Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2019, n. 25
Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 2, comma 10-ter;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2014, adottato ai sensi del citato articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 95 del 2012, e in particolare la tabella 3, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed in particolare, gli articoli 7, 8 e 11;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, concernente «Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie e forestali 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2018, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare gli articoli 1 e 4-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018, recante individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e in particolare la tabella 3 allegata al predetto decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nelle Adunanze del 20 dicembre 2018 e del 17 gennaio 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2019;
Informate le organizzazioni sindacali;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1

Organizzazione del Ministero

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», per l'esercizio delle funzioni e dei compiti statali ad esso spettanti in materia di agricoltura e foreste, caccia, alimentazione, pesca, produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, come definiti dall'articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, nonche' in materia di turismo, e' organizzato nei seguenti Dipartimenti:
a) Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;
b) Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca;
c) Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
d) Dipartimento del turismo.
3. I Capi dei Dipartimenti svolgono esclusivamente i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e collaborano tra loro e con gli altri uffici e organismi, di cui al presente regolamento.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario;
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.63,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
ottobre 2009, n.254, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
2012, n. 156, supplemento ordinario, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189,
supplemento ordinario:
«Art. 10-ter. Al fine di semplificare ed accelerare il
riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo
23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal
presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo
3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei
Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio
di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno
dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il
Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente. ».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 gennaio 2013, recante rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici
non economici ed enti di ricerca, in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2013, n. 87.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante
organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2013, n.
218.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 11 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n.213:
«Art. 7. (Assorbimento del Corpo forestale dello Stato
nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni) 1.
Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei
carabinieri, la quale esercita le funzioni gia' svolte dal
citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione
delle competenze in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli
stessi, attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ai sensi dell'articolo 9, nonche' delle funzioni attribuite
alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza
ai sensi dell'articolo 10 e delle attivita' cui provvede il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'articolo 11.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma
dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:
a) prevenzione e repressione delle frodi in danno
della qualita' delle produzioni agroalimentari;
b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria
agroforestale e ambientale e concorso nelle attivita' volte
al rispetto della normativa in materia di sicurezza
alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;
c) vigilanza, prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico
riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e
naturalistico nazionale e alla valutazione del danno
ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
d) sorveglianza e accertamento degli illeciti
commessi in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento e del relativo danno
ambientale;
e) repressione dei traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti;
f) concorso nella prevenzione e nella repressione
delle violazioni compiute in danno degli animali;
g) prevenzione e repressione delle violazioni
compiute in materia di incendi boschivi;
h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle
convenzioni internazionali in materia ambientale, con
particolare riferimento alla tutela delle foreste e della
biodiversita' vegetale e animale;
i) sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonche'
delle altre aree protette secondo le modalita' previste
dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine
confinanti con le predette aree;
l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali
statali riconosciute di importanza nazionale e
internazionale, nonche' degli altri beni destinati alla
conservazione della biodiversita' animale e vegetale;
m) contrasto al commercio illegale nonche' controllo
del commercio internazionale e della detenzione di
esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva
con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa
normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad
eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 11;
n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del
territorio ai fini della prevenzione del dissesto
idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento
dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;
o) controllo del manto nevoso e previsione del
rischio valanghe, nonche' attivita' consultive e
statistiche ad essi relative;
p) attivita' di studio connesse alle competenze
trasferite con particolare riferimento alla rilevazione
qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche
al fine della costituzione dell'inventario forestale
nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle
foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli
ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in
genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal
fuoco;
q) adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo
dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31
gennaio 1994, n. 97;
r) attivita' di supporto al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e
nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede
comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche
forestali regionali;
s) educazione ambientale;
t) concorso al pubblico soccorso e interventi di
rilievo nazionale di protezione civile su tutto il
territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in
montagna;
u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;
v) concorso nel controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;
z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,
con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le
operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi
nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i),
svolte dalle unita' specialistiche dell'Arma dei
carabinieri.
3. Per le finalita' del presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.»
«Art. 8. (Riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri in
conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello
Stato) 1. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 18, comma 6, al fine di salvaguardare le
professionalita' esistenti, le specialita' e l'unitarieta'
delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, assorbito
nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7:
a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di
controllo e di supporto generale svolte dall'Ispettorato
generale del Corpo forestale dello Stato sono assolte dal
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che si avvale
della struttura organizzativa di cui al comma 2, dedicata
all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7;
b) l'organizzazione addestrativa e formativa del
Corpo forestale dello Stato confluisce nell'organizzazione
addestrativa dell'Arma dei carabinieri e assicura la
formazione specialistica del personale dedicato
all'assolvimento delle specifiche funzioni di cui
all'articolo 7;
c) l'organizzazione aerea del Corpo forestale dello
Stato confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei
carabinieri, ad eccezione delle componenti trasferite al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del
successivo articolo 9;
d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato
confluisce in quello dell'Arma dei carabinieri;
e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale
dello Stato, nonche' le restanti componenti centrali e
periferiche del medesimo Corpo confluiscono nelle strutture
organizzative dell'Arma dei carabinieri per lo svolgimento
delle attivita' dirette alla tutela dell'ambiente, del
territorio e delle acque, alla sicurezza e ai controlli nel
settore agroalimentare, ad eccezione di quelle trasferite
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del
successivo articolo 9.
2. Al citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e'
inserita la seguente:
«c-bis) organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare;»;
b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole
«Comandi di divisione, retti da generale di divisione,»
sono sostituite dalle seguenti: «Comandi, retti da generale
di divisione o di brigata,»;
c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente:
«Art. 174-bis. (Organizzazione per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare). - 1. L'organizzazione
forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti
dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento,
nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei
carabinieri, di compiti particolari o che svolgono
attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela
dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel
campo della sicurezza e dei controlli nel settore
agroalimentare, a sostegno o con il supporto
dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:
a) Comando unita' per la tutela forestale, ambientale
e agroalimentare, che, ferme restando la dipendenza
dell'Arma dei carabinieri dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, tramite il comandante generale, per i compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro
dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1,
dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali per le materie afferenti
alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del
Comando si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento
delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle
attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e' retto da
generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti
dei comandi dipendenti. L'incarico di vice comandante del
Comando unita' per la tutela forestale, ambientale e
agroalimentare e' attribuito al Generale di divisione in
servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di
brigata, che esercitano funzioni di direzione, di
coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti.».
[3. In relazione alle funzioni specialistiche svolte,
nell'organizzazione di cui all'articolo 174-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti
istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11
novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24
novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto
del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211,
Supplemento Ordinario. »
«Art. 11. (Disposizioni concernenti altre attivita' del
Corpo forestale dello Stato) 1. In relazione al riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare e all'attribuzione
delle funzioni di cui agli articoli 7, 9 e 10, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali provvede
alle seguenti attivita':
a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali
nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con
le politiche forestali regionali;
b) certificazione in materia di commercio
internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di
flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo
8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei
carabinieri;
c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e
rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo
12, comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le
corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai
sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adeguata la struttura
organizzativa del predetto Ministero.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 luglio 2017, n. 143 (Regolamento recante adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2,
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2017, n. 231.
- Il decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 7 marzo 2018, recante individuazione
degli uffici dirigenziali di livello non generale e
definizione delle attribuzioni e relativi compiti , e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2018, n. 115.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 4-bis del
decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n.160, convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2018, n. 188:
«Art. 1. (Trasferimento al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate
dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo in materia di turismo e conseguenti modifiche sugli
enti vigilati) 1. Al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali sono trasferite le funzioni
esercitate dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1°
gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, della Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo nonche' quelle comunque destinate
all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la
Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e' soppressa a decorrere
dal 1° gennaio 2019 e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Dipartimento del turismo,
che e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il
posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo e' rideterminata nel numero massimo
di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno
posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e'
sostituito dal seguente: «7) Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo;» e il numero
12) e' sostituito dal seguente: «12) Ministero per i beni e
le attivita' culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri», sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole:
«; promozione delle iniziative nazionali e internazionali
in materia di turismo» sono soppresse;
d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e'
aggiunta la seguente: «b-bis) turismo: svolgimento di
funzioni e compiti in materia di turismo, cura della
programmazione, del coordinamento e della promozione delle
politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni
e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e dei
rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.»;
e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e'
sostituita dalla seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce,
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le
attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le
attivita' culturali le competenze gia' previste dalle norme
vigenti relative alla «Scuola dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», di cui all'articolo 5, comma
1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento
della medesima Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola
dei beni e delle attivita' culturali» e le sue attivita'
sono riferite ai settori di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono apportate le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la
pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle
risorse umane, strumentali e finanziarie ai sensi del comma
1, e alla definizione della disciplina per il trasferimento
delle medesime risorse. Le risorse umane includono il
personale di ruolo nonche' il personale a tempo determinato
con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla
Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018.
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, cessano
gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni
stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non
dirigenziale trasferito si applica il trattamento
economico, compreso quello accessorio, previsto
nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere
corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia'
previsti dalla normativa vigente. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni
del personale trasferito, gia' in posizione di comando,
rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E'
riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a
tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni
dalla adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma. Le facolta' assunzionali
del Ministero per i beni e le attivita' culturali sono
ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. Al
contempo, le facolta' assunzionali del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono
incrementate per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato.
All'esito del trasferimento del personale interessato, il
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di
venticinque uffici dirigenziali di livello generale del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la dotazione organica del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ridotta per effetto delle disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto di
funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori
oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono
compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo
4-bis, sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente
articolo.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis, sono
adeguate le dotazioni organiche e le strutture
organizzative del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle
disposizioni di cui al presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, si avvale delle competenti strutture e dotazioni
organiche del Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per
il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite
ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
12. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato.
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo
spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo
spettacolo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.»
«Art. 4-bis. (Procedure per il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri) 1. Al fine di
semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei
Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, possono essere adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.
I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del
Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia
di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione
vigente.».

