Gazzetta n. 84 del 9 aprile 2019 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 75 del 29 marzo 2019), recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.».

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Reddito di cittadinanza

1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu' componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta' delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. La Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al predetto requisito anagrafico.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«Art. 12 (Interventi in materia previdenziale). - 1. I
soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto
all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli
uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato
ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive
modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del
pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici
ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla
decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano
le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti
requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al
pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e
integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma
1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di
pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di
maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola si applicano
le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
I soggetti di cui al presente comma che maturano i
previsti requisiti per il diritto al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica conseguono il
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con
un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione
dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo
periodo del presente comma per coloro che maturano i
requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che
maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio
2014, fermo restando per il personale del comparto scuola
quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 2 febbraio 2006,
n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti
pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano
le medesime decorrenze previste per i trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di
pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti di accesso al
pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal
1º gennaio 2011.".
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il
periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che
maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento
pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di
lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo
abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiungimento di limite di eta'.
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso
al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al
comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30
aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del
presente decreto, sono titolari di prestazione
straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da a) a c) del comma 5, ancorche' maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º
gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle
prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime
lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in
via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la
concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del
reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente
articolo e in ogni caso per una durata non superiore al
periodo di tempo intercorrente tra la data computata con
riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei
trattamenti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto e la data della
decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo.
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio, sulla base della data di
cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di
pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5
che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011,
del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima
della data di entrata in vigore del presente decreto.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto
Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti
pubblici attraverso il contenimento della dinamica della
spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di
stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il
riconoscimento dell'indennita' di buonuscita,
dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine
rapporto e di ogni altra indennita' equipollente
corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a
seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e'
effettuato:
a) in un unico importo annuale se l'ammontare
complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a
50.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente superiore a 50.000 euro ma
inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale e' pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale
e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo
della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 100.000
euro, in tal caso il primo importo annuale e' pari a 50.000
euro, il secondo importo annuale e' pari a 50.000 euro e il
terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di determinazione della prima scadenza utile per
il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7
ovvero del primo importo annuale, con conseguente
riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale,
rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal
riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano
in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai
collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta'
entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle
prestazioni derivanti dalle domande di cessazione
dall'impiego presentate prima della data di entrata in
vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo
che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di
cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa.
All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente
comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
10.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome,
per le quali opera il principio di assoggettamento
all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono
quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti,
dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono
iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1,
comma 208, legge n. 662/1996 i rapporti di lavoro per i
quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
12.
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2,
del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento
degli istituti pensionistici e delle relative procedure di
adeguamento dei parametri connessi agli andamenti
demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013 i requisiti di
eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i
requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il
conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito
anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65
anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica devono essere
aggiornati a cadenza triennale con decreto direttoriale del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni
aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto
direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto
aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di
cui al comma 12-ter.
12-ter. A partire dall'anno 2011 l'ISTAT rende
annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno
medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio
precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a
65 anni in riferimento alla media della popolazione
residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma
12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo
stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono aggiornati
incrementando i requisiti in vigore in misura pari
all'incremento della predetta speranza di vita accertato
dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede
di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni
caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non
viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta
speranza di vita. In caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al
decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina
moltiplicando la parte decimale dell'incremento della
speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';
b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita'
contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente
incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento
rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di
frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con
arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti
di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa
vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche'
la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico rispetto alla data di maturazione dei
requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente
articolo.
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento
indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto
direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto
dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni
pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui
all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n.
1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato
l'adeguamento dei requisiti. Resta fermo che l'adeguamento
di cui al presente comma non opera in relazione al
requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il
raggiungimento di tale limite di eta'.
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei
requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con
riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il
predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale
determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali
valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma
11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo
periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a
valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta
procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata
legge n. 335 del 1995.
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella
causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: 'A decorrere dal 1º gennaio 2010, per le predette
lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui
al primo periodo del presente comma e il requisito
anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono incrementati di un anno.
Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati
di quattro anni dal 1º gennaio 2012 ai fini del
raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano
ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del
trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti
relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti
anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano
maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di
anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31
dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta
data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente
di appartenenza la certificazione di tale diritto";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1
confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a
politiche sociali e familiari con particolare attenzione
alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a
tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata
di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di
euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012,
392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro
nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542
milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro
nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292
milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020".
12-septies. A decorrere dal 1º luglio 2010 alle
ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della
medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti
e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
184.
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma
12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei
casi di trasferimento della posizione assicurativa dal
Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale
per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private
al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato
l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione
le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli
interessati in data anteriore al 1º luglio 2010.
12-novies. A decorrere dal 1º luglio 2010 si applicano
le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi
di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di
previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di
telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E'
abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n.
1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della
legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il
trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in
epoca antecedente al 1º luglio 2010.
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7
luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto
ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle
seguenti: "come successivamente adeguati in base alla
normativa vigente".
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni
normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40
della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo
stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere
utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di
avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari
2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il
finanziamento degli istituti di cui al comma 1
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono
complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni
di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo,
che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al
bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a
30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono
alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non
applicazione del predetto aumento contributivo nella misura
prevista.»
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente
la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 gennaio 2014, n. 19.
 
Allegato A

(Art. 7, comma 15-ter)
Dati anagrafici aziende/datori di lavoro Dati contenuti nel «Fascicolo elettronico aziendale»
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione separata»
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione autonoma artigiani»
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione commercianti»
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla «Gestione agricoltura»
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilita', di contratti di solidarieta'
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilita', di contratti di solidarieta', di prestazioni previdenziali per malattia, maternita' e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito.
 
Art. 2

Beneficiari

1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita' consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), e' sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente
la cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino
dell'Unione un'unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione
dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata
al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste
dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21
anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b);
c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel
quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di
esercitare il diritto di libera circolazione o di
soggiorno.».
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
«Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a minorenni). -
1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni
sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non
convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro
genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona
diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona
diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni
periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potesta' sui
figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del
codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla
residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o
dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi ed
economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai
componenti minorenni, in presenza di genitori non
conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato di una componente
aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
del genitore non convivente, secondo le modalita' di cui
all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante
del presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 1 del Decreto
Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate
alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di
qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione
destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial
yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del
presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri,
misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di
stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT,
ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con
scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata
secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza
fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui
alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni
unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro
metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/
ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero 100 TSL,
costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita'
con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi
ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci
metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla
lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto
con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che
utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto
d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a
essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o
inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.».
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
«Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo familiare
del richiedente e' costituito dai soggetti componenti la
famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine,
identificata di comune accordo la residenza familiare, il
coniuge con residenza anagrafica diversa e' attratto ai
fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza
anagrafica coincide con quella familiare. In caso di
mancato accordo, la residenza familiare e' individuata
nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una
residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior
durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini del presente
decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica
costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei
seguenti casi:
a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale
o e' intervenuta l'omologazione della separazione
consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di
procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la
separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza e' consentita a
seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui
all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla
potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi
dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si e' verificato uno dei casi di cui
all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita'
competente in materia di servizi sociali.
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive. Il minore che
si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo
familiare dell'affidatario, ancorche' risulti nella
famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento
temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e' considerato
nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta' del
genitore affidatario di considerarlo parte del proprio
nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato
presso comunita' e' considerato nucleo familiare a se'
stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e
non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei
genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei
familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei
genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante,
salvo che debba essere considerato componente del nucleo
familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio
minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui
conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima
convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio
minorenne, quest'ultimo e' considerato componente dello
stesso nucleo familiare del genitore.".
- Si riporta l'articolo 3 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 3 ((R) Soggetti). - 1. Le disposizioni del
presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa'
di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in
Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli
stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita'
all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle
conseguenze penali della produzione di atti o documenti non
veritieri.».
- Si riporta l'articolo 2 del Decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286):
«Art. 2 (Rapporti con la pubblica amministrazione). -
1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli
stati, fatti e qualita' personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
2. Gli stati, fatti, e qualita' personali diversi da
quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorita' dello Stato estero, legalizzati ai sensi
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorita'
consolari italiane e corredati di traduzione in lingua
italiana, di cui l'autorita' consolare italiana attesta la
conformita' all'originale. Sono fatte salve le diverse
disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato
che la produzione di atti o documenti non veritieri e'
prevista come reato dalla legge italiana e determina gli
effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico.
2-bis. Ove gli stati, fatti e qualita' personali di cui
al comma 1 non possono essere documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati da competenti
autorita' straniere, in ragione della mancanza di una
autorita' riconosciuta o della presunta inaffidabilita' dei
documenti, rilasciati dall'autorita' locale, rilevata anche
in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi
della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003,
le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati.».
- Si riporta l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 2 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013:
«Art. 4 (Indicatore della situazione reddituale). -
(Omissis).
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare
e' ottenuto sommando le seguenti componenti:
a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a
ritenuta a titolo d'imposta;
c) ogni altra componente reddituale esente da
imposta, nonche' i redditi da lavoro dipendente prestato
all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in
base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
d) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte
anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo
alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va
assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP,
al netto dei costi del personale a qualunque titolo
utilizzato;
e) assegni per il mantenimento di figli
effettivamente percepiti;
f) trattamenti assistenziali, previdenziali e
indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo
percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano
gia' inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera
a);
g) redditi fondiari relativi ai beni non locati
soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta
disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui
alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si
assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito
agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per
cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi
relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla
disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati
all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non
indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a),
comma 1, del presente articolo, assumendo la base
imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
h) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie,
determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo
del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato
all'articolo 5 con la sola esclusione dei depositi e conti
correnti bancari e postali, di cui al medesimo articolo 5,
comma 4, lettera a), il tasso di rendimento medio annuo dei
titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso
di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un
punto percentuale;
i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel
paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo,
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE),
convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre
dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve
essere sottratto fino a concorrenza:
a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in
seguito alla separazione legale ed effettiva o allo
scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio come indicato nel provvedimento
dell'autorita' giudiziaria. Nell'importo devono essere
considerati gli assegni destinati al mantenimento dei
figli;
b) l'importo degli assegni periodici effettivamente
corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con
l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano
coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e non
vi sia provvedimento dell'autorita' giudiziaria che ne
stabilisce l'importo;
c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese
sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani
guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato
dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione
dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione
d'imposta, nonche' le spese mediche e di assistenza
specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei
redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la
deduzione dal reddito complessivo;
d) l'importo dei redditi agrari relativi alle
attivita' indicate dall'articolo 2135 del codice civile
svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori
agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla
presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei
redditi da lavoro dipendente, nonche' degli altri redditi
da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
cento dei redditi medesimi;
f) fino ad un massimo di 1.000 euro e
alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una
quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito
complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonche' dei
trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per
cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo,
come determinata ai sensi dei commi precedenti, si
sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o
franchigie riferite al nucleo familiare:
a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione
in locazione, il valore del canone annuo previsto nel
contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli
estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a
concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per
ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione
e' alternativa a quella per i nuclei residenti in
abitazione di proprieta', di cui all'articolo 5, comma 2;
b) nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta,
inclusiva dei contributi versati, per collaboratori
domestici e addetti all'assistenza personale, come
risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata
all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2,
lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3,
lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti
beneficiaria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale
possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel
caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti
fornitori, purche' sia conservata ed esibita a richiesta
idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la
tipologia di servizio fornita;
c) alternativamente a quanto previsto alla lettera
b), nel caso del nucleo facciano parte persone non
autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero
presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria,
l'ammontare della retta versata per l'ospitalita'
alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6,
comma 3, lettera a);
d) nel caso del nucleo facciano parte:
1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
esse, una franchigia pari ad 4.000 euro, incrementate a
5.500 se minorenni;
2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a
7.500 se minorenni;
3) persone non autosufficienti, per ciascuna di
esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a
9.500 se minorenni.
Le franchigie di cui alla presente lettera possono
essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal
valore dell'ISE.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 125 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2015):
«125. Al fine di incentivare la natalita' e contribuire
alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e'
riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui
erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o
adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e'
corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta'
ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a
seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o
di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di
Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui
all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare
di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a
domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita',
nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del
genitore richiedente l'assegno sia in una condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito
ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non
superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui
al primo periodo del presente comma e' raddoppiato.».
- Si riporta l'articolo 24 del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta').
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, di seguito denominato
«SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le
informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni
indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale
alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di
intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con
i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia'
nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di
studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21
della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. I dati e le
informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS
e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione
applicativa, in forma individuale ma privi di ogni
riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di
cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al
comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta
ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo
dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione
l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza
della tipologia, dell'organizzazione e delle
caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
i servizi territoriali residenziali per le fragilita',
anche nella forma di accreditamento e autorizzazione,
nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono
raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e
delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono
identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di
cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca
dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le
altre informazioni relative ai beneficiari del ReI
disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni
disponibili nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle
politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella
banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9,
comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei
sistemi informativi del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica con
riferimento ai dati sulla frequenza e il successo
scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente
comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste
al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati
a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e
dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e
quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende
disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal
medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono
agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riportano gli articoli 1 e 15, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.»
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione). - 1. In attesa degli
interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7,
lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via
sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015
e sino al 31 dicembre 2015, e' riconosciuta ai
collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto,
con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e
privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente
la propria occupazione, una indennita' di disoccupazione
mensile denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno tre mesi di
contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio
dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal
lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e
i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.».
 
Art. 3

Beneficio economico

1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e' pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa altresi' nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo. Il beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita' nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e' comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le altre modalita' attuative.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 34, terzo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601
(Disciplina delle agevolazioni tributarie):
«Art. 34 (Altre agevolazioni). - I sussidi corrisposti
dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei
percipienti.».
- Si riporta l'articolo 9-bis del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale):
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente. Tali comunicazioni sono
effettuate anche nel caso di lavoratori detenuti o
internati che prestano la loro attivita' all'interno degli
istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione
penitenziaria o di altri enti, pubblici o privati.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze
produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo' essere
effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare
entro il giorno antecedente al Servizio competente,
mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del
lavoratore e del datore di lavoro.
2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu'
operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo
datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante un'unica comunicazione contenente le generalita'
del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e
di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro
presunte e l'inquadramento contrattuale.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
e all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'articolo 5, comma 1, della citata
legge. Nei confronti del soggetto incaricato
dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova
applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento della
attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita'
e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di
missione per tutto il personale, di qualsiasi livello
coinvolto nell'attivita' formativa, si provvede a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15
giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si
perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per
coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai
citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e n. 487
del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
 
Art. 4

Patto per il lavoro e Patto
per l'inclusione sociale

1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studio, ferma restando per il componente con disabilita' interessato la possibilita' di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessita' specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a 65 anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilita' possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta' ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonche' i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche' siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche' siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.

5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticita' di cui al presente comma.
6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia' presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura.
7. I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato alle attivita' individuate nel Patto per il lavoro;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e' definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario;
d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione».
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini ISEE.
11. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche' siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta'. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario e' tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attivita' del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Riferimenti normativi

- Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per
il diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riportano gli articoli 19, 21, 20 e 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono
considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13,
la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla
definizione di cui al presente articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di
rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i
lavoratori dipendenti possono effettuare la registrazione
di cui al comma 1 dal momento della ricezione della
comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del
periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente comma i
lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di
registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono
assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di
valutarne il livello di occupabilita', secondo una
procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata
automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della
durata della disoccupazione e delle altre informazioni
raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione
come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le norme
nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che
condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di
disoccupazione si intendono riferite alla condizione di non
occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni l'ANPAL
consente alle amministrazioni pubbliche interessate
l'accesso ai dati essenziali per la verifica telematica
della condizione di non occupazione.»
«Art. 21 (Rafforzamento dei meccanismi di
condizionalita' e livelli essenziali delle prestazioni
relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito). - 1. La domanda di Assicurazione Sociale per
l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del
2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)
o Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui
agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22, e la domanda di indennita' di mobilita' di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, resa
dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di
immediata disponibilita', ed e' trasmessa dall'INPS
all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del
reddito di cui al comma 1, ancora privi di occupazione,
contattano i centri per l'impiego, con le modalita'
definite da questi, entro il termine di 15 giorni dalla
data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e,
in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro
il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2,
comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui
all'articolo 20.
3.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad
attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio
personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi
previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le
sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica
disciplina, il lavoratore che fruisce di benefici legati
allo stato di disoccupazione soggiace agli obblighi di cui
al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle
attivita' di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d),
previsti dal patto di servizio personalizzato, il
beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai
competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24
ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI), alla Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e
all'indennita' di mobilita', si applicano le seguenti
sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di
giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera
d), e di commi 2 e 6 del presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita',
in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda
mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime
conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di
giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima
mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione, in assenza di
giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai
sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e
dallo stato di disoccupazione.
8.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione
prodottasi ai sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23,
comma 4, non e' possibile una nuova registrazione prima che
siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai
commi 7 e 8, il centro per l'impiego adotta le relative
sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del
sistema informativo di cui all'articolo 13, all'ANPAL ed
all'INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede
a recuperare le somme indebite eventualmente erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di
decurtazione o decadenza della prestazione determina
responsabilita' disciplinare e contabile del funzionario
responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20
del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego
di cui al comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che
provvede ad istituire un apposito comitato, con la
partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse
non erogate in relazione a prestazioni oggetto di
provvedimenti di decurtazione o decadenza per il 50 per
cento al Fondo per le politiche attive di cui all'articolo
1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui
fanno capo i centri per l'impiego che hanno adottato i
relativi provvedimenti, per l'impiego in strumenti di
incentivazione del personale connessi al raggiungimento di
particolari obiettivi.»
«Art. 20 (Patto di servizio personalizzato). - 1. Allo
scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego,
con le modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla
data della dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1,
e, in mancanza, sono convocati dai centri per l'impiego,
entro il termine stabilito con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la stipula
di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i
seguenti elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle
attivita';
b) la definizione del profilo personale di
occupabilita' secondo le modalita' tecniche predisposte
dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che
devono essere compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il
responsabile delle attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro
e' dimostrata al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre
riportata la disponibilita' del richiedente alle seguenti
attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il
rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del
curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui
di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo
o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva
o di attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come
definite ai sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di
registrazione di cui all'articolo 19, comma 1, il
disoccupato che non sia stato convocato dai centri per
l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite posta
elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione
predisposta dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di
ricollocazione di cui all'articolo 23.»
«Art. 12 (Accreditamento dei servizi per il lavoro). -
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri
regimi di accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, secondo criteri
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti
principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo
svolgimento delle attivita' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale, di cui agli
articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita'
economica ed organizzativa, nonche' di esperienza
professionale degli operatori, in relazione ai compiti da
svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema
informativo di cui all'articolo 13 del presente decreto,
nonche' l'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a
garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi
per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di
accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei
soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno
di ricollocazione di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie
per il lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono
accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio
nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al
comma 1, nel quale vengono iscritte le agenzie per il
lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che intendono
operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del
2003, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma
1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonche' al comma 2 del
presente articolo, comporta automaticamente l'iscrizione
degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere d)
ed e) dell'articolo 4, comma 1.".
- Si riporta l'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25 (Offerta di lavoro congrua). - 1. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta
dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze
maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento
mediante mezzi di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento
rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese
precedente, da computare senza considerare l'eventuale
integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui
agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo
attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014 , ovvero, per i beneficiari di
Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per
cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo
individuo, inclusivo della componente ad integrazione del
reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione".
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e
seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014,
possono prevedere che le prestazioni integrative di cui
all'articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del
2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di
una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della
differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente
prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova
retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui
al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012,
n. 92.».
- Si riportano gli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017.
«Art. 5. (Punti per l'accesso al ReI e valutazione
multidimensionale). - 1. Nel rispetto delle modalita'
organizzative regionali e di confronto con le autonomie
locali, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di
cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI,
presso i quali in ogni ambito territoriale e' offerta
informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari
sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali
e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella
presentazione della richiesta del ReI. I punti per
l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si
coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla
regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che ne da' diffusione sul proprio sito
istituzionale.
2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei
familiari accedono previa valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare
e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei
fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche' dei fattori
ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono
oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimita' e sociali.
3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in
un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei
beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi
approfondito, laddove necessario in base alla condizione
del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul
possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e
4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine
di 25 giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i
punti per l'accesso o altra struttura all'uopo
identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con
il nucleo familiare, le successive scelte relative alla
definizione del progetto personalizzato. L'analisi
preliminare e' effettuata da operatori sociali
opportunamente identificati dai servizi competenti, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la
situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa
alla sola dimensione della situazione lavorativa, il
progetto personalizzato e' sostituito dal patto di
servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n.
150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai
sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per
ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non
occupato.
6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile
dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o
del programma e, in mancanza, contatta nel piu' breve tempo
consentito il competente centro per l'impiego, affinche'
gli interessati siano convocati e il patto di servizio
venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi
dalla data in cui e' stata effettuata l'analisi
preliminare. Entro il medesimo termine, il patto e'
comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale
per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della
erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un
operatore sociale identificato dal servizio sociale
competente e da altri operatori afferenti alla rete dei
servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a
seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a
seguito dell'analisi preliminare, con particolare
riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le
politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri
servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
valutazione di cui al presente comma. Le equipe
multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4,
disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe
multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5,
anche laddove, in esito all'analisi preliminare e
all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la
necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il
servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di
valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta
alla poverta', e previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono approvate linee guida per la definizione
degli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale.
10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e
la valutazione multidimensionale costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In esito alla
valutazione multidimensionale, e' definito un progetto
personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui
e' stata effettuata l'analisi preliminare. Entro lo stesso
termine, contestualmente alla sottoscrizione del progetto,
eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5,
la medesima sottoscrizione e' comunicata dagli ambiti
territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio
economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del
progetto, il ReI non e' erogato, fatto salvo quanto
previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25,
comma 2.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del
nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione
multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che
si intendono raggiungere in un percorso volto al
superamento della condizione di poverta', all'inserimento o
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e
servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio
economico connesso al ReI;
c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui
il beneficio economico e' condizionato, da parte dei
componenti il nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2,
lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e
devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i
cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei
sostegni attivati;
b) costituire l'esito di un processo di negoziazione
con i beneficiari, di cui si favorisce la piena
condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e
astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso
in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi
di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono
gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione,
sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle
altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella
valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono
accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari
del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I
sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in
maniera non generica con riferimento agli specifici
interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui
al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto
personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi
responsabili del progetto; di norma la frequenza e'
mensile, se non diversamente specificato nel progetto
personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo
beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita'
alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto
personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del
2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni,
e' redatto in accordo con i competenti centri per
l'impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla
tutela della salute, individuati da professionisti
sanitari.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo
con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno
2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'.
L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e
valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di
specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di
ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari
includono nella progettazione personalizzata, ove
opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o
presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche
forme di collaborazione con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al
ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove
ricorrano le condizioni.
7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata,
secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non
eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo
familiare rilevate, in coerenza con la valutazione
multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione
della corretta allocazione delle risorse medesime. La
durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio
economico.
8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu'
ampia partecipazione del nucleo familiare, in
considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze
con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo
monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo,
laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei
minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.
9. Il progetto personalizzato individua, sulla base
della natura del bisogno prevalente emergente dalle
necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di
riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio,
attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso
i vari soggetti responsabili della realizzazione dello
stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio,
verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto
della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il
nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia
gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e
disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di
cui al presente decreto a seguito di precedente presa in
carico, la valutazione e la progettazione sono integrate
secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui
al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza
nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei
sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e
d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee
guida per la definizione dei progetti personalizzati,
redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del
ReI.
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso
previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto
alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la
valutazione e i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000,
includono:
a) segretariato sociale, inclusi i servizi per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5,
comma 1;
b) servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o
territoriale, incluso il supporto nella gestione delle
spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e
servizi di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di
mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo
Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di
cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel
2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo'
essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui
fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione
sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti
finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta'
attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei
limiti della medesima, sono definiti nell'atto di
programmazione ovvero nel Piano regionale di cui
all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una
volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di
programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita'
del Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta'.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i
criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con
riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione,
nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione
delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai
fini della successiva attribuzione delle risorse da parte
del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di
rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui
al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota
del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le
regioni possono richiedere il versamento della quota
medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto,
integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali
di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito
territoriale, concorrono con risorse proprie alla
realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di
finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1
sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai
sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo
periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, concorrono altresi' le risorse
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e
regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
regioni e le province autonome individuano le modalita'
attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i
servizi di cui al presente decreto, includendo, ove
opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i
destinatari degli interventi, anche con riferimento
all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione
sostenibile e di qualita'.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per
l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva
operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali
territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e
all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a
valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di
euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime
modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n.
328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al
comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e
servizi in favore di persone in condizione di poverta'
estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al
comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota
di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo
alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si
concentra il maggior numero degli stessi. In sede di
riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta'
estrema, nonche' si indentificano le priorita' di
intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza
con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede
di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali
successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.
Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono
oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di
cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne
da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.».
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro
operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle
qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di
istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
16 gennaio 2013, n. 13), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 luglio 2015, n. 166.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
 
