Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2019
Limitazione all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti.


IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;
Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 10 novembre 2018, n. 91;
Viste le note n. 6428 del 1° ottobre 2018, n. 846 dell'8 febbraio 2019 e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1407 del 28 febbraio 2019, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto alla Regione Puglia l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 41256/Area III del 12 marzo 2019;
Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso prot. n. 17521 dell'11 marzo 2019;
Ritenuto opportuno adottare con urgenza i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Puglia, piu' volte sollecitato;

Decreta:

Art. 1
Divieti

Dal 18 aprile 2019 al 30 settembre 2019 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.
 
Art. 2
Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:
a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e forze armate;
b) veicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita';
d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessita', attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;
e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessita'.
 
Art. 3
Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.
 
Art. 4
Autorizzazioni

Ai prefetti di Foggia e Campobasso e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle isole Tremiti.
 
Art. 5
Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° aprile 2019

Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-605