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'articolo 38 del Trattato del
Funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 ottobre 2012, n.
C326:
«Art. 38. (ex articolo 32 del TCE) 1. L'Unione
definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e
della pesca.
Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e
il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli
si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della
pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che
sono in diretta connessione con tali prodotti. I
riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura
e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili
anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche
specifiche di questo settore.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a
44 inclusi, le norme previste per l'instaurazione o il
funzionamento del mercato interno sono applicabili ai
prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli
articoli da 39 a 44 inclusi sono enumerati nell'elenco che
costituisce l'allegato I.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno
per i prodotti agricoli devono essere accompagnati
dall'instaurazione di una politica agricola comune.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 5. (I dipartimenti) 1. I dipartimenti sono
costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato
delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono
attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di
materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi
compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita'
di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi,
quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse
strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.
2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito
in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del ministro.
4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
dipartimento stesso.
5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento,
di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi
dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel
relativo procedimento;
h) e' sentito dal ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 16, comma 5,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
essere definiti ulteriori compiti del capo del
dipartimento.».
 

Tabella A (articolo 8, comma 1)

Dotazione organica del personale - Sezione Agricoltura

===================================================================
| Qualifiche dirigenziali | Unita' |
+=====================================================+===========+
|Dirigente di I fascia | 10 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Dirigente di II fascia | *39 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Totale dirigenti | 49 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|  |   |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Aree funzionali |   |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Area III | 441 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Area II | 377 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Area I | 8 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Totale Aree funzionali | 826 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
|Totale Sezione Agricoltura | 875 |
+-----------------------------------------------------+-----------+
Tabella B (articolo 8, comma 1)

Dotazione organica del personale - Sezione ICQRF

===================================================================
| Qualifiche dirigenziali | Unita  |
+===================================================+=============+
|Dirigente di I fascia | 3 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Dirigente di II fascia | 22 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale dirigenti | 25 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|  |   |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Aree funzionali |   |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Area III | 372 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Area II | 410 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Area I | 9 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale Aree funzionali | 791 |
+---------------------------------------------------+-------------+
|Totale Sezione ICQRF | 816 |
+---------------------------------------------------+-------------+

Totale complessivo 1.691
*di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione
 
