Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019
Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in Provincia di Vicenza, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.


LA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1, lettera c) e comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89»;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;
Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;
Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e la attivita' culturali per il Veneto ha inoltrato, alla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, la documentazione relativa alla suddetta deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;
Vista la nota prot. 30823 del 30 novembre 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda n. 14/2017 della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Relativamente alla Roggia Arzignano in comune di Chiampo si rileva che buona parte del tratto a sudest scorre al limitare del centro abitato in ambito agricolo con caratteri rilevanti di interesse quali argini naturali, coltivazioni ed edifici rurali, pertanto si ritiene significativo il mantenimento dell'area di tutela, almeno lungo il percorso sud del tessuto insediativo in considerazione dell'alto grado di edificazione (residenziale e produttivo) che gia' insiste sul resto del comune»;
Visti sia la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo piano di Gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017;
Visti sia la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il piano di Gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017;
Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14, recante Disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell'art. 5;
Preso atto che la giurisprudenza e' costante nell'affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il vincolo e' stato gia' in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sez. VI, 4 febbraio 2002, n. 657; sez. VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sez. VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[...] non e' possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimita', isolare singole aree comprese nella bellezza d'insieme e verificare se vi siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A cio' si aggiunga che il fatto dell'antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti interventi edilizi, non solo non e' ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9 Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n. 853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006, n. 10387/04). Non e' dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non e', per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);
Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, inoltrata con nota prot. 2291 del 29 gennaio 2019, pervenuta alla commissione regionale in pari data;
Vista la deliberazione della commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;
Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, non e' consentito compiere azioni che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 hanno l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
Considerato che il corso d'acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali nei tratti A e B, conserva la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:
«in quanto mantiene caratteri paesaggisticamente leggibili relativi alla storia agraria e produttiva del territorio che attraversa, riscontrabili nella toponomastica e nei manufatti edilizi ancora esistenti. Inoltre, per i due tratti specificati, il corso d'acqua conserva un forte legame con la campagna, non ancora totalmente urbanizzata, in quanto elemento sedimentato della rete idrica locale che con la vegetazione spontanea ripariale arricchisce il contesto»;
Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame ed al perfezionamento della relativa procedura;
Vista la deliberazione della commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in provincia di Vicenza, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Dichiara:

che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato «Roggia di Arzignano o Fiume Vecchio», ricadente nei Comuni di Arzignano e Montorso Vicentino, in provincia di Vicenza, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.
Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte Terza del predetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza provvedera' alla trasmissione ai comuni di Arzignano e Montorso Vicentino (Vicenza), del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei Comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

Il Presidente
della commissione regionale:
Girardini

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Avvertenza:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, (Relazione tecnico-scientifica e planimetrie catastali) e' pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it, nelle sezioni amministrazione trasparente e piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge