Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2019 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA
DECRETO 13 marzo 2019
Modifica dello statuto.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge n. 270 del 22 ottobre 2004;
Visto il vigente statuto di autonomia di Ateneo;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 7 novembre 2018 recante le modifiche al predetto statuto;
Vista la nota prot. pres. n. 3924/2018 del 13 novembre 2018 con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 173 del 4 gennaio 2019, con la quale si chiedeva di provvedere alla modifica dell'art. 24 dello statuto;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 gennaio 2019 recante l'approvazione della modifica dell'art. 24 dello statuto;
Vista la nota protocollo n. RTU 419/2019 del 1° febbraio 2019 con la quale e' stata trasmessa la modifica dell'art. 24 dello statuto con le indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 3362 del 19 febbraio 2019, con la quale si concedeva nulla osta alla pubblicazione del nuovo statuto;

Decreta:

Art. 1

Lo statuto di Ateneo e' cosi' ridefinito:

STATUTO DI AUTONOMIA

Sezione prima

Disposizioni generali

Art. 1.

Natura e sede

1. L'Universita' degli studi internazionali di Roma (UNINT), d'ora in avanti denominata «UNINT», istituita con decreto ministeriale 2 agosto 1996, appartiene alla categoria degli Istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti dell'art. 1 della legge n. 243/1991 delle leggi, dei regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto. L'attivita' della UNINT si conforma alle norme protempore vigenti.
2. La UNINT promuove le pari opportunita' delle donne e degli uomini mediante azioni positive; ripudia, nello svolgimento delle attivita' istituzionali, ogni discriminazione nell'accesso all'istruzione universitaria.
3. La sede legale della UNINT e' in Roma.
4. La UNINT e' promossa dall'Istituto di studi politici «S. Pio V» che concorre a definire l'indirizzo scientifico e didattico dell'Ateneo con la fondazione Formit, la quale ne assicura il funzionamento ordinario, ispirato a principi di qualita' dell'offerta formativa, efficienza ed economicita' della gestione.
5. La UNINT, al fine di promuovere attivita' di comune interesse, puo' stipulare convenzioni o accordi con Atenei statali e non statali, con enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, e con organismi internazionali.
6. La UNINT puo' istituire o puo' partecipare a iniziative con altri soggetti economici al fine di promuovere, realizzare e sviluppare la ricerca e la didattica e conseguire i propri fini istituzionali.
7. La UNINT puo' istituire convenzioni finalizzate all'istituzione di poli didattici decentrati in Italia e/o all'estero.

Art. 2.

Titoli di studio

1. La UNINT rilascia i seguenti titoli di studio aventi valore legale:
a. laurea;
b. laurea magistrale;
c. diploma di specializzazione o perfezionamento;
d. master universitari di primo e di secondo livello;
e. dottorati di ricerca.

Art. 3.

Finalita'

1. La UNINT sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attivita' di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane, comunitarie ed estere nonche' con le organizzazioni professionali, con il sistema delle imprese e con le istituzioni del territorio. Riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuove lo svolgimento, favorendo la collaborazione degli organi dell'Universita' con le altre istituzioni universitarie e di alta cultura italiane, comunitarie e straniere.
2. La UNINT persegue i propri fini istituzionali con azione ispirata alla promozione umana, nel pieno rispetto delle liberta' e dei diritti fondamentali della persona. Impegna, nella propria opera, i docenti, il personale amministrativo e gli studenti per il conseguimento delle proprie finalita' anche nei rapporti con le istituzioni pubbliche, private, nazionali e internazionali.
3. La UNINT garantisce ai docenti e ai ricercatori l'autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie. Garantisce, altresi', un insegnamento libero da ogni forma di condizionamento o limite nella scelta dei contenuti e delle metodologie dell'attivita' didattica.
4. La UNINT promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione dei precetti costituzionali. Organizza servizi di tutorato finalizzati a orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Favorisce le attivita' formative autogestite dagli studenti, nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Sezione seconda

Organi e istituti dell'Universita'

Art. 4.

