IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita', ferme restando le competenze delle autorita' di settore; Visto l'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni, che demanda all'Autorita' nazionale di vigilanza le funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza, precisando che restano ferme le competenze di questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica; Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Modifica della delibera CIPE n. 58/2010»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, con il quale si e' proceduto alla riorganizzazione del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione - nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato - dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: 1. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; 3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 704, comma 4, che prevede che «L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC e il gestore aeroportuale stipulano altresi', entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, un Contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualita', e quella recata dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto l'art. 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, e visto in particolare il comma 11, che prevede «Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei Contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i Contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. Il termine di centottanta giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data di stipulazione dei suddetti contratti». Considerata la sentenza della Corte costituzionale 1°dicembre 2015-21 gennaio 2016, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - n. 4 del 2016, che ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'articolo l'art. 1, comma 11, del suddetto art. 1, comma 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nella parte in cui, ai fini dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui Contratti di programma tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, riguardante il «Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'art. 698 del codice della navigazione»; Viste le deliberazioni n. 20 e n. 42 del 2015, con le quali l'ENAC ha approvato il precedente schema-tipo di Contratto di programma, sulla cui fattispecie si e' elaborata la versione presentata a questo Comitato per l'espressione del relativo parere; Vista la deliberazione 25 gennaio 2018, n. 4 con la quale l'ENAC ha approvato il nuovo schema-tipo di Contratto di programma; Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e successive modificazioni; Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia; Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, che ha disposto in materia di gestione degli aeroporti; Visto il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1995, n. 351; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 riguardante norma per la concorrenza e la regolazione di servizi di pubblica utilita'; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunita', e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo; Visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002; Vista la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con i quali e' stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, che, in particolare: 1. all'art. 71, comma 5, esclude espressamente dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza fornita alle persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta; 2. all'art. 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 prevede che «Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorita' di vigilanza predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'art. 80, comma 1»; Vista la delibera n. 128 dell'8 novembre 2016, con la quale l'Autorita' di regolazione dei trasporti ha disposto, prescrivendo alcune prescrizioni, che «la proposta definitiva di revisione dei diritti aeroportuali, allegata alla presente come parte integrante e sostanziale, presentata dalla societa' Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca S.p.a., affidataria in concessione della gestione dell'aeroporto civile «Valerio Catullo» di Verona-Villafranca, a seguito della consultazione nonche' del recepimento dei correttivi prescritti dall'Autorita' con la delibera n. 110/2016 del 14 settembre 2016, e' conforme al pertinente modello tariffario di riferimento approvato con delibera n. 64/2014 del 17 settembre 2014»; Vista la nota 24 ottobre 2018, n. 35766, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di Contratto di programma e relativi allegati tra l'ENAC e la societa' Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca S.p.a., chiedendo a questo Comitato di esprimere, per quanto necessario in base al quadro normativo vigente, un parere; Visto l'ordine del giorno della riunione preparatoria di questo Comitato di cui al telegramma n. 5713 del 15 novembre 2018 del Segretario di questo Comitato che include l'espressione del parere da parte di questo Comitato sul Contratto in esame; Considerato che durante la riunione preparatoria, e' stata confermata l'iscrizione all'ordine del giorno del parere del Comitato relativamente all'argomento in oggetto; Considerato che nel corso della suddetta riunione preparatoria del 21 novembre 2018 e' stato chiesto al NARS di formulare un parere sullo schema di Contratto di programma e sui suoi allegati; Visto il parere del NARS n. 5 del 26 novembre 2018, che ha ritenuto che il Contratto possa essere sottoposto a questo Comitato e in particolare che: 1. il CIPE e', a normativa vigente, sia l'organo deputato alla verifica della coerenza della dinamica tariffaria con gli investimenti programmati dalla parte