Gazzetta n. 67 del 20 marzo 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2019
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 15 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale, e l'art. 16 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante «Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, di recepimento della direttiva UE n. 36 del 2011 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime;
Visto il Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2016;
Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 adottato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Visto il regolamento (UE) 1288/2013 in data 11 dicembre 2013, con il quale e' stato istituito il nuovo programma dell'Unione europea per l'istruzione, la formazione, la gioventu' e lo sport denominato «Erasmus+ (2014-2020)» che sostituisce i precedenti programmi di settore;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istruzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 6, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento delle funzioni riconosciute allo Stato in materia di servizio civile universale e l'art. 24, che disciplina il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1475 in data 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarieta' e che modifica, tra l'altro, gli art. 13 e 18 del citato regolamento (UE) 1288/2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, commi 470 e seguenti, con i quali e' stato istituito il Consiglio nazionale dei giovani e ne sono stati determinati compiti, funzioni e composizione;
Vista la risoluzione sulla strategia dell'Unione europea per la gioventu' 2019- 2027, adottata dal Consiglio «Istruzione, gioventu', cultura e sport» dell'Unione europea nella sessione del 26 e 27 novembre 2018;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 giugno 2018, concernente delega di funzioni al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. dott. Vincenzo Spadafora e, in particolare, l'art. 1 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di pari opportunita', politiche giovanili e servizio civile universale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti e' delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ravvisata la necessita' di adeguare le competenze e la denominazione del Dipartimento della gioventu' e del Servizio civile nazionale alle attribuzioni riconosciute allo stesso dai citati decreti legislativi n. 40 del 2017 e n. 43 del 2018, anche al fine di adeguare il complesso delle competenze e delle attivita' del medesimo Dipartimento alla luce delle novita' introdotte in materia di animazione socio-educativa, dialogo strutturato e programmi comunitari per i giovani;
Ravvisata, altresi', la necessita' di ridefinire le competenze del Dipartimento per le pari opportunita', al fine di rafforzare l'attivita' di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e grave sfruttamento degli esseri umani, delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose, anche in seguito al riordino delle attribuzioni in materia di famiglia e disabilita', di cui al citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Informate le organizzazioni sindacali;
Art. 1

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale».
 
Art. 2

Modifiche agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale). - 1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e' la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani, nonche' in materia di servizio civile universale e di obiezione di coscienza.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili, con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; all'inclusione sociale giovanile; alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e comunitari, alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, del Fondo previsto dall'art. 1, commi 72, 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Inoltre svolge attivita' di supporto all'Autorita' politica nella vigilanza sull'agenzia nazionale per i giovani di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, e attivita' di supporto all'Autorita' nazionale dei programmi comunitari gestiti dall'agenzia nazionale per i giovani; cura i rapporti con il Consiglio nazionale dei giovani nonche' assicura le attivita' connesse alla rappresentanza del Governo negli organismi comunitari e internazionali e nei rapporti con gli organismi stessi in materia di politiche giovanili; provvede alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; verifica il corretto utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di rilevanza nazionale in materia di politiche giovanili.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni relative al servizio civile universale quale strumento finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonche' ai valori fondativi della Repubblica, valorizzando il ruolo di politica attiva giovanile del Paese, cosi' come disciplinato dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e successive modificazioni. In particolare cura l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell'impatto, nonche' le attivita' connesse all'iscrizione degli enti all'albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell'approvazione degli stessi, all'assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l'attivita' di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all'obiezione di coscienza nonche' le eventuali attivita' di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre uffici e in non piu' di nove servizi.».
2. L'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Dipartimento per le pari opportunita'). - 1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita', della parita' di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonche' delle mutilazioni genitali femminili e delle altre pratiche dannose.
2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, comunitari, e internazionali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due uffici e in non piu' di tre servizi.
4. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, articolato in due ulteriori servizi.».
 
Art. 3
(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui all'art. 2 del presente decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.
2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale e del Dipartimento per le pari opportunita' resta ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. La denominazione Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale, ovunque ricorra, si intende riferita al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di cui al presente decreto.
4. Sono abrogate le altre disposizioni organizzative incompatibili con quanto previsto dal presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 540