Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 31 gennaio 2019
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,
FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione del 28 giugno 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda la cooperazione transnazionale e i negoziati contrattuali delle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto 12 dicembre 2012 recante «Definizione delle modalita' operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni» (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2013).
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159 e 161, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 232/2016 della Commissione del 15 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto il decreto ministeriale n. 15164 del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;
Visto il decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016 che reca disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 152 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
Viste le linee guida ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016;
Considerato che il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, relativo alla regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, definisce, tra l'altro, i requisiti delle organizzazioni dei produttori;
Considerato che l'Unione europea riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilita' di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo cosi' al rafforzamento della posizione dei produttori;
Ritenuto necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti una finalita' imprescindibile per le attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;
Ritenuto necessario adottare un provvedimento che definisca i criteri e le modalita' di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Associazioni delle organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformita' operativa sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere all'adozione di un provvedimento che modifichi e definisca piu' esplicitamente alcuni aspetti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente titolo disciplina la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.), che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, ad esclusione dei seguenti:
a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
b) prodotti ortofrutticoli;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati.
2. Il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori puo' essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, per categoria merceologica, nonche' per prodotti appartenenti a regimi di qualita' riconosciuti, certificati ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.
3. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
b) «Regione»: la Regione o la Provincia autonoma di Trento e Bolzano competente per territorio;
c) «Regione di riferimento»: la regione dove l'associazione di organizzazioni di produttori realizza direttamente o tramite le O.P. associate il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata;
d) «O.P.»: l'organizzazione di produttori;
e) «A.O.P.»: l'associazione di organizzazioni di produttori;
f) «A.O.P. transnazionale»: l'associazione di organizzazioni di produttori situate in piu' di uno Stato membro;
g) «Sezione O.P.»: parte chiaramente definita di una persona giuridica, prevista per statuto, per la quale la predetta persona giuridica chiede il riconoscimento ai sensi del presente decreto;
h) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
i) «Settori»: i settori elencati al comma 1;
j) «Produttore»: imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile o l'agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/13, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
k) «Produzione commercializzata»: valore del prodotto commercializzato, direttamente dall'A.O.P. o dalle O.P. socie, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da non soci, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento, da utilizzare ai fini della determinazione della regione di riferimento;
l) «Gruppi di prodotto»: prodotti di una categoria merceologica con una caratteristica comune;
m) «Categoria merceologica»: classe di prodotti definita sulla base della classificazione merceologica (stessa natura, impiego, valore commerciale).
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Soggetti che attribuiscono
il riconoscimento delle A.O.P.

1. Le regioni riconoscono le A.O.P., che operano nei settori indicati dall'art. 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
2. La richiesta di riconoscimento quale A.O.P. e' presentata alla regione di riferimento che coordina le verifiche svolte da ciascuna regione per la parte di competenza.
3. Le A.O.P. costituite da O.P. che sono state riconosciute da cinque o piu' regioni differenti sono riconosciute dal Ministero. La richiesta di riconoscimento e' presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
4. Le A.O.P. transnazionali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (UE) 232/2016 sono riconosciute dallo Stato membro in cui l'associazione conta un numero significativo di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile. Qualora detta richiesta venga presentata all'Italia, essa deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
 
Art. 3
Requisiti per il riconoscimento delle A.O.P.

1. I requisiti minimi per il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori sono i seguenti:
a) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori gia' riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica, oggetto di riconoscimento;
b) assumere una delle seguenti forme giuridiche:
i. societa' di capitali;
ii. societa' cooperative agricole e loro consorzi;
iii. societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate;
c) avere una compagine sociale costituita da un numero minimo di due Organizzazioni di produttori riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica oggetto di riconoscimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2522 del codice civile per le societa' cooperative. Una persona giuridica che non sia una O.P. puo' essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'A.O.P.;
d) essere costituite su iniziativa delle O.P. del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
e) avere nel proprio statuto delle finalita' proprie del settore a cui appartengono le O.P. promotrici;
f) avere nel proprio statuto clausole idonee affinche':
1) le O.P. socie gestiscano la societa' secondo regole che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
2) siano previste le modalita' di adesione all'associazione;
3) sia prevista la durata minima dell'adesione della singola O.P. che non puo' essere inferiore a un anno e che la richiesta di recesso venga inoltrata per iscritto alla A.O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'A.O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra A.O.P.;
4) siano previste le modalita' di imposizione alle O.P. socie di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'associazione;
5) siano definite le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'associazione;
6) siano definite le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'associazione.
2. Nel caso di A.O.P. composta da due O.P., una sola O.P. non puo' detenere piu' del 50% dei diritti di voto e del 50% delle quote azionarie della A.O.P. Nel caso di A.O.P. composta da 3 o piu' O.P. una sola O.P. non puo' detenere piu' del 33% dei diritti di voto e del 33% delle quote azionarie della A.O.P.
3. Una O.P. puo' aderire anche a piu' di una A.O.P. purche' l'adesione sia per settori differenti.
4. Le A.O.P. sono riconosciute per lo stesso settore o prodotto o gruppo di prodotti o settore merceologico per i quali le O.P. socie hanno avuto il riconoscimento.
5. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attivita' o funzione delle O.P. promotrici ed inoltre:
a) coordinare le attivita' delle organizzazioni di produttori aderenti;
b) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto, nonche' progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere piu' funzionale l'attivita' delle stesse;
c) commercializzare le produzioni delle O.P. socie o svolgere azioni di supporto alle attivita' commerciali delle O.P. socie.
 
