Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 gennaio 2019, n. 1
Testo del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 8 marzo 2019, n. 16 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione di Banca Carige in conformita' di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro.
2. La garanzia e' concessa in conformita' ai paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione sul settore bancario.
3. Nel presente Capo I per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 18 del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (Attuazione della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010
e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio):
«Art. 18 (Sostegno finanziario pubblico straordinario).
- 1. Ai fini dell'art. 17, comma 2, lettera f), una banca
non e' considerata in dissesto o a rischio di dissesto nei
casi in cui, per evitare o porre rimedio a una grave
perturbazione dell'economia e preservare la stabilita'
finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario
viene concesso:
a) in una delle seguenti forme:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli
strumenti di liquidita' forniti dalla banca centrale alle
condizioni da essa applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di
nuova emissione;
iii) la sottoscrizione di fondi propri o l'acquisto
di strumenti di capitale effettuati a prezzi e condizioni
che non conferiscono un vantaggio alla banca, se al momento
della sottoscrizione o dell'acquisto questa non versa in
una delle situazioni di cui all'art. 17, comma 2, lettere
a), b), c), d) o e), ne' ricorrono i presupposti per la
riduzione o la conversione ai sensi del Capo II;
b) nonche' a condizione che il sostegno finanziario
pubblico straordinario:
i) sia erogato previa approvazione ai sensi della
disciplina sugli aiuti di Stato e, nei casi di cui alla
lettera a), punti i) e ii), sia riservato a banche con
patrimonio netto positivo;
ii) sia adottato su base cautelativa e temporanea,
in misura proporzionale alla perturbazione dell'economia; e
iii) non venga utilizzato per coprire perdite ha
registrato o verosimilmente registrera' nel prossimo
futuro.
2. Nel caso di cui alla lettera a), punto iii), la
sottoscrizione e' effettuata unicamente per far fronte a
carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di
stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea, o
del Meccanismo di Vigilanza Unico, o nell'ambito delle
verifiche della qualita' degli attivi o di analoghi
esercizi condotti dalla Banca Centrale Europea, dall'ABE o
da autorita' nazionali.».
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'art.
18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del parlamento europeo
e del Consiglio del 15 luglio 2014 (REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa norme e una
procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi
e di talune imprese di investimento nel quadro del
meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione
unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010):
«Art. 18 (Procedura di risoluzione). - 1. - 3.
(Omissis).
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'entita' e'
considerata in dissesto o a rischio di dissesto in una o
piu' delle situazioni seguenti:
a) l'entita' viola, o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro
violera', i requisiti per il prosieguo dell'autorizzazione
in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione
da parte della BCE, compreso il fatto - ma non solo - che
ha subito o rischia di subire perdite tali da privarla
dell'intero patrimonio o di un importo significativo
dell'intero patrimonio;
b) le attivita' dell'entita' sono, o vi sono elementi
oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo
futuro saranno, inferiori alle passivita';
c) l'entita' non e', o vi sono elementi oggettivi a
sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non
sara', in grado di pagare i propri debiti o altre
passivita' in scadenza;
d) l'entita' necessita di un sostegno finanziario
pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, per
rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno
Stato membro e preservare la stabilita' finanziaria, il
sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza
in una delle forme seguenti:
i) una garanzia dello Stato a sostegno degli
strumenti di liquidita' forniti da banche centrali alle
condizioni da esse applicate;
ii) una garanzia dello Stato sulle passivita' di
nuova emissione; o
iii) un'iniezione di fondi propri o l'acquisto di
strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non
conferiscono un vantaggio all'entita', qualora nel momento
in cui viene concesso il sostegno pubblico non si
verifichino ne' le circostanze di cui al presente
paragrafo, lettere a), b) e c), ne' le circostanze di cui
all'art. 21, paragrafo 1.
In ciascuno dei casi di cui al primo comma, lettera d),
punti i), ii) e iii), le misure di garanzia o misure
equivalenti ivi contemplate sono limitate alle entita'
solventi e sono subordinate all'approvazione finale
nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato
dell'Unione. Dette misure hanno carattere cautelativo e
temporaneo e sono proporzionate per rimediare alle
conseguenze della grave perturbazione e non sono utilizzate
per compensare le perdite che l'entita' ha accusato o
rischia di accusare nel prossimo futuro.
Le misure di sostegno di cui al primo comma, lettera
d), punto iii), sono limitate alle iniezioni necessarie per
far fronte alle carenze di capitale stabilite nelle prove
di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM, nelle
verifiche della qualita' delle attivita' o in esercizi
analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o da autorita'
nazionali, se del caso, confermate dall'autorita'
competente.
Se presenta una proposta legislativa a norma dell'art.
32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, la Commissione
presenta, se del caso, una proposta legislativa che
modifica analogamente il presente regolamento.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 47 e dei
paragrafi da 56 a 62 della Comunicazione della Commissione
europea relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013,
delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di
sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria
(«La comunicazione sul settore bancario»):
«1. - 46. (Omissis).
47. Onde limitare l'aiuto al minimo necessario, il
deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase piu'
iniziale possibile. Di conseguenza, a partire dal momento
in cui il fabbisogno di capitale e' noto o avrebbe dovuto
essere noto alla banca, la Commissione ritiene che la banca
dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per conservare
i fondi. In particolare, a partire da tale momento, gli
enti creditizi che abbiano individuato, o avrebbero dovuto
individuare, un fabbisogno di capitale:
a) non devono versare dividendi su azioni o cedole su
strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali
il pagamento di cedole e' discrezionale);
b) non devono riacquistare le proprie azioni o
esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale
per l'intera durata del periodo di ristrutturazione senza
previa approvazione da parte della Commissione;
c) non devono riacquistare strumenti di capitale
ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in
combinazione con altre, consente all'ente creditizio di
assorbire completamente la propria carenza di capitale e
avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali
livelli di mercato e supera di oltre il 10 % superiore al
prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto e' subordinato
