Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto della «Confederazione Grande Nord» iscritta nel Registro dei partiti politici il 17 aprile 2019


STATUTO «CONFEDERAZIONE GRANDE NORD»
(Omissis).

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1 - Denominazione, sede, durata, simbolo e sito internet.
Art. 2 - Finalita' e metodi.
Art. 3 - Principi fondanti.
Art. 4 - Entrate, uscite e patrimonio.
Art. 5 - Durata dell'esercizio, consolidamento del bilancio e rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».
TITOLO II - DEI SOCI.
Art. 6 - Adesione.
Art. 7 - Domanda di ammissione all'Associazione.
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.
Art. 9 - Soci fondatori.
Art. 10 - Soci sostenitori ed ordinari.
Art. 11 - Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario.
TITOLO III - DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.
Art. 12 - Comitati e coordinatori.
Art. 13 - Candidature.
Art. 14 - Pari opportunita'.
Art. 15 - Composizione stragiudiziale delle controversie.
Art. 16 - Potere regolamentare.
TITOLO IV - DEGLI ORGANI SOCIALI.
Art. 17 - Organi statutari del Movimento.
Art. 18 - Assemblea confederale dei soci.
Art. 19 - Presidente e presidente onorario
Art. 20 - Il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni.
Art. 21 - Tesoriere.
Art. 22 - Collegio dei revisori legali.
Art. 23 - Societa' di revisione.
Art. 24 - Responsabile della funzione di controllo interno.
Art. 25 - Collegio dei probiviri.
Art. 26 - Comitato dei garanti.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI.
Art. 27 - Modifiche ed attuazione dello statuto.
Art. 28 - Norme transitorie e finali.

Art. 1.

Denominazione, sede, durata, simbolo e sito internet

1.1 - Costituzione.
E' costituita ai sensi dell'art. 36 ss. codice civile e nel rispetto del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013 convertito dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014 una libera associazione denominata «CONFEDERAZIONE GRANDE NORD» o in forma abbreviata «GN».
1.2 - Sede.
La sede legale e' in Milano, Piazza Missori n. 1. L'associazione, con le maggioranze di cui si dira' in seguito, potra' modificare la sede legale ovvero istituire sedi locali in tutto il territorio italiano ed all'estero.
1.3 - Durata.
La durata dell'associazione e' illimitata. Il Consiglio direttivo federale Grande Nord, di cui si dira' in seguito, in seduta straordinaria puo' deliberare, con la maggioranza assoluta dei 2/3 (due terzi), lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune in conformita' dei principi ispiratori dell'associazione. In caso di scioglimento, l'assemblea stabilira' le modalita' per la devoluzione del fondo comune e provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori, secondo le regole previste all'uopo dal codice civile nonche' dal codice di procedura civile e leggi speciali previste in materia.
1.4 - Simbolo.
Il simbolo dell'associazione e' costituito da una linea di circonferenza di colore nero suddivisa orizzontalmente in due parti, la parte superiore di colore blu e la parte inferiore di colore bianco.
Nella parte superiore del cerchio (di colore blu), parallelamente al tratto curvilineo sovrastante, da sinistra verso destra, la parola «confederazione» di piccole dimensioni di colore bianco, con la sola lettera «C» in maiuscolo e le restanti lettere in minuscolo.
Leggermente al di sopra della linea di base del semicerchio superiore (di colore blu), da sinistra verso destra per la quasi totalita' dello spazio, la scritta «Grande» di colore bianco, con la lettera «G» maiuscola, e le restanti lettere in minuscolo. Nella parte inferiore del cerchio, di colore bianco da sinistra verso destra per la totalita' dello spazio, la scritta «NORD» di colore rosso in maiuscolo stampatello. La sommita' sinistra della lettera «N» sovrasta leggermente la linea di demarcazione del semicerchio superiore (di colore blu) ed e' di colore bianco.
Il simbolo e' proprieta' dei soci fondatori che autorizzano fin d'ora l'utilizzo all'associazione in forma gratuita ed irrevocabile.
La eventuale modifica del simbolo puo' essere apportata con delibera del Consiglio direttivo federale Grande Nord, che la approva con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi).
1.5 - Potere di disposizione di nome e simbolo.
L'associazione dispone in via esclusiva del nome e del simbolo in ogni elezione, con diritto e dovere di inibirne l'uso ad ogni altro soggetto che non sia autorizzato dall'associazione. A tal fine delegano il presidente il quale avra' ogni e piu' ampio potere sul punto, anche autorizzativo.
1.6 - Sito internet.
Il sito internet ufficiale dell'associazione dovra' essere intestato all'associazione stessa, che ne deve essere proprietaria. Il presidente e' il legale rappresentante del sito internet e ne dispone in conformita' alle decisioni del Consiglio direttivo federale Grande Nord; i codici di accesso vanno resi noti all'atto di passaggio delle consegne tra il presidente uscente e quello entrante.
Il Consiglio direttivo federale Grande Nord nomina un responsabile per il mantenimento e l'aggiornamento del sito internet ufficiale dell'associazione.
 

Art. 2.

