Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2019
Disciplina del fabbisogno finanziario delle universita' statali per il periodo 2019-2025.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009 il quale prevede che, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, nonche' le autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visti i commi da 971 a 977 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano le modalita' del concorso delle universita' pubbliche al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2019-2025;
Visto in particolare il comma 971 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che le universita' pubbliche, considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno, al netto delle riscossioni e dei pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visti i commi 972 e 973, del richiamato art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recanti disposizioni transitorie per la programmazione del fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche degli anni 2019 e 2020, con particolare riferimento alla determinazione del fabbisogno programmato ed alle modalita' di calcolo del fabbisogno realizzato;
Visto il comma 974 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definite le modalita' tecniche di attuazione dei commi da 971 a 973;
Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2017 che ha adeguato la codificazione SIOPE delle Universita' al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
Visto l'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera i), concernente l'estensione di SIOPE+ alle universita', a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norma in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a);
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, "Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera b), primo periodo e l'art. 5, comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 gennaio 2014, n. 21, che disciplina la classificazione della spesa delle universita' per missioni e programmi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto n. 21 del 2014, il quale prevede le missioni ed i programmi, completi di codice COFOG di II livello, di competenza delle universita' pubbliche;
Ritenuto necessario disciplinare in modo puntuale le modalita' di determinazione del fabbisogno programmato e le modalita' di calcolo e di monitoraggio del fabbisogno realizzato;

Decreta:

Art. 1
Determinazione del fabbisogno finanziario programmato

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo 2019-2025, il fabbisogno programmato delle universita' pubbliche e' calcolato incrementando il fabbisogno realizzato al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle riscossioni e dei pagamenti sostenuti per investimenti e ricerca, del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza di cui all'art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale di cui al periodo precedente e' desunto, in ciascun anno, dal quadro macroeconomico tendenziale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 972, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, per il solo anno 2019, il fabbisogno finanziario programmato delle universita' pubbliche e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, incrementando il fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti del triennio 2016-2018, del tasso di crescita del PIL reale, cosi' come definito dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1. I dati dei pagamenti per investimenti di cui al periodo precedente sono desunti dalla banca dati SIOPE, utilizzando i pagamenti cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzati dalle universita' pubbliche nel macro aggregato «Investimenti fissi lordi», cosi' come dettagliato dai codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 1.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 973, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2020, il fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario statale e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, incrementando il fabbisogno realizzato nell'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca del triennio 2017-2019, del tasso di crescita del PIL reale, cosi' come definito dall'ultimo periodo dell'art. 1, comma 1. I dati sulle riscossioni per ricerca di cui al periodo precedente sono desunti dalla banca dati SIOPE, utilizzando le riscossioni cumulate, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzate dalle universita' pubbliche nel macro aggregato «Contributi agli investimenti», cosi' come dettagliato dai codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 2. I dati sui pagamenti per ricerca, riferiti al triennio 2017-2019, sono comunicati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il 31 gennaio 2020. Al fine di acquisire le informazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca richiede alle universita' pubbliche apposita certificazione dei pagamenti effettuati per spese direttamente imputabili all'attivita' progettuale degli Atenei, cosi' come definita al successivo comma.
4. Per attivita' progettuale degli Atenei si intendono i progetti e le commesse di ricerca svolte dalle universita' pubbliche su incarico o interesse di un committente. Tali attivita' possono essere effettuate sulla base di contratti e/o convenzioni aventi natura sia sinallagmatica, e quindi potenzialmente rientranti nell'attivita' commerciale, sia senza sinallagma e quindi normalmente rientranti nell'attivita' istituzionale; sono incluse tra tali attivita' anche quelle derivanti dall'utilizzo dei margini di progetti e commesse purche' destinate ad attivita' di ricerca. Al contrario, le spese imputate su iniziative progettuali non finanziate da soggetti esterni agli Atenei, ivi comprese quelle finanziate attraverso reimpiego degli eventuali utili degli esercizi precedenti, rientrano tra i prelevamenti validi ai fini del calcolo del fabbisogno.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Determinazione del fabbisogno finanziario realizzato

1. Il fabbisogno finanziario realizzato delle universita' pubbliche e' calcolato come differenza tra i trasferimenti correnti dei Ministeri ed il saldo tra i «Versamenti netti» ed i «Prelevamenti netti», cosi' come definiti al successivo comma 2.
2. Ai fini del comma 1 sono considerati:
a) Trasferimenti correnti: versamenti cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, erogati dai Ministeri, a titolo di trasferimenti correnti, sul conto di tesoreria statale;
b) Versamenti netti: importo cumulato, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, corrispondente ai versamenti sul conto corrente di tesoreria statale, al netto delle informazioni sulle riscossioni per ricerca ed investimenti acquisite secondo le modalita' previste dal successivo art. 3, comma 1, lettera a);
c) Prelevamenti netti: importo cumulato, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, corrispondente ai prelevamenti sul conto corrente di tesoreria statale di cui l'Ateneo e' titolare, al netto delle informazioni sui pagamenti sostenuti per ricerca ed investimenti acquisite secondo le modalita' previste dal successivo art. 3, comma 1, lettere b) e c).
3. Per il solo anno 2019 il fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche e' calcolato come differenza tra la somma dei trasferimenti complessivi (correnti e investimenti), del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (quota nazionale), dalle amministrazioni centrali dello Stato, e la differenza algebrica tra i versamenti ed i prelevamenti, al netto delle sole spese per investimenti, del conto corrente di tesoreria statale.
 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Fonte dati e adempimenti universita' pubbliche