all'approvazione previa da parte della Commissione;
d) non devono eseguire alcuna operazione di gestione
del capitale senza previa approvazione da parte della
Commissione;
e) non devono applicare pratiche commerciali
aggressive;
f) non devono acquisire partecipazioni in alcuna
impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi
che di azioni. Tale obbligo non riguarda: i) le
acquisizioni effettuate nel corso delle attivita' bancarie
ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti
di imprese in difficolta'; ii) le acquisizioni di
partecipazioni in imprese a condizione che il prezzo di
acquisto corrisposto sia inferiore allo 0,01 % dell'entita'
dell'ultimo stato patrimoniale dell'ente creditizio in quel
determinato momento e che i prezzi d'acquisto cumulativi
pagati per tutte queste acquisizioni da quel momento fino
alla fine del periodo di ristrutturazione siano inferiori
allo 0,025 % dell'entita' del suo ultimo stato patrimoniale
disponibile in tale momento; iii) le acquisizioni di
un'attivita' economica, previa approvazione della
Commissione, se essa e', in circostanze eccezionali,
necessaria per ripristinare la stabilita' finanziaria o
garantire una concorrenza efficace;
g) devono astenersi da qualsiasi pubblicita' che
faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi
strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo
senza il sostegno dello Stato membro.
48. - 55. (Omissis).
56. Il sostegno alla liquidita' e le garanzie sulle
passivita' stabilizzano temporaneamente il lato passivo
dello stato patrimoniale delle banche. Pertanto,
contrariamente alle misure di ricapitalizzazione o di
sostegno a fronte di attivita' deteriorate che, in linea di
principio, devono essere precedute dalla notifica di un
piano di ristrutturazione da parte dello Stato membro in
questione e dalla relativa approvazione da parte della
Commissione prima di poter essere concesse, la Commissione
puo' accettare che gli Stati membri notifichino la
concessione di garanzie e di sostegno alla liquidita' dopo
l'approvazione su base temporanea come aiuti al salvataggio
prima dell'approvazione di un piano di ristrutturazione.
57. Le misure di garanzie e di sostegno alla liquidita'
possono essere notificate individualmente alla Commissione.
Inoltre, la Commissione puo' autorizzare anche regimi che
prevedono misure di liquidita' per un periodo massimo di
sei mesi.
58. Tali regimi devono essere limitati alle banche che
non presentano alcuna carenza di capitale. Qualora una
banca con una carenza di capitale abbia un urgente bisogno
di liquidita', e' richiesta una notifica individuale alla
Commissione. In tali circostanze, la Commissione
applichera' la procedura di cui ai punti da 32 a 34,
mutatis mutandis, anche per quanto riguarda l'obbligo di un
piano di ristrutturazione o di liquidazione, a meno che
l'aiuto sia rimborsato entro un termine di due mesi.
59. Per poter essere autorizzati dalla Commissione, le
garanzie e il sostegno alla liquidita' devono soddisfare i
seguenti requisiti:
a) le garanzie possono essere concesse solo per le
nuove emissioni di debito di primo rango (senior) degli
enti creditizi (il debito subordinato e' escluso);
b) le garanzie possono essere concesse soltanto sugli
strumenti di debito con scadenze da tre mesi a cinque anni
(o un massimo di sette anni in caso di obbligazioni
garantite). Le garanzie con scadenza superiore a tre anni,
tranne nei casi debitamente giustificati, devono essere
limitate a un terzo delle garanzie in essere concesse alla
singola banca;
c) il livello minimo di remunerazione delle garanzie
statali deve essere in linea con la formula di cui alla
comunicazione di proroga del 2011;
d) si deve presentare alla Commissione un piano di
ristrutturazione entro due mesi per ciascun ente creditizio
al quale siano state concesse garanzie su nuove passivita'
o su passivita' rinnovate e per il quale, al momento della
concessione della nuova garanzia, l'importo totale delle
passivita' garantite (incluse le garanzie concesse prima
della data di tale decisione) sia superiore sia al 5 %
delle passivita' totali che a un importo totale di 500
milioni di EUR;
e) per ciascun ente creditizio per il quale e'
necessario attivare la garanzia si deve presentare un piano
di liquidazione o di ristrutturazione individuale entro due
mesi dalla data in cui la garanzia e' stata attivata;
f) i beneficiari di garanzie e di sostegno alla
liquidita' devono astenersi da qualsiasi pubblicita' che
faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi
strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo
senza il sostegno dello Stato membro.
60. Per i regimi di garanzia e di sostegno alla
liquidita', devono essere soddisfatti i seguenti criteri
aggiuntivi:
a) il regime deve essere limitato alle banche che non
presentano una carenza di capitale quale certificata dalle
competenti autorita' di vigilanza ai sensi del punto 28;
b) le garanzie con scadenza superiore a tre anni
devono essere limitate a un terzo delle garanzie totali
concesse alle singole banche;
c) gli Stati membri devono riferire alla Commissione
con frequenza trimestrale sui seguenti aspetti: i) il
funzionamento del regime, ii) le emissioni di debito
garantito e iii) le spese effettivamente addebitate;
d) gli Stati membri devono integrare le proprie
relazioni sull'applicazione del regime con le informazioni
aggiornate disponibili sul costo dell'emissione di debito
analogo non garantito (natura, volume, rating, valuta).
61. In casi eccezionali possono essere approvate anche
garanzie a copertura di esposizioni della Banca europea per
gli investimenti nei confronti delle banche al fine di
ripristinare l'erogazione di prestiti all'economia reale in
paesi con condizioni di prestito gravemente perturbate
rispetto alla media dell'Unione. Nel valutare tali misure
la Commissione esaminera' in particolare se esse non
conferiscono un vantaggio indebito che potrebbe, ad
esempio, servire a sviluppare altre attivita' commerciali
di tali banche. Tali garanzie possono coprire solo un
periodo massimo di sette anni. Se approvate dalla
Commissione, dette garanzie non fanno scattare l'obbligo
per la banca di presentare un piano di ristrutturazione.
62. Le normali attivita' delle banche centrali relative
alla politica monetaria, come le operazioni di mercato
aperto e le operazioni attivabili su iniziativa delle
controparti («standing facility»), non rientrano nel campo
di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Il
sostegno destinato appositamente a un determinato ente
creditizio (generalmente definito «sostegno di emergenza
alla liquidita'») puo' costituire aiuto, a meno che non
siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
a) l'ente creditizio e' temporaneamente privo di
liquidita', ma e' solvibile al momento della fornitura
della liquidita', situazione che si verifica in circostanze
eccezionali e non fa parte di un pacchetto di aiuti piu'
ampio;
b) il dispositivo e' interamente coperto da una
garanzia, alla quale vengono applicati adeguati scarti di
garanzia («haircut»), in funzione della sua qualita' e del
suo valore di mercato;
c) la banca centrale addebita al beneficiario un
tasso di interesse di penalizzazione;
d) la misura e' adottata su iniziativa della banca
centrale e non e' coperta, in particolare, da alcuna
controgaranzia dello Stato.
(Omissis).».
Il regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15
ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea
compiti specifici in merito alle politiche in materia di
vigilanza prudenziale degli enti creditizi e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 ottobre 2013, n. L 287.
 