Art. 2

Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale esercita le competenze del Ministero in materia di politiche di mercato nel settore agricolo e agroalimentare, cura i rapporti con l'Unione europea nella fase di formazione e di attuazione della normativa comunitaria del Consiglio, del Parlamento e della Commissione.
2. Il Dipartimento cura, nelle materie di spettanza del Ministero e fatte salve le specifiche competenze attribuite al Dipartimento del turismo, le relazioni con l'Unione europea e internazionali, anche in sede bilaterale e multilaterale, ivi compresi i lavori dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e le risorse alimentari (FAO) in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed esercita le competenze in materia di: sviluppo del mondo rurale, delle imprese del sistema agricolo ed agroalimentare; investimenti irrigui di rilevanza nazionale; politiche strutturali e di sviluppo rurale dell'Unione europea e nazionali; tutela dei patrimoni genetici e regolazione delle sementi; tutela e valorizzazione della biodiversita' vegetale e animale ai fini del miglioramento della produzione agricola; gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
3. Il Dipartimento svolge le funzioni di coordinamento della programmazione relativa ai fondi destinati al finanziamento della politica agricola comune, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1306 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in sede dell'Unione europea per gli aspetti di mercato e i sostegni diretti; partecipazione ai processi di elaborazione della posizione comune e di formazione della politica agricola comune, di seguito denominata PAC, e di definizione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'Unione europea connessi con tale politica; predisposizione delle disposizioni nazionali e degli altri atti necessari ad assicurare l'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea in materia di organizzazioni di mercato agricolo e agroalimentare e di sostegni diretti; analisi, monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione della PAC, compreso l'andamento della spesa; rappresentanza dell'amministrazione nel Comitato speciale agricoltura, nei comitati e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea per la elaborazione della normativa dell'Unione europea di settore; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli altri Stati membri, nonche' con i Paesi terzi per le tematiche connesse agli aspetti di mercato e ai sostegni diretti della politica agricola comune; coordinamento dell'attivita' svolta, in materia di mercati, dalle regioni, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dagli Organismi pagatori e dalle altre amministrazioni deputate all'applicazione della regolamentazione dell'Unione europea ed esecuzione degli obblighi dell'Unione europea riferibili al livello statale; adempimenti relativi all'attuazione della normativa dell'Unione europea concernente il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA); riconoscimento degli organismi pagatori previsti dalla normativa dell'Unione europea e supervisione della attivita' dei medesimi; trattazione delle tematiche relative ai processi di allargamento dell'Unione europea e agli accordi bilaterali dell'Unione con i Paesi terzi; rappresentanza degli interessi e delle posizioni nazionali negli organismi internazionali multilaterali quali l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); contingenti ed ostacoli tecnici e tariffari in materia di importazione ed esportazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; funzioni connesse con l'applicazione degli accordi internazionali concernenti i mercati e gli aiuti. Attivita' concernenti il Codex alimentarius di cui alla risoluzione della Commissione mista FAO-OMS del 3 luglio 1963, gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche; Accordi con Paesi terzi; misure connesse alla politica dei mercati. La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.
b) Direzione generale dello sviluppo rurale: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli ed agroalimentari in materia di sviluppo rurale; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo rurale, in coerenza con quelle dell'Unione europea; politiche e strumenti in materia di politiche imprenditoriali dei soggetti giuridici in agricoltura, ivi comprese quelle giovanili e di ricambio generazionale, e delle strutture aziendali agricole; contratti agrari, ricomposizione fondiaria; coordinamento delle politiche in favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile; analisi dei profili relativi alla pluriattivita', in raccordo con il Dipartimento del turismo; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale; programmi nazionali e comunitari di investimenti irrigui e di bonifica, investimenti conseguenti a piani di riparto di fondi nazionali nel settore irriguo e della bonifica; attivita' di competenza relative alle materie trasferite dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; gestione dei procedimenti riguardanti il credito agrario e la meccanizzazione agricola; gestione degli interventi a favore delle imprese agricole colpite da eccezionali avversita' atmosferiche o da crisi di mercato; problematiche in materia di aiuti di Stato; programmi nazionali di ricerca; indirizzo e monitoraggio degli istituti e laboratori operanti nell'ambito della ricerca agricola e agroalimentare; innovazione e trasferimento tecnologico in agricoltura; studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione; disciplina generale e coordinamento in materia di impiego delle biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; salvaguardia e tutela dei patrimoni genetici delle specie animali e vegetali; regolazione delle sementi, materiale di propagazione, registri di varieta' vegetali e libri genealogici e registri anagrafici del bestiame e relativi controlli funzionali; adempimenti connessi alla gestione del Fondo di solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a sostegno dei redditi delle imprese agricole e zootecniche colpite da calamita' naturali, eventi climatici avversi, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari; attivazione delle misure di aiuto per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate e per il ripristino delle strutture fondiarie connesse all'attivita' agricola; gestione delle misure di aiuto per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati, per la copertura dei rischi climatici sulle coltivazioni e le strutture aziendali, i rischi parassitari sulle produzioni vegetali, le malattie epizootiche e lo smaltimento delle carcasse negli allevamenti zootecnici; gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; coordinamento servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; adempimenti connessi al settore dei fitofarmaci, dei fertilizzanti, al materiale di propagazione e ai registri di varieta' di specie frutticole e di vite; adempimenti connessi all'attuazione della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei fitofarmaci e al coordinamento delle politiche agro ambientali, attraverso la definizione dei requisiti e delle norme tecniche che contraddistinguono le misure agro ambientali, ivi compresi quelli relativi alla produzione integrata, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, ai fini della valutazione economica delle misure stesse, in relazione ai costi aggiuntivi, secondo l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1974 del 2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698 del 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 2:

- Il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, recante
interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2004, n. 95.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del Regolamento
(CE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013, Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla
gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune
e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347:
«Art. 3. (Fondi per il finanziamento delle spese
agricole) 1. Per conseguire gli obiettivi della PAC
stabiliti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle
varie misure contemplate da tale politica, comprese le
misure di sviluppo rurale, attraverso:
a) il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
b) il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
2. Il FEAGA e il FEASR ("Fondi") sono parti del
bilancio generale dell'Unione europea (bilancio
dell'Unione).».
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante
trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma
dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1993, n. 79.
- Il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante
disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle
agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio
dell'intervento ordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 febbraio 1995, n. 33, convertito con legge 7
aprile 1995, n. 104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
aprile 1995, n. 84.
- Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante
iInterventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
marzo 2003, n. 38, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 aprile 2004, n. 95 .
- Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione
della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre
2005, n. 248, supplemento ordinario:
«Art. 49. (Servizio fitosanitario centrale) 1. Il
Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta
l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le
materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
Commissione dell'Unione europea, con il Comitato
fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della
direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi
fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le
Organizzazioni internazionali operanti nel settore
fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare
l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro
riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato
di cui all'articolo 52;
c) la determinazione degli standard tecnici e delle
procedure di controllo, anche in applicazione degli
standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant
Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i
Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato
di cui all'articolo 52;
c-bis) la definizione del Piano nazionale dei
controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi
fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
d) la determinazione dei requisiti di
professionalita' e della dotazione minima delle
attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita'
e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui
all'articolo 19, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio
nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
interventi obbligatori di cui al presente decreto e la
effettuazione di controlli nell'esercizio del potere
sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione del presente decreto e la definizione
delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte
dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti
relativi al recepimento di norme comunitarie in materia
fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
i) la determinazione delle linee generali di
salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la
formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'articolo 52;
i-bis) la determinazione di linee generali e buone
pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle
misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una
relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European
and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO),
alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo
status degli organismi nocivi da quarantena o di recente
introduzione, come previsto dalla Convenzione
internazionale per la protezione dei vegetali.
3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga
che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le
norme di profilassi internazionale previste dal presente
decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari
all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario
centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente
l'Amministrazione competente al rispetto della normativa,
fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si
riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli
atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno
adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 comma 6 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
2011, n. 41:
«Art. 2. (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata)
(Omissis).
6. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede a istituire, al proprio interno, un organismo
tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di
lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalita' di gestione del Sistema;
b) la disciplina produttiva;
c) il segno distintivo con cui identificare i
prodotti conformi al Sistema;
d) adeguate misure di vigilanza e controllo.».
- Il Regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006
(Regolamento della Commissione recante disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 23
dicembre 2006, n. L 368.
 