pubblica, e della loro sostenibilita', sia l'organo deputato alla verifica degli investimenti a carico della finanza pubblica; 2. la mera successione delle leggi nel tempo non e' sufficiente a determinare antinomie o deroghe al sistema delle specifiche attribuzioni - ad iniziare da quelle in materia di finanza pubblica ex art. 37, comma 6-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011 - espressamente previste per legge in favore del CIPE in ragione della sua natura, missione e composizione istituzionale, in quanto, altrimenti, esse rischierebbero di essere svuotate per mera via desuntiva in contrasto con il dato letterale e positivo delle norme vigenti; Considerato che il NARS nel suddetto parere n. 5 del 2018 raccomanda di: 1. recepire, mediante apposito atto aggiuntivo, le prescrizioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alle modifiche e alle integrazioni al testo del Contratto di programma attualmente in vigore; 2. monitorare - anche attraverso un efficace dialogo istituzionale tra il Ministero istruttore, l'ENAC e l'ART - l'esecuzione del Contratto di programma con particolare riferimento agli investimenti, alle tariffe adottate, all'andamento gestionale avendo particolare riguardo agli scostamenti tra gli investimenti pianificati e quelli realizzati anche al fine di assumere le iniziative di cui alle osservazioni del presente parere, tra cui quelle riportate al paragrafo 2.1, dandone tempestiva comunicazione al CIPE; 3. di prevedere, de futuro, che l'allegato 7 del Contratto di programma relativo al PEF esponga tutti gli elementi di input necessari ai fini della redazione dei prospetti previsionali (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario); 4. trasmettere a questo Comitato la documentazione necessaria ad esprimere parere di competenza con riguardo al Contratto di programma relativo al successivo periodo regolatorio entro i primi tre mesi dell'ultimo anno del periodo regolatorio in scadenza. Vista la nota 27 novembre 2018, n. 40670, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'esito del monitoraggio degli investimenti effettivamente realizzati dal 2016 ad oggi, redatto dall'ENAC, riguardante i contratti di programma relativi agli aeroporti di Genova, Napoli, Torino e Verona; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 1. in forza di convenzione n. 9 del 30 aprile 2008 la societa' Aeroporto Valerio Catullo S.p.a. e' affidataria aeroportuale della gestione totale dello scalo di Verona-Villafranca fino al 2048; 2. in data 29 novembre 2016, e' stato sottoscritto il Contratto di programma oggetto di parere di questo Comitato, il cui periodo di vigenza e' 2016-2019; 3. il Contratto comprende il Piano quadriennale degli interventi, il Piano della qualita', il Piano della tutela ambientale ed il Piano economico finanziario (PEF); 4. il Contratto prevede circa 65,67 milioni di euro di interventi ed investimenti finanziati con risorse proprie della societa' e tariffe, di cui 25,29 milioni di euro per le infrastrutture di volo, 22,65 milioni di euro per interventi sul Terminal, 10,03 milioni di euro per interventi a vari edifici, 3,3 milioni di euro per reti ed impianti, 2,4 milioni di euro per interventi di natura ecologica, 1,22 milioni di euro per parcheggi e viabilita', 0,70 milioni di euro per automezzi e arredi e 0,08 milioni di euro per sistemazione dell'aerostazione; 5. tra gli indicatori previsti nel Piano della qualita', vi sono: 5.1 tempo di riconsegna del primo bagaglio; 5.2 la funzionalita' e pulizia delle toilette; 5.3 l'efficacia dei punti di informazione operativi; 5.4 tempi di attesa presso i check-in; 5.5 il servizio offerto dai bar; 6. tra gli indicatori previsti nel Piano della tutela ambientale, vi sono: 6.1 impianti di illuminazione in sostituzione di quelli esistenti con apparecchi LED; 6.2 produzione di energia elettrica e termica tramite impianti di cogenerazione e trigenerazione; 6.3 utilizzo di materiali fotocatalitici nelle aree di mobilita' e parcheggi; 7. dal PEF, sulla base dei dati riportati, si rileva una soddisfacente capacita' della societa' di generare ricchezza degli investimenti effettuati, nonche' una crescita media del valore della produzione superiore rispetto alla crescita dei costi operativi; 8. l'ENAC con nota 6 novembre 2017 ha espresso giudizio positivo sulla sostenibilita' economica, finanziaria e patrimoniale del PEF; 9. sussiste un disallineamento fra la programmazione degli interventi previsti nel Contratto di programma 2016-2019 (pari a 29,12 milioni di euro nel 2016-2018) e lo stato di avanzamento dei lavori trasmesso dal MIT con nota 27 novembre 2018, n. 40670 (pari a 4,27 milioni di euro dal 2016 al 31 agosto 2018) dovuto principalmente, secondo ENAC, alla lunga durata delle procedure autorizzative ambientali e urbanistiche; Ritenuto di condividere le valutazioni del parere NARS n. 5 del 2018 e di accogliere le raccomandazioni dal medesimo proposte; Vista la nota del 28 novembre 2018, n. 6013, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato; Ritenuto che, sulla base della normativa sopra richiamata e delle considerazioni svolte dal NARS e nel corso della riunione preparatoria del Comitato, questo Comitato si esprima in merito allo schema di Contratto di programma di cui trattasi; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Esprime parere favorevole: sullo schema di Contratto di programma tra ENAC e la societa' Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca S.p.a., per il periodo 2016-2019, accogliendo le raccomandazioni di cui al citato parere NARS n. 5 del 26 novembre 2018, con le seguenti prescrizioni. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti valutera', alla luce della mancata realizzazione di parte degli investimenti previsti per il 2016-2018, se occorre aggiornare Piano quadriennale degli interventi, previsioni di traffico, Piano economico finanziario e Piani della qualita' e della tutela ambientale, oltre alle conseguenze relative alla remunerazione di tali investimenti rispetto alla tariffa. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' inviare al Comitato entro il 30 settembre dell'anno precedente il nuovo periodo concessorio i Contratti di programma relativi al periodo regolatorio che iniziera' il primo gennaio 2020, con esclusione degli aeroporti in deroga (Roma, Milano e Venezia), corredati di tutta la documentazione utile, ivi compresi i pareri, le approvazioni propedeutiche ed i relativi PEF. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il futuro presentera' i Contratti di programma con un congruo anticipo rispetto all'inizio del periodo regolatorio, per rendere effettivi i compiti di coordinamento, programmazione ed indirizzo di competenza del Comitato. 4. Allineare i contenuti dei contratti stipulati al nuovo schema tipo di Contratto di programma approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ENAC con delibera n. 4 del 25 gennaio 2018; 5. Relativamente allo schema di Contratto correggere nelle premesse il seguente riferimento: «la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', che all'art. 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo... omissis»; con «la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita', che all'art. 2, comma 12, lettera p), ha introdotto l'obbligo... omissis». 6. Nelle premesse del Contratto, in caso di presenza di finanziamenti pubblici inserire il seguente Visto: «Vista la documentazione istruttoria prodotta dal gestore aeroportuale e dall'amministrazione pubblica concedente il finanziamento con la quale si attesta la compatibilita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.» 7. Nell'art. 7 relativo agli obblighi della societa': inserire il seguente comma 4: «4 La societa' deve pubblicare sul proprio sito web le informazioni concernenti le fonti di finanziamento, la data della concessione del finanziamento pubblico, il nome dell'autorita' erogatrice, i singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso al beneficiario, il tipo di impresa, il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attivita'. Tali informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate. La documentazione dettagliata relativa a tutte le misure di finanziamenti pubblici deve essere conservata per dieci anni dalla data di concessione delle misure.» 8. Al fine di prevedere un meccanismo di collegamento tra dinamica tariffaria definita dall'ART ed i risultati dell'attivita' di monitoraggio effettuata dall'ENAC all'art. 8 (Ulteriori adempimenti), comma 1: 8.1. inserire alla lettera j) il seguente capoverso «La societa' deve dare evidenza di un eventuale divario tra gli investimenti programmati ed effettuati nel campo dell'intermodalita' nonche' la riprogrammazione delle opere necessarie ai collegamenti, in particolare quelli ferroviari, con gli aeroporti ai fini del miglioramento dell'intermodalita'»; 8.2. aggiungere l'ulteriore punto alla lettera p): «trasmettere ad ENAC, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio del primo anno del successivo periodo regolatorio, un prospetto di dettaglio che dia evidenza che la sommatoria dei ricavi attualizzati percepiti nel precedente periodo regolatorio - scaturenti dalle tariffe annualmente vigenti per il traffico programmato ex ante - corrispondano alla sommatoria dei costi attualizzati di periodo cosi' come rideterminati per effetto dei dati di consuntivo per investimenti effettivamente realizzati e discontinuita' di costo ammesse, al netto dell'eventuale conguaglio che si riferisce all'ultima annualita' del periodo». 9. L'art. 10, relativo al piano quadriennale degli interventi-piano degli investimenti, comma 4, (corrispondente all'art. 11, comma 2, del Contratto siglato), ultimo paragrafo, e' cosi' modificato: «Per gli interventi strategici riconosciuti dall'ENAC, la societa' puo' richiedere, con le modalita' previste nel modello tariffario vigente, l'applicazione di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale.» 10. L'art. 15 (Piano economico finanziario) deve essere modificato nei seguenti termini: 10.1. comma 1. «La societa' presenta all'ENAC, unitamente al Piano degli investimenti, il correlato Piano economico-finanziario (PEF), corredato da una esaustiva relazione esplicativa sulle componenti economiche e patrimoniali, sulla base delle quali la societa' dimostra, sotto la propria responsabilita', l'equilibrio della gestione e la sostenibilita' del Piano degli investimenti»; 10.2. comma 4. «La societa' al verificarsi di quanto previsto all'art. 6, comma 3, e' tenuta a presentare, a ENAC il PEF debitamente aggiornato con le misure necessarie a dimostrare il mantenimento delle condizioni di sostenibilita' economico-finanziaria delle opere sottoposte all'autorizzazione diretta delle strutture tecniche». 11. Occorre inserire apposita clausola di rinuncia al contenzioso che si propone del seguente tenore: «1. La societa', con il presente Contratto di programma, rinuncia ad ogni diritto e/o pretesa, di tipo anche tariffario, connessi al quadro normativo e regolamentare di settore, alla concessione e/o al medesimo Contratto e a quelli precedentemente stipulati, nonche' alle azioni proposte nei giudizi pendenti relativi a tutti gli ambiti citati. 2. Entro sessanta giorni dalla data di efficacia del presente Contratto, le Parti, nel caso di giudizi pendenti, formalizzano, presso gli organi giurisdizionali competenti, gli atti di rinuncia secondo le modalita' di rito.»
Roma, 28 novembre 2018
Il vice Presidente: Tria Il segretario: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1-265 |