Allegato
METODOLOGIA DI CALCOLO
In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2
A) Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati.
Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati, in caso di conversione, e' determinato secondo le seguenti formule:


VSAT1
NAZNSAT1 = -----
PAZN

VET2
NAZNET2 = -----
PAZN

NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF)* K
PAZN = ----------------------------------------------------------
NAZV

dove:
NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1;
NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2;
VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto legge;
VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 4, lettera a), e 5, lettera a), del decreto legge;
VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legge
VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto legge;
AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero;
PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione;
NAZV= numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge;
PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge;
K= 15%.
Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN e' negativo, PAZN = 50%*PAZV
B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero
Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:


AUCAPMEF
NAZNMEF = --------
PAZNMEF


PAZNMEF= PAZN* (1-W)
dove:
NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero
PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero
W = 25%
In caso di non applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 20, comma 2
Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero
Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:
NAZNMEF=AUCAPMEF/PAZNMEF
PAZNMEF= [NAZV*PAZV - (NAZV*PAZV + AUCAPMEF)*Z]*(1-W)/NAZV
dove:
NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero;
AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero;
PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione sottoscritte dal Ministero;
NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 17 del decreto legge, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge;
PAZV = valore delle azioni ordinarie, ivi incluse le azioni risultanti dalla conversione prevista dall'articolo 17, comma 8, del decreto legge, determinato secondo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 17, comma 4, del decreto legge;
Z = 15%;
W = 25%;
Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF e' negativo, PAZNMEF = 37,5%*PAZV
 
Art. 2

Caratteristiche degli strumenti finanziari

1. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da Banca Carige (di seguito anche denominata: «Emittente») che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a due mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne' incorporano una componente derivata.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
«Art. 7-bis (Obbligazioni bancarie garantite). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,
all'art. 4 e all'art. 6, comma 2, si applicano, salvo
quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo,
alle operazioni aventi ad oggetto le cessioni di crediti
fondiari e ipotecari, di crediti nei confronti delle
pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonche' di titoli emessi
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti della medesima natura, effettuate da banche
in favore di societa' il cui oggetto esclusivo sia
l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante l'assunzione
di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche
cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni
emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'art. 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei
contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'art. 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'art. 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.».
 
Art. 3

Limiti

1. L'ammontare delle garanzie concesse e' limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine dell'Emittente.
2. L'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, salvo giustificati motivi, i fondi propri a fini di vigilanza, fermo restando il limite indicato all'art. 1, comma 1.
 
Art. 4

Condizioni

1. In relazione alla concessione della garanzia, Banca Carige e' tenuta a svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
 
Art. 5

Garanzia dello Stato

1. La garanzia dello Stato e' onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.
3. Il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'art. 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali puo' essere prestata la garanzia dello Stato, non puo' eccedere - salvo casi debitamente giustificati - un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dall'Emittente e garantiti dallo Stato ai sensi dell'art. 1.
4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Statole passivita' computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.
 
Art. 6

Corrispettivo della garanzia dello Stato

1. Gli oneri economici della garanzia sono determinati sulla base della valutazione del rischio dell'operazione con le seguenti modalita':
a) per passivita' con durata originaria di almeno dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di credit default swap (CDS) a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al numero 2) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a dodici mesi, e' applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,40 punti percentuali.
2. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano piu' di tre, il rating rilevante e' il secondo piu' elevato.
3. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
4. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari per i quali e' concessa la garanzia. Le commissioni dovute sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalita' indicate all'art. 22, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, puo' variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' alle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.

Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 7-bis della citata legge n. 130 del
1999 e' riportato nelle Note all'art. 2.
 
Art. 7

Procedura

1. La richiesta di ammissione alla garanzia e' presentata nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui l'Emittente chiede di essere ammesso e quelle alle quali eventualmente sia gia' stato ammesso o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione.
2. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro:
1) la congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;
3) l'ammontare della garanzia;
4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'art. 6;
5) l'attestazione da parte dell'Autorita' competente della solvenza di Banca Carige, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 806/2014.
3. A seguito della comunicazione della Banca d'Italia, la richiesta di concessione della garanzia e' notificata alla Commissione europea. La garanzia puo' essere concessa solo a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.
4. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione all'Emittente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
5. L'Emittente e' tenuto a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano e' sottoposto alla Commissione europea. Non e' richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passivita' garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.
6. L'Emittente non puo', per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:
a) distribuire dividendi;
b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering di cui alle relative disposizioni transitorie;
c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;
d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalita' di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficolta'.

Riferimenti normativi

Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato
Regolamento (UE) n. 806/2014 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
 
Art. 8

Escussione della garanzia su passivita' di nuova emissione

1. Qualora l'Emittente non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.
3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, l'Emittente e' tenuto a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. L'Emittente e' altresi' tenuto a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilita' della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
4. Le somme corrisposte dallo Stato per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori dell'Emittente a diverso titolo.
5. Il presente articolo non pregiudica la facolta' dei detentori delle passivita' garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 1.
 
Art. 9

Erogazione di liquidita' di emergenza

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' rilasciare, entro il 30 giugno 2019, la garanzia statale per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da Banca Carige a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di liquidita' di emergenza - ELA), in conformita' con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.
2. La garanzia statale e' irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.
3. Banca Carige a seguito della erogazione di liquidita' di emergenza deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditivita' e la capacita' di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidita' fornita dalla Banca d'Italia.
4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 5.
 
Art. 10
Escussione della garanzia statale sull'erogazione di liquidita' di
emergenza

1. In caso di inadempimento dell'Emittente alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.
2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Emittente.
 
Art. 11

Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate misure di attuazione del presente Capo I.
 
Art. 12

Intervento dello Stato

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'art. 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da Banca Carige (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.
2. Nel presente Capo II per Autorita' competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Riferimenti normativi

Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n.
180 del 2015 e' riportato nelle Note all'art. 1.
Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato
regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2014 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il riferimento al testo del regolamento (UE) del
Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013 e' riportato nelle
Note all'art. 1.
 
Art. 13

Programma di rafforzamento patrimoniale

1. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 12 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorita' competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entita' del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonche' il termine per la realizzazione del Programma.
2. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale, l'Emittente puo' presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'art. 14. Tale richiesta puo' essere presentata dall'Emittente gia' ad esito della valutazione del Programma da parte dell'Autorita' competente quando la stessa abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale. In connessione con la richiesta di intervento dello Stato, l'Autorita' competente informa il Ministero delle proprie valutazioni sul Programma e sull'attuazione dello stesso.
 
Art. 14

Richiesta di intervento dello Stato

1. Qualora l'Emittente intenda fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero, all'Autorita' competente, e alla Banca d'Italia, una richiesta contenente:
a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;
b) l'indicazione dell'entita' del patrimonio netto contabile, individuale e consolidato, alla data della richiesta e l'entita' del fabbisogno di capitale regolamentare da colmare, tenendo conto dell'attuazione del Programma;
c) l'attestazione di impegni di cui all'art. 16;
d) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformita' con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.
2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati a spese dell'Emittente, della valutazione di cui all'art. 17, comma 4.
3. Gli esperti indipendenti previsti dal comma 2 non devono avere incorso ne' devono avere intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
4. L'Emittente presenta inoltre:
a) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'art. 20, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuita' aziendale;
b) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente ai sensi del comma 3, dell'effettivo valore delle attivita' e passivita' dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonche' di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'art. 20, comma 2.
5. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti di cui ai commi 2 e 3:
a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 4, lettera a);
b) della stima trasmessa ai sensi del comma 4, lettera b).
 