1. Le informazioni relative alle riscossioni ed ai pagamenti che non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario realizzato sono desunte dai dati trasmessi alla banca dati SIOPE. In particolare:
a) riscossioni per ricerca e investimenti: riscossioni cumulate, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzate dalle universita' pubbliche, alla data di osservazione del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, nel macro aggregato «Contributi agli investimenti», cosi' come dettagliato dai codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 2 (colonna «Anno 2018 e seguenti»);
b) pagamenti per investimenti: pagamenti cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzati dalle universita' pubbliche, alla data di osservazione del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, nel macro aggregato «Investimenti fissi lordi», cosi' come dettagliato, dai codici gestionali SIOPE di cui all'allegato 1 (colonna «Anno 2018 e seguenti»);
c) pagamenti per ricerca: pagamenti cumulati, a tutto il mese di dicembre di ciascun anno, contabilizzati dalle universita' pubbliche, alla data di osservazione del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, nella missione ricerca e innovazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 2. I pagamenti considerati sono al netto dei pagamenti per investimenti gia' inclusi al punto b).
2. Al fine di acquisire le informazioni di cui alla lettera c) del comma 1, le universita' pubbliche, a decorrere dal 1° settembre 2019, ordinano i pagamenti secondo lo standard previsto dalla normativa vigente, emesso dall'Agenzia per l'Italia digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valorizzando, in aggiunta ai dati essenziali gia' previsti, i campi presenti nella struttura «Classificazione dati SIOPE uscite», secondo le istruzioni riportate nell'allegato 3.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2019

Il Ragioniere generale dello Stato
Franco

Il Capo Dipartimento per la formazione superiore
e per la ricerca
Valditara
 
Allegato 3
Istruzioni per la compilazione della struttura "Classificazione dati
SIOPE" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

A decorrere dal 1° gennaio 2020, sono escluse dal calcolo del fabbisogno finanziario delle universita' pubbliche, i pagamenti per l'attivita' di ricerca direttamente imputabile all'attivita' progettuale degli Atenei, cosi' come definita all'articolo 1 comma 4 del presente decreto.
Al fine di acquisire i dati relativi ai pagamenti sostenuti dalle universita' pubbliche direttamente imputabili alla attivita' progettuale di ricerca, le universita', nella predisposizione dell'ordinativo di pagamento, compilano, in aggiunta ai dati essenziali gia' previsti, i campi presenti nella struttura "Classificazione dati SIOPE uscite"(1) con le seguenti informazioni:
a) codice missione siope: indicare il codice "01" - Ricerca ed innovazione;
b) codice programma siope: indicare uno dei seguenti codici:

+-------+-----------------------+
| |ricerca scientifica e |
|01 |tecnologica di base |
+-------+-----------------------+
| |ricerca scientifica e |
|02 |tecnologica applicata |
+-------+-----------------------+

c) codice economico siope: indicare il codice gestionale SIOPE gia' inserito nella struttura "Classificazione" nel campo "CGU"(2) ;
d) importo codice economico siope: indicare l'importo gia' inserito nella struttura "Classificazione" nel campo "Importo" associato al CGU(2) ;
e) codice UE siope: indicare uno dei seguenti codici:

+-------+-----------------+
| |progetto ricerca |
|01 |stato |
+-------+-----------------+
| |progetto ricerca |
|02 |privati |
+-------+-----------------+
| |progetto ricerca |
|03 |UE |
+-------+-----------------+
| |progetto ricerca |
|04 |extraUE |
+-------+-----------------+

f) codice cofog siope: indicare uno dei seguenti codici:

+---------+-------------------+
|01.4 |Ricerca di base |
+---------+-------------------+
| |R&S per gli affari |
|04.8 |economici |
+---------+-------------------+
|07.5 |R&S per la sanita' |
+---------+-------------------+

g) importo cofog siope: indicare l'importo gia' inserito nella struttura "Classificazione" nel campo "Importo" associato al CGU(2) .
Si precisa che, i campi su citati rientranti nella suddetta struttura "Classificazione dati SIOPE uscite" non devono essere valorizzati per pagamenti diversi da quelli inerenti la ricerca progettuale cosi' come definita all'articolo 1 comma 4 del presente decreto. ______
(1) Tabella 7, regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.
(2) Tabella 11, regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa del comparto pubblico attraverso il sistema SIOPE+.