esemplari, di carte valori postali con il valore facciale,
anche espresso in valuta non avente piu' corso legale, non
piu' rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto
fornitore e' autorizzato a procedere direttamente alla
vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi
da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello
Stato, attraverso aste filateliche anche in piu' lotti non
omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dello sviluppo economico.
I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene
determinata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.
I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo
delle carte-valori che ritirano.»
Comma 618:
La legge 27 settembre 2007, n. 167 recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO)» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
della legge 8 marzo 2017, n. 44 (Modifiche alla legge 20
febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale):
«1. Per sostenere gli investimenti volti alla
riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani
tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonche' del
patrimonio culturale immateriale, come definito dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa
esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 800.000 euro per l'anno
2016. All'onere di cui al precedente periodo si provvede
mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto
nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 49,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89.»
Comma 620:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge
23 febbraio 2001, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivita' culturali):
«Art. 3 (Piano per l'arte contemporanea). - 1. Al fine
di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte
contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di
artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le
attivita' culturali predispone un «Piano per l'arte
contemporanea», per la realizzazione del quale, ivi
comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione
del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002,
la spesa annua di lire 10.000 milioni.
2. Al comma 11 dell'art. 1 della legge 12 luglio 1999,
n. 237, dopo le parole: «attivita' propedeutiche,» sono
inserite le seguenti: «nonche' per la nomina di un
curatore».»

Comma 623:
- Il testo vigente dell'art. 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 75.
Comma 624:
- Il testo vigente del comma 53 dell'art. 1 della
citata legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 75.
- Il testo vigente dell'art. 34 della citata legge n.
388 del 2000 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 159.
Comma 628:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 13
del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 13 (Societa' sportive dilettantistiche). - 1. -
4. Omissis
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, ai fini del
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi
in favore delle societa' sportive dilettantistiche, con una
dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5
milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro
nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di
10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro
per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate
all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le
maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 1 e 3.»
Comma 629:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate), come modificato dal comma 633 della
presente legge:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola
negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2,
previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione «Sport e salute Spa».
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di
sport.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. La societa' e' amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui
uno con funzioni di presidente. Il presidente e' nominato
dall'autorita' di Governo competente in materia di sport
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha
la rappresentanza legale della societa', presiede il
consiglio di amministrazione di cui e' componente e svolge
le funzioni di amministratore delegato. Gli altri
componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della
salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Fermo quanto previsto dall'art. 11 del testo
unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di
sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori
requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine
degli organi della societa'. Gli organi di vertice della
societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del
CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle
associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un
biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del
collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del
medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in
materia di sport.
4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di
cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti
di straordinaria amministrazione esclusivamente previo
parere conforme dell'autorita' di Governo competente in
materia di sport. Resta ferma la possibilita' di adottare
gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti
urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei
motivi di urgenza e indifferibilita'.
4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite,
la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai
fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto
delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici,
anche sulla base degli indirizzi generali in materia
sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi
dell'ordinamento sportivo internazionale. Per
l'amministrazione della gestione separata il consiglio di
amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da un
membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In
caso di parita' prevale il voto del presidente.
4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione
o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettere e) e
f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo'
procedere alla revoca totale o parziale delle risorse
assegnate ai sensi del comma 4-ter.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con
l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con l'autorita' di Governo competente in materia
di sport, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale. Il contratto di servizio e' efficace dopo
l'approvazione dell'autorita' di Governo competente in
materia di sport.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli articoli
30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico CONI
alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. [Abrogato].
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente art., pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
Comma 633:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 138
del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 629.
Comma 634:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 recante
«Disciplina delle attivita' di giuoco» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con
L. 22 aprile 1953, n. 342.
- La legge 22 aprile 1953, n. 342 recante «Ratifica di
decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno
emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea
Costituente» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 1953, n. 112.
Comma 635:
- Si riporta il testo vigente dei commi 281, 282 e 283
dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di
cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31
marzo di ogni anno con provvedimento dell'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010,
la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore
dell'UNIRE.
283. Ferme restando le competenze del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12,
comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive
modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto
periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal
1º gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento dei
volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su
base sportiva e tenuto conto delle nuove modalita' di
finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi
pronostici, prevista dall'art. 5 del regolamento di cui al
D.M. 19 giugno 2003, n. 179 del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' cosi' rideterminata: a) 8 per cento, come
aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento,
come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d)
2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito
sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di
gestione. Le vincite non riscosse entro i termini stabiliti
dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º
gennaio 2005, sono riportate sul montepremi del concorso
immediatamente successivo.»
Comma 636:
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 giugno 2003, n. 179 recante «Regolamento recante la
disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2003, n. 166.
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
n. 278 recante «Regolamento recante norme concernenti
l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota
fissa, ai sensi dell'art. 16 della L. 13 maggio 1999, n.
133» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999,
n. 187.
Comma 638:
- Il riferimento al testo del citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze n. 179 del 2003 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 636.
- Il riferimento al testo del citato decreto del
Ministro delle finanze n. 278 del 1999 e' riportato nelle
note all'art. 1, comma 636.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 27 della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica):
«Art. 27 (Imposte sulle giuocate dei concorsi
pronostici) ). - 1. A decorrere dal primo concorso
pronostici successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici
esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze
equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere,
all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un
diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da
ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per
cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei
concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e'
dovuta ai ricevitori.
2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti
all'Erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi
pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata
dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste
per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui
alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
3.
4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si
applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7
agosto 1989, n. 289.»
Comma 640:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco
di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il
rilancio dell'economia). - 1. Per consentire nell'anno 2014
la continuita' dei cantieri in corso ovvero il
perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati
all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e' incrementato di complessivi
3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014,
231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016,
1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno
2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' altresi'
incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro,
mediante utilizzo delle disponibilita', iscritte in conto
residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13,
comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto alle opere di cui alle lettere a) e b),
nonche' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, quanto
alle opere di cui alla lettera c), sono finanziati, a
valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis:
a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e
25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il
28 febbraio 2015: Completamento della copertura del
Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema
idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale
Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione
di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati,
con priorita' per la tratta terminale pugliese del
corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta
Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;
b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28
febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (31):
ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova;
Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e
ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilita' locale
mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP
299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico
dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche;
Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli;
rifinanziamento dell'art. 1, comma 70, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle
criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della
Strada Statale 131 in Sardegna;
c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (31):
metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di
ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo
svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria
svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada
statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello
della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento
sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in
Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale
internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale
Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra
l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario
Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse
viario S.S. 212 Fortorina; Continuita' interventi nuovo
tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea
ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno;
Completamento sistema idrico integrato della Regione
Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste
inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge
n. 69 del 2013.
3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti
locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett.
c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100
milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a
nuovi progetti di interventi, secondo le modalita' indicate
con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, assegnando priorita': a) alla qualificazione e
manutenzione del territorio, mediante recupero e
riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree
dismesse, nonche' alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza
energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' alla
realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di
energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riferimento a
quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di
proprieta' comunale e alle strutture di maggiore fruizione
pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di
tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli
di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a
100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi
1 e 1-bis e' destinata ai Provveditorati interregionali
alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di
50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in
materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in
sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in
corso di esecuzione nonche' di miglioramento
infrastrutturale. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa
con la struttura di missione istituita con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli
interventi e le procedure di attuazione.
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai
commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo
all'effettiva disponibilita' delle risorse necessarie ai
fini rispettivamente corrispondenti.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente art.
si provvede:
a
b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014,
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' derivanti
dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto
a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per
l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 186, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a
155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno
2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 -
di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5. Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal
comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato
ai sensi del presente decreto secondo le tabelle di
finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2.
6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono
attribuite prioritariamente:
a) al primo lotto funzionale asse autostradale
Termoli-San Vittore;
b) al completamento della rete della Circumetnea;
c) alla metropolitana di Palermo: tratto
Oreto-Notarbartolo;
d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete
attuale e interazione con l'hinterland;
d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria
Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di
competenza della societa' Ferrovie del Sud Est e servizi
automobilistici;
d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario
metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la
chiusura del quadrilatero
Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;
d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Salerno-Potenza-Taranto;
d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di
Genova da Brignole a piazza Martinez;
d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli»,
tronco Casamassima-Putignano;
d-septies) alle reti metropolitane di aree
metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
6-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle
opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio
dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera
c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 38 del
10 aprile 2015, nonche' le risorse che, a seguito della
predetta assegnazione siano state revocate in applicazione
del comma 5, siano oggetto di definanziamento o
rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano
economie maturate a conclusione degli interventi sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo «Sport e
Periferie» di cui all'art. 15 del decreto-legge 25 novembre
2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede
con delibera del CIPE.
7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di
cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun
intervento, le modalita' di utilizzo delle risorse
assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di
applicazione di misure di revoca.
8. Per consentire la continuita' dei cantieri in corso,
sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al
collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui
alla delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo
2014; nonche' sono definitivamente assegnate all'Anas
S.P.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario
Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie
della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla
tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso"
del Contratto di programma tra Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo
all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle
risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5
milioni di euro a valere sulle risorse destinate al
Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla
realizzazione degli interventi concernenti il completamento
dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio
Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n.
62/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011, sono erogate direttamente alla societa' ANAS
Spa, a fronte dei lavori gia' eseguiti.
9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture
approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014,
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto
non sono state ancora avviate e per le quali era prevista
una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo
e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo
periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre
2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al
finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al
primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni
finanziarie inizialmente previste.
9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato
infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal
CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano gia' state
precedentemente qualificate come opere strategiche da
avviare nel rispetto dell'art. 41 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
e per le quali alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sia stata indetta la
conferenza di servizi di cui all'art. 165 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai fini
dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per
la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva
sussistenza delle risorse stesse.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' confermato Autorita' Nazionale capofila e Capo
Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al
nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei programmi di
cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in
considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera del
CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione
istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio
propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. E' abrogato il comma 11-ter dell'art. 25 del
decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.
12. Dopo l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 117, e' aggiunto il seguente
comma:
"2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario del Governo
per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono
versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze a uno o piu' capitoli di
bilancio dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della
giustizia secondo le ordinarie competenze definite
nell'ambito del decreto di cui al comma 2.".
12-bis. Per il completamento degli interventi
infrastrutturali di viabilita' stradale di cui all'art. 1,
comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di
487.000 euro per l'anno 2014.
12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si
provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.
2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
12-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1, comma 41, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruita'
economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione
del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la
prosecuzione degli interventi per il completamento e la
prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla
rete nazionale standard Te.T.Ra., e' rilasciato da CONSIP
SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla
richiesta. Il termine e' sospeso in caso di richiesta
motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere
dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario
adotta ogni utile variante migliorativa richiesta
dall'amministrazione in ragione della evoluzione
tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa gia'
disposte.»
Comma 641
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse), come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato di
calcio di serie A). - 1. La ripartizione delle risorse
assicurate dalla commercializzazione dei diritti
audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di
serie A, dedotte le quote di cui all'art. 22, e' effettuata
con le seguenti modalita':
a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti
i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;
b) una quota del 28 per cento sulla base dei risultati
sportivi conseguiti;
c) una quota del 22 per cento sulla base del
radicamento sociale.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo
campionato;
b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque
campionati;
c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire
dalla stagione sportiva 1946/1947.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e'
determinata sulla base dei seguenti criteri:
a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra,
calcolato tenendo in considerazione il numero degli
spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare
casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;
b) l'audience televisiva certificata;
c) i minuti giocati nel campionato di serie A da
giocatori di eta' compresa tra quindici e ventitre' anni,
formati nei settori giovanili italiani e che siano
tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la
societa' presso la quale prestano l'attivita' sportiva,
comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a
titolo temporaneo a favore di altre societa' partecipanti
ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde
squadre partecipanti al campionato di serie C.
3-bis. La quota prevista in base ai criteri di cui alla
lettera c) del comma 3 non puo' essere inferiore al 5 per
cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al
comma 1, lettera c). Essa spetta alle societa' presso le
quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal
compimento del sedicesimo anno di eta', in proporzione alla
durata del tesseramento presso ciascuna di esse.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono determinati:
a) le quote percentuali relative ai diversi criteri
indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) i criteri di ponderazione delle quote di cui al
comma 2;
c) i criteri per la determinazione del pubblico di
riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera
a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori, di cui al
comma 3, lettera c).»
Comma 642:
Comma 643:
- Il testo modificato del comma 4 dell'art. 26 del
citato decreto legislativo n. 9 del 2008, e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 641.
Comma 644:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 22 del citato
decreto legislativo n. 9 del 2008:
«Art. 22 (Mutualita' generale). - 1. L'organizzatore
delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A
destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche
e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per
la commercializzazione dei diritti di cui all'art. 3, comma
1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili
delle societa', per la formazione e per l'utilizzo di
calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili
italiane maschili e femminili, per il sostegno degli
investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo
dei centri federali territoriali e delle attivita'
giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.
2. La quota di cui al comma 1 e' destinata alla
Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri
e le modalita' di erogazione secondo le finalita' di cui al
comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei
destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6
per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per
cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla
Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento
alla Federazione italiana giuoco calcio.
3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato,
al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di
ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
sportivo precedente.
3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli
impianti calcistici, in regime di proprieta' o di
concessione amministrativa, in favore delle societa'
appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla
Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della
mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura del 12 per cento
dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli
impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro,
realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1
entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro
attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuate le modalita' di attuazione
dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di
spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.»
Comma 645:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 3
della legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione dell'assegno
«Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che
versino in condizione di grave disagio economico):
«1. Per l'attuazione della presente legge, e'
autorizzata la spesa massima di 75.000 euro per l'anno
2003, 151.950 euro per l'anno 2004 e 822.700 euro a
decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.»
Comma 646:
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis della tabella di
cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
di bollo), come modificato dalla presente legge:
«[Allegato B - Tabella] Art. 27-bis
1. Atti, documenti, istanze, contratti nonche' copie
anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)
nonche' dalle federazioni sportive, dagli enti di
promozione sportiva e dalle associazioni e societa'
sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti
dal CONI.»
Comma 647:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280
(Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Norme sulla giurisdizione e disciplina
transitoria). - 1. Esauriti i gradi della giustizia
sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice
ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa',
associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad
oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o
delle Federazioni sportive non riservata agli organi di
giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2,
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. In
ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito
dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai
regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e
delle Federazioni sportive di cui all'art. 2, comma 2,
nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4
della legge 23 marzo 1981, n. 91. Sono in ogni caso
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile
del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede
in Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla
partecipazione a competizioni professionistiche. Per le
stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli
organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilita'
che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente
delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano
organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del presente decreto decidono tali
questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui
statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo,
siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con
lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di
giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale
decisione sopravvenuta di detto organo e' priva di effetto
e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi
trenta giorni, ricorso dinanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Omissis.»
Comma 648:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 11
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo):
«Art. 11 (Decisione sulle questioni di giurisdizione).
- 1. Omissis
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice
amministrativo in favore di altro giudice nazionale o
viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
sostanziali della domanda se il processo e' riproposto
innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la
giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal
suo passaggio in giudicato.
Omissis.»
Comma 649:
- Si riporta il testo degli articoli 119, comma 1, 133,
comma 1, e 135, comma 1, di cui all'allegato 1 al citato
decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate
materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente art. si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,
nonche' i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle
competizioni professionistiche delle societa' o
associazioni sportive professionistiche, o comunque
incidenti sulla partecipazione a competizioni
professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia
di impianti di generazione di energia elettrica di cui al
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in
esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16
del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015;
m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero
adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155.
Omissis.»
«Art. 133 (Materie di giurisdizione esclusiva). - 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'art. 19, comma 6-ter, della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato
in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
a-bis) le controversie relative all'applicazione
dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto
a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con
i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 133, commi 3
e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli
atti che applicano le sanzioni ai sensi dell'art. 326 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di servitu', nonche' i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 a 13 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 (131), comma
1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli atti,
i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art.
5, commi 2 e 4 della medesima legge n.225 del 1992 e le
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di
gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato
olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive
non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento
sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali
tra societa', associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10,
comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai
provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli
atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una
decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento
(UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, a
prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha
concesso.
z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di
ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla
partecipazione a competizioni professionistiche.»
«Art. 135 (Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di
Roma). - 1. Sono devolute alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi
dell'art. 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'art. 14,
comma 2, nonche' le controversie di cui all'art. 104, comma
2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali
di cui all'art. 133, comma 1, lettera m), nonche' i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 al 13 dell'art. 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
incluse le procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31
marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2011, n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche' gli atti, i
provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'art. 5,
commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;
f) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera o), limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall'art. 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z);
h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata; (145) (156)
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'art. 133, comma 1,
lettera z-ter);
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro;
q-quinquies) le controversie relative alle decisioni
adottate ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione,
l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II).
q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di
ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle societa' o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla
partecipazione a competizioni professionistiche.»
Comma 651:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo n. 9 del 2008, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Legittimazione ad agire). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 28, la tutela dei diritti
audiovisivi di cui all'art. 3, comma 1, spetta al solo
organizzatore della competizione, fatta salva la
legittimazione ad agire degli organizzatori dei singoli
eventi in relazione ai diritti secondari oggetto di
autonome iniziative commerciali da parte di costoro ai
sensi degli articoli 4, comma 3, 6, comma 3, e 11, comma 3.
1-bis. I licenziatari che hanno stipulato contratti di
licenza con gli organizzatori della competizione o con gli
organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in
giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi
oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di
comunicazione e ad ottenere che sia vietato il
proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il
litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.
1-ter. Il giudice, su istanza della parte legittimata
ad agire ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dispone misure
idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del
diritto d'autore e dei diritti connessi, anche per l'intera
durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.»
Comma 653:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per
il credito sportivo con sede in Roma):
«Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi per
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
istituzionali, con le disponibilita' di un fondo speciale
costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il
versamento da parte dell'amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato dell'aliquota ad esso spettante a norma
dell'art. 5 del regolamento di cui al D.M. 19 giugno 2003,
n. 179 del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche'
con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'art.
6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti
da decadenza per i quali resta salvo il disposto dell'art.
90, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente art. la relativa rata di
ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.»
Comma 654:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 66
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
«Art. 66 (Dismissione di terreni demaniali agricoli e a
vocazione agricola). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno,
il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto di natura non regolamentare da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del
demanio nonche' su segnalazione dei soggetti interessati,
individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di
proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici
nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del
demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione
del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000
euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o
superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne
determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello
Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il
prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di
vendita di cui al presente comma e' determinato sulla base
di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima
del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e'
riservata alla locazione, con preferenza per
l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla
legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo
periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione
del presente art..
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 3
del citato decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:
«Art. 3 (Banca delle terre abbandonate o incolte e
misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati). - 1.
- 2. Omissis
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, i comuni delle
regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni
immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella
definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai
terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente
periodo e' aggiornato con cadenza annuale.
 


Omissis.»
Il capo III (Misure in favore dello sviluppo
dell'imprenditorialita' in agricoltura e del ricambio
generazionale) del titolo I (Incentivi in favore
dell'autoimprenditorialita') del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144), comprende gli articoli da 9
a 10-quater.
Comma 657:
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 23-bis
del citato decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23-bis (Misure per la competitivita' delle
filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore
olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1. -
1- bis. Omissis
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1
milione di euro, per ciascuna delle annualita' 2018, 2019 e
2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o
resistenti al batterio Xylella fastidiosa nella zona
infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla
decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione,
del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri
adiacente alla zona cuscinetto, o agli interventi di cui al
comma 126 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Omissis.»
Comma 658:
- Si riporta il testo del comma 48 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie
per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese,
del piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e
della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi
locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti
sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale
di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'art.
15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei
componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai
sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio
di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato
di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca
e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia
di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di
euro 100.000.000 a valere sulle disponibilita' del medesimo
Fondo. La Sezione e' destinata alla concessione, a titolo
oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su
portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo
pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI),
direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari,
per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e
l'innovazione industriale posti in essere da imprese di
qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole
e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti
di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definiti i criteri, le modalita' di
selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e
la misura massima della garanzia in relazione al
portafoglio garantito, nonche' le modalita' di concessione,
di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le
risorse della Sezione speciale possono essere incrementate
anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la
prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia del
Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:
«Art. 9 (Fondo garanzia PMI). - 1. La dotazione del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' incrementata di 300 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018. Ai
relativi oneri si provvede ai sensi dell'art. 20.
2. All'art. 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter: Per
l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1, incassate
nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per l'importo
di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole
e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
2-bis. All'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «con
l'intervento» sono inserite le seguenti: «della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e».»
Comma 659:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 3 e 7
dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione
di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP
S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3,
subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Omissis
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
3-bis. - 6. Omissis
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti
di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche'
nei confronti di soggetti privati per il compimento di
operazioni nei settori di interesse generale individuati ai
sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
cui all'art. 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono
essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni
finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata
tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e
delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera
possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto
dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita', gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
Omissis.»
Comma 660:
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 23-bis
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio), come modificato dalla presente legge:
«Art. 23-bis (Misure per la competitivita' delle
filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore
olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1. -
1-bis. Omissis
1-ter. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 1
milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2021, da destinare al reimpianto con piante
tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa
nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di
cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della
Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di
20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto.
Omissis.»
Comma 661:
La DECISIONE DI ESECUZIONE ((UE) 2018/927 DELLA
COMMISSIONE, del 27 giugno 2018 che modifica la decisione
di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per
impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della
Xylella fastidiosa (Wells et al.) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 giugno 2018, n. L 164.
Comma 662:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 34
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972:
«Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai
produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), che applicano il regime speciale e per le cessioni
effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo
periodo.
Omissis.»
Comma 663:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante
«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2018, n. 92.
Comma 668:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 58
del citato decreto-legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti
per la crescita del Paese», come rideterminato da ultimo,
dall'art. 11, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166):
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 11
della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni
concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e
per la limitazione degli sprechi):
«Art. 11 (Rifinanziamento del fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti
e istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi
integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli
sprechi e all'impiego delle eccedenze). - 1. Il fondo di
cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, come rifinanziato dall'art. 1, comma 399,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziato nella
misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
Omissis.»
Comma 670:
- Si riporta il testo del comma 213-bis dell'art. 1
della citata legge n. 266 del 2005, come modificato dalla
presente legge:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si
applicano al personale delle Forze armate di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli
ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni
non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nonche' al personale delle
agenzie fiscali e dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari e al personale ispettivo dell'Ente nazionale
dell'aviazione civile.»
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo
regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE,
ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170
«Legge di delegazione europea 2015», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Autorita' competenti all'irrogazione delle
sanzioni). - 1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressioni frodi dei
prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e' designato quale
autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato ai sensi del
decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e quelle spettanti,
ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti
all'accertamento delle violazioni.
3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono
tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni
acquisite in conformita' alla vigente legislazione.
3-bis. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e'
effettuato presso le tesorerie dello Stato territorialmente
competenti e versato in apposito capitolo del capo XVII
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato.
3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono
riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di
funzionamento nonche' all'incremento dei fondi per la
contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, anche allo scopo di valorizzare
l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al
potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua
destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione
integrativa e' definita con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
non puo' essere superiore al 15 per cento della componente
variabile della retribuzione accessoria legata alla
produttivita' in godimento da parte del predetto personale,
secondo criteri da definire mediante la contrattazione
collettiva integrativa.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Comma 673:
- La legge 13 marzo 1958, n. 250 recante «Previdenze a
favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5
aprile 1958, n. 83.
Comma 674:
- Si riporta il testo vigente del comma 346 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A
decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni
di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente
comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita'
giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di
30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non
obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente
a quaranta giorni in corso d'anno.»
Comma 676:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 89
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate
nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite
le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle
opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art.
91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto
intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di
qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area
demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide
dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree
fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio
1994, n. 37;
g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla
applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione
integrata degli interventi di difesa delle coste e degli
abitati costieri;
i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte
le funzioni amministrative relative alle derivazioni di
acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico
sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di
concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente
decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle
disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi
luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua
sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi
dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua
riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra'
avvenire di intesa tra queste ultime.
Omissis.»
Comma 677:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 37 del codice
della navigazione:
«Art. 37 (Concorso di piu' domande di concessione).
Nel caso di piu' domande di concessione, e' preferito
il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua
utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi
di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione,
risponda ad un piu' rilevante interesse pubblico.
Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per
attivita' turistico-ricreative e' data preferenza alle
richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui
ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.»
Comma 678:
- La citata legge n. 241 del 1990 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Comma 682:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 01
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime):
«1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo'
essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per
servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio
delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio (4);
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad
uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.»
Comma 683:
- Il decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 25 recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 recante «Approvazione del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1952, n. 94, S.O.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 02 del citato
decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494:
«1. Il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice
della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il
rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per
attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle
richieste che importino attrezzature non fisse e
completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle
precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo
rispetto alle nuove istanze.
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui
ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".
2. Dopo l'art. 45 del codice della navigazione e'
inserito il seguente:
"Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle
attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario,
in casi eccezionali e per periodi determinati, previa
autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad
altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della
concessione. Previa autorizzazione dell'autorita'
competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti
la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della
concessione".
Comma 684:
- Il citato decreto-legge n. 78 del 2015, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140,
S.O.
Comma 686:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 16 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Altri servizi esclusi). - 1. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti
dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti
direttamente a scopo terapeutico nell'esercizio delle
professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che
vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere
dalle loro modalita' di organizzazione, di finanziamento e
dalla loro natura pubblica o privata;
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi
cinematografici, a prescindere dal modo di produzione,
distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le
lotterie, le scommesse e le attivita' delle case da gioco,
nonche' alle reti di acquisizione del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.
f-bis) alle attivita' del commercio al dettaglio sulle
aree pubbliche.»
«Art. 16 (Selezione tra diversi candidati). - 1. Nelle
ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori
disponibili per una determinata attivita' di servizi sia
limitato per ragioni correlate alla scarsita' delle risorse
naturali o delle capacita' tecniche disponibili, le
autorita' competenti applicano una procedura di selezione
tra i candidati potenziali ed assicurano la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste
dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti
ad assicurarne l'imparzialita', cui le stesse devono
attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione
le autorita' competenti possono tenere conto di
considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica
sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori
dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente,
della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri
motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto
comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato
per una durata limitata e non puo' essere rinnovato
automaticamente, ne' possono essere accordati vantaggi al
prestatore uscente o ad altre persone, ancorche'
giustificati da particolari legami con il primo.
4-bis. Le disposizioni di cui al presente art. non si
applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 27
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»
Comma 687:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 11
della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 11 (Dirigenza pubblica). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo quanto
previsto dall'art. 17, comma 2, uno o piu' decreti
legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti
legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica,
articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da
requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di
reclutamento, basati sul principio del merito,
dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilita' tra i ruoli, secondo
le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione
di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,
un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per
ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e
affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della
banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati
dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo
unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle
universita' statali, degli enti pubblici di ricerca e delle
agenzie governative istituite ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso
ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
eliminazione della distinzione in due fasce; previsione,
nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalita'
speciali; introduzione di ruoli unici anche per la
dirigenza delle autorita' indipendenti, nel rispetto della
loro piena autonomia; in sede di prima applicazione,
confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle
stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina
speciale in materia di reclutamento e inquadramento della
stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di
una Commissione per la dirigenza statale, operante con
piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono
selezionati con modalita' tali da assicurarne
l'indipendenza, la terzieta', l'onorabilita' e l'assenza di
conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con
scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e
incompatibilita' con cariche politiche e sindacali;
previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa
la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli
incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di
valutazione al fine del conferimento e della revoca degli
incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei
garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta
Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede
di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei
dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non
economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione
della gestione del ruolo unico a una Commissione per la
dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui
al numero 1) della presente lettera; inclusione nel
suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e della
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del
Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso,
ferma restando l'applicazione dell'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e
sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto
ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una
Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei
medesimi criteri di cui al numero 1) della presente
lettera; mantenimento della figura del direttore generale
di cui all'art. 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 2, comma 186, lettera d), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi
requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4)
della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione
della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero
3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo
della legalita' dell'azione amministrativa; mantenimento
della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi
i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato
in attuazione della delega di cui al presente art., sono
iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali di cui all'art. 98 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce
professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli
enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto
albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di contenimento della spesa di personale, specifica
disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette
fasce professionali e sono privi di incarico alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente art.; specifica
disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo
unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come
funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per
coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia
professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali
di ammissione al corso di accesso in carriera gia' avviate
alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo
restando il rispetto della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti
locali di nominare comunque un dirigente apicale con
compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo
della legalita' dell'azione amministrativa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli
incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non
rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilita', per
le citta' metropolitane e i comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa
al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi
dell'art. 108 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi,
dell'affidamento della funzione di controllo della
legalita' dell'azione amministrativa e della funzione
rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni
di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire
la funzione di direzione apicale in via associata,
coerentemente con le previsioni di cui all'art. 14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni; in sede di prima applicazione e
per un periodo non superiore a tre anni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente art., obbligo
per gli enti locali privi di un direttore generale nominato
ai sensi del citato art. 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico
di direzione apicale con compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'
amministrativa, direzione degli uffici e controllo della
legalita' dell'azione amministrativa ai predetti soggetti,
gia' iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di
cui al numero 3), nonche' ai soggetti gia' iscritti
all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del
corso di accesso in carriera, gia' bandito alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione
Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina
prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge
11 marzo 1972, n. 118, nonche' dalle leggi regionali del
Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre
2014, n. 11, anche in conformita' al titolo XI del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni, e alle relative norme di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua
tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e
criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso
ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito
internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di
studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza
annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di
cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero
fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo
annuale del sistema amministrativo; esclusione di
graduatorie di idonei nel concorso di accesso al
corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del
corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione,
per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto
periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore
pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione
nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni
di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da
parte dell'amministrazione presso la quale e' stato
attribuito l'incarico iniziale; possibilita' di reclutare,
con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere
speciali e delle autorita' indipendenti; previsione di
sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in
ambito internazionale, fermo restando il possesso di un
titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale;
cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre
ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti
variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica
e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della
presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei;
possibilita' di reclutare, con il suddetto concorso, anche
dirigenti di carriere speciali e delle autorita'
indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine
del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo
determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato
previo esame di conferma, dopo il primo triennio di
servizio, da parte di un organismo indipendente, con
possibile riduzione della durata in relazione
all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a
esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro,
con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei
pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della
missione e dell'assetto organizzativo della Scuola
nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione
della natura giuridica, con il coinvolgimento di
istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto
prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento
e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo
da assicurare l'omogeneita' della qualita' e dei contenuti
formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla
lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; possibilita' di avvalersi, per le attivita' di
reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di
formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel
rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della
Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le
previsioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione
dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 1º dicembre
2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in
godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi
di formazione concernenti l'esercizio associato delle
funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,
per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei
dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e
delle modalita' del relativo adempimento; coinvolgimento
dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri
dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la
propria opera intellettuale per le suddette attivita' di
formazione;
f) con riferimento alla mobilita' della dirigenza:
semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita'
tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato;
previsione dei casi e delle condizioni nei quali non e'
richiesto il previo assenso delle amministrazioni di
appartenenza per la mobilita' della dirigenza medica e
sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi
dirigenziali: possibilita' di conferire gli incarichi ai
dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla
lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale,
dei requisiti necessari in termini di competenze ed
esperienze professionali, tenendo conto della complessita',
delle responsabilita' organizzative e delle risorse umane e
strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di
ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico,
sulla base di requisiti e criteri definiti
dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti
dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle
attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei
precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonche'
delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre
amministrazioni pubbliche, purche' attinenti all'incarico
da conferire; preselezione di un numero predeterminato di
candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base
dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi
relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi
corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale,
da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e
successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica
successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri,
per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa
Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che
tengano conto della diversita' delle esperienze maturate,
anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e
non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b)
sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione
dell'amministrazione da rendere entro un termine certo,
decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto
riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati
attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c)
del presente comma, previsione di procedure selettive e
comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti
dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle
analoghe discipline e delle relative percentuali, definite
in modo sostenibile per le amministrazioni non statali;
previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali
che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con
congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca
dati di cui alla lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi
dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni,
rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso
pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori
due anni senza procedura selettiva per una sola volta,
purche' motivato e nei soli casi nei quali il dirigente
abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di
presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al
mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa
procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli
incarichi; possibilita' di proroga dell'incarico
dirigenziale in essere, per il periodo strettamente
necessario al completamento delle procedure per il
conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico:
erogazione del trattamento economico fondamentale e della
parte fissa della retribuzione, maturata prima della data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro
collocamento in disponibilita'; disciplina della decadenza
dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di
collocamento in disponibilita' successivo a valutazione
negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per
assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle
societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per
svolgere attivita' lavorativa nel settore privato, con
sospensione del periodo di disponibilita'; possibile
destinazione allo svolgimento di attivita' di supporto
presso le suddette amministrazioni o presso enti senza
scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza
conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
aggiuntive; previsione della possibilita', per i dirigenti
collocati in disponibilita', di formulare istanza di
ricollocazione in qualita' di funzionario, in deroga
all'art. 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche
amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati:
rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi
incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di
carriera in funzione degli esiti della valutazione;
m) con riferimento alla responsabilita' dei dirigenti:
riordino delle disposizioni legislative relative alle
ipotesi di responsabilita' dirigenziale,
amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e
ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale
e responsabilita' amministrativo-contabile, con particolare
riferimento alla esclusiva imputabilita' ai dirigenti della
responsabilita' per l'attivita' gestionale, con limitazione
della responsabilita' dirigenziale alle ipotesi di cui
all'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
limitazione della responsabilita' disciplinare ai
comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti
stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione
del trattamento economico fondamentale e accessorio
nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle
risorse complessivamente destinate, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al
finanziamento del predetto trattamento economico
fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di
posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;
definizione della retribuzione di posizione in relazione a
criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione
dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a
obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a
obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di
limiti assoluti del trattamento economico complessivo
stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla
tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi
alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al
totale; possibilita' di ciascun dirigente di attribuire un
premio monetario annuale a non piu' di un decimo dei
dirigenti suoi subordinati e a non piu' di un decimo dei
suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel
rispetto della disciplina in materia di contrattazione
collettiva e nei limiti delle disponibilita' dei fondi a
essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale
dell'identita' dei destinatari dei suddetti premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi
destinati alla retribuzione accessoria delle diverse
amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria:
graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario;
confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento
fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza
variazione in aumento del trattamento economico
individuale; definizione dei requisiti e criteri per il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del relativo decreto legislativo;
disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo
obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in
modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio
dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle
diverse amministrazioni sulla base degli effettivi
fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di
direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla
legislazione regionale, di direttore dei servizi
socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai
requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei
risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione
dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117
della Costituzione: selezione unica per titoli, previo
avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di
specifici titoli formativi e professionali e di comprovata
esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una
commissione nazionale composta pariteticamente da
rappresentanti dello Stato e delle regioni, per
l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito
presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza
biennale, da cui le regioni e le province autonome devono
attingere per il conferimento dei relativi incarichi da
effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita
da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano
l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della
singola regione o provincia autonoma che procede secondo le
modalita' del citato art. 3-bis del decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di
verifica e di valutazione dell'attivita' dei direttori
generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi
sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in
relazione alla garanzia dei livelli essenziali di
assistenza e dei risultati del programma nazionale
valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilita'
di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione
nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi,
accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel
caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o
di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del
principio di buon andamento e imparzialita'; selezione per
titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori
amministrativi e dei direttori sanitari, nonche', ove
previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei
servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli
professionali, scientifici e di carriera, effettuata da
parte di commissioni regionali composte da esperti di
qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in
appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con
cadenza biennale, da cui i direttori generali devono
obbligatoriamente attingere per le relative nomine;
decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di
leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e
imparzialita'; definizione delle modalita' per
l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di
divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori
sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza
di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei
conti, al risarcimento del danno erariale per condotte
dolose.»
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 40
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Articolo 40. Contratti collettivi nazionali e
integrativi
1. Omissis.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
Omissis.»
Comma 688:
- Si riporta il testo vigente del comma 27 dell'art. 52
della citata legge n. 289 del 2002:
«Art. 52 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
1. - 26. Omissis
27. L'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e' sostituito dal seguente:
"9. E' istituita la struttura tecnica interregionale
per la disciplina dei rapporti con il personale
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale
struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica
per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale
sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da
rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno
parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della
salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
e' disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di
quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine
e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".»
Comma 689:
- Si riporta il testo del comma 514 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«514. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'aliquota di
accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e' rideterminata in euro 2,99 per ettolitro e
per grado-Plato.»
Comma 690:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Accertamento dell'accisa sulla birra). - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra e' derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti
in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la
ricchezza saccarometrica cosi' ottenuta viene arrotondata
ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado
pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo
di grado quelle superiori. Con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o
variati i metodi di rilevazione del grado Plato.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime nonche' contatori per la
determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati
e delle confezioni e, nei casi previsti, della birra a
monte del condizionamento e dei semilavorati. Ultimate le
operazioni di condizionamento, il prodotto e' custodito in
apposito magazzino, preso in carico dal depositario e
accertato dall'ufficio dell'Agenzia.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento
gestiti in regime di deposito fiscale, presso cui sono
installati i contatori per la determinazione del numero
degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 del presente art., nei birrifici di cui
all'art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n.
1354, aventi una produzione annua non superiore a 10.000
ettolitri il prodotto finito e' accertato a conclusione
delle operazioni di condizionamento. Alla birra realizzata
nei birrifici di cui al presente comma, si applica
l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al
presente testo unico ridotta del 40 per cento.
3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al comma 3-bis, con particolare riguardo all'assetto del
deposito fiscale e alle modalita' semplificate di
accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli
impianti di cui al medesimo comma.
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a venti ettolitri, e' in
facolta' dell'Agenzia stipulare convenzioni di abbonamento,
valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa
convenuta in due rate semestrali anticipate, ferma restando
l'applicabilita' del comma 3-bis.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) tre decimi di grado, rispetto al valore dichiarato,
per la gradazione saccarometrica media effettiva del
prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati
su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e
contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per
il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.»
Comma 692:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 75 (Testo unico in materia
di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle
piante officinali, ai sensi dell'art. 5, della legge 28
luglio 2016, n. 154):
«Art. 3 (Prelievo, raccolta e prima trasformazione di
piante officinali spontanee). - 1. In conformita' a quanto
disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9
dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' dal decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in
particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano l'attivita' di prelievo delle specie di piante
officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi
territori, in coerenza con le esigenze di conservazione
della biodiversita' locale.
2. Il decreto di cui all'art. 1, comma 3, disciplina
l'attivita' di raccolta e prima trasformazione delle specie
di piante officinali spontanee, nel rispetto del
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno
2007 ed, in particolare, dell'art. 12, paragrafo 2, nonche'
delle specie e delle varieta' da conservazione o in via di
estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.
3. La raccolta di piante, alghe, funghi macroscopici e
licheni cresciuti spontaneamente e destinati ad essere
impiegati come ingredienti di un medicinale e' effettuata
in accordo alle Good Agricultural and Collection Practice
(GACP) di cui all'art. 2, comma 2.»
Comma 695:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 25-quater del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973:
«Art. 25-quater (Ritenuta sui compensi corrisposti ai
raccoglitori occasionali di tartufi). - 1. I soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23 applicano ai compensi
corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non
identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in
relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo
d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si
applica all'aliquota fissata dall'art. 11 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per il primo scaglione di reddito ed e'
commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto
del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle
spese di produzione del reddito.»
Comma 696:
- Si riporta il testo del comma 109 dell'art. 1 della
citata legge n. 311 del 2004, come modificato dalla
presente legge:
«109. La cessione di prodotti selvatici non legnosi
generati dall'attivita' di raccolta descritta alla classe
ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante
officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del testo
unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75
non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito
di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari
sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di
appartenenza la quantita' del prodotto commercializzato e
la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle
risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a
certificare al momento della vendita la provenienza del
prodotto, la data di raccolta e quella di
commercializzazione.»
Comma 698:
- Si riporta il testo della Tabella A, parte I, della
Tabella A, parte II-bis, e della Tabella A, parte III, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, come modificato dalla presente legge:
«Tabella A - Parte I [Beni e servizi soggetti ad
aliquota ridotta]
Parte I
Prodotti agricoli e ittici
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02 - 01.03 - 01.04);
3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti,
commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex
02.02);
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex
01.06);
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn.
3) e 4), fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche
o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex
02.06);
6) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco o
refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati,
esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla
piscicoltura;
8) crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche
separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi,
refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non
sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03),
derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento;
9) latte e crema di latte freschi non concentrati ne'
zuccherati (v.d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
12) miele naturale (v.d. 04.06);
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti;
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze
(v.d. 06.01 - 06.02);
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04);
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex
07.01 - ex 07.03);
15-bis) tartufi, nei limiti delle quantita' standard di
produzione determinate con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze;
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep,
topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad
alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati
in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06);
18) frutta commestibili, fresche o secche, o
temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 -
08.12);
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato
e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07);
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati
(v.d. ex 12.01);
23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate non torrefatte (v.d. ex 12.08);
26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle
specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina
o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e
simili, freschi o secchi anche tagliati, frantumati o
polverizzati (v.d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e
prodotti vegetali impiegati principalmente
nell'alimentazione umana, non nominati ne' compresi altrove
(v.d. ex 12.08);
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v.d. 12.09);
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio, fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi,
greggi, non pelati, ne' spaccati, ne' altrimenti preparati;
saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);
32) alghe (v.d. ex 14.05);
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d.
ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche
mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole;
mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex
20.07 - 22.04 - ex 22.05);
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli
liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti piu' del
ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07);
38) aceto di vino (v.d. ex 22.10);
39) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie
(v.d. ex 23.04);
40) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(v.d. 24.01);
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d.
44.01);
44) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente
sgrossato (v.d. 44.03);
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno
tropicale (v.d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero,
sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d.
50.01);
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate;
cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03);
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex
53.02);
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami
di lino (v.d. ex 54.01);
51) ramie' greggio (v.d. ex 54.02);
52) cotone in massa; cascami di cotone non pettinati
ne' cardati (v.d. 55.01 - 55.03);
53) canapa (cannabis sativa) greggia, macerata,
stigliata, stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01);
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex
57.02);
55) sisal greggia (v.d. ex 57.04);
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita
(v.d. ex 33.01).»
«Tabella A - Parte II-bis
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e
27-ter) dell'art. 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a
rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare.
1-quater) tartufi freschi o refrigerati.»
Comma 699:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 75 del 2018 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
692.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 34 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972:
«Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
1. - 5. Omissis
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari e i
committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all'art. 21, indicandovi
la relativa imposta, determinata applicando le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'art. 25. Le disposizioni del
presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 54 e 55
dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
«54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni applicano il regime
forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89
del presente art. se, al contempo, nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti
indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge,
diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue
l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare
complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per
lavoro accessorio di cui all'art. 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, anche assunti secondo la
modalita' riconducibile a un progetto ai sensi degli
articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme
erogate sotto forma di utili da partecipazione agli
associati di cui all'art. 53, comma 2, lettera c), e le
spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti,
dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non
supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto
limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo
sostenuto dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva
il valore normale dei medesimi determinato ai sensi
dell'art. 9 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e
professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio
dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale
o familiare del contribuente, concorrono nella misura del
50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e'
superiore ai limiti di cui agli articoli 54, comma 2,
secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti,
utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della
professione;
d).
55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e
dei compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso
al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti
dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il
limite piu' elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle
diverse attivita' esercitate.»
- Il testo dei commi da 56 a 75 dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 11.
- Il testo dei commi 64 e seguenti dell'art. 1 della
citata legge n. 190 del 2014 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 22.
Comma 700:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
della L. 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i
prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive
aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita'.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche
per l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di
igiene e sanita', i medesimi soggetti di cui al comma 1
possono altresi' vendere direttamente al dettaglio in tutto
il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e
alimentari, appartenenti ad uno o piu' comparti agronomici
diversi da quelli dei prodotti della propria azienda,
purche' direttamente acquistati da altri imprenditori
agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti
provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente
rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti
acquistati da altri imprenditori agricoli.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre,
fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o
politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non
e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle
indicazioni delle generalita' del richiedente,
dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi
di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la
vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla,
ivi compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al
dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
al sindaco del comune in cui si intende esercitare la
vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve
contenere la richiesta di assegnazione del posteggio
medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
4-bis. La vendita diretta mediante il commercio
elettronico puo' essere iniziata contestualmente all'invio
della comunicazione al comune del luogo ove ha sede
l'azienda di produzione.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti
agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
societa' di persone e le persone giuridiche i cui
amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle
funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa',
condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione
degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio
dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente
decreto legislativo continuano a non applicarsi le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4,
comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n.
114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla
vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
euro per le societa', si applicano le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'art. 34
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o
trasformati, gia' pronti per il consumo, mediante
l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilita'
dell'impresa agricola, anche in modalita' itinerante su
aree pubbliche o private, nonche' il consumo immediato dei
prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli
arredi nella disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e
con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico-sanitario.
8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti
agricoli ai sensi del presente art. non comporta cambio di
destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
puo' esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in
cui sono ubicati i locali a cio' destinati.»
Comma 702:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 1-bis del
citato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni). - 1. - 11. Omissis
12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti
da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000
metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi
nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate
ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i
soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di
cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
nonche' in comuni prealpini di collina, pedemontani e della
pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del
relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione
del fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
Omissis.»
Comma 704:
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3-bis (Credito di imposta e finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione). - 1. I contributi di cui
all'art. 3, comma 1, lettere a), b) ed f), del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi
di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di
edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonche' al
risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali
all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte
danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle
attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la
continuita' produttiva, e dei danni subiti da prodotti in
corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari, nei limiti stabiliti dai Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i
provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente
concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con
le modalita' del finanziamento agevolato. A tal fine, i
soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 74
del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti
tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione
bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai
sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a), secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e'
concessa la garanzia dello Stato di cui al presente art. e
sono definiti i criteri e le modalita' di operativita'
della stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini
del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo
precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente
comma e' elencata nell'allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente art., in capo
al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito
di imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive
espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche
parziale del finanziamento per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente art.. In tutti i casi di risoluzione
del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore
chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ognialtro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica al Presidente della Regione, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del
debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e
dei relativi interessi nonche' delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati
spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
4.1. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni
provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e' riconosciuto
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il
completamento della fase di ricostruzione.
4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese
agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei
Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in
deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente
bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in
unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in
ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli
stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario
del finanziamento il credito di imposta, che e'
contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato
sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche'
le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione
del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti
correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono
utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori
entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui
al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le
somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al
periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui
siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in
parte, con provvedimento delle autorita' competenti, sono
restituite in conformita' a quanto previsto dalla
convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al
comma 1, anche in compensazione del credito di imposta gia'
maturato.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono definiti i criteri
e le modalita' attuativi del presente art., anche al fine
di assicurare uniformita' di trattamento e un efficace
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. I Presidenti
delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
definiscono, con propri provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, del medesimo
decreto-legge e con il suddetto protocollo di intesa, tutte
le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche
al fine di assicurare il rispetto del limite di 6.000
milioni di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente art., e'
autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a
decorrere dal 2013.
7. All'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
«3-quater. Sono fatte salve le certificazioni
rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto
di attuazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge 12
novembre 2011, n. 183, esclusivamente al fine di consentire
la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis nonche'
l'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti
stabiliti dal decreto di cui all'art. 8, comma 5, lettera
b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e
all'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».
8. Per le strette finalita' connesse alla situazione
emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29
maggio 2012, per le annualita' dal 2012 al 2014 e'
autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro
flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, e dall'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura
commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge
n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei
limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente art..
Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i
limiti e la scadenza sopra fissati, puo' essere prorogato.
Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni
destinate agli enti locali, non operano i vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono
effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite,
dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate
dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per
le assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base
al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita'
di personale assunte con contratti flessibili e' attuato
nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il
16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento
alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati
nonche', per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la
struttura commissariale, avviene previa intesa tra le
unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in
unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni
o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
8-bis. I comuni individuati nell'allegato 1 al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e le
unioni di comuni cui gli stessi aderiscono, per le
annualita' 2012 e 2013, sono autorizzati ad incrementare le
risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della
spesa di personale, calcolata secondo i criteri applicati
per l'attuazione dei commi 557 e 562 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le amministrazioni comunali
nel determinare lo stanziamento integrativo devono in ogni
caso assicurare il rispetto del patto di stabilita' nonche'
delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 76 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni. Gli stanziamenti integrativi sono
destinati a finanziare la remunerazione delle attivita' e
delle prestazioni rese dal personale in relazione alla
gestione dello stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici ed alla riorganizzazione della gestione ordinaria.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,
nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno
2012, euro 20 milioni per l'anno 2013, euro 20 milioni per
l'anno 2014, euro 25 milioni per l'anno 2015 ed euro 25
milioni per l'anno 2016.»
Comma 715:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134:
«Art. 24 (Contributo tramite credito di imposta per le
nuove assunzioni di profili altamente qualificati). - 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla
forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore
economico in cui operano, nonche' dal regime contabile
adottato, e' concesso un contributo sotto forma di credito
d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila
euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le
assunzioni a tempo indeterminato di:
a) personale in possesso di un dottorato di ricerca
universitario conseguito presso una universita' italiana o
estera se riconosciuto equipollente in base alla
legislazione vigente in materia;
b) personale in possesso di laurea magistrale in
discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui
all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attivita'
di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.
1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle
assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici
previsti alle lettere a) e b) del comma 1.
2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi
relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso e'
utilizzato e non e' soggetto al limite annuale di cui
all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della
base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del
comma 1, e' concesso per il personale impiegato nelle
seguenti attivita':
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale
principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui
fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche
dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad
acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a
punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un
miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi,
necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei
prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e
utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura
scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di
produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o
servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi
anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali
attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti,
disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano
destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi
utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota
destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando
il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale
finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato
per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di
convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti
di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale
comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi
ammissibili.
4. Il diritto a fruire del contributo decade:
a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore
o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel
periodo di imposta precedente all'applicazione del presente
beneficio fiscale;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per
un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso
delle piccole e medie imprese;
b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un
Paese non appartenente all'Unione europea riducendo le
attivita' produttive in Italia nei tre anni successivi al
periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a
quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore
a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute
e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti
disposizioni, nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datore di lavoro per condotta antisindacale.
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui
al presente art., il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
potra' avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di
societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta'
scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le
modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
6. Per fruire del contributo le imprese presentano
un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate
con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello
sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto
del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche
parziale, del contributo per il verificarsi del mancato
rispetto delle condizioni previste dalle presenti
disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico
procede, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
8. I controlli avvengono sulla base di apposita
documentazione contabile certificata da un professionista
iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio
sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
9. Le imprese non soggette a revisione contabile del
bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque
avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o
di un professionista iscritto al registro dei revisori
contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti,
alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con
l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attivita' di
certificazione contabile di cui al presente comma sono
considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila
euro.
10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai
commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'art. 64 del
codice di procedura civile.
11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie.
12. All'ultimo periodo dell'art. 1, comma 851, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola
«riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte
eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
13. Per l'attuazione del presente art. e' autorizzata
la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo
onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e
garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle
zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una
quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la
sede o unita' locali nei territori dei comuni identificati
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74.»
Comma 718:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 4 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro). - 1. - 11. Omissis
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il
presidente dell'ANPAL di cui al successivo art. 6. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono nominati il presidente e il
direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza
del presidente e del direttore generale in carica. Il
presidente decade altresi' dalla carica di amministratore
unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore
generale di formulare proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'art. 8,
comma 2, e' attribuita al presidente.
Omissis.»
Comma 720:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 199.
Comma 721:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. - 4. Omissis
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
solo se espressamente previsto, alle societa' quotate, come
definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), nonche' alle
societa' da esse controllate.»
Comma 722:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 4 del
citato decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Finalita' perseguibili mediante l'acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche). - 1. - 5.
Omissis
6. E' fatta salva la possibilita' di costituire
societa' o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento
(CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, dell'art. 42 del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508
del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio
2014.
Omissis.»
Comma 723:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 24 (Revisione straordinaria delle
partecipazioni). - 1. Le partecipazioni detenute,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente
decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle
categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i
requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in
una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono
alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20,
commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017,
ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le
partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuando quelle che devono essere
alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso
negativo, e' comunicato con le modalita' di cui all'art. 17
del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le
informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte
dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla
struttura di cui all'art. 15.
2. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di
cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano
operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma
612 dello stesso art., fermi restando i termini ivi
previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla
sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art.
5, comma 4, nonche' alla struttura di cui all'art. 15,
perche' verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di
cui al presente art..
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10,
avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione
di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo
ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal
comma 4, il socio pubblico non puo' esercitare i diritti
sociali nei confronti della societa' e, salvo in ogni caso
il potere di alienare la partecipazione, la medesima e'
liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art.
2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui
all'art. 2437-quater del codice civile.
5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore
delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021
le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso
in cui le societa' partecipate abbiano prodotto un
risultato medio in utile nel triennio precedente alla
ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le
partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non
procedere all'alienazione.
6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma
dell'art. 2437-quater del codice civile ovvero in caso di
estinzione della partecipazione in una societa'
unipersonale, la societa' e' posta in liquidazione.
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1
valgono anche nel caso di partecipazioni societarie
acquistate in conformita' ad espresse previsioni normative,
statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma
1, si applica l'art. 1, commi 613 e 614, della legge n. 190
del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al
presente art., in occasione della prima gara successiva
alla cessazione dell'affidamento in favore della societa' a
controllo pubblico interessata da tali processi, il
rapporto di lavoro del personale gia' impiegato
nell'appalto o nella concessione continua con il
subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi
dell'art. 2112 del codice civile.»
Comma 724:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2016, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 26 (Altre disposizioni transitorie). - 1. Le
societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i
propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro
il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell'art. 17, comma
1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre
2017.
2. L'art. 4 del presente decreto non e' applicabile
alle societa' elencate nell'allegato A, nonche' alle
societa' aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione
di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni,
ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati
dalle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque
mantenere le partecipazioni in societa' quotate detenute al
31 dicembre 2015.
4. Nei diciotto mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che abbiano deliberato la
quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati
con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove
entro il suddetto termine la societa' interessata abbia
presentato domanda di ammissione alla quotazione, il
presente decreto continua a non applicarsi alla stessa
societa' fino alla conclusione del procedimento di
quotazione.
5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in
vigore, il presente decreto non si applica alle societa' in
partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno
2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di
strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in
mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla
Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto
termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia
concluso, il presente decreto continua a non applicarsi
alla stessa societa'. Sono comunque fatti salvi, anche in
deroga all'art. 7, gli effetti degli atti volti
all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni degli articoli 4, 17, 19 e 25 non si
applicano alle societa' a partecipazione pubblica derivanti
da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi
dell'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.
6-bis. Le disposizioni dell'art. 20 non si applicano
alle societa' a partecipazione pubblica di cui all'art. 4,
comma 6.
7. Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi
progetti, le partecipazioni pubbliche nelle societa'
costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti
territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale,
ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.
8. Ove alla data di entrata in vigore del presente
decreto non sia stato adottato il decreto previsto
dall'art. 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, il decreto di cui all'art. 11, comma 6 e' adottato
entro trenta giorni dalla suddetta data.
9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 11-quater, comma 1, le parole: «Si
definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;
b) all'art. 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per
societa' partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai
fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per
societa' partecipata».
10. Le societa' a controllo pubblico si adeguano alle
previsioni dell'art. 11, comma 8, entro il 31 luglio 2017.
11. Salva l'immediata applicazione della disciplina
sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla
razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a
partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31
dicembre 2017.
12. Al fine di favorire il riordino delle
partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla
previsione di cui all'art. 9, comma 1, ove entro il 31
ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la
titolarita' delle partecipazioni societarie delle altre
amministrazioni statali e' trasferita al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla
previsione normativa originaria riguardante la costituzione
della societa' o l'acquisto della partecipazione.
12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente
decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la
societa' di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 2016,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno
2016, n. 119.
12-ter. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 8, le
disposizioni dell'art. 20 trovano applicazione decorsi 5
anni dalla loro costituzione.
12-quater. Per le societa' di cui all'art. 4, comma 7,
solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui
all'art. 20, comma 2, lettera e), si considerano i
risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in
vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di
cui all'art. 20, comma 2, lettera d), il primo triennio
rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima
applicazione del suddetto criterio relativo al triennio
2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non
superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente
l'entrata in vigore del presente decreto ai fini
dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui
all'art. 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini
dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui
all'art. 20.
12-sexies. In deroga all'art. 4, le amministrazioni
pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni
nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e
autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi
della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa',
le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lettere a) ed
e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui
all'art. 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31
maggio 2018.»
Comma 726:
- Si riporta il testo del comma 62 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti), come modificato dal
comma 727 della presente legge:
«Art. 1
1. - 61. Omissis
62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche
di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61,
nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari
a euro 90 milioni, delle risorse gia' destinate
nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, di cui all'art. 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata
la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono
ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di
procedure selettive.
Omissis.»
Comma 727:
- Il testo del comma 62, dell'art. 1, della citata
legge n. 107 del 2015, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 726.
Comma 728:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 1, comma
126.
Comma 729:
- Si riporta il testo vigente del comma 201 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015:
«201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la
dotazione organica complessiva di personale docente delle
istituzioni scolastiche statali e' incrementata nel limite
di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni
nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56
milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019,
1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno
2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni
nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63
milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle
determinate ai sensi dell'art. 19, comma 7, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel
testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' ai sensi dell'art. 15, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128.
Omissis.»
Comma 731:
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 478.
Comma 735:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 marzo 2015, n. 20 (Disposizioni urgenti per
l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in
crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di
Taranto), come modificato dall'Art. 1, comma 737, della
presente legge:
«Art. 5 (Contratto istituzionale di sviluppo per l'area
di Taranto). - 1. In considerazione della peculiare
situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli
interventi che riguardano detta area e' disciplinata dallo
specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88,
di seguito denominato «CIS Taranto».
2. Il CIS Taranto e' sottoscritto dai soggetti che
compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di
Taranto, istituito e disciplinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri presso la struttura
di missione "Aquila-Taranto-POIN Attrattori" della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Tavolo istituzionale ha il compito
di coordinare e concertare tutte le azioni in essere
nonche' definire strategie comuni utili allo sviluppo
compatibile e sostenibile del territorio ed e' presieduto
dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo
delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei
trasporti, della difesa, per i beni e le attivita'
culturali, della salute, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro
per il Sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in
amministrazione straordinaria, da un rappresentante della
regione Puglia, della camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di Taranto, della provincia di
Taranto, dell'Autorita' di sistema portuale del mare Ionio,
del Commissario straordinario per la bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del
comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei
comuni ricadenti nell'area di Taranto. Il Tavolo
istituzionale assorbe le funzioni di tutti i tavoli tecnici
comunque denominati su Taranto istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelli
costituiti presso le amministrazioni centrali, regionali e
locali.
2-bis. Il Tavolo istituzionale ha il compito di
verificare, decorsi dodici mesi dalla data di
sottoscrizione, lo stato di applicazione del CIS Taranto.
2-ter. Il CIS Taranto deve contenere il Programma per
le bonifiche di cui all'art. 6 e il Piano di interventi nel
comune di Taranto di cui all'art. 8.
3. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.»
Comma 737:
- Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma
735.