Art. 15

Valutazioni dell'Autorita' competente

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'art. 14, l'Autorita' competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare riferito alla carenza di capitale emersa dalle prove di stress rilevanti.
2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 e' sospeso.
 
Art. 16

Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato

1. La richiesta di cui all'articolo 14 e' corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.
2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la sottoscrizione puo' essere subordinata, in conformita' alla decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:
a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente;
b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'Emittente.

Riferimenti normativi

Il testo del paragrafo 47 della citata comunicazione
sul settore bancario della Commissione europea e' riportato
nelle Note all'art. 1.
 
Art. 17

Realizzazione dell'intervento

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 15 da parte dell'Autorita' competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.
2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'art. 20 e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi':
a) l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'art. 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;
b) il prezzo di sottoscrizione nonche' ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione, comprese le fasi successive;
c) la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente.
4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'art. 20, comma 2. Il valore delle azioni e' calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14, comma 3, ed e' determinato in base all'andamento delle quotazioni dei trenta giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3 del presente articolo; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nel periodo di riferimento, il valore delle azioni e' il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi trenta giorni di mercato nei quali l'azione e' stata negoziata e quello determinato in base alla consistenza patrimoniale della societa', alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo.
5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:
a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'art. 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014;
b) salvo quanto previsto dal comma 8 per le azioni di risparmio, non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ne' quelli previsti dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014; in caso contrario, si procede ai sensi dell'art. 20.
6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorita' competente.
7. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. Alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto indicato nel comma 2, le azioni di risparmio emesse sono convertite in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni azione di risparmio, senza pagamento di alcun conguaglio.
9. Il consiglio di amministrazione provvede ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'art. 2443, terzo comma, del codice civile.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2441 del codice
civile:
«Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della
societa', con modalita' atte a garantire la sicurezza del
sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e la certezza
della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante
deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione
dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', entro il mese successivo alla scadenza del
termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno
cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano gia'
stati integralmente venduti.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione da un revisore
legale o da una societa' di revisione legale.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere
il proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e,
nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione
giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la
documentazione indicata dall'art. 2343-ter, terzo comma,
devono restare depositati nella sede della societa' durante
i quindici giorni che precedono l'assemblea e finche'
questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione
delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
tenendo conto, per le azioni quotate in mercati
regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni
nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai
dipendenti della societa' o di societa' che la controllano
o che sono da essa controllate.».
- Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 17
del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
«Art. 17 (Presupposti comuni alla risoluzione e alle
altre procedure di gestione delle crisi). - 1. (Omissis).
2. La banca e' considerata in dissesto o a rischio di
dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni:
a) risultano irregolarita' nell'amministrazione o
violazioni di disposizioni legislative, regolamentarie o
statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
tale che giustificherebbero la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita';
b) risultano perdite patrimoniali di eccezionale
gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
di un importo significativo del patrimonio;
c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita';
d) essa non e' in grado di pagare i propri debiti
alla scadenza;
e) elementi oggettivi indicano che una o piu' delle
situazioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) si
realizzeranno nel prossimo futuro;
f) e' prevista l'erogazione di un sostegno
finanziario pubblico straordinario a suo favore, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 18.
(Omissis).».
Il testo del paragrafo 4 dell'art. 18 del citato
regolamento (UE) n. 806/2014 e' riportato nelle Note
all'art. 1.
Il Capo II del Titolo IV del citato decreto legislativo
n. 180 del 2015, comprendente gli articoli da 27 a 31, e'
il seguente:
«Capo II
Riduzione o conversione di azioni, di altre
partecipazioni e di strumenti di capitale
Art. 27 (Presupposti). - 1. Le azioni, le altre
partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da un
soggetto indicato nell'art. 2 sono ridotti o convertiti,
secondo quanto previsto dal presente Capo:
a) indipendentemente dall'avvio della risoluzione o
della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti
dall'art. 20, comma 1, lettera a), anche in combinazione
con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi, incluso un
sistema di garanzia dei depositanti; o
b) in combinazione con un'azione di risoluzione,
quando il programma di risoluzione di cui all'art. 32
prevede misure che comportano per azionisti e creditori la
riduzione di valore dei loro diritti o la conversione in
capitale; in questo caso, essa e' disposta immediatamente
prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.»
«Art. 28 (Strumenti soggetti a riduzione o
conversione). - 1. La riduzione o la conversione e'
disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle
altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi da
una banca avente sede legale in Italia computabili nei
fondi propri su base individuale, quando si realizzano per
la banca i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1,
lettera a).
2. Quando i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1,
lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o la
conversione e' disposta con riferimento a:
a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e
gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo,
computabili nei fondi propri su base individuale o
consolidata;
b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni e
gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato
all'art. 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi
propri su base sia individuale sia consolidata; se del
gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro
Stato membro, la misura e' disposta in conformita'
dell'art. 30.
3. La riduzione o la conversione e' disposta
nell'ordine indicato dall'art. 52, comma 1, lettera a),
punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre
l'art. 52, commi 2, 3, 5 e 6.»
«Art. 29 (Riduzione o conversione). - 1. La riduzione o
la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia.
2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e, anche ai
fini della realizzazione di operazioni di capitalizzazione
con l'intervento di soggetti terzi, 58.
3. L'importo della riduzione o della conversione e'
determinato nella misura necessaria per coprire le perdite
e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, come
quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo
I, Sezione II. Se la valutazione e' provvisoria e gli
importi della riduzione o della conversione in essa
indicati risultano superiori a quelli risultanti dalla
valutazione definitiva, l'importo della riduzione o della
conversione puo' essere ripristinato per la differenza.
4. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 2, il valore
delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti
di capitale emessi da una societa' controllata e
computabili nei fondi propri su base consolidata non puo'
essere ridotto in misura maggiore o essere convertito a
condizioni meno favorevoli per il suo titolare rispetto
alla misura della riduzione di valore o alle condizioni di
conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla
capogruppo o dalla societa' posta al vertice del gruppo
soggetto a vigilanza consolidata e computabili nei fondi
propri su base consolidata.»
«Art. 30 (Cooperazione fra autorita'). - 1. La Banca
d'Italia collabora con le autorita' degli altri Stati
membri per l'adozione della decisione congiunta prevista
dall'art. 62 della direttiva 2014/59/UE sulla sussistenza
dei presupposti per la riduzione o la conversione quando
gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati
nei fondi propri su base individuale e consolidata e
ricorre una delle seguenti circostanze:
a) il gruppo bancario soggetto alla vigilanza
consolidata della Banca d'Italia comprende un soggetto di
cui all'art. 2 con sede legale in un altro Stato membro;
b) un soggetto di cui all'art. 2 avente sede legale
in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro
Stato membro.
2. La Banca d'Italia attua senza ritardo le decisioni
congiunte di riduzione del valore o di conversione degli
strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede
in Italia.
3. Se non e' raggiunta una decisione congiunta, la
Banca d'Italia assume le determinazioni di propria
competenza circa la sussistenza dei presupposti per la
riduzione o la conversione in relazione a:
a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base
individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a
vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base
consolidata emessi da soggetti di cui all'art. 2, lettere
b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro e inclusi
nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia.
4. Nell'assumere le determinazioni di propria
competenza, la Banca d'Italia tiene conto del potenziale
impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti
gli Stati membri in cui operano la banca o il gruppo
interessati.»
«Art. 31 (Ulteriori previsioni in caso di conversione).
- 1. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione
possono essere attribuite azioni computabili nel capitale
primario di classe 1 emesse, oltre che dalla societa' nei
cui confronti e' stata disposta la riduzione o la
conversione, anche da altre componenti del gruppo, inclusa
la societa' posta al vertice del gruppo. Se queste hanno
sede legale in un altro Stato membro, l'attribuzione degli
strumenti e' disposta previo accordo con l'autorita' di
risoluzione dello Stato membro interessato.
2. Ai titolari degli strumenti soggetti a conversione
non possono essere attribuiti strumenti di capitale
primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto
di fondi propri da parte dello Stato o di societa'
controllate dallo Stato.
3. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla
conversione si applica l'art. 53.».
- Si riporta il testo vigente del paragrafo 1 dell'art.
21 del citato regolamento (UE) n. 806/2014:
«Art. 21 (Svalutazione e conversione degli strumenti di
capitale). - 1. Il Comitato esercita il potere di svalutare
e convertire i pertinenti strumenti di capitale deliberando
a norma della procedura stabilita all'art. 18 in relazione
alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 2, e
alle entita' e ai gruppi di cui all'art. 7, paragrafo 4,
lettera b), e all'art. 7, paragrafo 5, ove siano
soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali
paragrafi, solo qualora valuti, nella sua sessione
esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del
secondo comma o di propria iniziativa, che una o piu' delle
condizioni seguenti sono soddisfatte:
a) e' stato accertato che le condizioni per la
risoluzione di cui agli articoli 16 e 18 sono state
rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di
risoluzione;
b) l'entita' non e' piu' economicamente sostenibile
se gli strumenti pertinenti di capitale non vengono
svalutati o convertiti in azioni;
c) nel caso di strumenti di capitale pertinenti
emessi da una filiazione e qualora tali strumenti di
capitale pertinenti siano riconosciuti ai fini del rispetto
dei requisiti di fondi propri su base individuale e su base
consolidata, a meno che il potere di svalutare o convertire
non sia esercitato in relazione a tali strumenti, il gruppo
non e' piu' economicamente sostenibile;
d) nel caso di strumenti di capitale pertinenti
emessi a livello di impresa madre e qualora tali strumenti
siano riconosciuti ai fini del rispetto dei requisiti di
fondi propri su base individuale a livello dell'impresa
madre o su base consolidata, a meno che il potere di
svalutare o convertire non sia esercitato in relazione a
tali strumenti, il gruppo non e' piu' economicamente
sostenibile;
e) l'entita' o il gruppo richiede un sostegno
finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per una
qualsiasi delle circostanze enunciate all'art. 18,
paragrafo 4, lettera d), punto iii).
La valutazione delle condizioni di cui al primo comma,
lettere a), c) e d), e' effettuata dalla BCE, previa
consultazione del Comitato. Anche il Comitato, riunito in
sessione esecutiva, puo' effettuare tale valutazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2443 del codice
civile:
«Art. 2443 (Delega agli amministratori). - Lo statuto
puo' attribuire agli amministratori la facolta' di
aumentare in una o piu' volte il capitale fino ad un
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della societa' nel registro
delle imprese. Tale facolta' puo' prevedere anche
l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto
comma dell'art. 2441; in questo caso si applica in quanto
compatibile il sesto comma dell'art. 2441 e lo statuto
determina i criteri cui gli amministratori devono
attenersi.
La facolta' di cui al secondo periodo del precedente
comma puo' essere attribuita anche mediante modificazione
dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla
data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di
aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e
deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436.
Se agli amministratori e' attribuita la facolta' di
adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, quarto
comma, qualora essi decidano di deliberare l'aumento di
capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti
senza la relazione dell'esperto di cui all'art. 2343,
avvalendosi delle disposizioni contenute nell'art.
2343-ter, il conferimento non puo' avere efficacia, salvo
che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso
del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro
delle imprese della deliberazione di aumento, contenente
anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed
e), di cui all'art. 2343-quater, terzo comma. Entro detto
termine uno o piu' soci che rappresentano, e che
rappresentavano alla data della delibera di aumento del
capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale,
nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono
richiedere che si proceda, su iniziativa degli
amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2343. In mancanza di tale domanda,
gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro
delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'art.
2444 la dichiarazione prevista all'art. 2343-quater, terzo
comma, lettera d).».
 