Art. 5

Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio

1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modulo di domanda, nonche' il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalita' definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita' di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 81, comma 35, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 81(Settori petrolifero e del gas). - (Omissis).
35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero
uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma
34, individua:
a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in
conformita' alla disciplina di cui al comma 33;
b) il gestore del servizio integrato di gestione
delle carte acquisti e dei relativi rapporti
amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una
rete distributiva diffusa in maniera capillare sul
territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di
sportello relative all'attivazione della carta e alla
gestione dei rapporti amministrativi, al fine di
minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari
del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti
esperienze in iniziative di erogazione di contributi
pubblici.».
- Si riporta l'articolo 32, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei
centri di assistenza fiscale). - In vigore dal 4 febbraio
1999 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati ''Centri', possono essere costituiti dai
seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'Art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.».
- Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova
disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2001, n. 97.
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193
(Regolamento per il finanziamento degli istituti di
patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge
30 marzo 2001, n. 152), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 dicembre 2008, n. 288.
- Si riporta l'articolo 13, comma 9, della citata legge
n. 152 del 2001:
«Art. 13 (Finanziamento). - (Omissis).
9. I maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati
in lire 54 miliardi a decorrere dall'anno 2001, sono
compensati mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.».
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017:
«Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione
applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del
Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i
componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono
preventivamente il consenso al trattamento dei dati
personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di
cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in
materia di protezione dei dati personali. All'atto della
manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve
indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere
alla DSU precompilata. Il consenso puo' essere manifestato
rendendo apposita dichiarazione presso le strutture
territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica mediante
accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate.
Il consenso al trattamento dei propri dati personali,
reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalita'
indicate, e' comunicato e registrato su una base dati unica
gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati
all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta', da
esercitare con le medesime modalita' di cui al terzo
periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il
nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS,
all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza
fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della
elaborazione della DSU precompilata.
2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non
sia stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero sia
stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della
elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non
precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali
omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati
rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1,
incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare.
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al
comma 2, e' stabilita la data a partire dalla quale e'
possibile accedere alla modalita' precompilata di
presentazione della DSU, nonche' la data a partire dalla
quale e' avviata una sperimentazione in materia, anche ai
soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del
comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite le
componenti della DSU che restano interamente autodichiarate
e non precompilate, suscettibili di successivo
aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi
informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2019, la DSU ha
validita' dal momento della presentazione fino al
successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal
2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1°
settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU
sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di
cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre
2019.
5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui
al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale
ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in
corso di validita', qualora si sia verificata una
variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo
9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della
situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente
al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito
considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si
chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma,
anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al
comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle
condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui
al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.».
- Si riporta l'articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa - Testo A):
«Art. 71 ((R)Modalita' dei controlli). - 1.Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
(R).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006):
«375. Al fine di completare il processo di revisione
delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa con
i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti
economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una
revisione della fascia di protezione sociale tale da
ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n.185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009
n. 2:
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). -
(Omissis).
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che
continuano ad essere destinati alle finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26
del 2007. Nella eventualita' che gli oneri eccedano le
risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita
componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non
domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure
tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.».
 
Art. 6

Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione
dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale

1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche' modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di conservazione dei dati.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».
2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale. Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti mediante le piattaforme del Rdc:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni;
d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilita';
e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4, comma 12;
d) messa a disposizione delle informazioni sui Patti gia' sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,» sono soppresse e le parole: «23.602 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «23.702 unita'».
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'».
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' abrogato».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 13, comma 2 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro). - (Omissis).
2. Costituiscono elementi del sistema informativo
unitario dei servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di
ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35,
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni
obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la
scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione
professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto;
d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di
cittadinanza per il Patto per il lavoro, implementata
attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i
sistemi informativi regionali del lavoro.».
- Per il testo del decreto legislativo, n. 68 del 2001,
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017:
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - In vigore dal 14 ottobre 2017 1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Sistema informativo unitario dei servizi
sociali, di seguito denominato «SIUSS», per le seguenti
finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le
informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni
indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale
alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di
intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con
i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia'
nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di
studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21
della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. I dati e le
informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall'INPS
e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione
applicativa, in forma individuale ma privi di ogni
riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di
cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al
comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta
ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo
dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione
l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza
della tipologia, dell'organizzazione e delle
caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
i servizi territoriali residenziali per le fragilita',
anche nella forma di accreditamento e autorizzazione,
nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono
raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e
delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono
identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di
cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca
dati ReI. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le
altre informazioni relative ai beneficiari del ReI
disponibili nel SIUSS, nonche' con le informazioni
disponibili nel sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati delle
politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella
banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9,
comma 6-bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e nei
sistemi informativi del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica con
riferimento ai dati sulla frequenza e il successo
scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente
comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali nelle modalita' previste
al comma 4. Le modalita' attuative della Banca dati ReI
sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati
a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e
dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e
quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende
disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal
medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono
agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 33, comma 1, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3
della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 33 (Consistenza organica del ruolo "ispettori").
- 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del
presente decreto, relativamente alla forza organica del
ruolo "Sovrintendenti" e della tabella H allegata alla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del
ruolo "ispettori" e' pari a 23.702 unita'.».
- Si riporta l'articolo 36, comma 10, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 36 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
10. Al fine di assicurare la massima flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto
dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio
dello Stato e dell'Unione europea:
a) nel triennio 2018-2020, e' autorizzata
l'assunzione nel ruolo «ispettori» di cui all'articolo 33,
comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a
legislazione vigente in materia di facolta' assunzionali,
allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel
ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del
medesimo decreto. Le unita' da assumere sono stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per
effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli,
secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto
disposto dalla lettera b);
b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze
organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e
finanzieri, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e
33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, possono essere progressivamente rimodulate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
incrementare la consistenza organica del ruolo «ispettori»
fino a 28.702 unita' , assicurando l'invarianza di spesa.
Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, puo' essere rideterminata la frazione di cui
all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle
specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di
assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga
di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli
anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al
grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del
Comandante generale della guardia di finanza in misura non
superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del
ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a
un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 386, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«386. In vigore dal 1 gennaio 2016 Al fine di garantire
l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla
poverta' e all'esclusione sociale, e' istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo
denominato "Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale", al quale sono assegnate le risorse
di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i
limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal
presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza
triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
alla poverta'.».
- Il testo del decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta
e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135.
- Si riportano gli articoli 7 e 10 del citato decreto
n.164 del 1999, come modificati dalla presente legge:
«Art. 7 (Procedimento per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e
requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri
autorizzati). - 1. Lo svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale e' subordinato al rilascio di
autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate. Per il
rilascio della autorizzazione, e' presentata all'Agenzia
delle entrate apposita domanda nella quale sono indicati:
a) il codice fiscale e la partita IVA della societa'
richiedente;
b) i dati anagrafici dei componenti del consiglio di
amministrazione della societa' richiedente, nonche' dei
componenti del collegio sindacale, ove lo stesso sia
previsto dalle norme del codice civile in relazione al tipo
di societa' richiedente;
c) i dati anagrafici ed i requisiti professionali dei
responsabili dell'assistenza fiscale;
d) le sedi e gli uffici periferici presso le quali e'
svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi quelli
di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono essere
presenti in almeno un terzo delle province. Per i centri di
assistenza fiscale riconducibili alla medesima associazione
od organizzazione o a strutture da esse delegate ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il requisito indicato nella presente lettera e'
considerato complessivamente;
e) la denominazione o la ragione sociale e i dati
anagrafici dei componenti del consiglio di amministrazione
e, ove previsto, del collegio sindacale delle societa' di
servizi delle quali la societa' richiedente intende
avvalersi per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza
fiscale, nonche' l'indicazione delle specifiche attivita'
da affidare alle stesse.
2. Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia della polizza assicurativa di cui
all'articolo 6;
c) dichiarazione relativa all'insussistenza di
provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a
carico dei responsabili dell'assistenza fiscale;
d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto
dei requisiti sulle garanzie di idoneita'
tecnico-organizzativa del centro anche in relazione a
quanto previsto dal comma 1, lettera d), la formula
organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro
dipendente utilizzati nel rispetto del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, i
sistemi di controllo interno volti a garantire la
correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento
a terzi dell'attivita' di assistenza fiscale e a garantire
adeguati livelli di servizio nonche' il piano di formazione
del personale differenziato in base alle funzioni svolte
dalle diverse figure professionali che operano nei centri.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' dell'attivita' formativa tenendo
conto delle diverse figure professionali, l'unita' di
misura per la valutazione della formazione e le modalita'
di attestazione e di verifica dello svolgimento della
formazione.
2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di
attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento
all'anno precedente, una relazione sulla capacita'
operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine
alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla
formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita'
di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a
garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e
l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di
dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle
entrate.
2-ter. (Abrogato).
3. L'Agenzia delle entrate procede alla verifica della
sussistenza dei requisisti ed alla regolarita' della
domanda di cui al comma 1, invitando la societa'
richiedente, ove necessario, ad integrare la domanda stessa
e la documentazione di cui al comma 2 con tutti i dati, gli
atti e i documenti ritenuti necessari.
4. L'autorizzazione a svolgere l'attivita' di
assistenza fiscale e' concessa con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»
«Art. 10 (Vigilanza). - 1. I competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate effettuano accessi, ispezioni e
verifiche presso la sede e gli uffici periferici dei CAF,
nonche' delle societa' di servizi di cui gli stessi si
avvalgono, per controllare la sussistenza dei requisiti
occorrenti per un corretto svolgimento dell'attivita' di
assistenza fiscale.
2. Se a seguito dell'attivita' di cui al comma 1, il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate riscontra
violazioni alle disposizioni degli articoli da 5 a 8,
redige processo verbale di constatazione da notificare al
legale rappresentante del CAF. Nel processo verbale sono
indicate le irregolarita' riscontrate e viene assegnato un
termine non superiore a novanta giorni entro il quale il
CAF deve eliminare le suddette irregolarita' dandone
comunicazione all'ufficio stesso, ovvero produrre le
proprie osservazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, ove non ritenga
soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal
CAF, ovvero non abbia ricevuto la documentazione da cui
risulta che il CAF si e' adeguato a quanto prescritto,
ordina al CAF stesso di eliminare le irregolarita'
riscontrate nel processo verbale di cui al comma 2, entro
il termine di trenta giorni; nel caso di irregolarita' che
presentano aspetti di particolare gravita' puo' essere
disposta la sospensione cautelare dell'attivita' di
assistenza. Decorso inutilmente tale termine il CAF e'
considerato decaduto dall'autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di assistenza fiscale ed e' cancellato
dagli Albi di cui all'articolo 9, comma 1. Se dalle
verifiche effettuate emerge la mancanza del requisito di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), la decadenza
dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza
fiscale interviene successivamente al completamento
dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del
termine di cui al comma 3.».
- Si riporta l'articolo 35, del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e
dichiarazione dei redditi precompilata), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 35 (Requisiti per l'autorizzazione allo
svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e
requisiti delle societa' richiedenti e dei Centri
autorizzati). - 1. Nel decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, concernente regolamento recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di assistenza fiscale e requisiti delle
societa' richiedenti e dei Centri autorizzati»;
2) nel comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) le sedi e gli uffici periferici presso le
quali e' svolta l'attivita' di assistenza fiscale, compresi
quelli di cui all'articolo 11 che, per i centri costituiti
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f),
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono
essere presenti in almeno un terzo delle province. Per i
centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima
associazione od organizzazione o a strutture da esse
delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nella presente
lettera e' considerato complessivamente;";
3). (Abrogato).
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. I centri costituiti ai sensi dell'articolo 32,
comma 1, lettere d), e) ed f), del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, dopo il primo anno di
attivita', presentano entro il 31 gennaio, con riferimento
all'anno precedente, una relazione sulla capacita'
operativa e sulle risorse umane utilizzate anche in ordine
alla tipologia di rapporti di lavoro instaurati e alla
formazione svolta, sull'affidamento a terzi dell'attivita'
di assistenza fiscale e sui controlli effettuati volti a
garantire la qualita' del prodotto, la qualita' e
l'adeguatezza dei livelli di servizio, sul numero di
dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle
entrate.
2-ter. L'Agenzia delle entrate verifica che il numero
delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro
sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante
tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel
triennio precedente e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono
attivita' di assistenza fiscale nel medesimo triennio. Per
i centri di assistenza fiscale riconducibili alla medesima
associazione od organizzazione o a strutture da esse
delegate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, il requisito indicato nel presente
comma e' considerato complessivamente.";
b) nell'articolo 10, comma 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Se dalle verifiche effettuate emerge
la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo
7, comma 2, lettera d), e comma 2-ter, la decadenza
dall'autorizzazione allo svolgimento dell'assistenza
fiscale interviene successivamente al completamento
dell'attivita' di assistenza in corso allo scadere del
termine di cui al comma 3.";
c) nell'articolo 11, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: "1-bis. Per l'attivita' di assistenza fiscale,
oltre alle societa' di servizi di cui al comma 1, i centri
possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi
individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3,
comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e
per conto del centro stesso.".
2. I centri di assistenza fiscale gia' autorizzati alla
data di entrata in vigore del presente decreto presentano
la relazione di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
entro il 30 settembre 2015.
3. Per i centri autorizzati successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il requisito del
numero di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di
attivita' si considera soddisfatto se la media delle
dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo
triennio sia almeno pari all'uno per cento della media
delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti
che svolgono attivita' di assistenza fiscale nel medesimo
triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche per i centri di assistenza fiscale gia' autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente decreto con
riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015,
2016 e 2017.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere modificate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.».
 
Art. 7

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della poverta', ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L'INPS dispone altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attivita' di loro competenza, comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili, secondo modalita' definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di 65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «570 unita'»;
b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal seguente: «2»;
c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal seguente: «201»;
d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal seguente: «176»;
e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal seguente: «184».
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita' di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33 unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre 2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a 300 unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e' integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 270-bis, 280, 289-bis,
416-ter, 422 e 640-bis del codice penale:
«Art. 270-bis (Associazioni con finalita' di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell'ordine
democratico). - Chiunque promuove, costituisce, organizza,
dirige o finanzia associazioni che si propongono il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordine democratico e' punito con la
reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalita' di terrorismo
ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo
internazionale.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.»
«Art. 280 (Attentato per finalita' terroristiche o di
eversione). - Chiunque per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla
incolumita' di una persona, e' punito, nel primo caso, con
la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo
caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
Se dall'attentato alla incolumita' di una persona
deriva una lesione gravissima, si applica la pena della
reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una
lesione grave, si applica la pena della reclusione non
inferiore ad anni dodici.
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti
contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un
terzo.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte
della persona si applicano, nel caso di attentato alla
vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla
incolumita', la reclusione di anni trenta.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di
cui al secondo e al quarto comma, non possono essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le
diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena
risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.»
«Art. 289-bis (Sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra
una persona e' punito con la reclusione da venticinque a
trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale
conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata,
il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si
applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la
liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se
il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro,
dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a
diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena
prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da
venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo
comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da
applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere
inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
comma.»
«Art. 416-bis (Associazioni di tipo mafioso anche
straniere). - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo
mafioso formata da tre o piu' persone, e' punito con la
reclusione da dieci a quindici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da dodici a diciotto anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero
esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal
primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, anche
straniere, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso.»
«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). -
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le
modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in
cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di
denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da
sei a dodici anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare
voti con le modalita' di cui al primo comma.»
«Art. 422 (Strage). - Chiunque, fuori dei casi
preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie
atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumita' e'
punito, se dal fatto deriva la morte di piu' persone, con
la morte.
Se e' cagionata la morte di una sola persona, si
applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la
reclusione non inferiore a quindici anni.»
«Art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche). - La pena e' della reclusione da due
a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo,
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee.».
- Per il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
Per il testo dell'articolo 9-bis del citato
decreto-legge 510 del 1996, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 38, comma 3, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
«Art. 38 (Altre disposizioni in materia tributaria). -
(Omissis).
3. Fermo restando la restituzione del vantaggio
conseguito per effetto dell'indebito accesso alla
prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti
che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito
illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di cui
al comma 1 si applica la sanzione da 500 a 5.000 euro. La
sanzione e' irrogata dall'ente erogatore, avvalendosi dei
poteri e delle modalita' vigenti. Le medesime sanzioni si
applicano nei confronti di coloro per i quali si accerti
sulla base dello scambio di informazioni tra l'lstituto
nazionale della previdenza sociale e l'Agenzia delle
Entrate una discordanza tra il reddito dichiarato ai fini
fiscali o altre componenti dell'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), anche di natura patrimoniale,
note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella
dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, qualora in
ragione di tale discordanza il soggetto abbia avuto accesso
alle prestazioni agevolate di cui al comma 1. In caso di
discordanza rilevata, l'INPS comunica gli esiti delle
verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonche'
il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi
acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente erogatore
accerta se, in esito alle risultanze della verifica
effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o
avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei
casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via
definitiva, per il quale la sanzione e' immediatamente
irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato
a chiarire i motivi della rilevata discordanza, ai sensi
della normativa vigente. In assenza di osservazioni da
parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento
delle stesse, la sanzione e' irrogata in misura
proporzionale al vantaggio economico indebitamente
conseguito e comunque nei limiti di cui al primo periodo.».
- Si riporta l'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti):
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il
fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto
vistato e registrato in sede di controllo preventivo di
legittimita', limitatamente ai profili presi in
considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo
debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei
casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o
da altra amministrazione, o dalla comunita' amministrata in
relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di
responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data
del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento
sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che
hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi,
l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data in cui
la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta l'articolo 3, comma 3 quater, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
(Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni
di emersione di attivita' detenute all'estero e di lavoro
irregolare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Modifiche alle disposizioni in materia di
lavoro irregolare). - (Omissis).
3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per
cento in caso di impiego di lavoratori stranieri ai sensi
dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, o di minori in eta' non lavorativa o
di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di
cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 .».
- Si riportano gli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149
(Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183):
«Art. 6 (Disposizioni in materia di personale). -
(Omissis).
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di
spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di
cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica
dell'Ispettorato e' incrementata, ogni tre anni, di un
numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over
del personale, con conseguente assegnazione delle relative
risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in
relazione al contratto collettivo applicato
dall'Ispettorato.»
«Art. 11 (Abrogazioni e altre norme di coordinamento).
- (Omissis).
5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono
tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche
attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati
e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili
alla programmazione e allo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare
l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro
irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva
e al fine di una maggiore efficacia della gestione del
contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente comma comporta l'applicazione delle norme in
materia di responsabilita' dirigenziale.».
- Si riporta l'articolo 826, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento
militare), come modificato dalla presente legge:
«Art. 826 (Contingente per la tutela del lavoro). - In
vigore dal 7 luglio 2017 1. Per i servizi di vigilanza per
l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e
sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari
dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo
di 570 unita' in soprannumero ai ruoli organici dei
rispettivi gradi o ruoli:
a) generali di brigata: 1;
b) tenenti colonnelli/maggiori: 6;
c) capitani: 2;
d) ispettori: 201;
e) sovrintendenti: 176;
f) appuntati e carabinieri: 184.
2. Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84
unita' sono distaccate per lo svolgimento dell'attivita' di
vigilanza propria dell'Assessorato del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione della Regione siciliana per l'applicazione
delle leggi sulla legislazione sociale, sulla previdenza e
sull'assistenza.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 365, lettera b) della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
(Omissis).
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 298, della legge 30
dicembre 2018, n.145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«298. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' di cui
alla lettera b) del medesimo comma 365, e' rifinanziato per
euro 130.725.000 per l'anno 2019, per euro 328.385.000 per
l'anno 2020 e per euro 433.913.000 annui a decorrere
dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo
indeterminato, in aggiunta alle facolta' di assunzione
previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate,
nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non
economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 445 lettera a), della
citata legge n.145 del 2018, come modificato dalla presente
legge:
«445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto
del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo
quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro e' autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della
dotazione organica, un contingente di personale
prevalentemente ispettivo pari a 283 unita' per l'anno
2019, a 257 unita' per l'anno 2020 e a 311 unita' per
l'anno 2021. Conseguentemente, il Fondo risorse decentrate
di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto Funzioni centrali relativo al
triennio 2016-2018 e' integrato di euro 728.750 per l'anno
2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021. All'articolo 14, comma 1,
lettera d), numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10
milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: «
nel limite massimo di 13 milioni di euro annui ».
L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero
delle unita' da assumere e la relativa spesa. Ai relativi
oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro
21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a
decorrere dall'anno 2021 , si provvede a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo
rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente
articolo.».
 