Art. 3
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca

1. Il Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca esercita le competenze del Ministero nel settore della pesca, della tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agroalimentari, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; cura le relazioni istituzionali con le regioni e gli enti territoriali; cura l'attuazione delle leggi pluriennali di spesa, i servizi generali e il personale, anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; esercita le attivita' di competenza del Ministero relative al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); assicura il supporto al funzionamento della Camera arbitrale nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; esercita le competenze nel campo dell'educazione alimentare di carattere non sanitario; esercita le competenze del Ministero nel settore dell'ippica e delle relative scommesse, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro;
2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica: disciplina generale e coordinamento in materia di tracciabilita' delle produzioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 marzo 1958, n. 199; certificazione delle attivita' agricole ecocompatibili; elaborazione, attuazione e coordinamento delle politiche di sviluppo economico delle imprese agricole, della cooperazione agroalimentare, nonche' della prima trasformazione dei prodotti agricoli fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute; esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare come definita all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199; disciplina generale e coordinamento in materia di qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari; supporto organizzativo-logistico al Comitato nazionale vini di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238; disciplina generale e coordinamento in materia di agricoltura biologica, definizione del regime e delle modalita' di gestione del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4; esercizio delle attribuzioni in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, nel rispetto delle attribuzioni regionali; elaborazione e coordinamento delle linee di politica di sviluppo settoriale, di filiera e di distretto; incentivi nel settore agricolo e agroalimentare, ivi compresi gli strumenti di programmazione negoziata e i contratti di filiera per quanto di competenza; esercita le competenze nel settore del mercato del lavoro in agricoltura per quanto non di competenza del Ministero del lavoro; problematiche del lavoro nel mercato agricolo; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; agro-energie e sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta dei prodotti agricoli; promozione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale; educazione alimentare di carattere non sanitario e campagne di comunicazione nelle scuole; Sviluppo del settore ippico e gestione delle attivita' di competenza connesse alla organizzazione dei giochi e delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze. La Direzione generale si articola in 7 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attivita' di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici; aiuti di Stato in materia di pesca e acquacoltura; gestione del Fondo per il credito peschereccio; ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; tutela, valorizzazione, tracciabilita' e qualita' dei prodotti ittici; misure tecniche relative all'attivita' di pesca marittima; adempimenti nazionali relativi al Fondo europeo affari marittimi e della pesca (FEAMP); attivita' di controllo e vigilanza di tutte le autorita' di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, raccolta, trattamento e certificazione dei dati sulle attivita' di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224 del 2009, del Consiglio del 20 novembre 2009; attivita' ai sensi del regolamento (CE) n. 199 del 2008 del Consiglio del 25 febbraio 2008 in materia di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca; attivita' in sede comunitaria concernenti le tematiche relative al settore della pesca e dell'acquacoltura; attivita' in ambito internazionale concernenti istituzioni, organismi, ed enti del settore, inclusa l'ICCAT. Per le funzioni di propria competenza, la Direzione generale si avvale delle Capitanerie di porto, ivi compreso, sulla base delle direttive del Ministro, il Reparto Pesca Marittima (RPM) del Corpo delle Capitanerie di porto. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
c) Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali: attivita' di amministrazione e cura degli affari di carattere generale; gestione unificata delle risorse umane e strumentali; reclutamento e concorsi; trattamento giuridico, economico e di quiescenza; mobilita'; politiche del personale per le pari opportunita'; Ufficio procedimenti disciplinari del Ministero (UPD); istruzione e gestione del contenzioso della direzione generale ed in materia di lavoro dell'amministrazione; attivita' di formazione e aggiornamento professionale; relazioni con le organizzazioni sindacali, supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro del Ministero; coordinamento dell'attuazione delle leggi pluriennali di spesa; predisposizione, d'intesa con gli altri Dipartimenti, del bilancio del Ministero; organizzazione e gestione della biblioteca storica e corrente del Ministero; coordinamento e gestione delle attivita' dell'Ufficio relazioni con il pubblico; gestione del S.I.A.N.; compiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; vigilanza amministrativa e assistenza agli enti, ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria e agli altri enti, societa' e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero, secondo la normativa vigente, nonche' attivita' di vigilanza sui consorzi agrari ai sensi dell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e sulle gestioni di ammasso; supporto alla comunicazione istituzionale, anche in riferimento agli strumenti multimediali e alla rete Internet; attivita' di coordinamento dei rapporti con gli uffici della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La Direzione generale si articola in 6 uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 3:

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
codice dell'amministrazione digitale, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in
materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della L. 7 marzo 2003, n. 38, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94:
«Art. 16. (Crediti in discussione presso la Camera
arbitrale) 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori
agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la
camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al D.M. 1°
luglio 2002, n. 743 del Ministro delle politiche agricole e
forestali, che sia stata adita, certifica che entro
centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto
istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito
potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della
valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore
agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera
nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su
proposta degli organi della camera medesima, con decreto
ministeriale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 6
marzo 1958, n. 199, recante devoluzione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle
attribuzioni statali in materia alimentare, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1958, n. 75:
«Art. 1. Sono demandati al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste:
a) l'esercizio delle attribuzioni statali concernenti
l'alimentazione del Paese in relazione ai bisogni ed alle
disponibilita' dei generi alimentari;
b) le iniziative intese a promuovere e coordinare
studi e ricerche volti al miglioramento dell'alimentazione;
c) la ricerca ed il controllo dei dati e dei mezzi
per provvedere alla copertura del bilancio alimentare del
Paese e per la migliore organizzazione dei mercati di
vendita dei generi alimentari;
d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali,
assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della
alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni
alimentari delle classi lavoratrici vulnerabili e meno
abbienti avvalendosi dell'Istituto nazionale della
nutrizione al quale e' conferita personalita' giuridica di
diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
e) i rapporti con gli organi internazionali della
alimentazione;
f) la trattazione degli affari in corso presso l'Alto
Commissariato dell'alimentazione che, con l'abrogazione
delle norme relative, e' soppresso in virtu' della presente
legge.
Le attribuzioni, di cui alla precedente lettera a) che
riguardano i generi alimentari trasformati industrialmente,
vengono esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste d'intesa con il Ministero dell'industria e del
commercio.».
- La legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 comma 3 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti
alimentari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio
2011, n. 41:
«Art. 2. (Rafforzamento della tutela e della
competitivita' dei prodotti a denominazione protetta e
istituzione del Sistema di qualita' nazionale di produzione
integrata)
(Omissis.)
3 E' istituito il «Sistema di qualita' nazionale di
produzione integrata», di seguito denominato «Sistema». Il
Sistema e' finalizzato a garantire una qualita' del
prodotto finale significativamente superiore alle norme
commerciali correnti. Il Sistema assicura che le attivita'
agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a
norme tecniche di produzione integrata, come definita al
comma 4; la verifica del rispetto delle norme tecniche e'
eseguita in base a uno specifico piano di controllo da
organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo
3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998, n. 125.
- Il Regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009
(Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme
della politica comune della pesca, che modifica i
regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n.
2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n.
676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n.
1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)
n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 22 dicembre 2009, n.
L 343.
- Il Regolamento (CE) 25 febbraio 2008, n. 199/2008
(Regolamento del Consiglio che istituisce un quadro
comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati
nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza
scientifica relativa alla politica comune della pesca), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5
marzo 2008, n. L 60.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario:
«Art. 17. (Responsabile per la transizione digitale e
difensore civico digitale) 1. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo in coerenza con le Linee guida A tal
fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico
ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero
complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita'
operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di
un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore
efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono
inoltre attribuiti i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo
da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi periodica della coerenza tra
l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine
di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita'
dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi
dell'azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di identita' e domicilio digitale, posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica
qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia
di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di
integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi
dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;
j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti
di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di
telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita'
con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in
particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma
1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche'
i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri
uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli
gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1
e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di
informatica giuridica e manageriali e risponde, con
riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla
modalita' digitale direttamente all'organo di vertice
politico. (169)
1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del
difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un
soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta',
autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al
difensore civico per il digitale, attraverso apposita area
presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni
relative a presunte violazioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed
innovazione della pubblica amministrazione da parte dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la
segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata,
invita il soggetto responsabile della violazione a porvi
rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.
Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in
un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il
difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente
per i procedimenti disciplinari di ciascuna
amministrazione.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida
di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti
dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia
organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il
digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello
dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un
responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde
direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies
possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma
anche in forma associata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9-bis, del
decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114
convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164:
«9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita
la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e
dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede. alla
nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31
dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro
detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio
decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in
carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla
ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari
data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti
alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno
2007.».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
 
