Gazzetta n. 81 del 5 aprile 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto dell'Associazione «+EUROPA»


Art. 1.
Denominazione

1.1. E' costituita l'Associazione «+EUROPA».
1.2. L'attivita' e l'organizzazione di +EUROPA sono regolati dal presente statuto, e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti, approvati dagli organi competenti di +EUROPA; il presente statuto garantisce:
1) la promozione della partecipazione dei cittadini, anche attraverso la rete internet, organizzando la vita associativa e politica secondo modalita' innovative e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente in materia con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy e dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e dalle eventuali future modifiche della vigente disciplina. Tutti gli atti degli organi di partito verranno adottati e tutte le comunicazioni agli iscritti saranno effettuate in conformita' e nel rispetto della vita privata degli iscritti;
2) una uniforme disciplina del rapporto associativo, finalizzato a garantire l'effettivita' del rapporto stesso e la partecipazione democratica alla vita dell'associazione, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e un'adeguata rappresentanza delle minoranze negli organi collegiali;
3) per gli iscritti il diritto di voto singolo, esercitabile in conformita' al presente statuto, ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie, nonche' per la nomina dei componenti gli organi elettivi dell'associazione in relazione al principio di rappresentativita' fondato sul mandato, nonche' i criteri di loro ammissione ed esclusione;
4) la libera eleggibilita' degli organi amministrativi;
5) idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti di esercizio.
1.3. Nell'ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera della direzione, +EUROPA puo' partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, federazioni in Italia ed all'estero, senza scopi di lucro.
1.4. +EUROPA puo' promuovere o partecipare ad attivita' di natura commerciale, purche' di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.
1.5. Il nome «+EUROPA» e' tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea per le attivita' negli Stati membri.

Art. 2.
Sede

2.1. +EUROPA ha sede in Roma, via A. Bargoni n. 32-36, opera prevalentemente in ambito europeo; puo' estendere la propria operativita' anche in ambito internazionale.

Art. 3.
Finalita' e simbolo

3.1. +EUROPA ha carattere volontario, e' indipendente e non persegue fini di lucro pertanto, non e' consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3.2. +EUROPA e' un'associazione politica che ha l'obiettivo di promuovere i diritti umani, lo stato di diritto, la democrazia, il federalismo a ogni livello, il libero mercato, il lavoro, la conoscenza e il rispetto per l'ambiente, affermando i principi di liberta', uguaglianza e partecipazione; +EUROPA si impegna per la federazione democratica degli Stati Uniti d'Europa e per politiche in grado di favorire il progresso civile, l'affermazione della persona nella ricerca della felicita', del benessere, della qualita' della vita e degli ecosistemi.
La realizzazione della integrazione europea e il godimento dei diritti che ne derivano fanno sorgere responsabilita' e doveri verso l'intera comunita' umana e le generazioni future nella costruzione di una federazione democratica mondiale.
L'unita' politica dell'Europa si realizza anche nel rispetto delle diversita' tra le comunita' territoriali mediante la promozione di ampie ed equilibrate autonomie. L'unita' nelle differenze e la diffusione bilanciata del potere fra tutti i livelli istituzionali sono elementi di un unico progetto politico che perseguiamo.
3.3. Il simbolo di +EUROPA, allegato al presente statuto, e' il seguente: «Cerchio con fondo bianco e bordo blu, con: nella parte centrale, la dicitura "+EUROPA", in stampatello maiuscolo con grafica multicolore ("+" in giallo e "EUROPA" in blu, turchese, verde, violetto, rosso corallo, fucsia). Identico simbolo con dicitura nelle lingue ufficiali dell'UE e' utilizzato per le attivita' negli Stati membri dell'Unione europea».
3.4. Il simbolo puo' essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente statuto e in ogni caso secondo le modalita' e per finalita' approvate dalla direzione. La direzione puo' autorizzare l'utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche +EUROPA o da questa promossi. Inoltre +EUROPA ne concede l'uso ai gruppi territoriali e tematici regolarmente costituiti secondo le norme del presente statuto e dei relativi regolamenti.