Art. 7-bis

Sanzioni in materia di infedele
asseverazione o visto di conformita'

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del contribuente».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 39, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 39 (Sanzioni). - In vigore dal 3 dicembre 2016 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando
l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme
tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che
rilasciano il visto di conformita', ovvero l'asseverazione,
infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258
ad euro 2.582. Se il visto infedele e' relativo alla
dichiarazione dei redditi presentata con le modalita' di
cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si
applica la sanzione di cui al periodo precedente e i
soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di
una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta
riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato
indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con
le quali sono richieste le somme di cui al periodo
precedente. Eventuali controversie sono devolute alla
giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del visto
non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
il Centro di assistenza fiscale o il professionista puo'
trasmettere una dichiarazione rettificativa del
contribuente, ovvero, se il contribuente non intende
presentare la nuova dichiarazione, puo' trasmettere una
comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta e'
ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. La violazione e' punibile in caso
di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui
all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di
controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del
medesimo decreto, nonche' in caso di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di
controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, e' disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse
successivamente al periodo di sospensione, e' disposta
l'inibizione dalla facolta' di rilasciare il visto di
conformita' e l'asseverazione. Si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono
oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma
3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
a-bis). (Abrogata).
a-ter). (Abrogata).
b) al professionista che rilascia una certificazione
tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la
sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso
di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel
corso di un biennio, e' disposta la sospensione dalla
facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per un
periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e' inibita
in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di
violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione.».
- Si riportano gli articoli 13 e 26, comma 3-ter del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164
(Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241):
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono
adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi
presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini
della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto
d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 23 luglio dell'anno successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti,
unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione
delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di
giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla
lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione
che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta
che dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione
emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare
di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del
credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto
il versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con provvedimento amministrativo.»
«Art. 26 (Modalita' di esecuzione dei controlli). -
3-ter. L'esito del controllo di cui al comma 3-bis, e'
comunicato in via telematica al centro di assistenza
fiscale e al responsabile dell'assistenza fiscale o al
professionista con l'indicazione dei motivi che hanno dato
luogo alla rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione
per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed
elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di
controllo del visto di conformita' entro i sessanta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ravvedimento). - In vigore dal 3 dicembre
2016 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione
non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli
errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel
corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero,
quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due
anni dall'omissione o dall'errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale
e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni
dall'omissione o dall'errore;
b-quater) ad un quinto del minimo se la
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi
dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo
che la violazione non rientri tra quelle indicate negli
articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente
alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle
accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di
liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni
recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La
preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la
notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non
opera neanche per i tributi doganali e per le accise
amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al
presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Si riportano gli articoli 36-bis, 36-ter e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazione;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi
e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto
d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai
maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del
comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e
dell'articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato
ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo
42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria
provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai
sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di
rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma
dell'articolo 42 del presente decreto.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.»
«Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni). -
1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello di presentazione, al controllo formale delle
dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti
d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal
Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche
analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui
all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica. 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78, comma
25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.».
- Si riportano gli articoli 54-bis e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.»
«Art. 54-ter (Controlli automatizzati sui soggetti
identificati in Italia). - 1. Entro il decimo giorno
successivo alla scadenza di cui all'articolo 74-quinquies,
commi 6 e 9, l'Amministrazione finanziaria, sulla base dei
dati e degli elementi desumibili dal portale telematico,
verifica l'avvenuta presentazione della dichiarazione di
cui al predetto comma 6, nonche' la rispondenza con la
dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti
dell'imposta risultante dalla stessa.
2. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che la
dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 74-quinquies
non sia stata ancora trasmessa, inoltra al soggetto passivo
un sollecito.
3. L'Amministrazione finanziaria, qualora rilevi che
l'imposta dovuta in base alla dichiarazione medesima non
sia stata in tutto o in parte versata, inoltra al soggetto
passivo un sollecito.
4. Nei casi di cui all'articolo 74-quinquies, comma 5,
l'Amministrazione finanziaria emette il provvedimento
motivato di esclusione dal presente regime speciale.
Avverso tale provvedimento di esclusione e' ammesso ricorso
secondo le disposizioni relative al contenzioso
tributario."
«Art. 54-quater (Liquidazione dell'imposta dovuta
relativamente a servizi di telecomunicazione, teleradio
diffusione ed elettronici resi da soggetti non
residenti). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate
l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai soggetti di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies
relativamente ai servizi resi a committenti non soggetti
passivi d'imposta domiciliati o residenti nel territorio
dello Stato.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti
nell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria
provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione
dell'imposta;
b) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito del controllo e' comunicato per via
elettronica al contribuente entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione. La comunicazione contiene l'intimazione ad
adempiere, entro sessanta giorni dal ricevimento della
stessa, al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta
dovuta e non versata, della sanzione di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli
interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino
al giorno in cui e' effettuata la liquidazione. In caso di
mancato pagamento delle somme dovute entro il termine
indicato, la comunicazione diviene titolo esecutivo ai fini
della riscossione.
4. Qualora l'Amministrazione finanziaria verifichi
sulla base delle informazioni presenti al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria che il soggetto, non
domiciliato o residente nel territorio dello Stato, non
dispone di fonti di reddito o beni disponibili nel
territorio nazionale, la riscossione delle somme contenute
nella comunicazione di cui al comma 3 potra' essere chiesta
direttamente ad uno Stato estero attraverso la cooperazione
amministrativa per il recupero dei crediti ai sensi della
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010 o
altri accordi sulla reciproca assistenza in materia di
riscossione dei crediti tributari comparabile a quella
assicurata dalla direttiva 2010/24/UE, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e senza
l'affidamento in carico agli agenti della riscossione.
5. Qualora il contribuente rilevi eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella
liquidazione dell'imposta, lo stesso puo' fornire per via
elettronica, entro il termine di cui al comma 3, i
chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria.
6. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
- Si riporta l'articolo 12-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
«Art. 12-bis (Importo minimo iscrivibile a ruolo). - 1.
Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a
lire ventimila; tale importo puo' essere elevato con il
regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge
8 maggio 1998, n. 146.».
- Si riporta l'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 7 (Criteri di determinazione della sanzione). -
In vigore dal 22 ottobre 2015 1. Nella determinazione della
sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione
desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui
svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle
condizioni economiche e sociali.
2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche
dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione e'
aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre
anni precedenti, sia incorso in altra violazione della
stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e
17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di
mediazione e di conciliazione. Sono considerate della
stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per
le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
identita'.
4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta
la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione
si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino
alla meta' del minimo.
4-bis. Salvo quanto diversamente disposto da singole
leggi di riferimento, in caso di presentazione di una
dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla
scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
meta'.».
- Si riporta l'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Limiti ai poteri di controllo). - 1. Nel caso
di presentazione della dichiarazione precompilata,
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, senza modifiche non si
effettua il controllo:
a) formale sui dati relativi agli oneri indicati
nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi
di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il
controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che
danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle
agevolazioni;
2. Nel caso di presentazione, direttamente ovvero
tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta,
non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1,
lettera a).
3. Nel caso di presentazione della dichiarazione
precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF
o professionista, il controllo formale e' effettuato nei
confronti del CAF o del professionista, anche con
riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da
soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle
maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della
sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto
alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni e'
effettuato nei confronti del contribuente.
3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione
direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla
dichiarazione precompilata che incidono sulla
determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro, l'Agenzia delle entrate puo' effettuare controlli
preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa e'
successiva a detto termine. Il rimborso che risulta
spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo e' erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre
il sesto mese successivo al termine previsto per la
trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa e' successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte
sui redditi.».
 
Art. 7-ter

Sospensione del beneficio in caso di condanna
o applicazione di misura cautelare personale

1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e' applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e' sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e' sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita' giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 296 del codice di procedura
penale:
«Art. 296 (Latitanza). - 1. E' latitante chi
volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli
arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di
dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il
giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne
sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia
dell'ordinanza con la quale e' stata disposta la misura
rimasta ineseguita. Avviso del deposito e' notificato al
difensore.
3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza
operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa e'
stata dichiarata.
4. La qualita' di latitante permane fino a che il
provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a
norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia
ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il
provvedimento e' stato emesso.
5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato
l'evaso.».
- Il testo della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi
di tale matrice) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
agosto 2004, n. 187.
 
Art. 8

Incentivi per l'impresa e per il lavoratore

1. Al datore di lavoro privato che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL le disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e le mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilita'. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5 mensilita'. L'importo massimo di beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da provvedimenti regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Patto di formazione puo' essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita'. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilita', e' riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e' subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di accesso al predetto credito di imposta.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 116, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001):
«Art. 116 (Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare). - (Omissis).
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle
gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi
provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi, il cui ammontare e' rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o
denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioe'
nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione
specifica di non versare i contributi o premi, occulta
rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni
erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puo'
essere superiore al 60 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia
effettuata spontaneamente prima di contestazioni o
richieste da parte degli enti impositori e comunque entro
dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreche' il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla
denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una
sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo dei
contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.».
- Si riporta l'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001):
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
In vigore dal 8 ottobre 2016 1. Al fine di promuovere, in
coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni
di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un'ottica di competitivita'
delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei
lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali
concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani
aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite
le regioni e le province autonome territorialmente
interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed
alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono
trasmessi alle regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate, affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al
presente comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della
professionalita' dei gestori, nonche' dell'adozione di
criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
La vigilanza sulla gestione dei fondi e' esercitata
dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca
dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel
caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione. Entro tre anni dall'entrata a regime
dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali effettuera' una valutazione dei risultati
conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei
sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito,
con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione
continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo
attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere
pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da quattro
rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti
dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso
spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al
fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi e'
fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal
1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette
avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro
il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai
fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute,
del gettito del contributo integrativo, di cui all'articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni,
relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al
Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento
delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali
nonche' a fornire, tempestivamente e con regolarita', ai
fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese
aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al
fine di assicurare continuita' nel perseguimento delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del
1978, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il
contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono
versate dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su
base regionale in riferimento al numero degli enti e dei
lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione,
con priorita' per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per
l'accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali
modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazione al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi
per l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per
finanziare, in via prioritaria, i piani formativi
aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali;
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui al comma 12, l'INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito
dall'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'articolo 9,
comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993,
al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi, anche mediante proroghe dei relativi
contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi
previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attivita' di assistenza
tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi,
per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonche' di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20
per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni per le attivita' di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se
svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta',
secondo le modalita' di cui all'articolo 16 della legge 24
giugno 1997, n. 196.».
- Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997 si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 31 del citato decreto
legislativo n.150 del 2015:
«Art. 31 (Principi generali di fruizione degli
incentivi). - In vigore dal 24 settembre 2015 1. Al fine di
garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione
costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione
collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente
diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto
di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola
il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro
lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato
o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui,
prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente
offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un
diritto di precedenza per essere stato precedentemente
licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato
da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro
o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in
atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o
riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui
l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un
livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi
o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei
lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi
precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro
che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta
con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i
benefici economici legati all'assunzione o alla
trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in
capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al
regime de minimis, il beneficio viene computato in capo
all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano
un incremento occupazionale netto della forza lavoro
mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente,
confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente
a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei
dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di
"impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, escludendo dal computo della base
occupazionale media di riferimento sono esclusi i
lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni
volontarie, invalidita', pensionamento per raggiunti limiti
d'eta', riduzione volontaria dell'orario di lavoro o
licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli
incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui
il lavoratore ha prestato l'attivita' in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o
somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei
confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla
medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori
ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche
obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione producono la
perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
«1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici
normativi e contributivi previsti dalla normativa in
materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati
al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento
unico di regolarita' contributiva, fermi restando gli altri
obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 68 del
1999
«Art. 3 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva). -
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad
avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle
categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano piu' di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali
e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel
campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della
riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale
tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
4. Per i servizi di polizia e della protezione civile,
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e
3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella relativa
richiesta di intervento, in proporzione all'attivita'
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito
provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la
durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura
si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo
in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione
previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori
che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n.
686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29
marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.».
- Il testo del regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, Relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre
2013, n. L 352.
- Il testo del regolamento del regolamento (UE)
n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.
- Il testo del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale U.E. 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riporta l'articolo 1, comma 247, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021):
«247. I programmi operativi nazionali e regionali e i
programmi operativi complementari possono prevedere, nel
limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi
specifici previsti dalla relativa programmazione e nel
rispetto della normativa europea in materia di aiuti di
Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di
soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di
eta', ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di
eta' privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero
contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, e' elevato
fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su
base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma
118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di
finanziamento previsti dalla normativa vigente,
limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In
attuazione del presente comma sono adottate, con le
rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le
occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi
interessati.».
- Il testo della citata legge n. 145 del 2018 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n.
302, S.O.
 
Art. 9

Assegno di ricollocazione

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attivita' di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del soggetto richiedente»;
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice».
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015:
«Art. 23 (Assegno di ricollocazione). - 1. Ai
disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di
disoccupazione eccede i quattro mesi e' riconosciuta,
qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego
presso il quale hanno stipulato il patto di servizio
personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una
somma denominata «assegno individuale di ricollocazione»,
graduata in funzione del profilo personale di
occupabilita', spendibile presso i centri per l'impiego o
presso i servizi accreditati ai sensi dell'articolo 12.
L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei limiti delle
disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione o
per la provincia autonoma di residenza ai sensi
dell'articolo 24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro
per l'impiego sulla base degli esiti della procedura di
profilazione, ovvero alle condizioni e secondo le modalita'
di cui all'articolo 20, comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non e' assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di
ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca
di lavoro presso i centri per l'impiego o presso i soggetti
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del presente
decreto, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
7. La scelta del centro per l'impiego o dell'operatore
accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto
dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di
disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito,
entro due mesi dalla data di rilascio dell'assegno e ha una
durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non
sia stato consumato l'intero ammontare dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla
ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto
di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi
dell'articolo 20. Il servizio di assistenza alla
ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al
comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova
occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di
riqualificazione professionale mirata a sbocchi
occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al
comma 1 di accettare un'offerta di lavoro congrua ai sensi
dell'articolo 25;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio
di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il
rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata,
di svolgere una delle attivita' di cui alla lettera c), o
di una offerta di lavoro congrua, a norma del punto d), al
fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione
in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio
stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il
termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione
presso un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12,
lo stesso e' tenuto a darne immediata comunicazione al
centro per l'impiego che ha rilasciato al disoccupato
l'assegno di ricollocazione. Il centro per l'impiego e' di
conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione
prevalentemente a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in maniera da mantenere l'economicita'
dell'attivita', considerando una ragionevole percentuale di
casi per i quali l'attivita' propedeutica alla
ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di
ricollocazione in relazione al profilo personale di
occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella
ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e
gestita secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di
cui al comma 5, di comunicare le offerte di lavoro
effettuate nei confronti degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione
comparativa dei soggetti erogatori del servizio di cui al
comma 5, con riferimento agli esiti di ricollocazione
raggiunti nel breve e nel medio periodo per ogni profilo di
occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL istituisce un sistema
informatico al quale i centri per l'impiego e i soggetti
erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste,
all'utilizzo e all'esito del servizio. Gli esiti della
valutazione sono pubblici e l'ANPAL ne cura la
distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL segnala ai
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di
valutazione al fine di consentire le opportune azioni
correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le
criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla
facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.».
- Per il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 1, comma 215, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2014):
«215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo
dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche
attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di
natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a
valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a
potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai
fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche
la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi
specifici.».
- Si riporta l'articolo 6, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto
1988, n. 400), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Compiti degli uffici di statistica). - 1. Gli
uffici di statistica del Sistema statistico nazionale,
oltre agli alti compiti attribuiti dalla normativa che li
riguarda:
a) promuovono e realizzano la rilevazione,
l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati
statistici che interessano l'amministrazione di
appartenenza, nell'ambito del programma statistico
nazionale;
b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati
informativi, anche in forma individuale, relativi
all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da
questi detenuti in ragione della propria attivita'
istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal
programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui
siano esplicitate le finalita' perseguite, gli uffici di
statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i
dati raccolti per finalita' statistiche, anche in forma
individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali
del soggetto richiedente ;
c) collaborano con le altre amministrazioni per
l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma
statistico nazionale;
d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi gestionali e
delle raccolte di dati amministrativi.".
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il
collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione
di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per
attuare il collegamento tra il sistema informativo
dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico
nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri
promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero
delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al
fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei
singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di
statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in
possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo
eccezioni relative a categorie di dati di particolare
riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi
possono richiedere all'amministrazione di appartenenza
elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche
previste dal programma statistico nazionale.
4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del
comma 1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla
legge.
5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di
appartenenza possono individuare ulteriori categorie di
dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo
di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui
all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo
di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e
all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale
sull'attivita' svolta.».
- Si riporta l'articolo 6-bis, del citato decreto
legislativo n. 322 del 1989, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I
soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema
statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente
trattare i dati personali necessari per perseguire gli
scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge
o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di
dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi
quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, in conformita' all'articolo 108 del medesimo codice,
nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi
di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per
tutelare i diritti fondamentali e le liberta' degli
interessati, qualora non siano individuati da una
disposizione di legge o di regolamento. Il programma
statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e
organizzative idonee a garantire la liceita' e la
correttezza del trattamento, con particolare riguardo al
principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun
trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti
interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate,
le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione
e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i
trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del
citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini
statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del
citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice
di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice.
2.
3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati
personali possono essere ulteriormente trattati per scopi
statistici, se cio' e' previsto dal presente decreto, dalla
legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.
4. I dati personali raccolti specificamente per uno
scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di
cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse
pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi
ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata.
Tale eventualita', al pari di quella prevista dal medesimo
comma 3, e' chiaramente rappresentata agli interessati al
momento della raccolta o, quando cio' non e' possibile, e'
resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi
e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona
condotta.
5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta
o quando la loro disponibilita' non sia piu' necessaria per
i propri trattamenti statistici.
6. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato
personale salvo che cio', in base ad un atto motivato per
iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari
caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali
trattati per scopi statistici sono conservati separatamente
da ogni altro dato personale trattato per finalita' che non
richiedano il loro utilizzo.
7. I dati identificativi, qualora possano essere
conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che
l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri
trattamenti statistici.
8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione
dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi
qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti
significativi sull'analisi statistica o sui risultati
statistici.".
- Si riportano gli articoli 9 e 10, del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 (REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE):
«Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati
personali). - 1. E' vietato trattare dati personali che
rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonche' trattare dati genetici,
dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei
seguenti casi:
a) l'interessato ha prestato il proprio consenso
esplicito al trattamento di tali dati personali per una o
piu' finalita' specifiche, salvo nei casi in cui il diritto
dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato
non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
b) il trattamento e' necessario per assolvere gli
obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del
trattamento o dell'interessato in materia di diritto del
lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale,
nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione
o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi
del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie
appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato;
c) il trattamento e' necessario per tutelare un
interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona
fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacita'
fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
d) il trattamento e' effettuato, nell'ambito delle
sue legittime attivita' e con adeguate garanzie, da una
fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di
lucro che persegua finalita' politiche, filosofiche,
religiose o sindacali, a condizione che il trattamento
riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone
che hanno regolari contatti con la fondazione,
l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalita' e
che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza
il consenso dell'interessato;
e) il trattamento riguarda dati personali resi
manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento e' necessario per accertare,
esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o
ogniqualvolta le autorita' giurisdizionali esercitino le
loro funzioni giurisdizionali;
g) il trattamento e' necessario per motivi di
interesse pubblico rilevante sulla base del diritto
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere
proporzionato alla finalita' perseguita, rispettare
l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti
fondamentali e gli interessi dell'interessato;
h) il trattamento e' necessario per finalita' di
medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione
della capacita' lavorativa del dipendente, diagnosi,
assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione
dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al
contratto con un professionista della sanita', fatte salve
le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;
i) il trattamento e' necessario per motivi di
interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a
carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri
elevati di qualita' e sicurezza dell'assistenza sanitaria e
dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del
diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure
appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le
liberta' dell'interessato, in particolare il segreto
professionale;
j) il trattamento e' necessario a fini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici in conformita'
dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto
dell'Unione o nazionale, che e' proporzionato alla
finalita' perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla
protezione dei dati e prevede misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli
interessi dell'interessato.
3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono
essere trattati per le finalita' di cui al paragrafo 2,
lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la
responsabilita' di un professionista soggetto al segreto
professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli
Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi
nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta
all'obbligo di segretezza conformemente al diritto
dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite
dagli organismi nazionali competenti.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre
ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al
trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati
relativi alla salute.»
«Art. 10 (Trattamento dei dati personali relativi a
condanne penali e reati). - Il trattamento dei dati
personali relativi alle condanne penali e ai reati o a
connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6,
paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo
dell'autorita' pubblica o se il trattamento e' autorizzato
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda
garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati. Un eventuale registro completo delle condanne
penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo
dell'autorita' pubblica.».
- Si riportano gli articoli 2- sexies, comma 2, lettera
cc), 2-octies e 108 del decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE):
«Art. 2-sexies.(Trattamento di categorie particolari di
dati personali necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante). - (Omissis).
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
(Omissis).
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
(Omissis).»
«Art. 2-octies. (Principi relativi al trattamento di
dati relativi a condanne penali e reati). - In vigore dal
19 settembre 2018 1. Fatto salvo quanto previsto dal
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il trattamento
di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a
connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6,
paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il
controllo dell'autorita' pubblica, e' consentito, ai sensi
dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie
appropriate per i diritti e le liberta' degli interessati.
2. In mancanza delle predette disposizioni di legge o
di regolamento, i trattamenti dei dati di cui al comma 1
nonche' le garanzie di cui al medesimo comma sono
individuati con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il
trattamento di dati personali relativi a condanne penali e
a reati o a connesse misure di sicurezza e' consentito se
autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento, riguardanti, in particolare:
a) l'adempimento di obblighi e l'esercizio di diritti
da parte del titolare o dell'interessato in materia di
diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di
lavoro, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e
contratti collettivi, secondo quanto previsto dagli
articoli 9, paragrafo 2, lettera b), e 88 del regolamento;
b) l'adempimento degli obblighi previsti da
disposizioni di legge o di regolamento in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali;
c) la verifica o l'accertamento dei requisiti di
onorabilita', requisiti soggettivi e presupposti
interdittivi nei casi previsti dalle leggi o dai
regolamenti;
d) l'accertamento di responsabilita' in relazione a
sinistri o eventi attinenti alla vita umana, nonche' la
prevenzione, l'accertamento e il contrasto di frodi o
situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio
dell'attivita' assicurativa, nei limiti di quanto previsto
dalle leggi o dai regolamenti in materia;
e) l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
f) l'esercizio del diritto di accesso ai dati e ai
documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto
dalle leggi o dai regolamenti in materia;
g) l'esecuzione di investigazioni o le ricerche o la
raccolta di informazioni per conto di terzi ai sensi
dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
h) l'adempimento di obblighi previsti da disposizioni
di legge in materia di comunicazioni e informazioni
antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita'
sociale, nei casi previsti da leggi o da regolamenti, o per
la produzione della documentazione prescritta dalla legge
per partecipare a gare d'appalto;
i) l'accertamento del requisito di idoneita' morale
di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in
adempimento di quanto previsto dalle vigenti normative in
materia di appalti;
l) l'attuazione della disciplina in materia di
attribuzione del rating di legalita' delle imprese ai sensi
dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27;
m) l'adempimento degli obblighi previsti dalle
normative vigenti in materia di prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.
4. Nei casi in cui le disposizioni di cui al comma 3
non individuano le garanzie appropriate per i diritti e le
liberta' degli interessati, tali garanzie sono previste con
il decreto di cui al comma 2.
5. Quando il trattamento dei dati di cui al presente
articolo avviene sotto il controllo dell'autorita' pubblica
si applicano le disposizioni previste dall'articolo
2-sexies.
6. Con il decreto di cui al comma 2 e' autorizzato il
trattamento dei dati di cui all'articolo 10 del
Regolamento, effettuato in attuazione di protocolli di
intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata, stipulati con il Ministero
dell'interno o con le prefetture-UTG. In relazione a tali
protocolli, il decreto di cui al comma 2 individua, le
tipologie dei dati trattati, gli interessati, le operazioni
di trattamento eseguibili, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione e prevede le
garanzie appropriate per i diritti e le liberta' degli
interessati. Il decreto e' adottato, limitatamente agli
ambiti di cui al presente comma, di concerto con il
Ministro dell'interno.»
«Art. 108 (Sistema statistico nazionale). - In vigore
dal 19 settembre 2018 1. Il trattamento di dati personali
da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole
deontologiche di cui all'articolo 106, comma 2, resta
inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, in particolare per quanto riguarda il
trattamento dei dati di cui all'articolo 9 del Regolamento
indicati nel programma statistico nazionale, le informative
all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i dati
non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo
9, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 322 del
1989.».
 