Finalita' e metodi

2.1 - Finalita'.
La libera associazione «Confederazione Grande Nord» non ha fini di lucro ed e' un movimento politico attraverso il quale i cittadini possono concorrere con metodo democratico e nel rispetto della Costituzione, per raggiungere l'indipendenza e l'autonomia delle regioni del Nord. L'osservanza del metodo democratico ai sensi dell'art. 49 della Costituzione, e' assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013 convertito dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014.
L'associazione e' volta alla promozione ed alla realizzazione di ogni iniziativa finalizzata a realizzare la piena rinascita delle nostre terre, identificate nelle regioni del Nord, riportando etica, morale e responsabilita' nei comportamenti nella pubblica amministrazione e nei cittadini tutti. Persegue inoltre la modernizzazione e la minor invasivita' possibile dello Stato, la liberta' personale ed economica dei singoli e delle comunita', la protezione della proprieta' privata e dell'impresa, la valorizzazione dell'istituzione del comune e delle tradizioni, garantendo la realizzazione del diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione.
L'associazione concepisce l'organizzazione della futura comunita' nazionale in forma autonoma e indipendente secondo il principio di sussidiarieta' e nel rispetto del diritto dei popoli all'autodeterminazione.
2.2 - Metodo democratico.
L'associazione assicura la piena partecipazione politica degli iscritti e promuove la piena partecipazione delle giovani generazioni alla politica. Assicura e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno ed a tale fine garantisce l'informazione, la trasparenza e la partecipazione degli iscritti anche attraverso i sistemi informatici. Informa la propria azione al pieno rispetto del metodo democratico e meritocratico.
 

Art. 3.

Principi fondanti

3.1 - Principi fondanti.
Il Movimento riconosce i diritti dell'uomo e dell'individuo, in particolare:
1) la sua liberta' inviolabile di agire in funzione della propria volonta' finche' essa non leda l'eguale diritto degli altri;
2) il diritto di proprieta' privata dell'individuo;
3) il diritto di ricercare la felicita' e di esercitare i suoi sentimenti nel rispetto degli altri;
4) il diritto di manifestare le proprie convinzioni politiche e morali nonche' di goderne. L'associazione, inoltre:
5) rifiuta ogni forma di discriminazione fondata su razza, sesso, lingua, religione;
6) accetta i principi di legittimita' democratica e della non aggressione;
7) accetta le norme del diritto internazionale e piu' in generale i diritti dell'uomo sanciti dall'ONU e il diritto di autodeterminazione dei popoli cosi' come sancito, tra gli altri, nella Carta della Nazioni Unite, nel Patto Internazionale di New York del 1966 e nell'atto finale delle Conferenza di Helsinki del 1975;
8) richiama e promuove in ogni forma l'identita' culturale e storica dei popoli.
 

Art. 4.

Entrate, uscite e patrimonio

4.1 - Entrate del Movimento.
Le entrate dell'associazione sono le seguenti:
a) contributi volontari diretti, anche in beni e servizi;
b) entrate derivanti da eventi di raccolta fondi;
c) donazioni diverse dai contributi e lasciti mortis causa;
d) ogni altra entrata prevista dalla legge.
4.2 - Quote associative.
L'adesione all'associazione e' libera. Il Consiglio direttivo federale determina l'importo di quote associative in forma di contributi volontari di soci «ordinari» o «sostenitori» ed i criteri con i quali sono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali.
4.3 - Patrimonio.
Il patrimonio dell'associazione e' costituito, oltre che dalle suddette entrate, dai beni mobili, mobili registrati ed immobili, dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dall'associazione per atti tra vivi o mortis causa. Il patrimonio puo' essere utilizzato, nel rispetto del principio di economicita', solo per soddisfare le finalita' statutarie dell'associazione e per garantire la continuita' e la normalita' di funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali.
 

Art. 5.

Durata dell'esercizio, consolidamento del bilancio e rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la
trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici»

5.1 - Durata dell'esercizio.
Ciascun esercizio della gestione economico-finanziaria dura un anno e termina al 31 dicembre. Il tesoriere, nei quattro mesi successivi, redige il rendiconto di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo federale Grande Nord, composto secondo la normativa speciale sulla contabilita' dei partiti o movimenti politici. Il rendiconto di esercizio e' il bilancio consuntivo dell'associazione.
5.2 - Consolidamento del bilancio.
Ai fini del consolidamento prescritto dalla legge, al bilancio consuntivo dell'associazione sono allegati i bilanci consuntivi di fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dell'associazione.
Detti bilanci consuntivi devono essere trasmessi al tesoriere entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal tesoriere e comunicato con congruo preavviso.
5.3 - Rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici».
I rapporti istituzionali con la «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici» sono riservati alla competenza del tesoriere, che provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli e' l'organo competente a ricevere le comunicazioni della Commissione, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarita' contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

 

Art. 6.

Adesione

6.1 - Facolta' di associazione.
Possono aderire all'associazione «Confederazione Grande Nord»:
a) le donne e gli uomini, maggiori di diciotto anni;
b) i giovani che abbiano gia' compiuto sedici anni e che condividano gli ideali e le finalita' dell'associazione.
Gli aderenti possono partecipare all'attivita' dell'associazione nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio direttivo federale.
L'associazione garantisce liberta' di adesione ad ogni persona fisica che riconosca e ne accetti le finalita', i metodi ed i principi fondanti e condivida le decisioni e le impostazioni di volta in volta senza alcuna discriminazione di razza, sesso, lingua o religione. Gli organi statutari favoriscono la partecipazione dei singoli componenti all'attivita' di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico dell'associazione, nel rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia ed, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, della legge n. 167/2017 e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento n. 107 del 6 marzo 2014), fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
 

Art. 7.