Organi di governo e di controllo

1. Sono organi di governo dell'Universita':
a. il Consiglio di amministrazione;
b. la Giunta esecutiva;
c. il presidente del Consiglio di amministrazione;
d. il rettore;
e. il Senato accademico;
f. i Consigli di facolta';
g. i Consigli di corso di laurea, se attivati.
2. Sono organi di controllo, garanzia e valutazione dell'Universita':
a. il Collegio dei revisori dei conti;
b. il Nucleo di valutazione;
c. il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
d. eventuali altri organi previsti dalla normativa vigente.
3. Gli organi della UNINT esercitano le competenze previste dal vigente ordinamento universitario, fatte salve le norme del presente statuto e del regolamento generale d'Ateneo.

Art. 5

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed e' composto, nel rispetto del principio delle pari opportunita' tra uomini e donne, da:
a. il presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o un suo delegato;
b. otto consiglieri nominati dalla fondazione Formit;
c. il rettore dell'Universita' e i presidi delle facolta' che sono nominati nella seduta di insediamento di ogni nuovo consiglio e ne entrano direttamente a far parte;
d. un rappresentante degli studenti.
2. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso.
3. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta della fondazione Formit, il presidente del consiglio stesso e, su designazione di questi, il vice presidente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
4. Ai componenti, nominati o eletti, del consiglio di amministrazione, che durano in carica tre anni e che possono essere rinnovati, si applicano le disposizioni di legge in materia di incompatibilita'.
Le dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione comportano la decadenza dell'intero consiglio e di tutte le nomine effettuate dal consiglio di amministrazione e dal rettore uscente.
5. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti in carica, in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal suo presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque consiglieri. La convocazione e' disposta mediante PEC, e-mail con conferma di ricezione o lettera raccomandata spedita ai componenti del consiglio almeno sette giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata mediante PEC, e-mail con conferma di ricezione, fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno.
7. I componenti del consiglio di amministrazione, nominati in sostituzione di altri, rimangono in carica per il periodo per il quale sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Qualora venga a mancare la meta' o piu' dei consiglieri in carica, l'intero consiglio si considera decaduto.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione determina la decadenza dalla carica.
9. La seduta di insediamento del consiglio di amministrazione, in occasione di ogni rinnovo, e' convocata dal presidente della fondazione Formit.
10. Alle riunioni partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'Universita'.

Art. 6.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita' fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. In particolare esercita le seguenti competenze:
a. determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita', sentito l'Istituto «S. Pio V», per gli aspetti di pianificazione delle attivita' di ricerca e di orientamento scientifico delle attivita' di formazione;
b. nomina il rettore, su proposta del presidente dell'organo, previo parere dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» e della fondazione Formit, tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita', o tra personalita' del mondo accademico che si sono comunque distinte per il buon funzionamento dell'Universita' stessa ovvero tra personalita' di chiara fama sul piano culturale e scientifico;
c. nomina, su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione i presidi fra i professori di ruolo di prima fascia nelle rispettive facolta'. In casi di necessita' o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilita' di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la Presidenza potra' essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a un professore di seconda fascia;
d. delibera sull'attivazione e disattivazione di facolta'/dipartimenti, corsi di laurea, centri di ricerca, scuole di ateneo e spin-off, sentito il parere del Senato accademico;
e. nomina, su proposta del presidente del Consiglio di amministrazione, i membri del collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione, determinandone i presidenti;
f. delibera gli organici dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;
g. delibera l'assegnazione dei posti di ruolo dei professori e dei ricercatori alle discipline, il loro incardinamento nelle strutture didattiche, nonche' il loro modo di copertura (per concorso, trasferimento o altre procedure previste dalla legge) e, in quest'ambito, designa il membro delle commissioni di concorso, sentito il parere del Senato accademico;
h. delibera le chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentito il parere del Senato accademico;
i. delibera sull'affidamento di incarichi di docenza ai professori a contratto stabilendone il relativo compenso;
j. nomina e revoca il direttore amministrativo e adotta, nel rispetto della normativa vigente, deliberazioni sullo stato giuridico, il trattamento economico e le sanzioni disciplinari del personale tecnico-amministrativo;
k. delibera sull'ammontare di tasse e contributi e sul loro eventuale esonero;
l. delibera, su proposta del Senato accademico, sul conferimento di premi e di borse di studio e perfezionamento;
m. delibera, sentito il Senato accademico, sugli aspetti economici relativi a convenzioni con altre universita' o centri di ricerca, e con altri soggetti pubblici o privati;
n. delibera circa l'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
o. stabilisce la misura delle indennita' di carica a favore del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione, del rettore, dei pro-rettori, dei direttori di dipartimento, dei presidi di facolta' e dei presidenti dei consigli di corso di laurea;
p. delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo annuale;
q. delibera sui provvedimenti che comportano oneri superiori ai valori fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
r. delibera sulla costituzione in giudizio ovvero in giudizi arbitrali dell'Universita', nel caso di liti attive o passive;
s. delibera, a maggioranza dei propri componenti, le eventuali modifiche del presente statuto;
t. delibera in ordine al regolamento generale di Ateneo sentito il Senato accademico e in ordine agli altri regolamenti dell'Universita';
u. puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso ovvero a commissioni temporanee o permanenti compiti istruttori, consultivi e operativi;
v. delibera in ordine al regolamento didattico d'Ateneo su proposta del Senato accademico;
w. delibera su ogni altra materia non attribuita dallo statuto o dal regolamento generale di Ateneo alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto;
x. approva il piano triennale di sviluppo di Ateneo;
y. approva il codice etico su proposta del Senato accademico.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, valuta la situazione delle strutture e attrezzature didattiche e scientifiche disponibili e determina e rende noto il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di corso dell'anno accademico successivo.