Art. 4.
Durata

4.1. La durata di +EUROPA e' a tempo indeterminato.

Art. 5.
Associati - Soggetti federati

5.1. Possono aderire all'associazione, anche on-line, tutte le persone, di qualsiasi residenza o nazionalita', che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' che si riconoscono in +EUROPA e accettano le regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, ove esistenti. L'associazione garantisce pari opportunita' tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.
5.2. Sono soggetti federati, previa deliberazione degli organi competenti, i soggetti politici, nazionali o locali, ai quali venga riconosciuta con delibera assembleare ai sensi del successivo art. 10.2, n. 7), una rappresentanza nella direzione di +EUROPA.
I soggetti federati hanno l'obbligo di rendere pubblici i propri statuti e bilanci.

Art. 6.
Diritti e doveri degli associati

6.1. L'appartenenza a +EUROPA ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri.
6.2. Tutti gli associati hanno diritto di:
1) partecipare anche per via telematica all'attivita', all'iniziativa politica e alla determinazione dell'indirizzo politico dell'associazione;
2) partecipare al congresso, nelle forme stabilite dallo statuto e alle deliberazioni da esso assunte;
3) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti l'associazione;
4) esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente statuto.
6.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, hanno i seguenti doveri:
1) contribuire al raggiungimento dello scopo dell'associazione nei limiti delle proprie possibilita';
2) astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli obiettivi dell'associazione;
3) attenersi a ogni altro obbligo previsto dallo statuto e dalla legge in generale;
4) pagare la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

Art. 7.
Cessazione del rapporto associativo

7.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:
1) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'associazione o al gruppo territoriale o tematico al quale l'associato e' iscritto;
2) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilita' di sanare l'inadempimento entro sessanta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'associazione.
7.2. L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di «+EUROPA» perde ogni diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 8.
Organi - Principi organizzativi

8.1. Sono organi dell'associazione:
1) il congresso;
2) l'assemblea;
3) la direzione;
4) il presidente;
5) il segretario;
6) la segreteria;
7) il tesoriere;
8) il collegio di garanzia.
8.2. +EUROPA promuove forme di partecipazione associativa tramite la rete ed altre tecnologie telematiche, che saranno operativamente disciplinate da appositi regolamenti approvati dal collegio di garanzia, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quanto disposto dal codice della privacy, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.
8.3. Ai fini del conseguimento dell'effettiva parita' di genere, in tutti gli organismi collegiali di ogni livello nazionale e territoriale, dovra' essere assicurata la presenza di una percentuale di ciascun genere non inferiore al 30%.
8.4. Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne dovra' essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.
8.5. Tutte le riunioni e i lavori degli organi elettivi sono pubblici e vengono registrati. A tal fine sono assicurate adeguate forme di pubblicita', anche differita quando necessario, attraverso la rete e altre tecnologie telematiche.

Art. 9.
Il congresso

9.1. Il congresso stabilisce il progetto e gli obiettivi politici generali di +EUROPA. E' convocato su deliberazione dell'assemblea ogni due anni e possono partecipare tutti gli iscritti, direttamente, ovvero attraverso un'assemblea congressuale, secondo le modalita' stabilite dall'assemblea con apposito regolamento da adottarsi contestualmente alla convocazione del congresso e comunque almeno tre mesi prima del congresso stesso; il regolamento congressuale assicura la rappresentanza delle minoranze negli organi in conformita' a quanto stabilito agli articoli 1.2. n. 2) e 8.4 che precedono. Nel caso in cui il regolamento preveda un'assemblea congressuale, l'assemblea con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il congresso, stabilisce con propria deliberazione assunta nel rispetto del regolamento congressuale, il numero di delegati spettante a ciascuna articolazione territoriale, attenendosi, in relazione alla rappresentanza delle posizioni minoritarie, al criterio percentuale minimo prestabilito di cui agli articoli 1.2 n. 2) e 8.2 che precedono.
9.2. Il congresso:
1) elegge i componenti dell'assemblea;
2) elegge il segretario;
3) approva le modifiche allo statuto, a maggioranza dei presenti. Tra un congresso ed il successivo, la competenza a modificare lo statuto e' delegata all'assemblea, che la esercita come previsto alla lettera b) del successivo art. 10.2.
9.3. Le decisioni del congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dagli aventi diritto presenti e sono obbligatorie per tutte le associazioni territoriali o tematiche aderenti e per tutti gli organi di +EUROPA.
9.4. Le modalita' di convocazione del congresso, di verifica della legittimazione al voto, di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del congresso, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte saranno contenute nel regolamento congressuale, approvato dall'assemblea.

Art. 10.
Assemblea

10.1. L'assemblea stabilisce le priorita' politiche e le linee programmatiche di +EUROPA. Si compone di cento membri, novanta dei quali eletti dal congresso sulla base di liste concorrenti, e dieci eletti contestualmente all'elezione del segretario, da una lista di un pari numero di candidati, collegata alla sua candidatura. L'elezione dei novanta membri da parte del congresso viene effettuata con metodo proporzionale applicando il metodo D'Hondt, assegnando i seggi a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione dei candidati. Ciascuna lista deve essere composta di almeno venticinque candidati e deve essere sottoscritta da almeno cinquanta associati, inclusi i candidati. La documentazione contenente la denominazione della lista, il candidato capolista, il documento politico di presentazione della lista e le sottoscrizioni necessarie viene presentata, almeno sette giorni prima della data del congresso, al presidente dell'assemblea. La lista completa dei candidati di ciascuna lista viene presentata entro le ore 20,00 del giorno precedente a quello del voto sull'elezione dell'assemblea. La verifica di ammissibilita' delle candidature e' svolta dal collegio di garanzia. In sede di prima applicazione, la documentazione relativa alle liste e le candidature vengono presentate al coordinatore di +EUROPA e le verifiche di regolarita' e ammissibilita' sono svolte da un organismo di garanzia ad hoc nominato dal consiglio di +EUROPA.
10.2. L'assemblea:
1) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo predisposti dal tesoriere in conformita' alla normativa applicabile, inclusa in particolare quella relativa alla disciplina dei rimborsi e contributi pubblici;
2) puo', tra un congresso e il successivo, modificare e integrare lo statuto con voto a maggioranza qualificata dei due terzi, fatta eccezione per le modifiche strettamente necessarie per conformarsi a prescrizioni normative o delle autorita' competenti, che possono essere approvate a maggioranza assoluta;
3) approva il regolamento congressuale;
4) elegge tra i suoi membri il presidente e due vice presidenti, di cui uno vicario;
5) elegge il tesoriere;
6) elegge il collegio dei revisori e il collegio di garanzia;
7) approva l'adesione dei soggetti federati attribuendo a ciascun nuovo soggetto federato il diritto di designare uno o due componenti della direzione ai sensi del successivo art. 11.2;
8) delibera su quant'altro attribuitole dalla legge o dallo statuto.
10.3. Ciascun membro dell'assemblea ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di altri associati. E' sempre consentita la possibilita' di partecipazione con mezzi telefonici e/o telematici. Le riunioni dell'assemblea sono pubbliche, salvo diversa decisione approvata con la maggioranza di due terzi dei presenti.
10.4. L'assemblea resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione, e' convocata dal presidente, almeno 2 volte l'anno, mediante avviso scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo all'indirizzo comunicato ai membri al momento dell'adesione (o al diverso indirizzo eventualmente comunicato per iscritto all'associazione), almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere effettuata tempestivamente, con le modalita' prescritte, con almeno otto giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, della riunione nonche' l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare.
10.5. Salvi i casi in cui il presente statuto prevede un quorum o una maggioranza diversa, l'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a prescindere dal numero dei partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L'assemblea e' presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente vicario, dal vice presidente o dal membro piu' anziano.
10.6. L'assemblea nomina a maggioranza dei presenti un segretario, anche non associato, e sceglie tra i suoi componenti, se necessari, due scrutatori. La verifica della sussistenza del numero legale e della regolarita' di convocazione dell'assemblea viene fatta dal presidente il quale dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono ammessi alla trattazione ordini del giorno che risultino modificati e/o integrati nella loro formulazione rispetto a quelli inseriti nel testo di convocazione dell'assemblea, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti e nessuno si opponga alla loro trattazione. Per la presentazione di ordini del giorno e di mozioni occorre la sottoscrizione di almeno quindici componenti dell'assemblea nazionale.
10.7. L'esercizio del voto avviene:
1) con voto palese, in via ordinaria;
2) per appello nominale, su richiesta scritta di almeno il 30% dei componenti;
3) scrutinio segreto su richiesta di almeno il 40% dei componenti.
Le deliberazioni aventi ad oggetto l'elezione a cariche di partito sono adottate a scrutinio segreto.
10.8. I componenti dell'assemblea che intendano dimettersi devono comunicarlo in forma scritta al presidente dell'assemblea. In caso di cessazione di membri dell'assemblea per qualsiasi motivo, subentra il candidato successivo nella lista di candidati della quale il membro cessato faceva parte.