Domanda di ammissione all'Associazione

7.1 - Requisiti della domanda di ammissione.
La domanda di ammissione all'associazione deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente su un modulo, on-line ovvero cartaceo, predisposto dal Consiglio direttivo federale. La domanda di ammissione all'associazione puo' essere presentata anche attraverso il sito internet dell'associazione, attraverso le pagine dedicate ed e' soggetta a verifica dell'anagrafica del richiedente ad opera degli incaricati del Consiglio direttivo federale.
L'iscrizione on-line necessita, in ogni caso, di una successiva compilazione della domanda in forma cartacea.
L'aderente deve dichiarare di riconoscersi, impegnandosi ad osservarli, nelle finalita', nei metodi e nei principi fondanti dell'associazione quali indicati nell'atto costitutivo e nel presente statuto, che l'aspirante socio con la sottoscrizione della domanda di adesione dichiara di ben conoscere ed accettare.
L'associazione ripudia qualsiasi forma di discriminazione inerente sesso, razza, lingua e religione.
7.2 - Presentazione della domanda.
La domanda puo' essere rigettata, in casi gravi, qualora il Consiglio direttivo federale ritenga che l'aspirante socio abbia tenuto comportamenti incompatibili con le finalita' od i metodi dell'associazione o che la domanda non presenti i requisiti formali richiesti.
7.3 - Validita' dell'iscrizione.
L'iscrizione ha validita' annuale ed e' rinnovabile tramite la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Consiglio direttivo federale. L'iscrizione puo' essere revocata dal socio in qualsiasi momento con istanza scritta inviata all'organo competente in base al presente statuto.
 

Art. 8.

Diritti e doveri dei soci

8.1 - Diritti dei soci.
Tutti i soci hanno diritto a:
a) partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico attraverso gli organi di cui al presente statuto;
b) esercitare il proprio voto ed essere candidate/i nell'elezione degli organi dell'associazione in conformita' alle norme del presente statuto, purche' iscritti da almeno un anno;
c) partecipare all'attivita' e all'iniziativa politica dell'associazione;
d) ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.
8.2 - Doveri dei soci.
Tutti i soci hanno il dovere di:
a) contribuire alla discussione, all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica-culturale;
b) contribuire volontariamente al sostegno economico dell'associazione;
c) rispettare il presente statuto ed i regolamenti adottati;
d) favorire la partecipazione e l'adesione all'associazione.
8.3 - Obbligo di contribuzione.
I soci dell'associazione che ricevono emolumenti o stipendi derivanti da cariche pubbliche, sia di nomina che elettive, sono tenuti a contribuire all'economia dell'associazione.
La misura e la destinazione di tale contributo sono regolamentate dal Consiglio direttivo federale.
 

Art. 9.

Soci fondatori

9.1 - Soci fondatori.
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell'Atto costitutivo della Confederazione Grande Nord, da identificarsi nei seguenti nominativi:
1 Bernardelli Roberto;
2 Rossi Oreste;
3 Pezzoni Germano;
4 Arrighini Giulio;
5 Valentino Angelo;
6 Toffa Fabio;
7 Reguzzoni Marco Giovanni;
8 Longoni Giangiacomo;
9 Borgo Roberto;
10 Radrizzani Davide;
11 Alessandri Angelo;
12 Irali Zeffirino;
9.2 - Diritti dei soci fondatori.
I soci fondatori godono di tutti i diritti spettanti ai soci ordinari e partecipano con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle attivita' dell'associazione.
 

Art. 10.

Soci sostenitori ed ordinari

10.1 - Soci sostenitori.
Sono soci sostenitori tutti coloro che risultano iscritti alla Confederazione Grande Nord in base all'elenco dei soci tenuto secondo le norme del presente statuto.
10.2 - Diritti dei soci sostenitori.
I soci sostenitori hanno diritto:
a) alla parola ed al voto in assemblea;
b) ad essere eletti quali componenti di tutti gli organi statutari;
c) a ricevere le pubblicazioni sociali.
10.3 - I soci ordinari.
Sono soci ordinari tutti coloro che risultano aver provveduto all'iscrizione ordinaria mediante pagamento della tessera, secondo quanto infra stabilito. Agli stessi, dopo un anno dall'iniziale iscrizione, spettera' il diritto di diventare soci sostenitori.
 

Art. 11.

Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario

11.1 - Perdita della qualifica di socio sostenitore ed ordinario.
La qualifica di socio sostenitore ovvero ordinario cessa nel caso di:
a) dimissioni volontarie presentate all'Organo statutario o Comitato di iscrizione. Il soggetto dimissionario conserva tutte le prerogative politiche gia' acquisite;
b) morte o perdita della capacita' giuridica;
c) per ogni altro particolare caso, da valutare nel rispetto dei principi di democraticita' e di contraddittorio tra le parti.
11.2 - Delibera in ordine alla perdita della qualifica di socio.
La perdita della qualifica di socio viene accertata e deliberata dal Collegio dei probiviri su richiesta di qualunque socio, nel rispetto del contraddittorio delle parti e secondo le modalita' stabilite nel presente statuto.