Comma 738:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 619 a 621
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«619. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione
del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca indice entro il 28
febbraio 2018 una procedura selettiva per titoli e colloqui
finalizzata all'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno
scolastico 2018/2019, del personale che alla data di
entrata in vigore della presente legge e' titolare di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi
dei decreti attuativi dell'art. 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni
assimilabili a quelli propri degli assistenti
amministrativi e tecnici. Il bando definisce requisiti,
modalita' e termini per la partecipazione alla selezione.
Le immissioni in ruolo dei vincitori avvengono nell'ambito
dell'organico del personale assistente amministrativo e
tecnico di cui all'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto
disposto dall'art. 1, comma 334, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, a valere sui posti accantonati in attuazione
dei decreti di cui al primo periodo. I vincitori sono
assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore
spesa di personale, pari a 5,402 milioni di euro nel 2018 e
a 16,204 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I
rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere
trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore
se non in presenza di risorse certe e stabili.
620. Per lo svolgimento della procedura selettiva di
cui al comma 619 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro nel
2018.
621. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 619
e 620 si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di
cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.»
Comma 739:
- Il testo dei commi da 619 a 621 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 738.
Comma 740:
- Il testo dei commi da 619 a 621 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 738.
Comma 741:
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 recante
«Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art.
1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015,
n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2017, n. 112, S.O.
Comma 742:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) ). -
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a
conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo
scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri
di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati,
convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza,
che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola
dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni
di lezione. La frequenza di tali classi, attestata
dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle
attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro
di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza
delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente art. possono
essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso
i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto
la guida di personale esperto.»
Comma 743:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 91 del 2014 Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Interventi urgenti per l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici, sanitari, sportivi e
universitari pubblici). - 1. A valere sul Fondo di cui
all'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro,
possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai
soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa
vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione
universitaria, nonche' di edifici dell'Alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di
realizzare interventi di incremento dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici, ivi inclusi gli asili
nido, e universitari negli usi finali dell'energia e di
efficientamento e risparmio idrico, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del
predetto fondo. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i
finanziamenti tenuto conto di quanto stabilito dal decreto
di cui al comma 8 del presente art., seguendo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al
comma 1 possono essere concessi anche a:
a) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e
idrico di impianti sportivi di proprieta' pubblica non
compresi nel piano di cui al comma 3 dell'art. 15 del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e
idrico di edifici di proprieta' pubblica adibiti a
ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1
e 1-bis sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1
e 1-bis si applica la riduzione del cinquanta per cento del
tasso di interesse di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico
per l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi
inclusi gli asili nido, e universitaria, il fondo di cui al
comma 1, nel limite delle risorse ivi previste, puo'
altresi' concedere finanziamenti a tasso agevolato che
prevedano la selezione dei progetti di investimento
presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi
dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e successive modificazioni, unitamente ai soggetti
privati a cui attribuire specifici compiti operativi
connessi alla realizzazione dell'intervento di incremento
dell'efficienza energetica. I progetti di investimento,
selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da
parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi
immobiliari e da soggetti incaricati della loro
realizzazione e devono dimostrare la convenienza economica
e l'efficacia nei settori di intervento.
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui
ai commi 1, 1-bis e 4 avviene sulla base di diagnosi
energetica comprensiva di certificazione energetica, ai
sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente art. devono
conseguire un miglioramento del parametro di efficienza
energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo
massimo di tre anni. Tale miglioramento e' oggetto di
certificazione da parte di un professionista competente
abilitato, che non sia stato coinvolto nelle fasi
antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo
dell'intervento realizzato. La mancata produzione di idonea
certificazione attestante la riduzione del consumo
energetico determina la revoca del finanziamento a tasso
agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui
al presente art. non potra' essere superiore a venti anni.
Per gli interventi di efficienza energetica relativi
esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit e diagnosi,
la durata massima del finanziamento e' fissata in dieci
anni e l'importo del finanziamento non puo' essere
superiore a trentamila euro per singolo edificio. L'importo
di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione di
euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti,
e a due milioni di euro per interventi relativi agli
impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio,
comprensivo dell'involucro.
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche al fine del raggiungimento
entro il 2020 degli obiettivi stabiliti in sede europea dal
pacchetto clima-energia, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di
erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso
agevolato di cui al presente art., nonche' le
caratteristiche di strutturazione dei fondi e dei progetti
di investimento che si intendono realizzare ai sensi del
comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli
equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente art. non devono
derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia
di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al
presente art., e' assicurato, in raccordo con i Ministeri
competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
anche mediante apposita struttura di missione, alle cui
attivita' si fa fronte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
Comma 744:
- Il testo del comma 8 dell'art. 9 del citato
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 743.
Comma 745:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57 (Misure per lo sviluppo della green economy).
- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' abrogato l'art. 1, comma 1112, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma
1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono essere
concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati
e a soggetti pubblici per effettuare interventi e attivita'
nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio
idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di
«seconda e terza generazione»;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante
bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e
scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di
tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione»,
«solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse,
biogas e geotermia;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali
dell'energia nei settori civile, industriale e terziario,
compresi gli interventi di social housing;
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di
prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi
che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una
riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse
nell'arco dell'intero ciclo di vita.
2. I finanziamenti di cui al presente art. sono
erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza
della disponibilita' del Fondo. A tal fine, al Fondo di cui
al comma 1 affluiscono anche le rate di rimborso dei
finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse
comunitarie.
3. Sono fatte salve le domande di finanziamento
agevolato presentate ai sensi del decreto ministeriale 25
novembre 2008 e successiva circolare del 16 febbraio 2012.
Le risorse assegnate con il citato decreto ministeriale 25
novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in
vigore della presente norma possono essere destinate al
finanziamento degli interventi ricadenti nei settori di cui
al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, i settori di cui al comma
1 possono essere integrati o modificati.
5. Le modalita' di presentazione delle domande e le
modalita' di erogazione dei finanziamenti sono disciplinate
nei modi previsti dall'art. 2, lettera s), del decreto 25
novembre 2008, prevedendo procedure semplificate e
informatizzate di accesso al beneficio.
6. Ai progetti di investimento presentati dai soggetti
pubblici, dalle societa' ESCO, dagli affidatari di
contratti di disponibilita' stipulati ai sensi dell'art. 44
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche'
dalle societa' a responsabilita' limitata semplificata
costituite ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile e
dalle imprese di cui all'art. 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, si applica la riduzione del 50%
del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009.
7. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei
settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a
settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai
soggetti di cui al precedente comma 6, per i quali la
durata non puo' essere superiore a centoventi mesi.»
Comma 746:
- Si riporta il testo dell'art. 6-ter del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (Misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione
dell'ambiente), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6-ter (Normale tollerabilita' delle immissioni
acustiche). - 1. Nell'accertare la normale tollerabilita'
delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi
dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni
caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che
disciplinano specifiche sorgenti e la priorita' di un
determinato uso.
1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si
applicano i criteri di accettabilita' del livello di rumore
di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative
norme di attuazione.»
Comma 750:
- La legge 30 marzo 2004, n. 92 recante «Istituzione
del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle
foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del
confine orientale e concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86.
Comma 751:
- Si riporta il testo dell'art. 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 228 (Pneumatici fuori uso). - 1. Fermo restando
il disposto di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, nonche' il disposto di cui agli articoli 179 e 180
del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento
di finalita' di tutela ambientale secondo le migliori
tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attivita'
di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei
pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche
attraverso la ricostruzione e' fatto obbligo ai produttori
e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o
in forma associata e con periodicita' almeno annuale, alla
gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a
quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla
vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad
attivita' di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad
ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel
rispetto dell'art. 177, comma 1. Ai fini di cui al presente
comma, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento
equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in
peso a novantacinque.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
sono disciplinati i tempi e le modalita' attuative
dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della
commercializzazione dei pneumatici e' indicato in fattura
il contributo a carico degli utenti finali necessario,
anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici,
per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al
comma 1. Detto contributo, parte integrante del
corrispettivo di vendita, e' assoggettato ad IVA ed e'
riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il
produttore o l'importatore applicano il rispettivo
contributo vigente alla data della immissione del
pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il
contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di
commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per
ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto
in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto
dello stesso.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa
associata, da parte dei produttori e importatori di
pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti
al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo
di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente
costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con
esenzione del produttore o importatore da ogni relativa
responsabilita'.
3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o
le loro eventuali forme associate determinano annualmente
l'ammontare del rispettivo contributo necessario per
l'adempimento, nell'anno solare successivo, degli obblighi
di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di
ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del
contributo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, se necessario, richiede integrazioni
e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle
informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale
informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E'
fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in
corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e
degli importatori di pneumatici o le rispettive forme
associate, del contributo richiesto per l'anno solare in
corso. I produttori e gli importatori di pneumatici o le
loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due
esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal
contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori
uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico
accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo
comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo
ambientale.
4. I produttori e gli importatori di pneumatici
inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono
assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria
proporzionata alla gravita' dell'inadempimento, comunque
non superiore al doppio del contributo incassato per il
periodo considerato.»
Comma 753:
- Il testo del comma 1 dell'art. 23 della citata legge
n. 289 del 2002 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
151.
Comma 754:
- Si riporta il testo vigente del comma 151 dell'art. 3
della citata legge n. 350 del 2003:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1. - 150. Omissis
151. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per le
esigenze correnti di funzionamento dei servizi
dell'amministrazione, con una dotazione, a decorrere
dall'anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del
Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze,
tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti,
si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita'
previsionali di base interessate del medesimo stato di
previsione.
Omissis.»
- Il testo del comma 1 dell'art. 23 della citata legge
n. 289 del 2002 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
151.
Comma 756:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281 recante «Legge quadro
in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1991, n. 203.
 


Comma 757:
- Si riporta il testo dell'art. 64 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dal presente comma e dal comma 761 della
presente legge:
«Art. 64 (Servizi nelle scuole). - 1. Al fine di
consentire la regolare conclusione delle attivita'
didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare
avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in
ambienti in cui siano garantite idonee condizioni
igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta
anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai
stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano
scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei
servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonche'
degli interventi di mantenimento del decoro e della
funzionalita' degli immobili adibiti a sede di istituzioni
scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime
istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli
occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti gia'
destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di
fornitura, sino al 31 dicembre 2019.
2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro
Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata,
l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di
spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'art. 1, comma 379,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni
tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto
di risoluzione e alle condizioni economiche pari
all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna
area omogenea nelle regioni in cui non e' intervenuta la
risoluzione della convenzione-quadro Consip, da calcolare
con riferimento alle sole regioni nelle quali la
convenzione-quadro Consip era gia' attiva alla data del 24
aprile 2017.
2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i
contratti attuativi della convenzione-quadro Consip,
l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di
spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'art. 1, comma 379,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni
tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle
condizioni economiche pari all'importo del prezzo di
aggiudicazione della medesima.
3. (Abrogato).
4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri
servizi ausiliari, nonche' degli interventi di mantenimento
del decoro e della funzionalita' degli immobili adibiti a
sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da
parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di
spesa previsti dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 190
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019.
5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente art., pari
a 64 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede per
l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n.
107.
5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno
scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici e
sostenibili per l'ambiente nell'ambito dei servizi di
refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole
dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole
secondarie di primo e di secondo grado, e' istituito nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche
biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro della salute, limitatamente agli aspetti
di competenza, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformita' alla
disciplina europea vigente, le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici nonche' i requisiti e le
specifiche tecniche necessari per qualificare il servizio
di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo e'
destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del
servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare
iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e
di accompagnamento al servizio di refezione ed e' assegnato
annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa
biologica presenti in ciascuna regione e provincia
autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono
aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono
l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di
prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche
tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni
di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni
di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno
2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2
milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Comma 758:
- La legge 27 febbraio 2006, n. 105 recante «Interventi
dello Stato nel sistema fieristico nazionale» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2006, n. 64.
Comma 759:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). - 1.
Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle
Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o l'unita'
locale all'interno della zona franca di cui al comma 1, e
che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal
1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2015, possono beneficiare,
in relazione ai redditi e al valore della produzione netta
derivanti dalla prosecuzione dell'attivita' nei citati
Comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente art.
per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa
economica all'interno della zona franca entro il 31
dicembre 2019, ad eccezione delle imprese che svolgono
attivita' appartenenti alla categoria F della codifica
ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la
sede legale o operativa nei comuni di cui agli allegati 1,
2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per i tre anni successivi.
4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi
non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui al presente art. che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
5. La zona franca di cui al comma 1 comprende anche i
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al
comma 2, spettano alle imprese che hanno la sede principale
o l'unita' locale nei comuni di cui al predetto allegato
2-bis e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017
al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al
25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno
2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'
autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7
milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite
annuale. Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le
agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al
periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie.
7. Le agevolazioni di cui al presente art. sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
art. si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161
dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di
decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.»
Comma 760:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del citato
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 58 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
sistema universitario e degli enti di ricerca). - 1. Al
fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e
della ricerca all'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13-bis, le parole «triennio 2012-2014» sono
sostituite dalle seguenti «biennio 2012-2013» e le parole
«per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli
anni 2014 e 2015»;
b) al comma 14, le parole «quadriennio 2011-2014» sono
sostituite dalle seguenti «triennio 2011-2013» e le parole
«per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti «per gli
anni 2014 e 2015».
2. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' statali e' incrementato di euro 21,4 milioni
nell'anno 2014 ed euro 42,7 milioni a decorrere dall'anno
2015 e il Fondo ordinario per gli enti di ricerca e'
incrementato di euro 3,6 milioni nell'anno 2014 ed euro 7,1
milioni a decorrere dall'anno 2015.
3. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente periodo:
«Non e' richiesto il parere della commissione di cui al
terzo periodo nel caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta
qualificazione di cui al primo periodo, effettuate entro
tre anni dalla vincita del programma.».
3-bis. All'art. 6, comma 12, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le
parole: «soggetti privati» sono aggiunte le seguenti:
«nonche' da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad
attivita' di ricerca».
4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad
euro 25 milioni nell'anno 2014 ed euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei
risparmi di spesa di cui al comma 5.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino
al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed
educative statali acquistano, ai sensi dell'art. 1, comma
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi
esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle
assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel
limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti
di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno
2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il
numero di posti accantonati non e' inferiore a quello
dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto
previsto dal presente comma, le risorse destinate alle
convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di
euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a
decorrere dall'anno 2015.
5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni
scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di
pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale
dipendente appartenente al profilo dei collaboratori
scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi
dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono
resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al
limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di
spesa e' integrato, per l'acquisto dei materiali di
pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020.
5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato ad avviare un'apposita
procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad
assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni,
anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il
2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e
ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi. Alla procedura selettiva non puo'
partecipare il personale di cui all'art. 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze, sono determinati i requisiti per la
partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le
relative modalita' di svolgimento e i termini per la
presentazione delle domande.
5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis,
primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura
dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo
comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di
cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo
parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non
possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne'
puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se
non in presenza di risorse certe e stabili.
6. Eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a
quelli indicati al comma 5 del presente art., tenuto anche
conto della compensazione degli effetti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivati dal comma 9
dell'art. 59 del presente decreto, rimangono a disposizione
per le esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e per le supplenze brevi.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
7-bis. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura, per le eccezionali e straordinarie esigenze
delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di
attivita' agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti
dalla normativa vigente in materia di utilizzo di tipologie
di lavoro flessibile, puo' assumere operai agricoli il cui
rapporto di lavoro e' regolato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti
e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione puo'
avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata,
stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti
temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente
per ciascuna tipologia di contratto.»
Comma 761:
- Il testo dell'art. 64 del citato decreto-legge n. 50
del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, come modificato dal presente comma, e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 757.
Comma 762:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 57-bis del
citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori
autonomi e agli enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa
quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il
cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione
nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto
forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore
incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90
per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese
e start up innovative, nel limite massimo complessivo di
spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, con particolare
riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio,
ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di
utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,
all'effettuazione dei controlli e alle modalita'
finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa
di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente art.
sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
Omissis.»
Comma 763:
- Si riporta il testo vigente del comma 601 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
«601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, in
apposita unita' previsionale di base, i seguenti fondi:
«Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per
stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato»
e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli
stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche»
e «Interventi integrativi disabili», nonche' gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilita'
«Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del
bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi nonche'
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi
destinati all'attuazione del piano programmatico di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente
art., salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui
al presente comma nonche' per la determinazione delle
misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione
e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle
spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a
valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della
pubblica istruzione procede a una specifica attivita' di
monitoraggio.»
Comma 769:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
citato decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di accoglienza dei
richiedenti asilo). - 1. Omissis
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 5:
1) al comma 2, le parole «agli articoli 6, 9, 11 e 14»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6, 9 e 11»;
2) al comma 5, le parole «agli articoli 6, 9 e 14» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 6 e 9»;
b) all'art. 8, al comma 1, le parole «di cui all'art.
16,» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all'art. 16.»;
c) all'art. 9, il comma 5 e' abrogato;
d) all'art. 11:
1) al comma 1, le parole «delle strutture di cui agli
articoli 9 e 14,» sono sostituite dalle seguenti: «dei
centri di cui all'art. 9,»;
1-bis) al comma 2, le parole: «sentito l'ente» sono
sostituite dalle seguenti: «previo parere dell'ente»; (22)
2) al comma 3, le parole «nelle strutture di cui
all'art. 9» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «nei centri di cui all'art. 9»;
e) all'art. 12, al comma 3, le parole «strutture di cui
agli articoli 9, 11 e 14.» sono sostituite dalle seguenti:
«strutture di cui agli articoli 9 e 11.»;
f) all'art. 14:
1) al comma 1, le parole da «Sistema di protezione»
fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:
«presente decreto»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3 e' premesso il seguente periodo: «Al fine
di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente
decreto, il richiedente, al momento della presentazione
della domanda, dichiara di essere privo di mezzi
sufficienti di sussistenza.»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole «ai sensi del
comma 1» sono soppresse;
5) la rubrica dell'art. 14 e' sostituita dalla
seguente: «Art. 14. Modalita' di accesso al sistema di
accoglienza»;
g) all'art. 15:
1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
2) la rubrica dell'art. 15 e' sostituita dalla
seguente: «Art. 15. Individuazione della struttura di
accoglienza»;
h) all'art. 17:
1) il comma 4 e' abrogato;
2) al comma 6, le parole «ai sensi dei commi 3 e 4»
sono sostituiti dalle seguenti: «ai sensi del comma 3»;
h-bis) (Abrogata);
i) all'art. 20:
1) al comma 1, le parole da «Ferme restando» fino a «il
Dipartimento per le liberta' civili» sono sostituite dalle
seguenti: «Il Dipartimento per le liberta' civili»;
2) al comma 2, le parole «e agli articoli 12 e 14,
comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «e all'art. 12,»;
l) all'art. 22, il comma 3 e' abrogato;
m) all'art. 22-bis, commi 1 e 3, la parola:
«richiedenti» e' sostituita dalle seguenti: «titolari di»;
(23)
n) all'art. 23:
1) al comma 1, le parole «di cui all'art. 14» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 11»;
2) al comma 7, le parole «di cui agli articoli 9, 11 e
14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9
e 11».
Omissis.»
Comma 770:
- Si riporta il testo del comma 514-bis dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto
indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a
Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione
degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa puo'
supportare i soggetti di cui al periodo precedente
nell'individuazione di specifici interventi di
semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei
processi amministrativi. Per le attivita' di cui al
presente comma e' previsto un incremento delle dotazioni
destinate al finanziamento del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019.»
Comma 771:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 43. L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorita' giudiziarie, i Collegi arbitrali, le
giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a
tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che
sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o
di altro provvedimento approvato con regio decreto.
Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono
essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e
giustizia e per le finanze.
Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al
primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi
indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura
dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni
ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della
Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata
delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese
agli enti regionali, previa deliberazione degli organi
competenti.»
Comma 772:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), i cui commi primo, secondo,
terzo e quarto sono abrogati dal comma 773 della presente
legge e con decorrenza dal 1° gennaio 2020:
«Art. 28 (Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e
dei trasporti). - A far data dal trimestre successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, le
tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi, per
le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'art.
11 limitatamente alle linee delle testate con periodicita'
effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite,
sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che
assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa
relativamente ai servizi di cui all'art. 294 del testo
unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si
applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto,
in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in
abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente
esistenti, mediante riduzione delle relative somme
riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i
prelievi fiscali.
La stessa riduzione di cui al comma precedente si
applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a
larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale
per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione
telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per
trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del
giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea,
telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature
multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. I
provvedimenti del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati
al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento
nell'ambito della relazione semestrale.
Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono
estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione
delle rese.
Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano
con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello della richiesta.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi
speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei
giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono
essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto
ferroviario e automobilistico.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e'
autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa,
destinandovi appositi locali e proprio personale. E'
autorizzato inoltre a porre a disposizione
dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea
sede e proprio personale.
Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni
tariffarie di cui al presente art. sono effettuate dal
Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni
pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle
rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle
suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni
relative ai servizi gestiti dall'amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura
di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali
adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.
Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al
presente art. le stampe propagandistiche contenenti
pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza e ai
cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate
stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre
1976, n. 726 e successive modificazioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n.
416, recante disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria), la cui lettera a) del comma 1
e' abrogata dal comma 774 della presente legge con
decorrenza dal 1° gennaio 2020.
«Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione). - 1. Le imprese di radiodiffusione sonora
che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano
quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di
trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno
diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, L. 5
agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, applicate
con le stesse modalita' anche ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi
compresi i sistemi via satellite;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere
organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo
del Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'art. 9;
viene corrisposto a cura del Servizio dell'Editoria
della Presidenza del Consiglio, ai sensi della L. 5 agosto
1981, n. 416 , per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno
diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
L. 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
art..
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
art., nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 (Provvidenze per l'editoria e
riapertura dei termini, a favore delle imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili
di cui all'art. 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n.
67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della
legge stessa), la cui lettera a) del comma 1 e' abrogata
dal comma 774 della presente legge con decorrenza dal 1°
gennaio 2020:
«Art. 8. 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a
carattere locale che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
applicate con le stesse modalita' anche ai consumi di
energia elettrica;
b) al rimborso del 60 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 23
della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato), le cui parole «agli
articoli 28, 29 e 30» sono sostituite da «agli articoli 29
e 30» dal comma 774 della presente legge con decorrenza dal
1° gennaio 2020:
«Art. 23 (Misure di sostegno della radiodiffusione). -
1. - 2. Omissis
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la
radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che
abbiano registrato la testata televisiva presso il
competente tribunale e che trasmettano quotidianamente,
nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno
un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti
politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1
dell'art. 11 della L. 25 febbraio 1987, n. 67 , cosi' come
modificato dall'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 250,
nonche' quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della L. 5
agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed
integrazioni.»
Comma 775:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione In vigore dal 1° gennaio
2019). - 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei
principi di cui all'art. 21 della Costituzione, in materia
di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo
dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione
dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e
di vendita, la capacita' delle imprese del settore di
investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili
nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici
anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1, comma 160, primo
periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
come sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente
legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'art. 10, comma 1, della presente legge; (2)
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5. (abrogato)
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
Comma 776:
- Si riporta il testo del comma 330 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto
industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo
Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di
consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del
progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in
Consip Spa. Dal momento dell'attuazione
dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere
tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle
finanze e' risolta e le attivita' previste dalla stessa,
ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal
Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a
Consip Spa, secondo modalita' in grado di limitare
esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle
informazioni trattati. Il corrispettivo riconosciuto dal
Ministero dell'economia e delle finanze alla societa'
CONSIP Spa in forza della convenzione di cui al precedente
periodo non puo' essere superiore a 1 milione di euro, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed e' destinato
esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla
retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla
CONSIP Spa sulle linee di attivita' disciplinate dal
rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e
delle finanze. Le operazioni compiute in attuazione del
primo periodo sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul
valore aggiunto.»
Comma 777:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 6 della
legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (Istituzione di una
ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti
dalle societa' e modificazioni della disciplina della
nominativita' obbligatoria dei titoli azionari), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6. Le societa' possono conferire l'incarico di
pagare gli utili e quello di ricevere in deposito le azioni
ai fini dell'intervento in assemblea alle banche, alle
societa' fiduciarie e alle societa' e agli enti iscritti
nell'albo previsto dall'art. 155 del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette. A decorrere dal 1° gennaio
2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la
gestione accentrata presso la societa' Monte Titoli Spa
degli strumenti finanziari di proprieta' del Ministero
dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle
societa' emittenti tali strumenti.
Omissis.»
Comma 778:
- Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 1 della
citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei
finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'art. 3
della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di
cui al presente comma non possono essere in alcun modo
destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning
II-JSF (Joint Strike Fighter).»
Comma 779:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 del
citato decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni per la riduzione dei prezzi
dell'energia elettrica). - 1. Omissis
2. Le maggiori entrate generate dalle disposizioni di
cui al comma 1 sono destinate, al netto della copertura
finanziaria di cui all'art. 61, alla riduzione della
componente A2 della tariffa elettrica deliberata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base
delle modalita' individuate con decreto adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31
dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono
acquisite all'erario.
Omissis.»
Comma 780:
- Si riporta il testo dell'art. 21-quater del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale
civile e di organizzazione e funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 21-quater (Misure per la riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria). - 1. Al fine
di sanare i profili di nullita', per violazione delle
disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri
1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del
contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei
provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero e'
risultato soccombente, e di definire i contenziosi
giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in
dotazione organica, a indire una o piu' procedure interne,
nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e
successivi contratti integrativi dello stesso, riservate ai
dipendenti in possesso dei requisiti di legge gia' in
servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio
del personale inquadrato nel profilo professionale di
cancelliere , di ufficiale giudiziario, di contabile, di
assistente informatico e di assistente linguistico
dell'area seconda al profilo professionale di funzionario
giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni,
esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di
funzionario informatico e di funzionario linguistico
dell'area terza, con attribuzione della prima fascia
economica di inquadramento, in conformita' ai citati
articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001.
Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle
procedure di riqualificazione del personale amministrativo
di cui al presente art. decorre dalla completa definizione
delle relative procedure selettive.
2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL
comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il
rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti
riservati agli accessi dall'esterno e' fissato nella
percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per
cento, computando nella percentuale gli accessi
dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a
partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL,
ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di
graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le
procedure di mobilita' esterna comunque denominate, anche
ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come modificato dall'art. 21 del presente
decreto.
3. Il Ministero della giustizia procede alla
rideterminazione delle piante organiche conseguente alle
procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Le qualifiche di personale amministrativo di
cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad
esaurimento in area seconda sino alla completa definizione
delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla
rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa nel limite di euro 25.781.938 per gli anni 2016, 2017
e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di
euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per
l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro
24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'art.
1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla
ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in
attuazione del presente art..
5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unita' di
personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e
la relativa spesa a regime.»
Comma 781:
- La legge 17 agosto 1957, n. 848 recante «Esecuzione
dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 settembre 1957, n. 238, S.O.
Comma 782:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4 del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483
(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento
europeo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Adempimenti preliminari). - 1. - 4. Omissis
5. La Direzione centrale per i servizi elettorali,
entro il decimo giorno precedente la data delle elezioni,
trasmette al Ministero degli affari esteri, per il
successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco
degli elettori che votano all'estero diviso per uffici
consolari e per sezioni estere, sulla base delle
indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero
degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al
voto di ciascuna localita' in sezioni, il Ministero
dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un
numero di elettori non superiore a 5.000 e non inferiore a
200.
Omissis.»
Comma 783:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 (Disposizioni urgenti
per garantire la continuita' del servizio scolastico ed
educativo per l'anno 2009-2010), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-bis (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse
finanziarie). - 1. Al fine di garantire il corretto
svolgimento dell'anno scolastico attraverso la
razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle
risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole
statali per la realizzazione di progetti a carattere
nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo
dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre
esercizi finanziari consecutivi, vengono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad apposito capitolo del bilancio del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per
l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro,
delle somme versate all'entrata dello Stato rimane
acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere
indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1,
comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma
di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente
versato. Il disposto del presente comma si applica anche a
tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del
31 dicembre 2009.
1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1
e' effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti,
comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di
pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni
in atto. Entro il medesimo termine il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme non utilizzate, per le quali non vi siano
contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n.
53823530 presso la societa' Poste italiane Spa. Quota parte
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato,
pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane
acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di
cui ai periodi precedenti entro il predetto termine
comporta l'insorgere di responsabilita' dirigenziale e
obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.
1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al
comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a valere sulle
disponibilita' del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni
di euro.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono annualmente
individuati gli istituti scolastici interessati
all'applicazione del comma 1, l'entita' delle somme da
trasferire al bilancio del Ministero e la loro successiva
assegnazione alle scuole statali per le spese di
funzionamento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 634,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finalizzata anche
ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli
ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla
valorizzazione del merito e del talento degli studenti,
nonche' alle innovazioni tecnologiche presso le scuole
statali.
5. A decorrere dall'anno 2010, le risorse disponibili
di cui all'art. 2, comma 5, della legge 11 gennaio 2007, n.
1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione
del merito e del talento degli studenti. A tal fine, con il
decreto di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 262, sono annualmente definiti anche
il programma nazionale di valorizzazione del merito e del
talento degli studenti, nonche' il riparto delle risorse
complessivamente disponibili tra la suddetta finalita' e
quella della valorizzazione delle eccellenze di cui
all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 1 del 2007. Le
somme disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per
lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) finalizzate
alla valorizzazione delle eccellenze possono essere
destinate anche alle finalita' di cui al presente comma.
6. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto
dell'art. 1, comma 602, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.»
Comma 784:
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante
«Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003,
n. 53» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio
2005, n. 103.
Comma 786:
- Si riporta il testo vigente del comma 39 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015:
«39. Per le finalita' di cui ai commi 33, 37 e 38,
nonche' per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio
dell'attuazione delle attivita' ivi previste, e'
autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere
dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione.»
Comma 788:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 1 della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari), come modificato dalla presente
legge:
«9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere della commissione
nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'art. 16, comma 3, lettera
f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta la
chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta
del medesimo parere. Non e' richiesto il parere della
commissione di cui al terzo periodo nel caso di chiamate di
studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi
di ricerca di alta qualificazione di cui al primo periodo,
effettuate entro tre anni dalla vincita del programma. Il
rettore, con proprio decreto, dispone la nomina
determinando la relativa classe di stipendio sulla base
della eventuale anzianita' di servizio e di valutazioni di
merito.»
Comma 789:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della legge
30 settembre 1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione: a) del
protocollo di adesione del Governo della Repubblica
italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i
Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica
francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b)
dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla
convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del
summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia,
nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con
annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato
firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli
2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c)
dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2
e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
a Parigi il 27 novembre 1990):
«Art. 19. 1. L'onere derivante dall'attuazione della
presente legge e' valutato in lire 28.831 milioni per
l'anno 1992, in lire 26.500 milioni per l'anno 1993, in
lire 28.200 milioni per l'anno 1994, in lire 23.930 milioni
per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 12.230
milioni annue a decorrere dall'anno 1997.
2. All'onere relativo all'anno 1992 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente utilizzando:
a) quanto a lire 11.000 milioni l'accantonamento
«Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali»;
b) quanto a lire 5.000 milioni l'accantonamento
«Interventi vari di competenza del Ministero degli affari
esteri»;
c) quanto a lire 5.831 milioni l'accantonamento
«Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei
rifugiati e degli italiani all'estero»;
d) quanto a lire 7.000 milioni l'accantonamento
«Interventi vari nel campo sociale».
3. Agli oneri relativi agli anni 1993, 1994 e 1995 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Comma 791:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 199.
Comma 792:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 2
del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Omissis
2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e
culturale della professione e' introdotto il sistema
unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai
ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti
tecnico-pratici, nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, sia su posti comuni sia di sostegno, per
selezionarli sulla base di un concorso pubblico nazionale e
di un successivo percorso annuale di formazione iniziale e
prova.
Omissis.»
«Art. 2 (Sistema di formazione iniziale e accesso ai
ruoli). - 1. Il sistema di formazione iniziale e accesso di
cui all'art. 1, comma 2, e' articolato in:
a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base
regionale o interregionale, di cui al Capo II;
b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova;
c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo
indeterminato, previa positiva valutazione del percorso
annuale di formazione iniziale e prova.
2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
e' disciplinato ai sensi del Capo III.
3.(abrogato).
4. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova
ha l'obiettivo di sviluppare e rafforzare nei futuri
docenti:
a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e
metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e
ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;
b) le competenze proprie della professione di docente,
in particolare pedagogiche, relazionali, valutative,
organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato
con i saperi disciplinari;
c) la capacita' di progettare percorsi didattici
flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di
favorire l'apprendimento critico e consapevole e
l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti;
d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i
compiti connessi con la funzione docente e con
l'organizzazione scolastica.»
5. (abrogato).»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo n. 59 del 2017, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Bando di concorso e commissioni). - 1. Con
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' indetto, su base regionale, il concorso
nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati ai
posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso
di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e'
indetto su base interregionale.
2. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime
autorizzatorio previsto dall'art. 39, comma 3, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la
copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede
si rendano vacanti e disponibili nel primo e nel secondo
anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto
l'espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori
del concorso sono immessi in ruolo in due successivi
scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che
si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente
nel primo e nel secondo anno scolastico successivi a quello
in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in
ruolo, ove occorra anche negli anni successivi.
4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti
separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o
interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di
posto e classi di concorso:
a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola
secondaria di primo e secondo grado;
b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante
tecnico-pratico per la scuola secondaria;
c) posti di sostegno.
5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione
in quale regione e per quali contingenti di posti intendono
concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere in una sola
regione, per una sola classe di concorso, distintamente per
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche'
per il sostegno, qualora in possesso dei requisiti di
accesso di cui all'art. 5.
6. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuati i criteri
di composizione delle commissioni giudicatrici e i
requisiti che devono essere posseduti dai relativi
componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi
ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la
tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali
valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per
cento del punteggio complessivo, tra i quali sono
particolarmente valorizzati il titolo di dottore di
ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita
attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento
delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli
ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso
di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; le modalita' di gestione delle
procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici
regionali. Con il medesimo decreto e' costituita una
commissione nazionale di esperti per la definizione delle
tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di
valutazione.
7. (abrogato).
8. (abrogato).»
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del citato
decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Classi di concorso). - 1. Al fine di
assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le
classi disciplinari di titolarita' dei docenti e le classi
dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei
corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' di consentire
cosi' un piu' adeguato utilizzo professionale del personale
docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti
introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in
base a principi di semplificazione e flessibilita', nonche'
ai fini della valorizzazione culturale della professione
docente, le classi di concorso dei docenti e degli
insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed
eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea
magistrale e di diploma di I e di II livello.
2. Per l'adozione del decreto di cui al comma 1, sono
previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica musicale e coreutica,
ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza,
nonche' del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
3. (abrogato).»
«Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. Costituisce titolo
di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di
cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso
dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di
II livello dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato,
coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di
seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso
relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il
possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di
concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure
titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di
concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare,
aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline
antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie
didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei
crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro
ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e
didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;
metodologie e tecnologie didattiche.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso
relativamente ai posti di cui all'art. 3, comma 4, lettera
c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma
2, del presente art., unitamente al superamento dei
percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno
didattico agli alunni con disabilita' di cui al regolamento
adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge
24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai
percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1
o al comma 2 del presente art. con riferimento alle
procedure distinte per la scuola secondaria di primo o
secondo grado.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sono, altresi',
individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno
dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1,
lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le
modalita' organizzative del conseguimento dei crediti in
forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico
degli interessati, nonche' gli effetti sulla durata normale
del corso per gli studenti che eventualmente debbano
conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al
piano di studi curricolare.
4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra
classe di concorso o per altro grado di istruzione sono
esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e
2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del
titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della
normativa vigente.
4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali,
attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui
all'art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per
le medesime classi di concorso.»
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del citato
decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Prove di esame). - 1. Il concorso per i posti
comuni prevede tre prove di esame, delle quali due, a
carattere nazionale, sono scritte e una orale. Il concorso
per i posti di sostegno prevede una prova scritta a
carattere nazionale e una orale.
2. La prima prova scritta per i candidati a posti
comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla
classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso
concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve
essere prodotta nella lingua prescelta. La prima prova
scritta e' superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il
superamento della prova e' condizione necessaria perche'
sia valutata la prova successiva.
3. La seconda prova scritta per i candidati a posti
comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
e competenze del candidato sulle discipline
antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie
didattiche. La seconda prova scritta e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente. Il superamento della prova e'
condizione necessaria per accedere alla prova orale.
4. La prova orale consiste in un colloquio che ha
l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e
competenze del candidato nelle discipline facenti parte
della classe di concorso e di verificare la conoscenza di
una lingua straniera europea almeno al livello B2 del
quadro comune europeo nonche' il possesso di adeguate
competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. La prova orale comprende anche quella
pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed e' superata
dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette
decimi o equivalente.
5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno
ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e
competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla
didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative
metodologie. La prova e' superata dai candidati che
conseguono un punteggio minimo di sette decimi o
equivalente. Il superamento della prova e' condizione
necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai
posti di sostegno.»
«Art. 7 (Graduatorie). - 1. In ciascuna sede
concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe
di concorso e per il sostegno e' compilata sulla base della
somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'art. 6
e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli
candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La
predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti
pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie
hanno validita' biennale a decorrere dall'anno scolastico
successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono
efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del
concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto
biennio, fermo restando il diritto di cui all'art. 3, comma
3, secondo periodo.
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. (abrogato).
5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e
secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella
regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano
posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per
svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso
annuale di formazione iniziale e prova. I vincitori del
concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie,
risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria
relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria
relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di
esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo.»
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 17 del citato
decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Accesso al ruolo). - 1. Il percorso annuale
di formazione iniziale e prova e' finalizzato
specificamente a verificare la padronanza degli standard
professionali da parte dei docenti e si conclude con una
valutazione finale. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinati le procedure e i
criteri di verifica degli standard professionali, le
modalita' di verifica in itinere e finale incluse
l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle
competenze e del portfolio professionale. Il percorso
annuale di formazione iniziale e prova qualora valutato
positivamente, assolve agli obblighi di cui all'art. 438
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel
rispetto del vincolo di cui all'art. 1, comma 116, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. (abrogato).
3. L'accesso al ruolo e' precluso a coloro che non
siano valutati positivamente al termine del percorso
annuale di formazione iniziale e prova. In caso di
valutazione finale positiva, il docente e' cancellato da
ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a
esaurimento, nella quale sia iscritto ed e' confermato in
ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il
periodo di prova. Il docente e' tenuto a rimanere nella
predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto
e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo
che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione
dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per il relativo
concorso.
4. (abrogato).»
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - 1. Sino al loro esaurimento ai
sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente
ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto
esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna
provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a
quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'art. 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
c) (abrogata);
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure
di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non
utilizzati per quelle di cui alle lettere a), e b). In
prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso
degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre
annualita' di servizio, anche non successive, valutabili
come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3
maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso
le istituzioni del sistema educativo di istruzione e
formazione, e' riservato il 10 per cento dei posti. In
prima applicazione, i predetti soggetti possono
partecipare, altresi', alle procedure concorsuali senza il
possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b), o di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), per una tra
le classi di concorso per le quali abbiano maturato un
servizio di almeno un anno.
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita
in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e
tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai
docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento
nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno
per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5, comma 2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
procedura in un'unica regione per tutte le classi di
concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al
concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono
il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti
tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche'
siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine,
per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente
presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti
coloro che propongono istanza di partecipazione ed e'
predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio
minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio
complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui
al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti
ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai
sensi dell'art. 13. Ciascuna graduatoria di merito
regionale e' soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova
orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli
valutabili, nonche' la composizione della commissione di
valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. (abrogato).
8. (abrogato).
9. (abrogato).
10. (abrogato).»
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22
del citato decreto legislativo n. 59 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Copertura finanziaria). - 1. Per la copertura
degli oneri di cui al presente decreto legislativo e'
autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di
13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che
costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di
organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai
componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e
gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della
commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma
6.
2. (abrogato).
3. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.»
«Art. 20 (Reclutamento per le istituzioni scolastiche
con insegnamento in lingua slovena). - 1. Contestualmente
ai concorsi di cui al Capo II e all'art. 17, comma 2
lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente
presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con
insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. I concorsi di cui al comma 1 sono banditi
dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli
Venezia-Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e
dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti
specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua
slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice
e' presente almeno un membro con piena conoscenza della
lingua slovena.»
«Art. 21 (Disapplicazioni). - 1. Non si applicano ai
concorsi per il reclutamento del personale docente, inclusi
gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di
primo e di secondo grado regolati dal presente decreto e
banditi successivamente alla sua entrata in vigore le
seguenti disposizioni:
a) art. 1, commi 109 e 110, della legge 13 luglio 2015,
n. 107;
b) articoli 400, 402, 403, 404, 425, 426 e 436, comma
1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
«Art. 22 (Entrata in vigore). - 1. Fermo restando
quanto previsto all'art. 17 e al comma 2, le disposizioni
di cui al presente decreto si applicano ai concorsi per
l'accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, su
posti comuni e di sostegno, inclusi quelli degli insegnanti
tecnico-pratici, banditi successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. I requisiti di cui all'art. 5, comma 2, sono
richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi
successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad
allora, per i posti di insegnante tecnico pratico,
rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di classi di concorso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 115, 117, 118 e
119 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti):
«115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto
al periodo di formazione e di prova, il cui positivo
superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
116. Omissis
117. Il personale docente ed educativo in periodo di
formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte
del dirigente scolastico, sentito il comitato per la
valutazione istituito ai sensi dell'art. 11 del testo unico
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
sostituito dal comma 129 del presente art., sulla base
dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal
dirigente scolastico le funzioni di tutor.
118. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono individuati gli
obiettivi, le modalita' di valutazione del grado di
raggiungimento degli stessi, le attivita' formative e i
criteri per la valutazione del personale docente ed
educativo in periodo di formazione e di prova.
119. In caso di valutazione negativa del periodo di
formazione e di prova, il personale docente ed educativo e'
sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova,
non rinnovabile.»
Comma 793:
- Si riporta il testo vigente del comma 202 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015:
«202. E' iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona
Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a
83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno
2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro
per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a
43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per
l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a
45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al
riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo
fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi
istituzionali e generali dell'amministrazione per le
attivita' di supporto al sistema di istruzione scolastica.»
Comma 795:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 del citato
decreto legislativo n. 59 del 2017:
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - 1. Sino al loro esaurimento ai
sensi dell'art. 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente
ai sensi dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di
cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (2), ferma restando la procedura
autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. All'avvenuto
esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna
provincia, i posti destinati alle medesime si aggiungono a
quelli disponibili per le procedure di cui al comma 2.
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, mediante scorrimento delle graduatorie di
merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'art. 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi del
comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
c) concorsi banditi ai sensi del comma 7, ai quali, al
netto dei posti utilizzati per le procedure di cui alle
lettere a) e b), sono destinati il 100% dei posti di cui
all'alinea per l'anno scolastico 2020/2021, il 60% per
l'anno scolastico 2021/2022, il 50% per gli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, il 40% per gli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni scolastici
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi. Le
frazioni di posto sono arrotondate per difetto;
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie procedure
di cui al Capo II, ai quali sono destinati i posti non
utilizzati per quelle di cui alle lettere a), b), e c).
3. La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita
in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e
tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai
docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento
nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno
per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e art. 5, comma 2,
lettera b). Ciascun soggetto puo' partecipare alla predetta
procedura in un'unica regione per tutte le classi di
concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o
specializzato. Sono altresi' ammessi con riserva al
concorso per i posti di sostegno i docenti che conseguono
il relativo titolo di specializzazione entro il 30 giugno
2018, nell'ambito di procedure avviate entro la data di
entrata in vigore del presente decreto. Gli insegnanti
tecnico-pratici possono partecipare al concorso purche'
siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure
nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Al fine di superare
il precariato e ridurre il ricorso ai contratti a termine,
per la partecipazione alla presente procedura straordinaria
e' richiesto l'ulteriore requisito di non essere titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato da docente
presso le scuole statali.
4. La graduatoria di merito regionale comprende tutti
coloro che propongono istanza di partecipazione ed e'
predisposta sulla base dei titoli posseduti e della
valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi per il ruolo docente, nonche' il titolo di dottore
di ricerca. Alla prova orale, che non prevede un punteggio
minimo, e' riservato il 40 per cento del punteggio
complessivo attribuibile.
5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui
al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad
un percorso costituito da un unico anno disciplinato al
pari del terzo anno del percorso FIT, ai sensi degli
articoli 10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto anno sono
esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui agli
articoli 10 e 11, predispongono e svolgono il progetto di
ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor
scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi
dell'art. 13. L'ammissione al citato percorso comporta la
cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali,
nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e di
istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale e'
soppressa al suo esaurimento.
6. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di
presentazione delle istanze, di espletamento della prova
orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli
valutabili, nonche' la composizione della commissione di
valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. La procedura di cui al comma 2, lettera c), e'
bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per
ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e'
riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al
comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di
presentazione delle istanze di partecipazione un servizio
di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli
otto anni precedenti, pari a quello di cui all'art. 489 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in applicazione
dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
in deroga al requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera
b) e art. 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto puo'
partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per
ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o
tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio
di almeno un anno ai sensi del citato art. 489 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il primo concorso di
cui al presente comma e' bandito entro il 2018.
8. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte
sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito
nelle prove concorsuali. Sono previste una prova scritta di
natura disciplinare ed una orale di natura
didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili e'
valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti
concorsi per il ruolo docente.
9. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito
regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui
al comma 2, lettera c) e comporta l'ammissione diretta ad
un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo
anno del percorso FIT costituito da un anno finalizzato al
conseguimento del titolo di specializzazione di cui
all'art. 9 e un anno da svolgere ai sensi degli articoli
10, 11 e 13. I soggetti ammessi a detto percorso possono
essere destinatari di contratti di supplenza durante l'anno
dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione,
fermo restando l'obbligo di frequenza, sono esonerati dal
conseguimento dei CFU/CFA di cui agli articoli 10 e 11,
predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi
previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono
valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'art. 13.
10. Il contenuto del bando, i titoli valutabili, i
termini e le modalita' di presentazione delle istanze, di
espletamento e valutazione delle prove e dei titoli,
nonche' la composizione della commissione di valutazione
sono disciplinati con il regolamento e il decreto di cui
all'art. 3, commi 6 e 7.»
Comma 797:
- Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
115.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.
536-bis del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 536-bis (Verifica dei programmi di ammodernamento
e rinnovamento dei sistemi d'arma). - 1. Omissis
2. Gli schemi dei decreti che approvano la
rimodulazione di programmi sui quali e' stato espresso il
parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi
dell'art. 536, comma 3, lettera b), sono sottoposti a tale
parere.
3. - 4. Omissis.»
Comma 798:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 4
della legge 8 luglio 1997, n. 266 (Interventi urgenti per
l'economia):
«Art. 4 (Programmi del settore aeronautico). - 1. - 2.
Omissis
3. Per garantire un qualificato livello della presenza
italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto
tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea
nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e'
autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100
miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro
e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in
relazione al predetto limite di impegno nonche' per
corrispondere le quote di competenza italiana del programma
EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle
indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministero della
difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale.»
- Si riporta il testo vigente del comma 95 dell'art. 1
della citata legge n. 266 del 2005:
«95. Sono autorizzati contributi quindicennali, ai
sensi dell'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal
2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008
per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e
di acquisizione delle unita' navali della classe FREMM
(fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni
operative, nonche' per l'avvio di programmi dichiarati di
massima urgenza. I predetti stanziamenti sono iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero delle attivita' produttive.»
- Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
797.
Comma 799:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di
emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per
l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione
civile), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Trasferimento della proprieta' del
termovalorizzatore di Acerra). - 1. - 5. Omissis
6. Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000
mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente
per effetto del trasferimento della proprieta' di cui al
comma 1.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Contenzioso in materia tributaria e
riscossione. In vigore dal 1 gennaio 2019). - 1. All'art.
11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per
la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,
e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia
doganale approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma
7 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.
374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma
3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) dopo l'art. 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali) - 1.
Se la commissione tributaria accoglie totalmente o
parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi
alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2, e
la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria
ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in
giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia
del territorio provvede all'aggiornamento degli atti
catastali.».
3-bis. All'art. 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti:
«ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo
unificato nel processo tributario,»;
b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono
sostituite dalle seguenti: «e amministrativa».
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di
cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata
ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere
destinate per meta' alle finalita' di cui al comma 13 del
citato art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la
restante meta', con le modalita' previste dall'art. 13 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di
ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria, all'incremento della quota variabile del
compenso dei giudici tributari.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze,
emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo
esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con
le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4-bis. All'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo il comma 39 e' inserito il seguente:
«39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria». (102)
5. Le disposizioni di cui all'art. 158 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle
Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio
e del demanio. (103)
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso
obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli
nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e
nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai
sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n.
410, come modificato dall'art. 130 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con
decreti definitivi ed esecutivi del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte
dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che
risulteranno averne diritto, nonche' le spese e gli
interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle
relative contabilita', indicata nei decreti medesimi,
producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995
sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40
punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo
successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui
al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di
sentenze passate in giudicato di cui all'art. 324 del
codice di procedura civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le
risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013
relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto
del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le
risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono
trasferite alla stessa Regione.
9. (abrogato)
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della
regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto
effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto
proprietario dell'impianto, di cui all'art. 6 del predetto
decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione
risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle
pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione
della disposizione di cui al precedente periodo e' esente
da imposizione.
11. All'art. 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente:
«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania
per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui
all'art. 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme
finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo
di cui al comma 9, nonche', previa adozione da parte della
regione Campania della deliberazione semestrale di
preventiva quantificazione degli importi delle somme
destinate alle relative finalita', alle spese di cui
all'art. 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12
novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente
art., in quanto riconducibili alla connotazione di entrate
a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti
alla regolarita' della gestione del termovalorizzatore di
Acerra puo' essere mantenuto, su richiesta della regione
Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il presidio militare di cui all'art. 5 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con
oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota
spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia.
11-quater. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole:
«cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro
solvendo». La forma della cessione e la modalita' della sua
notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme
semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto
previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 12 novembre
2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater
e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle
amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'art. 35, comma 1, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le
assegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle
seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo
speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte
corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata agli
enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei
crediti di cui al presente comma. L'utilizzo» e le parole:
«al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai
periodi precedenti».
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e
regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti
alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come
complessivamente rideterminate in base alle riduzioni
apportate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive
disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli
interventi regionali in materia di edilizia sanitaria,
secondo le modalita' stabilite dalla proposta regionale di
riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18
novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148
milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto
dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di
servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'art. 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'art.
30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di
assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari
servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte
della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite, per i
contratti di servizio ferroviario in essere al 2011,
secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome nella
seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non
ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Al relativo
versamento si provvede con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
Comma 800:
- Si riporta il testo del comma 476 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«476. Al fine di contribuire all'attuazione dei
necessari interventi urgenti di messa in sicurezza e
bonifica dei siti contaminati, per garantire la maggior
tutela dell'ambiente e della salute pubblica, nello stato
di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e' istituito un fondo con una
dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di
bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e
i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con
priorita' ai siti di interesse nazionale per i quali e'
necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento
di obblighi europei.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6
(Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze
ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle
aree interessate):
«Art. 2 (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei
comuni di Taranto e Statte). - 1. Al fine di determinare
gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di
azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e
dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni
nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di
falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute,
dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal
Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania
partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato
spetta altresi' la supervisione delle attivita' della
Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e
idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia'
acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di
individuare o potenziare azioni e interventi di
monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e
nei pozzi della regione Campania, come indicati ai sensi
dell'art. 1, comma 6, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro
delegato per il Sud entro trenta giorni dall'adozione del
primo decreto di cui al medesimo art. 1, comma 6, e'
istituita una Commissione composta da un rappresentante del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro
delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e della regione Campania,
nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del
fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e
delle problematiche connesse e dal commissario delegato di
cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti
della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La
Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti
tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche
internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il
supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono
assicurati dalle strutture organizzative del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta
giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1
e per il perseguimento delle finalita' ivi previste,
avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art.
1, comma 1, nonche' dell'incaricato del Governo per il
contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione
Campania e delle problematiche connesse e del commissario
delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
2010, adotta e successivamente coordina un programma
straordinario e urgente di interventi finalizzati alla
tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti
nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei
terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'art.
1, comma 6. La Commissione deve inoltre prevedere,
nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio
dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali
rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con
proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione
vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di
bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate
dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo'
essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti
istituzionali di sviluppo, di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle
attivita' di cui al presente comma. Il Comitato
interministeriale predispone una relazione con cadenza
semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto
il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento
specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto
delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora
disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono
attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza
pubblica.
4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa
esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa
degli enti locali interessati e della regione Campania, al
fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la
partecipazione dei cittadini residenti nelle aree
interessate, possono essere costituiti consigli consultivi
della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza
di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle
principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli
enti locali e della regione Campania. I cittadini possono
coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante
l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La
regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai
consigli consultivi della comunita' locale alla
Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle
iniziative di competenza, da rendere pubbliche con
strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di
bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale
e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e
permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e
all'allevamento, di cui all'art. 241 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-quater. La regione Campania, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la
tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui
all'art. 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute
adottata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente
decreto, che risultino interessati da inquinamento causato
da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti,
in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1, comma 3,
della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta
dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse
di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche
ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita'
di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo
dello stato di salute della popolazione residente nei
comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e
4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione
alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies Il Ministero della salute, sentiti le regioni
Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanita',
stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in forma
aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e
4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25
milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni
di euro, a valere sulle risorse complessivamente
finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da
destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di
quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse
integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania
e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
5. All'attuazione del programma straordinario urgente
di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite
delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della
riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di
azione coesione della Regione Campania, sulla base delle
procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente
comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo
nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei
2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota
nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa
alla medesima regione, determinata con la delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147.
5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al
presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui
all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e
successive modificazioni, concorre alla realizzazione di
interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica
della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e'
determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e
dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle
attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione
di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di
prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti
penali a carico della criminalita' organizzata per la
repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel
territorio della regione Campania.
5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, nella concessione di
contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita
priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture
irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del
prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde
nelle province di Napoli e Caserta.
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle
indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di
100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si
provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro
nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito
del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013
finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni
contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le
risorse europee disponibili nell'ambito del programma di
sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate
all'assistenza tecnica.»
- Si riporta il testo degli articoli 244, 250 e 252,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale):
«Art. 244 (Ordinanze). - 1. Le pubbliche
amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni
individuano siti nei quali accertino che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione
soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla
regione, alla provincia e al comune competenti.
2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al
comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento e
sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il
responsabile della potenziale contaminazione a provvedere
ai sensi del presente titolo.
3. L'ordinanza di cui al comma 2 e' comunque notificata
anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti
dell'art. 253.
4. Se il responsabile non sia individuabile o non
provveda e non provveda il proprietario del sito ne' altro
soggetto interessato, gli interventi che risultassero
necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente
titolo sono adottati dall'amministrazione competente in
conformita' a quanto disposto dall'art. 250.»
«Art. 250 (Bonifica da parte dell'amministrazione). -
1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal
presente titolo ovvero non siano individuabili e non
provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti
interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art.
242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente
competente e, ove questo non provveda, dalla regione,
secondo l'ordine di priorita' fissato dal piano regionale
per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di
altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di
apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di
anticipare le somme per i predetti interventi le regioni
possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio.»
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 1. - 4.
Omissis
5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
sia individuabile oppure non provveda il proprietario del
sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli
interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, avvalendosi
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati
pubblici o privati.
Omissis.»
Comma 801:
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 799.
Comma 803:
- Si riporta il testo del comma 346 dell'art. 1 della
citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca
marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e'
riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno,
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro
per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel
periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante
da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un
periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in
corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro
per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno
2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a
decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5
milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al
presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima
indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo
massimo di 30 euro nel periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto
temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore
complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.»
- La citata legge n. 205 del 2017 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.
- Il testo vigente del comma 979 dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 616.
Comma 804:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3 dell'art.
30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89):
«Art. 30 (Istituti centrali e dotati di autonomia
speciale). - 1. Omissis
2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e
paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis del decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
23 gennaio 2016, e successive modificazioni;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l'Istituto superiore per la conservazione e il
restauro;
2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4) l'Archivio Centrale dello Stato;
5) il Centro per il libro e la lettura;
6) l'Istituto centrale per la grafica;
7) l'Opificio delle pietre dure.
3. Sono altresi' dotati di autonomia speciale i
seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:
a) quali uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e
Contemporanea;
4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
6) il Museo Nazionale Romano;
7) il Parco Archeologico del Colosseo;
8) il Parco Archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;
b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) la Galleria dell'Accademia di Firenze;
3) la Galleria Nazionale delle Marche;
4) la Galleria Nazionale dell'Umbria;
5) le Gallerie Estensi;
6) le Gallerie Nazionali d'arte antica;
7) i Musei reali;
8) il Museo delle Civilta';
9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
12) i Musei del Bargello;
13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;
14) il Museo storico e il Parco del Castello di
Miramare;
15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
16) il Parco archeologico dell'Appia antica;
17) il Parco archeologico di Ercolano;
18) il Parco archeologico di Ostia antica;
19) il Parco archeologico di Paestum;
20) il Palazzo Ducale di Mantova;
21) il Palazzo Reale di Genova;
22) Villa Adriana e Villa d'Este.
Omissis.»
Comma 806:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 2
del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino
del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica, a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n.
108):
«Art. 2 (Definizione del sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica). - 1. - 2. Omissis
3. Possono esercitare l'attivita' di vendita della
stampa quotidiana e periodica, in regime di non
esclusivita', le seguenti tipologie di esercizi
commerciali:
a) le rivendite di generi di monopolio;
b) le rivendite di carburanti e di oli minerali;
c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di
servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni
ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri
punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4,
comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di
vendita pari a metri quadrati 700;
e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di
libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di
superficie di metri quadrati 120;
f) gli esercizi a prevalente specializzazione di
vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle
riviste di identica specializzazione.
Omissis.»
Comma 807:
- Il riferimento al testo del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 83.
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
75.
Comma 809:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
«Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni
di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate
versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione,
di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita
dall'art. 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione e
della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i
requisiti di ammissione, le modalita', i termini e le
procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno
delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di
telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni
tariffarie di cui all'art. 28, primo, secondo e terzo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'art. 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'art. 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del regolamento
di cui al primo periodo e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro
sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il
regolamento e' comunque emanato. Dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo
periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di
legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si
procede in sede di adozione delle medesime disposizioni
regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresi'
stabilite procedure amministrative semplificate ai fini
della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti
di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato art.
28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del
1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il
contributo di cui al primo periodo del presente comma e'
concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal
decreto di cui al primo periodo del comma 4.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103
(Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi
alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa
quotidiana e periodica e di pubblicita' istituzionale):
«Art. 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica). - 1. Per
favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e
vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare
una adeguata certificazione delle copie distribuite e
vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della
moneta elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (28) e'
obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e delle rese
dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo
degli opportuni strumenti informatici e telematici basati
sulla lettura del codice a barre. La gestione degli
strumenti informatici e della rete telematica e' svolta, in
maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di
tutti i componenti della filiera distributiva, editori,
distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune
accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi
di collegamento. Per sostenere l'adeguamento tecnologico
degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola
de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta,
per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi
accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi
del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10
milioni di euro. A tale fine le somme rivenienti dai
risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del
comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10
milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per
le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il credito d'imposta va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
condizioni, i termini e le modalita' di applicazione del
presente art. anche con riguardo alla fruizione del credito
di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa e al relativo monitoraggio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'art. 56,
comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il costo
unitario cui si rapporta il rimborso in favore della
societa' Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione
delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti
editoriali nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo
2010, e' pari alle tariffe stabilite per l'anno 2012 per
gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico 21
ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274
del 23 novembre 2010, recante tariffe per le spedizioni di
prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti
tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene
ai fini della determinazione dei rimborsi in favore della
societa' Poste Italiane S.p.A., per il periodo compreso tra
il 14 agosto ed il 31 dicembre 2009. Dall'applicazione del
presente comma devono derivare risparmi pari almeno a 10
milioni di euro. Conseguentemente, e' ridotta
l'autorizzazione di spesa relativa allo stanziamento
accantonato nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 10-sexies, comma
2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. I
risparmi derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad
integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
le finalita' di cui al comma 1, nonche' per le ulteriori
politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono
svolgere attivita' connesse all'erogazione di servizi da
parte delle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo
di una rete telematica e per il tramite di un idoneo
sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli
archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma 4;
b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati
trasmessi;
c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
Comma 810:
- Il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 recante
«Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017,
n. 123.
- Si riporta il testo del comma 1247 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006, come modificato dalla
presente legge:
«1247. I contributi previsti dall'art. 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle
imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita
menzione riportata in testata, risultino essere organi di
partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare
in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento
europeo, eletti nelle liste di movimento. Le altre imprese
radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui
all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il
diritto ai contributi di cui all'art. 4 della legge 7
agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via
transitoria con le medesime procedure i contributi stessi,
fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.»
 


- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, comma
1, e 8 del citato decreto legislativo n. 70 del 2017:
«Art. 2 (Beneficiari dei contributi all'editoria). - 1.
Possono essere destinatarie dei contributi all'editoria le
imprese editrici costituite nella forma di:
a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e
periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui
capitale e' detenuto in misura maggioritaria da
cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro,
limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di
entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di
quotidiani e periodici il cui capitale e' interamente
detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici
espressione di minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano
periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori e degli utenti che
editano periodici in materia di tutela del consumatore,
iscritte nell'elenco istituito dall'art. 137 del Codice del
consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici
italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e
diffusi prevalentemente all'estero.
Omissis.»
«Art. 8 (Criteri di calcolo del contributo). - 1. Per
le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei
costi direttamente connessi alla produzione della testata e
una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le
modalita' indicati nel presente art..
2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi
all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione
della testata per la quale si richiede il contributo
nell'anno di riferimento del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un importo
massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al lordo
azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per ogni
poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla
stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo
per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la
materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie,
costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il
trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in
abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle agenzie
di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto di
servizi informativi, fotografici e multimediali forniti
dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi
editoriali consistenti nella predisposizione, anche
parziale, di pagine della testata;
d) costo per l'acquisto e l'installazione di hardware,
software di base e dell'applicativo per l'edizione
digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e gestione
del sito web e per la sua manutenzione ordinaria ed
evolutiva;
f) costo per la gestione e l'alimentazione delle pagine
web;
g) costo per l'installazione di sistemi di
pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a
titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di
piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di
pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f)
e g) per le quali, secondo la vigente normativa
civilistica, e' configurabile una procedura di
ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono
esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio
di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal
bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove
i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti
che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico
bancario o postale, servizi di pagamento elettronici
interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche'
idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se
tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a
quello di competenza del contributo. In tal caso deve
essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei
costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10,
la corrispondenza contabile con i pertinenti costi
ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo.
Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti
parziali sono riconoscibili nella misura degli importi
pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente
comma.
5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota
di contributo per le copie vendute, sono previsti i
seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di
copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue
vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di
copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue
vendute.
6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
rimborsati secondo le quote di seguito indicate:
a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che
rientrano nel primo scaglione;
b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che
rientrano nel secondo scaglione;
c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che
rientrano nel terzo scaglione.
7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g),
sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non
oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti
ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).
8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non
puo' superare i seguenti limiti:
a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i
quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per i
quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel
terzo scaglione.
9. I costi dell'edizione in formato digitale sono
rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con
i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo
complessivo di 2.500.000 euro.
10. La quota di contributo per le copie vendute
dell'edizione su carta e' calcolata secondo i seguenti
importi:
a) per le testate che rientrano nel primo scaglione,
0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se
periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo scaglione,
0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,30 euro, se
periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione,
0,35 euro per copia venduta.
11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore
agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna
copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il
rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite
di 3.500.000 euro.
12. La quota di contributo per le copie vendute
dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia
digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta
inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per
ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di
vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma,
per copie vendute si intendono le copie digitali vendute
singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione
cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al
20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea
corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie
fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso
un'unica transazione economica che mette a disposizione
piu' utenze individuali.
13. La quota per le copie digitali vendute non puo'
essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per
le copie vendute su carta nei limiti dell'importo
complessivo di 3.500.000 euro.
14. Al calcolo del contributo di cui al presente art.,
e fermo restando il limite di cui al comma 15, si applicano
altresi' i seguenti criteri:
a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri
previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di
riferimento del contributo, per il solo anno
dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di
figure professionali connesse all'informazione di eta'
inferiore a 35 anni;
b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di
percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di
convenzioni con le scuole, pari all'1 per cento del
contributo spettante all'impresa editrice, per ogni
percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento;
c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per azioni
di formazione e aggiornamento del personale debitamente
documentati;
d) una riduzione del contributo pari all'importo dello
stipendio eccedente il limite massimo retributivo previsto
dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, nel caso in cui l'impresa editrice superi
nell'erogazione degli stipendi al personale, ai
collaboratori e agli amministratori il predetto limite.
15. Il contributo complessivamente erogabile non puo'
comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi
dell'impresa.
16. Se l'applicazione dei criteri di cui al presente
decreto determina un contributo di importo inferiore a
5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si
rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra
gli aventi titolo.»
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 198 del
2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 809.
Comma 811:
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art.
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca,
per i beni e le attivita' culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici
dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre
misure urgenti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7-vicies ter (Rilascio documentazione in formato
elettronico). - 1. - 2. Omissis
2-bis. L'emissione della carta d'identita' elettronica
e' riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel
rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte
valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione ed il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei
dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le
modalita' di produzione, di emissione, di rilascio della
carta d'identita' elettronica, nonche' di tenuta del
relativo archivio informatizzato. Ai fini della riduzione
degli oneri amministrativi e di semplificazione delle
modalita' di richiesta, gestione e rilascio della carta
d'identita' elettronica, il Ministero dell'interno puo'
stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di
una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio
nazionale, che siano identity provider e che abbiano la
qualifica di certification authority accreditata
dall'Agenzia per l'Italia digitale. Per le finalita' di cui
al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite
dalla convenzione sono incaricati di un pubblico servizio e
sono autorizzati a procedere all'identificazione degli
interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o
di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione di
domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche
amministrazioni. Il richiedente la carta d'identita'
elettronica corrisponde all'incaricato l'importo del
corrispettivo previsto dal decreto predisposto ai sensi
dell'art. 7-vicies quater, comma 1, comprensivo dei diritti
fissi e di segreteria, che restano di spettanza del
soggetto convenzionato, il quale riversa, con le modalita'
stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno,
i soli corrispettivi, comprensivi dell'imposta sul valore
aggiunto, delle carte d'identita' elettroniche rilasciate.»
Comma 812:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 66 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 66 (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi). - 1. Le caratteristiche e le
modalita' per il rilascio della carta d'identita'
elettronica sono definite dal comma 2-bis dell'art.
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43.
Omissis.»
Comma 813:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, comma 1, 7,
comma 3, e 8, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari), come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego
raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la
data dello stesso giorno di consegna, e' spedito in
raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto
dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento puo' essere trasmesso per
telegrafo o in via telematica, quando l'autorita'
giudiziaria o la parte interessata alla notificazione
dell'atto ne faccia richiesta, purche' il mittente anticipi
la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il
telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e
contenere le generalita' del destinatario o della persona
abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della
relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del
piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita
notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima
per il notificante al compimento delle formalita' a lui
direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita
per posta, si computano dalla data di consegna del piego
risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non
risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato
sull'avviso medesimo dal punto di accettazione
dell'operatore postale che lo restituisce.»
«Art. 6. 1. Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento
non da' diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore
postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese, un
duplicato o altro documento comprovante il recapito del
piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente.
Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per
immagine su supporto digitale dell'avviso di ricevimento
secondo le modalita' prescritte dall'art. 22 del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede,
entro cinque giorni dalla consegna del piego al
destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la
copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore
postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in
formato elettronico ai sensi dell'art. 21 del codice di cui
al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in
conformita' a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento
trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore
postale, dove il mittente puo' ritirarlo.
Omissis.»
«Art. 7
1. - 2. Omissis
3. L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la
consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia
effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma
deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati,
dalla specificazione della qualita' rivestita dal
consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il
piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell'atto, l'operatore postale da' notizia al destinatario
medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di
lettera raccomandata. Il costo della raccomandata e' a
carico del mittente.
Omissis.»
«Art. 8. 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego
in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea
assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o
assenza delle persone sopra menzionate, il piego e'
depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del
tentativo di notifica presso il punto di deposito piu'
vicino al destinatario.
Omissis.»
Comma 814:
- Si riporta il testo vigente del comma 97-quinquies
dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014:
«97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da
97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello
sviluppo economico che disciplina le procedure per il
rilascio delle licenze di cui all'art. 5, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Le
disposizioni di cui alla lettera e) del comma 97-bis si
applicano a decorrere dal 1° giugno 2018.»
Comma 815:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge
29 dicembre 2017, n. 226 (Istituzione dell'anno ovidiano e
celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte
di Ovidio):
«Art. 4 (Contributo straordinario). - 1. Per le
iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di
Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito al
Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. A valere sul
predetto contributo straordinario il Comitato promotore
provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito
internet istituzionale.»
- Si riporta il testo vigente del comma 349 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«349. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche, nonche' degli
altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di
cui all'art. 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo.»
Comma 816:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 3 della
citata legge n. 226 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Comitato promotore delle celebrazioni
ovidiane). - 1. - 2. Omissis
3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla
data del 31 dicembre 2019. Entro la predetta data,
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle
iniziative realizzate unitamente al rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
4. Omissis
5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi
del Comitato scientifico, redige un programma delle
attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti
attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e tutela
di trasparenza e pubblicita', il Comitato promotore
provvede altresi', entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare
nel proprio sito internet istituzionale la relazione
conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto
sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
Omissis.»
Comma 817:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 della
citata legge n. 226 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Interventi). - 1. Lo Stato riconosce
meritevoli di finanziamento i progetti di promozione,
ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita,
dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da
realizzare negli anni 2017, 2018 e 2019, attraverso i
seguenti interventi:
a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati, alle attivita' didattico-formative e culturali,
con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative
gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero,
la conoscenza della sua vita e della sua opera;
b) recupero, restauro e riordino del materiale storico
e artistico ovidiano, con l'individuazione nella citta' di
Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio»,
per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;
c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi
legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella
citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso
interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli
interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei
luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria,
soltanto ove essi risultino strettamente necessari
all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e'
destinata una quota non inferiore al 20 per cento del
contributo straordinario di cui all'art. 4;
d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale
itinerario turistico-culturale;
e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la
citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui
soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio
esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza,
in Romania, luogo del suo esilio;
f) promozione della ricerca in materia di studi
ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali
inediti e la previsione di borse di studio rivolte a
studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo
grado;
g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il
conseguimento delle finalita' della presente legge.»
Comma 818:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 della
citata legge n. 220 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 27 (Contributi alle attivita' e alle iniziative
di promozione cinematografica e audiovisiva). - 1. - 2.
Omissis
3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il
Ministero provvede altresi':
a) alle finalita' di cui all'art. 14, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente
le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecitta' srl
per la realizzazione del programma di attivita' e il
funzionamento della societa' e del Museo italiano
dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
b) alle finalita' di cui all'art. 19, comma 1-quater,
del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e
successive modificazioni, inerente i contributi che il
Ministero assegna per lo svolgimento delle attivita'
istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel
campo del cinema;
c) alle finalita' di cui all'art. 9, comma 1, lettera
b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i
contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia per lo svolgimento
dell'attivita' istituzionale;
d) al sostegno delle attivita' del Museo nazionale del
cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di
fotografia, cinema ed immagine, della Fondazione Cineteca
di Bologna, della Fondazione Cineteca italiana di Milano e
della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.
Omissis.»
Comma 819:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 117, terzo
comma, e 119 della Costituzione:
«Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.»
«Art. 119. I Comuni, le Province, le Citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei
relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il complesso
degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio
di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.»
Comma 820:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 141.
Comma 821:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 141.
Comma 822:
- Il testo vigente del comma 13 dell'art. 17 della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 81.
Comma 823:
- Si riporta il testo vigente dei commi 465, 466, dal
468 al 482, da 485 a 493, 502, dal 505 al 509 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«465. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da
463 a 484 del presente art., che costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al
comma 465 del presente art. devono conseguire il saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge
24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del
medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili
ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese
finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di competenza e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso
all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le
entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate
finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato
di entrata che finanzia gli impegni cancellati
definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto
dell'anno precedente.»
«468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma
466 del presente art., nella fase di previsione, in
attuazione del comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre
2012, n. 243, al bilancio di previsione e' allegato il
prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al
citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data
dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine,
il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto e' aggiornato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi
interventi normativi volti a modificare le regole vigenti
di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta
giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le
necessarie variazioni al bilancio di previsione.
468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di
amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo
consuntivo approvato o dall'attuazione dell'art. 42, comma
10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del
risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella
missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel
bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti
finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli
utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono
disposti con delibere della giunta cui e' allegato il
prospetto di cui al comma 468. La giunta e' autorizzata ad
effettuare le correlate variazioni, anche in deroga
all'art. 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.
469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione
di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli
enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti
le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e
modalita' definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo
di saldo, ciascun ente e' tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web, appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al
comma 469 del presente art.. La trasmissione per via
telematica della certificazione ha valore giuridico ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione
della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di
bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in
ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e
attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al
comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al
ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475,
lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato.
70-bis. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono
tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470
entro trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal
decreto del Ministro dell'interno di approvazione
dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto
legislativo. La disposizione di cui al periodo precedente
si applica anche agli obblighi di certificazione di cui
all'art. 1, comma 720, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della
certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero
l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in
qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la
decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare
l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso
in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad
acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il
conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466,
si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475,
lettere e) e f), tenendo conto della gradualita' prevista
al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative
all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e,
a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede
a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte delle regioni e delle
province autonome della certificazione si procede al blocco
di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale
sino a quando la certificazione non e' acquisita.
473. I dati contabili rilevanti ai fini del
conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con
la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono
corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A
tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il
termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle
risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti
ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della
precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il
30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30
settembre per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono
comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a
rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano,
rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del
proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di
cui al comma 466.
475. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 466 del presente art.:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le
riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il
recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio
successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In
caso di incapienza, per uno o piu' anni del triennio di
riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di
ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle
medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del
bilancio dello Stato, al capitolo 3509, art. 2. In caso di
mancato versamento delle predette somme residue nell'anno
successivo, il recupero e' operato con le procedure di cui
ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228;
b) nel triennio successivo la regione o la provincia
autonoma e' tenuta ad effettuare un versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un
terzo dello scostamento registrato, che assicura il
recupero di cui all'art. 9, comma 2, della legge 24
dicembre 2012, n. 243. Il versamento e' effettuato entro il
31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello
di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede
al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze
depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la
tesoreria statale;
c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
non puo' impegnare spese correnti, per le regioni al netto
delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo
dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti
dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento
agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi
gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti
dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica
la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a
funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonche'
al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio
dello Stato effettuati come contributo alla finanza
pubblica;
d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
Per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, restano esclusi i mutui gia' autorizzati e non
ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti
in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati di apposita attestazione da
cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466.
L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo' procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente
non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli
enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione. Le regioni, le citta' metropolitane e i
comuni possono comunque procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato, con contratti di durata
massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio,
necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di
protezione civile, di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di
spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il
presidente, il sindaco e i componenti della giunta in
carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione sono
tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento
delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti nell'esercizio della violazione.
476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo
di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del
mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475,
lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di parte
corrente, per le regioni al netto della sanita', un limite
pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno
precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e'
applicata solo per assunzioni di personale a tempo
indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f),
e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti
della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la
violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento
delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma
l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.
477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del
saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei
conti successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si
applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione
del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.
478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una
nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
479. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con
riferimento ai risultati dell'anno precedente e a
condizione del rispetto dei termini perentori di
certificazione di cui ai commi 470 e 473:
a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma
466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo
fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno
ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate
alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle
risorse per ciascuna regione e' determinato mediante intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa
non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31
dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione
dei relativi risultati, in termini di competenza e in
termini di cassa, secondo le modalita' previste dai decreti
di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva
l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso
dell'esercizio per il finanziamento della sanita'
registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al
netto delle relative regolazioni contabili imputate al
medesimo esercizio;
b) alle citta' metropolitane, alle province e ai
comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che
conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le
entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse
derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di
riequilibrio o del fondo di solidarieta' comunale e dai
versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al
comma 475, lettera a), per essere destinate alla
realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse
per ciascuna citta' metropolitana, provincia e comune e'
determinato d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Le citta' metropolitane, le province e i
comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del
saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi
risultati, in termini di competenza e in termini di cassa,
secondo le modalita' previste dai decreti di cui al comma
469;
c) per le regioni e le citta' metropolitane che
rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi
finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli
accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale
e' rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la
spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, puo' essere innalzata del 10 per cento della spesa
sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma
466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori
all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali
dell'esercizio nel quale e' rispettato il medesimo saldo,
nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo
periodo del comma 228 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' innalzata al 90 per cento qualora il
rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia
inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per
classe demografica, come definito triennalmente con il
decreto del Ministro dell'interno di cui all'art. 263,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle
regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.
481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della
Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di
cui ai commi da 463 a 484 e' stato artificiosamente
conseguito mediante una non corretta applicazione dei
principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano
agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi
delle predette regole la condanna ad una sanzione
pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennita' di
carica percepita al momento in cui e' stata commessa
l'elusione e al responsabile amministrativo, individuato
dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte
dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilita'
del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente.
482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 469, andamenti di spesa degli
enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con
l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della
predetta spesa.»
«485. Al fine di favorire gli investimenti, da
realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al
debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali
spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui
all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300
milioni di euro destinati a interventi di edilizia
scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi
finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel
limite complessivo di 900 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro
annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100
milioni di euro annui destinati a interventi di
impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al
2023.
486. Gli enti locali non possono richiedere spazi
finanziari per le finalita' di investimento di cui ai commi
da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento,
realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo
dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti,
possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di
cui al comma 1 dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni,
ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le
funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche,
possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle
intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'art. 10,
commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per la
quota di contributi trasferita all'unione stessa per
investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima
delega di funzioni.
487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari
destinati ad interventi di edilizia scolastica di cui
necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca secondo le modalita'
individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale
del medesimo Ministero. Le richieste di spazi finanziari
sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente.
487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi
finanziari destinati ad interventi di impiantistica
sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio
del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport secondo le
modalita' individuate e pubblicate nel sito internet
http://www.sportgoverno.it/. Le richieste di spazi
finanziari sono complete delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente.
488. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca individua per ciascun ente locale gli spazi
finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica gia' avviati, a
valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo,
e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari
nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
2017 e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492,
nonche' interventi finanziati ai sensi dell'art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la
quota di cofinanziamento a carico dell'ente;
b) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando alla data della
richiesta di spazi finanziari;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli
enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato
in conformita' alla vigente normativa, completo del CUP e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
richiesta di spazi finanziari;
c-bis) interventi di nuova costruzione di edifici
scolastici o di adeguamento antisismico degli edifici
esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto
definitivo completo del CUP;
c-ter) altri interventi di edilizia scolastica per i
quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP.
488-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni,
ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le
funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere
spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488 del presente
art., per la quota di contributi trasferiti all'unione
stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti
nelle priorita' di cui al citato comma 488.
488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli
spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine
prioritario:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa
a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico,
di abbattimento delle barriere architettoniche, di
efficientamento energetico e di ripristino della
funzionalita' per i quali gli enti dispongono del progetto
esecutivo redatto e validato in conformita' alla vigente
normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e
del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere,
che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della
richiesta di spazi finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle
opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla
data della richiesta di spazi finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa
a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico,
di abbattimento delle barriere architettoniche, di
efficientamento energetico e di ripristino della
funzionalita' per i quali gli enti dispongono del progetto
definitivo completo del CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i
quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo
del CUP.
489. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Ufficio per lo sport individuano gli enti locali
beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli
stessi, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, entro il 10 febbraio di ogni anno. Ferme restando
le priorita' di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le
richieste complessive risultino superiori agli spazi
finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi
e' effettuata a favore degli enti che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo
di amministrazione. Qualora le richieste complessive
risultino inferiori agli spazi disponibili, l'importo
eccedente e' destinato alle finalita' degli interventi
previsti al comma 492. Entro il 10 febbraio di ogni anno il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo
sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli
spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.
490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di
cui necessitano per gli investimenti, entro il termine
perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma
490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia
scolastica e di impiantistica sportiva di cui ai commi da
487 a 489, sono completi delle informazioni relative:
a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno
precedente;
b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilita',
risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno
precedente.
492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a
ciascun ente locale e' determinato, entro il 20 febbraio di
ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
0a) investimenti dei comuni, individuati ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e delle relative province, nonche'
delle province nei cui territori ricadono i comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, finalizzati a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati
con avanzo di amministrazione o da operazioni di
indebitamento;
0b) investimenti degli enti locali, finanziati con
avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento,
finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del
territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali
eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato,
nell'anno precedente la data della richiesta di spazi
finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
0c) investimenti gia' avviati, a valere su risorse
acquisite mediante contrazione di mutuo e per i quali sono
stati attribuiti spazi finanziari ai sensi dell'ultimo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui
all'alinea;
a) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente
all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione
previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio
del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i
comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi
entro il 1º gennaio dell'esercizio di riferimento;
2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
2-bis) dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
15.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
a-bis) investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la
cui progettazione definitiva e/o esecutiva e' finanziata a
valere sulle risorse di cui all'art. 41-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
a-ter) spese per investimenti finalizzati
all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 513,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo
sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi
compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo,
l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di
software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e
reingegnerizzato, la personalizzazione di software
applicativo gia' in dotazione dell'ente locale o sviluppato
per conto di altra unita' organizzativa e riutilizzato,
tenendo conto del seguente ordine prioritario:
1. interventi finalizzati all'attuazione delle azioni
relative alla razionalizzazione dei data center e
all'adozione del cloud, nonche' per la connettivita'; allo
sviluppo di base dati di interesse nazionale e alla
valorizzazione degli open data nonche' all'adozione delle
piattaforme abilitanti; all'adozione del nuovo modello di
interoperabilita'; all'implementazione delle misure di
sicurezza all'interno delle proprie infrastrutture e
all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di
raccolta dei dati;
2. interventi finalizzati all'attuazione delle restanti
azioni contenute all'interno del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione;
b)
c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al
miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo
di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformita' alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
d) investimenti finalizzati alla prevenzione del
rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla
bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale,
individuati come prioritari per il loro rilevante impatto
sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i
quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e
validato in conformita' alla vigente normativa, completo
del cronoprogramma della spesa;
d-bis) progettazione definitiva ed esecutiva di
investimenti finalizzati al miglioramento della dotazione
infrastrutturale o al recupero degli immobili e delle
strutture destinati a servizi per la popolazione,
finanziati con avanzo di amministrazione;
d-ter) investimenti finalizzati al potenziamento e al
rifacimento di impianti per la produzione di energia
elettrica di fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo
redatto e validato in conformita' alla vigente normativa,
completo del cronoprogramma della spesa.
493. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
0a), 0b), 0c), a), a-bis), a-ter), c), d), d-bis) e d-ter)
del comma 492, qualora l'entita' delle richieste pervenute
dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi
disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore degli
enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di
cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.»
«502. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto
di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di
favorire gli investimenti, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati
alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 10 della citata legge n. 243 del
2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro
per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro
annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.»
«505. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73
milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a
103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel
2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65
milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a
12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e
di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale
disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al
quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al
comma 475, lettere c) ed e), del presente art..
507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti
di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge 24
dicembre 2012, n. 243, con l'invio della certificazione di
verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al
comma 470 del presente art.. L'ente territoriale non puo'
beneficiare di spazi finanziari di competenza
dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio
della certificazione di cui al periodo precedente qualora
gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per
una quota inferiore al 90 per cento.
508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi
finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti
di solidarieta' previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la
trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non puo'
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in
atto, fino a quando non abbia adempiuto.
509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in
materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in
data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un
saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno
2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018,
calcolato secondo le modalita' di cui al comma 466. In caso
di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi
475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le
disposizioni in materia di patto di stabilita' interno in
contrasto con le disposizioni del presente comma.»
- Si riporta il testo vigente dei commi da 787 a 790
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«787. Le risorse derivanti dalla chiusura delle
contabilita' speciali di cui all'art. 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono
vincolate alla realizzazione degli interventi previsti
dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter
dell'art. 5 della medesima legge n. 225 del 1992.
788. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse
derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui
al comma 787 secondo le procedure ordinarie di spesa, a
decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a
conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un
valore positivo del saldo di cui all'art. 1, comma 466,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di importo pari alla
differenza tra le risorse riversate a seguito della
chiusura delle contabilita' speciali in materia di
protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, e i correlati
impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
789. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 788,
negli esercizi successivi a quello del riversamento e,
comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati
agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei
patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, in misura pari, per ciascun
esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei
piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento
della situazione emergenziale, da realizzare attraverso
l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle
risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita'
speciali.
790. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 788 e 789, gli enti territoriali comunicano, entro il
termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a
quello del riversamento delle risorse, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web
http://pareggio-bilancio.mef.gov.it, gli spazi finanziari
necessari per gli investimenti programmati di cui al comma
789. La somma degli spazi finanziari programmati e' pari al
saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle
risorse.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6-bis del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
(Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno):
«Art. 6-bis (Disposizioni per agevolare le intese
regionali a favore degli investimenti). - 1. Al fine di
favorire gli investimenti, per le regioni che rendono
disponibili spazi finanziari per gli enti locali del
proprio territorio nell'ambito delle intese territoriali di
cui all'art. 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per
gli anni 2017-2020, e' autorizzato lo svincolo di
destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato
nel limite del doppio degli spazi finanziari resi
disponibili, purche' non esistano obbligazioni sottostanti
gia' contratte ovvero purche' le suddette somme non siano
relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le
quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi
fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni
alla riduzione del debito e agli investimenti, nel rispetto
del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.»
Comma 827:
- Il testo del comma 475 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
823.
Comma 828:
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 31 della
citata legge n. 183 del 2011:
«Art. 31 (Patto di stabilita' interno degli enti
locali). - 1. - 25. Omissis
26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per
cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30
giugno 2010.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 723 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui
al comma 710, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale e' assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarieta' comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati
ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In
caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al
capitolo 3509, art. 2. In caso di mancato versamento delle
predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero e' operato con le procedure
di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
b) la regione e' tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa
al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di
mancato versamento si procede al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.
Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal
termine di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non e' acquisita;
c) l'ente non puo' impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanita', in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati
nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di
credito devono essere corredati da apposita attestazione da
cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non puo'
procedere al finanziamento o al collocamento del prestito
in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non puo' procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E'
fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente e' tenuto a rideterminare le indennita' di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare
risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui
al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 710 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza,
tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente
modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732. »
- Si riporta il testo vigente degli articoli 243-bis e
seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente art.. La predetta procedura non puo'
essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato
dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente art.
sospende temporaneamente la possibilita' per la Corte dei
conti di assegnare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine
per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6,
lettera a), del presente art..
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'art. 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di esecutivita'
della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di
riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.
Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al
presente comma risulti gia' presentata dalla precedente
amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti
ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di
approvazione o di diniego di cui all'art. 243-quater, comma
3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il
piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei
sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della
relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinata sulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla
sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli
obiettivi posti con il patto di stabilita' interno
accertati dalla competente sezione regionale della Corte
dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di
amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da
prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194. Per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'art. 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui
all'art. 21 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206
quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi
delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis
e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243,
comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei costi
della gestione dei servizi a domanda individuale prevista
dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e
sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma
1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria
di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio,
stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia
esigibilita' da inserire nel conto del patrimonio fino al
compimento dei termini di prescrizione, nonche' una
sistematica attivita' di accertamento delle posizioni
debitorie aperte con il sistema creditizio e dei
procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse
sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale
ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di
destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della
spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione
della stessa, nonche' una verifica e relativa valutazione
dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della
situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma
1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al
Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria
degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che
si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o
tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che
abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali
disponibili non indispensabili per i fini istituzionali
dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione
della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6,
fermo restando che la stessa non puo' essere variata in
aumento per la durata del piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di
acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno
del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al
macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle riduzioni
indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facolta'
di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente art. e all'art. 243-ter, i comuni
che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente art. possono
contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'art.
204, necessari alla copertura di spese di investimento
relative a progetti e interventi che garantiscano
l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al
raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non
superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti
obbligazionari precedentemente contratti ed emessi,
rimborsate nell'esercizio precedente.»
«Articolo 243-ter Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali
1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che
hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all'art. 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, per abitante e della disponibilita' annua
del Fondo, devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie
ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di
riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.»
«Articolo 243-quater Esame del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e controllo sulla relativa
attuazione
1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui
all'art. 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale e' trasmesso alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
nonche' alla Commissione di cui all'art. 155, la quale,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria
anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
delle autonomie della Corte dei conti. All'esito
dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione
finale, con gli eventuali allegati, che e' trasmessa alla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'art.
155 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la
Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a
compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di
spese, di cinque segretari comunali e provinciali in
disponibilita', nonche' di cinque unita' di personale,
particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. La sezione regionale di controllo della Corte dei
conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera
sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la
congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di
approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila
sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di
controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6,
lettera a), apposita pronuncia.
4. La delibera di accoglimento o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno.
5. La delibera di approvazione o di diniego del piano
puo' essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del
giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite
della Corte dei conti in speciale composizione che si
pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, ai sensi
dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30
giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del
termine per impugnare e, nel caso di presentazione del
ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure
esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese.
Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado,
nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui
ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di
rotazione di cui all'art. 243-ter.
6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di
riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al
Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale
della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi
alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo
stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli
obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche',
entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di
durata del piano, una relazione finale sulla completa
attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio
raggiunti.
7. La mancata presentazione del piano entro il termine
di cui all'art. 243-bis, comma 5, il diniego
dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della
competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi
fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del
riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo
di durata del piano stesso, comportano l'applicazione
dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del
2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte
del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per
la deliberazione del dissesto.
7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del
piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado
di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore
rispetto a quello previsto, e' riconosciuta all'ente locale
la facolta' di proporre una rimodulazione dello stesso,
anche in termini di riduzione della durata del piano
medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo
dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione
regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano
i commi 3, 4 e 5.
7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui
al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il
piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore
durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli
obblighi posti a carico dell'organo di revisione
economico-finanziaria previsti dal comma 6.»
«Articolo 243-quinquies Misure per garantire la
stabilita' finanziaria degli enti locali sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso
1. Per la gestione finanziaria degli enti locali
sciolti ai sensi dell'art. 143, per i quali sussistono
squilibri strutturali di bilancio, in grado di provocare il
dissesto finanziario, la commissione straordinaria per la
gestione dell'ente, entro sei mesi dal suo insediamento,
puo' richiedere una anticipazione di cassa da destinare
alle finalita' di cui al comma 2.
2. L'anticipazione di cui al comma 1, nel limite
massimo di euro 200 per abitante, e' destinata
esclusivamente al pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente e ai conseguenti oneri previdenziali, al
pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari,
nonche' all'espletamento dei servizi locali indispensabili.
Le somme a tal fine concesse non sono oggetto di procedure
di esecuzione e di espropriazione forzata.
3. L'anticipazione e' concessa con decreto del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni di
euro annui a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione
di cui all'art. 243-ter.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 stabilisce
altresi' le modalita' per la restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di
dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui
e' erogata l'anticipazione.»
«Art. 243-sexies (Pagamento di debiti). - 1. In
considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso
all'economia in attuazione dell'art. 41 della Costituzione,
le risorse provenienti dal Fondo di rotazione di cui
all'art. 243-ter del presente testo unico sono destinate
esclusivamente al pagamento dei debiti presenti nel piano
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.
243-bis.
2. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento
sulle risorse di cui al comma 1.»
«Articolo 244 Dissesto finanziario
1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non
puo' garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi
indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente
locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si
possa fare validamente fronte con le modalita' di cui
all'art. 193, nonche' con le modalita' di cui all'art. 194
per le fattispecie ivi previste.
2. Le norme sul risanamento degli enti locali
dissestati si applicano solo a province e comuni.»
Comma 829:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 258 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 258 (Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti). - 1. L'organo straordinario di
liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i
debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero
delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro
definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di
cui al presente art.. Con deliberazione di giunta l'ente
decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna
a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al
comma 2.
2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del
mutuo di cui all'art. 255, comma 2, nella misura necessaria
agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione
all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato
e' tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la
Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito,
con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per cento di cui all'art. 255, comma 9, o, in alternativa,
a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per
un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato
del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai
commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta
salva la possibilita' di ridurre il mutuo a carico
dell'ente.
3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata
una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito
vantato, puo' definire transattivamente le pretese dei
relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche
periodicamente, offrendo il pagamento di una somma
variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in
relazione all'anzianita' dello stesso, con rinuncia ad ogni
altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di
conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art. 255,
comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi
quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione
per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di
lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la
transazione da accettare entro un termine prefissato
comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta
l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione
provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e'
stata accettata la transazione. L'accantonamento e' elevato
al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per
quelle concernenti la redazione ed il deposito del piano di
rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al comma
4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti
siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e
non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla
massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della
liquidazione ai sensi dell'art. 256, comma 11.
6. I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono
indicati in un apposito elenco allegato al piano di
estinzione della massa passiva.
7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede
alla riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico
dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale
dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo
stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle
necessita' della liquidazione dopo il pagamento dei
debiti.»
- Il testo del comma 475 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
823.
Comma 830:
- Il testo del comma 723 dell'art. 1 della citata legge
n. 208 del 2015 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
828.
- Il testo del comma 710 dell'art. 1 della citata legge
n. 208 del 2015 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
828.
- Il testo dell'art. 244 e degli articoli 243-bis e
seguenti del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 828.
Comma 831:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 233-bis del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 233-bis (Il bilancio consolidato). - 1. - 2.
Omissis
3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.»
Comma 832:
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 46
del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province
autonome alla riduzione della spesa pubblica). - 1. - 5.
Omissis
6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza
dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica introdotti dal
presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle
disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 (151), in ambiti
di spesa e per importi proposti in sede di
autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con
Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento
all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con
riferimento agli anni 2015 e seguenti. Per gli anni
2015-2020 il contributo delle regioni a statuto ordinario,
di cui al primo periodo, e' incrementato di 3.452 milioni
di euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento
dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa
sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti
individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
parte dello Stato.
Omissis.»
Comma 837:
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 105.
Comma 841:
- Il testo del comma 6 dell'art. 46 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 832.
- Si riporta il testo vigente del comma 680 dell'art. 1
della citata legge n. 208 del 2015:
«680. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri
ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi
derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente
applicabili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a
5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome
medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
gennaio di ciascun anno. Fermo restando il concorso
complessivo di cui al primo periodo, il contributo di
ciascuna autonomia speciale e' determinato previa intesa
con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento
dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da
681 a 684 del presente art. e dell'art. 1, commi da 400 a
417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione
Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e
di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel
rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i
predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge
23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'art.
1 della medesima legge.»
- Il testo del comma 466 dell'art. 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 823.
Comma 844:
- Si riporta il testo vigente del comma 20 dell'art. 6
del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 19 Omissis
20. Le disposizioni del presente art. non si applicano
in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli
enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali
di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a
favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
essere successivamente svincolata e destinata alle regioni
a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito
dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2,
convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente art.. Ai
fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si
considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che
hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media
nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto
delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del
surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal
patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
di stabilita' interno. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti
modalita', tempi e criteri per l'attuazione del presente
comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali
designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza
dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e
delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto del
parametro e' considerato al fine della definizione, da
parte della regione, della puntuale applicazione della
disposizione recata in termini di principio dal comma 28
dell'art. 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse
accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere
dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 e' stanziato un importo
di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di
investimento, da attribuire alle regioni a statuto
ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosita'
di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il
decreto di cui al quarto periodo.
Omissis.»
Comma 849:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.»
Comma 851:
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 3 della
citata legge n. 350 del 2003:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
pubblici). - 1. - 16. Omissis
17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono
indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma,
della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di
prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a
flussi futuri di entrata, a crediti e a attivita'
finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata
al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di
swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing
finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo
debito garantito dall'ente a seguito della definitiva
escussione della garanzia. Inoltre, costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a seguito
dell'escussione della garanzia per tre annualita'
consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei
confronti del debitore originario.
Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano
garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere
destinatari di contributi agli investimenti finanziati da
debito e per le finalita' definite dal comma 18. Non
costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art.
119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
ma consentono di superare, entro il limite massimo
stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea
carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
gia' prevista idonea copertura di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 203, comma
1, e 204 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento
derivanti dal ricorso all'indebitamento). - 1. Il ricorso
all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio
del penultimo anno precedente quello in cui si intende
deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione
nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.
Omissis.»
«Art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di
mutui). - 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'art. 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato
a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da
garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per
gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere
dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli
delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente
quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per
gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per
i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del
bilancio di previsione. Il rispetto del limite e'
verificato facendo riferimento anche agli interessi
riguardanti i finanziamenti contratti e imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al
limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali
l'ente ha accantonato l'intero importo del debito
garantito.
2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito
sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in
forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
cinque anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata
al 1º gennaio dell'anno successivo a quello della stipula
del contratto. In alternativa, la decorrenza
dell'ammortamento puo' essere posticipata al 1º luglio
seguente o al 1º gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo'
essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
dal primo anno, della quota capitale e della quota
interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo
cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali
interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di
inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo
gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di
preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario
con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
e) deve essere indicata la natura della spesa da
finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o
esecutivo, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
di interesse applicabile ai mutui, determinato
periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze
con proprio decreto.
2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente
locale acceda.
3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo
sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
sulla base di stati di avanzamento dei lavori.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011:
«Art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1.
Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 40, comma 2, e' ammesso
esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi
vigenti in materia, con particolare riferimento agli
articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre
2012, n. 243.
2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
indebitamento, se non e' stato approvato dal consiglio
regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni
precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
si riferisce.
3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
legge di approvazione del bilancio o con leggi di
variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio
cui il bilancio si riferisce.
4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono
immediatamente accertate a seguito del perfezionamento
delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e
sono imputate agli esercizi in cui e' prevista l'effettiva
erogazione del finanziamento. Contestualmente e' impegnata
la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti,
con imputazione agli esercizi secondo il piano di
ammortamento, distintamente per la quota interessi e la
quota capitale.
5. Le somme iscritte nello stato di previsione
dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento
autorizzate, ma non perfezionate entro il termine
dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle
previsioni.
6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se
l'importo complessivo delle annualita' di ammortamento per
capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di
debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto
dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei
mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo
"Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi
destinati al finanziamento della sanita'" ed a condizione
che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura
nell'ambito del bilancio di previsione della regione
stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma
2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al
periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di
cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito
derivante dalle accise. Concorrono al limite di
indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione
a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi
vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha
accantonato l'intero importo del debito garantito.
7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6,
determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data
del 31 dicembre 2014, la regione non puo' assumere nuovo
debito fino a quando il limite non risulta rispettato.
8. La legge regionale che autorizza il ricorso al
debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui
singoli esercizi finanziari futuri, nonche' i mezzi
necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresi',
disporre, per i prestiti obbligazionari, che
l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta
regionale, che ne determina le condizioni e le modalita'.
9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle
Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i
corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.»
Comma 852:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 206 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 206 (Delegazione di pagamento). - 1. Quale
garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti
ai primi tre titoli del bilancio di previsione.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e
costituisce titolo esecutivo.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 159, comma
2, e 255, comma 10, del citato decreto legislativo n. 267
del 2000:
«Art. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli
enti locali). - 1. Omissis
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme
di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente
e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
Omissis.»
«Articolo 255 Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento
1. - 9. Omissis
10. Non compete all'organo straordinario di
liquidazione l'amministrazione delle anticipazioni di
tesoreria di cui all'art. 222 e dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui
passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il
pagamento delle relative spese, nonche' l'amministrazione
delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 e dei
debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di
pagamento di cui all'art. 206.
Omissis.»
Comma 853:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 7
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
(Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di
versamento di tributi degli enti locali):
«Art. 7 (Ricognizione dei debiti contratti dalle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche, ai fini della certificazione delle somme dovute
per somministrazioni, forniture e appalti e per
obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi
dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 12, comma
11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, provvedono a registrarsi sulla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 ottobre 2012 e dell'art. 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2012, entro 20 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Omissis.»
Comma 858:
- Il testo degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 819.
Comma 859:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1
della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Omissis
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente art.,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 33 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 33 (Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi
di pagamento dell'amministrazione). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 9-bis, le pubbliche
amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e
forniture, denominato «indicatore annuale di tempestivita'
dei pagamenti», nonche' l'ammontare complessivo dei debiti
e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno
2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni
pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto,
denominato «indicatore trimestrale di tempestivita' dei
pagamenti», nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al
presente comma sono elaborati e pubblicati, anche
attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno
schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri da adottare sentita la
Conferenza unificata.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti.»
Comma 860:
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 33 del 2013 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
859.
Comma 861:
- Il testo del comma 1 dell'art. 7 del citato
decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 853.
Comma 866:
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 2 della
citata legge n. 191 del 2009:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 67-bis. Omissis
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6,
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2 a
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica
positiva degli adempimenti regionali e' fissata nelle
misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui
alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono
all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle
che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento
ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota
si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla
presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi
delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali
recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 24 dell'art. 15
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1. - 23. Omissis
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
Omissis.»
Comma 867:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
859.
- Si riporta il testo vigente dei commi 1, 8-bis e
8-ter dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 14 (Controllo e monitoraggio dei conti pubblici).
- 1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinche' possa valutare
l'opportunita' di attivare il procedimento denominato
«Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»
di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'art. 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. - 8. Omissis
8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo
completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni
pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio
tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi
informatici emessi secondo lo standard Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati
SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio
di tesoreria statale. Le modalita' con cui enti e tesorieri
scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura
SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio
definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle
sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i
cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento
con modalita' differenti da quelle descritte nel periodo
precedente.
8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono
stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 8-bis.
Omissis.»
Comma 868:
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 33 del 2013 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
859.
Comma 869:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
859.
Comma 870:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
859.
Comma 871:
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della citata legge
n. 196 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
867.
Comma 873:
- Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 3-bis
dell'art. 17 del citato decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
1. - 2. Omissis
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in
ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente art. si provvede
con le modalita' previste dall'art. 2, comma 73, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e' giudicata
adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di
tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al
2019, la regione e' considerata adempiente ove abbia
raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli
anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione
della spesa di personale, ovvero una variazione dello 0,1
per cento annuo, fino al totale conseguimento nell'anno
2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72,
della citata legge n. 191 del 2009.
Omissis.»
Comma 875:
- Il testo degli articoli 117, terzo comma, e 119,
primo comma della Costituzione e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 819.
- Si riporta il testo vigente del comma 151 dell'art. 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011):
«Art. 1 (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle). - 1. -
150. Omissis
151. Lo Stato riconosce alla regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia una compartecipazione sulle ritenute
sui redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, cosi'
determinata:
a) per le annualita' 2008 e 2009, nell'importo
complessivo di 960 milioni di euro che, al netto delle
somme gia' attribuite alla regione per la medesima
finalita', pari a 50 milioni di euro, sono trasferiti in
ragione di 220 milioni di euro nel 2011, 170 milioni di
euro nel 2012, 120 milioni di euro nel 2013, 70 milioni di
euro nel 2014, 20 milioni di euro nel 2015, 30 milioni di
euro nel 2016 e 20 milioni di euro annui nelle successive
annualita' fino al 2030;
b) a decorrere dall'annualita' 2010, nella misura
prevista dall'art. 49, primo comma, numero 1), dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di
cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e
successive modificazioni, secondo le modalita' di
trasferimento individuate all'art. 1 del decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137.
Omissis.»
Comma 885:
- Si riporta il testo vigente del comma 830 dell'art. 1
della citata legge n. 205 del 2017:
«830. Dal 2018 al 2022 la Regione siciliana si impegna
a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo
aumento degli investimenti incrementando gli impegni
complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al
2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
Nell'ipotesi dell'insediamento del governo regionale
successivamente alla scadenza del 30 settembre 2017
prevista per l'approvazione del bilancio consolidato 2016,
il termine per l'approvazione dei documenti contabili e
l'applicazione delle relative sanzioni e' rinviato al 31
marzo 2018.»
Comma 886:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 779 a 781
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«779. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014,
disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, puo' essere rideterminato in
quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni
che si impegnano a riqualificare la propria spesa
attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il
disavanzo di cui al periodo precedente e' quello risultante
dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del
rendiconto da parte del consiglio regionale, quello
risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale.
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano
anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015.
780. Le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal
2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per
investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi
pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente
applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per
cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019,
del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al
primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di
cui all'art. 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo
all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti
relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono
essere desunti anche dal preconsuntivo.
781. Le regioni di cui al comma 779 certificano
l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma
780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o
parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le
sanzioni di cui all'art. 1, comma 475, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.»
Comma 888:
- La legge 21 marzo 2001, n. 73 recante «Interventi a
favore della minoranza italiana in Slovenia, in Montenegro
e in Croazia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
marzo 2001, n. 73.
Comma 889:
- Si riporta il testo vigente del comma 418 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«418. Le province e le citta' metropolitane concorrono
al contenimento della spesa pubblica attraverso una
riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di
3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In
considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo
precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del
restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana
e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta'
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai
predetti risparmi di spesa. Fermo restando per ciascun ente
il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900
milioni di euro per l'anno 2016 e l'ulteriore incremento di
900 milioni di euro a decorrere dal 2017 a carico degli
enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario sono
ripartiti per 650 milioni di euro a carico delle province e
per 250 milioni di euro a carico delle citta'
metropolitane. Sono escluse dal versamento di cui al
periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo
del contributo dei periodi precedenti, le province che
risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il
supporto tecnico della Societa' per gli studi di settore -
SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito l'ammontare della riduzione della
spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del
corrispondente versamento tenendo conto anche della
differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 47 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 47 (Concorso delle province, delle citta'
metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa
pubblica). - 1. Le province e le citta' metropolitane, a
valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2
e all'art. 19, nonche' in considerazione delle misure
recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more
dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di
cui al comma 92 dell'art. 1 della medesima legge 7 aprile
2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica
pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7
milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascuna
provincia e citta' metropolitana consegue i risparmi da
versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'art.
8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi,
la riduzione e' operata nella misura complessiva di 340
milioni di euro per il 2014 e di 510 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente
alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa
ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al
presente decreto;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'art.
15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di
0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di un milione di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione
e' operata in proporzione al numero di autovetture di
ciascuna provincia e citta' metropolitana comunicato
annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento
della Funzione Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi, di cui all'art.
14, relativi alla riduzione della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, di 3,8 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e' operata in
proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno
dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono
essere modificati per ciascuna provincia e citta'
metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 30
giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli
anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta
dall'ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro
dell'interno di cui al comma 2; con riferimento alle misure
connesse all'art. 8, le predette modifiche possono tener
conto dei tempi medi di pagamento dei debiti e del ricorso
agli acquisti centralizzati di ciascun ente. Decorso tale
termine la riduzione opera in base agli importi di cui al
comma 2.
4. In caso di mancato versamento del contributo di cui
ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui
all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei
confronti delle province e delle citta' metropolitane
interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24,
all'atto del riversamento del relativo gettito alle
province medesime.
5. Le province e le citta' metropolitane possono
rimodulare o adottare misure alternative di contenimento
della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi
comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
del comma 2.
6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014,
n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse
all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso art. 1, tra le
Province, le citta' metropolitane e gli altri Enti
territoriali interessati, stabilisce altresi' le modalita'
di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.
7. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 5
siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al
comma 166 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 


8. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure
indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e
563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al
2018. A tal fine, il fondo di solidarieta' comunale, come
determinato ai sensi dell'art. 1, comma 380-ter della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e' ridotto di 375,6 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.
9. Gli importi delle riduzioni di spesa e le
conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune
sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da
emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e
del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei
seguenti criteri:
a) per quanto attiene agli interventi di cui all'art.
8, relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi,
la riduzione e' operata nella misura complessiva di 360
milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente
alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa
ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al
presente decreto. A decorrere dall'anno 2018, qualora la
spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia
stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto
capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto
dei comuni facenti parte della stessa gestione associata,
le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a
tutti i comuni compresi nella gestione associata,
proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A
tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea
certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni
facenti parte della gestione associata e la trasmette,
entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e
al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di
predisposizione del decreto annuale del Presidente del
Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di
solidarieta' comunale. In caso di mancata comunicazione da
parte della regione entro il predetto termine del 30
aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione
proporzionale tra i comuni compresi nella gestione
associata; restano in tal caso confermate le modalita' di
riparto di cui al presente art.. Per gli enti che
nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti
relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni,
rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo
precedente e' incrementata del 5 per cento. Ai restanti
enti la riduzione di cui al periodo precedente e'
proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al
complessivo incremento di cui al periodo precedente. Per
gli enti che nell'ultimo anno hanno fatto ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'art. 9, commi
1 e 2, in misura inferiore al valore mediano, come
risultante dalle certificazioni di cui alla presente
lettera la riduzione di cui al primo periodo e'
incrementata del 5 per cento. Ai restanti enti la riduzione
di cui al periodo precedente e' proporzionalmente ridotta
in misura corrispondente al complessivo incremento di cui
al periodo precedente. A tal fine gli enti trasmettono al
Ministero dell'interno secondo le modalita' indicate dallo
stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28
febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, una
certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei
pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la
somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a
quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima
certificazione e', inoltre, indicato il valore degli
acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE
indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno
precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti
mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti
aggregatori di cui all'art. 9, commi 1 e 2. In caso di
mancata trasmissione della certificazione nei termini
indicati si applica l'incremento del 10 per cento;
b) per quanto attiene agli interventi di cui all'art.
15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture di
1,6 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione
e' operata in proporzione al numero di autovetture
possedute da ciascun comune comunicato annualmente al
Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
c) per quanto attiene agli interventi di cui all'art.
14 relativi alla riduzione della spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, di 14 milioni di
euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2015 al 2018, la riduzione e' operata in
proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno
dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
10. Gli importi e i criteri di cui al comma 9 possono
essere modificati per ciascun comune, a invarianza di
riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 30 giugno, per l'anno 2014 ed
entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base
dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto
del Ministro dell'interno di cui al comma 9; con
riferimento alle misure connesse all'art. 8, le predette
modifiche possono tener conto dei tempi medi di pagamento
dei debiti e del ricorso agli acquisti centralizzati di
ciascun ente. Decorso tale termine la riduzione opera in
base ai criteri di cui al comma 9.
11. In caso di incapienza, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento
agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui
all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini
della successiva riassegnazione al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
12. I Comuni possono rimodulare o adottare misure
alternative di contenimento della spesa corrente, al fine
di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall'applicazione del comma 9.
13. L'organo di controllo di regolarita' amministrativa
e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti
commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui
al comma 166 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 838 e 839
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«838. Alle province e alle citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'art. 1 della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e' attribuito un contributo complessivo di 428
milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro
a favore delle province e 111 milioni di euro a favore
delle citta' metropolitane, e a favore delle province un
ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al
periodo precedente sono ripartite, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da
definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province
d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire entro il 31
gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero
non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto e'
comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il
contributo in proporzione alla differenza per ciascuno
degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della
riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1
allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, al netto della riduzione della spesa di personale di
cui al comma 421 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e l'ammontare dei contributi di cui all'art. 20 e
del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonche' alle tabelle F
e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio
2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui
al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si
tiene conto dell'importo non piu' dovuto dalle province del
versamento previsto sino all'anno 2018 dall'art. 47 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, negli
importi indicati nella tabella 2 allegata al citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
839. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di
cui al comma 838, unitamente a quelli di cui all'art. 1,
comma 754, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art.
20, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e' versato dal Ministero dell'interno all'entrata
del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla
finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui
all'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. In considerazione di quanto disposto dal periodo
precedente, ciascun ente beneficiario, fermo restando
quanto previsto al periodo successivo, non iscrive in
entrata le somme relative ai contributi attribuiti e
iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui
al citato art. 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014,
al netto di un importo corrispondente alla somma dei
contributi stessi. Nel caso in cui il contributo di cui al
comma 838, unitamente a quelli di cui ai citati articoli 1,
comma 754, della legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, ecceda il
concorso alla finanza pubblica di cui al predetto art. 1,
comma 418, della legge n. 190 del 2014, il Ministero
dell'interno provvede al trasferimento della parte
eccedente all'ente interessato.»
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 141.
- Si riporta il testo del comma 845 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«845. A decorrere dall'anno 2018, le province delle
regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite
della dotazione organica di cui al comma 844 e di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, da
destinarsi prioritariamente alle attivita' in materia di
viabilita' e di edilizia scolastica relativamente alle
figure ad alto contenuto tecnico-professionale di
ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed
esperti in contrattualistica pubblica e in appalti
pubblici, solo se l'importo delle spese complessive di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle
entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le
restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al
periodo precedente e' fissata al 25 per cento. E'
consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali
assunzionali come definite dal presente comma riferite a
cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente
non interessato dai processi di ricollocazione di cui
all'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Nell'anno 2018, le citta' metropolitane
possono procedere, nei termini previsti dal presente comma,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del
citato art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.»
Comma 891:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
126.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 229 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 105.
Comma 892:
- Si riporta il testo vigente del comma 639 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.»
Comma 894:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 141.
Comma 895:
Il riferimento al testo del citato decreto legislativo
n. 229 del 2011 e' riportato nelle note all'art. 1, comma
105.
Comma 896:
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 4 del
decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza
dei Ministeri dell'interno e della difesa). - 1. - 6.
Omissis
6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalita' di
riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale
gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4
maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da
ripartire e da attribuire si provvede annualmente con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2016,
2017 e 2018 i trasferimenti erariali non oggetto di
fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in
favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e
alla regione Sardegna, sono determinati in base alle
disposizioni dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68.
Omissis.»
Comma 897:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 141.
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 42
del citato decreto legislativo n. 118 del 2011:
«Art. 42 (Il risultato di amministrazione). - 1. - 8.
Omissis
9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate
del risultato di amministrazione presunto ai sensi del
comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo
delle quote vincolate del risultato di amministrazione
dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata
del risultato di amministrazione presunto e' inferiore
rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione,
l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni
di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di
amministrazione vincolato.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3-quater
dell'art. 187 del citato decreto legislativo n. 267 del
2000:
«Art. 187 (Composizione del risultato di
amministrazione). - 1. - 3-ter. Omissis
3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote
vincolate del risultato di amministrazione presunto ai
sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica
l'importo delle quote vincolate del risultato di
amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo
relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva
l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di
cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di
amministrazione presunto e' inferiore rispetto all'importo
applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede
immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che
adeguano l'impiego del risultato di amministrazione
vincolato.
Omissis.»
Comma 900:
- Si riporta il testo dei commi 692 e seguenti
dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:
«692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di
liquidita' di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere
dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalita' anche
alternative:
a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il
rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di
liquidita', di importo pari alle anticipazioni di
liquidita' incassate nell'esercizio, non impegnabile e
pagabile, destinato a confluire nel risultato di
amministrazione, come quota accantonata definita dall'art.
42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.
693. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai
sensi del comma 692 e' annualmente utilizzato secondo le
seguenti modalita':
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio
di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del
bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come
«Utilizzo fondo anticipazione di liquidita'», la quota del
fondo di cui al comma 692, corrispondente all'importo del
disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del
fondo e' iscritta in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli
esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo,
in entrata del bilancio di previsione e' applicato il fondo
stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e'
stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31
dicembre 2014 di cui alla lettera a) e' utilizzata secondo
le modalita' previste dall'art. 2, comma 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di
erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo
di cui al comma 693, lettera a), e' annualmente ripianato
per un importo pari all'ammontare del rimborso
dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso
dell'esercizio.
695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a
decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione
di liquidita' costituito ai sensi del comma 692 e'
annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 e'
applicato in entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo
anticipazione di liquidita'», anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
per un importo non superiore al predetto disavanzo. La
medesima quota del fondo e' iscritta in spesa al netto del
rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del
fondo, in entrata del bilancio di previsione e' applicato
il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in
spesa e' stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo
formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione
e' utilizzata secondo le modalita' previste dall'art. 2,
comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125.
696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a
decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi
nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione,
per un importo non superiore a quello dell'anticipazione,
e' annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare
del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato,
effettuato nel corso dell'esercizio.
697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, si interpretano nel senso che le
anticipazioni di liquidita' possono essere registrate
contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata,
riguardanti il finanziamento del disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non
contratto per finanziare spesa di investimento, di un
importo pari a quello dell'anticipazione di liquidita'.
698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a
seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidita' di
cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in
bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il
finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno
accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione,
previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla
data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della Giunta
regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile
al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014,
anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio
2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di
liquidita', per un importo pari alle anticipazioni
acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote gia'
rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall'art. 78 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 17-bis,
del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile
al 1º gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento
straordinario dei residui, accantonandone una quota al
fondo anticipazione di liquidita', per un importo pari alle
anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle
quote gia' rimborsate, se non hanno partecipato alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3,
comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del
2011.
699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante
dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidita' di
cui al comma 698 e' ripianato annualmente, a decorrere dal
2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione
rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il
risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio
di previsione 2016-2018 e' calcolato considerando, tra le
quote accantonate, anche il fondo anticipazione di
liquidita' previsto dal comma 698 e quello derivante dalle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio 2015
contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).
700. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai
sensi del comma 698 e' annualmente utilizzato secondo le
seguenti modalita':
a) la quota del fondo accantonata nel risultato di
amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo
di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698,
e' applicata in entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di
liquidita'» anche nelle more dell'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo e'
iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione
effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017,
fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del
bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato in
spesa dell'esercizio precedente, e in spesa e' stanziato il
medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione
effettuato nell'esercizio precedente;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo
di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 e'
utilizzata secondo le modalita' previste dall'art. 2, comma
6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.»
Comma 901:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 191 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese). - 1. - 2. Omissis
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati
dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a
terzi, su proposta del responsabile del procedimento,
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento
della spesa con le modalita' previste dall'art. 194, comma
1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria
nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione
dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il
provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni
dalla data di deliberazione della proposta da parte della
Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso
se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La
comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente
all'adozione della deliberazione consiliare.
Omissis.»
Comma 902:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata
legge n. 196 del 2009:
«Art. 13 (Banca dati delle amministrazioni pubbliche).
- 1. Al fine di assicurare un efficace controllo e
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
nonche' per acquisire gli elementi informativi necessari
alla ricognizione di cui all'art. 1, comma 3, e per dare
attuazione e stabilita' al federalismo fiscale, le
amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una
banca dati unitaria istituita presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle
stesse amministrazioni pubbliche secondo modalita' da
stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le
relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi
alle operazioni gestionali, nonche' tutte le informazioni
necessarie all'attuazione della presente legge. Con
apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica sono definite le
modalita' di accesso degli enti territoriali alla banca
dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' individuata la struttura dipartimentale
responsabile della suddetta banca dati.
2. In apposita sezione della banca dati di cui al comma
1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione
al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a
disposizione, anche mediante accesso diretto, della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5
maggio 2009, n. 42, come modificata dall'art. 2, comma 6,
della presente legge.
3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e
la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica relativamente agli enti territoriali.
L'acquisizione dei dati potra' essere effettuata anche
attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre
amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede
ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e
delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e
al consolidamento dei conti pubblici.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
art., pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno
2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica. Con il
medesimo decreto di cui al comma 3 possono essere stabilite
le modalita' di ripartizione delle risorse tra le
amministrazioni preposte alla realizzazione della banca
dati.»
Comma 904:
- Si riporta il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9
del citato decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Prospetto verifica pareggio di bilancio e
norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la
crescita). - 1. - 1-quater Omissis
1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini
previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonche' di mancato
invio, entro trenta giorni dal termine previsto per
l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce
del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma
restando per gli enti locali che non rispettano i termini
per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti la procedura prevista dall'art. 141 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non
abbiano adempiuto. E' fatto altresi' divieto di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si
configurino come elusivi della disposizione del precedente
periodo.
Omissis.»
Comma 905:
- Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 5 dell'art.
5 della citata legge n. 67 del 1987:
«Art. 5 (Pubblicita' di amministrazioni pubbliche). -
1. - 3. Omissis
4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti
locali, e le loro aziende, nonche' le unita' sanitarie
locali che gestiscono servizi per piu' di 40 mila abitanti,
nonche' gli enti pubblici, economici e non economici, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante
delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni
esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.
5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni
con meno di 40.000 abitanti.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 594 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
«594. Ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali
per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il
ricorso, previa verifica di fattibilita', a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio,
con esclusione dei beni infrastrutturali.»
- Si riporta il testo vigente dei commi 12 e 14
dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 11. Omissis
12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita'
indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale e a quella effettuata dalle universita' nonche' a
quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di
soggetti privati nonche' da finanziamenti di soggetti
pubblici destinati ad attivia' di ricerca. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4
agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazionali di
pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia,
dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
sono determinate le misure e i limiti concernenti il
rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale
inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18
dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano
al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del
2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettivi.
13. Omissis
14. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le
autorita' indipendenti, non possono effettuare spese di
ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di
buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti
pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.
12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
di immobili pubblici). - 1. - 1-bis. Omissis
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di
pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli
previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti
territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale
effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne
siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e
l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del
procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non
si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni
di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con
apposita delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea
ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate
all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del
prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo
rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data
preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto
alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet
istituzionale dell'ente.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 5
del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni). - 1. Omissis
2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le
autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture,
nonche' per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite puo'
essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per
effetto di contratti pluriennali gia' in essere. Tale
limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per
garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i
servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa
della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete
delle strade provinciali e comunali, nonche' per i servizi
istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari svolti all'estero. I contratti di
locazione o noleggio in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse
finanziarie sino alla scadenza del contratto.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 24 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di locazioni e
manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche
amministrazioni). - 1. All'art. 2, comma 222, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni ed
integrazioni, dopo le parole: "b) verifica la congruita'
del canone degli immobili di proprieta' di terzi, ai sensi
dell'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, individuati dalle predette amministrazioni tramite
indagini di mercato" sono inserite le seguenti: "che devono
essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di
proprieta' pubblica presenti sull'applicativo informatico
messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la
predetta consultazione si considerano assolti i relativi
obblighi di legge in materia di pubblicita', trasparenza e
diffusione delle informazioni".
2. All'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, e' aggiunto
il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti
obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione
alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva
competenza.";
b) dopo il comma 222-ter e' inserito il seguente:
"222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali sono trasmessi all'Agenzia del
demanio per la verifica della compatibilita' degli stessi
con gli obiettivi fissati dal presente comma. Entro e non
oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia
del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e all'amministrazione interessata i risultati della
verifica. In caso tale verifica risulti positiva, l'Agenzia
comunica gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione positivamente
verificati, sono apportate le occorrenti variazioni di
bilancio necessarie per il finanziamento delle spese
connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte
delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio.".
2-bis. L'art. 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
dicembre 2013, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-bis. - (Facolta' di recesso delle pubbliche
amministrazioni da contratti di locazione). - 1. Anche ai
fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento
della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1,
le amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi
costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono
comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di
recesso dai contratti di locazione di immobili in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il recesso e' perfezionato decorsi
centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad
eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".
2-ter. All'art. 1, comma 389, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole: "comma 1 dell'art. 2-bis del
decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e
quelle di cui al" sono soppresse.
3. All'art. 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre
semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono
attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai
sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti
interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di
proprieta' dello Stato, in uso governativo, sia su quelli
di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi titolo,
nonche' l'ammontare dei relativi oneri.";
b) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il piano generale puo' essere oggetto di
revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le
opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili
esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad
uno o piu' interventi inseriti nel Piano, ove non risultino
gia' affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha
stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";
c) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e
realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2,
lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla
stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma
6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali
predefiniti, con operatori specializzati nel settore
individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed
anche avvalendosi di societa' a totale o prevalente
capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".
4. All'art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono
sostituite con le parole "1° luglio 2014";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo
restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui
ai commi da 4 a 6 si applicano altresi' alle altre
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
possono adottare misure alternative di contenimento della
spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori
a quelli derivanti dall'applicazione della presente
disposizione.".
5. Al fine della riduzione della spesa per il deposito
legale di stampati e documenti:
a) agli istituti depositari previsti dal regolamento
attuativo dell'art. 5, comma 1, della legge 15 aprile 2004,
n. 106, e' consegnata una sola copia di stampati e di
documenti a questi assimilabili;
b) per l'archivio nazionale della produzione editoriale
non sono soggette al deposito legale le ristampe inalterate
di tutti i documenti stampati in Italia.»
Comma 906:
- Il citato decreto legislativo n. 231 del 2002 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2002, n.
249.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 222
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 222 (Anticipazioni di tesoreria). - 1. Il
tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio.
Omissis.»
Comma 907:
- Il testo dell'art. 244 del citato decreto legislativo
n. 267 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
828.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. L'istituzione dell'imposta
municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a
decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera
b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del
1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
L'imposta municipale propria non si applica al possesso
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente
e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. I comuni possono considerare
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta
agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. A partire dall'anno 2015 e' considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una
sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE),
gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta
municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma
1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento.
0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in
Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini
dell'applicazione delle disposizioni della presente
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23;
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
11.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012,
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano
le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto
compatibili.
12-bis.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello
approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione
ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'art. 37, comma 55, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle
relative istruzioni.
13. Restano ferme le disposizioni dell'art. 9 e
dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014",
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al
comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31
dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'art.
2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la
finanza locale" si intende effettuato a tutte le
disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e
provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, e'
consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo
risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile
2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato,
di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'art. 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale
propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresi',
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata
di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il
versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 e'
eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a
Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta
dal presente comma opera anche nei confronti dei comuni
compresi nel territorio della regione Friuli Venezia
Giulia;
b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
del comma 1, dell'art. 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 8 e il comma
4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'art. 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'art. 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, producono gli effetti previsti in
relazione al riconoscimento del requisito di ruralita',
fermo restando il classamento originario degli immobili
rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3,
del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita' di attuazione, anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All'art. 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le
parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite
dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi
scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con
le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di
Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari al maggior gettito stimato di cui al
precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione
del recupero di cui al presente comma e' pari per l'anno
2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4
milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'
esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.
- Il testo dell'art. 243-ter del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 828.
Comma 908:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 6 ottobre
2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione
dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni relative ai servizi postali e
all'effettuazione di pagamenti). - 1. Per favorire il
pagamento di imposte, tasse e tributi nonche' dei
corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di
ogni altro servizio di pubblica utilita', nei piccoli
comuni puo' essere utilizzata per l'attivita' di incasso e
trasferimento di somme la rete telematica gestita dai
concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
previa convenzione con gli stessi concessionari, nel
rispetto della disciplina riguardante i servizi di
pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla
Banca d'Italia.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione
sociale e territoriale, in conformita' alla normativa
europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della
normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche
in forma associata, d'intesa con la regione, possono
proporre, sulla base delle modalita' stabilite nel
contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo
economico e il fornitore del servizio postale universale,
iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale
ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei
servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in
specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di
ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura
dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare
degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio
postale universale. Di tali iniziative e' data informazione
da parte del fornitore del servizio postale universale al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
3. I piccoli comuni possono altresi':
a) stipulare convenzioni con le organizzazioni di
categoria e con la societa' Poste italiane Spa, affinche' i
pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli
concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia
postali nonche' altre prestazioni possano essere effettuati
presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non
serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina
riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni
adottate in materia dalla Banca d'Italia;
b) affidare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di
tesoreria e di cassa alla societa' Poste italiane Spa.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in
via diretta, ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria
e di cassa alla societa' Poste italiane Spa.»
Comma 909:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 56 del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 56 (Impegni di spesa). - 1.- 3. Omissis
4. Durante la gestione, con riferimento agli
stanziamenti del bilancio di previsione, possono essere
prenotati impegni relativi a procedure in via di
espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro
il termine dell'esercizio non e' stata assunta dalla
regione l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e
costituiscono economia di bilancio, concorrendo alla
determinazione del risultato di amministrazione di cui
all'art. 42. Le economie riguardanti le spese di
investimento per lavori pubblici concorrono alla
determinazione del fondo pluriennale secondo le modalita'
definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, su proposta della Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'art.
3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria previsto
dall'allegato n. 4/2 del presente decreto.
Omissis.»
Comma 910:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 183 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 183 (Impegno di spesa). - 1. - 2. Omissis
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi per i quali entro il termine
dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente
l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla
quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del
risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186.
Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori
pubblici concorrono alla determinazione del fondo
pluriennale secondo le modalita' definite, entro il 30
aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di
cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, al fine di adeguare il principio contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria previsto
dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo.
Omissis.»
Comma 911:
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 200 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 200 (Gli investimenti). - 1. - 1-bis. Omissis
1-ter. Per l'attivita' di investimento che comporta
impegni di spesa che vengono a scadenza in piu' esercizi
finanziari, deve essere dato specificamente atto, al
momento dell'attivazione del primo impegno, di aver
predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione
della complessiva spesa dell'investimento, anche se la
forma di copertura e' stata gia' indicata nell'elenco
annuale del programma triennale dei lavori pubblici
previsto dall'art. 21 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
Comma 912:
- Il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 36
del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 36 (Contratti sotto soglia). - 1. Omissis
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o piu' operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000
euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i
servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti
invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo
restando quanto previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a).
Omissis.»
Comma 913:
- Si riporta il testo vigente dei commi da 974 a 978
dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:
«974. Per l'anno 2016 e' istituito il Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato
"Programma", finalizzato alla realizzazione di interventi
urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate
attraverso la promozione di progetti di miglioramento della
qualita' del decoro urbano, di manutenzione, riuso e
rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della
sicurezza territoriale e della capacita' di resilienza
urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con
riferimento alla mobilita' sostenibile, allo sviluppo di
pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio
civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di
nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con
riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate
ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
nonche' alle attivita' culturali ed educative promosse da
soggetti pubblici e privati.
975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro
il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i
progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite
con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresi'
definiti:
a) la costituzione, la composizione e le modalita' di
funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di
riqualificazione, il quale ha facolta' di operare anche
avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati
ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
b) la documentazione che gli enti interessati devono
allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di
attuazione;
c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte
del Nucleo, in coerenza con le finalita' del Programma, tra
i quali la tempestiva esecutivita' degli interventi e la
capacita' di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e
privati.
977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo
seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal
decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di
priorita'. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da
inserire nel Programma ai fini della stipulazione di
convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori
dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di
programma definiscono i soggetti partecipanti alla
realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi
incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i
criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia
realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le
convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla
Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le
informazioni necessari allo svolgimento dell'attivita' di
monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle
convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il
Programma.
978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 974 a 977, per l'anno 2016 e' istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del
Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. A tale fine e' autorizzata la spesa
di 500 milioni di euro per l'anno 2016.
- Il testo del comma 140 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note al l'art. 1, comma
115.
- Si riporta il testo del comma 141 dell'art. 1 della
citata legge n. 232 del 2016:
«141. Al fine di garantire il completo finanziamento
dei progetti selezionati nell'ambito del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi
da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a
integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo
di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del
presente articolo, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse
disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il
periodo di programmazione 2014-2020.»
Comma 914
- La delibera CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 recante
«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020.
Assegnazione di risorse al "Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie", ai sensi dell'art. 1, comma 141, legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
147 del 26 giugno 2017.
- La delibera CIPE n. 72/2017 del 7 agosto 2017 recante
«Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 -
Determinazione e modulazione delle risorse assegnate con la
delibera n. 2/2017 al "Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie"» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 265 del 13 novembre 2017.
- Il testo del comma 141 dell'art. 1 della citata legge
n. 232 del 2016 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
913.
Comma 917:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 52 (Potesta' regolamentare generale delle
province e dei comuni). - 1. Le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del
comune e della provincia non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla
relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono
divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via
telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle
entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione
concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.
3. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformita' alle disposizioni
dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze puo' impugnare i
regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di
legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono
informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle
procedure vigenti in materia di affidamento della gestione
dei servizi pubblici locali, a:
1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53,
comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate
attivita', i quali devono presentare una certificazione
rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di
requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa
italiana di settore;
3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui
all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che
l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla
societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente che la
controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito
territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
4) le societa' di cui all'art. 113, comma 5, lettera
b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'art. 53, comma
1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti,
nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari,
tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente
lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di
accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate
avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non
deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d) il visto di esecutivita' sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto,
in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
della relativa gestione.
6.
7.
Comma 919:
- Il capo I (Imposta comunale sulla pubblicita' e
diritto sulle pubbliche affissioni) del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche'
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale)
comprende gli articoli da 1 a 37 ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1993, n. 288, supplemento
ordinario.
Comma 920:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35-quater del
citato decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:
«Art. 35-quater (Potenziamento delle iniziative in
materia di sicurezza urbana da parte dei comuni). - 1. Per
il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza
urbana da parte dei comuni e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo,
con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018
e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate
anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di
polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche
in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5
milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio
1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato,
che restano acquisite all'erario.
3. Il fondo di cui al comma 1 potra' essere alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia
di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero
dell'interno.
4. Le modalita' di presentazione delle richieste da
parte dei comuni interessati nonche' i criteri di
ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono
individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.»
Comma 921:
- Si riporta il testo vigente del comma 380 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012:
«Art. 1 - 1. - 379. Omissis
380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del
gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma
11 del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
b) e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale
che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato art. 13
del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' comunque emanato entro i quindici giorni
successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo e'
pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi e' versata
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A
seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo
periodo, e' rideterminato l'importo da versare all'entrata
del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e'
versata al bilancio statale, per essere riassegnata al
fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Le modalita' di
versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
c) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di
cui alla lettera b) e' incrementata della somma di 1.833,5
milioni di euro per l'anno 2013; i predetti importi
considerano quanto previsto dal comma 381;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) sono stabiliti i
criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto per i singoli
comuni:
1) degli effetti finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
2) della definizione dei costi e dei fabbisogni
standard;
3) della dimensione demografica e territoriale;
4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
propria ad aliquota base di spettanza comunale;
5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di
cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno
2012;
6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (4), convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento
ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota
base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola
di salvaguardia;
e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna,
limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati
di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21
giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
f) e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta
municipale propria di cui all'art. 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono sul rispettivo territorio. Per
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
vigenti in materia di imposta municipale propria. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale
riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
strumentale ubicati nei comuni classificati montani o
parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma
8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
successive modificazioni;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento,
prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D;
h) sono abrogati il comma 11 dell'art. 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9
dell'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il
comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f)
possono essere modificati a seguito della verifica del
gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il
2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 5
dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato
citta' e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e autorizzato ad apportare le conseguenti
variazioni compensative di bilancio.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 449 dell'art. 1
della citata legge n. 232 del 2016:
«449. Il Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma
448 e':
a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del
tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo
all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a
16, e dei commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di 66 milioni di
euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di
cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo
equivalente al gettito della TASI sull'abitazione
principale stimato ad aliquota di base. Tale importo e'
ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui
al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'imposta municipale propria
di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei
rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45
per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019,
l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a
decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti
comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali
e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma
29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la
metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta
componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451
del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a
statuto ordinario e' determinata in misura pari al 50 per
cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da
perequare. La restante quota e', invece, distribuita
assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare
algebrico della medesima componente del Fondo di
solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla
variazione della quota di fondo non ripartita secondo i
criteri di cui al primo periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non
distribuita e della quota dell'IMU di spettanza dei comuni
dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni
delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo e' ripartito
assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare
algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in
misura corrispondente alla variazione del Fondo di
solidarieta' comunale complessivo;
d-bis) per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel
limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni
che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa
della dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per
effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui
alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite
massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno
2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui,
ad incremento del contributo straordinario ai comuni che
danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma
130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.»
Comma 922:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 14 (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali). - 1. Ai fini della
tutela dell'unita' economica della Repubblica, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in
termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di
euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012;
b) le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011
e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011
e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2;
d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e
2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012,
attraverso la riduzione di cui al comma 2.
2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso art. 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene
conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto
periodo del presente comma. I trasferimenti erariali,
comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle
province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300
milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere
dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011
e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le
predette riduzioni a province e comuni sono ripartite
secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto
annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che
tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare
il rispetto del patto di stabilita' interno, della minore
incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto
alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di
adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro
il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei
trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di
attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di
quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo
del presente comma.
3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno relativo agli anni 2010 e successivi i
trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino
inadempienti nei confronti del patto di stabilita' interno
sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla
differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui
trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con
esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento
dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica
al Ministero dell'interno, entro i sessanta giorni
successivi al termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al patto di stabilita' interno,
l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente
locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente
locale della predetta certificazione, entro il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede
all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con
l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei
trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto gia' erogati, la riduzione viene
effettuata a valere sui trasferimenti degli anni
successivi.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non rispettino il patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare
all'entrata del bilancio statale entro sessanta giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della certificazione
relativa al rispetto del patto di stabilita', l'importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato
e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti
per i quali il patto di stabilita' e' riferito al livello
della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza.
In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta
giorni successivi, al recupero di detto scostamento a
valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine
perentorio stabilito dalla normativa vigente per la
trasmissione della certificazione da parte dell'ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai
conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non viene acquisita.
5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano
quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti
statali dall'art. 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni
recate dall'art. 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso
decreto-legge n. 112 del 2008.
6. In funzione della riforma del Patto europeo di
stabilita' e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata,
puo' essere disposta la sospensione dei trasferimenti
erariali nei confronti delle Regioni che risultino in
deficit eccessivo di bilancio.
7. L'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai
seguenti:
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».
8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.
9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente:
"E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle
spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese
correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
i restanti enti possono procedere ad assunzioni di
personale nel limite del 20 per cento della spesa
corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La
disposizione del presente comma si applica a decorrere dal
1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni
verificatesi nell'anno 2010.
10. All'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il
terzo periodo.
11. Le province e i comuni con piu' di 5.000 abitanti
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto
del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 i
pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre
2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento
dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale
risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione
che abbiano rispettato il patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2009.
12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25
e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un
contributo per un importo complessivo di 200 milioni da
ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di
intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
I criteri devono tener conto della popolazione e del
rispetto del patto di stabilita' interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai
fini del patto di stabilita' interno.
13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'art. 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'art. 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'art. 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.
13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'art.
253 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Le spese di funzionamento della gestione
commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario
straordinario, sono a carico del fondo di cui al comma 14
del presente articolo. Le predette spese di funzionamento,
su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e'
stabilito, in misura non superiore al costo complessivo
annuo del personale dell'amministrazione di Roma Capitale
incaricato della gestione di analoghe funzioni transattive,
il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le
risorse destinabili per nuove assunzioni del comune di Roma
sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento
retributivo corrisposto al Commissario straordinario. La
gestione commissariale ha comunque termine, allorche'
risultino esaurite le attivita' di carattere gestionale di
natura straordinaria e residui un'attivita' meramente
esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli uffici
di Roma Capitale.
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita'
svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14. In vista della compiuta attuazione di quanto
previsto ai sensi dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di
squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente
ai sensi di quanto previsto dall'art. 78 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del
decreto legislativo previsto ai sensi del citato art. 24,
e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze con
una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri
derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a
fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del
predetto piano di rientro e' reperita mediante
l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro
annui complessivi:
a) di un'addizionale commissariale sui diritti di
imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli
aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro
per passeggero;
b) di un incremento dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al
limite massimo dello 0,4%.
14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei
comuni per i quali sia stato nominato un commissario
straordinario, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di utilizzo del fondo. Al relativo onere si
provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis,
13-ter e 13-quater dell'art. 38.
14-ter. I comuni della Provincia dell'Aquila in stato
di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini
del rispetto del patto di stabilita' interno relativo a
ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli
investimenti in conto capitale deliberati entro il 31
dicembre 2010, anche a valere sui contributi gia' assegnati
negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5
milioni di euro annui; con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si
provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base
di criteri che tengano conto della popolazione e della
spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E'
altresi' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per
l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente
comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al
pagamento dei debiti accertati dalla Commissione
straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del
contributo e' effettuata con decreto del Ministro
dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in
misura proporzionale agli stessi debiti.
14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma
14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla
gestione commissariale, previa delibera della giunta
comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di
cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del
predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il
comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda
ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure
compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate
derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti,
ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse
eventualmente previste, sono versate all'entrata del
bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200
milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune
rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'art.
206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
15. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,
destinato esclusivamente all'attuazione del piano di
rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari
o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e'
consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili
alla gestione commissariale, ai sensi del citato art. 78
del decreto-legge n. 112 per i finanziamenti di cui al
comma 13-bis.
15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le
risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle
previste scadenze.
15-ter. Il Commissario straordinario trasmette
annualmente al Governo la rendicontazione della gestione
del piano.
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il Comune di
Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'
e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31
ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze,
evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in
coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti
territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 80 del testo unico degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
carico del Comune per il funzionamento dei propri organi,
compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti
per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico
di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della
citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in
proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del 66
per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'art. 62,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento
ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17. Il Commissario straordinario del Governo puo'
estinguere, nei limiti dell'art. 2 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 marzo 2011, i debiti della
gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle
anticipazioni di cassa ricevute, ad avvenuta deliberazione
del bilancio di previsione per gli anni 2011 - 2013, con la
quale viene dato espressamente atto dell'adeguatezza e
dell'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il
reperimento delle risorse finalizzate a garantire
l'equilibrio economico-finanziario della gestione
ordinaria, nonche' subordinatamente a specifico motivato
giudizio sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle
predette misure da parte dell'organo di revisione,
nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di
previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 239
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di
quanto previsto dall'art. 5, comma 3, ultimo periodo, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19. Ferme restando le previsioni di cui all'art.
77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il
mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano
le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente
articolo.
20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal
Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla
data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
e' stata assunta le decisione di violare il patto di
stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo
stesso organo.
21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a
personale esterno all'amministrazione regionale ed i
contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati,
nonche' i contratti di cui all'art. 76, comma 4, secondo
periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati,
stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti,
agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche
interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati
al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare
dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun
indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di
commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione
finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con
la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad
acta di qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti
indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano
la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del
termovalorizzatore di Acerra anche mediante l'utilizzo,
previa delibera del CIPE, della quota regionale delle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
23. Agli interventi indicati nel piano si applicano
l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della
legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del
piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze.
24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in
via generale per le regioni che non abbiano violato il
patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti
di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli
organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione
del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del
presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto
rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei
predetti uffici.
24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'art. 9, comma
28, possono essere superati limitatamente in ragione della
proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a
valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente
reperite da queste ultime attraverso apposite misure di
riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli
organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i
vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente
articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per
l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi
della normativa vigente, attingono prioritariamente ai
lavoratori di cui al presente comma, salva motivata
indicazione concernente gli specifici profili professionali
richiesti.
24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma
9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al
comma 24-bis.
25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette
ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il
contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni
fondamentali dei comuni.
26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni
e' obbligatorio per l'ente titolare.
27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie
di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'art.
118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei
comuni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione:
a) organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di
trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo
Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione
territoriale di livello sovracomunale;
e) attivita', in ambito comunale, di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di
raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto
comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e gestione dei
servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e compiti in materia di servizi anagrafici nonche' in
materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle
funzioni di competenza statale;
l-bis) i servizi in materia statistica.
28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono
appartenuti a comunita' montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di
piu' isole e il Comune di Campione d'Italia, esercitano
obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se
l'esercizio di tali funzioni e' legato alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, i comuni le
esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo, fermo restando
che tali funzioni comprendono la realizzazione e la
gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la
formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica.
28-bis. Per le unioni di cui al comma 28 si applica
l'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le
funzioni fondamentali svolte in forma associata. La
medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una
forma associativa.
30. La regione, nelle materie di cui all'art. 117,
commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa
concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo
svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte
dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i principi di efficacia, economicita', di
efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme
associative previste dal comma 28. Nell'ambito della
normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle
funzioni fondamentali in forma associata entro il termine
indicato dalla stessa normativa.
31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle
convenzioni di cui al presente articolo e' fissato in
10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni
appartengono o sono appartenuti a comunita' montane, fermo
restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate
da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico
ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni
territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si
applica alle unioni di comuni gia' costituite.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata
almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto
compatibile, l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non
sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed
efficienza nella gestione, secondo modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei
mesi, sentita la Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare
le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di
comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre
delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad
ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma
27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle
restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.
31-quater. In caso di decorso dei termini di cui al
comma 31-ter, il prefetto assegna agli enti inadempienti un
termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, trova applicazione l'art. 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di
cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le
facolta' assunzionali sono considerate in maniera cumulata
fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione
fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle
vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata.
32.
33. Le disposizioni di cui all'art. 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel
senso che la natura della tariffa ivi prevista non e'
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa,
sorte successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, rientrano nella giurisdizione
dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
33-bis. All'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009,
anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato
commissariato ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilita'
interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b), del presente articolo, prendendo come base di
riferimento le risultanze contabili dell'esercizio
finanziario precedente a quello di assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.";
b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente:
"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non
sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti
di cui ai commi 704 e 707 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto
capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese
opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti
complessivi delle medesime risorse".
33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di
finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si
provvede:
a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di
cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e
b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11
da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e
all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno
2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma
14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare,
mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis,
lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi
e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente
rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai
sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono
conseguentemente adeguati con la deliberazione della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali prevista ai
sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il
decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.
33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto
dall'art. 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero
dell'interno delle dichiarazioni, gia' presentate,
attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli
immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, e' differito al 30
ottobre 2010.»
Comma 925:
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 922.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 42-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita'):
«Art. 42-bis (Utilizzazione senza titolo di un bene per
scopi di interesse pubblico). - 1. Valutati gli interessi
in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per
scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un
valido ed efficace provvedimento di esproprio o
dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che
esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio
indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un
indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non
patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella
misura del dieci per cento del valore venale del bene.
2. Il provvedimento di acquisizione puo' essere
adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia
sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che
abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il
decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo'
essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio
per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del
presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto
impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente
gia' erogate al proprietario a titolo di indennizzo,
maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle
dovute ai sensi del presente articolo.
3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti,
l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al
comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore
venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita'
e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla
base delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a
titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non
risulta la prova di una diversa entita' del danno,
l'interesse del cinque per cento annuo sul valore
determinato ai sensi del presente comma.
4. Il provvedimento di acquisizione, recante
l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla
indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data
dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente
motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni
di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione,
valutate comparativamente con i contrapposti interessi
privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli
alternative alla sua adozione; nell'atto e' liquidato
l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il
pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e'
notificato al proprietario e comporta il passaggio del
diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del
pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero
del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20, comma
14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente
ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi
dell'art. 14, comma 2.
5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono
applicate quando un terreno sia stato utilizzato per
finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o
convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato
a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in
uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di
competenza dell'autorita' che ha occupato il terreno e la
liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio
non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore
venale del bene.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche quando e' imposta
una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in
tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico dei
soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale
acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei
soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di
interesse pubblico nei settori dei trasporti,
telecomunicazioni, acqua o energia.
7. L'autorita' che emana il provvedimento di
acquisizione di cui al presente articolo ne da'
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti
mediante trasmissione di copia integrale.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano
altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata
in vigore ed anche se vi e' gia' stato un provvedimento di
acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve
essere comunque rinnovata la valutazione di attualita' e
prevalenza dell'interesse pubblico a disporre
l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al
proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono
detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.»
Comma 926:
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 42-bis del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 925.
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 248
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di
dissesto). - 1. - 3. Omissis
4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 i
debiti insoluti a tale data e le somme dovute per
anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu'
interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria.
Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
loro liquidita' ed esigibilita'.
Omissis.»
Comma 927:
- Il testo del comma 13-bis dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 922.
- Si riporta il testo vigente dei commi 751 e seguenti
dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015:
«751. Il Commissario straordinario del Governo per la
gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30
novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del
Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro
di cui all'art. 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni e'
approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno
2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalita' di
cui al periodo precedente, e' proposto entro il 31 gennaio,
il 31 maggio e il 30 novembre.
752. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina
del Commissario straordinario del Governo per la gestione
del piano di rientro di cui all'art. 78 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra
l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della
composizione della massa attiva e della massa passiva
comprese nel predetto piano.
753. L'art. 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
maggio 2014, n. 68, e l'art. 78, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'art. 14, comma
13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, sono soppressi.
754. Alle province e alle citta' metropolitane delle
regioni a statuto ordinario e' attribuito un contributo
complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e
400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di
cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle
province e 250 milioni di euro a favore delle citta'
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilita' e
all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio
2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' stabilito il riparto del contributo di cui al
periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni
desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo.
755. Al comma 540 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, le parole: "con una dotazione di 125 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "con una dotazione di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020".»
Comma 928:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 194 del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio). - 1. Con deliberazione consiliare di cui
all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicita' stabilita
dai regolamenti di contabilita', gli enti locali
riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende
speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi
derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi,
purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del
bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da
fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme
previste dal codice civile o da norme speciali, di societa'
di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici
locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza
per opere di pubblica utilita';
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti
degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento per
l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente puo' provvedere anche
mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre
anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i
creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193,
comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai sensi
degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione
consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita'
di utilizzare altre risorse.»
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 78
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«Art. 78 (Disposizioni urgenti per Roma capitale). - 1.
- 3. Omissis
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
 


