Gazzetta n. 38 del 14 febbraio 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 5 dicembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attivita' commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.
3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.

Note all'art. 1:

- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.".
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato di difficolta' economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa' controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento.
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.

Note all'art. 2:

- Il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito,
con modificazione dalla legge 17 dicembre 2012 n.221
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese) reca: "Ulteriori misure urgenti
per la crescita del Paese.".
- I capi III, IV, VI, del titolo V (delle societa') del
libro quinto (del lavoro) del codice civile recano:
"Capo III: della societa' in nome collettivo
Capo IV: della societa' in accomandita semplice
Capo VI: della societa' in accomandita per azioni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
"Art. 2. Definizioni
Lettere da a) . a l) Omissis.
m) «societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui
una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di
controllo ai sensi della lettera b);
n) «societa' a partecipazione pubblica»: le societa' a
controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a
controllo pubblico;
o) «societa' in house»: le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
Lettera p). Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, paragrafo 4,
della direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio):
"Art. 3. Categorie di imprese e di gruppi
Paragrafi da 1. a 3. Omissis.
4. Sono grandi imprese le imprese che alla data di
chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno
due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
40000000EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: 250.
5. I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa
madre e imprese figlie da includere nel bilancio
consolidato e che, su base consolidata, alla data di
chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i
limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 4000000EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
8000000EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: 50.
Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori
rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e
b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 6000000EUR per
il totale dello stato patrimoniale e a 12000000EUR per i
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.
6. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non
sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e
imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che,
su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio
dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno
due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
40000000EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: 250.
7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa
madre e imprese figlie da includere nel bilancio
consolidato e che, su base consolidata, alla data di
chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti
numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
a) totale dello stato patrimoniale: 20000000EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
40000000EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: 250.".
- Si riporta il testo degli articoli 2497, 2545 septies
e 2399 del codice civile:
"Art. 2497. Responsabilita'
Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di
direzione e coordinamento di societa', agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente
responsabili nei confronti dei soci di queste per il
pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della
partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all'integrita' del
patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straordinaria di societa'
soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore
o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario."
"Art. 2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico.
Il contratto con cui piu' cooperative appartenenti
anche a categorie diverse regolano, anche in forma
consortile, la direzione e il coordinamento delle
rispettive imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui e' attribuita
direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici
e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso
dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella
distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune.
La cooperativa puo' recedere dal contratto senza che ad
essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora,
per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello
scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a
depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione
presso l'albo delle societa' cooperative."
"Art. 2399. Cause d'ineleggibilita' e di decadenza.
Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se
eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado degli amministratori della societa', gli
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle societa' da questa
controllate, delle societa' che la controllano e di quelle
sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o alle societa' che la
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei
revisori legali e delle societa' di revisione legale e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma
dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di
sindaco.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera
n-ter) e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 1. Definizioni
Commi da 0a) a n-bis) Omissis.
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico
eletto presso un servizio di posta elettronica certificata
o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal regolamento(UE) 23 luglio
2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari
per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che
abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento
eIDAS",valido ai fini delle comunicazioni elettroniche
aventi valore legale.
Commi da n-quater a ff) Omissis.".
- Il decreto del Ministro della giustizia del 24
settembre 2014, n.202, reca: "Regolamento recante i
requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi
dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come
modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.".
 
Art. 3
Doveri del debitore

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 2086 del codice
civile:
"Art 2086. Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.".
 
Art. 4
Doveri delle parti

1. Nell'esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza nell'interesse prioritario dei creditori.
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.
 
Art. 5
Doveri e prerogative delle autorita' preposte

1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorita' giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza vigila sull'osservanza dei suddetti principi e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
3. Le controversie in cui e' parte un organo nominato dall'autorita' giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti e' aperta una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate con priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne da' atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.
4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo degli articoli 200 e 103 del
codice di procedura penale:
"Art 200.Segreto professionale.
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto
hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio
o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di
riferirne all'autorita' giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati
autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche e ogni altro esercente una professione
sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali
la legge riconosce la facolta' di astenersi dal deporre
determinata dal segreto professionale.
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la
dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se
risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle
quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere
fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del
reato per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
accertata solo attraverso l'identificazione della fonte
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni."
"Art. 103. Garanzie di liberta' del difensore.
1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei
difensori sono consentite solo:
a) quando essi o altre persone che svolgono
stabilmente attivita' nello stesso ufficio sono imputati,
limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro
attribuito;
b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del
reato o per ricercare cose o persone specificamente
predeterminate.
2. Presso i difensori e gli investigatori privati
autorizzati e incaricati in relazione al procedimento,
nonche' presso i consulenti tecnici non si puo' procedere a
sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della
difesa, salvo che costituiscano corpo del reato.
3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una
perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore,
l'autorita' giudiziaria a pena di nullita' avvisa il
consiglio dell'ordine forense del luogo perche' il
presidente o un consigliere da questo delegato possa
assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne
fa richiesta, e' consegnata copia del provvedimento.
4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri
negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice
ovvero, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico
ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione
del giudice.
5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.
6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo
della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore
in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo
che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di
ritenere che si tratti di corpo del reato.
7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo
271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti
in violazione delle disposizioni precedenti, non possono
essere utilizzati [c.p.p. 191]. Fermo il divieto di
utilizzazione di cui al primo periodo, quando le
comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate,
il loro contenuto non puo' essere trascritto, neanche
sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate
soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la
registrazione e' intervenuta.".
 
Art. 6
Prededucibilita' dei crediti

1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.
 
Art. 7

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o
dell'insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella gia' pendente.
2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed e' accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 44 e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.
 
Art. 8
Durata massima delle misure protettive

1. La durata complessiva delle misure protettive non puo' superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.
 
Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 delle legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale):
"Art. 1. Il decorso dei termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e'
sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31 agosto di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine
stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura
penale.".
 
Art. 10
Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.
2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;
c) al debitore e al legale rappresentante della societa' o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalita' nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui e' stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validita' ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata e' equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1-ter del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 1. Definizioni.
Commi 1 e 1-bis Omissis.
1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta
elettronica certificata e' ammesso anche l'utilizzo di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato ai sensi degli articoli 3, numero 37), e 44 del
Regolamento eIDAS.".
 
Art. 11
Attribuzione della giurisdizione

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza e' ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.
 
Art. 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu' idonee alla sua composizione.
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, puo' accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, ne' di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa - Consob concernente la disciplina degli emittenti.
5. Sono altresi' escluse dall'applicazione degli strumenti di allerta:
a) le banche, le societa' capogruppo di banche e le societa' componenti il gruppo bancario;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' di gestione del risparmio, le societa' di investimento a capitale variabile e fisso, le societa' capogruppo di societa' di intermediazione mobiliare e le societa' componenti il gruppo;
e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
h) i fondi pensione;
i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie, le societa' fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le societa' fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall'articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestivita' previste dall'articolo 24.
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell'OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi e' integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b).
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Albo degli
intermediari finanziari):
"Art. 106. Albo degli intermediari finanziari:
1. L'esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari
autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo.".
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. ".
- Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 reca:
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di
cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L.
23 dicembre 1998, n. 461.".
- Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003,
n.326 reca: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.".
- Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 reca:
"Codice delle assicurazioni private".
- Si riporta il testo dell'articolo 199 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52):
"Art. 199. Societa' fiduciarie
1. Fino alla riforma organica della disciplina delle
societa' fiduciarie e di revisione conservano vigore le
disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n.
1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415.
2. Le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, che svolgono attivita' di custodia e
amministrazione di valori mobiliari e che,
alternativamente, sono controllate direttamente o
indirettamente da una banca o da un intermediario
finanziario o hanno adottato la forma di societa' per
azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore
al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice
civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata
dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, ma non
possono esercitare le attivita' elencate nel comma 1 del
medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107
del decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385,
in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con
la relativa motivazione, e' comunicato al Ministero dello
sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione
di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n.
1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni
dalla notifica del provvedimento di diniego, le condizioni
che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca d'Italia
esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto
legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, al fine di
assicurare il rispetto da parte delle societa' fiduciarie
iscritte nella sezione separata delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Alle societa' fiduciarie iscritte si applicano gli articoli
110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1°(gradi)
settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca
d'Italia, per quanto concerne le societa' di cui al comma
2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti
adottati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti
di competenza.".
- La legge 23 novembre 1939, n.1966, reca: "Disciplina
delle societa' fiduciarie e di revisione".
- Si riporta il testo dell'artico 2 del decreto legge 5
giugno 1986, n. 233 (Norme urgenti sulla liquidazione
coatta amministrativa delle societa' fiduciarie e delle
societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli
enti di gestione fiduciaria):
"Art. 2. Societa' controllate, a direzione unica e
finanziate.
1. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto con il quale e' stata disposta la liquidazione
coatta amministrativa di una societa' fiduciaria o di una
societa' fiduciaria e di revisione o di un ente di gestione
fiduciaria, sono altresi' soggette alla liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi
degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 , quando venga dichiarato lo stato di
insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge
una autonoma procedura di liquidazione coatta
amministrativa:
a) la societa' che controlla direttamente od
indirettamente la societa' posta in liquidazione coatta
amministrativa;
b) le societa' direttamente od indirettamente
controllate dalla societa' posta in liquidazione coatta
amministrativa o dalla societa' che la controlla;
c) le societa' che, in base alla composizione dei
rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla
stessa direzione della societa' posta in liquidazione
coatta amministrativa;
d) le societa' finanziarie in via continuativa o in
misura prevalente dalla societa' posta in liquidazione
coatta amministrativa; si considera finanziamento
l'erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di
capitale di credito che di capitale di rischio, nonche'
l'acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali societa'.
2. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
delle societa' di cui al comma 1 e' compiuto dal tribunale
competente, anche su iniziativa del commissario.
3. Alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa, da disporre con separato decreto per
ciascuna societa', sono preposti gli stessi organi nominati
con i decreti di cui all'articolo 1, salvo l'eventuale
integrazione del comitato di sorveglianza anche in
eccedenza al numero massimo previsto nell'articolo 198 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
4. Nei confronti delle societa' di cui al comma 1,
ancorche' non ne sia stato accertato lo stato di
insolvenza, il commissario delle societa' poste in
liquidazione coatta amministrativa puo' esperire l'azione
revocatoria di cui all'articolo 67 del predetto regio
decreto relativamente agli atti indicati al primo comma,
numeri 1), 2) e 3), dello stesso articolo posti in essere
nei cinque anni anteriori alla sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza della societa' posta in liquidazione
coatta amministrativa e, relativamente agli atti indicati
al n. 4) e al secondo comma del medesimo articolo, posti in
essere nei tre anni anteriori.
5. Ai soli fini dell'esperimento dell'azione, il
commissario puo' richiedere informazioni alla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e ad ogni
altro pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle
entro trenta giorni. Puo' altresi' chiedere alla CONSOB di
effettuare, allo scopo di accertare tutti i rapporti di
carattere giuridico e patrimoniale intercorsi tra le
societa' in liquidazione coatta amministrativa e quelle
passivamente legittimate rispetto all'azione revocatoria di
cui al comma 4, le indagini consentite dal decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed
integrazioni. L'accertamento deve compiersi entro
centoventi giorni dalla data della richiesta. In
considerazione delle accresciute esigenze di servizio, la
dotazione organica della CONSOB, determinata dall'articolo
2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come
sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n.
281 , e' aumentata di quindici unita'. Conseguentemente la
CONSOB provvedera' a modificare la tabella relativa
all'organico del personale di ruolo allegata al proprio
regolamento, con deliberazione da assumersi a norma
dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4
giugno 1985, n. 281 , con la procedura stabilita dal nono
comma del medesimo articolo 1.
6. Il commissario e' legittimato a proporre la denuncia
prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli
amministratori e i sindaci delle societa' indicate al comma
1 del presente articolo. Ove il tribunale accerti la
sussistenza delle piu' gravi irregolarita' di cui al terzo
comma del citato articolo 2409, il commissario potra'
essere nominato amministratore giudiziario della societa' i
cui amministratori hanno compiuto tali irregolarita'.
7. Le domande giudiziali previste dai commi precedenti
e quelle di responsabilita', cui il commissario e'
legittimato a norma dell'articolo 206, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , vanno proposte
dinanzi al tribunale del luogo dove la societa' fiduciaria
o le societa' fiduciarie e di revisione o l'ente di
gestione fiduciaria hanno la sede legale con il rito
disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 . Le
relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.
8. Le norme di cui ai commi precedenti sono applicabili
anche agli atti ed ai fatti posti in essere anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo ed il
commissario, allo scopo di accertare l'esistenza di
societa' nelle condizioni di cui al comma 1, possono
richiedere informazioni alla CONSOB e ad ogni altro
pubblico ufficio, i quali sono tenuti a fornirle entro
quindici giorni.
10. Al medesimo fine possono richiedere alle societa'
fiduciarie, e alle societa' fiduciarie e di revisione le
quali sono parimenti tenute a fornirle entro quindici
giorni, le generalita' degli effettivi proprietari dei
titoli azionari e delle altre partecipazioni sociali
intestati al proprio nome.
11. Nei casi di societa' collegate a norma del comma 1,
ove si verifichi l'ipotesi di una direzione unitaria, gli
amministratori delle societa' che hanno esercitato tale
direzione rispondono in solido con gli amministratori della
societa' posta in liquidazione coatta amministrativa dei
danni da questi cagionati alla societa' stessa.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa di enti di gestione fiduciaria in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.".
- La legge 1° agosto 1986, n. 430 reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1986,
n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta
amministrativa delle societa' fiduciarie e di revisione e
disposizioni transitorie sugli enti di gestione
fiduciaria".
- Si riporta il testo dell'articolo 60, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n.415 (Recepimento della
direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi
di investimento nel settore dei valori mobiliari e della
direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi):
"Art. 60. SIM, societa' fiduciarie e banche gia'
autorizzate.
1.
2.
3.
4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione
speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2
gennaio 1991, n. 1, devono introdurre nella denominazione
sociale le parole «societa' di intermediazione mobiliare»
entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il
servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche
mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di
diritto in una sezione speciale dell'albo previsto
dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere
servizi di investimento diversi da quello di gestione di
portafogli di investimento a meno che non cessino di
operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di
iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono
soggette alle norme del presente decreto e non si applicano
la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5
giugno 1986, n. 233, convertito con modificazioni dalla L.
1°(gradi) agosto 1986, n. 430.
5.".
 
Art. 13
Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita' economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle societa' in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo.

Note all'art. 13:

- Per il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 vedi note
all'articolo 2.
- Il Decreto legge 24 gennaio 2015, n.3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, reca:
"Misure urgenti per il sistema bancario e gli
investimenti.".
 
Art. 14
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la societa' di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa e' adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale e' il prevedibile andamento della gestione, nonche' di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.
3. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilita' solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'articolo 2407 del codice
civile:
"Art. 2407. Responsabilita'
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalita' e la diligenza richieste dalla natura
dell'incarico; sono responsabili della verita' delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui
documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando
il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato
in conformita' degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilita' contro i sindaci si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.".
 
Art. 15
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilita' del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risultera' in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della societa'.
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria e' di importo rilevante:
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
b) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalita' previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione e' effettuata con modalita' telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla meta' del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalita' telematiche definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 3-bis. Rateazione delle somme dovute
1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello di elaborazione della
comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento
e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano anche alle somme da versare a seguito del
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.".
- Si riporta il testo dell'artico 21-bis del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
"Art. 21-bis. Comunicazioni dei dati delle liquidazioni
periodiche I.V.A.
1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto
trasmettono, negli stessi termini e con le medesime
modalita' di cui all'articolo 21, una comunicazione dei
dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche
dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma,
lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli
ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base
alle liquidazioni periodiche effettuate.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma
2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da
trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del
presente articolo.
3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di
liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla
presentazione della comunicazione i soggetti passivi non
obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale
I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche,
sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le
predette condizioni di esonero.
4. In caso di determinazione separata dell'imposta in
presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano
una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le
modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame
dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le
valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e
le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo
nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a
quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai
controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a
quello indicato nella comunicazione, il contribuente e'
informato dell'esito con modalita' previste con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il
contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o
segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o
valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.".
- Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54-bis. Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni
1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni relative
all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'Economia e Finanze 25 giugno 2012 (Modalita'
di certificazione del credito, anche in forma telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti,
da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi
3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni):
"Art. 4. Procedimento di certificazione mediante
piattaforma elettronica
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a
disposizione una piattaforma elettronica al fine dello
svolgimento del procedimento di certificazione di cui al
presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione
della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni
tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale rendono disponibile la certificazione
telematica conformemente a quanto previsto nelle istruzioni
tecniche di cui al comma 1 ovvero richiedono l'abilitazione
sul sistema elettronico messo a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1. Trascorso tale termine, il
sistema messo a disposizione dal Ministero dell'economia e
delle finanze potra' comunque acquisire, ai soli fini della
decorrenza dei termini per l'attivazione dell'istanza di
nomina del commissario ad acta, le istanze di
certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti
locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non
abbiano reso disponibile la certificazione telematica
ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione
sul sistema messo a disposizione dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 1 possono presentare all'amministrazione debitrice
istanza di certificazione del credito abilitandosi sulla
piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va
redatta utilizzando il modello generato dal sistema,
conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al
presente articolo, le amministrazioni debitrici certificano
secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 8 del
precedente art. 3.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica
e nella eventuale cessione dei crediti certificati o
oggetto di anticipazione mediante attestazione del relativo
flusso dati di interscambio con i detti soggetti, e un
livello di certezza e sicurezza adeguato alla vigente
normativa in materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita'
telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta
attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al
requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di
notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero
progressivo identificativo, per ogni certificazione
rilasciata dalle singole amministrazioni debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni
rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi
disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a
disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al
comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al
Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun
mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012
(Modalita' di certificazione del credito, anche in forma
telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture
e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici nazionali):
"Art. 3. Procedimento di certificazione mediante
piattaforma elettronica
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato -
avvalendosi di Consip S.p.A., predispone e mette a
disposizione una piattaforma elettronica al fine dello
svolgimento del procedimento di certificazione di cui al
presente decreto, dando avviso dell'entrata in funzione
della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni
tecniche sul proprio sito istituzionale.
2. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici
nazionali richiedono l'abilitazione sul sistema elettronico
messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1. Trascorso tale termine, il sistema potra' comunque
acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per
l'attivazione dell'istanza di nomina del commissario ad
acta, le istanze di certificazione per crediti nei
confronti di amministrazioni ed enti che non abbiano
richiesto la predetta abilitazione.
3. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili rientranti nell'ambito di applicazione di cui
all'art. 1 possono presentare all'amministrazione o ente
debitore istanza di certificazione del credito abilitandosi
sulla piattaforma di cui al presente articolo. L'istanza va
redatta utilizzando il modello generato dal sistema,
conforme all'allegato 1.
4. Utilizzando la piattaforma elettronica di cui al
presente articolo, le amministrazioni e gli enti debitori
certificano secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 7
del precedente art. 2 utilizzando il modello generato dal
sistema, conforme all'allegato 2.
5. La piattaforma assicura l'univoca identificazione di
tutti i soggetti coinvolti nella certificazione telematica
e nella eventuale cessione dei crediti certificati o
anticipazione mediante attestazione del relativo flusso
dati di interscambio con i soggetti e un livello di
certezza e sicurezza adeguato alla vigente normativa in
materia.
6. Le cessioni dei crediti certificati in modalita'
telematica sono comunicate all'amministrazione ceduta
attraverso la piattaforma: tale comunicazione assolve al
requisito di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e all'obbligo di
notificazione.
7. La piattaforma assicura l'attribuzione di un numero
progressivo identificativo, per ogni istanza inviata e
certificazione rilasciata dalle singole amministrazioni
debitrici.
8. I dati relativi all'ammontare delle certificazioni
rilasciate da ciascuna amministrazione, sono resi
disponibili anche ai sensi dell'art. 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Nel periodo precedente la messa a
disposizione delle informazioni nelle modalita' di cui al
comma 1, il Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato comunica mensilmente le informazioni ricevute al
Dipartimento del tesoro, entro il decimo giorno di ciascun
mese.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
 
Art. 16
OCRI

1. L'OCRI e' costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.
3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonche' tramite l'ufficio del referente, che puo' essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17.
4. Il referente assicura la tempestivita' del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
5. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.
 
