Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 gennaio 2019
Campionatura del controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento di attuazione della predetta legge di contabilita';
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 marzo 2004 con il quale e' stato previsto il «controllo a campione» per i rendiconti di contabilita' ordinaria;
Visto il decreto Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2005 con il quale e' stata estesa la facolta' del «controllo a campione», di cui al predetto decreto del 10 marzo 2004, anche ai rendiconti di contabilita' speciale dei capitoli concernenti le spese di funzionamento;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica, e successive modificazioni e integrazioni adottate con legge 7 aprile 2011, n. 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante la riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d) in materia di atti del personale statale in servizio, sottoposti a controllo preventivo, nonche' il capo II relativo agli atti sottoposti a controllo successivo;
Visto l'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che ha apportato modifiche al sistema dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 11 ed ha introdotto gli articoli 13-bis e 14-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il quale prevede che il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del medesimo decreto legislativo, nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) dell'art. 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29 che ha sostituito l'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevedendo il controllo concomitante per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), del medesimo art. 11, fermo restando l'obbligo di rendicontazione, da svolgersi secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che ha modificato il secondo periodo dell'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, introducendo la nuova tipologia di «controllo contabile» , da svolgersi con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle sopracitate disposizioni, anche al fine di razionalizzare e semplificare le attivita' e le procedure del controllo di regolarita' amministrativa e contabile, assicurando altresi' l'efficacia del controllo, secondo quanto previsto dall'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Decreta:

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, lettere a), b), c), dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato di cui alla lettera e-bis), del medesimo art. 11, comma 1, nonche' dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' esercitato dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie territoriali dello Stato, che costituiscono il sistema delle ragionerie.
2. Il controllo successivo puo' essere esercitato secondo un programma elaborato dagli uffici di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti con il presente decreto.
3. Nulla e' innovato in materia di controllo preventivo di cui al titolo II, capo I del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in particolare per le tipologie di atti in materia di personale di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), assoggettati al controllo preventivo come atti presupposto dei pagamenti delle competenze fisse ed accessorie al personale statale in servizio, oggetto del presente decreto.
 
Art. 2

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

1. Sono assoggettati al controllo successivo i rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria o speciale, secondo un programma di controllo che includa una percentuale non inferiore al 30% dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze. I rendiconti presentati oltre i termini previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011 sono necessariamente inclusi nei programmi di controllo e concorrono a costituire la predetta percentuale.
2. I funzionari delegati rendono disponibili agli uffici di controllo i rendiconti telematici con la documentazione giustificativa delle spese; ove la rendicontazione non sia dematerializzata, i funzionari delegati trasmettono agli uffici di controllo unicamente i frontespizi dei rendiconti, trattenendo la documentazione giustificativa delle spese da trasmettere qualora il rendiconto sia inserito nel programma di controllo.
3. Al fine di individuare i rendiconti da includere nel programma di controllo si tiene conto dei seguenti criteri:
a) rilevanza delle irregolarita' riscontrate nell'esame dei rendiconti dei precedenti esercizi finanziari o in occasione delle verifiche alla cassa ed alle scritture dei funzionari delegati di cui agli articoli 29 e 58 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ed agli articoli 161 e 167 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) elevato importo complessivo delle somme gestite dal funzionario delegato;
c) tipologia della spesa, posto che il controllo a campione puo' essere esercitato solo sui rendiconti relativi ai capitoli di spese di funzionamento.
4. L'Ufficio di controllo predispone il programma individuando i funzionari delegati, i capitoli di spesa o le gestioni da assoggettare al controllo, e lo comunica all'amministrazione titolare della spesa e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza. Il programma puo' essere integrato dall'ufficio di controllo con la medesima procedura.
5. Gli uffici di controllo esaminano i rendiconti nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 123/2011, verificando la regolarita' amministrativa e contabile degli ordinativi secondari di spesa, nonche' dei pagamenti effettuati in contanti previa emissione dei buoni di prelevamento, e la relativa documentazione.
6. E' in facolta' degli uffici di controllo limitare l'esame di dettaglio degli ordinativi secondari relativi alle spese di carattere ricorrente e di funzionamento.
7. I frontespizi dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo sono registrati e discaricati con l'annotazione: «Rendiconto non incluso nel programma di controllo» entro i termini previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
8. Sono necessariamente inclusi nel programma di controllo i rendiconti di gestioni per i quali si e' verificata, nel corso del relativo esercizio finanziario, la sostituzione del funzionario delegato.
9. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei rendiconti inizialmente non inclusi nel programma di controllo, previa comunicazione al funzionario delegato dell'integrazione al programma, nel rispetto del termine previsto dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 123/2011.
10. Sono assoggettati al controllo sistematico e generalizzato i rendiconti delle spese di giustizia, dei fondi rotativi autorizzati dalla legge e i rendiconti delle spese per il reintegro delle disponibilita' dei fondi scorta di cui all'art. 13-ter del decreto legislativo n. 123/2011.
 
