Gazzetta n. 85 del 10 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 25 marzo 2019
Modifica dell'articolo 5 del decreto 25 gennaio 2018 concernente la definizione delle caratteristiche del corso di formazione in materia di acustica ambientale, di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera B), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.


IL DIRETTORE GENERALE
per i rifiuti e l'inquinamento
del ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del ministero dello sviluppo economico

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 «Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto»;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 «Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161» ed in particolare l'art. 6, che conferisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Visto il decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262», ed in particolare l'art. 5 che disciplina lo svolgimento della prova finale del corso;
Considerata l'esigenza di introdurre, ai fini dello svolgimento della prova finale del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, lo strumento della videoconferenza;

Decreta:

Art. 1

Modifica dell'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle
caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4,
lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262»

All'art. 5 del decreto 25 gennaio 2018 «Definizione delle caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262», dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma:
«3-bis. In casi eccezionali la partecipazione dei componenti della commissione alla prova finale puo' svolgersi in videoconferenza, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, secondo le modalita' indicate dal presidente di commissione. In ogni caso l'utilizzo della videoconferenza e' subordinato ai seguenti presupposti: l'aula nella quale si tiene la prova finale deve essere interamente visibile al fine di consentire il controllo sul corretto svolgimento dell'esame; i quiz a risposta multipla devono essere diversi per ogni candidato e la loro formulazione da parte della commissione deve essere previamente approvata dal presidente; la correzione dei quiz, alla presenza di tutti i membri della commissione, deve avvenire in videoconferenza».

Roma, 25 marzo 2019

Il direttore generale
per i rifiuti e l'inquinamento
Grillo
Il direttore generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore, la vigilanza
e la normativa tecnica
Fiorentino