Art. 7.

Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal presidente della fondazione Formit o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dal presidente dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, e ha la medesima durata del consiglio.
2. La Giunta esecutiva, nei casi di necessita' e urgenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto, adotta le decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio medesimo, pena la loro decadenza. Alle adunanze della Giunta esecutiva partecipa, con funzioni di segretario, il direttore amministrativo dell'Universita'.
3. La Giunta esecutiva e' convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 24 ore e puo' deliberare, anche in audio conferenza, ove sia presente la maggioranza dei componenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente dell'organo.

Art. 8.

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione, che dura in carica un triennio ed e' rieleggibile:
a. ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b. convoca e presiede il consiglio stesso;
c. convoca e presiede la Giunta esecutiva;
d. cura l'esecuzione delle delibere del consiglio fatte salve le competenze degli altri organi in materia scientifica e didattica;
e. adotta, in caso di necessita' e di urgenza e ove fosse impossibile la convocazione della Giunta esecutiva, provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporre a ratifica nella riunione immediatamente successiva;
f. puo' essere delegato espressamente dal consiglio per ogni atto o iniziativa ritenuti necessari;
g. presiede la Commissione per la terza missione;
h. adotta, d'intesa con il direttore amministrativo, le misure necessarie per una coerente politica di gestione del personale tecnico-amministrativo.

Art. 9

Rettore

1. Il rettore, nominato dal consiglio di amministrazione dura in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e puo' essere rinnovato. Il rettore in particolare:
a. rappresenta l'Universita' nel conferimento dei titoli accademici e nelle cerimonie;
b. sovrintende all'attivita' didattica e scientifica dell'Universita', riferendone al consiglio di amministrazione con relazione annuale;
c. convoca e presiede il Senato accademico assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
d. esercita l'autorita' disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore e degli studenti nei limiti dell'art. 2, comma 1, lettera b della legge n. 240/2010;
e. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f. cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia didattica e scientifica;
g. esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dal regolamento didattico d'Ateneo.
h. presiede la Commissione di ricerca di Ateneo;
2. Il rettore puo' designare tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Universita' un pro-rettore vicario, con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento. Inoltre puo' designare uno o piu' pro-rettori con delega e conferire altre deleghe in specifici settori a docenti e ricercatori di ruolo nell'Ateneo.

