Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 marzo 2019
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 581).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, n. 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, la n. 535 del 26 luglio 2018, la n. 538 del 10 agosto 2018, nonche' n. 553 del 31 ottobre 2018, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro, senza soluzioni di continuita', delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria nelle attivita' avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016, con il quale e' stato nominato il Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45»;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, che ai sensi dell'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, ha prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che all'art. 1 ha stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;
Vista la nota del Dipartimento della protezione civile prot. n. CG/0010574 del 26 febbraio 2019 e CG/0012540 del 6 marzo 2019;
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuita' delle
attivita' economiche e produttive

1. Nelle more della realizzazione del Polo integrato provvisorio ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 489 del 20 novembre 2017, il Comune di Visso e' autorizzato ad utilizzare, temporaneamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le strutture realizzate ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 460 del 15 giugno 2017 per garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici.
 
Art. 2

Ulteriori disposizioni finalizzate
a garantire l'assistenza abitativa

1. Al fine di garantire il superamento dell'emergenza abitativa, il Comune di Falerone e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di interventi edilizi funzionali a rendere abitabile l'immobile «Ex Ospedale» di proprieta' dell'ASUR Marche, nel limite di euro 1.031.016,00, in luogo delle SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394/2016, purche' i costi di realizzazione di tale struttura abitativa risultino economicamente piu' vantaggiosi rispetto a quelli necessari per la realizzazione delle citate SAE.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione del progetto da parte della Regione Marche la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
3. La struttura abitativa, realizzata in luogo delle SAE, dovra' essere realizzata entro e non oltre otto mesi decorrenti dall'approvazione del progetto di cui al comma 2. In caso di ritardata o mancata realizzazione degli interventi entro tale termine, i comuni interessati provvederanno, con oneri a carico dei propri bilanci, all'erogazione del contributo di autonoma sistemazione, nonche' alle spese per alloggi alternativi e ad altri oneri connessi, in favore degli aventi diritto che avrebbero beneficiato della realizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
4. Al monitoraggio della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo provvede la Regione Marche.
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire il ripristino della
capacita' di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della
protezione civile

1. Al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze per l'attuazione del piano di ripristino della capacita' operativa del Servizio nazionale della protezione civile, e' autorizzata la rimodulazione delle somme di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 16 febbraio 2017, n. 438, oltre che l'integrazione delle stesse nella misura massima di euro 3.241.682,76.
 
Art. 4

Ulteriori disposizioni relative alle aree destinate
ad ospitare SAE

1. Al fine di continuare a garantire l'ordinata accoglienza dei pellegrini diretti alla Basilica di Santa Rita, il Comune di Cascia e' autorizzato a realizzare un nuovo parcheggio limitrofo a quello denominato «Papa Leone XIII» o ad incrementarne la capienza, ridotta per effetto della delocalizzazione sul suolo del medesimo delle attivita' economiche ed edifici pubblici per un importo complessivo di euro 356.441,00.
2. La Regione Umbria provvede alla preventiva approvazione del progetto relativo alle opere di cui al comma 1.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Comune di Cascia e il Comune di Norcia per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 518/2018, provvedono con i poteri di cui agli articoli 3, comma 5, e 5 dell'ordinanza n. 394/2016.
 
Art. 5
Ulteriori disposizioni per garantire la piena operativita' delle
strutture di protezione civile della Regione Abruzzo

1. Per le finalita' di cui all'art. 7, comma 4, della legge Regione Abruzzo n. 27 del 23 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni, e al fine di garantire la piena operativita' della Sala operativa, del Centro funzionale e del Servizio prevenzione dei rischi, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il termine di cui all'art. 8, comma 1 dell'ordinanza n. 553/2018 e' prorogato fino al 31 dicembre 2019.
2. La Regione Abruzzo provvede ai sensi del comma 1, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 12, nel limite di spesa di euro 450.000,00.
3. Per garantire lo svolgimento senza soluzione di continuita' delle attivita' di allertamento e gestione delle situazioni di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici e atmosferici di cui in premessa, la Regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2019, entro il numero massimo di ventisette unita', i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2, seconda alinea, dell'ordinanza n. 427 del 20 dicembre 2016.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, si provvede, nel limite di spesa di euro 1.127.228,62 con oneri a carico del bilancio regionale, anche in deroga ai vincoli di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed all'art. 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160.
 
Art. 6
Disposizioni finalizzate a potenziare il servizio trasporto
scolastico nel Comune di Norcia ed a garantire la prosecuzione
dell'attivita' scolastica

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 438 del 16 febbraio 2017, il Comune di Norcia e' autorizzato, previa approvazione del relativo progetto comprensivo della quantificazione degli oneri da parte della Regione Umbria che ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile, a potenziare il servizio di trasporto scolastico, per un importo massimo di euro 93.500,00, al fine di garantire i collegamenti tra le strutture abitative d'emergenza e le strutture scolastiche site nel medesimo comune per l'anno scolastico 2018-2019.
 
Art. 7
Disposizioni finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento
idrico causata dagli eventi sismici

1. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento idrico causata dagli eventi sismici di cui in premessa che hanno determinato la variazione del regime della circolazione idrica sotterranea nel territorio del Piceno, la Regione Marche e' autorizzata a realizzare, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile, gli interventi urgenti a cio' finalizzati, per un importo massimo di euro 5.813.565,88, nel territorio della medesima Provincia.
 
Art. 8
Disposizioni finalizzate a contrastare situazioni di particolare
disagio abitativo aggravate dal sisma

1. Al fine di contrastare efficacemente situazioni di particolare disagio abitativo conseguenti alle attuali condizioni meteo climatiche ed aggravate dagli eventi sismici in rassegna, il sindaco del Comune di Amatrice e' autorizzato ad assegnare temporaneamente, e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, SAE resesi disponibili sul territorio comunale a nuclei familiari non aventi diritto alle misure di assistenza di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 394/2016, dimoranti abitualmente e stabilmente nel medesimo comune alla data del 24 agosto 2016, i cui attuali ricoveri dovessero risultare inadeguati od inagibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'assegnazione da parte del sindaco delle strutture abitative di cui al comma 1 e' condizionata alla verifica ed all'attestazione in ordine al mutato quadro esigenziale con conseguente integrale soddisfacimento delle domande di assegnazione di SAE da parte degli aventi diritto.
 
Art. 9
Attuazione dell'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.
45

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, commi 3 e 5, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e' disposta, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale, l'approvazione della proposta di acquisizione come indicata nel decreto sella Struttura di missione per il superamento dell'emergenza di protezione civile e regionali della Regione Abruzzo n. 265 del 29 ottobre 2018, per l'importo massimo di euro 51.408.638,81.
 
Art. 10
Ulteriori disposizioni per la delocalizzazione temporanea dei servizi
sanitari

1. Al fine di garantire la piena funzionalita' dei servizi medici ambulatoriali, il Comune di Pieve Torina e' autorizzato a realizzare una struttura temporanea, per un importo massimo di euro 162.110,00.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla previa approvazione del progetto e della relativa quantificazione economica da parte della Regione Marche, la quale ne da' comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 11

Ulteriori disposizioni per garantire
l'assistenza alloggiativa

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 510/2018 e dei commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 538/2018, le parole «oltre che congrui con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate» sono soppresse.
2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 538/2018 le parole «8 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «18 mesi».
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 62.556.954,45 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: Borrelli