Art. 9-bis

Disposizioni in materia
di istituti di patronato

1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri»;
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo 0,75 per cento»;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro Paesi stranieri».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 1 e 16, comma 2 della
legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Soggetti promotori). - 1. Possono costituire e
gestire gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
su iniziativa singola o associata, le confederazioni e le
associazioni nazionali di lavoratori che:
a) siano costituite ed operino in modo continuativo
da almeno otto anni;
b) abbiano sedi proprie in un numero di province
riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad
almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come
accertata nell'ultimo censimento nazionale, e che abbiano
sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi
stranieri ;
c) dimostrino di possedere i mezzi finanziari e
tecnici necessari per la costituzione e la gestione degli
istituti di patronato e di assistenza sociale;
d) perseguano, secondo i rispettivi statuti,
finalita' assistenziali.»
«Art. 16 (Commissariamento e scioglimento). -
(Omissis).
2. L'istituto di patronato e di assistenza sociale e'
sciolto ed e' nominato un liquidatore nel caso in cui:
a) non sia stato realizzato il progetto di cui
all'articolo 3, comma 2, o non sia stato concesso il
riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, o
siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 2 e 3;
b) l'istituto presenti per due esercizi consecutivi
un disavanzo patrimoniale e lo stesso non sia ripianato
dall'organizzazione promotrice entro il biennio successivo;
c) l'istituto non sia piu', per qualsiasi motivo, in
grado di funzionare;
c-bis) l'istituto abbia realizzato per due anni
consecutivi attivita' rilevante ai fini del finanziamento
di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia
sia all'estero, in una quota percentuale accertata in via
definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali inferiore allo 0,75 per cento del totale. Le
disposizioni di cui alla presente lettera trovano
applicazione nei confronti degli istituti di patronato
riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque
anni alla data di entrata in vigore della presente
disposizione con effetto dall'attivita' dell'anno 2016,
definitivamente accertata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
c-ter) l'istituto non dimostri di svolgere attivita',
oltre che a livello nazionale, anche in almeno quattro
Stati stranieri, con esclusione dei patronati promossi
dalle organizzazioni sindacali agricole.».
 
Art. 10

Coordinamento, monitoraggio
e valutazione del Rdc

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonche' delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e' approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualita' degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio.
2. Ai compiti di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi dell'INAPP, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 11

Modificazioni al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147

1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;
2) il comma 1 e' abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»;
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 e' abrogato;
7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di atti violenti»;
8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183»
4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la lotta alla poverta' e» sono soppresse.
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse;
1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e' attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo poverta' sono attribuite»;
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2»;
2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo decreto di cui al comma 2»;
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;
d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il seguente:
«2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale»;
1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»;
2) il comma 9 e' abrogato.

Riferimenti normativi


- Si riportano gli articoli 5, 7, 10, 21 e 24 del
citato decreto legislativo 147 del 2017, come modificati
dalla presente legge a partire dal 1° aprile 2019.
«Art. 5 (Valutazione multidimensionale). 1. -
(Abrogato).
2. Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione
sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)
i nuclei familiari accedono previa valutazione
multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del
nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle
risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'
dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In
particolare, sono oggetto di analisi:
a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
b) situazione economica;
c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita';
d) educazione, istruzione e formazione;
e) condizione abitativa;
f) reti familiari, di prossimita' e sociali.
3. La valutazione multidimensionale e' organizzata in
un'analisi preliminare e in un quadro di analisi
approfondito, laddove necessario in base alla condizione
del nucleo.
4. L'analisi preliminare e' finalizzata ad orientare,
mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive
scelte relative alla definizione del progetto
personalizzato. L'analisi preliminare e' effettuata da
operatori sociali opportunamente identificati dai servizi
competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la
situazione di poverta' emerga come esclusivamente connessa
alla sola dimensione della situazione lavorativa, i
beneficiari sono indirizzati al competente centro per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro
connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi
preliminare.
6. (Abrogato).
7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
e' costituita una equipe multidisciplinare composta da un
operatore sociale identificato dal servizio sociale
competente e da altri operatori afferenti alla rete dei
servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a
seconda dei bisogni del nucleo piu' rilevanti emersi a
seguito dell'analisi preliminare, con particolare
riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le
politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
Nel caso la persona sia stata gia' valutata da altri
servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
valutazione di cui al presente comma. Le equipe
multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale
secondo le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4,
disciplinate dalle regioni e dalle province autonome senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Non si da' luogo alla costituzione di equipe
multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5,
anche laddove, in esito all'analisi preliminare e
all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la
necessita'. In tal caso, al progetto personalizzato
eventualmente in versione semplificata, provvede il
servizio sociale.
9. Al fine di assicurare omogeneita' nei criteri di
valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sono approvate linee guida per la definizione
degli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale. Al fine di ridurre i rischi per gli
operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee
guida di cui al presente comma individuano altresi'
specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire
gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione e
segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della
vittima di atti violenti.
10. I servizi per la valutazione multidimensionale
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In esito alla
valutazione multidimensionale, e' definito un progetto
personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo
familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui
e' stata effettuata l'analisi preliminare.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del
nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione
multidimensionale:
a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che
si intendono raggiungere in un percorso volto al
superamento della condizione di poverta', all'inserimento o
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
b) i sostegni, in termini di specifici interventi e
servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio
economico ;
c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui
il beneficio economico e' condizionato, da parte dei
componenti il nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2,
lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e
devono:
a) esprimere in maniera specifica e concreta i
cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei
sostegni attivati;
b) costituire l'esito di un processo di negoziazione
con i beneficiari, di cui si favorisce la piena
condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e
astratte;
c) essere individuati coerentemente con quanto emerso
in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi
di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono
gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla
poverta' di cui all'articolo 7, nonche' gli interventi
afferenti alle politiche del lavoro, della formazione,
sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative, e delle
altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella
valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono
accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari
del Rdc accedono, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I
sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in
maniera non generica con riferimento agli specifici
interventi, azioni e dispositivi adottati.
5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di cui
al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto
personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:
a) frequenza di contatti con i competenti servizi
responsabili del progetto; di norma la frequenza e'
mensile, se non diversamente specificato nel progetto
personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo
beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio;
b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilita'
alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto
personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del
2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di
occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo e, in caso si rendano opportune integrazioni,
e' redatto in accordo con i competenti centri per
l'impiego;
c) frequenza e impegno scolastico;
d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla
tutela della salute, individuati da professionisti
sanitari.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo
con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno
2016, n. 106, attivi nel contrasto alla poverta'.
L'attivita' di tali enti e' riconosciuta, agevolata e
valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di
specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di
ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari
includono nella progettazione personalizzata, ove
opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore o
presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche
forme di collaborazione con gli enti attivi nella
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli
indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al
Rdc dei beneficiari della distribuzione medesima, ove
ricorrano le condizioni. Al fine di un utilizzo sinergico
delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di
interventi complementari rispetto al Programma operativo
del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono
essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
7. Il progetto e' definito, anche nella sua durata,
secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e non
eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno del nucleo
familiare rilevate, in coerenza con la valutazione
multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione
della corretta allocazione delle risorse medesime. La
durata del progetto puo' eccedere la durata del beneficio
economico.
8. Il progetto personalizzato e' definito con la piu'
ampia partecipazione del nucleo familiare, in
considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze
con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo
monitoraggio e nella valutazione, nonche' promuovendo,
laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei
minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.
9. Il progetto personalizzato individua, sulla base
della natura del bisogno prevalente emergente dalle
necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di
riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio,
attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso verso
i vari soggetti responsabili della realizzazione dello
stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio,
verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto
della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il
nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia
gia' stato valutato dai competenti servizi territoriali e
disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle di
cui al presente decreto a seguito di precedente presa in
carico, la valutazione e la progettazione sono integrate
secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui
al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneita' e appropriatezza
nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei
sostegni, nonche' degli impegni, di cui al comma 2, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate linee
guida per la definizione dei progetti personalizzati,
redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del
ReI.
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso
previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il contrasto
alla poverta'). - 1. I servizi per l'accesso e la
valutazione e i sostegni da individuare nel progetto
personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000,
includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in
carico, inclusa la componente sociale della valutazione
multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui
alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo
del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o
territoriale, incluso il supporto nella gestione delle
spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e
servizi di prossimita';
f) sostegno alla genitorialita' e servizio di
mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli
essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
poverta' sono attribuite agli ambiti territoriali delle
regioni per il finanziamento degli interventi di cui al
comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle
politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e
socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre
aree eventualmente coinvolte nella valutazione e
progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Poverta' destinata al
rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di
cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a
297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel
2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,
inclusivi delle risorse di cui al comma 9. Gli specifici
rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo
Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni
regione e nei limiti della medesima, sono definiti in un
atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle modalita' di confronto con le
autonomie locali, sulla base delle indicazioni
programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui
all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali procede all'erogazione delle risorse
spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una
volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di
programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i
criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con
riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione,
nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione
delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai
fini della successiva attribuzione delle risorse da parte
del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di
rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui
al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota
del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le
regioni possono richiedere il versamento della quota
medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto,
integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali
di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito
territoriale, concorrono con risorse proprie alla
realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di
finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1
sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai
sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo
periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in
coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato
2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, concorrono altresi' le risorse
afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e
regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,
fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
regioni e le province autonome individuano le modalita'
attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i
servizi di cui al presente decreto, includendo, ove
opportuno e compatibile, i beneficiari del Rdc tra i
destinatari degli interventi, anche con riferimento
all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione
sostenibile e di qualita'.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per
l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva
operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali
territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e
all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a
valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di
euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime
modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n.
328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al
comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di
euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e
servizi in favore di persone in condizione di poverta'
estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al
comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota
di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo
alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si
concentra il maggior numero degli stessi. In sede di
riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta'
estrema, nonche' si indentificano le priorita' di
intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza
con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede
di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali
successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.
Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono
oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di
cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne
da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4."
«Art. 10 (ISEE precompilato e aggiornamento della
situazione economica). - 1. A decorrere dal 2019, l'INPS
precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili
nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su saldi e giacenze
medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo
familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione
applicativa.
2. La DSU precompilata puo' essere accettata o
modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati
dall'INPS e per le componenti gia' dichiarate a fini
fiscali, per le quali e' assunto il valore a tal fine
dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la
verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei
redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni
in caso di dichiarazione mendace. La DSU precompilata
dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o,
conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle
entrate e il Garante per la protezione dei dati personali
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al
cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa
disponibile in via telematica dall'INPS.
2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU
nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di
attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali
omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati
rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1,
incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite con il
decreto di cui al comma 2.
3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con
il medesimo decreto di cui al comma 2 e' stabilita la data
a partire dalla quale e' possibile accedere alla modalita'
precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data a
partire dalla quale e' avviata una sperimentazione in
materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente
ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono
stabilite le componenti della DSU che restano interamente
autodichiarate e non precompilate, suscettibili di
successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei
sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi
d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2019 , la DSU ha
validita' dal momento della presentazione fino al
successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal
2019, all'avvio del periodo di validita' fissato al 1°
settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU
sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di
cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre
2019.
5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui
al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale
ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in
corso di validita', qualora si sia verificata una
variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo
9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ovvero una
variazione dell'indicatore della situazione reddituale
corrente superiore al venticinque per cento, di cui al
medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della
situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente
al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito
considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si
chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma,
anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al
comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle
condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, da adottarsi
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui
al comma 3, al fine di agevolare la precompilazione della
DSU per l'ISEE corrente, nonche' la verifica delle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte
dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione
di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
retribuzione o al compenso.»
«Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione
sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di
definire linee guida per gli interventi, e' istituita,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di
seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui
alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti:
a) un componente per ciascuna delle giunte regionali
e delle province autonome, designato dal Presidente;
b) venti componenti designati dall'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni
capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in
rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente
con quello del relativo ambito territoriale.
3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di
invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante
dell'INPS e possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi
rappresentativi del Terzo settore periodicamente e,
comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione
dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di
indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle
linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al
presente comma.
5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola
in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale.
Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le
modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli,
nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di
cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di
interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e
condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo,
nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale
in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano
la costituzione e il funzionamento della Rete a livello
territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei
seguenti Piani:
a) un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20
della legge n. 328 del 2000;
b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di
contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per
l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di
cui all'articolo 7, comma 2;
c) un Piano per la non autosufficienza, quale
strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con
eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo
degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si
riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei
limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da
garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i
Piani individuano le priorita' di finanziamento,
l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse
linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli
indicatori finalizzati a specificare le politiche
finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati
nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si
riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici
campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema
degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di
indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e
costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione
delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro,
al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione
delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di
indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
per i profili di competenza e previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e pareri in
merito ad atti che producono effetti sul sistema degli
interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in
particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la
lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del
giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di
funzionamento sono stabilite con regolamento interno,
approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria
tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro
di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale
per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in
tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la
partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello
regionale e territoriale, non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro
emolumento comunque denominato.
10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e'
costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia
come organismo di confronto permanente tra i diversi
livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta
dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro
nell'ambito delle giunte regionali e delle province
autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un
rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in
sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta
periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo
settore rappresentativi in materia di contrasto della
poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione
del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.»
«Art. 24 (Sistema informativo unitario dei servizi
sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo
unitario dei servizi sociali, di seguito denominato
«SIUSS», per le seguenti finalita':
a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le
informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni;
c) rafforzare i controlli sulle prestazioni
indebitamente percepite;
d) disporre di una base unitaria di dati funzionale
alla programmazione e alla progettazione integrata degli
interventi mediante l'integrazione con i sistemi
informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di
intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche' con
i sistemi informativi di gestione delle prestazioni gia'
nella disponibilita' dei comuni;
e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di
studio.
2. Il SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema
informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21
della legge n. 328 del 2000, e il casellario
dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti:
a) Sistema informativo delle prestazioni e dei
bisogni sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati delle prestazioni sociali;
2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate;
2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza
per il Patto di inclusione sociale;
3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013;
b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi
sociali, a sua volta articolato in:
1) Banca dati dei servizi attivati;
2) Banca dati delle professioni e degli operatori
sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione della
piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti
dall'INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, anche attraverso servizi di
cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di
ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli
interessati e comunque secondo modalita' che, pur
consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni
riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non
identificabili.
5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono
trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali,
anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente
erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le
prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni che, per
natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni
sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni
costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di
accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non
comunicate, responsabilita' erariale del funzionario
responsabile dell'invio.
6. Le modalita' attuative del sistema informativo di
cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al
comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli
articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206. Nelle more
dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta
ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3,
lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo
dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera
b), e' organizzato avendo come unita' di rilevazione
l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza
della tipologia, dell'organizzazione e delle
caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la
permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
i servizi territoriali residenziali per le fragilita',
anche nella forma di accreditamento e autorizzazione,
nonche' le caratteristiche quantitative e qualitative del
lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni di cui al comma 7 sono
raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e
delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
9. (Abrogato).
10. Con riferimento alle persone con disabilita' e non
autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici
responsabili dell'erogazione e della programmazione di
prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati
a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con
quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e
dalla banca dati del collocamento mirato, di cui
all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
informazioni integrate ai sensi del presente comma sono
rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero della salute nelle
modalita' previste al comma 4. Le modalita' attuative del
presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della salute, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre
finalita' istituzionali di competenza, nonche' per
elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le
informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
ai commi 9 e 10, sono rese disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle
province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza, con le modalita' di cui al comma
4. Le medesime informazioni sono rese disponibili agli
ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e
delle province autonome con riferimento ai residenti nei
territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia
delle politiche sociali degli enti locali, attesa la
complementarieta' tra le prestazioni erogate dall'INPS e
quelle erogate a livello locale, l'Istituto rende
disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche
attraverso servizi di cooperazione applicativa e con
riferimento ai relativi residenti, le informazioni,
corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal
medesimo Istituto presenti nel SIUSS, oltre a quelle
erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle
politiche sociali e a supporto delle scelte legislative,
sulla base delle informazioni del SIUSS, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere,
entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle
politiche sociali, riferito all'anno precedente.
14. Le Province autonome di Trento e Bolzano adempiono
agli obblighi informativi previsti dal presente articolo
secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle
competenze ad esse attribuite, comunque provvedendo nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia'
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Per il testo dell'articolo 20, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 4.
- Per il testo dell'articolo 23, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 9.
- Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del
Paese):
«Art. 58 (Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti). - 1. E' istituito
presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo
per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti
mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle
modalita' previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
Europea.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari):
«Art. 5(Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo
9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 11-bis

Modifiche all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388

1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 118, comma 1, della citata
legge n. 388 del 2000 come modificato dalla presente legge:
«Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni in materia di attivita'
svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). -
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in
materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
lo sviluppo della formazione professionale continua, e dei
percorsi formativi o di riqualificazione professionale per
soggetti disoccupati o inoccupati in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o
territorialmente e possono altresi' utilizzare parte delle
risorse a essi destinati per misure di formazione a favore
di apprendisti e collaboratori a progetto.
I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1)
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali
ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente
connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di
formazione o di riqualificazione professionale previsti dal
Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni
e le province autonome territorialmente interessate. I
progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative
propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle
regioni ed alle province autonome territorialmente
interessate, affinche' ne possano tenere conto nell'ambito
delle rispettive programmazioni.
Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
Nel finanziare i piani formativi di cui al presente
comma, i fondi si attengono al criterio della
redistribuzione delle risorse versate dalle aziende
aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc

1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione, e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e' autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita' di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 35 milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita' previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di cittadinanza », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10 milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.
8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilita' di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di tesoreria di cui al comma 2, all'atto della concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi' accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario del Rdc da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, accertato secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 81, comma 35 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 5.
- Si riporta l'articolo 1, comma 399, della citata
legge n. 145 del 2018:
«399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le
agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta'
assunzionali riferite al predetto anno, non possono
effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al
periodo precedente si applica con riferimento al 1°
dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facolta'
assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli
inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi
dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019
al termine del contratto come ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.».
- Si riporta l'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3):
«Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 255, della citata
legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente
legge:
«255. Al fine di introdurre nell'ordinamento le
pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza,
quest'ultimo quale misura contro la poverta', la
disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del
diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonche'
del diritto all'informazione, all'istruzione, alla
formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al
sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti
esposti al rischio di emarginazione nella societa' e nel
mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo
denominato Fondo da ripartire per l'introduzione del
reddito di cittadinanza , con una dotazione pari a 7.100
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro
per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si
provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate
ai sensi del secondo periodo del presente comma nonche'
sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano
ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio
economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite
di spesa pari alle risorse destinate a tal fine
dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo
n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate,
le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa
complessivo di cui al primo periodo del presente comma e
sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di
cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al primo
periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2019 il Fondo Poverta', di cui al decreto
legislativo n. 147 del 2017, e' ridotto di 2.198 milioni di
euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno
2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021
- Si riporta l'articolo 1, comma 258, della citata
legge n. 145 del 2018, come modificato al presente decreto:
« 258. Nell'ambito del Fondo da ripartire per
l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma
255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno
2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 e' destinato
ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro
potenziamento , anche infrastrutturale. Per il
funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa e' destinato un
contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019. A
decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province
autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e
le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1,
comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva
dotazione organica, fino a complessive 4.000 unita' di
personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri
derivanti dal reclutamento del predetto contingente di
personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a
160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da
ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di
cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in
relazione alle capacita' assunzionali di cui all'articolo
3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e
seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione
quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le
procedure relative alle assunzioni di cui al precedente
periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabilite le modalita' di ripartizione delle
suddette risorse tra le regioni interessate.
- Si riporta l'articolo 1, comma 795, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«795. Allo scopo di consentire il regolare
funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le
agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego qualora la funzione non sia delegata
a province e citta' metropolitane con legge regionale,
succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di
collaborazione coordinata e continuativa in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge per lo
svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la
proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta l'articolo 3, commi 5 e seguenti del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito,con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:
«Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn
over). - (Omissis).
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresi'
consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al
triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma
coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente
articolo.
5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione".
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del
presente articolo si applicano i principi di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello
stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e'
pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: "fermo restando il
contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono
soppresse.
6. I limiti di cui al presente articolo non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo.
6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle
province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'in-sediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi'
come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono
sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo
non si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
sola quota finanziata da altri soggetti".
10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle
procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle
relative assunzioni".
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli
enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato
adempimento, il prefetto presenta una relazione al
Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene
altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della
citata legge n. 296 del 2006 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a);
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.".
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557,
costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
la somministrazione di lavoro, per il personale di cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati
partecipati o comunque facenti capo all'ente.".
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si
applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazione,
dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Disposizioni urgenti
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Adeguamento dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio del personale dipendente
della pubblica amministrazione). - 1. In ordine
all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle
assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non
opera con riferimento:
a) agli incrementi previsti, successivamente alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del
2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a
valere sulle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo
48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli
analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale
contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
b) alle risorse previste da specifiche disposizioni
normative a copertura degli oneri del trattamento economico
accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle
facolta' assunzionali vigenti, successivamente all'entrata
in vigore del citato articolo 23.».
- Si riporta l'articolo 30, comma 2-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.».
- Si riporta l'articolo 15, comma 1, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali. Disposizioni per garantire la
continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del
territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e
di emissioni industriali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:
«Art. 15 (Servizi per l'impiego). - 1. Allo scopo di
garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di
servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province
autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata,
un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini
dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo
coordinato di fondi nazionali e regionali, nonche' dei
programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti
di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi
strutturali.».
- Si riporta l'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). -
(Omissis).
2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine
di assicurare la semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita'
dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla
predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali che
non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del
mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2015,
l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non puo' superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
in misura proporzionale alla riduzione del personale in
servizio nell'anno 2016.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 257, 300, 365, 361e
399, della citata legge n. 145 del 2018:
«257. Con i provvedimenti attuativi delle misure di cui
ai commi 255 e 256, la dotazione dei relativi Fondi puo'
essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa
complessivamente autorizzata dai suddetti commi.
L'amministrazione a cui e' demandata la gestione delle
misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio
trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese
successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano
accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie
per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi
aventi anche carattere pluriennale, possono essere
effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti
interessati per allineare il bilancio dello Stato agli
effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non
utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a
riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno
finanziato le relative misure, assicurando comunque per
ciascun anno il rispetto del limite di spesa
complessivamente derivante dai commi 255 e 256.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la
procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.»
«300. Fatta salva l'esigenza di professionalita' aventi
competenze di spiccata specificita' e fermo quanto previsto
per il reclutamento del personale di cui alla lettera a)
del comma 313 e di cui al comma 335, le procedure
concorsuali autorizzate a valere sulle risorse del fondo di
cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo, sono svolte, secondo le
indicazioni dei piani di fabbisogno di ciascuna
amministrazione, mediante concorsi pubblici unici, per
esami o per titoli ed esami, in relazione a figure
professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM),
di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si
avvale dell'Associazione Formez PA, e possono essere
espletati con modalita' semplificate definite con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche in deroga alla
disciplina prevista dai regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al
decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 70. Le procedure concorsuali e le
conseguenti assunzioni, finanziate con le risorse del fondo
di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del
comma 298 del presente articolo, sono effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."
«361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a
concorso.»
«365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle
graduatorie delle procedure concorsuali bandite
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e
364 si applicano alle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e
infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del
Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio
2020.»
«399. Per l'anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le
agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facolta'
assunzionali riferite al predetto anno, non possono
effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato
con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15
novembre 2019. Per le universita' la disposizione di cui al
periodo precedente si applica con riferimento al 1°
dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facolta'
assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli
inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi
dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, che possono essere disposti nel corso dell'anno 2019
al termine del contratto come ricercatore di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 365 lettera b) della
citata legge 232 del 2016:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis).
365. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480
milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalita':
(Omissis).
b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere
dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta
alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle
specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in
relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle
vacanze di organico nonche' nel rispetto dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 794 e 797 della citata
legge n. 205 del 2017:
«794. Per le finalita' di cui al comma 793, i
trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono
incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2018. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018.»
«797. Per le finalita' di cui ai commi 795 e 796, i
trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono
incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le
finalita' di cui al comma 796, i trasferimenti dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL
sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81
milioni di euro.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 10, della citata
legge n. 196 del 2009:
«Art. 17 (copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis). 10. Le disposizioni che comportano nuove o
maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data.».
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto
legislativo n.150 del 2015:
«Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del
lavoro). - 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu'
adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano costituiscono propri uffici territoriali,
denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le
seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in
relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche
mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla
registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato,
mediante bilancio delle competenze ed analisi degli
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze
di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con
riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di
lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed
europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e
tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini
della qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso
l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un
incremento delle competenze, anche mediante lo strumento
del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi
all'attivita' di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla
conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura
nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente
utile, ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le
attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con
l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23,
comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati
accreditati sulla base dei costi standard definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di
scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al
collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del
1999, in quanto compatibili.».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
«Art. 14. (Conferenza di servizi). - 1. La conferenza
di servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 386 della citata
legge n. 208 del 2015, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 6.
- Per il testo dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 11.
 
Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatti salvi la possibilita' di presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefici riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «della meta' delle risorse».
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita' analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Riferimenti normativi


- Per il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017, si veda nei riferimenti
normativi all'art. 11.

- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto
legislativo n. 147 del 2017:
«Art. 9 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del
ReI). - 1. Il ReI e' richiesto presso i punti per l'accesso
di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra
struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo
13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda
predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento
alle informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a
fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente
DSU, a cui la domanda e' successivamente associata dall'
INPS.
2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il
tramite dei comuni che li compongono, entro quindici giorni
lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel
rispetto dell'ordine cronologico di presentazione,
comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di
gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche
(SGATE), secondo adeguate modalita' telematiche predisposte
dall'Istituto non oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni
contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del
codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le
richieste non sono esaminate.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 200, della citata
legge 205 del 2017, come modificato dalla presente legge:
«200. Al fine di garantire il servizio sociale
professionale come funzione fondamentale dei comuni,
secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27,
lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui
all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo
attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere
effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di
lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto
degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai
vincoli di contenimento della spesa di personale di cui
all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122
del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.».


- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con
almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi.

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita' e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili e' particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale e' attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento e con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia' espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.

Riferimenti normativi


- Si riporta articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.».
- Per il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
Si riporta l'articolo 1, commi 243, 245 e 246 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilita' 2013):
«243. La facolta' di cui al comma 239 deve avere ad
oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi
accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma
239.
245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di
propria competenza, determinano il trattamento pro quota in
rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati,
secondo le regole di calcolo previste da ciascun
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di
riferimento.
246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva
rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo
della pensione si tiene conto di tutti i periodi
assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di
cui al comma 239, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere
dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di
pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata
secondo il sistema contributivo.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998):
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
- Si riporta l'articolo 59, comma 9 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 9. Per il
personale del comparto scuola resta fermo, ai fini
dell'accesso al trattamento pensionistico, che la
cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio
dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento
economico nel caso di prevista maturazione del requisito
entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto
scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
marzo 1997, non e' stata accolta per effetto delle
disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
1997, n. 229, e' collocato a riposo in due scaglioni,
equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorita'
per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al
trattamento pensionistico richiesti al personale del
pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore eta'
anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal
servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato
decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi
siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di
organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta
condizione e' accertato al termine delle operazioni di
movimento del personale.».
- Si riporta l'articolo 17, comma 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di
accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 17 (Disciplina transitoria per il reclutamento
del personale docente). - (Omissis).
2. Il 50 per cento dei posti di docente vacanti e
disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
ferma restando la procedura autorizzatoria di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, mediante scorrimento delle
graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
a) concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma
114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
limite percentuale di cui all'articolo 400, comma 15, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando, sino al termine di validita' delle graduatorie
medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
per i vincitori del concorso;
b) concorso bandito, in ciascuna regione, ai sensi
del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100% dei
posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, il
40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
2026/2027 e 2027/2028 e il 20% per i bienni successivi,
sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di
merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
difetto;
c).
d) concorsi banditi ai sensi delle ordinarie
procedure di cui al Capo II, ai quali sono destinati i
posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e
b). In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto,
nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il
termine di presentazione delle istanze di partecipazione,
almeno tre annualita' di servizio, anche non successive,
valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione, e' riservato il 10 per cento dei
posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono
partecipare, altresi', alle procedure concorsuali senza il
possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),
per una tra le classi di concorso per le quali abbiano
maturato un servizio di almeno un anno.».
- Si riporta articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale,
accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale possono
prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle
regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere
oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
conclusi con accordo firmato da associazione sindacale
stipulante il contratto collettivo di lavoro della
categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.».
- Si riportano gli articoli 26, comma 9, e 27, comma 5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 26 (Fondi di solidarieta' bilaterali). -
(Omissis).
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di
cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,
in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni
previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di
importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o dell'Unione europea.»
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - (Omissis).
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.».
- Il testo del citato decreto legislativo n. 165 del
1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997,
n. 139.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 300 della citata
legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta l'articolo 1, comma 307 della citata legge
n. 145 del 2018:
«307. Al fine di potenziare il funzionamento degli
uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalita' e
di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti
penali per i minorenni, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un
contingente massimo di 3.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale, cosi' ripartito: a) 903
unita' di Area II per l'anno 2019, 1.000 unita' di Area III
per l'anno 2020 e 1.000 unita' di Area II per l'anno 2021,
da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.
Il predetto personale e' reclutato con le modalita' di cui
all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
L'assunzione di personale di cui alla presente lettera e'
autorizzata, con le medesime modalita' di cui al periodo
precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle
liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato
dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle
predette liste di collocamento in favore dei soggetti che
hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo
50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unita' di Area III e 16
unita' di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita',
destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario
dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico
nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni
di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571
per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di
euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle
procedure concorsuali necessarie all'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.000.000
per l'anno 2019.».
- Si riporta l'articolo 4, comma 3 -quinquies del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2016, n. 125:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 3-quinquies. A
decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei
dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici,
nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e
buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del
fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel
rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a
tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione
pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le
vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti
nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite
ad una singola regione, il concorso unico si svolge in
ambito regionale, ferme restando le norme generali di
partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a
tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente,
possono assumere personale solo attingendo alle nuove
graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino al loro esaurimento,
provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.
Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del
presente articolo e quelle in materia di corso-concorso
bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.».
- Si riportano gli articoli 30 e 35, commi 1, 4 e 4-bis
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del D.Lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del D.Lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
legge n. 488 del 1999)). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6
milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a
decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.»
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
1 a 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del D.Lgs n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del D.Lgs n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del D.Lgs n.
267 del 2000)). - 1. L'assunzione nelle amministrazioni
pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
Omissis.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
Omissis.».
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n.487 (Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto
1994, n. 185, S.O.
- Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 50, commi 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114 .
«Art. 50 (Ufficio per il processo). - 1-quater. Il
completamento del periodo di perfezionamento presso
l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del
presente articolo costituisce titolo di preferenza a
parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi
indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia
sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare
l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento
del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il
processo ai sensi del citato comma 1-bis.
1-quinquies. I soggetti che hanno completato il
tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, e che non hanno fatto parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di
preferenza a parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica
amministrazione.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 399, della citata
legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 12.
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 54 (Prima concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla
vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla
Brancato Luciano D.I., in Fiumicino. (Decreto n. 54),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189:
«2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio
i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da
Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo
quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale
degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione
prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.».
- Per il testo dell'articolo 1, comma 300, della citata
legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 13.
- Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 13.
 
Art. 14-bis
Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli enti e
delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli enti
locali.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, quinto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «al triennio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al quinquennio precedente»;
b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualita', fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».
2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi


- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto-legge n.
90 del 2014, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Semplificazione e flessibilita' nel turn
over). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazione, possono procedere, per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017,
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di
polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle universita' si applica la
normativa di settore.
2.
3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate
con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta
sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata
da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito
il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile.
3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di
Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via
straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli
iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per
l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme
restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello
stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle
assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al
comma 3-bis del presente articolo sono disposte con
decorrenza dal 1°settembre 2014, nell'ambito delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di
Stato.
3-quater I vincitori del concorso per allievo agente
della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi
dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono
assunti con decorrenza dal 1°gennaio 2015, nell'ambito
delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al
comma 3-ter del presente articolo e di quelle gia'
previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni.
3-quinquies Per il Corpo di polizia penitenziaria, le
assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle
autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito
fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia
penitenziaria.
3-sexies Le assunzioni di personale nel Corpo di
polizia penitenziaria, gia' previste per l'anno 2015
dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono
effettuate a decorrere dal 1°gennaio 2015 utilizzando la
graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del
presente articolo.
3-septies All'attuazione di quanto previsto dai commi
3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
3-octies Per garantire gli standard operativi e i
livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di
1.030 unita'; conseguentemente la dotazione organica del
ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'.
3-novies Per la copertura dei posti portati in aumento
nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma
3-octies, e' autorizzata l'assunzione di 1.000 unita'
mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di
cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le modalita' di cui
all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, per le finalita' ivi previste.
3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite
massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di
euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a
decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede
mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
missione "Soccorso civile".
3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, e successive modificazioni, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro
48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere
dall'anno 2016.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato operano annualmente un
monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli
occupazionali che si determinano per effetto delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal
monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato
economico del personale cessato nel calcolo delle economie
da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la
funzionalita' e l'efficienza dell'area produttiva
industriale e, in particolare, degli arsenali e degli
stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11,
alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero
della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di
posizioni soprannumerarie, e' autorizzato ad assumere i
ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico
del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n.
59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di
merito approvate con decreto dirigenziale in data 15
dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di
866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro
annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma
e i relativi oneri.
5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali
sottoposti al patto di stabilita' interno procedono ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al
personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta
fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse
destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a cinque anni , nel rispetto della programmazione
del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora
disponibili delle quote percentuali delle facolta'
assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo
76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente
comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di
cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge
n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi
soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
di personale e spese correnti, fermo restando quanto
previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da
ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente
articolo.
5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
il contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione".
5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del
presente articolo si applicano i principi di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello
stesso.
5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui
incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e'
pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa
relativa al personale di ruolo cessato dal servizio
nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2015.
5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, le parole: "fermo restando il
contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono
soppresse.
5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e
contabile, le regioni e gli enti locali possono computare,
ai fini della determinazione delle capacita' assunzionali
per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del
personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia
quelle programmate nella medesima annualita', fermo
restando che le assunzioni possono essere effettuate
soltanto a seguito delle cessazioni che producono il
relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle
regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di
articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
6. I limiti di cui al presente articolo non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette ai fini della copertura delle quote
d'obbligo.
6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle
province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente
prorogati, alle medesime finalita' e condizioni, fino
all'in-sediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi'
come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014" sono
sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma 9;
b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.
9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 8 e' abrogato;
b) al comma 28, dopo il secondo periodo e' inserito
il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo
non si applicano, anche con riferimento ai lavori
socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita' e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale
sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla
sola quota finanziata da altri soggetti".
10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le
relative assunzioni del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle
procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "e alle
relative assunzioni".
10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle
prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli
enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella
relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione
del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato
adempimento, il prefetto presenta una relazione al
Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene
altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.».
- Si riporta l'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111:
«Art. 17 (Razionalizzazione della spesa sanitaria). -
(Omissis).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e
72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si
provvede con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione e'
giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale
riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione
dello 0,1 per cento annuo, fino al totale conseguimento
nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2,
commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009.
3-ter. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro
dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di
prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli
specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».
 
Art. 14-ter

Utilizzo delle graduatorie concorsuali
per l'accesso al pubblico impiego

1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «scolastico» sono inserite le seguenti: «ed educativo, anche degli enti locali».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 361 e 366,
della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«361. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate
esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso
nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i
limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime,
fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto
dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata
costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie
possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i
limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e
comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni
previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18
della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei
soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre
1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti
ad essi riservati nel concorso.»
o366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle
assunzioni del personale scolastico ed educativo, anche
degli enti locali , inclusi i dirigenti, e del personale
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica.».
- Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 68
del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 8.
- Si riportano gli articoli 11 e 18 della cita legge n.
68 del 1999:
«Art. 11 (Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa). - 1. Al fine di favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con
il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono essere
convenute vi sono anche la facolta' della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalita'
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova piu'
ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purche'
l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla
menomazione da cui e' affetto il soggetto, non costituisca
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione puo' essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai
sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per
l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficolta' di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui
all'articolo 8 della stessa legge, nonche' con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli
17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, puo'
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di eta' e di
durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni
di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite
al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei
centri di orientamento professionale e degli organismi di
cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione
lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle
attivita' di sorveglianza e controllo.»
«Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano
il numero di unita' da occupare in base alle aliquote
stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei
coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e'
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di
riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro
pubblici e privati che occupano piu' di cinquanta
dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata
secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e
6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota e' pari ad un'unita' per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a
centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate
con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 1. Il
regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative
norme di attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 , gli invalidi
del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5,
che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessita' di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi
soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4,
comma 6.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata):
«2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20
ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del
presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi
permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative,
con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti di cui al
presente comma, compresi coloro che svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo
livello retributivo. Ferme restando le percentuali di
assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i
livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da
effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota
del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle
assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68.».
 
Art. 15
Riduzione anzianita' contributiva per accesso al pensionamento
anticipato indipendente dall'eta' anagrafica. Decorrenza con
finestre trimestrali.