Art. 11.
Direzione

11.1. La direzione e' l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, da' esecuzione al progetto politico definito dal congresso dando attuazione alle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed esercitando i poteri funzionali al perseguimento delle finalita' associative.
11.2. Della direzione fanno parte:
1) ventidue membri dell'assemblea, ripartiti proporzionalmente tra le liste presentate ai sensi dell'art. 10.1, secondo l'ordine di elezione;
2) i primi tre membri di assemblea eletti dalla lista del segretario ai sensi dell'art. 10.1, nell'ordine di elezione;
3) il segretario, i candidati segretari non eletti che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi, il tesoriere e il presidente dell'assemblea;
4) i rappresentanti designati degli eventuali soggetti federati, ai quali sia stato attribuito tale diritto ai sensi dell'art. 10.2, n. 7);
5) il responsabile estero eletto ai sensi dell'art. 16.3.
Alle riunioni della direzione partecipano, senza diritto di voto, anche i vice presidenti dell'assemblea, i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri regionali iscritti a +EUROPA, se non membri elettivi o di diritto. Le riunioni della direzione sono pubbliche. La trattazione a porte chiuse di un punto all'ordine del giorno viene decisa a maggioranza dei presenti prima della trattazione di quel punto.
11.3. La direzione:
1) delibera, su proposta del segretario, sulla partecipazione alle elezioni e sulle relative candidature; autorizza l'utilizzo del simbolo, nella composizione descritta al precedente art. 1 o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, a cui partecipi anche +EUROPA o da questa promossi;
2) propone all'assemblea nazionale la modifica integrale, l'abbandono o il cambiamento del simbolo e/o della denominazione dell'associazione;
3) approva il programma elettorale;
4) approva i regolamenti di attuazione del presente statuto;
5) delibera sulla costituzione, sullo scioglimento e sul commissariamento delle strutture territoriali, sulla nomina dei relativi commissari e sull'istituzione di dipartimenti e commissioni tematiche, nominandone i responsabili o definendo i criteri di nomina;
6) approva i progetti di bilancio preventivo e rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale da sottoporre all'assemblea e ne assume la responsabilita' in conformita' alla normativa vigente;
7) adotta le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalita' e le responsabilita' di esecuzione;
8) approva gli investimenti patrimoniali proposti dal tesoriere e le priorita' nell'utilizzo delle risorse;
9) approva le campagne di iscrizione proposte dal tesoriere e il relativo regolamento; stabilisce l'importo e la scadenza della quota annuale di iscrizione dovuta dagli associati;
10) delibera sulle questioni a esse sottoposte su iniziativa del segretario o di almeno un terzo dei componenti;
11) approva il conferimento e la revoca di procure;
12) delibera le sanzioni disciplinari ai sensi del successivo art. 20.7;
13) svolge ogni altro compito previsto dalla legge e dal presente statuto.
11.4. La direzione resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione, si riunisce con un preavviso di almeno otto giorni. In casi di urgenza, il termine di preavviso puo' essere ridotto a ventiquattro ore.
11.5. Le adunanze sono indette dal segretario, con cadenza almeno mensile e con comunicazione scritta inviata dal componente convocatore a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo a data certa. Non sono ammesse deleghe, neppure nei confronti di altri associati. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e/o della modalita' di partecipazione telematica, del giorno, dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno con elenco delle materie da trattare.
11.6. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, anche per via telematica. La delibera sulla partecipazione alle elezioni amministrative con il simbolo di +EUROPA nei comuni che non sono capoluogo di regione e' approvata con il voto favorevole di tre quinti degli aventi diritto.

Art. 12.
Il presidente

Il presidente e' eletto dall'assemblea a maggioranza dei voti espressi e resta in carica per due anni. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, convoca e presiede il congresso, sovrintende al rapporto tra gli organi di +EUROPA, coadiuva il segretario e il tesoriere nell'attivita' di rappresentanza di +EUROPA. In caso di urgenza, di impedimento, o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il vicepresidente vicario.

