Gazzetta n. 82 del 6 aprile 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Slaner».


Estratto determina AAM/AIC n. 69/2019 del 19 marzo 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SLANER nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare AIC: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA) - Italia; codice fiscale n. 03696500655.
Confezioni:
«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 1 flacone in LDPE da 5 ml - A.I.C. n. 044879017 (in base 10) 1BTM59 (in base 32);
«0,3% + 0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose in LDPE da 0,25 ml - A.I.C. n. 044879029 (in base 10) 1BTM5P (in base 32).
Validita' prodotto integro: 2 anni.
Forma farmaceutica: collirio, soluzione.
Condizioni particolari di conservazione:
conservare a temperatura inferiore a 30°C;
conservare nel contenitore originale; «Slaner» deve essere tenuto al riparo dalla luce.
Composizione:
Principi attivi: netilmicina solfato 4,55 mg (pari a 3,00 mg di netilmicina) e desametasone sodio fosfato 1,32 mg (pari a 1,00 mg di desametasone);
Eccipienti: sodio citrato, sodio diidrogeno fosfato diidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.
Responsabile del rilascio dei lotti: Genetic S.p.a., Contrada Canfora - 84084 Fisciano (SA).

Indicazioni terapeutiche

«Slaner» e' indicato negli stati infiammatori del segmento anteriore dell'occhio, post-operatori e non, in presenza o a rischio di infezione batterica.
Quando si prescrive «Slaner», occorre tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato di agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':
Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
RR: Il medicinale e' soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.