Art. 18

Caratteristiche delle azioni

1. Il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato ne' condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili ne' postergate nell'attribuzione delle perdite.
2. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.
3. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e' determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.
4. Le spese di sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 31 del citato
regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
575 del 26 giugno 2013:
«Art. 31 (Strumenti di capitale sottoscritti dalle
pubbliche autorita' in situazioni di emergenza). - 1. In
situazioni di emergenza, le autorita' competenti possono
autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del
capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che
rispettano almeno le condizioni stabilite all'art. 28,
paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte
le seguenti condizioni:
a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1°
gennaio 2014;
b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti
di Stato dalla Commissione;
c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto
di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in
materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
d) gli strumenti di capitale sono interamente
sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica
autorita' o un ente pubblico pertinente;
e) gli strumenti di capitale sono in grado di
assorbire le perdite;
f) tranne che per gli strumenti di capitale di cui
all'art. 27, nell'eventualita' di una liquidazione, gli
strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un
diritto o credito sulle attivita' residue dell'ente, dopo
il pagamento di tutti i crediti di rango piu' elevato
(senior claims);
g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato
o, se del caso, una pubblica autorita' o un ente pubblico
pertinente;
h) l'autorita' competente ha concesso
l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua
decisione corredata della relativa motivazione.
2. Su richiesta motivata dell'autorita' competente
interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE
considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1
equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe
1 ai fini del presente regolamento.».
 
