Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 20 febbraio 2019
Concessione di anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza a favore di quattro comuni che nel secondo semestre dell'anno 2016 hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente.


IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre dell'anno 2016, hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza;
Tenuto conto, altresi', che ai sensi del secondo periodo, comma 907 del sopracitato art. 1, l'anticipazione stabilita nella misura massima di 20 milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, e' restituita in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno;
Visto il terzo periodo del sopracitato comma 907, art. 1, che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le richieste dei comuni, pervenute entro il termine previsto e riportate nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Concessione anticipazione di somme

1. E' concessa ai comuni di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, l'anticipazione di euro 14.723.700,00, da destinare ai pagamenti in sofferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 
Allegato A

Art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Somme da destinare agli enti per pagamenti in sofferenza)
===================================================================== | | | |Popolazione |Anticipazione | |Codice ente | Denominazione |Provincia | 2017 | complessiva | +============+===============+==========+============+==============+ | 5190650010 |Acate | RG | 11325 | 3.397.500,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | 5190480970 |Tortorici | ME | 6259 | 1.877.700,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | 4180970080 |Ciro' Marina | KR | 14794 | 4.438.200,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | 5190010280 |Porto Empedocle| AG | 16701 | 5.010.300,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+ | Totale | | | | 14.723.700,00| +------------+---------------+----------+------------+--------------+

 
Art. 2

Modalita' per la concessione dell'anticipazione

1. L'anticipazione concessa a ciascun ente richiedente e' determinata, nel limite della misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300,00 euro per abitante, cosi' come previsto, dal citato art. 1, comma 907 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro Fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione ed imputata contabilmente nella accensione prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti ed enti del settore pubblico»).
 
Art. 3

Modalita' per la restituzione dell'anticipazione

1. L'anticipazione ricevuta dai comuni di cui all'Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, deve essere restituita, ai sensi del comma 907 dell'art. 1 della gia' citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, in parti uguali, entro il 30 settembre 2020, 2021 e 2022.
2. In caso di mancato versamento entro il termine di cui al primo comma, e' disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata mediante operazione di girofondi sulla apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'interno.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2019

Il direttore centrale: Verde

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2019 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 597