 

Art. 12.

Comitati e coordinatori

12.1 - Costituzione dei comitati.
Gli iscritti all'associazione possono costituire comitati su base territoriale, in ambito lavorativo o sulla base di specifiche tematiche, in conformita' al regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale. I comitati costituiscono la struttura di base dell'associazione. La costituzione di un nuovo Comitato puo' essere promossa da un numero minimo di 5 (cinque) aderenti, secondo norme statutarie che prevedano la democraticita' dell'organizzazione, l'osservanza dei valori propugnati dall'associazione, l'affiliazione all'associazione e l'osservanza delle linee guida e delle regole operative da esso stabilite, su autorizzazione del coordinatore provinciale.
A livello territoriale, saranno presenti:
N. 1 coordinatore organizzativo provinciale per ogni provincia;
N. 1 coordinatore organizzativo regionale per ogni regione;
N. 1 coordinatore organizzativo federale per tutto il territorio nazionale.
Le figure di coordinatore organizzativo provinciale, al momento, vengono nominate dal Consiglio direttivo federale in accordo con il coordinatore organizzativo regionale, mentre i coordinatori regionali vengono nominati dal Consiglio direttivo federale: solo in futuro verranno nominati in sede di Congresso.
Di contro il coordinatore organizzativo federale verra' sempre nominato dal Consiglio direttivo federale.
12.2 - Autonomia dei comitati.
I comitati sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente l'associazione ne' rappresentarla nei confronti dei terzi. I comitati partecipano alle attivita' dell'associazione in conformita' alle direttive dallo stesso emanate.
Le risorse economiche derivano da una percentuale, di cui si dira' infra, sulle somme derivanti dalla campagna di tesseramento.
12.3 - Affiliazione del Comitato all'associazione.
Ogni Comitato deve ottenere l'affiliazione all'associazione in conformita' al regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale. Il presidente puo' rifiutare l'affiliazione dandone adeguata motivazione al Consiglio direttivo federale. I comitati gia' costituiti quali espressioni territoriali di movimenti associati sono automaticamente affiliati all'associazione. L'elenco dei comitati affiliati all'associazione e' tenuto dal Consiglio direttivo federale.
Ogni quota associativa e' destinata a finanziare le attivita' degli organi nazionali e locali ed e' ripartita come segue: sede nazionale 30%, articolazioni territoriali 70%.
12.4 - Commissariamento dei comitati.
Il coordinatore provinciale, in accordo con quello regionale, nel caso ricorrano gravi motivi, possono commissariare uno o piu' comitati, nominando a tal fine un commissario ad acta. Quest'ultimo, nei termini stabiliti nell'atto di nomina, provvede a redigere apposito rapporto al Consiglio direttivo federale ed agli organi territoriali.
 

Art. 13.

Candidature

13.1 - Approvazione delle candidature.
Nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i presidenti delle regioni e per i sindaci, per i consiglieri regionali e comunali, per i sindaci e i consiglieri delle citta' metropolitane, delle Province di Trento e Bolzano e dei presidenti e consiglieri delle regioni a Statuto speciale, sono approvate dal Consiglio direttivo federale su proposta dei coordinatori provinciali e regionali.
 

Art. 14.

Pari opportunita'

14.1 - Promozione della pari opportunita' di genere.
L'associazione promuove azioni volte a favorire le pari opportunita', impegnandosi a promuovere la parita' dei sessi, stabilendo quindi un equilibrio percentuale tra i generi.
In attuazione dell'art. 51 della Costituzione, Confederazione Grande Nord persegue l'obiettivo della parita' tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive. Gli organismi collegiali sono formati attraverso procedure tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore a 40%. Esclusivamente a questo fine, si potra' prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti in ciascun organo collegiale dal presente statuto. Nella competizione per le cariche elettive e' garantita la partecipazione, in condizioni di parita' di donne e uomini. Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da Confederazione Grande Nord in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi puo' essere rappresentato in proporzione inferiore a 40%.
 

Art. 15.

Composizione stragiudiziale delle controversie

15.1 - Composizione stragiudiziale delle controversie.
I soci iscritti all'associazione ed i rappresentanti dei comitati, nonche' i membri degli organi statutari sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la propria attivita' nell'associazione, l'applicazione dello statuto e dei regolamenti, i rapporti dell'associazione con i comitati, nonche' i rapporti tra questi ultimi. Le modalita' della composizione stragiudiziale delle controversie, a livello procedurale, segue l'iter previsto per le attivita' sanzionatorie di cui al presente statuto.
 

Art. 16.

Potere regolamentare

16.1 - Emanazione dei regolamenti.
Il Consiglio direttivo federale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto. Dette norme hanno carattere strettamente attuativo e non innovativo delle disposizioni dello statuto e dei principi ivi enunciati.


 

Art. 17.

Organi statutari del Movimento

17.1 - Organi statutari dell'associazione. Sono organi statutari dell'associazione:
a) l'assemblea confederale dei soci sostenitori;
b) il presidente;
c) il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni;
d) il tesoriere;
e) il Collegio dei revisori;
f) il Collegio dei probiviri;
g) il Comitato dei garanti.
 