Art. 10.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato, anche per una singola adunanza, componente del consiglio di amministrazione, dai presidi delle facolta' di cui si compone l'Universita' e, se istituiti, dai direttori di dipartimento e di Scuola d'Ateneo. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il direttore amministrativo con funzioni di segretario e, qualora nominato, il pro-rettore vicario.
2. Il Senato accademico e' l'organo responsabile dell'indirizzo, della programmazione e dello sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo. In particolare il Senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a. determina l'indirizzo generale delle attivita' di insegnamento, di formazione e delle attivita' di ricerca, coordinando l'offerta formativa delle facolta' nel rispetto del medesimo indirizzo generale;
b. esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Universita';
c. propone l'approvazione e le eventuali modifiche del regolamento didattico d'Ateneo al consiglio di amministrazione, sentite le facolta';
d. nomina i presidenti dei corsi di laurea su proposta del rettore, sentiti i presidi delle facolta' interessate;
e. esprime parere al consiglio di amministrazione sugli affidamenti degli incarichi di docenza a contratto, proposti dai presidenti dei corsi di laurea;
f. esprime parere al consiglio di amministrazione in materia di determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
g. esprime proposte in ordine all'adozione e alla modifica dei regolamenti di Ateneo diversi da quello generale e didattico;
h. esprime parere al consiglio di amministrazione sull'attivazione e disattivazione di facolta'/dipartimenti, corsi di laurea, centri di ricerca, scuole di Ateneo e spin-off;
i. esprime parere al consiglio di amministrazione in merito ai punti d), g), h), i) dell'art. 6;
j. propone al consiglio di amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca sulla base delle esigenze prospettate dalle facolta' e nell'ambito delle strategie di sviluppo dell'Ateneo;
k. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
l. propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche del codice etico;
3. Il Senato accademico e' convocato dal rettore almeno ogni due mesi o su richiesta motivata di almeno la meta' dei suoi componenti. La convocazione deve essere trasmessa ai componenti del consiglio almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione puo' essere effettuata due giorni prima dell'adunanza stessa. La comunicazione di convocazione deve riportare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Qualora siano presenti all'ordine del giorno argomenti di prioritario interesse per gli studenti, puo' essere invitato a partecipare il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo e' al vertice dell'apparato amministrativo dell'Ateneo, cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e dirige il personale tecnico-amministrativo.
2. Il direttore amministrativo e' nominato e revocato con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Facolta'

1. Le facolta' hanno il compito di coordinare le attivita' con cui i corsi di laurea promuovono e organizzano la didattica e la ricerca per il conseguimento dei titoli accademici nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Le facolta' sono istituite secondo criteri di affinita' disciplinare e di omogeneita' dei corsi di studio e dei dottorati ad esse afferenti.
3. L'afferenza del personale accademico e di ricerca alle singole facolta' e' dettata dalle esigenze di soddisfacimento dei requisiti minimi nonche' dai criteri di affinita' e omogeneita' delle aree scientifico-disciplinari in cui essi operano.
4. Sono organi della facolta':
a. il preside;
b. il presidente del corso di laurea di primo livello e magistrale, se nominati;
c. il Consiglio di facolta'.
5. L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito nel regolamento didattico di Ateneo, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13.

Presidi

1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facolta'. In particolare il preside:
a. convoca e presiede il Consiglio di facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della facolta', avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea, di diploma e di indirizzo, ove esistenti;
d. e' membro di diritto del Senato accademico e del consiglio di amministrazione;
e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.
2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del suo presidente, tra i professori di ruolo di prima fascia. In casi di necessita' o di urgenza nei quali si riscontri la non disponibilita' di professori di prima fascia o l'assenza di profili adeguati, la presidenza potra' essere affidata in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, a un professore di seconda fascia.
3. Il preside dura in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che ha proceduto alla sua nomina, decade con esso e puo' essere rinnovato.

Art. 14.

Presidenti dei consigli di corso di laurea

1. Il presidente del consiglio di corso di laurea viene nominato dal Senato accademico, su proposta del rettore, d'intesa con il preside della facolta' interessata, tra i professori di ruolo di prima o seconda fascia componenti del consiglio stesso. Il presidente del consiglio di laurea dura in carica per la durata del consiglio di amministrazione vigente.
2. Il presidente convoca e presiede il Consiglio di corso di laurea, predisponendo il relativo ordine del giorno.

Art. 15.

