Gazzetta n. 44 del 21 febbraio 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 31 gennaio 2019
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Tonsillopas». (Determina n. 21/2019).


IL DIRIGENTE
dell'Ufficio autorizzazione
all'immissione in commercio

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;
Vista la determinazione n. 1301 del 23 settembre 2016, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente dell'Area autorizzazione medicinali;
Vista la determinazione n. 1313 del 23 settembre 2016, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Isabella Marta l'incarico di dirigente ad interim dell'Ufficio autorizzazione all'immissione in commercio;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva n. 2003/94/CE», e successiva modificazione e integrazione, ed in particolare l'art. 20, contenente disposizioni particolari per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995;
Visto l'art. 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che posticipa al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per rimanere in commercio per i medicinali omeopatici di cui al citato art. 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Vista la domanda e relativi allegati, presentata in data 10 novembre 2016, prot. n. 114305 del 10 novembre 2016, con la quale la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Schiffenberger Weg, 55 D-35394 Giessen, ha chiesto di essere autorizzata al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione, del medicinale omeopatico TONSILLOPAS nella forma e confezione: «gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 20 ml a cui e' stato attribuito A.I.C. n. 047306016;
Considerato che in data 13 aprile 2017, prot. 38366, e' stata richiesta da parte di AIFA la presentazione di documentazione integrativa. Che in data 27 giugno 2017, prot. 68312, e' stata richiesta da parte dell'Azienda una proroga di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso per l'invio della documentazione integrativa. Che in data 10 luglio 2017, prot. n. 73982, AIFA ha concesso la suddetta richiesta di proroga. Che in data 21 settembre 2017, prot. 100700, e' stata richiesta da parte dell'Azienda una seconda proroga di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso per la precedente proroga. Che in data 25 settembre 2017, prot. 101589, AIFA ha concesso la suddetta richiesta di proroga. Che in data 3 gennaio 2018, prot. 387, l'Azienda non ha fornito la documentazione integrativa richiesta e ha depositato un «Commitment to AIFA» comunicando che: «Hereby we confirm that we will submit not yet requested parts according to the Letter Deficiency for the product TONSILLOPAS as soon as they are available». Nello stesso Commitment l'Azienda dichiarava di aver integrato le sole sezioni 3.2.5.1.1, 3.2.5.1.3, 3.2.5.2.4, 3.2.5.3.1 e 3.2.5.5 delle carenze comuni e di aver incluso il Safety Statement relativo al modulo 4 e al modulo 5 per il prodotto medicinale in domanda. Che in data 7 agosto 2018, prot. 91387, AIFA ha inviato la Comunicazione di fine procedura comprendente «Richiesta di impegno a Post Approval Committment». Nella suddetta Nota, AIFA ha richiesto la medesima documentazione integrativa mai pervenuta presso AIFA e l'accettazione dei Post Approval Committment entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione in data 20 agosto 2018, prot. 94729, l'Azienda ha depositato un secondo «Commitment to AIFA» nel quale dichiarava «Considering the real deadline of one day (date of the Letter of Deficiency: 7 agosto 2018 - Deadline 10 days; date of the arrival of the Letter of Deficiency: 15.09.208) we confirm that we will submit the required documentation to the Letter of Deficiency for the product TONSILLOPAS as soon as available». Nessun'altra documentazione integrativa risulta ad oggi pervenuta in seguito alla nota AIFA del 13 aprile 2017, prot. 38366, ne' alla scadenza della prima concessione di proroga del 10 luglio 2017, prot. 73982, ne' alla scadenza della successiva proroga concessa il 25 settembre 2017, prot. 101589, e ne' alla successiva scadenza del 28 febbraio 2018 concessa all'Azienda con nota AIFA del 31 gennaio 2018, prot. 10454, per l'integrazione di tutti i dossier sottomessi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 10-bis;
Vista la nota inviata da AIFA del 9 ottobre 2018, prot. n. 110995, di Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 al primo rinnovo del medicinale omeopatico TONSILLOPAS con la quale e' stato comunicato alla predetta Societa' il preavviso di diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione del medicinale omeopatico;