Art. 4
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito denominato «Ispettorato», ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, ha competenze in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per il settore primario; tutela e vigilanza sulle produzioni di qualita' registrata che discendono da normativa comunitaria e nazionale, anche a livello europeo ed internazionale; contrasto all'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari e ai fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori; funzioni di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1151 del 2012; vigilanza sull'applicazione delle disposizioni degli accordi interprofessionali di cui il Ministero ha disposto l'estensione ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', l'Ispettorato opera con organico proprio e propria organizzazione amministrativa e contabile e si avvale della gestione unitaria, assicurata dalla Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e strumentali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), dei servizi comuni e del personale, limitatamente al reclutamento, alla formazione generale, al trattamento giuridico ed economico ed al relativo contenzioso del personale dipendente. L'Ispettorato assume l'acronimo ICQRF.
2. L'Ispettorato si articola, a livello di amministrazione centrale, in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate e, a livello territoriale, in 10 uffici e 4 laboratori di livello dirigenziale non generale:
a) Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore: riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione, procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale e relativo contenzioso; avvio della procedura di esecuzione forzata delle ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli; analisi e programmazione dei fabbisogni di risorse strumentali e logistiche dell'Ispettorato e relativa attivita' contrattuale; tenuta della contabilita' economico-analitica; procedure di fornitura di beni e servizi; coordinamento della gestione e manutenzione dei beni periferici dell'Ispettorato; coordinamento dell'attivita' di esecuzione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di salute dei lavoratori presso gli uffici periferici e i laboratori; vigilanza amministrativa sugli uffici territoriali ed i laboratori; supporto tecnico organizzativo all'attivita' di contrattazione collettiva integrativa; trattamento economico accessorio e mobilita' del personale dell'Ispettorato; formazione specifica per il personale dell'Ispettorato, comunicazione istituzionale in raccordo con il Dipartimento del turismo. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari: programmazione delle attivita' istituzionali; monitoraggio e valutazione dei programmi di attivita' svolti dagli uffici territoriali e dai laboratori; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' ispettiva svolta dagli uffici territoriali; vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualita' registrata; indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' analitica e sulla qualita' dei laboratori; attivita' di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; promozione di attivita' di studio e ricerca nel settore analitico da parte dei laboratori; rapporti con altri organismi di controllo nazionali e internazionali; analisi di revisione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e gestione del laboratorio centrale deputato all'espletamento delle predette analisi. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del Regolamento
(CE) 21 novembre 2012 n. 1151/2012, Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualita'
dei prodotti agricoli e alimentari, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 dicembre 2012, n.
L 343:
«Art. 13 (Protezione) 1. I nomi registrati sono
protetti contro:
a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto
di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di
registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai
prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome
consenta di sfruttare la notorieta' del nome protetto,
anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come
ingrediente;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione,
anche se l'origine vera dei prodotti o servizi e' indicata
o se il nome protetto e' una traduzione o e' accompagnato
da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla
maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali
prodotti siano utilizzati come ingrediente;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole
relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle
qualita' essenziali del prodotto usata sulla confezione o
sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui
documenti relativi al prodotto considerato nonche'
l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che
possano indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in
errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Se una denominazione di origine protetta o
un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un
prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico
non e' considerato contrario al primo comma, lettera a) o
b).
2. Le denominazioni di origine protette e le
indicazioni geografiche protette non diventano generiche.
3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e
giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso
illecito delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1,
prodotte o commercializzate in tale Stato membro.
A tal fine gli Stati membri designano le autorita'
incaricate di adottare tali misure secondo le procedure
definite da ogni singolo Stato membro.
Tali autorita' offrono adeguate garanzie di
oggettivita' e imparzialita' e dispongono di personale
qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro
funzioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 164 del Regolamento
(CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 (Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre
2013, n. L 347:
«Art. 164. (Estensione delle regole) 1. Qualora
un'organizzazione di produttori riconosciuta,
un'associazione riconosciuta di organizzazioni di
produttori o un'organizzazione interprofessionale
riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione
economica o in piu' circoscrizioni economiche determinate
di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della
produzione o del commercio o della trasformazione di un
dato prodotto, lo Stato membro interessato puo', su
richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli
accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti
nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi
obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli
altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella
o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti
all'organizzazione o associazione.
2. Per le finalita' della presente sezione, per
«circoscrizione economica» si intende una zona geografica
costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine
nelle quali le condizioni di produzione e di
commercializzazione sono omogenee.
3. Un'organizzazione o associazione e' considerata
rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle
circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro,
rappresenta:
a) in percentuale del volume della produzione, del
commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:
i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di
produttori nel settore ortofrutticolo, oppure
ii) almeno due terzi negli altri casi e
b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre
il 50% dei produttori considerati.
Tuttavia, nel caso delle organizzazioni
interprofessionali, qualora la determinazione della
percentuale del volume della produzione o del commercio o
della trasformazione del prodotto o dei prodotti
interessati dia luogo a difficolta' pratiche, uno Stato
membro puo' stabilire norme nazionali per determinare il
livello di rappresentativita' specificato al primo comma,
lettera a), punto ii).
Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli
altri operatori riguardi piu' circoscrizioni economiche,
l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il
livello minimo di rappresentativita' definito al primo
comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle
circoscrizioni economiche in parola.
4. Le regole delle quali puo' essere chiesta
l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1
hanno una delle seguenti finalita':
a) conoscenza della produzione e del mercato;
b) regole di produzione piu' restrittive rispetto
alla normativa unionale o nazionale;
c) stesura di contratti tipo compatibili con la
normativa unionale;
d) commercializzazione;
e) tutela ambientale;
f) azioni di promozione e di valorizzazione del
potenziale dei prodotti;
g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica
nonche' delle denominazioni di origine, dei marchi di
qualita' e delle indicazioni geografiche;
h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai
prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non
mettano in pericolo la salute pubblica;
i) studi volti a migliorare la qualita' dei prodotti;
j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione
che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari
o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la
preservazione o il miglioramento dell'ambiente;
k) definizione di qualita' minime e di norme minime
in materia di imballaggio e presentazione;
l) uso di sementi certificate e controllo della
qualita' dei prodotti;
m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza
alimentare;
n) gestione dei sottoprodotti.
Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato
membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli
effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, ne' sono
per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione
o la normativa nazionale in vigore.
5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 e'
portata a conoscenza degli operatori tramite una
pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro
interessato.
6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
decisioni adottate a norma del presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8-bis, del
decreto legge 24 giugno 2004 n. 157, recante disposizioni
urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti
agroalimentari, nonche' in materia di agricoltura e pesca,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2004, n. 147
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n.
204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2004, n.
186:
«Art. 1. (Denominazioni di vendita nazionali)
(Omissis).
8-bis. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18
giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, e' sostituito dal seguente:
2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione,
anche con riguardo ai prodotti di cui all'articolo 1, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157,
l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di uno
dei propri laboratori di analisi.».
 