Art. 18.

Assemblea confederale dei soci

18.1 - Composizione dell'assemblea confederale dei soci.
L'assemblea confederale dei soci sostenitori e' composta da tutti gli iscritti alla Confederazione Grande Nord.
18.2 - Competenze dell'assemblea dei soci.
L'assemblea confederale dei soci ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale ed esprime indirizzi sulla politica attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, approvati a maggioranza, secondo le modalita' previste dal suo regolamento.
18.3 - Convocazione dell'assemblea confederale dei soci.
L'assemblea confederale dei soci e' convocata ordinariamente dal presidente ogni tre anni e deve essere convocata, in via straordinaria, dal presidente se lo richiede in forma scritta la meta' piu' uno dei componenti del Consiglio direttivo federale, non prima del quindicesimo giorno dall'ultima richiesta scritta e stabilisce luogo, data e ordine del giorno.
Le delibere sono approvate con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 

Art. 19.

Presidente e presidente onorario

19.1 - Competenze del presidente.
Il presidente e' il legale rappresentante dell'associazione, anche ai fini della sottoscrizione di autorizzazione delle liste da presentarsi per le competizioni elettorali, nonche' il garante del regolare svolgimento della vita associativa.
Il presidente:
1.a) convoca e presiede l'assemblea dei soci, dandosi atto che il suo voto prevale in caso di parita' di voti;
1.b) convoca e presiede il Consiglio direttivo federale;
1.c) ha facolta' di nominare, su proposta del Consiglio direttivo federale, sino a due vice presidenti, uno dei quali avra' la funzione di vicario, ai quali potranno essere delegati compiti e diritto di voto nel Consiglio direttivo federale;
1.d) ha diritto di partecipazione e di parola alla riunione di ogni organo associativo, delle quali riunioni deve ricevere tempestivamente il relativo avviso di convocazione;
1.e) custodisce i libri dei verbali degli organi associativi;
1.f) esercita gli altri poteri previsti dal presente statuto.
19.2 - Elezione e durata della carica.
Il presidente e' eletto dal Consiglio direttivo federale e dura in carica tre anni. Qualora il presidente, per qualsivoglia motivo, cessi dalla carica prima del termine del suo mandato, il Consiglio direttivo federale designa un nuovo presidente reggente che rimane in carica fino allo svolgimento della successiva assemblea dei soci.
19.3 - Cessazione e decadenza della carica
Il presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:
a) per morte o grave impedimento ad esercitare il proprio mandato;
b) per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo federale;
c) per perdita della qualita' di socio;
d) per ogni altra grave violazione dei doveri statutari, laddove debitamente accertata in via definitiva.
La decadenza del presidente viene deliberata e dichiarata dal Consiglio direttivo federale e dal Collegio dei probiviri riuniti in seduta comune, su richiesta di 2/3 (due terzi) dei membri dei due organi.
19.4 - Presidente onorario.
Il presidente ha altresi' il potere di nominare un presidente onorario, dietro preventiva consultazione con il Consiglio federale. Tale figura non avra' poteri direttivi et similia, ma solo figurativi.
 

Art. 20.

Il Consiglio direttivo federale e le sue articolazioni

20.1 - Composizione e durata del Consiglio direttivo federale.
Il Consiglio direttivo federale e' composto dai seguenti soci, che hanno diritto di voto:
il presidente;
numero 2 vice presidenti di cui uno con nomina di vicario;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Lombardia;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Veneto;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Piemonte;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Liguria;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Emilia Romagna;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Trentino Alto Adige;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia;
numero 2 soci rappresentanti della Regione Valle d'Aosta;
numero 2 soci rappresentanti per ogni Movimento o Partito confederato a Grande Nord;
Tutti i soci fondatori;
Il socio fondatore puo' altresi' rivestire la carica di rappresentante delle regioni e/o di rappresentante di movimenti o partiti confederati a Grande Nord.
Il Consiglio direttivo federale e' formato attraverso procedure tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40%.
Esclusivamente a questo fine, si potra' prevedere un ampliamento del numero totale dei membri previsti per questo organo.
Il Consiglio direttivo federale e' composto anche da:
un responsabile organizzativo federale;
un tesoriere;
un responsabile enti locali federale;
un responsabile esteri federale;
Tali rappresentanti hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.
Il Consiglio direttivo federale delibera a maggioranza dei presenti; e' convocato dal presidente (che lo presiede) almeno una volta al mese, il quale stabilisce data, ora ed ordine del giorno.
Durante la riunione del Consiglio direttivo federale, e' fatto obbligo di redazione di verbale, attestante lo svolgimento dell'assemblea; vi e' inoltre fatto obbligo di approvare, nella seduta successiva, a maggioranza dei presenti, detto verbale.
Il Consiglio direttivo federale dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.
20.2 - Compiti del Consiglio direttivo federale. Il Consiglio direttivo federale:
a) ha il potere di definire e decidere le linee politiche e programmatiche del Movimento Grande Nord;
b) ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria;
c) approva i regolamenti degli organi sociali;
d) elegge il presidente;
e) propone l'adesione alla Confederazione Grande Nord di movimenti od associazioni terze;
f) propone alleanze con altri movimenti o con partiti per le elezioni;
g) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche, regionali, provinciali o comunali approva le liste dei candidati, autorizzando l'uso a fini elettorali o comunque politici del nome e del simbolo dell'associazione, delegando il presidente a sottoscrivere la presentazione delle liste elettorali ed ogni altra dichiarazione di autorizzazione all'uso che dovesse rendersi necessaria;
h) approva il rendiconto consuntivo;
i) adotta eventuali provvedimenti a carico degli iscritti, su proposta dei Collegio dei probiviri;
j) delibera in merito all'adesione di terzi eletti a livello nazionale o regionale, nonche' su ogni altra questione inerente l'adesione o la partecipazione al Movimento;
k) approva il regolamento di funzionamento del Comitato dei garanti o ogni altro regolamento riguardante candidature, elezioni primarie o liste elettorali;
l) modifica lo statuto;
m) decide su ogni altra questione che per legge o statuto non sia demandata ad altri organi.
20.3 - Candidature.
Il Consiglio direttivo federale seleziona le candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province e dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma tenendo conto dei seguenti principi:
a) privilegiare le proposte dei comitati territoriali;
b) effettuare scelte che tengano conto sia del curriculum vitae dei candidati, sia dell'azione degli stessi a supporto dell'associazione;
c) applicare sia nella scelta delle candidature singole sia nella valutazione delle varie candidature provenienti da diversi comitati territoriali, criteri prevalentemente meritocratici; si intendono in tal senso in via esemplificativa e non esaustiva, l'impegno ed i risultati ottenuti in termini di numero di adesioni, firme raccolte, attivita' sul territorio, contributi di partecipazione, coinvolgimento nelle articolazioni organizzative, percentuali e voti raccolti nelle ultime elezioni nel territorio di riferimento; il Consiglio direttivo federale tiene altresi' in considerazione i principi di rappresentanza delle minoranze interne e della parita' dei sessi.
Attraverso le metodologie adottate e le conseguenti decisioni del Consiglio direttivo federale e' ammesso ricorso al Comitato dei garanti, che si esprime favorendo il contraddittorio.
 