Art. 13.
Il segretario

13.1. Il segretario e' eletto dal congresso ed e' il responsabile politico di +EUROPA, di cui ha la rappresentanza politica ed elettorale. Da' attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del congresso, dell'assemblea e dalla direzione, secondo le rispettive competenze statutarie. Resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione.
13.2. La candidatura a segretario, comprensiva di un documento politico e della lista di dieci candidati all'assemblea, corredata dalle firme di un numero di iscritti a +EUROPA non inferiore a un decimo del totale alla data di convocazione del congresso, e comunque nel numero massimo due decimi, e' presentata al presidente e controllata, per la verifica dei requisiti di ammissibilita', dal collegio di garanzia almeno sette giorni prima del congresso. In sede di prima applicazione, la suddetta documentazione e' presentata al coordinatore di +EUROPA e le verifiche di regolarita' e ammissibilita' sono svolte dall'organismo di garanzia ad hoc nominato dal consiglio di +EUROPA. Insieme alla candidatura a segretario e' presentata una lista di dieci nomi di iscritti candidati, che entrano a far parte dell'assemblea, in caso di elezione del candidato segretario a cui la suddetta lista e' collegata.
13.3. E' eletto segretario il candidato che ottenga la maggioranza dei voti congressuali.
13.4. Il segretario:
1) coordina l'esecuzione dell'indirizzo politico di +EUROPA secondo le indicazioni deliberate dal congresso, dall'assemblea nazionale e dalla direzione;
2) sottopone proposte di delibera alla direzione e all'assemblea sulle materie di competenza di tali organi;
3) coordina le articolazioni territoriali di +EUROPA, le politiche di iscrizione, l'organizzazione e l'attivita' di +EUROPA sia a livello nazionale che locale;
4) svolge funzioni di raccordo dei parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni territoriali;
5) coordina l'iniziativa politica, anche europea, e la comunicazione di +EUROPA;
6) coordina l'attivita' di commissioni tematiche e dipartimenti.
13.5. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza dalla carica e' convocato un congresso straordinario entro tre mesi e nelle more della convocazione i poteri del segretario sono esercitati dal presidente dell'assemblea.
13.6. L'assemblea puo' sfiduciare il segretario eletto con un voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si applica l'art. 13.5. E' ineleggibile alla carica di segretario chi ricopre incarichi di governo nazionale, di presidente di regione o membro di giunta regionale o di sindaco di comune capoluogo di regione.

Art. 14.
La segreteria

14.1. La segreteria e' l'organo esecutivo di +EUROPA. E' composta da non piu' di dieci membri e resta in carico per la durata del mandato del segretario e coadiuva il segretario nell'attuazione del mandato e nell'esercizio della funzione esecutiva. Il segretario nomina e revoca i membri della segreteria, a cui puo' delegare specifici incarichi politici o ruoli organizzativi. Le riunioni della segreteria sono convocate dal segretario.

Art. 15.
Il tesoriere

15.1. Il tesoriere ha la rappresentanza legale di +EUROPA a tutti gli effetti, di fronte a terzi, in tutti i gradi di giudizio, con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell'associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce ogni attivita' relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Il tesoriere ha la responsabilita' della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale di +EUROPA a tutti i fini di legge. Il tesoriere nomina il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 e successive modificazioni. In caso di morte, dimissioni, impedimento permanente o di decadenza dalla carica e' immediatamente convocata un'assemblea per la sua sostituzione e nelle more i poteri del tesoriere sono esercitati dal segretario. L'assemblea puo' sfiduciare il tesoriere eletto con un voto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in una riunione convocata dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea con questo solo punto all'ordine del giorno.
15.2. Il tesoriere e' eletto dall'assemblea nazionale e resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione.
15.3. Spetta al tesoriere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione della direzione, adotta i provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica della direzione entro il termine improrogabile di sette giorni.
15.4. Il tesoriere trasmette all'assemblea su base semestrale un rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute, fornendo un'informativa completa e dettagliata. Vengono approntati strumenti idonei ad assicurare che il rendiconto sia accessibile, su richiesta, a tutti gli iscritti.
15.5. Il tesoriere provvede alla predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio in conformita' alla disciplina di legge applicabile, lo sottopone entro i termini previsti dal successivo art. 17 alla direzione e all'assemblea per l'approvazione e ne cura entro i termini previsti dalla normativa di legge applicabile la pubblicazione sul sito internet di +EUROPA.
15.6. La gestione di ogni entrata di +EUROPA e' improntata a qualsiasi livello alla massima trasparenza. Il tesoriere e' tenuto a mettere a disposizione, anche attraverso la pubblicazione nel relativo sito internet, le entrate e le uscite quadrimestrali di ogni struttura territoriale sulla base di uno schema approvato dalla direzione. Tutti i contributi finanziari ricevuti dall'associazione e superiori ai 500 euro sono resi pubblici.
15.7. Al tesoriere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di pubblicita' della situazione patrimoniale e reddituale di cui alla legge n. 441/1982.
15.8. Ogni organo delle strutture territoriali e tematiche di cui al successivo art. 16, anche se dotato di autonomia statutaria, amministrativa e negoziale, e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del tesoriere. La mancata osservanza di tali disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli associati e puo' comportare il commissariamento dell'organo.

