Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 11 marzo 2019
Iscrizione di varieta' da conservazione di specie agrarie al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta' agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'»;
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo del 29 ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-bis della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha disposto, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, con conseguente cambio della denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
Vista la nota della Regione Lombardia, del 7 novembre 2018, con la quale e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione al registro nazionale, rispettivamente, delle varieta' da conservazione di riso Lomello;
Viste le note della Regione Siciliana, del 14 novembre 2018, con le quali e' stato espresso parere favorevole all'iscrizione al registro nazionale, rispettivamente, delle varieta' da conservazione di frumento duro Scavuzza e Francesa;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' da conservazione sotto riportate:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. La zona di origine, la zona di produzione delle sementi, la superficie destinata alla coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione annuale delle sementi di ciascuna varieta' da conservazione indicata all'art. 1 sono di seguito riportati:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il direttore generale: Gatto