Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2019 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DECRETO 8 maggio 2019
Modifiche all'articolo 42 del Regolamento 6 febbraio 2012, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 40 della legge del 24 marzo 1958, n. 195, in materia di assegni e indennita' ai componenti del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali e, in particolare, l'art. 30 recante trattamento economico dei magistrati amministrativi e l'art. 53-bis relativo all'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;
Visto il regolamento recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012 e, in particolare l'art. 42 recante «Criteri di determinazione della indennita' di funzione onnicomprensiva»;
Vista la delibera n. 32 del 12 aprile 2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa adottata nella seduta del 28 marzo 2019 - secondo quanto deliberato nel precedente plenum dell'11 gennaio 2019 - previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti della Giustizia amministrativa - reso in data 26 febbraio 2019 - e in conformita' alla proposta ed all'acclusa relazione illustrativa della terza commissione permanente del 21 marzo 2019, allegata, quest'ultima, alla predetta delibera;
Vista la relazione illustrativa sopra richiamata;

Adotta:

Il presente decreto contenente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa e, in particolare all'art. 42 relativo ai «Criteri di determinazione della indennita' di funzione onnicomprensiva».

Art. 1

Nel regolamento, recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia amministrativa di cui al decreto del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 febbraio 2012 e successive modifiche, all'art. 42, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa non residenti a Roma e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio, compreso l'uso del mezzo aereo e quello, eventuale, del taxi per gli spostamenti dalla propria abitazione di residenza alla stazione ed aeroporti di partenza e viceversa, nonche' dalla stazione ed aeroporto di arrivo alla sede del Consiglio di Presidenza e viceversa.
3-ter. Ai componenti del Consiglio di Presidenza non residenti a Roma il trattamento di missione spetta in misura intera ed indipendente dalla durata della permanenza a Roma del componente del Consiglio, per ogni giorno di presenza effettiva in cui e' programmata l'attivita' consiliare.
3-quater. Ai componenti del Consiglio di Presidenza residenti a Roma per lo svolgimento dei compiti di carattere istituzionale connessi al proprio incarico da effettuarsi sull'intero territorio nazionale, compete un rimborso mensile, omnicomprensivo e forfettario. Con deliberazione del Consiglio viene determinato l'importo del rimborso spese calcolato in misura forfettaria.
3-quinquies. L'indennita' di trasferta giornaliera di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di trasferta di cui all'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei giorni in cui vi e' coincidenza tra udienze da svolgersi presso il Consiglio di Stato e giorni in cui e' programmata l'attivita' consiliare».
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza.

Roma, 8 maggio 2019

Il presidente: Patroni Griffi