Gazzetta n. 91 del 17 aprile 2019 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 2 aprile 2019
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Inegy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/583/2019).



IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;
Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare il capo IV (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, in particolare il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata);
Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la contrattazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci»;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che «entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»;
Visto altresi' l'art. 48, comma 33-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che dispone che «alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la determina 25 settembre 2015, n. 1252, e successive integrazioni e modificazioni, concernente la «Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici» e la successiva determina 12 ottobre 2015, n. 1313, recante «Rettifica della determina n. 1252/2015 del 25 settembre 2015, relativa alla rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»;
Vista la determina 6 ottobre 2015, n. 1267, e successive integrazioni e modificazioni, concernente «Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili» e, in particolare, l'allegato C contenente l'elenco delle specialita' medicinali per le quali i titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso alle regioni, con le modalita' gia' consentite del pay-back;
Vista la determina 24 novembre 2015, n. 1525, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Procedura di pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera b) e 11 del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni 2015-2016-2017»;
Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 tra l'AIFA e la MSD Italia S.r.l. con cui e' stato concordato che il risparmio di spesa per il SSN previsto sarebbe stato conseguito attraverso la corresponsione da parte dell'azienda di un rimborso alle regioni, con le modalita' del pay-back, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, secondo gli importi ivi previsti;
Tenuto conto che, a seguito dell'accordo negoziale in questione, l'AIFA ha ritenuto necessario definire le condizioni negoziali applicabili ai medicinali oggetto dell'accordo a partire dal 1° gennaio 2018;
Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti della ditta MSD Italia S.r.l. volto alla verifica della volonta' della stessa di confermare le condizioni negoziali previste nell'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 oppure di accedere ad una rinegoziazione dello stesso ai sensi della delibera CIPE n. 3/2001;
Vista la disponibilita' manifestata dalla MSD Italia S.r.l. di rinegoziare con AIFA l'accordo e, in particolare, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa;
Vista il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso in merito alla suddetta proposta in data 20 febbraio 2019;
Visto l'esito della procedura negoziale in cui l'Agenzia e la MSD Italia S.r.l. sono pervenute, in contraddittorio tra loro, ad un accordo in ordine alla rinegoziazione delle condizioni negoziali con riferimento al medicinale «Inegy» (A.I.C. n. 036679);
Vista la deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1
Rinegoziazione condizioni negoziali

Relativamente alle confezioni sottoindicate del medicinale INEGY:
confezioni:
«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL/PA - A.I.C. n. 036679064 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; nota AIFA: 13;
«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister PTFE/PVC - A.I.C. n. 036679215 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; nota AIFA: 13;
«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister PTFE/PVC - A.I.C. n. 036679367 (in base 10); classe di rimborsabilita': A; nota AIFA: 13, l'Azienda dovra' provvedere al pagamento (una tantum) del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.
 
Allegato 1

Ripartizione regionale del payback
Ditta: MSD Italia Srl
Specialita' medicinale: Inegy

+-----------------------+-------+---------------------+
| | | Ammontare payback|
+-----------------------+-------+---------------------+
|ABRUZZO | € | 22.275,58|
+-----------------------+-------+---------------------+
|BASILICATA | € | 6.203,06|
+-----------------------+-------+---------------------+
|CALABRIA | € | 38.830,25|
+-----------------------+-------+---------------------+
|CAMPANIA | € | 78.412,52|
+-----------------------+-------+---------------------+
|EMILIA ROMAGNA | € | 41.211,94|
+-----------------------+-------+---------------------+
|FRIULI VENEZIA GIULI | € | 18.280,95|
+-----------------------+-------+---------------------+
|LAZIO | € | 102.536,47|
+-----------------------+-------+---------------------+
|LIGURIA | € | 30.711,88|
+-----------------------+-------+---------------------+
|LOMBARDIA | € | 112.298,25|
+-----------------------+-------+---------------------+
|MARCHE | € | 30.556,62|
+-----------------------+-------+---------------------+
|MOLISE | € | 7.707,97|
+-----------------------+-------+---------------------+
|PA BOLZANO | € | 5.688,11|
+-----------------------+-------+---------------------+
|PA TRENTO | € | 6.745,21|
+-----------------------+-------+---------------------+
|PIEMONTE | € | 48.677,58|
+-----------------------+-------+---------------------+
|PUGLIA | € | 70.511,63|
+-----------------------+-------+---------------------+
|SARDEGNA | € | 38.234,57|
+-----------------------+-------+---------------------+
|SICILIA | € | 77.943,03|
+-----------------------+-------+---------------------+
|TOSCANA | € | 37.040,82|
+-----------------------+-------+---------------------+
|UMBRIA | € | 7.006,11|
+-----------------------+-------+---------------------+
|VALLE D'AOSTA | € | 875,30|
+-----------------------+-------+---------------------+
|VENETO | € | 83.691,19|
+-----------------------+-------+---------------------+
| Totale complessivo | € | 865.439,00|
+-----------------------+-------+---------------------+


 
Art. 2
Modalita' di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalita' di versamento del pay-back 5% - alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il pagamento tramite pay-back per la specialita' medicinale INEGY - determina n. 583/2019»;
 
Art. 3
Classificazione ai fini della fornitura
e altre condizioni negoziali

Restano ferme la classificazione ai fini della fornitura e tutte le altre condizioni negoziali di cui alle determinazioni autorizzative e classificatorie dei medicinali oggetto della presente determina.
 
Art. 4
Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 2 aprile 2019

Il direttore generale: Li Bassi