Art. 17
Nomina e composizione del collegio

1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della societa', se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei quali:
a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;
c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l'elenco contiene un congruo numero di esperti.
2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificita' dell'incarico.
3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.
4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalita' necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n.168 (Istituzione di Sezioni
specializzate in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma
dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273):
"Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni.
1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel
capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.
Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e
le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di
regione sono assegnate le controversie che dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello.
1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle
quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi
dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una
societa', in qualunque forma costituita, con sede
all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli
ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto
delle disposizioni normative speciali che le disciplinano,
dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di
seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di
Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di
Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di
Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo,
Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di
Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di
Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di
Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di
Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di
Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di
Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto
di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di
Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
di Trieste, Venezia;
9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa
di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel
distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero
9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa
di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel
territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata
della corte di appello di Trento.
1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma
1, lettere c) e d), anche quando ricorrono i presupposti
del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di
competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni
normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono
inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in
materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari
ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna,
Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione
distaccata); b) la sezione specializzata in materia di
impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei
distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma,
Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione
specializzata in materia di impresa di Napoli per gli
uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte
d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce,
Taranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta,
Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.".
 
Art. 18
Audizione del debitore

1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 17 il debitore medesimo nonche', quando si tratta di societa' dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l'audizione in via riservata e confidenziale.
2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.
3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonche' dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All'attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L'attestazione ed i documenti allegati sono e' utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all'OCRI. Il referente comunica l'archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.
4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne da' immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.
6. Dell'eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 19, il referente da' notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.
 
Art. 19
Composizione della crisi

1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicita' dei dati aziendali.
4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, e' depositato presso l'organismo e non e' ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle imprese.
 
Art. 20
Misure protettive

1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi puo' chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale puo' sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 17.
3. La durata iniziale delle misure protettive non puo' essere superiore a tre mesi e puo' essere prorogata anche piu' volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 17.
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore puo' chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operativita' della causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento puo' essere pubblicato nel registro delle imprese.
5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 17 segnala al giudice competente che non e' possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168:
"Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in
materia di impresa.
1. Sono istituite presso i tribunali e le corti
d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia
sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di
dotazioni organiche.
1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in
materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello
aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non
esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio
compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono
competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e
la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la
sezione specializzata in materia di impresa presso il
tribunale e la corte d'appello di Brescia. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa
del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata)
di Bolzano. L'istituzione delle sezioni specializzate non
comporta incrementi di dotazioni organiche.".
- Per l'articolo 4 del citato decreto legislativo 27
giugno 2003, n.168, vedi note all'articolo 17.
- Si riporta il testo degli articoli 2446, secondo e
terzo comma, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e
2545-duodecies del codice civile:
"Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite.
Comma 1. Omissis.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale
esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i
sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in
ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla societa' siano
senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione
ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze
previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere
che la riduzione del capitale di cui al precedente comma
sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica
in tal caso l'articolo 2436.
Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto
del limite legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito
dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di
gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di
sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo
aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto
minimo, o la trasformazione della societa'."
"Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono
senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli
opportuni provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
degli amministratori sulla situazione patrimoniale della
societa', con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto
incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della
relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella
sede della societa' almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione
prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta
diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata
l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la
riduzione del capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei
conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale
in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma
dell'articolo 2446.
Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale,
questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero
4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la
trasformazione della societa'."
"Art. 2484. Cause di scioglimento.
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del
minimo legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447
e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater
e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo
o dallo statuto.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma."
"Art. 2545-duodecies. Scioglimento.
La societa' cooperativa si scioglie per le cause
indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo
2484, nonche' per la perdita del capitale sociale.".
 
Art. 21
Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1, non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni.
2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.
 
Art. 22
Segnalazione al pubblico ministero

1. Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne da' notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1.
 
Art. 23
Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
 
Art. 24
Tempestivita' dell'iniziativa

1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 25, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non e' tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 17 attesta l'esistenza dei requisiti di tempestivita' previsti dal presente articolo.
 
Art. 25
Misure premiali

1. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della meta' nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e' pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice puo' concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuita' aziendale concorrente con quella da lui presentata non e' ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell'apertura della procedura, il danno cagionato e' di speciale tenuita', non e' punibile chi ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena e' ridotta fino alla meta' quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l'importo di 2.000.000 euro.
 
Art. 26
Giurisdizione italiana

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, puo' essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se e' stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se e' avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura e' principale, secondaria o territoriale.

Note all'art. 26:

- Il REGOLAMENTO (UE) 2015/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015, relativo alle procedure
di insolvenza, e' pubblicato nella G.U.U.E. n. L 141 del 5
giugno 2015.
 
Art. 27
Competenza per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita' impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Note all'art. 27:

- Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, vedi note all'articolo
20.
- Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, vedi note all'articolo
17.
 
Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
 
Art. 29
Incompetenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza e' trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.
3. Quando l'incompetenza e' dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Note all'art. 29:

- Si riporta il testo degli articoli 45 e 50 del codice
di procedura civile;
"Art. 45. Conflitto di competenza.
Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o
per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa
nei termini di cui all'articolo 50 e' riassunta davanti ad
altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta
incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di
competenza ."
"Art. 50. Riassunzione della causa.
Se la riassunzione della causa davanti al giudice
dichiarato competente avviene nel termine fissato
nell'ordinanza dal giudice e in mancanza in quello di tre
mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o
dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice
adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Se la riassunzione non avviene nei termini su indicati,
il processo si estingue.".
 
Art. 30
Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza e' stata aperta da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

Note all'art. 30:

- Per l'articolo 45 del codice di procedura civile vedi
note all'articolo 29.
 
Art. 31
Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
 
Art. 32

Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di
liquidazione

1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione e' competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Note all'art. 32:

- Per l'articolo 50 del codice di procedura civile vedi
note all'articolo 29.
 
Art. 33
Cessazione dell'attivita'

1. La liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.
 
Art. 34
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto puo' essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.
2. L'erede puo' chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredita' non sia gia' confusa con il suo patrimonio.
3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non e' soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
 
Art. 35
Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
 
Art. 36

Eredita' giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.

Note all'art. 36:

- Si riporta il testo degli articoli 528, 641e 642 del
codice civile
"Art. 528. Nomina del curatore.
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e'
nel possesso di beni ereditari, il tribunale del
circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza
delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un
curatore dell'eredita'.
Il decreto di nomina del curatore, a cura del
cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli
annunzi legali della provincia e iscritto nel registro
delle successioni."
"Art. 641. Amministrazione in caso di condizione
sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Qualora l'erede sia istituito sotto condizione
sospensiva, finche' questa condizione non si verifica o non
e' certo che non si puo' piu' verificare, e' dato
all'eredita' un amministratore.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il
legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia
prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642. Persone a cui spetta l'amministrazione.
L'amministrazione spetta alla persona a cui favore e'
stata disposta la sostituzione, ovvero al coerede o ai
coeredi, quando tra essi e l'erede condizionale vi e' il
diritto di accrescimento.
Se non e' prevista la sostituzione o non vi sono
coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di
accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede
legittimo.
In ogni caso l'autorita' giudiziaria, quando concorrono
giusti motivi, puo' provvedere altrimenti.".
 
Art. 37

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza

1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.
 
Art. 38
Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
 
Art. 39

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura
regolatrice della crisi o dell'insolvenza

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).
 
Art. 40
Domanda di accesso alla procedura

1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente.
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento.
7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Note all'art. 40:

- Si riporta il testo dell'art. 107, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
(Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari):
"Art. 107. L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del
servizio postale per la notificazione degli atti in materia
civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove
ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la
notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso
la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a
margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se
questi non puo' o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario
deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo.
Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a
mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali,
la notificazione degli atti relativi ad affari di
competenza delle autorita' giudiziarie della sede alla
quale sono addetti, del verbale di cui all'articolo 492-bis
del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali.
La notificazione a mezzo del servizio postale e'
eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre
1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del Codice
postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689.".
 
Art. 41
Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 39.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero puo' avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice puo' disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
 
Art. 42

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei
procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del
concordato preventivo

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalita' prescritte nel medesimo articolo.
2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.
 
Art. 43
Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.
3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
 
Art. 44

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione
degli accordi di ristrutturazione

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);
e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.
2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
5. Per le societa', la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.
 
Art. 45

Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.
 
Art. 46
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.
 
Art. 47
Apertura del concordato preventivo

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' giuridica della proposta e la fattibilita' economica del piano ed acquisito, se non disponga gia' di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.
2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
5. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

Note all'art. 47:

- Si riporta il testo degli articoli 737 e 738 del
codice di procedura civile:
"Art. 737. Forma della domanda e del provvedimento.
I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in
camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice
competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la
legge disponga altrimenti.
Art. 738. Procedimento.
Il presidente nomina tra i componenti del collegio un
relatore, che riferisce in camera di consiglio.
Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti
sono a lui previamente comunicati ed egli stende le sue
conclusioni in calce al provvedimento del presidente.
Il giudice puo' assumere informazioni.".
 
Art. 48

Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di
ristrutturazione dei debiti

1. Se il concordato e' stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale verifica la regolarita' della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilita' giuridica della proposta e la fattibilita' economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.
5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione e' notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Note all'art. 48:

- Si riporta il testo dell'articolo 133 del codice di
procedura civile:
"Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della
sentenza.
La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella
cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.
Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla
sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque
giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale
della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono
costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere
i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.".
 
Art. 49
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, nonche' dell'elenco dei creditori, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Note all'art. 49:

- Si riporta il testo dell'articolo 2215-bis del codice
civile:
"Art. 2215-bis. Documentazione informatica.
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione
la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle
dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con
strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva e di
vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di
regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture
sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici,
mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della
marcatura temporale e della firma digitale
dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato
(2).
Qualora per un anno non siano state eseguite
registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale
devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e
da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al
terzo comma.
I libri, i repertori e le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente
articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli
2709 e 2710 del codice civile.
Per i libri e per i registri la cui tenuta e'
obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di
natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera
secondo le norme in materia di conservazione digitale
contenute nelle medesime disposizioni.".
- Si riporta il testo degli articoli 155-quater,
155-quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile:
"Art. 155-quater. Modalita' di accesso alle banche
dati.
Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati
contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui
all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione
degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.
Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi
informatici per la cooperazione applicativa di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione
finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Il
Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi
telematici l'elenco delle banche dati per le quali e'
operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice.
Il Ministro della giustizia puo' procedere al
trattamento dei dati acquisiti senza provvedere
all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni
e protesti, il registro cronologico denominato «Modello
ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto
del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle
banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a
quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e'
gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo
155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies. Accesso alle banche dati tramite i
gestori.
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a
consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale
giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis
del codice e a quelle individuate con il decreto di cui
all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti,
il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo' ottenere dai gestori
delle banche dati previste dal predetto articolo e
dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le
informazioni nelle stesse contenute.
La disposizione di cui al primo comma si applica,
limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese
nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei
rapporti finanziari, nonche' a quelle degli enti
previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma.
Art. 155-sexies. Ulteriori casi di applicazione delle
disposizioni per la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare.
Le disposizioni in materia di ricerca con modalita'
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per
l'esecuzione del sequestro conservativo e per la
ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di
procedure concorsuali di procedimenti in materia di
famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni
altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti,
il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale
possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per
accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la
procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di
titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali
disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure
concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia,
l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento.".
Per il testo dell'articolo 133 del codice di procedura
civile vedi note all'articolo 48.".
 
Art. 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura
della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della meta'. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

Note all'art. 50:

- Per gli articoli 737 e 738 del codice di procedura
civile vedi note all'articolo 47 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 51
Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza e' notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza.
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Note all'art. 51:

- Si riporta il testo degli articoli 327 e 96 del
codice di procedura civile:
"Art. 327. Decadenza dall'impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292."
"Art. 96. Responsabilita' aggravata.
Se risulta che la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il
giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre
che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida,
anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo'
altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115:
"Art. 9 (L). (Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a
ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile,
compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo
tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e
salvo quanto previsto dall'articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed
assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di
lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti
che sono titolari di un reddito imponibile ai fini
dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima
dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto
dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al
contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo
che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui
il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo
13, comma 1.".
- Per il testo dell'articolo 147 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 vedi
articolo 366 del presente decreto legislativo.
 
Art. 52

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli
accordi

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo puo' provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.
2. La corte di appello puo' disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuita' aziendale.
3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonche' al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non e' ammesso ricorso per cassazione.
 
Art. 53

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione
del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, puo' autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuita' aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione e' comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilita' di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale e' notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.
6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.
 
Art. 54
Misure cautelari e protettive

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, puo' essere pubblicata nel registro delle imprese.
5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale puo' fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.
6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo.
7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

Note all'art. 54:

- Si riporta il testo dell'articolo 3, paragrafo1, del
citato regolamento (UE) 2015/848:
" Art. 3. Competenza giurisdizionale internazionale
1.Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i
giudici dello Stato membro nel cui territorio e' situato il
centro degli interessi principali del debitore («procedura
principale di insolvenza»). Il centro degli interessi
principali e' il luogo in cui il debitore esercita la
gestione dei suoi interessi in modo abituale e
riconoscibile dai terzi. Per le societa' e le persone
giuridiche si presume che il centro degli interessi
principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si
trova la sede legale. Tale presunzione si applica solo se
la sede legale non e' stata spostata in un altro Stato
membro entro il periodo di tre mesi precedente la domanda
di apertura della procedura d'insolvenza. Per le persone
fisiche che esercitano un'attivita' imprenditoriale o
professionale indipendente si presume, fino a prova
contraria, che il centro degli interessi principali sia il
luogo in cui si trova la sede principale di attivita'. Tale
presunzione si applica solo se la sede principale di
attivita' non e' stata spostata in un altro Stato membro
entro il periodo di tre mesi precedente la domanda di
apertura della procedura d'insolvenza. Per le altre persone
fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro
degli interessi principali sia il luogo in cui la persona
ha la residenza abituale. Tale presunzione si applica solo
se la residenza abituale non e' stata spostata in un altro
Stato membro entro il periodo di sei mesi precedente la
domanda di apertura della procedura d'insolvenza.".
 
Art. 55
Procedimento

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed e' reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2.
4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l'attivita' intrapresa dal debitore non e' idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell'insolvenza.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50.
 
Art. 56
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
d) gli apporti di finanza nuova;
e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano.
5. Il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
 
Art. 57
Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica e giuridica del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
 
Art. 58
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.
 
Art. 59
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.
2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della societa' hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Note all'art. 59:

- Si riporta il testo dell'articolo 1239 del codice
civile:
"Art. 1239. Fideiussori.
La remissione accordata al debitore principale libera i
fideiussori.
La remissione accordata a uno dei fideiussori non
libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato.
Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la
liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.".
 
Art. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.
 
Art. 61
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuita' aziendale;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Note all'art. 61:

- Si riporta il testo degli articoli 1372 e 1411 del
codice civile:
"Art. 1372. Efficacia del contratto.
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non puo'
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse
dalla legge.
Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge."
"Art. 1411. Contratto a favore di terzi.
E' valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora
lo stipulante vi abbia interesse.
Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto
contro il promittente per effetto della stipulazione.
Questa pero' puo' essere revocata o modificata dallo
stipulante, finche' il terzo non abbia dichiarato, anche in
confronto del promittente, di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del
terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio
dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla
volonta' delle parti o dalla natura del contratto.".
 
Art. 62
Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria;
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.

Note all'art. 62:

- Per il testo degli articoli 1372 e 1411 del codice
civile vedi note all'articolo 61 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 63
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e' depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.
3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Note all'art. 63:

- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
"Art. 17. Oneri di funzionamento del servizio nazionale
della riscossione
1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio
nazionale della riscossione, per il presidio della funzione
di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il
progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono
riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione
commisurati ai costi per il funzionamento del servizio.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A.,
previa verifica del Ministero dell'economia e delle
finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web
i costi da sostenere per il servizio nazionale di
riscossione che, tenuto conto dell'andamento della
riscossione, possono includere una quota incentivante
destinata al miglioramento delle condizioni di
funzionamento della struttura e dei risultati complessivi
della gestione, misurabile sulla base di parametri,
attinenti all'incremento della qualita' e della
produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di
efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i criteri e i parametri per la determinazione
dei costi e quelli in relazione ai quali si possono
modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al
comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e
produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati
raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione
del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle
lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione
dell'attivita' effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti
dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a
carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione
spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo
riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno
dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e
dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di
pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata
all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte
degli agenti della riscossione, a carico del debitore,
nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa
oggetto di rimborso; (16)
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti
della riscossione, da determinare con il decreto di cui
alla lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli
agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte
dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono
degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle
somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica
della cartella.
3. l rimborso della quota denominata spese esecutive di
cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun
anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30
marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno
dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a
restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'ammontare dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli
interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di
ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli
Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma
2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione
al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata
riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il
ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di
sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.".
 
Art. 64
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Note all'art. 64:

- Per gli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484
e 2545-duodecies del codice civile vedi note all'articolo
20 del presente decreto legislativo.
- Per il testo dell'articolo 2486 del codice civile
vedi note all'articolo 378 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 65

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da
sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.
4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
 
Art. 66
Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' dei debiti di ciascuno.

Note all'art. 66:

- La legge 20 maggio 2016, n. 76 reca:
"Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze.".
 
Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda e' corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
 
Art. 68
Presentazione della domanda
e attivita' dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non e' necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Note all'art. 68:

Il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, reca:
"Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE).".
- Si riporta il testo degli articoli 2749, 2788 e 2855
del codice civile:
"Art. 2749. Estensione del privilegio.
Il privilegio accordato al credito si estende alle
spese ordinarie per l'intervento nel processo di
esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per
l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli
dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
nei limiti della misura legale fino alla data della
vendita."
"Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.
La prelazione ha luogo anche per gli interessi
dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in
mancanza di questo, alla data della notificazione del
precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale,
fino alla data della vendita."
"Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso
grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle
dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie
occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono
estendere l'ipoteca con patto espresso, purche' sia presa
la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi fa collocare nello stesso
grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la
misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e'
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al
giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualita'; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno
effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento
dell'annata in corso alla data del pignoramento, pero'
soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita
.".
 
Art. 69
Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Note all'art. 69:

- Si riporta il testo dell'articolo 124-bis del citato
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385:
"Art. 124-bis. Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore
sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite
dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute
consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di
credito, il finanziatore aggiorna le informazioni
finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta
il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un
aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni
del CICR, detta disposizioni attuative del presente
articolo.".
 
Art. 70
Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, puo' essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.
 
Art. 71
Esecuzione del piano

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3.Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al compenso.
 
Art. 72
Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
 
Art. 73
Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
 
Art. 74
Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.
 
Art. 75
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
 
Art. 76
Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC

1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Note all'art. 76:
- Per gli articoli 2749, 2788 e 2855 del codice civile
vedi note all'articolo 68 del presente decreto legislativo.
 
Art. 77
Inammissibilita' della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore e' inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
 
Art. 78
Procedimento

1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.
 
Art. 79
Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro trasmessa.
4. Il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.
 
Art. 80
Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la fattibilita' economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, ne' far valere cause di inammissibilita' che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo' essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.
 
Art. 81
Esecuzione del concordato minore

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficolta' e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al compenso.
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
 
Art. 82
Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.
2. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
 
Art. 83
Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
 
Art. 84
Finalita' del concordato preventivo

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuita' aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuita' puo' essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed e' previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuita' diretta il piano prevede che l'attivita' d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non puo' essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.
 
Art. 85
Presupposti per l'accesso alla procedura

1. Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. E' in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87.
3. Il piano puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
4. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate.
5. La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
6. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
7. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario.
 
Art. 86
Moratoria nel concordato in continuita'

1. Il piano puo' prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando e' prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla meta' del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.

Note all'art. 86:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n.231 (Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali):
"Art. 5. Saggio degli interessi
1. Gli interessi moratori sono determinati nella misura
degli interessi legali di mora. Nelle transazioni
commerciali tra imprese e' consentito alle parti di
concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti
previsti dall'articolo 7.
2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:
a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce
il ritardo, e' quello in vigore il 1° gennaio di
quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce
il ritardo, e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da'
notizia del tasso di riferimento, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre
solare.".
 
