Gazzetta n. 61 del 13 marzo 2019 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2019, n. 19
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonche' di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014;
Visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, gli articoli 9, commi 1 e 3, e 10, commi 1, lettera a) e 3;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2019;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla parte I del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;»;
b) dopo la lettera r-ter) sono inserite le seguenti:
«r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;».
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione» sono sostituite dalla seguente: «COVIP».
3. All'articolo 4-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)»;
b) al comma 2-bis le parole: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)» sono sostituite dalla seguente: «COVIP» e dopo le parole: «dal regolamento (UE) n. 648/2012» sono inserite le seguenti: «e dal regolamento (UE) 2015/2365»;
c) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «La Consob e' l'autorita' competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365.».
4. Dopo l'articolo 4-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 4-septies.1 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento). - 1. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob e' l'autorita' competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del citato regolamento, stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia e' autorita' competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, ai fini della partecipazione ai collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011, e collabora con l'autorita' competente sugli amministratori di indici di riferimento come previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento. Per assolvere a questi compiti la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le modalita' della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni.
3. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorita' competenti, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso di un indice di riferimento, secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento citato.
4. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob e' l'autorita' competente responsabile del coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti degli altri Stati membri.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine loro rispettivamente attribuiti dalla normativa di settore. La Consob puo' esercitare, altresi', gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalita' ivi stabilite.».

