Gazzetta n. 104 del 6 maggio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 2019
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, con il quale sono stati disposti, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente composta dal dott. Francesco Alecci - prefetto a riposo, dalla dott.ssa Maria Grazia Colosimo - viceprefetto e dalla dott.ssa Desiree D'Ovidio - dirigente di seconda fascia di Area I.
Visto il proprio decreto, in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, con il quale il dott. Rosario Fusaro, dirigente di seconda fascia di Area I, e' stato nominato componente della commissione straordinaria, in sostituzione della dott.ssa Desiree D'Ovidio;
Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta' sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;
Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Salvini, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2019 Ministero dell'interno, foglio n. 750
 
Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalita' organizzata.
Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente e' stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalita' e della corretta gestione delle risorse comunali, pur in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la radicata presenza della criminalita' organizzata la cui perdurante ingerenza nel tessuto economico - sociale locale e' stata accertata da recenti indagini giudiziarie.
Tale programma e' stato interrotto a seguito della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale Lazio del 22 febbraio 2019 con la quale e' stato annullato il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale cui e' conseguito, in data 28 febbraio 2019, il nuovo insediamento della disciolta compagine amministrativa. In data 25 marzo 2019, all'esito della decisione del Consiglio di Stato del 23 marzo 2019, che ha sospeso l'esecutivita' della sentenza di primo grado e confermato la legittimita' del provvedimento di scioglimento, si e' reinsediata la commissione straordinaria, dando nuovo impulso all'attivita' di risanamento.
Nell'approssimarsi del termine di scadenza della gestione commissariale, il prefetto di Catanzaro, con proposta del 26 marzo 2019, ha rappresentato che l'attivita' posta in essere dall'organo commissariale, anche a causa della menzionata interruzione, deve essere proseguita per completare il processo di legalizzazione ed e' pertanto necessario disporre una proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale. Tale valutazione e' stata condivisa dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nella seduta del 25 c.m. alla presenza, tra gli altri, del rappresentante della locale procura distrettuale antimafia.
L'attivita' della commissione straordinaria e' prioritariamente intervenuta nell'ambito dei servizi amministrativi a domanda individuale e, in particolare, in quello sportivo e culturale.
A tal riguardo l'organo di gestione straordinaria ha prioritariamente posto in essere una serie di adempimenti finalizzati ad eliminare le cause inagibilita' di tre stadi comunali, di due teatri municipali e del palazzetto dello sport - che erano regolarmente utilizzati dalla cittadinanza - procedendo anche, per taluni di essi, all'aggiornamento catastale.
Tuttavia alcune procedure amministrative relative alle menzionate strutture sono ancora in itinere conseguentemente, la proroga della gestione straordinaria si rende necessaria per portare a termine le iniziative avviate e consentire alla cittadinanza di usufruire, in condizioni di sicurezza, dei menzionati beni comunali.
L'attivita' della commissione straordinaria ha interessato anche il riordino dell'apparato burocratico al fine di disporre un diverso assetto organizzativo.
In tale ambito sono state avviate le procedure per l'incremento del numero dei dirigenti in servizio e nel contempo e' stata disposta la revoca e l'avvicendamento di alcuni dirigenti con una diversa distribuzione dei settori in attuazione dei regolamenti comunali.
Sono inoltre in corso di istruttoria le procedure per il reclutamento di alcuni dirigenti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il completamento di tali iniziative consentira' all'amministrazione di implementare le risorse umane e garantire una gestione dell'ente locale in linea con i principi di legalita' e buon andamento.
Il prosieguo della gestione commissariale, peraltro, garantira' non solo che le procedure disposte proseguano in linea con i menzionati principi di legalita' ma anche nel rispetto dei parametri finanziari fissati dalla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, avviata nel 2014 al quale il Comune di Lamezia Terme e' sottoposto.
Per i motivi descritti risulta, quindi, necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attivita' in corso e per perseguire una maggiore qualita' ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalita' organizzata.
Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Roma, 28 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: Salvini