Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 maggio 2019
Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attivita' esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 2020, o a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, e prevede l'individuazione di esoneri dagli adempimenti in ragione della tipologia di attivita' esercitata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolare, l'art. 22, primo comma, che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita' di commercio al minuto e attivita' assimilate e l'art. 24 che disciplina la registrazione dei corrispettivi per i soggetti che esercitano le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1° gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione a mezzo ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;
Visto il comma 3 dell'art. 12 della legge n. 413 del 1991 che delega il Ministro delle finanze a stabilire, con decreto, sentite le commissioni parlamentari competenti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi nei confronti di determinate categorie di contribuenti o determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitivita' e di scarsa rilevanza fiscale;
Visto l'art. 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, recante l'esonero dall'obbligo della fatturazione per alcune operazioni effettuate dai comuni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2009, recante modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'art. 31-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2017, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 2016, recante la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 18 aprile 2019, recante la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 30 marzo 2017, recante la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 7 dicembre 2016, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante l'individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per talune prestazioni di servizi rese da soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11 novembre 2015, recante l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'art. 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 127 del 2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalita' di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 413 del 1991 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 maggio 2018, che ha individuato le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015;
Ritenuto di procedere all'individuazione delle ipotesi di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine prevedere la graduale attuazione dell'adempimento in regione della tipologia di attivita' esercitata;

Decreta:

Art. 1
Operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e di
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. In fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonche' alle operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Per le operazioni di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 resta fermo l'obbligo di documentazione mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
3. I soggetti che effettuano le operazioni di cui al comma 1 possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.
 
Art. 2
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica per cessioni di
benzina o di gasolio utilizzati come carburanti per motori e per
cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori
automatici

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, rispettivamente, delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.
2. Fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
3. Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante possono comunque memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui al comma 2.
 
Art. 3
Estensione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

1. Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2019

Il Ministro: Tria