Art. 4
Modalita' di riconoscimento delle A.O.P.

1. La richiesta di riconoscimento e' presentata alla regione di riferimento o, quando sussistono le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto, al Ministero.
2. La regione di riferimento, con la collaborazione delle altre regioni coinvolte, o il Ministero, eseguono l'istruttoria entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta. I requisiti di riconoscimento delle O.P. promotrici devono essere vigenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte della A.O.P.
3. La verifica dei requisiti per il riconoscimento avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata cosi' come prevista nelle linee guida, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e le altre banche dati ufficiali, nonche' altra documentazione ufficiale.
4. La regione di riferimento, o il Ministero, comunicano le decisioni prese sul riconoscimento, sulle sospensioni e sulle revoche al Ministero o alle regioni contestualmente alle comunicazioni effettuate nei confronti delle A.O.P. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni effettuano una comunicazione riepilogativa sui riconoscimenti, sui rifiuti, sulle sospensioni e revoche effettuate nell'anno civile precedente.
5. Il Ministero provvede alla notifica annuale alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno civile precedente.
 
Art. 5
Elenco nazionale delle A.O.P.

1. Le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale.
2. I dati e le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono resi disponibili alle regioni, al Ministero e alle A.O.P., per i rispettivi soci, da AGEA e dagli Organismi pagatori in ottemperanza al decreto ministeriale 12 dicembre 2012.
 
Art. 6
Controllo sulla permanenza dei requisiti
di riconoscimento di A.O.P.

1. La verifica della permanenza dei requisiti delle A.O.P. riconosciute e' effettuata dalla regione di riferimento o dal Ministero, a seconda di chi ha effettuato il riconoscimento, con cadenza almeno triennale.
2. Per i controlli effettuati nell'anno precedente, le regioni comunicano gli esiti al Ministero entro il 28 febbraio di ciascun anno.
3. Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le A.O.P. devono trasmettere, alla regione di riferimento o al Ministero, la documentazione prevista nelle linee guida, di cui al successivo art. 10, comma 2, per la verifica del mantenimento del riconoscimento delle A.O.P.
4. Nel caso di una A.O.P. con O.P. socie con sede in regioni differenti, qualora in sede di verifica o su specifica segnalazione della stessa A.O.P. si riscontri una variazione tale da incidere sul requisito di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 2 del presente decreto, la regione di riferimento o il Ministero, informa l'amministrazione competente al subentro e procede alla consegna della relativa documentazione.
 
Art. 7
Inosservanza dei requisiti
di riconoscimento e revoca

1. L'amministrazione che ha provveduto al riconoscimento della A.O.P. procede alla revoca dello stesso nei seguenti casi:
a) perdita di uno o piu' dei requisiti previsti all'art. 3 del presente decreto;
b) mancato rispetto delle norme statutarie;
c) mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.
2. Una volta accertato uno dei casi di cui al comma 1, l'amministrazione competente invia alla A.O.P. in questione, entro sessanta giorni dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata o per PEC, una comunicazione che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a centoventi giorni, entro cui queste misure devono essere adottate.
3. Dalla notifica della comunicazione di cui al precedente comma 2 sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi fino all'adozione delle misure correttive comunicate.
4. Se le misure correttive e i termini proposti non sono rispettati entro i termini fissati nella lettera di avvertimento di cui al comma 2, il riconoscimento dell'A.O.P. e' sospeso. L'amministrazione competente notifica all'organizzazione il periodo di sospensione, che non deve superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organizzazione.
5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'A.O.P. puo' continuare le proprie attivita', ma i pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione.
6. La sospensione cessa dal momento in cui i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.
7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano piu' soddisfatte o, se non e' possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza e' stata accertata.
8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici concessi derivanti dal riconoscimento.
9. La regione di riferimento o il Ministero puo', per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento della A.O.P purche' la stessa fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, quali: calamita' naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie ed epizoozie.
 