Consiglio di facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' presieduto dal Preside della facolta' che lo convoca ed e' composto dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori di ruolo; inoltre, partecipa al Consiglio di facolta' la rappresentanza eletta dagli studenti. Al Consiglio di facolta' possono partecipare senza diritto di voto i ricercatori a tempo determinato e i membri del Consiglio di amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di facolta' in composizione ristretta si applicano le norme pro tempore vigenti.
2. Il Consiglio di facolta' delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parita' prevale il voto del preside.
3. Sono compiti del Consiglio di facolta':
a. la formulazione delle proposte di sviluppo della facolta' ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b. la formulazione di proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
c. la formulazione di proposte di conferimento di lauree honoris causa;
d. l'esercizio di tutte le attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, ferme restando le disposizioni del presente statuto;
e. nel caso in cui un corso di laurea sia privo del pertinente Consiglio di corso di cui all'art. 16 del presente statuto, il Consiglio di facolta' di afferenza ne svolge le relative funzioni. In tali casi, partecipano, se convocati, senza diritto di voto anche i docenti a contratto.

Art. 16.

Consiglio di corso di laurea

1. Nelle facolta' che comprendono piu' corsi o indirizzi di laurea possono essere istituiti consigli di corso di laurea anche comuni a piu' facolta' (Interfacolta').
2. Il Consiglio di corso di laurea e' presieduto dal presidente che lo convoca ed e' composto da tutti i professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato, dalla rappresentanza studentesca, nonche' dai docenti a contratto senza diritto di voto. Al Consiglio di corso di laurea possono partecipare senza diritto di voto i membri del Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di corso di laurea delibera a maggioranza semplice degli intervenuti aventi diritto di voto. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. I consigli di corso di laurea:
a. esercitano le competenze in materia di promozione, organizzazione e gestione dell'attivita' didattica e di ricerca;
b. forniscono parere in merito alla programmazione e organizzazione delle attivita' didattiche, in conformita' con le deliberazioni del consiglio di amministrazione, del Senato accademico e del Consiglio di facolta';
c. formulano proposte per la parte di competenza in ordine al regolamento didattico di Ateneo;
d. formulano proposte in ordine alla determinazione del numero massimo degli studenti da ammettere ai corsi e alle relative modalita' di ammissione.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti
e revisione contabile del bilancio

1. La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e' affidata ad un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. La loro nomina spetta al presidente del consiglio di amministrazione su delibera del consiglio stesso. Il presidente del Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal presidente del consiglio di amministrazione.
2. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. La revisione contabile del bilancio dell'Universita' e' affidata a societa' iscritta nell'apposito albo speciale tenuto dalla Consob.

Art. 18.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, secondo le modalita' previste dalla legge del 19 ottobre 1999, n. 370, provvede, in piena autonomia operativa, alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri di elevata qualificazione professionale, in prevalenza esterni all'Ateneo. La loro nomina spetta al consiglio di amministrazione su proposta del presidente del consiglio stesso. Il presidente del Nucleo di valutazione e' nominato dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

Art. 19.

Il Presidio di qualita' di Ateneo

1. Il Presidio di qualita' di Ateneo e' costituito con decreto rettorale ed e' composto da membri del personale docente, membri del personale tecnico-amministrativo e dalla rappresentanza studentesca.
E' membro di diritto il direttore amministrativo.
2. Il Presidio di qualita' di Ateneo opera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento di Ateneo sull'assicurazione della qualita'.

Art. 20.

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono nominate per ogni anno accademico con decreto del preside della facolta' d'intesa con il rettore e sono composte da un numero uguale di docenti e studenti.
2. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti hanno l'obiettivo di favorire il confronto con la componente studentesca. Nello svolgimento del loro lavoro esse possono formulare suggerimenti o proposte non vincolanti ai consigli di corso di laurea o di facolta'.

Art. 21.

Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di attuazione delle pari opportunita' e di tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria. Vigila sul rispetto del principio di non discriminazione.
2. La composizione del Comitato, le modalita' per l'esercizio dei poteri e le disposizioni per il suo funzionamento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, in aderenza alle previsioni contenute all'art. 21 della legge n. 183/2010.

