Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 12 marzo 2019
Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;
Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante le modalita' per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;
Considerato il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Considerato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n.59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;
Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;
Vista la legge n. 97 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;
Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varieta' di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;
Considerati i decreti ministeriali 29 gennaio e 6 luglio 2018, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 aprile 2018, n. 81, e del 23 agosto 2018, n. 195, con i quali sono stati individuati, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei costi di smaltimento delle carcasse animali, i costi di ripristino delle strutture aziendali e i prezzi unitari massimi per la garanzia Mancato reddito, applicabile al settore zootecnico, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 dicembre 2018, n. 295, con il quale sono state modificate le codifiche di talune produzioni zootecniche applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione degli anni 2016, 2017 e 2018;
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2019, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale e' stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;
Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2016 al 2018 ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 13 dicembre 2018 e 7 febbraio 2019;
Esaminate le comunicazioni dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 21 dicembre 2018 e del 7 febbraio 2019, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini e avicuniculi, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;
Considerato che nelle citate comunicazioni dell'AIA non risultano i costi di smaltimento delle carcasse avicole nell'area della Regione Campania e che, quindi, per un ottimale avvio della campagna assicurativa risulta necessario confermare i prezzi stabiliti per la campagna 2018 con il summenzionato decreto 29 gennaio 2018;
Ritenuto, per l'anno 2019, di parametrare gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:
alla media dei prezzi dei singoli prodotti trasmessi dall'ISMEA, per le produzioni vegetali e zootecniche, e per gli animali oggetto di abbattimento forzoso;
ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali comunicati dall'AIA e per i costi di smaltimento delle carcasse avicole nella Regione Campania ai relativi costi individuati con il citato decreto 29 gennaio 2018;
ai prezzi relativi al mancato reddito stabiliti con il citato decreto 29 gennaio 2018;
ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati con decreti 29 gennaio e 6 luglio 2018 sopracitati;
Tenuto conto della necessita' di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresi' conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;

Decreta:

Art. 1
Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze
agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno
2019

1. I prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varieta' per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato - seconda e quinta colonna - sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.
4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato puo' essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.
5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'autorita' competente.
 
Allegato
Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione - Anno 2019
Seminativi

Parte di provvedimento in formato grafico
Colture da seme

Parte di provvedimento in formato grafico
Ortaggi

Parte di provvedimento in formato grafico
Frutta

Parte di provvedimento in formato grafico

Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali - Anno 2019
Impianti di frutteti, oliveti e vigneti

Parte di provvedimento in formato grafico
Serre, ombrai, serre per fungicoltura

Parte di provvedimento in formato grafico
Reti antigrandine

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella mancata produzione latte bovino per squilibri termoigrometrici

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella mancata produzione di miele per eventi atmosferici

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella abbattimento forzoso animali

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella mancato reddito (Ove non diversamente indicato deve intendersi riferito ad un periodo massimo di 180 giorni) - ANNO 2019

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella convenzioni prezzi smaltimento carcasse animali - ANNO 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di determinazione
di ulteriori prezzi unitari massimi

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato.
2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it
3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico dell'ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2019, saranno determinati entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it).

Roma, 12 marzo 2019

Il Ministro: Centinaio

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 245