Art. 21.

Tesoriere

21.1 - Nomina del tesoriere.
Il tesoriere e' nominato dal Consiglio direttivo federale e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge ed abbia acquisito una esperienza in materia di amministrazione, gestione delle imprese o abbia acquisito una esperienza per l'avvenuto svolgimento di attivita' professionale in materia di gestione amministrativa e fiscale.
21.2 - Compiti del tesoriere.
Il tesoriere e' il responsabile della gestione contabile, economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione. Apre e gestisce i conti correnti dell'associazione, ed e' autorizzato all'operativita' con forma libera. Esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicita', dell'equilibrio finanziario tra entrate. In particolare, il tesoriere:
a) e' legittimato alla riscossione delle entrate;
b) svolge l'attivita' negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statutari;
c) attua, per quanto di competenza, i regolamenti i budget ed i piani approvati emanati dal Consiglio direttivo federale, predisponendone le relative rendicontazioni e perseguendo gli obiettivi programmatici, adottando tempestive misure di correzione in caso di scostamenti significativi e tenendo conto anche di eque riparazioni territoriali;
d) ha le responsabilita', sotto le direttive del Consiglio direttivo federale, della gestione amministrativa contabile e patrimoniale nei limiti della quale gli e' attribuita la legale rappresentanza dell'associazione negli atti e nei giudizi.
e) sovrintende e coordina l'attivita' contabile, provvedendo alla corretta tenuta dei libri associativi e delle scritture contabili obbligatorie e ausiliarie, fornendo tempestivamente le informazioni economico-finanziarie e patrimoniali richieste dal presidente e dal Consiglio direttivo federale ai fini delle valutazioni e determinazioni di loro competenza e trasmettendo al Consiglio direttivo federale un'unica informativa semestrale di sintesi sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'associazione e sull'andamento della gestione al 30 giugno, riferendo sull'attivita' compiuta, sui risultati conseguiti, sugli eventuali scostamenti dagli obiettivi strategici prefissati e sulle misure di correzione attuate o in corso di attuazione.
f) il tesoriere ha facolta' di delegare le sue funzioni, con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, a uno o piu' vice tesorieri di sua fiducia, che nomina egli stesso, chiedendo autorizzazione preventiva al Consiglio direttivo federale nonche' al Collegio dei revisori. E' personalmente responsabile dell'operato dei vice.
21.3 - Durata della carica.
Il tesoriere dura in carica tre anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile. Qualora il tesoriere, per qualsiasi causa, cessi dalla carica prima del termine, il Presidente designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio direttivo federale per la nomina del nuovo tesoriere.
21.4 - Partecipazione alle riunioni degli organi sociali.
Il tesoriere partecipa con diritto di parola alle riunioni del Consiglio direttivo federale e dell'assemblea dei soci.
 

Art. 22.

