Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2019
Aggiornamento della determinazione del buono stato ambientale delle acque marine e definizione dei traguardi ambientali.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, recante «Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, di recepimento della citata direttiva 2008/56/CE, che individua le azioni strategiche in materia di ambiente marino da realizzare nell'ambito della regione del Mar Mediterraneo e relative sottoregioni;
Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, relativo alle azioni e fasi di attuazione della strategia per l'ambiente marino, e' previsto, tra l'altro, che la determinazione del buono stato ambientale (GES) di cui all'art. 9 e la definizione dei traguardi ambientali (Target) di cui all'art. 10 siano aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste da tali articoli;
Visto l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che: «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, determina, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle pressioni e degli impatti di cui all'allegato III e segnatamente delle caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia, di cui alle tabelle 1 e 2 del medesimo allegato III»;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, il quale prevede che «il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV.»;
Vista la direttiva (UE) 2017/845 del 17 maggio 2017 con la quale, con riferimento al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino (2018-2023), la Commissione ha modificato la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino, contenuti nell'allegato III;
Visto il decreto del 15 ottobre 2018 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2018), recante attuazione della direttiva (UE) 2017/845, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente marino;
Vista la decisione (UE) 2017/848 del 17 maggio 2017 con la quale la Commissione europea ha introdotto modifiche tecniche alla direttiva 2008/56/CE e ha provveduto a definire i criteri e le norme metodologiche relative al buono stato ecologico delle acque marine, nonche' le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione per garantire il rispetto degli obblighi connessi al secondo ciclo di attuazione delle strategie per l'ambiente marino;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, concernente il «Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno»;
Visto il decreto GAB-2011-0000160 del 21 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto ad istituire il Comitato Tecnico istituzionale previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, per il coordinamento delle attivita' ivi previste;
Considerato che il menzionato Comitato tecnico include tutte le amministrazioni competenti in materia di attuazione del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, nonche' tutte le regioni e una rappresentanza dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale comuni italiani;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 249 del 17 ottobre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014) recante la «Determinazione dei requisiti del buono stato ambientale e Definizione dei traguardi ambientali con il quale si e' provveduto a determinare i requisiti del buono stato ambientale per le acque marine e a definire i traguardi ambientali, come previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190»;
Visto l'Atto di indirizzo contenente le priorita' politiche del Ministro dell'ambiente per l'anno 2018, approvato con decreto del Ministro n. 256 del 28 settembre 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato presso la Corte dei conti, con il quale alla dott.ssa Maria Carmela Giarratano e' stato conferito l'incarico dirigenziale di direttore generale della direzione generale per la protezione della natura e del mare, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, a decorrere dal 4 dicembre 2017, per un periodo di tre anni;
Considerato che a seguito delle riunioni del predetto Comitato tecnico svoltesi rispettivamente in data 9 e 10 luglio e 18 settembre 2018 e' stato approvato il documento relativo alla proposta di aggiornamento della valutazione ambientale e della definizione di Buono Stato Ambientale (GES) e Traguardi Ambientali (Target) per ciascuno degli 11 Descrittori della Strategia marina;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) ha provveduto, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190, ad assicurare, con adeguate modalita' operative, incluso l'uso del proprio sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative alla valutazione aggiornata dello stato dell'ambiente marino, alla determinazione del buon stato ambientale ed ai traguardi ambientali;
Considerato che nella riunione del Comitato tecnico in data 4 dicembre 2018 e' stata definitivamente approvata la proposta sull'aggiornamento della definizione di buono stato ambientale, tenendo conto degli esiti della prevista consultazione pubblica;
Rilevato, pertanto, che e' necessario procedere, nel rispetto dei criteri e delle previsioni normative sopra citate, a determinare l'aggiornamento sia dei requisiti del buono stato ambientale per le acque marine che dei traguardi ambientali al fine di conseguire il buono stato ambientale;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 gennaio 2019;

Decreta:

Art. 1
Determinazione del buono stato ambientale

1. I requisiti del buono stato ambientale delle acque marine, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono determinati nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizione dei traguardi ambientali

1. I traguardi ambientali, al fine di conseguire il buono stato ambientale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 ottobre 2010, n. 190 e successive modificazioni, sono definiti nell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2019

Il Ministro: Costa