Art. 3

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
lettera b) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123)

1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, resi dai commissari delegati di protezione civile, titolari di contabilita' speciale, o da ogni altro soggetto gestore e' sistematico e generalizzato.
2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto.
 
Art. 4

Controllo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1,
lettera c) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

1. Il controllo successivo dei rendiconti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 123/2011, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma, ove sia competente un ufficio del sistema delle ragionerie, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 11, e' sistematico e generalizzato.
2. Si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto.
 
Art. 5
Controllo degli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 11,
comma 1, lettera e-bis, decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
e criteri per l'elaborazione del programma di controllo.

1. Gli ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico dello Stato, erogate con le modalita' di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono assoggettati al controllo successivo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis, del decreto legislativo n. 123/2011, secondo il riparto delle competenze stabilito dall'art. 3 del medesimo decreto legislativo.
2. Ai fini del controllo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ottemperano a quanto stabilito dall'art. 11, comma 3-ter), del decreto legislativo n. 123/2011, mediante la messa a disposizione della rendicontazione riepilogativa dei pagamenti effettuati nell'anno, come risultanti dai sistemi informatici. Tale riepilogo, che ha funzione strumentale all'individuazione delle posizioni stipendiali oggetto di controllo di regolarita' amministrativa e contabile, e' reso dall'amministrazione centrale o periferica che ha disposto la spesa, ovvero dall'amministrazione centrale anche per conto delle proprie articolazioni periferiche e deve contenere gli elementi previsti dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 123/2011.
3. Sulla base dei dati resi disponibili ai sensi del comma 2, il competente ufficio di controllo seleziona le tipologie di competenze fisse e accessorie da controllare, distintamente per ciascuna categoria di personale, secondo un programma che assicuri la significativita' del campione controllato, il quale, in ogni caso, non potra' essere inferiore ad una soglia minima di posizioni stipendiali verificate, da stabilirsi, a cura dei medesimi uffici, in relazione al numero dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario ed alla rilevanza degli importi pagati, tenendo altresi' conto delle risorse umane disponibili.
4. Sono assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti degli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale a titolo di remunerazione della retribuzione di risultato.
5. Sono, inoltre, assoggettati a controllo sistematico e generalizzato i pagamenti emessi sulla base di provvedimenti riguardo ai quali, in sede di controllo preventivo, sono state riscontrate irregolarita' con maggiore frequenza, nonche' quelli che hanno registrato rilevanti variazioni in corso d'anno.
6. Non sono inseriti nel programma di controllo successivo i pagamenti derivanti dalle tipologie di atti gia' assoggettati a controllo concomitante, ai sensi degli articoli 7 e 8.
7. In relazione alle tipologie di pagamento ed alle posizioni stipendiali inserite nel programma di controllo, puo' essere richiesto all'amministrazione che ha disposto la spesa ogni documento, atto presupposto o chiarimento, ritenuti necessari, con l'obbligo per l'amministrazione di corrispondere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni provvedono, se del caso, al recupero delle somme non dovute, dandone notizia agli uffici di controllo, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile.
9. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.
10. Il procedimento di controllo e' disciplinato dall'art. 14-bis del decreto legislativo n. 123/2011.
 
Art. 6
Controllo concomitante delle gestioni di commissari delegati o
commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123.