Omissis.»
Comma 930:
- Il testo dei commi 751 e seguenti dell'art. 1 della
citata legge n. 208 del 2015 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 927.
Comma 932:
- Il testo del comma 13-ter dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 922.
Comma 935:
-Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.
44-ter della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilita' speciali o
conti correnti di tesoreria). - 1. Ai fini dell'attuazione
dell'art. 40, comma 2, lettera p), con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le
gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di
tesoreria da ricondurre al regime di contabilita'
ordinaria, con contestuale chiusura delle predette
gestioni. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti
ad operare in regime di contabilita' ordinaria sono tenuti
ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone
obbligatoriamente le funzionalita' per l'emissione dei
titoli di spesa in forma dematerializzata. In alternativa
alla gestione tramite funzionari delegati, le
amministrazioni centrali possono stabilire che la gestione
prosegua in forma diretta a valere su apposita imputazione
del bilancio dello Stato. Per le predette gestioni, le
somme giacenti alla data della chiusura sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova
assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di
spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste
ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove
imputazioni appositamente istituite. A decorrere dalla data
di chiusura dei conti di tesoreria, al fine di mantenere
l'operativita' delle gestioni contabili interessate, gli
introiti derivanti da erogazioni effettuate da
amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e
privati nonche', limitatamente ai rimborsi di missione ed
agli emolumenti in favore del personale riconosciuti alle
strutture dei Ministeri titolari delle relative gestioni,
dall'Unione europea, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati negli stati di
previsione dei Ministeri interessati. L'importo delle
aperture di credito ai funzionari delegati di contabilita'
ordinaria e' determinato tenendo conto dei versamenti al
bilancio dello Stato di cui al periodo precedente. Le
restanti somme riguardanti versamenti effettuati
dall'Unione europea affluiscono sull'apposito conto
corrente di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, e sono gestite secondo
le disposizioni riguardanti il medesimo Fondo di rotazione.
Al fine di garantire la continuita' operativa delle
gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di
contabilita' ordinaria, nel primo esercizio successivo alla
chiusura operata ai sensi del presente comma, ove
necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo
anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle
pertinenti unita' elementari di bilancio.
Omissis.»
Comma 936:
- Il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 240.
Comma 937:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 40 (Equilibrio di bilanci). - 1. Per ciascuno
degli esercizi in cui e' articolato, il bilancio di
previsione e' deliberato in pareggio finanziario di
competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione e del recupero del disavanzo di
amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non
negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative
alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza
relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo
delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle
rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con
l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere
complessivamente superiori alle previsioni di competenza
dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati
al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di
competenza di parte corrente, salvo le eccezioni
tassativamente indicate nel principio applicato alla
contabilita' finanziaria necessarie a garantire elementi di
flessibilita' degli equilibri di bilancio ai fini del
rispetto del principio dell'integrita'. Nelle more
dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno
puo' essere superiore al totale delle entrate che si
prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il
relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di
indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del
bilancio nei limiti di cui all'art. 62.
2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di
amministrazione derivante dal debito autorizzato e non
contratto per finanziare spesa di investimento, risultante
dal rendiconto 2015, puo' essere coperto con il ricorso al
debito che puo' essere contratto solo per far fronte ad
effettive esigenze di cassa.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a
decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio
hanno registrato valori degli indicatori annuali di
tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo
le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi
dei termini di pagamento di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare
spese di investimento la cui copertura sia costituita da
debito da contrarre solo per far fronte a esigenze
effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di
amministrazione per la mancata contrazione del debito puo'
essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al
debito, da contrarre solo per far fronte a effettive
esigenze di cassa.»
Comma 938:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 11 del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Schemi di bilancio). - 1. - 5. Omissis
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto
e' un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonche' dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura
dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad
una migliore comprensione dei dati contabili. In
particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie
intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione
dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e
accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre
dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti
dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da
mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti
dall'ente;
d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco
degli impegni per spese di investimento di competenza
dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non
contratto;
d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco
degli impegni per spese di investimento che hanno
determinato il disavanzo da debito autorizzato e non
contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio
di formazione;
e) le ragioni della persistenza dei residui con
anzianita' superiore ai cinque anni e di maggiore
consistenza, nonche' sulla fondatezza degli stessi,
compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso
dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa
riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio
e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso
dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga
al principio generale dell'integrita', espone il saldo al
31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la
loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali,
con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di
esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con
l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con i propri enti strumentali e le societa'
controllate e partecipate. La predetta informativa,
asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e
comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da
contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da
contratti di finanziamento che includono una componente
derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie
prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle
eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e
del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al
patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura
dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione
delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da
essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri
articoli del codice civile, nonche' da altre norme di legge
e dai documenti sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della
gestione, richieste dalla legge o necessarie per
l'interpretazione del rendiconto.
Omissis.»
Comma 940:
- Il testo del comma 1 dell'art. 73 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 28.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2426 del codice
civile:
«Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in
imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta
sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto e' accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: "primo
entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito";
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12)
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per
soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige
il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle
merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei
criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile.»
La sezione II (Rivalutazione dei beni delle imprese)
del capo I (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI)
della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia
fiscale) comprende gli articoli da 10 a 16 ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276,
supplemento ordinario.
Comma 945:
- La sezione I (Versamento unitario e compensazione)
del capo III (Disposizioni in materia di riscossione) del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997 comprende gli
articoli da 17 a 23 ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174.
Comma 946:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11, 13, 14
e 15 della citata legge n. 342 del 2000:
«Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione). - 1. La rivalutazione di cui all'art. 10
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo art.
10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati.»
«Art. 13. (Contabilizzazione della rivalutazione).- 1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
In caso di utilizzazione della riserva a copertura di
perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12,
comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.»
«Art. 14. (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12
possono essere applicate per il riconoscimento ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei
maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1
dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.»
«Art. 15. (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali
nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni. La rivalutazione e' consentita a
condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato
e vidimato che dovra' essere presentato, a richiesta,
all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i
prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.»
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 recante «Regolamento recante modalita' di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n.
105.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86 recante «Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge
28 dicembre 2001, n. 448» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106.
- Si riporta il testo vigente dei commi 475, 477 e 478
dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004:
«Art. 1 - 1. - 474. Omissis
«475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i
saldi attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'art. 26, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 13, comma 5, della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. Omissis
477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'art. 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
Omissis.»
Comma 947:
- Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 342 del
2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 946.
Comma 948:
- Il testo del comma 1 dell'art. 14 della citata legge
n. 342 del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
946.
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali e'
pubblicato nella G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
85 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 85 (Ricavi) - 1. - 3. Omissis
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»
Comma 949:
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 478.
Comma 950:
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 478.
Comma 951:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Piano nazionale per le citta'). - 1. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
un piano nazionale per le citta', dedicato alla
riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento
a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina
di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
con funzioni di presidente, da due rappresentanti della
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei ministri per lo sviluppo e la
coesione economica, per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia
del demanio, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti
per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un
rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio del Ministero
dell'economia e delle finanze costituita ai sensi dell'art.
33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; con il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' di
funzionamento della Cabina di regia. Ai rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non
e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di
spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono
alle Commissioni parlamentari competenti in merito
all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione
allegata al Documento di economia e finanza.
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al
comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di
Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme
coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane
degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano
oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia
pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale
cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base
dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti
e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un
effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei
confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
con riferimento all'efficientamento dei sistemi del
trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto
sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo
suolo non edificato.
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle
risorse messe a disposizione dai vari organismi che la
compongono, definisce gli investimenti attivabili
nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle
finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina
di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la
sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che
regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e
privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in
caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di
valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le
citta'.
4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il
comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, puo' nominare, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario
per attuare o completare gli interventi gia' finanziati. I
commissari sono individuati tra i dirigenti di livello
dirigenziale generale del Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di
accertata impossibilita' dei predetti dirigenti, la nomina
di commissario puo' avvenire tra soggetti qualificati con
comprovata esperienza nel settore del finanziamento di
opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei
commissari, determinati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle
risorse destinate al comune per gli interventi finanziati
nel contratto di valorizzazione urbana per i quali e' stato
nominato il commissario.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato "Fondo per l'attuazione del
piano nazionale per le citta'", nel quale confluiscono le
risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'art.
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per
i quali non siano stati ratificati, entro il termine del 31
dicembre 2007, gli accordi di programma previsti dall'art.
13, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio
2006, n. 51, e gia' destinate all'attuazione del piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'art. 11,
comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008,
n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi
dell'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dell'art. 1, comma 8 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e dell'art. 61, comma 1 della legge 23
dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dell'art. 4, comma 3 della legge 8 febbraio
2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di
euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per
l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle
risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'art. 18 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51 (36), possono essere rilocalizzati nell'ambito
della medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e' fissato al 31 dicembre 2019.
8. All'art. 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'art. 9 del
medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.".
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata
rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore
contribuisce con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini
della completa realizzazione dell'intervento costruttivo,
fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2
della legge 1° agosto 2002, n. 166. In alternativa, anche
in deroga a quanto previsto dalla convenzione attuativa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
soggetto attuatore puo' cedere, a titolo gratuito, le aree
o i diritti edificatori destinati alla realizzazione degli
alloggi non coperti da finanziamento, a soggetti pubblici o
privati che si impegnino a destinarli alla realizzazione di
alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, vincolati
alla locazione per un periodo di almeno dodici anni per le
finalita' di cui all'art. 18 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8
si applicano anche ai programmi gia' finanziati ai sensi
dell'art. 18 del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i
quali risulti gia' sottoscritta la convenzione attuativa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i
costi di realizzazione.»
Comma 952:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
gestionale). - 1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di
previsione puo' essere oggetto di variazioni autorizzate
con legge.
2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con
provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione riguardanti:
a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per
l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate
a scopi specifici nonche' per l'iscrizione delle relative
spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa
delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui
all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di
riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera
b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota
accantonata del risultato di amministrazione riguardante i
residui perenti;
g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso
a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti
gia' stanziati in bilancio e finanziati da debito i
maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo
3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni
sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente
hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo
le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo
conto di quanto disposto dall'art. 41, comma 2, terzo
periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'art.
4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le
modalita' con cui la giunta regionale o il Segretario
generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le
variazioni del bilancio gestionale che non sono di
competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.
4. Salva differente previsione definita dalle Regioni
nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili
della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile
finanziario della regione possono effettuare variazioni del
bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata
della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del
medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio
riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le
modalita' previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni
necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa
l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le
partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai
conti di tesoreria statale intestati all'ente e i
versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le
variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale
vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di
competenza della giunta, nonche' le variazioni di bilancio,
in termini di competenza o di cassa, relative a
stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a
rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento
gia' autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo
l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito
delle variazioni di esigibilita' della spesa stessa. Salvo
differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto
capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in
assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di
spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo
codice di quarto livello del piano dei conti. Il
responsabile finanziario della regione puo' altresi'
variare l'elenco di cui all'art. 11, comma 5, lettera d),
al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture
finanziarie tra gli interventi gia' programmati per spese
di investimento.
5. Sono vietate le variazioni amministrative
compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli
diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.
6. Nessuna variazione al bilancio puo' essere approvata
dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si
riferisce, fatta salva:
a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al
comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non
previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' previste dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la
reimputazione di obbligazioni gia' assunte agli esercizi in
cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese
obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della
quota accantonata del risultato di amministrazione
riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti
entrate vincolate gia' assunte e, se necessario, delle
spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati
all'ente.
7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le
variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti
dal presente decreto, non possono disporre variazioni del
documento tecnico di accompagnamento o del bilancio
gestionale.
8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli
articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative
degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro
del bilancio con atto amministrativo.
9. Le variazioni al bilancio di previsione sono
trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui
all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al
provvedimento di approvazione della variazione. Sono
altresi' trasmesse al tesoriere:
a) le variazioni dei residui a seguito del loro
riaccertamento;
b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato
effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.
10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.»
Comma 954:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 24
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE):
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1. - 4.
Omissis
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, per i profili di competenza, con
il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione
del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate
ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'art. 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i
valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di cui
al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al comma
4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui al
comma 3 si applicano agli impianti che entrano in esercizio
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di potenza da
installare per ciascuna fonte e tipologia di impianto, in
coerenza con la progressione temporale di cui all'art. 3,
comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'art. 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4,
tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
interventi tecnologici sugli impianti da fonti rinnovabili
non programmabili volti a renderne programmabile la
produzione ovvero a migliorare la prevedibilita' delle
immissioni in rete, puo' essere riconosciuto un incremento
degli incentivi di cui al presente articolo. Con il
medesimo provvedimento puo' essere individuata la data a
decorrere dalla quale i nuovi impianti accedono agli
incentivi di cui al presente articolo esclusivamente se
dotati di tale configurazione. Tale data non puo' essere
antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 3,
ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
Omissis.»
Comma 955:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 27
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno
2016 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico):
«Art. 27. (Contatore del costo indicativo degli
incentivi). - 1. Omissis
2. Ogni mese il GSE calcola la media, per il triennio
successivo, dei valori mensili calcolati con le modalita'
di cui al comma 1. Tale media e' definita «costo indicativo
annuo medio degli incentivi» ed e' pubblicata dal GSE sul
proprio sito, con aggiornamenti mensili.
Omissis.»
Comma 956:
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
recante «Disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 maggio 1999, n. 124, supplemento ordinario.
Comma 958:
- Il citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2011, n. 109.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2, 7 e 9
del citato decreto legislativo n. 68 del 2011:
«Art. 2 (Rideterminazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto
ordinario). - 1. A decorrere dall'anno 2020, con
riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e' rideterminata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da
adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto
di cui all'art. 7, comma 2, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere
delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica competenti per i profili di carattere
finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle
regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al
gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'art. 7.
All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono le
percentuali indicate nell'art. 6, comma 1. Con il decreto
di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a
statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2020,
le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo
inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del
contribuente.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad
applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.»
«Art. 7 (Soppressione dei trasferimenti dallo Stato
alle regioni a statuto ordinario). - 1. A decorrere
dall'anno 2020 sono soppressi tutti i trasferimenti statali
di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso
all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a
statuto ordinario aventi carattere di generalita' e
permanenza e destinati all'esercizio delle competenze
regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di
funzioni da parte di province e comuni. Le regioni a
statuto ordinario esercitano l'autonomia tributaria
prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12, comma 2, in modo da
assicurare il rispetto dei termini fissati dal presente
Capo. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti
relativi al fondo perequativo di cui all'art. 3, commi 2 e
3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita,
della Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, entro il 31 luglio 2019, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, sentita la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, sono individuati i trasferimenti
statali di cui al comma 1. Con ulteriore decreto adottato
con le modalita' previste dal primo periodo possono essere
individuati ulteriori trasferimenti suscettibili di
soppressione. Allo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e' allegata una relazione tecnica
concernente le conseguenze di carattere finanziario.
3. In caso di trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni, in attuazione dell'art. 118 della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le modalita' che assicurano adeguate
forme di copertura finanziaria, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 8, comma 1, lettera i), della legge 5
maggio 2009, n. 42.»
«Art. 9 (Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale). - 1. E'
assicurato il riversamento diretto alle regioni, in
coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in
relazione ai principi di territorialita' di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009,
dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero
fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle
addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di
cui al presente decreto.
2. E' altresi' attribuita alle regioni, in relazione ai
principi di territorialita' di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, una quota
del gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale in materia di IVA,
commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal
presente decreto. Ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera
b), della medesima legge n. 42 del 2009, le modalita' di
condivisione degli oneri di gestione della predetta
attivita' di recupero fiscale sono disciplinate con
specifico atto convenzionale sottoscritto tra regione ed
Agenzia delle entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle regioni ulteriori
forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali,
e' contestualmente riversata alle regioni una quota del
gettito riferibile al concorso della regione nella
attivita' di recupero fiscale relativa ai predetti tributi,
in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attribuzione alle
regioni delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.»
Comma 960:
- Il testo degli articoli 243-bis e 243-ter del citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 828.
- Il testo vigente dei commi 128 e 129 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 145.
Comma 961:
- Il testo dei commi 1, 3 e 7 dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 659.
Comma 966:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul
potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
della Giunta regionale della Regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.»
Comma 968:
- Si riporta il testo dell'art. 21-ter del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle
leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 21-ter. - 1. - 2. Omissis
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta
delle elezioni.
3-bis. Qualora entro il termine di centottanta giorni
dalla dichiarazione della vacanza si svolgano altre
consultazioni elettorali nel medesimo territorio o in una
parte di esso, il Governo puo' disporre la proroga del
termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per
permettere lo svolgimento contestuale con tali
consultazioni.
Omissis.»
Comma 969:
- Si riporta il testo del comma 1159 dell'art. 1 della
citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1159. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 7, del
decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e'
incrementato di un milione di euro per l'anno 2018, di 15
milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021.»
Comma 970:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 della legge
31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane):
«2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E' istituito
presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica il Fondo nazionale per la montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.»
Comma 971:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10-bis della
citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 10-bis (Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza). - 1. La Nota di aggiornamento del DEF
contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), al
fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'art. 10, comma 2,
lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 243;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da
finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del
settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'art. 9, comma 1;
c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di
intervento della manovra di finanza pubblica per il
triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli
effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini
di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla lettera a);
d)
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5,
comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'art. 10, comma 2, lettera e),
della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata dalla nota illustrativa sulle leggi pluriennali
di spesa di carattere non permanente, con indicazione, in
apposita sezione, di quelle che rivestono carattere di
contributi pluriennali, per i quali, a seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, la
suddetta sezione da' conto della valutazione degli effetti
sui saldi di finanza pubblica. La nota riporta i quadri
contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e
programma, con indicazione della relativa scadenza,
dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o
definanziamenti, le somme complessivamente stanziate,
quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi
residui. In apposita sezione del quadro contabile e'
esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge,
tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilita'
assunti ai sensi dell'art. 34, comma 2, nonche' del piano
finanziario pluriennale dei pagamenti ai sensi dell'art.
34, comma 7. Entro il 31 luglio i Ministeri competenti
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze tutti
i dati necessari alla predisposizione della nota
illustrativa.
4.
5. La rilevazione compiuta ai sensi del comma 3
costituisce la base informativa per le procedure di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a
programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il
Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente
periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione,
modifica o conferma.
6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo art. 6
puo' essere presentata alle Camere come annesso alla Nota
di aggiornamento del DEF.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'art. 10, comma 6.»
Comma 972:
- Il testo dell'art. 10-bis della citata legge n. 196
del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 971.
Comma 973:
- Il testo dell'art. 10-bis della citata legge n. 196
del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 971.
Comma 976:
- Il testo vigente dell'art. 13 della citata legge n.
196 del 2009 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 902.
Comma 978:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
400.
- Si riporta il testo vigente del comma 13-bis
dell'art. 66 del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 66 (Turn over). - 1. - 13. Omissis
13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad
una spesa pari al venti per cento di quella relativa al
corrispondente personale complessivamente cessato dal
servizio nell'anno precedente. La predetta facolta' e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e
2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento
per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno
2018. Per l'anno 2015, le universita' che rispettano la
condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle
successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo
art. 7 possono procedere, in aggiunta alle facolta' di cui
al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di
ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le
cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai
ricercatori di cui al citato art. 24, comma 3, lettera a),
gia' assunti a valere sulle facolta' assunzionali previste
dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole
universita' che si trovano nella condizione di cui al
periodo precedente, e' consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste
siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 20 marzo 2015, con riferimento alle facolta'
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei
ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione a ciascuna
universita' del contingente delle assunzioni di cui ai
periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate
comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle
finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle
attivita', sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento
speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7 del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 (Disciplina per la
programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1,
lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed
f) e al comma 5):
«Art. 5 (Limite massimo alle spese di personale). - 1.
L'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle
spese di personale delle universita' e' calcolato
rapportando le spese complessive di personale di competenza
dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei
contributi statali per il funzionamento assegnati nello
stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi
universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo
dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4.
2. Per spese complessive di personale si intende la
somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di
riferimento, comprensive degli oneri a carico
dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da
finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e
privati aventi le caratteristiche di cui al successivo
comma 5, relative a:
a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore
a tempo indeterminato e determinato;
b) assegni fissi per il personale dirigente,
tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti
linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;
c) trattamento economico del direttore generale;
d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;
e) contratti per attivita' di insegnamento di cui
all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Per contributi statali per il funzionamento si
intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza
nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la
programmazione del sistema universitario, per la quota non
vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori
assegnazioni statali con carattere di stabilita' destinate
alle spese di cui al comma 2.
4. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si
intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di
riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e
contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi
dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse
riscosse per conto di terzi. Tale valore e' calcolato al
netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso
periodo.
5. Le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento
delle spese per il personale devono essere supportate da
norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di
amministrazione che:
a) assicurino un finanziamento non inferiore al
relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di
professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di
cui all'art. 24, comma 3, lettera b), ovvero un
finanziamento di importo e durata non inferiore a quella
del contratto per i posti di ricercatore di cui all'art.
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n.
240;
b) siano destinati al finanziamento di spese relative
al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo
determinato o ai contratti di insegnamento.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1
e' pari all'80 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente alla verifica del
rispetto del limite di cui al comma 6 entro il mese di
marzo di ciascun anno, con riferimento alla situazione al
31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti
alle universita' e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il
collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale
rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.»
«Art. 7 (Rispetto dei limiti per le spese di personale
e per le spese per indebitamento). - 1. Al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e
6 nonche' la sostenibilita' e l'equilibrio
economico-finanziario e patrimoniale delle universita',
fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27
ottobre 2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni
limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato e
a tempo determinato previste dalla legislazione vigente,
che definiscono i livelli occupazionali massimi su scala
nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e comunque limitatamente all'anno 2012, si prevede
che:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al
10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato
con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
non superiore al 10 per cento di quella relativa al
corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno
precedente;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e
dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
spesa annua non superiore al 20 per cento di quella
relativa al corrispondente personale cessato dal servizio
nell'anno precedente;
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente
riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento, possono procedere
all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di
ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del
proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20
per cento di quella relativa al corrispondente personale
cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra
l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, al
netto delle spese per fitti passivi di cui all'art. 6,
comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e
degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di
ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno
precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di
cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
d) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese
di indebitamento pari o superiore al 15 per cento non
possono contrarre nuovi mutui e altre forme di
indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio;
e) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese
di indebitamento superiore al 10 per cento o con un valore
dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80
per cento possono contrarre ulteriori forme di
indebitamento a carico del proprio bilancio
subordinatamente all'approvazione del bilancio unico
d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
sostenibilita' finanziaria redatto secondo modalita'
definite con decreto del Ministero e inviato, entro
quindici giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie
protette e quelle relative a personale docente e
ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
previsto dall'art. 5, comma 5;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri
integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera e), predisposto
dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e dalla
relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di
indebitamento degli enti e delle societa' partecipate.
4. Il Ministero procede alla verifica del valore degli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' alla successiva verifica del
rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle universita' e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione
di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
previsto al comma 1:
a) determinano responsabilita' per danno erariale nei
confronti dei componenti degli organi dell'ateneo che le
hanno disposte;
b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle
in cui si verificano.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
ridefinite per gli anni successivi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre
antecedente al successivo triennio di programmazione e
avente validita' triennale.»
Comma 979:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della citata legge
n. 537 del 1993 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
400.
Comma 980:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal 1°
gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186
, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399
; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ...;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le parole
"sentito il CNST" sono soppresse;
c) ...;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole "sentito il CNST" sono soppresse;
e) ...;
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel comma
3 dell'art. 3 le parole "sentito il CNST" sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da "il quale" fino
a "richiesta" sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da "previo
parere" fino a "n. 59" sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera
g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n.
168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il 31
dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266
del 1997.»
Comma 981:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione
della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art.
5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6):
«Art. 18 (Sistema di finanziamento). - 1. Nelle more
della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno
finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i
servizi per il pieno successo formativo di cui all'art. 7,
comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se
privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilita'
di cui all'art. 8 e' coperto con le seguenti modalita':
a) dal fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, appositamente istituito a decorrere
dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del
Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a
legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui
all'art. 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno
finanziario delle regioni;
b) dal gettito derivante dall'importo della tassa
regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi
dell'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al
gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il
40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo
integrativo statale.
Omissis.»
Comma 982:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 8
della citata legge n. 124 del 2015:
«Art. 8. (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. - 2. Omissis
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di
cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Omissis.»
Comma 984:
- Il testo dell'art. 26 della direttiva 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale) epubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. L 108 del 24 aprile 2002, e
successivamente sostituito dall'art. 1 della direttiva
2009/136/CE.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 41-bis della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea).- 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»
Comma 985:
- Si riporta il testo vigente del comma 43 dell'art.
2-bis del citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172:
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. - 42. Omissis
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato
dall'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'art. 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi' ridotto: Bastiglia,
Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento,
Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara,
Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla,
Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico,
Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San
Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero,
Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti
delle regioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualita' di Commissari
delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato
l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a
ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga
dello stato di emergenza e della relativa normativa
emergenziale.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 8
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 8 (Sospensione termini amministrativi, contributi
previdenziali ed assistenziali). - 1. - 2. Omissis
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque
adottate entro il 30 novembre 2012, in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita'
dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta
2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a
decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012,
la distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del
fabbricato all'autorita' comunale, che nei successivi venti
giorni trasmette copia dell'atto di verificazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente.
Omissis.»
Comma 986:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE):
«Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale). -
1. L'indicatore della situazione patrimoniale e'
determinato sommando, per ciascun componente del nucleo
familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai
commi 2 e 3, nonche' del patrimonio mobiliare di cui al
comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare e' pari al valore dei
fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni,
intestati a persone fisiche non esercenti attivita'
d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il
valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione dal
pagamento dell'imposta. Dal valore cosi' determinato di
ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a
concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione
della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile
o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo
residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio
immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro,
incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente
successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie,
il valore rileva in misura pari a due terzi della parte
eccedente.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero e' pari a
quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli
immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riferito alla medesima data di cui al comma 2,
indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
valore cosi' determinato di ciascun immobile, si detrae,
fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito
residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la
presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto
dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare e' costituito dalle
componenti di seguito specificate, anche detenute
all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
quanto diversamente disposto con riferimento a singole
componenti:
a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i
quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore,
il valore della consistenza media annua riferita al
medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia
proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio
immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad
incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
cui al presente comma, per un ammontare superiore alla
differenza tra il valore della consistenza media annua e
del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di
successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
media annua va comunque indicato;
b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni,
certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed
assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di presentazione della DSU;
c) azioni o quote di organismi di investimento
collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per
le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo
prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di
cui alla lettera b);
d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va
assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera
b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu'
prossimo;
e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in
mercati regolamentati e partecipazioni in societa' non
azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
del patrimonio netto, determinato sulla base delle
risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente
alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di
esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo
dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi
ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni
patrimoniali;
f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o
beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un
soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore
delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto
predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti
emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data
di cui alla lettera b);
g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va
assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera
b), nonche' contratti di assicurazione a capitalizzazione o
mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va
assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale
ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi
comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la
durata del contratto per le quali va assunto l'importo del
premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione
mista sulla vita per i quali alla medesima data non e'
esercitabile il diritto di riscatto;
h) il valore del patrimonio netto per le imprese
individuali in contabilita' ordinaria, ovvero il valore
delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili
per le imprese individuali in contabilita' semplificata,
determinato con le stesse modalita' indicate alla lettera
e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione,
deposito e gestione cointestati anche a soggetti
appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle
consistenze e' assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai
sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una
franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e'
incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il
nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
si applica ai fini della determinazione dell'indicatore
della situazione reddituale, di cui all'art. 4.»
Comma 987:
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis dell'art.
3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi):
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 2
del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. - 5. Omissis
6. Ai presidenti delle regioni di cui all'art. 1, comma
2, sono intestate apposite contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il
decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo
di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli
interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'art. 2, comma 3, dall'art. 8, commi 3 e
15-ter, e dall'art. 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Per gli anni 2012, 2013 e
2014, le risorse di cui al primo periodo, presenti nelle
predette contabilita' speciali, nonche' i relativi
utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui
all'art. 1, comma 1, che provvedono, ai sensi del comma
5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle
Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi
di cui al presente decreto, non rilevano ai fini del patto
di stabilita' interno degli enti locali beneficiari. I
presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'art. 5,
comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano
la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle
rispettive regioni.»
Comma 988:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-sexies, comma
2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi oneri si
provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni,
mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360 milioni di euro
per l'anno 2019.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano,
oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni, in qualita' di vice commissari, ovvero, in casi
del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta
regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un
rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni
interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento.
Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2 (8), nell'ambito dei quali sono
discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza
dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.»
Comma 989:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di
cui all'art. 1.
2. Per l'attuazione degli interventi di immediata
necessita' di cui al presente decreto, al fondo per la
ricostruzione e' assegnata una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla
contabilita' speciale confluiscono anche le risorse
derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'art. 1, ivi incluse quelle rivenienti
dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
4. Ai Presidenti delle Regioni in qualita' di vice
commissari sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle
risorse trasferite dal Commissario straordinario per
l'attuazione degli interventi loro delegati.
5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale
45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato
dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto
previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n.
389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1°
settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilita'
speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto
delle procedure previste all'interno di protocolli di
intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti
a disciplinare l'attivazione e la diffusione di numeri
solidali, e conti correnti, a cio' dedicati.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, il comitato dei
garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, e' integrato
da un rappresentante designato dal Commissario
straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni
per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi
pubblici, sulla base del quadro delle esigenze
rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio
nominato ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n.
394, a seguito dell'implementazione delle previste
soluzioni temporanee.
7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate
mediante il numero solidale 45500, si applica quanto
previsto dall'art. 138, comma 14, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dall'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
7-bis. All'art. 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli
enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5
luglio 2000".»
Comma 990:
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 988.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3 e 50-bis
del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente agli enti locali
interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito
"Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'art. 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'art. 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei
limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'art. 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'art. 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo
ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,
possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un
massimo di complessivi 20 milioni di euro per gli anni 2017
e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con contratti a tempo determinato della durata
massima di due anni, con profilo professionale di tipo
tecnico-ingegneristico a supporto dell'attivita' del
Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e
dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse
finanziarie previste dal quinto e dal sesto periodo del
presente comma e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo
determinato sono effettuate con facolta' di attingere dalle
graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo
indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto
dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime
graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia
di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
1-bis. Gli incarichi dirigenziali conferiti dalle
Regioni per le finalita' di cui al comma 1, quarto periodo,
non sono computati nei contingenti di cui all'art. 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
1-ter. Le spese di funzionamento degli Uffici speciali
per la ricostruzione, diverse da quelle disciplinate dal
comma 1, sono a carico del fondo di cui all'art. 4, nel
limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
precedente periodo e' effettuata con provvedimento del
Commissario straordinario.
1-quater. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti
i limiti previsti dal comma 1-ter sono a carico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere
assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel
limite delle risorse disponibili, unita' di personale con
professionalita' tecnico-specialistiche di cui all'art. 50,
comma 3.
3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la
pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione,
l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di
contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla
ricostruzione privata. Provvedono altresi' alla diretta
attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione
di opere pubbliche e beni culturali, nonche' alla
realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui
all'art. 42, esercitando anche il ruolo di soggetti
attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi
ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti
locali.
4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione operano
come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei
Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli
abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione di cui
al precedente periodo, i Comuni procedono allo svolgimento
dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio dei titoli
abilitativi edilizi, nonche' all'adozione dell'atto finale
per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, dandone
comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione
territorialmente competente e assicurando il necessario
coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo.
5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituito presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto.»
«Art. 50-bis (Disposizioni concernenti il personale dei
Comuni e del Dipartimento della protezione civile). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, in
ordine alla composizione degli Uffici speciali per la
ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui
all'art. 1, e del conseguente numero di procedimenti
facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli
stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo
determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e di cui all'art. 1, commi 557 e
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di
spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni
di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno
2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di
tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento
unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi
oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai
sensi dell'art. 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3.
1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste
dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i
provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli
allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni
2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione
lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in
essere con professionalita' di tipo tecnico o
amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della
spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui
all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
2. Con provvedimento del Commissario straordinario,
sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e
previa deliberazione della cabina di coordinamento della
ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono
determinati i profili professionali ed il numero massimo
delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato
ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il
provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i
Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di
attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per
assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali
compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere
alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni,
disponibili nel sito del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie suddette non risulti
individuabile personale del profilo professionale
richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di
criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.
3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure
previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di
compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente
connessi ai servizi sociali, all'attivita' di
progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei
servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei
lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti,
nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di
cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti
di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e
continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui al
precedente periodo possono essere rinnovati, anche in
deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del
presente articolo, per una sola volta e per una durata non
superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unita' di
personale che non sia stato possibile reclutare secondo le
procedure di cui al comma 3.
3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono
essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed
apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza
professionale, esclusivamente con esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria di tipo
amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini
e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio
della professione relativamente a competenze di tipo
tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche.
Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli
esperti, che, in ogni caso, non puo' essere superiore alle
voci di natura fissa e continuativa del trattamento
economico previsto per il personale dipendente appartenente
alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale
del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le
previsioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorieta'
delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.
3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie,
necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal
comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del
Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle
Regioni - vice commissari, assicurando la possibilita' per
ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con
uno o piu' provvedimenti adottati secondo le modalita'
previste dal precedente periodo e' disposta l'assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino
alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal
comma 3-bis.
3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti
che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a
stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, puo'
essere superiore a trecentocinquanta.
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province
interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per
cento delle risorse finanziarie e delle unita' di personale
complessivamente previste dai sopra citati commi e'
riservata alle Province per le assunzioni di nuovo
personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei
contratti di lavoro a tempo parziale gia' in essere secondo
le modalita' previste dal comma 1-bis, nonche' per la
sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di
collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento
del Commissario straordinario, sentito il Capo del
Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione
della cabina di coordinamento della ricostruzione,
istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili
professionali ed il numero massimo delle unita' di
personale che ciascuna Provincia e' autorizzata ad assumere
per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle
richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con
il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse
finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro
autonomo di collaborazione coordinata e continuativa
previsti dai commi 3-bis e 3-ter.
3-septies. Nei casi in cui con ordinanza sia stata
disposta la chiusura di uffici pubblici, in considerazione
di situazioni di grave stato di allerta derivante da
calamita' naturali di tipo sismico o meteorologico, le
pubbliche amministrazioni che hanno uffici situati
nell'ambito territoriale definito dalla stessa ordinanza
che ne abbia disposto la chiusura verificano se sussistono
altre modalita' che consentano lo svolgimento della
prestazione lavorativa da parte dei propri dipendenti,
compresi il lavoro a distanza e il lavoro agile. In caso di
impedimento oggettivo e assoluto ad adempiere alla
prestazione lavorativa, per causa comunque non imputabile
al lavoratore, le stesse amministrazioni definiscono,
d'intesa con il lavoratore medesimo, un graduale recupero
dei giorni o delle ore non lavorate, se occorre in un arco
temporale anche superiore a un anno, salvo che il
lavoratore non chieda di utilizzare i permessi retribuiti,
fruibili a scelta in giorni o in ore, contemplati dal
contratto collettivo nazionale di lavoro, anche se relativi
a fattispecie diverse.
4. Al fine di far fronte all'eccezionalita'
dell'impegno conseguente al reiterarsi delle situazioni di
emergenza correlate agli eventi sismici di cui all'art. 1,
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assumere, con
contratti di lavoro a tempo determinato della durata di un
anno, fino ad un massimo di venti unita' di personale, con
professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, per lo
svolgimento delle attivita' connesse alla situazione di
emergenza, con le modalita' e secondo le procedure di cui
al comma 3. Ai relativi oneri si provvede, entro il limite
complessivo massimo di 140.000 euro per l'anno 2016 e di
960.000 euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 52.
5. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile, adottate ai sensi dell'art. 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga alla
normativa vigente e fino alla scadenza dello stato di
emergenza puo' essere autorizzata la proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato, purche' nel rispetto del
limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione
europea, dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, nonche' dei contratti per prestazioni di
carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche
presso le componenti e le strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile, direttamente impegnate
nella gestione delle attivita' di emergenza. Le
disposizioni del primo periodo si applicano ai rapporti in
essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11
novembre 2016, n. 205. Agli oneri derivanti
dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione
del presente articolo si provvede esclusivamente a valere
sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei
bilanci delle amministrazioni interessate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
- Il testo dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 189
del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 276.
Comma 991:
- Si riporta il testo dei commi 11, 13 e 16 dell'art.
48 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
come modificato dal presente comma e dal comma 993 della
presente legge:
«Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
di adempimenti e versamenti tributari e contributivi,
nonche' sospensione di termini amministrativi). - 1. - 10.
Omissis
11. La ripresa della riscossione dei tributi non
versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato
decreto ministeriale 1° settembre 2016 e dai commi 10 e
10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2017 senza
applicazione di sanzioni e interessi. I soggetti diversi da
quelli indicati dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, versano le somme oggetto di
sospensione previste dal decreto ministeriale 1° settembre
2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, senza applicazione di
sanzioni e interessi, entro il 1° giugno 2019, ovvero,
mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate
mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; su
richiesta del lavoratore dipendente subordinato o
assimilato, la ritenuta puo' essere operata anche dal
sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non
operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo puo'
essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti
della disponibilita' di risorse del fondo previsto
dall'art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'art. 9,
comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o piu'
rate ovvero dell'unica rata comporta l'iscrizione a ruolo
degli importi scaduti e non versati nonche' delle relative
sanzioni e interessi e la cartella e' notificata, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello di scadenza dell'unica rata o del periodo di
rateazione. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
11-bis. - 12-ter. Omissis
13. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, sono
sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria in scadenza
rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30
settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30
settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti
e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai
sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 1°
giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi,
anche mediante rateizzazione fino a un massimo di
centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal
mese di gennaio 2019; su richiesta del lavoratore
dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta puo'
essere operata anche dal sostituto d'imposta. Agli oneri
derivanti dalla sospensione di cui al presente comma,
valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53
milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell'art.
52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si
applica l'art. 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
14. - 15. Omissis
16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1, purche'
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero,
comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno
di imposta 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale
propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi
indivisibili di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il
16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31
dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente
puo' dichiarare, entro il 31 dicembre 2018, la distruzione
o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni
trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con
decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di
anticipazione, i criteri e le modalita' per il rimborso ai
comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al secondo periodo. Al fine di assicurare ai comuni
di cui all'art. 1, continuita' nello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione
e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, un'apposita compensazione fino ad un
massimo di 16 milioni di euro con riferimento all'anno
2016, da erogare nel 2017, e di 30 milioni di euro annui
per il triennio 2017 - 2019, per sopperire ai maggiori
costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo
di TARI-tributo di cui all'art. 1, comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui
allo stesso art. 1, commi 667 e 668.
Omissis.»
Comma 992:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, comma
6, e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61
(Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone
terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi):
«3 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei
urbani e rurali). - 1. - 5. Omissis
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5,
i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida
ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta
giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli
interventi mediante l'occupazione temporanea degli
immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e
per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i
contributi di cui all'art. 4.
Omissis.»
«4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e
mobili). - 1. Per gli interventi di ricostruzione o di
recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati
dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei
limiti dei parametri di cui all'art. 2, e' concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al
costo delle strutture, degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti
comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da
realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel
limite delle superfici preesistenti aumentabili
esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un
contributo pari al costo degli interventi sulle strutture,
compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il
ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese
le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero
edificio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
trovano applicazione per soglie di danneggiamento e
vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A
del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici
siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art.
3.
2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate
dall'art. 1117 del codice civile e i benefici sono
applicati anche agli immobili con unico proprietario.
3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli
interventi di recupero degli immobili privati, con livelli
di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di
cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui
all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un
contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione
delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e
comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna
unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a
lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad
ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive,
comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e
comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento
igienico-sanitario. Il contributo e' concesso nel caso in
cui gli immobili abbiano comunque subito danni
significativi alle strutture principali e superiori ad un
limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei
lavori pubblici.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono
concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui
all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di
proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato
il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari
di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici,
che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei
contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi
motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che
aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai
parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario,
dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima
del completamento degli interventi di ricostruzione o di
riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e'
dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al
rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi
legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Non costituisce causa di decadenza l'alienazione
dell'immobile, anche se perfezionata prima del
completamento degli interventi di ricostruzione, a
fondazioni o a societa' a partecipazione pubblica, a
condizione che l'immobile venga destinato a pubblici
servizi o a scopi di pubblica utilita'.
5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari
per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle
unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate
ad abitazione principale alla data in cui si e' verificato
il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26
settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per
cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni,
calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma
3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del
proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile
distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei
redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi
regionali emanate in attuazione della delibera Cipe del 13
marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi
l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al
60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21
milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi
superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il
reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da
pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime
Inps, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo
delle rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti
religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e'
fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto,
indipendentemente dal reddito dichiarato.
5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante
puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel
territorio dello stesso comune. L'area di sedime
dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al
patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi
sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile
acquistato.
6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in
conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il
danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili
registrati, in loro proprieta' alla data in cui si e'
verificato il danno, per effetto della crisi sismica
iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno
subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma
4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per
ciascun nucleo familiare.
7. I contributi di cui al presente articolo, nel
rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai
comuni sulla base di modalita' e procedure definite,
d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di
cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in
immobili totalmente o parzialmente inagibili.
7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le
demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma
1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle
ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita' di cui
all'art. 15.
7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli
interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al
comma 6 dell'art. 3, previa diffida ad adempiere entro un
termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente
il predetto termine, la regione si sostituisce al comune
inadempiente, nominando un commissario ad acta."
Comma 993:
- Il testo del comma 16 dell'art. 48 del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 991.
Comma 994:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 11 del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni urgenti in materia di
adempimenti e versamenti tributari e ambientali).
01. - 1. Omissis
2. Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del
decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica
delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle
somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
le attivita' esecutive da parte degli agenti della
riscossione e i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi
quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017
fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei
versamenti tributari previste dall'art. 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e
riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Omissis."
Comma 995:
- Il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 240.
Comma 996:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Contributo straordinario in favore del Comune
de L'Aquila) - 1. - 1- quater. Omissis
2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da
L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate
comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per
l'anno 2016 e' destinato un contributo pari a 2,5 milioni
di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro
finalizzata alle spese per il personale impiegato presso
gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per
l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del
cratere, e per l'anno 2017 e' destinato un contributo pari
a 2,0 milioni di euro, nonche' per l'anno 2017 e per l'anno
2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese
per il personale impiegato presso gli uffici territoriali
per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui
all'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013,
n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le
modalita' ivi previste. Per l'anno 2018 e' destinato un
contributo pari a 2 milioni di euro. Per l'anno 2019 e'
destinato un contributo pari a 2 milioni di euro. Tali
risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le
ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da
parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni
del cratere degli effettivi fabbisogni.
 