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati
come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e
nei contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi di investimento e recante modifica delle direttive
2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014
e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno 2016, n. L 171.
- Il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza
delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012
e' pubblicato nella G.U.U.E. 23 dicembre 2015, n. L 337.
- Il testo degli articoli 9 e 10 della legge 25 ottobre
2017, n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2016 - 2017),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n.
259, cosi' recita:
«Art. 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con le procedure di cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento
negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per
misurare la performance di fondi di investimento e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del
regolamento (UE) n. 596/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) 2016/1011, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di
assicurare l'integrita' dei mercati finanziari e la
stabilita' finanziaria e un appropriato grado di tutela
degli investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 e alle inerenti
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo
richiedono nonche' provvedere ad abrogare espressamente le
eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli
istituti disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) per gli amministratori di indici usati come indici
di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti
finanziari o per misurare la performance di fondi di
investimento, designare la CONSOB quale autorita'
competente ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2016/1011, assicurando che la stessa
autorita' possa esercitare i poteri previsti dallo stesso
regolamento;
d) per le categorie di soggetti vigilati elencati
nell'articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da a) a k),
del regolamento (UE) 2016/1011, designare, tenendo conto
delle attribuzioni delle autorita' di vigilanza di settore,
una o piu' autorita' nazionali competenti ai sensi
dell'articolo 40, paragrafo 1, del citato regolamento,
assicurando che le autorita' possano esercitare i poteri
previsti dallo stesso regolamento, avuto riguardo anche
all'esigenza di contenere gli oneri per i soggetti
vigilati;
e) designare la CONSOB quale autorita' responsabile
del coordinamento, della cooperazione e dello scambio di
informazioni con la Commissione europea, l'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e
le autorita' competenti degli altri Stati membri, ai sensi
dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE)
2016/1011;
f) attribuire alle autorita' designate in base ai
criteri di cui alle lettere c) e d) del presente comma il
potere di imporre le sanzioni e le altre misure
amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 42
del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei criteri,
dei limiti e delle procedure previste dal regolamento
medesimo e dalle disposizioni nazionali vigenti che
disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte
delle autorita' anzidette;
g) prevedere che, per stabilire il tipo e il livello
di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni
delle disposizioni contenute nel regolamento (UE)
2016/1011, si tenga conto delle circostanze pertinenti
elencate dall'articolo 43 del medesimo regolamento.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 10 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonche' per
l'adozione di disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 luglio 2015, n. 114). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti
legislativi per:
a) l'adeguamento, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza
delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
b) l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 agosto
2016, n. 176, emanato in attuazione della delega contenuta
all'articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al
miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e
ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle
direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n.
236/2012, per il completamento dell'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonche'
per l'attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il
carattere definitivo del regolamento nei sistemi di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, come
modificata dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) n. 909/2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri della giustizia, degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo
economico.
3. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della
normativa nazionale al regolamento (UE) 2015/2365, di cui
al comma 1, lettera a), il Governo e' tenuto a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) 2015/2365, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
europea, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti, assicurando un
appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela
della stabilita' finanziaria e dell'integrita' dei mercati
finanziari;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365 che lo
richiedono e provvedere ad abrogare espressamente le norme
dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998
sulla base di quanto previsto nel capo VIII del regolamento
(UE) 2015/2365, affinche' le autorita' di vigilanza di
settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre
le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli
articoli 22 e 28 del regolamento (UE) 2015/2365 in caso di
violazione delle disposizioni indicate dai medesimi
articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il
livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative,
si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento,
attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai
pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22;
d) prevedere la pubblicazione delle decisioni che
impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei
limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del
regolamento (UE) 2015/2365 nonche' assicurare che le
decisioni e le misure adottate a norma del regolamento
siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di
ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto
dall'articolo 27 del medesimo regolamento;
e) provvedere affinche' siano messi in atto i
dispositivi e le procedure per la segnalazione di
violazioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE)
2015/2365.
4. Nell'esercizio della delega per l'adozione di
disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 9
luglio 2015, n. 114, di cui al comma 1, lettera b) del
presente articolo, il Governo e' tenuto a seguire i
principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo
12 della legge 9 luglio 2015, n. 114, come integrati dai
seguenti ulteriori principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare le opportune modifiche e integrazioni
alle disposizioni sanzionatorie introdotte nel testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il
migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti in
materia di sanzioni nonche' di integrare il quadro
sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di
gestione accentrata di strumenti finanziari onde assicurare
che ulteriori rilevanti obblighi, previsti a carico di
intermediari ed emittenti, siano assistiti dall'appropriata
sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;
b) apportare le modifiche e le integrazioni
necessarie per realizzare il miglior coordinamento tra la
disciplina di adeguamento alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 909/2014 e la disciplina di adeguamento alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, anche
attraverso la modifica della disciplina fallimentare per
gli aspetti di rilevanza.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate svolgono le attivita'
previste dal presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui
occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno
o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare
una o piu' attivita' di investimento a titolo
professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la
propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h;
i) 'societa' di investimento a capitale variabile'
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso'
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito
in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote,
istituito e gestito da un gestore;
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno
il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a
valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e
con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e
dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le
Sicav e le Sicaf;
m) 'Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il
fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente
all'UE;
m-septies) 'fondo europeo per il venture capital'
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale'
(EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu'
Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori
professionali': i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF;
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato
nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario;
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
UE ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al
merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un
prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di
PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di
cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che
consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base
alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente
all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato
membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i
cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per
almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari
dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in
alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo
che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui
valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma
sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del
caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto
l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, il cui fatturato anche
anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai
500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti
azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con
regolamento le disposizioni attuative della presente
lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti
tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle
informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea;
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e
l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita' e i
comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale
Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea
adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di
tali soggetti e delle altre autorita' e istituzioni
indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la
Banca d'Italia possono concludere con le autorita'
competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con
l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono
prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La
Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per
la risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. La Consob e' il punto di contatto per la
ricezione delle richieste di informazioni provenienti da
autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
materia di servizi e attivita' di investimento svolti da
soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di
comunicazione dati. La Consob interessa la Banca d'Italia
per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca
d'Italia trasmette le informazioni contestualmente
all'autorita' competente dello Stato membro dell'Unione
europea che le ha richieste e alla Consob.
3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare,
anche mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con le controparti centrali e i depositari
centrali;
d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine
di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi
gestite.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da
esse adottati. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su
base consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu'
Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base di accordi
con le autorita' competenti, definisce forme di
collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di
supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre
autorita'. In tale ambito, la Banca d'Italia puo'
concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di
funzioni.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
informazioni, con le autorita' competenti di Stati membri
dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca
d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia,
anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni
penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli
166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva
comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter,
comma 1-bis.
13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e
fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia
possono richiedere informazioni all'autorita' giudiziaria
procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
per i reati previsti dal comma 13-bis.».
- Il testo dell'articolo 4-quater del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).
- 1.
2.
2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP
sono le autorita' competenti per il rispetto degli obblighi
posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento
(UE) 2015/2365 a carico dei soggetti vigilati dalle
medesime autorita', secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza.
3. La Consob e' l'autorita' competente nei confronti
delle controparti non finanziarie, come definite
rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal
regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati
da altra autorita' ai sensi del presente articolo, per il
rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11
del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15
del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del
presente decreto legislativo, secondo le modalita' ivi
stabilite, e puo' dettare disposizioni inerenti alle
modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza.
4.
5. ».
 