1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata e' consentito se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 24, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24(Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente articolo
sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di
bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a
rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa
previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita'
dei seguenti principi e criteri:
a) equita' e convergenza intragenerazionale e
intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e
clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli;
b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti
pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione
della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle
variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento
alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale
data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
l'importo complessivo del trattamento pensionistico non
puo' eccedere quello che sarebbe stato liquidato con
l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto computando,
ai fini della determinazione della misura del trattamento,
l'anzianita' contributiva necessaria per il conseguimento
del diritto alla prestazione, integrata da quella
eventualmente maturata fra la data di conseguimento del
diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
la corresponsione della prestazione stessa.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti
dalla normativa vigente, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini del diritto
all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla
prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo'
chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento
ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano
i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di
vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente
sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo
quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
(di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive
della medesima, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta'
in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi
commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'
incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei
rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei
coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di
settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti,
l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni
opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di
flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a
decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente
articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme
per il conseguimento del diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra
lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di
seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui
pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme
sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e'
fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio
2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la
disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la
cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal
1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici
dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il
requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso
alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al
comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita'
contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che
l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5
volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente
rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
con riferimento al quinquennio precedente l'anno da
rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione
da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in
possesso di un'eta' anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di
cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di
accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono
soppresse.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito
anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26
maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli
adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo
periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12
novembre 2011, n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento
ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
pensione anticipata e' consentito se risulta maturata
un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli
uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento
pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di
maturazione dei predetti requisiti.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i
lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il
diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione
effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di
pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL)
nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del
PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi
alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal
presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al
requisito contributivo di cui al comma 10, trovano
applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al
citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito
contributivo ai fini del conseguimento del diritto
all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica";
b) al comma 12-ter alla lettera a) le parole "i
requisiti di eta'" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di eta' e di anzianita' contributiva";
c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'
soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di
vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1°
gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo
le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. A
partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di
cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi
al biennio. Con riferimento agli adeguamenti biennali di
cui al primo periodo del presente comma la variazione della
speranza di vita relativa al biennio di riferimento e'
computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e
la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal
1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione
della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 e'
computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti
biennali di cui al primo periodo del presente comma non
possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del
presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di
adeguamenti successivi.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della
procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti
per l'accesso al pensionamento successivamente al 31
dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai
sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4
dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011,
sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei
fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di
accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale secondo
caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi
medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di eta',
ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del
4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011
hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui
all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell' articolo 72
del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a
trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente
lettera. Sono altresi' disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a
quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio;
e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre
2011 risultano essere in congedo per assistere figli con
disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data
di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo
per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta'
anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni;
e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011,
risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver
fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici
e contributivi utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro
il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico
non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono definite le modalita' di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini
della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel
limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di euro
per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610
milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per
l'anno 2019. Gli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14,
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite
numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non
prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto
limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari
presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di
cui al comma 14 del presente articolo e di quello relativo
al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, per il quale risultano
comunque computati nel relativo limite numerico di cui al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio
concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del
presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i
quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, i requisiti per il trattamento
pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
della pensione anticipata al compimento di un'eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento
di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del
comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012
un'anzianita' contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un'eta' anagrafica di almeno 60
anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.
335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento
triennale del coefficiente di trasformazione di cui
all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del
1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
agli incrementi della speranza di vita nell'ambito del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, e, conseguentemente, ogniqualvolta il
predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu'
unita' il predetto valore di 70, il coefficiente di
trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le eta'
corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell'ambito
della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la
rideterminazione aggiornata del coefficiente di
trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
eta' corrispondenti a valori superiori a 70 anni e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335 del 1995. Al fine di
uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto 1995,
n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in
rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
sono effettuati con periodicita' biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione
anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo,
per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti, a norma dell' articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, all' articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite
dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo
comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";
al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla
seguente: "2012" e le parole: "con un'eta' anagrafica
ridotta di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e
anzianita' contributiva ridotta di tre unita' rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle
seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";
al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attivita' di
cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un numero di
giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i
requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il
requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella
B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
due unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di
una unita' per coloro che svolgono le predette attivita'
lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da
72 a 77.";
al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 6 e 6-bis".
17-bis.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento
dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai
regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi
quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui
alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre
2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo
conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori
di attivita' nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo
restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso
l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ",
di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto
della rideterminazione dei requisiti di accesso al
pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al
fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano,
inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
raggiungimento del limite di eta' gia' adottati, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, nei
confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
al 1° gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta' a
carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni
previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al
riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare della misura
del contributo e' definita dalla Tabella A di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed e'
determinata in rapporto al periodo di iscrizione
antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8
agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in
base ai parametri piu' favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse
dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le
pensioni e gli assegni di invalidita' e le pensioni di
inabilita'. Per le pensioni a carico del Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende
di navigazione aerea l'imponibile di riferimento e' al
lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del
pensionamento. A seguito dell'applicazione del predetto
contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di
solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e
commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a
raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni
iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS sono
rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato
n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in
conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui
ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro
autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre
2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono
in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di
tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012
senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si
applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per
cento.
25. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti
pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a tre volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte
il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato;
e) non e' riconosciuta per i trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal
comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e' riconosciuta:
a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per
cento;
b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
cento.
25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma
25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla
base della normativa vigente.
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie sono estese le tutele di cui all'articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito un Fondo per il finanziamento di
interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne. Il
Fondo e' finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni di
euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015. Con
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' istitutive del
predetto Fondo.
27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, una Commissione composta da esperti e da
rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria
nonche' di Autorita' di vigilanza operanti nel settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre
2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica e delle compatibilita' finanziarie del sistema
pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed
ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al trattamento
pensionistico determinato secondo il metodo contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
devono essere funzionali a scelte di vita individuali,
anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro,
fermo restando il rispetto del principio dell'adeguatezza
della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
rispetto degli equilibri e compatibilita' succitati,
saranno analizzate, entro il 31 dicembre 2012, eventuali
forme di decontribuzione parziale dell'aliquota
contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani
generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti nel
settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di
iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
cio' concorrono la comunicazione da parte degli enti
gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attivita' di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'
operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessita'
dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le
risorse umane e strumentali previste a legislazione
vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011,
l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti
sociali al fine di riordinare il sistema degli
ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
erogate in denaro e in natura, di importo complessivamente
eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo
TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si
applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennita' a
qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le
parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
«e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».».
- Per il testo dell'articolo 2, comma 26, della citata
legge 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 14.
- Per il testo dell'articolo 12, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 59, comma 9, della citata
legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 14.
 
Art. 16

Opzione donna

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Riferimenti normativi


- Il testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
180 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1,
comma 24, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1997, n. 145.
- Per il testo dell'articolo 12, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 59, comma 9 della citata
legge n. 449 del 1997, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 14.
 
Art. 17
Abrogazione incrementi eta' pensionabile per effetto dell'aumento
della speranza di vita per i lavoratori precoci.

1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 199, 200, 203 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito
contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo
24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza
2013 e 2016, e' ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui
all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per
periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento
del diciannovesimo anno di eta' e che si trovano in una
delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d)
del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi
del comma 202 del presente articolo:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso
integralmente la prestazione per la disoccupazione loro
spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni
indicate all'allegato E annesso alla presente legge che
svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette
anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi
sette attivita' lavorative per le quali e' richiesto un
impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e
rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero
sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67.»
«200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma
199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli
adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»
«203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai
sensi dei commi da 199 a 202 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 564,4
milioni di euro per l'anno 2018, di 631,7 milioni di euro
per l'anno 2019, di 594,3 milioni di euro per l'anno 2020,
di 592,7 milioni di euro per l'anno 2021, di 589,1 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 587,6 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle
domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di
scostamenti, anche in via prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo
periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti
e' differita, con criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 202, e, a parita' degli stessi, in
ragione della data di presentazione della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al
numero di pensionamenti programmato in relazione alle
predette risorse finanziarie.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 149, della citata
legge, n. 205 del 2017
«149. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai
lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli
adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo
articolo.».
 
Art. 18

Ape sociale

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 e' incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.

Riferimenti normativi


- Si riporta l'articolo 1, comma 179, della citata
legge n. 232 del 2016, come modificata dalla presente
legge:
«179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al
31 dicembre 2019 , agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della
medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano
in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei
63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi
185 e 186 del presente articolo, un'indennita' per una
durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell'eta'
anagrafica prevista per l'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza
del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a
condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente
per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la
prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno
tre mesi e sono in possesso di un'anzianita' contributiva
di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno
sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente
con handicap in situazione di gravita' ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero un parente o un affine di secondo grado
convivente qualora i genitori o il coniuge della persona
con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i
settanta anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono
in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
c) hanno una riduzione della capacita' lavorativa,
accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidita' civile, superiore o uguale
al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della
decorrenza dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla
presente legge che svolgono da almeno sette anni negli
ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette
attivita' lavorative per le quali e' richiesto un impegno
tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il
loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di
un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 186, della citata
legge n.232 del 2016:
«186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai
sensi dei commi da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 630
milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro
per l'anno 2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020,
di 323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni
di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno
2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e
accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la
decorrenza dell'indennita' e' differita, con criteri di
priorita' in ragione della maturazione dei requisiti di cui
al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione della
domanda, al fine di garantire un numero di accessi
all'indennita' non superiore al numero programmato in
relazione alle predette risorse finanziarie.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 165 della citata legge
n. 205 del 2017:
«165. Per i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio
2018 si trovano o verranno a trovarsi nelle condizioni di
cui all'articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, come modificati dalla presente
legge, non si applica il limite relativo al livello di
tariffa INAIL di cui all'allegato A del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
maggio 2017, n. 88. I soggetti che verranno a trovarsi
nelle predette condizioni nel corso dell'anno 2018
presentano domanda per il loro riconoscimento entro il 31
marzo 2018 ovvero, in deroga a quanto previsto dal citato
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018. Resta
fermo che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e,
comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in
considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio
di cui all'articolo 11 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del
2017 residuano le necessarie risorse finanziarie.».
 
Art. 18-bis

Sospensione dei trattamenti previdenziali

1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e' volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 58 della citata legge
92 del 2012:
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis).
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.».
- Si riportano gli articoli 295 e 656 del codice di
procedura penale
«Art. 295 (Verbale di vane ricerche). - 1. Se la
persona nei cui confronti la misura e' disposta non viene
rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente
il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e
lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso
l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti,
dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di
latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il
giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le
modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo' disporre
l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli
268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente
articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il
pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di
comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonche'
dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (2).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini
di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del
giudice provvede il presidente della Corte.»
«Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1.
Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di
esecuzione con il quale, se il condannato non e' detenuto,
ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
all'interessato.
2. Se il condannato e' gia' detenuto, l'ordine di
esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
persona nei cui confronti deve essere eseguito e
quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il
dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie
all'esecuzione. L'ordine e' notificato al difensore del
condannato.
3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di
condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole
di minore eta' e' comunicato al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
esecuzione della sentenza.
4. L'ordine che dispone la carcerazione e' eseguito
secondo le modalita' previste dall'articolo 277.
4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
b), quando la residua pena da espiare, computando le
detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio
1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il
pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di
esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi
al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al
magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata
ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354. La presente disposizione non si applica nei
confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4-ter. Quando il condannato si trova in stato di
custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette
l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al
magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata.
4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il
pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai
commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di
sorveglianza.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo
di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui
agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione.
L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono
notificati al condannato e al difensore nominato per la
fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha
assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro
trenta giorni puo' essere presentata istanza, corredata
dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
ad ottenere la concessione di una delle misure alternative
alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
citato testo unico, l'esecuzione della pena avra' corso
immediato.
6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o
dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente
alla documentazione, al tribunale di sorveglianza
competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile, questa, salvi i casi di
inammissibilita', puo' essere depositata nella cancelleria
del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3.
Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a
norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di
sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa
condanna non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a
diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima,
diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione
dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora
l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il
tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la
respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il
decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonche', nelle more della decisione del
tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero
di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione
della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il
pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale
di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.
8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il
condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
di cui al comma 5, il pubblico ministero puo' assumere,
anche presso il difensore, le opportune informazioni,
all'esito delle quali puo' disporre la rinnovazione della
notifica.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
puo' essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, nonche' di cui agli articoli
423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis
del codice penale, fatta eccezione per coloro che si
trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto
della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
definitiva;
c).
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il
condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto
oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda alla eventuale applicazione di una delle misure
alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del
tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello
stato detentivo nel quale si trova e il tempo
corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di
sorveglianza.».
- Per il testo dell'articolo 296 del codice di
procedura penale si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 7 -ter.
- Per il testo della citata legge n. 206 del 2004 si
veda nei riferimenti normativi all'articolo 7-ter
 
Art. 19

Termine di prescrizione dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 335 del
1995, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3(Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale). - 1. All'articolo 20, comma 4, della legge
9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro
dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno
stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto
della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui
all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi
incrementato, per gli anni successivi ai sensi della
predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto
percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede
alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale
delle somme di cui al primo periodo del presente comma in
riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali
secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e
prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non
inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, recanti norme volte a
riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme
dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per
il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e
del sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei
benefici economici, come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto alla
specificita' delle differenti tutele con riferimento anche
alla disciplina delle incompatibilita' e cumulabilita'
delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti
previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento,
nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali
intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa
diretta dell'Amministrazione nelle controversie
giurisdizionali in materia di invalidita' civile,
pensionistica, ivi compresa quella di guerra.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo
procede ad una verifica dei risultati conseguiti con
l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare
l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una
unica istituzione competente per l'accertamento delle
condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione
degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme
tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi
informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione
o connessione o, eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni
previdenziali o assistenziali, il cui importo e'
condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare
cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica
dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai
fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel
settore economico corrispondente alla effettiva attivita'
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla
data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di
lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di
richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento
decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti
intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel
rispetto del principio della non retroattivita', dalla data
fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo del presente comma si applicano anche ai
rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si
applicano anche alle contribuzioni relative a periodi
precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia'
compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei
termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti
interruttivi compiuti e le procedure in corso.
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive
amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di
prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31
dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto
all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, su proposta del competente comitato amministratore,
quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per
ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al
fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente
comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi di
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS,
per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni,
alla determinazione della misura degli interessi da
corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del
rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in
attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma
2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario
di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazione della base pensionabile
e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma
18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai
pensionamenti anticipati di anzianita', trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli
altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.
13.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30
aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal seguente: "Ai fini
dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto
a carico di organismi assicuratori di Paesi legati
all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di
sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta
integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione
delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun
anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle
pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti
il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in
conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n.
155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1°
gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente
dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31
dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga
assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le
modalita' di accertamento delle variazioni degli importi
pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare
per la conversione in lire italiane di tali importi saranno
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo mensile in pagamento delle
pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in
virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi
previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia
di sicurezza sociale, non puo' essere inferiore, per ogni
anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento
minimo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della
pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto
importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno,
non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e'
al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli
1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute
per prestazioni familiari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine
previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande
presentate presso enti previdenziali di Stati legati
all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della
domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte
del competente ente gestore della forma di previdenza
obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed
efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla
concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente
legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare
mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di
contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di
legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere
prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva,
fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza -
per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali
integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, gia' rientranti nel campo di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati,
quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge in materia di
previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e
pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con
riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4
del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che
non venga diversamente disposto in sede di contrattazione
collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale
e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro
debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche
nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata
regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente
all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti
amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga
anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non
possono essere oggetto di contestazioni in successive
verifiche ispettive, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente
disposizione si applica anche agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di
accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari
dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e
assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di
vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
cagionato per dolo o colpa grave.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al
regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente
legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene
alle modalita' di applicazione delle disposizioni relative
alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu'
precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse
gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove
occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole,
coordinandole e riunendole in un solo provvedimento
legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla
presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della
scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per
lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono,
rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini
medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni
per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo,
nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi
potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini
e modalita', con uno o piu' decreti legislativi, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota
contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento
con contestuale riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle
aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo
finanziario conseguente alla predetta elevazione. La
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, ha carattere
straordinario fino alla revisione dell'istituto
dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie
misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli
oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88
del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i
trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e'
riassegnato per le altre finalita' previste dall'articolo
37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei
corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti
a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo
di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e'
prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata
legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di
lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al
comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono continuare a prevedere forme di contribuzione in
cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni
fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124
del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni
del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti: "1. I fondi pensione gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del
punto A) della tabella allegata allo stesso decreto
legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi
comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che
a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi
pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal
Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto
dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per
l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro
di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al
20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolta
dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i
fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati
dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di
apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da
utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in
rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il
rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle
rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del
presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia,
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad
almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni
caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono
essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e
delle disponibilita' conferiti in gestione, restando
peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,
anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della
domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza
di cui all'articolo 16, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati sono
fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione
ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle
convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita'
delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono
individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare
attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito
delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore
dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente
le proprie risorse.
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS,
l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto
esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per
l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali
pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e
di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti
legislativi recanti norme volte a regolamentare le
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in
campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad
uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni
dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a
percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime
norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del
patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a societa'
immobiliari, affidamenti a societa' specializzate, secondo
principi di trasparenza, economicita' e congruita' di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari -
fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti
di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in
via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di
quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in
societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche
di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate
tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo
delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle
necessita' di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di
diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di
quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e
ad escludere forme di gestione anche indiretta del
patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e
sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli
enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti
commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la
gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei
predetti enti.
28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o
loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di
istituzione pubblica sanitaria.».

- Per il testo del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
14.
 
Art. 20

Facolta' di riscatto periodi
non coperti da contribuzione

1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro del l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia' concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».
6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 2, comma 26 della citata
legge n. 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 14.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, come modificato dalla presente legge
(Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma
39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
fini pensionistici):
«Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La
facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori
autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al
comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito
dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .
3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianita' previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335
del 1995 .
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti
sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati
coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,
da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della
domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al
periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e'
attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e
viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione
5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui
al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto
e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data
di presentazione della domanda.».
- Si riporta l'articolo 51, comma 2, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis).
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 3 della legge 2 agosto
1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi):
«Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali). - (Omissis).
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta l'articolo 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
Art. 21
Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che
prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di
previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.

1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 2, comma 18, della citata legge
n. 335 del 1995:
«Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis).
2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento
di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per
un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi
contributivi di cui all'articolo 3, comma 24,
complessivamente pari a 32 punti percentuali, di cui 8,20
punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di
personale non statale i cui trattamenti sono a carico del
bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della
delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione
dell'aliquota del contributo di solidarieta' di cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si
prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile
inerente all'assicurazione di cui al comma 1.".
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 14.
- Si riporta l'articolo 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico (Art.
2, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituiti
dall'art. 2 del D.Lgs n. 546 del 1993 e successivamente
modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 80 del 1998)).
- 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
1. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
 
Art. 22

Fondi di solidarieta' bilaterali

1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresi' erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalita' di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo di solidarieta' di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonche' le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 26, comma 9 del citato
decreto legislativo n. 148, del 2015, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 14.
- Il testo del citato decreto legislativo n. 148, del
2015, (Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2015, n. 221, S.O.
- Si riportano gli articoli 27, 32, e 33 comma 3, del
citato decreto legislativo n. 148 del 2015:
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto per
l'eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi
dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.»
«Art. 32 (Prestazioni ulteriori). - 1. I fondi di cui
all'articolo 26 possono inoltre erogare prestazioni volte a
perseguire le finalita' di cui al comma 9 del medesimo
articolo.
2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre
erogare prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui
all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b).»
«Art. 33 (Contributi di finanziamento). - (Omissis).
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26,
comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un
contributo straordinario di importo corrispondente al
fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario
erogabile e della contribuzione correlata.».
- Si riporta l'articolo 4, commi 1 e 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):
«Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia di mercato
del lavoro). - 1. Nei casi di eccedenza di personale,
accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale possono
prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si impegni a
corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle
regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la
contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi
per il pensionamento. La stessa prestazione puo' essere
oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero
nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
conclusi con accordo firmato da associazione sindacale
stipulante il contratto collettivo di lavoro della
categoria.
2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
1 debbono raggiungere i requisiti minimi per il
pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni
successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.».
- Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 14 (Deposito contratti collettivi aziendali o
territoriali). - 1. I benefici contributivi o fiscali e le
altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti
collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a
condizione che tali contratti siano depositati in via
telematica presso la Direzione territoriale del lavoro
competente, che li mette a disposizione, con le medesime
modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici
interessati.».
- Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30):
«Art. 12 (Fondi per la formazione e l'integrazione del
reddito) - 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione
di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4
un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l'esercizio di attivita' di
somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di
formazione e riqualificazione professionale, nonche' a
misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in
precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza
di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei potenziali candidati a una
missione.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di
lavoro sono altresi' tenuti e versare ai fondi di cui al
comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate
a:
a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni finalizzate a verificare
l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione
del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e
riqualificazione professionale.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati
nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di
somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un
fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente
bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n.
13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, previa verifica della congruita', rispetto alle
finalita' istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei
criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla
sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il
termine di sessanta giorni dalla presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il
versamento dei contributi e per la gestione, il controllo,
la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di
cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il
documento si intende approvato.
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si
intendono soggetti alla disciplina di cui all'articolo
26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi
di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al
contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal
tasso indicato all' articolo 1 del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di
importo pari al contributo omesso.
8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole
contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il
finanziamento delle attivita' formative oppure procede al
recupero totale o parziale dei finanziamenti gia' concessi.
Le relative somme restano a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative
formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si procede ad una definitiva
riduzione delle somme a disposizione dei soggetti
autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura
corrispondente al valore del progetto formativo
inizialmente presentato o al valore del progetto formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al
fondo di cui al comma 4.
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale puo' ridurre i
contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro
congruita' con le finalita' dei relativi fondi.
9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo
trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in
somministrazione.».
 
Art. 23

Anticipo del TFS

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e' liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennita' di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche' i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennita' di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennita' di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita', fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalita', dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennita' di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attivita' di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e' ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e' altresi' assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita' a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
5. L'importo finanziabile e' pari a 45.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennita' di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.
7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e' affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 12 del citato
decreto-legge n. 78 del 2010, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 1.
- Per il testo dell'articolo 1, comma 2 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 14.
- Per il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 15.
- Si riporta all'articolo 37, comma 6 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivita'
e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:
«Art. 37 (Strumenti per favorire la cessione dei
crediti certificati). - (Omissis).
6. Nello stato di previsione del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e' istituito, un fondo con
una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio
statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Per
le finalita' del presente comma e' autorizzata
l'istituzione di apposita contabilita' speciale. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 31(Garanzie statali). - In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie
prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.».
- Si riporta l'articolo 2751-bis primo comma, numero 1)
del codice civile:
«2751-bis. Crediti per retribuzioni e provvigioni,
crediti dei coltivatori diretti, delle societa' od enti
cooperativi e delle imprese artigiane.
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti
riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai
prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro,
nonche' il credito del lavoratore per i danni conseguenti
alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro,
dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed
il credito per il risarcimento del danno subito per effetto
di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile.».
- Il testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
settembre 1993, n. 230, S.O.
 
Art. 24

Detassazione TFS

1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 19, comma 2-bis, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
«Art. 19 (Indennita' di fine rapporto). - (Omissis).
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente
di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 sono
imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per
ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il
risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita',
alla cui formazione concorrono contributi previdenziali
posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e'
computato previa detrazione di una somma pari alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e'
maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del
contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del
contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.».
 
Art. 25

Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;
c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono inserite le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai Ministeri vigilanti.».
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti.
3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537,
in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di
previdenza e assistenza), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
a-bis) il vice presidente;
a-ter) il consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il
collegio dei sindaci; d) il direttore generale.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di
comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, e'
nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il vice presidente e' componente del consiglio di
amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad
esso delegate.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20,
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica
gestione delle risorse; emana le direttive di carattere
generale relative all'attivita' dell'ente; approva in via
definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in
caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione o decadenza del presidente, il consiglio di
indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali affinche' si proceda alla nomina
del nuovo titolare. Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui
al comma 3. I componenti dell'organo di controllo interno
sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS
e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei quali
la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali
dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;
trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con
particolare riferimento al processo produttivo e al profilo
finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga
richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il
consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia
compresa nella sfera di competenza degli altri organi
dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da
tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata
competenza e professionalita' nonche' di indiscussa
moralita' e indipendenza. Si applicano, riguardo ai
requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di
indirizzo e vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970, n. 639 , cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, puo' assistere alle sedute
del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto: a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro; b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro; c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4. La nomina del
collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10, commi 7
e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera d), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL
sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme
restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto
definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di
riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento.
Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate
ai Ministeri vigilanti. ».
- Il testo della legge 24 gennaio 1978, n.14 (Norme per
il controllo parlamentare sulle nomine negli enti
pubblici), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°
febbraio 1978, n. 31.
- Si riporta l'articolo 3, della citata legge n. 400
del 1988:
«Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1.
Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di
carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione
statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti
pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica emanato su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri adottata su proposta del
ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1987, n.
536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli
sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori
in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS)
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48:
«Art. 10. - 1. Le disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano, per le gestioni amministrate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, l'organizzazione e le procedure
relative all'accertamento, riscossione e accreditamento
della contribuzione e dei premi e alla liquidazione ed
erogazione delle prestazioni nonche' l'organizzazione
interna degli uffici, restano in vigore fino
all'approvazione delle delibere di cui al comma 2.
2. Le modifiche alla disciplina delle materie di cui al
comma 1, ad esclusione dei diritti soggettivi, e ferma
restando la disciplina di cui all'articolo 2 della legge 8
marzo 1985, n. 72 , sono adottate con delibere dei consigli
di amministrazione degli istituti assunte con la
maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le delibere
entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa
conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del
loro ricevimento.».
- Il testo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1987, n.
304.
- Il testo del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
(Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92).
- Si riporta l'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 1994, n. 444:
«Art. 3 (Proroga degli organi - Regime degli atti). -
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine
di cui all'articolo 2 sono prorogati per non piu' di
quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza
del termine medesimo.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi
scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di
ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e
indifferibili con indicazione specifica dei motivi di
urgenza e indifferibilita'.
3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel
comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.».
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto legge n.
78 del 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena
integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il
coordinamento stabile delle attivita' previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando
duplicazioni di attivita', l'IPSEMA e l'ISPESL sono
soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL
succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
funzioni in materia di previdenza e assistenza,
ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di
attivita', l'IPOST e' soppresso.
3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia
di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza
magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive
modificazioni, e' soppresso e le relative funzioni sono
attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi.
4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonche',
per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il
Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono trasferite le
risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono
incrementate di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In
attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale
transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il
trattamento giuridico ed economico previsto dalla
contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area
VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di
riferimento per gli enti pubblici non economici da definire
in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, puo'
essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le
professionalita' impiegate in attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di
lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarita' dei
relativi rapporti.
5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo
della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
generale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica
fino al completamento delle iniziative correlate alla fase
transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per
consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai
predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza
organica trasferita ai sensi del comma 4, puo' essere
affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un
soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
5, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. I posti corrispondenti all'incarico di componente
dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo
istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti,
sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale
per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli
incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso
i collegi dei sindaci ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a
posizioni soppresse per effetto dei commi precedenti,
cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti
dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il
medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti
riordinati ai sensi del presente articolo e' conferito
dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello
dirigenziale generale.
7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«Sono organi degli Enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il collegio dei sindaci;
d) il direttore generale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza ed e' scelto in base a criteri di
alta professionalita', di capacita' manageriale e di
qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti
al settore operativo dell'Ente. E' nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle
predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa
del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il
Consiglio dei Ministri puo' comunque procedere alla nomina
con provvedimento motivato.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale
scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata
cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e
vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali affinche' si proceda alla nomina del nuovo
titolare.»;
d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il
consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono
sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione
«Il consiglio e' composto» a quella «componente del
consiglio di vigilanza.»;
e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza» e'
sostituita dalla seguente «puo' assistere alle sedute del
consiglio di indirizzo e vigilanza»;
f) al comma 8, e' eliminata l'espressione da «il
consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;
g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di
quello di cui alla lettera e)» e' sostituita dalla seguente
«con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;
h) e' aggiunto il seguente comma 11:
«Al presidente dell'Ente e' dovuto, per l'esercizio
delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento
onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.».
8. (Abrogato).
9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di
indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei
rispettivi componenti e' ridotto in misura non inferiore al
trenta per cento.
10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e
successive modificazioni, nonche' dei comitati previsti
dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti e'
ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali
gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo
1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a
seduta.
12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attivita'
istituzionale degli organi collegiali di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonche' la partecipazione all'attivita' istituzionale degli
organi centrali non da' luogo alla corresponsione di alcun
emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).
13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed
il funzionamento degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono
adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento
normativo dal presente articolo, in applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano,
in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente
articolo.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.
15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, e' soppresso e le relative
funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i
rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attivita'
di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche
sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione
dell'ISFOL in una delle macroaree gia' esistenti. Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate
le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare
presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL e'
incrementata di un numero pari alle unita' di personale di
ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli
affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in
essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31
ottobre 2010.
16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e
previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori
ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto
del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, e'
soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con effetto dalla medesima data e' istituito
presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo
assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti,
scrittori ed autori drammatici. Tutte le attivita' e le
passivita' risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo
approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso
l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS e' aumentata di
un numero pari alla unita' di personale di ruolo trasferite
in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il
funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e
finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle
risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge
continuano ad operare sino alla scadenza del mandato
prevista dai relativi decreti di nomina.
17. Le economie derivanti dai processi di
razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali
vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente
decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento
della funzione pubblica con il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
18. Al fine di razionalizzare e semplificare le
funzioni di analisi e studio in materia di politica
economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae)
e' soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le
funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o piu'
decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo
esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le
risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso
il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita
tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di
cui al presente comma; le amministrazioni di cui al
presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare
le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti
mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Ministero, e' attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito
dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppresso. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono
trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della
medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e
sono individuate le risorse umane, strumentali e
finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonche',
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo
indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza
sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I
dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza e' attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarita' dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica
20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.
21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di
architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto
legislativo 24 maggio 1946, n. 530 e' soppresso. Le
funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane,
strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio
nazionale delle ricerche con uno o piu' decreti di natura
non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi
decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato
sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza
approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare
di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle
ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a
rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale del Consiglio nazionale delle
ricerche, e' attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti
rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche
subentra nella titolarita' dei rispettivi rapporti.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli
organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo
economico».
23. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'articolo
27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti
salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. Entro 30
giorni decorrenti dalla medesima data e' ricostituito il
Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto
di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di
amministrazione della Sogin S.p.a. e' effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo economico.
24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli
degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti
relativi al contributo dello Stato a enti, istituti,
fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento
rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla
razionalizzazione e al riordino delle modalita' con le
quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti,
i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.
25. Le Commissioni mediche di verifica operanti
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei
capoluoghi di regione e nelle Province a speciale
autonomia, che subentrano nelle competenze delle
Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e
le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a
titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti
ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle
strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date
di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni
mediche di cui al presente comma.
26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate,
fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e
coesione.
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico,
ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione
delle attivita' imprenditoriali, il quale dipende
funzionalmente dalle predette autorita'.
28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al
comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
restano nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico.
29. Restano ferme le funzioni di controllo e
monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
30. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine
le seguenti parole: «nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per
il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma
8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e' trasferita al Ministero per lo
sviluppo economico.
31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di
Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo
6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, e' autorizzata la spesa di euro 2
milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate
derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti.
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'
articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in
servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite
al Ministero medesimo.
31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane,
strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero
dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base
di apposita tabella di corrispondenza approvata con il
medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale
ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
31-quinquies. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo
all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione, l'attivita' gia' svolta dalla predetta
Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli
uffici a tal fine utilizzati.
31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni
provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'
articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000
e' soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono
corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle
amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
31-septies. Al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli
articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia
di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al
Ministero dell'interno.
31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle
funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi
precedenti, in esito all'applicazione dell' articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'
articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori
oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze
cosi' coperte, evitando l'aumento del contingente del
personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.».
 
Art. 25-bis
Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita' di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9, comma 5, della citata legge
150 del 2000, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Uffici stampa). - (Omissis).
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici
stampa delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di
tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque
non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti. Ai
giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla
definizione di una specifica disciplina da parte di tali
enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non
oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la
disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».
 
Art. 25-ter

Trasparenza in materia
di trattamenti pensionistici

1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 26

Fondo di solidarieta' trasporto aereo
e sistema aeroportuale

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».
2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Riferimenti normativi


- Si riporta l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del
lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato
dalla presente legge
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data
e' istituita, presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego
(ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione
un'indennita' mensile di disoccupazione.
2. Sono compresi nell'ambito di applicazione dell'ASpI
tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti
e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito,
con la propria adesione o successivamente all'instaurazione
del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma
subordinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge
3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo
determinato o indeterminato, per i quali trovano
applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8
agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio
1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247, e successive modificazioni. .
4. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta ai
lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni;
b) possano far valere almeno due anni di
assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio
precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennita' di cui
al comma 1 i lavoratori che siano cessati dal rapporto di
lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del
rapporto, fatti salvi i casi in cui quest'ultima sia
intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal
comma 40 dell'articolo 1 della presente legge.
6. L'indennita' di cui al comma 1 e' rapportata alla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non
continuativi e delle mensilita' aggiuntive, divisa per il
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il
numero 4,33.
7. L'indennita' mensile e' rapportata alla retribuzione
mensile ed e' pari al 75 per cento nei casi in cui la
retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013
all'importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la
retribuzione mensile sia superiore al predetto importo
l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento del
differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto
importo. L'indennita' mensile non puo' in ogni caso
superare l'importo mensile massimo di cui all'articolo
unico, secondo comma, lettera b), della legge 13 agosto
1980, n. 427, e successive modificazioni.
8. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica il
prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41.
9. All'indennita' di cui al comma 1 si applica una
riduzione del 15 per cento dopo i primi sei mesi di
fruizione. L'indennita' medesima, ove dovuta, e'
ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo
mese di fruizione.
10. Per i periodi di fruizione dell'indennita' sono
riconosciuti i contributi figurativi nella misura
settimanale pari alla media delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali di cui al comma 6 degli ultimi due
anni. I contributi figurativi sono utili ai fini del
diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; essi
non sono utili ai fini del conseguimento del diritto nei
casi in cui la normativa richieda il computo della sola
contribuzione effettivamente versata.
10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto,
assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che
fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI)
di cui al comma 1 e' concesso, per ogni mensilita' di
retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo
mensile pari al venti per cento dell'indennita' mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il
diritto ai benefici economici di cui al presente comma e'
escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
dello stesso o diverso settore di attivita' che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che
assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di
collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta
di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in relazione ai
nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere
dalla predetta data:
a) per i lavoratori di eta' inferiore a
cinquantacinque anni, l'indennita' di cui al comma 1 viene
corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
dodici mesi, anche in relazione ai trattamenti brevi di cui
al comma 20 (mini-ASpI);
b) per i lavoratori di eta' pari o superiore ai
cinquantacinque anni, l'indennita' e' corrisposta per un
periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle
settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti
i periodi di indennita' eventualmente fruiti negli ultimi
diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero del comma 20 del
presente articolo.
12. L'indennita' di cui al comma 1 spetta dall'ottavo
giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo
rapporto di lavoro ovvero dal giorno successivo a quello in
cui sia stata presentata la domanda.
13. Per fruire dell'indennita' i lavoratori aventi
diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita
domanda, esclusivamente in via telematica, all'INPS, entro
il termine di due mesi dalla data di spettanza del
trattamento.
14. La fruizione dell'indennita' e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni.
15. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' di cui al comma 1 e' sospesa d'ufficio, sulla
base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo
9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e successive modificazioni, fino ad un
massimo di sei mesi; al termine di un periodo di
sospensione di durata inferiore a sei mesi l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione
legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti
valere ai fini di un nuovo trattamento nell'ambito
dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al comma 20.
17. In caso di svolgimento di attivita' lavorativa in
forma autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al
limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare
l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale
attivita'. Il predetto Istituto provvede, qualora il
reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, a
ridurre il pagamento dell'indennita' di un importo pari
all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al
tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e
la data di fine dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi; nei casi di esenzione
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi, e' richiesta al beneficiario un'apposita
autodichiarazione concernente i proventi ricavati
dall'attivita' autonoma.
18. Nei casi di cui al comma 17, la contribuzione
relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata in
relazione all'attivita' di lavoro autonomo non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui
all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
19. In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla
corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1 puo'
richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilita' non ancora
percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro
autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto
impresa o di micro impresa, o per associarsi in
cooperativa. Tale possibilita' e' riconosciuta nel limite
massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di natura non regolamentare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati limiti,
condizioni e modalita' per l'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma.
20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cui
al comma 2 che possano far valere almeno tredici settimane
di contribuzione di attivita' lavorativa negli ultimi
dodici mesi, per la quale siano stati versati o siano
dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, e'
liquidata un'indennita' di importo pari a quanto definito
nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI.
21. L'indennita' di cui al comma 20 e' corrisposta
mensilmente per un numero di settimane pari alla meta'
delle settimane di contribuzione nell'ultimo anno; ai fini
della durata non sono computati i periodi contributivi che
hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione.
22. All'indennita' di cui al comma 20 si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3, 4, lettera a), 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.
23. In caso di nuova occupazione del soggetto
assicurato con contratto di lavoro subordinato,
l'indennita' e' sospesa d'ufficio sulla base delle
comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, fino ad un massimo di cinque
giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considerano assorbite, con riferimento ai periodi
lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della
mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione
sociale per l'Impiego si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge ed in quanto applicabili, le nomine
gia' operanti in materia di indennita' di disoccupazione
ordinaria non agricola.
25. Con effetto sui periodi contributivi maturati a
decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle
indennita' di cui ai commi da 1 a 24 concorrono i
contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28,
primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.
26. Continuano a trovare applicazione, in relazione ai
contributi di cui al comma 25, le eventuali riduzioni di
cui all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, nonche' le misure compensative di cui all'articolo
8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni.
27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui al
comma 25 non trovavano applicazione, e in particolare per i
soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui
all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, che non sia stata ancora applicata a causa della
mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n.
266 del 2005. Qualora per i lavoratori di cui al periodo
precedente le suddette quote di riduzione risultino gia'
applicate, si potra' procedere, subordinatamente
all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo
del presente comma in assenza del quale le disposizioni
transitorie di cui al presente e al successivo periodo non
trovano applicazione, ad un allineamento graduale alla
nuova aliquota ASpI, come definita dai commi 1 e seguenti,
con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni
2013, 2014, 2015, 2016 e pari allo 0,27 per cento per
l'anno 2017. Contestualmente, con incrementi pari allo 0,06
per cento annuo si procedera' all'allineamento graduale
all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei
Fondi interprofessionali per la formazione continua ai
sensi dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845. A decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASpI, le prestazioni di
cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente
rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di
contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre di ogni
anno precedente l'anno di riferimento, tenendo presente, in
via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo
settore con riferimento al ricorso agli istituti di cui ai
citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e garantendo in ogni
caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni
alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla
riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di
riferimento rispetto al livello a regime.
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il
contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti
percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano ai
contratti di lavoro domestico.
29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si
applica:
a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di
lavoratori assenti;
b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento
delle attivita' stagionali di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonche', per i
periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31
dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della
presente disposizione, valutate in 7 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
c) agli apprendisti;
d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
30. Il contributo addizionale di cui al comma 28 e'
restituito, successivamente al decorso del periodo di
prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del
contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene
anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine
di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a
termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene
detraendo dalle mensilita' spettanti un numero di
mensilita' ragguagliato al periodo trascorso dalla
cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente
dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI,
intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, e' dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento
del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianita' aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo
dell'anzianita' aziendale sono compresi i periodi di lavoro
con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se
il rapporto e' proseguito senza soluzione di continuita' o
se comunque si e' dato luogo alla restituzione di cui al
comma 30.
32. Il contributo di cui al comma 31 e' dovuto anche
per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse
dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso
il recesso del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.
33. Il contributo di cui al comma 31 non e' dovuto,
fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui sia dovuto il
contributo di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
34. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo di
cui al comma 31 non e' dovuto nei seguenti casi: a)
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri
datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che
garantiscano la continuita' occupazionale prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale; b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per
completamento delle attivita' e chiusura del cantiere. Alle
minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 12
milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
35. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nei casi di
licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato
oggetto di accordo sindacale, il contributo di cui al comma
31 del presente articolo e' moltiplicato per tre volte.
36. A decorrere dal 1° gennaio 2013 all'articolo 2,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in
relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto
in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di
cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di
cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2013 e' dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una
contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con
riferimento a tale contribuzione non operano le
disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge
12 novembre 2011, n. 183».
37. L'aliquota contributiva di cui al comma 36, di
finanziamento dell'ASpI, non ha effetto nei confronti delle
disposizioni agevolative che rimandano, per
l'identificazione dell'aliquota applicabile, alla
contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti.
38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, dopo le parole:
«provvidenze della gestione case per lavoratori» sono
aggiunte le seguenti: «; Assicurazione sociale per
l'impiego».
39.
40. Si decade dalla fruizione delle indennita' di cui
al presente articolo nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' in forma autonoma senza che
il lavoratore effettui la comunicazione di cui al comma 17;
c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di
invalidita', sempre che il lavoratore non opti per
l'indennita' erogata dall'ASpI.
41. La decadenza si realizza dal momento in cui si
verifica l'evento che la determina, con obbligo di
restituire l'indennita' che eventualmente si sia continuato
a percepire.
42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le prestazioni dell'Assicurazione sociale per
l'impiego».
43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applica
la disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera
e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedente
occupazione intervenuti fino al 31 dicembre 2012, si
applicano le disposizioni in materia di indennita' di
disoccupazione ordinaria non agricola di cui all'articolo
19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,
n. 1272, e successive modificazioni.
45. La durata massima legale, in relazione ai nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e' disciplinata
nei seguenti termini:
a) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2013: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni;
b) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2014: otto mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi
per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni;
c) per le prestazioni relative agli eventi intercorsi
nell'anno 2015: dieci mesi per i soggetti con eta'
anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per i
soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a
cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di
contribuzione negli ultimi due anni.
46. Per i lavoratori collocati in mobilita' a decorrere
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2016 ai sensi
dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, il periodo massimo di diritto
della relativa indennita' di cui all'articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' ridefinito nei
seguenti termini:
a) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal
1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1:
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
b).
1).
2)
c) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1:
dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che
hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i
lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni;
d) lavoratori collocati in mobilita' nel periodo dal
1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:
1) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 1:
dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i cinquanta anni;
2) lavoratori di cui all'articolo 7, comma 2:
dodici mesi, elevato a diciotto per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a ventiquattro per i lavoratori
che hanno compiuto i cinquanta anni.
46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle
associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione
delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla
predetta data, al fine di verificare la corrispondenza
della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.
47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme
derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, sono riversate alla gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono
riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per
cento.
48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e' destinato» sono
inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
49. I soggetti tenuti alla riscossione di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge n. 7 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del
2005, come modificato dal comma 48 del presente articolo,
trattengono, a titolo di ristoro per le spese di
riscossione e comunicazione, una somma pari allo 0,25 per
cento del gettito totale. In caso di inadempienza rispetto
agli obblighi di comunicazione si applica una sanzione
amministrativa da euro 2.000 ad euro 12.000. L'INPS
provvede all'accertamento delle inadempienze e
all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689.
50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni».
51.
52.
53.
54. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura
del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogate.
56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:
a) il requisito di cui alla lettera e) del comma 51,
relativo alle mensilita' accreditate, e' ridotto da quattro
a tre mesi;
b) l'importo dell'indennita' di cui al comma 52 e'
elevato dal 5 per cento al 7 per cento del minimale annuo;
c) le risorse di cui al comma 51 sono integrate nella
misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni
e al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Nel corso del periodo transitorio, in sede di
monitoraggio effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
della presente legge, con particolare riferimento alle
misure recate dai commi 23 e seguenti del medesimo articolo
1, si provvede a verificare la rispondenza dell'indennita'
di cui al comma 51 alle finalita' di tutela, considerate le
caratteristiche della tipologia contrattuale, allo scopo di
verificare se la portata effettiva dell'onere corrisponde
alle previsioni iniziali e anche al fine di valutare, ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali correzioni della
misura stessa, quali la sua sostituzione con tipologie di
intervento previste dal comma 20 del presente articolo.
57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, al primo periodo, le parole: «e in misura
pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010» sono
sostituite dalle seguenti: «, in misura pari al 26 per
cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per
cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento
per l'anno 2014, al 30 per cento per l'anno 2015, al 31 per
cento per l'anno 2016, al 32 per cento per l'anno 2017 e al
33 per cento a decorrere dall'anno 2018» e, al secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per
gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20
per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014,
al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2016».
58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del
codice penale, nonche' per i delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la
sanzione accessoria della revoca delle seguenti
prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione
vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare:
indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione
sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
previdenziali a carico degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme
sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia'
accertato con sentenza in altro procedimento
giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in
parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di
attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al
primo periodo.
59. I condannati ai quali sia stata applicata la
sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo,
possono beneficiare, una volta che la pena sia stata
completamente eseguita e previa presentazione di apposita
domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente
in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.
60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 sono
comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione
dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali
e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai
fini della loro immediata esecuzione.
61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco
dei soggetti gia' condannati con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della
revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di
cui al medesimo comma 58, primo periodo.
62. Quando esercita l'azione penale, il pubblico
ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito
elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una
prestazione di natura assistenziale o previdenziale,
informa l'amministrazione competente per i conseguenti
accertamenti e provvedimenti.
63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di
cui ai commi da 58 a 62 sono versate annualmente dagli enti
interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di
rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di
tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli interventi in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
64. Al fine di garantire la graduale transizione verso
il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori
sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione
delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del Paese, per gli anni
2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla
normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad
aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal
fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.
65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e'
incrementata di euro 1.000 milioni per ciascuno degli anni
2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'anno 2015 e di euro
400 milioni per l'anno 2016.
66. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate
alla concessione, in deroga alla normativa vigente, anche
senza soluzione di continuita', di trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', i trattamenti
concessi ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge
12 novembre 2011, n. 183, nonche' ai sensi del comma 64 del
presente articolo possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a
dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di
cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento nel
caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati
esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e
delle finanze una relazione sull'andamento degli impegni
delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga.
67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
68. Con effetto dal 1° gennaio 2013 le aliquote
contributive pensionistiche di finanziamento e di computo
di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano ai
lavoratori iscritti alla gestione autonoma coltivatori
diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non fossero gia'
interessati dalla predetta disposizione incrementale. Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo
addizionale del 2 per cento previsto dall'articolo 12,
comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160; (43)
c) articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
aprile 1936, n. 1155.
70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole:
«qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti:
«quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale,
dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri
oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali».
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come
da ultimo modificato dal presente comma, e' abrogato a
decorrere dal 1° gennaio 2016.
70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli
ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo
modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
b) articoli da 6 a 9 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
d) articolo 16, commi da 1 a 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
f) articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451;
g) articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975, n.
427.
72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «le procedure di mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di
licenziamento collettivo»;
b) al comma 3, le parole: «la dichiarazione di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «il
licenziamento collettivo» e le parole: «programma di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «programma di
riduzione del personale»;
c) al comma 8, le parole: «dalla procedura di
mobilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure
di licenziamento collettivo»;
d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«collocati in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati»;
e) al comma 10, le parole: «collocare in mobilita'»
sono sostituite dalla seguente: «licenziare» e le parole:
«posti in mobilita'» sono sostituite dalla seguente:
«licenziati».
73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, le parole: «collocare in mobilita'» sono
sostituite dalla seguente: «licenziare».».
- Si riporta l'articolo 6-quater del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita'
e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
altre misure urgenti), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6-quater (Disposizioni in materia di diritti di
imbarco di passeggeri sugli aeromobili). - 1. All'articolo
2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, che istituisce l'addizionale
comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli
aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
b) alla lettera b), le parole: «80 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco e'
altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e'
destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo
di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del
sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e,
per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella
misura del cinquanta per cento.
3. Le maggiori somme derivanti dall'incremento
dell'addizionale, disposto dal comma 2, sono versate dai
soggetti tenuti alla riscossione direttamente su una
contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale
dello Stato, gestita dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di
cui al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo di cui
al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco
dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso
tra utenti di voli nazionali e internazionali per singolo
aeroporto.
3-bis. La riscossione dell'incremento dell'addizionale
comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di
servizi aeroportuali, con le modalita' in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte
delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del
mese in cui sorge l'obbligo.
3-ter. Le somme riscosse sono comunicate mensilmente
all'INPS da parte dei gestori di servizi aeroportuali con
le modalita' stabilite dall'Istituto e riversate allo
stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello
di riscossione, secondo le modalita' previste dagli
articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si
applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione
previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i contributi
previdenziali obbligatori.
3-quater. La comunicazione di cui al comma 3-ter
costituisce accertamento del credito e da' titolo, in caso
di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva,
secondo le modalita' previste dall'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni.».
- Si riporta l'articolo 37 della legge 9 marzo 1989 n.
88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita
presso l'INPS la «Gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali».
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'articolo 1
della legge 12 giugno 1984, n. 222
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'articolo 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli
oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro
trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi
di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75 ,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 , nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 , i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3
giugno 1975, n. 160 , all'articolo 27 della legge 21
dicembre 1978, n. 843 , e all'articolo 11 della legge 15
aprile 1985, n. 140 .
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con
la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli
oneri di cui al presente articolo si provvede mediante
proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti
dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di
riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115 , 6 agosto 1975, n. 427, e al decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli
destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati.».
- Si riporta l'articolo 1-ter del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di
politiche del lavoro e sociali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291:
«Art. 1-ter. - 1. E' istituito, presso l'INPS, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un fondo
speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del
personale del settore del trasporto aereo, avente la
finalita' di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento
delle professionalita' ovvero di realizzare politiche
attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei
lavoratori del settore, mediante:
a) finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali,
regionali o comunitari;
b) erogazione di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro,
ivi compresi i contratti di solidarieta' di cui al citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, da sospensioni
temporanee dell'attivita' lavorativa o da processi di
mobilita' secondo modalita' da concordare tra azienda ed
organizzazioni sindacali.
2. Il fondo speciale di cui al comma 1 e' alimentato da
un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di
lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo
0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori
pari allo 0,125 per cento. Il fondo e' inoltre alimentato
da contributi del sistema aeroportuale che gli operatori
stessi converranno direttamente tra di loro per garantire
la piena operativita' del fondo e la stabilita' del sistema
stesso.
3. I criteri e le modalita' di gestione del fondo, le
cui prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse
derivanti dall'attuazione del comma 2, sono definiti dagli
operatori del settore del trasporto aereo con le
organizzazioni sindacali nazionali e di categoria
comparativamente piu' rappresentative.».
- Si riporta l'articolo 13- ter del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli
enti territoriali e il territorio), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13-ter (Riduzione dell'addizionale comunale sui
diritti di imbarco per l'anno 2016). - 1. Al fine di
sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di
ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione
dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di
imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
sospesa dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari
complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una
quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del
Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e, per
35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di
indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016
si provvede mediante riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Al ristoro delle minori entrate dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui
stato di previsione e' iscritto l'importo di 60 milioni di
euro per l'anno 2016.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5.
6.».
 