Omissis."
Comma 997:
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 507 del 1993 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 919.
- Si riporta il testo vigente degli allegati n. 1, 2 e
2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Allegato 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG)."
«Allegato 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30
ottobre 2016 (Art. 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG)."
«Allegato 2-bis
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE)."
Comma 999:
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'art. 10 del
citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012) - 1. - 14. Omissis.
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Ai
relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per
ciascuna annualita', si provvede a valere sulle risorse
disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'art. 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni.
Omissis."
Comma 1000:
- Il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 240.
Comma 1001:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3-bis del
citato decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. Omissis
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma
individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
prefetture-uffici territoriali del Governo delle province
di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la
citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'art. 9
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le
annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per poter garantire
analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi
livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti
di spesa previsti per le annualita' 2015 e 2016 e con le
modalita' di cui al comma 8 dell'art. 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il
seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni
dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16 per
cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse
gia' disponibili sulle contabilita' speciali dei Presidenti
delle regioni in qualita' di commissari delegati per la
ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse
finanziarie gia' programmati e da programmare di cui al
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."
Comma 1002:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 14 del
citato decreto-legge n. 244 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. - 8. Omissis
9. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 6-sexies del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020, nell'ambito e nei limiti delle risorse di
cui alle contabilita' speciali di cui al comma 6 del
predetto art. 2.
Omissis."
Comma 1003:
- Il testo del comma 2 dell'art. 49 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 240.
Comma 1006:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2-bis del
citato decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172:
«2-bis. (Attivita' di ricerca e sviluppo sui materiali
ceramici avanzati). - 1. In occasione del riaccorpamento
totale all'interno della struttura dell'ENEA delle
attivita' di ricerca e sviluppo sui materiali ceramici
avanzati, condotte anche su incarico del medesimo ENEA
presso il centro ricerche di Bologna della Societa' TEMAV,
l'Ente predetto e' autorizzato, per assicurare continuita'
alle ricerche impostate, a rilevare le attivita' e le
attrezzature della TEMAV, nonche' ad assumere i 50
dipendenti del suddetto centro ricerche, anche in deroga ai
limiti di eta' previsti dalla normativa vigente.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere
compiute entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'inquadramento si provvedera', previa consultazione con
le organizzazioni sindacali, sulla base dei titoli di
studio e delle esperienze professionali di ciascun
lavoratore. Il trattamento economico spettante e' pari a
quello iniziale della qualifica di inquadramento. I
lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente
presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si fa fronte con le ordinarie disponibilita' di
bilancio dell'Ente."
- Si riporta il testo vigente del comma 5-bis dell'art.
14 del citato decreto-legge n. 244 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali).
1. - 5. Omissis
5-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' prorogata all'anno 2018 (49) la
sospensione, prevista dal comma 456 dell'art. 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208, degli oneri relativi al pagamento
delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle
finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da
corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui
pagamento e' stato differito ai sensi dell'art. 1, comma
426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 1,
comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'art. 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui
di cui al periodo precedente sono pagati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno
2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base
della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti
e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla copertura
degli oneri di cui al presente comma, pari a 4,8 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 4,4 milioni di euro per l'anno
2018, si provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3-bis, comma
6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Omissis."
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 659.
- Si riporta il testo vigente del comma 426 dell'art. 1
della citata legge n. 228 del 2012:
«Art. 1
1. - 425. Omissis
426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive
modificazioni e all'art. 67-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni,
nonche' alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di
entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza
applicazione di sanzioni e interessi, all'armo
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo
di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 356 dell'art. 1
della citata legge n. 147 del 2013:
«Art. 1
1. - 355. Omissis
356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non
ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui all'art.
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
Omissis."
- Si riporta il testo vigente del comma 503 dell'art. 1
della citata legge n. 190 del 2014:
«Art. 1 - 1. - 502. Omissis
503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'art. 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
Omissis."
Comma 1008:
- Il testo del comma 6 dell'art. 3-bis del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 704.
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 199.
Comma 1012:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del citato
decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 199.
Comma 1013:
- Si riporta il testo vigente dei commi 771 e 774
dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 770. Omissis
771. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del
Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi
previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio
1995-1997 per un importo superiore a quello previsto
dall'art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE)
2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, e'
assegnato un contributo di importo non superiore al limite
previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis,
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al
comma 774, a seguito di presentazione di apposita istanza
all'Agenzia delle entrate.
772. - 773. Omissis
774. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2019, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'accesso al
contributo di cui al comma 771, nonche' le modalita' per il
riparto delle risorse di cui al comma 773.
Omissis."
Comma 1014:
- Il testo del comma 774 dell'art. 1 della citata legge
n. 205 del 2017, e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
1013.
Comma 1015:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2002:
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. Gli interessi
moratori decorrono, senza che sia necessaria la
costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza
del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
di pagamento non puo' superare i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del
debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza
del termine le richieste di integrazione o modifica formali
della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla data di prestazione dei servizi, quando non e'
certa la data di ricevimento della fattura o della
richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci
o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento e' anteriore a quella del ricevimento delle merci
o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformita' della merce o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il
debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti
possono pattuire un termine per il pagamento superiore
rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
creditore ai sensi dell'art. 7, devono essere pattuiti
espressamente. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e'
una pubblica amministrazione le parti possono pattuire,
purche' in modo espresso, un termine per il pagamento
superiore a quello previsto dal comma 2, quando cio' sia
oggettivamente giustificato dalla natura particolare del
contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a
sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto
dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo
11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza
sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
fine.
6. Quando e' prevista una procedura diretta ad
accertare la conformita' della merce o dei servizi al
contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
giorni dalla data della consegna della merce o della
prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e previsto nella
documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'art. 7. L'accordo
deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facolta' delle parti di concordare
termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una
delle rate non sia pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi
scaduti."
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 33 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
859.
Comma 1016:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 231 del 2002 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
1015.
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 33 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
859.
Comma 1017:
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo
n. 33 del 2013 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma
859.
- Il testo dei commi 8-bis e 8-ter dell'art. 14 della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle Note
all'art. 1, comma 867.
Comma 1020:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato
decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Istituzione della zona franca urbana per il
sostegno alle imprese colpite dall'evento). - 1. Nel
territorio della Citta' metropolitana di Genova e'
istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale
e' definito con provvedimento del Commissario delegato,
sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova, secondo
quanto previsto all'art. 1, comma 340, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede
operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1,
e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del
fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14
agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore
mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017,
possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle
proprie attivita' nel Comune di Genova, le seguenti
agevolazioni, in alternativa ai benefici di cui agli
articoli 3 e 4:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca
di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo
di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al
reddito derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e per
quello successivo.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese che avviano la propria attivita' all'interno
della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente
al primo anno di attivita'.
5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse
fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e
2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si
provvede ai sensi dell'art. 45.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del
regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di
decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221."
Comma 1021:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile). - 1. Ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui all'art. 2, gli eventi emergenziali di
protezione civile si distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono
essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai
singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine
naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro
natura o estensione comportano l'intervento coordinato di
piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle
Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi
calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita'
dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione
debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate
con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante
limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'art.
24."
Comma 1022:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 148 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 148 (Enti di tipo associativo). - 1. - 2.
Omissis.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonche'
per le strutture periferiche di natura privatistica
necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la
funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non
si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso
pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni
che svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
Omissis.»
Comma 1025:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 6 del
citato decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - 1. In conseguenza del crollo di un tratto
del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di
Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, di seguito «evento», al fine di garantire, in via
d'urgenza, le attivita' per la demolizione, la rimozione,
lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali
di risulta, nonche' per la progettazione, l'affidamento e
la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sentito il Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata per non oltre un
triennio dalla prima nomina.
2. Al Commissario straordinario e' attribuito un
compenso, determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti
assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una
struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze,
costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composta da un contingente massimo di personale
pari a venti unita', di cui una unita' di livello
dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unita'
di livello dirigenziale non generale e la restante quota di
unita' di personale non dirigenziale, dipendenti di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento
delle proprie funzioni, con esclusione del personale
docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti,
conservando lo stato giuridico e il trattamento economico
fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che
resta a carico della medesima. Al personale non
dirigenziale della struttura e' riconosciuto il trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita' di
amministrazione, del personale non dirigenziale del
comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al
dirigente di livello dirigenziale generale sono
riconosciute la retribuzione di posizione in misura
equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di
uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della
struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in
misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti
ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' un'indennita' sostitutiva
della retribuzione di risultato, determinata con
provvedimento del Commissario straordinario, di importo non
superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.
Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono
a carico esclusivo della contabilita' speciale intestata al
Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato
contingente di personale non dirigenziale possono essere
anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o
consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla
pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso e' definito
con provvedimento del Commissario straordinario. La
struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario
straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui
al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.
3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli
interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per
le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche'
per ogni altra attivita' di carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e
forniture, il Commissario straordinario puo' avvalersi,
anche in qualita' di soggetti attuatori, previa intesa con
gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli
uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e
amministrativi del Comune di Genova, dei Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle
Autorita' di distretto, nonche', mediante convenzione, dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa' a
partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
4. Il Commissario straordinario puo' nominare, con
proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti
unita', fino a due sub-commissari, il cui compenso e'
determinato in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi
e puo' essere rinnovato.
5. Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e
il conferimento in discarica dei materiali di risulta,
nonche' per la progettazione, l'affidamento e la
ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del
connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera
in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate speciali misure
amministrative di semplificazione per il rilascio della
documentazione antimafia, anche in deroga alle relative
norme. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi di cui al primo periodo, il Commissario
straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla
redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza
di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di
cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone
l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui
stesso individuate e perimetrate, necessarie per
l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche
l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle
imprese chiamate a svolgere le attivita' di cui al presente
comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in
separata sede e comunque senza che cio' possa ritardare
l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
6. Il concessionario del tratto autostradale alla data
dell'evento, tenuto, in quanto responsabile del
mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalita'
dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile
dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione
dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema
viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario
straordinario, versa sulla contabilita' speciale di cui al
comma 8 le somme necessarie al predetto ripristino ed alle
altre attivita' connesse di cui al comma 5, nell'importo
provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo
conguagli, impregiudicato ogni accertamento sulla
responsabilita' dell'evento e sul titolo in base al quale
sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della
viabilita'. Nella determinazione di detto importo, il
Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che
risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi
quelli di cui all'articolo 1-bis. In caso di omesso
versamento nel termine, il Commissario straordinario puo'
individuare, omessa ogni formalita' non essenziale alla
valutazione delle manifestazioni di disponibilita' comunque
pervenute, un soggetto pubblico o privato che anticipi le
somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere,
a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota
dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario
alla data dell'evento, potendo remunerare tale
anticipazione ad un tasso annuo non superiore al tasso di
rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di 1,5
punti percentuali. Per assicurare il celere avvio delle
attivita' del Commissario, in caso di mancato o ritardato
versamento da parte del Concessionario, a garanzia
dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui
dall'anno 2018 all'anno 2029. Agli oneri di cui al presente
comma, si provvede: quanto a 30 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, quanto a 40 milioni di euro per l'anno
2018 e 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 e quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, 40
milioni di euro per l'anno 2019, 20 milioni di euro per
l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
All'atto del versamento da parte del Concessionario delle
somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo
del presente comma, il Fondo di cui all'articolo 1, comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e'
corrispondentemente reintegrato, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi
dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la
realizzazione delle attivita' concernenti il ripristino del
sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori economici diversi dal concessionario del tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa' o da
soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso
collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito
vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni
autostradali e, comunque, giacche' non puo' escludersi che
detto concessionario sia responsabile, in relazione
all'evento, di grave inadempimento del rapporto
concessorio. L'aggiudicatario costituisce, ai fini della
realizzazione delle predette attivita', una struttura
giuridica con patrimonio e contabilita' separati.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui
al presente articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, sulla quale confluiscono le risorse
pubbliche all'uopo destinate nonche' quelle tempestivamente
messe a disposizione dal soggetto concessionario al momento
dell'evento.
8-bis. Il Commissario straordinario, nell'esercizio
delle funzioni attribuite dal presente decreto, puo'
avvalersi e puo' stipulare convenzioni con le strutture
operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 4,
comma 2, del codice della protezione civile, di cui al
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8-ter. Agli atti del Commissario straordinario si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.».
«Art. 6 (Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici
nel porto di Genova). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sovraintende alla
progettazione e alla realizzazione, con carattere di
urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi
informatici e delle relative opere accessorie per garantire
l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso
e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la
realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per
l'esecuzione delle suddette attivita' il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari,
anche di natura espropriativa per pubblica utilita', per
l'immediata realizzazione del sistema informatico e delle
relative infrastrutture accessorie. Sono fatte salve le
competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018,
15 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro per
il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
2. Per far fronte alle esigenze di carattere operativo
e logistico in ambito portuale derivanti dall'evento, alla
Direzione marittima - Capitaneria di porto di Genova e'
assegnata la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro
875.000 per l'anno 2019 per provvedere, in via d'urgenza,
all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi
periferici del Corpo delle capitanerie di porto secondo il
principio di prossimita', all'acquisto dei mezzi ritenuti
necessari per ottimizzare i flussi di traffico portuale e
all'efficientamento delle strutture logistiche presenti in
ambito portuale. Ai relativi oneri, pari ad euro 375.000
per l'anno 2018 e ad euro 875.000 per l'anno 2019, provvede
il Commissario delegato a valere sulle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale per l'emergenza.».
Comma 1027:
- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto-legge
n. 109 del 2018, si veda nelle note al comma 1026.
Comma 1028:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 25, comma
2, e 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del
2018:
«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile). - 1.
Omissis.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le
ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle
risorse disponibili, in ordine:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli
interventi di soccorso e assistenza alla popolazione
interessata dall'evento;
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi
pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle
attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del
materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da
scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire
la continuita' amministrativa nei comuni e territori
interessati, anche mediante interventi di natura
temporanea;
c) all'attivazione di prime misure economiche di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei
confronti della popolazione e delle attivita' economiche e
produttive direttamente interessate dall'evento, per
fronteggiare le piu' urgenti necessita';
d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite
dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e
finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e
privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di
programmazione e pianificazione esistenti;
e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino
delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle
attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e
paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere
sulla base di procedure definite con la medesima o altra
ordinanza;
f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche
attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra
localita' del territorio nazionale, entro i limiti delle
risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con
apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Regione interessata.
Omissis.».
«Art. 26 (Ordinanze volte a favorire il rientro
nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo
nazionale). - 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza
dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata
apposita ordinanza volta a favorire e regolare il
proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali
in via ordinaria nel coordinamento degli interventi,
conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.
Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, con tale ordinanza possono essere altresi'
emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile
e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni
derogatorie, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione
europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di
acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di
termini analiticamente individuati e disposizioni
finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli
interventi nei limiti delle risorse disponibili.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
35 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Omissis.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
Omissis.».
Comma 1029:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 26 del citato
decreto legislativo n. 1 del 2018 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1028.
- Il riferimento al testo del citato decreto
legislativo n. 229 del 2011 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 105.
Comma 1034:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 2000, n. 358 recante «Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento relativo
all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla
reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei
rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n.
285.
Comma 1037:
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 75.
- Il testo dell'articolo 34 della citata legge n. 388
del 2000 e' riportato nelle note all'art. 1, comma 159.
- Il testo del comma 53 dell'articolo 1 della citata
legge n. 244 del 2007 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 75.
Comma 1044:
- Si riporta il testo vigente dell'allegato II, parte
A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che
istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti
ed entita' tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva
quadro"):
«ALLEGATO II
DEFINIZIONI GENERALI, CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI
VEICOLI, TIPI DI VEICOLI E TIPI DI CARROZZERIA
PARTE A
Criteri per la classificazione dei veicoli
1. - 4.4. Omissis.
5. Veicoli per uso speciale

Parte di provvedimento in formato grafico

Comma 1045:
- Il testo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n.
241 del 1997 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 75.
- Si riporta il testo vigente degli articoli seguenti
all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 241 del 1997:
«Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di cui
all'art. 17 devono essere versate entro il giorno sedici
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di
giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il
primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il
minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto
dall'Art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a
titolo di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.».
«Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). -
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'Art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'Art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.».
«Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al
comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il
pagamento deve essere completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e' pari al tasso previsto
dall'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo' essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'Art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita
IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri
contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'Art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.».
«Art. 21 (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il
quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento
della delega, la banca versa le somme riscosse alla
tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di
Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si
considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli
festivi.
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca
predispone ed invia telematicamente alla struttura di
gestione di cui all'Art. 22 i dati riepilogativi delle
somme a debito e a credito complessivamente evidenziate
nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente
destinatario.
2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini
fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a
quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla
struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che
versera' ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello
di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80%
delle predette somme.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i
criteri per i controlli relativi all'esecuzione del
servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio
dei dati fra gli interessati.».
«Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello di versamento delle somme da parte
delle banche e di ricevimento dei relativi dati
riepilogativi, un'apposita struttura di gestione
attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di
essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale (54). Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3.».
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). -
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.».
Comma 1048:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 della citata
legge n. 342 del 2000, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 63 (Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli). - 1. Sono esentati dal pagamento
delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli,
esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al
primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato.
1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse
storico e collezionistico con anzianita' di
immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni,
se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui
all'articolo 4 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del
19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4
dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale
riconoscimento di storicita' sia riportato sulla carta di
circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa
automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento.
1-ter. L'onere derivante dal comma 1-bis e' valutato in
2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2.
3.
4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in
caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa
di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli
autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l'accertamento della
predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di
cui al testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive
modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale
di trascrizione e' fissata in lire 100.000 per gli
autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.».
Comma 1049:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 80 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con
numero di posti superiore a 9 compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a
motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza
dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di
sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i
rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione
del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti
situazioni operative degli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso
il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
di merci non pericolose o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP), puo' per singole province
individuate con proprio decreto affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di
autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo
della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e
gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza
attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con
carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di
autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere
altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con
le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 176,
comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
169 ad euro 680. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.959 ad
euro 7.837. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.69. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della certificazione
di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui
al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad
euro 1.697. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
Comma 1050:
- Il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1049.
Comma 1051:
- Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato
regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 569.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo
9 del citato decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
«Art. 9 (Divieto di pubblicita' giochi e scommesse). -
1. - 5. Omissis.
6. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e' fissata, rispettivamente, nel 19,25
per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme
giocate a decorrere dal 1° settembre 2018, nel 19,6 per
cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019,
nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel
6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Omissis.».
Comma 1052:
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504
recante «Riordino dell'imposta unica sui concorsi
pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27.
- Si riporta il testo vigente del comma 88
dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006:
«88. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina
con uno o piu' provvedimenti scommesse a quota fissa e a
totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari
di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia;
c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in
modo principale dal caso;
d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle
aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di
una imposta del 12 per cento e di un montepremi non
inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
Omissis.».
Comma 1053:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge n. 282 del 2002, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di
valori di acquisto). - 1. Omissis.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2019; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2019.».
Comma 1054:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 1053.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma
2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):
«Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). -
1. Omissis.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento (12) per le partecipazioni che risultano
qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera
c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla
data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento (12) per quelle
che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi
del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
Omissis.».
«Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1.
Omissis.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento (16) del valore determinato a norma del comma 1
ed e' versata, con le modalita' previste dal capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16
dicembre 2002.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione
di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli
edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei
terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e
le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la
cessione sono state adibite ad abitazione principale del
cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le
plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione
di partecipazioni qualificate la cessione di azioni,
diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per
cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati
in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai
sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente
indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui
deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a
termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o
merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu'
pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o
valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di
natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera sono considerati strumenti finanziari
anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi
da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante
cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti
produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a
titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di
strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante
rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un
evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di
opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il
disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e
dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva
cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi
dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di
spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici
ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
Omissis.».
Comma 1055:
- Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 212
del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 24.
- Si riporta il testo degli articoli 23, comma 1, e
116, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Applicazione dell'imposta ai non residenti).
- 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti
dei non residenti si considerano prodotti nel territorio
dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non
residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel
territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita'
esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili
organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel
territorio dello Stato e da beni che si trovano nel
territorio stesso, nonche' le plusvalenze derivanti dalla
cessione a titolo oneroso di partecipazioni in societa'
residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del
comma 1, dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' residenti negoziate
in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del
medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso
ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e
di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati,
nonche' da cessione o da prelievo di valute estere
rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e
c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti
conclusi, anche attraverso l'intervento d'intermediari, in
mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116
imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
Omissis.».
«Art. 116 (Opzione per la trasparenza fiscale delle
societa' a ristretta base proprietaria). - 1. L'opzione di
cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le stesse
modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di
quelle indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115,
dalle societa' a responsabilita' limitata il cui volume di
ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione
degli studi di settore e con una compagine sociale composta
esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a
10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto
periodo del comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e
terzo periodo del comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87 e gli utili di cui all'articolo 89,
commi 2 e 3, concorrono a formare il reddito imponibile
nella misura indicata, rispettivamente, nell'articolo 58,
comma 2, e nell'articolo 59.
2-bis. (Abrogato).».
Comma 1056:
- Si riporta il testo vigente dei commi 4 e 9
dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 83 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 132:
«Art. 16 (Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su
crediti enti creditizi e finanziari e imprese di
assicurazione). - 1. - 3. Omissis.
4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le
perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio
fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non
ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate
dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro
ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5
per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2025.
5. - 8. Omissis.
9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le
perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di
cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono
deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per
cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,
per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
Omissis.».
Comma 1058:
- Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 e' riportato
nelle Note all'art. 1, comma 1034.
Comma 1063:
- Si riporta il testo vigente del comma 13
dell'articolo 17 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 49 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 240.
Comma 1066:
- Si riporta il testo vigente del comma 1-bis
dell'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove
disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private
e di contratti vitalizi):
«Art. 9 (Denuncia e versamenti). - 1. Omissis.
1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno
precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal
comma 1.
Omissis.».
Comma 1067:
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986:
«Art. 106 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti
per rischi su crediti). - 1. - 2. Omissis.
3. Per gli intermediari finanziari, le svalutazioni e
le perdite su crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante
cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente
nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini
del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si
assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio.
Omissis.».
Comma 1068:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 7 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
- 1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto nei successivi commi, la base imponibile e'
determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del
conto economico redatto in conformita' agli schemi
risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al 90
per cento;
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo
svolgimento dei servizi di investimento indicati
nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume
rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e
proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e
di pronti contro termine e le commissioni attive riferite
ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli
interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' la cui attivita' consiste, in via
esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
in societa' esercenti attivita' diversa da quella
creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti
operanti nel settore finanziario, la base imponibile e'
determinata aggiungendo al risultato derivante
dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli
interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
«Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del
50 per cento;
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite
dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1° dicembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
Comma 1069:
- Il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 212
del 2000 e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 24.
Comma 1071:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio
delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1606/2002 in materia di principi contabili
internazionali):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
b) le societa' aventi strumenti finanziari diffusi tra
il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie italiane di cui all'articolo 59, comma 1),
lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che controllano banche o gruppi bancari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione delle imprese di cui
alla lettera d); le societa' di partecipazione finanziaria
mista italiane di cui all'articolo 59 comma 1), lettera
b-bis), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che controllano una o piu' banche o societa' finanziarie
ovunque costituite qualora il settore di maggiore
dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia
quello bancario determinato ai sensi del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; le societa' di
intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(SIM); le societa' finanziarie italiane che controllano SIM
o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11,
comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa'
finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le societa'
finanziarie che controllano societa' finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o gruppi finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 110 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; le agenzie di prestito su pegno
di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; gli istituti di moneta elettronica
di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385; gli istituti di pagamento di cui al titolo
V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le societa' che esercitano le imprese incluse
nell'ambito di applicazione dell'articolo 88, commi 1 e 2,
e quelle di cui all'articolo 95, commi 2 e 2-bis), del
codice delle assicurazioni private;
e) le societa' incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa'
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile, e diverse da
quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio
consolidato;
g) le societa' diverse da quelle indicate alle lettere
da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il
bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo
2435-bis del codice civile.».
Comma 1072:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto legislativo n. 136 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Obblighi di redazione (articoli 2 e 42 della
direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della
direttiva 2013/34/UE)). - 1. Sono tenuti alla redazione del
bilancio consolidato:
a) gli intermediari IFRS che controllano un gruppo
bancario, di SIM o finanziario e che non siano a loro volta
controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo;
b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alla
lettera a), che controllano banche, SIM o societa'
finanziarie non appartenenti a gruppi e che non siano a
loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il
bilancio consolidato ai sensi del presente articolo;
c) gli intermediari IFRS, diversi da quelli di cui alle
lettere a) e b), che controllano altre imprese e che non
siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a
redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese controllate incluse nel consolidamento,
le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese
collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente
all'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato
le informazioni richieste ai fini della redazione del
bilancio consolidato.
2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui
all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la societa' capogruppo e le banche di credito
cooperativo ad essa affiliate in virtu' del contratto di
coesione costituiscono un'unica entita' consolidante.
3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e
le societa' che abbiano emesso titoli quotati in mercati
regolamentati.».
- La direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014 recante modifica della
direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione
di informazioni di carattere non finanziario e di
informazioni sulla diversita' da parte di talune imprese e
di taluni gruppi di grandi dimensioni e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 novembre 2014, n. L 330.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254
(Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante
modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la
comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
e di informazioni sulla diversita' da parte di talune
imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Dichiarazione individuale di carattere non
finanziario). - 1. La dichiarazione individuale di
carattere non finanziario, nella misura necessaria ad
assicurare la comprensione dell'attivita' di impresa, del
suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla
stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla
lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono
rilevanti tenuto conto delle attivita' e delle
caratteristiche dell'impresa, descrivendo almeno:
a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione
delle attivita' dell'impresa, ivi inclusi i modelli di
organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento
alla gestione dei suddetti temi;
b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle
di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse
ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di
carattere non finanziario;
c) i principali rischi, ivi incluse le modalita' di
gestione degli stessi generati o subiti, connessi ai
suddetti temi e che derivano dalle attivita' dell'impresa,
dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse,
ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
Omissis.».
Comma 1074:
- Si riporta il testo dell'articolo 39-octies del
citato decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
pari al 11 per cento della somma dell'accisa globale e
dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento
al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di
un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale sul
"PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo
"PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera
a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del
comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di cui
al comma 1, al "PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 30 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 32 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 125 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)
(tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 180,14 il
chilogrammo convenzionale. A decorrere dalla data di
applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di
vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai
sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale
minimo e' pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa
globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con
riferimento al "PMP-sigarette.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'articolo 39-sexies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
(166)
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.».
Comma 1075:
- Si riporta il testo della voce «Tabacchi lavorati»
dell'allegato I al citato decreto legislativo n. 504 del
1995, come modificato dalla presente legge:
"Allegato I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote
vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
Prodotti energetici -
Omissis
TABACCHI LAVORATI -
a) sigari 23,00%; -
b) sigaretti 23,5%; -
c) sigarette 59,5%;-
d) tabacco da fumo: -
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;-
2) altri tabacchi da fumo 56,00%; -
e) tabacco da fiuto 24,78%; -
f) tabacco da masticare 24,78%; -
Omissis.».
Comma 1077:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in
materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13
della legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla
presente legge:
"Art. 1 (Modifiche al testo unico delle imposte sulla
produzione e sui consumi). - 1. Nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente: «e-bis) i tabacchi da inalazione senza
combustione.»;
2) nel comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la
seguente: «e-bis) sono considerati tabacchi da inalazione
senza combustione i prodotti del tabacco non da fumo che
possono essere consumati senza processo di combustione.»;
b) all'articolo 39-ter:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis.
Sono assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera e-bis), i prodotti da inalazione senza
combustione costituiti esclusivamente o parzialmente da
sostanze solide diverse dal tabacco.»;
2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
c) all'articolo 39-quinquies:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le
sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con
riferimento al prezzo medio ponderato di vendita per
chilogrammo convenzionale, di seguito denominato
"PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo
marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto,
espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il
valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di
vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette
immesse in consumo nell'anno solare precedente e la
quantita' totale delle medesime sigarette.»;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
d) l'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa
applicabile ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini
dell'applicazione dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
sono stabilite le aliquote di base di cui all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi
dalle sigarette l'accisa e' calcolata applicando la
relativa aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico
del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e'
costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto,
pari al 10 per cento della somma dell'accisa globale e
dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento
al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di
un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico
corrispondente all'incidenza percentuale sul
"PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo
"PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera
a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del
comma 3, e' calcolata applicando l'aliquota di base di cui
al comma 1, al "PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1,
secondo periodo, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio,
del 21 giugno 2011, e' pari a:
a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
di peso superiore a 3 grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi
lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
di peso inferiore a 3 grammi (sigaretti);
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1)
(tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis,
comma 1, lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di
cui all'articolo 7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del
Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari a euro 170 il
chilogrammo convenzionale.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e'
applicato ai prezzi di vendita per i quali la somma
dell'imposta sul valore aggiunto, applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata ai sensi
del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e'
pari alla differenza tra l'importo dell'onere fiscale
minimo, di cui al comma 6, e l'importo dell'imposta sul
valore aggiunto applicata ai sensi dell'39-sexsies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto
definito ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera
b), e' considerato come due sigarette se ha una lunghezza,
esclusi filtro e bocchino, maggiore di 8 centimetri, ma non
superiore a 11 centimetri, ovvero come tre sigarette se ha
una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, maggiore di 11
centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi' via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera b) (sigarette), non puo' essere
inferiore a euro 90 per mille sigarette, indipendentemente
dal "PMP-sigarette" di cui all'articolo 39-quinquies, comma
2.»;
e) dopo l'articolo 39-duodecies e' inserito il
seguente:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da
inalazione senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si
applicano le disposizioni degli articoli 39-quater,
39-quinquies e 39-octies e, ai fini dell'etichettatura,
tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 184.
2. Ai fini dell'applicazione degli 39-sexsies e
39-septies ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di
vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti
con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli
importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad
accisa in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa
gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con
riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo
convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi dell'articolo
39-quinquies, e alla equivalenza di consumo convenzionale
determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio
necessario per il consumo di un campione composto dalle
cinque marche di sigarette piu' vendute, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei
contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti
senza combustione, il dispositivo specificamente previsto
per il consumo, fornito dal produttore. Con il
provvedimento di cui al comma 2 e' altresi' indicato
l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del presente
comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata,
per i tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il
soggetto obbligato al pagamento dell'accisa dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima
dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle
confezioni destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli
altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.»;
f) all'articolo 62-quater:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari al cinquanta per cento
dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di
sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un
chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure
tecniche, definite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del
tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione
conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da
almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio,
di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e
tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre
dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10
watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo
marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di
cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in
riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato
delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad
avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione
previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai
soggetti, diversi dai commercianti al dettaglio, che
commercializzano fiammiferi e che comunicano entro il 31
gennaio 2015 al competente ufficio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli la quantita' e il valore delle
rimanenze al 31 dicembre 2014, nonche' l'entita' del
credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto, per il
rimborso dell'imposta di fabbricazione gia' assolta sui
beni presenti in magazzino alla data del 31 dicembre 2014,
un apposito credito fruibile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni;
h) nell'Allegato I:
1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole:
«sigarette, 58,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«sigarette, 58,7 per cento»;
2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e
«Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi» sono
abrogate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei
consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine
di assicurare la realizzazione del maggior gettito
complessivo netto derivante dal presente decreto, possono
essere variate:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo
39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche'
le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e
dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo
articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a
2 punti percentuali e a euro 5;
b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo
39-terdecies e dal comma 1-bis dell'articolo 62-quater del
decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive
modificazioni, fino a cinque punti percentuali.
2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7,
paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del
21 giugno 2011, non puo' superare la somma dell'accisa
globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con
riferimento al "PMP-sigarette" di cui all'articolo
39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere
effettuate, nel corso dell'anno 2015, con riferimento alle
aliquote, alla misura percentuale e agli importi stabiliti
con il presente decreto. A decorrere dall'anno 2016 le
variazioni possono essere effettuate con riferimento alle
aliquote, alle misure percentuali e agli importi in vigore
alla data della loro ultima modificazione.
4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della
relativa relazione tecnica, e' trasmessa alle Commissioni
parlamentari competenti per materia, nonche' a quelle
competenti per i profili finanziari, per consentire un
monitoraggio parlamentare circa l'adeguatezza delle
variazioni disposte rispetto agli obiettivi preventivati.
5. Al fine di contrastare piu' efficacemente fenomeni
di elusione, elevando i livelli di garanzia della
tracciabilita' dei prodotti del tabacco, con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate
disposizioni in materia di rintracciabilita' di tali
prodotti e di legittimazione della loro circolazione nei
confronti dei consumatori conformi a quelle della direttiva
comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei
prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.
6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua
relazione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di
cui all'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n.
23, ai fini dell'espressione dei pareri, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
ministeriale di cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e
l'articolo 39-duodecies del decreto legislativo n. 504 del
1995, e successive modificazioni.
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le
parti di ricambio, che consentono il consumo dei prodotti
di cui all'articolo 62-quater, comma 1, del decreto
legislativo n. 504 del 1995 si intendono sottratti
all'imposizione.".
Comma 1078:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo
39-quinquies del citato decreto legislativo n. 504 del
1995:
«Art. 39-quinquies (Tabelle di ripartizione dei prezzi
di vendita al pubblico). - 1. Con provvedimento del
Direttore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono fissate le tabelle di
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati. I prezzi di vendita relativi ai prodotti di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b), sono fissati
con riferimento al chilogrammo convenzionale, pari,
rispettivamente, a:
a) 200 sigari;
b) 400 sigaretti;
c) 1000 sigarette.
2. Per le sigarette, le tabelle di cui al comma 1 sono
stabilite con riferimento al prezzo medio ponderato di
vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito
denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro
il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del
rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali,
tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo
di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette
immesse in consumo nell'anno solare precedente e la
quantita' totale delle medesime sigarette.
2-bis.».
Comma 1079:
- Si riporta il testo vigente dei commi 55, 56-bis,
56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del citato decreto-legge
n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2011, n. 10:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. - 54.
Omissis.
55. In funzione anche della prossima entrata in vigore
del nuovo accordo di Basilea, le attivita' per imposte
anticipate iscritte in bilancio, relative a svalutazioni e
perdite su crediti non ancora dedotte dal reddito
imponibile ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento
dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, nonche' quelle relative al valore dell'avviamento e
delle altre attivita' immateriali, i cui componenti
negativi sono deducibili in piu' periodi d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono trasformate in crediti d'imposta
qualora nel bilancio individuale della societa' venga
rilevata una perdita d'esercizio.
56. Omissis.
56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate
iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui
all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La
trasformazione decorre dalla data di presentazione della
dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita
di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo
precedente e' computata in diminuzione del reddito dei
periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla
perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione
dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla
quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in
crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive emerga un
valore della produzione netta negativo, la quota delle
attivita' per imposte anticipate di cui al comma 55 che si
riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma
che hanno concorso alla formazione del valore della
produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive in cui viene rilevato
il valore della produzione netta negativo di cui al
presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56, 56-bis e
56-bis.1 si applica anche ai bilanci di liquidazione
volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a
procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e
alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia.
Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita',
dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione
coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto
positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero
ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai
commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria
di cui al presente comma si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Omissis.».
Comma 1081:
- Il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128
recante «Riordino della disciplina relativa
all'installazione e all'esercizio degli impianti di
riempimento, travaso e deposito di GPL, nonche'
all'esercizio dell'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della
legge 23 agosto 2004, n. 239» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 marzo 2006, n. 74.
- Si riporta il testo degli articoli 8, 13 e 18 del
citato decreto legislativo n. 128 del 2006, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8 (Norme per l'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di GPL attraverso bombole. Requisiti
soggettivi). - 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL attraverso bombole e' esercitata dal soggetto
proprietario delle bombole stesse e in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione prevista per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per
l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio
di GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La disponibilita' di un impianto di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del
titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) essere controllato o controllare, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice
civile, una societa' titolare della autorizzazione di cui
alle lettere a) e b) del comma 1;
b) far parte di un consorzio di imprese di durata non
inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo
2602 e seguenti del codice civile, titolare della
autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e
proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a);
c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore
ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo
2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un
impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche
se inserito in impianti di lavorazione;
d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore
ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un
impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche
se inserito in impianti di lavorazione.».
«Art. 13 (Norme per l'esercizio dall'attivita' di
distribuzione di GPL attraverso serbatoi. Requisiti
soggettivi). - 1. L'attivita' di distribuzione e vendita di
GPL attraverso serbatoi e' esercitata da soggetti in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) essere titolare della autorizzazione prevista per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a);
b) essere titolare dell'autorizzazione per
l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di
lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio
di GPL;
c) avere la disponibilita' di un impianto di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La disponibilita' di cui al comma 1, lettera c),
implica, pena la decadenza del titolo, che l'interessato
sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) sia controllato o controlli, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile,
societa' titolari della autorizzazione di cui alle lettere
a) e b) del comma 1;
b) faccia parte di un consorzio di imprese di durata
non inferiore ai cinque anni, istituito ai sensi degli
articoli 2602 e seguenti del codice civile, titolare
dell'autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1
e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a);
c) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore
ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo
2562 codice civile o di locazione in esclusiva, di un
impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche
se inserito in impianti di lavorazione;
d) abbia stipulato contratti, di durata non inferiore
ai cinque anni, di comodato d'uso in esclusiva di un
impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche
se inserito in impianti di lavorazione.».
«Art. 18 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 9, 13, 14 e 15 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventimila euro a cinquantamila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 7
e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con
l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo
12 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila euro a cinquantamila euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli
3, comma 5 e 11 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
5. Chiunque riempie bombole utilizzando le
apparecchiature installate presso gli impianti stradali di
distribuzione di GPL per uso autotrazione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
diecimila euro. In caso di recidiva la sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata ed e' disposta la
chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL da un minimo
di cinque giorni fino ad un massimo di trenta giorni.
Qualora la violazione venga nuovamente reiterata, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' triplicata ed e'
disposta la chiusura di tutte le attrezzature eroganti GPL
da un minimo di trenta giorni fino ad un massimo di sei
mesi.
6. L'utente che abbia autorizzato il riempimento di cui
al comma 5 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da duemila euro a quattromila euro. E' ammesso
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Chiunque, senza autorizzazione del proprietario del
serbatoio, travasa GPL in serbatoi di terzi installati
presso i consumatori ed a loro concessi in comodato o in
locazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
cinquantamila euro.
8. La sanzione di cui al comma 7, ridotta di un terzo
si applica anche al comodatario o al locatario che abbia
autorizzato il riempimento. E' ammesso il pagamento in
misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. L'azienda distributrice di GPL che non stipula la
polizza di assicurazione di cui all'articolo 16 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecentomila euro a un milione di euro.
10. L'azienda distributrice che non ottempera a quanto
previsto all'articolo 10, comma 2, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila euro
a un milione di euro.
11. Nei casi di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7 non e'
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
12. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 7 si applica,
altresi', la sanzione accessoria della sospensione della
autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, o di quella
di vendita, qualora prevista, per un periodo da due a sei
mesi e, in caso di recidiva, la revoca definitiva. In ogni
caso viene disposto il sequestro delle attrezzature e degli
impianti e degli automezzi utilizzati dall'autore
dell'illecito.
13. Le sanzioni indicate nel presente articolo sono
irrogate dal prefetto competente per territorio in cui e'
stata commessa la violazione.
14. Nei casi di cui ai commi 5 e 12, l'applicazione
della sanzione viene comunicata all'autorita' competente ai
fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie ivi
previste.
14-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1,
chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli 8, 9, 13 e 14 non puo' esercitare l'attivita' di
distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni
periferiche competenti adottano i relativi provvedimenti
inibitori dell'attivita'.».
Comma 1082:
- Il testo del comma 1 degli articoli 8 e 13 del citato
decreto legislativo n. 128 del 2006 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1081.
- Il testo del primo comma dell'articolo 2359 del
codice civile e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 29.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 128 del 2006:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL:
l'impianto costituito, congiuntamente o disgiuntamente, da
uno o piu' serbatoi fissi, da recipienti mobili, da
apparecchiature per l'imbottigliamento, da uno o piu' punti
di travaso e di riempimento, cosi' come definiti
dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno 13
ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
b) ente competente: la regione, la provincia autonoma o
l'ente al quale le stesse hanno conferito le funzioni
autorizzative amministrative concernenti le attivita' di
cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004,
n. 239.».
Comma 1083:
- Il testo degli articoli 8 e 13, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 128 del 2006 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1081.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 128 del 2006 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1082.
Comma 1084:
- Si riporta il testo vigente del comma 87
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
" 87. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 1:
1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'atto presentato»;
2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le
seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall'atto
medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti
ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli
successivi»;
b) all'articolo 53-bis, comma 1, le parole: « Le
attribuzioni e i poteri » sono sostituite dalle seguenti: «
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis della
legge 27 luglio 2000, n. 212, le attribuzioni e i poteri
».".
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro):
«Art. 20 (Interpretazione degli atti). - 1. L'imposta
e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti
giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se
non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla
base degli elementi desumibili dall'atto medesimo,
prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso
collegati, salvo quanto disposto dagli articoli
successivi.».
Comma 1085:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 4-bis.2
dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
 


a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria
al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza,
presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in
ottemperanza a obblighi di legge, in conformita' alle
disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che
siano utilizzate in conformita' agli scopi di tali
consorzi;
2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, un importo pari a 7.500 euro, su base
annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di
eta' inferiore ai 35 anni;
3) (Abrogato);
4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le imprese operanti in
concessione e a tariffa nei settori dell'energia,
dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle
poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e
smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali e
previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione
e lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il
personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi
quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni
di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto negli albi dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del
lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, ovvero dal responsabile del
centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1);
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata
e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a),
e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a
quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione
di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi;
6).
1.1 - 4-bis.1 Omissis.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto,
sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'articolo 10, comma 2.
Omissis.».
Comma 1087:
- Il testo del comma 5 dell'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 478.
Comma 1088:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 30
aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione
dei crediti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Altre operazioni). - 1. Le disposizioni della
presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della societa' per la
cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, avente
per effetto il trasferimento del rischio inerente ai
crediti nella misura e alle condizioni concordate;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi
per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b-bis) alle operazioni di cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla titolarita' di beni immobili, beni
mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad
oggetto i medesimi beni.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante
erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al
cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al
soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante
cessione a un fondo comune di investimento, i servizi
indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono
essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione del
risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti
effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4
e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti
disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed
ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle
quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.
2-quater. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla
concessione di uno o piu' finanziamenti da parte della
societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni
realizzate mediante concessione di finanziamenti, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi
riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali
operazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione,
anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni
di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti
sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i
titoli emessi dalle societa' per finanziare l'erogazione
dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati
ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,
in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente
legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in
essere ai sensi del comma 2-quater e la conformita' delle
stesse alla normativa applicabile.
2-octies. Il soggetto finanziato titolare dei crediti
oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma
1, lettera a), puo' destinare i crediti stessi, nonche' i
diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la
garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento
dei diritti della societa' di cartolarizzazione o ad altre
finalita', anche effettuando la segregazione dei medesimi
crediti, diritti e beni, con facolta' di costituire un
pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei
crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla societa'
di cartolarizzazione.
2-novies. Il contratto relativo all'operazione suddetta
puo' prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di
corrispondere alla societa' di cartolarizzazione tutte le
somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad
una cessione.».
Comma 1089:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 7 della citata
legge n. 130 del 1999 e' riportato nelle Note all'art. 1,
comma 1088.
Comma 1090:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge n. 130 del 1999, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. La
presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista
dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', per
finanziare l'acquisto di tali crediti, nonche' al pagamento
dei costi dell'operazione.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' di
cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate
mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
debitori ceduti si intendono riferiti alla societa'
emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla
societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una
societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche
in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice
civile e il requisito della quotazione previsto
dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera
soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti
nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e
dalle imprese che presentino un totale di bilancio
inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i
quali possono svolgere altresi' i compiti indicati
all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla
lettera a) trattenga un significativo interesse economico
nell'operazione, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia (4).
2. Nella presente legge si intende per «testo unico
bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.».
Comma 1091:
- Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 917.
- Il citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
- Il testo del comma 2 dell'articolo 23 del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 150.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
«Art. 1 (Partecipazione dei comuni al contrasto
all'evasione fiscale). - 1. Per potenziare l'azione di
contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in
attuazione dei principi di economicita', efficienza e
collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata
mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per
cento (7) delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo
definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia
contribuito all'accertamento stesso.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con
l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le
modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia
delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi
residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1.
Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta
funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono
avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate
comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni
l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori
materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento
fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore
dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa
competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale
in relazione ai diversi tributi.
2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, ed in particolare
dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
2-ter.».
Comma 1092:
- Il testo del comma 3 dell'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dal presente comma, e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 907.
Comma 1093:
- Si riporta il testo del comma 652 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al
comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle
quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del
servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune
moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno
successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita'
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi
alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere,
per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,
l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del
50 per cento, e puo' altresi' non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo
allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad
attivita' commerciali, industriali, professionali e
produttive in genere, che producono o distribuiscono beni
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o
indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle
persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per
l'alimentazione animale, il comune puo' applicare un
coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla
quantita', debitamente certificata, dei beni e dei prodotti
ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.".
Comma 1094:
- Si riporta il testo vigente del comma 1026
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017:
«1026. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una
gestione efficiente dello spettro e di favorire la
transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di
azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla
comunicazione della Commissione europea del 14 settembre
2016, COM(2016) 588 final, e con la decisione (UE) 2017/899
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017,
entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei
diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a
servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili
terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790
MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee
delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita'
di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal
Ministero dello sviluppo economico nonche' le assegnazioni
per il servizio satellitare fisso e per il servizio di
esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli
indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su
base competitiva di cui al primo periodo sono definite in
coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello
spettro assicurando il piu' ampio livello di copertura e di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla
tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della
durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici
socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e' adeguato entro il 30
settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028 a 1046.
Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione
l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104.».
Comma 1095:
- Si riporta il testo vigente del comma 576
dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016:
«576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici
nelle attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto dei
principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche'
dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o piu'
soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e
non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della
scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi
complementari e opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco
numerico basato su un unico totalizzatore a livello
nazionale, e' affidata in concessione aggiudicata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei
principi e delle regole europei e nazionali, a una
qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione
o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacita'
tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta
dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati
dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti
di affidabilita' tecnica ed economica, scelta mediante
procedura di selezione aperta, competitiva e non
discriminatoria. La procedura e' indetta alle seguenti
condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non
rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e, quanto alla componente
del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100
milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del
concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura
del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota
residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del
gioco da parte dell'aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento
della raccolta con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle
pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010,
n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73;
f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di
utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni,
dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del
gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli in ragione della loro compatibilita' con la
raccolta stessa;
g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema
della rete e dei terminali di gioco secondo standard
qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e
affidabilita', secondo il piano d'investimento che
costituisce parte dell'offerta tecnica;
h) obbligo per il concessionario di versamento annuale
all'erario delle somme comunque eventualmente non investite
secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme
addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara
ai sensi della lettera e).
Omissis.».
Comma 1096:
- Si riporta il testo del comma 636 dell'articolo 1
della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
presente legge:
«636. Al fine di contemperare il principio di fonte
comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno
attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza,
secondo procedure di selezione concorrenziale con
l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di
gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a
queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2019
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede entro il 30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di
euro a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per
il predetto gioco attenendosi ai seguenti criteri
direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e
fissazione nella somma di euro 350.000 della soglia minima
corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a nove anni, non
rinnovabile;
c) versamento della somma di euro 7.500, per ogni mese
ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni,
oppure di euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai
quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza
che intenda altresi' partecipare al bando di gara per la
riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio
scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della
nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la
sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo
1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche
successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e
il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo
della proroga fatta eccezione per i concessionari che,
successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino
nell'impossibilita' di mantenere la disponibilita' dei
locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro
imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure
di altro titolo e che abbiano la disponibilita' di un altro
immobile, situato nello stesso comune, nel quale
trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma
offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione;
d-bis) possibilita' di partecipazione per i soggetti
che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la
sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed
efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le
disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro
300.000 dell'entita' della garanzia bancaria ovvero
assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata
della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale,
durante l'intero arco di durata della concessione, per il
mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei
livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni
convenzionali pattuite.».
Comma 1097:
- Si riporta il testo del comma 1048 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«1048. Al fine di contemperare i principi secondo i
quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo
procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di
perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto
distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede
di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30
settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni gia'
previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di
euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche' la
titolarita' dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino
all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2019, a fronte del versamento della
somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500
per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici.
Omissis.».
Comma 1098:
- Il testo del comma 6 dell'articolo 110 del citato
regio decreto n. 773 del 1931 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 569.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
6-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
«Art. 6-bis (Riduzione degli apparecchi da
divertimento). - 1. La riduzione del numero dei nulla osta
di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, attivi alla data del 31 luglio 2015, prevista
dall'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' attuata, secondo le modalita' indicate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 31 luglio 2017, nei seguenti termini:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo
dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a
345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo
dei nulla osta di esercizio non puo' essere superiore a
265.000.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 943 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' disciplinato il processo di evoluzione
tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo
110, comma 6, lettera a), non possono piu' essere
rilasciati dopo il 31 dicembre 2019; tali apparecchi devono
essere dismessi entro il 31 dicembre 2020. A partire dal 1°
gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per
apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente
remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura
non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di
esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31
luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le
modalita' di tale riduzione, anche tenuto conto della
diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei
nuovi nulla osta e le modalita', anche rateali, del
relativo pagamento sono definiti con il citato decreto
ministeriale.
Omissis.».
Comma 1099:
- Si riporta il testo del comma 545 dell'articolo 1
della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla
presente legge:
«545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione
fiscale, nonche' di assicurare la tutela dei consumatori e
garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra
forma di collocamento di titoli di accesso ad attivita' di
spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari,
anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei
sistemi per la loro emissione e' punita, salvo che il fatto
non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e
con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a
180.000 euro, nonche', ove la condotta sia effettuata
attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le
modalita' stabilite dal comma 546, con la rimozione dei
contenuti, o, nei casi piu' gravi, con l'oscuramento del
sito internet attraverso il quale la violazione e' stata
posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
concerto con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi,
agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e
comminando, se del caso, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente comma. Non e' comunque
sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a
quello nominale di titoli di accesso ad attivita' di
spettacolo effettuata da una persona fisica in modo
occasionale, purche' senza finalita' commerciali.
Omissis.».
Comma 1101:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza
radiotelevisiva di ambito locale). - 1. L'emittenza
radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le
culture regionali o locali, nel quadro dell'unita'
politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme
le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
2. La disciplina del sistema dei servizi di media
audiovisivi tutela l'emittenza in ambito locale riservando
alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota
della capacita' trasmissiva determinata con l'adozione del
piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione
televisiva su frequenze terrestri.
2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
da destinare al servizio televisivo digitale terrestre,
individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, piu'
frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui
almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento
della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a
disposizione di capacita' trasmissiva ai fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale.».
Comma 1102:
- Il testo modificato dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 177 del 2005 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1101.
Comma 1103:
- Si riporta il testo dei commi 1030, 1031, 1032, 1033,
1034, 1035 e 1039 dell'articolo 1 della citata legge n. 205
del 2017, come modificato dalla presente legge:
«1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di
assegnazione delle frequenze da destinare al servizio
televisivo digitale terrestre, denominato PNAF,
considerando le codifiche o standard piu' avanzati per
consentire un uso piu' efficiente dello spettro ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il
criterio delle aree tecniche. Entro il 31 gennaio 2019
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il
PNAF di cui al periodo precedente. Al fine di escludere
interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente
confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita
dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero
dello sviluppo economico e dalle autorita' degli Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del
17 maggio 2017, di cui al comma 1026, sono oggetto di
pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite
all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III
VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra
2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti
dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia
digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo
digitale terrestre. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni pianifica per la realizzazione di un
multiplex contenente l'informazione regionale da parte del
concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale una rete con decomponibilita' per
macroaree con frequenze in banda UHF. Le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e
470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia
nelle aree di coordinamento definite dagli accordi
internazionali di cui al primo periodo, non possono essere
pianificate ne' assegnate.
1031. In linea con gli obiettivi della politica
audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale,
pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversita'
culturale e con la finalita' della piu' efficiente gestione
dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie piu'
avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale
e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate
secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle
frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in
vigore della presente legge gli operatori di rete nazionali
sono convertiti in diritti d'uso di capacita' trasmissiva
in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia
DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni entro il 31 marzo 2019 ai fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.
L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni entro il 31
marzo 2019 stabilisce i criteri per l'assegnazione in
ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze
pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio
televisivo digitale terrestre agli operatori di rete
nazionali, tenendo conto della necessita' di assicurare il
contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di
realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del
periodo transitorio di cui al comma 1032 e la
minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali.
Entro il 30 giugno 2019, il Ministero dello sviluppo
economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete
nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorita' di
cui al medesimo periodo. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni dispone le modalita' e le condizioni
economiche, orientate al costo, secondo cui il
concessionario del servizio pubblico nel multiplex
contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere
una quota della capacita' trasmissiva assegnata, comunque
non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a
favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH
51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente
disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel
periodo transitorio ai sensi del comma 1032.
1032. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, e' stabilito, previa
consultazione pubblica, il calendario nazionale che
individua le scadenze della tabella di marcia ai fini
dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 1026, tenendo
conto della necessita' di fissare un periodo transitorio,
dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il
rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di
rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale
e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente
l'informazione regionale da parte del concessionario del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e
secondo i seguenti criteri:
a) individuazione delle aree geografiche in cui
suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle
frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi
interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente
confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio
mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in
ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge e contestuale
attivazione delle frequenze destinate dal PNAF alle
trasmissioni in ambito locale;
c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla
data di entrata in vigore della presente disposizione dal
multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione
regionale e contestuale attivazione delle frequenze
destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex
con decomponibilita' per macroaree;
d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da
parte degli operatori nazionali, delle frequenze che
ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali
dal 50 al 53 e contestuale attivazione di frequenze
disponibili che devono essere individuate tenendo conto
della necessita' di ridurre i disagi per gli utenti ed
assicurare la continuita' d'impresa nonche' rilascio, alla
scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori
di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle
frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per
successive aree geografiche come individuate alla lettera
a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al
31 dicembre 2021;
e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione
delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti
diritti d'uso nazionali;
f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della
sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze
secondo i criteri e per gli operatori nazionali titolari
dei diritti d'uso dei canali CH 50 e 52 di cui alla lettera
d), da realizzare per successive aree geografiche come
individuate alla lettera a), della sequenza di rilasci di
frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito
locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di
cui alla lettera d), da realizzare per successive aree
geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel
periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre
2021, nonche' delle scadenze per il rilascio delle restanti
frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e
oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alle lettere b),
c) ed e).
Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 15
aprile 2019, aggiorna il decreto di cui al periodo
precedente.
1033. Entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello
sviluppo economico avvia le procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di
rete, ai fini della messa a disposizione di capacita'
trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti
criteri: a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo
sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un
piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riferimento alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione
televisiva; d) sostenibilita' economica, patrimoniale e
finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle
reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono
entro il 30 ottobre 2019.
1034. Al fine di determinare i soggetti che possono
utilizzare la capacita' trasmissiva di cui al comma 1033,
entro il 30 marzo 2019, il Ministero dello sviluppo
economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna
area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei
soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di
servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne
facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su
base territoriale inferiore alla regione e applicando, per
ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La fornitura di
capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in
ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al
comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale avviene sulla base di una negoziazione
commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda.
Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori
di servizi di media audiovisivi in ambito locale che
rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al
primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico
associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di
rete in ambito locale in base alla disponibilita' residua
di capacita' trasmissiva e alla posizione in graduatoria
dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci
e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo
transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle
aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le
procedure di cui al presente comma si concludono nel
periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 giugno 2021.
1035. In considerazione del nuovo assetto frequenziale
e delle modalita' di definizione delle aree tecniche, di
cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai
commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione
automatica dei canali del servizio televisivo digitale
terrestre e le modalita' di attribuzione dei numeri entro
il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai
commi da 1026 a 1046. L'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del
pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di
trasparenza, equita' e non discriminazione e di una
razionale allocazione della numerazione, riservando
adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione
ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla
base del piano di numerazione e della regolamentazione di
cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione
ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza
temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma
1034.
1036. - 1038. Omissis.
1039. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1026 a 1046
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 344,4 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma
sono utilizzati, in conformita' alla normativa europea in
materia di aiuti di Stato, per le seguenti finalita':
a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi
di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti
dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della
liberazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli
operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1
milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020
e 2021 e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2022;
b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete
in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto
d'uso. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per
l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di
cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i
connessi costi di erogazione. Per tali finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per
l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022;
d) oneri finanziari e amministrativi relativi
all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo
economico delle seguenti attivita': predisposizione dei
documenti tecnici e monitoraggio delle attivita' di
coordinamento della transizione di cui al comma 1032;
attivita' di monitoraggio per la risoluzione delle
eventuali problematiche causate dalle emissioni delle
stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione
televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica
delle regole tecniche derivanti dagli accordi di
coordinamento internazionale; gestione delle procedure di
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con
riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre e, qualora si renda
necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5
GHz; espletamento delle procedure di selezione per
l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il
servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi
1031, 1033 e 1034, previo ammodernamento e digitalizzazione
degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi
media e audiovisivi; messa a disposizione della capacita'
trasmissiva di cui al comma 1033 e relativo monitoraggio;
informazione dei cittadini. Per tali finalita', nell'ambito
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio
finanziario 2022.
Omissis.».
Comma 1104:
- Il testo del comma 1031 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103.
Comma 1106:
- Il testo del comma 1032 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103.
Comma 1107:
- Il testo del comma 1033 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle Note all'art. 1, comma 1103.
Comma 1108:
- Il testo del comma 1034 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103.
Comma 1109:
- Il testo del comma 1035 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103.
Comma 1110:
- Il testo del comma 1039 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017, come modificato dal presente comma,
e' riportato nelle note all'art. 1, comma 1103.
Comma 1111:
- Il testo del comma 5 dell'articolo 34-ter della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 353.
Comma 1113:
- Si riporta il testo del comma 5-octies dell'articolo
2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Proroghe onerose di termini). - 1. -
5-septies. Omissis.
5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino
alla completa definizione delle attivita' residue affidate
al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
Omissis.».
Comma 1115:
- Il testo del comma 1-ter dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1.
Comma 1116:
- Si riporta il testo vigente del comma 200
dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
Comma 1117:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della
legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai
sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione):
«Art. 7 (Monitoraggio degli scostamenti rispetto agli
obiettivi di finanza pubblica). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio
degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora
preveda che nell'esercizio finanziario in corso si
determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o
del saldo strutturale rispetto agli obiettivi
programmatici, riferisce alle Camere.».
Comma 1121:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni
in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), come
modificato dalla lettera n) del comma 1126 della presente
legge:
«Art. 3 (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando
l'equilibrio finanziario complessivo della gestione
industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo
1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le
relative modalita' di applicazione, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione
delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei
tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al
comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla
data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle
lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale
in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo
comma dell'articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita'
espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i
lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che,
assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria,
consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche
in considerazione delle iniziative intraprese per
migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002,
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino
all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione
dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette
tariffe, il premio anticipato di cui all'articolo 44 del
testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla
base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999,
e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento
dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000
i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e
dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e
successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il
decreto ministeriale di approvazione delle tariffe
fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i
criteri per eventuali conguagli.
6. Ferma restando la possibilita' di modifica con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su delibera del consiglio
di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi
medi nazionali e' ridotta al 110 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della
gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e
2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17
maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per
gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,
la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente del comma 128
dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013:
«128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale
dell'importo dei premi e contributi dovuti per
rassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite
complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per
l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto
decreto definisce anche le modalita' di applicazione della
riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli
articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle
tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio
2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti
disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n.
493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27
dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e
successive modificazioni. In considerazione dei risultati
gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici,
per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui
al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte
del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500
milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per
l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, da computare anche ai fini del calcolo dei
coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni. La riduzione dei premi e
contributi di cui al primo periodo del presente comma e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei
premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei
premi e contributi e' operato distintamente per singola
gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento
economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna
di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette
finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa
fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte
delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio
2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti
dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli
esercizi interessati. La programmazione delle predette
risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del
predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando
l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno
2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita'
economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
Comma 1122:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
11 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. - 4. Omissis.
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 38 del 2000 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 1121.
Comma 1123:
- Il testo del comma 5 dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo n. 81 del 2008 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 1122.
- Il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 38 del 2000 e' riportato nelle note all'art.
1, comma 1121.
Comma 1125:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 28, terzo
comma, e 44, secondo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965:
«Art. 28. - 1. - 2. Omissis.
3. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo
delle rate di premio anticipato relative agli anni solari
sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31
dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al
datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche
sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio
provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, definisce
le modalita' di fruizione del servizio di cui al secondo
periodo.
Omissis.».
«Art. 44. - 1. Omissis.
2. Il pagamento della rata di premio per gli anni
solari successivi deve essere effettuato dal datore di
lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si
riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve
effettuare il pagamento della regolazione del premio
relativo al periodo assicurativo precedente.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
55 della citata legge n. 144 del 1999:
«Art. 55 (Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. - 4. Omissis.
5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo,
terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come
integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al
giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione
di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche
alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione
si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA).
Omissis.».
Comma 1126:
- Il testo del comma 128 dell'articolo 1 della citata
legge n. 147 del 2013 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 1121.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del
1965, come modificato dalla presente legge:
«Art. 10. - L'assicurazione a norma del presente
decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita'
civile per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la
responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio e' derivato.
Permane, altresi', la responsabilita' civile del datore
di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che
l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che
egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del
lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il
Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si
applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale
l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della
persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi
procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il
giudice civile, in seguito a domanda degli interessati,
proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il
fatto che avrebbe costituito reato, sussista la
responsabilita' civile a norma dei commi secondo, terzo e
quarto del presente articolo.
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice
riconosca che questo, complessivamente calcolato per i
pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma
maggiore dell'indennita' che a qualsiasi titolo ed
indistintamente, per effetto del presente decreto, e'
liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto
solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a
norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate
complessivamente ed a qualunque titolo a norma
dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo
l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore
capitale della rendita complessivamente liquidata,
calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonche'
da ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11. - L'Istituto assicuratore deve pagare le
indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo,
salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi
titolo pagate a titolo d'indennita' e per le spese
accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile
contro le persone civilmente responsabili. La persona
civilmente responsabile deve, altresi', versare
all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al
valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo
dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39
nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi
titolo.
La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a
norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire
l'Istituto assicuratore in credito verso la persona
civilmente responsabile per le somme indicate nel comma
precedente.
Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei
commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione
della somma tenendo conto della condotta precedente e
successiva al verificarsi dell'evento lesivo e
dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di
esecuzione dell'obbligazione possono essere definite
tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse
economiche del responsabile.
L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione
di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia
avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza
penale. Quando sia pronunciata la sentenza di non doversi
procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il
dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice
di procedura civile.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 142 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 142 (Diritto di surroga dell'assicuratore
sociale). - 1. Omissis.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a richiedere al
danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non
ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che
gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il
danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l'impresa di assicurazione e' tenuta a darne comunicazione
al competente ente di assicurazione sociale e potra'
procedere alla liquidazione del danno solo previo
accantonamento di una somma a valere sul complessivo
risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell'ente
per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo.
Omissis.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 106
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, come modificato dalla presente legge:
«Art. 106. - Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a
carico e' provata quando il reddito pro capite
dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito
netto del nucleo familiare superstite, calcolato col
criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla
soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il
medesimo criterio del reddito equivalente, in base al
reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato
periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di
una famiglia tipo composta di due persone adulte.
Omissis.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 85
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, come modificato dalla presente legge:
«Art. 85. - 1. - 2. Omissis.
3. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una
volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi,
ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano i superstiti
predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di
aver sostenuto spese in occasione della morte del
lavoratore nella misura corrispondente alla spesa
sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto
per i superstiti aventi diritto a rendita.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 153 e 154
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del
1965:
«Art. 153. - I datori di lavoro, che svolgono
lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono
tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in
relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti
gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di
amianto in concentrazione tale da determinare il rischio,
sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai
dello stesso stabilimento, opificio, cantiere, ecc.
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare
all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle notizie
fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e le
indicazioni da questo richiesti per la valutazione del
rischio.».
«Art. 154. - I criteri per la determinazione del premio
supplementare di cui al precedente articolo, la misura di
esso e le modalita' della sua applicazione sono stabiliti
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 29 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree
depresse), come modificato dalla presente legge:
«Art. 29 (Retribuzione minima imponibile nel settore
edile). - 1. Omissis.
2. Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed
assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, per gli operai occupati
con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei
datori di lavoro di cui al comma 1, si applica sino al 31
dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento. Tale
agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali
per il Mezzogiorno e con l'esonero previsto dall'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a
concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi
9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni,
comprese quelle di cui al comma 1.
Omissis.».
- Il testo del comma 6 dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 38 del 2000, come modificato dal
presente comma, e' riportato nelle note all'art. 1, comma
1121.
Comma 1127:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in
materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - 1. - 3.
Omissis.
4. La cedolare secca e' versata entro il termine
stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte
di bollo e di registro eventualmente gia' pagate. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa
relativi si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
sono stabilite le modalita' di esercizio dell'opzione di
cui al comma 1, nonche' di versamento in acconto della
cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per
l'anno 2011, del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100
per cento dal 2021, e del versamento a saldo della medesima
cedolare, nonche' ogni altra disposizione utile, anche
dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente
articolo.
Omissis.».
Comma 1128:
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 82 del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 82 (Banche, assicurazioni, fondi di investimento
immobiliari «familiari» e cooperative). - 1. - 8. Omissis.
9. La percentuale della somma da versare, nei termini e
con le modalita' previsti dall'articolo 15-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e'
elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento
per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020
e al 100 per cento per gli anni successivi.
Omissis.».
Comma 1129:
- Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 3-bis
dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 23 del
2011:
«Art. 4 (Imposta di soggiorno). - 1. I comuni capoluogo
di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi
negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta'
d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio,
un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio,
da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione
al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali
locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2. - 3. Omissis.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul
territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che
forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare
collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica
in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre
isole minori con centri abitati, destina il gettito del
contributo per interventi nelle singole isole minori
dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati
nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso,
unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle
compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che
svolgono servizio di trasporto di persone a fini
commerciali, che sono responsabili del pagamento del
contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi,
della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal
medesimo regolamento comunale, in relazione alle
particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o
infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100
al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento del contributo si applica
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti
residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti
pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale
propria nel medesimo comune e che sono parificati ai
residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento
modalita' applicative del contributo nonche' eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per
determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un
aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in
relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono
altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro
5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro
fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni
attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo'
essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche
regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati
dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il gettito del contributo e' destinato a finanziare
interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli
interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche'
interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e
mobilita' nelle isole minori.».
- Il testo del comma 16 dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle Note all'art. 1, comma 922.
Comma 1130:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
Comma 1131:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6-quater
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga termini in materia di assunzioni). -
1. Omissis.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi
9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2019.
3. - 6-ter. Omissis.
6-quater. Per le esigenze funzionali di cui al comma 2
dell'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, la possibilita' di utilizzo
temporaneo del contingente di personale in servizio presso
il Dipartimento della funzione pubblica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, secondo le modalita' del comma 3 del medesimo
articolo, e' consentita fino al 31 dicembre 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di assunzioni,
organizzazione e funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni). - 1. - 4. Omissis.
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'articolo 1
del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. Omissis.
2. Il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017,
previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis
e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2019 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove
previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2019.
3. Omissis.
4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014,
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre
2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 673, 811 e 1148
dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, come
modificato dalla presente legge (comma 1148):
"673. Al fine di consentire la realizzazione del piano
di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del
personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma
381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' autorizzata
la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
674. - 810. Omissis.
811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare
la professionalita' acquisita dal personale a tempo
determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con
l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro
per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9
milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
812. - 1147. Omissis.
1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le
pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti
proroghe di termini:
a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del
31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata al 31
dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino
alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei,
l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai
sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2018 »;
2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018
»;
d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e
2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013,
2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 »,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate
con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al
31 dicembre 2019;
f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle
seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
h) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 22 del
citato decreto legislativo n. 75 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 22 (Disposizioni di coordinamento e transitorie).
- 1. - 7. Omissis.
8. Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal
presente decreto, si applica a decorrere dal 1° luglio
2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 4
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Nuove norme per il potenziamento
dell'attivita' informativa). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. Fino al 31 gennaio 2020, il Presidente del
Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di
informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale
dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a
colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine
di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
finalita' terroristica di matrice internazionale.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 28 del
citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Disposizioni in materia di trattamento e
trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o
totale degli edifici). - 1. - 6-bis. Omissis.
7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica
della sussistenza delle condizioni di salvaguardia
ambientale e di tutela della salute pubblica, sono
individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati,
eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito
temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31
dicembre 2019, autorizzati, sino alla medesima data, a
ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. I siti di
deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei
limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2019, e
possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo
non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente
articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31
dicembre 2019 aumenti di quantitativi e tipologie di
rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa
verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e
compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini
modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni
vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la
salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle
macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del
Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza,
qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le
operazioni di selezione, separazione, messa in riserva
(R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per
l'eventuale successivo trasporto agli impianti di
destinazione finale della frazione non recuperabile. I
rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto
stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della
Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le
modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei
rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.
Omissis.».
Comma 1132:
- Si riporta il testo del comma 4-quater dell'articolo
17 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Semplificazione in materia di assunzione di
lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per
gli immigrati). - 1. - 4-ter. Omissis.
4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).
- 1. - 4. Omissis.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15
settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione
dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate
anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano
partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali
appartenenti alle Forze armate, alle missioni
internazionali in incarichi operativi e che tale condizione
sia attestata dal Ministero della difesa.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° marzo 2005, n. 26 (Proroga di termini), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Bilanci di previsione degli enti locali). - 1.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2005 da parte degli enti locali e' prorogato al
31 marzo 2005
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali e della verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».
Comma 1133:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 (Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la
gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Riforma dei controlli di regolarita'
amministrativa e contabile). - 1. Omissis.
2. In sede di prima applicazione della disposizione
prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal
presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa
all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2019 e il
relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre
2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 1
della citata legge n. 208 del 2015, come modificato dalla
presente legge:
«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente
articolo, i comuni possono mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato
ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale
la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per
l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per
l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del
periodo precedente possono continuare a mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa
aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico e
riduzione dei costi per locazioni passive). - 1. In
considerazione dell'eccezionalita' della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'aggiornamento relativo
alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob)
per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per
finalita' istituzionali.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 21-sexies dell'articolo
6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Riduzione dei costi degli apparati
amministrativi). - 1. - 21-quinquies. Omissis.
21-sexies. Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme
restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre
2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle
disposizioni del presente articolo, del successivo articolo
8, comma 1, primo periodo, nonche' alle disposizioni
vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a
favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per
cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai
costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si
applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni
di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e
all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48,
comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi
dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto
delle proprie peculiarita' e della necessita' di garantire
gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime
Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi
dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti
alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori
dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e'
disposto nei limiti delle facolta' assunzionali a tempo
indeterminato delle singole Agenzie.
Omissis.».
Comma 1134:
- Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 43 del
citato decreto legislativo n. 177 del 2005, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato
delle comunicazioni). - 1. - 11. Omissis.
12. I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in
ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base
dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore
economico del sistema integrato delle comunicazioni
adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo,
hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto
valore economico e i soggetti di cui al comma 11 non
possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di
giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di
nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con
l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani
diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto
si applica anche alle imprese controllate, controllanti o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 73, 74, 75 e 76
del citato decreto legislativo n. 59 del 2010:
«Art. 73 (Attivita' di intermediazione commerciale e di
affari). - 1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2
della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive
modificazioni.
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio
1989, n. 39, sono soggette a segnalazione certificata di
inizio di attivita', da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per
territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti
prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le
diverse tipologie di attivita', distintamente previste
dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle attivita' di agente d'affari non rientranti
tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
E' fatta salva per le attivita' relative al recupero di
crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e
di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le
iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti
diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso
dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa
attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono
riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).
7.».
«Art. 74 (Attivita' di agente e rappresentante di
commercio). - 1. Per l'attivita' di agente o rappresentante
di commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2
della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
segnalazione certificata di inizio di attivita' da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte
degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della
legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono
soppresse e alla lettera c) la parola: «fallito» e'
soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le
iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti
diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso
dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa
attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono
riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).».
«Art. 75 (Attivita' di mediatore marittimo). - 1. Per
l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di
cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
segnalazione certificata di inizio di attivita' da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e'
svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA) previsto
dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni,
assegnando ad essi la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12
marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e
all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono
soppresse.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, le iscrizioni previste dal presente decreto
legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono
effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti
all'esercizio della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo
contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono
riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel
registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per
la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono
svolte dagli uffici delle Camere di commercio.».
«Art. 76 (Attivita' di spedizioniere). - 1. Per
l'attivita' di spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a
segnalazione certificata di inizio di attivita' da
presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per il tramite dello sportello unico del
comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle
autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte
degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive i
relativi dati nel registro delle imprese, e, quelli dei
soggetti che l'abilitano, nella posizione REA relativa
all'impresa.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per
l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14
novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Non possono esercitare l'attivita' di
spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti
contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il
patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della
reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel
massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione.
2. In caso di societa', associazioni od organismi
collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona
preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti
individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di
adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di
100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso
di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in
accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre
accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle
eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale,
e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere
prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di
cui sopra, che possono consistere in fideiussioni
rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di
credito. Per le ditte individuali» l'adeguata capacita'
finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da
un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante
le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per
importo globale non inferiore alla cifra piu' volte
richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea
in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale
qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno
due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni
antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione
di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore,
comprovato da idonea documentazione.".
5.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco
contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si
intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente
articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per
la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono
svolte dagli uffici delle Camere di commercio. E' altresi'
soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14,
15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le
relative funzioni sono assicurate dal Ministero dello
sviluppo economico.».
Comma 1135:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale
di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per
accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Proroga gestione commissariale Galleria
Pavoncelli). - 1. In considerazione del permanere di gravi
condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita'
sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione
commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, continua ad operare fino al 31 maggio 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 7,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98
(Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7
agosto 2015, n. 124), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Documento unico di circolazione e di
proprieta'). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la carta
di circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute
nella direttiva 29 aprile 1999, n. 1999/37/CE del
Consiglio, costituisce il documento unico contenente i dati
di circolazione e di proprieta' degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni
mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III,
sezione I, del codice civile.
Omissis.».
«Art. 7 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che
entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 43
del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Ulteriore proroga della sospensione e
rateizzazione tributi sospesi). - 1. - 5. Omissis.
5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1º dicembre
2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in
scadenza nel 2018, limitatamente agli skilift siti nel
territorio delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata di
un anno, previa verifica della loro idoneita' ai fini della
sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici
ministeriali.
Omissis.».
Comma 1136:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 25 del
citato decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Omissis.
2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018 e per
l'anno 2019, in deroga a quanto previsto all'articolo 9,
comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio
economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta
sottoscrizione del progetto personalizzato prevista
all'articolo 6, comma 1. Il beneficio e' comunque sospeso
in assenza della comunicazione di cui al primo periodo
decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi
tra INPS, ambiti territoriali e centri per l'impiego e dei
tempi di definizione dei progetti, nonche' dei patti di
servizio, puo' rideterminare il periodo per cui e' prevista
la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6,
nonche' prevedere un periodo piu' breve decorso il quale,
in assenza di comunicazione, il beneficio e' sospeso ai
sensi del secondo periodo.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 8 della
legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di
contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento
del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo
nel settore agricolo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro
agricolo di qualita'). - 1. Omissis.
2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del
lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al
settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a
partire dal mese di gennaio 2020, non comporta modifiche al
vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali
previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema
degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori
agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del
servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando
le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14,
del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati
contenuti nel libro unico del lavoro in modalita'
telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico
documento per gli adempimenti in materia previdenziale e
contributiva, sono resi accessibili a tutte le
amministrazioni interessate.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 139 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
«139. Al fine del completamento dei piani di recupero
occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di
cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni
con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile
2017, possono essere destinate, nell'anno 2019, dalle
predette regioni, alle medesime finalita' del richiamato
articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148
del 2015, nonche' a quelle dell'articolo 53-ter del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Ai
medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione
Sardegna puo' altresi' destinare ulteriori risorse, fino al
limite di 9 milioni di euro nell'anno 2019, per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo
territorio e la regione Lazio puo' altresi' destinare
ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro
nell'anno 2019, per un massimo di dodici mesi, per le
specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo
territorio.
Omissis.».
Comma 1137:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo
9-duodecies del citato decreto-legge n. 78 del 2015,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-duodecies (Organizzazione e funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Omissis.
2. Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno e previo
espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore
e piu' ampia valorizzazione della professionalita'
acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per
l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti
disponibili nella propria dotazione organica, procedure
concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato di personale, con una riserva di posti non
superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo
che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi,
presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle
assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in
modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018
e 2019, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e
comunque nei limiti della dotazione organica di cui al
comma 1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al completamento
delle procedure concorsuali di cui al presente comma e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al
proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli
finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di
lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Omissis.».
Comma 1138:
- Si riporta il testo del comma 8-quinquies
dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 69 del 2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Sblocca cantieri, manutenzione reti e
territorio e fondo piccoli Comuni). - 1. - 8-quater.
Omissis.
8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui
al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la
revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli
effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono
stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio
2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono
disponibili all'esito delle procedure di cui al citato
comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche
dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle
richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo
stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse
agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31
dicembre 2019, secondo gli stati di avanzamento dei lavori
debitamente certificati.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 18, comma 1, 19 e
20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Abrogazioni e coordinamenti). - 1. A
decorrere dal 1° settembre 2019 sono abrogati:
a) Il terzo e il quinto periodo del comma 5
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Omissis.».
«Art. 19 (Decorrenze e norme transitorie). - 1. A
decorrere dal 1° settembre 2019 il Profilo di funzionamento
sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo
dinamico-funzionale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a
5, all'articolo 6 e all'articolo 10 decorrono dal 1°
settembre 2019. Dalla medesima data, il decreto del
Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 recante "Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle
unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
1994, n. 79, e' soppresso e il Profilo di funzionamento e'
redatto dall'unita' di valutazione multidisciplinare
disciplinata dall'articolo 5, comma 3, del presente
decreto.
3. I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della
legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del
presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:
a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
b) il GIT dal 1° settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 8 e 9
dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 2
e 4 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7
dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come
sostituito dall'articolo 9 del presente decreto, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1
e 3 dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo
previgente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, si
applicano a decorrere dal 1° settembre 2019 e quelle di cui
al comma 2 del medesimo articolo dall'anno scolastico
2019/2020.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano
a decorrere dall'anno accademico individuato con il decreto
di cui al comma 5 del medesimo articolo; a decorrere dal
predetto anno accademico, non possono essere effettuati
percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attivita' di sostegno didattico
alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle
alunne e agli alunni della scuola primaria con disabilita'
certificata, come disciplinati dal decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10
settembre 2010, n. 249.».
«Art. 20 (Copertura finanziaria). - 1. - 3. Omissis.
4. Agli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT, pari
a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e a euro 15,11 milioni
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Omissis.».
- Il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n.
112, S.O.
Comma 1139:
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 9
del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216
(Disposizioni in materia di intercettazioni di
conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega
di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b),
c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizione transitoria). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si
applicano alle operazioni di intercettazione relative a
provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019.
2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° agosto
2019.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei
detenuti e di riduzione controllata della popolazione
carceraria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche all'ordinamento penitenziario). - 1.
Omissis.
1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi
pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti
nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione
penale esterna, fino al 31 dicembre 2019, in deroga a
quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di
dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere
svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di
istituto penitenziario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del
citato decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici
giudiziari). - 1. Al fine di favorire la piena attuazione
di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre
2019, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione
e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale
dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque
specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i
medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi
dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla
base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale,
autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione
e nei limiti di una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani.
2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono
fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i
parametri per la quantificazione del corrispettivo dei
servizi di cui al medesimo comma 1.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui
al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15
per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno
2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, della dotazione
ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto
dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di
cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de
L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate,
previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia a
decorrere dal 14 settembre 2021. Nei confronti dei
magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli
uffici giudiziari de L'Aquila e Chieti le disposizioni di
cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 22
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori). - 1. - 3. Omissis.
4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che
maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro
sette anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Omissis.».
Comma 1140:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17
della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della
Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005
tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della
cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di
contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera
e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione
della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al
Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura
penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad
incidere sulla liberta' personale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 17 (Norme transitorie). - 1. I profili del DNA
ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti
penali anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla
banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2019.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2188-bis del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2188-bis (Disposizioni transitorie in materia di
provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di
comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito
italiano). - 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con
i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e
2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non
inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il
raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito
italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati
ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie
di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative,
i provvedimenti di soppressione, ovvero di
riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture
ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati
nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di
ciascuno di essi indicata:
a) provvedimenti di soppressione:
1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo
2014;
2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo
2014;
3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014;
4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo
2014;
5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo
2014;
6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo
2014;
7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo
2014;
8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo
2014;
9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre
2014;
10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre
2014;
11) Comando 2° FOD entro il 31 maggio 2016;
12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito,
entro il 31 dicembre 2014;
13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il
31 dicembre 2014;
14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014;
15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014;
[16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014;]
17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre
2016;
18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre
2016;
19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre
2016;
20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre
2019;
21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre
2019;
22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31
dicembre 2019;
23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre
2019;
24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre
2019;
25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre
2019;
26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre
2019;
27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre
2019;
28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre
2019;
29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre
2019;
30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre
2019;
31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre
2019;
32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre
2019;
33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre
2019;
34) Comando militare esercito Molise, entro il 31
dicembre 2019;
34-bis) Comando militare esercito Trentino Alto-Adige,
entro il 31 maggio 2016;
34-ter) Centro studi e ricerche di sanita' e
veterinaria dell'Esercito italiano, entro il 31 maggio
2016;
b) provvedimenti di riconfigurazione:
1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il
31 marzo 2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di
medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanita' e
Veterinaria;
2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio
Documentale di Potenza;
4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Catanzaro;
5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Bari;
6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni
conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di
Trento;
7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Perugia;
8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Genova;
9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31
marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle
relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto
ordinamentale;
10) il Polo Mantenimento dei mezzi di
Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma,
entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie
dipendenze degli Enti di sostegno TLC;
11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro
il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31
dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa
Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti
alla soppressione del Centro documentale di Napoli;
13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 maggio
2016, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle relative attribuzioni;
14) ;
15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31
dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31
dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale;
17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31
dicembre 2014, e' riconfigurato in Comando Militare
Autonomo della Sicilia;
18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale
dell'Area operativa dell'Esercito in sistema con la
riorganizzazione del Comando Truppe Alpine, di cui al
numero 29-ter);
19) il Centro Documentale di Torino entro il 31
dicembre 2014, e' riconfigurato in Centro Gestione Archivi
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei
Centri documentali dell'Esercito;
20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro
il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Bologna;
21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in ragione
della rideterminazione delle relative attribuzioni;
22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente
dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2019, e'
riconfigurato nella sede di Roma in Comando forze operative
terrestri e Comando operativo esercito;
23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31
dicembre 2019, e' riconfigurato e ridenominato in ragione
della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando
Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di
Chieti;
24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia,
entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato in ragione
della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Udine;
25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a
Milano, entro il 31 dicembre 2019, e' riconfigurato in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del
Centro Documentale di Milano;
26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31
dicembre 2019, e' riconfigurato e ridenominato in ragione
della rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro
Documentale di Ancona;
27) il Comando militare della Capitale, entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato in ragione dei compiti e
funzioni da assolvere ed entro il 31 dicembre 2019
acquisisce le relative attribuzioni conseguenti alla
soppressione del Centro Documentale di Roma;
28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro
il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in
ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31
dicembre 2019 acquisisce le funzioni del soppresso Centro
Documentale di Cagliari;
29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro
il 31 maggio 2016, e' riconfigurato e ridenominato in
ragione dei compiti/funzioni da assolvere ed entro il 31
dicembre 2019 acquisisce le funzioni del soppresso Centro
Documentale di Palermo;
29-bis) il Comando forze di difesa interregionale Nord,
entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato
come struttura di comando a valenza interregionale e
multifunzione, in ragione della rideterminazione e
razionalizzazione delle attribuzioni e della
riarticolazione delle relative componenti ordinative;
29-ter) il Comando delle truppe alpine, entro il 31
maggio 2016, e' ridenominato e riconfigurato come struttura
di comando a valenza interregionale e multifunzione, in
ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle
attribuzioni e della riarticolazione delle relative
componenti ordinative;
29-quater) il Comando forze di difesa interregionale
Sud, entro il 31 maggio 2016, e' ridenominato e
riconfigurato come struttura di comando a valenza
interregionale e multifunzione, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni e
della riarticolazione delle relative componenti ordinative
anche conseguenti alla soppressione del 2° FOD;
29-quinquies) il Comando supporti in Verona, entro il
31 dicembre 2019, e' riconfigurato in Comando delle forze
operative terrestri di supporto, in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle relative
attribuzioni;
29-sexies) l'Istituto geografico militare, entro il 31
maggio 2016, e' riconfigurato in ragione della
rideterminazione e razionalizzazione delle proprie
attribuzioni nel settore territoriale.
2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di
soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza
armata non direttamente disciplinate nel codice o nel
regolamento, nonche' le altre soppressioni o
riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
adottati, per quanto di rispettiva competenza e
nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa,
previa informativa, per le materie di competenza, alle
organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato
maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle
direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e
concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al
conseguimento della contrazione strutturale complessiva non
inferiore al 30%.».
Comma 1141:
- Si riporta il testo del comma 1122 dell'articolo 1
della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla
presente legge:
"1122. Nelle materie di interesse del Ministero
dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di
termini:
a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione
amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il
Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di
500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e
di 1.500.000 euro per il 2020;
c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in
materia di contrasto alla pirateria, le parole: « 31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 »;
d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di
previsione degli enti locali, le parole: « per l'anno 2005
» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2018 »;
e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle
risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle
province di Monza e della Brianza, di Fermo e di
Barletta-Andria-Trani, le parole: « 31 dicembre 2016 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno
2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca
dati nazionale del DNA, le parole: « un anno dalla data
della sua entrata in funzione » sono sostituite dalle
seguenti: « il 31 dicembre 2018 »;
g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le
graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui
all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di
vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero
dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008,
che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 »;
i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile
1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al
piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato
con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa
presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco
entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante
il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni,
come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei
materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e
montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad
uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la
reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso
promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la
reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2
ottobre 2018, cosi' come individuati dalla delibera dello
stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre
2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15
novembre 2018, il termine per il completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi,
di cui al primo periodo, e' prorogato al 31 dicembre 2019,
previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del
fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.
Omissis.».
Comma 1142:
- Si riporta il testo degli articoli 44-bis, commi 1 e
2, e 44-ter del citato decreto legislativo n. 177 del 2005,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 44-bis (Obblighi di programmazione delle opere
europee da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media
audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior
parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo
destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi
televisivi, pubblicita', servizi di teletext e televendite.
La quota di cui al primo periodo e' innalzata:
a) al cinquantatre' per cento, per il periodo dal 1°
luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;
c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio
2021.
2. A decorrere dal 1° luglio 2019, alle opere
audiovisive di espressione originale italiana, ovunque
prodotte, e' riservata una sotto quota di almeno la meta'
della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1
nella misura di:
a) almeno la meta', per la concessionaria del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi
di media audiovisivi lineari.
Omissis.».
«Art. 44-ter (Obblighi di investimento in opere europee
dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). -
1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari,
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al
pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere
europee una quota dei propri introiti netti annui non
inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a
opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti
sono quelli che il soggetto obbligato ricava da
pubblicita', da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da
provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la
responsabilita' editoriale, secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata:
a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno cinque
sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per il
periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
b) al quindici per cento, da destinare per almeno
cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a
decorrere dall'anno 2020.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
diversi dalla concessionaria del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del
palinsesto, riservano altresi' alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana, ovunque prodotte da
produttori indipendenti, una sotto quota della quota
prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad
almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui,
come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui
al primo periodo e' innalzata:
a) al 3,5 per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019
al 31 dicembre 2019;
b) al quattro per cento, per l'anno 2020;
c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.
3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o
all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota
dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al
quindici per cento, da destinare interamente a opere
prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono
quelli derivanti dal canone relativo all'offerta
radiotelevisiva, nonche' i ricavi pubblicitari connessi
alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita
di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche
contenute in regolamento dell'Autorita'. La percentuale di
cui al primo periodo e' innalzata:
 