Art. 87
Piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:
a) le cause della crisi;
b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuita', i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;
f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per le quali questa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attivita', delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita' di copertura.
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
3. In caso di concordato in continuita' la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell'attivita' d'impresa e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
 
Art. 88
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
5. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Note all'art. 88:

- Per l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n.112, vedi note all'articolo 63 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 89
Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Note all'art. 89:

- Per gli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter e
2545-duodecies del codice civile vedi note all'articolo 20
del presente decreto legislativo.
- Per il testo dell'articolo 2484 del codice civile
vedi note all'articolo 380 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 90
Proposte concorrenti

1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non puo' essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 2 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.
6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.
 
Art. 91
Offerte concorrenti

1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto gia' individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalita' di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilita', i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicita' e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.
5. La pubblicita' e' in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicita' di cui al predetto articolo per quanto compatibili.
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate piu' offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.
8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformita' all'esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).
 
Art. 92
Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agliarticoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Note all'art. 92:

- Si riporta il testo degli articoli 35, comma 4-bis e
35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136):
"Art. 35. Nomina e revoca dell'amministratore
giudiziario
1. Con il provvedimento con il quale dispone il
sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente
libro il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la
gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente
complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove
sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla
natura dell'attivita' aziendale da proseguire o al valore
ingente del patrimonio, il tribunale puo' nominare piu'
amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale
stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
2. L'amministratore giudiziario e' scelto tra gli
iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la
rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto
conto della natura e dell'entita' dei beni in stato di
sequestro, delle caratteristiche dell'attivita' aziendale
da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla
gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
dello sviluppo economico, sono individuati criteri di
nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che
tengano conto del numero degli incarichi aziendali in
corso, comunque non superiore a tre, con esclusione degli
incarichi gia' in corso quale coadiutore, della natura
monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e
del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo
anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o
indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul
territorio, delle pregresse esperienze professionali
specifiche. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i
criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la
particolare complessita' dell'amministrazione o
l'eccezionalita' del valore del patrimonio da amministrare
determinano il divieto di cumulo. L'amministratore
giudiziario e' nominato con decreto motivato. All'atto
della nomina l'amministratore giudiziario comunica al
tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in
corso, anche se conferiti da altra autorita' giudiziaria o
dall'Agenzia.
2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende
sequestrate e' scelto tra gli iscritti nella sezione di
esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari.
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai
commi 2 e 2-bis puo' altresi' essere nominato tra il
personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo
113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario
dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico,
non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al
trattamento economico in godimento, ad eccezione del
rimborso delle spese di cui al comma 9.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate a una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le
pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il
rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del
presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II,
titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale.
Non possono altresi' essere nominate le persone che abbiano
svolto attivita' lavorativa o professionale in favore del
proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di
coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario nell'attivita' di gestione. Non possono
assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne'
quelli di coadiutore o diretto collaboratore
dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino
al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i
conviventi o commensali abituali del magistrato che
conferisce l'incarico. Non possono altresi' assumere
l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quelli di
coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore
giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che
conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli,
ne' le persone legate da uno stabile rapporto di
collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello
stesso magistrato, ne' i prossimi congiunti, i conviventi,
i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che
assiste lo stesso magistrato.
4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice
delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da
altri soggetti qualificati. Ove la complessita' della
gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro,
l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua
responsabilita', un proprio ufficio di coadiuzione, la cui
composizione e il cui assetto interno devono essere
comunicati al giudice delegato indicando altresi' se e
quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori,
assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni
di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del
medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza
l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle
aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne
conseguono.
4-bis. Non possono assumere l'ufficio di amministratore
giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali
sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado con magistrati addetti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il magistrato che
conferisce l'incarico, nonche' coloro i quali hanno con
tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si
intende per frequentazione assidua quella derivante da una
relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia
stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca
confidenza, nonche' il rapporto di frequentazione tra
commensali abituali.
5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di
pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai
compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di
provvedere alla gestione, alla custodia e alla
conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli
eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del
giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi.
6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al
giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero
formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza
nel corso della sua gestione.
7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il
tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o
d'ufficio, puo' disporre in ogni tempo la revoca
dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello
stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca
e' disposta dalla medesima Agenzia.
8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso
della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il
conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.
9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento
previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di
seconda fascia dello Stato.
Art. 35.1. Dichiarazione di incompatibilita'
1. L'amministratore giudiziario, al momento
dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni
dalla comunicazione della nomina, deposita presso la
cancelleria dell'ufficio giudiziario conferente l'incarico
una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di
incompatibilita' di cui all'articolo 35, comma 4-bis. In
caso di violazione della disposizione di cui al periodo
precedente il tribunale provvede d'urgenza alla
sostituzione del soggetto nominato. Il tribunale provvede
allo stesso modo nel caso in cui, dalla dichiarazione
depositata, emerga la sussistenza di una causa di
incompatibilita'. In caso di dichiarazione di circostanze
non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto
iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala
all'organo competente dell'ordine o del collegio
professionale ai fini della valutazione di competenza in
ordine all'esercizio dell'azione disciplinare e al
presidente della Corte di appello affinche' dia notizia
della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.
2. Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve
comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2,
l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o
convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.
76, parentela entro il terzo grado o affinita' entro il
secondo grado o frequentazione assidua con magistrati,
giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello
nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale e'
pendente il procedimento.
3. Il coadiutore nominato dall'amministratore
giudiziario a norma dell'articolo 35, comma 4, redige la
dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 e la consegna
all'amministratore giudiziario entro due giorni dal momento
in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso,
prima di dare inizio alla sua attivita'. L'amministratore
giudiziario entro i due giorni successivi provvede a
depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore.
Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla
dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di
incompatibilita', l'amministratore giudiziario non puo'
avvalersi del coadiutore nominato.
4. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
con cui il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia attesta la
piena funzionalita' dei sistemi in relazione a quanto
previsto dai commi 1, 2 e 3, il deposito della
dichiarazione prevista dai predetti commi ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.".
 
Art. 93
Pubblicita' del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
 
Art. 94
Effetti della presentazione della domanda di concordato

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'.
6. Il tribunale puo' autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita'.
 
Art. 95

Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche
amministrazioni

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta la qualita' di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
 
Art. 96

Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al
concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonche' da 153 a 162.
 
Art. 97
Contratti pendenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2. L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

Note all'art. 97:

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 139, della
legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza):
"139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente
procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base
dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato
elaborate da soggetti specializzati. Quando non e'
possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla
vendita sulla base di una stima effettuata da un perito
scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni
successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di
mancato accordo nel predetto termine, da un perito
indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno
tre operatori esperti, previamente comunicati
all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza
vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione. Il perito e'
indipendente quando non e' legato al concedente da rapporti
di natura personale o di lavoro tali da compromettere
l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o
ricollocazione il concedente si attiene a criteri di
celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita'
tali da consentire l'individuazione del migliore offerente
possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.".
 
Art. 98
Prededuzione nel concordato preventivo

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.
 
Art. 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del
concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, puo' chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
2. La richiesta puo' avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.
3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attivita' aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e' necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale.
4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
5. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:
a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).
 
Art. 100
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale puo' autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilita' antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione.
2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
 
Art. 101

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo
o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.
 
Art. 102
Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Note all'art. 102:

- Per il testo dell'articolo 2467 del codice civile
vedi note all'articolo 383 del presente decreto
legislativo.
- Si riporta il testo dell'art. 2497-quinquies del
codice civile:
"Art. 2497-quinquies. Finanziamenti nell'attivita' di
direzione e coordinamento.
Ai finanziamenti effettuati a favore della societa' da
chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei
suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si
applica l'articolo 2467.".
 
Art. 103
Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
 
Art. 104
Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
 
Art. 105
Operazioni e relazione del commissario

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
 
Art. 106

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso
della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori e' eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
 
Art. 107
Voto dei creditori

1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione e' allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Note all'art. 107:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali
nel periodo feriale):
"Art. 1. Il decorso dei termini processuali relativi
alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e'
sospeso di diritto dal 1°(gradi) al 31 agosto di ciascun
anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo
di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine
stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura
penale.".
 
Art. 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati

1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
 
Art. 109
Maggioranza per l'approvazione del concordato

1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
2. Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da questo controllate, le societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
 
Art. 110
Adesioni alla proposta di concordato

1. All'esito della votazione e' redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione e' allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.
2. La relazione e' depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
 
Art. 111
Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.
 
Art. 112
Giudizio di omologazione

1. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.
 
Art. 113
Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.
 
Art. 114
Cessioni dei beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi' al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicita' semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Note all'art. 114:

Per il testo degli articoli 35, 35.1 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi note all'articolo
92 del presente decreto legislativo.
- Si riporta il testo dell'articolo 35.2 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"Art. 35.2. Vigilanza
1. I sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia assicurano al presidente della Corte di
appello la possibilita' di estrarre, anche in forma
massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo
35.1, dalle quali deve essere possibile rilevare almeno i
seguenti dati:
a) il nome del giudice che ha assegnato l'incarico e
la sezione di appartenenza;
b) il nome dell'ausiliario e la tipologia
dell'incarico conferitogli;
c) la data di conferimento dell'incarico;
d) il nome del magistrato del distretto con il quale
il professionista incaricato ha dichiarato di essere legato
da uno dei rapporti indicati all'articolo 35.1, comma 2;
e) la natura di tale rapporto.
2. Il presidente della Corte di appello tiene conto
delle risultanze delle dichiarazioni ai fini
dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del
potere di sorveglianza di cui al regio decreto 31 maggio
1946, n. 511.".
 
Art. 115
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilita'. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilita' prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Note all'art. 115:

- Si riporta il testo dell'articolo 2394 del codice
civile:
"Art. 2394. Responsabilita' verso i creditori sociali.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della societa' non
impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori
sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne
ricorrono gli estremi.".
 
Art. 116
Trasformazione, fusione o scissione

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della societa' debitrice, la validita' di queste puo' essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.
2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le societa' interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.
4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

Note all'art. 116:

- Si riporta il testo degli articoli 2500-bis,
2504-quater e 2506-ter del codice civile:
"Art. 2500-bis. Invalidita' della trasformazione.
Eseguita la pubblicita' di cui all'articolo precedente,
l'invalidita' dell'atto di trasformazione non puo' essere
pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai partecipanti all'ente
trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione."
"Art. 2504-quater. Invalidita' della fusione.
Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del
secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto
di fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati
dalla fusione."
" Art. 2506-ter. Norme applicabili.
L'organo amministrativo delle societa' partecipanti
alla scissione redige la situazione patrimoniale e la
relazione illustrativa in conformita' agli articoli
2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa. Quando la
scissione si realizza mediante aumento di capitale con
conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione
dell'organo amministrativo menziona, ove prevista,
l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 2343 e
il registro delle imprese presso il quale tale relazione e'
depositata.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la
situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater
e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene
mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli articoli
2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504,
2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma,
2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione
contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla
scissione.".
 
Art. 117
Effetti del concordato per i creditori

1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
 
Art. 118
Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori puo' denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della societa' debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalita' iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Note all'art. 118:

- Si riporta il testo dell'articolo 2560 del codice
civile:
"Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili obbligatori.".
 
Art. 119
Risoluzione del concordato

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
 
Art. 120
Annullamento del concordato

1. Il concordato puo' essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa altra azione di nullita'.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
 
Art. 121
Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.
 
Art. 122
Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;
b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
 
Art. 123
Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
i) quando ne ravvisa l'opportunita', dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalita'.
2. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che ha autorizzato, ne' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.
 
Art. 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;
c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalita' e del suo codice fiscale, nonche' il nome e domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.
 
Art. 125
Nomina del curatore

1. Il curatore e' nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonche' l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e' tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.

Note all'art. 125:

- Per il testo degli articoli 35, 35.1 e 35.2 del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi
note all'articolo 92.
 
Art. 126
Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.
 
Art. 127
Qualita' di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, e' pubblico ufficiale.
 
Art. 128
Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non puo' stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. Il curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo' tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la massa.
 
Art. 129
Esercizio delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore.
2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della societa' o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.
 
Art. 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilita' del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della societa'.
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilita' degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi' riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilita', avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 e' depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilita' penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati e' trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, e' trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
 
Art. 131
Deposito delle somme riscosse

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed e' trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica e' oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalita', condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalita' dei sistemi di trasmissione telematica.

Note all'art. 131:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni ,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario):
"Art. 2. Fondo unico giustizia
1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
denominato: «Fondo unico giustizia», e' gestito da
Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con
il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel «Fondo unico giustizia», con i
relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi:
a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o
garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori
di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti
di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra
attivita' finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale
oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.A., banche
e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti
civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o
non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla
data in cui il procedimento si e' estinto o e' stato
comunque definito o e' divenuta definitiva l'ordinanza di
assegnazione, di distribuzione o di approvazione del
progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione,
dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito
dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006,
n. 5.
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo
rientrano in apposite gestioni separate del «Fondo unico
giustizia»:
a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e
secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme
giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34,
primo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942;
b) fino al momento della distribuzione, le somme
giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio
ricavate nel corso di procedure esecutive per
espropriazione immobiliare;
c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a
risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi
dell'articolo 671 del codice di procedura civile;
d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste
Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in
relazione a procedimenti civili contenziosi.
2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme
di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale
rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al
comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al
50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli
interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del
fallimento e all'assegnatario.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e
gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di
denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui
al comma 2, intestano «Fondo unico giustizia» i titoli, i
valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le
attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo
stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri
operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia
S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico
reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito
internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le
informazioni individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere
dalla data di intestazione di cui al primo periodo,
Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite
alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche
ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni
delle somme sequestrate disposte anteriormente alla
predetta data.
3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai
beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter.
3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, in caso di omessa
intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero
dell'economia e delle finanze applica nei riguardi della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari autori dell'illecito una sanzione
amministrativa pecuniaria nella misura prevista
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento
all'ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente
articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero
la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della
societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri
operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri
previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di
imposta sul valore aggiunto.
4. Sono altresi' intestati «Fondo unico giustizia»
tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia
Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire
le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione
dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del
codice di procedura penale, i relativi utili di gestione,
nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni
confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita'
previsionali di base dello stato di previsione della spesa
del Ministero della giustizia concernenti le spese di
investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di
procedura penale, e' stata decisa dal giudice
dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo
Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
determinata altresi' la remunerazione massima spettante a
titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e
delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta
a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse
intestate «Fondo unico giustizia». Con il decreto di cui al
predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le
modalita' di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo
da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che
formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al
pagamento delle spese di conservazione o amministrazione,
le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme
gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura
delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri
e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo
che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme
necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente
disposte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata
annualmente la misura massima dell'aggio spettante a
Equitalia Giustizia S.p.A.
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1º aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
6-ter. Le modalita' di attuazione dei commi 2-bis e
2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
Con il medesimo decreto e' individuato, relativamente ai
procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti
dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto
tra quelli disponibili sul mercato interbancario per
operazioni analoghe e continuativamente rilevati e
pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve
riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento
finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le
procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma il
differenziale di cui al comma 2-ter e' determinato in
relazione al tasso di interesse attivo gia' riconosciuto.
7. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto al
comma 5, le quote delle risorse intestate «Fondo unico
giustizia», anche frutto di utili della loro gestione
finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30
per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; (28)
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.
7-bis. Le quote minime delle risorse intestate "Fondo
unico giustizia", di cui alle lettere a) e b) del comma 7,
possono essere modificate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessita',
derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del
Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
7-ter. Con riferimento alle somme di cui al comma 2,
lettere c-bis) e c-ter), le quote di cui al comma 7 sono
formate destinando le risorse in via prioritaria al
potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della
giustizia.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e
della giustizia, la percentuale di cui all'alinea del comma
7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo consolidamento dei dati statistici.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura
penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «o alla
devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai
sensi del comma 3-bis dell'articolo 262» sono soppresse.
10. Dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non
devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico
della finanza pubblica.".
 
Art. 132
Integrazione dei poteri del curatore

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 puo' essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.
 
Art. 133
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
2. Se il reclamo e' accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
 
Art. 134
Revoca del curatore

1. Il tribunale puo' in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore e' ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
 
Art. 135
Sostituzione del curatore

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.
 
Art. 136
Responsabilita' del curatore

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformita' alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.
 
Art. 137
Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita' svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. E' in facolta' del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.
 
Art. 138
Nomina del comitato dei creditori

1. Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilita' ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato puo' essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantita' e qualita' dei crediti e avuto riguardo alla possibilita' di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori puo' delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.
 
Art. 139
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu' creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, puo' stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attivita', in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
 
Art. 140

Funzioni e responsabilita' del comitato dei creditori e dei suoi
componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
4. In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
 
Art. 141
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalita' non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato puo' essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.
 
Art. 142
Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
 
Art. 143
Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.
3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.
 
Art. 144

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione
giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilita' che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.
 
Art. 145
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
 
Art. 146
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

Note all'art. 146:

- Si riporta il testo dell'articolo 170 del codice
civile:
"Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi
non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia.".
 
Art. 147
Alimenti ed abitazione del debitore

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore e' proprietario o puo' godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui e' necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non puo' essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.
 
Art. 148
Corrispondenza diretta al debitore

1. Il debitore persona fisica, e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non e' una persona fisica e' consegnata al curatore.
 
Art. 149
Obblighi del debitore

1. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.
 
Art. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
 
Art. 151
Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.
 
Art. 152
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalita' a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima e' superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

Note all'art. 152:

- Si riporta il testo degli articoli 2756 e 2761 del
codice civile:
"Art. 2756. Crediti per prestazioni e spese di
conservazione e miglioramento.
I crediti per le prestazioni e le spese relative alla
conservazione o al miglioramento di beni mobili hanno
privilegio sui beni stessi, purche' questi si trovino
ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi
che hanno diritti sulla cosa, qualora chi ha fatto le
prestazioni o le spese sia stato in buona fede.
Il creditore puo' ritenere la cosa soggetta al
privilegio finche' non e' soddisfatto del suo credito e
puo' anche venderla secondo le norme stabilite per la
vendita del pegno."
"Art. 2761. Crediti del vettore, del mandatario, del
depositario e del sequestratario.
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e
quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno
privilegio sulle cose trasportate finche' queste rimangono
presso di lui.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno
privilegio sulle cose del mandante che il mandatario
detiene per l'esecuzione del mandato.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro
convenzionale a favore del depositario e del sequestratario
hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono
per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del
secondo e del terzo comma.".
 
Art. 153
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalita' del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito e' soddisfatto anche se parzialmente.
4. Se il credito e' garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.
5. Se il credito e' garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonche' alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Note all'art. 153:

- Si riporta il testo degli articoli 2749, 2788 e 2855
del codice civile:
"Art. 2749. Estensione del privilegio.
Il privilegio accordato al credito si estende alle
spese ordinarie per l'intervento nel processo di
esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per
l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli
dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
nei limiti della misura legale fino alla data della
vendita."
"Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.
La prelazione ha luogo anche per gli interessi
dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in
mancanza di questo, alla data della notificazione del
precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale,
fino alla data della vendita."
"Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso
grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle
dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie
occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono
estendere l'ipoteca con patto espresso, purche' sia presa
la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi fa collocare nello stesso
grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la
misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e'
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al
giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualita'; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno
effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento
dell'annata in corso alla data del pignoramento, pero'
soltanto nella misura legale e fino alla data della
vendita.".
Per il testo degli articoli 2756 e 2761 del codice
civile vedi note all'articolo 152 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 154
Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dall'articolo 153, comma 3.
2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
 
Art. 155
Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorche' non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.
 
Art. 156
Crediti infruttiferi

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.
 
Art. 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi gia' effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.
 
Art. 158
Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
 
Art. 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa e' riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Note all'art. 159:

- Si riporta il testo dell'articolo 1866 del codice
civile:
"Art. 1866. Esercizio del riscatto.
Il riscatto della rendita semplice e della rendita
fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che
risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla
base dell'interesse legale.
Le modalita' del riscatto sono stabilite dalle leggi
speciali.".
 
Art. 160
Creditore di piu' coobbligati solidali

1. Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati puo' essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
 
Art. 161
Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio e' sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
 
Art. 162
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
 
Art. 163
Atti a titolo gratuito

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilita', in quanto la liberalita' sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.
 
