Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2019 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERA 30 aprile 2019
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.


Art. 1

Istituzione e compiti della Commissione

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilita' e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni;
b) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficolta' per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilita' relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonche' per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumita'.
3. La Commissione riferisce alla Camera alla fine dei propri lavori o anche nel corso di questi, ove ne ravvisi_ la necessita' o l'opportunita'.
 
Art. 2

Composizione della Commissione

1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati.
 
Art. 3

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 3, sono coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
 
Art. 4

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 4 e 7.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonche' la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali e' stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
 
Art. 5

Organizzazione

1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Le sedute sono pubbliche. La Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 60.000 per l'anno 2020, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
 
Art. 6

Collaborazioni

1. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui all'art. 5, comma 1, e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione.
 
Art. 7

Durata

1. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sull'attivita' svolta.

Roma, 30 aprile 2019

Il Presidente: Fico