Art. 5

Dipartimento del Turismo

1. Il Dipartimento esercita le funzioni e coordina le linee di azione del Ministero in materia di turismo, anche al fine di favorire una politica integrata di valorizzazione del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico, e di promozione coerente e sostenibile del Sistema Italia, in raccordo con i diversi Ministeri ed enti competenti. Il Dipartimento cura la partecipazione alle attivita' internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO) e alle attivita' di elaborazione delle normative comunitarie, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Dipartimento esercita le competenze in materia di: pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati in raccordo con i Dipartimenti del Ministero; elaborazione di un sistema nazionale dei dati turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono all'individuazione e all'analisi delle principali variabili dei flussi turistici; definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy, con particolare riferimento al patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale nazionale, in raccordo con l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che ne cura l'attuazione; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione del credito d'imposta, la gestione del fondo nazionale di garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, del Fondo Sviluppo e Coesione nonche' ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero in raccordo con gli altri Dipartimenti; comunicazione ed informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca e nelle altre materie di competenza del Ministero in raccordo con le Direzioni generali del Ministero competenti nelle materie oggetto di comunicazione e informazione. Il Dipartimento svolge le attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporta gli enti e le societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordina la partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in occasione di eventi internazionali; elabora le linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; cura la programmazione nazionale in materia di agriturismo e la valorizzazione del comparto agrituristico nazionale nonche' l'attivita' venatoria e la gestione programmata della stessa. Rappresenta e tutela gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale, in raccordo con le politiche forestali regionali, anche ai fini della valorizzazione turistica; svolge le funzioni di certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; detiene l'elenco degli alberi monumentali e rilascia i pareri di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10; promuove e valorizza le pratiche agricole e alimentari tradizionali e dei siti rurali, assicurando l'attuazione delle leggi 6 aprile 1977, n. 184 e 27 settembre 2007, n. 167 nonche' l'economia montana nell'ambito della politica di sviluppo rurale, anche al fine di valorizzarne le specificita' e promuoverne la rilevanza turistica; cura il monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attivita' del Ministero in raccordo con le competenti Direzioni generali del Ministero stesso nonche' in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, con Istat e con gli enti competenti in materia, al fine di supportare la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali. Nell'ambito di competenza del Ministero svolge attivita' di promozione delle eccellenze simbolo della qualita' della vita e delle attrattive del territorio Italia, anche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite in materia di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico. Presso il Dipartimento, che ne supporta le attivita', ha sede e opera il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
2. Il Dipartimento e' articolato in due uffici di livello dirigenziale generale, con le denominazioni e le attribuzioni di seguito indicate:
a) Direzione generale delle politiche del turismo: supporto al Capo Dipartimento per la pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le regioni, con le associazioni di categoria e le imprese turistiche; elaborazione di linee di indirizzo, in raccordo con la Direzione generale competente in materia di vigilanza enti, e attivita' convenzionali con ENIT, per l'attuazione dei piani pluriennali in materia di turismo; gestione della funzione statistica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e regolamentazione dell'Unione europea concernente la raccolta dati; valorizzazione del patrimonio informativo del turismo; creazione base dati e analisi dei flussi turistici, in collaborazione con le regioni, Istat e tutti i soggetti, istituzionali e non; monitoraggio dell'andamento dei mercati negli ambiti di attivita' del Ministero, conformemente al comma 1 del presente articolo; attivita' di assistenza e supporto alle regioni e agli enti locali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico; sostegno alla realizzazione di progetti strategici per il miglioramento della qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica dei territori; attivita' di regolazione delle imprese turistiche in raccordo con il sistema delle autonomie locali e le realta' imprenditoriali; elaborazione standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche; supporto alle attivita' del Comitato permanente per la promozione del turismo; sviluppo delle politiche di sostegno ai soggetti diversamente abili; elaborazione e coordinamento del piano di comunicazione istituzionale del Ministero e definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy; attivita' relative alla partecipazione del Ministero alle fiere e supporto agli enti e societa' vigilati dal Ministero per la partecipazione alle fiere; coordinamento della partecipazione italiana finalizzata alla promozione dei territori in occasione di eventi internazionali; sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno alle imprese e agli agriturismi e stabilimenti termali, ivi compresa la concessione del credito d'imposta specifico; gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, dei Fondi CIPE, del Fondo Sviluppo e Coesione nonche' ulteriori risorse rinvenienti da altre norme di legge; attivita' amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali; gestione del Fondo buoni vacanza e del Fondo nazionale di garanzia e altre attivita' di assistenza e tutela dei turisti. Coordinamento e aggiornamento del sistema informatico di assistenza e di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-INFOTRAV; cura la partecipazione alle attivita' internazionali in materia di turismo (Unione europea, OCSE, UNWTO, UNESCO), in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' alle attivita' di elaborazione delle normative comunitarie; gestione delle attivita' ministeriali in sede UNESCO, con particolare riferimento ai siti dichiarati patrimonio materiale o immateriale dell'umanita'. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali;
b) Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste: negli ambiti di competenza del Ministero svolge attivita' di valorizzazione delle eccellenze simbolo della qualita' della vita e delle attrattive del territorio Italia, anche in relazione alle funzioni allo stesso attribuite in materia di etichettatura di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, fatte salve le competenze degli altri Dipartimenti e del Ministero per lo sviluppo economico; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di enoturismo e strade del vino; valorizzazione del patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, in raccordo con l'ENIT che ne cura l'attuazione; comunicazione ed informazione in materia di qualita' dei prodotti agricoli ed agroalimentari, della pesca, del turismo e nelle altre materie di competenza del Ministero; promozione dell'agriturismo in ambito nazionale, dell'Unione europea e internazionale, anche con mezzi televisivi e Web; rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche ai fini della valorizzazione turistica; elaborazione e coordinamento delle linee di sviluppo della politica dell'economia della montagna e del paesaggio rurale anche per promuovere lo sviluppo turistico dei territori, in raccordo con la Direzione generale dello sviluppo rurale; coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali; elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna, anche con riferimento al dissesto idrogeologico e alla mitigazione dei cambiamenti climatici; controllo e monitoraggio del consumo del suolo forestale anche per promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree montane; elaborazione e coordinamento delle politiche della filiera del legno, in coerenza con quelle dell'Unione europea; coordinamento politiche di valorizzazione della biodiversita' negli ecosistemi forestali e delle modalita' di fruizione naturalistica dei territori; coordinamento e tutela dei patrimoni genetici e del materiale di propagazione di interesse forestale, nel rispetto della normativa europea e internazionale vigente; tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e del sottobosco; adempimenti relativi all'attuazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2012 n. 18799, di istituzione dell'Autorita' nazionale competente per l'applicazione del regolamento (UE) n. 995 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio; elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di agriturismo, di pescaturismo e pesca sportiva di multifunzionalita' dell'impresa agricola, dell'impresa forestale e di pluriattivita' in agricoltura e nei territori montani, quale opportunita' per sviluppare una maggiore sinergia tra attivita' agricole e attivita' legate alla valorizzazione del territorio anche per finalita' turistiche, in raccordo con il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione turistica dei paesaggi rurali e montani; attivita' in materia venatoria e determinazione delle specie cacciabili ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e riconoscimento delle associazioni nazionali venatorie; certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri; tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 nonche' la valorizzazione degli alberi monumentali nell'ambito delle connotazioni naturalistiche e turistiche dei territori rurali. La Direzione generale si articola in 4 uffici dirigenziali non generali.