Art. 8
Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale
n. 387 del 3 febbraio 2016

1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 e' cosi' modificato:
a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. «Il presente decreto reca la disciplina in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione dei seguenti:
a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
b) prodotti ortofrutticoli;
c) prodotti ortofrutticoli trasformati.
Per i settori che non figurano nell'elenco di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/13, e quindi non possono beneficiare di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute, le regioni hanno la facolta' di riconoscere O.P. applicando i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel presente decreto e richiamando la norma nazionale di riferimento (decreto legislativo n. 102/2005) o norme sopravvenienti»;
b) all'art. 3, comma 2, lettera d), punto 1) sostituire le parole: «in conformita' all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del regolamento» con: «senza che vi sia il trasferimento della proprieta'»;
c) all'art. 3, comma 2, lettera d), il riferimento alla lettera b) e' eliminato;
d) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera d-bis):
d-bis) in deroga ai requisiti di cui alla lettera c):
1) Le societa' di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per i bovini vivi del genere Bos e specie taurus destinati alla macellazione, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprieta', devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantita' minima di prodotto pari a: numero 1.000 capi.
La societa' richiedente il riconoscimento deve dimostrare di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con esplicita indicazione del numero dei capi di bovini oggetto del mandato a vendere, che deve essere superiore al 50% della quantita' di capi prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno.
2) Le societa' di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono il riconoscimento per il settore dei seminativi, esclusi prodotti destinati alla semina, se intendono negoziare il prodotto dei soci senza che vi sia il trasferimento della proprieta', devono dimostrare di avere mandati a vendere per una quantita' minima di prodotto con i limiti indicati nell'Allegato 1, Tabella 3.
La societa' richiedente il riconoscimento deve dimostrare di un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri soci, con l'esplicita indicazione del quantitativo di prodotto che deve essere superiore al 50% della quantita' prodotta dal singolo produttore nell'ultimo anno;
e) all'art. 3, comma 2, dopo la lettera d-bis, e' aggiunta la lettera d-ter):
d-ter) ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1-bis del regolamento l'obbligo dei soci di cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantita' o in volume, e' anche soddisfatto indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprieta' dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori, in forza di un contratto dell'O.P. o di un mandato a vendere, qualora previsto dallo statuto;
f) all'art. 3, comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) essere costituite su iniziativa dei produttori, svolgere almeno una delle attivita' tra quelle elencate all'art. 152, paragrafo 1, lettera b) del regolamento e perseguire inoltre, uno o piu' obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento; le O.P. del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono perseguire una finalita' specifica che puo' includere uno o piu' obiettivi elencati all'art. 161, paragrafo 1, lettera a) del regolamento»;
g) all'art. 3, i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti con i seguenti:
«6. Le O.P. riconosciute ai sensi dell'art. 161 del regolamento e che negozino contratti per il prodotto latte crudo qualora concludano trattative contrattuali ai sensi dell'art. 149 del regolamento, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno il trasferimento della proprieta' del prodotto, dovranno attenersi a quanto disposto dai medesimi articoli, incluse le comunicazioni ivi previste all'Autorita' nazionale garante della concorrenza e del mercato»;
«7: Le O.P. per essere riconosciute ai sensi dell'art. 152 del regolamento devono svolgere almeno una delle attivita' indicate al paragrafo 1, lettera b) del medesimo articolo»;
«8. Ai sensi dell'art. 154, paragrafo 3 del regolamento le O.P. che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui al comma precedente entro il 30 giugno 2020, pena la revoca del riconoscimento al piu' tardi entro il 31 dicembre 2020»;
h) all'art. 5 e' aggiunto il seguente comma: «4. Nel caso in cui le regioni abbiano stabilito limiti piu' elevati per i requisiti di riconoscimento di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 3, le O.P., fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 2, dovranno dimostrare di possedere i requisiti approvati dalle regioni entro il termine dalle stesse stabilito»;
i) all'art. 7, il comma 5, e' sostituito dal seguente: «5. In relazione ai criteri di riconoscimento di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), nel caso in cui, per due anni consecutivi il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume non risulti soddisfatto nella regione che ha operato il riconoscimento, la competenza del successivo controllo sulla permanenza dei requisiti e' attribuita alla regione in cui e' realizzato il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume. Le regioni interessate definiscono i tempi e le procedure per il trasferimento delle competenze. Prima dello scadere dei predetti due anni consecutivi, e' data facolta' alle O.P. che realizzano il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento sia stato concesso in base al volume, in una regione diversa da quella che ha concesso il riconoscimento, di chiedere il trasferimento della competenza del controllo sulla permanenza dei requisiti alla regione che subentra. La regione di riferimento puo' stabilire, con proprio atto, che la sede legale e/o amministrativa e/o operativa dell'O.P. debba essere ubicata nel proprio territorio».
2. L'Allegato 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 e' sostituito dall'Allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le regioni adottano, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, di comune accordo delle linee guida, che definiscano:
i. la modulistica per una gestione omogenea ed uniforme delle informazioni che le A.O.P. devono trasmettere all'amministrazione competente ai fini dell'istruttoria e delle attivita' di controllo;
ii. linee di indirizzo per la valutazione di quei requisiti e/o criteri di particolare complessita';
iii. modalita' comune per una gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e per una integrazione delle relative banche dati;
iv. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi da inserire nei piani di controllo.
3. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento nonche' alla normativa vigente in materia.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. (www.politicheagricole.it).

Roma, 31 gennaio 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 168