Art. 164
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della societa' se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della societa' assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attivita' di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
 
Art. 165
Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore puo' domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
 
Art. 166
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Note all'art. 166:

- Si riporta il testo dell'articolo 2645-bis del codice
civile:
"Art. 2645-bis. Trascrizione di contratti preliminari.
1. I contratti preliminari aventi ad oggetto la
conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a
condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di
costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente.
2. La trascrizione del contratto definitivo o di altro
atto che costituisca comunque esecuzione dei contratti
preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che
accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in
forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale
sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto
preliminare.
3. Gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se
entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la
conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro
tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la
trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che
costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o
della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo
comma, numero 2).
4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni
di edifici da costruire o in corso di costruzione devono
indicare, per essere trascritti, la superficie utile della
porzione di edificio e la quota del diritto spettante al
promissario acquirente relativa all'intero costruendo
edificio espressa in millesimi.
5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione e'
eseguita con riferimento al bene immobile per la quota
determinata secondo le modalita' di cui al comma stesso.
Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della
trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali
corrispondenti alle quote di proprieta' predeterminate
nonche' alle relative parti comuni. L'eventuale differenza
di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto
preliminare non produce effetti.
6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si
intende esistente l'edificio nel quale sia stato eseguito
il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle
singole unita', e sia stata completata la copertura.".
 
Art. 167
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.

Note all'art. 167:

- Si riporta il testo dell'articolo 2447-bis del codice
civile:
"Art. 2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico
affare.
La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo siano destinati i
proventi dell'affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni
destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non
possono essere costituiti per un valore complessivamente
superiore al dieci per cento del patrimonio netto della
societa' e non possono comunque essere costituiti per
l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in
base alle leggi speciali.".
 
Art. 168
Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non puo' essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
 
Art. 169

Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone
dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone piu' di due anni prima della data di deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.
 
Art. 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
 
Art. 171
Effetti della revocazione

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o societa' previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

Note all'art. 171:

- Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata
legge 23 novembre 1939, n. 1966:
"Art. 1. Sono societa' fiduciarie e di revisione e sono
soggette alla presente legge quelle che, comunque
denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di
assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi,
l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.
Sono escluse dalla competenza delle societa' di cui al
comma precedente le funzioni di sindaco di societa'
commerciale, di curatore di fallimento e di perito
giudiziario in materia civile e penale e in genere le
attribuzioni di carattere strettamente personale riservate
dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti negli albi
professionali e speciali.
Le norme della presente legge si applicano anche alle
societa' estere le quali, mediante succursali o stabili
rappresentanze nel territorio del Regno, svolgano alcuna
delle attivita' prevedute dal primo comma di questo
articolo."
 
Art. 172
Rapporti pendenti

1. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.
7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.
 
Art. 173
Contratti preliminari

1. Il curatore puo' sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non e' opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalita' stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.
4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla meta' dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Note all'art. 173:

- Si riporta il testo dell'articolo 2932 del codice
civile:
"Art. 2932. Esecuzione specifica dell'obbligo di
concludere un contratto.
Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non
adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia
possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una
sentenza che produca gli effetti del contratto non
concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la
costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la
domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha
proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta
nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora
esigibile.".
Per il testo dell'articolo 2645-bis del codice civile
vedi note all'articolo 166.
- Si riporta il testo dell'articolo 2775-bis del codice
civile:
"Art. 2775-bis. Credito per mancata esecuzione di
contratti preliminari.
Nel caso di mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis, i
crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno
privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto
preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non
siano cessati al momento della risoluzione del contratto
risultante da atto avente data certa, ovvero al momento
della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di
condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione
del pignoramento o al momento dell'intervento
nell'esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non e' opponibile ai creditori garantiti
da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario
acquirente per l'acquisto del bene immobile nonche' ai
creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo
2825-bis.".
 
Art. 174
Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Note all'art. 174:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n.
210):
"Art. 5. Applicabilita' della disciplina.
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si
applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
immediato della proprieta' o di altro diritto reale di
godimento di immobili per i quali il permesso di costruire
o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato
richiesto successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele
previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e'
nulla e deve intendersi come non apposta.".
 
Art. 175
Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volonta' di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualita' soggettiva della parte nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' stata motivo determinante del consenso.
 
Art. 176
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L'apertura della liquidazione giudiziale della societa' determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, puo' decidere di subentrare nel contratto in luogo della societa', assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore puo' trattenere i proventi dell'affare e puo' insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.

Note all'art. 176:

- Per il testo dell'articolo 2447-bis vedi note
all'articolo 167 del presente decreto legislativo.
- Si riporta il testo dell'articolo 2447-decies del
codice civile:
"Art. 2447-decies. Finanziamento destinato ad uno
specifico affare.
Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico
affare ai sensi della lettera b) del primo comma
dell'articolo 2447-bis puo' prevedere che al rimborso
totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via
esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell'operazione che consenta di
individuarne lo specifico oggetto; le modalita' ed i tempi
di realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
b) il piano finanziario dell'operazione, indicando la
parte coperta dal finanziamento e quella a carico della
societa';
c) i beni strumentali necessari alla realizzazione
dell'operazione;
d) le specifiche garanzie che la societa' offre in
ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di
corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui
delegato, puo' effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rimborso del
finanziamento e le modalita' per determinarli;
g) le eventuali garanzie che la societa' presta per il
rimborso di parte del finanziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla
piu' e' dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono patrimonio
separato da quello della societa', e da quello relativo ad
ogni altra operazione di finanziamento effettuata ai sensi
della presente disposizione, a condizione:
a) che copia del contratto sia depositata per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
b) che la societa' adotti sistemi di incasso e di
contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i
proventi dell'affare ed a tenerli separati dal restante
patrimonio della societa'.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui
proventi, sui frutti di essi e degli investimenti
eventualmente effettuati in attesa del rimborso al
finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali; alle medesime condizioni, delle
obbligazioni nei confronti del finanziatore risponde
esclusivamente il patrimonio separato, salva l'ipotesi di
garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della societa', sino al rimborso del
finanziamento, o alla scadenza del termine di cui al
secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati
alla realizzazione dell'operazione possono esercitare
esclusivamente azioni conservative a tutela dei loro
diritti.
Se il fallimento della societa' impedisce la
realizzazione o la continuazione dell'operazione cessano le
limitazioni di cui al comma precedente, ed il finanziatore
ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito,
al netto delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle
leggi vigenti, il finanziamento non puo' essere
rappresentato da titoli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai
proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto
comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei
proventi e dei vincoli relativi ai beni.".
 
Art. 177
Locazione finanziaria

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di societa' autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
 
Art. 178
Vendita con riserva di proprieta'

1. Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che puo' essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.
 
Art. 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore puo' chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
 
Art. 180
Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita e' gia' stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore puo' riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreche' egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
 
Art. 181
Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura e' versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio e' sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o e' ammessa al passivo nel caso contrario.
 
Art. 182
Associazione in partecipazione

1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non e' assorbita dalle perdite a suo carico.
3. L'associato e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'articolo 260.
 
Art. 183
Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attivita' compiuta dopo l'apertura della procedura e' soddisfatto in prededuzione.
 
Art. 184
Contratto di affitto di azienda

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
 
Art. 185
Contratto di locazione di immobili

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo', previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
 
Art. 186
Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualita' soggettiva dello stesso appaltatore e' stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
 
Art. 187
Contratto di assicurazione

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto puo' determinare un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore e' soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Note all'art. 187:

- Si riporta il testo dell'articolo 1898 del codice
civile:
"Art. 1898. Aggravamento del rischio.
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso
all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in
modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e
fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della
conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un
premio piu' elevato.
L'assicuratore puo' recedere dal contratto, dandone
comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal
giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo
conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se
l'aggravamento e' tale che l'assicuratore non avrebbe
consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici
giorni, se l'aggravamento del rischio e' tale che per
l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo
di assicurazione in corso al momento in cui e' comunicata
la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i
termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,
l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del
rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al
momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta e'
ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito
nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il
maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto
stesso.".
 
Art. 188
Contratto di edizione

1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.
 
Art. 189
Rapporti di lavoro subordinato

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine puo' essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti.
3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilita' di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza puo' in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilita', elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di piu' istanze, dal deposito dell'ultima di queste, puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attivita' o di trasferimento dell'azienda. Il termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine cosi' prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano gia' cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti e' stata disposta la proroga, e' riconosciuta un'indennita' non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilita', che e' ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.
5. Trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto puo' essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.
d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennita' di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, e' considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che e' dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, e' ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facolta' di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo.

Note all'art. 189:

- Si riporta il testo dell'articolo 2119 del codice
civile:
"Art. 2119. Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto e' a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di
lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita'
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione
coatta amministrativa dell'azienda.".
- Si riporta il testo dell' articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri
eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il
recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei
lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun
soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'eta', del
carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle
modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere
comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione competente, alla Commissione
regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte .
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure .
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.".
- Per il testo dell'articolo 24 della citata legge 23
luglio 1991, n. 223, vedi note all'articolo 368 del
presente decreto legislativo.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e
dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e
dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento):
"Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali
aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unita'
produttiva, nell'ambito:
a);
b) delle associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita'
produttiva.
Nell'ambito delle aziende con piu' unita' produttive le
rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
"Art. 2. Ammortizzatori sociali
1. - 30. Omissis.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013, e'
dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41
per cento (41) del massimale mensile di ASpI per ogni
dodici mesi di anzianita' aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell'anzianita' aziendale sono compresi i
periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo
indeterminato, se il rapporto e' proseguito senza soluzione
di continuita' o se comunque si e' dato luogo alla
restituzione di cui al comma 30.
32. - 72. Omissis.".
 
Art. 190
Trattamento NASpI

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Note all'art. 190:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
"Art. 3. Requisiti
1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione e che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti
l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici
settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro
effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei
dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di
disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che
hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi
di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.".
 
Art. 191
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Note all'art. 191:

- Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee):
"Art. 47. Trasferimenti di azienda.
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo
2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente
ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione,
l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei
termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo
qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi
aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita';
b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
5. Qualora il trasferimento riguardi o imprese nei
confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del
codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni
di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi'
prevedere che il trasferimento non riguardi il personale
eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in
tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del
codice civile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21
febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano
"Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO
2015):
"Art. 11. Misure per favorire la risoluzione di crisi
aziendali e difendere l'occupazione
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono
inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa'
finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami
d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese
sottoposte a fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
per l'acquisto le societa' cooperative costituite da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla
procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della
vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2,
costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche'
dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n.
92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non
passano alle dipendenze della societa' cooperativa.
3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice
civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui
si applicano le norme sulle societa' a responsabilita'
limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari
si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le
parole: «per un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le
seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui,
essendo stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, tale cessione non sia ancora
realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di
una specifica relazione del commissario straordinario,
l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa».
3-quater.
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando
gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni
discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai
sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
fini della legittimita' della vendita.»".
 
Art. 192
Clausola arbitrale

1. Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non puo' essere proseguito.
 
Art. 193
Sigilli

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non e' possibile procedere immediatamente al loro inventario.
2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.
4. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

Note all'art. 193:

- Si riporta il testo dell'articolo 758 del codice di
procedura civile:
"Art. 758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e
cose deteriorabili.
Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i
sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro
che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo
verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo'
ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un
commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.".
 
Art. 194

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra
documentazione

1. Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
 
Art. 195
Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attivita' compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
 
Art. 196
Inventario di altri beni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, puo', sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se gia' costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprieta' del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtu' di un titolo opponibile al curatore.
 
Art. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.
 
Art. 198

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o
mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 39.
 
Art. 199
Fascicolo della procedura

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
 
Art. 200
Avviso ai creditori
e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
 
Art. 201
Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonche' le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.
3. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonche' le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.
4. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito e' considerato chirografario.
5. Se e' omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
8. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e' soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Note all'art. 201:

- Si riporta il testo degli articoli 20 e 22 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 20. Validita' ed efficacia probatoria dei
documenti informatici
1.
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito
della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo
2702 del Codice civile quando vi e' apposta una firma
digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una
firma elettronica avanzata o, comunque, e' formato, previa
identificazione informatica del suo autore, attraverso un
processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi
dell'articolo 71 con modalita' tali da garantire la
sicurezza, integrita' e immodificabilita' del documento e,
in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilita'
all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma
scritta e il suo valore probatorio sono liberamente
valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche
di sicurezza, integrita' e immodificabilita'. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle Linee
guida.
1-ter. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica
qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare
di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria.
1-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti il
deposito degli atti e dei documenti in via telematica
secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di
processo telematico.
2.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la
trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione,
la riproduzione e la validazione dei documenti informatici,
nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica, sono
stabilite con le Linee guida.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a
garantire l'integrita', la disponibilita' e la riservatezza
delle informazioni contenute nel documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle Linee guida."
"Art. 22. Copie informatiche di documenti analogici
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo
20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di
un documento analogico e' prodotta mediante processi e
strumenti che assicurano che il documento informatico abbia
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o
attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano
adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza
della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, secondo le Linee guida.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se
la loro conformita' all'originale non e' espressamente
disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2418 del codice
civile:
"Art. 2418. Obblighi e poteri del rappresentante
comune.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti,
tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
societa' e assistere alle operazioni di sorteggio delle
obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea
dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche
nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della
societa' debitrice.".
Il testo dell'articolo 1 della citata legge 7 ottobre
1969, n. 742, vedi note all'articolo 9 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 202
Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.
 
Art. 203
Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.
 
Art. 204
Formazione ed esecutivita' dello stato passivo

1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
 
Art. 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
 
Art. 206
Impugnazioni

1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo puo' essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione e' proposta nei confronti del curatore.
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione e' rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione e' proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, puo' proporre impugnazione incidentale anche se e' per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.
5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsita', dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
 
Art. 207
Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.
8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far parte del collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessita' di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.
16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Note all'art. 207:

- Per il testo dell'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742, vedi note all'articolo 9 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 208
Domande tardive

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessita' della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, puo' prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.
2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore da' avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori gia' ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.
 
Art. 209
Previsione di insufficiente realizzo

1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
 
Art. 210
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, puo' modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento e' soggetto a forme di pubblicita' legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Note all'art. 210:

- Si riporta il testo dell'articolo 621 del codice di
procedura civile:
"Art. 621. Limiti della prova testimoniale.
Il terzo opponente non puo' provare con testimoni il
suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o
nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del
diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1706 del codice
civile:
"Art. 1706. Acquisti del mandatario.
Il mandante puo' rivendicare le cose mobili acquistate
per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio,
salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del
possesso di buona fede.
Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili
o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario
e' obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso
d'inadempimento, si osservano le norme relative
all'esecuzione dell'obbligo di contrarre.".
 
Art. 211
Esercizio dell'impresa del debitore

1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione puo' derivare un grave danno, purche' la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio.
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunita' di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attivita'. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.
7. Il tribunale puo' ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunita', con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.
10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non puo' partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.

Note all'art. 211:

- Si riporta il testo dell'articolo 110 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
"Art. 110. Procedure di affidamento in caso di
fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e
misure straordinarie di gestione
1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei
lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia'
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato
all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita' aziendale, su autorizzazione del
giudice delegato, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di
concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa
fallita o ammessa al concordato con continuita' aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuita'
aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di
altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con
cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato
a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, puo' eseguire i contratti gia'
stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo'
subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita'
che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di
un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere
generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica,
nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa
concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse
necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso
della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non
sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti
casi:
a) se l'impresa non e' in regola con i pagamenti delle
retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non e' in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo
32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in
materia di misure straordinarie di gestione di imprese
nell'ambito della prevenzione della corruzione.".
 
Art. 212
Affitto dell'azienda o di suoi rami

1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della piu' proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
2. La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilita' del piano di prosecuzione delle attivita' imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che puo' essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.
4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario puo' essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale puo' esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilita' della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

Note all'art. 212:

- Si riporta il testo degli articoli 2112, 2556 e 2560
del codice civile:
"Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276."
"Art. 2556. Imprese soggette a registrazione.
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il
godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto,
salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o
per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o
per scrittura privata autenticata, devono essere depositati
per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di
trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante."
"Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non e' liberato dai debiti, inerenti
all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al
trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde
dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se
essi risultano dai libri contabili obbligatori.".
 
Art. 213
Programma di liquidazione.

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
3. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
5. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessita', questo termine puo' essere differito a sette anni dal giudice delegato.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione.
7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore.
 
Art. 214
Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 216, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.
3. Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilita' dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore puo' procedere altresi' alla cessione delle attivita' e delle passivita' dell'azienda o dei suoi rami, nonche' di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilita' dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto e' liberato se paga in buona fede al cedente.
6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario.
7.Il curatore puo' procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o piu' societa', eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilita' dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della societa' che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
8. Il pagamento del prezzo puo' essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Note all'art. 214:

- Per il testo degli articoli 2556 e 2560 del codice
civile vedi note all'articolo 212.
 
Art. 215

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a
riscuotere crediti

1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
 
Art. 216
Modalita' della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
3. Il giudice delegato puo' disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e puo' disporre anche ulteriori forme di pubblicita' idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.
7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne da' notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

Note all'art. 216:

- Si riporta il testo degli articoli 161 e 173-bis
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile:
"Art. 161. Giuramento dell'esperto e dello stimatore.
L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo
568 ultimo comma del Codice presta giuramento di bene e
fedelmente procedere alle operazioni affidategli.
L'ufficiale giudiziario che per la stima delle cose da
pignorare si avvale dell'opera di uno stimatore, prima che
questi incominci le sue operazioni, deve raccoglierne il
giuramento di bene e fedelmente procedere alla stima.
Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal
giudice o dall'ufficiale giudiziario e' calcolato sulla
base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita
non possono essere liquidati acconti in misura superiore al
cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del
valore di stima. "
"Art. 173-bis. Contenuto della relazione di stima e
compiti dell'esperto.
L'esperto provvede alla redazione della relazione di
stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini
e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
occupato da terzi, del titolo in base al quale e' occupato,
con particolare riferimento alla esistenza di contratti
registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalita', vincoli o oneri, anche di
natura condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a
carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello
stesso o i vincoli connessi con il suo carattere
storico-artistico;
5) l'esistenza di formalita', vincoli e oneri, anche di
natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque
risulteranno non opponibili all'acquirente;
6) la verifica della regolarita' edilizia e urbanistica
del bene nonche' l'esistenza della dichiarazione di
agibilita' dello stesso previa acquisizione o aggiornamento
del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla
vigente normativa;
7) in caso di opere abusive, il controllo della
possibilita' di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la
verifica sull'eventuale presentazione di istanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in
forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato
del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo
in sanatoria e le eventuali oblazioni gia' corrisposte o da
corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini
della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero
dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per
il conseguimento del titolo in sanatoria;
8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da
censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione
da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore
pignorato sia di proprieta' ovvero derivante da alcuno dei
suddetti titoli;
9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse
di gestione o di manutenzione, su eventuali spese
straordinarie gia' deliberate anche se il relativo debito
non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non
pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della
perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari
relativi al bene pignorato.
L'esperto, prima di ogni attivita', controlla la
completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo
comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice
quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se
non costituito, almeno trenta giorni prima dell'udienza
fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e'
possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.
Le parti possono depositare all'udienza note alla
relazione purche' abbiano provveduto, almeno quindici
giorni prima, ad inviare le predette note al perito,
secondo le modalita' fissate al terzo comma; in tale caso
l'esperto interviene all'udienza per rendere i
chiarimenti.".
- Si riporta il testo degli articoli 569, 574, 585 e
587 del codice di procedura civile:
"Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita.
A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il
giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo
567, nomina l'esperto che presta giuramento in cancelleria
mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra la
data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non
possono decorrere piu' di novanta giorni. Salvo quanto
disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni
prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori
gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un
atto, sottoscritto personalmente dal creditore e
previamente notificato al debitore esecutato, nel quale e'
indicato l'ammontare del residuo credito per cui si
procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio
di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese
sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della
liquidazione della somma di cui al primo comma
dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato
nell'importo indicato nell'atto di precetto o di
intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e
delle spese successive.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il
tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a
pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la
vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta
giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,
l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi
giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo
dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara
tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita'
possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta'
rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568.
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo
che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o
per il sollecito svolgimento della procedura, che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi
previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non
sono comparsi."
"Art. 574. Provvedimenti relativi alla vendita.
Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla
vendita, dispone con decreto il modo del versamento del
prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro
il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e'
avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto
che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col
decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione
puo' autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta,
ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a
condizione che sia prestata una fideiussione, autonoma,
irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche,
societa' assicuratrici o intermediari finanziari che
svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa' di revisione per un
importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di
vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria
professionale alla quale deve appartenere il soggetto che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del periodo
precedente. La fideiussione e' rilasciata a favore della
procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile
entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui
all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonche' del
risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile;
la fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista
delegato su autorizzazione del giudice.
Si applica anche a questa forma di vendita la
disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non e' depositato a norma del decreto di
cui al primo comma, il giudice provvede a norma
dell'articolo 587."
"Art. 585. Versamento del prezzo.
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e
nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a
norma dell'articolo 576 , e consegnare al cancelliere il
documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore
ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad
assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice
dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il
versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e
per la soddisfazione degli altri creditori che potranno
risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
seguito di contratto di finanziamento che preveda il
versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul
medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di
trasferimento deve essere indicato tale atto ed il
conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la
trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione
dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata."
"Art. 587. Inadempienza dell'aggiudicatario.
Se il prezzo non e' depositato nel termine stabilito,
il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la
decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della
cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo
incanto. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non
ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il
giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato
immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;
il decreto e' attuato dal custode a norma dell'articolo
560, quarto comma.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli
576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla
cauzione confiscata, risulta inferiore a quello
dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e'
tenuto al pagamento della differenza.".
 