Art. 26-bis

Proroga della cassa integrazione
guadagni straordinaria

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» e le parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 22 - bis del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi
aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020 in deroga
agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite complessivo
di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180
milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
anche a livello regionale che presentino rilevanti
problematiche occupazionali con esuberi significativi nel
contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede
governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza della regione
interessata, o delle regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni, puo' essere concessa la proroga
dell'intervento straordinario di integrazione salariale,
sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma
2, sia caratterizzato da investimenti complessi non
attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro
mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il
programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per
la ricollocazione delle risorse umane e azioni di
riqualificazione non attuabili nel medesimo limite
temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei
mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo
21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti
a garantire la continuazione dell'attivita' aziendale e la
salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22,
comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle
risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti
temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, puo'
essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
salariale straordinaria per la causale contratto di
solidarieta' sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale gia'
dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5, e
si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
1-bis. In presenza di piani pluriennali di
riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo
stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che
coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi
ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi
complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione
delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale
e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti,
puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, al fine di garantire la
continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria,
erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle
mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere
sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica
l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002,
n. 172.
2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al
comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti
alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche
azioni di politiche attive concordati con la regione
interessata, o con le regioni interessate nel caso di
imprese con unita' produttive coinvolte ubicate in due o
piu' regioni.
3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a) del
citato decreto legislativo n. 185 del 2008:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione.».
- Si riporta l'articolo 29, del citato decreto
legislativo 150 del 2015:
«Art. 29 (Riordino degli incentivi). - 1. L'articolo 1
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle
assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, fino a completa fruizione
degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, viene creato un apposito
piano gestionale per il finanziamento di politiche attive
del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono
le seguenti risorse:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del
decreto-legge n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e
2016;
b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.».
 
Art. 26-ter

Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa

1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione gia' oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1-bis del decreto-legge 11
giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2002, n. 172:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa
integrazione guadagni straordinaria). - 1. In caso di
concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per
motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei
lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla
restituzione dell'indennita' ricevuta anche se corrisposta
in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i
lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte
dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e
alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni
erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, e'
effettuato dall'INPS direttamente nei confronti
dell'impresa.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 145, della citata
legge n. 205 del 2017:
«145. Al fine del compimento dei piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale
relativi a crisi aziendali incardinate presso le unita' di
crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle
regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse
loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni,
a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti
presso le unita' di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per
un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in
continuita' delle prestazioni di cassa integrazione
guadagni in deroga aventi efficacia temporale entro il 31
dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».
- Si riporta l'articolo 44 del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 44 (Disposizioni finali e transitorie). - 1.
Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di
integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di
entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva
delle integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1
e 2, i trattamenti richiesti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto si computano per la sola parte
del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non
si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si
applicano ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
5.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome
possono disporre la concessione dei trattamenti di
integrazione salariale e di mobilita', anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n.
83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota
disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a
carico delle finanze regionali ovvero delle risorse
assegnate alla regione dell'ambito di piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015.
6-bis. Con riferimento ai trattamenti di integrazione
salariale e di mobilita', anche in deroga alla legislazione
vigente, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle
risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50
per cento anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 1° agosto 2014, n. 83473, ovvero in eccedenza a
tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri
connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse
assegnate alla regione o alla provincia autonoma
nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica
destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, destinandole
preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di
cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano hanno facolta' di destinare le
risorse di cui al primo periodo ad azioni di politica
attiva del lavoro. Per i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori
devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza
del termine di durata della concessione o dalla data del
provvedimento di concessione se successivo. Per i
trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente disposizione, i sei mesi di cui al
precedente periodo decorrono da tale data. Il presente
comma e' efficace anche con riferimento ai provvedimenti di
assegnazione delle risorse alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano gia' emanati per gli anni
2014, 2015 e 2016, con esclusione delle risorse gia'
oggetto di decretazione da parte delle regioni e delle
province autonome.
6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in
deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto
della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine
previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta
di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.
185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2 del 2009, e' incrementato di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del
finanziamento di misure per il sostegno al reddito dei
lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente comma.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 22, della legge n. 147 del 2013. Conseguentemente
il medesimo articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del
2013 e' soppresso. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno
2015 e di euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009,
come rifinanziato dal presente comma, di misure per il
sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle
imprese del settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015
un rapporto avente ad oggetto proposte di valorizzazione
della bilateralita' nell'ambito del sostegno al reddito dei
lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro
ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n.
88 del 1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono
aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite
le seguenti: «e al decreto legislativo adottato in
attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge
10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma
5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle
seguenti: «che, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, siano sottoposte a
sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A
tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi
dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 o
i soggetti nominati in sostituzione del soggetto coinvolto
ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014,
esercitano le facolta' attribuite dal presente articolo al
curatore, al liquidatore e al commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma
5-bis, della legge n. 223 del 1991, come modificato dal
presente comma, e' altresi' destinato per l'anno 2015, in
via aggiuntiva a quanto previsto dallo stesso articolo 3,
comma 5-bis, un importo nel limite massimo di 8 milioni di
euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».
 
Art. 26-quater

Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.

Riferimenti normativi

Per il testo dell'art. 44 del decreto legislativo n.
148/2015 si veda nei riferimenti normativi all'art. 26-ter.
 
Art. 26-quinquies

Trattamento pensionistico
del personale dell'ENAV

1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiunti limiti di eta', al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: «e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n.
248 (Norme in materia di quiescenza e previdenza dei
dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per
il traffico aereo generale):
«Art. 5. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il
servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti
ai profili professionali sotto indicati, ai fini della
determinazione della misura del trattamento di quiescenza
e' computato, senza oneri a carico degli interessati,
secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei
profili professionali di controllore del traffico aereo,
pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo
della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei
profili professionali di esperto di assistenza ai volo e
meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro
cumulabili.».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 (Regolamento di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico di categorie di personale iscritto presso
l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP, in attuazione
dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 10 (Perdita del titolo abilitante). - 1. Le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia,
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, continuano ad applicarsi nei confronti dei
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
raggiunti limiti di eta' e i cui ordinamenti di settore,
che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo,
non ne prevedano l'elevazione. Qualora tali limiti di eta'
possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo
nel caso in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di
idoneita', non abbia ottenuto il rinnovo del titolo
abilitante da parte dell'Autorita' competente.
2. Ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del
personale di volo dipendente da aziende di navigazione
aerea, per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attivita' lavorativa per
raggiunti limiti di eta', si applicano, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1, i requisiti di accesso e di
decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia
vigenti al 31 dicembre 2011.
3.
4.
5. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 149, e' abrogato.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 5, lettera b), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e
competitivita' per favorire l'equita' e la crescita
sostenibili, nonche' ulteriori norme in materia di lavoro e
previdenza sociale):
«5. In attesa della definizione del regime delle
decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono
al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e
al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti
dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto
sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza
del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, e'
stabilito quanto segue:
(Omissis).
b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a
carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per
l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo
trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal
1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono
accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti
requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno
successivo;
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nota all'articolo 20
 
Art. 26-sexies

Misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti dalle imprese del settore dei call center

1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 18, comma 1, lettera a)
del citato decreto-legge n. 185 del 2008, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e
26-quater.
- Per il testo dell'articolo 44, del citato decreto
legislativo n. 148 del 2015, si vedano i riferimenti
normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e 26-quater.
- Per il testo dell'articolo 29, comma 3,del citato
decreto legislativo n. 150 del 2015, si vedano i
riferimenti normativi all'articolo 26-bis, 26-ter e
26-quater.
 
Art. 26-septies

Organizzazione dell'ANPAL

1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un piu' efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;
b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 4, comma 12, del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Istituzione dell'Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro). - (Omissis).
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' nominato il
presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono nominati il presidente e
il direttore generale dell'ANPAL, con contestuale decadenza
del presidente e del direttore generale in carica. Il
presidente decade altresi' dalla carica di amministratore
unico di ANPAL Servizi Spa. La competenza del direttore
generale di formulare proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell'ANPAL di cui all'articolo
8, comma 2, e' attribuita al presidente.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 719, della citata
legge 145 del 2018, come modificato dalla presente legge:
«719. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli statuti dell'ANPAL e di
ANPAL Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del comma
718.».
 
Art. 27

Disposizioni in materia di giochi

1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato « 10&lotto » e dei relativi giochi opzionali e complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1 commi 569, lettera b), e 1098, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, e' ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro»;
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
c) e' aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».
7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 1051 della citata
legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente
legge:
«1051. Le misure del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e
b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, sono incrementate, rispettivamente, di 2,00
per gli apparecchi di cui alla lettera a) e di 1,25 per gli
apparecchi di cui alla lettera b) a decorrere dal 1°
gennaio 2019. La percentuale delle somme giocate destinata
alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non inferiore
al 68 per cento e all'84 per cento, rispettivamente, per
gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a)
e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per
l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincite
sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.».
- Si riporta l'articolo 38, comma 4 della citata legge
n. 388 del 2000:
«Art. 38(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione
finanziaria per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - (Omissis).
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia
nulla osta ai produttori e agli importatori degli
apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6
lettera a) e 7, del citato testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori.
A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la
distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e
congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio
numero progressivo, i produttori e gli importatori
autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono
conformi al modello per il quale e' stata conseguita la
certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli
importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto
della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di
cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano
ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del
nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno
ceduto, la relativa scheda esplicativa.
La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono
altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in
occasione di ogni loro ulteriore cessione.».
- Si riporta l'articolo 110, comma 6, del Regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 110 (art. 108 T.U. 1926). - (Omissis).
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche
elementi di abilita', che consentono al giocatore la
possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della
partita, la propria strategia, selezionando appositamente
le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle
proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1
euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi
e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque
di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.».
- Si riporta l'articolo 24, comma 36, del citato
decreto-legge n. 98 del 2011:
«Art. 24(Norme in materia di gioco). - (Omissis).
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'
subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di
100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il
rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel
caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha
diritto di rivalsa nei suoi confronti.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 569 e 1098 della
citata legge n.145 del 2018:
«569. Al fine di rendere effettive le norme degli enti
locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli
apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a)
e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero di
monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1° luglio 2019, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a
disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento
degli apparecchi previsti dal citato articolo 110, comma 6,
lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773
del 1931; le norme di attuazione della presente lettera
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi
previsti dal citato articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 che
consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, da emanare
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, devono prevedere la memorizzazione, la
conservazione e la trasmissione al sistema remoto
dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi.
Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della
SOGEI Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze
notifica lo schema di decreto alla Commissione europea, ai
sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 settembre 2015, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge."
"1098. Ferma restando la riduzione del numero dei nulla
osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
all'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2018 » sono
sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2019 » e
le parole: « tali apparecchi devono essere dismessi entro
il 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre
2020 ». Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da
ambiente remoto non possono presentare parametri di
funzionamento superiori ai limiti previsti per gli
apparecchi attualmente in esercizio.».
- Si riporta l'articolo 9-quater del decreto-legge 12
luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignita'
dei lavoratori e delle imprese), convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto n. 2018, n. 96:
«Art. 9-quater (Misure a tutela dei minori). -
L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui
all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e' consentito esclusivamente
mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di
impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1°
gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi
di meccanismi idonei a impedire ai minori di eta' l'accesso
al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La
violazione della prescrizione di cui al secondo periodo e'
punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per
ciascun apparecchio.».
- Si riporta l'articolo 39, comma 13-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici.), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 39(Altre disposizioni in materia di entrata). -
(Omissis).
13-bis. Il prelievo erariale unico e' assolto dai
soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno
solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli
periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.
Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono individuati:
a) i periodi contabili in cui e' suddiviso l'anno
solare;
b) le modalita' di calcolo del prelievo erariale
unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun
anno solare;
c) i termini e le modalita' con cui i soggetti
passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il
versamento annuale a saldo;
d) le modalita' per l'utilizzo in compensazione del
credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti
periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per
l'intero anno solare;
e) i termini e le modalita' con cui i concessionari
di rete, individuati ai sensi dell' articolo 14-bis, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano,
tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4
dell' articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate
nonche' gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all' articolo 110, comma 6, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, da utilizzare per la determinazione del
prelievo erariale unico dovuto;
f).».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto direttoriale 1°
luglio 2010:
«Art. 6 (Termini e modalita' per la determinazione e
per l'effettuazione dei versamenti). - 1. I concessionari
assolvono il PREU, dovuto per ciascun periodo contabile,
mediante quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti
scadenze:
a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo
mese del periodo contabile;
b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del
secondo mese del periodo contabile;
c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del
secondo mese del periodo contabile;
d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo
mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento
del sesto periodo contabile e' effettuato entro il giorno
22 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Con riferimento a ciascun anno solare, il
concessionario effettua il versamento del PREU, dovuto a
titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo.
3. L'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che
il concessionario effettua per il singolo periodo contabile
e' determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare
del PREU dovuto per il penultimo periodo contabile
precedente.
4. Per i primi due periodi contabili di funzionamento
di ciascun sistema di gioco, la percentuale del 25 per
cento e' calcolata sull'ammontare del PREU definito in base
ai valori imponibili forfetari indicati nell'art. 10.
5. L'importo del quarto versamento che il
concessionario effettua per ciascun periodo contabile e'
determinato come differenza tra il PREU dovuto per il
periodo contabile, calcolato secondo quanto previsto dal
primo comma dall'art. 4, ovvero dal primo comma dell'art.
5, e la somma dei primi tre versamenti effettuati per lo
stesso periodo.
6. Se il PREU dovuto per un periodo contabile risulta
inferiore alla somma degli importi dei primi tre versamenti
effettuati per lo stesso periodo, la differenza a credito
e' utilizzata dal concessionario in diminuzione dei
versamenti relativi ai periodi contabili successivi e al
saldo annuale.
7. L'importo del PREU da versare a titolo di saldo
annuale e' determinato come differenza tra il PREU dovuto
per l'anno solare, calcolato secondo quanto previsto dal
secondo comma dell' art. 4, ovvero dal secondo comma
dell'art. 5, e gli importi versati per i periodi contabili
in cui e' suddiviso il medesimo anno.
8. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi
contabili ed il versamento a saldo relativo all'anno solare
sono effettuati con le modalita' stabilite dall'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni, tramite Modello F24-Accise.».
Si riporta l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse
clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni sportive), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di
scommessa). - 1. Chiunque esercita abusivamente
l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di
concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad
altro ente concessionario, e' punito con la reclusione da
tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla
stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o
concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle
organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana
per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque
abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche
scommesse su altre competizioni di persone o animali e
giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad
un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un
milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda
sul territorio nazionale, senza autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte
di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate
e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e
la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di
diffusione. E' punito altresi' con la reclusione da tre a
sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque
organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la
prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o
disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione,
organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall' Agenzia delle dogane e dei
monopoli con modalita' e tecniche diverse da quelle
previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a
un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse
gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei
casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo,
chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro
esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con
l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un
milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in
qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi,
scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse
gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi
di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli
apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio
1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della
legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis Le sanzioni di cui al presente articolo sono
applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione
o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in
Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare
o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in
qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o
telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque
accettate in Italia o all'estero.
4-ter Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero
delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione
dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a
chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate
del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via
telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita
autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di
tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia
di finanza e le altre forze di polizia, di un piano
straordinario di controllo e contrasto all'attivita'
illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di
determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».
- Si riporta l'articolo 110, comma 9 del citato regio
decreto, n. 773 del 1931, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 110. - (Omissis).
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al
presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni
di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per
ciascun apparecchio;
f-ter)chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce,
distribuisce o installa o comunque metta a disposizione, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o
associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di
natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche
di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per
ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.».
 
Art. 28

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.
4. Nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'articolo 10, comma 5, del citato
decreto-legge n. 282 del 2004, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 20
- Per il testo dell'articolo 1, commi 255 e 257 della
citata legge n. 145 del 2018, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 12.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 256, della
citata legge n. 145 del 2018:
«256. Al fine di dare attuazione a interventi in
materia pensionistica finalizzati all'introduzione di
ulteriori modalita' di pensionamento anticipato e misure
per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito un fondo denominato « Fondo
per la revisione del sistema pensionistico attraverso
l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento
anticipato e misure per incentivare l'assunzione di
lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968
milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro
per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di
euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente
comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si
provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».
- Si riporta l'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter,
12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge
di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi
che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al
fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.
12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli
scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al
comma 12-quater, sentito il Ministro competente, con
proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla
riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero competente, nel rispetto dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5
dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere
risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui al comma
12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione della
spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del comma 5 dell'articolo 21. Gli schemi dei
decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di sette giorni dalla data della
trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di
apposita relazione che espone le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le
Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al
terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via
definitiva.
12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili nel
corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis,
si provvede ai sensi del comma 13.
12-quater. Per gli esercizi successivi a quello in
corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le
previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera f), adottando
prioritariamente misure di carattere normativo correttive
della maggiore spesa.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.».
 
Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.