Art. 22.

La Commissione ricerca di Ateneo

1. La Commissione ricerca di Ateneo e' preposta alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di ricerca dell'Ateneo, in coerenza con le indicazioni del consiglio di amministrazione e gestisce i fondi assegnati annualmente al Fondo per la ricerca scientifica di Ateneo (FRSA) in sede di bilancio preventivo.
2. La Commissione ricerca di Ateneo e' composta dal rettore, che la presiede, da un docente rappresentante per ciascuna facolta', dal delegato del rettore alla ricerca e da un membro delegato del consiglio di amministrazione.
3. La Commissione ricerca di Ateneo si riunisce periodicamente e delibera a maggioranza dei membri presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
4. L'attivita' della Commissione ricerca di Ateneo e' disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 23.

Commissione per la terza missione

1. La Commissione terza missione di Ateneo ha l'obiettivo di promuovere, favorire e supportare lo svolgimento di attivita' finalizzate a garantire il contributo dell'Ateneo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della societa' civile.
2. La Commissione terza missione e' composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, dal presidente dell'Istituto degli studi politici «San Pio V», dal rettore o suo delegato alla terza missione, da un docente rappresentante per ciascuna facolta' e dal rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione.
3. L'attivita' della Commissione terza missione e' disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 24.

Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere in merito parere conclusivo e vincolante nel rispetto del principio di tassativita'.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Il Collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, irroga la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
4. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 3 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
5. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione sottoscritta di soggetti interni o esterni all'Universita'. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le funzioni connesse, competono al decano dei professori ordinari dell'Ateneo. Non sono tenute in considerazione le segnalazioni anonime.
6. Il Collegio e' composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo.
7. I membri esterni e i loro supplenti sono designati, tra una rosa di nominativi proposti dal rettore, dal Senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni e i loro supplenti sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
8. I componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina sono nominati, con proprio decreto, dal rettore.
9. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del Collegio di disciplina ha una durata di quattro anni accademici, e salvo nei casi di non disponibilita' di altre persone della medesima categoria, non puo' essere rinnovato consecutivamente.
10. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, in composizione variabile secondo modalita' definite nel regolamento di Ateneo di cui al comma 11.
11. Le modalita' di funzionamento del Collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Sezione terza

Personale docente

Art. 25.

Personale docente dell'Ateneo

1. Gli insegnamenti sono impartiti dai professori di ruolo di prima e seconda fascia dell'Universita' nonche' dai ricercatori di ruolo. Sono altresi' impartiti da docenti incaricati per affidamento o supplenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Inoltre possono essere attribuiti dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione o del rettore, sentiti i presidi di facolta', incarichi di insegnamento, mediante contratti di diritto privato, a personalita' di alta qualificazione scientifica o professionale, anche di nazionalita' straniera.
3. Le modalita' di reclutamento dei professori e dei ricercatori di ruolo sono stabiliti, nel rispetto della legislazione vigente e del principio del merito e della valutazione comparativa, da apposito regolamento emanato dal consiglio di amministrazione sentito il parere del Senato accademico.
4. Le modalita' per l'attribuzione di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 26

Professori

1. ll ruolo dei professori dell'Universita' si articola in due fasce:
a. professori di prima fascia;
b. professori di seconda fascia.
2. Ai professori spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' statali.
3. Ai professori e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 27.

Ricercatori e ricercatori a tempo determinato

1. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, spetta il trattamento economico e di carriera non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai ricercatori di ruolo e a tempo determinato delle Universita' statali.
2. Ai ricercatori, e ai ricercatori a tempo determinato, e' assicurato il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il corrispondente personale statale.

Art. 28.

Stato giuridico

1. Per quanto attiene allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con il presente statuto e con la natura non statale della Universita' degli studi internazionali di Roma, le disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali.
2. I ruoli organici possono essere modificati con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Sezione quarta

Ordinamento didattico

Art. 29.

