Gazzetta n. 120 del 24 maggio 2019 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 maggio 2019
Modifiche ai regolamenti n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, concernenti rispettivamente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e le disposizioni attuative di cui al Titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, conseguente all'attuazione nazionale della direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD). (Provvedimento n. 86).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, come modificato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa ed, in particolare, il titolo XVIII (Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, l'art. 9, comma 3, del codice delle assicurazioni private il quale prevede che l'IVASS disciplini con proprio regolamento il procedimento relativo all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;
Visto il regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, modificato ed integrato con provvedimento IVASS n. 28 del 27 gennaio 2015, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018;
Visto il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse dal 1° ottobre 2018;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ed, in particolare, l'art. 66, comma 2 e l'art. 3, comma 2, lettera u);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Considerata la necessita' di adeguare la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai citati regolamenti IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018 ai principi di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2043 del 28 marzo 2019 in merito all'instaurazione del contraddittorio con l'organo competente ad irrogare la sanzione (c.d. contraddittorio rafforzato);
Considerata, altresi', la necessita' di adeguare la pubblicazione delle sanzioni ai principi in materia di protezione dei dati personali e alla normativa in materia di antiriciclaggio, nonche' di dare attuazione a quest'ultima normativa con riguardo ai destinatari del regolamento n. 39/2018;

Adotta
il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche al regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013

1. All'art. 6, comma 3, del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013, dopo la lettera k., sono aggiunte le seguenti lettere:
«l. l'indicazione della facolta' per i soggetti destinatari della contestazione nelle ipotesi di cui all'art. 10, comma 6-bis di inviare al direttorio integrato, o ai soggetti da questo delegati, ulteriori osservazioni scritte nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta predisposta a conclusione della fase istruttoria;
m. l'avvertenza che, in caso di mancata partecipazione all'istruttoria attraverso la presentazione delle controdeduzioni e/o la partecipazione all'audizione, non sara' consentito presentare ulteriori osservazioni scritte al direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati in merito alla proposta di cui alla lettera l).»
2. All'art. 10 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma:
«6-bis Qualora i destinatari delle contestazioni, in fase istruttoria, abbiano presentato controdeduzioni scritte o, nella medesima fase, abbiano partecipato all'audizione, il servizio sanzioni trasmette la proposta di cui ai commi 5 e 6 anche ai destinatari stessi.»
3. Il comma 2 dell'art. 14 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 e' sostituito come segue:
«2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per estratto nel Bollettino, disponibile sul sito internet dell'IVASS, con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino sono pubblicati per estratto, altresi', l'avvio dell'azione giudiziaria nonche' l'esito della stessa.
I provvedimenti sanzionatori e le informazioni di cui ai periodi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto per cinque anni.»
 
Art. 2

Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018

1. All'art. 4, comma 3, lettera d), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo le parole «gli intermediari di cui» sono aggiunte le parole «all'art. 116-quater e»;
2. All'art. 4, comma 3, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente lettera:
«g) le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro stato membro dell'Unione europea, stabilite senza succursale in Italia che operano nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del codice.»
3. All'art. 12, comma 3, lettera l), del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 le parole «lettera b)» sono sostituite dalle parole «lettere b) e g)»;
4. All'art. 18, comma 5, del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018 dopo le parole «Per tutti i procedimenti sanzionatori» sono soppresse le parole «ad eccezione di quelli avviati in relazione alla violazione delle disposizioni richiamate negli articoli 310-bis, comma 1, 310-ter e 310-quater del codice,»
5. Il comma 2 dell'art. 30 del regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto e' sostituito come segue:
«2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione e' pubblicato per estratto nel Bollettino, disponibile sul sito internet dell'IVASS, con indicazione dei soggetti sanzionati, delle violazioni accertate, delle disposizioni violate e delle sanzioni applicate. Nel Bollettino sono pubblicate per estratto le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per le violazioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 nel Bollettino e' pubblicato per estratto, altresi', l'avvio dell'azione giudiziaria.
I provvedimenti sanzionatori, le sentenze e le informazioni di cui ai periodi precedenti sono pubblicati sul sito internet dell'Istituto per cinque anni.»
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano ai procedimenti sanzionatori in corso compatibilmente con la fase procedimentale in cui si trovano ed a quelli che saranno avviati in relazione a violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 2018.
2. Le disposizioni di cui all'art. 2 si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati in relazione a violazioni commesse dalla data del 1° ottobre 2018.
 
Art. 4

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, qualora il termine di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 sia decorso senza la presentazione di controdeduzioni scritte o richiesta di audizione, i destinatari della contestazione sono rimessi in termini ai fini dell'esercizio delle prerogative di cui all'art. 10, comma 6-bis del medesimo regolamento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli interessati possono esercitare le difese di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013 entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. I servizi diversi dal servizio tutela del consumatore, esaminate le memorie difensive ove presentate ovvero effettuata l'audizione ove richiesta ai sensi del precedente comma 2, trasmettono al servizio sanzioni la relazione motivata di cui al comma 4 dell'art. 10 del regolamento IVASS n. 1 dell'8 ottobre 2013.
 
Art. 5

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito istituzionale ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 14 maggio 2019

p. Il direttorio integrato
Il Presidente: Panetta