Art. 16.
Le strutture territoriali e tematiche

16.1. +EUROPA e' organizzata attraverso strutture territoriali e tematiche, denominate gruppi, costituiti sotto forma di associazioni autonome, che non hanno rappresentanza politica formale dell'associazione e perseguono obiettivi politici e organizzativi autonomamente stabiliti, in coerenza con il progetto e le linee programmatiche di +EUROPA. A livello locale, su proposta del segretario, la direzione puo' eleggere dei commissari con poteri di rappresentanza politica locale.
16.2. Nelle regioni in cui (A) il numero degli iscritti a +EUROPA superi il rapporto di uno a diecimila con gli abitanti (esempio 100 su 1 milione di abitanti) o comunque (B) il numero di iscritti regionali superi i duecento, l'assemblea degli iscritti nella regione, convocata dal segretario, elegge un segretario regionale e una direzione regionale composta da non piu' di dieci componenti, per quanto riguarda il segretario regionale, secondo le stesse regole con cui e' eletto dal congresso il segretario, e per quanto riguarda la direzione regionale secondo le stesse regole con cui e' eletta dal congresso l'assemblea. Il segretario regionale e la direzione regionale coordinano l'azione politica di +EUROPA e dei gruppi territoriali presenti nella regione e formulano proposte al segretario di +EUROPA ai fini dell'eventuale partecipazione a competizioni elettorali a livello locale.
16.3. Tra gli iscritti residenti all'estero la direzione elegge, su proposta del segretario, un responsabile con il compito di coordinare le iniziative di +EUROPA all'estero. Il responsabile e' membro di diritto della direzione. Negli Stati esteri in cui (A) il numero degli iscritti a +EUROPA superi il rapporto di uno a duecentocinquantamila con gli abitanti (esempio 4 su 1 milione di abitanti) o comunque (B) il numero di iscritti superi i cento, l'assemblea degli iscritti residenti in tale Stato elegge un coordinatore e una direzione composta da non piu' di cinque componenti, secondo le stesse regole con cui sono eletti il segretario e la direzione, con il compito di coordinare l'azione politica dei gruppi territoriali e tematici presenti nello Stato.
16.4. I gruppi e le rappresentanze locali di +EUROPA si autofinanziano attraverso attivita' di fundraising e commerciali. +EUROPA destina una quota pari al 10% delle proprie risorse al finanziamento dell'attivita' delle strutture territoriali di cui all'art. 16.2.
16.5. La direzione puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del segretario, commissariare gli organi elettivi delle articolazioni territoriali con contestuale nomina per il tempo necessario alla ricostituzione dell'organo commissariato, e comunque per non piu' di un anno. La direzione delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento e' immediatamente esecutivo e avverso tale provvedimento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al collegio di garanzia.
Sono da considerarsi gravi motivi:
1) la mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto e dai regolamenti;
2) la mancata indizione del congresso o dell'assemblea nei termini previsti dai relativi statuti e regolamenti;
3) gravi irregolarita' amministrative;
4) ripetuti comportamenti che siano in aperto contrasto con gli obiettivi e i programmi approvati dagli organi statutari di +EUROPA.
Le procedure di commissariamento si applicano anche in caso di scioglimento, chiusura, o sospensione dell'organo territoriale con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo.

Art. 17.
Esercizio sociale e bilanci

17.1. L'esercizio sociale e' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
17.2. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l'attivita' politica, che puo' essere deliberato dall'assemblea.

Art. 18.
Scioglimento e liquidazione

18.1. L'eventuale scioglimento di +EUROPA e' deliberato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
18.2. Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 19.
Collegio dei revisori dei conti - Societa' di revisione

19.1. Il collegio dei revisori dei conti e' eletto dall'assemblea ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno uno degli effettivi e uno dei supplenti devono essere iscritti nei registri dei revisori legali. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione. Se non vi ha provveduto l'assemblea nazionale, il collegio elegge al suo interno il presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del congresso e dell'assemblea.
19.2. La durata in carica del collegio dei revisori e' stabilita all'atto della nomina. In ogni caso, il mandato non puo' superare i due anni e scade alla data del successivo congresso.
19.3. Il controllo contabile e' esercitato da una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La societa' di revisione svolge le funzioni previste dalla legge, esprimendo, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell'associazione.

