Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2019 (vai al sommario)
LEGGE 8 marzo 2019, n. 16
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 marzo 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Tria, Ministro dell'economia e delle
finanze Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Avvertenza:
Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8
GENNAIO 2019, N. 1

All'articolo 2:
al comma 1, alinea, dopo le parole: «Banca Carige» sono inseritele seguenti: «(di seguito anche denominata: "Emittente")».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di credit default swap (CDS)»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22, comma 4»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «in conformita' delle decisioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alle decisioni».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «e' presentate» sono sostituite dalle seguenti: «e' presentata»;
al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,:» sono sostituite dalle seguenti: «del Tesoro:»;
al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle relative disposizioni transitorie».
All'articolo 8:
al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento del Tesoro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 11:
il comma e' numerato come comma 1.
All'articolo 17:
al comma 4:
al primo periodo, le parole: «prestiti di indicati» sono sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»;
al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicato ai commi 2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;
al comma 7, le parole: «I decreti indicato ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»;
al comma 9, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».
All'articolo 19:
al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
All'articolo 20:
al comma 2, lettere a) e b), le parole: «del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato regolamento»;
al comma 6, dopo le parole: «e l'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Nel capo II, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente:
«Art. 21-bis. (Relazione alle Camere) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente decreto.
2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto».
All'articolo 22:
al comma 1, secondo periodo:
dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019,» e dopo le parole: «quanto a 0,3 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».