Facolta' e corsi di studio

1. L'Universita' e' costituita dalle seguenti facolta':
a. Facolta' di interpretariato e traduzione;
b. Facolta' di economia;
c. Facolta' di scienze della politica e delle dinamiche psico-sociali.
I relativi ordinamenti degli studi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo conformemente alle vigenti norme sugli ordinamenti didattici universitari.
2. L'Universita' puo' istituire, in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, nuove facolta' e corsi di laurea. Le procedure che attengono alla approvazione dei relativi ordinamenti didattici sono stabilite dal regolamento didattico di Ateneo.
3. L'Universita' puo' altresi' istituire corsi di formazione compresi quelli previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Sezione quinta

Gli studenti

Art. 30.

Studenti

1. Gli studenti partecipano alla vita dell'Universita' secondo le norme del presente statuto ed eleggono i loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facolta' e nei consigli di corso di laurea. Il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione puo' essere invitato a partecipare al Senato accademico qualora all'ordine del giorno siano presenti argomenti di prioritario interesse per gli studenti.
2. E' inoltre prevista una rappresentanza studentesca nel Presidio di qualita' di Ateneo, nelle commissioni paritetiche docenti-studenti, nei gruppi di Gestione della qualita' dei singoli corsi di studio e nel Comitato unico per le pari opportunita'.
3. Il rappresentante degli studenti in consiglio di amministrazione partecipa alle riunioni della Commissione terza missione.
4. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera degli studenti attraverso forme di collaborazione per attivita' connesse ai servizi dell'Ateneo.
5. I diritti e i doveri degli studenti sono definiti dalla legislazione vigente in materia, dal codice etico di Ateneo e dal regolamento di disciplina.

Art. 31.

Difensore civico

1. Il consiglio di amministrazione valuta l'istituzione della figura del difensore civico con compiti di garanzia e tutela dei diritti degli studenti.
2. Il difensore civico e' nominato dal presidente del consiglio di amministrazione e dura in carica tre anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.

Sezione sesta

Organizzazione e gestione amministrativa

Art. 32.

Strutture dell'Ateneo

1. Le strutture didattiche di ricerca e di servizio dell'Ateneo e le altre strutture sono istituite e regolamentate dal consiglio di amministrazione secondo le procedure definite dal regolamento generale di Ateneo.
2. Le strutture didattiche e scientifiche promuovono le proprie attivita' in linea con le indicazioni definite dal Senato accademico e dalla Commissione ricerca.

Art. 33.

Risorse finanziarie

1. Al finanziamento dell'Universita' sono destinati tasse e contributi versati dagli studenti per attivita' di formazione UNINT di qualunque natura, i proventi di attivita' e progetti di ricerca, formazione e cooperazione nonche' tutti i beni, i contributi e i fondi che saranno ad essa devoluti a qualunque titolo.
2. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un Istituto di credito di notoria solidita' scelto dal consiglio di amministrazione, in conformita' a quanto previsto dal regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 34.

Bilanci

Il consiglio di amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il bilancio consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.

Art. 35.

Regolamento generale di
amministrazione, finanza e contabilita'

Il regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita' disciplina i criteri della gestione e delle relative procedure amministrative e finanziarie nonche' le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficacia nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresi' le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'Universita' e l'amministrazione del patrimonio.

Art. 36

Personale tecnico-amministrativo

Le modalita' di reclutamento, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, dirigente e del direttore amministrativo dell'Universita' nonche' l'ordinamento dei relativi servizi, sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 37

Codice etico

La UNINT adotta il codice etico che, secondo le modalita' previste dalla legge n. 240/2010, determina i valori fondamentali dell'Universita', promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'Ateneo, dettando le regole di condotta nel suo ambito. Le norme del codice rispondono ai criteri e ai limiti richiamati dal comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010.
Il codice etico e' approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

Art. 38.

Norma transitoria e finale

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente statuto con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decadono, salvo l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, gli organi universitari, accademici e di controllo, per i quali siano intervenute, con la presente versione dello statuto, modifiche al testo previgente inerenti la composizione degli stessi.
Successivamente alla sua entrata in vigore, il consiglio di amministrazione procede, anche singolarmente, alle conseguenti nomine con le nuove modalita' previste dal presente statuto.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2019

Il presidente del consiglio
di amministrazione
Bisogni