Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2019 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 10 aprile 2019
Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing). (Delibera n.312).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, i commi 1 e 6;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto l'art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorita' ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale e' stato approvato il piano di riordino dell'Autorita' nazionale anticorruzione;
Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza» dell'Autorita';
Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)» dell'Autorita';
Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorita' nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilita' in base alla missione istituzionale dell'Autorita'», come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;
Visti il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione», il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento sull'esercizio dell'attivita' di vigilanza in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi nonche' sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;
Vista la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016 secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorita' sono ripartite per materia e per ambiti di competenza;
Vista la necessita' di ridefinire l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle segnalazioni ex art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, nonche' di una corretta delimitazione delle competenze e delle prerogative dell'Ufficio stesso;
Considerato che la ratio della legge n. 179/2017 e' la tutela del segnalante, che e' assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identita' sia azionando il potere sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Tenuto conto che l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers e' tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in materia ovvero a vigilare affinche' il segnalante non venga discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno della propria amministrazione di un sistema per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attivita' di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT;
Considerato che nell'adunanza del 10 aprile 2019 sono state approvate in via definitiva le modifiche al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing);

Delibera:

Al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing), approvato nell'adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1
Modifiche all'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere
sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito
di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)

L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) e' stato sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e diposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarita' ai sensi dell'art. 54-bis). - 1. L'ufficio che riceve la segnalazione procede all'archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:
a) manifesta mancanza di interesse all'integrita' della pubblica amministrazione;
b) manifesta incompetenza dell'Autorita' sulle questioni segnalate;
c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
e) intervento dell'Autorita' non piu' attuale;
f) finalita' palesemente emulativa;
g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarita';
i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, l'ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attivita' istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorita' in materia. L'ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, come previsto dall'art. 54-bis, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.
3. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l'elenco delle segnalazioni/comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili, notiziando il segnalante dell'avvenuta archiviazione, nonche' l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.».
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. Nell'adunanza del 10 aprile 2019 il Consiglio ha approvato l'allegato testo coordinato del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing), approvato nell'adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, con le modifiche introdotte dalla presente delibera.
2. La presente delibera e' pubblicata nel sito istituzionale dell'autorita', insieme al testo coordinato del regolamento. L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing) come modificato all'art. 1, entrera' in vigore con la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 10 aprile 2019

Il Presidente: Cantone
Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2019 Il Segretario: Esposito