Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2019 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 6 marzo 2019
Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l'Autorita' nazionale anticorruzione e istituzione dell'Agenda pubblica degli incontri. (Delibera n. 172)


IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, recante disposizioni in merito all'istituzione dell'ANAC;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
Visto l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui e' compito di ciascuna amministrazione promuovere maggiori livelli di trasparenza rispetto a quelli definiti dalla normativa primaria;
Visto il codice di condotta del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 1° luglio 2015;
Visto il codice di comportamento dei dipendenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 21 ottobre 2015;
Vista la deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l'Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione, nella parte in cui auspica l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i «rappresentanti di interessi particolari» (lobbies);
Tenuto conto che l'esigenza di trasparenza nel dialogo tra i decisori pubblici e i portatori di interesse e' stata avvertita anche dalla Commissione europea che, con le decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE, ha stabilito regole per la pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni con i portatori di interesse particolari;
Ritenuto di dover regolamentare secondo principi di massima trasparenza gli incontri del Presidente, dei componenti del Consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione con i portatori di interesse;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita';
c) «Decisori», i decisori pubblici interni dell'Autorita': il Presidente, i componenti del Consiglio dell'Autorita', il segretario generale e i dirigenti dell'Autorita';
d) «Portatori di interessi», i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalita' giuridica, di comitati di cittadini nonche' le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l'attivita' di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell'interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorita';
e) «Agenda», l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, istituita dall'art. 3;
f) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorita' raggiungibile all'indirizzo: http://www.anticorruzione.it
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i rapporti tra i decisori dell'Autorita' e i portatori di interessi e assicura ad essi la massima trasparenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento stabilisce le modalita' organizzative e i criteri per garantire la trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attivita' e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni istituzionali, regolative, consultive, di vigilanza, sanzionatorie, attribuite all'Autorita' dalla normativa vigente.
3. Il presente regolamento non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.
 
Art. 3

Agenda pubblica degli incontri
con i portatori di interessi

1. In aggiunta agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, di seguito «Agenda». L'Agenda riporta le informazioni necessarie per far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalita' e le finalita' degli incontri.
2. I decisori che incontrano i portatori di interessi, comunque denominati, sono tenuti ad indicare, nell'Agenda, disponibile nella intranet dell'Autorita', il nominativo del decisore, la data e l'ora dell'incontro, il luogo dell'incontro, il nominativo/i dei portatori di interessi incontrati, il soggetto che ha formulato la richiesta e le modalita' di quest'ultima, l'oggetto dell'incontro, i partecipanti, la documentazione consegnata ovvero trasmessa anche successivamente.
3. L'Agenda pubblica degli incontri e' pubblicata sul sito dell'Autorita' nella sezione «Amministrazione trasparente» a cura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ed e' aggiornata settimanalmente.
 
Art. 4

Modalita' di svolgimento degli incontri

1. Gli incontri con i portatori di interessi organizzati dai dirigenti dell'Autorita' per le finalita' di cui all'art. 2, si svolgono presso la sede dell'ANAC. Gli incontri organizzati dal Presidente e dai consiglieri possono svolgersi anche in sede diversa. In tutti i casi i decisori sono tenuti a compilare l'Agenda.
2. In occasione di ogni incontro, la struttura di supporto del decisore cura la compilazione dei moduli nei quali sono registrati gli elementi di cui all'art. 3, comma 2, e li trasmette in via telematica, entro i successivi cinque giorni, al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la conservazione e la tenuta dell'Agenda e la sua pubblicazione sul sito dell'Autorita'.
3. Qualora il decisore incarichi un funzionario dell'Autorita' a prendere parte all'incontro, deve comunque essere assicurata la compilazione e la tenuta dei moduli e la compilazione dell'Agenda.
4. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri occasionali che intervengano in occasioni di incontri pubblici, conferenze, convegni, seminari di studio.
5. Gli obblighi di cui al comma 1 non si applicano agli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai regolamenti dell'Autorita' recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell'art. 211, del decreto legislativo n. 50/2016.
 
Art. 5

Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati

1. I decisori, anche attraverso le loro strutture di supporto, comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il contenuto del presente regolamento e i relativi obblighi di trasparenza.
2. I portatori di interesse, quale condizione per la tenuta dell'incontro, esprimono il proprio consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda. L'atto di consenso e' trasmesso al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza unitamente ai moduli di cui all'art. 4, comma 2.
 
Art. 6

Vigilanza

1. Ai fini della pubblicazione di cui all'art. 4, comma 2, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda pubblica degli incontri.
2. Con cadenza bimestrale, l'Agenda pubblica degli incontri e' sottoposta al Consiglio dell'Autorita'.
 
Art. 7

Entrata in vigore
e forme di pubblicita'

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione «Amministrazione trasparente», ed entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2019

Il Presidente: Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 marzo 2019. Il segretario: Esposito