a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque
sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per il
periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;
b) al venti per cento, da destinare per almeno cinque
sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a
decorrere dall'anno 2020.
4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto,
riserva altresi' alle opere cinematografiche di espressione
originale italiana, ovunque prodotte da produttori
indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le
opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per
cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai
sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo
e' innalzata:
a) quattro per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019
al 31 dicembre 2019;
b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;
c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.
5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale riserva a opere di animazione
appositamente prodotte da produttori indipendenti per la
formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non
inferiore al cinque per cento della quota prevista per le
opere europee di cui al comma 3.».
- Si riporta il testo dei commi 2 e 6 dell'articolo
44-quater del citato decreto legislativo n. 177 del 2005,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 44-quater (Obblighi dei fornitori di servizi di
media audiovisivi a richiesta). - 1. Omissis.
2. A decorrere dal 1° luglio 2019, gli obblighi di cui
al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di
servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la
responsabilita' editoriale di offerte rivolte ai
consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato
membro.
3. - 5. Omissis.
6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorita'
di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1°
luglio 2019.».
Comma 1143:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 21 del
decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni
in materia di armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30
ottobre 2014, n. 161), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 21 (Elenco dei tecnici competenti in acustica). -
1. - 4. Omissis.
5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della
qualificazione di tecnico competente in acustica da parte
della regione ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 30 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle
forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento
nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto
nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono
all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma
1.
Omissis.».
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
 
Art. 3
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.
6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunita'», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica », nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in 70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa' Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio », nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Note all'art. 3:
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
6 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 8. Omissis.
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla
disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione
e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attivita'
assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo
Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il
Ministro dell'economia e delle finanze puo', con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare da emanare di concerto
con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle
attivita' produttive, nel rispetto della disciplina
dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le
tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche,
controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE
precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui
sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
Omissis.».
Comma 4:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana). - 1. - 3. Omissis.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
Omissis.».
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28
e 29 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie»
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.».
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa»,
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.».
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un «fondo
di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che,
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.».
Comma 6:
- Il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 196
del 2009 e' riportato nelle note all'art. 3, comma 5.
Comma 7:
- Il testo dell'articolo 29 della citata legge n. 196
del 2009 e' riportato nelle note all'art. 3, comma 5.
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 502 del
1992:
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Omissis.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'articolo 1,
con riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
Omissis.».
Comma 12:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
«Art. 9. - 1. - 3. Omissis.
4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.
Omissis.».
Comma 13:
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
937 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 803 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). -
1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato:
a) il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
b) la consistenza organica degli allievi ufficiali
delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri;
b-bis) la consistenza organica degli allievi delle
scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri;
b-ter) la consistenza organica degli allievi delle
scuole militari;
b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di
personale appartenente alla categoria dei militari di
truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di
specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse
alle emergenze operative derivanti da attivita' di
concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e
all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia
della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei
flussi migratori e al contrasto alla pirateria.».
Comma 14:
- Si riporta il testo vigente del comma 7 dell'articolo
1 della citata legge n. 144 del 1999:
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. - 6. Omissis.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
Omissis.».
Comma 15:
- Si riporta il testo vigente del comma 23
dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
Omissis.
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.».
 
Art. 4

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Note all'art. 4:
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito, dalla
legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1. - 1. La Societa' di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonche'
i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 , e dal
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 ,
nonche' per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia' definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la
tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni
caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui
all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989,
n. 120, nonche' l'entita' degli oneri di istruttoria e
controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le
medesime finalita', la SPI puo' utilizzare anche ulteriori
risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o
riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo
1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni.».
 
Art. 5

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Note all'art. 5:
Comma 2:
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la
semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di
lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
recante «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
settembre 2015, n. 221, S.O.
 
Art. 6

Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attivita' trattamentali, nonche' per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria » e nel programma «Giustizia minorile e di comunita'», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.
 
Art. 7

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Note all'art. 7:
Comma 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da
effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):
«Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate
dello Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi
all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei
finanziamenti ministeriali di cui all'articolo 2, la
competente direzione generale del Ministero degli affari
esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai
rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento
all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della
presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli
articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura
della competente direzione generale del Ministero degli
affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero degli affari esteri.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato.».
 
Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
 
Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario, con la societa' Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Note all'art. 9:
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno di un
capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi
all'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 1. - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e' istituito un capitolo con un
fondo a disposizione per sopperire alle eventuali
deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di
bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la
conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti
con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla
Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e'
fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le
seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446 . . . . . . . . . . . . . . . . L.
400.000.000
» 1452 . . . . . . . . . . . . . . . . »
300.000.000
» 1459 . . . . . . . . . . . . . . . . »
500.000.000
» 1469 . . . . . . . . . . . . . . . . »
300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969,
sono indicati nell'annessa tabella.».
Comma 4:
- Si riporta il testo vigente del comma 562
dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005:
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici
gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e
del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua
nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 34 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per
lo sviluppo e l'equita' sociale):
"Art. 34 (Estensione dei benefici riconosciuti in
favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3
agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di
azioni criminose e alle vittime della criminalita'
organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.
Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del
terrorismo). - 1. Alle vittime del dovere ed ai loro
familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e
564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime
della criminalita' organizzata, di cui all'articolo 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari
superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui
all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite. L'onere recato dal presente comma e' valutato in
173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro
per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.
2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente articolo, informando
tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze,
anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non
appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad
altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata
per le loro idee e per il loro impegno morale, il
Presidente della Repubblica concede la onorificenza di
«vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia
ricordo in oro.
2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis e'
conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di
decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno.
2-quater. Al fine di ottenere la concessione
dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di
decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado,
presentano domanda alla prefettura di residenza o al
Ministero dell'interno, anche per il tramite delle
associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
2-quinquies. L'onorificenza e' conferita alla vedova o
ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la
vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene
conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.
2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per
ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e
da qualunque altro diritto.
2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono
definite:
a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma
2-bis;
b) le condizioni previste per il conferimento
dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni e'
provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda,
sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal
segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal
sindaco.
3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono
ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose
compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in
luoghi pubblici o aperti al pubblico»;
b) all'articolo 2, comma 1, le parole da: «si applica»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«la retribuzione pensionabile va rideterminata
incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi
professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente
al trattamento di fine rapporto, un'indennita' calcolata
applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari
a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo
ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di
contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennita' e'
determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di
decorrenza della pensione».
3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 e'
la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
della legge 3 agosto 2004, n. 206.
3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis e'
valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9
milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di
forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte
di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri
iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il
predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati
nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206
del 2004.".
- Si riporta il testo vigente del comma 106
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in
base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle
seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;
b) all'articolo 5, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti,
ancorche' non conviventi con la vittima alla data
dell'evento terroristico, e' altresi' attribuito, a
decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non
reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni»;
c) all'articolo 9, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Ai medesimi soggetti e' esteso il
beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203»;
d) all'articolo 15, comma 2, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si
applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a
decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime
cittadini italiani residenti in Italia al momento
dell'evento»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole:
«dall'attuazione della presente legge» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma
2, secondo periodo».".
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 5, comma
2-ter, 14-bis e 14-ter del citato decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286:
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. - 2-bis. Omissis.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25.
Omissis.».
«Art. 14-bis (Fondo rimpatri). - 1. E' istituito,
presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la meta'
del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonche' i
contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per
le finalita' del Fondo medesimo. La quota residua del
gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter,
e' assegnata allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, per gli oneri connessi alle attivita'
istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso
di soggiorno.».
«Art. 14-ter (Programmi di rimpatrio assistito). - 1.
Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui
al comma 7, attua, anche in collaborazione con le
organizzazioni internazionali o intergovernative esperte
nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con
associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il
Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi
terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite
le linee guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di
priorita' che tengano conto innanzitutto delle condizioni
di vulnerabilita' dello straniero di cui all'articolo 19,
comma 2-bis, nonche' i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente
nel territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui
al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne
da' comunicazione, senza ritardo, alla competente questura,
anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al
comma 6, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi
ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14,
comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure
eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli
13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere
ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via
telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa
l'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del
reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al
comma 5 del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al
programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3
sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato
alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche
con le modalita' previste dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli stranieri che:
a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma
1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui
all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione
come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione
penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un
mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da
parte della Corte penale internazionale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di
cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i
rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei
limiti della durata massima prevista dall'articolo 14,
comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio
volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei
limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto
del Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei
destinati a tale scopo, secondo le relative modalita' di
gestione.».
Comma 6:
- Il testo dell'articolo 14-ter del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998 e' riportato nelle note
all'art. 9, comma 5.
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente del comma 31-ter
dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. - 31-bis. Omissis.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
Omissis.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 10 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012):
«Art. 10 (Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma
per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali). - 1.
2. La Scuola Superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale, di seguito denominata: "Scuola", e'
soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di
personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero
medesimo.
3. I predetti dipendenti con contratto a tempo
indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza
approvata con il decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia'
svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di
cui al comma 6, l'attivita' continua ad essere esercitata
presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.
5. La disposizione di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri
derivanti dal comma 2 del presente articolo.
6. Al fine di assicurare il perfezionamento del
processo di riorganizzazione delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo all'Agenzia Autonoma per la
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali,
previsto dall'articolo 7, commi 31-ter e seguenti, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 10-ter, primo, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, si
provvede, fermo restando il numero delle strutture
dirigenziali di livello generale e non generale, risultante
dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti
organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del
Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle
funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del
personale con contratto a tempo indeterminato, e' istituita
una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti
da disporre ai sensi del decreto di cui all'articolo 7,
comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e del comma 3 del presente articolo.
7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, presso il Ministero
dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale
dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal
Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato
appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento
per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e
finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI
e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e
da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su
proposta del Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza
Stato Citta' e Autonomie locali:
a) definisce le modalita' procedurali e organizzative
per la gestione dell'albo dei segretari, nonche' il
fabbisogno di segretari comunali e provinciali;
b) definisce e approva gli indirizzi per la
programmazione dell'attivita' didattica ed il piano
generale annuale delle iniziative di formazione e di
assistenza, verificandone la relativa attuazione;
c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla gestione
dell'albo e alle attivita' connesse, nonche' a quelle
relative alle attivita' di reclutamento, formazione e
aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del
personale degli enti locali, nonche' degli amministratori
locali;
d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione
dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7,
comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
8. La partecipazione alle sedute del Consiglio
direttivo non da' diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennita' o rimborsi di spese.
9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 10

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
 
Art. 11

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, e' fissato in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni del nono periodo del comma 2-bis dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Note all'art. 11:
Comma 2:
- Il testo degli articoli 803 e 937, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' riportato
nelle note all'art. 3, comma 13.
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del
regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle
Capitanerie di porto):
«Art. 2. - E' abrogato il regio decreto 22 gennaio
1920. Il presente decreto avra' vigore dal 1° luglio
1933.».
Comma 6:
- Si riporta il testo vigente del comma 2-bis
dell'articolo 34 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. Nel caso di spesa da demandarsi a funzionari o
commissari delegati, comunque denominati, l'amministrazione
provvede ad assumere impegni di spesa delegata, al fine di
mettere a disposizione le risorse ai predetti soggetti.
Tali impegni sono assunti nei limiti dello stanziamento,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni
assunte o programmate dai funzionari delegati sono
esigibili, sulla base di un programma di spesa,
opportunamente documentato, comunicato all'amministrazione
dai medesimi funzionari delegati e commisurato
all'effettivo fabbisogno degli stessi, ai fini
dell'emissione degli ordini di accreditamento. I relativi
ordini di accreditamento sono disposti nel rispetto di
quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti di cui
all'articolo 23, comma 1-ter, e nel limite degli impegni
assunti per l'esercizio finanziario di riferimento.
L'assunzione degli impegni di spesa delegata e' possibile
solo in presenza dei seguenti elementi costitutivi: la
ragione dell'impegno, l'importo ovvero gli importi da
impegnare, l'esercizio finanziario o gli esercizi
finanziari su cui gravano le scadenze di pagamento. A
valere sugli impegni di spesa delegata, l'amministrazione
dispone una o piu' aperture di credito in funzione
dell'esigibilita' delle obbligazioni assunte o programmate
dal funzionario delegato. Qualora nel corso della gestione,
a fronte delle aperture di credito ricevute non si
perfezionino obbligazioni esigibili entro il termine
dell'esercizio, i funzionari delegati ne danno
comunicazione all'amministrazione per la corrispondente
riduzione degli ordini di accreditamento. L'importo oggetto
di riduzione rientra nella disponibilita'
dell'amministrazione e puo' essere accreditato nel medesimo
esercizio finanziario in favore di altri funzionari
delegati, ovvero nuovamente impegnato secondo le modalita'
di cui al presente articolo. Gli importi degli impegni di
spesa delegata, a fronte dei quali, alla data di chiusura
dell'esercizio, non corrispondono ordini di accreditamento
costituiscono economie di bilancio. Gli importi delle
aperture di credito non interamente utilizzati dai
funzionari delegati entro il termine di chiusura
dell'esercizio costituiscono residui di spesa delegata e
possono essere accreditati agli stessi in conto residui
negli esercizi successivi, prioritariamente in base
all'esigibilita' delle obbligazioni assunte dai funzionari
delegati, fermi restando i termini di conservazione dei
residui di cui all'articolo 34-bis. Previa autorizzazione
dell'amministrazione di riferimento, secondo le norme
vigenti nell'ordinamento specifico di ogni singola
amministrazione, i funzionari delegati possono avviare le
procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
che comportano, in tutto o in parte, obbligazioni a carico
di esercizi successivi, anche prima dell'emissione del
relativo ordine di accreditamento.
Omissis.».
 
Art. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 63;
2) Marina n. 47;
3) Aeronautica n. 64;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 27;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 103;
2) Marina n. 30;
3) Aeronautica n. 40;
4) Carabinieri n. 80.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 289;
2) Marina n. 295;
3) Aeronautica n. 245;
4) Carabinieri n. 110.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 406;
2) Marina n. 374;
3) Aeronautica n. 281.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2019, come segue:
1) Esercito n. 500;
2) Marina n. 207;
3) Aeronautica n. 135.
6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attivita' dei gruppi sportivi delle Forze armate.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Note all'art. 12:
Comma 2:
- Il testo vigente dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'art. 3, comma 13.
- Il testo vigente del comma 1 dell'articolo 937 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e' riportato
nelle note all'art. 3, comma 13.
Comma 3:
- Il testo vigente dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'art. 3, comma 13.
Comma 4:
- Il testo vigente dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'art. 3, comma 13.
Comma 5:
- Il testo vigente dell'articolo 803 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' riportato nelle note
all'art. 3, comma 13.
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 613 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere
alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese
di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo
552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la
iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi
prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da
annettersi allo stato di previsione del Ministero della
difesa.».
 
Art. 13

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 13:
Comma 2:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004,
n. 146.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
«Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n.
38» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005,
n. 136.
Comma 3:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio):
«Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1.
Omissis.
2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro il
31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:
a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento
dei compiti istituzionali del Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
dello Stato italiano al Consiglio internazionale della
caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata
consistenza associativa.
Omissis.».
Comma 4:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e
23-quater del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1.
L'INRAN e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti
al CRA le funzioni ed i compiti gia' affidati all'INRAN ai
sensi dell'articolo 11, decreto legislativo n. 454 del 1999
e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle
sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN gia'
svolte dall'ex INCA.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
trasferite al CRA.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito
del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che
mantiene il trattamento economico, giuridico e
previdenziale del personale del comparto ricerca, e'
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di
ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti
subentrano nella titolarita' fino alla loro naturale
scadenza.
5.
6. Al fine di garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente soppresso, il direttore generale
dell'INRAN, e' delegato allo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine
comunque non superiore a dodici mesi.
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.
8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre
funzioni previste dalla vigente normativa.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni
parlamentari per il parere di competenza, che dovra' essere
espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle
due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e'
rinnovabile per una sola volta ed e' incompatibile con
altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra
attivita' professionale privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' adottato lo
statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati
il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei
revisori.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle
funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del
decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i
commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'articolo 9 del
citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
18-bis. La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione,
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e' soppressa. Al fine di razionalizzare
l'attuazione delle politiche promozionali di competenza
nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle
produzioni agroalimentari italiane e rendere piu' efficaci
ed efficienti gli interventi a favore della
internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni,
gia' svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono
attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui
all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' disposto il trasferimento delle
funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in
liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al
presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare
entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di
liquidazione, e' disposto il trasferimento delle eventuali
risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia
s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo
indeterminato in servizio presso la predetta societa' al 31
dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', da espletare anche in
deroga ai limiti alle facolta' assunzionali, sono
inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto
alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le
successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione
sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con il predetto decreto. I dipendenti traferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito
al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico predetto risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i
dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' abrogato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonche' di strutture pubbliche statali o
partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti
dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007
sono emanati, anche sulla base delle proposte del
commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentito il Ministro vigilante.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in
regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
attivita' svolte dagli organismi stessi sono
definitivamente trasferite ai competenti uffici delle
amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano
fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori
nazionali di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre
2000, n. 383, e all'articolo 12 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la
Consulta nazionale per il servizio civile, istituita
dall'articolo 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n.
230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e
della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma
1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' il
Comitato nazionale di parita' e la Rete nazionale delle
consigliere e dei consiglieri di parita' di cui,
rispettivamente, all'articolo 8 ed all'articolo 19 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano
altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli
141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni
tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta
alcun emolumento o indennita'.
21.
22.
23. La Commissione scientifica CITES di cui
all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n.
150, non e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli
68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla
Commissione e' a titolo gratuito e non da' diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di
presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di
missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere
dall'entrata in vigore della presente disposizione,
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma
1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"L'incarico del commissario non puo' eccedere la durata di
tre anni e puo' essere prorogato, per motivate esigenze,
una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso
tale periodo, le residue attivita' liquidatorie continuano
ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della
normativa vigente.".
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49. L'Associazione italiana di studi cooperativi "Luigi
Luzzatti" di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99, e' soppressa e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dello sviluppo economico e' nominato un dirigente
delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e
al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla
gestione delle operazioni di liquidazione delle attivita'
ed estinzione delle passivita' e alla definizione delle
pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato e'
individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo
economico e il relativo incarico costituisce integrazione
dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni
del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura
dell'ente soppresso e' deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell'ente, corredato
dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo
in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e
trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al
comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che
sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche
giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che,
previo accertamento della sussistenza e dell'attualita'
dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attivita',
esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i
propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma
53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il
Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data
di entrata in vigore del presente decreto e le
corrispondenti somme, impegnate in favore
dell'associazione, individuate con apposito decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in
un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate
alla prosecuzione delle attivita' di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo
indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e' approvata apposita tabella di
corrispondenza per l'inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del
1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle
unita' di personale effettivamente trasferite e la propria
organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello
sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in
godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione dell'associazione cessano
di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto; entro tale
data, il dirigente delegato puo' prorogarne l'efficacia non
oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attivita'
previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse
strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio
del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e' abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23
luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative
e normative in contrasto con la presente norma.
59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione
Valore Italia di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e' soppressa e i relativi organi, oggetto di
scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile,
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.
60. Il commissario in carica al momento della
soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del
presidente e del consiglio di amministrazione della
fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della
liquidazione delle attivita' ed estinzione delle passivita'
e alla definizione delle pendenze della fondazione
soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine,
dalla data di cui al comma 59 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un
apposito Fondo al quale sono trasferite per essere
destinate alla estinzione delle passivita' risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal
Ministero in favore della Fondazione, individuate con un
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario e' determinato dal Ministro
dello sviluppo economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60,
verifica altresi' la disponibilita' degli operatori del
mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la
realizzazione dell'Esposizione permanente di cui
all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il
bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al
trasferimento dei relativi rapporti e attivita' in essere
alla data del presente decreto. In caso di mancato
trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i
rapporti di cui e' parte la Fondazione si risolvono di
diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque
denominata, per l'estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede
dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del
programma, oggetto di specifica convenzione con la
Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di
agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese
italiane per la valorizzazione economica dei disegni e
modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto
corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate
all'entrate dello Stato per essere riassegnate ad apposito
capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del
suddetto programma secondo criteri e modalita' definite con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma
59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra
quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni
dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attivita' del
commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59,
il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa e'
presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e
delle finanze ed e' corredato dall'attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio da' evidenza della
contabilita' separata attivata per la gestione della
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la
Fondazione, concernente la realizzazione del programma di
cui al comma 62. I compensi, le indennita' o gli altri
emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei
revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti
dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla
data di cui al comma 59.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59,
sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che
provvede corrispondentemente ad incrementare la propria
dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 e' inquadrato nei
ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura
selettiva di verifica dell'idoneita', sulla base di una
tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso
la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto
personale puo' essere destinato, in tutto o in parte, a
supporto delle attivita' del commissario per il compimento
delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero, e' attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione
coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e
i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in
corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di
avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data
di cui al comma 59; entro tale data, il commissario puo'
prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per
far fronte alle attivita' previste dai commi 60 e 61.
69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura
della gestione del commissario e le disponibilita' liquide
costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o
comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione
permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della
Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello
sviluppo economico.
70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i
commi 68, 69 e 70 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350 e l'articolo 1, comma 230, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle
attivita' previste al comma 68 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350 e l'articolo 33 del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio
2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e
normative in contrasto con la presente disposizione.
71. La titolarita' degli affidamenti diretti disposti
dal Ministero dello sviluppo economico in favore di
Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e
delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo
Ministero e' trasferita a titolo gratuito, a decorrere
dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73,
all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito
Invitalia) ovvero ad una societa' dalla stessa interamente
partecipata. La societa' conferitaria subentra in tutti i
rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti
da Promuovi Italia alla societa' conferitaria i beni
strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di
lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello
svolgimento delle attivita'; la societa' subentra altresi'
in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni
professionali in essere alla data di perfezionamento
dell'accordo di cui al successivo comma 73.
73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l'individuazione della societa' conferitaria e delle
attivita', dei beni e del personale oggetto di
trasferimento, nel quale sono individuate le modalita' e i
criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti
economici; lo schema del predetto accordo e' sottoposto
alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con
il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport, del Ministero dello sviluppo economico,
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo
1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "Il Ministero delle
attivita' produttive" e: "Il Ministro delle attivita'
produttive", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei Ministri" e "Il
Presidente del Consiglio dei Ministri". Per i soggetti di
cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto
disposto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto.
75. L'incarico di commissario per la gestione delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2545-sexiesdecies
del codice civile, commissario liquidatore delle societa'
cooperative sciolte per atto dell'autorita' di cui
all'articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle societa' cooperative in
liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16
marzo 1942, n. 267, e' monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche
operazioni, l'onere per il compenso del delegato e'
detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle societa' cooperative nonche' la
contestuale o successiva nomina del relativo commissario
liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice
civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso
dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza,
ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono
determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro
dell'economia e delle finanze, che individua modalita' di
remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di
criteri predeterminati di apprezzamento della economicita',
efficacia ed efficienza delle attivita' svolte, tenuto
conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi
necessari dalla specificita' della procedura, delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio
2012, n. 30, recante "Regolamento concernente l'adeguamento
dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato
preventivo". In ogni caso la remunerazione dei commissari
liquidatori non puo' essere superiore a quella prevista
all'entrata in vigore del presente decreto.
78. All'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24
febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "31 luglio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012" ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancata
adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
l'Agenzia e' soppressa e le attivita' e i compiti gia'
attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative
all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie
autostradali di cui al medesimo comma 5";
b) al comma 6, le parole: "31 luglio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".
79. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: "in servizio
dalla data in vigore del presente decreto", sono sostituite
dalle seguenti: "in servizio alla data del 31 maggio 2012";
b) al comma 7, le parole: "31 luglio 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2012".
80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A tale fine nella fattura viene indicata,
altresi', la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa";
b) il comma 14, e' sostituito dal seguente:
«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo
26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza
tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle
norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento
dell'importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro»;
c) il comma 15, e' sostituito dal seguente:
«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate
dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in
occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati
presso le imprese per la successiva applicazione delle
sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».
81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il
Comitato centrale per l'Albo nazionale degli
autotrasportatori di cui al Titolo II del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di
costo nell'ambito del Centro di responsabilita'
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l)
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284.
83. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante
riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti", con funzioni di Presidente»;
b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo
e' eletto dal Comitato centrale fra i componenti in
rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il
primo, responsabile dell'attivita' amministrativa e
contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda
fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;
c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro
rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un
rappresentante per ciascuna».
84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in
vigore dal 1° gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia
di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli
pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo
1330 - piano di gestione 1 - del bilancio del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' ridotto di 1,5
milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro
per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguira' in
particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei
controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive
dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministero dell'interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione
delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed
alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti
risparmi previsti dall'articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del
bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la
nomina di un commissario ad acta.
88. All'articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge
n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».
89. Il Comitato amministratore della forma di
previdenza complementare denominata FONDINPS previsto
dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1º febbraio 2007, continua ad
operare in regime di proroga fino al perfezionamento della
procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque non
oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite
dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma
1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi
collegiali, il regime di commissariamento del suddetto
Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un
dirigente generale di ruolo del Ministero, e' prorogato
fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare
il predetto Istituto secondo regole di contenimento della
spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI
alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi
S.p.A. in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31
dicembre 2013, l'articolo 30 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del
personale in mobilita' sono trasferite le risorse
finanziarie occorrenti per la corresponsione del
trattamento economico al personale medesimo, nei cui
confronti trova applicazione anche il comma 2-quinquies
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico). - 1. L'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono
incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e
nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30
ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette una relazione al Parlamento.
2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1
dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate,
con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali,
compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi,
anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente,
dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di
"Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia
delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente
periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli
sono escluse dalle modalita' di determinazione delle
dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi
dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31
dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane,
strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono
adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire
la neutralita' finanziaria per il bilancio dello Stato
dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei
predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
gia' in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante
puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
attivita' di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti
correnti gia' intestati all'ente incorporato che rimangono
aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.
4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura
degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in
carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della
relazione redatta dall'organo interno di controllo in
carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e
trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
al comma 1 i compensi, indennita' o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di
chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data
di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie
incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni
decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di
tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal
presente articolo.
5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni
organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati.
Detto personale e' inquadrato nei ruoli delle Agenzie
incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale
trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
per il personale dell'amministrazione incorporante, e'
attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti.
6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie
incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
alla naturale scadenza.
7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti incorporati con le
articolazioni amministrative individuate mediante le
ordinarie misure di definizione del relativo assetto
organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti
della dotazione organica della dirigenza di prima fascia,
l'Agenzia delle entrate istituisce uno o piu' posti di
vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di
indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili
all'area di attivita' dell'Agenzia del territorio;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o piu'
posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno,
anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per lo
svolgimento sul territorio dei compiti gia' devoluti
all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite
convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con
l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la
continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo
di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata dalle
articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso
le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Nei casi
in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio
ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si
intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle
entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi
titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del
presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno
contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di
garantire la continuita' nella prosecuzione dei rapporti
avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici
incorporanti.
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.
9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei
concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l.
continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasferimento delle quote
sociali della predetta societa' al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente
decreto.
10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto
legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia
del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
monopoli»;
b) all'articolo 62, comma 1, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
le funzioni di cui all'articolo 64»;
c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo
le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei
monopoli»; nel medesimo comma e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni
gia' di competenza dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato»;
d) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio»
sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni
dell'agenzia delle entrate»;
2) al comma 1, le parole: «del territorio e'» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate e' inoltre»;
3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono
sostituite dalle seguenti: «delle entrate».
d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la
legittimazione gia' riconosciuta a quelli rientranti nei
settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
11. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
Comma 5:
- La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante
«Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
Comma 6:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 4 della
legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni
alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127,
nonche' norme in materia di formazione del personale
dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche
amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia
scolastica):
«Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di
gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal
fine, possono installare, nell'ambito delle proprie
disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche e
collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono
autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla
sede di lavoro, previa determinazione delle modalita' per
la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.
2. I dipendenti possono essere reintegrati, a
richiesta, nella sede di lavoro originaria.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate
le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del
presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica
dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le
eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole
amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano
le misure organizzative volte al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente articolo.
4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
con proprie leggi.
5. La contrattazione collettiva, in relazione alle
diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle
specifiche modalita' della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono
essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni
interessate, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative e l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70
(Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle
pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma
3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):
«Art. 3 (Progetti di telelavoro). - 1. Nell'ambito
degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di
ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei
responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante
il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite
risorse per il suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base
di un progetto generale in cui sono indicati: gli
obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di
effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le
tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui
si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di
realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le
amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
e semplificare attivita', procedimenti amministrativi e
procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare
l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita'
del servizio, considerando congiuntamente norme,
organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le
metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli
interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine
di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di
evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni
organizzative, tecnologiche e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si
intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando
siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato
dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od
equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in
telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi
accordi di programma, concordano forme di collaborazione
volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di
uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 15 della
citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). - 1.
Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attivita' di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11,
commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di
cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai
sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata, pena la nullita' degli stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
previste dalla legislazione vigente.».
 
Art. 14

Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Note all'art. 14:
Comma 4:
- Si riporta il testo vigente del comma 197
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 196. Omissis.
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
Omissis.».
 
Art. 15

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Note all'art. 15:
Comma 2:
- Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 12 del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e' riportato nelle note
all'art. 3, comma 8.
 
Art. 16
Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 869.498.990.905, in euro 876.920.606.557 e in euro 889.908.278.333 in termini di competenza, nonche' in euro 904.314.459.689, in euro 889.037.175.700 e in euro 898.896.915.917 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.
 
Art. 17
Quadro generale riassuntivo

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.
 
Art. 18
Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.
18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2018. E' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nelle more del perfezionamento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti ivi stabiliti per l'anno 2018.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.
25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
28. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai Corpi di polizia. I decreti di cui al periodo precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti.
29. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
34. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
35. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel Mondo», programma «Politica economica e finanziaria in ambito internazionale » e le spese connesse con l'intervento diretto di societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario».

Note all'art. 18:
Comma 5:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e
integrativi). - 1. La contrattazione collettiva disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge
con le modalita' previste dal presente decreto. Nelle
materie relative alle sanzioni disciplinari, alla
valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione
del trattamento accessorio, della mobilita', la
contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti
dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi
dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17,
la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le
Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un
massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate
aree per la dirigenza. Una apposita area o sezione
contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per
gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche
professionalita'.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la struttura contrattuale, i
rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene
stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza
della disciplina giuridica e di quella economica.
3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel
rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La
contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualita' della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle
risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori
comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La
predetta quota e' collegata alle risorse variabili
determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i
vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi
nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito
territoriale e riguardare piu' amministrazioni. I contratti
collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni
negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le
parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione.
3-ter. Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per
la stipulazione di un contratto collettivo integrativo,
qualora il protrarsi delle trattative determini un
pregiudizio alla funzionalita' dell'azione amministrativa,
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra
le parti, l'amministrazione interessata puo' provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo
fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla
conclusione dell'accordo. Agli atti adottati
unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilita' economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis. I contratti collettivi nazionali possono
individuare un termine minimo di durata delle sessioni
negoziali in sede decentrata, decorso il quale
l'amministrazione interessata puo' in ogni caso provvedere,
in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato
accordo. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio a
composizione paritetica con il compito di monitorare i casi
e le modalita' con cui ciascuna amministrazione adotta gli
atti di cui al primo periodo. L'osservatorio verifica
altresi' che tali atti siano adeguatamente motivati in
ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalita'
dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di
spese comunque denominati.
3-quater.
3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale
dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 41, le modalita' di utilizzo delle risorse
indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i
criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve
svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti
locali possono destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento
della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per
la contrattazione integrativa e' correlato all'effettivo
rispetto dei principi in materia di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance e in materia di
merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali
secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i
limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente delegate a tale
livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei
vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo
comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli
finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della
funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fatto altresi' obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva, con quote annuali e
per un numero massimo di annualita' corrispondente a quelle
in cui si e' verificato il superamento di tali vincoli. Al
fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione
dell'attivita' amministrativa delle amministrazioni
interessate, la quota del recupero non puo' eccedere il 25
per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa ed il numero di annualita' di cui al periodo
precedente, previa certificazione degli organi di controllo
di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e' corrispondentemente
incrementato. In alternativa a quanto disposto dal periodo
precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare
il termine per procedere al recupero delle somme
indebitamente erogate, per un periodo non superiore a
cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato
le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16,
dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di
spesa previste dalle predette misure, nonche' il
conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti
dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad
altri settori anche con riferimento a processi di
soppressione e fusione di societa', enti o agenzie
strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la
dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita
relazione, corredata del parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di
ciascun anno in cui e' effettuato il recupero. Le
disposizioni del presente comma trovano applicazione a
decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
4-bis. I contratti collettivi nazionali di lavoro
devono prevedere apposite clausole che impediscono
incrementi della consistenza complessiva delle risorse
destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in
cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di
sede di contrattazione integrativa, rilevati a consuntivo,
evidenzino, anche con riferimento alla concentrazione in
determinati periodi in cui e' necessario assicurare
continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza o,
comunque, in continuita' con le giornate festive e di
riposo settimanale, significativi scostamenti rispetto a
dati medi annuali nazionali o di settore.
4-ter. Al fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione
integrativa e di consentirne un utilizzo piu' funzionale ad
obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale,
nonche' di miglioramento della produttivita' e della
qualita' dei servizi, la contrattazione collettiva
nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed
alla semplificazione delle discipline in materia di
dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla
contrattazione integrativa.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 195 del 1995:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del
Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione
pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
Comma 7:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari):
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
Comma 8:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa):
«Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
temporali e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire, alla loro
ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri
interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
parallela soppressione o il ridimensionamento
dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad
eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo
5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane. Sugli schemi,
inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli
enti locali funzionali ed e' assicurata la consultazione
delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I pareri devono essere espressi entro
trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13, comma
1, della presente legge, entro novanta giorni dalla
adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il
parere del Consiglio di Stato e' richiesto entro
cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine
di novanta giorni, il regolamento e' adottato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».
- Il Capo I della citata legge n. 59 del 1997 comprende
gli articoli da 1 a 10 ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
Comma 9:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56
recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2000, n.
62.
Comma 10:
- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
70 della legge 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):
«Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
- 4. Omissis.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i
micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate
alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti,
aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
Omissis.».
Comma 11:
- Il testo vigente del comma 197 dell'articolo 2 della
citata legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle note
all'art. 14, comma 4.
Comma 12:
- Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 14 del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 922.
Comma 13:
- Si riporta il testo vigente del comma 4 dell'articolo
30 della citata legge n. 196 del 2009:
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - 1. - 3. Omissis.
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi
pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
a), al momento dell'attivazione dell'operazione le
amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a
comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della
quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale
comunicazione il Ministero procede a iscrivere il
contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
di passivita' finanziarie.
Omissis.».
Comma 14:
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
«Art. 16 (Riduzione della spesa degli enti
territoriali). - 1. Omissis.
2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno delle
regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno
2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna
regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi
della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In
caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il
15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi
desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo
Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e
del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per
l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura
proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'
effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
destinate alla programmazione regionale del Fondo per le
aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle
predette risorse le regioni sono tenute a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
Omissis.».
Comma 15:
- Si riporta il testo vigente del comma 40
dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
«Art. 12 (Soppressione di enti e societa'). - 1. - 39.
Omissis.
40. In relazione alle liquidazioni coatte
amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
qualora alla medesima data il commissario sia in carica da
piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un
anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
materia ai sensi della normativa vigente subentra nella
gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta salva
la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per un
ulteriore periodo non superiore a sei mesi.
Omissis.».
Comma 16:
- Il testo dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004 e' riportato nelle note
all'art. 1, comma 635.
Comma 18:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 49 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 240.
Comma 19:
- Il testo del comma 6 dell'articolo 46 del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e'
riportato nelle note all'art. 1, comma 832.
Comma 20:
- Si riporta il testo vigente dei commi 2 e 3
dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la
direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere
il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
di gas a effetto serra):
«Art. 19 (Messa all'asta delle quote). - 1. Omissis.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un
apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System"
("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad
appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli
stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo
ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a
gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
provvede, previa verifica dell'entita' delle quote
restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello
sviluppo economico.
Omissis.».
Comma 21:
- Si riporta il testo vigente del comma 222-quater
dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1. - 222-ter Omissis.
222-quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo
del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono
un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per
assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati
per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo
efficientamento della presenza territoriale, attraverso
l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte
di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti
pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione
passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione,
dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori
registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in
termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al
30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili
dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della
disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso
pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di
razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei
costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi
all'Agenzia del demanio per la verifica della
compatibilita' degli stessi con gli obiettivi fissati dal
presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
finanziarie stanziate negli appositi capitoli di spesa
riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di
ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni
di indirizzo e di impulso dell'attivita' di
razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
anche mediante la diretta elaborazione di piani di
razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222.
All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano,
l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
della verifica, nonche' la disponibilita' delle specifiche
risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime,
l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
alla disponibilita' di nuove risorse. Nel caso di
disponibilita' di risorse finanziarie e di verifica
positiva della compatibilita' dei piani di
razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente
comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio
delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da
ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a
decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione
nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma
non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente
comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle
spese correnti per l'acquisto di beni e servizi
dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i
risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel
limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi
individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate
le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il
finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei
predetti piani, da parte delle amministrazioni e
dell'Agenzia del demanio.
Omissis.».
Comma 22:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 della
legge 22 luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina
dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello
Stato):
«Art. 3. - Per corrispondere alle eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio di cui all'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977,
n. 422, e' istituito nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario
1978, un apposito fondo la cui dotazione sara' annualmente
determinata con la legge di bilancio.
Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma
provvede il Ministro del tesoro con propri decreti.».
Comma 24:
- Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 14,
comma 4.
- Si riporta il testo vigente del tredicesimo comma
dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
«Art. 43 (Trattamento economico). - 1. - 12. Omissis.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Omissis.».
Comma 25:
- Il testo del comma 197 dell'articolo 2 della citata
legge n. 191 del 2009 e' riportato nelle note all'art. 14,
comma 4.
Comma 27:
- Il testo vigente dei commi 2 e 12 dell'articolo 5 del
citato decreto legislativo n. 102 del 2014 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 232.
Comma 28:
- Il testo del comma 1072 dell'articolo 1 della citata
legge n. 205 del 2017 e' riportato nelle note all'art. 1,
comma 430.
Comma 29:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle
funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n.
213.
Comma 30:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
citata legge n. 124 del 2015:
«Art. 14 (Promozione della conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di
bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per
l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche
al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita'
spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10
per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi
di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne
avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalita' e della progressione di
carriera. L'adozione delle misure organizzative e il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma
costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei
percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresi' i propri
sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando
specifici indicatori per la verifica dell'impatto
sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
delle misure organizzative adottate in tema di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia
nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle
risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili
nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche
attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche,
servizi di supporto alla genitorialita', aperti durante i
periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e
2 del presente articolo e linee guida contenenti regole
inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro
autonomia, possono definire modalita' e criteri per
l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
ai commi 1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato per
l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 e'
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196";
b) al comma 3, le parole: "anche da minori che non
siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa" sono sostituite dalle seguenti: "oltre che da
minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della
difesa, anche da minori figli di dipendenti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali
e da minori che non trovano collocazione nelle strutture
pubbliche comunali,".
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale".
7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e limitato a casi o esigenze
eccezionali".».
Comma 32:
- Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31
dicembre 2012, n. 244» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143, S.O.
- Il citato decreto legislativo n. 95 del 2017 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143,
S.O.
Comma 34:
- Il citato decreto-legge n. 86 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160.
 
Art. 19
Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.