Art. 19

Effetti della sottoscrizione

1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano gli articoli 106, comma 1, 108 e 109, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente degli articoli 106, comma
1, 108 e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 106 (Offerta pubblica di acquisto totalitaria). -
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione
dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione
superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a
disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta
per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di
acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso.
(Omissis).»
«Art. 108 (Obbligo di acquisto). - 1. L'offerente che
venga a detenere, a seguito di un'offerta pubblica
totalitaria, una partecipazione almeno pari al
novantacinque per cento del capitale rappresentato da
titoli in una societa' italiana quotata ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia
stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a
detenere una partecipazione superiore al novanta per cento
del capitale rappresentato da titoli ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, ha l'obbligo di
acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non
ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad
assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.
Qualora siano emesse piu' categorie di titoli, l'obbligo
sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per
cento.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di
cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo e' pari a quello dell'offerta
pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di
offerta volontaria, l'offerente abbia acquistato a seguito
dell'offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del
novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso
nell'offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il
corrispettivo e' determinato dalla Consob, tenendo conto
anche del corrispettivo dell'eventuale offerta precedente o
del prezzo di mercato del semestre anteriore all'annuncio
dell'offerta effettuato ai sensi dell'art. 102, comma 1, o
dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, ovvero
antecedente l'acquisto che ha determinato il sorgere
dell'obbligo.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, nonche' nei casi di
cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia
raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma di
quello dell'offerta, ma il possessore dei titoli puo'
sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale
un corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri
generali definiti dalla Consob con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto e' pari a quello
proposto nell'offerta precedente l'obbligo puo' essere
adempiuto attraverso una riapertura dei termini della
stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione
del presente articolo riguardanti in particolare:
a) gli obblighi informativi connessi all'attuazione
del presente articolo;
b) i termini entro i quali i possessori dei titoli
residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli;
c) la procedura da seguire per la determinazione del
prezzo.»
«Art. 109 (Acquisto di concerto). - 1. Sono
solidalmente tenuti agli obblighi previsti dagli articoli
106 e 108 le persone che agiscono di concerto quando
vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati anche
da uno solo di essi, una partecipazione complessiva
superiore alle percentuali indicate nei predetti articoli.
I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che
agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a
favore di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora
essi vengano a disporre di diritti di voto in misura
superiore alle percentuali indicate nell'art. 106.
(Omissis).».
 
Art. 20

Condivisione degli oneri

1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'art. 17, comma 3, e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.
2. Con il decreto indicato dall'art. 17, comma 2, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato:
a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering di cui al citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' delle altre passivita' dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;
b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering di cui al citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;
c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale e' contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.
3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:
a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;
b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passivita' assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 5, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;
c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;
d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);
e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente presenta apposita attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.
4. La condizione di cui al comma 3, lettera c), e' verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'art. 14, comma 4, lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.
5. Non si da' luogo, in tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'art. 17, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui al comma 2 indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 3, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e' compiuta dalla Commissione europea.
6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'art. 121 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo e' disciplinata dall'art. 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 3, lettera c), si applica l'art. 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo e' corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.
8. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'art. 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per se' un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile.
9. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
10. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2 non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'Emittente ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.