Art. 217
Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato puo' impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita puo' consentire, con elevato grado di probabilita', il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
 
Art. 218

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni
industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.
 
Art. 219
Procedimento di distribuzione della somma ricavata

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.
 
Art. 220
Procedimento di ripartizione

1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonche', qualora l'entita' del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.
2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonche' le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.
 
Art. 221
Ordine di distribuzione delle somme

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
 
Art. 222
Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalita' di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
 
Art. 223
Conti speciali

1. La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonche' dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare e' costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Note all'art. 223:

- Si riporta il testo dell'articolo 812 del codice
civile:
"Art. 812. Distinzione dei beni.
Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi
d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni,
anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere
tutto cio' che naturalmente o artificialmente e'
incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla
riva o all'alveo o sono destinati ad esserlo in modo
permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni.".
 
Art. 224
Crediti assistiti da prelazione

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
 
Art. 225
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause ad essi non imputabili.
 
Art. 226
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme gia' distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda e' dipeso da causa non imputabile, puo' chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.
 
Art. 227
Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta quando la sentenza non e' passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
 
Art. 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
 
Art. 229
Restituzione di somme riscosse

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
 
Art. 230
Pagamento ai creditori

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.
 
Art. 231
Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attivita' di gestione della procedura, delle modalita' con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.
 
Art. 232
Ripartizione finale

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si e' ancora verificata ovvero se il provvedimento non e' ancora passato in giudicato, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perche', verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, puo' disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca gia' indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
5. Il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.
 
Art. 233
Casi di chiusura

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui e' stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.
2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di societa' di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attivita' o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di societa' e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.
3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della societa' nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.
 
Art. 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese.
 
Art. 235
Decreto di chiusura

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45.
2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.
 
Art. 236
Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.
 
Art. 237
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che la liquidazione giudiziale gia' chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza e' pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
 
Art. 238
Concorso dei vecchi e nuovi creditori

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
 
Art. 239
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.
 
Art. 240
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta dal debitore la contabilita' e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non puo' essere presentata dal debitore, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore e' ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.
2. La proposta inoltre puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la societa' in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.
4. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.
 
Art. 241
Esame della proposta e comunicazione ai creditori

1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.
2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato puo' ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.
 
Art. 242
Concordato nel caso di numerosi creditori

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.
 
Art. 243
Voto nel concordato

1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta e' presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da questo controllate, le societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Note all'art. 243:

- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
"Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate.
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.".
 
Art. 244
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
4. Quando il giudice delegato dispone il voto su piu' proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.
 
Art. 245
Giudizio di omologazione

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito puo' risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.
 
Art. 246
Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
 
Art. 247
Reclamo

1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.
8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte provvede con decreto motivato.
12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
 
Art. 248
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
 
Art. 249
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato.
4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.
 
Art. 250
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento e' regolato dall'articolo 41. Ad esso e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.
 
Art. 251
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo o che e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed e' provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
 
Art. 252
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie gia' iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno gia' riscosso.
4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
 
Art. 253
Nuova proposta di concordato

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
 
Art. 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della societa' in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
 
Art. 255
Azioni di responsabilita'

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Note all'art. 255:

- Per il testo dell'articolo 2394 del codice civile
vedi note all'articolo 115 del presente decreto
legislativo.
- Per il testo dell'articolo 2476 del codice civile
vedi note all'articolo 378 del presente decreto
legislativo.
- Per il testo dell'articolo 2497 del codice civile
vedi note all'articolo 2 del presente decreto legislativo.
 
Art. 256
Societa' con soci a responsabilita' illimitata

1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non puo' essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura e' gia' stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza puo' essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una societa', risulta che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui l'imprenditore o la societa' e' socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonche' il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.

Note all'art. 256:

- Per i capi III, IV e VI del libro V del codice civile
vedi note all'articolo 2.
 
Art. 257
Liquidazione giudiziale della societa' e dei soci

1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della societa', sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della societa' puo' esercitare l'azione sociale di responsabilita' nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
 
Art. 258

Effetti sulla societa' dell'apertura della liquidazione giudiziale
nei confronti dei soci

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della societa'.
 
Art. 259

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori
collettivi non societari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.
 
Art. 260
Versamenti dei soci a responsabilita' limitata

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.

Note all'art. 260:

- Si riporta il testo dell'articolo 645 del codice di
procedura civile:
"Art. 645. Opposizione.
L'opposizione si propone davanti all'ufficio
giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il
decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei
luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente
l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso
dell'opposizione al cancelliere affinche' ne prenda nota
sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge
secondo le norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis,
terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la
comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla
scadenza del termine minimo a comparire.".
 
Art. 261

Liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata:
polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di societa' a responsabilita' limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
 
Art. 262
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.

Note all'art. 262:

- Per il testo dell'articolo 2447-bis del codice civile
vedi note all'articolo 167 del presente decreto
legislativo.
- Si riporta il testo dell'articolo 2447-ter del codice
civile:
"Art. 2447-ter. Deliberazione costitutiva del
patrimonio destinato.
La deliberazione che ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad
uno specifico affare deve indicare:
a) l'affare al quale e' destinato il patrimonio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale
patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui risulti la
congruita' del patrimonio rispetto alla realizzazione
dell'affare, le modalita' e le regole relative al suo
impiego, il risultato che si intende perseguire e le
eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le modalita' di
controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati
dell'affare;
e) la possibilita' di emettere strumenti finanziari di
partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei
diritti che attribuiscono;
f) la nomina di un revisore legale o di una societa' di
revisione legale per la revisione dei conti dell'affare,
quando la societa' non e' gia' assoggettata alla revisione
legale;
g) le regole di rendicontazione dello specifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la
deliberazione di cui al presente articolo e' adottata
dall'organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.".
 
Art. 263

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di
separatezza

1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della societa' o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa', in quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della societa' nei casi di responsabilita' sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa' medesima, il curatore puo' proporre l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della societa'.

Note all'art. 263:

- Si riporta il testo dell'articolo 2447-quinquies del
codice civile:
"Art. 2447-quinquies. Diritti dei creditori.
Decorso il termine di cui al secondo comma del
precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto,
i creditori della societa' non possono far valere alcun
diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare ne',
salvo che per la parte spettante alla societa', sui frutti
o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni
mobili iscritti in pubblici registri, la disposizione del
precedente comma non si applica fin quando la destinazione
allo specifico affare non e' trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo
2447-ter non disponga diversamente, per le obbligazioni
contratte in relazione allo specifico affare la societa'
risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta
salva tuttavia la responsabilita' illimitata della societa'
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare
debbono recare espressa menzione del vincolo di
destinazione; in mancanza ne risponde la societa' con il
suo patrimonio residuo.".
Per il testo dell'articolo 2394 del codice civile vedi
note all'articolo 255 del presente decreto legislativo.
 
Art. 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

1. Il curatore puo' compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della societa' previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione puo' prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.

Note all'art. 264:

- Si riporta il testo degli articoli 2377, 2378, 2379,
2379-bis, 2379-ter e 2479-ter del codice civile:
"Art. 2377. Annullabilita' delle deliberazioni.
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformita'
della legge e dell'atto sostitutivo, vincolano tutti i
soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti.
Le deliberazioni che non sono prese in conformita'
della legge o dello statuto possono essere impugnate dai
soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli
amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal
collegio sindacale.
L'impugnazione puo' essere proposta dai soci quando
possiedono tante azioni aventi diritto di voto con
riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche
congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto puo'
ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste
percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle
azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale
indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi
di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa
hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato
dalla non conformita' della deliberazione alla legge o allo
statuto.
La deliberazione non puo' essere annullata:
1) per la partecipazione all'assemblea di persone non
legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
2) per l'invalidita' di singoli voti o per il loro
errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di
conteggio siano stati determinanti ai fini del
raggiungimento della maggioranza richiesta;
3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale,
salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli
effetti e della validita' della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno
sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data
della deliberazione, ovvero, se questa e' soggetta ad
iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni
dalla data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto
a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio
di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilita'.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non puo' aver luogo,
se la deliberazione impugnata e' sostituita con altra presa
in conformita' della legge e dello statuto. In tal caso il
giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a
carico della societa', e sul risarcimento dell'eventuale
danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base
della deliberazione sostituita.
Art. 2378. Procedimento d'impugnazione .
L'impugnazione e' proposta con atto di citazione
davanti al tribunale del luogo dove la societa' ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi
possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle
azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di
procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno
a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto
numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca
del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della
deliberazione, non puo' pronunciare l'annullamento e
provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove
richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito,
anche in copia, della citazione, l'impugnante puo' chiedere
la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso
di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del
tribunale, omessa la convocazione della societa' convenuta,
provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve
altresi' contenere la designazione del giudice per la
trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti
al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza
per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti
emanati con il decreto, nonche' la fissazione del termine
per la notificazione alla controparte del ricorso e del
decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di
merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede
valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il
ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la
societa' dalla sospensione dell'esecuzione della
deliberazione; puo' disporre in ogni momento che i soci
opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale
risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo
ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione
eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla
deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia
realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima
deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi
comprese le domande proposte ai sensi del quarto comma
dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e
decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto
comma del presente articolo, la trattazione della causa di
merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel sesto
comma dell'articolo 2377.
I dispositivi del provvedimento di sospensione e della
sentenza che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese.
Art. 2379. Nullita' delle deliberazioni.
Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di
mancanza del verbale e di impossibilita' o illiceita'
dell'oggetto la deliberazione puo' essere impugnata da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua
iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la
deliberazione vi e' soggetta, o dalla trascrizione nel
libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione
non e' soggetta ne' a iscrizione ne' a deposito. Possono
essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che
modificano l'oggetto sociale prevedendo attivita' illecite
o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma
l'invalidita' puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la
convocazione non si considera mancante nel caso
d'irregolarita' dell'avviso, se questo proviene da un
componente dell'organo di amministrazione o di controllo
della societa' ed e' idoneo a consentire a coloro che hanno
diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti
della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale
non si considera mancante se contiene la data della
deliberazione e il suo oggetto ed e' sottoscritto dal
presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio
d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal
segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e
ottavo comma dell'articolo 2377.
Art. 2379-bis. Sanatoria della nullita'.
L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata
convocazione non puo' essere esercitata da chi anche
successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo
svolgimento dell'assemblea.
L'invalidita' della deliberazione per mancanza del
verbale puo' essere sanata mediante verbalizzazione
eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione
ha effetto dalla data in cui e' stata presa, salvi i
diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la
deliberazione .
Art. 2379-ter. Invalidita' delle deliberazioni di
aumento o di riduzione del capitale e della emissione di
obbligazioni.
Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa
dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai
sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni
non puo' essere proposta dopo che siano trascorsi
centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione,
novanta giorni dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione e'
stata anche parzialmente eseguita.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'invalidita' della deliberazione di
aumento del capitale non puo' essere pronunciata dopo che a
norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro
delle imprese l'attestazione che l'aumento e' stato anche
parzialmente eseguito; l'invalidita' della deliberazione di
riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o della
deliberazione di emissione delle obbligazioni non puo'
essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata
anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno
eventualmente spettante ai soci e ai terzi."
" Art. 2479-ter. Invalidita' delle decisioni dei soci.
Le decisioni dei soci che non sono prese in conformita'
della legge o dell'atto costitutivo possono essere
impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun
amministratore e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni
dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunita' e
ne sia fatta richiesta dalla societa' o da chi ha proposto
l'impugnativa, puo' assegnare un termine non superiore a
centottanta giorni per l'adozione di una nuova decisione
idonea ad eliminare la causa di invalidita'.
Qualora possano recare danno alla societa', sono
impugnabili a norma del precedente comma le decisioni
assunte con la partecipazione determinante di soci che
hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della societa'.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre
anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del
primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale
prevedendo attivita' impossibili o illecite (1).
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377,
primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378,
2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.".
 
Art. 265
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della societa'

1. La proposta di concordato per la societa' sottoposta a liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Note all'art. 265:

- Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice
civile:
"Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle
modificazioni.
Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l'iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni
richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero,
ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto
soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.".
 
Art. 266
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della societa'

1. Salvo patto contrario, il concordato della societa' ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilita' illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
 
Art. 267
Concordato del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
 
Art. 268
Liquidazione controllata

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. La domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.
3. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Note all'art. 268:

- Si riporta il testo dell'articolo 545 del codice di
procedura civile:
"Art. 545. Crediti impignorabili.
Non possono essere pignorati i crediti alimentari,
tranne che per cause di alimenti, e sempre con
l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un
giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo
determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di
indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni
di quiescenza, non possono essere pignorate per un
ammontare corrispondente alla misura massima mensile
dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare e' pignorabile nei limiti previsti
dal terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a
titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di
pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito
su conto bancario o postale intestato al debitore, possono
essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data
anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla
data del pignoramento o successivamente, le predette somme
possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo,
quarto, quinto e settimo comma, nonche' dalle speciali
disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente
articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti
previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di
legge e' parzialmente inefficace. L'inefficacia e' rilevata
dal giudice anche d'ufficio.".
- Si riporta il testo degli articoli 170, 2749, 2788 e
2855 del codice civile:
"Art. 170. Esecuzione sui beni e sui frutti.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi
non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva
essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia ."
"Art. 2749. Estensione del privilegio.
Il privilegio accordato al credito si estende alle
spese ordinarie per l'intervento nel processo di
esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per
l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli
dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio
nei limiti della misura legale fino alla data della
vendita."
"Art. 2788. Prelazione per il credito degli interessi.
La prelazione ha luogo anche per gli interessi
dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in
mancanza di questo, alla data della notificazione del
precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi
successivamente maturati, nei limiti della misura legale,
fino alla data della vendita."
"Art. 2855. Estensione degli effetti dell'iscrizione.
L'iscrizione del credito fa collocare nello stesso
grado le spese dell'atto di costituzione d'ipoteca, quelle
dell'iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie
occorrenti per l'intervento nel processo di esecuzione. Per
il credito di maggiori spese giudiziali le parti possono
estendere l'ipoteca con patto espresso, purche' sia presa
la corrispondente iscrizione.
Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un
capitale che produce interessi fa collocare nello stesso
grado gli interessi dovuti, purche' ne sia enunciata la
misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi e'
limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al
giorno del pignoramento, ancorche' sia stata pattuita
l'estensione a un maggior numero di annualita'; le
iscrizioni particolari prese per altri arretrati hanno
effetto dalla loro data.
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello
stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento
dell'annata in corso alla data del pignoramento, pero'
soltanto nella misura legale e fino alla data della
vendita.".
 
Art. 269
Domanda del debitore

1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.
 
Art. 270
Apertura della liquidazione controllata

1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.
6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Note all'art. 270:

- Per il testo del citato decreto del Ministro della
giustizia 24 settembre 2014, n. 202 vedi note all'articolo
2.
- Per il testo degli articoli 35 e 35.1 del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi note
all'articolo 92 del presente decreto legislativo
- Per il testo dell'articolo 35.2 del citato decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 vedi note all'articolo
114 del presente decreto legislativo.
 
Art. 271
Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.
 
Art. 272

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
 
Art. 273
Formazione del passivo

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto del contraddittorio.
 
Art. 274
Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
 
Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
 
Art. 276
Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.
 
Art. 277
Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
 
Art. 278
Oggetto e ambito di applicazione

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l'apertura di una procedura liquidatoria.
5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
 
Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
 
Art. 280
Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Note all'art. 280:

- Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
vedi note all'articolo 92 del citato decreto legislativo.
 
Art. 281
Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da' atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
 
Art. 282
Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.
 
Art. 283
Debitore incapiente

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita' rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute piu' opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Note all'art. 283:

- Il D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento
concernente la revisione delle modalita' di determinazione
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente - ISEE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 2014, n. 19.
 
Art. 284
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano o i piani. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.

Note all'art. 284:

- Si riporta il testo dell'articolo 2497-bis del codice
civile:
"Art. 2497-bis. Pubblicita'.
La societa' deve indicare la societa' o l'ente alla cui
attivita' di direzione e coordinamento e' soggetta negli
atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a
cura degli amministratori, presso la sezione del registro
delle imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita
sezione nella quale sono indicate le societa' o gli enti
che esercitano attivita' di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al
comma primo ovvero l'iscrizione di cui al comma secondo, o
le mantengono quando la soggezione e' cessata, sono
responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali
fatti abbia recato ai soci o ai terzi.
La societa' deve esporre, in apposita sezione della
nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell'ultimo bilancio della societa' o dell'ente
che esercita su di essa l'attivita' di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella
relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento e con le
altre societa' che vi sono soggette, nonche' l'effetto che
tale attivita' ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale
e sui suoi risultati.".
 
Art. 285

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei
creditori e dei soci

1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuita' quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.
2. Il piano o i piani concordatari possono altresi' prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche' un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola societa', attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola societa'.
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive societa' dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole societa' dal piano di gruppo.
 
Art. 286
Procedimento di concordato di gruppo

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - Consob o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla societa' loro debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.
 
Art. 287
Liquidazione giudiziale di gruppo

1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalita' del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente e' quello dinanzi al quale e' stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da piu' imprese dello stesso gruppo, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la piu' elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

Note all'art. 287:

- Per l'articolo 2497-bis del codice civile vedi note
all'articolo 284 del presente decreto legislativo.
 
Art. 288

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso
gruppo

1. Nel caso in cui piu' imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.
 
Art. 289
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le societa' e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
 
Art. 290
Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.
2. Spetta alla societa' beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una societa' appartenente ad un gruppo puo' esercitare, nei confronti delle altre societa' del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).
 
Art. 291

Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di
gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice civile.
2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Note all'art. 291:

- Per l'articolo 2497 del codice civile vedi note
all'articolo 2 del presente decreto legislativo.
- Si riporta il testo dell'articolo 2409 del codice
civile:
"Art. 2409. Denunzia al tribunale.
Se vi e' fondato sospetto che gli amministratori, in
violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno
alla societa' o a una o piu' societa' controllate, i soci
che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle
societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, il ventesimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato
anche alla societa'. Lo statuto puo' prevedere percentuali
minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo' ordinare l'ispezione
dell'amministrazione della societa' a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l'assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita', che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita' compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita' compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo' disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi piu' gravi puo' revocare gli
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a
carico della societa'.".
 
Art. 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1. I crediti che la societa' o l'ente o la persona fisica esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.
 
Art. 293
Disciplina applicabile e presupposti

1. La liquidazione coatta amministrativa e' il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla.
 
Art. 294
Rinvio alle norme speciali

1. La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.

Note all'art. 294:

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.".
 
Art. 295
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.
 
Art. 296

Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta
amministrativa

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.
 
Art. 297

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla
liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'articolo 40 e l'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

Note all'art. 297:

- Si riporta il testo dell'articolo 136 del codice di
procedura civile:
"Art. 136. Comunicazioni.
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le
comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice
al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli
altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e da' notizia
di quei provvedimenti per i quali e' disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al
destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a
mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
Salvo che la legge disponga diversamente, se non e'
possibile procedere ai sensi del comma che precede, il
biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica.".
Il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, reca:
"Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio".
 
Art. 298
Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla
liquidazione coatta amministrativa
1. Se l'impresa, al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e' stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
 
Art. 299
Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilita' illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.
2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.
 
Art. 300
Provvedimento di liquidazione

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.
 
Art. 301
Organi della liquidazione coatta amministrativa

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativa.
 
