Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 26 marzo 2019
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Veneto.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 507 e seguenti dove e' stabilito, tra l'altro che: «Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalita': a) interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attivita' e' limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;»
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalita' di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 12 novembre 2018, recante disposizioni applicative di cui all'art. 6 comma 1 del decreto interministeriale 13 marzo 2018 Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sopra citato;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto direttoriale 14 settembre 2018, rubricata al n. SA.51808(2018/XA);
Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria di eccezionalita' dell'infezione dell'epizoozia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 96 del 5 febbraio 2019:
influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' dell'epizoozia influenza
aviaria

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni avicole nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni;
Padova: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di: Abano Terme, Albignasego, Sant'Urbano, Vo', Piove di Sacco.
Rovigo: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), nel territorio del Comune di: Porto Viro.
Treviso: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di: Riese Pio X, Vazzola, Castelfranco Veneto;
Venezia: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Mira, San Dona' di Piave;
Verona: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di: Albaredo D'Adige, Angiari, Cazzano di Tramigna, Cologna Veneta, Erbe', Gazzo Veronese, Nogara, San Bonifacio, San Martino Buon Albergo, Ronco all'Adige, San Pietro di Morubio;
Vicenza: infezioni epizootiche di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di: Pojana Maggiore, Campiglia dei Berici.
2. La dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi sopra richiamati si intende estesa anche alle zone di sorveglianza e protezione, o comunque di ulteriore restrizione, individuate a seguito dell'accertamento del focolaio dalle competenti autorita' sanitarie regionali e nazionali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2019

Il Ministro: Centinaio