Art. 20.
Collegio di garanzia e sanzioni disciplinari

20.1. Il collegio di garanzia:
1) e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea che non rivestano alcuna carica all'interno degli organi o delle strutture territoriali o tematiche, e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
2) elegge il presidente del collegio tra i propri componenti;
3) le riunioni del collegio di garanzia sono convocate dal presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno secondo quanto previsto dal presente statuto;
4) il collegio di garanzia puo' essere revocato con voto a maggioranza dei due terzi dell'assemblea, su proposta della maggioranza assoluta dell'assemblea;
5) all'elezione dei membri del collegio di garanzia si procede mediante votazione di liste concorrenti di non piu' di tre membri. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e un supplente. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, l'assemblea dovra' essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo. Il terzo componente effettivo ed il secondo supplente sono tratti dalla lista che abbia riportato il secondo maggior numero di voti, risultando eletti rispettivamente il primo ed il secondo candidato figuranti su tale lista. La presidenza del collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di sua cessazione, per qualunque ragione dalla carica, alla persona che lo segue nell'ambito della medesima lista.
20.2. Il collegio resta in carica fino al primo congresso successivo alla sua elezione. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente; e' ammessa la seduta collegiale anche con mezzi telematici. La fase di votazione deve essere registrata ed essere resa disponibile agli interessati su richiesta.
20.3. Il collegio decide entro centottanta giorni:
1) sulle controversie insorte tra le articolazioni territoriali e tematiche e/o tra una queste e gli organi nazionali di +EUROPA e sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui all'art. 16.5;
2) sulle controversie disciplinari di cui al successivo art. 20.5.
20.4. Il collegio ha inoltre il compito di:
1) verificare la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;
2) vigilare sul rispetto dello statuto e dei regolamenti.
20.5. L'azione disciplinare, anche collettiva, puo' essere promossa presso il collegio in unico grado, nei confronti di qualsiasi associato per iniziativa di uno o piu' associati e quando vengono denunciati gravi violazioni dello statuto, dei regolamenti e/o comportamenti lesivi degli interessi o della reputazione di +EUROPA.
20.6. Il collegio, pervenuto l'atto di deferimento deve, entro dieci giorni feriali, trasmetterne copia all'interessato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo a data certa, anche elettronico, assegnando un termine di almeno trenta giorni per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. Il collegio medesimo puo' disporre qualsiasi atto istruttorio, nominare periti e consulenti, ascoltare testi, dettare, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio fra le parti, anche disponendone l'audizione personale. Nelle more della pronuncia, anche su istanza del presidente o dell'interessato, il collegio puo' disporre provvedimenti cautelari ovvero revocare quelli gia' adottati.
20.7. Il collegio, esaurita la fase istruttoria, e di norma entro novanta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, trasmette le risultanze istruttorie alla direzione nazionale, che, fatta salva l'archiviazione, in caso di accertata fondatezza degli addebiti, delibera una sanzione, in funzione della gravita' dell'inadempienza.
20.8. Fatta salva l'archiviazione, le sanzioni disciplinari sono:
1) il richiamo scritto;
2) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la decadenza dalla carica; tuttavia, la sostituzione del componente cosi' decaduto e' sospesa fino alla deliberazione definitiva;
3) l'espulsione.
Contro la decisione dell'espulsione e/o della sospensione e' ammesso appello all'assemblea nazionale.
20.9. Gli associati espulsi per violazione del presente statuto o per indegnita' possono essere riammessi solo con giudizio del collegio.

Art. 21.
Controversie

21.1. Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l'associazione, nell'esecuzione e/o interpretazione del presente statuto, sara' rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudichera' in via rituale secondo diritto in conformita' agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Ciascuna delle parti dell'arbitrato nominera' un arbitro e il terzo, che avra' funzioni, di presidente sara' scelto dai due arbitri cosi' nominati, o, in mancanza di accordo tra di esse, dal presidente del Tribunale di Roma. Nel caso di arbitrato con pluralita' di parti, gli arbitri saranno nominati tutti dal presidente del Tribunale di Roma, che designera' il presidente del collegio.