Art. 302
Responsabilita' del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilita' contro il commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
 
Art. 303
Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa e' una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
 
Art. 304

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici
preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
 
Art. 305
Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o piu' stimatori per la valutazione dei beni.
 
Art. 306
Relazione del commissario

1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
 
Art. 307
Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

Note all'art. 307:

- Si riporta il testo dell'articolo 2393 del codice
civile:
"Art. 2393. Azione sociale di responsabilita'.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori
e' promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea,
anche se la societa' e' in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilita' degli
amministratori puo' essere presa in occasione della
discussione del bilancio, anche se non e' indicata
nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di
fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio.
L'azione di responsabilita' puo' anche essere promossa
a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta
con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
L'azione puo' essere esercitata entro cinque anni dalla
cessazione dell'amministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilita' importa
la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui e'
proposta, purche' sia presa con il voto favorevole di
almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso,
l'assemblea provvede alla sostituzione degli
amministratori.
La societa' puo' rinunziare all'esercizio dell'azione
di responsabilita' e puo' transigere, purche' la rinunzia e
la transazione siano approvate con espressa deliberazione
dell'assemblea, e purche' non vi sia il voto contrario di
una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del
capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del
capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto
per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' ai
sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.".
- Per il testo dell'articolo 2394 del codice civile
vedi note all'articolo 115 del presente decreto
legislativo.
- Per l'articolo 2476 del codice civile vedi note
all'articolo 378 del presente decreto legislativo.
- Per l'articolo 2497 del codice civile vedi note
all'articolo 2 del presente decreto legislativo.
 
Art. 308
Comunicazione ai creditori e ai terzi

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
 
Art. 309
Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.
 
Art. 310
Formazione dello stato passivo

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.
3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
 
Art. 311
Liquidazione dell'attivo

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
3. Nel caso di societa' con soci a responsabilita' limitata il presidente del tribunale puo', su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
 
Art. 312
Ripartizione dell'attivo

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, il commissario puo' distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attivita' e accertate tutte le passivita'.
3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni gia' avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
 
Art. 313
Chiusura della liquidazione

1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita' che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il compenso al commissario.
2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4 ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.
4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Note all'art. 313:

- Si riporta il testo degli articoli 2495 e 2496 del
codice civile:
"Art. 2495. Cancellazione della societa'.
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i
liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa'
dal registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della societa', dopo la
cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono
far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi riscosse in base al
bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di
questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla
cancellazione, puo' essere notificata presso l'ultima sede
della societa'.
Art. 2496. Deposito dei libri sociali.
Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo
o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della
societa' devono essere depositati e conservati per dieci
anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque
puo' esaminarli, anticipando le spese.".
 
Art. 314
Concordato della liquidazione

1. L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di societa'.
2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.
4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.
5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.
6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
 
Art. 315
Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 251.
3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
 
Art. 316
Funzioni delle autorita' amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorita' amministrative di vigilanza sono altresi' competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;
b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore e' nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
 
Art. 317

Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei
terzi

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui e' consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Note all'art. 317:

- Si riporta il titolo IV del libro I del citato
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
"LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti
con le procedure concorsuali.".
- Si riporta il testo dell'articolo 321, comma 2, del
codice di procedura penale:
"Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo.
Comma 1. Omissis.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
cose di cui e' consentita la confisca.
Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.".
Per l'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
vedi note all'articolo 373 del presente decreto.
 
Art. 318
Sequestro preventivo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, e' dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita' giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonche' l'elenco delle cose non liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.

Note all'art. 318:

- Per l'articolo 321 del codice di procedura penale
vedi note all'articolo 317 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 319
Sequestro conservativo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non puo' essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.
2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, e' dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

Note all'art. 319:

- Si riporta il testo dell'articolo 316 del codice di
procedura penale:
"Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento.
1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie per il pagamento della pena
pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra
somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il
sequestro conservativo dei beni mobili o immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
in cui la legge ne consente il pignoramento.
1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio
commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o
divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche
se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
e' stata legata da relazione affettiva e stabile
convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di
figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti e, in ogni stato e grado del
procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di
cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni
civili subiti dai figli delle vittime.
2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o
si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili
derivanti dal reato, la parte civile puo' chiedere il
sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del
responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico
ministero giova anche alla parte civile.
4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei
commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni
altro credito non privilegiato di data anteriore e ai
crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i
privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".
 
Art. 320
Legittimazione del curatore

1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore puo' proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalita' previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalita' il curatore e' legittimato a proporre ricorso per cassazione.
 
Art. 321
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.
 
Art. 322
Bancarotta fraudolenta

1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passivita' inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Note all'art. 322:

- Il capo III, titolo II, del libro I del codice penale
reca: "Delle pene accessorie in particolare.".
 
Art. 323
Bancarotta semplice

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.
 
Art. 324
Esenzioni dai reati di bancarotta

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonche' ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.
 
Art. 325
Ricorso abusivo al credito

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena e' aumentata nel caso di societa' soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Note all'art. 325:

- Si riporta il testo del capo II, titolo III, parte IV
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
"CAPO II - Disciplina delle societa' con azioni
quotate.".
- Per il capo III, titolo II del libro I del codice
penale vedi note all'articolo 322 del presente decreto
legislativo.
 
Art. 326
Circostanze aggravanti
e circostanza attenuante

1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
 
Art. 327

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte
dell'imprenditore in liquidazione giudiziale

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
 
Art. 328

Liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice

1. Nella liquidazione giudiziale delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
 
Art. 329
Fatti di bancarotta fraudolenta

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della societa'.
3. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.

Note all'art. 329:

- Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622, 2626,
2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile:
"Art. 2621. False comunicazioni sociali.
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai
soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente
espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica anche se le falsita' o le
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
societa' per conto di terzi.
Art. 2622. False comunicazioni sociali delle societa'
quotate.
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
i sindaci e i liquidatori di societa' emittenti strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri
un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico
consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti
al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del
gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena
della reclusione da tre a otto anni.
Alle societa' indicate nel comma precedente sono
equiparate:
1) le societa' emittenti strumenti finanziari per i
quali e' stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di
altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le societa' che controllano societa' emittenti
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione
europea;
4) le societa' che fanno appello al pubblico risparmio
o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla societa' per conto di
terzi."
"Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.
Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima
riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche
simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.
Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato,
gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su
utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non
costituite con utili, che non possono per legge essere
distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle
riserve prima del termine previsto per l'approvazione del
bilancio estingue il reato.
Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della societa' controllante.
Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all'integrita' del capitale sociale
o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti
con la reclusione fino ad un anno.
La stessa pena si applica agli amministratori che,
fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote emesse dalla societa'
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o
delle riserve non distribuibili per legge.
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti
prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio
relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta
in essere la condotta, il reato e' estinto .
Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.
Gli amministratori che, in violazione delle
disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano
riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra societa'
o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi
a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato."
"Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.
Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in
parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale
sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in
natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa'
nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione
fino ad un anno.
Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da
parte dei liquidatori.
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci
prima del pagamento dei creditori sociali o
dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli,
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della
persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del
giudizio estingue il reato.
Art. 2634. Infedelta' patrimoniale.
Gli amministratori, i direttori generali e i
liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con
quello della societa', al fine di procurare a se' o ad
altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o
concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni
sociali, cagionando intenzionalmente alla societa' un danno
patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto e' commesso in
relazione a beni posseduti o amministrati dalla societa'
per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno
patrimoniale.
In ogni caso non e' ingiusto il profitto della societa'
collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi,
conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si
procede a querela della persona offesa.".
 
Art. 330
Fatti di bancarotta semplice

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della societa' con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.
 
Art. 331
Ricorso abusivo al credito

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di societa' sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
 
Art. 332
Denuncia di crediti inesistenti

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di societa' dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
 
Art. 333
Reati dell'institore

1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.
 
Art. 334

Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione
giudiziale.

1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Note all'art. 334:

- Si riporta il testo degli articolo 315 (abrogato),
317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale:
"Art. 315. Malversazione a danno di privati."
"Art. 317. Concussione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi
poteri, costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita',
e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o
per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la
promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio.
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai
doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro
od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con
la reclusione da sei a dieci anni."
"Art. 321. Pene per il corruttore.
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,
nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art.
319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette
ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi
da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio il denaro od altra utilita'.
Art. 322. Istigazione alla corruzione.
Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non
dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non
sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta
di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita'
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita' da parte di un privato per le finalita' indicate
dall'articolo 319.
Art. 323. Abuso d'ufficio.
Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato,
il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio
che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in
violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero
omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,
intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno un carattere di rilevante gravita'.".
 
Art. 335
Accettazione di retribuzione non dovuta

1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi piu' gravi alla condanna puo' aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
 
Art. 336
Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.
 
Art. 337
Coadiutori del curatore

1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.
 
Art. 338
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza
concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale
1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
2. Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena e' ridotta alla meta'.
3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, e' aumentata se l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attivita' commerciale.
 
Art. 339
Mercato di voto

1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.
 
Art. 340
Esercizio abusivo di attivita' commerciale

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
 
Art. 341

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari
finanziari e convenzione di moratoria

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).
 
Art. 342
Falso in attestazioni e relazioni

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.
 
Art. 343
Liquidazione coatta amministrativa

1. L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
 
Art. 344

Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di
composizione della crisi

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
 
Art. 345
Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell'attestazione di cui all'articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e' aumentata.
3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata fino alla meta'.
 
Art. 346

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione
giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2. E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e gia' esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
 
Art. 347
Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Note all'art. 347:

- Si riporta il testo dell'articolo 37 del citato
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180:
"Art. 37. Commissari speciali.
1. I commissari speciali, salva diversa previsione del
provvedimento di nomina, hanno la rappresentanza legale
dell'ente sottoposto a risoluzione, assumono i poteri degli
azionisti, dei titolari di altre partecipazioni e
dell'organo di amministrazione di quest'ultimo, promuovono
e adottano le misure necessarie per conseguire gli
obiettivi della risoluzione, secondo quanto disposto dalla
Banca d'Italia e previa sua autorizzazione, quando prevista
dall'atto di nomina o successivamente.
2. I commissari speciali sono in possesso di adeguate
competenze per lo svolgimento delle funzioni. Il
provvedimento di nomina dei commissari e' pubblicato per
estratto sul sito internet della Banca d'Italia. I
commissari speciali, nell'esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
3. Ai commissari speciali si applicano le disposizioni
relative ai commissari liquidatori contenute nell'articolo
81, commi 2 e 3, nell'articolo 84, commi 3, 4, 6, 7, e
nell'articolo 85 del Testo Unico Bancario.
4. Al momento della nomina la Banca d'Italia indica la
durata dell'incarico dei commissari. Il periodo puo' essere
prorogato.
5. Quando la risoluzione riguarda un gruppo, possono
essere nominati gli stessi commissari speciali per tutte le
componenti del gruppo sottoposte a risoluzione, per
agevolare lo svolgimento delle procedure e il ripristino
della stabilita' del gruppo.
6. Unitamente ai commissari speciali, e' nominato un
comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che designa a maggioranza di voti il proprio presidente. Al
comitato si applicano le disposizioni relative al comitato
di sorveglianza contenute negli articoli 81, commi 2 e 3, e
84 del Testo Unico Bancario.
7. Le indennita' spettanti ai commissari speciali e ai
membri del comitato di sorveglianza sono determinate dalla
Banca d'Italia in base a criteri dalla stessa stabiliti e
sono a carico dell'ente sottoposto a risoluzione. Esse
possono essere anticipate dalla Banca d'Italia, che si
rivale, secondo i casi e in relazione alla misura di
risoluzione utilizzata:
a) sul corrispettivo pagato in caso di cessione ai
titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o
all'ente sottoposto a risoluzione;
b) sull'ente sottoposto a risoluzione;
c) sull'eventuale residuo attivo dell'ente-ponte o
della societa' veicolo per la gestione delle attivita'
oggetto di liquidazione.
8. I crediti per le indennita' spettanti ai commissari
speciali e ai membri del comitato di sorveglianza e quello
di cui al comma 7, lettere b) e c), sono muniti di
privilegio generale e sono, in caso di concorso,
prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge
fallimentare.".
 
Art. 348
Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia puo' procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
 
Art. 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonche' le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuita' delle fattispecie.
 
Art. 350
Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

Note all'art. 350:

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto:
"Art. 3. Accertamento dello stato di insolvenza.
1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'art.
2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale competente
ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi
e dell'insolvenza, su ricorso dell'imprenditore, di uno o
piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio,
dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
2. Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi
imprese in stato di insolvenza), come modificato dal
presente decreto:
"Art. 2. Ammissione immediata all'amministrazione
straordinaria.
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 1 puo' richiedere al Ministro delle attivita'
produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata
documentazione, presentando contestuale ricorso per la
dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale
competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice
della crisi e dell'insolvenza, l'ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria, tramite la
ristrutturazione economica e finanziaria di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei
complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del
medesimo articolo 27.
Commi da 2. a 3. Omissis.".
 
Art. 351
Disposizioni sui compensi dell'OCRI

1. Gli importi spettanti all'OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la meta' all'ufficio del referente e la restante meta' suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all'ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all'attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall'organismo.
2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.

Note all'art. 351:

- Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del
citato decreto del Ministero della giustizia 24 settembre
2014, n. 202:
"Art. 14. Ambito di applicazione e regole generali
1. La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese
spettanti all'organismo ha luogo, in difetto di accordo con
il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni
del presente capo. Per la determinazione dei compensi
dell'organismo nominato dal giudice, nonche' del
professionista o della societa' tra professionisti muniti
dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, ovvero del notaio, nominati per
svolgere le funzioni e i compiti attribuiti agli organismi,
si applicano le disposizioni del presente capo.
2. I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la
prestazione svolta, incluse le attivita' accessorie alla
stessa.
3. All'organismo spetta un rimborso forfettario delle
spese generali in una misura compresa tra il 10 e il
15%(percento) sull'importo del compenso determinato a norma
delle disposizioni del presente capo, nonche' il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi
degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
4. Le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la
liquidazione del compenso, nel presente capo, non sono
vincolanti per la liquidazione medesima.
Art. 15. Criteri per la determinazione del compenso
1. Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso
all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono
stati svolti i compiti e le funzioni, della complessita'
delle questioni affrontate, del numero dei creditori e
della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con
l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
omologato ovvero con la liquidazione.
2. Sono ammessi acconti sul compenso finale.
Art. 16. Parametri
1. Nelle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della
legge in cui sono previste forme di liquidazione dei beni,
il compenso dell'organismo, anche per l'opera prestata
successivamente all'omologazione, e' determinato, di
regola, sulla base dei seguenti parametri:
a) secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo
realizzato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio
2012, n. 30 e successivi adeguamenti;
b) secondo una percentuale sull'ammontare del passivo
risultante dall'accordo o dal piano del consumatore
omologato compresa tra quelle di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto del Ministro della giustizia di cui alla
lettera a).
2. Nelle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della
legge diverse da quelle di cui al comma 1, spetta
all'organismo un compenso, anche per l'opera prestata
successivamente all'omologazione, determinato con le
medesime percentuali di cui al predetto comma,
sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti
dall'accordo o dal piano del consumatore omologati.
3. Nell'ipotesi di gruppo di imprese, non costituiscono
attivo ne' passivo gli importi risultanti da finanziamenti
e garanzie infragruppo o dal ribaltamento, attraverso
insinuazioni, ripartizioni o compensazioni, di attivo e
passivo da parte di altra societa' del gruppo.
4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3
sono ridotti in una misura compresa tra il 15%(percento) e
il 40%(percento).
5. L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese
generali non puo' comunque essere superiore al 5%(percento)
dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai
creditori per le procedure aventi un passivo superiore a
1.000.000 di euro, e al 10%(percento) sul medesimo
ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano
quando l'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai
creditori e' inferiore ad euro 20.000.".
- Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
"Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c);
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli
da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni
dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e
pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove cio'
non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione
europea; dette tariffe sono determinate sulla base del
costo effettivo del servizio reso.
2.
3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla
lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi
obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale,
incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1,
sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei
costi standard di gestione e di fornitura dei relativi
servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti
stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi
standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di
intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali
di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato
indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le
esigenze dello sviluppo economico con quelle di
contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonche'
mediante la determinazione di diritti annuali per le
relative unita' locali.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lettera a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale.
6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema
camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica
e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna
camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni
regionali possono effettuare variazioni compensative tra le
diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei
predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al
bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi
di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse
tipologie di spesa.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresi',
disciplinate le modalita' di applicazione delle sanzioni
per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto
annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive
modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita
l'Unioncamere, e' determinata una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e
premialita' istituito presso l'Unioncamere, nonche' i
criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di
commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio nonche' di sostenere la realizzazione dei
programmi del sistema camerale, riconoscendo premialita'
agli enti che raggiungono livelli di eccellenza. (81)
10. Per il finanziamento di programmi e progetti
presentati dalla camere di commercio, condivisi con le
Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il
Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di
Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del
programma o del progetto nel quadro delle politiche
strategiche nazionali, puo' autorizzare l'aumento, per gli
esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale
fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui
risultati dei progetti e' inviato al Comitato di cui
all'articolo 4-bis.".
 
Art. 352
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
 
Art. 353
Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 354
Revisione dei parametri

1. Al fine di migliorare la tempestivita' e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entita' degli stessi, nonche' dei presupposti della tempestivita' dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.

Note all'art. 354:

- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 2 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. Regolamenti.
1. Omissis.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Commi da 4. a 4-ter. Omissis.".
 
Art. 355
Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.
 
Art. 356

Albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle
funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al
codice della crisi e dell'insolvenza

1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E' assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'albo.
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Note all'art. 356:

- Si riporta l'articolo 4, comma 5, del citato decreto
del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n. 202:
"Art. 4. Requisiti per l'iscrizione nel registro.
Commi da 1. a 4. Omissis.
5. Il responsabile verifica i requisiti di
qualificazione professionale dei gestori della crisi
iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che
consistono:
a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di
studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) nel possesso di una specifica formazione acquisita
tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento
istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di
durata non inferiore a duecento ore nell'ambito
disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di
perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti
concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto
civile e commerciale, diritto fallimentare e
dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto
tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui
alla presente lettera puo' essere acquisita anche mediante
la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai
soggetti indicati al comma 2 in convenzione con universita'
pubbliche o private;
c) nello svolgimento presso uno o piu' organismi,
curatori fallimentari, commissari giudiziali,
professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le
operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari
ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni
dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15
della legge, di un periodo di tirocinio, anche in
concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla
lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia
consentito l'acquisizione di competenze mediante la
partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di
accordi e piani omologati di composizione della crisi da
sovraindebitamento, di accordi omologati di
ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato
preventivo e di proposte di concordato fallimentare
omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del
passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento
biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta
ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di
sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso
uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero
presso un'universita' pubblica o privata.
Commi da 6. a 9. Omissis.".
- Si riporta il testo dell'articolo 2382 del codice
civile:
"Art. 2382. Cause di ineleggibilita' e di decadenza.
Non puo' essere nominato amministratore, e se nominato
decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il
fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.".
Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
vedi note all'articolo 92 del presente decreto legislativo.
Il titolo XI del Libro V del codice civile reca:
"Disposizioni penali in materia di societa', di consorzi e
di altri enti privati".
 
Art. 357
Funzionamento dell'albo

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Note all'art. 357:

- Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 vedi note all'articolo 354 del presente
decreto legislativo.
 
Art. 358
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.