1. Gli uffici di controllo possono svolgere controlli di tipo concomitante, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo art. 11, secondo i criteri e le modalita' stabilite nel presente decreto, fermo restando l'obbligo di rendicontazione.
2. l'ufficio di controllo puo' predisporre un programma di controllo concomitante annuale riguardante le gestioni di commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) del citato decreto legislativo n. 123/2011 e lo trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, per il preventivo assenso.
3. Nel programma sono individuate le gestioni interessate al controllo concomitante.
4. Ricevuto l'assenso, l'ufficio di controllo comunica al soggetto gestore l'attivazione del controllo concomitante di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
5. Il controllo concomitante viene effettuato prioritariamente in relazione agli atti di particolare rilevanza e complessita', facenti parte di gestioni non rendicontate alle scadenze prescritte, di gestioni che in esercizi precedenti hanno presentato irregolarita' o di gestioni relative alla realizzazione di specifici interventi o progetti non conclusi nei termini prestabiliti.
6. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria esperita dagli uffici di controllo presso i titolari delle gestioni assoggettate al controllo, intesa ad acquisire copia della documentazione di spesa e degli atti presupposto.
7. In esito al controllo concomitante, nei casi in cui siano riscontrate irregolarita' amministrative e contabili, fermi restando gli obblighi di segnalazione o denuncia ai competenti organi ove siano ravvisati illeciti penali o ipotesi di danno erariale, l'ufficio di controllo redige apposita relazione all'amministrazione che ha messo a disposizione le risorse, all'amministrazione vigilante e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonche' alla competente sezione regionale della Corte dei conti.
 
Art. 7
Criteri per l'elaborazione del programma di controllo concomitante
dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera
e-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

1. L'ufficio di controllo puo' predisporre un programma di controllo concomitante annuale ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dei pagamenti effettuati ai sensi dello stesso art. 11, comma 1, lettera e-bis).
2. Il programma di controllo concomitante puo' essere predisposto per i pagamenti derivanti dalle seguenti tipologie di atti:
a) liquidazione emolumenti corrisposti al personale non dirigenziale a titolo di remunerazione della produttivita';
b) liquidazione compensi per lavoro straordinario;
c) liquidazione ore eccedenti al personale del comparto scuola;
d) comandi nell'ambito delle funzioni centrali;
e) sanzioni pecuniarie derivanti da procedimenti disciplinari;
f) decurtazioni stipendiali a vario titolo.
3. Il programma individua le tipologie di atti interessati al controllo concomitante.
4. Nel programma sono inclusi i pagamenti e gli atti presupposto relativi a tipologie di provvedimenti riguardo ai quali sono state riscontrate irregolarita' nei precedenti esercizi. E' in facolta' degli uffici di controllo procedere anche all'esame dei pagamenti inizialmente non inclusi nei programmi di controllo, previo aggiornamento del programma di controllo precedentemente adottato.
5. Il programma di controllo concomitante viene comunicato all'Amministrazione contestualmente alla sua emanazione.
 
Art. 8
Modalita' di svolgimento del controllo concomitante dei pagamenti
effettuati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera e-bis), del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

1. Gli atti da sottoporre a controllo concomitante sono individuati a seguito di apposita istruttoria presso l'amministrazione controllata, intesa ad acquisire gli atti presupposto dei pagamenti di cui all'art. 7, comma 2.
2. L'amministrazione fornisce, entro trenta giorni, ogni documento o atto presupposto richiesto dall'ufficio di controllo.
3. Nel caso in cui i pagamenti assoggettati al controllo risultino regolari, l'ufficio di controllo informa l'amministrazione dell'avvenuto controllo con esito positivo.
4. Ove riscontri irregolarita' l'ufficio di controllo formula osservazioni. Si applica la disposizione del comma 3 dell'art. 14-bis del decreto legislativo n. 123/2011.
5. Sulla base delle osservazioni ricevute, le amministrazioni titolari della spesa forniscono riscontro, ovvero comunicano le motivazioni per le quali ritengono di non conformarsi alle osservazioni di regolarita' amministrativa e contabile. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14-bis del decreto legislativo n. 123/2011.
6. Il controllo concomitante deve concludersi entro l'esercizio finanziario di riferimento.
 