Art. 22.
Rinvio

22.1. Per tutto quanto non e' previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 23.
Disposizioni transitorie

23.1. Le disposizioni del presente statuto entreranno in vigore dalla prima delle seguenti date: (a) la data di apertura del primo congresso di +EUROPA da tenersi entro il mese di gennaio 2019, o (b) il 1° febbraio 2019.
23.2. Fino alla scadenza del termine di cui all'art. 23.1:
1) i poteri attribuiti dal presente statuto al congresso, all'assemblea e alla direzione sono esercitati dal consiglio direttivo, composto dai quindici consiglieri e dai tre componenti dell'ufficio di coordinamento indicati dai soggetti fondatori: Radicali italiani, Forza Europa, Centro Democratico, sei per ciascun soggetto;
2) il consiglio direttivo, istituito il 29 giugno 2018 dal comitato dei fondatori composto dal segretario di Radicali italiani, dai presidenti di Forza Europa e di Centro Democratico e da Gianfranco Spadaccia, e' presieduto dallo stesso Gianfranco Spadaccia ed e' da questi convocato di norma ogni quindici giorni o quando sia richiesto da 1/3 dei suoi componenti. Il consiglio direttivo e' regolarmente costituito quando siano presenti, di persona, ovvero tramite strumenti telefonici o telematici, la maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi espressi. I voti di astensione non si considerano voti validi;
3) il consiglio direttivo puo' deliberare di cooptare fino a dieci ulteriori componenti con diritto di voto. L'ammissione dei nuovi componenti e' deliberata dal consiglio con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. Del consiglio fanno parte, senza diritto di voto, i membri del comitato dei fondatori di cui al punto 2, l'amministratore, i consiglieri regionali in carica iscritti a +EUROPA e i parlamentari della XVIII legislatura, che siano stati candidati nei collegi plurinominali o nella circoscrizione estero con la lista +EUROPA con Emma Bonino - Centro Democratico alle elezioni del 4 marzo 2018;
4) la rappresentanza politica di +EUROPA e' esercitata, sulla base degli atti di direzione e di indirizzo del consiglio direttivo dal coordinatore, Benedetto Della Vedova, eletto dal consiglio stesso tra i tre rappresentanti indicati dai soggetti fondatori Radicali Italiani, Forza Europa e Centro Democratico. I due rappresentanti non eletti alla carica di coordinatore, Bruno Tabacci e Massimiliano Iervolino, esercitano la carica di vice-coordinatore. Coordinatori e vice coordinatori costituiscono l'ufficio di coordinamento. L'ufficio di coordinamento assicura il raccordo delle determinazioni del consiglio direttivo con l'iniziativa degli iscritti e dei gruppi di +EUROPA, nonche' con quella degli eletti di +EUROPA in Parlamento e nelle regioni;
5) la rappresentanza legale di +EUROPA e' esercitata dall'amministratore, eletto dal consiglio direttivo, Silvja Manzi, che rappresenta l'associazione, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio, in relazione all'attivita' da esso svolta e da' attuazione alle determinazioni politiche e organizzative assunte dal consiglio direttivo e dal coordinatore, secondo le attribuzioni ad essi assegnate dallo statuto;
6) l'attivita' territoriale di +EUROPA e' organizzata attraverso strutture autonome, denominate gruppi, di tipo tematico o territoriale, che non hanno rappresentanza politica formale di +EUROPA e sono costituiti in base a un regolamento approvato dal consiglio direttivo;
7) fino alla tenuta del primo congresso di +EUROPA e all'entrata in carica degli organi statutari, rimangono di competenza del comitato dei fondatori di cui al punto 2, le determinazioni in ordine alla partecipazione a elezioni, che devono essere deliberate a maggioranza assoluta, dopo avere sentito il consiglio direttivo, nonche' i poteri relativi allo scioglimento o alla liquidazione di +EUROPA, che devono essere deliberati all'unanimita';
8) le eventuali modifiche dello statuto di +EUROPA fino alla scadenza del termine di cui all'art. 23.1 sono deliberate dal consiglio direttivo con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In ogni caso, fino alla scadenza del suddetto termine, non sono ammissibili modifiche statutarie relative alla denominazione, allo scopo sociale, agli organi statutari e ai relativi poteri e al rapporto tra +EUROPA e i soggetti fondatori.

Parte di provvedimento in formato grafico