Note all'art. 358:

- Si riporta il testo dell'articolo 16-bis del citato
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come
modificato del presente decreto:
"Art. 16-bis. Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali.
1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal
30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di
volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito
degli atti processuali e dei documenti da parte dei
difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il
deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti
nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti
da esse nominati. Per difensori non si intendono i
dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni
per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i
medesimi dipendenti possono depositare, con le modalita'
previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma.
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi
e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a
decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello
e' sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto
diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che
si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalita' previste
dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. In tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente con tali modalita'.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del
codice di procedura civile la disposizione di cui al comma
1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui
inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il
deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati,
con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma
e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai
fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai
casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui
al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti
e dei documenti da parte del curatore, del commissario
giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e
del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I
del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di
parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il
presidente del tribunale puo' autorizzare il deposito di
cui al periodo precedente con modalita' non telematiche
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta
ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1
al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.
4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura
delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli
atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i
documenti sono depositati esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si
applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per
cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in
vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza,
adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega
19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita'
dei servizi di comunicazione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della
giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei
servizi di comunicazione, puo' individuare i tribunali nei
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere
dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti,
aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro
della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita'
dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale
dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati interessati.
7. Il deposito con modalita' telematiche si ha per
avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di
avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia. Il deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta
consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.
Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede
la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche
del responsabile per i sistemi informativi automatizzati
del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei
documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di
scadenza.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo,
il giudice puo' autorizzare il deposito degli atti
processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono
con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni
specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo
precedente, con decreto non avente natura regolamentare il
Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative
per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti
depositati con modalita' telematiche nonche' per la
riproduzione su supporto analogico degli atti depositati
con le predette modalita', nonche' per la gestione e la
conservazione delle predette copie cartacee. Con il
medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure
organizzative per la gestione e la conservazione degli atti
depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,
nonche' ai sensi del periodo precedente.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche
duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformita' a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti
civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e
dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con
modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo
stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei
documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le
modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e
i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il
Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine,
degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia,
previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle
quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati
prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a
specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato
dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico.
9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo
119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale
redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 33,
quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei
beni, si procede a norma del periodo precedente,
sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura
di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi
successivi alla presentazione della relazione di cui
all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto
redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto
dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto
e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,
secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater,
sostituendo il commissario al curatore.
9-sexies. Il professionista delegato a norma
dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, entro
trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita,
deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attivita'
svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo
iniziale, il professionista deposita, con cadenza
semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle
attivita' svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'approvazione del progetto di distribuzione, il
professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo
finale delle attivita' svolte successivamente al deposito
del rapporto di cui al periodo precedente.
9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali
previsti per le procedure concorsuali e i rapporti
riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione
forzata devono essere depositati con modalita' telematiche
nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I
relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del
Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni
statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al
presente comma devono contenere i dati identificativi
dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai prospetti
riepilogativi delle stime e delle vendite di cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere
anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che
ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma
dell'articolo 518 del codice di procedura civile.
9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del
giudice depositati con modalita' telematiche sono redatti
in maniera sintetica.".
 
Art. 359
Area web riservata

1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6, e' realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
b) le modalita' di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;
c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
d) le modalita' di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita' di firma elettronica;
g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

Note all'art. 359:

- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 6-bis. Indice nazionale dei domicili digitali
delle imprese e dei professionisti.
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze,
dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di informazioni e
documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e
le imprese e i professionisti in modalita' telematica, e'
istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale
dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo
economico.
2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 e' realizzato a
partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini o collegi
professionali, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice
costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell'identita'
digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui
all'articolo 64, comma 2-sexies.
3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del
contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle
risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale
per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice
nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche
delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da
emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le modalita' di accesso e di
aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le
modalita' e le forme con cui gli ordini e i collegi
professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al
comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti
di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.".
 
Art. 360

Disposizioni in materia di obbligatorieta' del deposito con modalita'
telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello
stato di crisi o di insolvenza

1. Dopo l'articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e' inserito il seguente comma:
«4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonche' i documenti sono depositati esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalita' dei servizi di comunicazione.».

Note all'art. 360:

- Per l'articolo 16-bis del citato decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 228 vedi note all'articolo 358
del presente decreto legislativo.
 
Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.
 
Art. 362

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di
cassazione

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.
2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.
 
Art. 363
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.
 
Art. 364
Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle gia' definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonche' per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestivita' di rilascio.
 
Art. 365

Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi
assicurativi

1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
 
Art. 366

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di
giustizia

1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal seguente:
«Art. 147 (L) (Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.».
2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Note all'art. 366:

- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
"Art. 18. Reclamo.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo'
essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque
interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d'appello nel termine perentorio di trenta
giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo
comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla
data della notificazione della sentenza a norma
dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la
disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito
del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni
prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in
cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in
cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle
difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere
luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle
parti resistenti con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume,
anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i
mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a
cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha
chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e
deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al
reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di
trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti
degli atti legalmente compiuti dagli organi della
procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore
sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice
delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo
26.".
 
Art. 367

Modalita' di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da
banche dati pubbliche

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
4. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 sono altresi' trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalita' del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.

Note all'art. 367:

- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
"Art. 71. Regole tecniche.
1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi
entro il termine di trenta giorni, sentiti le
amministrazioni competenti e il Garante per la protezione
dei dati personali nelle materie di competenza, nonche'
acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta
Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo
per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida
divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita
area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne
e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con
la procedura di cui al primo periodo.
1-bis.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice
sono dettate in conformita' ai requisiti tecnici di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di
standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed
alle normative dell'Unione europea.
2. ".
 
Art. 368
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».
2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».
3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;
c) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».
4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.».
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
«4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali e' stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi' salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;
e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» e' aggiunta la seguente : «comunque»;
f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Note all'art. 368:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 5. Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese.
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve
avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei
criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i
sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in
mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti
criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo
comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle
procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice
della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di cui
al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo
18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma
del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4.
5.
6."
"Art. 24. Norme in materia di riduzione del personale.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a
12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali
prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di
lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione
delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 10. Licenziamento collettivo.
1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica
il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 del presente
decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle
procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice
della crisi e dell'insolvenza, o dei criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991,
si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1.".
- Si riporta il testo dell'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990), come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 47. Trasferimenti di azienda.
1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo
2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui
sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente
ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito
di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma
1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre
offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato
preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in
tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi
4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva
attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo,
nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi,
con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo
2112 del codice civile, fermo il trasferimento al
cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per
quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con
le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da
concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concordato preventivo in regime
di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma
2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con
trasferimento di azienda successivo all'apertura del
concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi
non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali e' stata disposta l'amministrazione
straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata
cessazione dell'attivita'.
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
confronti delle quali vi sia stata apertura della
liquidazione giudiziale o di concordato preventivo
liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata, i rapporti di lavoro continuano con il
cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle
consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque
stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,
contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo
2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi'
salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso
di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da
sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo
comma del codice civile.
5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si
applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il
trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile
nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di
garanzia, in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza
soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente;
nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di
quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai
fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal
trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di
fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal
Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che
sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto
dell'articolo 85, comma 7, del codice della crisi e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
confronti delle quali vi sia stata sottoposizione
all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata e nel corso della consultazione di cui ai
precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il
mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori
il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non
trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo
che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il
predetto accordo puo' altresi' prevedere che il
trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che
quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle
dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che comunque non passano alle
dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del
subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del
trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente,
dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo
al trasferimento d'azienda, non trova applicazione
l'articolo 2112 del codice civile.".
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 11. Misure per favorire la risoluzione di crisi
aziendali e difendere l'occupazione.
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
dopo le parole: «ai finanziamenti del Foncooper» sono
inserite le seguenti: «e a quelli erogati dalle societa'
finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,».
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami
d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese
sottoposte a fallimento, concordato preventivo,
amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o
per l'acquisto le societa' cooperative costituite da
lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla
procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della
vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2,
costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo
7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche'
dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione
delle vigenti norme in materia di integrazione del
trattamento salariale in favore dei lavoratori che non
passano alle dipendenze della societa' cooperativa.
3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice
civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui
si applicano le norme sulle societa' a responsabilita'
limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari
si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le
parole: «per un massimo di 12 mesi» sono aggiunte le
seguenti: «, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui,
essendo stato autorizzato un programma di cessione dei
complessi aziendali, tale cessione non sia ancora
realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di
una specifica relazione del commissario straordinario,
l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa».
3-quater.
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
«2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando
gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni
discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai
sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai
fini della legittimita' della vendita.».".
 
Art. 369

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza»;
b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;
d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;
l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
n) all'articolo 99, comma 5, le parole «67 della legge fallimentare», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 369:

- Si riporta il testo degli articoli 39, comma 4,
69-septiesdecies, 70, comma 7, 82, 83, 86, commi 3 e 7, 87,
comma 2, 91, commi 1, 1-bis e 3, 93, 94, 99, comma 5, e 104
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 39. Ipoteche.
Commi da 1. a 3. Omissis.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono
assoggettate alla revocatoria di cui all'articolo 166 del
codice della crisi e dell'insolvenza quando siano state
iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della
sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 166 del
codice della crisi dell'insolvenza non si applica ai
pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti
fondiari.
Commi da 5. a 7. Omissis."
"Art. 69-septiesdecies. Norme applicabili e
disposizioni di attuazione.
1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente
capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro
esecuzione non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391-bis, 2467,
2497-quinquies e 2901 del codice civile, nonche' agli
articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e
comma 3, e 339 del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni
attuative del presente capo, anche per tener conto di
orientamenti dell'ABE."
"Art. 70. Provvedimento.
Commi da 1. a 6. Omissis.
7. Alle banche non si applica l'articolo 2409 del
codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con
funzioni di amministrazione, in violazione dei propri
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
che possono arrecare danno alla banca o ad una o piu'
societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo od
i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a
presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i
fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento
motivato."
"Art. 80.Provvedimento
Commi da 1. a 5. Omissis.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
della presente sezione; per quanto non espressamente
previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del
codice della crisi e dell'insolvenza."
"Art. 82. Accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza.
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa o a risoluzione si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro
degli interessi principali, su richiesta di uno o piu'
creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
banca, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in
camera di consiglio. Quando la banca sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara
l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari,
sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati
rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova
in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e
l'insolvenza non e' stata dichiarata a norma del comma 1,
il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali, su ricorso dei commissari
liquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio,
sentiti la Banca d'Italia e i cessati rappresentanti legali
della banca, accerta tale stato con sentenza in camera di
consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297
del codice della crisi e dell'insolvenza.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza prevista dai commi precedenti produce gli
effetti indicati nell'articolo 298 del codice della crisi e
dell'insolvenza."
"Art. 83. Effetti del provvedimento per la banca, per i
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori
ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno
lavorativo successivo alla data di adozione del
provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e
le restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento
dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno,
dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia
sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli
effetti previsti dagli articoli 142, 144, 145 e 165,
nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione
III e V del codice della crisi e dell'insolvenza.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e
92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere
parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente
esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il
centro degli interessi principali.
3-bis. In deroga all'articolo 155, comma 1, del codice
della crisi e dell'insolvenza, la compensazione ha luogo
solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una
delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta
amministrativa, salvo che la compensazione sia prevista da
un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di
netting, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59] o da un accordo di compensazione ai sensi
dell'articolo 1252 del codice civile."
"Art. 86. Accertamento del passivo.
Commi da 1. a 2-bis. Omissis.
3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate
dai commissari all'indirizzo di posta elettronica
certificata indicato dagli interessati. In caso di mancata
comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o della sua variazione, ovvero nei casi di
mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse
si eseguono mediante deposito nella cancelleria del
tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli
interessi principali. In pendenza della procedura e per il
periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il
commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.
Commi da 4. a 6. Omissis.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i
commissari depositano nella cancelleria del tribunale del
luogo in cui la banca ha il centro degli interessi
principali, a disposizione degli aventi diritto, gli
elenchi dei creditori privilegiati, dei titolari di diritti
indicati nel comma 2, nonche' dei soggetti appartenenti
alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese.
Commi 8. e 9. Omissis."
"Art. 87. Opposizioni allo stato passivo.
1. Omissis.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria
del ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la
banca ha il centro degli interessi principali. Si applica
l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi
e dell'insolvenza.
Commi da 3. a 5. Omissis."
"Art. 91. Restituzioni e riparti.
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni
nonche' degli strumenti finanziari relativi ai servizi di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e,
secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice
della crisi e dell'insolvenza fatto salvo quanto previsto
dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato.
Le indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della
procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari
della gestione provvisoria che abbiano preceduto la
liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle
spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del
codice della crisi e dell'insolvenza. Il pagamento dei
crediti prededucibili e' effettuato previo parere
favorevole del comitato di sorveglianza.
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741
del codice civile e dall'articolo 221 del codice della
crisi e dell'insolvenza, nella ripartizione dell'attivo
liquidato ai sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza
rispetto agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche,
microimprese, piccole e medie imprese ammissibili al
rimborso e superiore all'importo previsto dall'articolo
96-bis.1, commi 3 e 4;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1),
effettuati presso succursali extracomunitarie di banche
aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti
indicati alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei
depositanti a seguito della surroga nei diritti e negli
obblighi dei depositanti protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri
crediti chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i
crediti indicati alle lettere a) e b), gli altri depositi
presso la banca;
c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il
pagamento degli interessi e di eventuali altri importi
dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario
di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis sono
soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con
preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non
subordinati della societa'.
2. Omissis.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata
dello stato passivo concorrono con i creditori chirografi
ai sensi dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice
della crisi e dell'insolvenza, per l'intero, nell'ipotesi
in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio
della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte del
diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma
2.
Commi da 4. a 11-bis. Omissis."
"Art. 93. Concordato di liquidazione.
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione
coatta, i commissari, con il parere del comitato di
sorveglianza, ovvero la banca ai sensi dell'articolo 265,
comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con il
parere degli organi liquidatori, possono proporre un
concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha il
centro degli interessi principali. La proposta di
concordato deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la
percentuale offerta ai creditori, il tempo del pagamento e
le eventuali garanzie.
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo'
essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale
della banca concordataria. In tal caso l'azione dei
creditori per l'esecuzione del concordato non puo'
esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle
rispettive quote. La proposta puo' prevedere la cessione,
oltre che dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni
di pertinenza della massa, purche' autorizzate dalla Banca
d'Italia, con specifica indicazione dell'oggetto e del
fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli
impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione
tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi
giudizi. In tale caso, verso gli altri creditori continua a
rispondere la banca. Gli effetti del concordato sono
regolati dall'articolo 248 del codice della crisi e
dell'insolvenza.
4. La proposta di concordato e il parere degli organi
liquidatori sono depositati nella cancelleria del
tribunale. La Banca d'Italia puo' stabilire altre forme di
pubblicita'.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati
possono proporre opposizione con ricorso depositato nella
cancelleria, che viene comunicato al commissario.
6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla
proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e
del parere su queste ultime reso dalla Banca d'Italia. Il
decreto e' pubblicato mediante deposito in cancelleria e
nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito
viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con
biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 247 del
codice della crisi e dell'insolvenza.
7. Durante la procedura di concordato i commissari
possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai
sensi dell'art. 91."
"Art. 94. Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura.
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del
comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del
concordato secondo le direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori
convocano l'assemblea dei soci della banca perche' sia
deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione
alla revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria. Nel
caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto
sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione della societa' ed il deposito dei libri
sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in
materia di scioglimento e liquidazione delle societa' di
capitali.
3. Si applicano l'articolo 299 del codice della crisi e
dell'insolvenza e, in quanto compatibile, l'articolo 92 del
presente decreto legislativo."
"Art. 99. Liquidazione coatta amministrativa.
Commi da 1. a 4. Omissis.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della
crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del
gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati
ai numeri 1), 2) e 3) dell'166 del codice della crisi e
dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque
anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e
per gli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello
stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre
anni anteriori."
"Art. 104. Competenze giurisdizionali.
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art.
99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le
societa' del gruppo e' competente inderogabilmente il
tribunale nella cui circoscrizione la capogruppo ha il
centro degli interessi principali.
2.".
 
Art. 370

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209

l. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»;
b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;
e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;
h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;
l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;
o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo67dellalegge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori» sono sostituite dalle seguenti : «per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;
s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale societa' controllante» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale dove tale societa' controllante ha il centro degli interessi principali».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 370:

- Si riporta il testo degli articoli 238, 245, comma 7,
248, 249, 252, commi 2 e 8, 254, 255, 256, 257, comma 1,
258, 260, comma 1, 262, comma 1, 263, 265, 270, 276 e 281
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), cosi' come modificati dal
presente decreto legislativo:
"Art. 238. Esclusivita' delle procedure di risanamento.
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione
non si applicano le disposizioni dei capi I e III del
titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione
non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e'
fondato sospetto che i soggetti con funzioni di
amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possano
arrecare danno all'impresa ovvero ad una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci
che il codice civile abilita a presentare denuncia al
tribunale possono denunciare i fatti all'IVASS. L'IVASS
decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei
principi del giusto procedimento."
Art. 245. Liquidazione coatta amministrativa.
Commi da 1. a 6. Omissis.
7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non
sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo.
Per quanto non espressamente previsto si applicano, se
compatibili, le disposizioni del codice della crisi e
dell'insolvenza."
"Art. 248. Accertamento giudiziario dello stato di
insolvenza.
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta,
si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo
dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, su
richiesta di uno o piu' creditori ovvero su istanza del
pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i
rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di
insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando
l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria,
il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei
commissari straordinari, sentiti i commissari stessi,
l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e
dell'insolvenza.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al
momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata
dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo
dove l'impresa ha il centro degli interessi principali, su
ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del
pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati
rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se
nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di
consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297
del codice della crisi e dell'insolvenza.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di
riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre
che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b),
del codice della crisi e dell'insolvenza, anche nella
situazione di notevole, evidente e non transitoria
insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per
far fronte agli impegni relativi ai crediti di
assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di
insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 299
del codice della crisi e dell'insolvenza."
"Art. 249. Effetti nei confronti dell'impresa, dei
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che
dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa
non puo' essere promossa o proseguita alcuna azione ne',
per qualsiasi titolo, puo' essere parimenti promosso o
proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare.
Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla
liquidazione e' competente esclusivamente il tribunale del
luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi
principali.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si
producono gli effetti previsti dalle disposizioni del
titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e
dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice."
"Art. 252. Accertamento del passivo.
1. Omissis.
2. La comunicazione e' effettuata all'ultimo indirizzo
risultante agli atti dell'impresa. E' onere del creditore
interessato, in caso di variazione, informare senza indugio
i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o
per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione
all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la
comunicazione e' effettuata presso la cancelleria del
tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi
principali mediante inserimento nel fascicolo relativo al
deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione
puo' essere redatta in un unico documento.
Commi da 3. a 7. Omissis.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i
commissari depositano, dopo averne data comunicazione
all'IVASS, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa
ha il centro degli interessi principali, a disposizione
degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con
l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali
e' stato negato il riconoscimento delle pretese.
Commi 9. e 10. Omissis."
"Art. 254. Opposizione allo stato passivo ed
impugnazione dei crediti ammessi.
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i
creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione e' disciplinata dagli articoli 206 e
207 del codice della crisi e dell'insolvenza."
"Art. 255. Appello.
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle
cause di opposizione puo' essere proposto appello, anche
dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla
data di notificazione della stessa, osservandosi per il
giudizio di appello le disposizioni previste dal codice
della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura
civile."
"Art. 256. Insinuazioni tardive.
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando
non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i
titolari di diritti reali sui beni in possesso
dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai
sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi
nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro
diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207
del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia
ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo
260, comma 5.
Art. 257. Liquidazione dell'attivo.
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per
realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Per gli atti
previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e
dell'insolvenza, in deroga a quanto disposto dall'articolo
307, comma 2, del medesimo codice, i commissari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di
sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che
sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o
che sono prescritte in via particolare con istruzioni
specifiche.
Commi da 2. a 5. Omissis.
Art. 258. Trattamento dei crediti derivanti da
contratti di assicurazione o da contratti di
riassicurazione.
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento
di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito
registro, sono riservati in via prioritaria al
soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti
ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di
liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione
o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli
attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non
possono essere modificati dai commissari, ad eccezione
della correzione di meri errori materiali, senza
l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel
registro, in deroga al vincolo di immodificabilita', i
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche'
l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra
l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di
assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di
trasferimento del portafoglio, fino alla data del
trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione
degli attivi e' inferiore alla valutazione indicata nel
registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione
all'IVASS.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami vita si soddisfano con priorita' rispetto agli altri
titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per
polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro
lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di
capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle
riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la
costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla
frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se
gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita
risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati
in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c) e d)
sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei
rami danni si soddisfano, con priorita' rispetto agli altri
titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di
liquidazione, ancorche' assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per
sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di
liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui
alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio
corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a
copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano
insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in
precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai
crediti di cui alla lettera b).
4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad
un contratto di coassicurazione comunitaria sono
soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti
dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di
nazionalita' per quanto riguarda gli aventi diritto alle
prestazione assicurative. (1099)
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche
relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per
soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si
applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo
XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va
anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221,
comma 1, lettera a), del codice della crisi e
dell'insolvenza. Le medesime spese gravano
proporzionalmente sulle attivita' di ogni specie ancorche'
assistite da privilegio o ipoteca.
6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai
contratti conclusi da una succursale o in regime di libera
prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli
impegni derivanti dagli altri contratti di
riassicurazione."
"Art. 260. Ripartizione dell'attivo.
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito
dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza,
alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennita' e i
rimborsi spettanti agli organi della procedura di
amministrazione straordinaria e ai commissari della
gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione
coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate
nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della
crisi e dell'insolvenza.
Commi da 2. a 6. Omissis."
"Art. 262. Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione
coatta, i commissari, con il parere del comitato di
sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 265,
comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con il
parere degli organi liquidatori, possono proporre un
concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha il
centro degli interessi principali. La proposta di
concordato e' autorizzata dall'IVASS.
Commi da 2. a 7. Omissis.
Art. 263. Esecuzione del concordato e chiusura della
procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di
sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato
secondo le direttive che sono stabilite dall'IVASS in via
generale con regolamento o che sono prescritte in via
particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano
l'assemblea dei soci perche' sia deliberata la modifica
dell'oggetto sociale in relazione alla revoca
dell'autorizzazione all'attivita' assicurativa o
riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli
adempimenti per la cancellazione della societa' e il
deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del
codice civile in materia di scioglimento e liquidazione
delle societa' di capitali.
3. Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della
crisi e dell'insolvenza."
"Art. 265. Liquidazione coatta di imprese non
autorizzate.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'IVASS, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che
esercita l'attivita' di assicurazione o di riassicurazione
senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita' da
liquidare l'IVASS procede alla nomina dei commissari, solo
previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri
soggetti interessati che venga presentata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione
del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari
possono chiedere all'IVASS, dopo aver provveduto al
deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere
la liquidazione senza ulteriori formalita'.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 313
del codice della crisi e dell'insolvenza."
"Art. 270. Diritto alla compensazione nei rapporti con
l'impresa di assicurazione.
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di
una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato
membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha
sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del
creditore di invocare la compensazione nei rapporti con
l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto
all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle
azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita'
degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori
previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa
nei confronti della quale e' stata adottata la misura di
risanamento o di liquidazione."
"Art. 276. Liquidazione coatta amministrativa
dell'ultima societa' controllante italiana.
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo,
all'ultima societa' controllante italiana di cui
all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo
IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della societa'
di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le
inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e
di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di
vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale
gravita'.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel
registro delle imprese una relazione sulla situazione
contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da
notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono
sottoposte altre societa' del gruppo controllate italiane,
di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali
interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. La relazione e'
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.
L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per
rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275,
commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione
revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della
crisi e dell'insolvenza nei confronti delle altre societa'
del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione
puo' essere esperita per gli atti indicati all'articolo
166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e
dell'insolvenza chesiano stati posti in essere nei cinque
anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e
per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere
a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e
dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre
anni anteriori."
"Art. 281. Disposizioni comuni sulla competenza
giurisdizionale.
1. Quando l'ultima societa' controllante italiana di
cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per l'azione revocatoria prevista
dall'articolo 276, comma 5, nonche' per tutte le
controversie fra le societa' del gruppo e' competente il
tribunale dove tale societa' controllante ha il centro
degli interessi principali.
2. Quando l'ultima societa' controllante italiana di
cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta
amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti
amministrativi concernenti o comunque connessi alle
procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa di tale societa'
controllante e delle societa' del gruppo, di cui
all'articolo 210-ter, comma 2, e' competente il tribunale
amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.".
 