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della L. 23 agosto 1988, n. 400, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222:
«Art. 6. (Compiti degli uffici di statistica) 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi previsti dal programma statistico nazionale
relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in
forma individuale ma non nominativa ai fini della
successiva elaborazione statistica;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di
cui all'art. 17, puo' richiedere la comunicazione al
Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in
forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste
dalla legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-quinquies, comma
3-quinquies della legge 7 febbraio1992 n. 150, recante
disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia
della convenzione sul commercio internazionale delle specie
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonche' norme per la
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di
mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la
salute e l'incolumita' pubblica, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44:
«Art. 8-quinquies.
(Omissis).
3-quinquies. Ai fini dell'attuazione della presente
legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede
all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni
previsti dalla convenzione di Washington. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a
decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993. ».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4,
della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27:
«Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia
degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e
delle alberate di particolare pregio paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale)
(Omissis).
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i principi e i criteri direttivi per il
censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad
opera dei comuni e per la redazione ed il periodico
aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli
elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli
alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui
gestione provvede il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un
albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo
pretorio, con la specificazione della localita' nella quale
esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa
ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi
monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato
periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito
internet, delle amministrazioni pubbliche e della
collettivita'.
(Omissis).
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per
l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli
abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato
radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili,
dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere
obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello
Stato.».
- La legge 6 aprile 1977, n. 184, recante ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla protezione del
patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi
il 23 novembre 1972, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
13 maggio 1977, n. 129, supplemento ordinario.
- La legge 27 settembre 2007, n. 167, recante ratifica
ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2007, n. 238.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 3
febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di
etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2011, n.
41:
«Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari) 1. Al
fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta
informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari
commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o
non trasformati, nonche' al fine di rafforzare la
prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, e'
obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al
presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali
prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di
provenienza e, in conformita' alla normativa dell'Unione
europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui
vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in
qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di
produzione iniziale fino al consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati,
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza
riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i
prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il
luogo in cui e' avvenuta l'ultima trasformazione
sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della
materia prima agricola prevalente utilizzata nella
preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro
dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
nazionale nei settori della produzione e della
trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento
della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19
della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni,
sono definite le modalita' per l'indicazione obbligatoria
di cui al comma 1, nonche' le disposizioni relative alla
tracciabilita' dei prodotti agricoli di origine o di
provenienza del territorio nazionale.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresi'
definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti
alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al
comma 1 nonche' il requisito della prevalenza della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione
dei prodotti.
4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli
articoli 26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento
(UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali svolge,
attraverso il proprio sito istituzionale, una consultazione
pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura,
nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al
luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e
della materia prima agricola utilizzata nella preparazione
o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle
medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Ai sensi
dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato regolamento (UE)
n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi
diretti a individuare, su scala territoriale, i legami tra
talune qualita' dei prodotti alimentari e la loro origine o
provenienza. I risultati delle consultazioni effettuate e
degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla
Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«5-septies. In caso di indicazione obbligatoria ai
sensi del presente articolo, e' fatto altresi' obbligo di
indicare l'origine dell'ingrediente caratterizzante
evidenziato».
6. Fatte salve le competenze del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, le regioni
dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3,
estendendoli a tutte le filiere interessate.
7. Al fine di rafforzare la prevenzione e la
repressione degli illeciti in materia agroambientale,
nonche' di favorire il contrasto della contraffazione dei
prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste
dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n.
99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' del Corpo
forestale dello Stato».
8. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, le sezioni di polizia
giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica
di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi corpi
forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi
ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o
provincia autonoma interessata.
9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche',
limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione
centrale delle politiche agricole alimentari e forestali,
del Corpo forestale dello Stato».
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone
in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti
alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni
del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600
euro a 9.500 euro.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo,
e' abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2004, n. 204.
12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno
effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti di cui al comma 3. I prodotti
etichettati anteriormente alla data di cui al periodo
precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi
del presente articolo possono essere venduti entro i
successivi centottanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva
2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo
termine, contratti di rivendita e di scambio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129, supplemento
ordinario:
«Art. 58. (Comitato permanente di promozione del
turismo in Italia) 1. Al fine di promuovere un'azione
coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore
del turismo, con la politica e la programmazione nazionale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' istituito il Comitato permanente di promozione
del turismo in Italia, di seguito denominata Comitato. Con
il medesimo decreto sono regolati il funzionamento e
l'organizzazione del Comitato.
2. Il Comitato e' presieduto, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, che puo'
all'uopo delegare un suo rappresentante. Il decreto di
istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di
tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore
turistico.
3. Il Comitato promuove le azioni relative ai seguenti
ambiti:
a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche
dedicate a garantire i servizi del turista;
b) accordi di programma con le regioni e sviluppo
della strutturazione turistica sul territorio progetti di
formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo
turistico;
c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono
a riqualificare l'offerta turistica nazionale;
d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore
turistico, all'interno confini nazionali, con particolare
riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo sul
territorio pari opportunita' di propaganda ed una
comunicazione unitaria;
e) organizzazione dei momenti e degli eventi di
carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano
territori, soggetti pubblici e privati;
f) raccordo e cooperazione tra regioni, province e
comuni e le istituzioni di governo;
g) promozione a fini turistici del marchio Italia.
4. L'istituzione ed il funzionamento del Comitato non
comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e la
relativa partecipazione e' a titolo gratuito.».
- Il Regolamento (CE) 20 ottobre 2010, n. 995/2010/UE
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce gli obblighi degli operatori che
commercializzano legno e prodotti da esso derivati (Testo
rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea 12 novembre 2010, n. L 295.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 3, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25
febbraio 1992, n. 46:
«Art. 18. (Specie cacciabili e periodi di attivita'
venatoria)
(Omissis).
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono
recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1,
entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione
comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni
dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle
vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della
consistenza delle singole specie sul territorio.».
 
Art. 6
Funzioni di supporto strategico al Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

1. Le funzioni di supporto al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per la formulazione dell'indirizzo politico e per la verifica della sua attuazione sono svolte nell'ambito della struttura del Gabinetto del Ministro, attraverso le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.
2. Con provvedimento del Ministro viene individuato, tra i Dirigenti di I fascia del Ministero, il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265:
«Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalita' nella
pubblica amministrazione)
(Omissis).
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie
per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli
enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma,
nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e
motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo'
essere nominato un unico responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala
all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle
misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che
non hanno attuato correttamente le misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali
misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza per motivi collegati, direttamente o
indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono
essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione,
che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e
intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».
 
Art. 7

Organismi operativi

1. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, posto alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge i compiti di cui agli articoli 7 e 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unita', il Comando carabinieri per la tutela agroalimentare svolge controlli straordinari sulla erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca e acquacoltura, sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, nell'attivita' di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto puo' effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attivita' istituzionali.
2. Il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto, istituito presso il Ministero, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, dipende funzionalmente dal Ministro ed esercita funzioni di supporto alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere nonche' quelle stabilite dal decreto ministeriale 1° febbraio 2010 recante Organizzazione del Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.

Note all'art. 7:

- Per i riferimenti agli articoli 7 e 8, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori
disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca
e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza
e del controllo della pesca marittima, a norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2005, n. 136:
«Art. 4. (Istituzione del reparto pesca marittima) 1.
Al fine di conseguire un piu' efficace e diretto supporto
alle attivita' di vigilanza e controllo della pesca
marittima e dell'acquacoltura e delle relative filiere, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle
Capitanerie di porto, posto alle dipendenze funzionali del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Con decreto
interministeriale dei Ministri dell'economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa
e delle politiche agricole e forestali, e' definita
l'organizzazione del reparto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
- Il decreto 1° febbraio 2010, recante organizzazione
del Reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie di
porto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
2010, n. 138.
 
Art. 8

Dotazioni organiche e misure attuative

1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono ripartite nelle due sezioni del ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo «Agricoltura» e «Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari» di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento e facenti parte integrante dello stesso. Il personale trasferito dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e' inserito nella sezione «Agricoltura».
2. In applicazione degli articoli 2, comma 1, 12, comma 7, e 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale generale e' fissato in 13 posizioni ed il numero di uffici e di posti di funzione di livello dirigenziale non generale e' fissato in 61 di cui uno presso gli uffici di diretta collaborazione.
3. Con successivi decreti del Ministro, di natura non regolamentare, da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono definite le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio.
4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 5, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale opera avvalendosi degli uffici dirigenziali attualmente operanti, con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione.
5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, e' ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e terza, come determinato dalle tabelle A e B, in profili professionali e fasce retributive. Con il medesimo provvedimento si provvede alla distribuzione del personale dell'Ispettorato, nell'ambito della sede centrale e delle sedi periferiche dello stesso.
6. Il Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' inviare in lunga missione e con onere a carico del Ministero, personale di supporto agli addetti del Ministero che svolgano l'incarico di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
7. In sede di attuazione delle attivita' di formazione, riqualificazione e riconversione del personale, si tiene conto della nuova organizzazione del Ministero.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, 12,
comma 7, 23-quater, comma 9, del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, supplemento
ordinario, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
agosto 2012, n. 189, supplemento ordinario:
«Art. 2. (Riduzione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni) 1. Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche'
degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di
livello non generale e le relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli
esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli
enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera
si riferisce alle dotazioni organiche del personale non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»
«Art. 12. (Soppressione di enti e societa')
(Omissis).
7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
sono attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo
relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21
giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico
rappresentante dello Stato italiano nei confronti della
Commissione europea per tutte le questioni relative al
FEAGA ed al FEASR ed e' responsabile nei confronti
dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla
gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola
comune, nonche' degli interventi sul mercato e sulle
strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali nella gestione
dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno
al Comitato dei fondi agricoli, alle attivita' di
monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento
della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti
adottata ai sensi della vigente normativa europea. In
materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico
fornendo, altresi', gli atti dei procedimenti.»
«Art. 23-quater (Incorporazione dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del
territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico) (Omissis).
9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In relazione
agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non
regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al
predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono
ripartite tra il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
vigente, nonche' le relative risorse umane, finanziarie e
strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di
liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
dei predetti decreti, per garantire la continuita' dei
rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
o piu' dirigenti per lo svolgimento delle attivita' di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di
pagamento e riscossione a valere sui conti correnti gia'
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano
applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per
Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma,
anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza per
l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque
ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente
normativa, la validita' delle graduatorie dei concorsi
pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con
l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima
fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte
delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del
presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle
residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, e' rideterminato
l'assetto organizzativo del predetto Ministero in
conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
comma.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 2016, n.213:
«Art. 12. (Contingenti del personale del Corpo
forestale dello Stato) 1. In conseguenza delle disposizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 le dotazioni organiche
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
di finanza, rideterminate ai sensi dell'articolo 8, comma
1, lettera a), della legge, sono incrementate delle unita'
corrispondenti al numero complessivo, per ruolo di
appartenenza, di cui alla tabella A allegata al presente
decreto. Un contingente, indicato nella stessa tabella, e'
assegnato, con corrispondente incremento della dotazione
organica, al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali per le esigenze connesse allo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 11, sulla base dei criteri di
cui al comma 2.».
- Per il riferimento all'articolo 1, comma 2, del
decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
«Art. 4. (Disposizioni sull'organizzazione) 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17. (Regolamenti)
(Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44, supplemento ordinario:
«Art. 168. (Esperti) - L'Amministrazione degli affari
esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per
l'espletamento di specifici incarichi che richiedano
particolare competenza tecnica e ai quali non si possa
sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da
personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a
carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere
tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi
presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale
dello Stato e da Enti pubblici, l'Amministrazione degli
affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad
un massimo di trenta unita', persone estranee alla pubblica
Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle
materie connesse con le funzioni del posto che esse sono
destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza
professionale. Le persone predette devono essere in
possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
i trenta e i sessantacinque anni e godere di costituzione
fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono
destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le
persone predette prestano promessa solenne ai sensi
dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da'
diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto
espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico
dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di
consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di
otto posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume
in loco la qualifica di addetto per il settore di sua
competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147
e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le
disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del
trattamento economico a quello di primo consigliere,
attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al
termine definitivo del loro incarico, nonche' il posto di
pari livello gia' istituito per gli esperti regionali di
cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e
successive modificazioni.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri,
sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero, di
concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale
di altre Amministrazioni o di Enti pubblici, anche con il
Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono
biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu'
incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto
anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a
giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono
collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati
ad occupare un posto di organico in rappresentanze
permanenti presso Organismi internazionali, non possono
superare il numero di cinquantuno, comprese le quattro
unita' fissate dall'articolo 58, comma 2, della legge 6
febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni. Il
Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a
disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino
a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado
non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in
posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai
sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri
puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono
complessivamente superare il numero di centosessantacinque,
di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con
l'esclusione delle unita' riservate da speciali
disposizioni di legge all'espletamento di particolari
compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza nazionale nonche' al contrasto della criminalita'
organizzata e delle violazioni in materia economica e
finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il
Ministero degli affari esteri in virtu' di altre
disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione
temporanea.».
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
2. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e successive modificazioni.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, e' abrogato.
4. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 213

Note all'art. 9:

- Per il riferimento all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note
all'articolo 8.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle
politiche agricole e forestali, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2001, n. 171.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 luglio 2017, n. 143, si veda nelle note alle
premesse.