Gazzetta n. 37 del 13 febbraio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 8 febbraio 2019
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 574).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018 ed e' stata assegnata la somma di 5.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 agosto 2018, con la quale e' stato integrato lo stanziamento delle risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, con ulteriori euro 28.470.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2019, n. 542 del 7 settembre 2018, n. 543 del 13 settembre 2018 e n. 563 del 27 dicembre 2018;
Vista la nota del 15 gennaio 2019, con cui il Commissario delegato, ha richiesto una proroga del presidio anti sciacallaggio nella citta' di Genova;
Considerato che occorre adottare ogni utile iniziativa volta a garantire la sicurezza della pubblica e privata incolumita';
Acquisita l'intesa della Regione Liguria;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Disposizioni per assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella
Citta' di Genova

1. Al fine di assicurare il presidio anti-sciacallaggio nella zona rossa e nelle aree di varco nella citta' di Genova, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 542 del 7 settembre 2018 sono prorogate fino al 15 febbraio 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 332.892, si provvede a valere sulla contabilita' speciale n. 6098 istituita ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato - Presidente della regione Liguria, che, conseguentemente, provvede alla rimodulazione del piano degli interventi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli