Gazzetta n. 16 del 19 gennaio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2018
Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» anno 2018, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunita';
Vista la direttiva del segretario generale del 18 settembre 2017 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2018;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2018 e approvazione di bilancio)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2018 con il quale e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'on. Vincenzo Spadafora;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2018 con il quale all'on. Vincenzo Spadafora sono delegate altresi' le funzioni in materia di pari opportunita';
Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituisce un fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui e' stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi gia' operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, nonche' della necessita' di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne - Finlandia, 8-10 novembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» per l'annualita' 2017 di cui all'art. 5-bis della legge n. 119/2013;
Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;
Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto;
Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell'11 dicembre 2016 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'» da destinare ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attivita' di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93/2013;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha previsto lo stanziamento complessivo per la promozione e garanzia delle pari opportunita' di un importo pari ad euro 69.216.274 per l'anno 2018;
Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2017 che destina euro 33.913.303,00 al potenziamento delle strutture specializzate all'assistenza e al soccorso delle donne vittime di violenza;
Vista la nota DPO n. 3176 del 4 maggio 2018 con la quale il coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunita' i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisita in data 10 maggio 2018 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 20 milioni, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilita' 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
 
Allegato

TABELLA 1

Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Criteri di riparto

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' stanziate per l'anno 2018, in base ai criteri indicati ai successivi commi 4, 5 e 6.
2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 20.000.000,00, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:
a) il 33% dell'importo complessivo, pari a euro 6.600.000,00 e' destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
b) la rimanente somma (67%), pari ad euro 13.400.000,00, e' suddivisa nella misura del 10% (pari a euro 1.340.000,00) per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali gia' operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonche', sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione e nella misura del 45% (pari ad euro 6.030.000,00) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione, di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere rispettivamente b) e c), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2 comma 2, lettera a), pari ad euro 6.600.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto.
4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera b), pari ad euro 1.340.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 10% relativo ai citati interventi regionali gia' operativi, si basa si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.
5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al medesimo art. 2, comma 2, lettera b), pari ad euro 12.060.000,00, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto riguarda il 45% destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45% destinato alle case-rifugio esistenti, e' basato sui dati ISTAT del primo gennaio 2017 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche' sui dati aggiornati al 31 marzo 2018 forniti al Dipartimento per le pari opportunita', in data 4 maggio 2018 (prot. n. DPO3176/04-05-2018), dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.
6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 134.168,59 ed euro 244.470,56 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.
 
Art. 3
Attivita' delle regioni e del Governo

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le regioni, utilizzando il format all'uopo dedicato, presentano, entro il 30 settembre 2018, una relazione al Dipartimento per le pari opportunita', concernente lo stato di avanzamento delle iniziative adottate nel primo semestre 2018 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie gia' ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017.
2. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro novanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'entrata in vigore del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2 del presente decreto:
a) l'indicazione di obiettivi definiti;
b) l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalita';
c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto, le regioni trasmettono al medesimo Dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse finanziate.
4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle regioni in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunita' del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2 del presente decreto.
5. Nella definizione della programmazione degli interventi viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.
6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilita' delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando il format all'uopo dedicato e gia' validato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse del presente decreto, nonche' i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.
7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' per consentire il monitoraggio e la verifica delle attivita', anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni dalla data effettiva di disponibilita' delle risorse ripartite, le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto.
8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonche' tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunita'.
9. Nella programmazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 3, le regioni considerano l'adozione di opportune modalita' volte alla sostenibilita' finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato delle risorse di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rispettivamente del 25 novembre 2016 e del 1° dicembre 2017 (tabelle 1) con quella di cui al presente decreto (tabella 1).
10. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.
11. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, sia affidata o delegata ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorita' previste dal presente decreto da parte di tali enti.
12. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, e ai connessi adempimenti.
13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalita' del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2020 comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 9 novembre 2018

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Spadafora
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne succ. n. 14