Riferimenti normativi

Il riferimento al testo del citato regolamento (UE) del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno
2013 e' riportato nelle Note all'art. 7.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 53 e 58,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
«Art. 53 (Autorizzazioni). - 1. In deroga a quanto
previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e
comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di
partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in
determina l'acquisizione o l'incremento di una
partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 19 del Testo
Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate
tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione
dello strumento del bail-in, ne' impedire il conseguimento
degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state
completate le valutazioni previste dall'art. 19 del Testo
Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si
applica l'art. 41, commi 3, 4 e 5.
2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla
conversione non si applicano:
a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;
b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del
Testo Unico della Finanza;
c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti
di prossimita' territoriale previsti da disposizioni
legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti
dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario.
3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una
banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la
Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve
essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti
previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico
Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca
d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni
ai sensi dell'art. 48, comma 2.»
«Art. 58 (Rimozione degli ostacoli al bail-in). - 1.
(Omissis).
2. Non si applicano i limiti previsti dall'art. 2443,
commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma
1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni
previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che
possono ostacolare la conversione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2359-bis,
2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile:
«Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di
societa' controllate). - La societa' controllata non puo'
acquistare azioni o quote della societa' controllante se
non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a
norma del secondo comma dell'art. 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni
acquistate a norma dei commi primo e secondo puo' eccedere
la quinta parte del capitale della societa' controllante
qualora questa sia una societa' che faccia ricorso al
mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine
delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante
o dalle societa' da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle
azioni o quote della societa' controllante iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
finche' le azioni o quote non siano trasferite.
La societa' controllata da altra societa' non puo'
esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona.»
«Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni
o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote
acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere
alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea
entro un anno dal loro acquisto.
In mancanza, la societa' controllante deve procedere
senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente
riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora
l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo
comma.»
«Art. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote
della societa' controllante). - La societa' controllata non
puo' sottoscrivere azioni o quote della societa'
controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma
precedente si intendono sottoscritte e devono essere
liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere
esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per
conto della societa' controllata, azioni o quote della
societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti
sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle
azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori
della societa' controllata che non dimostrino di essere
esenti da colpa.»
«Art. 2360 (Divieto di sottoscrizione reciproca di
azioni). - E' vietato alle societa' di costituire o di
aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di
azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 121 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche).
- 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del codice
civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il
limite indicato nell'art. 120, comma 2, la societa' che ha
superato il limite successivamente non puo' esercitare il
diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve
alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato
il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine
previsto la sospensione del diritto di voto si estende
all'intera partecipazione. Se non e' possibile accertare
quale delle due societa' ha superato il limite
successivamente, la sospensione del diritto di voto e
l'obbligo di alienazione di applicano a entrambe, salvo
loro diverso accordo.
2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al
cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 120,
comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione
che il superamento della soglia da parte di entrambe le
societa' abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.
3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa'
con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla
non possono acquisire una partecipazione superiore a tale
limite in una societa' con azioni quotate controllata dal
primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente
alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non
e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato
il limite successivamente, la sospensione del diritto di
voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo.
4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera
b).
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti
ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il
sessanta per cento delle azioni ordinarie.
6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma
5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB
entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 65, 89 e
95 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015:
«Art. 65 (Esclusione di talune disposizioni
contrattuali in caso di risoluzione). - 1. L'adozione di
una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche
in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza
ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un evento
direttamente connesso all'applicazione di queste misure non
costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente
sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione
della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi
previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di
consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono
stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del
codice civile.
2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1,
l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato
di insolvenza ai sensi dell'art. 36, non costituisce un
evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una
procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati
con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un
ente sottoposto alla misura, se:
a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti
dall'ente, o gravanti su di esso;
b) i contratti comprendono clausole in base alle
quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi
relativi a un'altra componente del gruppo.
3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto,
compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di
prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di
inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile,
l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato
di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un
evento direttamente connesso all'applicazione di una di
queste misure non da' di per se' titolo a:
a) esercitare un diritto di recesso, sospensione,
modifica, compensazione o attivare una clausola di
close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente
sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di
cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se:
i) i contratti prevedono obblighi che sono
garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di
essa;
ii) i contratti comprendono clausole in base alle
quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi
relativi a un'altra componente del gruppo;
b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un
ente sottoposto a tali misure o di una componente del
gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in
base alle quali rilevano, per il soggetto parte del
contratto, eventi relativi a un'altra componente del
gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni;
c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente
sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di
appartenenza spettanti in relazione a un contratto
comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il
soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra
componente del gruppo.
4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione
disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di
gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi
dell'art. 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di
risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso.
5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli
obblighi di pagamento o consegna, una limitazione
dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di
meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68
non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale
ne' stato di insolvenza.
6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di
applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del
Regolamento (UE) n. 593/2008.»
«Art. 89 (Salvaguardia per azionisti e creditori). - 1.
Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di
garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione
di cui all'art. 88 risulti aver subito perdite maggiori di
quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta
amministrativa o altra analoga procedura concorsuale
applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo,
esclusivamente una somma equivalente alla differenza
determinata ai sensi dell'art. 88.
2. La somma indicata al comma 1 e' a carico del fondo
di risoluzione.»
«Art. 95 (Tutela giurisdizionale). - 1. La tutela
giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle
controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai
sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119,
128, 133 e 135 del medesimo Codice.
2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della
crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione
dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro
dell'economia e delle finanze sarebbe contraria
all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si
applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del
processo amministrativo.
3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare
gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato
azioni, altre partecipazioni, diritti, attivita' o
passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a seguito
del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio
dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento
lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i
negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai
commissari speciali, sulla base del provvedimento
annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno
subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
4. Fermo restando il potere di cui all'art. 67, il
giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del
quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone
la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un
periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui
all'art. 21.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione
della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di
garanzia finanziaria):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) testo unico della finanza: il decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti
finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni
connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali
europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera
r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le
altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni;
c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un
contratto con il quale un ente creditizio, secondo la
definizione dell'art. 4, punto 1), della direttiva
2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'art. 2 della
stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito;
d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
pegno o il contratto di cessione del credito o di
trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti
contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia
reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a
garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie,
allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
seguenti categorie:
1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del
settore pubblico degli Stati membri incaricati della
gestione del debito pubblico o che intervengano in tale
gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei
clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da
garanzia pubblica;
2) banche centrali, la Banca centrale europea, la
Banca dei regolamenti internazionali, le banche
multilaterali di sviluppo, come definite dall'allegato VI,
parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE, il Fondo
monetario internazionale e la Banca europea per gli
investimenti;
3) enti finanziari sottoposti a vigilanza
prudenziale, inclusi:
a) enti creditizi, come definiti dall'art. 4,
punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti
elencati all'art. 2, della medesima direttiva;
b) imprese di investimento, come definite
dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva
2004/39/CE;
c) enti finanziari, come definiti dall'art. 4,
punto 5), della direttiva 2006/48/CE;
d) imprese di assicurazione, come definite
dall'art. 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2002/83/CE;
e) organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo 2, della
direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
f) societa' di gestione, quali definite dall'art.
1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del
Consiglio, del 20 dicembre 1985;
4) controparti centrali, agenti di regolamento o
stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva
98/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 1998, art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed
e), inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei
contratti futures, come definiti dall'art. 1, comma 2,
lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni e
dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale
direttiva;
5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse
imprese e associazioni prive di personalita' giuridica,
purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
a 4);
e) clausola di integrazione: la clausola del
contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di
prestare una garanzia finanziaria o di integrare la
garanzia finanziaria gia' prestata:
1) in caso di variazione dell'importo
dell'obbligazione finanziaria garantita, a seguito di
variazione dei valori di mercato correnti, o del valore
della garanzia originariamente prestata;
2) in caso di variazione dell'importo
dell'obbligazione finanziaria garantita per causa diversa
da quella di cui al numero 1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e
pagamento del saldo netto, clausola di «close-out netting»:
la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
contratto che comprende un contratto di garanzia
finanziaria oppure, in mancanza di una previsione
contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in
caso di evento determinante l'escussione della garanzia
finanziaria:
1) le obbligazioni diventano immediatamente
esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare
un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure
esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare
tale importo, ovvero
2) viene calcolato il debito di ciascuna parte
nei confronti dell'altra con riguardo alle singole
obbligazioni e viene determinata la somma netta globale
risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito e'
piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti;
g) clausola di sostituzione: la clausola del
contratto di garanzia finanziaria che prevede la
possibilita' di sostituire in tutto o in parte l'oggetto,
nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in
garanzia;
h) contante: denaro accreditato su un conto od
analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i
depositi sul mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della
garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo
convenuto fra le parti il cui verificarsi da' diritto al
beneficiario della garanzia, in base al contratto o per
effetto di legge, di procedere all'escussione della
garanzia finanziaria o di attivare la clausola di
«close-out netting»;
l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e
nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto
strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo
emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione
o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e
stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia
finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al
verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre
attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
n) giorno e momento di apertura di una procedura
di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti
delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi
secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni,
anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma
di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari,
anche qualora il debitore sia persona diversa dal datore
della garanzia;
p) obbligazioni finanziarie garantite: le
obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di
garanzia finanziaria;
q) prestazione della garanzia: l'avvenuto
compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento,
la registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai
quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel
possesso o sotto il controllo del beneficiario della
garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo
o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia
contenente l'individuazione del credito;
r) procedure di liquidazione: il fallimento, la
liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra
misura destinata alla liquidazione delle imprese e che
comportano l'intervento delle autorita' amministrative o
giudiziarie;
s) procedure di risanamento: l'amministrazione
controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e
dell'art. 56, comma 3, del testo unico della finanza,
nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati
di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo
unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le
societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della
direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 giugno 2002.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1
del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione
della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini
immessi in un sistema di pagamento o di regolamento
titoli):
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza): il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) «AESFEM»: Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
c-ter) «CERS»: Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;
d) «agente di regolamento»: il soggetto che mette a
disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di
ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo'
concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e le
banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione
europea;
f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole
del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei
confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
di trasferimento;
g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra
gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva
di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) «ente»: uno dei seguenti organismi che partecipi
ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico
bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito
nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo
unico, nonche' gli organismi elencati all'art. 2 della
direttiva 2006/48/CE;
2) una SIM, come definita dall'art. 1, comma 1,
lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come
definita dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo unico
finanza, con esclusione degli enti di cui all'art. 2,
paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica
come definita all'art. 8 del regolamento n. 3603/93 del
Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la
cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia
situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti
attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in
conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a
un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea,
qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del
rischio sistemico;
i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto o
relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita',
compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui
all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in
qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare
l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da
ordini di trasferimento attraverso un sistema o da
operazioni effettuate con banche centrali;
l) «intermediario»: uno degli organismi indicati
nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al
sistema;
m) «ordine di trasferimento»: ogni istruzione
nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un
importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di
una controparte centrale o di un agente di regolamento
ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un
obbligo di pagamento in base alle regole del sistema,
ovvero
2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
libro contabile o in altro modo;
n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento,
una controparte centrale, una stanza di compensazione, un
operatore del sistema partecipanti a un sistema;
o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte
centrale, un agente di regolamento, una stanza di
compensazione o un operatore del sistema conosciuto
dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il
sistema da un partecipante in nome proprio in base a un
vincolo contrattuale;
p) «procedura d'insolvenza»: la liquidazione coatta
amministrativa, il fallimento, il provvedimento di
sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74,
77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'art. 56,
comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno
Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato
extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la
cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle
restituzioni dei beni ai terzi;
q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per
operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una
compensazione;
r) «sistema»: un insieme di disposizioni di natura
contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono
eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la
compensazione, attraverso una controparte centrale o meno,
o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia
contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza
contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di
regolamento, una eventuale controparte centrale, una
eventuale stanza di compensazione o un eventuale
partecipante indiretto; ovvero applicabile a due
partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il
profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto
attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati
membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta'
di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro
dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista
dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei
partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato all'AESFEM
dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non
costituisce un sistema;
s) «sistema italiano»: uno dei sistemi indicati
nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno
dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10;
t);
u) «stanza di compensazione»: il centro responsabile
del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al
sistema;
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari
di cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) «sistema extracomunitario»: un sistema di
pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
w-bis) «giorno lavorativo»: comprende sia i
regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include
tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo
del sistema;
w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i
cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
ordini di trasferimento tra sistemi;
w-quater) «operatore del sistema»: il soggetto o i
soggetti giuridicamente responsabili della gestione del
sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come
agente di regolamento, controparte centrale o stanza di
compensazione.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1186 del codice
civile:
«Art. 1186 (Decadenza dal termine). - Quantunque il
termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore
puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore
e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che
aveva promesse.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali (Roma I):
«Art. 9 (Norme di applicazione necessaria). - 1. Le
norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui
rispetto e' ritenuto cruciale da un paese per la
salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua
organizzazione politica, sociale o economica, al punto da
esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino
nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge
applicabile al contratto secondo il presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano
all'applicazione delle norme di applicazione necessaria
della legge del foro.
3. Puo' essere data efficacia anche alle norme di
applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi
derivanti dal contratto devono essere o sono stati
eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione
necessaria rendono illecito l'adempimento del contratto.
Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
tenere conto della loro natura e della loro finalita'
nonche' delle conseguenze derivanti dal fatto che siano
applicate, o meno.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge
31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato):
«Art. 17 (Norme di applicazione necessaria). - 1. E'
fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono
delle norme italiane che, in considerazione del loro
oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate
nonostante il richiamo alla legge straniera.».
La direttiva (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento
e liquidazione degli enti creditizi e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
Il testo del Titolo IV, Sezione III-bis, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia», comprendente
gli articoli da 95-bis a 95-septies, e' il seguente:
«Sezione III-bis
BANCHE OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO
Art. 95-bis (Riconoscimento dei provvedimenti di
risanamento e delle procedure di liquidazione). - 1. I
provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro
effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento
italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio
della procedura di risanamento da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.
2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della
liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si
applicano e producono i loro effetti negli altri Stati
comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche
in altri Stati esteri.
2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o
applicata una misura di risoluzione di cui al decreto
legislativo, le disposizioni della presente sezione si
applicano a tutti i soggetti indicati nell'art. 2 del
decreto stesso.»
«Art. 95-ter (Deroghe). - 1. In deroga a quanto
previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un provvedimento
di risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comunitario
applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un
bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato
l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o
immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una
nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico
registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri
diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui
trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in
un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono
disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in
cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito
accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 95-bis, sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di
novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e
68 del decreto legislativo;
b) le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto
salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto
legislativo, nonche' quanto previsto alla lettera d) del
comma 1.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine
relative alle azioni di annullamento, di nullita' o di
inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o
l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui
beni materiali o immateriali mobili o immobili, di
proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di un
provvedimento di risanamento o dell'apertura di una
procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno
Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti
fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente
di ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del
venditore, basati sulla riserva di proprieta', e del
compratore di beni che al momento dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano
nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello
di origine;
c) il diritto del creditore di invocare la
compensazione del proprio credito con il credito della
banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge
applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello Stato
di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei
creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che
l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge di uno
Stato comunitario che non consente, nella fattispecie,
alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di
risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati
dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e'
pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse
non riguardano altri profili della disciplina delle
procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in
materia di ammissione allo stato passivo, anche con
riferimento al grado e alla natura delle relative pretese,
e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della
banca.»
«Art. 95-quater (Collaborazione tra autorita'). - 1.
Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del
decreto legislativo, la Banca d'Italia informa le autorita'
di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione
degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale
europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e'
data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del
provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito
dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria
l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento
nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta
all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di
risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca
centrale europea.
2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6
e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo.»
«Art. 95-quinquies(Pubblicita' e informazione agli
aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento e di
avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa
adottati nei confronti di una banca italiana che abbia
succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono
pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee e in due quotidiani a diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'art. 86, commi 1, 2 e
8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la
sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i
termini e le modalita' di presentazione dei reclami
previsti all'art. 86, comma 4, e delle opposizioni previste
dall'art. 87, comma 1, nonche' le conseguenze del mancato
rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi
1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano
un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione
europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle
comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'art. 86, commi
4 e 5, le opposizioni di cui all'art. 87 e le domande di
insinuazione tardive di cui all'art. 89, presentate da
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede
legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti
nella lingua ufficiale di tale Stato e recano
un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la
natura dell'atto. I commissari possono chiedere una
traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati
dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono
raddoppiati; il termine indicato nell'art. 86, comma 5,
decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee prevista nel comma 1.»
«Art. 95-sexies (Norme di attuazione). - 1. La Banca
d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente
sezione.»
«Art. 95-septies (Applicazione). - 1. Le disposizioni
della presente sezione si applicano ai provvedimenti di
risanamento e alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa, nonche' ai provvedimenti di risanamento e
liquidazione delle competenti autorita' degli Stati
comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il
5 maggio 2004.».
 
Art. 21

Disposizioni di attuazione

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.
2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonche' della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi tre anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.
 
Art. 21 bis

Relazione alle Camere

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente decreto.
2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.
 
Art. 22

Risorse finanziarie

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo di euro (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passivita' di nuova emissione e sull'erogazione di liquidita' di emergenza (ai sensi del capo I) a favore di banca Carige. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 170, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come rifinanziata da ultimo con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 0,3 miliardi di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e' disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalita' di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.
3. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.
4. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di cui al presente decreto sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente del comma 170 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge di stabilita' 2013):
«Art. 1
1. - 169. (Omissis).
170. E' autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il
contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei
Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per
l'ambiente.
(Omissis).».
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 37
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure
urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale):
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - 1. - 5. (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.