Collegio dei revisori legali

22.1 - Composizione del Collegio dei revisori legali.
Il Collegio dei revisori legali e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' composto da numero (3) tre membri effettivi e da numero (2) due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e nominati dal Consiglio direttivo federale. Il Collegio nomina al suo interno un presidente. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno.
22.2 - Compiti del Collegio dei revisori legali.
Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, si avvale della collaborazione del responsabile della funzione di controllo interno, che opera sulla base di un programma annuale di controllo approvato dallo stesso Collegio dei revisori entro il mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.
22.3 - Norme regolatrici.
I poteri e le responsabilita', le riunioni e le deliberazioni del Collegio dei revisori sono regolati dalle disposizioni del codice civile sul collegio sindacale delle societa' per azioni in quanto compatibili. La relazione del Collegio dei revisori sui risultati dell'esercizio e sull'attivita' svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, e' trasmessa al Consiglio direttivo federale dal tesoriere in allegato al rendiconto da approvare.
 

Art. 23.

Societa' di revisione

23.1 - Affidamento controllo gestione contabile e finanziaria.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dall'art. 9, commi 1 e 2, della legge n. 96/2012, il controllo della gestione contabile e finanziaria dell'associazione e' affidata ad apposita societa' di revisione iscritta nel registro dei revisori legali di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 39/2010 ricorrendone i presupposti. Il Comitato di gestione delibera, ai sensi del decreto legislativo n. 149/2013, la nomina di una societa' di revisione.
23.2 - Durata dell'incarico.
Il controllo verra' affidato con incarico relativo a tre esercizi consecutivi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.
23.3 - Compito della societa' di revisione.
La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto dell'esercizio. A tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla, altresi', che il rendiconto d'esercizio sia conforme alle scritture ed alla documentazione contabile, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
 

Art. 24.

Responsabile della funzione di controllo interno

24.1 - Nomina del responsabile della funzione di controllo interno.
Il responsabile della funzione di controllo interno e' un organo di controllo autonomo ed indipendente. E' nominato dal Consiglio direttivo federale su proposta del Collegio dei revisori. Dura in carica per tre esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al terzo anno. L'incarico e' rinnovabile. E' scelto tra persone in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalita' coerenti con la natura dell'incarico.
24.2 - Poteri del responsabile della funzione di controllo interno.
Il responsabile della funzione di controllo interno ha i poteri stabiliti dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo federale su proposta del responsabile stesso. Il regolamento deve prevedere che per verifiche straordinarie particolarmente complesse la dotazione di risorse possa essere incrementata per il tempo necessario al loro espletamento ovvero che possa farsi ricorso, nel rispetto del principio di economicita' a servizi professionali di natura contabile ed economico-finanziaria. Per le modificazioni e integrazioni del regolamento si procede nelle stesse forme prescritte per la sua adozione.
24.3 - Revoca della carica.
Il responsabile della funzione di controllo interno e' revocato dal Consiglio direttivo federale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su parere favorevole vincolante del Collegio dei revisori, per rilevanti violazioni della legge e del presente statuto, per dolo o colpa grave o per mancanza di indipendenza e imparzialita' nell'esercizio delle sue funzioni o per perdita dei requisiti di onorabilita'.
 

Art. 25.

Collegio dei probiviri

25.1 - Composizione del Collegio dei probiviri.
Il Collegio dei probiviri e' l'organo di garanzia dell'associazione. Esso e' composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Consiglio direttivo federale tra i soci fondatori ovvero tra i soci piu' anziani per adesione.
25.2 - Poteri dei probiviri.
Il Collegio dei probiviri e' titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo statuto ed ai regolamenti. Il procedimento innanzi al Collegio dei probiviri e' improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicita', tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Avverso la sanzione e' ammesso il diritto di impugnazione ordinaria innanzi il Comitato dei garanti, tramite raccomandata A/R entro giorni trenta dalla notifica, con allegate memorie difensive.
25.3 - Regole di procedura.
Ogni iscritto che ritenga sia stata violata una norma dello statuto o che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrita' morale dell'associazione o degli interessi politici dello stesso, puo' promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare avanti al Collegio dei probiviri. Una volta ricevuto il ricorso, il Collegio dei probiviri provvedera' a nominare un proprio membro al quale affidare l'istruttoria preliminare; l'istruttore, una volta accertata la non infondatezza della segnalazione, rimettera' il caso al Collegio dei probiviri. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei probiviri, pur non essendo vincolato da strette regole procedurali e quindi sottoposto solo ai principi generali costituzionali, dovra' rispettare le seguenti regole poste a tutela del diritto di difesa dell'iscritto. La procedura potra' essere modificata e/o adeguata, d'intesa con la difesa dell'iscritto, dal Collegio stesso, a seconda della natura dei diversi casi. L'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare deve essere avvisato del procedimento ed eventualmente convocato dinanzi al Collegio dei probiviri, in quest'ultimo caso con un preavviso di almeno quaranta giorni, con e-mail o con lettera raccomandata RR. Agli atti deve risultare la prova del ricevimento, anche indiretta. Un termine minore per la comparizione potra' essere previsto solo con l'accordo dell'associato stesso. Nell'avviso del procedimento e nell'invito a comparire deve essere specificato l'oggetto del procedimento, la possibilita' di esame dell'eventuale documentazione e la possibilita' di presentare memorie difensive. Le sanzioni disciplinari previste potranno essere irrogate in caso di mancata difesa o comparizione solo in presenza della prova del ricevimento dell'avviso di procedimento di cui sopra. Nel procedimento disciplinare l'iscritto potra' essere assistito da un altro iscritto o da un legale che sara' presente anche durante l'eventuale audizione dell'iscritto dinanzi al Collegio. Il Collegio non potra' deliberare sanzioni disciplinari senza aver ascoltato l'iscritto (che potra' anche inviare una dichiarazione scritta) e ove ne sia stata fatto richiesta, i testimoni che saranno stati ritenuti necessari e ammessi dal Collegio stesso o aver acquisito loro dichiarazioni scritte. L'iscritto potra' presentare difesa scritta. La decisione del Collegio verra' comunicata per lettera raccomandata RR in caso di assenza.
La decisione dovra' essere, sia pure sinteticamente, motivata.
25.4 - Durata della carica.
I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
25.5 - Nomina presidente e materie di competenza.
Il Collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente ed e' competente a giudicare, sulle seguenti materie:
a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti all'associazione;
b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento dell'associazione previste dal presente statuto e dai regolamenti emanati;
c) osservanza delle regole dettate dal presente statuto sulla costituzione e regolamentazione dei comitati e sulle controversie insorte tra gli organi dei comitati predetti e gli organi del Movimento;
d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore all'interno dell'associazione o di iscritto, nonche' alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;
e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti dei comitati;
f) ogni altra materia in conformita' alle previsioni del presente statuto.
25.6 - Requisiti per la nomina.
In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri e' fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica nell'associazione.
25.7 - Dimissioni o impedimento permanente.
In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Collegio dei probiviri, egli viene sostituito con le stesse modalita' che presiedono alla nomina dei suoi componenti.
25.8 - Misure disciplinari
Le misure disciplinari sono:
a) l'ammonizione;
b) la sospensione;
c) l'espulsione;
d) la revoca dell'affiliazione di un Comitato;
e) l'interdizione dal compiere attivita' che coinvolgano direttamente od indirettamente l'associazione. L'ammonizione e la sospensione sono inflitte per violazioni di lieve e media entita'. La sospensione ha una durata variabile da trenta a novanta giorni. L'espulsione, la revoca e l'interdizione sono inflitte per violazioni gravi alla disciplina e sono resi pubblici.
 