Considerato che la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH non ha presentato alcuna osservazione all'atto di preavviso di diniego succitato;
Preso atto altresi' che la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH con nota del 18 ottobre 2018, prot. 115203 ha dichiarato di voler ritirare la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, del medicinale omeopatico TONSILLOPAS (dichiarando contestualmente che effettuera' il ritiro dal mercato entro il 31 dicembre 2019);
Visto il parere non favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione del medicinale omeopatico TONSILLOPAS, espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta 13 - 15 novembre 2018, verbale CTS n. 2, nel quale, tenuto conto che l'azienda non ha presentato controdeduzioni al preavviso di diniego e della comunicazione di voler ritirare la domanda, per le motivazioni di seguito riportate:
carenze di qualita' e di sicurezza per la forma farmaceutica gocce orali, soluzione, per cui non e' stata fornita documentazione integrativa in seguito alle richieste di AIFA;
carenze di qualita' relative a tutti i ceppi omeopatici: per tutti i ceppi omeopatici costituenti il prodotto in domanda la documentazione di qualita' risulta assente con riferimento alle informazioni e dati riguardanti il processo di produzione, il controllo dei materiali, la convalida di processo, le impurezze, le specifiche e procedure utilizzate, dati sui batches analysis, giustificazioni delle specifiche, contenitori utilizzati e dati di stabilita';
carenze di sicurezza: la sicurezza e' supportata esclusivamente con il documento «Safety Statement for Tonsillopas oral drops» in cui viene dichiarato che il medicinale e' in commercio dal 1978 in Germania, in una formulazione contenente Mercurius cyananatus 2DH e dal 1992 nella formulazione attuale. Vengono riportati i dati di vendita delle confezioni vendute nell'arco temporale da gennaio 2003 ad agosto 2017, i risultati di uno studio osservazionale ai fini della valutazione dell'efficacia del medicinale nel trattamento delle tonsilliti acute e delle stomatiti ulceranti e i reports di una Post-marketing experience sull'uso del prodotto in bambini dai 6 ai 12 anni, raccolti retrospettivamente da 162 medici, non sono adeguati per dimostrare la sicurezza del prodotto privo di indicazioni terapeutica;
carenze relative alla giustificazione dell'uso omeopatico: assenza della giustificazione dell'uso omeopatico per il prodotto medicinale in oggetto;
Ritenuto, di dover adottare, a seguito del sopra citato preavviso di diniego ed alla luce del citato parere della CTS, un provvedimento conclusivo del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
Ritenuto altresi', che la permanenza del medicinale omeopatico TONSILLOPAS sul mercato costituisce un rischio per la salute pubblica a fronte del quale solo il ritiro dal commercio del predetto medicinale rappresenta la misura piu' idonea ad assicurare un'efficace tutela della salute pubblica;
Visto il citato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ed in particolare gli artt. 40 e 142, comma 1.

Determina:

Art. 1
Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
di cui all'art. 1, comma 590 della legge n. 190/2014 e successiva
modificazione e integrazione.
Per le motivazioni di cui in premessa, e' respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successiva modificazione e integrazione, del medicinale omeopatico TONSILLOPAS nella forma e confezione:
A.I.C. n. 047306016 - «gocce orali, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 20 ml.
Titolare AIC: Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH (codice SIS: 2830).
 
Art. 2
Ritiro dei lotti

Dalla data di efficacia della presente determinazione il medicinale omeopatico TONSILLOPAS, nella confezione di cui all'art. 1, non puo' essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non puo' essere commercializzato.
 
Art. 3
Opposizione al diniego

Avverso la presente determinazione di diniego, la societa' Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH, ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, puo' presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento; oppure puo' presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente provvedimento.
 
Art. 4
Disposizioni finali

La presente determinazione acquista efficacia dalla data di notifica alla societa' richiedente il rinnovo dell'AIC e verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In caso di inerzia della societa' (quindici giorni dalla data di emissione della determinazione) la presente determinazione acquista efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2019

Il dirigente: Marta