Art. 9
Controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e modalita' di
svolgimento.

1. L'ufficio competente al controllo contabile dei rendiconti di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' individuato secondo i criteri di riparto delle competenze di controllo di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 123/2011, in considerazione dell'amministrazione dello Stato che mette a disposizione i fondi al Commissario di Governo e della sede del medesimo.
2. Il controllo di regolarita' contabile sui rendiconti resi da funzionari e commissari delegati, commissari di Governo o in qualunque modo denominati, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizzati alla gestione di fondi statali, titolari di contabilita' speciali per la realizzazione di interventi, programmi e progetti o per lo svolgimento di particolari attivita', di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, si svolge attraverso l'esame e la verifica delle risultanze contabili esposte nel frontespizio del rendiconto con le movimentazioni del conto di tesoreria e di ogni altro conto eventualmente autorizzato, nel seguente dettaglio:
a) verifica della corrispondenza degli importi complessivi per singola tipologia di entrata e di spesa con il totale generale e verifica della quadratura con le somme riportate nei prospetti analitici allegati;
b) verifica della corrispondenza tra la disponibilita' di cassa al 31 dicembre, riportata nel frontespizio del rendiconto, ed il saldo del conto di tesoreria o di altro conto bancario dedicato, alla medesima data;
c) esame dei prospetti analitici allegati, verifica della corrispondenza tra le operazioni di incasso e pagamento, con le corrispondenti operazioni risultanti dagli estratti conto di tesoreria e di ogni altro conto bancario o postale dedicato; verifica della corretta imputazione delle predette operazioni di incasso/pagamento alle pertinenti voci di entrata o di spesa.
 
Art. 10
Criteri per l'elaborazione del programma di controllo contabile dei
rendiconti di cui all'art. 9

1. La verifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), puo' essere svolta secondo un programma elaborato dal competente ufficio di controllo ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Il programma di controllo e' definito con provvedimento del direttore dell'Ufficio di controllo competente e deve essere rappresentativo di ciascuna tipologia di entrata e di spesa nonche' della loro significativita' in termini quantitativi, nell'ambito dell'importo complessivo del rendiconto.
3. Il campione e' adottato sulla base dei seguenti criteri:
a) individuazione di fasce di importo per ogni tipologia di entrata e di spesa con riferimento alle quali, in ragione della maggiore rilevanza, deve essere prevista una maggiore percentuale di atti da controllare, fermo restando il limite minimo di controllo di un numero di operazioni che rappresentino almeno il 10 per cento dell'ammontare delle entrate e delle spese di ciascuna tipologia e deve rappresentare almeno il 25% delle spese complessivamente esposte nel rendiconto;
b) individuazione per ogni tipologia di entrata o di spesa del numero di operazioni da sottoporre a controllo, nel rispetto dei criteri contenuti nella lettera a), con successiva estrazione casuale tra le operazioni riportate in ciascun rendiconto;
4. Il programma controllo, adottato nel rispetto delle precedenti disposizioni, e' comunicato ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo responsabili delle spese, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e, per conoscenza, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza.
 
Art. 11

Comunicazione degli esiti del controllo
contabile dei rendiconti di cui all'art. 9

1. In caso di superamento con esito positivo del controllo contabile, l'ufficio di controllo rilascia il visto di regolarita' contabile sul frontespizio del rendiconto.
2. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarita', l'ufficio di controllo invia al Commissario di Governo una nota di osservazione o una richiesta di chiarimenti, alle quali il Commissario deve rispondere nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora il Commissario di Governo non fornisca riscontro alle richieste dell'ufficio di controllo o le controdeduzioni rese non siano idonee a superare i rilievi formulati, il controllo si conclude con il mancato visto di regolarita' contabile.
3. Gli esiti del controllo sono comunicati ai funzionari, ai commissari delegati o ai commissari di Governo, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'ISTAT e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
 
Art. 12

Disposizioni varie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali del 10 marzo 2004 e del 4 agosto 2005 citati nelle premesse.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2019

Il Ministro: Tria

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2019 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 89