Art. 2

Modifiche alla parte V, titolo II, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 190, comma 2-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera b-ter) e' aggiunta la seguente:
«b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative.».
2. Dopo l'articolo 190-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 190-bis.1 (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011). - 1. Per le violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 34 del regolamento (UE) 2016/1011 e delle norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro un milione, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo e' superiore a euro un milione e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinquecentomila.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, lettera a), la sanzione indicata dal comma 1, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
3. Per le violazioni dell'articolo 11, paragrafi 1, lettera d), e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica:
a) nei confronti delle persone giuridiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro duecentocinquantamila ovvero fino al due per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro duecentocinquantamila e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) nei confronti delle persone fisiche, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro centomila.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, lettera a), la sanzione indicata dal comma 3, lettera b) si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale delle societa' e degli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile della violazione la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso amministratori di indici di riferimento o contributori di dati sottoposti a vigilanza.
7. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Si applica, in tal caso, l'articolo 187-sexies, commi 2 e 3.
8. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-septies.1 e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».
3. All'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e dal regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015)»;
b) al comma 1, dopo le parole «comma 1-bis» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»;
d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche dai commi 1, 1-bis e 1-ter, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
2-ter. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo 4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater, 194-septies e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.»;
f) il comma 4 e' abrogato.
4. All'articolo 194-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per la stabilita' finanziaria;».
5. All'articolo 194-quater, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti:
«c-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».
6. All'articolo 194-septies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo 193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».

Note all'art. 2:

- Il testo dell'art. 190 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, nei confronti
dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai
quali sono state esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro
cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza
degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3
e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22;
23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25;
25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4;
29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31,
commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma
4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e
4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis,
comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis;
41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4,
7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4;
47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies;
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in
base ai medesimi articoli.
[1-bis. Nelle materie a cui si riferiscono le
disposizioni richiamate al comma 1, le sanzioni ivi
previste si applicano anche in caso di inosservanza delle
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate
dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15
del regolamento UE n. 1095/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'AESFEM direttamente
applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento.]
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'articolo 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'articolo 25-ter, comma 2, e quelle emanate in
base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative.
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'articolo 13 del
regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni
attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter),
emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
[2-ter. Si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
centocinquantamila:
a) nei confronti di Sim, imprese di investimento
comunitarie con succursale in Italia, imprese di
investimento extracomunitarie, intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB,
banche italiane, banche comunitarie con succursale in
Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio
dei servizi o delle attivita' di investimento, nonche' nei
confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione delle controparti centrali,
in caso di violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del
credito, e delle relative disposizioni attuative;
b) nei confronti dei gestori in caso di violazione
dell'articolo 35-duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1,
comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle
relative disposizioni attuative.]
3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni
generali o particolari emanate in base al medesimo comma
dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a
cinquecentomila euro.
[4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies,
alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.]".
- Il testo dell'articolo 193-quater del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative relative alla
violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, e dal regolamento (UE) 2015 /2365 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015).
- 1. Le controparti centrali, i gestori delle sedi di
negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti
non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1),
4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i
soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle
controparti centrali o in qualita' di clienti di questi
ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del
citato regolamento, i quali non osservano le disposizioni
previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo
regolamento e le relative disposizioni attuative, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone
fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai
sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
1-bis. Le controparti finanziarie e le controparti non
finanziarie, come definite dall'articolo 3, punti 3) e 4),
del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, le quali non osservano le
disposizioni previste dall'articolo 4 del medesimo
regolamento e le norme tecniche di regolamentazione e
attuazione previste dal medesimo regolamento, sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone
fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato complessivo annuo, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, del
presente decreto e ai sensi dell'articolo 325-bis del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
1-ter. Nei confronti delle controparti indicate al
comma 1-bis, le quali non osservano le disposizioni
previste dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/2365 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila fino a euro cinque milioni, se sono persone
fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o da
un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino
a euro quindici milioni, ovvero fino al dieci per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro quindici
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis, del presente decreto e ai
sensi dell'articolo 325-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
2.
2-bis. Fermo quanto previsto per le societa' e per gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni,
nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o controllo e del personale
si applicano le sanzioni previste per le persone fisiche
dai commi 1, 1-bis e 1-ter, nei casi previsti dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).
2-ter. Con il provvedimento di applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma
2-bis, in ragione della gravita' della violazione accertata
e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis,
puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi
e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni
di amministrazione, direzione e controllo presso le
controparti centrali, i gestori delle sedi di negoziazione
e le controparti finanziarie, come definite rispettivamente
dagli articoli 2, punto 8), del regolamento (UE) n.
648/2012 e 3, punto 3), del regolamento (UE) 2015/2365.
2-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al
triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale
ammontare sia determinabile.
3. Le sanzioni previste dal presente articolo sono
applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e
dalla COVIP, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo
le attribuzioni di vigilanza specificate all'articolo
4-quater e le rispettive procedure sanzionatorie. Nei
riguardi dell'IVASS e della COVIP trovano comunque
applicazione, per quanto di rispettiva competenza e ai fini
del presente articolo, gli articoli 194-bis, 194-quater,
194-septies, e 195-ter, comma 1-bis. IVASS e COVIP
pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di
settore.
4. (abrogato).».
- Il testo dell'articolo 194-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-bis (Criteri per la determinazione delle
sanzioni). - 1. Nella determinazione del tipo, della durata
e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente
decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del
fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della
violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite
evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa
sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la
violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia
determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della
violazione con la Banca d'Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o
finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticita' dell'indice di riferimento per
la stabilita' finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della
violazione;
h-bis) misure adottate dal responsabile della
violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
di evitare, in futuro, il suo ripetersi.».
- Il testo dell'articolo 194-quater del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-quater (Ordine di porre termine alle
violazioni). - 1. Quando le violazioni sono connotate da
scarsa offensivita' o pericolosita', nei confronti delle
societa' o degli enti interessati, puo' essere applicata,
in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una
sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
contestate, anche indicando le misure da adottare e il
termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2;
68-quater, commi 2 e 3; 98-ter, commi 2 e 3, e delle
relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
c-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative.
c-ter) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
c-quater) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine
stabilito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista per la violazione originariamente contestata
aumentata fino ad un terzo.».
- Il testo dell'articolo 194-septies del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 194-septies (Dichiarazione pubblica). - 1. Quando
le violazioni sono connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata, puo'
essere applicata, in alternativa alle sanzioni
amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella
dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione
commessa e il soggetto responsabile, nel caso di
inosservanza:
a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6;
12; 21; 22; 24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33, comma 4;
35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3;
98-ter, commi 2 e 3; e 187-quinquiesdecies, comma 1, e
delle relative disposizioni attuative;
b) delle disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;
c) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative
disposizioni attuative;
d) delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, dell'obbligo di
notifica di cui all'articolo 4-decies e delle relative
disposizioni attuative, nonche' per la mancata osservanza
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies,
comma 1;
e) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014
richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni
attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi
dell'articolo 42 del medesimo regolamento.
e-bis) delle norme del regolamento (UE) n. 648/2012 e
del regolamento (UE) 2015/2365 richiamate dall'articolo
193-quater, commi 1, 1-bis e 1-ter;
e-ter) delle norme del regolamento (UE) 2016/1011
richiamate dall'articolo 190-bis.1, commi 1 e 3.».
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Savona, Ministro per gli affari
europei

Tria, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonafede, Ministro della giustizia

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Di Maio, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Bonafede