Art. 26.

Comitato dei garanti

26.1 - Composizione del Comitato dei garanti.
E' composto da numero 7 (sette) membri nominati dal Consiglio direttivo federale per tre anni a rotazione tra i soci fondatori che non abbiano altri incarichi nell'associazione ovvero, in mancanza, tra i soci con piu' alta anzianita' di adesione, esperienza ed adeguate caratteristiche personali.
26.2 - Poteri del Comitato dei garanti.
Il Comitato dei garanti e' titolare del potere di deliberare su eventuali ricorsi proposti avverso le decisioni adottate dal Consiglio direttivo federale in ordine alle candidature. Delibera altresi' in merito ad eventuali elezioni primarie e sui provvedimenti disciplinari comminati dal Collegio dei probiviri.
26.3 - Regole di procedura.
Il Comitato dei garanti si dota di un proprio regolamento interno favorendo la partecipazione delle minoranze interne ed assicurando il diritto alla difesa e l'applicazione del principio del contraddittorio. Alle riunioni del Comitato dei garanti possono partecipare - con funzioni consultive - il presidente ed i consiglieri delegati. Il Comitato dei garanti nelle sue varie articolazioni assicura il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio.
26.4 - Durata della carica.
I componenti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
26.5 - Requisiti per la nomina.
In sede di nomina e per la durata del loro incarico, i componenti del Comitato non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo associativo.

 

Art. 27.

Modifiche ed attuazione dello statuto

27.1 - Modifiche dello statuto.
Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta da un'assemblea costituita dai membri del Consiglio direttivo federale e dai soci fondatori.
La modifica dello statuto puo' essere richiesta da almeno un decimo dei soci sostenitori iscritti all'associazione ovvero da almeno un terzo del Consiglio direttivo federale.
27.2 - Adozione dei regolamenti.
Per i regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, il Consiglio direttivo adotta tutti i provvedimenti opportuni.
 

Art. 28.

Norme transitorie e finali

28.1 - Norma transitoria.
In deroga a quanto disposto dal punto 27.1, per un anno a decorrere dalla data di costituzione il Consiglio direttivo federale puo' esercitare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto i poteri di modifica statutarie attribuiti all'assemblea dei soci.
28.2 - Norme finali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

(Omissis).
Simbolo Confederazione Grande Nord
Cerchio con bordura di colore nero, suddivisa orizzontalmente in due parti, la parte superiore di colore blu e la parte inferiore di colore bianco.
Nella parte superiore del cerchio, parallelamente al tratto di bordo curvilineo sovrastante, da sinistra verso destra, la parola «Confederazione» di piccole dimensioni, colore bianco, con la sola lettera «C» in maiuscolo e le restanti lettere in minuscolo.
Leggermente al di sopra della linea di base del semicerchio superiore, la scritta «Grande» di colore bianco, con la lettera «G» maiuscola, e le restanti lettere in minuscolo.
Nella parte inferiore del cerchio, di colore bianco, la scritta «NORD» di colore rosso in maiuscolo stampatello. La sommita' sinistra della lettera «N» sovrasta leggermente la linea di demarcazione del semicerchio superiore (di colore blu) ed e' di colore bianco.

Parte di provvedimento in formato grafico