Art. 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di
attuazione del codice civile

1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Note all'art. 371:

- Si riporta il testo dell'articolo 16 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 16.
Quando e' disposta la liquidazione generale del
patrimonio dell'ente si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni degli 304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313
del codice della crisi e dell'insolvenza, salve le
disposizioni seguenti.".
 
Art. 372

Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;
b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo 110;»;
c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, puo' eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l'art.95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Note all'art. 372:

- Si riporta il testo degli articoli 48, commi 17 e 18,
e 80, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come
modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 48. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di operatori economici.
Commi da 1. a 16. Omissis.
17. Salvo quanto previsto articolo 110, comma 6, in
caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora
si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del
medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,
dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante
puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti
dal presente codice purche' abbia i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante deve recedere dal contratto.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 6,
in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta
amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato
preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero,
qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di
morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione
giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso
di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero
nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario,
ove non indichi altro operatore economico subentrante che
sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e'
tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri
mandanti, purche' questi abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.
Commi da 19. a 19-ter. Omissis."
"Art. 80. Motivi di esclusione
Commi da 1. a 4. Omissis.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) Omissis.
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e
dall'articolo 110;
Omissis.".
 
Art. 373

Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura
penale

1. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e' disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;
b) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

Note all'art. 373:

- Si riporta il testo dell'articolo 104-bis delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 104-bis. Amministrazione dei beni sottoposti a
sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi
particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.
1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per
oggetto aziende, societa' ovvero beni di cui sia necessario
assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad
affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, l'autorita' giudiziaria nomina un amministratore
giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni. Con decreto motivato
dell'autorita' giudiziaria la custodia dei beni suddetti
puo' tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli
indicati al periodo precedente.
1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I,
titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella
parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca
dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello
stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e'
disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai
fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura
di liquidazione giudiziaria si applicano, altresi', le
disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato
decreto legislativo.
1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura
sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice
che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di
provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice
delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo
35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi
particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice
penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo
articolo rinviano, nonche' agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai
delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si
applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Si applicano
inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto
legislativo in materia di amministrazione e destinazione
dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del
sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata coadiuva
l'autorita' giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di
confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a
tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le
modalita' previste dal citato decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere
citati i terzi titolari di diritti reali o personali di
godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti
avere la disponibilita' a qualsiasi titolo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e
1-quinquies si applicano anche nel caso indicato
dall'articolo 578-bis del codice.".
 
Art. 374
Abrogazioni

1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato.
 
Art. 375
Assetti organizzativi dell'impresa

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».
2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale».

Note all'art. 375:

- Si riporta il testo dell'articolo 2086 del codice
civile, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2086. Gestione dell'impresa.
L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui
dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o
collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di
attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di
uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuita'
aziendale.".
 
Art. 376
Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro

1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.».

Note all'art. 376:

- Si riporta il testo dell'articolo 2119 del codice
civile, cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2119. Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto
prima della scadenza del termine, se il contratto e' a
tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto e' a
tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto e' a tempo indeterminato, al prestatore di
lavoro che recede per giusta causa compete l'indennita'
indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del
contratto la liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui
rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e
dell'insolvenza.".
 
Art. 377
Assetti organizzativi societari

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».
2. All'articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».
5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».

Note all'art. 377:

- Si riporta il testo degli articoli 2257, 2380-bis,
2409-nonies e 2475 del codice civile, come modificati dal
presente decreto legislativo:
"Art. 2257. Amministrazione disgiuntiva.
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della
societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli
altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci,
ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi
all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia
compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascun socio negli utili, decide
sull'opposizione."
"Art. 2380-bis. Amministrazione della societa'.
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale.
L'amministrazione della societa' puo' essere affidata
anche a non soci.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e
minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi
componenti il presidente, se questi non e' nominato
dall'assemblea."
"Art. 2409-nonies. Consiglio di gestione.
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale
compie le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del consiglio di
sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.
"
"Art. 2475. Amministrazione della societa'.
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu'
soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il
quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che
l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione,
l'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano
adottate mediante consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti
sottoscritti dagli amministratori devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il
consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di
fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di
competenza dell'organo amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.".
 
Art. 378
Responsabilita' degli amministratori

1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma e' inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»
2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

Note all'art. 378:

- Si riporta il testo degli articoli 2476 e 2486 del
codice civile, come modificati dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2476. Responsabilita' degli amministratori e
controllo dei soci.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso
la societa' dei danni derivanti dall'inosservanza dei
doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo
per l'amministrazione della societa'. Tuttavia la
responsabilita' non si estende a quelli che dimostrino di
essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto
si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sullo
svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed
i documenti relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori
e' promossa da ciascun socio, il quale puo' altresi'
chiedere, in caso di gravi irregolarita' nella gestione
della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di
revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il
giudice puo' subordinare il provvedimento alla prestazione
di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la societa',
salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli
amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e
quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'azione di responsabilita' contro gli amministratori puo'
essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della
societa', purche' vi consenta una maggioranza dei soci
rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e
purche' non si oppongano tanti soci che rappresentano
almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali
per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il
patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della
societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei
creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai
creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando
ne ricorrono gli estremi.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano
il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo
socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresi' solidalmente responsabili con gli
amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che
hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento
di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non
implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per
le responsabilita' incorse nella gestione sociale."
"Art. 2486. Poteri degli amministratori.
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al
momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli
amministratori conservano il potere di gestire la societa',
ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del
valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente
responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai
creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni
compiuti in violazione del precedente comma.
Quando e' accertata la responsabilita' degli
amministratori a norma del presente articolo, e salva la
prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si
presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla
data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in
caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di
apertura di tale procedura e il patrimonio netto
determinato alla data in cui si e' verificata una causa di
scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi
sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di
normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento
e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta
una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili
o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre
ragioni i netti patrimoniali non possono essere
determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla
differenza tra attivo e passivo accertati nella
procedura.".
 
Art. 379
Nomina degli organi di controllo

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.»
2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la societa' e' priva di organo di controllo.».
3. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti : «capi V, VI e VII».

Note all'art. 379:

- Si riporta il testo dell'articolo 2477 del codice
civile, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 2477. Sindaco e revisione legale dei conti.
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
conti, la nomina di un organo di controllo o di un
revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo
di controllo e' costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore e'
obbligatoria se la societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno
dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato
patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e
delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti
occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'.
L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del
revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa
quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato
alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio
sindacale previste per le societa' per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere,
entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina
provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato o su segnalazione del conservatore del registro
delle imprese.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche
se la societa' e' priva di organo di controllo.".
- Si riporta il testo dell'articolo 92 delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, come modificato dal presente
decreto legislativo:
"Art. 92.
Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che
nomina l'amministratore giudiziario nelle societa' di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice
priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione
della societa' nei limiti dei poteri conferiti
all'amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente,
l'amministratore giudiziario non puo' compiere atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza
l'autorizzazione del tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli,
l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche
pendenti, relative alla gestione della societa'.
All'amministratore giudiziario possono essere
attribuiti per determinati atti i poteri dell'assemblea. Le
relative deliberazioni non sono efficaci senza
l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario e'
determinato dal tribunale.".
 
Art. 380
Cause di scioglimento delle societa' di capitali

1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.».

Note all'art. 380:

- Si riporta il testo dell'articolo 2484 del codice
civile, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 2484. Cause di scioglimento.
Le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la
sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo, salvo che
l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi
le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilita' di funzionamento o per la
continuata inattivita' dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo
legale, salvo quanto e' disposto dagli articoli 2447 e
2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e
2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o
dallo statuto;
7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione
giudiziale e della liquidazione controllata.
La societa' inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei
seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle
ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo
comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del
registro delle imprese della dichiarazione con cui gli
amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi
prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data
dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre
cause di scioglimento, essi devono determinare la
competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.".
 
Art. 381

Disposizioni in materia di societa' cooperative ed enti mutualistici

1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attivita' commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».
2. All'articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

Note all'art. 381:

- Si riporta il testo degli articoli 2545-terdecies e
2545-sexiesdecies del codice civile, come modificati dal
presente decreto legislativo:
"Art. 2545-terdecies. Insolvenza.
In caso di insolvenza della societa', l'autorita'
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le
cooperative che svolgono attivita' commerciale sono
soggette anche a liquidazione giudiziale.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di
fallimento. "
"Art. 2545-sexiesdecies. Gestione commissariale.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies,
in caso di irregolare funzionamento della societa'
cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli
amministratori e i sindaci, affidare la gestione della
societa' a un commissario, determinando i poteri e la
durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e,
nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la
nomina del collegio o del commissario per la composizione
assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle
procedure regolatrici previste nel codice della crisi e
dell'insolvenza. Ove l'importanza della societa'
cooperativa lo richieda, l'autorita' di vigilanza puo'
nominare un vice commissario che collabora con il
commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui al quarto comma.
Laddove vengano accertate una o piu' irregolarita'
suscettibili di specifico adempimento, l'autorita' di
vigilanza, previa diffida, puo' nominare un commissario,
anche nella persona del legale rappresentante o di un
componente dell'organo di controllo societario, che si
sostituisce agli organi amministrativi dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti
indicati.".
 
Art. 382
Sostituzione dei termini fallito e fallimento

1. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza».
2. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».
3. All'articolo 2497 del codice civile, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: «Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.».

Note all'art. 382:

- Si riporta il testo degli articoli 2288, 2308 e 2497
del codice civile, come modificati dal presente decreto
legislativo:
"Art. 2288. Esclusione di diritto.
E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale
sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione
giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.
Parimenti e' escluso di diritto il socio nei cui
confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la
liquidazione della quota a norma dell'articolo 2270."
"Art. 2308. Scioglimento della societa'.
La societa' si scioglie, oltre che per le cause
indicate dall'articolo 2272, per provvedimento
dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e
per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."
"Art. 2497. Responsabilita'.
Le societa' o gli enti che, esercitando attivita' di
direzione e coordinamento di societa', agiscono
nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in
violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle societa' medesime, sono direttamente
responsabili nei confronti dei soci di queste per il
pregiudizio arrecato alla redditivita' ed al valore della
partecipazione sociale, nonche' nei confronti dei creditori
sociali per la lesione cagionata all'integrita' del
patrimonio della societa'. Non vi e' responsabilita' quando
il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attivita' di direzione e coordinamento
ovvero integralmente eliminato anche a seguito di
operazioni a cio' dirette (4).
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al
fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne
abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro
la societa' o l'ente che esercita l'attivita' di direzione
e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla
societa' soggetta alla attivita' di direzione e
coordinamento.
Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione
coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di
societa' soggetta ad altrui direzione e coordinamento,
l'azione spettante ai creditori di questa e' esercitata dal
curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario
straordinario.".
 
Art. 383
Finanziamenti dei soci

1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della societa', deve essere restituito.».

Note all'art. 383:

- Si riporta il testo dell'articolo 2467 del codice
civile, come modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 2467. Finanziamenti dei soci.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della
societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti
dei soci a favore della societa' quelli, in qualsiasi forma
effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui,
anche in considerazione del tipo di attivita' esercitata
dalla societa', risulta un eccessivo squilibrio
dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in
una situazione finanziaria della societa' nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.".
 
Art. 384
Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile e' abrogato.
 
Art. 385
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La fideiussione e' rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si e' verificata.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La fideiussione puo' essere escussa:
a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volonta' di subentrare nel contratto preliminare;
b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprieta' la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater.»;
d) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' determinato il modello standard della fideiussione.».

Note all'art. 385:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Disposizioni per la
tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n.
210), cosi' come modificato dal presente decreto
legislativo:
"Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di escussione
della fideiussione.
1. La fideiussione e' rilasciata da una banca o da
un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire,
nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di
crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento
all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la
restituzione delle somme e del valore di ogni altro
eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei
relativi interessi legali maturati fino al momento in cui
la predetta situazione si e' verificata.
2. La situazione di crisi si intende verificata in una
delle seguenti date:
a) di trascrizione del pignoramento relativo
all'immobile oggetto del contratto;
b) di pubblicazione della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa;
c) di presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo;
d) di pubblicazione della sentenza che dichiara lo
stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che
dispone la liquidazione coatta amministrativa o
l'amministrazione straordinaria.
3. La fideiussione puo' essere escussa:
a) a decorrere dalla data in cui si e' verificata la
situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per
l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma,
l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria
volonta' di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo
della procedura concorsuale non abbia comunicato la
volonta' di subentrare nel contratto preliminare;
b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio
di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento
della proprieta' la polizza assicurativa conforme al
decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando
l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria
volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.
4. La fideiussione deve prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del
codice civile e deve essere escutibile, verificatesi le
condizioni di cui al comma 3, a richiesta scritta
dell'acquirente, corredata da idonea documentazione
comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni
altro eventuale corrispettivo che complessivamente il
costruttore ha riscosso, da inviarsi al domicilio indicato
dal fideiussore a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
5. Il mancato pagamento del premio o della commissione
non e' opponibile all'acquirente.
6. Il fideiussore e' tenuto a pagare l'importo dovuto
entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta di cui al comma 4. Qualora la restituzione
degli importi oggetto di fideiussione non sia eseguita
entro il suddetto termine, il fideiussore e' tenuto a
rimborsare all'acquirente le spese da quest'ultimo
effettivamente sostenute e strettamente necessarie per
conseguire la detta restituzione, oltre i relativi
interessi.
7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in
cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei
contraenti copia dell'atto di trasferimento della
proprieta' o di altro diritto reale di godimento
sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il
quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma
1-quater.
7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' determinato il
modello standard della fideiussione.".
 
Art. 386
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprieta'» sono inserite le seguenti: «a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente,»
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.».

Note all'art. 386:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato
dal presente decreto legislativo:
"Art. 4. Assicurazione dell'immobile.
1. Il costruttore e' obbligato a contrarre ed a
consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della
proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere
fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa
indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con
effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura
dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669
del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale
oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, e comunque
manifestatisi successivamente alla stipula del contratto
definitivo di compravendita o di assegnazione.
1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro della giustizia e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati il contenuto e le
caratteristiche della polizza di assicurazione e il
relativo modello standard.
1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto
dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al
costruttore la propria volonta' di recedere dal contratto
di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la
fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la
menzione degli estremi identificativi della polizza
assicurativa e della sua conformita' al decreto previsto
dal comma 1-bis.".
 
Art. 387
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.».

Note all'art. 387:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato
dal presente decreto legislativo:
"Art. 5. Applicabilita' della disciplina.
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si
applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
immediato della proprieta' o di altro diritto reale di
godimento di immobili per i quali il permesso di costruire
o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato
richiesto successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non puo' rinunciare alle tutele
previste dal presente decreto; ogni clausola contraria e'
nulla e deve intendersi come non apposta.
1-ter. Le modifiche apportate dal decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 12 della legge 19 ottobre 2017,
n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili
da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia
stato richiesto o presentato successivamente alla data di
entrata in vigore del decreto stesso.".
 
Art. 388
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;
b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;».

Note all'art. 388:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, cosi' come
modificato dal presente decreto legislativo:
"Art. 6. Contenuto del contratto preliminare.
1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che
ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo
acquisto in capo ad una persona fisica della proprieta' o
di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente
decreto devono essere stipulati per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata devono contenere:
a) le indicazioni previste agli articoli 2659, primo
comma, n. 1), e 2826 del codice civile;
b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue
pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;
c) gli estremi di eventuali atti d'obbligo e
convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei
titoli abilitativi alla costruzione e l'elencazione dei
vincoli previsti;
d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con
particolare riferimento alla struttura portante, alle
fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura,
agli infissi ed agli impianti;
e) i termini massimi di esecuzione della costruzione,
anche eventualmente correlati alle varie fasi di
lavorazione;
f) l'indicazione del prezzo complessivo da
corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro
eventuale corrispettivo, i termini e le modalita' per il
suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali
somme a titolo di caparra; le modalita' di corresponsione
del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari
o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali
indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o
da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la
prova certa dell'avvenuto pagamento;
g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2
e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto
nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;
h) l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni
pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la
specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui
favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonche'
la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad
esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano
essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto
definitivo di vendita;
i) gli estremi del permesso di costruire o della sua
richiesta se non ancora rilasciato, nonche' di ogni altro
titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla
costruzione;
l) l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese
appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati
identificativi.
2. Agli stessi contratti devono essere allegati:
a) il capitolato contenente le caratteristiche dei
materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per
tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonche'
l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra
le parti;
b) gli elaborati del progetto in base al quale e' stato
richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima
variazione al progetto originario, limitatamente alla
rappresentazione grafica degli immobili oggetto del
contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle
parti condominiali.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio
decreto 28 marzo 1929, n. 499.".
 
Art. 389
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
 
Art. 390
Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.

Note all'art. 390:

- Il titolo VI del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, reca: "Titolo VI - DISPOSIZIONI PENALI".
- La sezione terza della legge 27 gennaio 2012, n. 3
(Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche'
di composizione delle crisi da sovraindebitamento) reca:
"Sezione terza - Disposizioni comuni.".
 
Art. 391
Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede